VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXX X. 00
O R I G I N A L E
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INFRASTRUTTURAZIONE DI AREE INDUSTRIALI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - APPROVAZIONE SCHEMA.
Addì SETTE AGOSTO DUEMILADICIOTTO, alle ore 12:15, nella sala di Giunta.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
1) Xxxxxx Xxxxxxxx - SINDACO
2) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx - VICE-SINDACO
3) Xxxxxxx Xxxxxx - ASSESSORE
4) Roccheforti Xxxxx - ASSESSORE
5) Xxxxxxxx Xxxxxxx - ASSESSORE
Presente Presente Presente Assente Assente
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Calignano Xxxx Xxxxx, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Copia trasmessa per competenza
- Area Economico Finanziaria Tributi/Personale
- Area Territorio e Sviluppo
- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici
- Area Sicurezza e Vigilanza
- Segretario Comunale
- Sindaco
- Assessore
-
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 78 DEL 07/08/2018
OGGETTO:
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INFRASTRUTTURAZIONE DI AREE INDUSTRIALI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - APPROVAZIONE SCHEMA.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− La connettività in banda ultralarga è un indirizzo programmatico della comunità europea, con obiettivi sfidanti per il 2020, in cui il 100% dei cittadini deve essere servibile con almeno 30 Mbps ed il 50% deve risultare servito con almeno 100Mbps. Diventa quindi un obiettivo dotare le abitazioni e le Aziende dell’Xxxxxx-Romagna di soluzioni infrastrutturali capaci di garantire queste prestazioni, con la conseguente valorizzazione degli immobili e la risposta reale ai fabbisogni attuali e futuri;
− Regione Xxxxxx-Romagna, con la delibera Giunta DGR 1907/2010 ha identificato le aree in divario digitale infrastrutturale, come zone ricomprese nel territorio regionale nelle quali la cittadinanza e/o le Aziende, come singole o in forme aggregative, evidenzino difficoltà ad avere connettività a banda larga per le proprie azioni o per i propri servizi, secondo il criterio guida discriminante che all’utenza finale sia garantita la possibilità di accedere a servizi analoghi allo stesso costo rilevabile nelle aree meglio servite;
− Regione Xxxxxx-Romagna, con la delibera DGR 1907/2010 ha incaricato Lepida SpA a mettere a disposizione di operatori pubblici nazionali o locali, per fini di soluzione del digital divide, infrastrutture passive o servizi di connettività attivi;
− Regione Xxxxxx-Romagna ha adottato la LR 14/2014 il cui articolo 11 lett. f) prevede che, la Regione, al fine di promuovere l’economia del territorio, anche con il concorso delle proprie società partecipate in-house, garantisca la disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull’intero territorio regionale alle Aziende che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l’assenza di banda ultralarga comporti assenza di competititivà;
− Regione Xxxxxx-Romagna nella LR 14/2014 articolo 15 denominato “Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi”, della citata al Legge Regionale, al fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in divario digitale definisce un modello di partnership pubblico privato, corrispondente a quanto definito nella presente convenzione;
− Regione Xxxxxx-Romagna, nell’ambito del “Piano Telematico”, ha realizzato una “Dorsale sud radio” a banda ultralarga capace di abilitare da ovest a est il territorio dell’Appennino emiliano- romagnolo;
− Lepida SpA gestisce la “Dorsale Sud Radio” (DSR);
− Lepida SpA è operatore pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 259/03, fornisce banda o trasporto ad operatori che effettuano azioni in aree in Digital Divide o a fallimento di Mercato e si vincola, mediante la propria carta di servizi, a fornire connettività a Aziende che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei solo qualora non ci siano operatori con offerte
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tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l’assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività;
− Lepida SpA è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 21421;
− Lepida SpA è titolare dell’autorizzazione DGSCERP/2/MAR/13109 del 02.03.2015 assegnataria del diritto d’uso delle frequenze per reti radio a larga banda punto multi-punto nella banda di frequenza 24.5 - 26.5 GHz per l’area di estensione geografica corrispondente alla Regione Xxxxxx- Romagna nel blocco di frequenze pari a 56 MHz corrispondente al blocco A sino al 31.12.2022;
− Le attività produttive mostrano necessità di servizi differenti rispetto alle utenze domestiche e tipicamente questo si sostanzia nella necessità di maggiore banda, maggiore simmetria di accesso, maggiore ridondanza e maggiore affidabilità;
− L’Azienda della zona industriale del territorio comunale oggetto di questa convenzione ha richiesto al Comune azioni per avere a disposizione sistemi di comunicazione a banda ultralarga per poter sviluppare le proprie azioni imprenditoriali;
− Il Comune, tramite Lepida SpA, ha verificato che non vi sono e che non sono programmate a breve, nell’area produttiva di interesse, offerte di mercato con caratteristiche tecnico/economiche confrontabili nell’installazione e nei servizi a quelle di aree metropolitane meglio servite;
− Lepida SpA opera per conto della Regione Xxxxxx-Romagna come soggetto attuatore degli interventi sui territori regionali a fallimento di mercato (aree bianche) delle aree rurali con problemi di sviluppo (zona D) e nelle aree rurali intermedie (zona C) in coerenza con quanto previsto nel Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020 ed in attuazione delle DGR 606/2016, 784/2016, 1800/2016 e 283/2018;
− la graduatoria degli interventi FEASR è stata approvata nel Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti locali del 22 luglio 2016, coerentemente con i criteri di selezione sottoposti al Comitato di Sorveglianza e di quanto definito nello stesso Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti locali;
− Il Comune ha intenzione, nell’area produttiva di interesse, di fornire servizi tipici delle città intelligenti secondo lo sviluppo della Agenda Digitale;
− Con la presente convenzione il Comune, Lepida SpA e l’Azienda firmataria definiscono le modalità ed i relativi impegni per la realizzazione di infrastrutture in banda ultra larga, finalizzate alla distribuzione di servizi a banda ultralarga, secondo un modello di finanziamento pubblico privato.
Visto lo schema di Accordo operativo concordato dagli Enti e Società interessati e allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
Ritenuto doversi provvedere in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
Richiamati:
− il T.U., come da D. Lgs. n. 267/2000;
− lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00 come da allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, rispettivamente dal:
− responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
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− responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Con Voti Unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
Di Approvare lo schema di Accordo operativo tra LEPIDA S.P.A., CEDAC Software s.r.l. e il Comune di Castiglione dei Pepoli che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla definizione delle modalità ed i relativi impegni per la realizzazione di infrastrutture in banda ultra larga, finalizzate alla distribuzione di servizi a banda ultralarga, secondo un modello di finanziamento pubblico privato.
Di Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di tale Accordo, apportandovi all’atto pratico eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali che dovessero risultare necessarie per adeguamento a norme di legge o a situazioni oggettive;
Di Dare Atto che la sottoscrizione dell’Accordo non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale;
Di Trasmettere il presente atto a tutti i soggetti interessati alla sottoscrizione dell’accordo in oggetto.
Di Dichiarare con separata e unanime votazione, resa nei modi di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Accordo di Programma per l’infrastrutturazione di Aree Industriali nel Comune di Castiglione dei Pepoli
Comune di Castiglione dei Pepoli, di seguito riferito come Comune, rappresentato dal legale rappresentante, il sindaco pro tempore Xxxxxxxx Xxxxxx;
Lepida S.p.A., di seguito denominata LepidaSpA, con sede legale e operativa in 00000 Xxxxxxx, Via della Liberazione n. 15, C.F. e P.I. 02770891204, in persona del Direttore Generale Prof. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx che sottoscrive il presente atto in forza di mandato del CDA D0818_30;
Cedac Software srl, con sede in Xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx (XX), PI 01643641200, in persona del Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxxxx.
Premessa
● La connettività in banda ultralarga è un indirizzo programmatico della comunità europea, con obiettivi sfidanti per il 2020, in cui il 100% dei cittadini deve essere servibile con almeno 30Mbps ed il 50% deve risultare servito con almeno 100Mbps. Diventa quindi un obiettivo dotare le abitazioni e le Aziende dell’Xxxxxx-Romagna di soluzioni infrastrutturali capaci di garantire queste prestazioni, con la conseguente valorizzazione degli immobili e la risposta reale ai fabbisogni attuali e futuri;
● Regione Xxxxxx-Romagna, con la delibera Giunta DGR 1907/2010 ha identificato le aree in divario digitale infrastrutturale, come zone ricomprese nel territorio regionale nelle quali la cittadinanza e/o le Aziende, come singole o in forme aggregative, evidenzino difficoltà ad avere connettività a banda larga per le proprie azioni o per i propri servizi, secondo il criterio guida discriminante che all’utenza finale sia garantita la possibilità di accedere a servizi analoghi allo stesso costo rilevabile nelle aree meglio servite;
● Regione Xxxxxx-Romagna, con la delibera DGR 1907/2010 ha incaricato LepidaSpA a mettere a disposizione di operatori pubblici nazionali o locali, per fini di soluzione del digital divide, infrastrutture passive o servizi di connettività attivi;
● Regione Xxxxxx-Romagna ha adottato la LR 14/2014 il cui articolo 11 lett. f) prevede che, la Regione, al fine di promuovere l’economia del territorio, anche con il concorso delle proprie società partecipate in-house, garantisca la disponibilità di reti di telecomunicazione e servizi telematici sull’intero territorio regionale alle Aziende che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei, qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l’assenza di banda ultralarga comporti assenza di competititivà;
● Regione Xxxxxx-Romagna nella LR 14/2014 articolo 15 denominato “Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi”, della citata al Legge Regionale, al fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone
di insediamento produttivo in divario digitale definisce un modello di partnership pubblico privato, corrispondente a quanto definito nella presente convenzione;
● Regione Xxxxxx-Romagna, nell’ambito del “Piano Telematico”, ha realizzato una “Dorsale sud radio” a banda ultralarga capace di abilitare da ovest a est il territorio dell’Appennino emiliano-romagnolo;
● LepidaSpA gestisce la “Dorsale Sud Radio” (DSR);
● LepidaSpA è operatore pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 259/03, fornisce banda o trasporto ad operatori che effettuano azioni in aree in Digital Divide o a fallimento di Mercato e si vincola, mediante la propria carta di servizi, a fornire connettività a Aziende che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei solo qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l’assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività;
● LepidaSpA è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 21421;
● LepidaSpA è titolare dell’autorizzazione DGSCERP/2/MAR/13109 del 02.03.2015 assegnataria del diritto d’uso delle frequenze per reti radio a larga banda punto multi-punto nella banda di frequenza 24.5 - 26.5 GHz per l’area di estensione geografica corrispondente alla Regione Xxxxxx-Romagna nel blocco di frequenze pari a 56 MHz corrispondente al blocco A sino al 31.12.2022;
● Le attività produttive mostrano necessità di servizi differenti rispetto alle utenze domestiche e tipicamente questo si sostanzia nella necessità di maggiore banda, maggiore simmetria di accesso, maggiore ridondanza e maggiore affidabilità;
● L’Azienda della zona industriale del territorio comunale oggetto di questa convenzione ha richiesto al Comune azioni per avere a disposizione sistemi di comunicazione a banda ultralarga per poter sviluppare le proprie azioni imprenditoriali;
● Il Comune, tramite LepidaSpA, ha verificato che non vi sono e che non sono programmate a breve, nell’area produttiva di interesse, offerte di mercato con caratteristiche tecnico/economiche confrontabili nell’installazione e nei servizi a quelle di aree metropolitane meglio servite;
● LepidaSpA opera per conto della Regione Xxxxxx-Romagna come soggetto attuatore degli interventi sui territori regionali a fallimento di mercato (aree bianche) delle aree rurali con problemi di sviluppo (zona D) e nelle aree rurali intermedie (zona C) in coerenza con quanto previsto nel Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020 ed in attuazione delle DGR 606/2016, 784/2016, 1800/2016 e 283/2018;
● la graduatoria degli interventi FEASR è stata approvata nel Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti locali del 22 luglio 2016, coerentemente con i criteri di selezione sottoposti al Comitato di Sorveglianza e di quanto definito nello stesso Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti locali;
● Il Comune ha intenzione, nell’area produttiva di interesse, di fornire servizi tipici delle città intelligenti secondo lo sviluppo della Agenda Digitale;
● E' inoltre di particolare rilevanza favorire l'insediamento ed il reinsediamento di
aziende nel territorio appenninico, in coerenza con le linee del nuovo Piano strategico metropolitano;
● Con la presente convenzione il Comune, LepidaSpA e l’Azienda firmataria definiscono le modalità ed i relativi impegni per la realizzazione di infrastrutture in banda ultra larga, finalizzate alla distribuzione di servizi a banda ultralarga, secondo un modello di finanziamento pubblico privato.
Le parti convengono che:
Art. 1 Premesse
1. Le premesse fanno parte integrante di questo accordo.
Art. 2 Incarico attuativo e mandati
1. Per tutto quanto riguarda l’infrastrutturazione a banda ultralarga delle aree industriali intermediate dal Comune, il Comune autorizza la propria in-house, LepidaSpA, a realizzare l’infrastruttura su mandato dell’Azienda coinvolta e, nello specifico a provvedere ai sopralluoghi, alla progettazione, alla realizzazione mediante Aziende del mercato, alla direzione lavori, alla supervisione delle opere, al collaudo delle infrastrutture, alla identificazione di operatori locali o nazionali in grado di fornire servizio sulle opere realizzate, a fornire garanzia che le opere trovino comunque una loro utilizzazione e valorizzazione a favore delle Aziende del territorio, a verificare l’utilizzo delle fibre ottiche, alla eventuale accensione delle fibre stesse.
2. L’Azienda con la sottoscrizione del presente atto conferisce mandato a LepidaSpA per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente.
3. LepidaSpA, vista l’autorizzazione del Comune proprio socio, con la sottoscrizione del presente atto accetta il mandato conferitole dall’Azienda sottoscrittrice.
4. L’Azienda, per la realizzazione della propria porzione di infrastruttura a banda ultra larga, riconoscerà a LepidaSpA il corrispettivo definito nel successivo art. 4 “Impegni delle parti”.
Art. 3 Modello
1. Il modello prevede che il Comune metta a disposizione, senza oneri ed a titolo di cofinanziamento, tubazioni di proprietà pubblica, siano esse legate alla pubblica illuminazione o a qualsiasi altro scopo originario che possa includere anche la posa di fibre ottiche. In tali tubazioni vengono posati cavi contenenti fibre ottiche che interconnettono la rete Lepida verso punti di distribuzione e/o verso le sedi delle Aziende stesse, tramite la modalità attuativa definita all’art. 2.
2. LepidaSpA ed il Comune mettono a disposizione, senza oneri ed a titolo di cofinanziamento, eventuali infrastrutture e fibre ottiche di loro proprietà o in loro disponibilità ai fini di facilitare la realizzazione dell’infrastruttura.
3. La proprietà della rete di dorsale in quanto finanziata con fondi pubblici è di Regione Xxxxxx-Romagna.
4. L’Azienda coinvolta finanzia la infrastrutturazione della rete di accesso, dal punto di concentrazione al punto di terminazione posto all’interno della Azienda, e acquisisce la proprietà della relativa porzione della rete mediante la liquidazione della fattura emessa da LepidaSpA nei suoi confronti; contestualmente a tale acquisizione e con il presente atto l’Azienda coinvolta cede al Comune, a titolo gratuito, la propria quota di infrastrutturazione sin dall’atto della sua acquisizione.
5. Il Comune concede a titolo gratuito all’Azienda, contestualmente alla cessione della proprietà delle infrastrutture da parte dell’Azienda, il diritto d’uso quindicennale, rinnovabile, della infrastruttura.
6. Il Comune concede a titolo gratuito a LepidaSpA, contestualmente alla cessione della proprietà delle infrastrutture da parte dell’Azienda, l’uso esclusivo non vincolato delle infrastrutture per quindici anni a condizione che LepidaSpA mantenga la titolarità delle necessarie autorizzazioni all’esercizio di reti pubbliche di comunicazione elettronica.
7. Per garantire una ridondanza alla Azienda e la possibilità di avere una via di chiusura dei servizi di connettività offerti in fibra in caso di problematiche, LepidaSpA realizza un collegamento con ponte radio punto punto sulle proprie frequenze licenziate dal tetto dell’Azienda al sito di Monte dei Xxxxxx DSR.
8. Per consentire il monitoraggio del funzionamento della rete di accesso LepidaSpA è autorizzata dalla singola Azienda a porre un apparato presso la propria sede che utilizza la fibra di accesso oltre all’apparato necessario per il collegamento radio su frequenza licenziata. Il collegamento ridondato può anche fungere da punto di trasporto per l’operatore di TLC selezionato. LepidaSpA è altresì titolata ad intervenire, senza alcun vincolo, su detta fibra e sugli apparati che realizzano il collegamento radio su frequenze licenziate qualora fosse necessario a garantire il rispetto del Codice delle Comunicazioni Elettroniche coerentemente con la propria autorizzazione ministeriale.
Art. 4 Impegni delle parti
1. Il Comune mette a disposizione per la realizzazione delle infrastrutturazione delle aree industriali le tubazioni previste nel modello di cui all’Art 3. Nel caso in cui il Comune abbia affidato in gestione le infrastrutture di cui all'Art. 3, lo stesso in virtù dell'Art.5 comma 1, si impegna a relazionarsi con il gestore per il rilascio delle autorizzazioni comprendenti i diritti di posa, ispezione, residenza e manutenzione dei cavi in fibra ottica e del ponte radio funzionante a frequenza licenziata. Eventuali oneri derivanti a qualsiasi titolo saranno a carico dell'amministrazione comunale.
2. Sulla base delle attività necessarie a rendere funzionali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, il Comune si impegna ad autorizzare, a titolo gratuito e per quanto di propria competenza, tutte le attività di nuova realizzazione unitamente a quelle che si renderanno necessarie al fine di intercettare le infrastrutture di cui all’Art. 3 comprendendo oneri e tasse comunali a qualsiasi titolo.
3. Limitatamente ai casi in cui le opere vengano realizzate su fondi privati o di proprietà di altri enti, il Comune come soggetto proprietario avente titolo, si impegna a farsi parte diligente per l’espletamento delle procedure di ottenimento di tutti i permessi relativi alle opere da realizzare e farsi carico di tutti gli oneri derivanti ad oggi non previsti e che verranno quantificati eventualmente in caso di variante.
4. LepidaSpA, ai fini di realizzare il modello di infrastrutturazione dell’Art. 3 previsto dalla LR 14/2014 effettuerà a titolo gratuito, i sopralluoghi in presenza del referente comunale delle infrastrutture messe a disposizione, la progettazione, la direzione lavori, la supervisione e il coordinamento delle opere, la selezione delle Aziende appaltatrici secondo i principi e le regole di accesso al mercato tipici delle pubbliche amministrazioni.
5. Il Comune si impegna a fornire tutti i permessi necessari, fornendo la massima semplificazione amministrativa possibile, nel rispetto della normativa vigente.
6. LepidaSpA su mandato di Regione Xxxxxx-Romagna è il soggetto attuatore del Piano Banda Ultra Larga e anticipa per questa realizzazione la dorsale per l’area produttiva Lagora a completo finanziamento con fondi FEASR e il collegamento in fibra del Municipio.
7. Il corrispettivo relativo alla rete di dorsale è coperto con fondi FEASR considerando i lavori in corso per la dorsale dell’area produttiva Lagora e che la proprietà della dorsale sarà di regione Xxxxxx-Romagna. L’Azienda firmataria riconosce a LepidaSpA per il collegamento in fibra una quota parte del corrispettivo complessivamente definito relativo alla rete di accesso definito in Euro 2.500+IVA, comprensivo di apparato. L’Azienda firmataria riconosce inoltre a LepidaSpA la somma di Euro 6.000+IVA per il collegamento radio punto punto su frequenze licenziate installato e per la terminazione con apparato.
8. La connettività richiesta da ulteriori Aziende dopo la firma della presente convenzione sarà oggetto di separato accordo. Ogni anno il Comune firmatario si impegna a effettuare una ricognizione per verificare l’eventuale interesse ad ampliare la rete di accesso ad ulteriori Aziende, e a produrre a LepidaSpA la lista degli interessati per la valutazione economica e per l’eventuale contrattualizzazione.
9. LepidaSpA, alla attivazione della fibra ottica e del collegamento radio, potrà emettere regolare fattura, a seguito della verifica del funzionamento dell'infrastruttura di rete mediante test di raggiungibilità e di prestazioni effettuate da LepidaSpA sull’apparato posto presso l’azienda, per la quota parte di corrispettivo imputabile a ciascuna azienda che dovrà essere liquidata a mezzo bonifico bancario nel termine di 30 giorni fine mese data fattura.
10. Il Comune mette a disposizione l’energia elettrica necessaria agli eventuali apparati di commutazione presenti negli eventuali armadietti di distribuzione; il consumo di energia elettrica complessivo non supererà i 100W per ora per armadio.
11. LepidaSpA si impegna alla identificazione, nel rispetto dei principi di equità di trattamento, trasparenza, concorrenzialità, efficienza, efficacia ed economicità, di
operatori di TLC locali o nazionali in grado di fornire servizio sulle opere realizzate con costi non eccedenti quelli riportati nell’Art. 7, a fornire a tali operatori banda o trasporto secondo le loro esigenze, ad effettuare direttamente il servizio alle Aziende xxxxxx non si dovesse trovare un operatore di TLC disponibile a farlo a tali condizioni.
12. LepidaSpA si impegna ad avviare i lavori entro un mese dalla disponibilità di tutti i permessi necessari, rilasciati dalle autorità competenti e richiesti a valle della firma di questa convenzione.
13. LepidaSpA si impegna a concludere l’opera entro 6 mesi dall’inizio dei lavori.
14. L’Azienda si impegna, una volta conclusi i lavori, a trasferire presso la sede di Castiglione dei Pepoli parte della produzione (e quindi del personale) trasferitosi altrove causa problemi passati legati a connettività e ridondanza.
Art. 5 Proprietà
1. L’opera realizzata diviene di proprietà esclusiva del Comune, come definito all’articolo 3, e fatto salvo quanto specificato all’art.3 comma 3.
2. Tutti gli apparati di commutazione attiva sono e rimangono di proprietà di LepidaSpA che li gestisce ed utilizza per monitorare il corretto funzionamento del sistema.
Art. 6 Manutenzione
1. Il Comune e le Aziende incaricano LepidaSpA della manutenzione ordinaria della fibra per i quindici anni della concessione del diritto d’uso. L’interruzione della fibra dovuta a rotture di qualunque natura è da intendersi come manutenzione ordinaria.
2. Il costo della manutenzione ordinaria della rete di dorsale è posto in capo a Regione Xxxxxx-Romagna o LepidaSpa; LepidaSpA potrà quindi effettuare su tutte le fibre realizzate tutti i propri servizi e/o cedere fibre anche ad operatori terzi con idonei contratti, tra cui IRU quindicennali. Il costo della manutenzione straordinaria della dorsale è un onere in capo alla proprietà e quindi a Regione Xxxxxx-Romagna.
3. Il costo della manutenzione ordinaria della rete di accesso (qui intesa come fibra e ponte radio), definito nel 3% all’anno della quota parte del costo della rete di accesso interessata definito nell’Art. 4, è posto in capo alla singola azienda firmataria che fruisce di quell’accesso, prevedendo che tale costo diventi una componente fissa del canone riconosciuto all’operatore di TLC che effettua il servizio; l’operatore di TLC riconoscerà a LepidaSpA tale quota di manutenzione; in caso la rete di accesso non sia utilizzata non verrà messa sotto manutenzione. La manutenzione straordinaria della rete di accesso è un onere dell’Azienda che fruisce di tale infrastruttura e verrà concertata nel momento in cui diviene necessaria.
4. Le Aziende prendono sin d’ora atto ed accettano che il corrispettivo relativo al canone di manutenzione ordinaria verrà riconosciuto all’operatore di TLC come
precisato al punto precedente.
Art. 7 Servizio
1. La connettività è offerta all’Azienda per mezzo di un operatore di TLC contrattualizzata sulla base di una procedura di identificazione operatori effettuata da LepidaSpA; LepidaSpA provvede direttamente a fornire connettività solo in assenza di un operatore di TLC. Il collegamento wireless non prevede alcun sovrapprezzo a carico della Azienda in quanto si configura come un meccanismo di backup.
2. La manutenzione della fibra ottica e degli apparati radio coinvolti a frequenze licenziate è posta in capo a LepidaSpA con un tempo di ripristino di 4 ore nel 50% dei casi, 6 ore nell’80% dei casi e 12 ore nel 100% dei casi, per tutta la vita della infrastruttura.
3. La fibra ottica, le tratte radio su frequenza licenziata e gli apparati di dorsale sono accesi da LepidaSpA, mediante la fornitura e configurazione di un apparato di rete, tipicamente uno switch per ogni sede, di cui LepidaSpA rimane proprietaria ed effettua la gestione e manutenzione anche per verificare la continuità della fibra ottica e su cui l’operatore di TLC può effettuare azioni di monitoraggio ma non di configurazione.
4. L’helpdesk di primo livello è fornito dall’operatore di TLC che offre il servizio alla singola Azienda, e l’Azienda non ha riferimenti diretti di LepidaSpA, sarà l’operatore di TLC a contattare LepidaSpA per eventuali problematiche rilevate di competenza di LepidaSpA.
5. L’operatore di TLC può installare un proprio apparato di interfaccia tra la rete Lepida e la rete dell’azienda per proprie finalità di erogazione dei servizi offerti purchè non vi siano costi aggiuntivi all’Azienda.
6. Per l’Azienda la banda Internet non può avere costo superiore a 120/240/480/960/1920 €/mese+IVA per 10/30/100/300/1000 Mbps simmetrici e garantiti; gli operatore di TLC sono liberi di effettuare qualsiasi offerta inferiore a questi limiti massimi; la struttura dei costi può essere rivista qualora l’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) introduca differenti disposizioni.
7. Una Azienda con più sedi nella stessa area di produttiva rilegate sulla rete di accesso può definire una sede principale presso cui avere la connettività Internet e sedi secondarie presso cui avere trasporto intranet a 1Gbps simmetrico.
8. L’operatore di TLC per eventuali sedi secondarie deve essere lo stesso della sede principale ed il costo per ogni sede secondaria non può essere superiore a 48
€/mese+IVA.
9. In caso di guasto bloccante del servizio di connettività si ha un tempo di risoluzione di 4 ore nel 95% dei casi e di 6 ore nel 100% dei casi dalla rilevazione o dalla segnalazione all’operatore di TLC, a condizione che non vi siano problematiche nella fibra ottica già ricomprese nel punto 3, a condizione che il locale presso cui è alloggiato il Punto di Accesso alla rete Lepida presso il Comune sia accessibile ed a condizione che non vi siano cause di forza maggiore.
Art. 8 Penali
1. Vista la natura in-house di LepidaSpA, le parti concordano di non assoggettare il presente atto a penali di alcun genere.
2. LepidaSpA si impegna a prevedere penali nei contratti di appalto che stipulerà con gli operatori economici selezionati per la realizzazione e la manutenzione e a mettere a disposizione dei firmatari tali somme per eventuali manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie nel corso di validità della convenzione.
Art. 9 Durata
1. La presente convenzione assume efficacia all’atto della sua sottoscrizione e ha validità fino alla scadenza più breve tra quella riferita al tempo di vita dell'infrastruttura ospitante e quella riferita al tempo di vita dell’infrastruttura ospitata.
Art. 10 Controversie
1. Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente accordo le Parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, utilizzando le modalità previste dalla C.C.I.A.A. di Bologna. Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie insorte tra le parti appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza.
Letto, confermato e sottoscritto, Comune di Castiglione dei Pepoli LepidaSpA
Cedac srl
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Città Metropolitana di BOLOGNA)
Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxx. 0000/000000 - Xxx 0004/801700
P.I. 00702191206 C.F. 80014510376
Allegato A) alla delibera n. 78 /GC del 07/08/2018
avente ad oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INFRASTRUTTURAZIONE DI AREE INDUSTRIALI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - APPROVAZIONE SCHEMA.
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:
Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DI AREA
(Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Parere sulla Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 78 del 07/08/2018
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INFRASTRUTTURAZIONE DI AREE INDUSTRIALI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - APPROVAZIONE SCHEMA.
Xxxxx, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO FIRMATO
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE Xxxx. XXXXXX XXXXXXXX XXXX.SSA CALIGNANO XXXX XXXXX
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