ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE
ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE
DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE ARTIGIANE.
In data 6 giugno 2001, in Roma,
CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI,CLAAI e CGIL, CISL, UIL
In coerenza con l’accordo interconfederale del 2 febbraio 1993 sulle politiche
formative nelle imprese artigiane;
Condividendo l’obiettivo della concertazione delle politiche formative, nel quadro del sistema di relazioni sindacali mirate allo sviluppo della competitività delle imprese, alla valorizzazione delle risorse umane e alla crescita delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti;
Considerando la formazione professionale continua dei lavoratori uno strumento fondamentale per le esigenze di sviluppo, competitività, adeguamento e innovazione delle imprese;
Intendendo favorire lo sviluppo di competenze più consone alle esigenze delle imprese con un sistema di formazione che adegui le professionalità dei lavoratori dipendenti alle nuove tecnologie introdotte nelle aziende ed alle strategie organizzative finalizzate ad una costante ed elevata qualità dei prodotti e dei servizi;
In ragione:
• della specificità dell’impresa artigiana sancita dalla Costituzione della Repubblica Italiana, e normata da apposite leggi speciali, rispetto ad altre forme d’impresa;
• delle particolari caratteristiche legate alla dimensione di impresa;
• della specificità delle politiche delle risorse umane;
• della presenza in tutti i settori economici; concordano
di costituire un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione
continua nelle imprese artigiane ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 118 della
Legge 388/2000.
Al Fondo, oltre alle imprese artigiane, possono aderire anche le piccole e medie imprese.
Le parti concordano di costituire il Fondo Nazionale nelle modalità previste dal punto b) del comma 6 dell’art. 118 della legge 388/2000: “come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 12 del codice civile, concessa con un
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.
L’attività del Fondo nazionale avrà come destinatari i lavoratori dipendenti delle
imprese che aderiscono al Fondo.
Il Fondo nazionale, nell’ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa definite nel presente accordo interconfederale promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell’art. 118 della legge
388/2000, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali, interregionali e nazionali di e tra imprese concordati tra le parti.
Nell'ambito delle proprie attività individua le seguenti priorità:
• svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull’intero territorio nazionale;
• favorisce le pari opportunità, promuovendo e finanziando la formazione volta alla valorizzazione del lavoro femminile, alla diffusione di azioni positive;
• promuove e finanzia la sperimentazione di modelli formativi di riqualificazione mirati ai lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
• promuove e finanzia programmi di formazione professionale continua in tema di sicurezza del lavoro e di attuazione del complesso delle normative in materia;
• promuove e finanzia azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti;
• individua politiche di qualità nella formazione professionale continua e premia esperienze di eccellenza.
Organi
Sono organi del Fondo:
• Assemblea
• Presidente e Vice Presidente
• Consiglio di Amministrazione
• Collegio Dei Sindaci
La composizione degli organi è paritetica fra Organizzazioni imprenditoriali e sindacali.
L’Assemblea è composta da 24 membri.
L’Assemblea elegge al proprio interno il Presidente su designazione delle Organizzazioni Imprenditoriali ed il Vice Presidente su designazione delle Organizzazioni Sindacali.
L’Assemblea delibera con maggioranza qualificata in misura di 9/10 dei presenti,
con un minimo di presenza dei 2/3.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri.
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con maggioranza qualificata in misura di 9/10 dei presenti, con un minimo di presenza dei 2/3.
Per quanto riguarda le funzioni e i poteri specifici del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea vale quanto previsto dallo Statuto.
Struttura Operativa
Le responsabilità operative del Fondo nazionale vengono affidate ad un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un ventaglio di candidature di comprovata esperienza professionale maturata nella progettazione, programmazione e direzione di programmi formativi complessi e nella gestione amministrativa ed operativa.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo nell’approvare il regolamento interno stabilisce compiti e funzioni del Direttore, durata dell’incarico e modalità di revoca.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Nazionale ha facoltà di invitare alle proprie riunioni il Direttore.
Presso il Fondo viene istituito un Gruppo tecnico di assistenza, valutazione e monitoraggio dei progetti formativi da finanziare che collabora con il Direttore per valutare i progetti secondo criteri e modalità predefinite e rese note di anno in anno dal Consiglio Di Amministrazione del Fondo. Il gruppo tecnico è composto da 6 membri esperti di formazione professionale continua di cui 3 di nomina delle Organizzazioni Imprenditoriali e 3 di nomina delle Organizzazioni Sindacali. Gli esperti saranno, di norma, collaboratori esterni del Fondo.
Il Consiglio decide con criteri improntati ad economicità e trasparenza sulle risorse del Fondo nazionale e sulle spese di funzionamento e gestione.
Al Consiglio di Amministrazione spettano l’approvazione, il finanziamento e il
controllo dei progetti di formazione continua.
Il Direttore, entro quindici giorni dal ricevimento del progetto deve, sentito il gruppo tecnico, istruire il progetto medesimo e sottoporlo al Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare entro i successivi quindici giorni.
Regolamento interno
Il Fondo Nazionale sulla base delle conoscenze acquisite dalle parti sociali nell’ambito dei fabbisogni formativi e professionali imposta annualmente programmi di lavoro deliberati dal Consiglio di Amministrazione sentito e acquisito il parere delle articolazioni regionali.
Le parti concordano che il Fondo Nazionale utilizzerà le risorse che su base annua sono messe a disposizione, secondo le modalità previste dall’art. 118 della legge 388/2000, per contribuire a finanziare, nella misura prevista dal predetto articolo di legge, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali e interregionali.
L’ammontare dei progetti finanziati dal Fondo corrisponderà, per ogni singola regione, alle risorse versate dalle imprese nella regione stessa, nel limite di seguito indicato:
▪ non meno del 90% dell’ammontare annuo messo a disposizione, al fine di contribuire a finanziare, sulla base di specifici progetti, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali e interregionali concordati tra le parti nell’ambito della Regione di competenza per le imprese che versano i contributi al Fondo nazionale.
Il 10% dell’ammontare annuo sarà messo a disposizione per contribuire a finanziare progetti finalizzati alla valorizzazione e al riequilibrio territoriale e settoriale, alle spese di gestione del Fondo e a svolgere azioni di promozione e sostegno delle attività del Fondo stesso.
Articolazioni Regionali
Il Fondo nazionale si articola a livello regionale così come previsto dal comma
settimo dell’art. 118, della Legge n. 388/2000.
Le parti sociali regionali individueranno i componenti delle rispettive articolazioni dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione del Fondo nazionale.
Per la valutazione dei progetti di formazione le articolazioni si avvarranno di un Gruppo tecnico che li valuterà sulla base dei criteri stabiliti a livello nazionale ed integrati da eventuali specificità locali.
Nell’esplicare le attività di valutazione le articolazioni regionali si rapporteranno con le Amministrazioni regionali al fine di concordare modalità di raccordo fra la programmazione dei finanziamenti pubblici regionali per la formazione continua e le attività formative da finanziare regionalmente da parte del Fondo.
Lo svolgimento dei compiti delle articolazioni regionali e le attività di sostegno dei progetti (indagine, orientamento, promozione, valutazione e monitoraggio) sostenute su indicazione delle stesse articolazioni regionali vengono finanziate, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa, fino al 10% dell’ammontare dei progetti approvati per singola Regione dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nazionale.
Per lo svolgimento dei propri compiti le articolazioni regionali potranno avvalersi delle strutture logistiche e delle attività degli Enti Bilaterali Regionali.
I progetti debbono necessariamente indicare le strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.
Le strutture formative che si candidano a realizzare le attività di formazione continua dovranno essere accreditate presso le Regioni.
Il Regolamento prevede la procedura di valutazione, i tempi, l’assegnazione del
finanziamento, le modalità di rendiconto.
Il presente accordo ha validità biennale e si intende prorogato di anno in anno se non perviene disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.
In ogni caso, il presente accordo, al termine del primo biennio, sarà oggetto di verifica fra le parti.
CONFARTIGIANATO | C.G.I.L. |
CNA | C.I.S.L. |
CASARTIGIANI | U.I.L. |
CLAAI |