Convenzione
Testo originale
Convenzione
fra la Svizzera e l’Italia per la disciplina
0.747.225.1
della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano
Conclusa il 2 dicembre 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19931 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 1997
(Stato 8 agosto 2000)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica italiana,
qui di seguito denominati Stati contraenti,
nell’intento di adeguare la regolamentazione della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano alle nuove esigenze e all’evoluzione del traffico e della tecnica,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Principi
1 La navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano è libera subordinatamente all’os- servanza delle norme contenute nella presente Convenzione e nel Regolamento annesso.
2 Sulle acque di entrambi i laghi non è obbligatorio esporre bandiere nazionali.
Art. 2 Vigilanza
Gli Stati contraenti esercitano l’alta sorveglianza in materia di navigazione sulle acque comprese nei propri confini politici, vigilando sul rispetto delle norme della presente Convenzione e del Regolamento ed in particolare su quelle riguardanti la sicurezza della navigazione.
Art. 3 Protezione dell’ambiente
1 Ferma restando l’osservanza delle convenzioni esistenti o future in materia di pro- tezione dell’ambiente, i Governi degli Stati contraenti possono adottare le misure adeguate per la salvaguardia dell’ambiente nell’ambito delle attività comunque con- nesse con la navigazione, tenuto conto delle esigenze della navigazione stessa.
RU 2000 1958; FF 1993 II 663
1 RU 2000 1957
2 Eventuali particolari misure in materia formeranno oggetto di decisione da adot- tarsi di comune accordo fra i Governi degli Stati contraenti, sentita la Commissione mista.
3 Gli Stati contraenti, limitatamente alle acque situate nel proprio ambito territoriale e ai propri natanti, potranno adottare, nel caso in cui le condizioni locali lo esigano, misure che deroghino al Regolamento, nell’interesse della protezione dell’ambiente.
Il provvedimento dovrà essere comunicato tempestivamente alla Commissione mista.
Capitolo II: Disposizioni concernenti i natanti
Art. 4 Documenti e contrassegni
1 Ai fini della presente Convenzione per natanti si intendono: i battelli, i galleggianti e simili, come meglio definiti nel Regolamento, ad esclusione dei mezzi militari.
2 Le costruzioni, le attrezzature, l’equipaggio e tutto quanto concerne le ispezioni, le visite e le prove per l’accertamento dell’idoneità tecnica, le condizioni di sicurezza e il loro mantenimento nel tempo, dovranno essere conformi alle prescrizioni del Regolamento e della normativa nazionale vigente nel luogo d’iscrizione del natante o, in mancanza, in quello del suo stazionamento abituale.
3 I natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 f.t., per navigare su ambedue i laghi, devono essere muniti dei documenti e dei contrassegni previsti dalla normativa vigente nello Stato di appartenenza.
Nel caso in cui detti documenti o contrassegni non siano previsti per i natanti di cui sopra dalla normativa nazionale, gli stessi, quando navigano nelle acque svizzere del lago Maggiore o del lago di Lugano, devono munirsi degli appositi contrassegni sta- biliti nel Regolamento con relativo documento di rilascio.
Fanno eccezione i natanti menzionati nel Regolamento.
4 I documenti ed i contrassegni rilasciati da ciascuno degli Stati contraenti sono validi senza restrizioni su ambedue i laghi.
5 Per i natanti che non stazionano abitualmente né in Svizzera né in Italia, lo Stato competente in materia è quello del luogo in cui il natante è messo in acqua.
6 In caso di cambiamento del luogo di stazionamento abituale del natante dal territo- rio di uno degli Stati contraenti al territorio dell’altro Stato, sono necessari nuovi documenti e contrassegni da rilasciare dalle competenti autorità del rispettivo Stato secondo la legislazione nazionale.
Art. 5 Assicurazione
1 Nel caso di natanti a motore il rilascio dei documenti e dei contrassegni di cui al punto 3° comma secondo dell’articolo precedente è subordinato alla stipulazione di un’assicurazione per la responsabilità civile che copra i danni che possono derivare dall’impiego del natante e dall’eventuale rimorchio di attrezzature sportive.
2 In ogni altro caso si applica la normativa vigente dello Stato di appartenenza.
3 Gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere reciprocamente i certificati rila- sciati dalle compagnie d’assicurazione autorizzate ad esercitare questo ramo d’atti- vità secondo la legislazione nazionale di ciascuno Stato.
Capitolo III: Disposizioni concernenti i conduttori
Art. 6
1 In materia di abilitazione, il conduttore e i membri dell’equipaggio, se previsto, sono sottoposti alle disposizioni della legislazione nazionale dello Stato contraente sul cui territorio essi hanno la propria residenza. In mancanza di tale residenza, la competenza spetta allo Stato contraente sui cui territorio il natante è immatricolato o staziona abitualmente.
2 Per poter navigare in acque diverse da quelle del Paese di appartenenza il permesso di condurre un natante è comunque necessario se:
a. la potenza di propulsione è superiore a 8 kW;
b. la superficie velica supera i 15 m2.
3 Il conduttore di un natante motorizzato deve aver compiuto il 14° anno di età per i motori fino a 6 kW di potenza e i 18 anni per potenze superiori, salvo che non sia prescritta un’età minima maggiore di questa nei casi previsti dal Regolamento.
4 I permessi di condurre sono validi senza restrizioni su entrambi i laghi, salvo che si tratti di permessi rilasciati al personale di natanti adibiti al trasporto professionale e pubblico di persone; in questo caso gli stessi sono validi soltanto sul lago per il quale sono stati rilasciati.
5 Il rilascio, l’aggiornamento o il ritiro del permesso sono disciplinati nel Regola- mento.
6 L’aggiornamento, la modifica o il ritiro del permesso sono di competenza dello Stato contraente che ha rilasciato il documento.
7 Qualora il conduttore cambi la residenza trasferendosi sul territorio dell’altro Stato, egli deve provvedere, entro un anno dal trasferimento, a sostituire il permesso di condurre senza che sia necessaria l’effettuazione di un esame.
Capitolo IV: Disposizioni concernenti la circolazione
Art. 7
1 La circolazione dei natanti è sottoposta alle disposizioni della presente Conven- zione e del Regolamento.
Gli Stati contraenti possono stabilire regole particolari per la navigazione dei natanti destinati a un servizio dello Stato.
2 Le manifestazioni nautiche che si svolgono sui laghi Maggiore e di Lugano e che interessano le acque territoriali dei due Stati contraenti possono aver luogo solo subordinatamente ad accordi tra le autorità competenti di ambedue gli Stati, sentite le imprese di navigazione concessionarie.
3 L’uso degli impianti di approdo e di quelli di stazionamento sottostanno alla legi- slazione dello Stato contraente in cui essi si trovano.
4 Le autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti possono temporaneamente limitare o vietare la navigazione nelle proprie acque territoriali per motivi di sicu- rezza o di ordine pubblico. I divieti e le limitazioni vengono portati a conoscenza degli interessati mediante avvisi o adeguata segnaletica.
5 Le limitazioni permanenti alla navigazione o all’ammissione di determinati natanti oppure di determinati tipi di propulsione possono essere decise soltanto di comune accordo tra i Governi degli Stati contraenti.
6 La segnaletica diurna e notturna è disciplinata da ciascuno Stato contraente in conformità alle norme del Regolamento.
7 I Governi degli Stati contraenti devono comunicarsi reciprocamente per cono- scenza i regolamenti interni, le prescrizioni e le eventuali modifiche emanati in materia di polizia dei porti e delle rade situate sul rispettivo territorio.
Capitolo V:
Disposizioni particolari per la navigazione del servizio regolare di linea
Art. 8 Servizio regolare di linea
È considerato servizio regolare di linea quello esercitato dalle imprese di naviga- zione alle quali gli Stati contraenti hanno rilasciato una concessione. Le disposizioni contenute negli atti di concessione non possono essere in contrasto né con la pre- sente Convenzione, né col Regolamento.
Art. 9 Diritto di trasporto
1 Il diritto di trasporto in esclusiva di persone con servizi regolari di linea sul lago Maggiore e sul lago di Lugano viene stabilito come segue:
2 Lago Maggiore
L’esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea è assicurato, sia nel bacino italiano sia in quello svizzero, da un’impresa italiana munita di atto di concessione italiano alla quale la Svizzera si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino.
3 Lago di Lugano
L’esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea è assicurato, sia nel bacino svizzero sia in quello italiano, da un’impresa svizzera munita di atto di concessione svizzero alla quale l’Italia si impegna a rilasciare la concessione per il proprio baci- no.
4 Si considerano servizi pubblici di linea anche quelli effettuati dall’impresa conces- sionaria con propri natanti fuori dall’orario e dalle rotte abituali.
Art. 10 Concessione
Nei rispettivi atti di concessione degli Stati contraenti vengono stabilite le disposi- zioni a cui è sottoposto il servizio regolare di linea. L’atto è rilasciato sentite le competenti autorità dell’altro Stato contraente.
Art. 11 Personale navigante delle imprese concessionarie
I conduttori ed i componenti l’equipaggio dei natanti dell’impresa di navigazione concessionaria dei servizi pubblici di linea per il lago di Lugano sono sottoposti, in materia di abilitazione, alla legislazione svizzera. Questo in deroga alle disposizioni generali di cui all’articolo 6 punti 1 e 7.
Per l’impresa concessionaria dei servizi pubblici di linea sul lago Maggiore è invece riconosciuta la validità reciproca delle abilitazioni.
Art. 12 Orari
Le imprese i cui natanti assicurano un servizio regolare di linea tra la Svizzera e l’Italia sottopongono alle autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti i progetti d’orario entro i termini fissati dalle rispettive autorità. Gli orari, approvati dall’autorità nazionale competente e le eventuali modifiche apportate durante il periodo di validità degli stessi, devono essere affissi a bordo dei natanti, in tutti i porti e negli impianti d’approdo regolarmente serviti.
Art. 13 Trasporto agenti di sorveglianza
Le imprese che esercitano un servizio pubblico di navigazione sono obbligate a tra- sportare gratuitamente gli agenti delle autorità incaricate di compiti di sorveglianza nell’esercizio delle loro funzioni.
Capitolo VI:
Disposizioni particolari concernenti la navigazione sottoposta ad autorizzazione ed il servizio di noleggio di banchina
Art. 14 Navigazione sottoposta ad autorizzazione e servizi di noleggio di banchina
1 I servizi non regolari di linea di trasporto persone, denominati servizi sottoposti ad autorizzazione o permesso oppure di noleggio di banchina, sono disciplinati dalle autorità competenti nelle proprie acque territoriali secondo la legislazione nazionale.
2 I natanti che effettuano i servizi di cui al punto precedente possono, di regola, svolgere il servizio stesso esclusivamente nell’ambito delle acque territoriali dello Stato che ha rilasciato l’autorizzazione.
Tale autorizzazione può essere rilasciata purché il trasporto risponda ad un’esigenza effettiva e previo accertamento che le imprese pubbliche di navigazione non subi- scano una notevole concorrenza.
3 Un’annotazione supplementare da riportare sull’autorizzazione è necessaria per effettuare corse nelle acque territoriali dell’altro Stato. Tale annotazione viene appo- sta dall’autorità competente, previo assenso dell’autorità dell’altro Stato.
Art. 15 Controlli e trasporto agenti di sorveglianza
I funzionari dell’autorità di sorveglianza debbono essere informati su tutte le que- stioni riguardanti il servizio; essi hanno il libero accesso ai natanti ed il diritto al trasporto gratuito.
Capitolo VII: Disposizioni relative ai controlli doganali
Art. 16
1 Gli Stati contraenti provvedono affinché i servizi di dogana e di polizia siano espletati in modo da consentire il normale funzionamento dei servizi regolari di linea nonché l’esercizio dell’attività di pesca.
2 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano quelle previste da accordi internazionali in materia di controlli di dogana e di polizia.
Capitolo VIII:
Disposizioni per la circolazione dei natanti al servizio dello Stato
Art. 17
1 I natanti che espletano servizi di dogana e di polizia non debbono, di norma, oltre- passare la frontiera politica dei rispettivi Stati, salvo nei casi di deroga previsti sia da specifici accordi bilaterali sia dalle ipotesi di cui al successivo punto 2.
2 Sul lago di Lugano i natanti italiani di dogana e di polizia possono, per esigenze di servizio, oltrepassare la propria frontiera politica per trasferirsi dal bacino di Porto Ceresio a quello di Porlezza e viceversa. Sempre per esigenze di servizio i natanti della dogana e di polizia hanno la facoltà di trasferirsi sia dal bacino di Porto Ceresio sia da quello di Porlezza nelle acque italiane prospicenti il comune di Campione d’Italia e viceversa.
Tali trasferimenti possono aver luogo soltanto di giorno e senza soste nelle acque svizzere, previa comunicazione alla Direzione delle dogane svizzere a Lugano da dare al più tardi un giorno prima della loro effettuazione.
Alle medesime condizioni può aver luogo sul lago di Lugano il passaggio degli agenti italiani di dogana e di polizia su natanti privati.
3 I natanti di cui al punto precedente non possono approdare in territorio svizzero, salvo casi di forza maggiore; gli agenti italiani di dogana e di polizia non possono comunque effettuare atti di potestà nelle acque territoriali svizzere.
Capitolo IX: Commissione consultiva mista
Art. 18
1 Con l’entrata in vigore della presente Convenzione è costituita una commissione consultiva mista.
2 Ogni Parte contraente nomina i membri della propria delegazione il cui numero non deve essere superiore a tre. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno.
3 I compiti della commissione consistono principalmente nel:
a. vigilare affinché vengano applicati la presente Convenzione e il Regolamento;
b. elaborare e sottoporre ai Governi degli Stati contraenti modifiche e integra- zioni del Regolamento;
c. facilitare i rapporti fra le autorità degli Stati contraenti incaricati dell’ese- cuzione delle prescrizioni previste nella presente Convenzione e nel Rego- lamento;
d. risolvere le eventuali difficoltà risultanti dall’applicazione della presente Convenzione e del Regolamento, formulando proposte ai Governi degli Stati contraenti;
e. mantenere i rapporti con altri organismi amministrativi e privati che si occu- pano di questioni inerenti anche alla navigazione.
Capitolo X: Esecuzione della Convenzione e del Regolamento
Art. 19
1 Ciascuna delle Parti contraenti adotta i provvedimenti necessari all’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento sul proprio territorio.
2 Le autorità competenti degli Stati contraenti possono avere rapporti bilaterali di- retti sulle questioni che riguardano l’applicazione della presente Convenzione e del Regolamento.
3 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 punto 6, in caso di infrazioni alle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento, ciascuno degli Stati contraenti applica le sanzioni e le misure amministrative previste dal proprio ordi- namento.
Capitolo XI: Clausola d’arbitrato
Art. 20
Le divergenze fra gli Stati contraenti concernenti l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione che non possono essere composte dalla Commissione consultiva mista sono sottoposte, se gli Stati contraenti non dispongono altrimenti e su richiesta di uno di essi, ad un tribunale arbitrale. La composizione, le funzioni e le regole di procedura del tribunale arbitrale sono stabilite in un allegato alla presente Convenzione.
Capitolo XII: Disposizioni finali
Art. 21 Entrata in vigore
1 La presente Convenzione ed il Regolamento entrano in vigore il primo giorno del terzo mese che segue la reciproca comunicazione formale dell’avvenuto perfeziona- mento delle procedure costituzionali richieste in ciascuno dei due Stati contraenti.
2 Ogni Stato contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Conven- zione che comunque rimarrà in vigore per un anno a decorrere da tale data.
3 La presente Convenzione abroga la Convenzione del 22 ottobre 19232 fra la Sviz- zera e l’Italia per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano.
Fatto sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992 in due esemplari in lingua italiana.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il Governo
della Repubblica italiana:
Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx
2 [CS 13 344]
Allegato concernente l’arbitrato
1 La procedura d’arbitrato è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato.
2 Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I due arbitri così designati nominano di comune accordo il terzo arbitro con funzione di presidente. Se allo spirare dei due mesi a partire dalla nomina del secondo arbitro non è ancora stato designato il terzo arbitro, il Presidente della Corte internazionale di giustizia procede alla sua nomina su richiesta della Parte più dili- gente.
3 Se entro due mesi a partire dalla richiesta una delle due Parti in causa non ha pro- ceduto alla nomina che le spetta di un membro del tribunale, l’altra Parte può xxxxx- xxxxx al Presidente della Corte internazionale di giustizia che nomina il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Appena nominato, il pre- sidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha designato un arbitro di farlo entro due mesi. Trascorso questo termine, egli si rivolge al Presidente della Corte internazionale di giustizia che procede a questa nomina entro un nuovo ter- mine di due mesi.
4 Se nei casi previsti ai punti precedenti, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito, oppure se è cittadino di una delle due Parti in causa, la nomina del presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell’arbitro spetta al vicepresidente della Corte oppure al membro più anziano della Corte che non sia impedito e che non sia cittadino di una delle due Parti in causa.
5 Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione di uno degli arbitri designati.
6 Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale ed in parti- colare del presente accordo.
7 Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda la materia, vengono prese a maggioranza dei suoi membri; l’assenza o l’astensione di uno dei membri nominati dalle Parti non impedisce al tribunale di decidere. Nel caso di parità di voti decide il presidente. Le Parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono le spese dell’arbitro che hanno nominato e quelle per il presidente in parti uguali. Il tribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura del giudizio.