Prefazione
GLI STRUMENTI A PROTEZIONE DEL DISEGNO TESSILE
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Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Prato (Xxxxxxx Xxxxxxxx e Marchi)
Prefazione
Parlare di Made in I taly o di I talian Style , significa, oggi ripercorrere tutta la tradizione di qualità e originalità che, lungo questi anni, ha caratterizzato la nostra produzione industriale in genere, e tessile in particolare. I n questo ultimo ambito, si colloca tutta l’attività svolta, non solo dai grandi stilisti, ma anche, se non soprattutto dalle numerose piccole e medie imprese che, giorno per giorno, contribuiscono, con i loro prodotti, a tenere alto il nome dell’I talia nel mondo. A llo scopo, peraltro, idi conservare questa posizione ormai da tempo acquisita, è necessaria, per le imprese italiane, una politica di investimenti, in risorse umane e capitali, che molto spesso, in passato, non ha pagato in termini di ritorno, in quanto i nostri prodotti sono stati spesso oggetto di imitazione , quando non anche di vera e propria contraffazione. I l problema evidente è dunque quello di tutelare tutto il lavoro di ricerca, di creazione, di nascita delle idee, dal fenomeno della copiatura, che oggi assume delle dimensioni più importanti e sicuramente economicamente dannose, per questa serie di grossi cambiamenti di scenario che hanno portato il nostro paese a entrare nel mercato globale e ad affrontare nuovi concorrenti, rispondendo in tempi estremamente brevi e quindi con la necessità di prodotti che hanno una vita realmente effimera. Questo è il tema da cui è partito il presente lavoro della C.C.I .A .X . xx Xxxxx, che si propone di fare maggiore chiarezza su quelli che sono gli strumenti legislativi esistenti, sulle strade da percorrere oggi, su quali potrebbero essere gli accorgimenti da adottare, nonché su eventuali proposte al legislatore nel futuro.
I n appendice a questo volume, si riportano le istruzioni e la modulistica della domanda di registrazione per modelli e disegni, un massimario della più significativa giurisprudenza esistente in materia, nonché un elenco della normativa (nazionale ed internazionale) rilevante per lo specifico settore.
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
CAPITOLO 1
CENNI INTRODUTTIVI SULLA TUTELA DEL DISEGNO TESSILE
Il problema della tutela del disegno tessile ha una caratteristica che non è inusuale nella materia della proprietà intellettuale, ed in genere nel diritto; vi sono troppe norme, troppe leggi rispetto alla soluzione di un unico problema, quello della tutela dell’attività creativa di chi realizza un nuovo disegno tessile.
E’ opportuno dunque, cercare di mettere un po’ di ordine fra i possibili strumenti di protezione, dal momento che le norme applicabili non sono uguali e i diversi istituti giuridici sono qualificati ciascuno da connotazioni particolari, per cui in certi casi e per certi aspetti può essere più interessante una forma di tutela, per altri casi un’altra.
Nel nostro sistema giuridico esistono, sostanzialmente, tre forme di protezione, rilevanti per il disegno tessile, che, essendo tra loro concorrenti, creano una parziale sovrapposizione di tutele.
La prima forma di protezione che esaminiamo è quella della tutela attraverso il Brevetto per Modello Industriale, che si ottiene appunto, brevettando il disegno presso l’Ufficio Italiano dei Brevetti e dei Marchi. Con il termine “brevetto” si indica, ad un tempo, una speciale autorizzazione ed il documento che attesta la medesima. Nel nostro caso sono interessanti i brevetti per modelli industriali che comprendono a loro volta la registrazione per Disegni o Modelli. Tralasciando, momentaneamente, gli aspetti giuridici, per altro sostanziali, sull’applicabilità di questo tipo di tutela, giova sottolineare che, l’istituto brevettuale è stato sinora scarsamente utilizzato dalle aziende del settore tessile a causa dei vincoli essenzialmente previsti: onerosità della tutela con pagamento di tasse per almeno il primo quinquennio, formalità burocratiche di deposito e assenza di divulgazione al momento della domanda. Detti vincoli, in effetti, mal si conciliano con l’organizzazione produttiva e commerciale di quelle aziende che prevedano la pressochè continua realizzazione di nuovi disegni e modelli e l’immediata promozione presso la clientela.
A seguito, per altro, della ratifica da parte dell’Italia dell’accordo GATT-Trips sul commercio, il nostro Paese ha modificato, la normativa sui modelli e disegni, introducendo la possibilità, per i “disegni tessili”, di pagare la tassa di concessione in (modeste) rate annuali. Ciò non ha però determinato un sostanziale mutamento del quadro sopra riferito, poiché non risulta certa l’estensione attribuibile alla formulazione “disegni tessili”, la quale appare essere la traduzione della dicitura “textile designs” utilizzata nella versione inglese dei Trips (ma nella versione francese si parla di “dessins et modèles de textiles”). Non è chiaro, in sostanza, se la modifica introdotta valga solo per i disegni di tessuti oppure per tutti i modelli tessili(filati e prodotti confezionati inclusi).
E’ comunque, molto probabile, che l’applicazione di un pagamento annuale ai modelli e disegni relativi a tutte le creazioni di moda, le quali il più delle volte non sopravvivono ad una stagione, ed una adeguata pubblicizzazione presso le aziende del settore, possano determinare una maggiore attenzione nei riguardi dell’istituto brevettuale e dei (considerevoli) vantaggi che lo stesso offre.
Per quanto riguarda la seconda forma di tutela, ovvero quella relativa al Diritto d’Autore, grossi passi in avanti sono stati fatti, in tempi recenti con la promulgazione del D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 95, dal titolo Attuazione della Direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2001-sg n.79, ed entrato in vigore il 19 aprile 2001.Tale Decreto, oltre a sancire, la definitiva tutela dei disegni e dei modelli, quali opere artistiche, protette anche con il diritto d’autore, introduce molteplici e radicali innovazioni sia al RD 25.08.1940 n.1411(Legge Modelli), sia alla stessa Legge 22.04.1941 n.633 (Legge sul Diritto d’Autore), alle quali è necessario dedicare più avanti un’attenta e meditata riflessione.
Infine, in mancanza di brevetto, o laddove non ricorrano i presupposti per l’applicazione della Legge sul Diritto d’Autore, si è soliti invocare, la tutela ex art. 2598 n. 1 del Codice Civile, che reprime la concorrenza sleale per imitazione servile. Questa terza forma di tutela appare, peraltro, alquanto attenuata da una giurisprudenza costante, che ha sostenuto la libera imitabilità delle forme in quanto funzionalmente necessarie al pregio ornamentale.
Solo in alcuni casi è stata, invece, vietata la riproduzione di forme alle quali è stata riconosciuta una efficacia individualizzante dell’origine delle creazioni, secondo una tesi che risulta supportata da evidenti argomenti giuridici, in quanto il nostro ordinamento giuridico, non riconosce, la necessità di appropriarsi delle forme ornamentali, come prova il fatto che in materia di disegni e di modelli, non vi è l’onere dell’attuazione, previsto, al contrario, per le invenzioni e i modelli di utilità. Di conseguenza, si può brevettare, registrare, ottenere il diritto d’autore, su un disegno od un modello, e in realtà non realizzarlo, creando così un diritto di inedito, proprio dell’autore stesso.
Prima di concludere questo velocissimo excursus, su quelli che sono gli strumenti a protezione del disegno tessile (su ciascuno dei quali ritorneremo più diffusamente nelle pagine seguenti), occorre fare due ultime precisazioni che sottolineano l’importanza, sia per quello che riguarda le ripercussioni internazionali, sia per quanto concerne gli aspetti penalistici, della tutela del disegno tessile.
Nel 1994 è stato firmato nell’ambito del G.A.T.T., un accordo, poi ratificato anche dall’Italia con Legge 29.12.1994, n.747, chiamato sinteticamente Accordo T.R.I.P.S.(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).
Tale accordo, di rilevanza mondiale, contiene una sezione speciale e abbastanza particolareggiata sulla protezione dei disegni tessili. Le regole di base stabiliscono che ogni disegno, nuovo ed originale, possiede le caratteristiche per essere protetto, ma riconoscono anche che il breve ciclo e l’elevato numero di disegni prodotti in questo settore possono rendere il riconoscimento della protezione dei disegni, soprattutto per gli aspetti procedurali, particolarmente complicato.
Vi è, infatti, una eloquente sezione, che tratta dei requisiti procedurali per il riconoscimento ed il rispetto dei diritti di proprietà in tutte le aree della proprietà intellettuale. Questa sezione stabilisce delle regole generali di tutela, affinchè i requisiti procedurali non vengano usati per eludere la produzione garantita dagli standards base. In altre parole, i requisiti procedurali non devono essere troppo gravosi o costosi, e non devono verificarsi ritardi nel riconoscimento della protezione che possano ridurre l’effettivo periodo di protezione, o privare il titolare legittimo di tali diritti.
Quello, che preme sottolineare, è che, al di là di queste norme generali sui requisiti procedurali, vi sono ulteriori disposizioni relative ai disegni dei tessuti. Esse stabiliscono che ogni Stato membro deve garantire che i requisiti per assicurare la protezione dei disegni tessili, in particolare i costi, le analisi, e le pubblicazioni, non riducano o eliminino la possibilità di richiedere e di ottenere tale protezione. I paesi membri possono scegliere di aderire a questi obblighi tramite la legge sui disegni industriali o attraverso la legge sul diritto d’autore.
Infine, preme sottolineare la tutela offerta ex art. 473 codice penale, in caso di contraffazione, alterazione od uso di brevetti, disegni e modelli industriali. E’ infatti noto, che la contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi costituisce reato, punito ai sensi dell’art. 473 del codice penale. La tutela penale della proprietà industriale non si limita, però, alla sola contraffazione di marchi, in quanto anche le invenzioni industriali, i modelli di utilità ed i disegni e modelli industriali, sono tutelati in sede penale.
In passato, tuttavia, l’ambito di operatività di tale previsione di legge, specificamente il secondo comma, che tratta appunto dei brevetti e dei modelli, individuava tale contraffazione, nella sola falsità materiale compiuta sull’attestato di concessione dei brevetti, disegni e modelli. Seguendo questa impostazione giuridica, l’art. 473 secondo comma del codice penale, non risultava quindi applicabile
ai casi di contraffazione dei trovati oggetto di brevetto. La tutela penale per tali trovati era invece rintracciabile nell’art. 88 della Legge Invenzioni, che punisce la fabbricazione, vendita, esposizione, ovvero l’utilizzo industriale di oggetti realizzati in frode ad un brevetto valido.
Il reato in questione, oltre ad essere punito in modo irrisorio, è perseguibile a querela di parte, condizione, quest’ultima, che ha generato un’innumerevole serie di problemi, non ultimo il rispetto del termine di tre mesi per la presentazione della querela. L’impostazione che limitava l’applicabilità dell’art.473 c.p. alla falsità materiale del titolo in relazione a quelle privative è stata peraltro modificata recentemente dalla Suprema Corte. La Cassazione penale, Sez. V, ha infatti stabilito, che i disegni e modelli industriali, ricevono la tutela prevista dall’art. 473 c.p., aprendo finalmente, la possibilità ad una tutela più corretta per tali privative.
CAPITOLO 2
LA TUTELA BREVETTUALE DEI DISEGNI TESSILI
Ogni riflessione sulla tutela brevettuale del disegno tessile, che abbia pretesa di completezza, deve essere impostata nell’ambito della più generale problematica del brevetto per modello ornamentale. Per la verità per effetto delle modifiche apportate al R.D. 25.08.1941, n.1411 da parte del recente D. Lgs. 02.02.2001, n.95, oggi non deve più parlarsi di “brevetto per modello ornamentale”, ma di “registrazione per disegni e modelli”. Questa sarà quindi la nuova terminologia, cui ci atterremo nelle pagine seguenti.
Il brevetto(oggi registrazione) dà vita ad un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.
Possono costituire oggetto di registrazione, secondo l’art. 5 del Regio Decreto 25 agosto 1940 n.1411, “i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale”1.
Per disegno o modello, si intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, che risulta, in particolare e quindi non in senso limitativo, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Per prodotto, si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso e che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori.
Per prodotto complesso, si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.
E’ difficile, invece, individuare, a priori, ciò che non può essere oggetto di registrazione. Le uniche limitazioni sono espresse nel nuovo art. 7 bis2 che esclude dalla registrabilità:
- quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinate unicamente dalla funzione tecnica dello stesso;
- quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte identiche, per permettere a questo di essere unito o connesso meccanicamente, incorporato, posto intorno od a contatto, con altro prodotto, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione, salvo le caratteristiche che hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.
La formulazione delle suddette esclusioni è tale per cui nessun prodotto (industriale o artigianale) è di per se stesso escluso dalla tutela del suo aspetto complessivo, mentre lo sono “quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto”, che siano soltanto di contenuto e funzione squisitamente tecnica e/o necessaria.
Appare perciò chiaro ed evidente che qualsiasi oggetto industriale o artigianale, complesso o in singole parti componenti, che abbia un suo proprio aspetto esteriore rispondente ai requisiti di novità e carattere individuale, merita sempre e comunque di essere tutelato come disegno o modello. Libera dal gradiente qualitativo dello “speciale ornamento”, un tale titolo di protezione, che può coesistere,
1 Articolo così sostituito dal X.Xxx. 02.02.2001 n.95 art 1.
2 Articolo introdotto dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 8.
per il medesimo oggetto, con il modello di utilità e anche con l’invenzione, appare oggi ancora più “forte” e di difficile contestabilità.
Altra novità sostanziale introdotta dalla normativa di riforma è l’ammissione alla protezione dei “componenti di un prodotto complesso”, che, nell’ambito del design industriale, rappresentano un mondo di realtà concrete assai vasto e variegato, che bene ha fatto il legislatore a voler codificare.
Il nuovo art.5 quinquies3 precisa che il disegno o modello di un componente di un prodotto complesso possiede i requisiti di novità e carattere individuale soltanto se esso, incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione del prodotto da parte dell’utente finale e se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i detti requisiti.
I requisiti necessari(nuovo art.5 bis4) per ammettere alla tutela come disegno o modello un determinato prodotto sono tra gli elementi più innovativi del Decreto in esame.
Il nuovo Decreto stabilisce che:
- un disegno o modello è nuovo se nessun modello identico è stato divulgato prima della data della domanda di registrazione o della priorità rivendicata;
- disegni o modelli sono identici quando differiscono solo per dettagli irrilevanti;
- un disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico in qualsiasi modo prima della data della domanda di registrazione o della priorità rivendicata, salvo che gli eventi determinanti la divulgazione non potessero essere ragionevolmente conosciuti dagli ambienti specializzati del settore operanti nella Comunità nel corso della normale attività commerciale;
- il disegno o modello non è reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo in forma confidenziale e riservata;
- il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico se la divulgazione è stata effettuata dall’autore o dall’avente causa o da qualsiasi terzo in virtù di informazioni o atti compiuti dall’autore o dall’avente causa o per abuso commesso nei confronti di questi nei dodici mesi precedenti la data della domanda di registrazione o della priorità rivendicata.
La novità è da intendersi come assoluta, in senso geografico e temporale, ma diventa relativa per le restrizioni imposte dal periodo di grazia di 12 mesi e dalla ragionevole conoscenza dello stato dell’arte.
Tale fatto priva del requisito della novità la divulgazione avvenuta con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi parte del mondo oltre i dodici mesi che precedono il deposito della domanda, ma priva anche della novità la sola avvenuta divulgazione di un disegno o modello identico, purchè tale divulgazione sia conosciuta dagli ambienti specializzati del settore operanti nella Comunità.
Quest’ultima condizione porrà discreti problemi interpretativi; infatti non c’è un limite temporale alla novità, bensì un riferimento alla conoscenza di ambienti specializzati, di non facile concretizzazione, così come il riferimento limitativo all’ambito operativo di tali ambienti specializzati, nella Comunità lascia qualche perplessità di troppo sul suo significato in termini di novità assoluta.
Inoltre, è stato introdotto il periodo di grazia di 12 mesi della divulgazione, volontariamente operata dall’autore o suo avente causa, che consente di poter recuperare una valida tutela per la gran parte dei disegni o modelli industriali. E’ nota infatti, agli operatori del settore, la frequenza con cui capita di dover esaminare la tutelabilità di un modello, dopo la sua pubblicazione, vendita, o presentazione in fiera, una volta che il nuovo disegno o modello è stato apprezzato, e per esso paia
3 Articolo introdotto dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 5
4 Articolo introdotto dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 2
concretizzarsi un effettivo interesse di mercato. Tale termine è assai lungo, se si considera la rapidità con cui un nuovo design sollecita l’attività imitativa della concorrenza, che ora dovrà, invece, adottare una maggior prudenza, visto il margine temporale intercorrente tra la conoscenza del nuovo modello e l’accertamento dell’effettiva o meno sua tutela giuridica.
Il requisito, concettualmente nuovo, del “carattere individuale” sembra sostituire il vecchio “speciale ornamento” o “pregio estetico” che qualificava i precedenti modelli ornamentali. Esso appare, più che un requisito qualificativo e qualitativo, una condizione minima e specificativa del fondamentale requisito della novità, come a voler significare che, non tutto ciò che è nuovo, ovvero semplicemente diverso o differente da ciò che è stato già divulgato, può essere tutelato, ma soltanto ciò che genera una novità che viene, come tale, percepita dal pubblico. Infatti, secondo l’art.5 ter5:
- un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce da quella che lo stesso soggetto avrebbe da un qualsiasi disegno o modello già divulgato;
- nell’accertamento del carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato per la sua realizzazione.
Tali definizioni introducono nel panorama giuridico della proprietà industriale concetti assolutamente nuovi ed affetti da rilevanti gradi di soggettività e discrezionalità, che daranno vita ad un gran lavoro ermeneutico da parte dei giuristi, per cui, al momento, ogni tentativo di esemplificazione può sembrare affrettato. Appare peraltro, sin d’ora confermato lo spirito di fondo della norma, rivolto a stabilire la più ampia e non condizionata accessibilità alla tutela del design industriale, relativizzando i requisiti minimi necessari a parametri connessi e variabili con il mercato, e con l’evoluzione del medesimo e dei suoi criteri di apprezzamento.
Come si accennava all’inizio, i diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.(art.7 6).
Il nuovo articolo 8 bis7 definisce in dettaglio quali siano gli “atti di utilizzazione” che sono vietati ai terzi e ciò a cui non si estende il diritto esclusivo conferito con la registrazione.
Appare significativo il nuovo art. 8 ter8 che recita:
1) I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa;
2) Nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello.
Con tale disposizione si è abbandonato il concetto di confondibilità, sempre arduo da stabilire in termini di forma esteriore di un prodotto, sostituendolo con quello di novità, ovvero con l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato. La direzione impressa dalla normativa di riforma è volta verso un’ampia protezione (una volta raggiunto un apprezzabile e rilevante gradiente di differenziazione), essendo riferita all’utente del disegno o modello e non più ad un ipotetico cultore del design, del gusto e della moda. A mitigare un po’ la portata di tale criterio di valutazione soccorre il secondo comma, che tende a ridurre il gradiente di necessaria differenziazione in caso di disegni o modelli appartenenti a settori particolarmente affollati o a prodotti estremamente condizionanti la libertà di espressione del disegner.
5 Articolo introdotto dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 3
6 Articolo così sostituito dal X.Xxx. 02.02.2001 n.95 art. 7.
7 Articolo introdotto dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 10.
8 Articolo inserito dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 11.
Il nuovo articolo 9 della Legge9 stabilisce che la registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata, per uno o più periodi di cinque anni, fino ad un massimo di venticinque anni.
La registrazione è nulla (art. 8 sexies10):
a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 7 e 8;
b) se il disegno o modello è contrario all’ordine pubblico o al buon costume;
c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l’autore non si sia avvalso della facoltà di chiedere il trasferimento a suo nome dell’attestato di registrazione;
d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest’ultima ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria o nazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore;
f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.
Le registrazioni di disegni e modelli sono soggette alle seguenti tasse:
a) tassa di domanda
b) tassa di concessione quinquennale
c) tassa di proroga quinquennale.
La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili può essere pagata in arte annuali.
Numerosi dubbi interpretativi, restano peraltro aperti per quanto riguarda i tempi ed i modi per la richiesta di proroga, nonché sull’applicabilità del periodo di mora, quando riguarda le registrazioni dei disegni e dei modelli. L’Ufficio Italiano Xxxxxxxx e Xxxxxx con propria circolare (n.425/2001),ha disposto che la proroga quinquennale debba essere espressamente richiesta dal titolare per mezzo di un’istanza. Mancando però ancora i dettagli operativi, si attendono ulteriori chiarimenti.
Permane infine confermata la possibilità di richiedere la registrazione “multipla”, fino a cento modelli o disegni, alla sola condizione che si tratti di esemplari tutti ricompresi in una medesima classe della classificazione internazionale.
Da tutto quel che precede emerge come la registrazione rappresenti uno strumento di garanzia qualitativa del disegno che conferisce una tutela particolarmente efficace nella lotta contro le contraffazioni. Infatti il brevetto dà certamente alcuni importanti vantaggi al titolare del diritto, come per esempio, una data certa e la pubblicazione del disegno brevettato, assolvendo sulla base del deposito, lo scopo di precostituire un fondamentale mezzo di prova della titolarità e dell’appartenenza del diritto, questione che ha, invece, sempre creato problemi nel diritto d’autore, che non dipende da formalità costitutive, ma sorge nel momento stesso della creazione dell’opera. Inoltre la tutela brevettuale offre la facoltà di utilizzare strumenti processuali più incisivi di quelli oggi previsti dalla disciplina del diritto d’autore, di cui passiamo ora a parlare.
9 Articolo così sostituito dal X.Xxx. 02.02.2001 n.95 art. 16.
10 Articolo inserito dal D.Lgs. 02.02.2001 n.95 art. 14.
CAPITOLO 3
LA TUTELA DEI DISEGNI E DEI MODELLI SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO D’AUTORE
La normativa sul diritto d’autore protegge, con un’elencazione che, per opinione prevalente, non ha carattere tassativo ma esemplificativo, le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art.2575 c.c.). In particolare sono tutelate dalla stessa disciplina, per quanto qui interessa, le opere della scultura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all’industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate (art.2 lett. 4 legge 22/04/1941 n.633).
Al di là delle generiche definizioni contenute nella Legge 633/1941, per effetto del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 95, pubblicato sul supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, i disegni e i modelli industriali possono ora essere protetti anche con il diritto d’autore, non solo con il brevetto. Questo allungamento della durata dei diritti di utilizzazione economica del modello (l’articolo 25 della Legge 633/1941 sul diritto d’autore lo stabilisce in 70 anni dopo la morte dell’autore), non travolge però la posizione di chi abbia iniziato lo sfruttamento di un modello già caduto in dominio pubblico. Il governo infatti, con un decreto legislativo n. 164 approvato il12 aprile 2001, ha stabilito una tutela di queste posizioni per dieci anni, ovvero per un periodo pari al periodo di ammortamento degli impianti industriali.
Il decreto legislativo 95/2001 ha introdotto pertanto nell’ordinamento italiano il principio della doppia tutela: il modello o disegno può essere tutelato sia come brevetto industriale che come diritto d’autore. Tale duplice protezione, si esplicita, oltre che attraverso la soppressione del divieto espresso dal secondo comma del vecchio art. 5 del R.D. n. 1354/1941, anche attraverso positive modifiche della Legge 22.04.1941 n.633 sul Diritto d’Autore.
L’articolo 2 di tale ultima legge, che esemplifica in dettaglio le opere comprese nella protezione di Diritto d’Autore, è stato modificato al punto 4)-dall’art. 22 del Decreto 95/2001- che ha conservato solo la parte del predetto punto di seguito riportata in grassetto, mentre è stata eliminata quella qui sottolineata:
4) Le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all’industria, semprechè il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate.
Inoltre è stato aggiunto un punto 10), che introduce una nuova ed autonoma specifica di opera:
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Non si comprende, peraltro il senso dell’aggiunta del requisito del “valore artistico” al “carattere creativo”, requisiti, entrambi, che le opere del disegno industriale dovrebbero presentare di per sé(art. 2 n. 10 L. 633/1941), se non intendendo che il carattere creativo, quale denominatore comune delle opere assoggettate alla tutela del diritto d’autore, debba assume connotazioni particolari. Infatti, tornando ai disegni e modelli registrati come tali, l’abrogazione del requisito dello speciale ornamento, sostituito dalla presenza del carattere individuale, costituisce certamente un parametro proprio del Diritto d’Autore, che pone come unico requisito intrinseco di protezione(oltre che come unico momento genetico del diritto sull’opera) una attività di carattere creativo, lasciando totalmente irrilevante la infinita gamma di gradazioni qualitative e quantitative della creatività reperibili nella vasta gamma di opere tutelabili.
Pertanto, eliminato il vecchio disposto dell’art. 2 n.4 (che consentiva la protezione di Diritto d’Autore, alla condizione che il valore artistico delle opere in questione fosse scindibile dal carattere industriale al quale sono associate), il legislatore non si limita a prevedere il carattere creativo, ma recupera, anche in termini di requisito ulteriore, il “valore artistico” che, così come il “contenuto creativo”, deve connotare l’opera di per sé.
Sembra, onestamente, un qualcosa in più, anche perché per nessuna delle opere assoggettate alla protezione di Diritto d’Autore, nemmeno per quelle di più piena e libera fantasia, è previsto il requisito del valore artistico, assorbito e superato dall’unico requisito della creatività.
Del resto, legge, dottrina e giurisprudenza sul Diritto d’Autore, di tutti i più importanti paesi, nonchè convenzioni internazionali, limitano i requisiti di proteggibilità alla presenza del solo elemento creativo, senza assumere minimamente criteri implicanti giudizi sull’opera a stregua di valori quali che siano, tantomeno per quanto riguarda un valore come quello artistico, il cui riconoscimento dipende da scelte e tendenze storicamente legate alla continua evoluzione del gusto, che quindi si risolvono in orientamenti assolutamente soggettivi e modificabili radicalmente nel corso di tempi ben più brevi di quelli della durata della protezione riconosciuta.
L’importante modifica apportata dal decreto legislativo 95/2001 comporta l’applicazione alle opere dell’ingegno industriale delle norme sul diritto d’autore e in particolare del periodo di privativa per i disegni e modelli come si accennava più sopra. Questa estensione, secondo il decreto correttivo 12 aprile 2001 n. 164, non può danneggiare coloro che, anteriormente al 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti, realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio.
Per il principio della doppia tutela, infatti, i titolari di brevetti scaduti prima dell’entrata in vigore del citato X.Xxx. 95/2001, potrebbero rivendicare la più estesa tutela del diritto d’autore. Sorge a questo punto il problema della disciplina da applicarsi a chi una volta scaduta la privativa industriale, abbia avviato la produzione del disegno o modello. Il provvedimento n.164/2001 tutela proprio la posizione di quest’ultimi stabilendo come per un periodo di dieci anni, decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi della legge sul diritto d’autore non operi nei confronti di coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 95/2001, abbiano intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente brevettati e caduti in pubblico dominio.
Il predetto decreto correttivo prevede, inoltre, che i diritti alla fabbricazione, all’offerta e alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall’impresa, mentre il decreto legislativo 95/2001 ha stabilito che, salvo patto contrario, qualora un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera.
Occorre infine specificare cosa comporta la violazione dell’esclusiva accordata dal diritto d’autore su un opera d’arte, che ricorre non solo quando l’opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva), ma anche nel caso di contraffazione, che si ha quando i tratti essenziali dell’opera anteriore si ripetono in quella successiva, salvo che le rassomiglianze e conformità siano dovute a comune ispirazione da opere precedenti, nel senso che entrambe le opere si ispirano a modelli precedenti, senza che possano assumere rilievo per negare le eventuali differenze di dettaglio, e senza che sia necessario procedere ad esami analitici sulla qualità e quantità di tutte le conformità e le difformità che la seconda opera presenta rispetto alla prima(vedi Xxxx. Pen.90/7077).
Poiché la legge sul diritto d’autore protegge la forma esterna di espressione, senza interessarsi al contenuto ideologico dell’opera protetta, la contraffazione sussiste quando si sia verificata la
riproduzione quasi integrale dell’espressione formale che caratterizza l’opera protetta, mentre la violazione del diritto morale all’integrità dell’opera si ha anche quando siano apportate delle modifiche che si configurino in modo tale da arrecare danno all’onore e alla reputazione dell’autore.
La violazione dell’esclusiva di sfruttamento patrimoniale e del diritto morale d’autore legittima il soggetto, al quale spetta il diritto che si teme sia stato o possa essere violato, ad agire in giudizio, innanzitutto per ottenere l’accertamento del diritto e l’inibitoria. Può essere chiesta anche la sanzione della rimozione e distruzione degli esemplari o delle copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché degli apparecchi o strumenti impiegati per la riproduzione o la diffusione; tuttavia, nel caso di lesione di un diritto morale, tali ultimi provvedimenti possono essere ottenuti, solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull’opera, delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell’opera stessa o con altri mezzi pubblicitari., e solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva, a spese della parte interessata, allo scopo di evitare la rimozione o la distruzione.
Tutti i provvedimenti sopra indicati prescindono dalla sussistenza del dolo o della colpa dell’autore dell’illecito, così come dall’esistenza di un danno causato dal comportamento di quest’ultimo.
La violazione del diritto di utilizzazione economica e del diritto morale, comporta, inoltre, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, a condizione che abbia determinato un pregiudizio patrimoniale e che sussista l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, mentre i danni non patrimoniali restano risarcibili, secondo i principi generali, solo se il comportamento del terzo integra gli estremi di un reato. L’azione di risarcimento del danno si prescrive in cinque anni (art. 2947 c.c.) dal giorno in cui il fatto si è verificato. E’ talvolta ammessa anche l’azione di arricchimento senza giusta causa, che presuppone l’arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, fra loro legati da un nesso di interdipendenza necessaria (ossia riconducibile ad un unico fatto causativo), e che non ha come presupposto il dolo o la colpa del soggetto agente, così come non li richiede la misura della pubblicazione della sentenza, che può essere disposta, su istanza della parte interessata o d’ufficio, al fine di svolgere una funzione riparatoria dei passati effetti della violazione e preventiva nei confronti di quelli futuri.
L’autorità giudiziaria, qualora ciò sia necessario per l’esercizio delle azioni riconosciute dalla legge, può ordinare la descrizione, l’accertamento, la perizia o anche il sequestro di ciò che ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione ovvero, in casi particolarmente gravi, dei proventi dovuti all’autore dell’opera o del prodotto contestato. La natura cautelare di tali provvedimenti, in particolare del sequestro, e la conseguente loro disciplina secondo le disposizioni di cui agli artt. 669 bis e segg. c.p.c.- è stata riconosciuta da diversi giudici di merito( vedi Trib. Napoli 15/10/94, Trib. Roma 07/01/94, Trib. Verona 17/08/93).
E’ infine ammessa anche la possibilità di chiedere ed ottenere, in via cautelare e d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.), ogni altro provvedimento idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della futura decisione nel merito, quando la misura tipica del sequestro non appaia sufficiente ad evitare un pregiudizio, imminente ed irreparabile, del diritto che si ritiene violato. In particolare, il ricorso alla misura di cui all’art.700 c.p.c. è ammesso per ottenere il divieto dell’ulteriore spaccio o diffusione dell’opera, considerato anche che non esiste nella legge sul diritto d’autore alcuna norma che consenta l’inibitoria in corso di causa.
CAPITOLO 4
IL DIVIETO DELLA CONCORRENZA SLEALE
In mancanza di brevetto o laddove non ricorrano i presupposti per l’applicazione della legge sul diritto d’autore, si è soliti invocare, a tutela delle creazioni tessili, l’art. 2598 n. 1 del codice civile, che reprime la concorrenza sleale per imitazione servile. Tale articolo recita: “Compie atto di concorrenza sleale, chiunque:
a) usi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri,
b) imita servilmente i prodotti di un concorrente,
c) compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l’attività di un concorrente”.
Pur partendo da una normativa favorevole alla libertà di mercato, il legislatore del codice civile ha voluto impedire che il comportamento del concorrente si risolvesse in un ingeneramento di confusione fra prodotti, a difesa dei consumatori, che rappresentano il vero ed unico parametro per giudicare della confondibilità. In questo senso, la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che due prodotti sono confondibili se l’acquirente o consumatore medio, attraverso un esame puramente sintetico, condotto con media diligenza ed intelligenza, può confondere il prodotto dell’uno con quello dell’altro produttore: in detto caso, l’autore dell’imitazione compie un illecito di sleale concorrenza.
Per altro, allo scopo di controbilanciare il tutto, e di garantire la necessaria libertà di mercato e di iniziativa economica, occorre che siano evitati gli abusi della protezione contro l’imitazione, impedendo che, attraverso il criterio della confondibilità, vengano creati dei monopoli di fatto, dopo la scadenza del periodo di tutela brevettuale, o peggio ancora, nel caso in cui sia stata omessa la protezione brevettuale. Tutto ciò, secondo un criterio dettato da una sentenza del Tribunale di Como del 1966, che, in una controversia per imitazione servile di un arazzo che raffigurava una scena tratta da un’opera d’arte, ha così recitato: “Nei modelli ornamentali non brevettati è lecita l’imitazione servile del prodotto onde sfruttarne il pregio artistico se non è possibile la differenziazione dei prodotti senza comprometterne il valore ornamentale. Pertanto non può ritenersi illecita l’imitazione servile di un arazzo non brevettato riproducente un quadro d’autore, giacchè il quadro è di dominio pubblico”.
Sempre in tema di repressione della concorrenza sleale per imitazione servile, è opportuno ricordare la sentenza della Corte di Cassazione del 18 settembre 1986, n.5662, che esprime questo concetto: “Non ogni modello ornamentale è tale da non poter essere utilizzato e sfruttato se non con l’integrale e servile riproduzione di tutti gli elementi che lo compongono, alcuni ben consentendo l’introduzione di varianti che, pur lasciando sostanzialmente impregiudicato il diritto dei terzi di sfruttare il pregio estetico del modello, permettono nel contempo di evitare la confusione dei prodotti sui quali il modello stesso è attuato. Pertanto agli effetti della concorrenza sleale, nei casi in cui è possibile l’introduzione di varianti nel senso indicato, l’imitazione servile dell’intero modello, atta a creare confusione (tra i consumatori dei prodotti concorrenti che siano di media diligenza e intelligenza) deve ritenersi illecita ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c.”.
Il principio sotteso a detta sentenza è quello per cui non ogni riproduzione viene considerata illecita ma solo la non necessaria imitazione servile confusoria”, perchè deve sempre essere salvaguardata la possibilità di apportare delle varianti.
APPENDICE
ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER DISEGNI E MODELLI
NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
La registrazione dà vita ad un titolo giuridico in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto della registrazione stessa, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.
La registrazione per i disegni e i modelli dura 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Gli effetti della registrazione (che consistono nel conferimento al titolare dei diritti esclusivi per 5 anni dal deposito) decorrono dalla data in cui la domanda, con i relativi allegati, è resa accessibile al pubblico (cioè immediatamente dopo il deposito, semprechè non sia stato chiesto il rinvio della accessibilità al pubblico per un periodo non superiore a 12 mesi).
Per effetto del recente Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 95, è possibile prorogare fino ad un massimo di 25 anni la durata della registrazione dei disegni e dei modelli. In quest’ultimo caso nel campo delle “annotazioni speciali” verrà scritto: “Istanza di prima (seconda, etc.) proroga quinquennale relativa alla domanda di registrazione per disegni o modelli n…………del… ”.
E’ possibile, per i disegni e per i modelli, anche il c.d. DEPOSITO MULTIPLO; con un’unica domanda infatti può essere richiesta la registrazione fino a 100 modelli o disegni, purchè destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale (vedi più sotto).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
1) DOMANDA DI CONCESSIONE sull’apposito modulo in 5 copie ( vedi punto A)
2) DESCRIZIONE (solo ove necessaria) da compilare in 1 copia ( vedi punto B)
3) DISEGNI O FOTOGRAFIE O CAMPIONI da eseguire in 1 copia ( vedi punto C)
4) ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO Tasse di Concessione Governativa ( vedi punto D)
5) N. 3 MARCHE DA BOLLO ( da £ 20.000/euro 10,33 cad.) da applicare sui vari documenti
6) £ 25.000/ euro 12,91 ( in contanti) per diritti di segreteria
La domanda può essere presentata presso qualsiasi Camera di Commercio.
Può essere spedita anche direttamente, mediante raccomandata A.R., indirizzata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 XXXX.
L’orario per i depositi presso l’Ufficio Brevetti della Camera di Commercio è dalle 9 alle 12 di ogni giorno lavorativo, sabato escluso.
Il deposito presso la Camera di Commercio può essere fatto personalmente dal richiedente, oppure per mezzo di un Rappresentante (Mandatario o Consulente Brevettuale), oppure da una terza persona. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare.
Se la domanda è presentata dal Mandatario, occorre allegare la lettera di incarico (in bollo da £ 20.000/euro 10,33), soggetta al pagamento di una ulteriore tassa di £ 50.000/euro 25,82; il mandato con essa conferito vale soltanto per l’oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l’Ufficio Italiano Brevetti e Xxxxxx.
Dopo il deposito, verrà rilasciata una copia autentica del verbale relativo, pagando alla Camera di Commercio £ 25.000/euro 12,91 per diritti di segreteria e depositando una marca da bollo da £ 20.000/euro 10,33.
N. B. Dato il contenuto eminentemente tecnico della materia, si consiglia vivamente di farsi assistere da un Consulente Brevettuale.
A) DOMANDA DI CONCESSIONE
La domanda di concessione deve essere redatta esclusivamente sull’apposito modulo stampato (Modulo O) da ritirare presso qualsiasi Camera di Commercio seguendo scrupolosamente le seguenti istruzioni:
1) scrittura esclusivamente a macchina, senza errori, cancellature o abrasioni, in maniera chiara e precisa, riportando i dati in modo da evitare ogni possibile incertezza sugli elementi identificativi del brevetto richiesto e del richiedente;
2) i dati devono essere tutti inclusi negli spazi, senza sovrapporli alle scritte prestampate;
3) nel caso che tali spazi non siano sufficienti ( esclusivamente per i dati relativi a richiedenti, inventori, priorità) occorre usare i fogli aggiuntivi ( tanti quanti ne sono necessari);
4) verificare che il modulo sia stato riempito in ogni sua parte;
5) accertarsi che le 5 copie del modulo siano tutte ugualmente leggibili;
6) firmare in originale tutti i 5 fogli del modulo e dei fogli aggiuntivi.
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
TIPO : Scrivere 1 se è un deposito per un solo modello ornamentale; scrivere 2 se si tratta di deposito multiplo.
N. EL. : Indicare il numero ( massimo 100) di modelli o disegni che si intende proteggere con il brevetto.
A. RICHIEDENTE
DENOMINAZIONE: Se persona fisica, indicare prima il cognome poi il nome, separati da uno spazio, senza titoli o abbreviazioni. Se ditta, ente, etc., indicare la ragione sociale per esteso così come risulta dai documenti ufficiali, senza alterazioni né abbreviazioni. Se lo spazio previsto non basta, occorrerà allegare il nominativo completo del richiedente ( vedi punto E)
N.G. ( natura giuridica): indicare la sigla ( vedi allegato alle istruzioni)
RESIDENZA: Se persona fisica, indicare la residenza anagrafica, nell’ordine Comune, Provincia (anche in sigla), frazione o località, via e numero civico. Se ditta, ente, etc., indicare la sede legale ( e non quella operativa), nell’ordine Comune, Provincia (anche in sigla), frazione o località, via e numero civico. Se stranieri, indicare soltanto Città e Nazione ( devono però eleggere un domicilio in Italia da indicare al punto C del modulo).
CODICE : Se persona fisica, indicare il codice fiscale. Se ditte, enti, etc., indicare la Partita I.V.A. Se stranieri (se non hanno alcun codice), lasciare lo spazio in bianco.
B. RAPPRESENTANTE
Se c’è, indicane le generalità, altrimenti mettere due barrette nel primo spazio. Si tratta del Consulente Xxxxxxxxxxx che firma la domanda e i suoi allegati in luogo del richiedente, assumendone il mandato nei limiti precisati dalla lettera di incarico. In questo spazio non indicare mai il legale rappresentante, che è un’altra cosa.
C. DOMICILIO ELETTIVO
Indicare cognome e nome o denominazione con indirizzo completo, dove recapitare tutta la corrispondenza ( anche ripetendo l’indirizzo del richiedente); se c’è Rappresentante, mettere due barrette nello spazio.
D. TITOLO
Descrivere succintamente il trovato, specificandone la caratteristica principale e lo scopo, se ciò non è già evidente dal nome, con caratteri alfabetici e numerici, trascrivendo in lettere simboli speciali o caratteri di altri alfabeti. Non deve contenere alcuna denominazione speciale o di fantasia.
CLASSE PROPOSTA: Barrare.
INACCESSIBILITA’ AL PUBBLICO: Indicare per quanti mesi (massimo 12) si intende eventualmente usufruire del rinvio della messa a disposizione del pubblico della documentazione relativa alla domanda di brevetto per modello ornamentale.
E. INVENTORI DESIGNATI
Indicare nell’ordine il cognome e il nome; se sono più di 4, proseguire nei fogli aggiuntivi. Se al momento del deposito, le generalità dell’inventore non sono note al richiedente, poiché il dato è obbligatorio, lo spazio va lasciato bianco, e va barrato come RIS il quadro 4 della parte DOCUMENTAZIONE ALLEGATA. Entro 60 giorni dal deposito, la riserva deve essere sciolta, depositando la designazione di inventore.
F. PRIORITA’
Se non ci sono, barrare il primo spazio. Se ci sono, indicare la Nazione di deposito, il tipo di priorità ( vedi allegato alle istruzioni), il numero di domanda ( non sostituibile col numero di brevetto), la data di deposito ( gg/mm/aa). Se sono più di due, proseguire sui fogli aggiuntivi. Se intestate a persone diverse dal richiedente, allegare l’autorizzazione o atto di cessione. Se sono straniere, allegare la traduzione in italiano ( esclusa la Francia). Se il documento è allegato, scrivere S, se non è allegato, scrivere R, e la riserva va sciolta entro 6 mesi.
G. ANNOTAZIONI SPECIALI: Se non esistono, scrivere “nessuna”.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ( le caselle vanno tutte riempite; se non ci sono documenti, mettere lo zero).
1) descrizione e rivendicazioni: non obbligatorie: allegare 1 copia ( vedi punto B). Nel primo spazio indicare il numero delle copie; se il documento è provvisorio, barrare l’apposita casella, e le copie definitive vanno depositate entro 60 giorni. Nel secondo spazio va indicato il numero delle pagine.
2) disegni o foto : allegare 1 copia, numerata e firmata in originale ( vedi punto C). Nel primo spazio indicare il numero delle copie; se provvisorio, barrare l’apposita casella, e le copie definitive vanno
depositate entro 60 giorni. Nello spazio successivo indicare il numero delle tavole.
3) lettera di incarico (nel caso esista il mandatario): Nel primo spazio indicare il numero delle copie. Se il documento non è disponibile, barrare la casella RIS, e la riserva deve essere sciolta entro 60 giorni.
4) designazione inventore: documento non essenziale. Se però il nominativo dell’inventore non è noto al richiedente al momento del deposito, deve essere barrata la casella RIS, e la riserva deve essere sciolta entro 60 giorni (vedi punto F)
5) documenti di priorità ( nel caso di depositi eseguiti all’estero nei 6 mesi precedenti): i documenti devono essere in bollo e con traduzione giurata se stranieri, tranne la Francia; in caso di riserva devono
essere prodotti entro 6 mesi.
6) autorizzazione o atto di cessione : da allegare quando la priorità è intestata ad una persona diversa dal richiedente. Vale quanto già detto per la priorità.
7) nominativo completo del richiedente: allegare solo se lo spazio del modulo non è sufficiente ( vedi punto E)
8) attestato di versamento: scrivere in lettere l’importo dovuto ( vedi punto D).
COMPILATO : Scrivere la data in cui il modulo è compilato e firmato
CONTINUA: NO quando non ci sono fogli aggiuntivi SI quando ci sono fogli aggiuntivi.
FIRMA DEL RICHIEDENTE: Scrivere a macchina le generalità della persona fisica ( cognome e nome) o della ditta ( ragione sociale, denominazione, etc., oltre alla qualifica di chi firma: presidente, amministratore unico, titolare, etc.) e, meglio, apporre anche il timbro della ditta.
COPIA AUTENTICA: SI per avere la copia autentica del verbale di deposito.
N. B. Tutti i 5 fogli del modulo, e degli eventuali fogli aggiuntivi, devono essere firmati in originale.
B) DESCRIZIONE DEL MODELLO E RIVENDICAZIONI
Il presente documento non è obbligatorio. E’ necessaria solo laddove i disegni, le foto o i campioni non siano in grado di illustrare in modo esaustivo le caratteristiche del trovato. Nel caso il documento sia necessario, la descrizione del modello deve essere redatta in 1 copia scritta a macchina in colore nero o scuro, su carta bianca pesante, nel formato di cm. 21 x 30, su una sola facciata, con gli stessi spazi e margini della carta da bollo. Tutti i fogli non devono avere più di 25 righe di scrittura, vanno riuniti in fascicolo, numerati progressivamente e firmati o siglati dal richiedente o dal mandatario; invece, sull’ultimo foglio, alla fine dello scritto, i predetti dovranno firmare per esteso. Eventuali cancellature o correzioni apportate alla descrizione dovranno essere approvate con annotazioni a margine del foglio.
La descrizione dovrà essere redatta nel seguente modo:
1) INTESTAZIONE: composta dal titolo del modello e dal cognome e nome ( o ragione sociale) del richiedente e l’indirizzo.
2) DESCRIZIONE:
a) deve essere fatto un cenno sommario del modello, ampliando quanto risulta dal titolo;
b) una breve esposizione dello stato della tecnica anteriore nel momento in cui la descrizione viene compilata;
c) la presentazione del modello stesso, mettendo in evidenza le finalità che si intendono raggiungere, così come caratterizzate dalle rivendicazioni;
d) una breve descrizione delle figure e dei disegni;
e) esemplificare un modo di attuazione del modello, nonché la forma attraverso cui il modello medesimo è suscettibile di applicazione industriale;
f) se necessario, può contenere formule chimiche, matematiche o grafiche, ma non disegni.
3) RIVENDICAZIONI: Xxxxxx sempre iniziare a pagina nuova intestata “RIVENDICAZIONI”; è indispensabile che vengano redatte in modo da indicare specificatamente ciò che si intende debba formare oggetto della registrazione, conformemente al contenuto del titolo.
C) DISEGNI O FOTOGRAFIE
Si tratta di un documento obbligatorio. I disegni, in 1 copia, devono essere eseguiti a linee di inchiostro di colore scuro su fogli di carta bianca resistente e non brillante, nel formato cm. 21 x 30, lasciando un margine di almeno cm. 2 su ogni lato. E’ possibile incollare fotocopie e/o fotografie su tavole delle predette dimensioni. Ogni tavola deve essere firmata dal richiedente o dal mandatario e numerata progressivamente. Eventuali numeri o lettere inserite nei disegni per contraddistinguere varie parti del modello devono trovare corrispondenza con quanto indicato nella descrizione. In alcuni casi ( ad es. tessuti, carte da parati o speciali, merletti, etc.) è possibile allegare campioni, sempre però su tavole che rispettino il formato suddetto.
D) ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO
Il pagamento delle tasse ( secondo gli importi previsti qui sotto) deve essere effettuato con un unico versamento utilizzando l’apposito bollettino a 4 tagliandi reperibile presso gli Uffici Postali, a favore dell’Ufficio del Registro - Tasse e Concessioni Governative ROMA - c/c n. 00668004 sul retro del quale andrà chiaramente indicata la causale.
Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in rate quinquennali. Per effetto del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 95 è ora possibile effettuare fino ad un massimo di 5 rate quinquennali). In quest’ultimo caso, le rate successive alla prima dovranno essere pagate entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.
In caso di ritardo, le tasse possono essere pagate entro e non oltre i 6 mesi successivi, con una soprattassa di mora di £ 120.000/euro 61,97.
Se esiste il mandatario, dovrà essere aggiunta all’importo un’ulteriore tassa di £ 50.000/euro 25,82. L’attestazione deve essere allegata alla domanda, mentre la ricevuta deve essere conservata dal richiedente.
TABELLA IMPORTI TASSE PER DISEGNI E MODELLI
PER UN SOLO MODELLO O DISEGNO
Primo quinquennio ( all’atto del deposito) £ 550.000/euro 284,05 Secondo quinquennio £ 600.000/euro 309,88
Terzo quinquennio £ 1.000.000/euro 516,46 Quarto quinquennio (ex X.Xxx. 95/2001) £ 1.000.000/euro “ Quinto quinquennio (ex X.Xxx. 95/2001) £ 1.000.000/euro “
PER DEPOSITO MULTIPLO
Primo quinquennio (all’atto del deposito) £ 650.000/euro 335,70 Secondo quinquennio £ 1.000.000/euro 516,46
Terzo quinquennio £ 1.500.000/euro 774,69
Quarto quinquennio (ex X.Xxx. 95/2001) £ 1.500.000/euro “ Quinto quinquennio (ex X.Xxx. 95/2001) £ 1.500.000/euro “
Tassa annuale di concessione per un disegno tessile £ 150.000/euro 77,47
Tassa annuale di concessione per più (max. 100) disegni tessili £ 200.000/euro 103,29
N. B. Il mancato pagamento delle Tasse oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal brevetto.
E) DESIGNAZIONE DI INVENTORE ( se necessaria) in bollo da £ 20.000/ euro 10,33.
Fac - simile
Il sottoscritt. richiedente/i:
1) cognome e nome ( o ragione sociale) sede/residenza codice fiscale/P. IVA
2) cognome e nome ( o ragione sociale) sede/residenza codice fiscale/X.XXX
richiedente/i della domanda di registrazione per disegni o modelli dal titolo.”. ”
designa come inventore/i:
1) cognome e nome
2) cognome e nome
Luogo e Data................ Firma del richiedente...............................
F) NOMINATIVO COMPLETO DEL RICHIEDENTE
Fac-simile
DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER DISEGNI O MODELLI
Il nominativo completo del (o dei) richiedente (richiedenti) è il seguente: ( numerarli progressivamente nello stesso ordine della domanda)
1)..................................................
2)..................................................
Luogo e data............... Firma............................
Classificazione internazionale per Disegni e Modelli [classe sottoclasse PRODOTTI]
01 00 PRODOTTI ALIMENTARI, COMPRESI I DIETETICI:
panetteria, biscotti, pasticceria, paste alimentari, cioccolato, confetteria, gelati, frutta, legumi, formaggi, burro e succedanei, altri prodotti lattieri, prodotti di salumeria e di macelleria, e pesce, prodotti alimentari per animali, ecc.
02 00 ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, COMPRESO LE CALZATURE, MERCERIA:
biancheria personale, busti, reggiseni, camicie da notte, indumenti, articoli di cappelleria, cuffie da bagno, caschi sportivi, calzature (compresi stivali, scarpe, pantofole e articoli sportivi), calzature e calze ortopediche, calze, calzini e simili, cravatte, sciarpe, fazzoletti da collo e da naso, guanti (guanti da chirurgo, di gomma, per lavori domestici, per lo sport) mercerie, esclusi fili e filati (5/01) e passamanerie (5/04), compresi gli accessori per abbigliamento: bottoni, fibbie, stringhe, a spilli, cinture, giarrettiere, bretelle, ecc.
03 00 ARTICOLI DA VIAGGIO, XXXXXXX, OMBRELLONI E OGGETTI PERSONALI non compresi in altre classi
xxxxx, xxxxxxx, cartelle, astucci (non per sigari e sigarette), sacchi a mano, portachiavi, ecc., borse, ombrelli, bastoni, ombrelloni, ventagli, ecc.
04 00 SPAZZOLAME:
spazzole, pennelli e scope, spazzole e pennelli per toeletta, spazzole per indumenti e per calzature, spazzole per l’industria, spazzole e pennelli per dipingere, pennelli per cucinare, ecc.
05 00 ARTICOLI TESSILI NON CONFEZIONATI, MATERIALI ARTIFICIALI O NATURALI IN FOGLI:
filati, merletti, ricami, nastri, galloni e altri articoli di passamaneria, tessuti e stoffe, compreso tele, feltro e loden, fogli di materiale artificiale o naturale (carte da parati, linoleum, carta in rotoli, ecc.), ecc. (pelli per pellicce e simili)
06 00 ARREDAMENTO:
letti e simili, compresi divani, sedie, sedili per veicoli, tavoli e simili, carrelli-bar, mobili (armadi, mobili a tiretti, scaffali, portaombrelli), mobili per scuole, mobili componibili, altri articoli di mobilia e parti di mobili, appendiabiti, attaccapanni, specchi e cornici, portaritratti, grucce per indumenti, materassi e cuscini, tende pronte per l’uso, stuoie, tappeti, tappetini, zerbini, tappezzeria, coperte, biancheria da casa e da tavola, ecc.
07 00 ARTICOLI DI USO DOMESTICO (a mano o a motore) non compresi in altre classi, escluso macchine ed apparecchi per preparare cibo e bevande non funzionanti a mano (classe 31):
stoviglie, articoli di vetro, bomboniere, apparecchi, utensili e recipienti per cucina, coltelli, forchette, cucchiai (escluso coltelli elettrici), apparecchi e utensili a mano, per preparare il cibo e le bevande
08 00 UTENSILI E FERRAMENTA:
utensili e strumenti per trapanare, fresare o per scavare, martelli, altri utensili e strumenti simili, utensili e strumenti taglienti, esclusi: coltelli da tavola (7/03) utensili e strumenti taglienti (31) coltelli ad uso chirurgico (24/02), cacciaviti, utensili e strumenti analoghi, altri utensili e strumenti, maniglie, pomelli e cardini, chiavistelli o serrature, mezzi di fissaggio, sostegno o di montaggio (non compresi nelle altre classi) guarnizioni in ferro e simili, rastrelliere per biciclette, ecc.
09 00 IMBALLGGI E RECIPIENTI PER IL TRASPORTO O LA CONSERVAZIONE DI MERCI:
bottiglie, flaconi, vasi, damigiane e recipienti muniti di un sistema a pressione, bidoni e fusti, scatole, casse, containers, scatole per conserve, corde e panieri, sacchi, sacchetti, tubi e capsule, corde e materiali per cerchiature, mezzi di chiusura per imballaggi e accessori, palette e piattaforme di manutenzione, portaspazzature e contenitori per rifiuti e loro supporti, ecc.
10 00 OROLOGERIA E ALTRI STRUMENTI DI MISURA, STRUMENTI DI CONTROLLO O SEGNALAZIONE (anche a funzionamento elettrico)
orologi (per interno di appartamenti, orologi a pendolo e sveglie), orologi da tasca e da polso, altri strumenti per misurazione del tempo (parcometri, contaminuti e apparecchi simili), altri strumenti, apparecchi e dispositivi di misura, termometri, bilance, strumenti, apparecchi e dispositivi di controllo, di sicurezza o di collaudo, apparecchi e dispositivi di segnalazione, casse, quadranti, lancette e ogni altra parte costitutiva, accessori di strumenti di misura, controllo o segnalazione, ecc.
11 00 OGGETTI PER USO ORNAMENTALE:
bigiotteria e gioielleria, ninnoli, ornamenti per la tavola, per piani di caminetti, per pareti e vasi da fiori, medaglie e insegne, scudi, etichette autoadesive, fiori, piante e frutta artificiali, bandiere, articoli di decorazione per feste, ecc.
12 00 VEICOLI:
veicoli a trazione animale, carri a mano e carriole, locomotive e vagoni per ferrovie e ogni altro veicolo su rotaie, teleferiche, seggiovie e sciovie, apparecchi di sollevamento o di magazzinaggio, navi e battelli, aeroplani e altri veicoli aerei o spaziali, automobili, autobus, e autocarri (ambulanze e vetture frigorifere), trattori, rimorchi, ivi comprese le caravanes, cicli e motocicli, slitte da neve, carrozzelle per bambini, per invalidi, barelle, veicoli per usi speciali, altri veicoli (slitte e veicoli a cuscino d’aria), pneumatici, camere d’aria e catene da neve per veicoli, altre parti, equipaggiamento e accessori di veicoli non compresi in altre classi, ecc.
13 00 APPARECCHI DI PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E TRASFORMAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
generatori e motori (ivi compresi i motori elettrici di veicoli), trasformatori, raddrizzatori, pile e accumulatori materiali di distribuzione o comando energia elettrica (conduttori, interruttori, ecc.), ecc.
14 00 APPARECCHI DI REGISTRAZIONE, DI TELECOMUNICAZIONI O DI ELABORAZIONE DATI:
apparecchi di registrazione o di riproduzione di suoni e immagini, microfoni, apparecchi di registrazione, riproduzione ed elaborazione dati (memorie centrali per calcolatori ed apparecchi, complementari, apparecchi di telecomunicazione (telegrafo, telefono, telescriventi, televisori, radio e amplificatori), antifurti, ecc.
15 00 MACCHINE NON COMPRESE IN ALTRE CLASSI:
motori non elettrici, compresi i motori non elettrici per veicoli, pompe e compressori, macchine agricole, macchine per l’edilizia (macchine utilizzate dal Genio Civile, escavatrici, betoniere e draghe), macchine per lavare, pulire o asciugare (lavastoviglie, lavatrici, stiratrici), macchine tessili, macchine per cucire, lavorare a maglia o ricamare, macchine ed apparecchi frigoriferi (vagoni e vetture frigorifere =12.03), macchine per la preparazione di prodotti alimentari, macchine utensili, macchine abrasive, macchine per fonderia, ecc
16 00 ARTICOLI DI FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E OTTICA:
apparecchi fotografici e cinematografici (esclusi apparecchi di ripresa televisivi = 14.03), apparecchi di proiezione e visione, apparecchi per fotocopie o ingrandimenti, apparecchi e utensili di sviluppo, accessori vari, lampeggiatore fotografico, articoli di ottica (occhiali, microscopi, ecc.),ecc.
17 00 STRUMENTI MUSICALI:
strumenti a tastiera, compresi organi elettronici e altri, strumenti a mantice, comprese le fisarmoniche a tastiera, strumenti a corda, strumenti a percussione, strumenti meccanici (carillons), ecc.
18 00 STAMPA E MACCHINE PER UFFICIO:
macchine da scrivere o da calcolo, macchine per la stampa (macchine per comporre caratteri, apparecchi per clichè macchine tipografiche, duplicatori, macchine offset), caratteri e segni tipografici, macchine per rilegare, cucitrici per tipografia, taglierine, ecc.
19 00 ARTICOLI DI CARTOLERIA E CANCELLERIA, MATERIALE ARTISTICO E DIDATTICO, ARTICOLI PER UFFICI:
carta per scrivere (comprese tutte le carte, anche la carta carbone), cartoline per corrispondenza e carta da lettere, articoli per ufficio, timbri, calendari, libri, quaderni e simili (copertine per libri, rilegature, albums, agende ed oggetti simili), materiali e strumenti per scrivere a mano, per disegnare (esclusi i pennelli), per scolpire, per incidere e per altre tecniche artistiche, portapenne, materiale per insegnamento (carte geografiche), altri stampati (stampati pubblicitari), ecc.
20 00 ATTREZZATURE DI VENDITA O PUBBLICITARIE, CARTELLI INDICATORI:
distributori automatici, materiale per esposizione o vendita (mobili = 6), distributori di benzina, cartelloni e dispositivi pubblicitari, ecc.
21 00 GIOCHI, GIOCATTOLI E ARTICOLI SPORTIVI
giochi e giocattoli (compresi i modellini, esclusi i giocattoli per animali =30.99), apparecchi e articoli per ginnastica e sport, altri articoli per svaghi e passatempo, tende ed accessori, ecc.
22 00 ARMI, ARTICOLI PIROTECNICI, ARTICOLI PER CACCIA E PESCA E PER DISTRUZIONE DI ANIMALI NOCIVI
armi e proiettili, altre armi, munizioni, razzi, articoli pirotecnici, bersagli ed accessori, articoli per la caccia (escluse le armi) e per la pesca, trappole e articoli per la distruzione di animali nocivi, ecc.
23 00 INSTALLAZIONE PER DISTRIBUZIONE DI FLUIDI, SANITARIE, DI RISCALDAMENTO, DI VENTILAZIONE O DI CONDIZIONAMENTO D’ARIA, COMBUSTIBILI SOLIDI:
installazioni per distribuzione di fluidi (compreso rubinetterie e tubazioni), installazioni sanitarie (vasche da bagno, docce, lavatoi, W.C., blocchi sanitari, ecc.), impianti per riscaldamento, scaldabagni, ventilazione e condizionamento dell’aria, evaporatori, umidificatori, combustibili solidi, ecc.
24 00 MEDICINA E LABORATORI:
apparecchi e installazioni fisse per medici, ospedali o laboratori (diagnostica, analisi, operazioni, trattamenti, controllo degli occhi), strumenti medici, strumenti e apparecchi da laboratorio, protesi, articoli per medicazioni, fasciature e cure mediche, ecc.
25 00 FABBRICATI ED ELEMENTI DA COSTRUZIONE:
materiale da costruzione (mattoni, travi, tegole di ardesia, ecc: pannelli, profilati, piastrelle, elementi da costruzione prefabbricati o precompressi (finestre, porte, avvolgibili, pareti e inferriate) escluse le scale (25.04) case, autorimesse e costruzioni d’ogni altro tipo, silos, scale in muratura, scale e impalcature, ecc.
26 00 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE:
bugie e candelieri, torce, lampade, lanterne portatili, apparecchi di illuminazione pubblica (lampade esterne, illuminazione di scena, proiettori di illuminazione), sorgenti luminose, lampade, lampadari a stelo, lampadari, lampade murali o da soffitto, lumi da tavolo, riflettori, lampade per proiettori da fotografia o cinematografia, app. d’illuminazione per veicoli, ecc.
27 00 TABACCHI E ARTICOLI PER FUMATORI:
tabacchi, sigari e sigarette, pipe, bocchini per sigari e sigarette, portacenere, fiammiferi, accendisigari, portasigari, portasigarette, tabacchiere e vasi per tabacco, ecc.
28 00 PRODOTTI FARMACEUTICI O DA COSMESI, ARTICOLI E ATTREZZATURE DA TOILETTE:
prodotti farmaceutici, prodotti da cosmesi, articoli da toilette e attrezzature per cure di bellezza, asciugacapelli, capelli, barbe e baffi finti, ecc.
29 00 DISPOSITIVI ED EQUIPAGGIAMENTI CONTRO IL FUOCO, PER LA PREVENZIONE DI INCIDENTI O IL SALVATAGGIO:
dispositivi ed equipaggiamenti contro il fuoco (escluse le vetture dei pompieri =12.13), dispositivi ed equipaggiamenti per la prevenzione di incidenti o il salvataggio, non compresi in altre classi, ecc.
30 00 CURE E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI (esclusi prodotti alimentari 1.05)
vestiti per animali, recinti, gabbie, cucce e ricoveri analoghi, mangiatoie ed abbeveratoi, selleria, compresi i collari per cani, fruste e pungoli, lettiere e nidi, posatoi e altri accessori per gabbie, marcatori, marchi e pastoie, ferri da cavallo, pali per legare gli animali, ecc.
31 00 MISCELLANEA (tutti i prodotti non compresi nelle classi precedenti)
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE1
Cassazione Civile
Sez. I, sent. N. 3333 del 21 maggio 1981
Figure o segni in cui il carattere distintivo è inscindibilmente connesso con quello di utilità o di forma
La brevettabilità come marchi d'impresa dei segni tridimensionali va ammessa solo quando si tratti di forma non consueta, arbitraria o di fantasia alla quale siano estranei sia compiti estetici che quelli funzionali o comunque di utilità particolare. Non può, pertanto, essere brevettato come marchio d'impresa un contenitore che incorpori o assolva esclusivamente a funzioni ornamentali o di utilità e ciò allo scopo di evitare che attraverso il brevetto di marchio, rinnovabile nel tempo, possa assicurarsi una esclusiva illimitata a semplici modelli di utilità ovvero a modelli ornamentali. L'accertamento circa l'insussistenza dei requisiti per la brevettabilità come marchio d'impresa di un segno tridimensionale è tipicamente di fatto ed incensurabile in sede di legittimità, quando il ragionamento che lo sorregge sia immune da vizi logici o giuridici. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima è stata ritenuta corretta la decisione di merito che, nel riconoscere ad un flacone nel quale veniva posto in vendita il profumo "Ramage" della ditta Bourjois una certa piacevolezza per la sua forma aggraziata e proporzionata, ha negato allo stesso la brevettabilità come marchio d'impresa pur potendo lo stesso essere brevettato come modello ornamentale).
Sez. I, sent. n. 3333 del 21-05-1981, Soc. Bourjois c. Soc. Bormioli (rv 413906).
Cassazione Civile
Sez. I, sent. 6382 del 28 ottobre 1983
Condizioni per la concessione del brevetto per modelli ornamentali
In materia di brevetti per modelli e disegni ornamentali, una preesistente notorietà estetica di forme e di elementi artistici appartenenti alla storia dell'arte è cosa diversa, in se stessa e per l'ordinamento giuridico, da una preesistente notorietà di forme e di elementi decorativi nel mondo commerciale per effetto di una pregressa concessione di brevetto ovvero del preuso generalizzato, ed è solo quest'ultimo tipo di notorietà che si traduce in un difetto di novità del modello ed osta alla validità di un nuovo brevetto avente il medesimo contenuto. Il requisito della novità non è pertanto escluso dall'utilizzazione di motivi ornamentali desunti da opere d'arte conosciute, quando queste, senza essere puramente e semplicemente riprodotte, abbiano fornito spunti ed ispirazioni estetiche che, trasferiti nel mondo commerciale attraverso la mediazione di modelli e disegni ornamentali, si presentino come nuovi ed originali nel settore merceologico prescelto ed abbiano una concreta idoneità individualizzante dei prodotti, potendo in tal modo dar vita a validi brevetti ed al legittimo acquisto di diritti di privativa.
Sez. I, sent. n. 6382 del 28-10-1983, Soc. Valli c. Fonderia Agnosine (rv 431109).
1 Materiale relativo alla normativa antecedente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 95/2001.
Cassazione Civile
Sez. I, sent. 6382 del 28 ottobre 1983
Violazione di brevetto per modelli ornamentali
L'accertamento sia della novità di un modello ornamentale e della sua validità, sia della contraffazione del medesimo, comporta la individuazione del pregio estetico-decorativo che il modello esprime non tanto nei singoli elementi che lo compongono isolatamente considerati, ma nell'insieme dei suoi elementi formali e nella loro combinazione unitaria, che costituisce il punto centrale di riferimento per valutare la rilevanza dell'eventuale anteriorità e la sussistenza di eventuali contraffazioni. Conseguentemente, sussiste violazione di un brevetto per modello ornamentale quando sia stato usurpato, contraffatto od imitato l'insieme degli elementi formali e decorativi che realizzano il pregio estetico coperto da brevetto, con accertamento da compiersi sulla base di una valutazione sintetica e globale della forma risultante da detto insieme in rapporto con il prodotto.
Sez. I, sent. n. 6382 del 28-10-1983, Soc. Valli c. Fonderia Agnosine (rv 431110).
Cassazione Civile
Sez. I, sent. 5662 del 18 settembre 1986
Violazione di brevetto per modelli ornamentali
Non ogni modello ornamentale è tale da non poter essere utilizzato e sfruttato se non con l'integrale e servile riproduzione di tutti gli elementi che lo compongono: alcuni ben consentendo l'introduzione di varianti che, pur lasciando sostanzialmente impregiudicato il diritto dei terzi di sfruttare il pregio estetico del modello, permettono nel contempo di evitare la confusione dei prodotti sui quali il modello stesso è attuato. Pertanto agli effetti della concorrenza sleale in modello ornamentale, nei casi in cui è possibile l'introduzione di varianti nel senso indicato, l'imitazione servile dell'intero modello, atta a creare confusione (tra i consumatori dei prodotti concorrenti che siano di media diligenza e intelligenza), deve ritenersi illecita ai sensi dell'art. 2598, n. 1, cod. civ., senza che in tal modo si crei o si perpetui la tutela brevettuale accordata dalla legge speciale, poiché non ogni riproduzione viene considerata illecita ma solo la non necessaria imitazione servile confusoria.
Sez. I, sent. n. 5662 del 18-09-1986, Soc. Lasvap c. Soc. Deal Torino (rv 448146).
Cassazione Civile
Sez. I, sent. N. 993 del 04 febbraio 1987
Differenza tra modelli di utilità e modelli ornamentali
Il brevetto per modelli e disegni ornamentali (art. 2 del R.D. n. 1411 del 1940 e art. 2593 codice civile) tutela la nuova linea estetica ed ornamentale data ad un determinato prodotto industriale in modo da renderlo più gradevole; quello per modelli di utilità (art. 4 del R.D. n. 1411 del 1940 e art. 2592 codice civile) tutela quegli elementi che conferiscono particolare efficacia e comodità di applicazione o di impiego a macchine utensili od oggetti d'uso. I modelli ornamentali, ai fini della brevettabilità, devono presentare solo il requisito della novità estrinseca dello oggetto rispetto agli
altri di comune commercio, consistente in una particolare espressione figurativa, formale o cromatica; per i modelli di utilità deve sussistere il requisito della novità intrinseca, pur se solo diretta a determinare un incremento di utilità o di comodità di un oggetto preesistente. Stabilire se sussista o meno il requisito della novità intrinseca, in tal ultimo caso, è questione di fatto riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono incensurabili in sede di legittimità se sorrette da adeguata motivazione. Sez. I, sent. n. 993 del 04-02-1987, Soc. Filotex x. Xxxxxxx (rv 450602).
Cassazione Civile
Sez. I, sent. n.993 del 04 febbraio 1987
Risarcimento dei danni
La responsabilità prevista dall'art. 82 del X.X. 00 giugno 1939 n. 1127 in materia di brevetti per invenzioni industriali, applicabile, in virtù dell'art. 12 del X.X. 00 agosto 1940 n. 1411 alla materia dei brevetti per modelli di utilità ed ornamentali, a carico di chi, agendo con colpa, ha ottenuto un sequestro o una descrizione poi divenuti inefficaci o revocati perché senza causa, come nel caso di colui che esegue tali misure cautelari in base ad un brevetto risultato, poi, invalido x xxxxxxx, si riconduce nell'ambito dell'art. 96, secondo comma, del codice di procedura civile, onde il concetto di colpa va inteso nel senso non di colpa grave bensì di mancanza di normale prudenza nel prevedere l'esito della lite. La prova della colpa dell'agente, rientrando tale responsabilità nello schema di quell'extracontrattuale, incombe su colui che chiede il risarcimento dei danni e la valutazione dell'assolvimento di tale onere è rimessa al giudice del merito.
Sez. I, sent. n. 993 del 04-02-1987, Soc. Filotex x. Xxxxxxx (rv 450605).
Cassazione Civile
Sez. I, sent. 3180 del 02 aprile 1987
Violazione di brevetto per modelli ornamentali
La configurabilità di contraffazione di brevetto per modello ornamentale e di concorrenza sleale per imitazione servile, in relazione a prodotto che riproduca le stesse forme di quello oggetto dell'altrui privativa, non trova ostacolo nella circostanza che la riproduzione raggiunga un risultato imperfetto e scadente, si traduca cioè in una "brutta copia" della cosa contraffatta ed imitata, qualora tale differenza qualitativa non valga ad escludere, secondo un raffronto complessivo, un giudizio di identità di linea dell'uno e dell'altro prodotto e, correlativamente, di provenienza dalla medesima fonte.
Sez. I, sent. n. 3180 del 02-04-1987, Ditta Lecce c. Soc. Aurora (rv 452246).
Cassazione Penale
Sez. V, n. 4084 del 24 gennaio 1994
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell' ingegno o di prodotti industriali
Ai fini dell'art. 473 cod. pen., per modello ornamentale si intende quello idoneo a conferire a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di altri qualificanti elementi (art. 5 del X.X. 00 agosto 1940 n. 1411, in materia di brevetti per invenzioni industriali). Quando tali modelli abbiano ricevuto il brevetto, sono destinatari anche della tutela apprestata dall'art. 473 cod. pen. Questa norma, infatti, ne punisce la contraffazione, ossia la realizzazione, attraverso l'indebito sfruttamento del modello, di altro oggetto dello stesso tipo, conformazione e caratteristica funzionale, capace di rendere confondibile l'oggetto contraffatto con quello la cui originalità risulta tutelata mediante il brevetto. (Fattispecie relativa al sequestro probatorio di gioielli d'oro che si assumeva costituire imitazione di motivi ornamentali depositati con regolare brevetto presso l'autorità competente).
Sez. V, sent. n. 4084 del 24-01-1994 (ud. del 09-12-1993), Bellinaso (rv 197056).
(motivazione)
Cassazione Civile
Sez. I, sent. n. 182 del 05 gennaio 1995
Differenza tra modelli di utilità e modelli ornamentali
Il brevetto per modelli e disegni ornamentali (art. 5 del X.X. 00 agosto 1940 n. 1411 e art. 2593 cod. civ.) tutela la nuova linea estetica ed ornamentale data ad un determinato prodotto industriale in modo da renderlo esteticamente più gradevole; quello per modelli di utilità (art. 2 del R.D. n. 1411 del 1940 e art. 2592 cod. civ.) tutela quegli elementi che conferiscono particolare efficacia e comodità di applicazione o di impiego a macchine utensili od oggetti d'uso; conseguentemente i modelli ornamentali, ai fini della brevettabilità, devono presentare solo il requisito della novità estrinseca dell'oggetto rispetto agli altri di comune commercio, consistente in una particolare espressione figurativa, formale o cromatica, mentre per i modelli di utilità deve sussistere il requisito della novità intrinseca, pur se solo diretta a determinare un incremento di utilità o di comodità di un oggetto preesistente. Stabilire la sussistenza, o meno, dei suddetti requisiti di brevettabilità è questione di fatto riservata al giudice di merito, le cui valutazioni, di carattere inevitabilmente discrezionale, sono incensurabili in sede di legittimità quando non siano inficiate da motivazione illogica o lacunosa o contenente errori di diritto.
Sez. I, sent. n. 182 del 05-01-1995, Soc. Ratti x. Xxxxxxxx (rv 489574).
Cassazione Penale
Sez. II, sent. n. 10799 del 14 dicembre 1996
Applicabilità dell' art. 88 del X.X. 00 giugno 1939 n. 1127
Non esiste rapporto di specialità fra i reati previsti dall'art. 648 cod. pen. e dall'art. 88 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127; quest'ultima ipotesi criminosa, infatti, diversamente dalla ricettazione, che è delitto contro il patrimonio, tutela le opere dell'ingegno ed i brevetti dalle contraffazioni ed alterazioni, e prevede altresì, rispetto alla prima, differenti condotte tipiche e tempi di realizzazione, in quanto l'esposizione degli oggetti realizzati in frode a un valido brevetto - che integra il reato "de quo" - avviene quando il delitto di ricettazione è già stato consumato con l'acquisto o comunque con la ricezione del bene. (Xxxx'affermare detto principio - con riferimento a fattispecie relativa all'esposizione per la vendita in alcune gioiellerie di Firenze di monili riproducenti quelli di un famoso
stilista - la Corte ha altresì precisato che l'art. 88 del R.D. n. 1127 del 1939 non si applica esclusivamente agli oggetti realizzati in frode ai brevetti d'invenzione industriale ma anche, in virtù del disposto dell'art. 1 del X.X. 00 agosto 1940 n. 1411, ai motivi ed ai disegni ornamentali comunque caratterizzanti modelli tutelati da brevetto).
Sez. II, sent. n. 10799 del 14-12-1996 (cc. del 25-09-1996), Callai (rv 206499).
Cassazione Civile
Sez. I, sent. 8400 del 02 settembre 1997
Condizioni per la concessione del brevetto per modelli ornamentali
(motivazione)
Il brevetto per modelli e disegni ornamentali tutela la nuova linea estetica e ornamentale conferita ad un determinato prodotto industriale, pertanto oggetto della tutela non è la forma in sé, astrattamente considerata, ovvero quale espressione artistica, bensì la forma inscindibile dal prodotto industriale che essa distingue in quanto portatrice di una funzione estetica dalla quale deriva uno specifico valore di mercato del bene. Ne consegue che la novità del brevetto deve riguardare non la forma, bensì il prodotto industriale in quanto caratterizzato da quella forma o ornamento, e che, pertanto, ai fini della priorità, è irrilevante che la predetta forma sia già stata utilizzata in relazione a beni diversi.
Sez. I, sent. n. 8400 del 02-09-1997, Soc. Arca c. Soc. Tomplax (rv 507469).
Cassazione Civile
Sez. I, sent. n. 7077 del 05 luglio 1990
Svolgimento del processo
Il 7 febbraio 1980 a nome della S.p.A. Xxx Xxxxxx è stato depositato al registro generale delle opere protette un disegno di cui è autrice Xxxxxxxx Xxxx.
Il disegno, chiamato "Divisionista" è costituito da un insieme di quadratini colorati sparsi su un
pezzo di stoffa. I quadratini, secondo quanto indicato nella sentenza della Corte di Appello oggetto ora di ricorso per Cassazione, risultano disposti secondo un andamento di linee e di forme che, combinandosi anche con le variazioni cromatiche, determinano un assetto figurativo originale.
Successivamente la S.p.A. Fiorucci metteva in commercio prodotti di abbigliamento recanti un disegno (chiamato cruciverba) che secondo la Naj Oleari costituisce imitazione del disegno "divisionista" e, come tale, violazione del diritto esclusivo d'autore su quell'opera dell'ingegno.
Ne è nata vertenza giudiziaria dinanzi al Tribunale e poi alla Corte di Appello di Milano.
Sostiene la Fiorucci che il disegno non era proteggibile a norma del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, risolvendosi in un modello ornamentale; che comunque mancava di originalità e creatività perché anticipata da correnti artistiche della pittura moderna che si erano espresse con opere a quadratini variopinti; che i propri disegni cruciverba erano completamente diversi dal disegno Naj Oleari; che, infine, il disegno Fiorucci era precedente a quello Naj Oleari o al più si era di fronte ad una coincidenza di creazioni.
Il Tribunale e la Corte di Milano ha respinto tutte le eccezioni della Fiorucci cui fu inibita
l'ulteriore produzione e vendita dei prodotti portanti quel disegno, fu ordinata la distruzione di quelli in circolazione, e che fu condannata al risarcimento dei danni.
In ordine ai punti che, come si è detto, rappresentavano le successive difese della Fiorucci, il giudice di appello ha motivato come segue:
a) Sono tutelate come opere dell'ingegno anche quelle creazioni già inizialmente ideate per essere applicate all'industria e non solo le opere d'arte pura applicate successivamente per adornare un prodotto industriale.
Unico criterio scriminante è quello della scindibilità ideale del valore artistico dell'opera dal carattere industriale del prodotto al quale è associata; l'opera d'arte applicata all'industria è quella che conserva la propria individualità artistica anche se concepita indipendentemente dagli elementi materiali cui è collegata.
Il disegno in questione deve ritenersi opera d'arte applicata all'industria, pur essendo originariamente raffigurata in un dato supporto, in quanto quel disegno è pensabile e fruibile anche se si astrae dal suo concreto supporto; l'opera conserva da un punto di vista concettuale il proprio valore artistico potendo essere valutata, sotto il profilo estetico, a prescindere dalla stoffa nella quale è rappresentata e potendo essere goduta con riferimento a qualsiasi supporto.
b) Per la protezione ai sensi della legge sul diritto di autore è sufficiente che il requisito della creatività sussista in misura anche modesta. È sufficiente una individualità di rappresentazione, è sufficiente che l'autore abbia organizzato in modo nuovo elementi già appartenenti al patrimonio culturale comune. Tale requisito presenta il disegno "divisionista"; certo, l'autrice di esso si è ispirata a correnti artistiche, ma si caratterizza come prodotto singolare della personalità dell'autore.
c) Il confronto tra il disegno in questione e quello Xxxxxxxx convince della circostanza che l'aspetto figurativo dei primi ripete quello del secondo: in tutti vi è la stessa idea di base, lo stesso schema creativo. Certo, esistono delle differenze di dettaglio, ma queste sono irrilevanti quando si faccia una valutazione sintetica.
d) Xxxxxx alla asserita antecedenza (l'idea sarebbe venuta per prima ad un disegnatore Xxxxxxxx) la prova testimoniale dedotta è irrilevante perché tende a provare il momento in cui è nata l'idea di dar corpo ad una creazione, non il momento in cui l'idea si è estrinsecata nel modo esteriore, cioè appunto il momento della creazione.Contro questa sentenza (5 marzo-19 luglio 1985) la S.p.A. Xxxxxxxx ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.
Resiste la Naj Oleari con controricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo investe il problema della distinzione tra modelli ornamentali ed opere dell'arte applicate dall'industria.
Col secondo motivo si ribadisce che, comunque, difetterebbe l'originalità del disegno in
questione e, in ogni caso, la violazione del diritto della Naj Oleari in quanto il disegno è riproduttivo di schemi noti così come lo è quello della Fiorucci; concetto ribadito nel terzo motivo relativamente alla mancanza di creatività-novità nel disegno Naj Oleari.
Nella sua sostanza, il primo motivo tende ad escludere che il criterio c.d. della dissociabilità ideale sia di per sé sufficiente a scriminare tra opere dell'arte applicate all'industria e disegni ornamentali. Secondo la tesi della società ricorrente, tutti i disegni e più in generale le opere bidimensionali sono in astratto dissociabili o scindibili dal concreto supporto sul quale ab origine sono state impresse, perché sono concepibili su di un supporto diverso; se così fosse risulterebbe priva d'ogni senso l'intera categoria dei disegni ornamentali che pure il legislatore ha espressamente disciplinato, esclude l'applicabilità ad essi delle disposizioni sul diritto d'autore. Da questa costatazione risulterebbe evidente come, per questa categoria dei disegni ornamentali, occorra dar rilievo al criterio della destinazione e della funzione. Nella fattispecie concreta, la pretesa opera d'arte consisteva in un pezzo di stoffa, con un disegno che vi si ripeteva ciclicamente e non era mai stato realizzato su diverso supporto "sì che non poteva dubitarsi che nessuno, tanto meno l'autore o il suo committente, avesse mai pensato ad una funzione di esso per un godimento estetico separato dal tessuto e dagli indumenti con esso confezionati".
Il motivo è infondato.
La regola è chiara. Rilevante per la distinzione è la scindibilità o no del valore artistico dell'opera dell'ingegno dal carattere industriale del prodotto al quale l'opera stessa è concretamente associata. Tenendo conto anche dei contrasti dottrinari e giurisprudenziali precedenti alla entrata in vigore dell'attuale legge sul diritto di autore, è anche chiaro che dettando la disposizione di cui al n. 4 dell'art. 2 della legge sul diritto di autore (d'ora innanzi abbreviata in L. a) il legislatore ha voluto negare rilevanza ad ogni altro criterio tra quelli che erano stati suggeriti o che in altre legislazioni sono stati accolti.
Non rileva in specie - come è d'altronde costante giurisprudenza di questa Corte - la destinazione: né quella obiettiva quale verificatasi nei fatti fino al momento del sorgere della lite; né quella soggettiva, quella cioè pensata e voluta dall'autore al momento della creazione e dopo. Non rileva dunque che la creazione sia stata voluta dall'autore o obiettivamente considerata ed apprezzata come opera dell'arte (ad esempio valutata come pezzo unico, come originale, come tale esposta in mostre o musei) oppure come ornamento di prodotto industriale o artigianale (dunque calata in migliaia o milioni di esemplari tanti quanti i prodotti, così ornati, fabbricati e messi in circolazione).
Questa regola, oltre che chiara, è anche soddisfacente perché logica. Il diritto di autore protegge e deve proteggere la forma (in senso ampio cui si contrappone il contenuto) che abbia un valore estetico in sé, in assoluto: tant'è che all'autore è riconosciuto il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo e dunque anche se viene mutato il supporto materiale sul quale l'opera si è necessariamente, come è il caso delle opere di cui al n. 4 dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore, materializzata. Il brevetto per modello ornamentale invece, protegge e deve proteggere la forma che l'autore dà o contribuisce a dare ad un prodotto industriale.
Si tratta di forma che è e non può essere altro che forma di quello specifico prodotto industriale: l'autore infatti, è condizionato dalla forma necessaria che il prodotto ha per rispondere alla sua funzione di oggetto utile, può soltanto "abbellire" quella forma che è e resta la forma, funzionale e estetica, di quel prodotto.Tant'è che al titolare del brevetto per modello ornamentale è data l'esclusiva non per qualsiasi utilizzazione di quella forma, ma solo sull'uso di quella forma per quel determinato prodotto o al più per un determinato "genus" di prodotti industriali (cfr. art. 5 del
D.P.R. 25 agosto 1940, n. 1411 e modificazioni, art. 4 reg. 31 ottobre 1941, n. 1354, art. 2593 cod.
civ.).
Questa regola è di facile applicazione per quanto riguarda la distinzione tra opere dell'arte e modelli tridimensionali, che incidono sulla forma in senso stretto del prodotto industriale. Si esclude la protezione del diritto di autore per quelle forme tridimensionali che non possono essere altro che la forma di un determinato prodotto: per esemplificare, una forchetta o un "set" di posate, un televisore, una borsetta, una scarpa (s'intende qui sempre parlare di forma in funzione di ornamento non di utilità).
Qualunque sia la valutazione del "valore artistico", anche se questo sia elevatissimo, manca per
definizione la libertà creativa che è tipica e necessaria per dar vita ad una opera di scultura o incisione o similare: come si è accennato prima, l'autore opera vincolato alla forma funzionale del prodotto industriale o artigianale, il momento estetico non è mai scindibile dal carattere industriale. La stessa regola può essere invece di meno agevole applicazione per quanto riguarda le opere della pittura, dell'arte del disegno e delle arti similari da contrapporre ai disegni ornamentali, combinazioni grafiche di linee e di colori atti a dare uno speciale ornamento a determinati prodotti industriali.
È pur vero che esistono anche disegni ornamentali vincolati alla funzione utile del prodotto cui i disegni danno una combinazione di linea estetica. Si pensi ad una cancellata, ad un carattere tipografico, ai simboli tracciati sul quadrante di un orologio per indicare le ore. In tutte queste ipotesi il disegno, la combinazione di linee, è in funzione e non può essere che in funzione dello scopo utile
del prodotto: la forma bidimensionale è quella del cancello, della lettera dell'alfabeto, del simbolo delle ore, c'è a tutta evidenza inscindibilità ex art. 2 n. 4 della legge sul diritto d'autore.
Ma è anche vero che più frequentemente si hanno ipotesi di prodotti industriali che si
presentano "ornati" da disegni, composizioni di linee e di colori che non sono affatto influenzati dalla funzionalità del prodotto ornato dal disegno: disegni e composizioni di linee e di colori che possono essere oggetto di autonoma valutazione estetica a prescindere dal supporto materiale (prodotto industriale) sul quale sono stati originariamente apposti o successivamente, da un prototipo, trasferiti. Si pensi, essenzialmente ma non esclusivamente, alle combinazioni di linee e di colori che determinano in modo davvero rilevante l'appetibilità di prodotti dell'abbigliamento: foulard, cravatte, tessuti per abiti essenzialmente femminili.
Di lì il dubbio prospettato della difesa della ricorrente società Fiorucci. Non può essere più sufficiente il criterio della scindibilità ideale perché, essendo possibile oggetto di valutazione estetica di per sé pressoché ogni composizione di linee e di colori, non vi sarebbe più spazio per le categorie delle ideazioni estetiche bidimensionali proteggibili soltanto come modelli ornamentali.
Ma è un dubbio che non può portare a soluzioni diverse da quella voluta così chiaramente dal legislatore.
In verità, le osservazioni della difesa del ricorrente sembrano fondere su di un equivoco. È vera
l'affermazione: se non v'è scindibilità ideale non v'è protezione "ex lege" sul diritto di autore anche se la creazione è di altissimo valore artistico. Non è vera l'affermazione: è sufficiente la scindibilità perché la composizione di linee e di colori goda della protezione conferita alle opere dell'arte figurativa. La composizione di linee e di colori gode di quella protezione se, valutata autonomamente come è possibile quando ricorre il requisito della scindibilità, è da ritenersi opera dell'arte del disegno o della pittura; altrimenti sarà proteggibile soltanto come modello ornamentale. L'operazione mentale che è richiesta all'interprete quando deve valutare se c'è o no scindibilità ideale è preliminare. Se si conclude con una valutazione di scindibilità il discorso è chiuso: non è ammissibile la protezione ex art. 2 n. 4 della legge sul diritto d'autore. Ma ove si concluda con una valutazione di scindibilità ideale non per questo necessariamente si deve concludere per la proteggibilità della composizione di linee e di colori come opera dell'arte: per giungere a tale conclusione occorre ancora stabilire se davvero si è di fronte ad un'opera dell'ingegno di carattere creativo, che cioè abbia il carattere fondamentale dell'opera artistica, cioè l'originalità.
È questo concetto di originalità che va bene inteso.
Anche il modello o disegno ornamentale deve essere nuovo, altrimenti non può essere oggetto di esclusiva. Ma la novità, l'originalità è sufficiente in senso relativo: è richiesto soltanto che originale sia l'ornamento, cioè l'utilizzazione di linee e di colori, in una combinazione che può anche non essere originale di per sè, per ornare un determinato prodotto industriale. L'originalità richiesta come fondamentale requisito dell'opera d'arte deve invece essere dell'opera in sé, come espressione nuova in universale. Sì che, ove nel caso concreto, si accerti l'originalità dell'ornamento, ma non l'originalità della composizione in sé (di linee soltanto o di colori soltanto o di linee e colori insieme) dovrà escludersi la protezione a norma della legge sul diritto di autore ma non dovrà escludersi - ed anzi dovrà affermarsi - la proteggibilità come disegno ornamentale, nei limiti di durata e soprattutto di ampiezza dell'esclusiva, che sono appunto corollari logici del fatto che la composizione non è originale in sé ma solo originale come ornamento di quel prodotto.
Si dà così risposta al dubbio formulato dalla difesa della ricorrente. Possono esistere, esistono, sono anzi frequenti ideazioni estetiche bidimensionali proteggibili soltanto come modelli ornamentali. Si tratta di quelle composizioni di linee e/o di colori che non presentano caratteri di originalità come creazione a sé stante, ma che sono originali soltanto in quanto originalmente usate come ornamento di un determinato prodotto industriale; di quelle composizioni che possono essere
oggetto di autonoma valutazione estetica, valutazione che accerta però la mancanza di originalità in sé.
È questo in sostanza il filo logico seguito dalla Corte di merito che, affermata la scindibilità ideale del disegno divisionista rispetto al tessuto nel quale era materializzato, è poi passata ad esaminare se codesto disegno aveva le caratteristiche della originalità o creatività. E, a ben vedere, anche la difesa della ricorrente ammette la validità di questo discorso (pag. 10 del ricorso) appuntando le sue critiche alla valutazione che, successivamente, la Corte ha fatto circa appunto l'originalità o creatività del disegno in questione.
Sì che pare ora sia possibile scendere all'esame del secondo e terzo motivo del ricorso che,
come si è accennato, investono appunto la decisione là dove ha affermato l'originalità del disegno divisionista e ha negato l'originalità del disegno "cruciverba" ritenuto imitazione del primo in violazione del diritto esclusivo dell'autore.
Anche questi due motivi sono infondati. È infatti, certamente riservato al giudice del merito l'apprezzamento sia della sussistenza dei requisiti della protezione nell'opera della quale si chiede la tutela, sia della sostanziale identità tra le due opere (quella protetta e quella che si assume avere violato il diritto di esclusiva). Non è consentito ripetere tale valutazione in sede di legittimità, là dove è possibile soltanto controllare se i criteri seguiti sono esatti e conformi alle indicazioni legislative quali risultano dai testi e dalle interpretazioni dominanti di essi.
Ora, le due affermazioni contenute nella sentenza impugnata a proposito dei due temi ed
introduttive della valutazione in fatto sono appunto espressione di criteri unanimemente condivisi da giurisprudenza e dottrina. È esatto, in primo luogo, affermare essere sufficiente una pur modesta creatività per la qualificazione di opere dell'ingegno e rintracciare questa modesta creatività nel fatto che l'opera, pur inserendosi in un genere assai diffuso, si identifica rispetto alle numerose altre che alla stessa corrente appartengono per essere un prodotto singolare della personalità dell'autore. Non coglie nel segno, sotto questo aspetto, la critica della ricorrente che parla di ambiguità della espressione "carattere creativo". Certo, essa, come l'aggettivo originale, si presta a molti significati. Ma nel caso di specie l'espressione appare usata per raffigurare una circostanza di fatto: essere quel disegno "divisionista" nuovo perché non è la copia di altre espressioni note, pur inserite nella medesima corrente, in quanto da esse si discosta per propri aspetti formali che lo caratterizzano come espressione della personalità dell'autore. Circostanza, questa, che è necessaria e sufficiente per la qualifica di opera dell'arte proteggibile a norma del diritto di autore. È esatto, in secondo luogo, affermare che c'è violazione del diritto esclusivo su di una precedente opera quando quella successiva ripete l'assetto figurativo della prima. Si ha violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto); ma anche quando si ha contraffazione dell'opera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze. Ora, quando si tratta di valutare se c'è o no contraffazione non è determinante, per negarla, l'esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è se i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore sono riconoscibili nell'opera successiva. E, quando il giudice, come nel caso di specie, ritiene di potere stabilire che davvero quei tratti essenziali si ripetono nell'opera successiva, sufficiente è una valutazione sintetica, senza che sia necessario procedere ad esami analitici sulla qualità e quantità di tutte le conformità e le difformità che la seconda opera presenta rispetto alla prima. Certo, non si ha contraffazione quando le rassomiglianze e conformità siano dovute a comune ispirazione da opere precedenti: quando cioè non l'una è contraffazione dell'altra ma ambedue si ispirano a medesimi precedenti. In questo senso è corretta la affermazione di principio contenuta nel ricorso (pag. 20). Ma questa regola non è stata violata dal giudice di merito che ha proceduto a due diverse comparazioni, per ciascuna giungendo a diversi risultati: nell'una comparazione ritenendo che l'opera "disegno divisionista" assume una propria individualità nel genere delle opere analoghe; nell'altra
comparazione, invece, ritenendo che, nel suo insieme, i tratti essenziali di quel disegno sono ripetuti nel disegno Fiorucci.
E, come si è accennato, questa è valutazione, queste due sono valutazioni riservate al giudice di
merito. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza; pare equo liquidare quattro milioni di onorari, oltre le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. (Omissis……)
Cassazione Civile
Sent. n. 10516 del 07 dicembre 1994
Svolgimento del processo
La Cassina s.p.a. con sede in Meda titolare del diritto esclusivo di produzione delle poltrone (chai-se-longue), acquistato dalla fondazione Xx Xxxxxxxxx, convenne innanzi al Tribunale di Siena la
s.r.l. Steel line con sede in Poggibonsi che produce e vende poltrone assolutamente identiche, tranne
che per la qualità dei materiali, violando le norme sulla tutela del diritto d'autore e compiendo atti di concorrenza sleale sub specie di imitazione servile e confusoria.
Poiché nel frattempo il Pretore di Poggibonsi, richiesto del provvedimento d'urgenza, aveva inibito alla società Steel line la produzione e la vendita di tali poltrone, la Cassina s.p.a. chiese l'inibizione definitiva della produzione con distruzione di quanto già realizzato e con la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
Si costituì l'intimata, eccependo il difetto di legittimazione attiva della Cassina quale cessionaria dei diritti della Fondazione Xx Xxxxxxxxx, negando che le poltrone godessero della tutela del diritto d'autore, sia per difetto di valore artistico del mobile sia per l'inscindibilità di qualunque pregio artistico dal carattere industriale del prodotto. Xxxxxxxx, inoltre, l'accusa di concorrenza sleale, chiedendo la condanna della Cassina per responsabilità processuale aggravata, avendo chiesto un provvedimento d'urgenza senza la dovuta prudenza.
Il Tribunale di Siena, con sentenza non definitiva del 3 luglio 1986, accolse la domanda, inibendo alla Steel line la produzione e vendita della "Chaise longue" e autorizzando l'attrice a distruggere i prodotti contraffatti, oltre al risarcimento del danno.
Su gravame principale della soccombente s.r.l. Steel line e su quello incidentale della s.p.a. Cassina, per la mancata pubblicazione della sentenza, la Corte d'appello di Firenze con la decisione del 1 giugno 1990, oggetto del presente ricorso accolse l'appello contro la sentenza non definitiva respingendo tutte le domande della società Cassina.
Secondo il giudice a quo, i modelli di poltrona industrialmente prodotti dalla Cassina s.p.a. non rappresentano un'ipotesi di arte applicata all'industria, alla quale l'art. 2, n. 4, della legge n. 633 del 1941 riserva la protezione prevista per il diritto d'autore, perché il valore artistico dell'oggetto non è scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale è associato. Nella fattispecie, infatti, il valore artistico delle poltrone non è idoneo ad essere goduto come puro fatto estetico perché si compenetra nella funzione del prodotto e finisce per poter essere pensato solo come qualità estetica del medesimo, con la conseguenza che non è tutelato dal diritto d'autore, ma può essere brevettabile come modello ornamentale. Manca infatti la scindibilità cioè la possibilità concettuale di astrarre dal prodotto l'idea dell'opera d'arte, quella forma artistica che se il suo ideatore non avesse deciso di applicarla all'industria, avrebbe potuto realizzare allo stato puro secondo la tecnica espressiva propria della categoria di appartenenza. La tutela del diritto d'autore è infatti, conferita dall'ordinamento all'idea artistica e non alla qualità estetica del prodotto che, per inerire ontologicamente all'oggetto,
sfugge alla protezione del diritto d'autore e rientra in quella accordata ai modelli ornamentali. La decisione, inoltre, ha escluso ogni ipotesi di concorrenza sleale richiamandosi al principio della libertà delle forme non protette, in quanto entrambi i prodotti si richiamano a forme liberamente riproducibili per risalire ai progetti di Xx Xxxxxxxxx, realizzati da Thonet nel 1928 e da Xxxxx nel 1959 senz'essere stati mai brevettati come modello ornamentale.
Avverso questa decisione ricorre la Cassina s.p.a. sulla base di tre motivi. Resiste la controparte con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
La motivazione della decisione adottata nella camera di consiglio del 26 novembre 1993, a seguito della morte del relatore, è stata affidata, con decreto del 31 marzo 1994, ad altro componente del collegio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 disp. attuaz. c.p.c..Motivi della decisione
1. Il primo motivo del proposto ricorso concerne la tutelabilità, sotto il profilo del diritto d'autore, di oggetti realizzati dalla ricorrente su licenza della fondazione Xx Xxxxxxxxx e riprodotti secondo i progetti originari. Deduce la ricorrente la violazione dell'art. 2575 c.c. e degli artt. 1 e 2, n. 4, della legge, 22 aprile 1941, n. 633 per aver la sentenza impugnata ritenuto che le sedie e le poltrone in contestazione appartengono al "design industriale", senza rendersi conto che è diverso dall'arte applicata all'industria. A differenza di quest'ultima regolata dall'art. 2 n. 4, al "design" non è possibile applicare il concetto di scindibilità - intesa in senso concettuale e non materiale - ovvero individuare un opera d'arte scindibile dagli oggetti. Il "design" va tutelato in quanto tale in virtù della godibilità dell'oggetto come puro fatto estetico indipendentemente dall'utilizzazione pratica cui è destinato.
2. La complessa e articolata censura, non è però fondata e pertanto non è meritevole di accoglimento. L'art. 2575 c.c. come l'art. 1 della legge n. 633 del 1941 proteggono le opere di ingegno a carattere creativo che rivelino cioè l'impronta personale dell'autore E così sono state riconosciute meritevoli di protezione una serie di oggetti ritenute opere di carattere creativo che vanno da pupazzi a xxxxxxxxxx di bottiglie, da disegni floreali su bustine per sementi a figure di legno da utilizzare anche come scacchi. Gli stessi criteri non possono però applicarsi agli oggetti di "industrial design" per avere il legislatore adottato nei loro confronti un tipo diverso di tutela come emerge indefettibilmente dall'art. 2, n. 4, della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, nonché dall'art. 5 del D.P.R. 25 agosto 1940, n. 1141 sui modelli industriali, sostanzialmente immodificato anche nel testo coordinato con la legge 14 febbraio 1987, n. 60 e con il D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 che prevede l'inapplicabilità per i modelli o disegni ornamentali sia delle disposizioni sul diritto d'autore, sia dell'art. 27-ter del X.X. 00 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni. In verità l'ordinamento italiano, già nell'agosto del 1940 (art. 5 R.D. n. 1411 del 1940) aveva effettuato, e poi sostanzialmente ribadito con la legge 22 aprile 1941, n. 633, una precisa scelta normativa nel senso di escludere prima e di limitare con la legge del 1941, attraverso il filtro della scindibilità, l'operatività della legge sul diritto d'autore in tema di arte applicata all'industria (industral design), dove regna l'esigenza di coniugare i valori estetici con quelli funzionali, e soprattutto di concepire la forma di un prodotto in serie a livello industriale in modo che sia al tempo stesso esteticamente pregevole e adatta alla sua funzione pratica ed alle esigenze della produzione e della distribuzione. La giustificazione razionale di un trattamento differenziato è dovuto alla preoccupazione dell'ordinamento che la tutela dell'autore per un lungo arco di tempo crei vincoli alla diffusione e all'espansione dell'attività industriale che verrebbe fortemente compressa se si privilegiasse il legame di appartenenza dell'opera al suo autore. Del resto l'ordinamento anche in altri settori ha inteso evitare che la tutela del diritto di autore possa essere di ostacolo alla diffusione del pensiero e delle conoscenze: infatti, l'art. 99 della legge tutela i progetti di lavori dell'ingegneria con il brevetto di invenzione, ma non con il diritto d'autore. Il tentativo di dare una nuova disciplina all'industrial design non è andato oltre la proposta di legge n. 1506 del 29 marzo 1984, rimasta senz'esito.
3. Queste considerazioni di fondo sono alla base dell'art. 2, n. 4, della legge sul diritto d'autore
n. 633 del 1941, e del criterio della scindibilità o dissociabilità accolto dall'ordinamento italiano. Rispetto alle differenti soluzioni adottate dagli altri ordinamenti europei, che ha come poli opposti il sistema francese della piena riconoscibilità e quello inglese in cui la riproduzione industriale fa di regola cessare la tutela, il sistema italiano ha compiuto una scelta peculiare, codificando con la norma vigente, come precisa la stessa relazione alla legge del 1941, quelle che erano le posizioni ormai consolidate su cui si era attestata la precedente giurisprudenza (Cass., 20 gennaio 1932, n. 317; 25 gennaio 1933, n. 359 e 10 giugno 1938, n. 1994).Infatti, quando l'arte è applicata all'industria la tutela del diritto di autore è accordata "sempreché il valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto". Ove ciò non sia possibile, perché il valore artistico non è scindibile dal prodotto industriale le creazioni dell'arte applicata trovano protezione nel quadro degli istituti e modelli industriali (art. 5 del X.X. 00 agosto 1941, n. 1411), tutela che l'ordinamento dichiara espressamente non cumulabile con quella sul diritto d'autore.
Infine non appare riuscito il tentativo della ricorrente di superare il dato normativo, sostenendo che le opere di design siano espressioni d'arte figurativa, tutelabili di per sè senza presupporre alcuna valutazione di scindibilità dal prodotto industriale, in quanto l'arte applicata all'industria si riferisce solo alle opere che rimangono estrinseche e materialmente distinte dall'oggetto prodotto (figura femminile come stelo di una lampada o posta sul cofano di un auto). Ed infatti giurisprudenza e dottrina hanno sempre dato un significato non restrittivo o puramente descrittivo e formale al termine di "arte applicata all'industria"; inoltre hanno sottolineato che il design rientra perfettamente nell'ampia e comprensiva descrizione della prima parte dell'art. 2, n. 4 (scultura, pittura, disegno, incisione, arti figurative similari); infine hanno anche avuto modo di precisare che l'industrial design presuppone non una scindibilità materiale, basata su elementi artistici additivi come negli esempi surricordati, ma una scindibilità concettuale o ideale nel senso che tutto il prodotto industriale e al tempo stesso opera d'arte realizzata in funzione dell'industrial design che rappresenta appunto la forma di quello specifico prodotto industriale. Il designer, infatti, è fortemente condizionato dalla forma necessaria che il prodotto deve avere per rispondere alla sua funzione di oggetto utile alla produzione industriale, ed il suo intento è soltanto quella di abbellire quella forma funzionale e necessaria del prodotto (nella specie sedia o poltrona), renderla gradevole ed accattivante e quindi, in ultima analisi, più commerciabile.
4. Di fronte alla coerenza ed alla fondatezza di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le opinioni che tendono a sostituire il criterio normativo della scindibilità con il requisito della godibilità di un prodotto industriale come puro fatto estetico per il particolare livello creativo o pregio artistico dell'oggetto non sono accettabili in quanto non tengono adeguatamente conto della ratio cui è ispirata la norma in questione e non si giustificano alla stregua delle finalità che l'ordinamento intende per seguire. In altri termini, non è sufficiente un giudizio di particolare meritevolezza sul valore artistico, né che il prodotto possa venire apprezzato senza la sua utilizzazione, in quanto inserito in una mostra o in un museo, occorre secondo la volontà dell'ordinamento che la creazione possa essere separata dal prodotto nella sua componente utilitaria.
Poiché non sono stati offerti né dedotti motivi validi per discostarsi dalla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 5 luglio 1990, n. 7077), va riaffermato che ai fini della tutelabilità di una creazione d'arte applicata all'industria, ai sensi del diritto d'autore, è necessaria la scindibilità del valore artistico dell'opera di ingegno dal carattere industriale del prodotto al quale l'opera stessa è concretamente associata. Scindibilità da intendersi in senso ideale quale idoneità dell'opera ad essere oggetto di un'autonoma valutazione a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere apposta. E sul punto la motivazione della decisione impugnata non merita le censure che le sono state mosse.
Il legislatore nell'accogliere il criterio della scindibilità ha da un lato voluto negare rilevanza ad ogni altro criterio suggerito dalla dottrina o seguito da altre legislazioni, dall'altro ha considerato irrilevante la destinazione dell'opera, sia quella soggettiva voluta dal suo autore, sia quella oggettiva che va dal pezzo unico da esporre in museo alla forma di un diffuso prodotto industriale o artigianale. Nella fattispecie la ricorrente ha fatto inoltre riferimento ai fini di un'autonoma valutazione del livello creativo dell'opera d'arte all'art. 529 c.p. che non considera oscena l'opera d'arte ed alla nuova disciplina delle fotografie introdotta dal D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 addittiva del n. 7, dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, che consente di distinguere tra opera d'arte fotografica e semplice fotografia. Anche queste ulteriori argomentazioni non hanno pregio perché in tema di arte applicata all'industria, che rappresenta il terreno di scontro della presente controversia, l'ordinamento in tanto procede alla valutazione del livello creativo, in quanto è stato già superato il giudizio della scindibilità voluto dal sistema come primo ed ineliminabile filtro per accedere alla tutela del diritto d'autore.
5. Nell'ambito della tutela delle opere d'arte figurative applicate all'industria, al fine di meglio precisare il concetto di scindibilità, dottrina e giurisprudenza distinguono tra modelli bidimensionali e modelli tridimensionali. La distinzione ha la sua ragion d'essere, in quanto negli oggetti tridimensionali domina il volume che delimita il modello, la sagoma dell'oggetto, la forma tridimensionale di un determinato prodotto, per cui diventa impossibile concepire l'opera indipendentemente dagli elementi materiali ai quali è collegata. Negli oggetti tridimensionali l'opera d'arte, il c.d. corpus mysticum non è pensabile, né fruibile separatamente dal contesto, cioè dal c.d. corpus mechanicum, in quanto sotto il profilo estetico non è possibile una valutazione che prescinda dal relativo supporto, senza il quale vien meno e la funzione industriale e in definitiva lo stesso prodotto.
Nei prodotti bidimensionali, invece, si pone il problema della scindibilità tra oggetto e qualità estetiche, e sussiste, quindi, l'alternativa tra la tutela del diritto di autore, quando l'opera è pensabile e fruibile indipendentemente dall'oggetto cui inerisce, e la tutela del modello ornamentale quando manca il requisito della scindibilità o, sebbene scindibile, l'opera costituisca soltanto uno speciale ornamento. Come ha già avuto modo di rilevare questo collegio (Cass., 7077/1990) in tali casi ai fini dell'applicazione della tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore non è sufficiente la scindibilità ma occorre altresì che l'opera abbia le caratteristiche di creatività, originalità e novità propria dell'opera di ingegno e non del modello ornamentale.
6. Nella fattispecie si tratta indubbiamente di modelli tridimensionali e ciò facilita il compito dell'interprete perché i modelli tridimensionali, incidendo proprio sulla "sagoma" del prodotto industriale, non hanno tutela come opera d'arte dalla normativa sul diritto di autore. L'autore, infatti, è vincolato alla forma ed al volume che sono funzioni del prodotto industriale o artigianale per cui il modello estetico è inscindibile dall'oggetto prodotto industrialmente per mancanza di un'effettiva libertà creativa. In coerenza con questi concetti, la giurisprudenza ha sempre ritenuto non sussistere il carattere creativo dell'opera ed ha negato la tutela del diritto d'autore agli oggetti tridimensionali in quanto la creazione consiste nella forma o nella cd. "sagoma" dell'oggetto d'uso, indipendentemente dal valore creativo o artistico raggiunti dall'oggetto. Si è negato, infatti, la tutela del diritto d'autore ad un tipo di stufa (Cass., 20 gennaio 1932, n. 317), ad una lampada, ad un lettino, ad una borsetta (App. Milano rispettivamente 17 settembre 1914; 31 dicembre 1937; 16 febbraio 1962), ad una sedia (red and blue) disegnati da Rietweld del movimento Der Stijl (Cass., pen. 22 ottobre 1977, n. 3238), ad un getta-carte, porta-ombrelli e posa-cenere, creazione di notevole pregio, ma con funzione di prodotto industriale (Trib. Milano 4 ottobre 1973).
Al contrario, in tema di prodotti bidimensionali la tutela è stata ammessa per un disegno a fiori sul retro di un bustina di sementi (Cass., 22 ottobre 1956, n. 3806) o per il disegno di pura fantasia,
non applicato alla produzione industriale, di una nuova autovettura (la Lancia Flavia) tenuta segreta dalla casa (Cass., 1 febbraio 1967, n. 293), o infine nel noto caso del disegno divisionista applicato al tessuto (Cass., 5 luglio 1990, n. 7077).Siffatta giurisprudenza merita di essere condivisa perché nei prodotti bidimensionali l'opera d'arte, ove abbia i requisiti di creatività, di originalità e di novità, può esprimersi indipendentemente dal prodotto industriale, idealmente scindibile dal tessuto o dalla bustina perché sempre concettualmente l'una (il disegno divisionista o il disegno sul retro delle bustine) e l'altro (il tessuto o la bustina) possono sopravvivere, essendo l'opera d'arte pensabile anche su altri supporti (carta, tela, legno, invece del tessuto) ed il prodotto industriale (tessuto senza disegno) essere diffuso anche se privo di pregio artistico.
7. Con il secondo motivo del proposto ricorso si censura la decisione impugnata per non essersi chiesta, prima di giungere alla conclusione radicalmente negativa se le opere d'arte in contestazione non rientrassero nell'art. 2, n. 5, della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, relativo alle opere di architettura che godono della tutela del diritto d'autore. Secondo la ricorrente l'architettura è l'arte e la tecnica di costruire non solo edifici, ma anche oggetti di arredamento tant'è che nelle Università si insegna la c.d. architettura d'interni. Con la conseguenza che i prodotti industriali, ove non trovassero tutela nell'art. 2, n. 4, quali opere d'arte applicate all'industria, possono giovarsi della tutela del diritto d'autore riconosciuta a tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo (art. 1) ed in particolare ai disegni ed alle opere dell'architettura ex art. 2 n. 5.
La censura anche se suggestivamente proposta non è tuttavia fondata.
Al di là dell'inammissibilità del profilo - che non si riscontra nelle conclusioni riportate nell'epigrafe, né nella motivazione della sentenza impugnata - resta il fatto che il giudice di merito motivatamente ha escluso la tutelabilità dei prodotti industriali della ricorrente sotto il profilo del diritto d'autore, mentre ha accertato l'applicabilità della tutela ex art. 5 D.P.R. n. 1411 del 1940. A parte questo rilievo la tesi della ricorrente non merita accoglimento ove si pongano a raffronto le disposizioni dell'art. 2 n. 4 e dell'art. 2 n. 5. Dalla comparazione emerge che l'ordinamento ha inteso chiaramente distinguere tra i "disegni e le opere dell'architettura" ed i prodotti dell'arte applicata all'industria cioè quelle opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e della arti figurative applicate all'industria. E la distinzione voluta dall'ordinamento, al di là delle denominazioni contingenti degli oggetti di arredamento come architettura per interni, trova un ulteriore riscontro nell'art. 20 comma 2, della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, applicabile alle opere dell'architettura e non all'industrial design, con il quale si limita il diritto morale dell'autore delle opere di architettura, quali edifici, monumenti, ma non certo dell'autore dei prodotti industriali disciplinati dall'art. 2 n. 4, ove il valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto industriale. L'applicazione dell'arte applicata all'industria, codificato nell'art. 2 n. 4, ha come retroterra tutta la giurisprudenza precedente alle normativa degli anni 1940 del 1941, nella quale non v'è mai riferimento alle opere dell'architettura. Inoltre lo stesso legislatore solo per le opere d'arte applicate all'industria ha con il comma 2 dell'art. 5 escluso in un primo tempo ogni tutela del diritto d'autore, per poi limitare la predetta disposizione con l'art. 2 n. 4, introducendo una limitata tutela del diritto di autore nei limiti della scindibilità del valore artistico del prodotto industriale. Infine le opinioni dottrinali si presentano divise tra chi conferma la netta distinzione tra i nn. 4 e 5 dell'art. 2, nel senso di escludere che l'architettura possa essere definita arte applicata all'industria, e chi invece estende il criterio della scindibilità dal n. 4 al n. 5 dello stesso art. 2 della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, .Non v'è, pertanto, alcuna possibilità di aggirare l'esplicito filtro della scindibilità, espressamente sancito dall'ordinamento con il dato normativo dell'art. 2 n. 4, al fine di ottenere una protezione a pieno titolo della legge sul diritto d'autore, facendo ricorso alla diversa fattispecie delle opere dell'architettura o addirittura ad una categoria atipica delle opere d'arte industriali.
8. Con il terzo ed ultimo motivo la società ricorrente solleva la questione dell'incostituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge n. 633 del 1941, nell'interpretazione risultante dalla sentenza impugnata, alla stregua dell'art. 3 (parità di trattamento) e dell'art. 35 (tutela del lavoro in tutte le sue forme) della costituzione. La ricorrente ripropone in questa sede la tesi della non manifesta infondatezza dell'incostituzionalità delle norme sul diritto di autore, perché esse così come sono interpretate escluderebbero senza razionale giustificazione le opere dell'ingegno di carattere creativo dalla tutela del diritto d'autore.
L'eccezione già sollevata e respinta dalla decisione impugnata, non merita accoglimento. Sotto il profilo dell'art. 3 Cost. occorre in primo luogo rilevare che il principio di eguaglianza concerne i cittadini o le figure soggettive in genere, persone giuridiche private o pubbliche, formazioni sociali, mentre, secondo la ricorrente, la parità di trattamento che sarebbe lesa riguarderebbe la tutela delle opere del disegno industriale, inferiore e diversa rispetto a quella delle altre opere di carattere creativo. Non senza aggiungere che la rilevata disparità di trattamento è giustificata dall'ontologica diversità tra l'arte pura e l'arte applicata all'industria, destinata all'ampia diffusione del prodotto industriale con conseguenti realizzazioni di ordine economico. L'ordinamento ha perciò realizzato una tutela differenziata nel senso che quando l'arte è applicata all'industria è possibile in primo luogo la brevettabilità dei modelli ornamentali, riservando ai casi più rari e soprattutto al modelli bidimensionali la tutela del diritto d'autore, sempreché il valore artistico sia scindibile dal prodotto industriale e ricorrano i presupposti propri per la tutela dell'opera d'arte. Non v'è quindi il dubbio della prospettata lesione, perché la diversità delle situazione rende non irragionevole o ingiustificata la diversificata tutela.
Infine, sotto il profilo dell'art. 35 Cost. la tesi della mancata tutela del lavoro artistico non regge, in quanto la tutela brevettuale e quella del diritto d'autore, in presenza della ricordata scindibilità, garantiscono adeguatamente la rimunerazione del lavoro artistico, senza necessità, per l'autore di opere figurative applicate all'industria, di una tutela più ampia di quella già riconosciuta dall'ordinamento. In definitiva la proposta eccezione tende ad un trattamento ingiustificatamente parificatorio, mentre è noto che l'invocata parità di trattamento presuppone non solo che situazioni uguali od omogenee siano trattate in maniera uguale, ma che situazioni diverse o differenziate siano trattate in maniera ineguale.
Il ricorso va pertanto respinto. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE
a) NORMATIVA NAZIONALE
DISEGNI E MODELLI
CODICE CIVILE: ART. DA 2588 A 2590, DA 2592 A 2594 “DEL DIRITTO DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITA’ E DI REGISTRAZIONE PER DISEGNI E MODELLI.
X.X. 00 AGOSTO 1940 N.1411. TESTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BREVETTI PER MODELLI XXXXXXXXXXX.
X.X. 00 OTTOBRE 1941 N.1354. TESTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI BREVETTI PER MODELLI INDUSTRIALI.
D.P.R. 30 GIUGNO 1972 N.540. SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, PER MODELLI DI UTILITA’, MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI E IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DI MARCHI D’IMPRESA
D.P.R. 26/10/1972 N.641. DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE. (Tariffa modificata da ultimo con Decreto Legislativo 3 novembre 1998, n.445).
D.M. 22/02/1973. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL D.P.R. 30/06/1972 N.540 IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI.
L. 14 FEBBRAIO 1987 N.60. ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI BREVETTI PER MODELLI E DISEGNI INDUSTRIALI CON LE DISPOSIZIONI DELL’ACCORDO DELL’AJA DEL 6 NOVEMBRE 1925, E SUCCESSIVE REVISIONI, RATIFICATO CON LEGGE 24 OTTOBRE 1980 N.744.
D.M. 19 LUGLIO 1989 N.320. REGOLAMENTO CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL DECRETO MINISTERIALE
22 FEBBRAIO 1973 RELATIVO ALLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE DOMANDE PER INVENZIONI INDUSTRIALI E ORNAMENTALI E MARCHI NAZIONALI.
D.M. 30/05/1995 N. 342. REGOLAMENTO RECANTE L’ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE E LA FORMAZIONE DEL RELATIVO ALBO.
D.P.R. 19/03/1996 N.198. ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE INTERNA IN MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE ALLE DESCRIZIONI OBBLIGATORIE DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI ASPETTI DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE CONCERNENTI IL COMMERCIO- URUGUAY ROUND.
L. 23 DICEMBRE 0000 X. 000. DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ RADIO-TELEVISIVA (art. 1 comma 58).
L. 7 AGOSTO 1997 N.266 (art. 27), ABROGAZIONE DEL COMMA 58, DI CUI AL PRECEDENTE CAPOVERSO E NUOVA DURATA DIRITTO D’AUTORE SU DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI.
D.L.vo 2 FEBBRAIO 2001 N.95. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/71/CE RELATIVA ALLA PROTEZIONE GIURIDICA DEI DISEGNI E DEI MODELLI.
D.L. vo 12 APRILE 2001 N.164. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001 N.95, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/71/CE SULLA PROTEZIONE GIURIDICA DEI DISEGNI E DEI MODELLI.
DIRITTO D’AUTORE CODICE CIVILE: ART. DA 2575 A 2583, ART.2598
L.22 APRILE 1941 N.633. PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE, E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.
X.X. 00 MAGGIO 1942 N.1369. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLA L.22 APRILE 1941 N.633, PER LA PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.
D.L.vo LGT. 20 LUGLIO 1945 N.440. PROROGA DEI TERMINI PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE DELL’INGEGNO E DEI PRODOTTI TUTELATI DALLA L. 22 APRILE 1941 N.633.
D.L.vo C.P.S. 23 AGOSTO 1946 N.82. SOSPENSIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA L. 22 APRILE 1941 N.633, CIRCA LA PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.
L. 19 DICEMBRE 1956 N.1421. PROROGA DEL PERIODO DI TUTELA DELLE OPERE DELL’INGEGNO.
L.28 APRILE 1976 N.424. RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE, ADOTTATI A STOCCOLMA IL 14 LUGLIO 1967.
L. 16 MAGGIO 1977 N.306. RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE UNIVERSALE PER IL DIRITTO D’AUTORE, CON PROTOCOLLI, ADOTTATA A PARIGI IL 24 LUGLIO 1971.
b) NORMATIVA COMUNITARIA
DIR. CEE 13 OTTOBRE 1998 N.71. DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA PROTEZIONE GIURIDICA DEI DISEGNI E DEI MODELLI.
c) NORMATIVA INTERNAZIONALE
CONV. DI PARIGI 20 MARZO 1883. CONVENZIONE DI PARIGI PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE RIVEDUTA A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 1900, A WASHINGTON IL 2 GIUGNO 1911, ALL’AJA IL 6 NOVEMBRE 1925, A LONDRA IL 2 GIUGNO 1934, A LISBONA IL 31 OTTOBRE 1958 E A STOCCOLMA IL 14
LUGLIO 1967.
ACCORDO DE L’AJA RELATIVO AL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI DEL 06/11/1925, DA ULTIMO RIVEDUTO A L’AJA IL 28/11/1960.
ATTO 14 LUGLIO 1967. ATTO DI STOCCOLMA DEL 14 LUGLIO 1967 AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO DI MADRID SULLA REPRESSIONE DELLE FALSE X XXXXXXX INDICAZIONI DI PROVENIENZA DEL 14 APRILE 1891, RIVEDUTO A WASHINGTON IL 2 GIUGNO 1911, ALL’AJA IL 6 NOVEMBRE 1925, A LONDRA IL 12 GIUGNO 1934 E A LISBONA IL 31 OTTOBRE 1958.
L. 22 MAGGIO 1974 N.348. RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO CHE ISTITUISCE UNA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE PER I DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FIRMATO A LOCARNO L’8 OTTOBRE 1968.
L.25 GENNAIO 1983 N. 37. ADESIONE AL PROTOCOLLO RELATIVO ALL’ACCORDO DELL’AJA CONCERNENTE IL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, ADOTTATO A GINEVRA IL 29 AGOSTO 1975, E SUA ESECUZIONE.
ACC. 15 APRILE 1994. ACCORDO TRIPS ( TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) SUGLI ASPETTI DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE ATTINENTI AL COMMERCIO, FIRMATO A MARRAKECH IL 15/04/1994.
INDICE GENERALE | ||
Prefazione............................................................................................ | Pag. | 002 |
CAPITOLO I CENNI INTRODUTTIVI SULLA TUTELA DEL DISEGNO TESSILE ................................................................ | “ | 003 |
CAPITOLO II LA TUTELA BREVETTUALE DEI DISEGNI TESSILI ................. | “ | 006 |
CAPITOLO III LA TUTELA DEI DISEGNI E DEI MODELLI SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO D’AUTORE ...................................... | “ | 010 |
CAPITOLO IV IL DIVIETO DELLA CONCORRENZA SLEALE.......................... | “ | 013 |
APPENDICE .................................................................................... | “ | 014 |
ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER DISEGNI E MODELLI ...................... | “ | 015 |
MODULO O ...................................................................................... | “ | 018 |
AGGIUNTA MODULO O ................................................................ | “ | 019 |
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE.............................................. | “ | 020 |
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE ................................................ | “ | 035 |
INDICE GENERALE........................................................................ | “ | 037 |