PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “AMBITO DI TRASFORMAZIONE X”
COMUNE DI LACCHIARELLA
P r o v i n c i a d i M i l a n o
PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “AMBITO DI TRASFORMAZIONE X”
DI INIZIATIVA PRIVATA
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
AMBITO A)
ART.2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 5
ART.3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 6
ART.4 – SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO 7
ART.5 - TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI 8
ART.6 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 9
ART.7- OPERE DI URBANIZZAZIONE 11
ART.8 - PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE 11
ART.9 - ESECUZIONE E CONVALIDA OPERE DI URBANIZZAZIONE 12
ART.10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 14
ART.11- REALIZZAZIONE DELLO STANDARD QUALITATIVO 14
ART.12 - DIMENSIONAMENTI DELLE AREE A STANDARD 16
ART.13 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD 16
ART.14 - CESSIONE DELLE AREE A STANDARD 17
ART.15 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 18
ART.16 - PERMESSI DI COSTRUIRE 19
ART.18 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA 20
ART.20 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE 22
ART.22 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 23
ART.23 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 24
ART.24 - IMPRESE COSTRUTTICI 24
ART.25 - SALVAGUARDIA DIRITTI DI TERZI 24
ART.26 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE 24
ART.27 - TERMINI DI VALIDITÀ DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 25
L'anno duemila , addì del mese di ( / /200 ), avanti al sottoscritto ufficiale rogante Dott. , notaio in
si sono costituiti:
da una parte
il Sig. …………………………………….…., nato a …….………… il ………………., in qualità di , che qui interviene in nome e per conto dello
stesso Comune ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ,e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, allo scopo autorizzato con ……...………………………………, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune»;
dall’altra parte
Il signor Belicchi Alessandro nato a ………………………………, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della società “ISOTTA S.R.L.”, con sede in Casalmaggiore (CR) via Petofi n. 8, Codice Fiscale e Partita Iva N°……………………… società Proprietaria dell’area situata nel Comune censuario e amministrativo di Lacchiarella, individuata al foglio n. 8 del N.C.T.R. come segue:
• Mappale 232 per complessivi mq 5.407;
• Mappale 233 per complessivi mq 1.390;
• Mappale 234 per complessivi mq 1.516;
• Mappale 236 per complessivi mq 6.712;
• Mappale 237 per complessivi mq 7.775;
nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Operatore A»,
PREMESSO
1. che i sopraindicati intervenuti proprietari Operatori dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere, in solido (per il proprio ambito d’intervento) per sé e per i propri aventi causa, senza riserve, gli obblighi derivanti dalla convenzione;
2. che il Programma integrato d’intervento è composto da due ambiti di intervento:
❑ Ambito A) con una superficie totale territoriale di 22.800,00 mq di proprietà della società “Isotta s.r.l.”;
❑ Ambito B) con una superficie totale territoriale di 5.500,00 mq di proprietà della società “Campania s.r.l.”;
che le aree comprese nei due ambiti d’intervento A) e B) di cui alla convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq 28.300,00 e nel vigente Piano di Governo del Territorio generale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 04 ottobre 2012, divenuta efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1 in data 02 gennaio 2013, sono classificate come segue:
Destinazioni d’uso
Principale: - la residenza (Gruppo funzionale Gf1).
Compatibili: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali e di servizi ( Artigianato di servizio – Gruppo funzionale Gf 2.4), purché le attività svolte o previste non siano tali da costituire fonte di inquinamento atmosferico, del suolo o sonoro, il loro insediamento sia compatibile con l'azzonamento acustico e le condizioni generali della viabilità e del traffico della zona;
- le attività del settore terziario (Gruppo funzionale Gf 3).
Escluse: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali (gruppi funzionali Gf 2.1 e Gf 2.2 e Gf 2.3);
- l’attività agricola (Gruppo funzionale Gf 6), transitoriamente ammessa sino all’attuazione degli interventi di trasformazione;
- le attività di distribuzione di carburante per autotrazione (Gruppo funzionale Gf 2.6).
Commercio: - E' ammessa una media struttura commerciale alimentare con superficie di vendita fino a 1.000 mq,
eventualmente integrata con esercizi con superficie di vendita fino a 250 mq per un massimo complessivo di 1.500 mq.;
3. sull’area non gravano altri vincoli di natura, storico architettonica, sismica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Programma Integrato d’Intervento o che la subordinino ad autorizzazioni di altre autorità
4. che gli Operatori dell’Ambito A) procederanno all’attuazione degli interventi di loro competenza come appresso specificati sia pubblici sia privati nei tempi stabiliti dalla presente convenzione.
5. che gli Operatori dell’Ambito B) procederanno all’attuazione degli interventi di loro competenza come da apposita convenzione.
6. Nessuna solidarietà esiste tra gli operatori dell’ambito A) e dell’ambito B).
VISTI
A) La richiesta di approvazione del programma integrato d’intervento, con i relativi allegati redatti dall’ing. arch. Galeazzo Maria Conti iscritto all’Ordine degli Architetti di Milano al n. 13.088 e all’Ordine degli Ingegneri al n. 13.390, presentata sotto forma di proposta definitiva al protocollo comunale al n. ………… del …………..
B) La deliberazione del Consiglio comunale n. in data , esecutiva, con la quale veniva adottato il Programma Integrato d'intervento e veniva adottata la variante Urbanistica;
C) L'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Programma Integrato d'Intervento, e relativa variante urbanistica nelle forme di legge;
D) La deliberazione del Consiglio comunale n. in data , esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il Programma Integrato d’Intervento ed è stata approvata definitivamente la variante Urbanistica
E) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, l’articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 - OBBLIGO GENERALE
1. L’Operatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lui vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune. Nessuna solidarietà esiste tra gli operatori dell’ambito A) e dell’ambito B).
ART.2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall’Operatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie in sostituzione o integrazione ove il Comune le abbia accettate dichiarando espressamente di liberare l’obbligato originario.
5. L’Operatore si impegna a realizzare l’intervento ottemperando alle prescrizioni dettate in sede di Conferenza di verifica alla assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica dall’Autorità Competente con la nota atti com.li prot.n.11.660 del 04-08-16 e con la nota a firma del Responsabile del Procedimento atti com.li prot.n. del
(entrambe allegate quali parti integranti e sostanziali alla deliberazione di Consiglio Comunale n Del )
ART.3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data della formale stipula della convenzione che dovrà avvenire, a pena di decadenza del programma integrato d'intervento, entro 60 giorni dall’approvazione del programma integrato d'intervento, intesa come data di esecutività della relativa deliberazione a seguito di pubblicazione sul BURL Regione Lombardia.
2. Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della stipula della presente Convenzione almeno per quanto riguarda la transitabilità delle strade, complete della pavimentazione bituminosa strutturale compresi i relativi sottoservizi.
3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 36 (trentasei) mesi dalla data della stipula della presente Convenzione.
4. In ogni caso le opere di urbanizzazione di cui all’articolo 7 devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi permesso di costruire. Nessuna richiesta di permesso di costruire, ovvero nessuna denuncia di inizio attività è ricevibile se non sia iniziata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione descritte per i rispettivi ambiti.
5. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità prima o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.
6. La cessione delle aree urbanizzate, nonché delle aree per attrezzature pubbliche (standard), in forma gratuita a favore del Comune, avverrà con atto successivo da stipulare entro 40 mesi dalla firma della presente convenzione.
7. In caso di inosservanza e/o di ritardo nei termini di inizio o di conclusione dei lavori di urbanizzazione, rispetto alle scadenze di cui ai precedenti commi, sarà applicata
all’Operatore o ai loro aventi causa a qualsiasi titolo una penale (a titolo di danno risarcitorio) pari a € 100,00= (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo non giustificato dal giornale di cantiere così come documentato dal Direttore dei Lavori e certificato dal Collaudatore in corso d'opera. L'ammontare della penale sarà escusso direttamente dalle polizze fidejussorie, di cui al successivo articolo 15, prestate a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente comma non può superare il 10 per cento dell’importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese dell’Operatore indicato all’articolo 15, comma 1; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l’intervento sostitutivo del Comune che provvederà all’esecuzione d’ufficio dei lavori mancanti avvalendosi della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 15, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi risultanti dalla liquidazione finale, nonché per le spese d’appalto, di direzione dei lavori e di assistenza tecnica rimanendo creditore di tutti gli importi suppletivi che dovrà corrispondere alla nuova impresa a seguito della risoluzione del rapporto principale. Le penali indicate al presente articolo si applicheranno in ogni caso di ritardata esecuzione delle obbligazioni assunte nei confronti dell’Amministrazione Comunale previsti dalla presente convenzione.
8. In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, l’attuazione del P.I.I. e di tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni dalla sottoscrizione del presente atto.
ART.4 – SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
1. La Superficie Lorda di Pavimento massima realizzabile è pari a 9.424 così distribuita:
AMBITO A
Mista | Superficie lorda di pavimento | mq | 7.464,00 |
AMBITO B
Residenziale | Superficie lorda di pavimento | mq | 1.960,00 |
2. La Superficie Lorda di Pavimento effettiva, cosi come dedotta dai documenti progettuali, è la seguente:
3. AMBITO A
Comm/Dir/Rist | mq | 6.556,00 | |
Residenziale | Superficie lorda di pavimento | mq | 908,00 |
4. AMBITO B
residenziale | Superficie lorda di pavimento | mq | 1.960,00 |
5. L’attuazione del Programma Integrato d’Intervento sulle aree in premessa descritte,
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del giorno e
approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
giorno entrambe esecutive a termini di legge, avverrà in conformità: alle
vigenti norme nazionali e regionali, nel rispetto del P.G.T. vigente, come variato con le deliberazioni Comunali richiamate e alle norme e tavole di cui alla presente Convenzione.
6. In fase di esecuzione delle opere previste dal Programma Integrato di Intervento approvato saranno comunque ammesse modifiche planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e ciò nel rispetto e con l’osservanza delle prescrizioni, norme e procedure previste dall’Art. 14, comma 12, della L.R. 12/2005, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, compatibilmente con la normativa vigente.
7. Gli interventi potranno altresì essere realizzati durante l’arco di vigenza del Programma mediante singoli titoli abilitativi.
8. Inoltre le parti danno atto che il Programma Integrato di Intervento in oggetto contiene precise disposizioni plano-altimetriche, volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, così come previsto dall’Art. 22, comma 3, lettera b), del DPR 6 Giugno 2001 n.380 e s.m.i.
ART.5 - TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI
1. Atteso che la superficie lorda di pavimento massima non potrà superare quella stabilita dal precedente articolo 4; è data facoltà agli operatori di trasferire i diritti edificatori dall’ambito A) all’ambito B) per un massimo di 908 mq residenziali
3. Successivamente gli operatori dovranno trasmettere al Comune copia dell’atto notarile unitamente agli elaborati progettuali adeguati alla nuova situazione plani volumetrica dell’ambito B).
4. È vietato qualunque trasferimento di diritti edificatori dall’ambito B) all’ambito A).
5. La previsione contenuta nel presente articolo non costituisce variante di piano.
ART.6 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
1. I Permessi di Costruire o i titoli equipollenti, sono rilasciati o assentiti a seguito del pagamento degli oneri di urbanizzazione, ai sensi della presente convenzione.
2. Restano dovuti i contributi sul costo di costruzione nella misura che sarà di volta in volta calcolata o sulla base della scheda all’uopo predisposta o con le altre modalità di Legge, alla data del rilascio del Permesso di Costruire o di esecutività della D.I.A.
3. Le parti danno atto che, in relazione alle tabelle ed alle tariffe vigenti alla data della stipula della presente Convenzione, gli importi dovuti per Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, in relazione alla tipologia di intervento risultano cosi ripartiti per singolo operatore :
Operatore ambito A)
SUPERFICIE COMMERCIALE: Oneri Primaria € 814.320,76 + Oneri Secondaria € 315.999,20 = tot. € 1.130.319,96
SUPERFICIE RESIDENZIALE RESIDUA: Oneri Primaria € 50.176,08 + Oneri
Secondaria € 75.182,40 = tot. € 125.358,48 Operatore ambito B)
On. Pr. € 108.309,60 + On. Sec. € 162.288,00 = tot. € 270.597,60
così dedotti:
Ambito A
Commerciale nuova costruzione
OOUU Primari: mq. 6.556,00 x €/mq 124,21 = € 814.320,76 OOUU Secondari: mq. 6.556,00 x €/mq 48,20 = € 315.999,20 Residenza residua
OOUU Primari: mc. 2.724,00 x €/mc. 18,42 = € 50.176,08 OOUU Secondari: mc. 2.724,00 x €/mc. 27,60 = € 75.182,40
Ambito B
Residenza piani esecutivi
OOUU Primari: | mc. 5.880,00 x €/mc. 18,42 | = € 108.309,60 |
OOUU Secondari: | mc. 5.880,00 x €/mc. 27,60 | = € 162.288,00 |
4. A totale scomputo dell’importo degli Oneri di Urbanizzazione primaria di € 864.496,84 (ottocentosessantaquattromilaquattrocentonovantasei/84) gli Operatori A eseguono ai sensi del successivo articolo 7, opere pubbliche del costo stimato di circa € 646.042,56 ([seicentoquarantaseimilaquarantadue/56) oltre IVA di legge, come risulta dal computo metrico Estimativo particolareggiato redatto con i prezzi
unitari contenuti nel Prezziario delle Opere Pubbliche Regione Lombardia, aggiornamento anno 2011, nonché ove non reperibili dal Listino Prezzi per le opere Pubbliche del Comune di Milano, aggiornamento 2015.
5. Gli Operatori riconoscono che le opere suddette sono eseguite anche nell’interesse proprio e rinunciano ad ogni conguaglio a proprio favore relativo al maggior importo se dovuto per effetto di varianti sopravvenute e rienute necessarie durante il corso dei lavori.
6. A totale scomputo dell’importo degli Oneri di Urbanizzazione secondaria di € 391.181,60 ( trecentonovantunmilacentoottantuno/60) gli Operatori A eseguono ai sensi del successivo articolo 7, opere pubbliche del costo stimato di circa
€ 874.696,64 (ottocentosettantaquattromilaseicentonovantasei/64)oltre IVA di legge come risulta dal computo metrico Estimativo particolareggiato redatto con i prezzi unitari contenuti Prezziario delle Opere Pubbliche Regione Lombardia, aggiornamento anno 2011, nonché ove non reperibili dal Listino Prezzi per le opere Pubbliche del Comune di Milano, aggiornamento 2015
7. Il Contributo sul Costo di Costruzione, relativo ad ogni singolo intervento edilizio, potrà essere rateizzato previa costituzione di garanzia ai sensi del successivo art.15, e versato in corso d’opera, secondo le modalità stabilite dalla legge.
8. Il mancato versamento, nei termini ed alle scadenze indicate nel precedente punto
5 delle somme dovute a titolo di Contributo sul Costo di Costruzione, comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 42 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380.
9. Gli importi per Oneri sopra indicati e previsti restano fissi e invariabili in correlazione ai costi delle opere di urbanizzazione, per i quali resta fisso il riferimento al Bollettino CCIAA di Milano vigente al momento della stipula della convenzione, anche per qualsiasi progetto ancora da redigersi.
10. In relazione a quanto disposto dalla normativa che disciplina i programmi integrati di intervento, la quale richiede la compresenza e l’integrazione di diverse modalità d’intervento e di una pluralità di destinazioni e funzioni, nonché incentiva il concorso e l’utilizzazione unitaria di risorse pubbliche e private nell’ambito territoriale considerato, al fine di garantire la completa e funzionale realizzazione delle opere, siano esse di urbanizzazione primaria o di urbanizzazione secondaria, lo scomputo degli oneri dovuti potrà essere effettuato indifferentemente sia dai contributi di urbanizzazione primaria, sia da quelli di urbanizzazione secondaria.Resta inteso che, qualora le destinazioni d’uso venissero modificate rispetto a quanto qui previsto, pur nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dal PII, gli oneri urbanizzativi dovuti saranno ricalcolati ed eventualmente conguagliati.
ART.7- OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Le opere di urbanizzazione primaria di competenza dell'ambito A e dell’ambito B sono eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria direttamente dagli Operatori, a propria cura e spese, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e, trattandosi di opere realizzate a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, gli Operatori dovranno eseguire le stesse nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016.
2. Gli Operatori dell’ambito A) si obbligano per sé e per i loro eventuali aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare le opere di cui al presente articolo.
3. Le opere a scomputo oneri di urbanizzazione primaria di competenza dell’operatore sono elencate e stimate nell’allegato prospetto,
4. Le opere di cui sopra sono comprensive di rete fognaria, pubblica illuminazione, segnaletica e di ogni manufatto necessario alla corretta esecuzione a regola d’arte.
5. La potenzialità dei servizi di rete esistenti nella zona (energia elettrica, gas metano, acqua potabile, telefonia) è, prima d’ora, già stata ritenuta dagli Operatori sufficiente all’insediamento previsto nel Piano. Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria nel futuro è comunque a carico degli Operatori o dei singoli utilizzatori, in ogni caso è estranea alle obbligazioni del Comune.
6. È parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della viabilità e pertanto deve essere realizzata l’esecuzione di segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa.
7. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in sostituzione degli Operatori ed a spese dei medesimi o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, rivalendosi nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge e dalle disposizioni in vigore, qualora gli stessi non vi abbiano provveduto entro i termini di cui all’art.3 ed il Comune li abbia messi in mora con un preavviso non inferiore in ogni caso a 30 (trenta) giorni; in tale ipotesi saranno addebitati agli operatori gli ulteriori oneri e costi sopportati a seguito dell’esecuzione diretta delle opere.
ART.8 - PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE
al D. Lgs 50/2016. In particolare, il progetto dovrà essere corredato da computo metrico estimativo redatto in forma analitica, in base al Prezziario delle Opere Pubbliche Regione Lombardia, aggiornamento anno 2011, nonché ove non reperibili dal Listino Prezzi per le opere Pubbliche del Comune di Milano, aggiornamento 2015.
2. Il progetto esecutivo deve essere presentato per le prescritte approvazioni entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente convenzione.
3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto da tecnici abilitati individuati dagli Operatori, a loro cura e spese. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, salvo proroghe motivate o sospensioni per factum principis, il Comune può, previa diffida notificata agli Operatori, procedere alla redazione d’ufficio, mediante l’affidamento a tecnici abilitati, a propria cura ma a spese degli Operatori.
4. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, di cui agli articoli 2, 3 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Tali opere possono essere progettate dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico degli Operatori; esse sono individuate e disciplinate all’articolo 7. Il progetto esecutivo di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza, interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere.
5. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima del collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato, a cura del direttore dei lavori, individuato a cura e spese degli Operatori, dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni del D.Lgs 50/2016.
6. Le spese tecniche per la redazione del Programma integrato d'intervento e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione e a carico dei citati operatori.
ART.9 - ESECUZIONE E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE
2. Le opere di urbanizzazione primaria di competenza di ciascun Ambito sono eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria direttamente dagli Operatori, a propria cura e spese, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e, trattandosi di opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, gli Operatori dovranno eseguire le stesse nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
3. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico degli Operatori.
4. Per l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria gli Operatori fanno riferimento a quanto stabilito in precedenza con riguardo alla disciplina specificamente descritta nel Codice dei contratti, assumendo a riferimento attuativo quanto indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) nella propria determinazione n. 4 del 3 aprile 2008 e/o successive.
5. L’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte dovrà avvenire nei tempi fissati dall’atto abilitativo; nel corso dei lavori il Comune potrà verificare la corrispondenza delle opere ed il rispetto degli obblighi assunti con il presente atto, mediante sopralluoghi periodici da parte di funzionari dei propri competenti settori. La realizzazione a perfetta regola d’arte delle opere sarà certificata, su richiesta degli Operatori, dall’ufficio comunale competente, entro tre mesi dalla relativa istanza, che con tale atto sancirà l’idoneità delle opere all’uso pubblico e alla loro destinazione specifica. Alla richiesta dovrà essere allegato il certificato di collaudo delle opere in cemento armato eventualmente presenti, i frazionamenti catastali necessari per la cessione delle opere al Comune e tutte le altre attestazioni richieste dalla normativa e dalla disciplina vigenti in materia.
6. L’efficienza e la manutenzione delle opere realizzate è a completo carico degli Operatori fino a quando le opere stesse non saranno consegnate al Comune. Saranno pure a carico degli Operatori le responsabilità civili per eventuali danni a terzi.
7. Gli Operatori si impegnano a riparare o a completare le opere secondo le risultanze del collaudo entro il termine all’uopo stabilito dal dirigente dell’ufficio comunale competente. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione
ART.10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
1. Il Piano di Governo del Territorio, a seguito di variante introdotta con l’approvazione del Programma Integrato di Intervento, prevede, per il comparto, l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previste dalla documentazione progettuale allegata alla presente convenzione.
2. Gli oneri d’urbanizzazione primaria e secondaria relativi all'edificazione privata, sono soggetti a riquantificazione al momento del rilascio dei permessi di costruire (o delle Dia sostitutive). Qualora il costo delle opere realizzate risultasse inferiore agli oneri derivanti dall’applicazione dei valori tabellari, gli Operatori o i loro aventi causa a qualsiasi titolo dovranno versare il conguaglio di quanto dovuto. Detto conguaglio sarà versato con il rilascio del successivo permesso a costruire, ovvero entro 30 giorni dall’approvazione del collaudo. Viceversa, qualora il costo delle opere risultasse superiore, gli Operatori o i loro aventi causa a qualsiasi titolo, saranno comunque tenuti ai sensi di Legge a realizzare la totalità delle opere secondo quanto indicato nei progetti esecutivi e nessun altro contributo e/o onere sarà dovuto al Comune dagli Operatori né il Comune sarà tenuto a pagare alcunché agli Operatori o ai loro aventi causa a qualsiasi titolo.
3. Gli Operatori si impegnano per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo a corrispondere al Comune, l'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria secondo le modalità definite nella presente convenzione.
ART.11- REALIZZAZIONE DELLO STANDARD QUALITATIVO
1. Gli Operatori dell'ambito A) si impegnano a realizzare, entro diciotto mesi dalla stipula della presente convenzione, le opere esterne al Piano , qui di seguito elencate:
a) realizzazione farmacia comunale completa di arredi - importo stimato euro
357.500,00 (trecentocinquantasettemilacinquecento/00) oltre IVA di legge di cui
€ 32.00,00 per spese tecniche e di progettazione;
b) realizzazione copertura parte piazza pubblica (compresa la fornitura di 200 sedie omologate per l’uso esterno) - importo euro 300.000,00 (trecentomila/00) oltre IVA di legge.
2. Si da atto che in tale standard qualitativo aggiunto è compresa la non corresponsione della monetizzazione del defici di aree a standard urbanistico derivante dal sublotto direzionale, commerciale, ristorazione e residenziale, pari a mq 1.198 cui corrisponde il valore teorico di € 59.900,00 (cinquantanovemilanovecento/00).
3. La progettazione esecutiva delle opere di cui al comma 1 verrà realizzata entro il termine di cui all’articolo 8 comma 2. Resta inteso che nelle cifre suddette è compresa la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza nella misura del massima 10% dell’importo dell’opera.
4. Restano a carico del Comune le procedure per l’approvazione dei progetti, e la messa a disposizione delle aree necessarie. Gli Operatori, a propria cura e spese, predisporranno i progetti definitivi ed esecutivi delle opere in questione, comprensivi di capitolato, computo metrico, di eventuali occupazioni e asservimenti, con oneri da sostenere dagli Operatori, senza possibilità di alcuna rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
5. I progetti definitivi ed esecutivi con tutti gli elaborati costitutivi dovranno ottenere il visto di conformità da parte dei competenti uffici del Comune di Lacchiarella. La Giunta Comunale approverà i progetti predisposti e validati.
6. La realizzazione di queste opere, per quanto non diversamente pattuito nel presente articolo, seguirà la disciplina generale prevista dalla presente convenzione per la realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione. L’esecuzione delle opere di cui trattasi ed il conseguente accertamento di conformità non sono pregiudiziali al rilascio dei permessi di costruire e all’inizio dei lavori delle opere che resteranno di proprietà degli Operatori o loro aventi causa, Per le opere previste dal presente articolo trovano applicazione le penali e l’intervento sostitutivo nelle modalità previste dal precedente articolo 3 comma 7.
7. Gli operatori dell’ambito danno atto che le opere previste dal presente articolo, pur eccedendo gli obblighi tabellari e pur essendo realizzate all’esterno del comparto, sono comunque funzionali e necessarie per la funzionalità dell’Ambito. Gli stessi operatori rinunciano, per tale considerazione, a ogni rimborso delle spese sostenute nel caso in cui la volumetria prevista dalla presente convenzione non venga interamente realizzata.
8. Il termine per la consegna delle opere all’Amministrazione Comunale è così stabiito:
a. Per la farmacia comunale entro 24 mesi dalla stipula della convenzione;
b. Per la piazza con tensostruttura entro 36 mesi dalla stipula della convenzione.
ART.12 - DIMENSIONAMENTI DELLE AREE A STANDARD
1. Ai sensi del vigente PGT le aree a standard che competono al Programma Integrato d'Intervento e da cedersi al Comune, sono così quantificate:
AMBITO A
SUBLOTTO COMMERCIALE
Area in cessione a verde (V1) mq 2.178
Area in cessione a parcheggio (P1) mq 4.309
SUBLOTTO DIR/COMM/RIST/RES
Area in cessione a verde (V2) mq 1.239
Area in cessione a parcheggio (P4) ....................................................... mq 238
Area in cessione a piazza mq 1.444
TOTALE mq 2.921
AMBITO B
Area in cessione a parcheggio (P5) mq 1.040
TOTALE mq 1.040
ART.13 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD
1. In relazione all’attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio, alle esigenze manifestate con l’adozione e l’approvazione del Programma Integrato d’Intervento, all’interno del ambito A sublotto misto commerciale direzionale ristorazione residenziale sono reperite aree a standard da cedere gratuitamente al Comune ai sensi dell’articolo precedente, per una superficie netta di mq 2.921 inferiore quella che legalmente compete al sublotto misto, pari a mq 4.119, sicché ricorre la monetizzazione per effetto della parziale o mancata cessione ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 12 marzo 2005, n. 12 per un totale di mq 1.198, valorizzabile a oggi in base alle deliberazioni comunali in € 59.900,00.
ART.14 - CESSIONE DELLE AREE A STANDARD
1. Le aree a standard reperite all’interno del PII sono cedute con le modalità descritte nel presente atto e sono individuate nella Tav. n.20 Assetto di progetto: planivolumetrico (scala 1:500) allegata sotto la lettera , quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
2. Le aree a standard risultanti da idoneo tipo di frazionamento da redigere successivamente all’esecuzione delle opere a cura degli Operatori, sarannocedute senza alcun altro corrispettivo,.
3. In alternativa alla cessione, per lo standard attinente il sublotto commerciale (V1 e P1) è prevista la costituzione di servitù perpetua d’uso pubblico a favore del Comune di Lacchiarella, da costituirsi mediante atto pubblico successivo alla realizzazione completa delle opere e al collaudo delle stesse, le cui spese saranno interamente a carico degli Operatori. La cessione avverrà mediante uno o più atti pubblici, entro sei mesi dalla stipula della presente Convenzione, le cui spese complessive saranno interamente a carico degli Operatori.
4. Resta salva la facoltà del Comune di chiedere in qualsiasi momento, anche prima dell’avvenuta esecuzione e convalida delle opere, la cessione delle aree.
5. Nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di cessione, il Comune potrà espropriare le aree senza obbligo di pagamento delle indennità di espropriazione, alle quali gli Operatori rinunciano essendo le suddette indennità assorbite dai vantaggi economici derivanti dalla presente convenzione che, a tal fine, costituisce dichiarazione di pubblica utilità di durata decennale ai sensi del Testo Unico per le espropriazioni.
6. La cessione pubblica delle aree sarà fatta, ed accettata, a misura ovvero a corpo laddove non è indicata la superficie corrispondente, nello stato di fatto in cui gli appezzamenti si troveranno a seguito della realizzazione delle opere, ovvero in caso di anticipata richiesta da parte del Comune, nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della cessione.
7. La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione con il Programma Integrato d’Intervento e con la convenzione; il Comune può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che gli Operatori possano opporre alcun diritto.
8. Gli Operatori si impegnano alla rettifica dei confini e delle consistenze delle aree da cedere al Comune, qualora ciò si renda necessario a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.
ART.15 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI
1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese degli Operatori ammonta rispettivamente a:
Operatore A) :
€ 646.042,56 oltre IVA di legge per opere di urbanizzazioni primarie;
€ 874.696,64 oltre IVA di legge per opere di urbanizzazioni secondarie;
€ 357.500,00 oltre IVA di legge (standard qualitativo) realizzazione farmacia comunale;
€ 300.000,00 oltre IVA di legge (standard qualitativo) copertura piazza pubblica
2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, gli Operatori dell’Ambito A prestano adeguata garanzia finanziaria per gli importi corrispondenti a quelli previsti al comma 1 e al successivo comma 6, con polizza fideiussoria assicurativa di
primaria compagnia e “a semplice richiesta” n. in data
emessa da
.(1) per Euro con scadenza incondizionata fino al .(2)
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico amministrativo di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento previsto dalla presente convenzione; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta degli Operatori, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.
4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta degli Operatori, quando essi abbiano assolto uno o più d’uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all’articolo 6 comma 4 e tale circostanza sia adeguatamente documentata.
5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trovano applicazione gli articoli 1944, secondo comma, e 1945 del codice civile. In ogni caso gli Operatori sono obbligati in
solido per il rispettivo ambito d’intervento sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’inadempimento.
6. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di urbanizzazione di cui all’articolo 7 e a quelle di cui all’articolo 11, comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, gli onorari professionali per il collaudo delle opere d’urbanizzazione di cui all’articolo 19, gli onorari professionali di progettazione, per l’ipotesi prevista dall’articolo 5, ovvero di direzione lavori ed assistenza tecnica, per l’ipotesi prevista dallo stesso articolo 5, nonché i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura degli Operatori di cui all’articolo 20, comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione. (3)
ART.16 - PERMESSI DI COSTRUIRE
1. Dopo la stipula della convenzione gli Operatori possono presentare domanda per ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al Programma Integrato d’Intervento, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.
ART.17 - VARIANTI
per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica compatibilmente con la normativa vigente.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio, alle NTA del PGT, e, in particolare, alle norme di attuazione del Programma Integrato d’Intervento e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del Programma Integrato d’Intervento, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del Programma Integrato d’Intervento, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividendi tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità della configurazione generale e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico;
f) Quanto indicato dalle Norme Tecniche di Attuazione del PII.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 comma 3, le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Programma Integrato d’Intervento, che tenga conto di quanto già realizzato.
4. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò dipenda da comportamenti del Comune.
ART.18 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA
3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree a standard urbanistico in eccedenza, con conguaglio a favore degli Operatori, non si procederà ad alcuna restituzione da parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione.
ART.19 - COLLAUDO
1. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, gli Operatori presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune dal tecnico all’uopo incaricato dall’Amministrazione comunale e a spese degli Operatori che ne devono anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta.
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro sei mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere senza un giustificato motivo, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo, è facoltà degli Operatori nominare il tecnico, di cui al precedente comma 1, il quale provvederà a redigere gli atti del collaudo. In mancanza di un’approvazione esplicita lo stesso collaudo s’intenderà implicitamente approvato entro tre mesi dalla data di presentazione all’Amministrazione del certificato di collaudo da parte del tecnico nominato dagli Operatori.
3. A richiesta del Comune, ovvero a richiesta motivata degli Operatori, può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest’ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.
ART.20 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE
1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a standard cedute e delle opere realizzate su tali aree, resta a carico degli Operatori per un periodo di tre anni. È ’ obbligo degli Operatori o dei loro aventi causa (comprese forme di gestione condominiale) garantire la sicurezza e il mantenimento delle aree in buone condizioni. Le operazioni di manutenzione in senso lato, sia del patrimonio vegetale che delle opere, potranno essere richieste dal Comune qualora, a seguito di sopralluoghi, si riscontri uno stato di degrado. Qualora gli Operatori, o loro aventi causa (comprese forme di gestione condominiale) non ottemperino o non dichiarino esplicitamente l’intenzione di ottemperare a quanto richiesto, si darà corso all’intervento sostituitivo del Comune con rimborso delle spese da parte dei soggetti obbligati.
2. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 1 la manutenzione e la conservazione delle aree pubbliche e delle opere (di urbanizzazione primaria) su di esse realizzate, ancorché già di proprietà del Comune, resta a carico degli Operatori sino alla consegna delle aree di cui al successivo comma 4.
3. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all’articolo 16, comma 3, sulle opere di urbanizzazione primaria, l’onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo alla consegna delle aree prevista al successivo comma 4.
4. La consegna delle aree avverrà, con atto formale, dopo l’approvazione dei collaudi di cui all’art.19.
5. Per le aree per le quali l' amministrazione comunale costituirà servitù ad uso pubblico la manutenzione delle opere, la pulizia e l'illuminazione delle aree saranno a carico dell'operatore
ART.21 - SPESE
2. Gli Operatori dell’ambito A si impegnano altresì a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest’ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del Programma Integrato d’Intervento.
3. Gli Operatori dell’Ambito A riconoscono che il Comune di Lacchiarella ha dovuto affrontare spese per lo studio e la verifica, sotto i profili urbanistico e giuridico, della presente convenzione e dell’intero procedimento. Pertanto, i soggetti medesimi si
ART.22 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
1. Il progetto di Programma Integrato d’Intervento è composto da
Tav. 1 Inquadramento territoriale: tavola dell’uso del suolo (scala 1:7.500);
Tav. 2 Inquadramento territoriale: inquadramento con la localizzazione degli spazi e delle funzioni pubbliche esistenti e previste, indicate in modo distinto (in particolare sistema di servizi di livello urbano) (scala 1:7.500);
Tav. 3 Inquadramento urbanistico: Stralcio del PGT (scala 1:7.500);
Tav. 4 Inquadramento urbanistico: individuazione dei vincoli (scale varie);
Tav. 5 Stato di fatto: documentazione fotografica comparto edilizio (senza scala); Tav. 6 Stato di fatto: stralcio planimetria catastale, indicazione di massima delle Slp,
profili altimetrici estesi ad un intorno significativo (scale varie);
Tav. 7 Stato di fatto: rilievo delle infrastrutture per la mobilità esistenti (scala 1:5.000); Tav. 8 Stato di fatto: indicazione delle presenze monumentali, naturalistiche,
ambientali; (scala 1:5.000);
Tav. 9 OO.UU: rete illuminazione pubblica e standard residenze (scala 1:500); Tav. 10 OO.UU: acquedotto (scala 1:500);
Tav. 11 OO.UU: rete fognaria (scala 1:500); Tav. 12 OO.UU: rete Telecom (scala 1:500); Tav. 13 OO.UU: rete gas (scala 1:500);
Tav. 14 OO.UU: rete elettrica (scala 1:500)
Tav. 15 OO UU: rete acque meteoriche (scala 1:500);
Tav. 16 Assetto di progetto: planivolumetrico (scala 1:500);
Tav. 17 Assetto di progetto: planivolumetrico vincolante (scala 1:500); Tav. 18 Assetto di progetto: render (senza scala);
T. 1 Norme Tecniche di Attuazione;
T. 2 Relazione tecnica illustrativa generale con motivazione delle proposte progettuali e delle condizioni di applicabilità;
T. 3 Relazione con indicazione di larga massima delle opere d’urbanizzazione previste e degli eventuali standard qualitativi aggiuntivi;
T. 4 Determinazione delle valutazioni tecniche ed economiche, stima di massima dei costi d’intervento, delle opere d’urbanizzazione e degli eventuali standard qualitativi aggiuntivi;
T. 5 Modulistica e presentazione comunale.
2. Il progetto di Programma Integrato d’Intervento è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e gli Operatori, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.
ART.23 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI
1. Gli Operatori rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che possa competere in dipendenza della presente convenzione.
2. Gli Operatori autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
ART.24 - IMPRESE COSTRUTTICI
1. Gli Operatori si impegnano a rispettare, nella attuazione del Programma Integrato d’Intervento, le procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici.
2. Per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione gli Operatori dovranno utilizzare imprese qualificate ai sensi della vigente normativa e devono osservare e fare osservare le norme legislative ed i regolamenti sulla tutela, la protezione, l’assicurazione e l’assistenza dei lavoratori nonché di tutta la normativa vigente in materia antimafia..
3. L’osservanza di cui sopra è compito e responsabilità degli Operatori, restando comunque salva la facoltà del Comune di procedere in qualsiasi momento alla relativa verifica.
ART.25 - SALVAGUARDIA DIRITTI DI TERZI
1. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il Comune deve essere rilevato completamente indenne, sia dagli Operatori che dai loro successori od aventi causa a qualsiasi titolo e con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione delle opere di cui alla presente Convenzione.
ART.26 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE
1. Le parti danno atto che la progettazione del Programma Integrato d’intervento, è stata affidata alla società d’ingegneria contiAssociati Srl unipersonale, con sede in via Galileo Galilei 5 a Milano, codice fiscale e partita iva 03353700960.
ART.27 - TERMINI DI VALIDITÀ DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
1. Il Comune prende atto di tutte le obbligazioni ed impegni assunti dagli Operatori e dichiara che la validità della presente convenzione sarà di dieci anni decorrenti dalla stipula.
Letto, confermato e sottoscritto, lì
Il Comune Gli Operatori
1 possono essere presentate anche più polizze singole, in tal caso indicare gli estremi di ciascuna di esse;
2 almeno 11 anni, cioè 12 mesi dopo la scadenza della durata del piano;