SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE E SMALTIMENTO DEI CANI DECEDUTI DURANTE IL PERIODO DI CUSTODIA IN CANILE.
CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO
SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE E SMALTIMENTO DEI CANI DECEDUTI DURANTE IL PERIODO DI CUSTODIA IN CANILE.
PERIODO DAL 01.02.2017 AL 31.12.2019
C.I.G. Z871BF319A
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO.
Il presente capitolato disciplina i rapporti tra il Comune di Escolca e l’appaltatore in relazione all’affidamento del servizio di cura, custodia, mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Escolca e smaltimento dei cani deceduti durante il periodo di custodia in canile.
L’appaltatore, oltre che assicurare il costante rispetto delle disposizioni in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione, ed in particolare del D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1 e della Delib.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010, dovrà in particolare fornire i seguenti servizi:
- Cura, custodia, mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio di Escolca, presso struttura di ricovero idonea e conforme alla normativa regionale e nazionale vigente e munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie di proprietà o nella disponibilità dell’appaltatore;
- Smaltimento dei cani deceduti durante il periodo di custodia attenendosi scrupolosamente a tutte le leggi vigenti in materia;
- trasferire, a proprie cure e spese, i cani di proprietà dell’ente al proprio rifugio qualora ricoverati presso altro canile convenzionato;
- Il ricovero dei cani catturati dovrà avvenire previa autorizzazione del Comune. Il ricovero in assenza della suddetta autorizzazione non è da considerarsi a carico del Comune;
- Il ricovero dei cani dovrà essere preceduto da una visita veterinaria per accertarne lo stato di salute, le terapie igieniche o sanitarie a cui sottoporre l’animale anche al fine di decretarne l’eventuale isolamento, nonché dall’operazione di identificazione dell’animale o l’’eventuale inoculo dell’apposito microchip;
- I cani randagi, dopo la cattura e anagrafatura potranno essere adottati mediante affido temporaneo a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche su esplicita richiesta degli stessi, non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla cattura, che diverrà adozione definitiva trascorsi 60 giorni dalla cattura. I cani catturati, regolarmente anagrafati, saranno restituiti al proprietario o detentore dal Canile previo pagamento degli oneri di ricovero, e di eventuali cure effettuate sull’animale che saranno corrisposti direttamente al Canile;
- alimentare giornalmente i cani avuti in consegna con mangimi bilanciati e in quantità adeguate alle taglie dei cani secondo le indicazioni del produttore o le prescrizioni del medico veterinario responsabile sanitario del canile e somministrati in modo da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute nonché controllare costantemente gli abbeveratoi allo scopo di mantenere l’acqua sempre disponibile;
- il ricovero dei cani dovrà avvenire in box singoli o preferibilmente insieme ad altri cani compatibili per carattere e socializzazione, assicurando a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
- tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni liquide e solide;
- effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell’intera area adibita a canile;
- isolamento e custodia degli animali catturati che si trovino nelle condizioni previste dalla normativa di
riferimento;
- custodia di tutti gli animali presenti nelle strutture del canile al fine di evitare episodi di sbranamento;
- garantire assistenza veterinaria per vigilare ed intervenire a tutela della salute e del benessere degli animali (interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni, soppressioni eutanasiche nei casi previsti dalla normativa vigente;
- garantire attività ricreative per i cani ricoverati, comprendente la garanzia di moto e socializzazione fra cani in spazi aperti, mediante alternanza di gruppi tra loro compatibili, con rotazione a turno tra tutti i cani del canile, nel limite minimo di due ore giornaliere;
- garantire l’Orario di apertura giornaliero, con presenza di personale del canile, di almeno due ore al giorno nei mesi autunno/invernali e di tre ore nei mesi primaverili/estivi, fatto salvo un giorno di riposo settimanale.
- Garantire la presenza del responsabile incaricato per le adozioni con orari proporzionati alle esigenze, e comunque almeno un giorno alla settimana per due ore.
- agevolare e promuovere l’affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini;
- Promozione delle adozioni sulla rete Internet con foto e elenco dei cani ricoverati.
- promuovere attività di socializzazione e ricreative tra cittadini e i cani ricoverati;
- fornire per ogni cane dato in affidamento il libretto sanitario indicante le vaccinazioni e i trattamenti
- sanitari cui il cane è stato sottoposto;
- garantire pronta reperibilità in tutti i giorni dell’anno onde poter fornire supporto immediato a codesta Amministrazione Comunale, in situazioni di emergenza;
- comunicare mensilmente al Comune di Escolca, secondo le disposizioni normative in materia, una nota dal quale risulti l’elenco dei cani adottati, deceduti e i nuovi ricoveri, allegando le schede di adozioni, certificati di morte e il numero di cani entrati con rispettive date di ingresso, per consentire un controllo dell’appalto;
- assicurare la tenuta di un registro di carico e scarico con tutti i dati segnaletici dei cani (data e numero verbale affidamento, data e numero microchip, decesso o affidamento a terzi). La tenuta del registro dovrà essere quello previsto dalla normativa vigente in materia.
ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO.
La durata del presente appalto decorre dal 01.02.2017 al 31.12.2019.
ART. 3 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO E NORMATIVA APPLICABILE.
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e non potrà essere sospeso o interrotto.
In caso di sospensione o interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione comunale potrà sostituirsi all’aggiudicatario per l’esecuzione d’ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico della ditta, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all’eventuale risarcimento dei
danni.
Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146/1990 “Norme sull’esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali”; pertanto, in caso di sciopero, dovrà essere garantito il rispetto della citata normativa.
Il servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi dovrà essere, inoltre, svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:
- dal presente capitolato;
- dal Regolamento 2003/998/CE;
- dal DPR 320/1954 (Reg. Polizia Veterinaria);
- dalla L. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- dalla L. 266/91 (legge quadro sul volontariato);
- dalla Circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Sanità (Attuazione della L. 281/1991);
- dal D.P.C.M. 28/02/2003 “Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”;
- dalla L. 189/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- dalla Circolare 2725/P I.8.d/318 del 27.07.2006 del Ministero della Salute (revoca dell’obbligo di vaccinazione antirabbica per i cani in ingresso in Sardegna);
- dal D.M. 23.03.2007 “Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali”;
- dall’ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 06.08.2008 (identificazione e registrazione della popolazione canina);
- dall’ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 18.12.2008, modificata dall’O.M. 19.03.2009 (norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati);
- dall’ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 03.03.2009, concernente la tutela dell'incolumità' pubblica dall'aggressione dei cani; o dalla L.R. n. 21 del 18.05.1994 “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina”;
- dalla L.R. n. 35 del 01.08.1996 contenente integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21;
- dalla circolare n. 19712/IV del 26.06.1997 dell’Assessore Regionale all’Igiene e Sanità (disciplina delle attività veterinarie afferenti all’area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche);
- dal D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1 “Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo”;
- dalla deliberazione G.R. n. 17/39 del 27.04.2010 avente ad oggetto “L.R. n. 21/1994 e s.m.i. Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione”.
ART. 4 – REQUISITI DELLA STRUTTURA.
La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali. In particolare:
- autorizzazione amministrativa e sanitaria per le finalità del servizio da affidare;
- dovrà essere assicurata la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario;
- la struttura privata nella quale verranno ricoverati i cani randagi in convenzione con questa amministrazione comunale deve possedere tutte le caratteristiche individuate dettagliatamente nelle direttive adottate con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/39 del 27/04/2010.
Gli operatori economici devono, dunque, avere la disponibilità di una struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla Azienda ASL competente territorialmente, ubicata nel raggio di 50 chilometri dal Comune di Escolca.
ART. 5 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO.
Trattandosi di servizio espletato fuori dalla sede comunale insuscettibile di ingenerare interferenza non si è ritenuto necessario redigere il D.U.V.R.I. e la stima dei costi della sicurezza risulta pari ad Euro 0.
Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l’Appaltatore dovrà utilizzare personale idoneo che possegga una formazione specifica dimostrabile o una consolidata esperienza pratica.
L’Appaltatore avrà anche cura di garantire le necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti.
La ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.
La ditta conforma il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti, occupati nel servizio in oggetto, alle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgerà il servizio.
In caso di violazione agli obblighi sopramenzionati, il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all’Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione alla ditta, nei cui confronti sarà operata una ritenuta sui pagamenti contrattuali.
L’affidatario è tenuto, infine, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
ART. 6 - CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI.
Il servizio di cattura è eseguito dall’Asl di competenza dietro disposizione del Comune di Escolca ai sensi dell’art. 6 delle Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione di cui alla Delibera G.R. n. 17/39 del 27.4.2010.
Il servizio di trasporto dei cani è effettuato dalla ditta aggiudicataria qualora gli stessi siano custoditi in un’altra struttura al momento dell’aggiudicazione (trasferimento da un canile ad un altro).
Le operazioni di trasferimento dovranno, inoltre, avvenire impiegando veicoli appositamente ed esclusivamente destinati in perfetta efficienza, ordine ed igiene. Gli stessi dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in materia di trasporto di animali e coperti da specifica polizza assicurativa oltre che di responsabilità civile anche di danni causati a terzi dall’animale trasportato.
Il cane catturato verrà restituito al legittimo proprietario che ne faccia richiesta o venga successivamente identificato. In tal caso le spese dovute relative al periodo di permanenza dell’animale compresi gli eventuali interventi sanitari verranno addebitate al proprietario.
Di ogni cattura effettuata dovrà essere data segnalazione entro 48 ore a mezzo fax o posta elettronica al Servizio Veterinario e all’Ufficio dell’Amministrazione Comunale
ART. 7 - ASSISTENZA SANITARIA.
Sono a cura e spese dell’Affidatario, l'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale necessario per le cure sanitarie.
Tutti i cani in ingresso devono essere visitati entro 24 ore e sottoposti alle seguenti procedure:
1. ricerca microchip per l’identificazione;
2. inserimento microchip per i soggetti non identificati;
3. trattamenti antiparassitari nei confronti dell’echinococcosi;
4. prelievi diagnostici per la diagnosi di leishmaniosi;
5. trattamento profilattico delle principali malattie infettive e parassitarie (comprendendo sia i parassiti esterni che interni);
L’appaltatore deve adempiere a tutti gli obblighi periodici di vaccinazione previsti dalla legislazione vigente in materia e sostenere le spese relative ad interventi clinici e chirurgici routinari e d’emergenza.
Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l’eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.
ART. 8 - DECESSO DEI CANI RICOVERATI.
In caso di decesso di un animale custodito in struttura, la ditta aggiudicataria provvederà a dare immediata comunicazione entro 24 ore all’Ufficio Polizia Locale del Comune di Escolca e al Servizio Veterinario competente.
Nell’esecuzione del servizio di trasporto, smaltimento e distruzione delle carcasse dei cani deceduti presso impianto autorizzato di incenerimento, l’appaltatore deve attenersi scrupolosamente a tutte le leggi vigenti in materia.
ART. 9 - AFFIDAMENTO IN ADOZIONE A TERZI.
Gli animali non reclamati entro 60 giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche.
E’ fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.
Nel caso di richiesta di adozione di uno o più cani da parte di privati, la ditta aggiudicataria potrà procedere direttamente, dandone formale comunicazione entro sette giorni all’Ufficio Polizia Locale comunale nella quale dovranno essere precisati i dati anagrafici dell’adottante e il numero di microchip.
Sono ammesse, inoltre, le adozioni a distanza, delle quali va data comunicazione nei termini sopraindicati.
ART. 10 - CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO.
La vigilanza sull’esatto e corretto svolgimento del servizio è demandato all’ufficio Polizia locale del Comune di Escolca.
In particolare il controllo sarà volto ad accertare la corrispondenza tra quanto indicato nei registri di entrata e uscita dei cani con i verbali dell’esito di cattura.
Verranno, inoltre, effettuate visite periodiche per accertare l’esistenza in vita degli animali custoditi e ispezioni per accertare le idonee condizioni igieniche di mantenimento dei cani. La ditta affidataria si impegna a trasmettere mensilmente un prospetto dettagliato sull’attività svolta nel quale verrà precisato il numero dei cani custoditi, affidati e deceduti con riferimento per ognuno al numero dei giorni di permanenza nel canile.
ART. 11 – PREZZI A BASE DI GARA E VALORE PRESUNTO D ELL’APPALTO.
I compensi previsti a base di gara sono i seguenti:
- Euro 2,80 (Euro due /80) oltre IVA di legge al giorno per il mantenimento e la custodia di ogni cane randagio;
- Euro 30,50 (Euro trenta/50) oltre IVA di legge per lo smaltimento di ogni singola carcassa;
L’Offerta economica consiste nel ribasso unico sui compensi previsti a base d’asta per le attività oggetto di appalto.
L’importo complessivo presunto dell’appalto, per tutta la durata contrattuale, è stabilito in complessivi Euro 3009,70 oltre IVA di legge, pari a una presenza media mensile di n. 1 cane per il periodo di vigenza del contratto, Non sono previsti oneri della sicurezza in quanto non sono ravvisabili rischi da interferenza.
Resta doverosamente inteso che all’impresa affidataria è riconosciuto soltanto il corrispettivo relativo al servizio effettivamente svolto nel periodo contrattuale, senza avere alcun riguardo al valore presunto dell’appalto sopra stimato.
Tali importi sono fissi, invariabili e onnicomprensivi di tutte le prestazioni e forniture connesse al contratto.
ART. 12 – PAGAMENTI.
La ditta per l’esecuzione del servizio percepirà pagamenti trimestrali posticipati, previa presentazione di regolari fatture elettroniche e di un prospetto mensile nel quale andranno specificati il numero dei giorni di custodia, il numero delle adozioni e il numero degli smaltimenti delle carcasse.
Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dalla loro presentazione al protocollo dell’Ente previo accertamento da parte del Responsabile del Servizio della buona e regolare esecuzione del servizio.
ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la ditta aggiudicatrice dovrà versare una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva resterà vincolata fino alla scadenza dell’intero periodo di durata contrattuale e sarà restituita al termine dello stesso, semprechè non risultino a carico della ditta inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause impeditive alla restituzione.
ART. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata da registrare in caso d’uso. L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di procedere alla consegna anticipata del servizio in pendenza della stipulazione del contratto e la ditta è tenuta ad eseguire la disposizione e ad iniziare il servizio alla data stabilita.
Sono poste a carico della ditta tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipula del contratto.
Nel caso che la ditta non stipuli il contratto nella data fissata, senza giustificato motivo, si procederà alla revoca dell’affidamento.
ART. 15– TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati su tali conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
L’appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di Escolca gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
ART. 16 – SUBAPPALTO.
E’ vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità, ad eccezione del trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti da conferire presso ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle componenti autorità. Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 le carcasse dovranno essere trasportate accompagnate da un formulario di identificazione come previsto dal predetto articolo, sarà onere dell’Appaltatore acquisire la copia del formulario firmata dall’Appaltatore e di acquisire la copia del formulario firmata dall’impianto di destinazione secondo le modalità stabilite dal suddetto articolo 193.
Considerata la particolare natura delle attività la società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale.
ART. 17 – PENALITA’.
Ogni inadempimento o infrazione ad una delle prescrizioni previste nel presente capitolato, fatta salva l’applicazione di più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà contestata a norma della legge 241/90 con invito a voler presentare eventuali scritti difensivi entro 10 giorni.
Nel caso tali giustificazioni non risultassero soddisfacenti, potrà essere comminata una penale di euro 100,00 per ogni infrazione ovvero qualora ne ricorressero i presupposti si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto.
Detta penale sarà applicata sull’importo netto della fattura del mese cui si riferisce il disservizio o l’inosservanza.
ART. 18 – RISOLUZIONE CONTRATTO E RECESSO.
A seguito di gravi o ripetute mancanze o negligenze riscontrate nell’esecuzione del servizio in oggetto, o per qualsiasi altra inadempienza od infrazione delle prescrizioni del presenta capitolato, a meno di comprovate cause di forza maggiore non imputabili al gestore, l’Amministrazione comunale, previa contestazione, a norma della legge 241/90, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di gestione, con incameramento della cauzione prestata e atta salva l’eventuale azione di risarcimento danni, e di provvedere quindi, all’assegnazione del servizio ad altro gestore, qualora le violazioni non vengano eliminate in seguito a formale diffida e comunque vengano ripetute più di tre volte l’anno.
ART.19 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al contratto (xxxxx, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata restano a totale carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Non è ammessa l’anticipazione contrattuale né la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Trattandosi di prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA verrà richiesto il trattamento tributario di cui all’art. 40 D.P.R.26/04/86 n° 131(tassa fissa del registro).
ART. 20– AUTORITA’ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE.
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria.
Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Cagliari.
ART. 21 – TUTELA DELLA PRIVACY.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del contratto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione.
Il conferimento è, altresì, obbligatorio per il vincitore ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto succitato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Escolca. Escolca, 12.01.2017
Il Responsabile del Servizio Amministrativo (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx)