CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
Federazione Italiana Editori Giornali Associazione Stampatori Italiana Giornali
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa
APRILE 2008
INDICE
PARTE PRIMA NORME GENERALI
PAG.
Art. 1 – Validità e limiti di applicabilità “ 2 – Decorrenza e durata
“ 3 – Contratti di inserimento e reinserimento – Contratti a termine - Contratti di somministrazione di lavoro
“ 4 – Nomenclatura
“ 5 – Relazioni sindacali
“ 6 – Regolamento interno “ 7 – Diritti sindacali
“ 8 – Assunzioni
“ 9 – Passaggio di qualifica da operaio ad impiegato “ 10 – Igiene del lavoro e tutela della salute
“ 11 – Assicurazione infortuni
“ 12 – Lavoro a tempo parziale “ 13 – Diritto allo studio
“ 14 – Norme per i licenziamenti
“ 15 – Investimenti e innovazioni tecnologiche “ 16 – Mutamenti di proprietà
“ 17 – Appalti
“ 18 – Controversie
“ 19 – Quadri – Inquadramento e classificazione del personale
“ 20 – Norme complementari
“ 21 – Programmi di distribuzione “ 22 – Portatori di Handicap
“ 23 –Mobilità di manodopera femminile “ 24 – Trasferimenti individuali
“ 25 – Dichiarazioni delle parti
“ 26 - Telelavoro
PARTE SECONDA NORME OPERAI
PAG.
Art. 1 – Visita medica
“ 2 – Periodo di prova “ 3 – Apprendistato
“ 4 – Orario di lavoro
“ 5 – Orario di chiusura delle tipografie “ 6 – Lavoro straordinario
“ 7 – Festività – Lavoro festivo “ 8 – Interruzione di lavoro
“ 9 – Xxxxxx e retribuzioni garantiti “ 10 – Ferie
“ 11 – Assenze
“ 12 – Permessi – Aspettativa “ 13 – Giorni di riposo
“ 14 – Congedo matrimoniale “ 15 – Gratifica natalizia
“ 16 – Aumenti periodici di anzianità “ 17 – Trasferte
“ 18 – Malattia ed infortunio “ 19 – Tutela della maternità
“ 20 – Mutamento di mansioni
“ 21 – Corresponsione delle paghe “ 22 – Conteggi perequativi
“ 23 – Chiamata e richiamo alle armi
“ 24 – Preavviso di licenziamento o di dimissioni “ 25 – Trattamento di fine rapporto
“ 26 – Trattamento di fine rapporto in caso di morte
“ 27 – Cessazione, trapasso, trasformazione, cessazione di azienda “ 28 – Disciplina del lavoro
PARTE TERZA NORME IMPIEGATI
PAG.
Art. 1 – Periodo di prova
“ 2 – Livelli professionali
“ 3 – Mutamento di mansioni “ 4 – Orario di lavoro
“ 5 – Orario di chiusura delle tipografie
“ 6 – Sospensione e riduzione temporanea di lavoro “ 7 – Lavoro straordinario e festivo
“ 8 – Festività – Lavoro festivo “ 9 – Ferie
“ 10 – Assenze – Permessi – Congedo matrimoniale – Aspettativa “ 11 – Giorni di riposo
“ 12 – Tredicesima mensilità
“ 13 – Aumenti periodici di anzianità
“ 14 – Corresponsione della retribuzione “ 15 – Indennità di maneggio denaro
“ 16 – Trasferte
“ 17 – Trattamento di malattia e infortunio “ 18 – Tutela della maternità
“ 19 – Servizio militare
“ 20 – Preavviso di licenziamento o di dimissioni “ 21 – Trattamento di fine rapporto
“ 22 – Trattamento di fine rapporto in caso di morte “ 23 – Previdenza
“ 24 – Cessione, trapasso, trasformazione di azienda “ 25 – Disciplina del lavoro
PARTE QUARTA CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
PAG.
Condizioni di miglior favore concesse ad personam Condizioni di miglior favore locali: Città di Trieste
PARTE QUINTA
ACCORDI ECONOMICI E TABELLE SALARIALI E STIPENDIALI
PAG.
Art. 1 – Minimi di paga e stipendio
“ 2 – Frazionabilità dell’indennità di contingenza “ 3 – Quote mensili dell’indennità di contingenza
“ 4 – Contributo Fondo di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani “ 5 – Indennità particolari per i dipendenti delle agenzie
“ 6 – Abolizione delle mense
“ 7 – Importo forfettario di arretrati retributivi “ 7 – Prestazione straordinaria di orario promiscuo
o notturno
PARTE SESTA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERCORRENTE CON I DIPENDENTI ADDETTI A LAVORAZIONI NON ATTINENTI I GIORNALI QUOTIDIANI
PAG.
Art. 1 – Orario di lavoro
“ 2 – Lavoro straordinario
“ 3 – Festività e lavoro festivo “ 4 – Ferie
“ 5 – Gratifica natalizia
“ 8 – Trattamento economico
“ 7 – Previdenza complementare “ 8 - Norme di rinvio
Allegati
PREFAZIONE
L’anno 2008 addì 4 aprile in Roma tra la Federazione Italiana Editori Giornali, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, l’Associazione Stampatori Italiana Giornali, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx, con l’intervento del Sig. Xxxxxxx Xxxxxx, capo della delegazione degli editori e dei Signori: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, assistiti dai Signori Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Il Sindacato Lavoratori Comunicazione in persona del suo Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxx e dei Segretari Nazionali Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Di Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, con l’intervento del Comitato Nazionale del Settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Perugia, Modena, Pescara, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari Sassari, e Varese,
La Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni in persona del suo Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dei Segretari Nazionali Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx, con l’intervento del Comitato Nazionale del Settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari, Perugia, Modena, Pescara, Sassari e Varese;
La Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione in persona del suo Segretario Generale Xxxxx Xx Xxxx, del Segretario Generale Aggiunto Xxxxxxxx Xxxxxx e dei Segretari Nazionali Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxx, con l’intervento del Comitato Nazionale del Settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Perugia, Pescara, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari, Sassari, Varese, Ascoli Xxxxxx e Modena;
è stato stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro, per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa.
PARTE PRIMA NORME GENERALI
Art. 1
VALIDITÀ' E LIMITI DI APPLICABILITÀ’ – Il presente contratto regola i rapporti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa con i lavoratori dipendenti.
La sua applicazione si estende agli addetti alla stampa dei periodici purché questa avvenga nello stesso stabilimento e con il processo tecnico dei quotidiani, fatta eccezione per quanto disposto dalla Parte VI del contratto.
Ai fini dell’applicazione del presente contratto si intendono per aziende editrici di quotidiani le aziende che editano testate a contenuto giornalistico per almeno cinque numeri settimanali.
Il presente contratto si applica altresì all’attività produttiva di quotidiani free press aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.
Art. 2
DECORRENZA E DURATA – Fatte salve le specifiche decorrenze previste, il contratto ha durata dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 per la parte normativa e dal 1° marzo 2008 al 30 giugno 2010 per la parte economica.
Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima delle rispettive scadenze a mezzo di lettera raccomandata.
Allo scopo di evitare la vacanza contrattuale, le proposte di rinnovo verranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della data di scadenza.
Norma transitoria: Le modifiche normative disposte dall’Accordo di rinnovazione del 4 aprile 2008 – fatte salve le specifiche decorrenze previste – trovano applicazione a far data dal 1 marzo 2008.
Art. 3
CONTRATTI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO – CONTRATTO A TERMINE - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – CONTRATTO DI APPRENDISTATO
A) Contratti di inserimento e reinserimento: Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro, ciò con particolare riferimento ai disoccupati del settore.
Al contratto di inserimento o reinserimento si applica la disciplina di cui all’art. 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e seguenti, così come successivamente integrati e modificati.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto sono indicati:
- la durata;
- l'eventuale periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle eventuali competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto sono indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione, qualora il lavoratore non appartenga ai disoccupati del settore.
Il contratto di inserimento ha una durata di 18 mesi.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo può essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Per quanto riguarda il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro il lavoratore in contratto di inserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di 70 giorni.
Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati).
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (maggiorazioni di turno, lavoro festivo, ecc…). Per quanto riguarda il Premio di risultato, a livello aziendale sarà valutata l’applicazione dell’istituto ai lavoratori con contratto di inserimento e in questo ambito i criteri e le modalità da adottare. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento viene computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della eventuale progressione automatica di carriera.
B) Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato: il contratto per la somministrazione di lavoro, disciplinato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive integrazioni e modificazioni, può essere concluso, nei casi previsti dal richiamato decreto legislativo, per le fattispecie previste dal punto D).
L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU e alle organizzazioni territoriali il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro nonché le
durate ed i motivi. Xxx ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Le aziende comunicheranno annualmente alle organizzazioni stipulanti e alle rispettive RSU il numero dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati.
C) Contratto a termine: i contratti a termine sono disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni.
Per le fattispecie di esenzione dei contratti a termine da limitazioni quantitative la durata del periodo – ai fini della suddetta esenzione – per i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività è fissata in 20 mesi.
Le aziende nel corso di svolgimento del rapporto a termine, forniranno informativa ai lavoratori interessati circa i posti vacanti che si rendessero disponibili in azienda. Le aziende comunicheranno alle organizzazioni stipulanti e alle R.S.U. il numero dei rapporti a termine convertiti in rapporti a tempo indeterminato.
Non concorrono ai fini del raggiungimento del limite di 36 mesi previsto al comma 4 bis dell’art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 i contratti a termine, le relative proroghe e rinnovi stipulati per ragioni sostitutive.
Fermo restando quanto sopra, trascorso il periodo complessivo di 36 mesi, ricorrendone i presupposti, è possibile, anche al fine di favorire prospettive di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulare un ulteriore contratto a termine, in regime di deroga assistita ai sensi dell’art. 5, comma 4 bis, per una durata massima di 12 mesi. Il limite di 6 mesi previsto dall’art. 5, comma 4 quater del richiamato decreto legislativo è elevato a 12 mesi.
Restano in ogni caso esclusi dalle disposizioni dell’art. 5, comma 4 bis e 4 quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonché dalle disposizioni di cui ai precedenti due commi le assunzioni a termine di dipendenti addetti a lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani (Parte VI del presente contratto).
D) I contratti di cui alle precedenti lettere B) e C) possono essere conclusi per sopperire alle diverse esigenze aziendali anche con riferimento alle seguenti fattispecie:
- per campagne promozionali dirette allo sviluppo delle vendite o per sopperire alle esigenze della diffusione dei giornali in periodi di particolare espansione del mercato;
- per fronteggiare situazioni imprevedibili o contingenti che rendano necessarie provvisorie integrazioni degli organici aziendali fissati;
- per la sostituzione di posizioni vacanti per periodi non superiori a tre mesi, per sostituire lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale ovvero assenti per congedo matrimoniale, servizio militare, aspettativa concessa per riconosciute necessità personali e familiari, per maternità, malattia, infortunio, ferie;
- aumento temporaneo di attività per esigenze particolari;
- temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda.
- per fronteggiare picchi produttivi temporanei o ricorrenti;
- nella fase di avviamento e sviluppo di nuove iniziative o di acquisizione di nuove commesse;
- per esigenze connesse ad innovazioni od aggiornamenti tecnologici, comprese le sostituzioni di lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale.
I lavoratori assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere B) e C) non potranno contemporaneamente superare il 27% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa fermo restando che per ciascuna tipologia del contratto non si potrà superare il 14% dei contratti a tempo indeterminato in atto nelle imprese. In situazioni particolari ed eccezionali, in sede aziendale,
con accordo tra direzione e RSU e, in mancanza di queste ultime con le XX.XX. territoriali la percentuale del 27% può essere elevata al 50% della popolazione attiva presente nell’area produttiva interessata.
NOTA. Qualora l’applicazione delle percentuali di cui all’ultimo comma della lettera D) determini frazioni di unità, le stesse verranno arrotondate ad unità intera.
E) Contratto di apprendistato: le parti istituiscono una Commissione tecnica di 6 componenti per parte avente lo scopo di esaminare gli aspetti applicativi dell’istituto legale dell’apprendistato nel contesto delle disposizioni di cui al presente contratto. L’esito dei lavori della Commissione verrà esaminato dalle parti firmatarie il presente contratto in occasione del rinnovo della parte economica del contratto e ciò al fine di definire la regolamentazione normativa dell’istituto.
Art. 4
NOMENCLATURA – Agli effetti della interpretazione e della applicazione del presente contratto la dizione «lavoratore» si intende indicativa dei gruppi degli impiegati e degli operai. Per le clausole che riguardano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di «impiegato» e
«operaio».
Le dizioni «stipendio», «salario», «retribuzione» devono essere intese come segue:
– stipendio e salario: è il corrispettivo spettante all’impiegato o all’operaio per la sua prestazione di lavoro in base alle tabelle stipendiali o salariali diurne e per la indennità di contingenza;
– retribuzione: è quanto complessivamente percepito dall’impiegato o dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale.
Art. 5
RELAZIONI SINDACALI – Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro realizza le finalità ed i principi fissati per le relazioni sindacali dal «Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo» del 3 luglio 1993.
In tal senso:
– attribuisce all’autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro con uno spirito di reciproca responsabilità;
– disciplina il contenuto della contrattazione collettiva dei vari livelli idoneo a consentire ai lavoratori valorizzazioni professionali e benefici economici nei limiti di compatibilità previsti dal protocollo governativo 3 luglio 1993 ed alle aziende editoriali una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro, nella prospettiva di garantire il risanamento del settore, il suo sviluppo economico produttivo al fine di una più vasta diffusione del giornale anche attraverso nuove iniziative editoriali intese ad incrementare l’occupazione.
A tal fine, la FIEG si impegna ad intervenire per l’osservanza da parte delle aziende editoriali e stampatrici delle condizioni pattuite, e le organizzazioni sindacali si impegnano a non promuovere, ed a intervenire perché siano evitate, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di intesa ai vari livelli e tutto ciò nell’ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il sistema di relazioni sindacali del settore è basato su una coordinata modulazione ai vari livelli riconosciuti di fasi informative, di consultazione e di contrattazione, a ciascuna delle quali è riservata una specifica competenza nei limiti delle materie esplicitamente demandate.
La disciplina della costituzione e delle funzioni affidate alle RSU e la attivazione della procedura di conciliazione per i problemi relativi all’applicazione e all’interpretazione della disciplina collettiva nazionale, integrano il sistema di relazioni sindacali con l’intento di definire regole e comportamenti comuni per la migliore soluzione dei problemi generali ed aziendali in un ambito non conflittuale.
TITOLO I – RELAZIONI SINDACALI
A) SISTEMA INFORMATIVO
1) Livello nazionale
Programmi globali di settore – La FIEG e le Federazioni Nazionali firmatarie del presente contratto si impegnano a realizzare ogni anno un confronto sulla situazione del settore con particolare riferimento agli andamenti economici del settore, ai nuovi insediamenti produttivi al programma globale degli investimenti ed alle trasformazioni ipotizzate a breve ed a medio termine, alle possibili previsioni occupazionali, alle tendenze di mercato rispetto alle tipologie di prodotto, all’evoluzione delle imprese stampatrici.
Ai fini del predetto confronto la FIEG, sulla base delle informative trasmesse dalle aziende, si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali nazionali entro il mese di novembre di ciascuno anno i seguenti dati:
– tasso di concentrazione: aziende, testate, produzione;
– teletrasmissione da ogni singola regione;
– teletrasmissione nelle singole regioni;
– impiego degli organici e utilizzo degli impianti nell’arco delle 24 ore;
– occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria);
– anzianità media di azienda (per sesso e qualifica);
– processi di riqualificazione con indicazione dei tempi utilizzati a tale scopo, delle specializzazioni acquisite, dell’entità della spesa sostenuta e della provenienza dei fondi;
– numero delle testate pubblicate (formato, dato medio, giorni di uscita, numero di pagine pubblicità e testo, numero di edizioni per copia);
– consistenza della rete di distribuzione (numero dei punti vendita e sistemi utilizzati nelle singole regioni per la distribuzione).
– nuove iniziative editoriali avviate anche nel settore dell’informazione elettronica e della stampa gratuita con riferimento ai sistemi organizzativi e produttivi adottati.
Le aziende editrici e stampatrici articolate in unità produttive dislocate in più zone del territorio nazionale, anche con diversa denominazione societaria, forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali una informativa annuale con particolare riferimento all’andamento produttivo e occupazionale, nonché i programmi di riorganizzazione e di innovazione tecnologici
La FIEG, pur riaffermando la sua autonomia rispetto ad altre associazioni imprenditoriali che direttamente o indirettamente operano nel campo dell’informazione, si impegna a favorire ed a partecipare, per le competenze attinenti, ad una conferenza annuale che esamini nel suo complesso lo stato e i problemi dell’intero comparto della comunicazione di massa, con il proposito di individuare le soluzioni più razionali volte a garantire il ruolo e di promuovere lo sviluppo dell’informazione a mezzo stampa anche tramite iniziative congiunte.
2) Livello territoriale
La FIEG, sulla base delle informazioni trasmesse dalle aziende interessate, si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali regionali competenti entro il 30 giugno di ciascun anno i seguenti dati:
– investimenti editoriali;
– tasso di concentrazione delle aziende e delle testate nell’ambito regionale;
– teletrasmissioni nelle singole regioni;
– impiego degli organici e utilizzo degli impianti nell’arco delle 24 ore;
– occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria);
– tipologia tecnologica;
– consistenza della rete di distribuzione.
3) Livello aziendale
A livello aziendale verranno forniti annualmente alle RSU informazioni riguardanti l’andamento economico, tecnico, produttivo e i programmi aziendali relativi alla commercializzazione del prodotto ed alle innovazioni organizzative del ciclo produttivo, informazione sul numero e sulle aree di utilizzazione dei contratti a termine stipulati nonché sul numero dei contratti part time stipulati, sulla relativa tipologia e sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare.
Ferma restando la successiva fase di consultazione per i problemi che assumono rilevanza strutturale, formano oggetto di informativa urgente iniziative aziendali dirette a garantire la costante regolarità produttiva ed organizzativa.
B) SISTEMA CONSULTIVO LIVELLO NAZIONALE Osservatorio
Per consentire la migliore conoscenza dei dati è costituito all’interno del settore su base paritetica un osservatorio tecnico per i quotidiani e le agenzie di informazione. La gestione operativa dell’osservatorio è affidata ad una Commissione paritetica di sei componenti.
L’osservatorio è sede di scambio e verifica di dati informativi globali e strumento per attivare ricerche su: andamento e prospettive del mercato dei quotidiani; andamento, tendenze e prospettive di investimenti ed occupazione; caratteristiche e tendenze dello sviluppo tecnologico; dati relativi al verificarsi di patologie connesse a particolari tipi di lavorazione; andamento del costo del lavoro con particolare riferimento alla normativa contributiva e assistenziale; consistenza, prospettive di sviluppo e diversificazione della rete di distribuzione e di vendita; tipi di professionalità emergenti; ambienti di lavoro; applicazione della legge n. 903/77 per quanto concerne l’accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici nel settore dei quotidiani delle quali verrà tenuto sotto controllo sia il numero che la collocazione nell’organizzazione del lavoro in riferimento anche alla
«Raccomandazione» CEE/1984, problematiche ed iniziative relative a progetti di formazione e riqualificazione professionale ed utilizzo delle 150 ore per diritto allo studio (Art. 13 – Norme generali). Nell’osservatorio, oltre ai dati in possesso delle organizzazioni, confluiranno quelli acquisiti dalla FIEG e trasmessi alle organizzazioni sindacali, in base a quanto sopra previsto compresi i piani di ristrutturazione tecnologica aziendali definiti successivamente al confronto sindacale nonché l’informativa sulla consistenza della rete di distribuzione, sul numero e la tipologia dei punti di vendita e sulle scelte operate dalle aziende per ottimizzare la distribuzione del prodotto nelle singole regioni.
In tale sede ogni sei mesi le parti procederanno alla verifica del movimento delle forze occupazionali del settore conseguente all’utilizzazione della trasmissione in fac-simile e all’entità globale della produzione realizzata.
Il costo di funzionamento dell’osservatorio è coperto con contributi a carico delle aziende nella misura che sarà individuata annualmente dalle parti in base al programma operativo approvato e alle norme regolamentari definite.
All’interno dell’osservatorio sono costituite le seguenti commissioni:
Commissione per le tecnologie
La Commissione, costituita su base paritetica di sindacati ed editori di tre componenti per parte, ha lo scopo di affiancare le organizzazioni stipulanti nell’approfondimento di tutte le tematiche connesse ai criteri di applicazione delle tecnologie, alla loro evoluzione e al loro pieno utilizzo con riferimento al
ruolo dei poligrafici nei modelli di organizzazione del lavoro più evoluti che si potranno determinare, con particolare riferimento alle figure emergenti di nuova istituzione. Gli orientamenti della Commissione, anche sulla base delle sperimentazioni compiute, saranno oggetto di pareri e di proposte finalizzate alla razionale applicazione delle norme contrattuali anche in materia di classificazione e, ove necessario, al loro adeguamento in relazione al procedere del processo tecnologico nella sua dimensione globale. La Commissione per le tecnologie - già incaricata di esprimere pareri e proposte anche in merito all’adeguamento delle norme contrattuali in materia di classificazione in relazione al procedere del processo tecnologico nella sua dimensione globale - sei mesi prima della scadenza del primo biennio di validità economica del contratto avvierà uno studio per accertare in prospettiva la congruità del sistema classificatorio in vigore.
Commissione per le pari opportunità
La Commissione, costituita anch’essa su base paritetica, è incaricata dello studio e della definizione di progetti di azioni positive per le donne al fine della realizzazione delle disposizioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. La Commissione funzionerà anche come organismo di collegamento e coordinamento per le Commissioni sulle «pari opportunità» costituite nell’ambito territoriale.
La struttura dell’Osservatorio curerà la divulgazione a livello territoriale ed aziendale dei risultati della propria attività sui temi trattati.
Commissione per la formazione e riqualificazione professionale
La Commissione, costituita su base paritetica, dovrà analizzare i problemi inerenti le esigenze formative delle risorse umane nelle aziende del settore con particolare riferimento all’aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire situazioni di inadeguatezza professionale, alla realizzazione di figure professionali più adeguate alla trasformazione e/o ai fabbisogni formativi delle aziende. La Commissione potrà elaborare modelli di base per lo svolgimento di corsi di formazione che saranno trasmessi alle aziende del settore per l’opportuno utilizzo.
La Commissione elaborerà un progetto per la costituzione di un ente bilaterale o di un’agenzia per la formazione dei lavoratori poligrafici, con l’incarico di individuare moduli formativi specifici per il settore, utilizzando a tale scopo l’Osservatorio nazionale.
Fieg e Organizzazioni Sindacali, anche in considerazione delle esperienze maturate nell’ambito dell’Osservatorio in materia di formazione e riqualificazione professionale, nella convinzione che i processi produttivi ed il loro continuo evolversi richiedono un coerente adeguamento delle capacità professionali al fine di un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi produttivi, demandano alla Commissione per la formazione professionale costituita presso l’Osservatorio l’individuazione di specifiche iniziative, anche progettuali, in materia.
In tale contesto le parti riconoscono particolare rilevanza alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza nel rispetto degli accordi vigenti e della legislazione in materia.
Commissione per l’ambiente e la sicurezza
La Commissione, costituita su base paritetica, dovrà acquisire elementi sull’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria e predisporre informativa sulle iniziative delle parti; individuare proposte comuni per facilitare gli adempimenti richiesti dalla legge; predisporre linee guida per la gestione nei luoghi di lavoro della prevenzione e sicurezza dei lavoratori.
Commissione per i service
La Commissione, costituita su base paritetica dovrà acquisire elementi sui service che operano nel settore dei quotidiani e che forniscono servizi alle aziende del settore dei quotidiani. La Commissione dovrà accertare il numero delle imprese e le loro caratteristiche. l’entità dei lavoratori coinvolti e le funzioni da essi esercitate
LIVELLO AZIENDALE
La fase consultiva del livello aziendale costituisce un momento di approfondimento ed esame propositivo su tematiche connesse all’organizzazione del lavoro.
La consultazione concerne questioni di carattere generale relative alle iniziative e programmi aziendali connessi con significative innovazioni e trasformazioni tecnologiche e/o produttive.
Programmi tecnologici delle aziende che comportino la predisposizione di piani rientranti nella sfera di contrattazione di cui al paragrafo seguente n. 1, formeranno oggetto di preventiva consultazione tra le parti aziendali al fine di individuare possibili convergenze rispetto agli obiettivi generali delineati dall’impresa e realizzare anche sulla base delle proposte formulate dalle RSU, utili momenti di approfondimento tecnico specifico. Ciò al fine di consentire la sollecita realizzazione dei piani medesimi.
C) SISTEMA DI CONTRATTAZIONE
1) Piani di ristrutturazione tecnologica
I piani definiti dalle imprese secondo le condizioni dell’art. 15, parte generale, saranno presentati dalle direzioni aziendali alle RSU e trasmessi alle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto ed alle rispettive organizzazioni territoriali.
Le organizzazioni nazionali entro 15 giorni dalla ricezione dei piani e allo scopo di verificare i criteri di omogeneità nella loro applicazione, potranno esprimere parere consultivo di conformità dei piani alla normativa prevista dall’art. 15 “investimenti e innovazioni tecnologiche”. Esaurita la fase consultiva, il confronto per la realizzazione dei piani dovrà iniziarsi immediatamente nella sede aziendale ed esaurirsi nei 30 giorni dalla presentazione o nel diverso termine concordato dalle parti.
In casi di divergenze le parti trasferiranno l’esame del piano al livello nazionale in modo che la relativa procedura possa esaurirsi entro i 15 giomi successivi al mancato esito della sede aziendale. Le Segreterie nazionali saranno affiancate dalle RSU.
Qualora l’azienda editoriale sia diversa da quella di stampa il confronto sindacale si svilupperà con la partecipazione congiunta delle imprese interessate.
Gli accordi aziendali devono essere trasmessi alle Organizzazioni Nazionali a cura delle aziende.
2) Contrattazione aziendale
La materia della contrattazione aziendale è disciplinata dal presente articolo sulla base dei criteri fissati dal protocollo tra Parti Sociali e Governo del 3 luglio 1993 recepito nel settore dei quotidiani con l’accordo 13 ottobre 1993 (Allegato P).
La contrattazione aziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per il principio dell autonomia dei cicli negoziali, con quella del livello nazionale. In sede di prima applicazione la contrattazione aziendale potrà svolgersi a decorrere dal giugno 1996 nell’ambito delle condizioni sotto indicate ed è caratterizzata dalla temporaneità di vigenza e dalla variabilità dei contenuti in relazione alle verifiche di consuntivo.
La contrattazione aziendale deve riferirsi, secondo le previsioni di cui ai commi successivi, alle seguenti materie:
EROGAZIONI ECONOMICHE
Le erogazioni economiche del livello aziendale non possono riguardare aspetti retributivi ripetitivi di quelli propri del c.c.n.l. e sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri
elementi di competitività a disposizione delle aziende nonché ai risultati legati al positivo andamento economico dell’impresa nel periodo interessato.
Le parti aziendali concorderanno dei programmi e determineranno forme, tempi e altre clausole per le verifiche di consuntivo sui risultati conseguiti.
ASPETTI NORMATIVI
1) Istituti richiamati dal c.c.n.l.
– contratti a termine e contratti di somministrazione di lavoro
Attuazione dell’art. 3, lettera D, ultimo periodo – norme generali;
– contratti formazione lavoro
A livello aziendale possono essere stabilite le condizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera A delle norme generali.
– diritto allo studio
Tramite accordi con le RSU verrà garantito in ogni reparto lo svolgimento della regolare attività produttiva in relazione alle assenze dei lavoratori per la fruizione dei permessi per diritto allo studio. Tramite accordi con le RSU verranno altresì concordati criteri per la identificazione dei beneficiari dei permessi qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma dell’art. 13 (terzo e quarto comma dell’art. 13 delle norme generali);
– calendario giorni di riposo
Il calendario dei giorni di riposo sarà preventivamente concordato dalle singole aziende con le RSU tenuto conto delle esigenze aziendali. Il tredicesimo giorno di riposo sarà comunque direttamente assegnato dall’azienda secondo l’esigenza organizzativa (comma quarto, art. 13 delle norme operai – comma 6 dell’art. 11 delle norme impiegati);
– ulteriori cause giustificanti la richiesta di anticipazione del TFR
In sede aziendale potranno essere determinate ulteriori cause giustificanti la richiesta di anticipazione del TFR, ferme restando le disposizioni in tema di anticipazione del TFR disposte dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (comma 2, art. 25 norme operai – comma 5 art. 21 norme impiegati).
2) Piani di ristrutturazione tecnologica
In relazione a quanto previsto dal n. 1 ) paragrafo c) sistema di contrattazione del presente articolo.
3) Flessibilità dell’orario di lavoro
In relazione alle specifiche previste dall’art. 4 delle norme operai ed impiegati.
4) Mobilità intersettoriale
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 lett. D) e 19 – norme generali – la mobilità collettiva intersettoriale (settori omogenei di produzione di cui all’art. 19 delle norme generali) costituirà oggetto di contrattazione in sede aziendale, in quanto materia esulante dalle previsioni dell’art. 19 medesimo.
5) Nuove professionalità
Nuove professionalità non previste dalla disciplina collettiva e derivanti da nuove configurazioni organizzative costituiranno oggetto di contrattazione in sede aziendale.
6) Riqualificazione e formazione professionale
I programmi inerenti la riqualificazione del personale dipendente in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e gestionali dell’azienda saranno da quest’ultima illustrati alle RSU. In sede aziendale, e sulla base delle indicazioni contenute nel programma, verranno definiti tempi e modalità della riqualificazione, risultando comunque garantita la normalità della produzione.
Le aziende e le RSU riconoscendone la necessità, si impegnano a dare impulso alla formazione e all’aggiornamento professionale come mezzo utile per l’incremento e la conservazione delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, tenuti presenti gli indirizzi forniti in materia dall’Osservatorio. Per la realizzazione delle iniziative formative saranno, ove previste, utilizzate risorse finanziarie esterne (nazionali, comunitarie, ecc.). I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo utilizzeranno dei permessi previsti dall’art. 13, parte prima, norme generali, del presente contratto secondo la normativa prevista dall’articolo stesso.
TITOLO II – RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
La SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILCOM-UIL riconoscono come Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nelle singole aziende quelle disciplinate dall’intesa quadro tra le Confederazioni CGIL, CISL e UIL sulle RSU del 10 marzo 1991 secondo l’organizzazione risultante dal patto di unione sottoscritto in data 3 giugno 1992 dalle organizzazioni sindacali di settore.
La composizione delle rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il CCNL, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti.
Il passaggio dalla disciplina delle RSA a quello delle RSU deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché a parità di costi per l’azienda in riferimento a tutti gli istituti.
La comunicazione all’azienda e alla FIEG dei rappresentanti sindacali componenti le RSU sarà effettuata per iscritto a cura delle organizzazioni sindacali.
Le imprese, metteranno a disposizione delle organizzazioni sindacali quanto è necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all’elezione delle predette rappresentanze sindacali unitarie, come, in particolare, l’elenco dei dipendenti e gli spazi per l’effettuazione delle operazioni di voto e di scrutinio.
Il numero dei componenti le RSU nel settore delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa è così determinato sul territorio provinciale:
– aziende da 16 a 60 dipendenti 3 componenti
– aziende da 61 a 150 dipendenti 6 componenti
– aziende da 151 a 250 dipendenti 9 componenti
– aziende da 251 a 450 dipendenti 12 componenti
– aziende da 451 a 750 dipendenti 18 componenti
– aziende da 751 a1500 dipendenti 24 componenti
Fermo restando quanto previsto dal punto 4) dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 le condizioni di miglior favore eventualmente previste dagli accordi aziendali in materia di permessi riconosciuti alle RSA (strutture sindacali aziendali), sono riproporzionate in relazione al numero dei componenti le RSU sopra indicato.
Le RSU costituite antecedentemente al 2 febbraio 1994 provvederanno, alla scadenza del mandato, a conformarsi alle entità numeriche previste dal settimo comma. A far data dal 2 febbraio 1994 i permessi alle RSU antecedentemente costituite sono riproporzionati in relazione al numero dei componenti previsti dal comma 7, secondo i criteri di cui al comma 8.
Restano immutate le specifiche agibilità sindacali convenute con le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Alle organizzazioni medesime verrà attribuita una quota del monte permessi non inferiore al 33% e non superiore al 50% dello stesso. Il restante resta a disposizione per il funzionamento delle RSU medesime.
La SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILSIC-UIL, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per quanto altro non previsto si compie rinvio agli accordi 13 ottobre 1993 e 2 febbraio 1994 relativi al recepimento delle intese confederali.
DELEGATO DI IMPRESA – Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che abbiano meno di 16 dipendenti e per le quali non si applichi la disciplina di cui al precedente paragrafo, potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione aziendale.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dalle Federazioni di categoria firmatarie del presente contratto cui i lavoratori aderiscono, tramite la FIEG.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti la sua attività.
Art. 6
REGOLAMENTO INTERNO – È in facoltà della direzione dell’azienda di disporre un regolamento interno purché le sue norme non siano in contrasto con il presente contratto o con le norme di legge ed in particolare con quelle a tutela della dignità dei lavoratori, con specifico riferimento alle lavoratrici.
Tale regolamento sarà elaborato con il concorso della rappresentanza sindacale unitaria.
Art. 7
DIRITTI SINDACALI
Assemblea – Le assemblee previste dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300, saranno fissate, previo adeguato preavviso, e si svolgeranno tenendo conto delle particolari esigenze di produzione dei giornali quotidiani. Ulteriori modalità per l’esercizio di assemblea, oltre a quelle fissate dalla richiamata legge, potranno essere concordate in sede aziendale salvaguardando l’esigenza di assicurare i servizi essenziali utilizzati anche dal pubblico esterno (centralino, portineria) e la salvaguardia degli impianti.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. La richiesta, con l’indicazione del giorno e dell’ora dello svolgimento, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla direzione aziendale.
Contributi sindacali – I contributi dei lavoratori alle rispettive associazioni sindacali sono fissati nella misura dell’1% sulla paga tabellare e sull’indennità di contingenza e verranno trattenuti dalle aziende sulla retribuzione, previa delega conferita per iscritto dal lavoratore.
Le aziende verseranno alle organizzazioni sindacali territoriali e/o regionali le rispettive quote di competenza con le modalità di applicazione che le stesse organizzazioni sindacali indicheranno.
Diffusione stampa sindacale – È consentita la diffusione all’interno dello stabilimento della stampa sindacale purché tale diffusione avvenga fuori dall’orario di lavoro e ne sia tempestivamente inviata copia alla direzione dell’azienda.
Permessi sindacali per i dirigenti territoriali e nazionali – Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi delle Federazioni nazionali di categoria firmatarie del presente contratto, dei Sindacati territoriali e regionali ad esse aderenti, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti per l’espletamento delle loro funzioni sindacali, fermo restando che nell’ambito di una stessa azienda non potranno essere attribuite più di 18 ore mensili a detto titolo, per ciascuna delle organizzazioni sindacali. Le ore di permesso retribuite non usufruite nel mese potranno essere recuperate nell’arco dell’anno solare.
Ai lavoratori di cui al comma precedente, a quelli che siano delegati a trattative di carattere sindacale inerenti il settore o che siano chiamati ad incarichi rappresentativi in seno agli enti che operano nel settore, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni. I permessi retribuiti ai componenti le RSU di cui al titolo II dell’art. 5 – Norme generali – saranno usufruiti previa comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.
Tutti i permessi di cui sopra dovranno essere richiesti per iscritto dalle organizzazioni interessate e la loro concessione è subordinata al fatto che non sussistano impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all’azienda alla quale il lavoratore appartiene dalle organizzazioni predette.
Per i segretari provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali della categoria che ne facciano richiesta al momento della nomina, il rapporto potrà essere sospeso per tutta la durata del loro mandato, senza che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.
Comunicati sindacali – Saranno pubblicati nei quotidiani degli editori ai quali si applica il presente contratto i comunicati diramati, anche per conto delle strutture regionali, dagli organi nazionali del Sindacato Lavoratori Comunicazione, della Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni e della Unione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Informazione e Cultura. Tali comunicati, che potranno essere diramati tramite le agenzie di stampa e trasmessi direttamente alle direzioni dei giornali, dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi a problemi sindacali. Il sindacato del direttore del giornale sul contenuto di tali comunicati dovrà limitarsi agli aspetti che investono la responsabilità sua e del giornale di fronte alla legge.
La FIEG, su segnalazione delle Federazioni nazionali dei Poligrafici, interverrà nei confronti degli editori associati perché siano osservate le disposizioni di cui al presente paragrafo.
Art. 8
ASSUNZIONI – Per l’assunzione del lavoratore si osserveranno le norme legislative vigenti per la disciplina nazionale della domanda e dell’offerta di lavoro
Ai sensi del comma 2 dell’art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 non rientrano, tra le assunzioni rispetto alle quali deve essere computata la quota d’obbligo prevista dal suddetto articolo, le qualifiche di cui ai livelli 4 e seguenti fino al 10 compreso (Allegato O).
Per essere assunto, il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) libretto di lavoro;
b) libretti delle assicurazioni sociali.
Le aziende che hanno necessità di assumere personale classificato fra gli operai specializzati, gli operai qualificati e i manovali specializzati daranno la precedenza nella assunzione di detto personale, quand’anche fatta a termine, ai lavoratori del settore dei giornali quotidiani che risultino iscritti nell’elenco nominativo dei disoccupati predisposto dalle apposite commissioni paritetiche provinciali istituite dalle parti contraenti.
L’obbligo di cui sopra non preclude la facoltà dei lavoratori occupati di trasferirsi da una azienda all’altra del settore dei quotidiani.
Negli elenchi verranno iscritti gli operai appartenenti alle categorie degli operatori specializzati, degli operai qualificati e dei manovali specializzati che si trovino in stato di disoccupazione da non più di due anni per effetto di licenziamenti collettivi causati da riduzione di personale, da cessazione o cessione dell’azienda presso la quale in precedenza erano occupati, nonché gli operai appartenenti alle categorie predette che si trovino in stato di disoccupazione da non più di due anni per effetto di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, sempreché la loro appartenenza al settore abbia avuto la durata di almeno un anno.
Nei riguardi dei lavoratori predetti che alla data di entrata in vigore del presente contratto risultino già iscritti negli elenchi e per coloro che venissero iscritti successivamente, la iscrizione avrà effetto per la durata del contratto stesso. Il lavoratore iscritto nell’elenco sarà depennato dallo stesso qualora consti che abbia instaurato rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altri settori di produzione o abbia raggiunto, durante il periodo di iscrizione, l’età pensionabile o comunque manifesti volontà contraria a mantenere l’iscrizione.
Le presenti norme non abrogano le disposizioni previste sui licenziamenti collettivi in merito alla riassunzione dei lavoratori di cui all’art. 14 del presente contratto.
Per gli impiegati, in considerazione della particolare natura del rapporto di impiego, la Federazione Italiana Editori Giornali e l’Associazione Stampatori Italiana Giornali si impegnano, ove si verifichino casi di disoccupazione per licenziamenti collettivi, di raccomandare a quelle aziende che avranno necessità di assumere personale impiegatizio di preferire, a parità di requisiti e in quanto possibile, coloro che provengono da altre aziende del settore ed in specie coloro che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale.
A tal fine verranno predisposti elenchi nominativi degli impiegati disoccupati.
Norme di attuazione
Per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo le parti provvederanno, attraverso commissioni paritetiche, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi nominativi dei lavoratori disoccupati che si trovino nelle condizioni soggettive ed oggettive contemplate nell’articolo stesso, con l’indicazione delle relative qualifiche e categorie e degli eventuali titoli preferenziali previsti dalle leggi per le assunzioni obbligatorie, nonché della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Tali commissioni saranno costituite provincialmente da rappresentanti degli editori e da rappresentanti dei lavoratori, da nominarsi dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Le aziende rilasceranno ai lavoratori interessati all’atto del licenziamento, dichiarazione scritta dalla quale risultino i motivi di licenziamento, le date di assunzione e di risoluzione dei rapporto, la qualifica professionale e la categoria.
Il lavoratore inoltrerà alla commissione tale dichiarazione che varrà come richiesta di iscrizione nell’elenco.
La commissione notificherà gli elenchi e i successivi aggiornamenti alle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani della provincia e alle organizzazioni contraenti.
Qualora sorgessero avanti la commissione provinciale divergenze tra le parti circa l’iscrizione o il depennamento di nominativi dall’elenco e non si trovasse un accordo, la questione oggetto della divergenza sarà deferita alla cognizione delle organizzazioni nazionali stipulanti.
Art. 9
PASSAGGIO DI QUALIFICA DA OPERAIO AD IMPIEGATO – Per i passaggi di qualifica avvenuti anteriormente alla data del 1° luglio 1968 rimangono in vigore le norme contenute nell’art. 10 del contratto nazionale di lavoro 28 luglio 1966 ∗
Per i passaggi di qualifica da operaio ad impiegato, avvenuti successivamente al 1° luglio 1968, l’anzianità maturata dal lavoratore nella stessa azienda come operaio vale a tutti gli effetti contrattuali, fatta eccezione per gli aumenti periodici di anzianità che sono regolati come segue:
Passaggi di qualifica sino al 31-12-1988
1) Per gli operai in servizio alla data del 31 dicembre 1978 in caso di passaggio attuato successivamente alla predetta data e sino al 31-12-1988 la maggiorazione in cifra fissa prevista per ogni biennio di anzianità, compresa quella maturata nella qualifica operaia, spetterà fino ad un massimo di 14 bienni.
∗ Art. 10 CCNL 28 luglio 1966. L’operaio che passa impiegato avrà diritto di percepire l’indennità di anzianità che gli sarebbe spettata quale operaio in caso di licenziamento.
L’assunzione con la nuova qualifica gli comporta il riconoscimento di una anzianità convenzionale come impiegato, valevole a tutti gli effetti contrattuali compresi quelli previsti dall’art. 11 – parte terza – norme impiegati – del presente contratto, pari ad un terzo dell’anzianità che il medesimo aveva come operaio.
Per i passaggi di qualifica avvenuti in data anteriore al 1° luglio 1962 resta ferma la misura dell’anzianità convenzionale prevista dal contratto 8 gennaio 1960.
Per gli operai che alla data del passaggio alla nuova qualifica abbiano già esaurito il numero massimo di bienni di anzianità previsto per la categoria di provenienza (n. 5) l’anzianità utile ai fini della maturazione delle ulteriori maggiorazioni in cifra fissa stabilite per il nuovo livello retributivo decorrerà dalla data di passaggio alla nuova qualifica.
Passaggi di qualifica successivi al 31-12-1988
2) In caso di passaggio attuato successivamente alla data del 31-12-1988 gli aumenti periodici di anzianità compresi quelli maturati nella qualifica operaia non potranno comunque superare il numero complessivo di sette.
3) La disciplina di cui al punto precedente sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dal precedente contratto nazionale di lavoro del 23 marzo 1985 (art. 9, commi 2 e 3) che si intende pertanto esplicitamente abrogata con effetto dal 31-12-1988.
Disposizioni comuni
L’anzianità utile al fine della maturazione degli aumenti periodici di anzianità come impiegato decorrerà dalla data di passaggio alla nuova qualifica.
Gli aumenti periodici di anzianità maturati dal lavoratore nella stessa azienda come operaio saranno ricalcolati sul valore della maggiorazione in cifra fissa previsto per il nuovo livello retributivo.
Art. 10
IGIENE DEL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE I lavoratori, mediante il rappresentante per la sicurezza di cui all’art. 18 del DLGS 19 settembre 1994, n. 626 e nell’ambito delle attribuzioni previste per l’indicato rappresentante dall’art. 19 dell’indicato decreto legislativo, hanno diritto previo avviso alla direzione aziendale di controllare l’ applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione ed attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica sul luogo di lavoro.
I rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori nell’ambito delle RSU così come individuate dal sesto comma del titolo II dell’art. 5 delle norme generali e secondo le seguenti modalità:
- un rappresentante nelle aziende da 16 a 200 dipendenti;
- tre rappresentanti nelle aziende da 201 a 1.000 dipendenti;
- sei rappresentanti nelle aziende con più di 1.000 dipendenti.
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno ed allo stesso è altresì attribuita la funzione di rappresentanza prevista per il delegato di impresa e viceversa.
I lavoratori tramite il rappresentante per la sicurezza potranno procedere all’interno dei luoghi di lavoro, alla rilevazione di tutti i fattori che concorrono a determinare la nocività ambientale ed il loro livello quantitativo di concentrazione.
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive viene effettuata da personale professionalmente qualificato appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico scelto di comune accordo tra la direzione aziendale e le rappresentanze dei lavoratori.
Le direzioni aziendali forniranno alle rappresentanze sindacali e renderanno edotti i lavoratori delle informazioni che, nel rispetto delle norme di legge e dei contenuti delle schede tecniche consegnate alle USL, attengono la qualità delle sostanze usate nel processo produttivo al fine di eliminare eventuali elementi di nocività.
Le direzioni aziendali provvederanno altresì ad informare periodicamente i lavoratori sulle misure adottate e sui mezzi di protezione attivati onde evitare rischi ai dipendenti anche in caso di emergenze. Particolare attenzione sarà rivolta al problema della rumorosità anche in relazione alle direttive XXX xxxxxxx in materia.
Il personale di cui sopra è tenuto al segreto sui dati di produzione dei quali viene a conoscenza.
Viene istituito un sistema di registrazione periodica (la periodicità verrà determinata di comune accordo fra direzione aziendale e rappresentanze dei lavoratori, salvo casi di particolare richiesta di una delle parti) attraverso un metodo di registrazione basato su:
a) un libretto di rischio individuale;
b) un registro dei dati ambientali;
c) un libretto sanitario individuale;
d) un registro dei dati biostatistici.
La gestione dei due libretti e dei due registri sarà a carico dei lavoratori. I due libretti individuali saranno conservati dal lavoratore stesso.
Le pause di fatto e i cambiamenti di attività connessi alle caratteristiche proprie delle lavorazioni eseguite nelle aziende che editano quotidiani e notiziari di agenzie e che comportano nel corso di svolgimento dell’attività lavorativa interruzioni periodiche e ricorrenti della medesima, realizzano ed assolvono per coloro che operano costantemente e per oltre quattro ore consecutive alle unità video, le prescrizioni di cui al titolo VI, art. 54 del Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e ciò al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema. Qualora i risultati degli accertamenti sanitari ne evidenzino la necessità la direzione aziendale e le RSU, valutate le pause ed i cambiamenti di cui sopra potranno stabilire temporaneamente a livello individuale le modalità e la durata delle interruzioni ritenute necessarie.
Il lavoratore giudicato non idoneo alla mansione svolta in seguito a malattia professionale od infortunio sul lavoro (comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere specializzate) sarà utilizzato, secondo le esigenze aziendali, in mansioni possibilmente corrispondenti al grado di professionalità acquisito, conservando in ogni caso la propria retribuzione.
A particolare tutela della salute nella maternità, all’inizio del periodo di gravidanza, è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) e fatta salva la sua professionalità, di essere adibita a mansioni prive di fonti di rischio.
NOTA A VERBALE: Il tempo di lavoro retribuito da riconoscere al rappresentante per la sicurezza, le relative attribuzioni nonché le modalità ed i contenuti della formazione risultano disciplinati dall’accordo 27 novembre 1995 (Allegato Q).
Art. 11
ASSICURAZIONE INFORTUNI Le aziende assicureranno contro gli infortuni derivanti dall’impiego di automezzi gli autisti, gli ispettori e comunque tutti coloro che nell’espletamento delle loro funzioni e per necessità tecniche organizzative e produttive siano chiamati all’utilizzo dei suddetti mezzi di trasporto. L’Assicurazione coprirà il rischio di morte e di invalidità permanente totale o parziale, nel limite del massimale di € 61.974,83 per persona.
Art. 12
LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro e venire incontro alle esigenze di flessibilità del settore, nell’intento di garantire a detti lavoratori un equo regime lavorativo, concordando quanto segue.
Per lavoro a tempo parziale, in applicazione a quanto previsto dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni (Allegato M), si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto (35 ore settimanali).
Il rapporto di lavoro part-time sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio, può essere di tipo:
- orizzontale: quando la prestazione ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa;
- verticale: quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo in alcuni giorni predeterminati della settimana o del mese o dell’anno;
- ciclico: quando la prestazione si svolge per alcuni mesi dell’anno che si alternano a mesi di non lavoro in azienda.
L’instaurazione del rapporto di lavoro part-time avverrà con atto scritto nel quale saranno precisati l’orario di lavoro – con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno – e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni all’Ispettorato Provinciale del Lavoro.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 61/2000 l’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
La retribuzione e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all’orario concordato, con riferimento contrattuale ai lavoratori a tempo pieno.
È consentito con il consenso del lavoratore formalizzato con atto scritto, il mutamento delle modalità temporali della prestazione lavorativa originariamente concordata per un periodo non superiore a tre mesi l’anno.
La variazione delle modalità della prestazione deve essere preannunciata con un preavviso di almeno 10 giorni e comporta, per il periodo in cui la variazione stessa viene attuata, una maggiorazione dello stipendio o del salario del 10%.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore dei quotidiani, previa comunicazione alle RSU, la prestazione di lavoro supplementare – richiesta ed accettata dal lavoratore – rispetto all’orario di lavoro concordato è consentita anche in caso di rapporti a termine per la misura massima annua del 20% dell’orario annuo concordato.
Le ore di lavoro supplementare nei limiti dell’orario normale contrattuale dei lavoratori a tempo pieno sono retribuite, a decorrere dal 1° ottobre 2003, con la maggiorazione del 20% dello stipendio o del salario comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali o di legge.
Art. 13
DIRITTO ALLO STUDIO I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura anche in relazione all’attività dell’azienda, intendano frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti. I permessi retribuiti in questione non sono cumulabili con quelli previsti per i lavoratori studenti dagli artt. 12 parte seconda operai e 10 parte terza impiegati. Le ore di permesso da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale dei lavoratori poligrafici (impiegati ed operai) occupati nell’azienda o nell’unita aziendale in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della regolare attività produttiva mediante accordi con le rappresentanze sindacali aziendali. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intenda partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma, la direzione e le rappresentanze sindacali aziendali stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri per la identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al terzo comma per quanto riguarda età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con l’indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame tra la direzione e le rappresentanze sindacali aziendali.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al terzo comma, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso. L’applicazione della percentuale di cui al terzo comma avverrà assicurando l’esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore, per ciascuna azienda.
Art. 14
NORME PER I LICENZIAMENTI
Licenziamenti per riduzione di personale.
Per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale saranno osservate le procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (All. O).
L’individuazione dei lavoratori di cui al comma precedente avverrà, in relazione alle esigenze tecnico- produttive ed organizzative del complesso aziendale, nell’ambito di ciascun reparto, in base alla regola consuetudinaria nella generalità delle aziende dei giornali quotidiani, secondo la quale l’anzianità di azienda è il principale elemento determinante la graduatoria.
Il passaggio da linotipista o da compositore a mano ad operatore tastierista o il passaggio da operai qualificati alla fotocomposizione non fa decadere l’anzianità del reparto di provenienza ai fini del comma che precede.
Circa l’esecuzione dei provvedimenti aziendali si chiarisce che la notifica del licenziamento ed i termini di preavviso nei confronti dei singoli lavoratori decorrono dall’esaurimento delle procedure previste. Nei casi in cui le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale raggiungano nell’ambito della procedura prevista un accordo in ordine all’entità numerica dei licenziamenti da effettuare e ricorrano nella circostanza le condizioni per l’applicazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, l’operatività dei licenziamenti medesimi fermi restando gli effetti della notifica del licenziamento e dell’intimazione del preavviso nei confronti dei singoli lavoratori sarà temporaneamente sospesa sino al termine del periodo massimo di erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati previsto dalla citata legge speciale di settore.
I lavoratori interessati avranno diritto di essere riassunti presso la stessa azienda nel caso che essa proceda entro un anno a nuove assunzioni nelle mansioni e specialità proprie dei lavoratori licenziati. In tal caso la riassunzione avverrà con i criteri obiettivi di precedenza inversi rispetto a quelli in base ai quali furono eseguiti i licenziamenti.
Dichiarazione comune
Le parti, convinte della necessità di perseguire l’impiego più elevato e più efficiente delle forze di lavoro ai fini dello sviluppo economico e sociale del settore e consapevoli della importanza e della delicatezza dei problemi dell’occupazione, rilevano l’esigenza di esaminare congiuntamente i fenomeni di riduzione dell’occupazione per identificarne le cause e contribuire a limitarne i riflessi dannosi.
Di conseguenza le parti stesse si impegnano:
a) ad esaminare tra loro ogni sei mesi sul piano nazionale l’andamento dell’occupazione del settore allo scopo di acquisire la più ampia possibile informazione contingente e previsionale sui problemi di occupazione derivanti dalla situazione economica, congiunturale e dal progresso tecnologico;
b) a ricercare quei provvedimenti che appaiano utili alla soluzione degli eventuali effetti negativi sull’occupazione, che risultassero dagli esami di cui sopra, anche attraverso le opportune riqualificazioni del personale nei casi di trasformazione di attività o di riorganizzazione tecnologica rilevante.
L’obiettivo dell’esame consiste, oltre che nell’accertamento dei fenomeni dell’occupazione in atto, della loro natura e della loro entità, nella formulazione di previsioni a breve e a medio termine.
Ai fini dell’attuazione del punto b) ci si potrà avvalere anche di tutti gli organismi competenti in materia compresi quelli disposti dai pubblici poteri.
Licenziamenti individuali
Per i licenziamenti individuali valgono le norme stabilite dall’accordo interconfederale 29 aprile 1965 sui licenziamenti individuali (All. I), nonché quelle contenute nella legge 15 luglio 1966, n. 604 (All. G), e nella legge 11 maggio l990, n. 108 (All. G).
Art. 15 INVESTIMENTI E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
A) Piani di ristrutturazione tecnologica
I piani diretti alla realizzazione di processi di ristrutturazione tecnologica debbono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere nell’intero periodo della loro attuazione, con l’individuazione delle possibili modificazioni del modello organizzativo idonee ad utilizzare compiutamente il potenziale produttivo degli impianti.
I piani elaborati dalle singole imprese debbono indirizzarsi prioritariamente allo sviluppo aziendale, al miglioramento della qualità del prodotto e ad una più estesa articolazione dell’informazione, attraverso iniziative rivolte ad aumentare la diffusione del giornale.
Programmi parziali di intervento per singoli settori produttivi debbono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensibilità successiva ad altri comparti produttivi.
I piani debbono contenere:
una informativa sui programmi editoriali dell’azienda e sulla loro eventuale evoluzione, anche in relazione ad iniziative di supporto quotidiano che si intendano attuare;
l’esposizione delle scelte relative all’organizzazione del lavoro nell’intero ciclo produttivo (dalla lavorazione del materiale redazionale alla confezione delle copie nel reparto spedizione), negli uffici amministrativi e negli altri settori di attività aziendale anche attraverso modelli organizzativi che consentano nelle distinte situazioni – la valorizzazione delle professionalità ed il pieno utilizzo organizzativo produttivo e tecnologico in correlazione con il programma editoriale;
indicazioni sui programmi diretti a dare impulso alla commercializzazione del prodotto, attraverso la migliore utilizzazione delle strutture aziendali preposte alla definizione dei piani diffusionali ed al coordinamento e controllo dei supporti esterni ritenuti più idonei.
In relazione alle finalità del piano, saranno specificate le linee e le caratteristiche della trasformazione tecnologica e delle modificazioni che si intendono introdurre nel processo produttivo nonché le fasi della sua attuazione. Particolare attenzione sarà rivolta, nella definizione dei programmi, ai problemi riguardanti l’occupazione e gli organici, la riqualificazione del personale e il decentramento delle fasi di lavorazione, allo scopo di ricercare attraverso il confronto sindacale un’equilibrata soluzione delle diverse problematiche delle parti.
In presenza di piani che per quanto riguarda l’utilizzo del sistema editoriale prevedano forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della direzione aziendale e delle RSU alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente giornalistica. Tali commissioni possono esprimere pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi di realizzazione dei piani.
Nella definizione degli schemi di organizzazione di lavoro, sarà attribuito valore preminente al pieno utilizzo degli impianti e all’impiego di tutto il personale presente in azienda debitamente riqualificato, nonché all’attuazione della mobilità nell’ambito del profilo (livello retributivo) e alla utilizzazione delle professionalità acquisite con la riqualificazione.
I piani elaborati dalle imprese e finalizzati allo sviluppo produttivo, che prevedano modificazioni strutturali del sistema di produzione anche attraverso la integrazione di diverse funzioni, debbono contenere indicazioni sull’organico lordo necessario per la loro attuazione, tenendo conto del personale che nell’arco temporale di realizzazione dei piani lascerà l’azienda per raggiunti limiti di età, per dimissioni o utilizzando gli strumenti di legge per il prepensionamento. Qualora espletata tale procedura e dopo aver utilizzato gli strumenti di tutela occupazionale previsti al successivo punto B), risultassero, secondo le indicazioni contenute nel piano dell’impresa, eccedenze di personale non riassorbibili in azienda anche attraverso nuove iniziative, si procederà ad una proporzionale riduzione delle prestazioni annue dei dipendenti, fino al massimo di sette giorni di riposo retribuito.
Le modalità e i criteri di applicazione della norma precedente verranno definiti, a livello aziendale, dalla direzione e dalla RSU. In caso di rnancato accordo le parti aziendali trasferiranno l’esame del problema alle organizzazioni nazionali stipulanti.
B) Garanzie occupazionali
1) I lavoratori che risultassero eccedenti a causa di processi di riorganizzazione tecnologico-produttiva saranno riqualificati in seno all’azienda e utilizzati in base ai posti disponibili o per le nuove eventuali attività che l’azienda sarà in grado di realizzare.
2) ORGANICI LORDI Gli organici nei settori di produzione (preparazione, rotativa-spedizione) sono fissati, previa verifica tecnica degli organici netti, tenendo conto della programmazione annuale delle ferie e dei riposi retribuiti nonché delle assenze per malattia valutate in sede aziendale e, comunque, nei limiti massimi del tasso medio di settore.
Gli organici nei reparti rotativa-spedizione sono fissati con un margine di tolleranza aggiuntivo rispetto ai criteri in precedenza indicati.
Gli organici così determinati devono garantire nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario la costante normalità della produzione anche in caso di assenze per qualsiasi causa determinatasi.
Per l’attuazione degli organici lordi si potranno utilizzare per i posti disponibili, e previa eventuale riqualificazione, lavoratori che risultassero eccedenti nel contesto aziendale. Una verifica sull’applicazione della norma verrà effettuata entro il mese di novembre 1995.
3) Eventuali esuberanze di personale che dovessero permanere, comprese quelle derivanti da impossibilità di riqualificazione, verranno risolte:
a) mediante la eliminazione delle prestazioni straordinarie;
b) mediante l’utilizzo dell’avvicendamento normale dei lavoratori;
c) mediante l’applicazione degli istituti della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria previo confronto con le organizzazioni sindacali.
C) Utilizzo delle tecnologie
L’attuazione dei programmi di ristrutturazione e di trasformazione tecnologica deve consentire l’acquisizione di livelli di produttività adeguati alla entità degli investimenti e alle finalità di sviluppo che si intendono perseguire.
Debbono, pertanto, essere eliminate tutte le duplicazioni di operazioni non richieste dalle esigenze di produzione dell’azienda e, in primo luogo, la ribattitura di testi redazionali digitati da parte di lavoratori dipendenti anche da altre aziende.
I criteri di riorganizzazione del ciclo produttivo conseguente all’utilizzo del sistema editoriale, anche da parte della redazione, saranno specificati negli accordi da realizzarsi in sede aziendale, attraverso l’applicazione dei criteri e degli strumenti indicati al punto A). L’adozione di nuovi sistemi editoriali deve essere preceduta da una fase di sperimentazione.
L’utilizzazione dei sistemi editoriali (o di altri similari supporti tecnologici) e la conseguente organizzazione del ciclo produttivo del giornale, compresa la fase di videoimpaginazione, non deve, comunque, determinare improprie ridistribuzioni di mansioni con i giornalisti ai quali compete la elaborazione concettuale dei testi e delle pubblicazioni.
Sono pertanto di competenza dei lavoratori poligrafici le fasi produttive del giornale comprese quelle relative al trattamento digitale delle immagini, nonché quelle connesse alla realizzazione del progetto grafico per la videoimpaginazione con esclusione della ribattitura dei testi elaborati direttamente e immessi in produzione con i terminali da ciascun giornalista dipendente dall’azienda editrice o utilizzando testi provenienti dalle agenzie di informazione o intervenendo sulle fonti di informazione collegate in linea con il sistema editoriale nonché degli interventi effettuati dai giornalisti nelle varie fasi di realizzazione delle pagine relativi a successive verifiche del progetto originario di videoimpaginazione. Sono affidati altresì ai lavoratori poligrafici gli interventi relativi al flusso informativo proveniente dagli archivi elettronici e/o da banche dati collegati in linea con i sistemi editoriali nonché lo svolgimento di ricerche predeterminate richieste dalla redazione.
Nelle agenzie di informazione è di competenza dei lavoratori poligrafici lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla loro professionalità nei vari settori aziendali, comprese le funzioni che si rendano necessarie per l’organizzazione degli archivi, la digitazione e l’avvio in linea di tutto il materiale con esclusione della ribattitura dei testi elaborati con terminali da ciascun giornalista dipendente dall’azienda che vengono immessi direttamente nei sistemi redazionali, nonché, su indicazione della redazione, gli interventi digitali di natura tecnica sulle immagini.
I testi redazionali digitati dai lavoratori poligrafici o dai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazione collegate con le redazioni rientrano nel concetto di non duplicazione di cui al secondo capoverso del punto C).
Al fine di favorire forme promozionali per lo sviluppo, l’incremento qualitativo e quantitativo dei giornali e la ricerca di condizioni di maggiore economicità della gestione, l’attività delle agenzie di informazione costituite all’interno di gruppi editoriali che editano una o più testate è regolata come segue:
a) i testi redazionali digitati da lavoratori poligrafici o da giornalisti dipendenti da tali agenzie ed immessi nei sistemi editoriali dei singoli giornali del gruppo rientrano nel concetto di non duplicazione di cui al secondo capoverso del presente punto C);
b) xxxxx restando i concetti e i contesti di non duplicazione precedentemente esposti, è competenza dei lavoratori poligrafici addetti alle singole testate interessate la realizzazione delle fasi produttive del giornale secondo le previsioni di cui al presente articolo.
Allo scopo di assicurare criteri di omogeneità nell’applicazione, in sede aziendale, dei piani di trasformazione tecnologica, le parti attiveranno una commissione paritetica nazionale che procederà all’esame dei suddetti piani in relazione alle norme del presente contratto.
D) Disposizioni applicative
Al fine di assicurare la piena e corretta applicazione in tutto il settore della normativa contrattuale relativa alla eliminazione della duplicazione in atto, ed al fine di evitare che da tale processo derivino effetti negativi per l’occupazione e la professionalità dei lavoratori, resta stabilito che l’eliminazione delle operazioni ripetitive relative al materiale di qualsiasi provenienza e suscettibile di diretto utilizzo produttivo quale ad esempio banche dati, pubblicità nazionale, commerciale, locale e piccola pubblicità, testi dei collaboratori autonomi, ecc. deve essere attuata secondo un principio di gradualità sulla base di accordi aziendali e nel contestuale perseguimento delle finalità di cui sopra.
Nell’ambito di tali intese, per fronteggiare le eventuali eccedenze di personale e per favorire il reimpiego dello stesso, si procederà prioritariamente all’eliminazione degli straordinari non richiesti dalle esigenze di produzione, alla riqualificazione del personale verso altre mansioni nell’ambito anche dei nuovi profili professionali previsti dal presente contratto relativi alle mansioni esperibili dai lavoratori poligrafici in collegamento con la redazione (assistente di redazione, addetto all’ufficio grafico, grafico di redazione, addetto alla redazione) nonché utilizzando le nuove opportunità derivanti dalle tendenze dell’innovazione e sviluppo del prodotto.
Eventuali residue eccedenze verranno risolte con il ricorso a quanto previsto dalle lettere b) e c) della lettera B dell’art. 15 delle norme generali, evitando ogni effetto traumatico.
Entro sei mesi dalla stipula del presente contratto verrà attivata dalle parti una verifica relativa all’attuazione della presente disposizione al fine di accertare l’omogeneità di realizzazione e consentirne il monitoraggio. In tale occasione saranno concordate ulteriori fasi di verifica.
Mantengono validità gli accordi aziendali o le situazioni di fatto in essere relativi alla già realizzata utilizzazione dei materiali sopra indicati. In caso di parziale realizzazione la successiva evoluzione dovrà attuarsi secondo i criteri sopra richiamati.
Il processo di eliminazione delle duplicazioni sarà avviato immediatamente dopo la stipula del presente contratto.
Per la riqualificazione del personale verso i nuovi livelli professionali di cui sopra potranno essere utilizzate le ore necessarie nell’ambito dei permessi retribuiti previsti dal 3° comma dell’art. 13 delle norme generali.
Disciplina della trasmissione in fac-simile
Il processo tecnologico di teletrasmissione ha lo scopo di permettere una più estesa articolazione dell’informazione con l’obiettivo di migliorare e aumentare la diffusione del giornale, di incrementare la quantità del prodotto, di migliorarne la qualità e la penetrazione nel mercato.
La teletrasmissione in fac-simile dei giornali quotidiani, o la trasmissione di parte di essi integrata nella sede di arrivo con l’inserimento di altre pagine e pubblicità qui composte e che aggiunte alle pagine teletrasmesse formano una edizione locale del medesimo quotidiano, può essere attuata dalle aziende con la salvaguardia dei livelli occupazionali alle seguenti condizioni:
1) nelle aziende in cui il processo tecnologico di trasmissione ha luogo deve essere garantito, utilizzandosi a tal fine anche la riqualificazione del personale, il livello occupazionale precedente all’impiego del nuovo strumento;
2) nel caso che la teletrasmissione in fac-simile riguardi testate plurime o varie facenti capo ad uno stesso gruppo editoriale, il mantenimento dei livelli occupazionali dovrà essere salvaguardato sia dall’unità aziendale che trasmette, sia da quella che riceve in fac-simile;
3) ogni qualvolta si intenda introdurre l’utilizzazione della trasmissione in fac-simile, le parti si incontreranno un mese prima della prevista entrata in funzione del nuovo sistema per esaminare i riflessi di tali innovazioni e per valutare congiuntamente l’entità del personale occorrente nei casi in cui vengano a crearsi nuovi centri produttivi o si utilizzino impianti precedentemente non collegati all’attività dell’editore interessato all’innovazione. Analoga valutazione verrà effettuata per le integrazioni di
personale eventualmente necessario al gruppo editoriale che effettui trasmissioni in fac-simile al proprio interno.
Nel caso in cui l’unità produttiva ricevente non appartenga al settore dei giornali quotidiani o ne sia comunque diversa la ragione sociale rispetto all’azienda che trasmette, le aziende trasmittenti si fanno garanti della applicazione dei vari istituti del presente contratto ai lavoratori addetti alla ricezione, preparazione, stampa e spedizione del giornale ed ai lavoratori impiegati direttamente e prevalentemente nell’attività connessa alla lavorazione del quotidiano teletrasmesso, compresa l’iscrizione al Fondo Nazionale di Previdenza dei lavoratori addetti ai giornali quotidiani;
4) le norme di cui sopra sono applicate alle aziende editrici e stampatrici del settore interessate alle teletrasmissioni per e dall’estero.
Art. 16
MUTAMENTI DI PROPRIETÀ I mutamenti di proprietà e le modifiche dell’assetto proprietario che comportino il trasferimento di più del dieci per cento del capitale sociale saranno comunicati alle organizzazioni sindacali aziendali, territoriali, nazionali e a livello di gruppo.
Nel caso di passaggio di proprietà o di gestione dell’azienda i diritti acquisiti dai lavoratori si intendono riconosciuti dalla nuova proprietà o gestione.
TRASFERIMENTO DI TESTATA Nel caso di trasferimento della stampa di una testata da una tipografia ad altra dovranno esserne informate le organizzazioni di categoria. Le parti stipulanti si incontreranno allo scopo di esaminare, in tempo utile rispetto al verificarsi del trasferimento, le conseguenze del medesimo per limitarne, per quanto possibile, gli effetti sui livelli occupazionali.
Art. 17
APPALTI Richiamate le norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 e ferme restando le situazioni di fatto, le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani non potranno appaltare o fare eseguire a terzi lavorazioni attinenti al ciclo produttivo industriale che si conclude con la confezione delle copie nel reparto spedizione.
Art. 18
CONTROVERSIE Le controversie individuali, anche se interessanti una pluralità di persone, che insorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la direzione dell’azienda e le rappresentanze sindacali, saranno deferite all’esame delle competenti associazioni territoriali di categoria ferma restando in ogni caso, la facoltà di ricorso all’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive che insorgessero circa l’applicazione ed interpretazione della disciplina contrattuale, verranno deferite all’esame dei rispettivi livelli di competenza secondo le procedure ed i contenuti di cui all’allegato A2. La normativa di cui all’allegato A2 costituisce parte integrante della presente disciplina contrattuale.
Art. 19
QUADRI
Classificazione La qualifica di «quadro» di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 190, si colloca in una posizione intermedia tra la struttura dirigenziale e il restante personale dell’azienda.
Declaratoria Lavoratori che, operando alle dirette dipendenze della direzione aziendale, svolgono con carattere di continuità funzioni direttive e/o di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi d’impresa, partecipando in condizioni di piena autonomia alla gestione delle risorse aziendali.
[Segretario generale, capo dei servizi di contabilità, capo del personale, direttore di stabilimento o di produzione responsabili dell’intero ciclo produttivo del giornale, direttore di sistemi informativi con operatività sui vari comparti aziendali].
Profili
1) Lavoratore che opera nel settore di impresa a lui affidato con compiti direttivi e/o di piena responsabilità, al fine di gestire e realizzare i programmi stabiliti dalla direzione aziendale.
2) Trattamento economico e normativo. Al quadro si applica il trattamento economico e normativo previsto per gli impiegati del livello 10 della classificazione unica. A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta una indennità di funzione del sette per cento del minimo tabellare. L’indennità può essere assorbita fino a concorrenza in presenza di erogazioni di analoga natura concesse in sede aziendale. Tale indennità è utile ai soli fini del computo del TFR e della 13a mensilità;
3) Ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati, ai quadri è assicurato quanto segue:
a) Informazione L’azienda fornirà agli interessati gli elementi necessari alla conoscenza degli obiettivi generali aziendali concernenti il settore di attività nel quale operano;
b) Formazione Per i quadri saranno predisposti interventi formativi anche allo scopo di favorire la migliore conoscenza e comprensione dei mutamenti organizzativi e tecnologici in ordine alle rispettive aree di responsabilità.
c) Xxxxxxxx Oltre a quanto previsto dalla normativa di legge in materia di brevetti e previa specifica autorizzazione aziendale, viene riconosciuta ai quadri che ne facciano richiesta la possibilità di pubblicare testi relativi a ricerche o lavori afferenti la loro attività o di svolgere relazioni in ordine agli stessi argomenti.
d) Responsabilità civile Ai quadri sarà garantita la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
INQUADRAMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su dieci livelli e che disciplina il regime di inquadramento dei lavoratori addetti alle attività del ciclo produttivo, agli uffici amministrativi ed ai servizi ausiliari.
L’inquadramento dei lavoratori nella scala classificatoria sarà effettuato sulla base delle declaratorie e/o dei profili professionali di cui al presente contratto che riassumono i gruppi professionali e i livelli indicati nei precedenti contratti con la nomenclatura richiamata a titolo di esempio.
La declaratoria determina, per ciascuna professionalità, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nel livello.
I profili rappresentano l’esemplificazione del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate.
I profili previsti dalla classificazione unica (addetto/assistente di redazione, documentalista, addetto ufficio grafico-infografico) sono riferiti ai modelli organizzativi nei quali sia prevista la relativa funzione specifica e ciò anche per quanto attiene l’attività multimediale (on line o di fonte web).
Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, l’inquadramento sarà effettuato nell’ambito della stessa qualifica sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.
Nessun lavoratore svolgente le mansioni rappresentate nel profilo potrà essere inquadrato in un livello inferiore a quello cui il profilo si riferisce.
La distinzione tra quadri, impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni contributive e fiscali nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali ecc., che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
La classificazione unica diretta all’affermazione della qualifica professionale determina la mutabilità delle mansioni nell’ambito delle singole specializzazioni (livelli) previo confronto tra la direzione
aziendale e le rappresentanze sindacali nell’intento di soddisfare l’esigenza della migliore organizzazione del lavoro. Tale mutabilità può avvenire anche nel corso del ciclo produttivo del quotidiano.
La struttura della classificazione unica sarà attuata sulla base dei seguenti principi:
1) L’inquadramento nello stesso profilo dei lavoratori operanti in settori omogenei di produzione è diretto all’arricchimento professionale ed alla migliore organizzazione del lavoro. L’inquadramento nello stesso settore di produzione, allo stesso livello retributivo, deve consentire lo svolgimento di mansioni plurime con mobilità nell’ambito del settore e la mutabilità delle mansioni ove l’organizzazione del lavoro lo renda opportuno anche nell’arco giornaliero di lavorazione del quotidiano.
2) Ai fini di cui sopra sono individuabili i seguenti settori omogenei di produzione: preparazione (tastierizzazione, titolazione, impaginazione);
rotativa (esclusi gli ausiliari); spedizione (esclusi gli ausiliari).
Per tali settori è prevista in relazione alle esigenze produttive dell’azienda la riqualificazione di tutto il personale interessato al fine di consentire l’acquisizione della nuova professionalità ed il conseguente inquadramento a livello superiore rispetto a quello di provenienza.
3) Per l’attuazione di quanto in precedenza indicato si procederà, a livello aziendale, a realizzare accordi anche in corrispondenza dei piani editoriali che stabiliscano tempi e modalità della riqualificazione.
4) Nel periodo precedente l’avvenuta riqualificazione, i lavoratori manterranno la qualifica e la retribuzione del livello di provenienza. Non usufruiranno dell’inquadramento a livello superiore i lavoratori che, per cause oggettive e valutate nei singoli casi dall’azienda e dalle RSU, non saranno riqualificati o risulteranno non idonei al termine della riqualificazione.
5) Per gli impiegati esecutivi amministrativi 1 è prevista una possibilità di carriera sino al livello 5 legata ad un periodo di permanenza nei livelli inferiori (due anni nel 3° e tre anni nel 4°) che consenta lo svolgimento delle mansioni di appartenenza con accresciuta capacità professionale e preparazione pratica.
6) A decorrere dal 1 agosto 1999 i lavoratori assunti dalle aziende, sono inseriti in un percorso tecnico- professionale di 4 anni finalizzato alla specializzazione e all’accrescimento professionale anche mediante specifici percorsi di formazione. Al termine del percorso i lavoratori conseguiranno il pieno trattamento economico previsto per il livello di inquadramento della rispettiva qualifica. L’inquadramento iniziale sarà quello di 2 livelli inferiore rispetto a quello finale con progressione biennale da un livello all’altro.
L’attestazione retributiva iniziale è fissata per il primo anno di anzianità al 60% del trattamento economico in vigore per il livello finale di attestazione.
L’attestazione retributiva sarà al 70%, 80% e 90% del trattamento sopra richiamato rispettivamente per il secondo, terzo e quarto anno di anzianità.
7) Ferma restando la collocazione nella classificazione unica del complementare specializzato (livello 5), del complementare altamente specializzato (livello 6) e del tecnico di elevata specializzazione con due anni di anzianità nella qualifica (livello 7), al fine di consentire la crescita professionale degli addetti alla manutenzione, per i complementari di livello 5 e di livello 6 è previsto un percorso di carriera fino al livello 7, nel contesto di un graduale iter professionale riqualificatorio finalizzato all’acquisizione dei contenuti professionali necessari per lo svolgimento anche delle mansioni previste dal livello superiore rispetto a quello di appartenenza.
A tal fine l’iter professionale riqualificatorio si articola:
1 Dal livello 3:, addetto a mansioni semplici di segreteria, addetto a mansioni di scritturazione e copia, addetto al controllo fatture, addetto al controllo documenti contabili relativi al materiale. Dal livello 4: aiuto contabile, stenodattilografo, fatturista.
per i complementari di livello 5 in un periodo non inferiore ai sei mesi per l’immissione nel livello 6;
per i complementari di livello 6 in un periodo non inferiore a due anni per l’immissione nel livello 7.
Al termine del percorso, ed a seguito dell’accertamento dell’idoneità dello svolgimento delle nuove mansioni, i lavoratori vengono immessi nel livello superiore rispetto a quello di appartenenza.
Nel periodo precedente l’avvenuta riqualificazione i lavoratori mantengono la qualifica e la retribuzione del livello di provenienza.
LIVELLO 10
Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive con operatività all’interno del ciclo di produzione o dell’intero comparto amministrativo e commerciale dei quali coordinano l’andamento funzionale ed organizzativo, con ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione delle direttive generali ricevute.
[Segretario generale, capo dei servizi di contabilità, capo del personale, direttore di stabilimento o di produzione responsabili dell’intero ciclo produttivo del giornale, direttore dei sistemi informativi con operatività sui vari comparti aziendali, responsabile di più uffici collegati con compiti di particolare rilevanza, responsabile di più settori portanti di produzione].
Profili
- Lavoratore con responsabilità operativa all’interno del ciclo di produzione o dell’intero comparto amministrativo o commerciale, con ampi poteri discrezionali, responsabilità gerarchica ed autonomia decisionale.
- Lavoratore responsabile dei sistemi informativi che cura e coordina l’ideazione, analisi, sviluppo e realizzazione, nell’ambito delle strategie aziendali, di progetti informativi interessanti i vari comparti aziendali, particolarmente complessi dal punto di vista delle scelte e dell’utilizzazione delle risorse in aziende ove operino i sistemi integrati.
LIVELLO 9
Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive, che con autonomia di iniziativa attuano le disposizioni generali aziendali o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.
[Capo della contabilità generale, capo ufficio manodopera, capo dell’ufficio economato ed acquisti, capo ufficio promozione e diffusione, capo dell’ufficio preventivi, controlli e costi, capo dell’ufficio pubblicità, capo del centro elettronico ovvero responsabile del sistema editoriale integrato, capo del servizio fotografico, direttore di stabilimento, direttori di tipografia, capo del complesso dei servizi tecnici, capo servizio telescriventi di agenzie di stampa della sede centrale con almeno due reti nazionali e non meno di cento collegamenti fra interni ed extraurbani, capo dei servizi di radiotelefoto, analista di sistemi e procedure in aziende che adottano sistemi informativi particolarmente complessi].
Profili
- Lavoratore responsabile di uno o più rami di attività dell’azienda (amministrativo, tecnico, commerciale) con poteri discrezionali, responsabilità gerarchica ed autonomia di iniziativa per l’attuazione delle direttive generali impartitegli o che, anche se solo, svolge funzioni equivalenti per importanza responsabilità e delicatezza.
- Lavoratore che in base alle direttive impartitegli progetta autonomamente metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico e/o elabora l’impostazione generale di programmi di ampia portata in aziende che adottano complessi sistemi informativi,
LIVELLO 8
Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori che avendo notevole preparazione professionale esplicano mansioni di concetto con facoltà di iniziativa e in condizioni di adeguata autonomia guidano, controllano e coordinano l’attività di uffici o reparti aventi strutture e compiti articolati e complessi ovvero sono adibiti a mansioni che richiedendo elevate capacità tecniche e professionali implicano una approfondita conoscenza delle varie fasi dell’attività aziendale.
[Capi di uffici e/o di reparti produttivi aventi struttura e compiti articolati e complessi, capi dei settori omogenei, produttore pubblicitario, correttore-revisore con particolari requisiti professionali, addetto alla diffusione notturna operante in tipografia, esperto di controllo gestione budget, addetto al sistema del personale, assistente alla redazione, addetto all’ufficio grafico, addetto all’ufficio grafico- infografico, grafico di redazione, ispettore alla diffusione, esperto marketing, esperto di contabilità generale, tecnico polifunzionale, documentalista].
Profili
- Lavoratore che guida, controlla e coordina l’attività di uffici o reparti produttivi aventi strutture e compiti articolati e complessi o settori omogenei a lui affidati.
- Lavoratore (anche se solo) responsabile di una fase tecnica, amministrativa o commerciale dell’attività aziendale.
- Lavoratore con ampia preparazione culturale (documentabile anche con idonei titoli di studio) e professionale (maturata attraverso una adeguata anzianità di mansione) che in presenza di sistemi editoriali integrati particolarmente avanzati e previa riqualificazione, operando da solo, interviene per le funzioni di sua competenza nella correzione e nella revisione definitiva della pubblicazione in ogni parte.
- Lavoratore con adeguata esperienza che opera in tipografia e stabilimento di stampa in collegamento sistematico con la redazione per determinare in regime di autonomia le opportune variazioni di tiratura connesse in particolare con le edizioni provinciali assumendo altresì le decisioni necessarie per ottimizzare la distribuzione. (Addetto alla diffusione notturna operante in tipografia).
- Lavoratore che, avvalendosi dei nuovi sistemi informatici, coadiuva il responsabile del controllo di gestione nella impostazione dei piani previsionali nonché nella verifica periodica di eventuali scostamenti al fine del raggiungimento degli obiettivi gestionali. (Esperto di controllo gestione budget).
- Lavoratore dell’ufficio manodopera e personale con adeguata esperienza e preparazione professionale di base che, oltre ai compiti previsti dal livello 7, gestisce e controlla all’interno dell’ufficio amministrazione del personale lo sviluppo degli aggiornamenti e delle modifiche da apportare al sistema informativo del personale, curando e contribuendo fattivamente alla realizzazione delle modifiche stesse. (Addetto al sistema del personale).
- Lavoratore con ampia preparazione tecnica e culturale che, operando su sistemi editoriali integrati e secondo le indicazioni della redazione, compila rubriche e/o pagine speciali e/o di servizio quotidiane con relative tabelle e, sulla base di tali indicazioni, raccoglie gli elementi informativi, provvede alla ricerca iconografica, all’effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche e alla digitazione di didascalie e loro collocazione grafica, eventualmente utilizzando a tal fine banche dati e/o centri informativi esterni ed interni curando anche la revisione tecnica definitiva delle pagine e/o del bollettino (Assistente alla redazione).
- Lavoratore con ampia preparazione di base e con accresciute capacità operative su mezzi tecnicamente avanzati che attraverso l’utilizzo di strumenti informatici realizza con facoltà di iniziativa in
base alle indicazioni redazionali grafici complessi anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici cartine, disegni, istogrammi, logo, ecc. (Addetto all’ufficio grafico-infografico).
- Lavoratore con ampia preparazione che nell'ambito delle indicazioni ricevute progetta e realizza graficamente pagine redazionali, pubblicitarie e di servizio, inserti, supplementi eccetera anche realizzando librerie elettroniche di pagine di riferimento per l'elaborazione tecnica definitiva e che - nelle aziende dove sia attuato il modello di organizzazione che preveda la figura unica - essendo in possesso di scolarità adeguata, previa riqualificazione e addestramento, svolge tutte le mansioni afferenti il settore della preparazione del giornale (dalla dimafonia, tastierizzazione, fotografia, impaginazione alla revisione e correzione); (grafico di redazione).
- Lavoratore addetto al settore ispettivo che oltre a svolgere con competenza le funzioni previste al 7° livello agisce sistematicamente con professionalità e compiti maggiormente impegnativi come esperto di marketing e della promozione in stretta ed operante interconnessione con l’ufficio commerciale..
- Lavoratore che, nelle aziende in cui sia prevista la relativa funzione, avendo acquisito notevole preparazione ed esperienza professionale analizza ed elabora i dati di mercato, predispone ed attua i piani di marketing generali e/o di prodotto coordinando la realizzazione delle iniziative pubblicitarie e promozionali (esperto marketing).
- Lavoratore che, con ottima conoscenza dei sistemi informativi contabili, coadiuva il responsabile dell’ufficio nella cura di tutti gli aspetti della contabilità generale, del bilancio e della gestione clienti/fornitori (esperto contabilità generale).
- Lavoratore di notevole e completa specializzazione che, in base ad esperienze maturate nel livello 7° quale tecnico di elevata specializzazione, oltre a svolgere le specifiche competenze professionali previste dal 7° livello, effettua in piena autonomia interventi polifunzionali di natura meccanica, pneumatica, idraulica, elettrica, elettronica ove esistenti e, relativamente al software, ne assicura la verifica funzionale ed eventuale re-installazione, al fine di garantire la piena e completa efficienza degli impianti aziendali. Nell’ambito dello specifico intervento può coordinare apporti operativi interni e/o esterni (tecnico polifunzionale).
- Lavoratore con notevole e completa preparazione tecnica e culturale, fornito di titolo di studio superiore o cultura equivalente, ove la funzione esista, collabora con apporti consoni alla propria professionalità alla progettazione di banche dati individuando, nella successiva gestione applicativa, le modifiche da apportare per ottimizzare le risposte alle esigenze informative. Progetta, realizza ed aggiorna i criteri e le metodologie di archiviazione di banche dati interagendo anche con centri documentazione e banche dati esterne, provvede alla impostazione e aggiornamento sul software operativo, ricerca raccoglie e organizza dati testuali, iconografici e statistici su supporto digitale. Esegue ricerche anche complesse su banche dati interne ed esterne italiane ed estere (documentalista).
LIVELLO 7
Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori che avendo adeguata preparazione professionale esplicano mansioni di concetto o tecniche con facoltà di iniziative nell’ambito delle proprie funzioni e che in maniera autonoma guidano, controllano e coordinano l’attività di singoli uffici o reparti loro affidati.
[Capi ufficio, capi reparto, correttore-revisore di bozze anche se opera all’unità video, analista e programmatore, economo, approvvigionatore, cassiere centrale, ispettore alla diffusione, ispettore di tipografia, addetto all’ufficio manodopera e personale che studia e cura l’applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe e che provvede alle pratiche relative presso istituti ed enti di previdenza ed assistenza dei lavoratori, magazziniere principale coordinatore del movimento di più magazzini distaccati, capo turno telescriventi delle agenzie di stampa, tecnico di elevata specializzazione con due anni di anzianità nella qualifica che opera nel campo dell’impiantistica elettronica e elettromeccanica, contabile primanotista (anche con macchina contabile o terminale) che
collabora all’impostazione e alla applicazione delle procedure di contabilità, tecnico di redazione, capo macchina di rotativa di sofisticata tecnologia, operatore sistemi di telecomunicazione, addetto marketing, esperto assistenza informatica, coordinatore della segreteria di redazione].
Profili
- Lavoratore (anche se solo) che con specifica competenza professionale e concettuale interviene in una fase del ciclo produttivo di lavoro.
- Lavoratore di elevata specializzazione nel campo dell’impiantistica elettronica o elettromeccanica che, in base a vasta esperienza e approfondita conoscenza delle diverse tecnologie e con capacità di interpretazione di schemi e disegni, effettua interventi di rilevante portata sugli impianti stessi, in piena autonomia e con le azioni operative idonee a garantirne la piena efficienza
- Lavoratore con elevata professionalità che previa riqualificazione ed addestramento coadiuva il redattore nelle fasi di lavorazioni dirette a dare definizione grafica ai contenuti del giornale.
- Lavoratore che, per effetto di una accresciuta professionalità a seguito di riqualificazione, opera su macchine da stampa a doppio sviluppo, a doppia larghezza ed alta velocità, anche a colori, e di più avanzata e sofisticata tecnologia, con responsabilità del ciclo produttivo coordinando il lavoro dell’organico a lui affidato.
- Lavoratore che, avendo la padronanza di almeno due linguaggi di programmazione, analizza e programma situazioni operative complesse.
- Lavoratore che con specifica competenza professionale è adibito a funzioni amministrative e/o commerciali e che, con facoltà di iniziativa, elabora, analizza, controlla e verifica dati ai fini dell’ottimizzazione dell’attività aziendale operando concettualmente con sistemi informativi.
- Lavoratore di elevata specializzazione che nelle aziende dove sia attuato il modello di organizzazione del lavoro conseguente previa riqualificazione cura il funzionamento e l’assistenza agli utilizzatori dei sistemi di pertinenza dell’azienda anche strutturati in reti decentrate ed opera per la ricezione del materiale (testi e fotografie anche a colori) e/o ne cura il trattamento con gli strumenti messi a disposizione, dalla ricezione dei testi anche per dimafono alla realizzazione dell’impaginato finito. (Operatore sistemi telecomunicazione).
- Lavoratore con adeguata preparazione professionale che, secondo le direttive ricevute, collabora alla realizzazione delle singole iniziative di marketing, ne controlla l’attuazione ed elabora dati e relative statistiche (addetto marketing).
- Lavoratore di elevata specializzazione che, con profonda conoscenza degli aspetti operativi e delle applicazioni dei sistemi informativi aziendali, controlla la funzionalità degli stessi (allineamento fra sistemi, purghe, controllo del ciclo di lavorazione) e fornisce adeguata e completa assistenza agli utenti intervenendo anche direttamente al fine di garantire il normale svolgimento dell'attività degli stessi (esperto assistenza informatica).
- Lavoratore che opera nella segreteria di redazione svolgendo anche funzioni di coordinamento della stessa.
LIVELLO 6
Declaratoria Appartengono a questo livello:
a) lavoratori che svolgono mansioni di concetto che richiedono completa conoscenza tecnica ed amministrativa nonché notevole pratica ed esperienza acquisita nell’esercizio della funzione stessa;
b) lavoratori con mansioni di natura operativa che richiedono elevati requisiti di capacità e più estese conoscenze tecniche per lo svolgimento di lavori ed operazioni di complesso contenuto.
[Cassiere, contabile, primanotista, corrispondente capace di redigere lettere o comunicati, traduttore di lingua straniera che svolga tale mansione con carattere continuativo, addetto all’ufficio avviamento- abbonamenti-spedizione e vendite che aggiorna gli avviamenti delle spedizioni correlativamente alle complesse variazioni di orario nonché alle segnalazioni che pervengono da parte delle direzioni
tecniche postali e ferroviarie, che sbriga la corrispondenza con i rivenditori, con le poste e le ferrovie per reclami ed accertamenti, stenografo corrispondente anche in lingua estera, distributore di giornali con responsabilità di cassa, archivista che provveda concettualmente all’impostazione e alla tenuta dell’archivio redazionale e alla formazione del medesimo in modo da soddisfare ogni esigenza della redazione, addetto al desk che cura la selezione e la diffusione dei servizi fotografici con perfetta conoscenza della lingua inglese in grado di compilare un testo esauriente di offerte di telefoto ai giornali, disegnatore, ritoccatore di originali fotografici, addetto al fac-simile, operatore grafico (settore di preparazione, previa riqualificazione), addetto ufficio manodopera, telescriventista agenzie di stampa (anche in lingua estera), operatore CED, addetto alle telefoto, rotativista altamente specializzato, dimafonista (previa riqualificazione), fotografo altamente specializzato nei quotidiani, complementare altamente specializzato (previa riqualificazione), ispettore alla diffusione, di nuova assunzione, nel primo anno di anzianità nella qualifica, addetto alla redazione, addetto all’ufficio grafico, Operatore computer to plate (CTP)].
Profili
- Lavoratori con mansioni di concetto che svolgono funzioni di segreteria di particolare importanza anche nelle redazioni.
- Lavoratore con mansioni di concetto che richiedono adeguata competenza professionale ma con minore facoltà di iniziativa ed autonomia rispetto ai lavoratori di cui al livello precedente.
- Lavoratore altamente specializzato che previa riqualificazione agisce in modo coordinato su tutte le apparecchiature collegate e non ai sistemi elettronici di elaborazione nel settore della preparazione.
- Lavoratori con compiti di coordinamento nell’ambito dei vari cicli di lavoro ma con minori facoltà di iniziativa rispetto ai lavoratori di cui al livello precedente.
- Lavoratore di concetto che operando anche con sistemi informativi è adibito a funzioni amministrative e/o commerciali che richiedano adeguata preparazione.
- Lavoratore altamente specializzato (il cui capo macchina sia classificato a livello superiore) che in base alla accresciuta professionalità acquisita, previa riqualificazione nel quadro di una nuova organizzazione del lavoro opera in tutte le fasi su qualsiasi macchina da stampa a doppio sviluppo, a doppia larghezza ed alta velocità, anche a colori di più avanzata e sofisticata tecnologia, ovvero opera su tutte le fasi di lavorazione (compreso il colore) con accresciuta professionalità in presenza di aggiornamenti tecnologici applicati alle rotative (es. controllo regolamentazione colore a distanza, controllo elettronico densitometrico delle lastre ecc.) tali da assimilare le caratteristiche delle stesse a quelle di più sofisticata tecnologia.
- Lavoratore di elevata capacità che, previa riqualificazione, opera nella fase di ricezione, registrazione trascrizione e sbobinamento di tutto il materiale redazionale espletando compiutamente tutte le funzioni connesse al ciclo delle telecomunicazioni utilizzando unità video collegate con i sistemi dell’area di preparazione.
- Lavoratore altamente specializzato che con autonomia di giudizio e responsabilità dei risultati soddisfa secondo le specifiche indicazioni le esigenze redazionali di immagini fotografiche e cura per tutto il materiale fotografico utilizzato dalla redazione lo sviluppo, la stampa anche a colori e l’archiviazione.
- Lavoratore altamente specializzato che, previa riqualificazione, con adeguata competenza e sufficiente autonomia garantisce la manutenzione e il funzionamento di impianti altamente sofisticati collegati alla produzione.
- Lavoratore con mansioni di concetto che acquisisce raccoglie e assembla materiale informativo ivi comprese trame e sommari per pagine e/o rubriche di servizio provvedendo altresì alla relativa immissione nel sistema editoriale (Addetto alla redazione).
- Lavoratore impiegato nell’ufficio grafico che, con adeguata preparazione professionale e capacità operativa, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e in collegamento con sistemi editoriali e su indicazione della redazione produce, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, grafici di
semplice realizzazione ovvero interviene apportando modifiche a grafici già esistenti cartine, disegni, istogrammi, logo ecc. (Addetto all’ufficio grafico).
- Lavoratore altamente specializzato che, previa riqualificazione, attraverso l’utilizzazione di strumenti informatici (computer to plate), effettua tutte le operazioni necessarie per la ricezione e il trasferimento diretto su lastra da stampa di immagini e testi fino all’ottenimento della lastra incisa e relativi accorpamenti di pagine.
LIVELLO 5
Declaratoria Appartengono a questo livello:
a) lavoratori con mansioni esecutive che richiedono notevole preparazione pratica e professionale a carattere tecnico-produttivo o amministrativo.
b) lavoratori con mansioni di natura operativa che richiedono un completo grado di specializzazione tecnica o tecnologica del proprio lavoro.
[Impaginatore sia a caldo che a freddo, addetto montaggio selezione colore, fotoincisore, fotoriproduttore, tastierista, addetto alla pubblicità, complementare specializzato, fotografo impiegato nei quotidiani che svolgendo tutte le mansioni della professione è adibito saltuariamente su indicazione della redazione anche a servizi di particolare importanza, speditore di notevole specializzazione].
Profili
- Lavoratore notevolmente specializzato addetto alle macchine per la preparazione del giornale.
- Lavoratore notevolmente specializzato che completa la preparazione del giornale e che interviene sulla selezione del colore.
- Lavoratore notevolmente specializzato che previa riqualificazione e superamento di specifici testi attitudinali, nell’ambito della specialità di competenza, svolge lavori complementari di manutenzione, aggiustaggio, messa a punto e montaggio di macchine e impianti con interventi sino al livello di componente elementare.
- Lavoratore con mansioni esecutive adibito a funzioni tecniche o amministrative che richiedono notevole preparazione pratica e professionale.
- Lavoratore notevolmente specializzato che affianca e collabora con il capo reparto con compiti specifici per la gestione di sistemi automatizzati e/o computerizzati di spedizione.
- Lavoratore di notevole specializzazione che, nel quadro di una riorganizzazione del lavoro e conseguente ridefinizione degli organici, derivante dall’adozione di sistemi di spedizione di più avanzata e sofisticata tecnologia (comprese le apparecchiature di inserimento automatizzato collegato in linea), ovvero derivante da aggiornamenti tecnologici applicati agli impianti di spedizione tali da assimilare le caratteristiche degli stessi a quelli di più sofisticata tecnologia, effettua tutte le operazioni richieste nel settore omogeneo, ivi compresi tempestivi interventi sulla programmazione, assicura la conduzione degli impianti comprese le relative regolazioni ed esegue la manutenzione ordinaria.
LIVELLO 4
Declaratoria Appartengono a questo livello:
a) lavoratori che svolgono mansioni esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono un buon grado di preparazione pratica o professionale;
b) lavoratori con mansioni di natura operativa che richiedono un adeguato grado di preparazione professionale ed una prolungata esperienza di lavoro acquisita nell’esercizio della mansione.
[Fotografi nelle agenzie di stampa, stampatore duplex macchina piana prima categoria, autista, capo fattorino e uscieri, aiuto contabile, archivista fotografico nelle agenzie di stampa, aiuto addetto al desk, stenodattilografo, fatturista, telefonista o addetto al centralino telefonico, infermieri diplomati, uscieri e fattorini addetti ai servizi degli uffici con mansioni di fiducia].
Profili
-Lavoratore con mansioni esecutive adibito a funzioni tecniche o amministrative che richiedono un buon grado di preparazione pratica e professionale, anche con compiti di fiducia e di ausilio agli uffici ed alle redazioni.
LIVELLO 3
Declaratoria Appartengono a questo livello:
a) lavoratori con mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione pratica e professionale.
b) lavoratori con mansioni che richiedono un completo grado di qualificazione tecnica del proprio lavoro.
c) lavoratori che svolgono funzioni discontinue e di attesa
[Xxxxxxxxxxxx che effettua anche la movimentazione delle bobine, verificatore di resa, addetto a mansioni semplici di segreteria, addetto al controllo fatture, addetto al controllo documenti contabili relativi al materiale, distributore e collocatore di fotografie nelle agenzie di stampa, portieri, uscieri, fattorini, custodi, guardiani].
LIVELLO 2
Declaratoria – Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività ausiliaria al processo produttivo di manovalanza comune.
LIVELLO 1
Declaratoria - Appartengono a questo livello le addette alla pulizia [Addetta alle pulizie].
Nota a verbale
Fermo restando quanto stabilito nel presente articolo e tenuto conto delle modificazioni che possono scaturire dalla nuova organizzazione del lavoro e dalla utilizzazione di più avanzate tecnologie, le parti si riservano di valutare a livello nazionale anche sulla base delle esperienze che potranno maturare in azienda le possibilità di integrazione dell’attuale schema di inquadramento e classificazione del personale con riferimento a specifiche nuove figure di professionalità emergenti.
NORME TECNICHE Le qualifiche tecniche e le mansioni ad esse correlate sono le seguenti:
A) SISTEMA A FREDDO
1) Tecnico di redazione È l’impiegato che, proveniente prioritariamente dai vari settori della preparazione (impaginatore, correttore, revisore, operatore grafico), dove ha acquisito notevole professionalità ed esperienza previa riqualificazione e addestramento coadiuva il redattore nelle fasi di lavorazione dirette a dare definizione grafica ai contenuti del giornale.
2) Operatore grafico È l’operaio fotocompositore che con adeguata competenza professionale realizza la formazione dell’impaginato finito curando il trattamento del materiale redazionale e pubblicitario (testo, titolo, illustrazione) anche su video impaginatore o operando su sistemi che presentino un più alto grado di aggregazione.
Tale figura professionale realizza la ricomposizione organica delle funzioni tipografiche al fine di produrre la pagina finita in tutte le sue componenti, nel senso che essa acquisisce tutti gli aspetti e le specializzazioni della lavorazione compositiva, grafica e tipografica espletando compiutamente tutte le funzioni connesse all’intero ciclo produttivo nell’ambito della prestazione lavorativa giornaliera.
L’operatore grafico comunque quando digita dovrà dare la produzione quantitativamente prevista per il tastierista.
L’operatore proviene prioritariamente dalle categorie degli impaginatori, dei titolisti e dei tastieristi e si qualifica attraverso un periodo di tirocinio in produzione che non potrà essere inferiore a sei mesi durante i quali conserverà il trattamento retributivo e la categoria di provenienza.
L’acquisizione della nuova qualifica decorrerà dalla data di accertamento della idoneità professionale in produzione che dovrà rispondere all’effettivo svolgimento di tutte le mansioni richieste, con un riscontro reale da parte aziendale a completamento del periodo di tirocinio. Tempi e modalità del tirocinio, così come pure la procedura per il riscontro della avvenuta riqualificazione, verranno definiti a livello aziendale.
3) Tastierista È l’operaio addetto alla tastiera in linea o fuori linea e/o al terminale video che, a regola d’arte, opera copiando il testo o per ricezione acustica immettendo le informazioni necessarie alla definizione grafica dello stesso e che, in funzione delle esigenze derivanti dall’organizzazione aziendale, richiama al video testi comunque composti per darne la definizione grafica, apportare le correzioni e gli adattamenti alle variazioni sugli originali (maiuscole, capoversi, cancellazioni, aggiunte, ecc.).
L’operatore tastierista dovrà dare una produzione giornaliera per turno, corretta e su tastiera efficiente di:
51.000 battute per nastro chilometrico oppure una produzione media oraria corretta di 8.500;
48.000 battute per nastro giustificato oppure una produzione media oraria corretta di 8.000.
Le predette misure verranno proporzionalmente ridotte per quanto riguarda la produzione giornaliera, in ragione dell’orario stabilito dal vigente contratto per i linotipisti delle città di Roma e di Palermo; per Trieste in base alle condizioni di miglior favore di cui alla Parte IV del vigente contratto di lavoro.
4) Addetto alle fototitolatrici È l’operaio che agendo su macchine titolatrici dotate o no di video, collegate o no con sistemi di elaborazione, provvede alla composizione dei titoli e ove necessario al loro semplice ingrandimento per adattarli alla giustezza prevista.
5) Addetto alla fotocompositrice È l’operaio che cura il funzionamento della fotocompositrice caricando, ove richiesto, i programmi, i dischi dei caratteri, il materiale fotosensibile provvedendo allo sviluppo dello stesso. Nel caso di fotocompositrici fuori linea immette sulla stessa i testi ed i titoli codificati operando sui comandi necessari per la composizione.
6) Impaginatore È l’operaio che provvede al prelievo, rifilo e incollaggio delle strisce o dei blocchi fotocomposti e del rimanente materiale in modo da produrre la pagina finita secondo le indicazioni del menabò o del redattore impaginatore; egli potrà anche operare sul terminale videoimpaginatore per impaginazione parziale o a piena pagina.
7) Addetto alla pubblicità È l’impaginatore che utilizzando le apparecchiature a disposizione cura, produce e impagina il materiale atto alla realizzazione della pubblicità.
8) Fotoriproduttore È l’operaio che, utilizzando apparecchiature ottiche (macchine fotografiche verticali o orizzontali, ingranditori, bromografi, ecc.), o elettroniche digitali, è in grado di ottenere riproduzioni al tratto o a mezza tinta, bianco e nero o colore, sia in pellicola che in carta da montare sulle pagine in lavorazione. Può eseguire inoltre la riproduzione dell’impaginato finito per ottenere il negativo o il positivo per le successive lavorazioni. Esegue, ove occorra, gli opportuni ritocchi.
9) Addetto al fac-simile È colui che anche con apparecchiature a laser provvede alla trasmissione, ricezione e sviluppo di pagine intere (la ricezione può avvenire su pellicola, su carta o su lastra in impianti locali o remoti), effettuando anche la manutenzione delle macchine e intervenendo presso gli enti competenti per il buon funzionamento delle linee.
10) Addetto alle telefoto È colui che trasmette e riceve telefoto provvedendo all’attivazione dei collegamenti e alla pulizia e manutenzione ordinaria delle macchine, compresa la messa a punto delle parti elettroniche, ottiche e meccaniche, per la ricetrasmissione.
11) Rotativista (livello 6). È l’operaio che, in virtù della riqualificazione, agendo durante il turno di lavoro su tutte le posizioni del settore rotativa è in grado di svolgere i compiti dell’impressore ∗e del tasterista e inoltre effettua lavori di manutenzione ordinaria (registrazioni, sostituzioni di rivestimenti, lubrificazione, ecc.) del settore rotativa.
Rotativista altamente specializzato (livello 6). È il rotativista (settore di rotativa con i compiti sopra indicati) che previa riqualificazione, riorganizzazione produttiva e conseguente ridefinizione degli organici, opera su macchina da stampa a doppio sviluppo, doppia larghezza, ad alta tecnologia ed alta velocità anche a colori dotata di dispositivi elettronici, e ne assicura la conduzione intervenendo anche sull’impostazione dei controlli ovvero opera su tutte le fasi di lavorazione (compreso il colore) con accresciuta professionalità a seguito di aggiornamenti tecnologici applicati alle rotative (es. controllo regolamentazione colore a distanza, controllo elettronico densitometrico delle lastre ecc.) tali da assimilare le caratteristiche delle stesse a quelle di più sofisticata tecnologia.
Fermo restando quanto previsto dal contratto 14 giugno 1982 **, per quanto riguarda gli organici delle rotative tipografiche che impiegano lastre stereotipiche in piombo fino a 32 lastre (16 pagine) per: rotative tipogratiche con lastre fotopolimere;
rotative offset;
rotative con sistemi meccanici e automatici di regolazione e controllo e con caratteristiche tecnologiche sofisticate e/o ad alta velocità
la definizione degli organici verrà stabilita in sede aziendale secondo l’entità necessaria per il miglior utilizzo dell’impianto e sulla base di quanto disposto dal paragrafo «organici lordi» dell’art. 4 delle norme operai.
12) Speditori (livello 5) Speditore è l’operaio che è in grado di adempiere a tutte le mansioni inerenti alla spedizione dei quotidiani e che in particolare compila i fogli di spedizione e provvede all’instradamento delle spedizioni.
Nell’assunzione di nuovo personale, qualora non vi fossero speditori disoccupati, si darà la precedenza ai legatori cartotecnici e librai.
In caso di trasformazioni tecnologiche riguardanti le fasi delle lavorazioni concernenti la spedizione verranno riqualificati ed adibiti gli speditori.
Speditore (settore di spedizione, previa riqualificazione) (livello 5) È l’operaio che in virtù della riqualificazione è in condizione di intervenire su sistemi automatizzati e/o computerizzati provvedendo anche alla manutenzione ordinaria.
Speditore di notevole specializzazione (livello 5) È l’operaio in possesso di notevole specializzazione che, nel quadro di una riorganizzazione del lavoro con conseguente ridefinizione degli organici, derivante dall’adozione di sistemi di spedizione di più avanzata e sofisticata tecnologia
∗
Compiti dell’impressore; cura l’applicazione delle lastre, l’inchiostrazione, il funzionamento delle bobine, coadiuva
il capo macchina nel controllo delle piegatrici, esegue la pulizia dei rivestimenti e la lubrificazione delle macchine, effettua i passaggi carta e ne controlla lo svolgimento durante la tiratura. Provvede inoltre al riempimento dei calamai, alla registrazione e manutenzione grafica della macchina, riceve il giornale durante la tiratura e coadiuva al montaggio delle bobine.
** Contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 giugno 1982. Composizione delle squadre per macchine rotative:
Da 4 a 8 lastre: 1 piega | Capo macch. 1 | Rotativisti 2 | totale 3 |
Da 4 a 12 lastre: 1 piega | 1 | 2 | 3 |
Da 16 lastre: 1 piega | 1 | 3 | 4 |
Da 16 lastre: 2 pieghe | 1 | 4 | 5 |
Da 16 a 32 lastre | 1 | 6 | 7 |
Nelle piccole aziende dove esiste una sola macchina rotativa per la stampa di un solo quotidiano che non superi le
15.000 copie, l’organico sarà quello fissato per le rotative da 4 a 12 lastre anche se la capacità di tale macchina fosse di un numero superiore di lastre.
(comprese le apparecchiature di inserimento automatizzato collegate in linea), ovvero derivante da aggiornamenti tecnologici applicati agli impianti di spedizione tali da assimilare le caratteristiche degli stessi a quelli di più sofisticata tecnologia, effettua tutte le operazioni richieste nel settore omogeneo, ivi compresi i tempestivi interventi sulla programmazione, assicura la conduzione degli impianti comprese le relative regolazioni ed esegue la manutenzione ordinaria.
13) Ausiliari Sono ausiliari i lavoratori che svolgono attività ausiliaria al processo produttivo di manovalanza comune. Non potranno essere assunti ausiliari che non abbiano compiuto 18 anni.
14) Operai complementari Sono considerati operai complementari coloro che esplicano una attività di mestiere che è di complemento all’attività principale dello stabilimento. La collocazione degli operai complementari nel vigente schema classificatorio è stata definita dall’art. 5 dell’accordo 15 marzo 2001 secondo i criteri e le modalità ivi previste (Allegato F).
15) Operai con funzioni discontinue e di attesa Sono operai con funzioni discontinue e di attesa gli autisti per trasporto persone gli uscieri, i portieri, i custodi, i guardiani, i portatori ed i fattorini, salve per quanto riguarda questi ultimi le eccezioni previste dal RD 6 dicembre 1923, N. 2657.
16) Tecnico di elevata specializzazione che opera nel campo dell’impiantistica elettronica o elettromeccanica È colui che in possesso di un titolo di studio specialistico (perito elettronico o perito elettromeccanico) e di una approfondita conoscenza dei circuiti elettronici analogici e digitali e dei sistemi a lui affidati nonché degli impianti elettromeccanici ad alto grado di sofisticazione (macchine, apparecchiature e terminali elettronici) è in grado di effettuare il pronto intervento di ripristino in caso di guasto individuando e sostituendo la parte guasta (sottosistema, scheda elettronica o parte degli impianti) e intervenendo in seconda istanza fino a livello di componente elementare. A tal fine il tecnico elettronico o elettromeccanico sarà in grado di utilizzare gli appositi manuali (manuale dell’operatore, manuale di manutenzione, data books), le apparecchiature e la strumentazione di laboratorio e i componenti elettronici ed elettromeccanici, della cui organizzazione e cura è responsabile.
17) Operatore computer to plate (CTP): e’ l’operaio, altamente specializzato che effettua la configurazione e il settaggio del flusso di lavoro, dalla ricezione del file all’ottenimento della lastra incisa, cura il corretto accoppiamento delle pagine, predispone i collegamenti fra i vari software, controlla la completezza del materiale ricevuto, mantiene e cura i collegamenti con le unità remote di trasmissione, provvede al caricamento delle lastre necessarie, effettua la manutenzione e la pulizia dell’impianto e delle periferiche collegate.
B) SISTEMI DI ELABORAZIONE
1) Analista di sistemi e procedure Nelle aziende in cui sussista la necessità di sviluppare ed adeguare l’insieme dei programmi di gestione interna dell’elaboratore ossia il sistema operativo, i programmi di gestione della base dati, i programmi di teleprocessing di base, ove le mansioni di seguito indicate non siano già assolte dal capo del centro elaborazione dati, verrà nominato l’analista di sistemi e procedure.
L’analista di sistemi e procedure è colui che provvede alla definizione, allo sviluppo e messa a punto degli strumenti di «software di base» di supporto all’attività di sviluppo di nuove procedure e di mantenimento delle esistenti. Effettua gli opportuni interventi sul «software di base» per adeguarlo ai mutamenti dell’«hardware» e per ottimizzare le prestazioni del sistema in generale e inoltre effettua analisi e studi per individuare e proporre, attraverso l’uso dell’elaboratore, soluzioni ai problemi inerenti i vari settori aziendali; prende inoltre in carico la realizzazione di un’intera procedura sulla base delle esigenze delle unità organizzative aziendali interessate e delle caratteristiche del sistema su cui deve operare; è in grado di coordinare il lavoro dei programmatori/analisti e dei programmatori, di organizzare le prove e di provvedere all’avviamento della procedura.
2) Analista e programmatore È l’impiegato che ricevuta una macroanalisi è in grado di definire le specifiche di dettaglio di più programmi tra loro concatenati. Provvede alla manutenzione e prova dei programmi stessi.
È in grado di avere colloqui diretti con gli utenti sia nella fase di approfondimento della macroanalisi, sia nella fase di controllo dei risultati.
Può avere esperienze specialistiche di programmazione (in ambiente Data base, Data Communication).
Inoltre, sulla base dell’analisi di dettaglio del programma, è in grado di eseguire la diagrammazione a blocchi e la minutazione con linguaggi di programmazione macchina ed evoluti, eseguendo le relative prove.
Conosce ed utilizza gli strumenti di diagnostica e di produzione del programma
3) Operatore CED È il lavoratore che in funzione del calendario dei lavori, stabilita e verificata la completezza degli inputs e di quanto altro necessario all’elaborazione, fornisce gli opportuni comandi affinché vengano eseguiti i programmi desiderati.
Controlla l’esattezza e la completezza degli outputs predisponendo le varie unità componenti il sistema di elaborazione di dati per l’esecuzione dei vari programmi stabiliti secondo le procedure operative previste.
Controlla, durante l’elaborazione, lo stato della unità e le segnalazioni che compaiono sul monitor centrale ed interviene opportunamente.
Segnala eventuali anomalie meccaniche ed elettroniche od errori di programma non previsti dalle procedure operative.
In sistemi «realtime» ove presenti, controlla le macchine e le procedure assistendo gli utenti durante il ciclo completo.
Art. 20
NORME COMPLEMENTARI – Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili.
Art. 21
PROGRAMMI DI DISTRIBUZIONE Nei casi in cui i programmi di distribuzione siano attuati su base zonale attraverso le agenzie specializzate, verrà fornita un’informativa delle aziende alle RSU anche allo scopo di valutare gli eventuali effetti sull’organizzazione aziendale.
Le aziende editoriali richiederanno alle società fornitrici dei predetti servizi di distribuzione il rispetto delle norme generali di tutela del lavoro nei confronti del personale da esse dipendenti.
Art. 22
PORTATORI DI HANDICAP Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico- organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 482/1968 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
Art. 23
MOBILITÀ DI MANODOPERA FEMMINILE Le parti confermano in tema di messa in mobilità di manodopera femminile le disposizioni di cui al comma 5 bis dell’art. 6 della legge 19 luglio 1993, n. 236 di conversione del D.L. 29 maggio 1993, n. 148 1
Art. 24
TRASFERIMENTI INDIVIDUALI – Il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Le suddette ragioni saranno esaminate dall’azienda con il lavoratore e la RSU.
1 Art. 6, comma 5 bis della legge 19 luglio 1993, n. 236: all’art. 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è aggiunto infine il seguente periodo: “L’impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione”.
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, con un preavviso di 30 giorni.
Il lavoratore in caso di risoluzione del rapporto per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al preavviso.
Il lavoratore trasferito conserva gli eventuali trattamenti individuali escluse quelle indennità che siano inerenti alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°), nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda.
La disciplina di cui al quarto comma e seguenti non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell’ambito della Provincia e comunque entro il raggio di 50 chilometri dalla sede di lavoro.
Art. 25
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
1) Le parti firmatarie il presente contratto si danno atto che con le rilevanti modificazioni introdotte relativamente agli organici lordi, ai modelli di flessibilità dell’orario di lavoro, al regime del lavoro straordinario ed alla eliminazione delle duplicazioni, hanno inteso nell’ambito del perfezionato sistema di relazioni sindacali attivato perseguire con strumenti efficaci gli obiettivi della razionalizzazione dell’organizzazione produttiva delle aziende, del controllo dell’andamento del costo unitario del lavoro, della tutela dell’occupazione sia sotto il profilo del consolidamento che del possibile incremento della medesima.
I suddetti obiettivi devono essere conseguiti in un contesto globale di realizzazione che, contemperando equamente le esigenze dell’azienda e dei lavoratori, favorisca lo sviluppo del settore.
2) Le parti stipulanti il presente contratto, consapevoli che le esigenze di economicità della produzione hanno sviluppato per la lavorazione di prodotti di supporto al quotidiano il ricorso a servizi esterni non riconducibili nell’ambito di applicazione del presente contratto, ritengono di affidare all’Osservatorio tecnico lo studio delle condizioni che possano favorire l’interesse delle aziende medesime ad effettuare al loro interno la lavorazione di prodotti di supporto e di integrazione dei quotidiani, altrimenti realizzata nonché l’esame delle prospettive connesse con le opportunità derivanti dalle tendenze dell’innovazione e sviluppo del prodotto e ciò sulla base di compatibilità tecniche ed economiche.
Art. 26 – Telelavoro
Il telelavoro costituisce svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori delle sedi aziendali con l’utilizzo di tecnologie informatiche.
Il telelavoro configura attività di lavoro subordinato, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali, qualora venga svolto continuativamente nel domicilio dell’interessato ovvero in altri locali individuati dalle parti e consenta da parte dell’azienda l’esercizio dei poteri di direzione, indirizzo e controllo della prestazione lavorativa.
Il telelavoro deve comunque essere funzionale all’attività produttiva dell’azienda o a fasi di essa.
La direzione aziendale e la r.s.u. definiscono le modalità applicative delle norme del presente contratto per i soggetti che prestano attività lavorativa di telelavoro in regime di subordinazione, nonché per gli aspetti connessi all’utilizzo dei supporti tecnici necessari per lo svolgimento della prestazione e ai relativi costi.
Xxxxxxx per il resto le disposizioni dell’accordo interconfederale del 9 giugno 2004.
La normativa di cui al presente articolo trova applicazione in via sperimentale per un periodo biennale decorrente dalla data di stipula della presente rinnovazione, nelle aziende che intendano avvalersi di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
PARTE SECONDA NORME OPERAI
Art. 1
VISITA MEDICA L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte di sanitario designato dall’azienda, prima dell’assunzione in servizio.
Per gli accertamenti sanitari sul lavoratore valgono le norme di cui all’art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Allegato H).
Le visite obbligatorie previste dalla legge saranno effettuate durante l’orario di lavoro, fatta eccezione per le analisi e le visite specialistiche.
Art. 2
PERIODO DI PROVA L’operaio di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova durante il quale è reciproco fra le parti il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato prestato, ed in base alla retribuzione stabilita per la categoria nella quale l’operaio ha prestato la sua opera, sempreché non sia stata precedentemente concordata in misura superiore.
Il servizio prestato durante il periodo di prova, in caso di conferma, va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.
Il periodo di prova non potrà essere superiore a tre settimane.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova.
Art. 3
APPRENDISTATO L’apprendistato non è ammesso.
Art. 4
ORARIO DI LAVORO L’orario giornaliero di lavoro a tutti gli effetti del presente contratto è stabilito per tutti i turni in sei ore giornaliere.
Di conseguenza la retribuzione settimanale continua ad essere calcolata su 36 ore settimanali computandosi sulla stessa base tutti gli effetti economici e normativi del presente contratto.
Per i giornali che editano il numero del lunedì il regime lavorativo è articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi e uno di riposo. Nei casi in cui, per constatati motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui sopra verrà mantenuto un regime lavorativo basato su sei giorni lavorativi e uno di riposo. Il regime lavorativo basato su cinque giorni lavorativi e uno di riposo determina nella sua estensione annuale un orario settimanale di fatto corrispondente a 35 ore per effetto della fruizione da parte degli operai, in aggiunta ai giorni di riposo previsti dalla Legge 22 febbraio 1934, n. 370, di sette giorni nei quali viene corrisposta la normale retribuzione.
Nei casi in cui si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo gli operai interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a sette giorni di riposo retribuito aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 13 parte operai – disciplinati secondo la normativa del predetto articolo.
La concessione dei suddetti sette giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell’orario lavorativo annuale e, pertanto, comporta la relativa attestazione a 35 ore dell’orario di lavoro settimanale medio di fatto dell’operaio su base annuale.
La FIEG e le Organizzazioni sindacali si impegnano ad individuare gli strumenti idonei per l’equilibrata soluzione di eventuali problemi insorgenti dall’applicazione del regime lavorativo basato su cinque giorni di lavoro ed uno di riposo previsto per i giornali che editano il numero del lunedì.
Regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell’impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente contratto.
Modelli di flessibilità dell’orario ordinario giornaliero, connessi anche alla intensità della attività produttiva, possono essere contrattati a livello aziendale nei limiti quantitativi settimanali previsti dal presente articolo.
Tali modelli sono finalizzati:
a facilitare i programmi produttivi dell’impresa attraverso la più efficiente organizzazione del lavoro che elimini il ricorso allo straordinario.
a incentivare gli investimenti diretti a potenziare il prodotto, creare nuove iniziative editoriali, acquisire nuove commesse, anche al fine del pieno utilizzo del personale e degli impianti e nell’intento di favorire l’occupazione.
In relazione alla specificità dell’attività produttiva del settore e delle connesse esigenze tecnico-organizzative, si conferma la deroga alle disposizioni di cui all’art. 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che ai lavoratori interessati vengano riconosciute le tutele previste dall’art. 17, comma 4, dell’indicato decreto legislativo, relativamente alle disposizioni sopra richiamate.
Le aziende forniranno informativa semestrale alle r.s.u. sulla applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
ORGANICI LORDI Gli organici nei settori di produzione (preparazione, rotativa-spedizione) sono fissati, previa verifica tecnica degli organici netti, tenendo conto della programmazione annuale delle ferie e dei riposi retribuiti nonché delle assenze per malattia valutate in sede aziendale e, comunque, nei limiti massimi del tasso medio di settore. Gli organici lordi nei reparti rotativa-spedizione sono fissati con un margine di tolleranza aggiuntivo rispetto ai criteri in precedenza indicati.
Gli organici così determinati devono garantire nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario la costante normalità della produzione anche in caso di assenze per qualsiasi causa determinatasi.
Per l’attuazione degli organici lordi si potranno utilizzare per i posti disponibili, e previa eventuale riqualificazione, lavoratori che risultassero eccedenti nel contesto aziendale Una verifica sull’applicazione della norma verrà effettuata entro il mese di novembre 1995.
TURNI L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno, promiscuo e notturno. È considerato notturno l’orario di lavoro ordinario che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore
6. Il particolare trattamento economico per il turno notturno prestato sistematicamente in attività lavorativa che inizia prima delle ore 3 e termina dopo le ore 3 è stabilito nel paragrafo maggiorazioni del presente articolo. Diurno l’orario di lavoro ordinario che si effettua dalle ore 7 alle ore 19,30. Promiscuo quello che inizia dopo le ore 6 e prima delle ore 7 oppure termina dopo le ore 19,30 e prima delle ore 23. Nelle città di Roma e Napoli l’orario diurno si protrae sino alle ore 20, l’orario promiscuo terminerà alle ore 22,30 (inizio di quello notturno). A Milano l’orario promiscuo è praticato solo nel periodo serale.
Per la determinazione della caratteristica di orario promiscuo e notturno, ai fini dell’applicazione delle relative maggiorazioni, si terrà conto delle ore effettivamente prestate dal lavoratore dall’inizio alla fine della prestazione ordinaria.
Per il turno diurno potrà essere effettuata un’interruzione per la refezione meridiana compresa fra le ore 12 e le 14, purché abbia carattere continuativo e in quanto sia stato eseguito o resti da eseguire almeno un terzo dell’orario normale, limitatamente agli addetti alla spedizione dei quotidiani e dei periodici.
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in ciascuno dei turni assegnatigli dalla direzione dell’azienda con carattere di continuità.
Dichiarazione a verbale
Il trattamento di miglior favore del quale usufruiscono i linotipisti delle città di Roma e di Palermo, in regime di turno notturno (5 ore giornaliere città di Roma, 5 ore e mezzo giornaliere città di Palermo) non è estensibile in alcun caso ai lavoratori di diversa qualifica anche se operanti nello stesso settore omogeneo di preparazione.
Di tale trattamento continueranno a beneficiare i linotipisti attualmente in servizio anche se riqualificati all’interno dell’azienda come tastieristi od operatori grafici nonché i lavoratori successivamente assunti quali linotipisti.
I lavoratori che verranno successivamente assunti ed immessi nel settore omogeneo della preparazione (tastierizzazione, titolazione, impaginazione) saranno assoggettati all’orario di lavoro normale previsto dal presente contratto.
COMPLEMENTARI. AUSILIARI E AUTISTI Per la categoria dei complementari e per gli ausiliari che non siano addetti specificatamente ad un reparto, nonché per gli autisti, l’orario per il turno diurno e promiscuo potrà oscillare da 6 a 7 ore giornaliere (35-41 ore con cadenza su periodi ultrasettimanali). Alla paga della settima ora dovrà essere aggiunto un sesto della indennità di contingenza.
La regolamentazione della normativa prevista dal presente paragrafo sarà definita previo accordo tra la direzione dell’azienda e le rappresentanze sindacali.
MAGGIORAZIONI La maggiorazione per i turni promiscui e notturni viene stabilita rispettivamente nel 9% e 18% da calcolarsi a tutti gli effetti contrattuali previsti (festività, ferie, riposi retribuiti, trattamento di fine rapporto e dimissioni, gratifica natalizia ed indennità sostitutiva di preavviso) su salario maggiorato degli aumenti periodici di anzianità.
La maggiorazione per il turno notturno prestato sistematicamente con attività lavorativa che inizia prima delle ore 3 e termina dopo le ore 3 viene stabilito nella misura del 24%.
Le maggiorazioni del 18% e del 24% previste dal 1° e 2° comma del presente paragrafo sono rispettivamente elevate al 18,70% ed al 25% a decorrere dal giugno 2009.
Gli addetti a mansioni discontinue (portieri, custodi e guardiani) che lavorano di domenica godendo di riposo compensativo, avranno diritto, quando effettuino tale prestazione, ad una maggiorazione dell’80% della retribuzione per la domenica lavorata. A tali lavoratori nelle aziende che stampano edizioni del lunedì, sarà esteso il trattamento di cui alla norma seguente.
DISCIPLINA DELL’ORARIO DOMENICALE PER LE EDIZIONI DEL LUNEDÌ DEI QUOTIDIANI –Gli
operai osserveranno il regime lavorativo previsto dal paragrafo orario di lavoro (secondo xxxxx) comprese le domeniche come normali giornate lavorative.
Ai suddetti lavoratori sarà attribuito, ai sensi dell’art. 5, primo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
Nel caso di regime lavorativo articolato su cinque giorni lavorativi consecutivi ed uno di riposo, quest’ultimo costituisce a tutti gli effetti il giorno di riposo compensativo.
Il lavoro domenicale per edizioni del lunedì dei quotidiani verrà retribuito con la maggiorazione dell’80% sulla normale retribuzione giornaliera.
I compensi relativi alla suddetta maggiorazione dell’80% percepiti dall’operaio per l’ordinario lavoro domenicale, devono essere mediamente conteggiati agli effetti della determinazione del valore economico dei seguenti istituti contrattuali tassativamente individuati: ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali (art. 7 lettere b e c), riposi retribuiti e trattamento di fine rapporto.
Agli operai è attribuita per ogni domenica lavorata una indennità il cui valore per i vari livelli retributivi è fissato inderogabilmente nelle seguenti misure:
Livello 10 € 4,70
Livello 9 » 4,70
Livello 8 » 4,08
Livello 7 » 4,08
Livello 6 » 3,85
Livello 5 » 3,36
Livello 4 » 3,28
Livello 3 » 3,10
Livello 2 » 2,89
Livello 1 » 2,69
L’indennità in questione, nei valori come sopra determinati, deve intendersi congelata in cifra ed esclusa da ogni futuro aumento salariale. L’indennità non produrrà alcun effetto economico riflesso sui vari istituti contrattuali ad eccezione del trattamento di fine rapporto.
Ogni altro patto nazionale o aziendale relativo al lavoro per le edizioni del lunedì dei quotidiani, difforme da quanto sopra stabilito, deve intendersi decaduto.
Ogni controversia inerente l’interpretazione e l’applicazione della disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani, ove non sia composta in sede aziendale, sarà obbligatoriamente deferita alla competenza esclusiva delle Organizzazioni nazionali.
Art. 5
ORARIO DI CHIUSURA DELLE TIPOGRAFIE L’orario di chiusura delle pagine in tipografia è fissato alle ore 1,30. Il lavoro tipografico per i giornali quotidiani del pomeriggio non potrà avere inizio prima delle ore 6.
Art. 6
LAVORO STRAORDINARIO È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale giornaliero di lavoro di cui all’art. 4.
Nell’ambito della disciplina stabilita dall’art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Il lavoro straordinario deve tuttavia essere garantito per completare le varie fasi lavorative e per fronteggiare casi di urgenza o di particolare necessità. Allo scopo di favorire l’occupazione procedendo alla definizione di organici lordi rispondenti alle effettive esigenze della lavorazione programmata, è individuato un tetto massimo per quanto riguarda le prestazioni straordinarie complessive pari a ore 130 annue per singolo dipendente.
Qualora si verificasse in modo ripetuto e non occasionale il superamento di tale tetto saranno individuate, in sede aziendale a seguito delle verifiche di cui ai commi seguenti e attraverso il confronto tra le parti, le misure più idonee compreso l’adeguamento degli organici nei reparti interessati per ricondurre tale tipo di prestazione nei limiti sopra indicati.
Per l’applicazione della norma si procederà a verifiche trimestrali in sede aziendale con l’esame dei dati disaggregati per addetto forniti dalle aziende che consentano la rilevazione per singoli reparti e con l’intento di eliminare fenomeni anomali di assenteismo.
Il lavoro straordinario compiuto immediatamente prima o dopo l’orario normale o durante l’interruzione per la colazione, nei limiti di due ore giornaliere, verrà retribuito con un aumento del 40%.
Il lavoro straordinario collegato con l’orario normale che fosse prestato eccedenza alle due ore di cui al comma che precede, in relazione alle deroghe previste dalla legge, verrà retribuito con l’aumento del 60% per la terza e quarta ora e con l’aumento dell’80% per le ore successive .
Quando il lavoro straordinario sia collegato con l’orario normale, la sua durata si computa di quarto d’ora in quarto d’ora, quando sia prestato per ultimare l’edizione in corso; di mezz’ora in mezz’ora negli altri casi.
Il lavoro straordinario non collegato con l’orario normale sarà calcolato di mezz’ora in mezz’ora con un minimo di tre ore e verrà retribuito con l’aumento dell’80%.
Le suddette maggiorazioni si applicano sulle retribuzioni con riferimento alla fascia oraria di svolgimento del lavoro straordinario e non sono cumulabili con quelle del successivo art. 7 intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Norma Transitoria: le disposizioni di cui al 6° e 9° comma trovano applicazione a decorrere dal 1 Agosto 1999.
Art. 7
FESTIVITÀ LAVORO FESTIVO Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo per quei lavoratori che lo effettuano a norma di legge;
b) le quattro festività nazionali: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre.
c) le seguenti tredici festività:
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania)
- 19 marzo (X. Xxxxxxxx);
- Lunedì di Pasqua;
- Ascensione;
- Corpus Domini;
- 29 giugno (SS. Xxxxxx x Xxxxx);
- 15 agosto (Assunzione);
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (X. Xxxxxx);
- 26 dicembre (X. Xxxxxxx);
- la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento. Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi fra le organizzazioni territoriali qualora essa coincida con altra festività retribuita.
Nelle festività di cui ai punti b) e c) il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione giornaliera ancorché non vi sia prestazione di lavoro per assenza dovuta a:
1) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente il puerperio, congedo matrimoniale, xxxxx, permessi e assenze per giustificati motivi;
2) riduzione dell’orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
3) sospensione del lavoro a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;
4) riposo compensativo di lavoro domenicale.
5) coincidenza della festività con la domenica od altra festività.
L’azienda sarà tenuta a corrispondere in tutto o in parte il trattamento economico previsto dal comma che precede, spettante nei giorni festivi, al lavoratore assente per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio qualora il medesimo non sia assicurato dagli enti mutualistici ed assistenziali.
Ai lavoratori che prestino la loro opera nelle festività di cui ai punti b) e c) è dovuta, anche quando queste cadono di domenica, oltre alla normale retribuzione giornaliera, quella per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione dell’80%.
La maggiorazione dell’80% di cui sopra si applica sulla retribuzione e non è cumulabile con quelle previste dal precedente art. 6 intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
In ogni caso sarà osservato il riposo nelle festività del 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre e nelle altre giornate fissate dall’accordo 13 dicembre 1964 stipulato in relazione al vigente calendario di uscita dei giornali quotidiani (All. D).
In deroga a quanto previsto dal 4° comma del presente articolo, e ferma restando la facoltà di chiamata in servizio da parte delle aziende, in caso di attività lavorativa prestata dall’operaio nei giorni che non sono più festivi a seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni, si osserverà il seguente regime retributivo:
a) per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla domenica, l’operaio beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. Pertanto si conferma che nella giornata del 4 novembre l’operaio, allorché vi sia prestazione di lavoro, non percepirà alcun trattamento aggiuntivo, mentre nelle domeniche coincidenti con la celebrazione della festività nazionale percepirà, nel caso vi sia prestazione lavorativa, 1/26 della retribuzione maggiorata del normale trattamento del domenicale. Nel caso in cui nella suddetta domenica non vi sia prestazione lavorativa, l’operaio percepirà 1/26 della retribuzione;
b) nel caso di prestazione lavorativa effettuata nelle quattro festività religiose soppresse (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) l’operaio percepirà oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate.
A decorrere dal 1° agosto 1999 il regime retributivo previsto dalla lettera b) del settimo comma per l’attività lavorativa prestata nelle quattro festività religiose soppresse trova applicazione limitatamente ed esclusivamente per le ex festività di San Xxxxxxxx e Ss. Xxxxxx x Xxxxx.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° agosto 1999, per le ex festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, in caso di prestazione lavorativa l’operaio percepirà esclusivamente la normale retribuzione giornaliera risultando abrogata la corresponsione in aggiunta della retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate.
Il regime conseguente al ripristino per il Comune di Roma della festività religiosa del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx) disposta dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792, risulta disciplinato dall’accordo 4 giugno 1986 (All. M).
Norma Transitoria: A decorrere dal 1° Agosto 1999 le giornate dell’Ascensione e del Corpus Domini vengono abolite dal calendario di cui alla lettera c) del primo comma e alla lettera b) del 7° comma.
NOTA A VERBALE – Le parti si danno reciprocamente atto che, in presenza di provvedimenti che dovessero in futuro incidere sul regime retributivo delle ex festività dell’Ascensione e Corpus Domini come definito dal presente contratto verranno individuati gli opportuni strumenti di recupero al fine di confermare l’invarianza dei costi.
Art. 8
INTERRUZIONE DI LAVORO In caso di interruzione temporanea del lavoro dovuta a motivi di forza maggiore che avvenga dopo l’inizio del turno di lavoro, e comunque quando l’operaio è già presente nello stabilimento per la prestazione del suo turno di lavoro, il turno stesso sarà considerato come prestato.
Per turni successivi le aziende corrisponderanno in via anticipata l’integrazione salariale disposta dalle leggi vigenti in materia.
La differenza fra la integrazione di legge e la retribuzione effettiva sarà corrisposta dall’azienda per un massimo di giorni 6 e recuperata a regime normale con un prolungamento dell’orario giornaliero per un massimo di un’ora.
Art. 9
ORARIO E RETRIBUZIONI GARANTITI – Il datore di lavoro garantisce a ciascun operaio presente al lavoro l’orario normale contrattuale e la relativa retribuzione stabilita dalla legge o dal contratto per la categoria alla quale il lavoratore appartiene, salvo le eccezioni previste dal presente contratto.
Art. 10
XXXXX X’operaio ha diritto per ogni anno di servizio compiuto ad un periodo di riposo retribuito di 24 giorni lavorativi.
Il periodo delle ferie deve essere effettivamente goduto.
Le ferie ed i riposi retribuiti di cui all’art. 13 potranno essere distribuiti nel corso dell’anno. Nella programmazione dell’utilizzo a livello aziendale si potrà stabilire, previa determinazione degli organici
necessari, che nel periodo maggio-ottobre siano scaglionate le ferie e nel periodo novembre-aprile i riposi retribuiti, salvo che obiettive esigenze tecniche non lo consentano.
Ai fini del computo del periodo di ferie spettanti al lavoratore, l’anzianità di servizio sarà calcolata alla data convenzionale del 1° agosto.
A coloro che alla data del 1° agosto non abbiano maturato un anno di anzianità di servizio spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di anzianità.
Ai fini del computo delle ferie le frazioni di mese non superiori a 15 giorni saranno trascurate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, si computano nell’anzianità i periodi di assenza per malattia ed infortunio nei limiti previsti dall’art. 18; per puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dall’art. 19 (fino al compimento dell’anno di età del bambino) e per assenze giustificate fino ad un periodo non superiore a tre mesi all’anno.
Le festività previste ai punti b) e c) del precedente articolo 7 cadenti nel corso delle ferie daranno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo di riposo.
Le ferie saranno concesse in via continuativa salvo diversi accordi fra le parti interessate e non sono cumulabili.
L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
La risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia il motivo, comporta il diritto del lavoratore al compenso per le ferie maturate e non godute.
Salve le condizioni di miglior favore la malattia cadente in periodo feriale, purché di durata non inferiore a 7 giorni, ne interrompe il decorso. Vigono anche in questo caso le norme del successivo art. 11.
Art. 11
ASSENZE Tutte le assenze debbono essere giustificate e comportano la trattenuta della paga corrispondente oppure il recupero delle ore di lavoro.
La giustificazione deve essere presentata entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
La comunicazione della malattia deve essere fatta alla azienda entro il giorno successivo all’assenza, salvo casi di impossibilità.
La malattia dovrà essere giustificata al datore di lavoro con il certificato medico attestante la malattia redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie.
Art. 12
PERMESSI – ASPETTATIVA
Permessi retribuiti In caso di eventi luttuosi riguardanti parenti di primo e secondo grado del lavoratore sarà concesso un permesso retribuito della durata di due o tre giorni a seconda che l’evento si sia verificato nella città dove ha sede lo stabilimento o altrove salvo le condizioni di migliore favore in atto.
Xxxxxxxx non retribuiti Al lavoratore o alla lavoratrice che ne faccia richiesta saranno concessi, compatibilmente con le esigenze aziendali, permessi per particolari condizioni familiari quali gravi malattie, necessità di assistere familiari in condizione di tossicodipendenza, decessi o comunque situazioni che richiedono una presenza continua con riferimento a parenti ed affini. Tali condizioni familiari devono essere documentate con certificati medici di una struttura pubblica o convenzionata o con altri documenti certificanti le condizioni stesse. Per tali permessi nessuna retribuzione è dovuta al lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate.
Permessi per lavoratori studenti Ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali saranno
concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 36 ore all’anno. Tali permessi saranno concessi anche ai lavoratori che frequentino corsi di qualificazione o riqualificazione professionale del settore.
Ai lavoratori studenti saranno concessi permessi retribuiti per i giorni di esame e per i due giorni che precedono gli esami stessi.
Ai lavoratori predetti possono essere concessi per le esigenze connesse con la frequenza dei corsi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 80 ore annue.
Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo.
Ai giovani che documentassero di frequentare scuole professionali sarà concesso il permesso di assentarsi dal lavoro senza perdita della retribuzione, limitatamente però alle ore di effettiva presenza nella scuola e per il massimo di sei ore settimanali.
Aspettativa A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro potrà essere sospeso per motivi dipendenti da riconosciute necessità personali e familiari per un massimo di tre mesi senza retribuzione.
Durante la sospensione del rapporto di lavoro viene conservato il posto ma non decorre l’anzianità. Fatta eccezione per i casi che richiedano riservatezza sui motivi che hanno determinato la richiesta, la direzione aziendale comunicherà alle RSU le richieste di aspettativa ricevute e le proprie motivate determinazioni in merito.
Art. 13
GIORNI DI RIPOSO All’operaio che abbia una anzianità ininterrotta nella stessa azienda di almeno un anno spetteranno, per ogni anno solare, 13 giorni di riposo retribuiti.
Gli operai che maturano l’anno di anzianità aziendale nel corso dell’anno solare avranno diritto al godimento dei giorni di riposo stabiliti in misura proporzionale al periodo di tempo intercorrente tra la data di raggiungimento dell’anno di anzianità e il 31 dicembre dell’anno in corso. La frazione di giorno sarà arrotondata a giornata intera se supera la mezza giornata e sarà trascurata in caso contrario.
Agli effetti della maturazione del diritto ai giorni di riposo si computano nell’anzianità i periodi di assenza per malattia e per infortunio nei limiti previsti dall’art. 18; per gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dall’art. 19 e per assenze giustificate fino ad un periodo non superiore a tre mesi all’anno (escluso il periodo di aspettativa).
Il calendario dei giorni di riposo sarà preventivamente concordato dalle singole aziende con le rappresentanze sindacali aziendali tenuto conto delle esigenze aziendali. Il tredicesimo giorno di riposo sarà comunque direttamente assegnato dall’azienda secondo le esigenze organizzative.
Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che in tutto o in parte rinuncino ai giorni di riposo predetti.
La risoluzione del rapporto comporta il diritto dell’operaio al compenso per i giorni di riposo maturati e non goduti.
Per contro l’azienda potrà trattenere in ogni caso l’equivalente della retribuzione per i giorni di riposo eventualmente goduti e non ancora maturati.
Le festività cadenti nel periodo di assenza per giorni di riposo retribuiti ne prolungano il periodo.
Art. 14
CONGEDO MATRIMONIALE Al lavoratore che contrae matrimonio sarà accordato un permesso retribuito di 15 giorni.
Art. 15
GRATIFICA NATALIZIA La gratifica natalizia è stabilita per ciascuno anno nella misura di 30 giorni lavorativi di retribuzione. Il pagamento avverrà di norma alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia e infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, quelli per gravidanza e puerperio nei limiti di interdizione del lavoro, nonché i periodi di assenza per regolari permessi quando siano di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Per le sospensioni di lavoro valgono, in quanto vigenti, le deliberazioni adottate dal Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni operai dell’industria.
Art. 16
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ Agli operai, per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, spetterà, per ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di sette bienni, una maggiorazione in cifra fissa il cui valore per i vari livelli è fissato nelle seguenti misure.
Livello 10 € 21,69
Livello 9 » 20,66
Livello 8 » 19,11
Livello 7 » 18,08
Livello 6 » 17,04
Livello 5 » 15,75
Livello 4 » 14,87
Livello 3 » 14,36
Livello 2 » 13,58
Livello 1 » 12,55
Gli aumenti periodici matureranno dal primo giorno del periodo di paga successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici maturati nel livello di provenienza saranno ricalcolati sul valore della maggiorazione in cifra fissa prevista per il nuovo livello.
Art. 17
TRASFERTE Agli operai in missione per esigenze di servizio saranno corrisposti dall’azienda
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto (per viaggi in ferrovia in prima classe);
b) il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio quando la durata del servizio obblighi l’operaio ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese necessarie per l’espletamento della mansione.
In sostituzione delle spese di vitto ed alloggio di cui al punto b) potrà essere stabilita una diaria giornaliera adeguata da concordarsi direttamente tra l’azienda e l’operaio.
Art. 18
MALATTIA ED INFORTUNIO In caso di assenza dal lavoro dovuta a malattia, l’operaio che non sia in prova ha diritto alla conservazione del posto senza interruzione dell’anzianità sino alla raggiunta idoneità al lavoro. ∗
∗ Art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300; il datore di lavoro ha facoltà di fare controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro dell’operaio constatata dall’INAIL o dall’INPS, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo all’operaio quanto gli compete in base al presente contratto, compreso il preavviso.
La malattia cadente nel periodo di preavviso ne sospende il decorso.
Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano le disposizioni di legge.
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore con il trattamento economico a questa corrispondente.
In tal caso l’operaio conserverà l’anzianità maturata ma avrà diritto alla liquidazione limitatamente alla differenza tra il precedente e il nuovo minore trattamento economico.
In caso di malattia l’azienda, salvo il recupero di quanto erogato dall’ente assistenziale o previdenziale, assicurerà all’operaio la corresponsione dal primo giorno e fino al 180° giorno di assenza del 100% della retribuzione ordinaria media giornaliera, comprensiva della maggiorazione per il lavoro domenicale prestato con riferimento alle medie individuali delle quattro settimane precedenti alla data di inizio della malattia, esclusi i compensi per lavoro straordinario nonché i ratei della gratifica natalizia ed ogni altro emolumento a carattere ricorrente, non frazionato e non corrisposto nel periodo di paga. Le modalità ed i criteri per la corresponsione del trattamento di malattia sono disciplinati dal regolamento di attuazione allegato al presente contratto (all. B) tenute presenti le modifiche legislative successivamente intervenute.
In caso di infortunio sul lavoro l’azienda, oltre all’intera retribuzione relativa alla giornata nella quale si è verificato l’evento, corrisponderà all’operaio, a decorrere dal giorno successivo all’infortunio e fino a cessazione dell’indennità di invalidità temporanea corrisposta dall’INAIL, una integrazione dell’indennità medesima fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera (paga base, contingenza, aumenti periodici, maggiorazioni tecniche, e di turno, superminimi, premi giornalieri, esclusi i compensi per lavoro straordinario, domenicale e festivo). L’erogazione dell’integrazione è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL. Analogo trattamento sarà erogato nel caso di malattia professionale.
Art. 19
TUTELA DELLA MATERNITÀ Ferme restando le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza ai quali l’azienda è tenuta per disposizioni di legge, ad una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione calcolata sulla media globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali e pertanto è in loro esclusiva facoltà di considerarle assorbenti di quelle di cui al comma precedente.
Il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del presente articolo, sarà computato a tutti gli effetti contrattuali.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (parità di trattamento fra uomini e donne All. L) ed in applicazione delle modalità ivi previste, il diritto di assentarsi dal lavoro ed il trattamento economico previsti rispettivamente dall’art. 7 (assenza facoltativa post partum ed
assenza per malattia del bambino di età inferiore ai tre anni) e dal secondo comma dell’art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore anche se adottivo o affidatario ai sensi dell’art. 314/20 del C.C., in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
Norma transitoria Il nuovo regime disposto dal 3° comma dell’articolo trova applicazione per le assenze obbligatorie attivate dal 1° aprile 1991.
Art. 20
MUTAMENTO DI MANSIONI Valgono le norme di cui all’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (All. H).
All’operaio che venga adibito a mansioni del livello superiore verrà corrisposto, limitatamente al periodo di assegnazione, il trattamento economico proprio dello stesso; tale trattamento gli verrà riconosciuto in proporzione del periodo di servizio prestato nel livello superiore, anche agli effetti delle ferie e della gratifica natalizia.
Trascorso il periodo di un mese di disimpegno delle mansioni superiori, avverrà il passaggio dell’operaio nel nuovo livello purché non si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, servizio alle armi o per altri motivi contemplati dal presente contratto.
Art. 21
CORRESPONSIONE DELLE PAGHE La paga sarà corrisposta settimanalmente o per altro periodo stabilito dal regolamento aziendale e di regola immediatamente prima o dopo l’orario di lavoro.
La paga dovrà risultare da buste o prospetti, in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che comunque compongono detta retribuzione, nonché distintamente le singole trattenute.
Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga o registri equipollenti per lo stesso periodo di tempo.
Qualsiasi reclamo sulla corresponsione della somma pagata o su quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all’atto del pagamento.
Art. 22
CONTEGGI PEREQUATIVI Al fine di determinare la misura della gratifica natalizia e del compenso per le ferie dovute all’operaio che abbia prestato la sua opera alternativamente in diversi turni di lavoro (diurno, promiscuo, notturno) si prenderà per base la retribuzione vigente per i diversi turni e se ne calcolerà la media tenendo conto del periodo trascorso dall’operaio in ciascuno dei turni durante gli ultimi dodici mesi.
Art. 23
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il tempo passato sotto le armi, agli effetti della sola indennità di anzianità, si considera come passato in servizio presso l’azienda.
Agli operai richiamati alle armi è dovuto:
a) per i primi due mesi una indennità pari a quella corrisposta ai lavoratori addetti ai giornali quotidiani in caso di malattia;
b) successivamente a tale periodo e fino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore a quello riconosciuto in caso di malattia, un’indennità pari alla differenza fra i due trattamenti.
L’indennità di cui alla lettera a) non può essere concessa nel periodo di un anno che per l’ammontare di due mensilità della retribuzione anche se nel periodo stesso il lavoratore sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi.
Il trattamento economico previsto dai commi precedenti verrà comunque assorbito, fino a concorrenza, dalle eventuali concessioni fatte dallo Stato al lavoratore o alla sua famiglia in caso di richiamo.
Terminato il servizio militare l’operaio dovrà presentarsi nel termine di trenta giorni all’azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine predetto sarà considerato dimissionario.
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e l’operaio ha diritto alla conservazione del posto (D.L. 13 settembre 1946, n. 303).
Il tempo trascorso in servizio di leva è computato agli effetti del solo trattamento di fine rapporto.
Le norme di cui sopra si applicano agli operai che anteriormente alla chiamata alle armi siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi e subordinatamente alla osservanza dell’obbligo da parte dell’operaio di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di legge.
Art. 24
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI - Le dimissioni o il licenziamento dell’operaio non in prova e che non avvenga ai sensi dell’art. 28, dovranno avere luogo con un preavviso di:
tre settimane per l’operaio con anzianità fino a 5 anni; quattro settimane per l’operaio con anzianità oltre i 5 anni.
Il preavviso deve essere dato per iscritto e, di regola, in giorno di paga o di sabato.
In caso di dimissioni senza preavviso l’azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all’operaio l’equivalente del preavviso dallo stesso non dato.
L’azienda può anche esonerare l’operaio dalla prestazione del lavoro per tutto o parte del periodo di preavviso corrispondendo la paga delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso stesso.
Il periodo di preavviso lavorato vale a tutti gli effetti contrattuali. Nel caso di corresponsione di indennità sostitutiva, esso sarà computato nel calcolo dell’anzianità utile ai fini del trattamento di fine rapporto e del pensionamento integrativo di cui all’accordo 26 febbraio 1958.
Il periodo di preavviso non può essere sostitutivo del periodo di ferie.
Art. 25
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO La disciplina del trattamento di fine rapporto è quella prevista dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 (Allegato I).
Ferme restando le disposizioni in tema di anticipazione sul trattamento di fine rapporto di cui all’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in sede aziendale potranno essere definite ulteriori cause giustificatrici la richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto.
Nota: Il calcolo dell’indennità di anzianità maturata sino al 31/5/1982 è effettuato sulla base dei seguenti criteri.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro all’operaio sarà corrisposta per ogni anno compiuto di anzianità non interrotta presso l’azienda una indennità di:
18 giorni di retribuzione per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1961. 26 giorni di retribuzione per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1962.
Per gli operai che abbiano prestato la loro opera alternativamente in diversi turni di lavori (diurno, promiscuo, e notturno) e che al momento della risoluzione del rapporto prestassero servizio nel turno diurno, si prenderà per base della liquidazione la retribuzione vigente per i diversi turni e se ne calcolerà la media tenendo conto del periodo di lavoro prestato in ciascun turno nel corso dell’anno stesso.
Art. 26
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN CASO DI MORTE – In caso di morte dell’operaio il trattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso debbono essere corrisposti al coniuge,
ai figli e, se viventi a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado a norma di legge.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
Art. 27
CESSIONE-TRAPASSO-TRASFORMAZIONE-CESSAZIONE DI AZIENDA Ferme restando le vigenti
disposizioni di legge, la cessione, il trapasso o la trasformazione dell’azienda in qualsiasi modo avvenga non risolvono il rapporto di lavoro. L’operaio che passi alle dipendenze dell’azienda subentrante conserva nei confronti di essa tutti i diritti acquisiti derivanti dal presente contratto o da accordi aziendali.
Secondo quanto risultante dai libri legali dell’azienda il cessionario è tenuto unitamente al cedente ad assicurare all’operaio la regolarizzazione delle posizioni sociali nei riguardi dei vari istituti previdenziali.
Art. 28
DISCIPLINA DEL LAVORO Fermo quanto disposto dall’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (All.
H) la direzione potrà applicare per infrazioni disciplinari i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
2) multa fino a 3 ore di lavoro;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni.
L’importo delle multe sarà devoluto ad una delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d’accordo tra la direzione e le rappresentanze aziendali.
All’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nei casi di prima mancanza, la multa in caso di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti o comunque nel caso le mancanze rivestano carattere di maggior gravità anche in relazione alle mansioni svolte.
Le sanzioni disciplinari, previste a titolo esemplificativo dal presente articolo, si applicano all’operaio che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza anche ai fini della regolare produzione;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) dorma durante l’orario di lavoro;
f) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazioni bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso, inoltre, l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto senza trascendere a rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazioni o costruzioni di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni dei regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nelle legge 15 luglio 1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali (All. G) e successive modificazioni.
PARTE TERZA NORME IMPIEGATI
Art. 1
PERIODO DI PROVA L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi per i livelli 10 e 9 e a due mesi per gli altri livelli.
Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Non sono ammesse protrazioni né rinnovazioni del periodo di prova.
Compiuto tale periodo l’assunzione diviene definitiva ed il servizio prestato si computa ai fini dell’anzianità.
Durante il periodo di prova vigono i diritti e gli obblighi disposti dal presente contratto che non siano esplicitamente derogati dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà determinare la risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa e la retribuzione sarà corrisposta per il periodo di servizio prestato.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di malattia o infortunio, l’impiegato, nel termine massimo del periodo di prova fissato, dovrà essere mantenuto in servizio senza percepire alcun trattamento economico per la durata di due mesi per gli impiegati dei livelli 10 e 9 e di un mese per quelli degli altri livelli.
Le norme relative al Fondo di previdenza degli impiegati non si applicano turante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Art. 2
LIVELLI PROFESSIONALI – Gli impiegati, anche se compresi in uno stesso livello, si suddividono in amministrativi e tecnici in dipendenza delle diverse mansioni svolte 1
Art. 3
MUTAMENTO DI MANSIONI Valgono le norme di cui all’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (All. H). All’impiegato che venga adibito a mansioni di categoria superiore verrà corrisposto, limitatamente al periodo di prestazione, il trattamento economico proprio della stessa; questo trattamento gli verrà riconosciuto, in proporzione del periodo di servizio prestato nella categoria superiore, anche agli effetti delle ferie e della 13a mensilità. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni dei livelli 10 e 9 e di due mesi in quelle degli altri livelli avverrà senz’altro il passaggio dell’impiegato a tutti gli effetti nei livelli superiori, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, ecc.
Il passaggio di livello sarà notificato per iscritto all’impiegato.
Art. 4
ORARIO DI LAVORO Impiegati amministrativi L’orario giornaliero di lavoro a tutti gli effetti del presente contratto è stabilito per tutti i turni in sei ore giornaliere.
Di conseguenza la retribuzione settimanale continua ad essere calcolata su 156 ore mensili (36 ore settimanali) computandosi sulla stessa base tutti gli effetti economici e normativi del presente contratto.
Per i giornali che editano il numero del lunedì il regime lavorativo è articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi e uno di riposo. Nei casi in cui, per constatati motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui sopra verrà mantenuto un
1 Qualora insorgessero questioni circa la qualificazione di mansioni impiegatizie non previste dal presente contratto, le organizzazioni stipulanti si incontreranno per la definizione.
regime lavorativo basato su sei giorni lavorativi e uno di riposo. Il regime lavorativo basato su cinque giorni lavorativi e uno di riposo determina nella sua estensione annuale un orario settimanale di fatto corrispondente a 35 ore per effetto della fruizione da parte degli impiegati, in aggiunta ai giorni di riposo previsti dalla Legge 22 febbraio 1934, n. 370, di sette giorni nei quali viene corrisposta la normale retribuzione.
Nei casi in cui si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro e uno di riposo gli impiegati interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a sette giorni di riposo retribuito aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 11 parte impiegati disciplinati secondo la normativa del predetto articolo.
La concessione dei suddetti sette giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell’orario lavorativo annuale e, pertanto, comporta la relativa attestazione a 35 ore dell’orario di lavoro settimanale medio di fatto dell’impiegato su base annuale.
Agli impiegati, che sulla base di prassi o accordi aziendali usufruiscono della prestazione lavorativa settimanale nell’arco di cinque giorni, non compete il godimento degli ulteriori giorni di riposo retribuiti. I suddetti impiegati osserveranno un orario settimanale di lavoro di 35 ore ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
In relazione alle esigenze del giornale potrà essere concordato aziendalmente, tra la direzione e le rappresentanze sindacali, l’orario unico.
Gli addetti a mansioni discontinue, che per la loro qualifica possono lavorare di domenica godendo di riposo compensativo, avranno diritto, quando effettuino tale prestazione, ad una maggiorazione dell’80% della quota giornaliera di retribuzione per la domenica lavorata. A tali lavoratori, nelle aziende che stampano le edizioni del lunedì, sarà esteso il trattamento previsto dalla disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani.
L’attività lavorativa prestata dagli impiegati amministrativi in orario promiscuo e notturno è compensata con la maggiorazione rispettivamente del 9% e 18% da calcolarsi sullo stipendio maggiorato degli aumenti periodici di anzianità. Per la determinazione dell’orario promiscuo e notturno si terrà conto di quanto previsto dal primo e secondo comma del paragrafo «Turni» dell’art. 4 della Parte seconda Norme operai.
Per gli impiegati amministrativi che abbiano prestato la loro opera alternativamente in diversi turni di lavoro (diurno, promiscuo, notturno) trova applicazione, ai fini della determinazione dalla misura della gratifica natalizia e del compenso per ferie, la disciplina di cui all’art. 22 Parte seconda delle Norme operai.
L’interruzione per la refezione durante l’orario di lavoro non potrà superare le tre ore.
La FIEG e le Organizzazioni sindacali si impegnano ad individuare gli strumenti idonei per l’equilibrata soluzione di eventuali problemi insorgenti dall’applicazione del regime lavorativo basato su cinque giorni di lavoro ed uno di riposo previsto per i giornali che editano il numero del lunedì. Regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell’impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente contratto.
Modelli di flessibilità dell’orario ordinario giornaliero, connessi anche alla intensità della attività produttiva, possono essere contrattati a livello aziendale nei limiti quantitativi settimanali previsti dal presente articolo.
Tali modelli sono finalizzati:
a facilitare i programmi produttivi dell’impresa attraverso la più efficiente organizzazione del lavoro che elimini il ricorso allo straordinario;
a incentivare gli investimenti diretti a potenziare il prodotto, creare nuove iniziative editoriali, acquisire nuove commesse, anche al fine del pieno utilizzo del personale e degli impianti e nell’intento di favorire l’occupazione.
In relazione alla specificità dell’attività produttiva del settore e delle connesse esigenze tecnico-organizzative, si conferma la deroga alle disposizioni di cui all’art. 7 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che ai lavoratori interessati vengano riconosciute le tutele previste dall’art. 17, comma 4, dell’indicato decreto legislativo, relativamente alle disposizioni sopra richiamate.
Le aziende forniranno informativa semestrale alle r.s.u. sulla applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
Impiegati tecnici Valgono per gli impiegati tecnici le norme degli artt. 4 e 22 della Parte seconda Norme operai.
Agenzie di stampa I lavoratori addetti alle agenzie di informazione per la stampa godranno del trattamento previsto per il lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani.
Disciplina dell’orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani Gli impiegati osserveranno il regime lavorativo previsto dal paragrafo orario di lavoro (terzo e quarto comma) comprese le domeniche come normali giornate lavorative.
Ai suddetti impiegati sarà attribuito, ai sensi dell’art. 5 primo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
Nel caso di regime lavorativo articolato su cinque giorni lavorativi consecutivi ed uno di riposo, quest’ultimo costituisce a tutti gli effetti il giorno di riposo compensativo.
Il lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani verrà retribuito con la maggiorazione dell’80% sulla normale retribuzione giornaliera.
I compensi relativi alla suddetta maggiorazione dell’80% percepiti dall’impiegato per l’ordinario lavoro domenicale, devono essere mediamente conteggiati agli effetti della determinazione del valore economico dei seguenti istituti contrattuali tassativamente individuati: ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali (art. 7 lettere b e c), riposi retribuiti e trattamento di fine rapporto.
Agli impiegati è attribuita per ogni domenica lavorata una indennità il cui valore per i vari livelli retributivi è fissato inderogabilmente nelle seguenti misure:
Livello 10 € 4,70
Livello 9 » 4,70
Livello 8 » 4,08
Livello 7 » 4,08
Livello 6 » 3,85
Livello 5 » 3,36
Livello 4 » 3,28
Livello 3 » 3,10
Livello 2 » 2,89
Livello 1 » 2,69
L’indennità in questione, nei valori come sopra determinati, deve intendersi congelata in cifra ed esclusa da ogni futuro aumento salariale. L’indennità non produrrà alcun effetto economico riflesso sui vari istituti contrattuali ad eccezione del trattamento di fine rapporto.
Ogni altro patto nazionale o aziendale relativo al lavoro per le edizioni del lunedì dei quotidiani, difforme da quanto sopra stabilito, deve intendersi decaduto.
Ogni controversia inerente l’interpretazione e l’applicazione della disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani, ove non sia composta in sede aziendale, sarà obbligatoriamente deferita alla competenza esclusiva delle Organizzazioni nazionali.
Norma transitoria Le disposizioni di cui al decimo comma del paragrafo orario di lavoro, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1995.
Art. 5
ORARIO DI CHIUSURA DELLE TIPOGRAFIE L’orario di chiusura delle pagine in tipografia è fissato alle ore 1,30. Il lavoro tipografico per i giornali quotidiani del pomeriggio non potrà avere inizio prima delle ore 6.
Art. 6
SOSPENSIONE E RIDUZIONE TEMPORANEA DI LAVORO In caso di sospensione del lavoro per motivi di forza maggiore, la retribuzione non subirà riduzioni per un periodo di un mese.
La riduzione temporanea di durata del lavoro disposta dall’azienda e dall’autorità costituita non comporta riduzione di retribuzione.
Trattamento Cassa Integrazione Dove vige il trattamento della Cassa Integrazione per sospensione o riduzione di lavoro le aziende sono tenute all’osservanza delle disposizioni di legge.
Art. 7
LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale giornaliero di cui all’art. 4.
Nell’ambito della disciplina stabilita dall’art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Il lavoro straordinario deve tuttavia essere garantito per completare le varie fasi lavorative e per fronteggiare casi di urgenza o di particolare necessità. Allo scopo di favorire l’occupazione è individuato un tetto massimo per quanto riguarda le prestazioni straordinarie complessive pari a ore 130 annue per singolo dipendente.
Qualora si verificasse in modo ripetuto e non occasionale il superamento di tale tetto saranno individuate, in sede aziendale a seguito delle verifiche di cui al comma seguente e attraverso il confronto tra le parti, le misure più idonee compreso l’adeguamento degli organici nei reparti interessati per ricondurre tale tipo di prestazione nei limiti sopra indicati.
Per l’applicazione della norma si procederà a verifiche trimestrali in sede aziendale con l’esame dei dati disaggregati per addetto forniti dalle aziende che consentano la rilevazione per singoli reparti e con l’intento di eliminare fenomeni anomali di assenteismo.
È lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell’art. 8.
Per il lavoro prestato in ore straordinarie o nei giorni festivi sarà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, quella spettante per le ore di lavoro prestate, maggiorata:
per gli impiegati amministrativi:
del 40% per il lavoro straordinario diurno collegato con l’orario normale nei limiti di due ore giornaliere; del 60% per la terza e quarta ora di straordinario collegato con l’orario normale in relazione alle deroghe previste dalla legge;
dell’80% per il lavoro straordinario collegato con l’orario normale eccedente la quarta ora in relazione alle deroghe previste dalla legge;
dell’80% per il lavoro straordinario non collegato con l’orario normale; dell’80% per il lavoro festivo.
per gli impiegati tecnici:
del 40% per il lavoro straordinario collegato con l’orario normale nei limiti di due ore giornaliere;
del 60% per la terza e quarta ora di straordinario collegato con l’orario normale in relazione alle deroghe previste dalla legge;
dell’80% per il lavoro straordinario collegato con l’orario normale eccedente la quarta ora in relazione alle deroghe previste dalla legge;
dell’80% per il lavoro straordinario non collegato con l’orario normale; dell’80% per il lavoro straordinario per l’edizione meridiana del lunedì; dell’80% per il lavoro prestato nelle festività;
valgono per il resto le disposizioni degli artt. 6 e 7 parte seconda norme operai.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario e per quello festivo non sono cumulabili fra di loro, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Il lavoro straordinario non collegato con l’orario normale sarà calcolato con un minimo di tre ore. Norma Transitoria: Le disposizioni di cui alla seconda, terza, settima ed ottava interlinea del comma sei trovano applicazione a decorrere dal 1° Agosto 1999.
Art. 8
FESTIVITÀ LAVORO FESTIVO Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo per quei lavoratori che lo effettuano;
b) le quattro festività nazionali: (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre);
c) le seguenti tredici festività;
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- 19 marzo (X. Xxxxxxxx);
- Lunedì di Pasqua;
- Ascensione;
- Corpus Domini;
- 29 giugno (SS. Xxxxxx x Xxxxx);
- 15 agosto (Assunzione);
- 1° novembre (Ognissanti).
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (X. Xxxxxx);
- 26 dicembre (X. Xxxxxxx);
- ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento. Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi fra le organizzazioni territoriali qualora essa coincida con altra festività.
L’impiegato che nelle festività di cui ai punti b) e c) non presta la sua opera ha diritto:
ove la festività non coincida con la domenica, alla normale retribuzione mensile senza alcun altro compenso per la festività;
ove la festività coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della normale retribuzione mensile, in aggiunta alla stessa.
L’impiegato che nelle festività predette presta la sua opera ha diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile:
ove la festività non coincida con la domenica, al pagamento delle ore effettivamente prestate con la maggiorazione dell’80%;
ove la festività coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della normale retribuzione mensile, nonché al pagamento delle ore effettivamente prestate con la maggiorazione dell’80%.
Agli impiegati ai quali la legge consente di lavorare di domenica godendo di riposo compensativo in altro giorno della settimana spetterà, quando la festività coincide con la domenica, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della stessa nonché il pagamento delle ore effettivamente prestate maggiorate dell’80%; in caso di mancanza di prestazione spetterà, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della stessa.
Non è dovuto compenso alcuno nel caso che la festività coincida con il riposo compensativo.
Gli impiegati tecnici, il lavoro dei quali sia connesso con quello dell’officina, sono tenuti a prestare la loro opera in quei giorni festivi in cui non viene osservato il riposo nella officina stessa.
Nelle giornate del 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre e nelle altre giornate fissate dall’accordo 13 dicembre 1964 stipulato in relazione al vigente calendario di uscita dei giornali quotidiani sarà osservato il riposo (All. E).
In deroga a quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, e ferma restando la facoltà di chiamata in servizio da parte delle aziende, in caso di attività lavorativa prestata dall’impiegato nei giorni che non sono più festivi a seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54, e successive modificazioni si osserverà il seguente regime retributivo:
a) per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla domenica, l’impiegato beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. Pertanto si conferma che nella giornata del 4 novembre l’impiegato, allorché vi sia prestazione di lavoro, non percepirà alcun trattamento aggiuntivo, mentre nella domenica coincidente con la
celebrazione della festività nazionale percepirà, nel caso vi sia prestazione lavorativa, 1/26 della retribuzione maggiorata del normale trattamento del domenicale. Nel caso in cui nella suddetta domenica non vi sia prestazione lavorativa, l’impiegato percepirà 1/26 della retribuzione;
b) nel caso di prestazione lavorativa effettuata nelle quattro festività soppresse (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) l’impiegato percepirà, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate.
A decorrere dal 1° agosto 1999 il regime retributivo previsto dalla lettera b) del settimo comma per l’attività lavorativa prestata nelle quattro festività religiose soppresse trova applicazione limitatamente ed esclusivamente per le ex festività di San Xxxxxxxx e SS. Xxxxxx x Xxxxx.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° agosto 1999, per le ex festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, in caso di prestazione lavorativa l’impiegato percepirà esclusivamente la normale retribuzione giornaliera risultando abrogata la corresponsione in aggiunta della retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate.
Il regime conseguente al ripristino per il Comune di Roma della festività religiosa del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx) disposta dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792, risulta disciplinato dall’accordo 4 giugno 1986 (All. N).
Norma Transitoria: A decorrere dal 1° Agosto 1999 le giornate dell’Ascensione e del Corpus Domini vengono abolite dal calendario di cui alla lettera c) del primo comma e della lettera b) del 7° comma.
Nota a verbale: Le parti si danno reciprocamente atto che, in presenza di provvedimenti che dovessero in futuro incidere sul regime retributivo delle ex festività dell’Ascensione e Corpus Domini come definito dal presente accordo, verranno individuati gli opportuni strumenti di recupero al fine di confermare l’invarianza dei costi.
Art. 9
FERIE L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio compiuto ad un periodo di riposo retribuito di 24 giorni lavorativi.
Il periodo di ferie deve essere effettivamente goduto.
Ai fini del computo del periodo di ferie spettante all’impiegato l’anzianità di servizio sarà calcolata alla data convenzionale del 1° agosto.
Le ferie ed i riposi retribuiti di cui all’art. 10 potranno essere distribuiti nel corso dell’anno. Nella programmazione dell’utilizzo a livello aziendale si potrà stabilire, previa determinazione degli organici necessari, che nel periodo Maggio-Ottobre siano scaglionate le ferie e nel periodo Novembre-Aprile i riposi retribuiti, salvo che obiettive esigenze tecniche non lo consentano.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissare l’epoca sarà tenuto conto, da parte dell’azienda, degli eventuali desideri dell’impiegato, compatibilmente con le esigenze di servizio.
A coloro che alla data del 1° agosto non abbiano maturato un anno di anzianità di servizio spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di anzianità.
Ai fini del computo delle ferie le frazioni di mese non superiori a 15 giorni saranno trascurate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, si computano nell’anzianità i periodi di assenza per malattia ed infortunio nei limiti previsti dall’art. 17; per puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dall’art. 18 (fino al compimento dell’anno di età del bambino) e per assenze giustificate fino ad un periodo non superiore a tre mesi all’anno.
Le festività previste nei punti b) e c) dell’articolo 8 precedente cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo di riposo.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell’annata l’impiegato non in prova ha diritto al pagamento delle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato.
L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso
Salvo le condizioni di miglior favore la malattia cadente in periodo feriale, purché di durata non inferiore a sette giorni, ne interrompe il decorso. Vigono anche in questo caso le norme del successivo art. 10.
Art. 10
ASSENZE PERMESSI CONGEDO MATRIMONIALE ASPETTATIVA Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
Permessi retribuiti Nei casi di eventi luttuosi riguardanti parenti di primo e secondo grado del lavoratore sarà concesso un permesso retribuito della durata di due o tre giorni a seconda che l’evento si sia verificato nella città ove ha sede lo stabilimento o altrove, salvo le condizioni di miglior favore in atto.
Xxxxxxxx non retribuiti Al lavoratore o alla lavoratrice che ne faccia richiesta saranno concessi, compatibilmente con le esigenze aziendali, permessi per particolari condizioni familiari quali gravi malattie, necessità di assistere familiari in condizione di tossicodipendenza, decessi o comunque situazioni che richiedono una presenza continua con riferimento a parenti ed affini. Tali condizioni familiari devono essere documentate con certificati medici di una struttura pubblica o convenzionata o con altri documenti certificanti le condizioni stesse. Per tali permessi nessuna retribuzione è dovuta al lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate.
Permessi ai lavoratori studenti Ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 36 ore all’anno. Tali permessi saranno concessi anche ai lavoratori che frequentano corsi di qualificazione o riqualificazione professionale del settore. Ai lavoratori studenti saranno concessi permessi retribuiti per i giorni di esame e per i due giorni che precedono gli esami stessi.
Ai lavoratori predetti possono essere concessi per le esigenze connesse con la frequenza dei corsi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 80 ore annue.
Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo.
Congedo matrimoniale Xxxx impiegati che contraggono matrimonio sarà concesso un permesso di 15 giorni, con decorrenza della retribuzione.
Tale permesso non sarà computato nel periodo feriale.
Aspettativa A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro potrà essere sospeso per motivi dipendenti da riconosciute necessità personali e familiari per un massimo di tre mesi senza retribuzione.
Durante la sospensione del rapporto di lavoro viene conservato il posto ma non decorre l’anzianità. Fatta eccezione per i casi che richiedano riservatezza sui motivi che hanno determinato la richiesta, la direzione aziendale comunicherà alle RSU le richieste di aspettativa ricevuta e le proprie motivate determinazioni in merito.
Art. 11
GIORNI DI RIPOSO Xxxx impiegati amministrativi che abbiano una anzianità ininterrotta nella stessa azienda di almeno un anno spetteranno, per ogni anno solare, 13 giorni di riposo retribuiti.
Per gli impiegati tecnici e per i dimafonisti valgono le norme relative ai giorni di riposo di cui all’art. 13 Parte seconda Norme operai.
Gli impiegati che maturano l’anno di anzianità aziendale nel corso dell’anno solare avranno diritto al godimento dei giorni di riposo stabiliti in misura proporzionale al periodo di tempo intercorrente tra la data di raggiungimento dell’anno di anzianità e il 31 dicembre dell’anno in corso.
La frazione di giorno sarà arrotondata a giornata intera se supera la mezza giornata e sarà trascurata in caso contrario.
Agli effetti della maturazione del diritto ai giorni di riposo si computano nell’anzianità i periodi di assenza per malattia e per infortunio nei limiti previsti dall’art. 17; per gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dall’art. 18; e per assenze giustificate fino ad un periodo non superiore a tre mesi all’anno (escluso il periodo di aspettativa).
Il calendario dei giorni di riposo sarà preventivamente concordato dalle singole aziende con le rappresentanze sindacali aziendali tenuto conto delle esigenze aziendali. Il tredicesimo giorno di riposo sarà comunque direttamente assegnato dall’azienda secondo l’esigenza organizzativa.
Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che in tutto o in parte rinuncino ai giorni di riposo predetti.
La risoluzione del rapporto comporta il diritto dell’impiegato al compenso per i giorni di riposo maturati e non goduti. Per contro l’azienda potrà trattenere in ogni caso l’equivalente della retribuzione per i giorni di riposo eventualmente goduti e non ancora maturati.
Le festività cadenti nel periodo di assenza per giorni di riposo retribuiti ne prolungano il periodo.
Art. 12
TREDICESIMA MENSILITÀ L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari a 30 ventiseiesimi della retribuzione mensile percepita dall’impiegato. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale. Per gli impiegati tecnici vale la norma dell’art. 22 Parte seconda Norme Operai.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno considerate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Art. 13
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ Agli impiegati, per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, spetterà, per ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di sette bienni, una maggiorazione in cifra fissa il cui valore per i vari livelli è fissato nelle seguenti misure.
Livello 10 € 21,69
Livello 9 » 20,66
Livello 8 » 19,11
Livello 7 » 18,08
Livello 6 » 17,04
Livello 5 » 15,75
Livello 4 » 14,87
Livello 3 » 14,36
Livello 2 » 13,58
Livello 1 » 12,55
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del periodo di paga successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici maturati nel livello di provenienza saranno ricalcolati sul valore della maggiorazione in cifra fissa prevista per il nuovo livello.
Gli aumenti periodici di anzianità di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi allo stesso titolo.
I passaggi di categoria o gruppo avvenuti tra il 1° luglio 1964 e il 31 dicembre 1978 restano regolati dalle norme del precedente contratto 4 marzo 1977, salvo quanto previsto dalla norma transitoria n. 2 del contratto 9 febbraio 1979.
I passaggi di categoria avvenuti tra il 1° luglio 1962 e il 30 giugno 1964 restano regolati dalle norme del precedente contratto del 26 agosto 1962 salvo quanto previsto dalla norma transitoria n. 2 del contratto
9 febbraio 1979 e quelli avvenuti anteriormente al 1° luglio 1962 restano regolati dalle norme del contratto 8 gennaio 1960.
Per gli impiegati di età inferiore ai 21 anni, in servizio alla data del 30 giugno 1966, l’anzianità utile ai fini della maturazione al diritto al godimento degli aumenti periodici di anzianità decorre dal 1° luglio 1966.
Xxxx impiegati in servizio alla data del 31 dicembre 1978 la maggiorazione in cifra fissa di cui al presente articolo spetterà fino ad un massimo di 14 bienni di anzianità.
Art. 14
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi di essa mensilmente liquidabili e con particolareggiata distinta delle trattenute.
Nel caso che l’azienda ritardi il pagamento di oltre dieci giorni decorreranno, con pieno diritto a favore dell’impiegato gli interessi nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l’impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all’impiegato dovrà essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Art. 15
INDENNITÀ DI MANEGGIO DI DENARO L’impiegato la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossione e pagamenti con responsabilità per errore, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile del 7% dello stipendio.
Tale indennità vale a tutti gli effetti contrattuali.
Gli interessi derivati dalla eventuale cauzione andranno a beneficio dell’impiegato.
Art. 16
TRASFERTE Xxxx impiegati in missione per esigenze di servizio l’azienda corrisponderà:
a) il rimborso di spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto (per viaggi in ferrovia in prima classe);
b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio quando la durata del servizio obblighi l’impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese necessarie per l’espletamento della mansione.
In sostituzione delle spese di vitto ed alloggio di cui al punto b) potrà essere stabilita una diaria giornaliera adeguata da concordarsi direttamente tra l’azienda e l’impiegato.
Art. 17
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO – L’assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore salvo i casi di giustificato impedimento.
A richiesta dell’azienda, l’impiegato è tenuto a esibire il certificato medico attestante la malattia, redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie.
In caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia non determinati da colpa dell’impiegato che non sia in prova, questi ha diritto alla conservazione del posto sino alla raggiunta idoneità al lavoro ∗ e alla corresponsione della retribuzione per sei mesi e della metà di essa per altri sei mesi.
Per gli impiegati chiamati alla prestazione lavorativa domenicale troverà applicazione, con decorrenza 1° giugno 1985, quanto disposto dall’art. 18 delle norme operai relativamente al computo della
∗ Art. 5, terzo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300; il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico.
maggiorazione per lavoro domenicale ai fini della determinazione del trattamento economico di malattia.
Il trattamento economico di cui sopra cesserà qualora l’impiegato con più periodi di malattia raggiunga in complesso durante 18 mesi consecutivi un periodo di assenza dal lavoro pari a 12 mesi.
In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro dell’impiegato constatata dall’INAIL o dall’INPS, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo all’impiegato il trattamento di fine rapporto ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia non consenta all’impiegato di riprendere il servizio a causa di permanente inidoneità al lavoro, questi potrà risolvere il rapporto con diritto al solo trattamento di fine rapporto di cui all’art. 21.
Ove ciò non avvenga, e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane in sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di preavviso.
Per l’assistenza di malattia a favore dell’impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
Quando l’impiegato sia in periodo di preavviso e cada ammalato, il preavviso rimane sospeso per la durata della malattia la quale tuttavia è sottoposta alle norme regolatrici che si applicano per l’impiegato che sia in normale servizio.
Il periodo di assenza dal lavoro per malattia o infortunio deve essere computato nella anzianità di servizio.
Art. 18
TUTELA DELLA MATERNITÀ Ferme restando le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che procedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le impiegate hanno diritto, alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza ai quali l’azienda è tenuta per disposizioni di legge.
Agli effetti della determinazione della retribuzione si terrà conto dell’importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l’assenza.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro esclusiva facoltà di considerarle assorbenti di quelle di cui al comma precedente. Qualora durante il periodo di conservazione del posto di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni del precedente art. 17 quando risultino più favorevoli alle lavoratrici, e con decorrenza dal giorno di inizio della malattia stessa.
Il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del presente articolo, sarà computato a tutti gli effetti contrattuali.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (parità di trattamento fra uomini e donne All. L) ed in applicazione delle modalità previste, il diritto di assentarsi dal lavoro ed il trattamento economico previsti rispettivamente dall’art. 7 (assenza facoltativa post partum ed assenza per malattia del bambino di età inferiore ai tre anni) e dal secondo comma dell’art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore anche se adottivo o affidatario ai sensi dell’art. 314/20 del C.C., in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
Art. 19
SERVIZIO MILITARE Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve (salvo per gli impiegati in prova) il rapporto di lavoro, ed il tempo passato sotto le armi, agli effetti del solo trattamento di fine rapporto, si considera come passato in servizio presso l’azienda.
Agli impiegati richiamati alle armi è dovuta:
a) per i primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione;
b) successivamente a tale periodo e fino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all’impiego, una indennità mensile pari alla differenza fra i due trattamenti.
La indennità di cui alla lettera a) non può essere concessa nel periodo di un anno, che per l’ammontare di due mensilità della retribuzione anche se nel periodo stesso l’impiegato sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi.
Terminato il servizio militare l’impiegato dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni all’azienda per riprendere servizio; non presentandosi nel termine predetto sarà considerato dimissionario.
Ciò, salvo diverse disposizioni di legge speciali più favorevole all’impiegato.
Art. 20
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che avendo superato il periodo di prova non hanno compiuto i cinque anni di servizio;
1) mesi due e quindici giorni per gli impiegati del livello 10/9;
2) mesi uno e 15 giorni per gli impiegati del livello 8/7;
3) mesi uno per gli impiegati degli altri livelli.
b) per gli impiegati che hanno compiuto i cinque anni di servizio e non più di dieci:
1) mesi tre e quindici giorni per gli impiegati del livello 10/9;
2) mesi due per gli impiegati del livello 8/7/6;
3) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio;
1) mesi quattro e giorni quindici per gli impiegati del livello 10/9;
2) mesi due e giorni quindici per gli impiegati del livello 8/7/6;
3) mesi due per gli impiegati degli altri livelli.
I termini di disdetta decorrono dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza del predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso lavorato vale a tutti gli effetti contrattuali. Nel caso di corresponsione della indennità sostitutiva esso sarà computato nel calcolo della anzianità utile ai fini del trattamento di fine rapporto e del pensionamento integrativo di cui all’accordo 26 febbraio 1958.
Il periodo di preavviso non può essere sostitutivo del periodo di ferie.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà, all’impiegato, dei permessi per la ricerca di nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.
Art. 21
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - La disciplina del trattamento di fine rapporto è quella prevista dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 (Allegato I).
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione: le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione ulteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Ferme restando le disposizioni in tema di anticipazione sul trattamento di fine rapporto di cui all’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in sede aziendale potranno essere definite ulteriori cause giustificatrici la richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto.
Art. 22
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN CASO DI MORTE – In caso di morte dell’impiegato, il trattamento di fine rapporto e quello sostitutivo del preavviso debbono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado a norma di legge.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
Art. 23
PREVIDENZA A favore degli impiegati regolati dal presente contratto è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l’art. 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937 con le successive modifiche e integrazioni.
Art. 24
CESSIONE-TRAPASSO-TRASFORMAZIONE DI AZIENDA Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, la cessione, il trapasso o la trasformazione dell’azienda in qualsiasi modo avvengano non risolvono il rapporto di lavoro e l’impiegato che passi alle dipendenze dell’azienda subentrante conserva nei confronti di essa tutti i diritti acquisiti derivanti dal presente contratto.
Art. 25
DISCIPLINA DEL LAVORO L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende;
c) non trattare affari per proprio conto o di terzi in concorrenza con l’imprenditore; non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione dell’azienda; non farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni, bozze e campionature;
d) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo della presenza;
c) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l‘affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (All. H) le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) una multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni. La sospensione si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione dal disposto dei punti a), b), e c);
e) licenziamento. Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1966, n. 604 (All. G) e successive modificazioni.
PARTE QUARTA CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
1) CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE CONCESSE AD PERSONAM – Ferma restando la inscindibilità delle disposizioni del presente contratto nell’ambito di ogni istituto, restano in vigore le condizioni di miglior favore concesse ad personam.
2) CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE LOCALI – In deroga alle pattuizioni sui vari istituti previsti dal presente contratto rimangono riconosciute ed in vigore le condizioni di miglior favore di cui appresso.
CITTÀ DI TRIESTE
∗1) Orario di lavoro L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno e notturno. È considerato orario diurno quello che si effettua dalle 7 alle 20, notturno quello dalle 20 alle 7.
Per il turno notturno potrà essere effettuata un’interruzione di mezz’ora per gli operai compositori a mano ed a macchina.
*2) Ore straordinarie Le ore straordinarie fatte dopo l’orario normale di lavoro verranno pagate, la prima col 40%, le successive con l’80%.
3) A decorrere dal 1° Aprile 2000 le ore straordinarie fatte dopo l’orario normale di lavoro verranno pagate la prima al 40%, la seconda all’80%, la terza e la quarta al 60%, le successive all’80%.
∗ Le condizioni di miglior favore riportate sono quelle riconosciute dall’Ufficio del Lavoro di Trieste in data 9 luglio 1954.
PARTE QUINTA
ACCORDI ECONOMICI E TABELLE SALARIALI E STIPENDIALI
Art. 1
I minimi di paga e di stipendio sono quelli indicati nelle tabelle allegate
Gli incrementi dei minimi convenuti con la rinnovazione del 22 luglio 1999 ricomprendono la trasformazione in valori tabellari dell’E.D.R. di € 10,33 di cui all’art. 2 dell’accordo 27 gennaio 1993. Conseguentemente, l’erogazione dell’E.D.R. di €10,33 di cui al predetto accordo cessa a far data dal 31 luglio 1999 disponendone le parti la relativa abrogazione.
L’aumento salariale di € 10,85 decorrente dal 1° gennaio 1977, il conglobamento nei minimi tabellari dei 136 punti di contingenza maturati al 31 gennaio 1977 nonché l’aumento salariale di € 10,33, il conglobamento del punto residuo di contingenza 1976 e dell’EDR di € 6,20 nei minimi tabellari decorrenti dal 1° gennaio 1979, l’EDR di € 10,33 mensili di cui all’accordo 27 gennaio 1993, e gli aumenti retributivi conseguenti alla riparametrazione graduata a decorrere dal 1° gennaio 1980, gli incrementi tabellari e di riparametrazione decorrenti gradualmente dal 1° luglio 1982, dal 1°gennaio 1985, dal 1° gennaio 1988, dal 1° giugno 1991, dal 1° gennaio 1995, dal 1° ottobre 1996, dal 1° Agosto
1999, dal 1° gennaio 2001, nonché dal 1° maggio 2003, dal 1° maggio 2005, nonché dal 1 marzo 2008 non producono alcun effetto sugli accordi aziendali.
Art. 2
A seguito dell’intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari disposta dall’accordo 27 gennaio 1993 di recepimento del protocollo 31 luglio 1992 intervenuto fra Governo ed Associazioni confederali imprenditoriali e dei lavoratori, l’indennità di contingenza è corrisposta ai dipendenti poligrafici sulla base dei valori congelati in atto per il semestre novembre 1991/aprile 1992 e di seguito indicati.
valore mensile
Livello | 10 | € 553,78 |
Livello | 9 | “ 549,08 |
Livello | 8 | “ 544,55 |
Livello | 7 | “ 540,38 |
Livello | 6 | “ 536,21 |
Livello | 5 | “ 531,82 |
Livello | 4 | “ 527,68 |
Livello | 3 | “ 524,35 |
Livello | 2 | “ 520,39 |
Livello | 1 | “ 515,32 |
La indennità di contingenza è frazionabile ad ora a tutti gli effetti.
La quota oraria verrà determinata: per gli operai in rapporto all’orario giornaliero contrattuale di 6 ore quindi di 156 ore mensili; per gli impiegati dividendo l’indennità di contingenza e la paga mensile per 156.
Per l’indennità di contingenza si conferma, previo incontro fra le parti, il recepimento degli accordi interconfederali che verranno stipulati successivamente alla definizione del presente contratto.
Art. 3
Le quote mensili dell’indennità di contingenza sono ragguagliate per gli impiegati a 26 quote giornaliere.
Art. 4
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI
Intese accordo 14 dicembre 1990 e successive modificazioni
Xxxxx restando il disposto di cui all’art. 2 dell’accordo 26 febbraio 1958 per l’istituzione di un trattamento di pensionamento integrativo, il contributo dovuto al Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei Giornali Quotidiani è fissato nella seguente misura:
- per la quota a carico dell’azienda il 10% della retribuzione dei lavoratori poligrafici dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 1991 ed il 10,30% delle retribuzioni medesime con decorrenza dal 1° gennaio 1992;
- per la quota a carico del dipendente lo 0,50% delle retribuzioni con decorrenza dal 1° gennaio 1991. Nel caso che si rendesse necessario un aumento della percentuale, l’eccedenza sarà a carico dei lavoratori ed i relativi importi saranno trattenuti dalle aziende sui salari e sugli stipendi corrisposti ai lavoratori stessi e devoluti al Fondo.
Intese accordo 19 ottobre 1994
Le parti nell’intento di assicurare la solidità gestionale del fondo e i trattamenti pensionistici presenti e futuri dei lavoratori dei quotidiani hanno convenuto quanto segue:
1) con decorrenza 1° gennaio 1995 il sistema tecnico-finanziario del fondo è trasformato da ripartizione a capitalizzazione, secondo gli indirizzi, criteri e modalità indicati nel piano di riequilibrio finanziario trasmesso al Ministero del Lavoro dal Fondo medesimo in attuazione del Decreto Ministeriale 23 giugno 1994. In base alla suddetta trasformazione le posizioni pensionistiche dei lavoratori iscritti al 31 dicembre 1994 e quelle dei futuri iscritti sono trasferite al nuovo fondo a capitalizzazione conservando i lavoratori già iscritti le quote di pensione maturate anteriormente all’inizio del nuovo regime e calcolate sulla anzianità acquisita a tale data con le norme attualmente in vigore. A tale quota di pensione verrà aggiunta la quota di pensione acquisita successivamente al 1° gennaio 1995, ottenuta trasformando in rendita le somme accumulate nel conto individuale acceso per ciascun iscritto attraverso la capitalizzazione;
2) per garantire la copertura degli oneri relativi ai pensionati iscritti al ruolo sino al 31 dicembre 1994 e le esigenze della nuova gestione a capitalizzazione viene mantenuta l’attuale aliquota contributiva del 10,80% che verrà separata in due parti di cui la prima del 7% come aliquota di solidarietà destinata a copertura degli oneri derivanti dalla garanzia delle quote pensionistiche maturate entro la data sopra indicata; la seconda del 3,80% come aliquota di capitalizzazione, destinata ad incrementare le quote virtuali oggi acquisite dagli attuali iscritti ovvero a costituire la pensione per i nuovi iscritti mediante accredito sui conti individuali;
3) per il sostegno finanziario della vecchia gestione sino al suo esaurimento, e della nuova gestione a capitalizzazione si procederà, con la gradualità resa necessaria dall’esigenza della migliore valorizzazione, e comunque nel prossimo biennio, allo smobilizzo del patrimonio immobiliare del fondo;
4) in relazione al processo di trasformazione del fondo e alla eventuale ulteriore decrescita della popolazione attiva, in deroga a quanto previsto dal 2° comma dell’art.4 della parte quinta del contratto di cui permane la validità, gli editori garantiranno qualora necessario per la copertura degli oneri previdenziali un intervento finanziario di sostegno sotto forma di una addizionale contributiva sino all’1,50% che cesserà al momento del raggiunto assestamento finanziario del fondo.
5) entro il 15 dicembre 1994 le parti procederanno alla approvazione delle nuove disposizioni regolamentari e tecniche conseguenti alla trasformazione del fondo nella forma a capitalizzazione;
6) le condizioni previste dal presente accordo sono stabilite nel presupposto della invarianza della situazione normativa e fiscale nell’ambito del quale il fondo opera attualmente. Pertanto, qualora, la legge di riforma dei fondi integrativi dovesse introdurre normative strutturali e prelievi fiscali
incompatibili con la nuova struttura del fondo, si procederà ad un completo riesame della situazione sulla base delle diverse condizioni operative derivanti dal definitivo regime legislativo.
Intese accordo 22 luglio 1999
“Disposizioni per il Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani per il periodo 1999-2003”
Nel contesto globale del rinnovo contrattuale e delle reciproche concessioni effettuate per garantire l’equilibrio finanziario del Fondo, si conviene che la vigente aliquota contributiva di solidarietà dell’8,50% a carico dell’azienda definita dall’accordo 11 luglio 1997 è elevata al 10,75% (+2,25%) a decorrere dal 1° agosto 1999.
Resta invariata la misura della aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80%, comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%.
Conseguentemente a decorrere dal 1° Agosto 1999 l’aliquota contributiva complessiva risulta pari al 14,55% (10,75 per aliquota di solidarietà e 3,80% per aliquota di capitalizzazione) di cui:
14,05 a carico azienda; 0,50 a carico dipendente.
Si conferma il contenuto della disposizione di cui al 2° comma del presente articolo, relativa all’impegno dei lavoratori per l’assunzione a proprio carico dei futuri incrementi della aliquota di solidarietà che si rendessero eventualmente necessari.
Peraltro, nei limiti di validità quadriennale del presente contratto, qualora si verificasse una ulteriore decrescita della popolazione attiva in misura di straordinaria rilevanza, le parti si incontreranno per individuare le misure idonee a garantire l’equilibrio finanziario del Fondo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti, nel confermare il contenuto e gli impegni assunti con la dichiarazione in calce all’art. 14 parte prima Norme generali, per quanto concerne particolare “l’esigenza di esaminare congiuntamente i fenomeni di riduzione dell’occupazione per identificare le cause e contribuire a limitare i riflessi dannosi”, rilevano che la complessa ed articolata operazione di rinnovo contrattuale definita con il presente accordo, ha avuto tra i temi centrali affrontati e risolti, anche quello relativo alla stabilità economico-finanziara del Fondo Casella.
Le parti, infatti, hanno considerato come riferimento per le politiche gestionali del settore le valutazioni tecnico attuariali relative alle condizioni di equilibrio del Fondo nel periodo 1999-2012 in connessione al rapporto tra il numero della popolazione occupata e livello dell’aliquota contributiva di solidarietà necessario alla copertura degli oneri pensionistici impegnati nel periodo indicato. L’aumento del 2,25% della suddetta aliquota contributiva ripristina l’equilibrio finanziario del Fondo Casella, secondo le previsioni attuariali, equilibrio che, peraltro, sarà possibile mantenere invertendo l’andamento occupazionale rispetto a quello registrato nell’ultimo quinquennio e ciò utilizzando anche gli strumenti attivati per il contenimento del costo del lavoro onde favorire nuova occupazione.
Intese accordo 15 marzo 2001
La vigente aliquota contributiva di solidarietà (10,75%) a carico delle aziende, prevista dall’art. 4 della parte quinta del contratto nazionale di lavoro 22 luglio 1999, è elevata:
- all’11,75% a decorrere dal 1° gennaio 2001
- al 12,75% a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%.
Le parti entro il 30 settembre 2001 concorderanno gli interventi correttivi della normativa regolamentare del Fondo idonei ad assicurare prospettive di maggior equilibrio gestionale dello stesso, ivi compresa la modifica della normativa dell’art. 20 bis – prepensionamento – per allineare l’integrazione dell’anzianità contributiva del trattamento di pensionamento ai criteri fissati dalla nuova legge dell’editoria (da 5 a 3 anni).
Intese accordo 15 aprile 2003
La vigente aliquota di solidarietà a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo Nazionale Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani è elevata:
- al 13,75% a decorrere dal 1 giugno 2003;
- al 14,75% a decorrere dal 1 giugno 2004;
Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%.
Conseguentemente l’aliquota complessiva della contribuzione risulta pari a:
- con decorrenza dal 1 giugno 2003 al 17,55% (13,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 17,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;
- con decorrenza 1 giugno 2004 al 18,55% (14,75%per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 18,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente.
Norma interpretativa
A decorrere dal 2002 e ferme restando le situazioni di fatto determinatesi, sono esclusi dalla base imponibile per la contribuzione al Fondo Casella le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 1997, n. 135. Conseguentemente gli importi di tali erogazioni costituiscono base imponibile per la contribuzione al Fondo Casella sulla base dei medesimi importi assunti a base di calcolo per la contribuzione generale (INPS).
Intese accordo 25 luglio 2005
Tenuto conto delle risultanze attuariali relative alle valutazioni economico-finanziarie del Fondo che indicano indispensabile – per il raggiungimento dell’equilibrio gestionale – l’aumento di 4 punti dell’aliquota contributiva nel periodo 2005/2006 e di ulteriori 3 punti nel 2007/2008, la vigente aliquota di solidarietà (14,75%) a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani è elevata:
al 16,75% a decorrere dal settembre 2005 al 17,75% a decorrere da aprile 2006
al 18,75% a decorrere dal dicembre 2006
Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva dell’aliquota a carico del dipendente dello 0,50%.
Conseguentemente l’aliquota complessiva risulta pari:
con decorrenza dal settembre 2005 al 20,55% (16,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 20,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;
con decorrenza da aprile 2006 al 21,55% (17,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 21,05% a carico azienda e 0,50 a carico dipendente;
con decorrenza da dicembre 2006 al 22,55% (18,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 22,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente.
(Omissis)
Intese Accordo 4 aprile 2008
Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani
La vigente aliquota di solidarietà a carico delle aziende (18,75%) per il finanziamento del Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani e’ elevata:
- al 19,75% a decorrere da aprile 2008;
- al 20,75% a decorrere da aprile 2009;
- al 21,75% a decorrere da luglio 2010;
Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%.
Conseguentemente l’aliquota complessiva della contribuzione da calcolare sulla retribuzione imponibile INPS risulta pari a:
- con decorrenza da aprile 2008 al 23,55% (19,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 23,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;
- con decorrenza dal aprile 2009 al 24,55% (20,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 24,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;
- con decorrenza dal luglio 2010 al 25,55% (21,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 25,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;
Le parti, nel convenire che la nuova misura delle aliquote contributive e relativa decorrenza costituiscono attuazione di quanto disposto al punto 3) dell’Accordo 25 luglio 2005, concordano nell’obiettivo di adottare comuni linee di intervento nei confronti delle istituzioni finalizzate a garantire il regolare andamento della previdenza complementare di settore, qualora dovessero determinarsi future esigenze di finanziamento delle prestazioni.
Per quanto concerne la contribuzione dovuta al Fondo Casella sulle erogazioni istituite dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, trovano applicazione – nei limiti dall’aliquota di finanziamento della gestione per la quota a carico azienda e dipendente - i benefici contributivi previsti nel regime contributivo generale (INPS).
Art. 5
Ai dipendenti delle agenzie di informazione quotidiane per la stampa verrà corrisposta, al 31 luglio di ogni anno, una particolare indennità nella misura del 100% del minimo tabellare di categoria più contingenza.
Le modalità di corresponsione di tale indennità saranno conformi a quelle stabilite per la 13a mensilità e per la gratifica natalizia. Nella indennità particolare di cui al presente articolo si intendono assorbite, fino a concorrenza, le altre indennità corrisposte aziendalmente a qualsiasi titolo.
Art. 6
Resta confermata l’abolizione delle mense e degli spacci aziendali a carico o con il contributo dell’azienda. Le spese per la continuazione degli spacci e delle mense, ove esistano e ne fosse convenuta la continuazione, restano a carico dei consumatori.
Qualora per il titolo specifico di indennità sostitutiva della mensa dovessero intervenire provvedimenti di carattere generale che modificassero sostanzialmente la portata di quelli in vigore attualmente nelle varie località, le parti si incontreranno per esaminare l’opportunità di un eventuale adeguamento.
Art. 7
A totale copertura del periodo 1° gennaio/30 aprile 2003 ai dipendenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 15 aprile 2003 è corrisposto con la retribuzione del mese di maggio 2003 un importo forfettario di € 60. Ai dipendenti assunti successivamente al 1° gennaio 2003 il predetto importo forfettario verrà calcolato pro rata mensile in rapporto ai mesi risultanti dalla data di assunzione al 30 aprile 2003 considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
L’importo forfettario non produce effetti diretti o indiretti sugli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Art. 7
Le parti, nel corso della rinnovazione contrattuale sottoscritta il 22 luglio 1999, hanno confermato che le ore di lavoro straordinario comunque collegate alla prestazione ordinaria non determinano la caratteristica di orario promiscuo o notturno per tale prestazione e ciò anche ai fini della determinazione della base retributiva di computo dello straordinario.
La prestazione straordinaria, in relazione alla fascia oraria di relativo svolgimento, non è quindi suscettibile di estendere a quella ordinaria le maggiorazioni di turno previste dall’art. 4 Parte seconda Norme Operai.
PARTE VI – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERCORRENTE CON I DIPENDENTI ADDETTI A LAVORAZIONI NON ATTINENTI I GIORNALI QUOTIDIANI
In attuazione della comune volontà di individuare soluzioni idonee a perseguire, tramite un ottimale utilizzo degli impianti dedicati alla produzione di giornali quotidiani, il ritorno degli investimenti operati nel contesto di un costo del lavoro compatibile con le tipologie di prodotto, le parti convengono di regolamentare - secondo i contenuti previsti nella presente Parte VI - i rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende del settore ed i lavoratori di futura assunzione destinati a lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani.
La regolamentazione, finalizzata anche a favorire l’incremento della popolazione di settore, riveste carattere sperimentale e decorre dalla data di sottoscrizione della presente intesa fino al 30 giugno 2010. Al termine della sperimentazione le parti verificheranno i relativi esiti per la determinazione dei conseguenti interventi fermo restando, per i lavoratori occupati, la permanenza del trattamento previsto dal presente accordo.
Restano comunque confermate le deroghe alle disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 1 delle norme generali del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa conseguenti ad intese sindacali.
In tali casi risulta esclusa l’applicazione della regolamentazione di cui al presente accordo. Quanto disposto dai precedenti due commi ed i conseguenti effetti trovano altresì applicazione nelle future realtà aziendali che effettuino inizialmente lavorazioni grafiche/periodiche ed assumano successivamente lavorazioni attinenti i giornali quotidiani ovvero che effettuino inizialmente sia lavorazioni grafiche/periodiche che lavorazioni attinenti giornali quotidiani.
Addetti alle lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani
Il lavoratore opera nelle aree produttive che ricomprendono, sulla base delle esigenze aziendali, le fasi della fotoformatura e stampa, nonché della spedizione del prodotto non quotidiano.
Nell’arco giornaliero della prestazione lavorativa il lavoratore espleta tutte le funzioni ricomprese nel ciclo produttivo dell’area con mobilità e mutabilità delle mansioni.
Il lavoratore ha diritto al seguente trattamento:
Art. 1 – Orario di lavoro
La prestazione lavorativa giornaliera viene effettuata in orario diurno ed ha inizio non prima delle ore 6 e termine entro le ore 22.
Xxxxx restando il riposo settimanale di legge, l’orario di lavoro ordinario è fissato in 37 ore settimanali distribuite su cinque giorni, con orario di lavoro giornaliero pari a 7 ore e 24 minuti. Il sesto giorno è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
In sede aziendale, previo confronto con la r.s.u., vengono individuati i 5 giorni della settimana in cui viene svolta la prestazione lavorativa, anche in relazione ai specifici carichi produttivi.
Fermo restando il limite delle 45 ore settimanali di lavoro, regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell’impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente contratto.
Modelli di flessibilità dell’orario ordinario giornaliero, connessi anche alla intensità della attività produttiva, possono essere contrattati a livello aziendale nei limiti quantitativi settimanali previsti dal presente articolo.
Art. 2 – Lavoro straordinario
E’ considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario lavorativo giornaliero di cui all’art. 1 ovvero quello concordato.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte del lavoratore. Tuttavia il lavoro straordinario deve essere garantito per esigenze indifferibili e nei casi di specifiche necessità tecnico-produttive ovvero nei casi di forza maggiore. Rientrano in tali casi: il fronteggiare un pericolo grave ed immediato ovvero un danno alle persone o alla produzione; il rispetto di scadenze legate all’ultimazione di commesse ovvero ad adempimenti fiscali o amministrativi.
Il lavoro straordinario viene retribuito con una maggiorazione del 40% sulla retribuzione oraria ordinaria.
Art. 3 – Festività e lavoro festivo
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo per quei lavoratori che lo effettuano a norma di legge;
b) le festività nazionali: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno.
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- Lunedì di Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione);
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (X. Xxxxxx);
- 26 dicembre (X. Xxxxxxx);
- la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento (per il Comune di Roma 29 giugno SS. Xxxxxx x Xxxxx). Tale festività è localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi fra le organizzazioni territoriali qualora essa coincida con altra festività retribuita.
Nelle festività di cui ai punti b) e c) il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione giornaliera ancorché non vi sia prestazione di lavoro per assenza dovuta a:
1) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente il puerperio, congedo matrimoniale, xxxxx, permessi e assenze per giustificati motivi;
2) riduzione dell’orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
3) sospensione del lavoro a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;
4) riposo compensativo di lavoro domenicale;
5) coincidenza della festività con la domenica od altra festività.
L’azienda è tenuta a corrispondere in tutto o in parte il trattamento economico previsto dal comma che precede, spettante nei giorni festivi, al lavoratore assente per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio qualora il medesimo non sia assicurato dagli enti mutualistici ed assistenziali.
Ai lavoratori che prestino la loro opera nelle festività di cui ai punti b) e c) è dovuta, anche quando queste cadono di domenica, oltre alla normale retribuzione giornaliera, quella per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione dell’80%.
La maggiorazione dell’80% di cui sopra si applica sulla retribuzione e non è cumulabile con quelle previste dal precedente art. 2 intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificata dal D.p.r. 28 dicembre 1985, n. 792, il lavoratore beneficia del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
In caso di attività lavorativa domenicale per le lavorazioni previste dalla tabella III del D. M. 22 giugno 1935 (art. 5 della legge n. 370/1934) il lavoratore gode di un giorno di riposo
compensativo non retribuito. Tale lavoro viene retribuito con applicazione della maggiorazione dell’80% sulla normale retribuzione giornaliera.
Art. 4 – Ferie
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio compiuto ad un periodo di riposo di 24 giorni lavorativi ed il periodo di riposo deve essere effettivamente goduto.
I giorni di ferie sono calcolati con applicazione del coefficiente 1,2 per ogni giorno.
Le ferie possono essere distribuite nel corso dell’anno. Fatte salve obiettive esigenze tecnico- produttive, l’usufruizione delle ferie avviene, salvo diverso accordo tra le parti, nel periodo maggio-ottobre e continuativamente.
Le festività previste dalle lettere b) e c) del precedente art. 3 cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo di riposo.
Trovano per il resto applicazione le disposizioni previste dal comma 4 al comma 7 e dal comma 10 al comma 12 dell’art. 10 delle norme operai del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa.
Art. 5 – Gratifica natalizia
La gratifica natalizia è stabilita per ciascun anno nella misura di 26 giorni lavorativi di retribuzione.
Valgono per il resto le disposizioni di cui all’art. 15 delle norme operai del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa.
Art. 6 – Trattamento economico
Il lavoratore ha diritto ad un minimo tabellare salariale, comprensivo dei valori dell’indennità di contingenza, pari a €. 1.641,68 mensili corrispondente all’importo per il livello 6 in atto al 31 dicembre 2007.
Il capomacchina rotativa ha diritto ad un minimo tabellare salariale, comprensivo dei valori dell’indennità di contingenza, pari a €. 1.752,15 mensili corrispondente all’importo per il livello 7 in atto al 31 dicembre 2007.
Il lavoratore neoassunto che non abbia maturato esperienze professionali nelle attività di cui al punto 1) del presente protocollo viene inserito in un percorso di inserimento lavorativo di un anno durante il quale ha diritto all’80% del trattamento economico di cui ai precedenti commi.
Art. 7 – Previdenza complementare
Il contributo per il trattamento di pensionamento integrativo dovuto al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani è fissato nella misura complessiva del 6% della retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione Inps.
Il contributo è ripartito nella seguente misura:
a carico azienda 2,80% per capitalizzazione e 2,20% per solidarietà a carico lavoratore 1,00% per capitalizzazione
Viene inoltre versato al Fondo il trattamento di fine rapporto maturando, salvo diversa volontà del lavoratore di mantenere in azienda tale trattamento.
Le parti sottoscrittrici convengono che l’aliquota di solidarietà posta a carico delle aziende costituisce un intervento straordinario in favore della gestione finanziaria del Fondo. La relativa misura, per espresso accordo delle indicate parti, non è quindi suscettibile di subire futuri incrementi.
Art. 8 - Norme di rinvio
In aggiunta alle disposizioni di cui ai precedenti articoli trovano altresì applicazione – quando compatibili – le seguenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa:
Norme operai: Articoli 1, 2, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 (ad eccezione della nota
a verbale) 26, 27, e 28.
Norme generali: Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, e 24.
A1) Tabelle Salariali
A2) Procedura di conciliazione
ALLEGATI
PAG.
B)Regolamento per l’erogazione dell’indennità economica di malattia da parte delle aziende editrici e stampatrici dei giornali quotidiani
C) Accordo interconfederale 26 gennaio 1977
D)Accordo 13 dicembre 1964, integrativo dell’art. 6 delle norme operai
E)Accordo 13 dicembre 1964, integrativo dell’art. 7 delle norme impiegati F) Art. 5 accordo 15 marzo 2001
F)Accordo interconfederale 29 aprile 1965 sui licenziamenti individuali
G)Norme sui licenziamenti individuali Legge 15 luglio 1966 n. 604, legge 11 maggio 1990, n.
108
H)Legge 20 maggio 197O, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento I)Disciplina del trattamento di fine rapporto Legge 29 maggio 1982, n. 297
L)Legge 9 dicembre 1977, n. 903 Parità di trattamento fra uomini e donne
M)Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 sul lavoro a tempo parziale
N)Accordo 4 giugno 1986. Ripristino, limitatamente al Comune di Roma, della festività del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo)
O)Legge 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di Cassa Integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; Testo stralciato degli artt. 24, 25, 4 e 5
P)Accordo 13 ottobre 1993 di recepimento del Protocollo 3 luglio 1993 stipulato tra Governo ed Associazioni Confederali imprenditoriali e dei lavoratori
Q)Accordo 27/11/1995 «Tempo di lavoro retribuito attribuzioni modalità e contenuti ella formazione per il rappresentante per la sicurezza».
R)Legge 8 marzo 2000, n. 53 – Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città.
S) Distribuzione del contratto
ALLEGATO A1
MINIMI TABELLARI (1)
LIVELLI | PARAMETRO | MINIMO MARZO ’08 | MINIMO APRILE ’09 | MINIMO DICEMBRE ‘09 |
10 | 3,00 | 1.655,01 | 1.715,59 | 1.767,51 |
9 | 2,72 | 1.500,55 | 1.555,47 | 1.602,54 |
8 | 2,48 | 1.368,15 | 1.418,22 | 1.461,14 |
7 | 2,28 | 1.257,81 | 1.303,85 | 1.343,31 |
6 | 2,08 | 1.147,47 | 1.189,47 | 1.225,47 |
5 | 1,85 | 1.020,59 | 1.057,95 | 1.089,96 |
4 | 1,64 | 904,74 | 937,86 | 966,24 |
3 | 1,45 | 799,93 | 829,20 | 854,30 |
2 | 1,28 | 706,14 | 731,98 | 754,14 |
1 | 1,00 | 551,67 | 571,86 | 589,17 |
PARAMETRO 238* (2) 1.278,43 1.345,09 1.402,22
*CONTINGENZA 7° LIVELLO
1) Per gli impiegati di età inferiore a 21 anni i minimi di stipendio previsti dalla presente tabella sono ridotti del 6% sui valori tabellari in vigore al marzo 2008.
2) Intese 4 aprile 2008. Parametro intermedio per capomacchina:
“Per il capomacchina che opera sulle macchine da stampa full-colour previste dal livello 7, fermo restando l’inquadramento in tale livello, viene riconosciuto il parametro 238. Le differenze tra i valori tabellari del livello
7 con quelli derivanti dall’applicazione del parametro 238 sopra indicato potranno essere assorbiti dai superminimi concessi per avvicinamenti di livello. Resta confermata la contingenza prevista per il livello 7”.
ALLEGATO A2
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
I problemi relativi all’applicazione ed all’interpretazione della disciplina collettiva nazionale, salvo le diverse procedure specifiche previste dal contratto medesimo, formeranno oggetto di confronto in sede aziendale sulla base delle posizioni esposte da entrambe le parti. Il confronto dovrà essere avviato e concluso entro tre giorni lavorativi dalla presentazione delle reciproche posizioni o comunque entro il diverso termine concordato per la ricerca di una soluzione in sede locale.
Trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, integreranno le proprie rappresentanze con le rispettive istanze territoriali al fine di raggiungere l’accordo nei tre giorni lavorativi successivi.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo nei termini sopra previsti le parti trasferiranno la vertenza alla cognizione delle organizzazioni nazionali nell’intento di definire la vertenza nei tre giorni lavorativi successivi. Tale fase verrà svolta presso la sede della Fieg in Roma.
Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai livelli territoriale e nazionale.
Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
Esaurito senza esito il livello nazionale della procedura le parti aziendali sono tenute a fornire un preavviso di 12 ore rispetto all’attuazione delle azioni e dei provvedimenti che intendono realizzare.
ALLEGATO B
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ ECONOMICA DI MALATTIA DA PARTE DELLE AZIENDE EDITRICI
E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI
Il giorno 4 maggio 1979 in Roma
TRA
la Federazione Italiana Editori Giornali l’Associazione Stampatori Italiana Giornali
la Federazione Unitaria Lavoratori Poligrafici e Cartai
PREMESSO CHE
La Cassa mutua nazionale malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani, per quanto la riguarda, ha dichiarato la propria disponibilità circa l’attuazione di quanto previsto nel presente accordo,
SONO STATE CONCORDATE
le seguenti norme regolamentari per l’esecuzione della nuova disposizione contrattuale che pone a carico delle aziende a partire dal 1° gennaio 1979 la corresponsione delle prestazioni economiche in favore degli operai in caso di malattia, a partire dal primo giorno, in misura del 100% dell’ammontare della retribuzione lorda ordinaria media giornaliera, fatto salvo il recupero da parte delle aziende di quanto erogato dall’ente previdenziale.
ART. 1
Le aziende editrici e stampatrici di giornali inoltreranno richiesta alla Cassa mutua nazionale malattia dei lavoratori giornali quotidiani e, successivamente, all’Ente che subentrerà nelle sue funzioni, diretta ad ottenere che il pagamento delle prestazioni economiche ai propri dipendenti venga effettuato mediante unico assegno relativo al ciclo di malattia del dipendente, intestato direttamente all’azienda, del cui ammontare sarà data, comunque, comunicazione e documentazione al lavoratore interessato.
ART. 2
Ogni lavoratore interessato rilascerà alla Cassa mutua nazionale malattia lavoratori dei giornali quotidiani e, successivamente, all’Ente che subentrerà nelle sue funzioni, tramite l’azienda, formale autorizzazione, come da fax-simile allegato, a corrispondere direttamente alle aziende medesime l’indennità spettantegli in caso di malattia.
ART. 3
I dipendenti sono tenuti a documentare regolarmente alla Cassa ed all’azienda mediante la certificazione sanitaria, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa (e comunque non oltre tre giorni dalla data di inizio della malattia), il perdurare e il concludersi dello stato di incapacità lavorativa, attenendosi altresì alle disposizioni in vigore per beneficiare del trattamento economico di malattia.
ART. 4
Avviata la procedura di cui ai punti precedenti le aziende, in coincidenza con i singoli periodi di paga, anticiperanno ai dipendenti il trattamento di malattia sulla base dei giorni di assenza verificatisi nei periodi medesimi.
Il trattamento verrà erogato in relazione ai primi 180 giorni di malattia e sarà costituito dal 100% della retribuzione ordinaria media giornaliera, determinata ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo 12 aprile 1972 ed esclusivamente sui seguenti elementi: paga base, contingenza, aumenti periodici, maggiorazioni di turno, superminimi e premi giornalieri.
Il trattamento suddetto sarà corrispondente al salario ordinario che il lavoratore avrebbe percepito in relazione ai suddetti elementi qualora nel periodo di malattia avesse prestato effettivo servizio. Per le maggiorazioni di turno si farà riferimento alle medie individuali delle quattro settimane precedenti alla data di inizio della malattia, determinate secondo gli attuali criteri di denuncia alla Cassa mutua malattia.
ART. 5
L’azienda corrisponderà a suo carico la retribuzione relativa ai primi tre giorni di malattia. Per il periodo di malattia dal quarto giorno in poi verrà, in sede di conguaglio, corrisposta l’eventuale differenza tra l’indennità economica corrisposta dalla Cassa e quanto corrisposto dall’azienda.
ART. 6
Il trattamento di cui sopra verrà corrisposto a tutti gli operai effettivamente dipendenti dall’azienda, ivi compresi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, e sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
ART. 7
Le prestazioni integrative a favore degli impiegati previste dall’accordo del 19 aprile 1973 saranno, a partire dal 1° gennaio 1979, erogate dalle aziende nei valori congelati del tariffario in vigore alla Cassa mutua quotidiani, che si allega al presente accordo.
Ai fini dell’erogazione di tali prestazioni saranno osservate le modalità e le procedure di cui al citato accordo.
La presente norma ha carattere transitorio ed è rivolta alla perequazione degli operai e degli impiegati in relazione all’assistenza integrativa. Essa avrà, pertanto, vigore fino al momento in cui non interverranno modificazioni nella situazione normativa in atto a tale riguardo.
Le prestazioni integrative come sopra determinate saranno assicurate, con le stesse modalità e negli stessi termini, agli operai dipendenti dalle aziende operanti nelle province di Trento, Trieste, Bolzano e Gorizia.
ART. 8
Saranno assorbite, fino a concorrenza, le eventuali integrazioni riconosciute in sede aziendale agli stessi titoli delle prestazioni integrative di cui al presente accordo.
ALLEGATO C
ACCORDO INTERCONFEDERALE 26 GENNAIO 1977
La Federazione Sindacale Unitaria e la Confindustria, di fronte ai problemi della crisi economica in atto, nell’intento di accrescere la competitività del sistema produttivo sul piano interno ed internazionale;
allo scopo di contribuire: 1) alla lotta contro 1’inflazione ed alla difesa della moneta mediante il contenimento della dinamica del costo globale del lavoro e l’aumento della produttività; 2) alla creazione di condizioni per nuovi investimenti e per lo sviluppo dell’occupazione specie nel Mezzogiorno;
dandosi atto che il contenuto del rapporto di lavoro è e deve restare materia di competenza esclusiva delle parti sociali e la sua definizione deve avvenire mediante l’accordo tra queste; convinte: a) di aver realizzato un progresso nello sviluppo delle relazioni industriali; b) della necessità di interventi di politica economica atti ad accrescere la competitività dei nostri prodotti;
hanno convenuto quanto segue.
1. INDENNITÀ E SCATTI DI ANZIANITÀ
Le parti si impegnano a definire al più presto, in conformità con l’obiettivo di restringere l’area degli automatismi che incidono sulla dinamica del costo del lavoro, le modalità di revisione dell’indennità e degli scatti di anzianità, nella prospettiva di un superamento della vigente normativa di legge e contrattuale.
Indennità di anzianità
Le parti concordano sulla opportunità di sostituire il testo del vigente art. 2121 C.C. con il seguente:
«L’indennità di cui all’art. 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
L’indennità di cui all’art. 2120 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e, a partire dal 1° febbraio 1977, di quanto è dovuto come aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.
Se il prestatore di lavoro è retribuito, in tutto o in parte, con provvigioni, con premi di produzione e con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavoro».
A tal fine le parti si impegnano a promuovere nelle sedi competenti un’azione per la modifica legislativa di cui sopra nonché delle pattuizioni collettive in materia.
Nota
L’esclusione degli importi di contingenza scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 si estende anche ai titolari di redditi superiori ai sei ed agli otto milioni di lire annue, per i quali è in atto una temporanea, parziale o totale, corresponsione in Buoni poliennali del Tesoro, degli scatti di contingenza, secondo quanto disposto dalla legge 10 dicembre 1976, n. 797.
A miglior chiarimento le parti precisano che per il computo dell’indennità di anzianità, ai sensi di quanto concordato, deve essere presa a base la retribuzione in corso al 31 gennaio 1977 maggiorata degli eventuali successivi incrementi retributivi con esclusione ovviamente degli scatti di contingenza e della loro incidenza anche sulla 13a mensilità e sulle eventuali altre mensilità aggiuntive o frazioni di esse.
2. EFFETTI ANOMALI DELLA SCALA MOBILE
Al fine di realizzare l’eliminazione degli automatismi derivanti dalle variazioni della scala mobile sui premi di produzione o compensi salariali equivalenti o emolumenti aggiuntivi aventi analoghe caratteristiche, in sede di categoria verranno definite le nuove normative dei premi o compensi stessi che decorreranno dal 1° febbraio 1977.
Le intese dovranno essere raggiunte entro il 10 febbraio p.v.
In caso contrario, saranno promossi incontri con l’intervento delle Confederazioni.
3. FESTIVITÀ’
Le parti concordano, in riferimento alla proposta di legge contenente disposizioni in materia di giorni festivi, attualmente all’esame del Parlamento, che le aziende potranno disporre per l’anno 1977 che siano lavorate, senza riposi compensativi, le cinque festività religiose soppresse e le due festività nazionali spostate alla domenica, con il seguente regime retributivo:
a) per le due festività nazionali, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
b) per le cinque festività religiose soppresse, il lavoratore percepirà, oltre alla normale retribuzione contrattualmente dovuta, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, senza la maggiorazione per il lavoro festivo.
Le parti si impegnano inoltre ad incontrarsi entro l’ultimo trimestre del 1977 per riesaminare, fermo restando il regime retributivo convenuto e tenuto conto della situazione comparativa nell’ambito dei paesi della CEE, la disciplina sopra pattuita relativamente agli anni 1978 e seguenti.
Nota a verbale
La disciplina pattuita per le festività in questione comporta un esame in sede settoriale dei regimi eventualmente fissati per i lavoratori addetti a turni avvicendati, senza che da ciò abbiano a conseguire procedimenti per riduzioni di personale.
4. DISTRIBUZIONE DELLE FERIE
Le parti:
riconosciuta l’importanza sociale del problema ed i riflessi sull’economia nazionale e sulla produttività delle imprese;
preso atto dell’esistenza di difficoltà alla definizione di soluzioni generali;
1) riconoscono l’opportunità di iniziative in comune per rimuovere i condizionamenti esterni. A tal fine le parti promuoveranno incontri a livello territoriale;
2) convengono sull’opportunità che l’utilizzo delle ferie ferme restando le modalità di godimento previste dai contratti e/o da accordi aziendali possa venire distribuito nel corso dell’anno.
Nei casi in cui l’azienda abbia necessità, per una più razionale ed economica utilizzazione degli impianti, di procedere alla distribuzione delle ferie, verranno definite a livello aziendale, tra la direzione e le rappresentanze dei lavoratori, le soluzioni più idonee che prevedano modalità di utilizzo delle ferie stesse.
5. LAVORO A TURNI
Si riconosce che il ricorso al lavoro a turni è importante al fine dell’economicità degli investimenti, dell’utilizzo degli impianti, del sostegno e dell’incremento dell’occupazione.
In questa prospettiva si concorda sulla possibilità dell’introduzione di turni di lavoro nel rispetto degli accordi collettivi ed aziendali vigenti a condizione che temporaneamente nell’unità produttiva non si faccia ricorso alla Cassa integrazione per addetti alle stesse lavorazioni e che esista una disponibilità di manodopera locale.
Le parti altresì convengono sull’opportunità di lavorare in turni nelle attività di manutenzione allo scopo di ridurre i tempi tecnici di fermata degli impianti.
Le parti concordano sulla particolare importanza della introduzione del lavoro a turni nelle aree del Mezzogiorno ai fini di un più equilibrato sviluppo industriale e della occupazione.
Nota a verbale
L’introduzione di nuovi turni di lavoro può ovviamente essere realizzata con utilizzazione di manodopera già in forza.
6. LAVORO STRAORDINARIO
Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario e supplementare e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme suddette.
In presenza di esigenze produttive che possano essere pregiudicate dalla semplice applicazione delle norme suddette in ragione dell’esistenza di strozzature tecniche e di occupazione, potranno essere concordate tra le parti delle deroghe per il periodo strettamente necessario al superamento di tali esigenze.
7. MOBILITÀ INTERNA
La mobilità dei lavoratori nell’ambito dello stabilimento costituisce esigenza fondamentale per la funzionalità dei processi produttivi.
L’indicata mobilità deve avvenire nel rispetto delle garanzie previste in materia dall’art. 13 dello statuto dei lavoratori e dalle norme dei contratti collettivi e degli accordi aziendali vigenti.
Le parti assumono l’impegno di intervenire, tramite le rispettive strutture, per rimuovere comportamenti contrastanti con gli impegni di cui ai commi precedenti.
8. ASSENZE DAL LAVORO
Le parti riconoscono la necessità che i controlli sanitari previsti dall’art. 5 della legge n. 300 debbono essere effettuati tempestivamente e concordano di intervenire nei confronti dell’Ente incaricato del servizio onde assolvere a tale necessità.
In particolare convengono:
1) per rendere possibile il controllo sanitario anche nei casi in cui il paziente sia autorizzato ad uscire dal medico curante, dovranno essere stabilite fasce orarie durante le quali il paziente medesimo dovrà restare nel proprio domicilio;
2) di promuovere un’iniziativa verso il settore previdenziale per colpire le insufficienze del servizio di controllo medico; ciò al fine di osservare i tempi per il controllo previsti dalla normativa in vigore.
3) di promuovere opportune iniziative delle autorità competenti, atte a rimuovere le situazioni che oggettivamente favoriscono le assenze;
4) di rimuovere le eventuali cause interne ambientali che influiscano sulle assenze, secondo le procedure previste in materia dai contratti collettivi.
ALLEGATO D
ACCORDO 13 DICEMBRE 1964 INTEGRATIVO DELL’ART. 6 NORME OPERAI DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
30 LUGLIO 1964 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI
L’Anno 1964, addì 13 dicembre, in Roma
TRA
la Federazione Italiana Editori Giornali, rappresentata dal suo Presidente Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx; l’Associazione Stampatori Italiana Giornali, rappresentata dal suo Presidente Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, da una parte
E
la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, rappresentata dal suo Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dal Segretario Generale aggiunto Xxxxxxxxx Xxxxxx e dal Segretario Nazionale Xxxxxxx Xxxxxxx;
la Federazione Italiana Lavoratori del Libro, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx;
la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria rappresentata dal Segretario Nazionale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e dai Vice-Segretari Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx, dall’altra;
in relazione al vigente calendario di uscita dei giornali quotidiani che prevede la soppressione delle edizioni del mattino del 25 dicembre e del 1°gennaio e delle edizioni del 16 agosto e per tutta la durata del calendario medesimo;
si conviene quanto appresso:
Art. 1 Gli operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del mattino osserveranno il riposo nei giorni 24 e 31 dicembre, fermo restando il diritto alla normale retribuzione in forza di quanto disposto dall’art. 8 Norme operai del vigente contratto nazionale di lavoro.
Art 2 Gli operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del pomeriggio osserveranno il riposo nel giorno 16 agosto, fermo restando il diritto al trattamento di cui all’articolo che precede.
A tali operai, che usufruiscono di un giorno di riposo in meno rispetto agli operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del mattino, sarà concesso un permesso retribuito di un giorno da godere in aggiunta alle ferie.
Art. 3 Agli operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del mattino che fossero chiamati a prestare la loro opera nei giorni 24 e 31 dicembre perché addetti a servizi indispensabili che non siano comunque diretti alla pubblicazione del giornale in quei giorni, sarà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, un’altra giornata di retribuzione senza alcuna maggiorazione.
Uguale trattamento spetterà agli operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del pomeriggio che fossero chiamati a prestare la loro opera il 16 agosto per gli stessi servizi di cui al comma che precede.
Art. 4 Il presente accordo è parte integrante dell’art. 6 Norme operai del contratto nazionale di lavoro 30 luglio 1964 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed avrà validità per tutta la durata del vigente calendario di uscita dei giornali quotidiani.
ALLEGATO E
ACCORDO 13 DICEMBRE 1964 INTEGRATIVO DELL’ART. 7 NORME IMPIEGATI
DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 30 LUGLIO 1964 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE
EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI
L’Anno 1964, addì 13 dicembre, in Roma
TRA
la Federazione Italiana Editori Giornali, rappresentata dal suo Presidente Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx. l’Associazione Stampatori Italiana Giornali, rappresentata dal suo Presidente Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, da una parte
E
la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, rappresentata dal suo Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dal Segretario Generale aggiunto Xxxxxxxxx Xxxxxx e dal Segretario Nazionale Xxxxxxx Xxxxxxx;
la Federazione Italiana Lavoratori del Libro, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx.
la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria, rappresentata dal Segretario Nazionale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e dai ViceSegretari Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx, dall’altra;
visto il vigente calendario di uscita dei giornali quotidiani che prevede la soppressione delle edizioni del mattino del 25 dicembre e del 1° gennaio e delle edizioni del pomeriggio del 16 agosto;
considerata l’opportunità di assicurare anche agli impiegati amministrativi e tecnici i due giorni di riposo accordati agli operai per effetto della soppressione di dette edizioni.
si conviene quanto appresso:
Art. 1 Gli impiegati amministrativi dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del mattino osserveranno il riposo nei giorni 24 e 31 dicembre, fermo restando il diritto alla normale retribuzione mensile.
Art. 2 Gli impiegati amministrativi dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del pomeriggio osserveranno il riposo nel giorno 16 agosto, fermo restando il diritto alla normale retribuzione.
A tali impiegati amministrativi, che usufruiscono di una giornata di riposo in meno rispetto agli impiegati amministrativi dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del mattino, sarà concesso un permesso retribuito di un giorno da godere in aggiunta alle ferie.
Art. 3 Agli impiegati amministrativi dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del mattino che fossero chiamati a prestare la loro opera nei giorni 24 e 31 dicembre, perché addetti a servizi indispensabili, sarà corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della stessa senza maggiorazione.
Uguale trattamento spetterà agli impiegati amministrativi dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del pomeriggio che fossero chiamati a prestare la loro opera il 16 agosto per gli stessi servizi di cui al comma che precede.
Art. 4 Per i giorni di riposo che dovranno osservare gli impiegati tecnici dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del mattino e del pomeriggio valgono le disposizioni di cui all’accordo integrativo dell’art. 6 Norme operai del contratto nazionale di lavoro 30 luglio 1964 in pari data sottoscritto.
Xxxx impiegati tecnici che fossero eccezionalmente chiamati a prestare la loro opera nei giorni di riposo sarà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione normale mensile, un ventiseiesimo della stessa senza maggiorazione.
Art. 5 Il presente accordo è parte integrante dell’articolo 7 Norme impiegati del contratto nazionale di lavoro 30 luglio 1964 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed avrà validità per tutta la durata del vigente calendario di uscita dei giornali quotidiani.
Le Agenzie di stampa sono considerate agli effetti dell’applicazione degli accordi 13 dicembre 1964 (All. D e All. E), come giornali quotidiani del mattino.
ALLEGATO F
Art. 5 - Complementari
Art. 5 accordo 15 marzo 2001
In relazione alla volontà delle parti di ricondurre l'inquadramento nella categoria dei "Complementari" dei dipendenti che svolgono lavori di manutenzione, aggiustaggio, messa a punto e montaggio di macchine ed impianti, le parti convengono che la categoria in questione risulti articolata secondo le seguenti specifiche.
A decorrere dal 1° settembre 2001 il profilo previsto dalla vigente disciplina collettiva per il "Complementare specializzato di livello 5) è sostituito con le seguente previsioni:
"Lavoratore notevolmente specializzato che, previa riqualificazione e superamento di specifici testi attitudinali, nell'ambito della specialità di competenza, svolge lavori complementari di manutenzione, aggiustaggio, messa a punto e montaggio di macchine e impianti con interventi sino al livello di componente elementare".
In tale profilo viene confermata la collocazione degli attuali "Complementari specializzati" e nella stessa confluiscono -previa riqualificazione e superamento di test attitudinali - i "Complementari qualificati A di livello 4". I programmi di riqualificazione non potranno essere inferiori a sei mesi durante i quali il dipendente conserverà il trattamento retributivo e la categoria di provenienza. L'acquisizione del nuovo inquadramento decorrerà dalla data di accertamento di idoneità professionale e, comunque, non prima del 1° settembre 2001.
Risulta confermata, secondo le vigenti previsioni, la collocazione nel livello 6 del "Complementare altamente specializzato" e nel livello 7 del "Tecnico di elevata specializzazione con 2 anni di anzianità nella qualifica".
Autisti: gli autisti, con decorrenza dal 1° settembre 2001, cessano di appartenere alla categoria dei "Complementari". Il paragrafo "Complementari e ausiliari" di cui all'art. 4 delle Norme Operai, viene sostituito con "Complementari, ausiliari e autisti" ferma restando la normativa ivi prevista in tema di orario.
- Complementari qualificati di gruppo B (Verificatore di resa e Addetto al magazzino anche per la movimentazione delle bobine). Il Verificatore di Resa e gli Addetti al magazzino anche per la movimentazione delle bobine confluiscono nel livello 3 secondo le previsioni di cui al precedente Art. 4.
ALLEGATO F
ACCORDO INTERCONFEDERALE 29 APRILE 1965 SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
TRA
la Confederazione Generale dell’Industria Italiana la Associazione Sindacale Intersind
la Associazione Sindacale per le Aziende petrolchimiche collegate a partecipazione statale ASAP
E
la Confederazione Generale Italiana del Lavoro la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori la Unione Italiana del Lavoro;
a) nel concorde intento di prevenire ed evitare i licenziamenti individuali ingiustificati e la possibilità di turbamenti nelle aziende in occasione di tali licenziamenti, le parti;
b) preoccupate insieme del normale andamento delle attività produttive e degli interessi dei lavoratori, nel proposito di stabilire mezzi e procedure adeguati attraverso cui le associazioni sindacali possano svolgere la loro azione per la pacifica soluzione delle controversie che possano sorgere sull’oggetto di cui alla lettera precedente;
c) affermato contrario allo spirito del presente accordo ogni licenziamento ed ogni atto effettuati in contrasto con quanto espresso al punto b) ed in particolare quelli determinati da motivi di fede religiosa, di credo politico o di appartenenza ad un sindacato;
d) ritenuto che l’accordo raggiunto debba far sì che i licenziamenti abbiano luogo o per giusta causa o per motivo giustificato secondo le ipotesi previste dalla regolamentazione di cui appresso in modo da garantire lavoratori ed aziende da eccessi, abusi ed ingiuste prevalenze ed assicurare alle organizzazioni sindacali il libero esercizio della loro attività in una leale osservanza dei reciproci impegni per la realizzazione dei suesposti fini comuni;
si è convenuto quanto segue:
1 La premessa contenendo la motivazione essenziale del presente accordo ne costituisce parte integrante e condizione della sua applicazione.
2 Il licenziamento deve essere comunicato con forma scritta al lavoratore, il quale ha diritto di chiederne la motivazione.
3 Il lavoratore che ritenga ingiustificato il licenziamento può chiedere alla organizzazione sindacale territoriale a cui è iscritto o a cui conferisca speciale mandato di promuovere il tentativo di conciliazione secondo le regole che seguono.
4 L’organizzazione sindacale dei lavoratori, ricevuta la richiesta di cui al numero precedente, inviterà ad esperire il tentativo di conciliazione la corrispondente organizzazione sindacale dei datori di lavoro.
5 Ove il tentativo non riesca, o comunque trascorsi i termini per la richiesta e per l’espletamento di esso, il lavoratore può richiedere l’intervento del Collegio di conciliazione ed arbitrato.
Tale richiesta, diretta all’azienda, verrà inoltrata dal lavoratore all’organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca speciale mandato; quest’ultima la trasmetterà, mediante lettera raccomandata, all’associazione territoriale degli industriali che ne curerà l’inoltro all’azienda.
6 La richiesta per l’intervento conciliativo delle organizzazioni deve essere avanzata entro cinque giorni dalla data di comunicazione del licenziamento ed il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro i successivi cinque giorni.
La richiesta di intervento del Collegio di conciliazione ed arbitrato deve essere avanzata, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni dalla data di comunicazione di licenziamento.
7 Il collegio di conciliazione ed arbitrato è composto di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappresentante del lavoratore e di un presidente. I rappresentanti delle parti sono nominati dalle rispettive organizzazioni sindacali.
8 Il presidente del Collegio di conciliazione ed arbitrato, ove non nominato consensualmente, è scelto mediante sorteggio tra i nominativi compresi in una lista di nomi non superiore a dodici, formata di comune accordo tra le organizzazioni sindacali provinciali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori.
9 Il presidente, appena ricevuto l’incarico, provvede a fissare nel più breve termine possibile la data per la convocazione del Collegio e delle parti al fine di esperire un tentativo di conciliazione.
Il Collegio, quando lo ritenga opportuno, può fissare, entro dieci giorni, una seconda convocazione delle parti per il completamento o la rinnovazione del tentativo di conciliazione.
Qualora il tentativo non riesca, si redige il verbale negativo e dalla firma di questo cominciano a decorrere i dieci giorni entro i quali il Collegio deve emettere la sua decisione.
Qualora debbano essere assunti mezzi di prova il Collegio, con il provvedimento con cui li dispone, può prorogare per una sola volta il termine per la decisione e per non più di 15 giorni.
10 Il Collegio pronuncia secondo equità e senza obbligo di formalità procedurali.
Grava sul datore di lavoro l’onere della prova dei fatti posti a base del motivo addotto a giustificazione del licenziamento.
11 Il Collegio qualora ritenga ingiustificato il licenziamento o qualora il datore di lavoro rifiuti di motivarlo e di provarne i motivi emette la sua motivata decisione relativa al ripristino del rapporto di lavoro.
Nel caso di decisione negativa dell’azienda circa il ripristino del rapporto, che deve essere consimilata entro il termine massimo di tre giorni, il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione o comunque non appena decorso l’anzidetto termine di tre giorni, senza che l’azienda abbia manifestato l’intendimento di ripristinare il rapporto, provvede alla determinazione della penale.
Il Collegio, giudicando secondo equità, stabilisce una penale a carico del datore di lavoro in aggiunta al trattamento previsto dalle leggi e dai contratti.
L’importo di detta penale non può essere inferiore a cinque né superiore a dodici mensilità di retribuzione per tale intendendosi quella presa a base della determinazione dell’indennità di licenziamento.
12 Per le aziende che occupano fino a 60 lavoratori si applica la procedura di cui sopra; ma l’importo della eventuale penale integrativa dell’indennità di licenziamento, di cui all’ultimo comma del n. 11, non può essere inferiore a due mensilità e mezzo, né superiore a sei mensilità.
13 Per le aziende che occupano non più di 35 lavoratori, fino a quando nei confronti di quelle non rappresentate dalle organizzazioni degli imprenditori stipulanti sia applicabile l’esclusione della procedura stabilita dal Decreto P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, le norme di cui al presente accordo si intendono sospese e la procedura consisterà nell’espletamento di un tentativo di conciliazione in sede sindacale.
14 Le misure di penale previste al n. 11 si intendono ridotte a 5 e 8 mensilità per i lavoratori che abbiano anzianità inferiore a 30 mesi. La misura massima può essere maggiorata fino a 14 mensilità per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 20 anni.
Per le aziende di cui al punto 12, dette misure sono ridotte alla metà.
15 In caso di licenziamento per giusta causa, che, secondo le previsioni di legge o di contratti collettivi, non importi né il preavviso né la corresponsione della indennità di anzianità (licenziamento in tronco)
oppure non importi il solo preavviso (licenziamento in tronchetto), si fa luogo alla procedura prevista nel presente accordo.
Qualora fallisca il tentativo di conciliazione di cui al n. 9, ove le parti siano concordi, la procedura prosegue dinanzi al Collegio.
Nel caso in cui ciò non avvenga ed il datore di lavoro, su conforme parere della sua organizzazione, richieda la sospensione del giudizio, l’organizzazione dei lavoratori ha facoltà di richiedere che venga esperito un tentativo di conciliazione in sede confederale.
Ove anche questo tentativo non abbia successo, il lavoratore può far valere i suoi diritti e pretese dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
Se quest’ultima decida che non ricorrono gli estremi per un licenziamento disciplinare e che pertanto sono dovuti o il preavviso o l’indennità di licenziamento, nel caso di licenziamento in tronco o il preavviso nel caso di licenziamento in tronchetto, il lavoratore ha diritto di chiedere la prosecuzione della procedura che era stata sospesa dinanzi al Collegio, di conciliazione e di arbitrato.
Il Collegio, qualora decida che non sussiste il giustificato motivo del licenziamento, ai sensi del n. 11 inviterà il datore di lavoro a ripristinare il rapporto, e, in mancanza, provvederà alla determinazione della pena integrativa dell’indennità di licenziamento.
In questo caso la penale potrà essere maggiorata fino a due volte con un massimo di 24 mesi.
Dichiarazione a verbale sul punto 15
La norma del terzo comma del punto 15 che prevede, per la sospensione della procedura, il conforme parere della organizzazione alla quale l’imprenditore appartiene, intende esprimere la volontà delle organizzazioni stipulanti che sia da preferire di norma, anche per i licenziamenti per giusta causa, l’espletamento della procedura dinanzi al Collegio.
16 Nel caso in cui l’autorità giudiziaria ordinaria decida che ricorrono gli estremi del licenziamento in tronco senza preavviso né indennità di licenziamento o quando tale provvedimento non sia stato impugnato dal lavoratore, l’importo equivalente dell’indennità prevista dai contratti per il caso di licenziamento in tronchetto nei limiti della parte che ecceda l’ammontare dell’eventuale danno subito dall’azienda verrà versato dal datore di lavoro o da chi per esso all’Ente Nazionale Assistenza orfani dei Lavoratori.
17 In caso di scarso rendimento, l’azienda procederà ad una ammonizione scritta del lavoratore segnalandolo alla Commissione interna che inviterà il lavoratore a normalizzare il proprio rendimento. Qualora l’azienda, considerando che queste ammonizioni non abbiano sortito il loro effetto, proceda al licenziamento, si applicherà la procedura di cui al presente accordo.
18 Per i lavoratori assunti per lavori stagionali o saltuari o comunque a termine, per i quali si faccia luogo alla applicazione del presente accordo per i licenziamenti avvenuti prima della scadenza del periodo lavorativo o del termine, la penale di cui ai punti 11 e 13 non potrà superare l’entità corrispondente alla retribuzione relativa al periodo di prevedibile occupazione residua al momento del licenziamento, né essere inferiore al minimo della penale quando il periodo residuo di prevedibile occupazione superi il tempo al quale è commisurato tale minimo.
19 La procedura prevista dal presente accordo non si applica nei riguardi dei lavoratori che hanno superato l’età pensionabile.
20 Ai licenziamenti per riduzione di personale si applica l’accordo interconfederale vigente in materia. Per il licenziamento dei membri delle Commissioni interne e dei Delegati di impresa si applicano le disposizioni particolari contenute nell’accordo interconfederale per le Commissioni interne.
21 Le disposizioni del presente accordo sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcuna altra norma riguardante la materia.
22 Il presente accordo decorre dalla data della sua stipulazione ed avrà durata fino al 31 dicembre 1968 intendendosi rinnovato successivamente di anno in anno se non disdetto tre mesi prima.