SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
Allegato 2 alla Deliberazione di Giunta Provinciale n.19882 del 5 luglio 2011
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
INTITOLATO AD “ANGELO ALBONICO”, SITO IN GRUGLIASCO, AL
PROVINCIA DI TORINO
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO INTITOLATO AD “ANGELO ALBONICO” SITO IN GRUGLIASCO, C.SO ALLAMANO 120 AL
Importo canone di concessione annuo: €
PREMESSO CHE
L’Amministrazione Provinciale, di seguito definita “Concedente” dispone dell’Impianto Sportivo intitolato ad “Angelo Albonico” sito in Grugliasco ed ha esperito una procedura negoziata previa pubblicazione di Avviso di gara, approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 19882 del 5 luglio 2011, in base ai principi generali stabiliti dal D. Lgs. 163/06 e le norme ivi contenute applicabili ai sensi dell’articolo 3 comma 12, dell’articolo 20 (settori esclusi) e dell’art. 30 (Concessioni di servizi), in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 90 della L. 289/2002 nonché del vigente Regolamento Provinciale per lo sviluppo, l’uso e la gestione degli impianti sportivi approvato con d.c.p. n° 407843 del 22 gennaio 2008 (di seguito definito “Regolamento”), al fine di individuarne il concessionario;
Il , è risultato aggiudicatario definitivo della predetta concessione ai sensi della determinazione dirigenziale n. del
;
Con la deliberazione di Giunta precitata è stata approvato anche il presente schema di contratto utile a stabilire i rapporti tra i contraenti;
Con il presente contratto di concessione, il Concedente tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico ed il Concessionario dichiara altresì di condividere:
Cercare di realizzare una conduzione economica del centro sportivo, con i minori oneri possibili a carico della Provincia attraverso una gestione che miri allo sviluppo autofinanziato delle attività e in misura massima possibile degli impianti;
Responsabilizzare il concessionario ed ottenere dallo stesso un impegno a provvedere, oltre che alla gestione ordinaria, anche ad effettuare ulteriori investimenti strutturali sull’impianto;
Soddisfare le esigenze delle scuole del complesso e di società sportive esterne relativamente alla possibilità di usufruire di alcune attrezzature sportive che non sono presenti sul territorio cittadino o sono presenti in modo limitato;
Sostenere e sviluppare la pratica del rugby, anche a livello agonistico;
QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
TRA
La Provincia di Torino, rappresentata dal Dirigente del Servizio
, dottor , nato a il
, domiciliato per la carica in , in qualità di legale rappresentante, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267 e dell’art dello
Statuto;
E
………………………… con sede in ............................, Via ,
(P.I. ......................) in persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig. ..........................., nato a .........................il .................., C.F e
domiciliato per il presente atto presso la sede del
……………………………………………, nel prosieguo chiamato “Concessonario”,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 – SOGGETTI
1. Il presente contratto viene stipulato tra i seguenti soggetti:
• Provincia di Torino, Concedente;
• , Concessionario;
ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell’Impianto Sportivo intitolato ad “Angelo Albonico” sito in Grugliasco – C.so Allamano 120.
2. Il patrimonio provinciale che viene concesso in gestione é costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parti del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella planimetria e nella relazione redatta dagli uffici competenti, quest’ultima in contraddittorio con la parte interessata, in atti.
3. La concessione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.
4. L’attività di volontariato assicurata dal Concessionario deve costituire parte consistente di tutta l’attività necessaria all’intera gestione, in attuazione delle finalità suesposte tese a realizzare forme di partecipazione dell’utenza popolare all’organizzazione ed erogazione di servizi.
5. Il Concessionario, per tutte le attività in cui é richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente.
6. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, é a carico del Concessionario. Quest’ultimo risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario.
7. Il Concessionario é tenuto a comunicare al Concedente l’organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
8. I poteri di gestione del Concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del Concedente, nei limiti previsti dal presente contratto.
9. E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto.
10. Il subappalto è disciplinato dal successivo articolo 20.
11. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al Concedente.
ART. 3 DURATA
1. La concessione ha decorrenza dalla data della stipula del presente atto e durata pari a 5 (cinque) anni.
2. Viene riconosciuto un diritto di prelazione al Concessionario per il rinnovo della concessione, con le modalità previste nel successivo articolo 20.
3. E’ escluso ogni tacito rinnovo.
4. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del Concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
CLAUSOLA EVENTUALE:
5. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l’aggiudicazione definitiva e nelle more della stipula del contratto, si è provveduto a consegna temporanea e provvisoria dell’Impianto sportivo con l’obiettivo di non rinviare la data prevista per le attività sportive e quelle scolastiche.
ART. 4 CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE
1. Viene pronunciata la decadenza della concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
a) omessa presentazione nei termini del bilancio previsionale e del rendiconto della gestione di cui all’art.17;
b) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del Concedente;
c) Violazione degli obblighi assunti in sede di presentazione del progetto d’uso dell’impianto e del progetto tecnico, risultante da contestazioni formali del Concedente;
d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse nell’impianto, ai sensi del Regolamento per l’utilizzo del Centro Sportivo approvato con d.c.p. 93636 del 14 aprile 2004, tenuto comunque conto di quanto stabilito dal regolamento provinciale sull’impiantistica sportiva, dall’Avviso di gara e dalla normativa vigente, senza la preventiva autorizzazione del Concedente;
e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
f) mancato rispetto degli obblighi previdenziali di cui all’art. 7;
g) cessione della concessione;
h) scioglimento del contraente.
2. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b) per gravi motivi di ordine pubblico;
c) per il venire meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con le finalità pubbliche dell’impianto.
3. Nessuna pretesa il Concessionario può avanzare a seguito dell’atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna del complesso sportivo di cui all’articolo 19 e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.
4. La Concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario:
a) grave e reiterata mancanza di pulizia;
b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) rilevante scadenza del decoro dell’intero complesso sportivo;
d) grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
e) gravi inadempienze relativamente all’attuazione del programma di opere programmate di investimenti;
f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario.
5. Il Concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso é riconosciuto al Concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento dello stesso. L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al Concedente almeno sei mesi prima.
6. In caso di nuova destinazione d’uso dell’area determinata da imprenscindibili necessità a tutela del pubblico interesse, in vigenza del contratto, il Concessionario potrà essere ricollocato, se le condizioni lo permetteranno e comunque a discrezione del Concedente, in altra area: in caso negativo nulla potrà pretendere il Concessionario per la conclusione anticipata della gestione.
ART. 5 MANUTENZIONE ORDINARIA E UTENZE
1. La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia dell’intero complesso sportivo, comprese le aree verdi, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati nonché l’attestazione dell’esecuzione a regola d’arte. Il Concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.
2. La concessione comprende inoltre ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse all’impianto.
3. Il Concessionario, previa comunicazione al concedente può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del Concessionario.
4. Il Concessionario deve farsi carico degli oneri relativi alle seguenti utenze:
Telefono (se installato, con oneri a carico del Concessionario ed intestazione utenza);
Energia elettrica;
Acqua.
5. Il Concedente mantiene gli oneri relativi al riscaldamento ed all’acqua sanitaria.
6. Non essendo gli impianti sezionati, gli oneri di cui al comma 4 sono determinati in via presuntiva in un ammontare pari ad € 3.000,00 all’anno e verranno richiesti dal Concedente con le relative modalità e termini di pagamento, fatta salva la possibilità di richiedere conguagli a partire dall’anno solare 2011, in ragione dei mesi di utilizzo.
7. Il Concedente si riserva di valutare l’opportunità economica e la fattibilità tecnica del sezionamento degli impianti a proprie spese, attualmente integrati con il plesso scolastico: in tale caso il Concessionario è tenuto a procedere alla volturazione di tutte le utenze a proprie spese, entro i termini fissati dal Concessionario, comunque nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 5.
8. In alternativa, il Concedente si riserva di valutare l’opportunità economica e la fattibilità tecnica della collocazione di appositi misuratori dei consumi.
9. Il calcolo di cui al precedente comma 6 non ha valore certificatorio, essendo le utenze attualmente comprensive dell’intero plesso scolastico: il Concessionario nulla potrà comunque pretendere nel caso l’importo, a seguito dell’installazione dei misuratori o del sezionamento degli impianti, sia differente.
10. A seguito dell’eventuale installazione dei misuratori o del sezionamento degli impianti e della correlata volturazione delle utenze, il Concessionario deve farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalle utenze medesime, ovvero quelle dell’acqua e dell’energia elettrica.
11. In tema di conduzione dell’impianto termico, spetta al concedente ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INVESTIMENTI
1. La manutenzione straordinaria é a carico del Concessionario compresa quella della caldaia, in particolare per quanto attiene alla sostituzione del bollitore ed al potenziamento della linea di adduzione gas affinché sia possibile servire contemporaneamente acqua calda sanitaria e riscaldamento.
2. Il Concessionario si impegna a realizzare le opere di adeguamento e miglioria dell’impianto sportivo, tutte descritte nel documento “Progetto tecnico” presentato in sede di gara, in atti, secondo le modalità nella stessa indicate, il cui valore ammonta a €= , oltre iva: nel caso non risultino sufficienti a realizzare le opere progettate, i costi aggiuntivi sono da intendersi a carico del Concessionario; nel caso, invece, residuino risorse, il Concessionario deve utilizzarle per ulteriori interventi da concordare con il Concedente.
3. L’ammontare dei lavori in capo al Concessionario saranno dal medesimo comunicati al servizio della Provincia “Programmazione e gestione attività turistiche e sportive” per il successivo inoltro al servizio provinciale “Bilancio e reporting economicofinanziario” al fine della relativa registrazione nel conto del patrimonio dell’esercizio di competenza.
4. Il Concessionario si impegna ad eseguire gli interventi manutentivi straordinari celermente, nel rispetto della normativa vigente.
5. Nulla é dovuto, a qualsiasi titolo, al Concessionario per l’eventuale interruzione delle attività, anche connessa a ragioni di sicurezza ed incolumità dovute alla necessità di opere di manutenzione straordinaria non eseguibili nell’immediato.
6. Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare al Concedente ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio, prima di procedere alla manutenzione stessa.
7. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, risponde il Concessionario.
8. Nel corso di validità della concessione il Concessionario, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute, può realizzare, di propria iniziativa, previa comunicazione al Concedente, ulteriori opere non ricomprese in quelle di cui al comma 2 del presente articolo, avendo riguardo ad ottemperare sempre all’obbligo previsto al comma 4. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal concedente ed é soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia. Esse inoltre dovranno essere oggetto di variazioni catastali a cura del Concessionario.
9. Per la realizzazione e collaudazione degli interventi obbligatori ai sensi dell’Avviso di gara il tempo massimo previsto è fissato al 31 dicembre 2013; per la realizzazione e collaudazione degli ulteriori interventi eventualmente inseriti nell’offerta dal concorrente, suppletivi rispetto a quelli minimi precitati, il tempo massimo previsto è fissato al 31 agosto 2014.
10. Il Concessionario deve munirsi delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione delle opere, tenuto conto delle prescrizioni urbanistiche, manlevando il Concedente da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni a persone e/o cose eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.
11. Gli immobili realizzati dal Concessionario sono acquisiti dalla Provincia di Torino per accessione senza indennità alcuna o compenso per il Concessionario, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 e dall’articolo 19 comma 4 di cui al presente contratto. I beni mobili, compresi i prefabbricati, non forniti dal Concedente restano di proprietà del Concessionario ed al termine della durata della presente concessione restano nella sua disponibilità, potendo quindi, a sue spese, rimuoverli dal sito concesso.
12. L’impianto sportivo viene consegnato, successivamente alla stipula del contratto di concessione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.
13. In caso di furto di rame nelle condutture o altro genere di furto o danno, l’onere di ripristino è posto a carico del Concessionario al quale è consentito porre in sicurezza con adeguati sistemi di controllo l’area interessata, anche se non oggetto di concessione, previa autorizzazione degli uffici tecnici provinciali competenti. E’ facoltà del Concedente procedere direttamente, qualora lo ritenga opportuno
ART. 7 RESPONSABILITÀ DEL GESTORE – GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI
1. Il Concessionario deve assicurare e garantire, a propria cura e spese, senza oneri ulteriori per il Concedente oltre quelli previsti dal presente contratto, il continuo e regolare funzionamento dell’Impianto sportivo nel periodo indicato nel “Progetto d’uso”, in atti.
2. Il Concessionario si impegna ad assicurare a propria cura e spese la pulizia e l’igiene dei locali dell’Impianto sportivo nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Dalle 8.00 alle 13 l’impianto è riservato gratuitamente, in via esclusiva, alle attività di educazione fisica da parte degli allievi degli Istituti scolastici superiori, con priorità per quelli inseriti nel plesso del “Barocchio”.
4. Il Concessionario si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nello svolgimento dell’attività, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e della vigente normativa, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, assumendosi ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni a persone o cose eventualmente arrecati al Concedente o a terzi durante l’esecuzione del contratto.
5. Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare al Concessionario o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione o per qualsiasi altra causa.
6. Il Concessionario si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, provvedendo al corretto inquadramento del personale e in particolare di quello che deve essere qualificato e in possesso delle prescritte abilitazioni professionali e/o titoli riconosciuti dal C.O.N.I. e/o dalle Federazioni e/o dal sistema universiatario e di quello che deve operare su parti impiantistiche (elettriche, termofluidiche, elettromeccaniche).
7. Il Concessionario risponde in ogni caso dell’operato del personale utilizzato.
8. Il Concessionario si obbliga a munirsi di tutte le assicurazioni e/o licenze prescritte dalla legge in ordine all’espletamento della concessione: devono essere scrupolosamente osservate tutte le norme vigenti o in futuro emanate sia in materia igienicosanitaria, sia ai fini della prevenzione degli infortuni e degli incendi e di quant’altro possa interessare la gestione dell’impianto, comprese le prescrizioni urbanistiche.
9. Il Concessionario risponde dei danni causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell’intero complesso sportivo da parte degli utenti, fatta eccezione per le scolaresche.
10. In caso di danni arrecati da studenti durante le ore riservate all’attività delle scuole, il Concedente provvederà a rivalersi nei confronti dell’Istituto scolastico.
11. Il Concedente provvede a stipulare la garanzia per l’incendio dell’immobile.
12. Al termine della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non é considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
13. Il Concessionario solleva altresì il Concedente da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e si obbliga, se necessario, a predisporre il D.U.V.R.I. così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.
14. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario é tenuto a stipulare le relative ed adeguate polizze assicurative, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.
15. Copia delle polizze assicurative deve essere depositata presso gli uffici provinciali all’atto della consegna dell’impianto.
16. A garanzia dell’esatto adempimento di quanto disciplinato nel presente contratto, il Concessionario presta idonea cauzione di valore pari ad € , corrispondente al 10% dell’importo contrattuale (canone annuo per anni di gestione), da prestarsi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
17. Il Concessionario si impegna a utilizzare il personale necessario per la gestione nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e previdenza.
ART. 8 – MODALITA’ GESTIONALI
1. Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire un’efficiente assistenza quotidiana dell’organizzazione con:
- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblicospettatore, gruppi vari, scolaresche ecc.);
- il controllo dell’effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie autorizzazioni rilasciate a cura della direzione del Concessionario;
- la riscossione delle quote previste dal tariffario;
- l’informazione all’utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l’uso e la disponibilità dell’impianto;
- il rispetto del calendario delle attività programmate e l’orario;
- l’approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell’assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici ecc.);
- l’assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di pulizia (locali vari, pavimenti, aree gioco, ecc.) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- l’esecuzione tempestiva di tutte le operazioni manutentive di competenza.
ART. 9 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Per ogni singola attività il Concessionario ha l’obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
2. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene e salute pubblica e dell’ordine pubblico e con l’osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
3. L’organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
4. Il Concessionario si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini e, in particolare, con il Comune di Grugliasco, all’elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socioambientali del territorio in cui é ubicato l’impianto sportivo.
5. Il Concessionario si impegna, oltre a promuovere l’attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre, in collaborazione con gli Enti Locali limitrofi all’impianto, attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisicomotorio, sulla base di appositi progetti elaborati eventualmente anche in collaborazione con il Concedente.
ART. 10 – PROGETTO D’USO SOCIALE
1. L’utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, é ammesso per attività sportive e collaterali salvo espresse esclusioni.
2. L’accesso all’impianto é disciplinato dal “Regolamento per l’utilizzazione del Centro Sportivo Barocchio” (di seguito definito “Regolamento sportivo”), in atti, e da un calendario ed orario di fruizione stabilito di comune accordo tra il Concedente ed il Concessionario.
3. Il Concessionario si impegna a realizzare tutte le attività contenute nel documento “Progetto d’uso”, presentato in sede di gara, in atti.
4. L’impianto sportivo é messo a disposizione a titolo gratuito per attività sportive scolastiche e attività sociali, culturali, celebrative organizzate dal Concedente o, a insindacabile giudizio dello stesso, da altri Enti pubblici, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nei giorni ed ore riservate ai sensi del “Regolamento sportivo” di cui al precedente comma, nonché con le modalità di accesso previste. In caso di disaccordo tra le parti, sul calendario ed orario, decide il concedente, tenuto conto della finalità perseguita e del pubblico interesse.
5. L’impianto sportivo è messo a disposizione a titolo gratuito per le attività sportive svolte dagli istituti scolastici ricompresi nel complesso scolastico del “Barocchio” o altri istituti scolastici provinciali, esclusivamente nell’ambito dell’attività curriculare. Al di fuori di tale orario l’accesso sarà soggetto agli oneri tariffari previsti.
6. Il calendario e l’orario devono, inoltre, essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.
7. Viene richiamato come parte integrante e sostanziale che l’affidatario dichiara di aver letto, preso cognizione ed accettato il documento “Regolamento per l’utilizzazione del Centro Sportivo Barocchio” ed il “Regolamento Provinciale per lo sviluppo, l’uso e la gestione degli impianti sportivi”.
8. Il Concessionario ha l’obbligo, secondo le modalità previste nel presente contratto e nei regolamenti di cui al precedente comma, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
9. Il Concessionario prima di ammettere l’ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti ed attrezzature sportive, deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, accertamenti sanitari relativi all’attività da svolgere.
10. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal Concessionario.
11. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del Concessionario (aree verdi e area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e, come tali, ad essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.
12. Il Concessionario risponde di tutte le violazioni che dovessero essere contestate.
ART. 11 SORVEGLIANZA E CUSTODIA
1. Il Concessionario, se lo ritiene necessario, può provvedere a dotare la struttura di adeguato sistema antintrusione o altro deterrente.
2. Il servizio di sorveglianza e custodia, durante l’orario di apertura degli impianti, è curato dal personale all’uopo destinato dal Concessionario.
3. Il Concedente non risponde in caso di danneggiamenti o intrusioni o furti avvenuti durante l’orario di apertura od oltre l’orario di apertura degli impianti.
ART. 12 ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI
1. Nell’ambito del complesso sportivo al Concessionario è consentito:
a) l’esercizio di vendita di articoli sportivi;
b) esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
c) il diritto di esclusiva di pubblicità, previo pagamento delle imposte e tasse correlate e parere vincolante sulla tipologia di pubblicità esposta espresso dal concedente e fatta salva la possibilità per quest’ultimo, allorquando si tratti di utilizzare il complesso per proprie manifestazioni, di utilizzare gli spazi pubblicitari a propria discrezione: il cartello recante la dicitura “Provincia di Torino”, l’indicazione del concessionario, l’apertura e la chiusura, i numeri telefonici e le discipline praticate, apposto all’ingresso dell’impianto, deve essere mantenuto;
d) l’esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.
2. La gestione delle attività anzidette può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
3. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.
ART. 13 TARIFFE
1. Tutti i proventi derivanti dall’introito delle tariffe per l’utilizzo degli impianti spettano al Concessionario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono state determinate dal Concessionario in sede di gara: in caso di modifica in vigenza contrattuale devono essere sottoposte preventivamente al Concedente che, nel caso riscontri anomalie rispetto alla media tariffaria di altri impianti analoghi provinciali, chiederà le opportune correzioni.
3. Il Concessionario potrà prevedere casi particolari di esenzione o riduzione, fatto salvo quanto già stabilito dall’art.10 in tema di gratuità d’accesso in favore di particolari tipologie di utenti.
4. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita di biglietti ed in genere tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura, se richiesta.
5. Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario delle attività, devono essere esposti all’ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori.
ART. 14 GESTIONE ECONOMICA
1. La particolare forma di concessione del complesso sportivo impone al Concessionario un’attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato.
2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del Concessionario, delle quali il Concedente può prendere visione, lo stesso Concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita.
ART. 15 – CANONE
1. Il canone di concessione dell’impianto è definito simbolico ed è pari ad €
da versarsi ogni anno secondo le modalità che verranno indicate dal Concedente.
2. Il Concessionario deve provvedere a corrispondere la cifra pattuita entro il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento, calcolato su base mensile in caso di anno frazionato, rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT.
ART. 16 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
1. Per il pagamento delle utenze di riscaldamento ed acqua sanitaria, come stabilito all’articolo 5, comma 5, del presente documento, il Concedente si impegna a provvedere alla copertura del 100% delle spese stesse per la durata del presente contratto.
ART. 17 – BILANCIO PREVISIONALE, RENDICONTO E CONTROLLI
1. A prova dell’avvenuto incasso dei proventi di cui agli articoli precedenti, il Concessionario deve rilasciare regolare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti.
2. Al fine di monitorare la gestione sociale dell’impianto, entro il 15 novembre ed entro il 30 marzo di ogni anno il Concessionario presenta all’Amministrazione Provinciale, rispettivamente, il piano economico finanziario (o bilancio di previsione) delle entrate e delle uscite direttamente imputabili alla gestione del centro sportivo ed il relativo rendiconto di gestione.
3. Alfine di ottemperare agli obblighi previsti in sede di gara e richiamati dall’art. 6 del presente contratto, il Concessionario si impegna ad utilizzare tutte le risorse finanziarie previste nel quadro economico degli investimenti ed a rendicontarle, nei termini comunicati dal Concedente, corredando il rendiconto con le relative pezze giustificative.
4. Dei rendiconti risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario. Il Concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.
ART. 18 PENALITÀ. DETERMINAZIONE ED INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE
1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze della presente Convenzione, del “Regolamento sportivo” e delle altre norme richiamate si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:
a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 250,00;
b) per opere di manutenzione e pulizia, ordinarie o straordinarie, non effettuate: il 10% del valore;
c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all’utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 50,00 per singoli casi individuali ed € 100,00 per singoli casi di società o associazioni.
2. In tutti i casi in cui é previsto l’obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, l’amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione che, nel termine di trenta giorni, deve essere reintegrata dal Concessionario pena decadenza della concessione.
3. La risoluzione avviene tramite provvedimento notificato al Concessionario, secondo le vigenti disposizioni di legge, senza necessità di atti giudiziari, salvo il risarcimento dei danni, con facoltà di affidare la concessione al secondo concorrente classificato.
ART. 19 RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO
1. L’atto di riconsegna al concedente dell’intero complesso sportivo, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione.
2. L’atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto di cui alla presente convenzione, ogni danno accertato comporta per il Concessionario l’obbligo del risarcimento dello stesso. Il Concedente non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.
4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione, per volontà del Concedente causata da evento diverso da quello indicato all’articolo 4 comma 6 del presente contratto, il Concedente stesso, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato l’incremento di valore dell’impianto sportivo grazie alle opere eseguite dal Concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la presente convenzione, su perizia estimativa redatta dal Servizio Edilizia Provinciale.
5. Gli atti definitivi del concedente riguardo a decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso, penalità, risarcimento dei danni sono assunti dal dirigente del Servizio Programmazione e gestione Attività Turistiche e Sportive della Provincia, fatta salva la competenza posta in capo a diversa tecnostruttura da leggi, regolamenti o altri provvedimenti.
6. Gli atti di cui al quinto comma sono definitivi e pertanto impugnabili innanzi al Giudice Amministrativo nei termini e con le procedure di legge.
ART. 20 – CESSIONE CONTRATTO, SUBAPPALTO E RINNOVO
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Il Concessionario non può affidare a terzi o subappaltare i servizi assunti senza la preventiva autorizzazione del Concedente.
3. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, su richiesta, il contratto con il subconcessionario unitamente a dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso da parte di quest’ultimo dei requisito di legge previsti per il settore.
4. Il Concedente riconosce solo il Concessionario come responsabile del servizio il quale risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte della ditta subappaltatrice.
5. Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma, fatta salva la prelazione in favore del Concessionario di cui al precedente articolo 3, potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.
6. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180 giorni dalla scadenza al fine di consentire l’espletamento dell’iter amministrativo entro la stessa data.
ART. 21 TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL’UTENZA
1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi, sanciti dalla legge 7.8.1990 n. 241, viene disposto che:
a) l’utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al Concessionario che ha l’obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al Concedente, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
b) il Concedente potrà collocare presso l’impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.
ART. 22 SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE
1. Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto di concessione sono a carico del Concessionario.
2. Sono altresì a carico del Concessionario tutti i tributi previsti dalla legge, compresi i costi di registrazione in caso d’uso, con oneri previsti ai sensi del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
ART. 23 CONTROVERSIE
1. Le controversie che eventualmente insorgessero fra il Concedente e il Concessionario, derivanti dall’esecuzione del contratto, possono essere risolte da un collegio arbitrale, composto da tre persone, di cui uno nominato da ciascuna parte e l’altro, di comune accordo, dagli arbitri.
2. Il collegio si riunisce presso la sede del Concedente e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio.
3. Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l’impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile; la richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l’indicazione della persona scelta come arbitro e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioè di ufficiale giudiziario).
4. Durante il giudizio arbitrale, fino alla pronuncia del lodo, per garantire la continuità del servizio il Concessionario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali: qualora si rifiuti, il Concedente ha diritto di commettere ad altri il servizio di cui abbia bisogno, nei modi e termini che crederà più opportuni; in questo caso il valore delle opere di investimento inferiore rispetto a quello stabilito dal presente contratto, viene rimborsato dal Concessionario.
5. Per controversie giudiziarie, non risolvibili in vie amichevoli, viene eletto il Foro di Torino.
ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DATI
1. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riferirsi alle norme contenute nell’Avviso di gara e nelle norme del Codice Civile in materia contrattuale.
2. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli ibblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
La Provincia di Torino
Il Concessionario