CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI FILIERA E DI DISTRETTO
CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI FILIERA E DI DISTRETTO
a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ed ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005 di cui all’art. 1 comma 356 della legge medesima n. 311/04 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ciascuna Banca Finanziatrice per la gestione dei finanziamenti di cui al titolo I del decreto interministeriale del 22 novembre 2007 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico
TRA
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con sede in Roma, via Xxx XX Xxxxxxxxx, x. 00 - 00000 Xxxx, codice fiscale 97099470581, per il quale interviene il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma (RM), in data 4 agosto 1963, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di Direttore Generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca, in forza del D.P.C.M. di nomina in data 10 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 21 novembre 2012, reg. 12, fg. 272, qui di seguito indicato per brevità “Ministero”;
E
la Cassa depositi e prestiti Società per Azioni con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx x. 0, capitale sociale euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Campi Salentina (LE) il 30 settembre 1963, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per la carica in Xxxx, Xxx Xxxxx x. 0, Responsabile dell’Area Supporto all’Economia, a questo atto abilitato in forza di procura speciale conferita dall’Amministratore Delegato, Dr. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, autenticata con atto Notaio Xxxxx Xxxxxxxxxx in Roma il 27 settembre 2011, repertorio n. 77477, rogito n. 19297, registrato il 3 ottobre 2011, presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Roma, qui di seguito indicata per brevità “CDP”,
NONCHE’
ciascuno dei soggetti, aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell’articolo 8 del Decreto, che avrà aderito al presente atto secondo le formalità previste al successivo articolo 20 (ciascuno dei soggetti, di seguito, la “Banca Finanziatrice”).
Il Ministero, la CDP e la Banca Finanziatrice sono, in seguito, collettivamente indicati come le “Parti”.
PREMESSO CHE
1. nella presente convenzione (di seguito “Convenzione”), i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:
“Banca Autorizzata”: è la Banca Finanziatrice indicata come tale dal Soggetto Proponente in sede di domanda per l’accesso al Contratto di Filiera o di Distretto e individuata fra quelle iscritte, in via definitiva, ai sensi della Circolare del Ministero n. 550 del 25 marzo 2013, nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, del Decreto e, pertanto, autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti dal Decreto in materia di istruttoria dei Progetti Esecutivi, istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, predisposizione e trasmissione al Ministero delle relazioni sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo;
“Banca Finanziatrice”: è l’istituto di credito, avente le caratteristiche di cui al comma 1 dell’articolo 8 del Decreto, che, a seguito dell’adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione ed alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti;
“Circolari”: indica, congiuntamente, (i) la circolare del Ministero n. 558 in data 20 dicembre 2012, recante “le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto” e successive modifiche e integrazioni e (ii) la circolare del Ministero n. 550 in data 25 marzo 2013, recante “modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte degli istituti di credito, all’elenco delle banche autorizzate di cui all’art. 8 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 novembre 2007” e successive modifiche e integrazioni;
“Contratto di Filiera o di Distretto”: indica indistintamente il contratto di cui alla lettera d) ovvero alla lettera e) dell’articolo 2, comma 1, del Decreto, sottoscritto dal Soggetto Proponente e reso efficace ai sensi del Decreto;
“Contratto di Finanziamento”: è il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, ed in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;
“Decreto”: è il decreto interministeriale del 22 novembre 2007 e successive modificazioni, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 357, della Legge;
“Delibera”: è la delibera, redatta secondo il modello allegato sub 1 alla Convenzione, riferita esplicitamente al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) ed adottata successivamente all’esito positivo della Valutazione, nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto e dalla Convenzione, di disponibilità della Banca Finanziatrice, alla concessione del Finanziamento Bancario, contenente, tra l’altro, la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l’ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato, trasmessa alla CDP dal Ministero ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Decreto;
“Finanziamento”: è l’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario;
“Finanziamento Agevolato”: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;
“Finanziamento Bancario”: è il finanziamento di durata pari e di importo uguale o superiore al Finanziamento Agevolato, conforme alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, destinato alla copertura dell’investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario;
“Fondo”: è il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all’articolo 1, comma 354 della Legge;
“Legge”: è la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni;
“Legge Agevolativa”: è la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 66, comma 1, e successive modificazioni, che ha istituito i Contratti di Filiera e di Distretto, gestita dal Ministero;
“Linee Guida”: indica le linee guida per la predisposizione dei Contratti di Finanziamento allegate sub 2 alla Convenzione;
“Mandato”: è il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP alla Banca Finanziatrice, redatto secondo il modello allegato sub 3 alla Convenzione, per lo svolgimento delle attività ivi previste, tra cui la Valutazione, nonché la stipula, l’erogazione e la gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero di crediti;
“Ministero”: è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che gestisce l’intervento agevolativo e che sottoscrive la presente Convenzione;
“Normativa Applicabile”: indica, collettivamente, la Legge, la Legge Agevolativa, il Decreto e le Circolari;
“Progetto Esecutivo”: indica il documento tecnico descrittivo del progetto da agevolare, di cui all’art. 10 del Decreto, presentato dal Soggetto Proponente (come di seguito definito), comprensivo della Delibera e delle risultanze dell’attività istruttoria, nonché di ogni atto, documento, dato ed evidenza indicato nel predetto articolo 10 del Decreto;
“SAL”: è lo stato d’avanzamento dei lavori del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;
“Soggetto Beneficiario”: è il soggetto che beneficia delle agevolazioni concesse dal Ministero e stipula con la Banca Finanziatrice per se stessa, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto di CDP, con riferimento al Finanziamento Agevolato, il Contratto di Finanziamento;
“Soggetto Proponente”: è il soggetto che presenta al Ministero la domanda per l’accesso alle agevolazioni connesse ai Contratti di Filiera o di Distretto e assume, tra l’altro, il ruolo di unico interlocutore del Ministero;
“Valutazione”: è la valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato), ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 8 del Decreto;
2. il comma 354 della Legge ha istituito presso la gestione separata della CDP un apposito fondo rotativo, denominato “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, finalizzato alla concessione alle imprese di Finanziamenti Agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;
3. la delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, assunta ai sensi del comma 355 della Legge, ha individuato la Legge Agevolativa quale strumento che accede al Fondo;
4. il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 98392 del 1° dicembre 2011, emanato ai sensi del comma 358 della Legge, ha definito le modalità per l’individuazione della misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo;
5. la medesima delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005 ha approvato, ai sensi del comma 356, lettera b) della Legge, lo schema tipo di convenzione che regola i rapporti tra il Ministero, la CDP e la Banca Finanziatrice;
6. la stessa delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005 ha stabilito, ai sensi del comma 356 dell’articolo 1 della Legge:
• i criteri generali di erogazione dei Finanziamenti Agevolati;
• le modalità per assicurare che l’importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l’importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361 della Legge;
• la misura minima del tasso di interesse da applicare;
• la durata massima del piano di rientro;
• che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 della Legge si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del Decreto, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all’ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l’impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell’istruttoria (Ministero);
7. la delibera CIPE n. 101 del 18 novembre 2010 ha aggiornato la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo;
8. con il Decreto sono stati individuati i requisiti e le condizioni per l’accesso ai Finanziamenti Agevolati di cui ai commi da 354 a 361 della Legge, nonché le condizioni economiche e le modalità di concessione anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l’accesso, l’erogazione e la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di Finanziamento Bancario a copertura delle spese di investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del Finanziamento Agevolato ed ogni altro termine, condizione ed obbligo richiesti dalle disposizioni legali e regolamentari che disciplinano le agevolazioni concesse;
9. con la Convenzione si intendono individuare gli adempimenti della Banca Finanziatrice, eventualmente anche in qualità di Banca Autorizzata, stabilire i compensi a questa spettanti e definire i rapporti tra la Banca Finanziatrice, la CDP ed il Ministero.
10. Nella presente Convenzione, a meno che il contesto richieda altrimenti, i termini in lettera maiuscola espressi nella forma singolare hanno il medesimo significato anche al plurale e viceversa.
Articolo 1 (Premesse ed Allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)
La Convenzione definisce i rapporti tra le Parti in merito alle attività di stipula, erogazione e gestione del Finanziamento, nonché in merito al compenso spettante alla Banca Finanziatrice per lo svolgimento del proprio ruolo in relazione al Finanziamento, e delle connesse attività svolte per conto della CDP, ai sensi della Legge e nel rispetto delle delibere del CIPE e della Normativa Applicabile.
La Banca Finanziatrice si impegna a:
Articolo 3
(Impegni della Banca Finanziatrice)
a) svolgere, tramite il proprio servizio crediti, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull’attività creditizia e di criteri conformi agli standard internazionali, ciascuna Valutazione in maniera unitaria, oltre che per proprio conto anche, in virtù del Mandato, per conto e nell’interesse della CDP, avendo riguardo agli importi sia del Finanziamento Bancario sia del Finanziamento Agevolato ed effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune al fine della stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dell’accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun Finanziamento;
b) rendere al Ministero, per il tramite del Soggetto Proponente
- ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c) del Decreto, l’attestazione del merito creditizio del Soggetto Beneficiario;
- ai sensi dell’articolo 10, comma 1 lettera d) del Decreto, la Delibera attestante il merito creditizio del Soggetto Beneficiario e la disponibilità a concedere allo stesso, in qualità di Banca Finanziatrice, il Finanziamento Bancario, specificando che la Valutazione è stata svolta in maniera unitaria, ossia oltre che per proprio conto anche per conto e nell’interesse della CDP;
c) trasmettere alla CDP, entro dieci giorni dalla presentazione del Progetto Esecutivo, copia della Delibera, subordinata alla concessione delle agevolazioni previste dal Decreto;
d) verificare che la documentazione necessaria per l’adempimento dei propri impegni derivanti dalla Convenzione e per lo svolgimento delle attività del Mandato sia aggiornata fino alla stipulazione del Contratto di Finanziamento, sia completa, conforme alle previsioni della Normativa Applicabile e sia di per sé sufficiente a consentire la valida ed efficace stipula del Contratto di Finanziamento e l’acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla relativa Delibera, nonché sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione stessa, non vi siano circostanze o elementi tali da impedire la stipula del Contratto di Finanziamento e/o l’acquisizione delle eventuali garanzie previste nella relativa Delibera; la documentazione dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
- perizie tecniche, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che individuino esattamente i beni, immobili e/o mobili, e/o diritti oggetto di garanzia, ne attestino la regolarità e conformità alla normativa urbanistica, edilizia e tecnica applicabile nonché il valore e la consistenza della garanzia;
- relazioni notarili ventennali, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che attestino la proprietà dei beni da costituire in garanzia in capo ai concedenti la garanzia nonché l’eventuale presenza su tali beni di pesi, gravami e vincoli diversi da e/o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Delibera;
- atti societari interni (quali atti costitutivi, statuti e/o delibere) di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi dei quali si renda possibile la stipula del Contratto di Finanziamento e l’acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla Delibera,
fermo restando che, qualora (i) dall’esame della documentazione ricevuta, oppure (ii) in caso di carenza della documentazione ricevuta, oppure ancora (iii) in presenza di altre circostanze diverse rilevate nello svolgimento delle verifiche di propria competenza ai sensi della Convenzione e del Mandato, la Banca Finanziatrice ritenga sussistenti elementi ostativi alla stipula del Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, la Banca Finanziatrice non procederà alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e sottoporrà quanto rilevato alla CDP e al Ministero per le valutazioni, integrazioni ed autorizzazioni del caso;
e) provvedere, sia fino alla stipulazione del relativo Contratto di Finanziamento e dei contratti/atti diretti ad acquisire le garanzie, sia successivamente, ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, comunicando tempestivamente l’esito degli aggiornamenti alla CDP e al Ministero; la Banca Finanziatrice, pertanto, risponderà di qualsiasi pretesa, costo, spesa, responsabilità e/o danno che dovesse derivare da invalidità o carenza delle istruttorie tecniche e legali effettuate e/o dei relativi aggiornamenti;
f) predisporre e sottoscrivere, secondo le Linee Guida ed in ogni caso conformemente alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, (i) il Contratto di Finanziamento, che regolerà in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, da stipularsi per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, nonché (ii) i contratti e gli atti necessari per l’acquisizione delle garanzie, così come indicate nella Delibera, assicurando che dette garanzie assistano il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale all’ammontare di ciascuno di essi, verificandone la validità ed efficacia e verificando che tutte le parti firmatarie siano munite di adeguati poteri di rappresentanza, nonché effettuare e/o verificare che vengano effettuati tutti gli adempimenti successivi alla stipulazione di tali contratti e atti che siano di volta in volta necessari per il perfezionamento, l’opponibilità verso terzi, e/o il mantenimento delle garanzie acquisite, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione e del Mandato;
g) stipulare il Contratto di Finanziamento con il relativo Soggetto Beneficiario, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, di cui al paragrafo c) dell’articolo 6 (Impegni del Ministero) della Convenzione, da parte del Ministero, dell’efficacia del relativo Contratto di Filiera o di Distretto;
h) successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento, trasmettere tempestivamente:
- alla CDP, copia autentica o copia conforme all’originale registrata o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente a ciò abilitato, del Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, nonché di tutti i documenti/atti relativi a queste ultime;
- al Ministero, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del Decreto, copia autentica o copia conforme all’originale registrata o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente a ciò abilitato, del Contratto di Xxxxxxxxxxxxx;
i) erogare al Soggetto Beneficiario le somme messe a disposizione con il Finanziamento, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal Mandato, dal relativo Contratto di Finanziamento ed, in ogni caso, dalla Normativa Applicabile, ovvero, tra l’altro, una volta ricevuta la comunicazione del Ministero attestante il diritto all’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato ed ottenuta la messa a disposizione dei fondi in conformità all’articolo 4.2 del Mandato;
j) predisporre, ed aggiornare ad ogni erogazione, il piano di ammortamento del Finanziamento e, in generale, calcolare tutti gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario in conformità a quanto previsto dal relativo Contratto di Finanziamento; comunicare i piani di ammortamento e gli altri importi dovuti al Soggetto Beneficiario, nonché incassare per intero gli importi corrisposti a titolo di rimborso del capitale e/o di pagamento di interessi sul Finanziamento, nonché qualunque altra somma comunque dovuta in dipendenza del Contratto di Finanziamento, nonché accreditare alla CDP le somme a questa dovute ai sensi e secondo le modalità previste nel Mandato; rimane inteso che il Mandatario sarà responsabile di verificare che il rimborso del Finanziamento avvenga nel rispetto delle previsioni della Convenzione, del Mandato, del relativo Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, della Normativa Applicabile;
k) comunicare prontamente alla CDP e al Ministero ogni variazione soggettiva o oggettiva, che possa pregiudicare il merito di credito, ovvero ancora ogni variazione delle garanzie a tutela del relativo Finanziamento di cui venga a conoscenza e, fino all’erogazione completa del Finanziamento, effettuare prontamente tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenute modifiche tali da richiedere una nuova Valutazione e/o una nuova Delibera, nonché, ogni qualvolta sia intervenuta una tale modifica: (i) dare pronta informazione alla CDP e al Ministero della modifica stessa e procedere prontamente agli adempimenti necessari all’assunzione della nuova Valutazione e, se necessario, della nuova Delibera e
(ii) trasmettere alla CDP e al Ministero, la nuova Valutazione, qualora abbia esito positivo, e, se adottata, la
nuova Delibera, ovvero informare prontamente la CDP e il Ministero dell'eventuale esito negativo di tale nuova Valutazione; successivamente all’erogazione a saldo del relativo Finanziamento, effettuare tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenuti eventi tali da comportare una variazione negativa dell’ultima Valutazione effettuata e, nel caso, darne pronta informazione alla CDP e al Ministero;
l) fornire alla CDP, dietro formale richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta la documentazione sulla base della quale la Banca Finanziatrice ha svolto ciascuna Valutazione e di cui sia in possesso in virtù delle attività svolte ai sensi della Convenzione e del Mandato;
m) esercitare, nei limiti della Convenzione e del Mandato, la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento nei casi previsti dal medesimo Contratto di Finanziamento, ivi incluso il caso di revoca, da parte del Ministero, delle agevolazioni, tenendo conto anche dell'interesse della CDP e usando la diligenza richiesta ai sensi della Convenzione e del Mandato;
n) esercitare le facoltà e le tutele previste nel Contratto di Finanziamento nel caso di revoca delle agevolazioni a norma dell’articolo 15 (Revoca delle agevolazioni) della Convenzione;
o) compiere tutte le attività di recupero di cui e conformemente a quanto stabilito all’articolo 17 (Azioni di recupero del Finanziamento) della Convenzione;
p) tenere a disposizione della CDP, consentendo a quest’ultima di accedervi, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta l’ulteriore documentazione relativa al Finanziamento;
q) dare prontamente notizia alla CDP e al Ministero dell’avvenuta comunicazione dell’avvenuta decadenza dal beneficio del termine, della risoluzione e/o del recesso dal Contratto di Finanziamento, ovvero della richiesta di rimborso anticipato del Finanziamento manifestata dal Soggetto Beneficiario, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato nonché, con le modalità di cui alla successiva lettera r), del mancato integrale e puntuale rimborso del Finanziamento, del pagamento degli relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto;
s) richiedere prontamente ed acquisire le determinazioni del Ministero in merito all’interruzione, revoca o vigenza dell’intervento ai sensi della Normativa Applicabile e del Contratto di Finanziamento;
t) operare secondo le procedure e i tempi previsti dalla Normativa Applicabile e dalla Convenzione.
Articolo 4
(Impegni della Banca Autorizzata)
La Banca Finanziatrice indicata dal Soggetto Proponente come Banca Autorizzata - ai sensi dell’art. 6.3 lett. m) della Circolare del Ministero n. 558 in data 20 dicembre 2012 - si impegna inoltre a:
a) osservare, nell’espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi che il Decreto demanda alle Banche Autorizzate, le disposizioni dello stesso Decreto, usando la normale diligenza e professionalità, restando tuttavia inteso che detti adempimenti, svolti dalla Banca Autorizzata quale referente del Ministero, avranno unicamente natura di supporto istruttorio propositivo, in quanto il Ministero effettuerà comunque una propria autonoma valutazione;
b) svolgere, in particolare - limitatamente alle iniziative di cui alle tabelle 1 A e 2 A dell’Allegato A del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 febbraio 2009 - le seguenti attività, come previste dal Decreto, e come interpretate dalle successive Circolari:
i. redigere la relazione relativa alla congruità e agevolabilità degli investimenti del Progetto Esecutivo (circolare n. 558/2012, punto 9.5, lett. k), propedeutica all’attività istruttoria in capo al Ministero ai sensi del punto 10.1 della circolare n. 558/2012;
ii. ricevere dai Soggetti Beneficiari, per il tramite del Soggetto Proponente, la richiesta di erogazione e la documentazione di spesa relativa allo stato d’avanzamento degli investimenti (Decreto, art. 13, commi 3 e 4);
iii. istruire le richieste di erogazione presentate dai Soggetti Beneficiari, mediante accertamento della conformità della realizzazione del programma di investimenti con le specifiche di cui al Progetto Esecutivo e alle prescrizioni contenute nel Contratto di Filiera o di Distretto, ovvero, nel caso di erogazione della prima quota di contributo in conto capitale a titolo di anticipazione, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della relativa richiesta riportate nel Contratto di Filiera o di Distretto (Decreto, art. 13, comma 4);
iv. trasmettere le risultanze dell’istruttoria di cui al punto precedente al Ministero e alle altre Banche Finanziatrici, se presenti (Decreto, art. 13, comma 4);
v. ricevere le eventuali comunicazioni del Ministero in ordine all’erogazione delle quote di agevolazione relative al contributo in conto capitale (Decreto, art. 13, comma 5);
vi. limitatamente alle variazioni previste dal comma 2 dell’art. 14 del Decreto (richieste di autorizzazione al subentro di nuove imprese consorziate in luogo di precedenti imprese beneficiarie, in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx), redigere una relazione in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilità dell’iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il piano progettuale approvato e con i relativi obiettivi che si concluda con una motivata proposta di accoglimento o di rigetto della richiesta;
vii. segnalare al Ministero e contestualmente alle altre Banche Finanziatrici, se presenti, eventuali eventi di cui sia venuta a conoscenza che possano comportare la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse (Decreto, art. 15, comma 1);
viii. ricevere l’eventuale richiesta di proroga inoltrata dal Soggetto Beneficiario, per il tramite del Soggetto Proponente, e trasmetterla al Ministero accompagnata dal proprio motivato parere (Decreto, art. 15, comma 5);
ix. ricevere dal Ministero le eventuali comunicazioni in ordine alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse (Decreto, art. 15, comma 11);
x. ricevere dai Soggetti Beneficiari, per il tramite del Soggetto Proponente, la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati, secondo le modalità previste dal Contratto di Filiera o di Distretto e trasmetterla al Ministero (Decreto, art. 16 e art. 17, comma 1);
c) applicare la normativa in materia di Contratti di Filiera o di Distretto, come richiamata dallo stesso Decreto, restando tuttavia inteso che:
i. l’incarico di assumere il ruolo di Banca Autorizzata nell’ambito del Contratto di Filiera o di Distretto è affidato dal Xxxxxxxx Proponente, anche per conto degli altri Soggetti Beneficiari;
ii. l’incarico ha natura privatistica ed è a titolo oneroso, con oneri a carico dello stesso Xxxxxxxx Proponente;
iii. in qualunque fase della procedura, la Banca Autorizzata può richiedere al Ministero chiarimenti e/o interpretazioni sulle procedure operative e sulle norme da applicare, sospendendo, se del caso, le attività di competenza. In carenza o nelle more del ricevimento dei chiarimenti richiesti, nessun addebito di responsabilità potrà essere mosso da parte del Ministero alla Banca Autorizzata (non conformità alla normativa in materia o alle disposizioni di cui al Decreto, ovvero incongruenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, anche con riferimento all’art. 8, comma 5 del Decreto).
Articolo 5 (Impegni di CDP)
La CDP si impegna a:
a) operare secondo le procedure ed i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione;
b) conferire il Mandato, nei termini di cui al successivo articolo 7 (Mandato), alla Banca Finanziatrice che ne faccia richiesta;
c) monitorare la dotazione del Fondo con riferimento ai rientri di capitale ricevuti dalla CDP a qualsiasi titolo;
d) deliberare il Finanziamento Agevolato sulla base delle risultanze della Valutazione, che abbia avuto esito positivo, e della Delibera, dandone formale comunicazione al Ministero.
L’efficacia delle delibere della CDP è condizionata alla concessione delle agevolazioni da parte del Ministero.
Articolo 6
(Impegni del Ministero)
Il Ministero si impegna a:
a) operare secondo le procedure ed i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione;
b) trasmettere, nei termini di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto, alla CDP le risultanze delle istruttorie e copia delle Delibere;
c) comunicare contestualmente alle Banche Finanziatrici ed alla CDP l’intervenuta efficacia del relativo Contratto di Filiera o di Distretto, ai sensi del comma 6 dell’articolo 11 del Decreto;
d) comunicare alla CDP i dati relativi alla iscrizione e alla permanenza degli istituti di credito nell’elenco delle Banche Autorizzate di cui all’art. 8, comma 2, del Decreto, nonché l’eventuale sostituzione delle Banche Autorizzate che dovesse intervenire entro la data di stipula del Contratto di Finanziamento;
e) procedere tempestivamente a comminare eventuali revoche, totali o parziali, delle agevolazioni e darne contestualmente comunicazione alle Banche Autorizzate, alle Banche Finanziatrici ed alla CDP;
f) su richiesta di CDP, impartire specifiche direttive su questioni applicative e/o interpretative di particolare rilievo;
g) su richiesta della Banca Autorizzata, fornire direttive su questioni applicative e/o interpretative di rilievo generale e/o chiarimenti e/o interpretazioni sulle procedure operative e sulle norme applicabili, nonché – in veste di autorità titolare della valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità del Contratto di Filiera o di Distretto – assumere le decisioni necessarie in ordine alle eventuali variazioni o revoche delle agevolazioni concesse, riguardanti sia l’intero Contratto di Filiera o di Distretto sia i singoli Soggetti Beneficiari;
h) comunicare alle Banche Finanziatrici l’avvenuta pubblicazione sulla G.U. della delibera CIPE di approvazione del Contratto di Filiera o di Distretto;
i) comunicare tempestivamente alla Banca Autorizzata ogni provvedimento modificativo/integrativo della normativa in materia di Contratti di Filiera o di Distretto riportata nel modulo di richiesta di iscrizione all’elenco delle Banche Autorizzate di cui alla Circolare n. 550 del 25 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni;
j) in corrispondenza delle singole richieste di erogazione, trasmettere a ciascuna Banca Finanziatrice, nonché alla Banca Autorizzata, la comunicazione attestante il diritto alle stesse erogazioni, che costituisce condizione per la richiesta, da parte della Banca Finanziatrice alla CDP, di messa a disposizione dei fondi relativi alla quota di Finanziamento Agevolato.
Il Ministero dichiara di aver preso visione del codice etico e del modello organizzativo di CDP (rispettivamente il “Codice Etico” e il “Modello Organizzativo”) disponibili sul sito internet di CDP e di conoscerne integralmente il contenuto. Il Ministero a tal riguardo si impegna, inoltre, nei confronti di CDP, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
c) i collaboratori su base continuativa di CDP,
a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo.
Articolo 7 (Mandato)
Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), è necessario che sia conferito dalla CDP il Mandato a ciascuna Banca Finanziatrice.
Il Mandato dovrà essere perfezionato prima dell’avvio di tutte le attività previste nella Convenzione ed è a carattere oneroso come previsto nel successivo articolo 10 (Xxxxx, spese e commissioni del Finanziamento).
Come contenuto minimo essenziale, il Mandato dovrà riflettere quanto contenuto nel modello allegato sub 3 della Convenzione.
Tra la Banca Finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l’erogazione ed il rimborso del Finanziamento.
Articolo 8
(Caratteristiche del Contratto di Finanziamento)
Il Finanziamento sarà perfezionato con la stipula di un unico documento che regolerà in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato, sia il Finanziamento Bancario.
Il Contratto di Finanziamento sarà predisposto secondo le Linee Guida.
Il Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca Finanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, prevederà una durata, compreso il periodo di preammortamento, non superiore a quella massima ammessa dalla Normativa Applicabile e indicata dal Contratto di Filiera o di Distretto, con rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
Il rimborso del Finanziamento deve assicurare, rata per rata, che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Bancario sul residuo debito del Finanziamento sia non inferiore all’originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra l’importo del Finanziamento Bancario sull’importo del Finanziamento.
Le garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura direttamente proporzionale all’ammontare iniziale di ciascuno di essi.
L’importo del Finanziamento, dell’eventuale apporto di capitale proprio diverso dal Finanziamento Bancario e dell’eventuale agevolazione in conto capitale non può essere superiore al fabbisogno per la completa copertura finanziaria degli investimenti di cui alla domanda di agevolazione del Soggetto Beneficiario.
Articolo 9
(Tasso del Finanziamento)
Il tasso da applicare al Finanziamento Agevolato è quello stabilito con il Decreto.
Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice ed il Soggetto Beneficiario.
Articolo 10
(Xxxxx, spese e commissioni del Finanziamento)
La CDP pone a carico del Soggetto Beneficiario gli oneri, le spese e le commissioni maturate per le attività svolte dalla Banca Finanziatrice per conto della CDP.
Pertanto tutti gli oneri, spese e commissioni derivanti dalla Convenzione relativi al Finanziamento sono a carico del Soggetto Beneficiario ed a favore della Banca Finanziatrice, ed in particolare quelli relativi a:
1. la stipula del Contratto di Finanziamento e la relativa acquisizione delle garanzie;
2. ciascuna erogazione;
3. la gestione annuale del Finanziamento;
4. l’incasso di ciascuna rata anche di soli interessi;
5. le modificazioni contrattuali,
con esclusione delle spese relative alla gestione del contenzioso, che la Banca Finanziatrice regolerà separatamente con la CDP in conformità al Mandato.
Gli importi relativi a detti oneri, spese e commissioni sono liberamente concordati tra il Soggetto Beneficiario e la Banca Finanziatrice, ed indicati, nei valori massimi, nella documentazione informativa prevista dalla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (Delibera CICR 4 marzo 2003 n. 286, come modificata ed integrata dal CICR Decreto d’urgenza del Ministro - Presidente del 3 febbraio 2011, n. 117, e Provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009, e successive modificazioni ed integrazioni) e verranno pubblicati e periodicamente aggiornati anche sul sito della CDP.
Articolo 11 (Erogazione del Finanziamento)
L’erogazione del Finanziamento avviene, previa acquisizione delle garanzie previste nella relativa Delibera e l’assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel Contratto di Finanziamento, a SAL, così come stabilito dalla Normativa Applicabile, in relazione allo stato di realizzazione del progetto agevolato.
Le singole erogazioni avverranno in misura direttamente proporzionale agli importi del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.
Il mancato trasferimento alla Banca Finanziatrice dell’importo di spettanza a fronte di ogni erogazione, da parte della CDP, sarà circostanza idonea a legittimare la mancata erogazione.
Articolo 12
(Provvista dei fondi per l’erogazione del Finanziamento)
Sulla base della comunicazione del Ministero con cui - dopo aver verificato la relazione della Banca Autorizzata in merito alla conformità della realizzazione del programma di investimenti e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della richiesta di erogazioni - si autorizzano le erogazioni, la Banca Finanziatrice richiederà i fondi relativi alla quota di Finanziamento Agevolato alla CDP indicando la data della valuta con la quale dovranno essere messi a sua disposizione.
I fondi del Finanziamento Agevolato verranno dalla CDP messi a disposizione della Banca Finanziatrice, e da quest’ultima accreditati, unitamente alla quota di Finanziamento Bancario, al Soggetto Beneficiario su un conto corrente allo stesso intestato.
Articolo 13 (Rientro del Finanziamento)
La Banca Finanziatrice provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare alle scadenze di cui all’art. 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento) che precede le rate del Finanziamento e provvederà a trasferire alla CDP le quote di competenza del Finanziamento, tanto in linea capitale quanto in linea interessi, secondo le indicazioni della Normativa Applicabile.
Articolo 14
(Estinzione anticipata del Finanziamento)
Il Soggetto Beneficiario avrà la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di riferimento ed in misura tale che sia sempre rispettata l’originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del
medesimo Soggetto Beneficiario della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal Contratto di Finanziamento.
Articolo 15 (Revoca delle agevolazioni)
In caso di inadempienza da parte del Soggetto Beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dalla Normativa Applicabile e/o dal Contratto di Finanziamento, quest’ultimo potrà essere risolto, con le conseguenze previste per questa evenienza dal Contratto di Finanziamento.
Articolo 16 (Diligenza)
Le Parti della Convenzione garantiscono reciprocamente l’applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per l’espletamento delle specifiche attività a carico di ciascuna di esse.
Articolo 17
(Azioni di recupero del Finanziamento)
La Banca Finanziatrice procederà al recupero, anche in via coattiva, del Finanziamento, anche per conto della CDP in virtù e nei limiti del Mandato, ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziaria e stragiudiziaria in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le garanzie personali e/o reali acquisite a tutela del credito del Contratto di Finanziamento, e provvederà a fornire, in via continuativa e, comunque, almeno con cadenza semestrale, una informativa alla CDP, e comunque tempestivamente quando necessario o a seguito di richiesta specifica della CDP, in conformità con quanto previsto nel Mandato.
Le spese relative a tale attività di recupero in sede giudiziale saranno preventivamente concordate tra la CDP e la Banca Finanziatrice in conformità alle previsioni del Mandato e saranno a carico della CDP e della Banca Finanziatrice in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento. Le spese a carico della CDP verranno liquidate alla Banca Finanziatrice semestralmente previa presentazione di idonea documentazione.
Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, al netto delle spese sostenute per tale recupero, saranno ripartite tra la CDP e la Banca Finanziatrice in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento. Le somme recuperate saranno imputate dalla CDP e dalla Banca Finanziatrice alla copertura, prioritariamente, delle spese di recupero anche legali, quindi della quota interessi e, infine, della quota capitale.
Eventuali transazioni dovranno in ogni caso essere preventivamente autorizzate dalla CDP.
Articolo 18
(Scritture contabili del Finanziamento)
Al fine dell’accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle Parti, del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca Finanziatrice.
Articolo 19 (Tutela dei dati personali)
Resta inteso che il trattamento, effettuato anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, nonché la comunicazione e/o diffusione dei dati personali afferenti ai Contratti di Finanziamento devono essere effettuati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.
Il Ministero autorizza la CDP a trasmettere i dati:
- alla Banca d'Italia, all’ISTAT, alle Amministrazioni pubbliche centrali e locali, al fine di permettere l'espletamento delle attività istituzionali dei medesimi enti;
- ad ogni altra categoria di soggetti la cui attività è strettamente funzionale al perseguimento delle finalità della Convenzione.
Articolo 20 (Adesione alla Convenzione)
Il Ministero e la CDP concordano che la Convenzione potrà essere estesa a ciascuno dei soggetti, aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell’articolo 8 del Decreto, che ne facciano richiesta di adesione (la “Richiesta di Adesione”).
La Richiesta di Adesione, predisposta secondo il modello allegato sub 4 alla Convenzione, dovrà essere sottoscritta da un rappresentante del soggetto richiedente a ciò autorizzato e trasmessa via telefax ai numeri di cui al successivo articolo 23 (Comunicazioni ed elezione di domicilio) e trasmessa in originale al Ministero e alla CDP e costituirà parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Con la trasmissione della Richiesta di Adesione predisposta e trasmessa in conformità al presente articolo, il soggetto richiedente diviene Banca Finanziatrice e, dunque, è Parte della Convenzione, assumendone gli obblighi ed acquistandone i diritti, dalla ultima delle date di ricezione di detta richiesta da parte del Ministero e dalla CDP.
Resta inteso che l’adesione alla Convenzione da parte della Banca Finanziatrice verrà meno qualora quest’ultima non abbia i requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o la Banca Aderente non abbia sottoscritto il Mandato entro 60 (sessanta) giorni dall’invio della Richiesta di Adesione, ferma restando ogni responsabilità ad essa ascrivibile da parte del Ministero e/o dalla CDP.
Articolo 21 (Clausola compromissoria)
Ogni controversia nascente dalla Convenzione è deferita ad un collegio di cinque arbitri che decide, in via rituale secondo diritto, ai sensi dell’art. 808 e seguenti del codice di procedura civile, e successive modificazioni.
La Parte della Convenzione che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica alla Parte o, a seconda dei casi, alle Parti nei cui confronti intende promuovere il giudizio, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, specificando l’oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro.
Il Presidente del Tribunale di Roma nomina il Presidente del collegio arbitrale.
Articolo 22 (Durata e registrazione)
La Convenzione avrà immediata efficacia tra il Ministero e la CDP e sarà altresì efficace nei confronti della Banca Finanziatrice dalla data di efficacia della adesione secondo quanto previsto dall’articolo 20 che precede. La Convenzione sarà valida tra il Ministero e la CDP fino alla definitiva estinzione di tutti i Finanziamenti stipulati ai sensi della Convenzione, mentre, nei confronti della Banca Finanziatrice, fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 che precede, rimarrà valida fino alla definitiva estinzione dei Finanziamenti stipulati da tale Banca Finanziatrice.
La presente Convenzione è soggetta all'imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R 26 aprile 1986 n. 131.
Articolo 23 (Comunicazioni ed elezione di domicilio)
Per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione, le Parti indicano rispettivamente i seguenti indirizzi e numeri di fax:
Ministero:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca Xxx XX Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx
Fax 00 00000000 - Att. Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
CDP:
Cassa depositi e prestiti S.p.A. Area Supporto all’Economia Xxx Xxxxx x. 0, 00000 - Xxxx
Fax 00 00000000 - Att. Servizio Credito Agevolato
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Banca Finanziatrice:
Presso l’indirizzo ed i numeri indicati nel Modulo di Adesione relativo a ciascuna Banca Finanziatrice
Ciascuna Parte potrà comunicare alle altre, con lettera raccomandata A.R., ovvero tramite PEC, un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.
Gli indirizzi sopra indicati, come eventualmente modificati in conformità al presente articolo, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Ministero, dalla CDP e dalla relativa Banca Finanziatrice in relazione alla Convenzione.
Articolo 24 (Effetti)
La Convenzione è redatta in quattro originali ad un unico effetto di legge.
Roma, 20 giugno 2013
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
XXXXXXX XXXXXXX (x.xx in originale)
Cassa depositi e prestiti Società per Azioni
XXXXXXXX XXXXXXXXX (x.xx in originale)
ALLEGATI
1. Modello di Delibera
2. Linee Guida
3. Modello di Mandato
4. Modello di Richiesta di Adesione
Allegato 1 Modello di Delibera
[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA FINANZIATRICE]
Spett.le
[MINISTERO (ex art. articolo 7, comma 2, lettera c), del Decreto)] e
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”) e
Spett.le
[INSERIRE DATI SOGGETTO BENEFICIARIO] (di seguito, il “Soggetto Beneficiario”) e
Spett.le
[INSERIRE DATI BANCA AUTORIZZATA]
e Spett.le
[INSERIRE DATI SOGGETTO PROPONENTE]
COMUNICAZIONE DI ESITO DI DELIBERA DEL FINANZIAMENTO BANCARIO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311, ARTICOLO
1, COMMI DA 354 A 361, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289, ARTICOLO 66, COMMA 1 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL
22 NOVEMBRE 2007 DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
PREMESSO CHE
1. I termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nel presente atto hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sottoscritta in data 20 giugno 2013 (di seguito, la “Convenzione”), alla quale [nome della Banca Finanziatrice] ha aderito in data [data adesione], ai sensi dello schema di convenzione approvato con delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005 per la regolamentazione dei rapporti derivanti dai finanziamenti a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;
il Soggetto Beneficiario, qui di seguito identificato, ha presentato domanda di agevolazione per il progetto sotto descritto: (di seguito, il “Progetto”).
Legge agevolativa: articolo 66, comma 1 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, come successivamente integrata e modificata.
Soggetto Beneficiario:
Codice fiscale:
Sede legale:
- Comune:
- Prov.:
- Indirizzo e CAP:
- PEC:
Titolo del programma:
Costo del Progetto: non superiore a euro 1; Durata del Progetto2:
(eventuale) contributo in conto capitale massimo di euro3 : ;
2. La valutazione del merito di credito del Soggetto Beneficiario (definita nella Convenzione “Valutazione”) è stata effettuata sulla base di quanto previsto nella Convenzione, nonché nel mandato sottoscritto dalla scrivente banca con la CDP in data (di seguito, il “Mandato”).
Tutto ciò premesso, si comunica che in relazione al sopra indicato Progetto:
a) nell’ambito della Valutazione, svolta anche nell’interesse della CDP in virtù del Mandato, la sottoscritta Banca Finanziatrice ha positivamente accertato il merito creditizio del Soggetto Beneficiario al fine della concedibilità di un finanziamento, della durata sotto indicata, per un ammontare massimo complessivo pari ad euro (definito nella Convenzione “Finanziamento”), di cui (i) euro a valere su di un finanziamento della Banca Finanziatrice a tasso di mercato (definito nella Convenzione “Finanziamento Bancario”) ed (ii) euro a valere su di un finanziamento della CDP a tasso agevolato (definito nella Convenzione “Finanziamento Agevolato”) subordinatamente alla adozione della relativa delibera da parte di CDP;
b) successivamente al positivo esito della Valutazione, in data la sottoscritta Banca Finanziatrice ha deliberato a favore del Soggetto Beneficiario la concessione del Finanziamento Bancario di cui alla precedente lettera a), per un importo massimo di euro .
Il Finanziamento (rappresentato dalla somma del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato sopra indicati), oggetto di positiva Valutazione e destinato alla realizzazione del Progetto suindicato, presenta, tra le altre, le seguenti caratteristiche:
- durata massima di anni, di cui massimo di preammortamento;
- garanzie: (indicare il dettaglio analitico delle garanzie da acquisire e dei soggetti che le concedono)
In ordine alle garanzie sopra indicate, la sottoscritta Banca Finanziatrice dichiara che le stesse, sulla base della documentazione agli atti e delle istruttorie tecniche effettuate, risultavano individuate ed acquisibili alla data della delibera, che dalla data della delibera non sono intercorse circostanze rendano necessario o opportuno modificare le garanzie sopra indicate, fermo restando l’impegno della sottoscritta Banca Finanziatrice di effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali in conformità a quanto previsto dalla Convenzione e dal Mandato.
La suddetta delibera ha validità fino al [data di fine validità]. Resta inteso che qualora la sottoscritta Banca Finanziatrice venga a conoscenza di eventi che alterino il merito di credito del Soggetto Beneficiario oggetto della Valutazione, il Finanziamento potrà essere oggetto di una nuova Valutazione, sempre in conformità a quanto previsto nella Convenzione e nel Mandato.
La stipula del contratto relativo al Finanziamento (definito nella Convenzione “Contratto di Finanziamento”) rimane subordinata, tra l’altro:
a) alla trasmissione, da parte del Ministero, della comunicazione di efficacia del Contratto di Filiera o di Distretto;
b) al rispetto dei termini fissati dall’articolo 11, comma 5, del Decreto4;
c) al positivo esito delle consuete verifiche legali.
LA BANCA FINANZIATRICE
1 Riportare il costo ammissibile alle agevolazioni di cui alle tabelle 1-A e 2-A della “Scheda sintetica progetto del beneficiario” tenuto conto delle eventuali intervenute variazioni al Progetto presentato.
2 Riportare la durata del Progetto di investimenti, come indicata nella “Scheda sintetica progetto del beneficiario” tenuto conto delle eventuali intervenute variazioni al Progetto presentato.
3 Riportare Contributo in conto capitale relativo al costo ammissibile alle agevolazioni di cui alle tabelle 1-A e 2-A della “Scheda sintetica progetto del beneficiario” tenuto conto delle eventuali intervenute variazioni al Progetto presentato.
4 Per “Decreto” si intende il decreto interministeriale del 22 novembre 2007 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
Allegato 2 Linee Guida
Scopo delle presenti linee guida (le “Linee Guida”) è individuare i termini e le condizioni cui dovrà conformarsi l'autonomia delle parti nella predisposizione dei Contratti di Finanziamento e offrire un'elencazione indicativa delle problematiche da tenere in considerazione in relazione a tale tipologia specifica di Finanziamenti, ferme restando le previsioni di cui alla Convenzione, al Mandato e, in ogni caso, alla Normativa Applicabile.
Le Linee Guida non esauriscono l'analisi né dei possibili vincoli derivanti dalle previsioni normative suscettibili di applicazione in relazione ai Finanziamenti né dei termini e delle condizioni dei relativi Contratti di Finanziamento.
2. DEFINIZIONI
I termini che cominciano con lettera maiuscola nelle Linee Guida, laddove non definiti negli articoli che seguono delle Linee Guida medesime, dovranno essere interpretati con il significato ad essi attribuito nel documento allegato sub ”A” (Definizioni) alle Linee Guida.
3. PRINCIPI GENERALI
3.1 Normativa di riferimento
a) Xxxxx;
b) Legge Agevolativa;
c) Decreto;
d) Circolare emanata dal Ministero, n. 558 del 20 dicembre 2012, recante “le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto”, e successive modificazioni e integrazioni;
e) Circolare emanata dal Ministero n. 550 del 25 marzo 2013, recante “modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte degli istituti di credito, all’elenco delle banche autorizzate di cui all’art. 8 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 novembre 2007”, e successive modificazioni e integrazioni;
la "Normativa Applicabile".
3.2 Componenti del Finanziamento: Finanziamento Agevolato e Finanziamento Bancario
(a) un Finanziamento Agevolato concesso dalla CDP;
(b) un Finanziamento Bancario concesso dalla Banca Finanziatrice.
3.3 Principio di proporzionalità tra le componenti del Finanziamento
3.3.1 La Normativa Applicabile impone che gli importi del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario rispettino talune proporzioni prefissate (in merito si veda infra il paragrafo 4.2).
3.4 Subordinazione degli eventuali finanziamenti ulteriori
comportare, direttamente o indirettamente, la violazione dei principi applicabili al Finanziamento. In particolare, affinché tali fonti ulteriori di finanziamento non interferiscano con la piena attuazione del principio di proporzionalità tra le componenti del Finanziamento descritto sopra al paragrafo 3.3, il credito relativo a tali eventuali finanziamenti ulteriori, nonché le garanzie concesse a tutela di tale credito, ove la natura delle garanzie medesime lo consenta, devono avere grado subordinato rispetto al credito della CDP e della Banca Finanziatrice a fronte del Finanziamento.
3.4.3 Le Parti concordano che, fermo restando il rispetto dei principi applicabili al Finanziamento, il Finanziamento può essere concesso con previsione di un rimborso pari passu o in via subordinata rispetto agli ulteriori finanziamenti di cui al precedente paragrafo 3.4.1 contratti dal Soggetto Beneficiario, nei limiti degli importi in linea capitale concessi a valere sui detti finanziamenti alla data della Valutazione e a condizione che (i) gli stessi finanziamenti risultino, al momento della Valutazione, già concessi e/o erogati al Soggetto Beneficiario per detti importi e (ii) la Banca Finanziatrice abbia tenuto conto dei medesimi nell’effettuare la Valutazione.
3.5 Garanzie: assistono le diverse componenti del Finanziamento proporzionalmente al rispettivo ammontare
4. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
4.1 Scopo del Finanziamento
4.2 Composizione del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario
4.3 Durata: compresa tra 6 e 15 anni incluso il preammortamento
4.4 Durata del Programma e dei Progetti
4.5 Tasso di interesse - Finanziamento Agevolato: 0,50%, Finanziamento Bancario: tasso di mercato
4.5.4 Ciascun Periodo di Interessi comprenderà, al fine del computo degli interessi:
4.5.6 Nel caso di ritardo nel pagamento di un qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento relativamente al Finanziamento Agevolato, decorreranno immediatamente a favore di CDP interessi di mora calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01, ovvero su "Il Sole 24 Ore", maggiorato del 50% (cinquanta per cento). Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse, gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato del 50% (cinquanta per cento); il tasso degli interessi di mora, una volta rilevato, sarà aggiornato, sulla
base del criterio di rilevazione sopra esposto (marginal lending facility e, qualora non sia rilevabile, Euribor a 6 mesi), semestralmente ad ogni Data di Pagamento a partire dalla prima Data di Pagamento successiva alla rilevazione.
4.6 Erogazione del Finanziamento
ogniqualvolta l'importo erogato al relativo SAL, da solo o sommato a quello di precedenti SAL, sia superiore ad Euro 300.000 (trecentomila) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazione. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di riconoscimento di debito, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatrice; e
4.7 Rimborso del Finanziamento
4.8 Imputazione dei pagamenti
In caso di pagamento parziale o di recupero coattivo di quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario, le somme incassate dalla Banca Finanziatrice, o comunque recuperate sia nei confronti del Soggetto Beneficiario che di eventuali terzi, al netto di quanto previsto al successivo paragrafo 4.17, verranno ripartite tra quanto di spettanza della CDP per i pagamenti scaduti in relazione al Finanziamento Agevolato e quanto di spettanza della Banca Finanziatrice per i pagamenti scaduti in relazione al Finanziamento Bancario, in misura proporzionale:
(a) alla rispettiva percentuale di partecipazione alla rata (anche di soli interessi), sia in linea capitale che di interessi in base a quanto previsto dai Piani di Ammortamento, in caso di somme corrisposte quale pagamento parziale di una rata del Finanziamento;
(b) alla rispettiva percentuale originaria di partecipazione al Finanziamento, come definita dall'articolo 6, comma 2, del Decreto, in caso di somme recuperate.
4.9 Periodo di Preammortamento
4.9.1 Il Finanziamento prevede un periodo di preammortamento che deve essere commisurato alla durata del Programma e, comunque, della durata massima di 4 (quattro) anni, che decorre dalla Data di Sottoscrizione e si conclude alla Data di Inizio Ammortamento (il "Periodo di Preammortamento"). La nozione di “commisurazione alla durata del Programma” va intesa nel senso che la prima scadenza di ammortamento deve essere non anteriore alla Data di Pagamento del semestre in cui ricade l’ultimazione del Programma inizialmente prevista. Fermo il limite della durata massima, la durata del Periodo di Preammortamento sarà comunque stabilita dalla Delibera.
4.10 Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento
ed in misura tale che sia sempre rispettata l’originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto Beneficiario delle commissioni di cui ai successivi paragrafi 4.10.3 e 4.10.4, da includere nel Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice con un certo preavviso; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la "Data Prescelta per il Rimborso").
(a) una penale pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente;
(b) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinque per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
(c) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
(i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale; e
(ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
4.11 Revoca delle agevolazioni e risoluzione del Contratto
(i) l’importo del beneficio di cui quest’ultimo ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento qualora quest’ultima intervenga durante la realizzazione del Progetto e prima dell’emanazione del provvedimento di revoca, in termini di Differenziale Interessi;
(ii) l’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data dell’erogazione, calcolato sull’importo del Differenziale Interessi di cui al paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le maggiorazioni di xxxxx e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del singolo decreto di revoca adottato dal Ministero per le agevolazioni concesse.
(a) un indennizzo pari alla somma di:
(b) gli eventuali interessi di mora.
In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento determinata da cause diverse dalla revoca delle agevolazioni, la Banca Finanziatrice dovrà darne comunicazione al Ministero, al fine di richiedere le determinazioni del Ministero in merito alla revoca o vigenza delle agevolazioni, nonché le relative procedure operative.
La risoluzione del Contratto di Finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, ovvero l’estinzione anticipata intervenuta successivamente all’erogazione a saldo del contributo in conto capitale, comportano la restituzione del beneficio in termini di Differenziale Interessi, calcolato a decorrere dalla data della risoluzione ovvero dell’estinzione anticipata.
4.12 Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e modifiche della garanzia
(a) si verifichino le modifiche di cui al paragrafo 4.12.1 che precede; ovvero
nel Programma (di cui siano venuti a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni o procedere ad una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 14 del Decreto,
4.13 Eventi Rilevanti
Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere una elencazione di Eventi Rilevanti al verificarsi dei quali la Banca Finanziatrice avrà la facoltà di dichiarare il recesso, la decadenza dal beneficio del termine e di risolvere il Contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. Tali Eventi Rilevanti saranno di volta in volta individuati e descritti dalla Banca Finanziatrice, cui è affidato il compito di redigere il Contratto di Finanziamento con la dovuta diligenza, e che, nel fare ciò, dovrà tenere conto degli Eventi Rilevanti che si renderanno opportuni o necessari, anche in base alle indicazioni espresse nella Valutazione. La revoca totale delle agevolazioni dovrà comunque essere prevista come causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
4.14 Pagamenti da parte di terzi
La Banca Finanziatrice avrà diritto di rifiutare pagamenti in linea capitale o di interessi o di accessori, fatti da terzi in nome proprio quando, da tali pagamenti, potessero derivare surrogazioni a favore del soggetto terzo che intenda farli, tranne che questi dichiari espressamente di subordinare, nel rimborso e nelle garanzie acquisite dalla CDP e dalla Banca Finanziatrice, le proprie ragioni a quelle della CDP e della Banca Finanziatrice dovendo questi ultimi essere sempre i primi graduati, ove la natura delle garanzie acquisite lo consenta, e senza concorrenti.
4.15 Dichiarazioni e Impegni del Soggetto Beneficiario
(a) "Codice Etico di CDP
(i) Il Soggetto Beneficiario dichiara di aver preso visione del Codice Etico della CDP disponibile sul sito internet della stessa (xxx.xxxxxxxxx.xx) e di conoscerne integralmente il contenuto.
(3) collaboratori su base continuativa della CDP,
a violare i principi specificati nel Codice Etico della CDP."
4.16 Trattamento dei dati personali
4.17 Commissioni, spese e oneri
4.18 Cessione del credito
4.19 Legge applicabile: Italiana. Foro competente: Roma
4.20 Forma del Contratto di Finanziamento
Il Contratto di Finanziamento dovrà essere stipulato nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.
5. FATTISPECIE COMPLESSE
5.1 Programmi realizzati da una pluralità di Soggetti Beneficiari
Allegato A alle Linee Guida Definizioni
“Banca Autorizzata”: è la Banca Finanziatrice che, ai sensi della Circolare del Ministero n. 550 del 25 marzo 2013, è iscritta, in via definitiva, nell’elenco di cui all’articolo 8 del Decreto ed è, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dal Decreto in materia di istruttoria dei Progetti, istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, predisposizione e trasmissione al Ministero delle relazioni sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo;
“Banca Finanziatrice”: è l’istituto di credito, avente le caratteristiche di cui al comma 1 dell’articolo 8 del Decreto, che, a seguito dell’adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione ed alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti;
“CDP”: indica la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
“Contratto di Filiera o di Distretto”: indica indistintamente il contratto di cui alla lettera d) ovvero alla lettera e) dell’articolo 2, comma 1, del Decreto, sottoscritto dal Soggetto Proponente e reso efficace ai sensi del Decreto;
"Contratto di Finanziamento”: è il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, ed in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;
“Convenzione”: è la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contratti di filiera e di distretto a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ed ai sensi della delibera CIPE
n. 76 del 15 luglio 2005 di cui all’art. 1 comma 356 della legge medesima n. 311/04 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la gestione dei finanziamenti di cui al titolo I del decreto interministeriale del 22 novembre 2007 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sottoscritta in data 20 giugno 2013;
“Data di Erogazione”: indica, in relazione a ciascuna erogazione da parte della Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario degli importi richiesti e spettanti, il 10 e il 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre, a condizione che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla Normativa Applicabile e dal Contratto di Finanziamento per effettuare la relativa erogazione;
"Data di Inizio Ammortamento": indica il giorno successivo al termine del Periodo di Preammortamento. "Data di Pagamento": indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;
"Data di Scadenza Finale": indica la data designata nel Contratto di Finanziamento quale data entro la quale debba avvenire il completo rimborso del Finanziamento;
"Data di Sottoscrizione": indica la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
"Debito Residuo": indica, a ciascuna data di riferimento, l’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato e/o del Finanziamento Bancario erogato al Soggetto Beneficiario al netto dei rispettivi importi in linea capitale già rimborsati;
“Decreto”: è il decreto interministeriale del 22 novembre 2007 e successive modificazioni, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 357, della Legge;
“Delibera”: è la delibera, redatta secondo il modello allegato sub 1 alla Convenzione, riferita esplicitamente al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) ed adottata successivamente all’esito positivo della Valutazione, nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto e dalla Convenzione, di disponibilità della Banca Finanziatrice, alla concessione del Finanziamento Bancario, contenente, tra l’altro, la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l’ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato, trasmessa alla CDP dal Ministero ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Decreto;
"Differenziale Interessi": indica l'agevolazione di cui il Soggetto Beneficiario gode pari alla differenza tra gli interessi calcolati (i) al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 vigente alla data di stipula del Contratto di Finanziamento e (ii) al tasso agevolato applicato;
"D.Lgs. 196": indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato;
“Evento Rilevante”: indica uno degli eventi indicati come tali nel Contratto di Finanziamento; “Finanziamento”: è l’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario;
“Finanziamento Agevolato”: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;
“Finanziamento Bancario”: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca Finanziatrice;
“Legge”: è la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni;
“Legge Agevolativa”: è la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 66, comma 1, che ha istituito i Contratti di Filiera e di Distretto, e successive modificazioni e integrazioni;
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) nel quale sia operativo il sistema di seconda generazione Trans-European Automated Real Time Gross Transfer (TARGET2) o il sistema che dovesse sostituirlo, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività;
“Ministero”: è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che gestisce l’intervento agevolativo;
“Mandato”: è il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP alla Banca Finanziatrice per lo svolgimento delle attività relative alla Valutazione, nonché la stipula, l’erogazione ed la gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero di crediti;
“Normativa Applicabile”: ha il significato attribuito a tale termine nel paragrafo 3.1;
“Periodo di Interessi”: indica il periodo di computo degli interessi come determinato ai sensi del Contratto di Finanziamento;
“Piani di Ammortamento”: stanno ad indicare i piani di ammortamento relativi al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario che, ad ogni erogazione, verranno predisposti e/o aggiornati dalla Banca Finanziatrice quali allegati agli atti di quietanza;
“Progetto”: indica l’insieme delle spese connesse alla realizzazione del Programma sostenute dal singolo Soggetto Beneficiario e ammesse alle agevolazioni;
“Programma”: indica, il programma complessivo di investimento o di sviluppo di cui al Contratto di Filiera o di Distretto;
"Richiesta di Erogazione": indica la richiesta di erogazione da parte del Soggetto Beneficiario a valere sul Finanziamento;
"SAL": indica ciascuno stato d’avanzamento dei lavori del programma di investimento documentato ed approvato dal Ministero in conformità a quanto previsto dalla Normativa Applicabile;
“Soggetto Proponente”: è il soggetto che presenta al Ministero la domanda per l’accesso alle agevolazioni connesse ai Contratti di Filiera o di Distretto e assume, tra l’altro, il ruolo di unico interlocutore del Ministero;
“Valutazione”: è la valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato), ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 8 del Decreto.
Allegato 3 Modello di Mandato
MANDATO PER IL PERFEZIONAMENTO, LA GESTIONE E L’EROGAZIONE DELLA QUOTA AGEVOLATA DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311, ART. 1, COMMI DA 354 A 361, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289, ART. 66, COMMA 1 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 22 NOVEMBRE 2007 DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Il presente atto è stipulato in Roma, in data _
TRA
la Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx x. 0, capitale sociale euro 3.500.000.000, 00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dal dr. [•], domiciliato per la carica in Xxxx, Xxx Xxxxx x. 0, a questo atto abilitato in forza di [•], (in seguito “CDP” o il “Mandante”);
E
con sede in , Via , capitale sociale euro - interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di , facente parte del
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. , rappresentata dal sig./sig.ra -, nato/a a il
, domiciliato/a per la carica in , Via , Responsabile , a questo atto abilitato in forza di [procura speciale/autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del ], (in seguito il “Mandatario”).
Il Mandante e il Mandatario sono, in seguito, collettivamente indicati come le “Parti”.
PREMESSO CHE
A. in data 20 giugno 2013 è stata stipulata tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (il “Ministero”) e il Mandante, una convenzione (in seguito la “Convenzione”), aperta alle adesioni da parte delle Banche Finanziatrici (come di seguito definite) che ne facciano richiesta, per la regolamentazione, tra l’altro, dei rapporti inerenti la gestione dei Finanziamenti Agevolati (come di seguito definiti), a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, concessi in relazione alla Legge Agevolativa (come di seguito definita);
B. in data [•], il Mandatario ha aderito alla Convenzione divenendo parte contrattuale della stessa;
C. la Convenzione prevede, tra l’altro, il conferimento da parte della CDP di un mandato con rappresentanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa, per lo svolgimento da parte della Mandataria, tra l’altro, della Valutazione (come di seguito definita), di tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione di ciascun Finanziamento Agevolato (come di seguito definito) e per l’acquisizione delle relative garanzie, nonché per l’esercizio delle eventuali azioni di recupero.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
1 PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE
1.1 Premesse e Allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
1.2 Definizioni e interpretazione
I seguenti termini dovranno essere interpretati con il significato ad essi di seguito attribuito:
“Banca Autorizzata”: è la Banca Finanziatrice indicata come tale dal Soggetto Proponente in sede di domanda per l’accesso al Contratto di Filiera o di Distretto e individuata fra quelle iscritte, in via definitiva, ai sensi della Circolare del Ministero n. 550 del 25 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, del Decreto e pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti di natura consultiva previsti dal Decreto e dalla Convenzione in materia di istruttoria dei Progetti Esecutivi, istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, predisposizione e trasmissione al Ministero delle relazioni sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo;
“Banca Finanziatrice”: è l’istituto di credito, avente le caratteristiche di cui al comma 1 dell’articolo 8 del Decreto, che, a seguito dell’adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione ed alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti;
“Circolari”: indica, congiuntamente, (i) la circolare del Ministero n. 558 in data 20 dicembre 2012, recante “le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto” e successive modifiche e integrazioni e (ii) la circolare del Ministero n. 550 in data 25 marzo 2013, recante “modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte degli istituti di credito, all’elenco delle banche autorizzate di cui all’art. 8 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 novembre 2007” e successive modifiche e integrazioni;
“Contratto di Filiera o di Distretto”: indica indistintamente il contratto di cui alla lettera d) ovvero alla lettera e) dell’articolo 2, comma 1, del Decreto, sottoscritto dal Soggetto Proponente e reso efficace ai sensi del medesimo Decreto;
“Contratto di Finanziamento”: è il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, ed in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;
“Decreto”: è il decreto interministeriale del 22 novembre 2007 e successive modificazioni, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 357, della Legge;
“Delibera”: è la delibera di cui al comma 1, lettera d) dell’art. 10 del Decreto, redatta secondo il modello allegato sub 1 alla Convenzione, riferita esplicitamente al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) ed adottata successivamente all’esito positivo della Valutazione nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto e dalla Convenzione, di disponibilità della Banca Finanziatrice, alla concessione del Finanziamento Bancario, contenente, tra l’altro, la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l’ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato, trasmessa alla CDP dal Ministero ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del Decreto;
“Finanziamento”: è l’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario;
“Finanziamento Agevolato”: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;
“Finanziamento Bancario”: è il finanziamento di durata pari e di importo uguale o superiore al Finanziamento Agevolato, conforme alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, destinato alla copertura dell’investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario;
“Fondo”: è il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all’articolo 1, comma 354, della Legge;
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) nel quale sia operativo il sistema di seconda generazione Trans-European Automated Real Time Gross Transfer (TARGET2) o il sistema che dovesse sostituirlo ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività;
“Legge”: è la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni;
“Legge Agevolativa”: è la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 66, comma 1, e successive modificazioni, che ha istituito i Contratti di Filiera o di Distretto, gestita dal Ministero;
“Linee Guida”: indica le linee guida per la predisposizione dei Contratti di Finanziamento allegate sub 2 alla Convenzione;
“Mandato”: è il presente atto, con il quale viene conferito mandato con rappresentanza dalla CDP alla Banca Finanziatrice per lo svolgimento delle attività qui previste;
“Ministero”: è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che gestisce l’intervento agevolativo e che ha sottoscritto la Convenzione;
“Normativa Applicabile”: indica, collettivamente, la Legge, la Legge Agevolativa, il Decreto e le Circolari; “Procedimenti”: indica, congiuntamente, le Procedure Concorsuali e le Procedure di Recupero;
“Procedure Concorsuali”: indica le procedure previste e disciplinate dal X.X. 00 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato (ivi incluse, in particolare e a titolo esemplificativo, il fallimento, il concordato preventivo e fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, gli accordi di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis), l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria speciale di cui al D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito, con modificazioni, con legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche, ed in genere le procedure concorsuali o qualsiasi altra procedura liquidativa coattiva prevista ai sensi della normativa pro tempore vigente;
"Procedure di Recupero": indica ogni procedimento giudiziale o procedura (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i procedimenti di cognizione, di esecuzione, cautelari ovvero qualsiasi altra attività anche stragiudiziale) volti a recuperare il credito riveniente dal Finanziamento o comunque inerente allo stesso;
“Progetto Esecutivo”: indica il documento tecnico descrittivo del progetto da agevolare, di cui all’art. 10 del Decreto, presentato dal Soggetto Proponente, comprensivo della Delibera e delle risultanze dell’attività istruttoria, nonché di ogni atto, documento, dato ed evidenza indicato nel predetto articolo 10 del Decreto;
“SAL”: è lo stato d’avanzamento dei lavori del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;
“Soggetto Beneficiario”: è il soggetto che beneficia delle agevolazioni concesse dal Ministero e stipula con la Banca Finanziatrice, per se stessa, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto di CDP, con riferimento al Finanziamento Agevolato, il Contratto di Finanziamento;
“Soggetto Proponente”: è il soggetto che presenta al Ministero la domanda per l’accesso alle agevolazioni connesse ai Contratti di Filiera o di Distretto e assume, tra l’altro, il ruolo di unico interlocutore del Ministero;
“Valutazione”: è la valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato), ai sensi del comma 1, lettera d), dell’articolo 10 del Decreto;
I termini in lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel Mandato hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella Convenzione.
Nel presente Xxxxxxx, a meno che il contesto richieda altrimenti, i termini in lettera maiuscola espressi nella forma singolare hanno il medesimo significato anche al plurale e viceversa.
2 MANDATO
2.1 Conferimento del Mandato
Con il Mandato, il Mandante irrevocabilmente:
a) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di agire, in nome e per conto del Mandante, per la stipula dei Contratti di Finanziamento con i Soggetti Beneficiari, per la parte relativa al Finanziamento Agevolato;
b) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di porre in essere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività relative (i) all’erogazione del Finanziamento Agevolato, (ii) alla relativa gestione, (iii) alla acquisizione, alla modifica e alla estinzione delle relative garanzie (che dovranno assistere il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale all’ammontare di ciascuno di essi) previste nel Contratto di Finanziamento o altrimenti contemplate nella relativa Delibera, nonché (iv) al compimento di ogni atto, documento e/o attività necessario, opportuno e/o utile in relazione al Finanziamento Agevolato concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, avente anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento ivi incluse, in particolare, le attività di cui al seguente articolo 3.2, fermo restando che il Mandatario non potrà procedere senza il preventivo consenso del Mandante alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti
dal Contratto di Finanziamento e senza pregiudizio di quanto previsto al successivo articolo 8 (Esercizio delle azioni di recupero);
c) rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti da ciascun Contratto di Finanziamento per la quota di Finanziamento Agevolato, ivi compreso lo svolgimento di azioni finalizzate all'incasso ed al recupero, a fronte degli obblighi assunti dal Mandatario con la sottoscrizione della Convenzione e del Mandato.
Il presente Xxxxxxx è oneroso, secondo quanto precisato al successivo articolo 5, e viene conferito nel solo interesse del Mandante; il Mandato non deve pertanto intendersi conferito ai sensi dell’articolo 1723, comma 2, del Codice Civile.
2.2 Rappresentanza
Al Mandatario spetta la rappresentanza diretta ed esclusiva del Mandante nei confronti del Soggetto Beneficiario e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura relativi a ciascun Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, ferme restando le limitazioni previste nel Mandato.
2.3 Durata del Mandato
Il Mandato è efficace dalla data di conclusione fino al compimento di tutte le attività relative ai Contratti di Finanziamento per le quali il Mandato viene conferito.
Le Parti concordano che in caso di sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla Convenzione che dovessero rendere necessaria la prosecuzione dell’operatività della Convenzione stessa, il Mandante avrà facoltà di prorogare corrispondentemente la durata del Mandato dandone comunicazione scritta al Mandatario che, sin d’ora, accetta tale proroga.
2.4 Modifica del Mandato
I termini e le condizioni del Mandato potranno essere modificati soltanto con atto avente forma scritta e accettato dalle Parti, ai sensi di disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2.5 Responsabilità del Mandatario
Tutte le attività oggetto del Mandato saranno svolte dal Mandatario con pienezza di poteri con applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per lo svolgimento delle proprie attività, con esonero del Mandatario da ogni responsabilità per il suo operato, fatti salvi i casi di dolo o colpa.
2.6 Ambito di applicazione del Mandato
Le disposizioni del Mandato si applicano a tutti i Finanziamenti Agevolati, perfezionati dal Mandatario, ai sensi e per gli effetti della Convenzione.
2.7 Sostituzione del Mandatario
Il Mandatario potrà essere sostituito solo previo consenso del Mandante e, qualora il Mandatario rivesta anche il ruolo di Banca Autorizzata, previo consenso anche del Ministero, alle seguenti condizioni e a seguito del compimento di tutti i seguenti atti, compatibilmente con le ulteriori indicazioni eventualmente fornite dal Ministero:
c) il sostituto indicato dal Mandatario abbia concluso con il Mandante un contratto di mandato negli stessi termini previsti dal Mandato e abbia posto in essere tutti gli atti e i documenti necessari per sostituirsi al Mandatario nei rapporti relativi a ciascun Finanziamento Agevolato in relazione al quale il Mandatario che deve essere sostituito (il “Mandatario Sostituendo”) svolgeva il proprio incarico e per quelli in cui è in corso la Valutazione;
fermo restando che il Mandatario Sostituendo (i) continuerà a svolgere senza soluzione di continuità le attività oggetto del Mandato e ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Mandato sino all’effettivo subentro del sostituto, (ii) trasferirà al sostituto tutti i documenti e gli atti relativi allo svolgimento dell’incarico che siano in possesso del Mandatario Sostituendo, (iii) coopererà con il sostituto al fine di consentire al medesimo di subentrare senza ritardo nell’incarico, e (iv) terrà indenne il Mandante da ogni costo, spesa, perdita e/o danno derivante direttamente da detta sostituzione.
3 ESECUZIONE DEL MANDATO
3.1 Esecuzione del Mandato
Il Mandatario potrà avvalersi di soggetti terzi nello svolgimento delle attività previste dal Mandato, fermo restando che, in tal caso, il Mandatario continuerà ad essere direttamente responsabile per l'adempimento del Mandato e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8.4 nei limiti ivi contemplati, risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717, secondo comma, del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi, obbligandosi, sin d'ora, a mantenere indenne e manlevato il Mandante da qualsiasi perdita, danno o costo dallo stesso subito in dipendenza di tale delega.
Nell’esecuzione del Mandato resta inteso che:
a) indipendentemente dalla propria qualità di mandatario in relazione al Finanziamento Agevolato, il Mandatario potrà intrattenere ogni e qualsiasi tipo di relazione bancaria con il Mandante nonché con il Soggetto Beneficiario e con i terzi garanti a condizione che, qualora il Mandatario venisse a conoscenza – usando la diligenza richiesta ai sensi del Mandato - di situazioni di conflitto di interessi, rispetto all’incarico assunto col Mandato (i) si astenga dal compiere atti che possano essere pregiudizievoli per gli interessi del Mandante in relazione al Finanziamento Agevolato, (ii) informi prontamente il Mandante di dette situazioni, e
(iii) si attenga alle istruzioni eventualmente impartite dal Mandante;
b) il Mandatario provvederà ad effettuare tutte le comunicazioni periodiche al Soggetto Beneficiario previste dalla normativa in materia di trasparenza bancaria nonché tutti gli altri adempimenti di informativa e segnalazione connessi o relativi alla gestione del Finanziamento ed in particolare l’adempimento di tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio, di cui al D.lgs 231/07 e successive integrazioni e modificazioni; il Mandante provvederà ad effettuare tutti gli adempimenti di informativa e segnalazione nei confronti degli organi di vigilanza, eventualmente posti a suo esclusivo carico ai sensi delle specifiche disposizioni normative in vigore, e a tal fine il Mandatario si impegna a fornire tempestivamente al Mandante tutte le informazioni dallo stesso richieste per ottemperare ai suddetti adempimenti;
c) il Mandatario rinuncia sin d’ora ad eccepire in compensazione al Mandante ogni eventuale propria ragione di credito nei confronti del Mandante, salvo i casi espressamente previsti nel presente Mandato;
d) fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4 (Erogazione del Finanziamento Agevolato), circa la messa a disposizione da parte del Mandante dei fondi per le erogazioni, ai fini dell’articolo 1719 del Codice Civile, il Mandatario dichiara di essere munito di tutte le risorse umane, le attrezzature, i sistemi informatici e, in generale, di tutti i mezzi necessari e/o utili per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, dal Mandato e da ciascun Contratto di Finanziamento; e
e) il Mandatario si impegna a rispettare quanto previsto nella Convenzione, nel Mandato e in ciascun Contratto di Finanziamento, nonché quanto previsto dalla Normativa Applicabile.
3.2 Attività del Mandatario
Il Mandatario, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a svolgere, in nome e per conto del Mandante, con riferimento al Finanziamento Agevolato, tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione del Finanziamento ed in particolare a:
a) svolgere, tramite il proprio servizio crediti, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull’attività creditizia e di criteri conformi agli standard internazionali, ciascuna Valutazione in maniera unitaria, oltre che per proprio conto anche per conto e nell’interesse della CDP, avendo riguardo agli importi sia del Finanziamento Bancario sia del Finanziamento Agevolato ed effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune al fine della stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dell’accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun Finanziamento;
b) trasmettere alla CDP, entro dieci giorni dalla presentazione del Progetto Esecutivo, copia della Delibera adottata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto e dalla Convenzione utilizzando lo schema di Delibera della Banca Finanziatrice allegato alla Convezione, subordinata alla concessione delle agevolazioni previste dal Decreto e richiamando gli elementi caratterizzanti del programma, nonché indicando esplicitamente le garanzie individuate ed acquisibili;
c) verificare che la documentazione necessaria per l’adempimento dei propri impegni derivanti dalla Convenzione e per lo svolgimento delle attività del Mandato sia aggiornata fino alla stipulazione del Contratto di Finanziamento, sia completa, conforme alle previsioni della Normativa Applicabile e sia di per sé sufficiente a consentire la valida ed efficace stipula del Contratto di Finanziamento e l’acquisizione delle
eventuali garanzie previste dalla relativa Delibera, nonché, sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione stessa, non vi siano circostanze o elementi tali da impedire la stipula del Contratto di Finanziamento e/o l’acquisizione delle eventuali garanzie previste nella relativa Delibera; la documentazione dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
- perizie tecniche, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che individuino esattamente i beni, immobili e/o mobili, e/o diritti oggetto di garanzia, ne attestino la regolarità e conformità alla normativa urbanistica, edilizia e tecnica applicabile nonché il valore e la consistenza della garanzia;
- relazioni notarili ventennali, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che attestino la proprietà dei beni da costituire in garanzia in capo ai concedenti la garanzia nonché l’eventuale presenza su tali beni di pesi gravami e vincoli diversi da e/o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Delibera;
- atti societari interni (quali atti costitutivi, statuti e/o delibere) di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi dei quali si renda possibile la stipula del Contratto di Finanziamento e l’acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla Delibera;
fermo restando che, qualora (i) dall’esame della documentazione ricevuta oppure (ii) in caso di carenza della documentazione ricevuta, oppure ancora (iii) in presenza di altre circostanze rilevate nello svolgimento delle verifiche di propria competenza ai sensi del presente Mandato, il Mandatario ritenga sussistenti elementi ostativi alla stipula del Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, il Mandatario non procederà alla stipula del Contratto di Finanziamento e sottoporrà quanto rilevato al Mandante e al Ministero per le valutazioni, integrazioni ed autorizzazioni del caso;
d) provvedere, fino alla stipulazione del relativo Contratto di Finanziamento e dei contratti e atti diretti ad acquisire le eventuali garanzie, ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali comunicando tempestivamente l’esito degli aggiornamenti al Mandante; il Mandatario pertanto risponderà di qualsiasi pretesa, costo, spesa, responsabilità e/o danno che dovesse derivare da invalidità o carenza delle istruttorie tecniche e legali effettuate e/o dei relativi aggiornamenti;
e) predisporre e sottoscrivere, secondo le Linee Guida ed in ogni caso conformemente alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, in nome e per conto del Mandante, con riferimento al Finanziamento Agevolato, (i) il Contratto di Finanziamento da stipularsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, nonché (ii) i contratti e gli atti necessari per l’acquisizione delle garanzie, così come indicate nella Delibera, assicurando che dette garanzie assistano il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale all’ammontare di ciascuno di essi, verificandone la validità ed efficacia e verificando che tutte le parti firmatarie siano munite di adeguati poteri di rappresentanza, nonché effettuare, e/o verificare che vengano eseguiti, tutti gli adempimenti successivi alla stipulazione di tali contratti e atti che siano di volta in volta necessari per il perfezionamento e/o il mantenimento delle garanzie acquisite, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione e del Mandato;
f) stipulare il Contratto di Finanziamento con il relativo Soggetto Beneficiario, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, di cui al paragrafo c) dell’articolo 6 (Impegni del Ministero) della Convenzione, da parte del Ministero, dell’efficacia del relativo Contratto di Filiera o di Distretto;
g) successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento, trasmettere tempestivamente al Mandante, copia autentica o copia conforme all’originale registrato o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente abilitato, del Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, nonché di tutti i documenti relativi a queste ultime;
h) erogare, in nome e per conto del Mandante, al Soggetto Beneficiario le somme di cui al Finanziamento Agevolato, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal Mandato ed, in ogni caso, dalla Normativa Applicabile;
i) comunicare tempestivamente al Mandante l’avvenuto accreditamento al Soggetto Beneficiario delle somme a valere sul Finanziamento Agevolato oppure i casi per i quali non è possibile procedere alle relative erogazioni;
j) predisporre, ed aggiornare ad ogni erogazione, il piano di ammortamento per ciascun Finanziamento Agevolato e, in generale, calcolare tutti gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario in conformità a quanto previsto dal relativo Contratto di Finanziamento; comunicare i piani di ammortamento e gli altri importi dovuti al Soggetto Beneficiario e al Mandante, nonché incassare per intero gli importi corrisposti a titolo di rimborso del capitale e/o di pagamento di interessi sul Finanziamento nonché qualunque altra somma comunque dovuta in dipendenza del Contratto di Finanziamento; rimane inteso che il Mandatario sarà responsabile di verificare che il rimborso del Finanziamento Agevolato e, rispettivamente, del Finanziamento Bancario
avvengano nel rispetto dei principi e delle previsioni contenute nella Convenzione, nel Mandato, nel Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, nella Normativa Applicabile;
k) accreditare al Mandante, su un conto corrente da esso indicato, con valuta pari a quella riconosciuta dal Soggetto Beneficiario nel Contratto di Finanziamento e, comunque, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Solari dalla valuta di accreditamento delle somme da parte del Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice, quanto dal Mandatario incassato a titolo di rimborso del Finanziamento Agevolato, di pagamento dei relativi interessi, nonché qualunque altra somma spettante al Mandante in dipendenza del Finanziamento Agevolato, comprese le agevolazioni derivanti dal Finanziamento Agevolato, in termini di differenziale di interessi, recuperate a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni ed eventuali indennizzi; nel caso di ritardato riversamento al Mandante delle somme su indicate, oltre 15 (quindici) giorni solari dalla valuta di accreditamento delle somme da parte del Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice, sarà applicata per ogni giorno successivo una penale calcolata, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso semestrale (decorrenza 1° gennaio e 1° luglio) pari alla media aritmetica semplice, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra: a) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all’emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi emessi nel semestre solare precedente; b) la media aritmetica semplice dell’indice mensile Rendistato, pubblicato dalla Banca d’Italia nel semestre solare precedente, moltiplicato per il coefficiente 360/365;
l) comunicare prontamente al Mandante, con le modalità di cui alla successiva lettera x), l'importo degli eventuali interessi moratori e comunque di ogni penale dovuta sulle somme non corrisposte dal Soggetto Beneficiario alle scadenze contrattualmente convenute;
m) comunicare prontamente al Mandante ogni variazione soggettiva o oggettiva, che possa pregiudicare il merito di credito, ovvero ancora ogni variazione delle garanzie a tutela del relativo Finanziamento di cui venga a conoscenza e, fino all’erogazione completa del Finanziamento, effettuare prontamente tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenute modifiche tali da richiedere una nuova Valutazione e/o una nuova Delibera, nonché, ogni qualvolta sia intervenuta una tale modifica: (i) dare pronta informazione al Mandante della modifica stessa e procedere prontamente agli adempimenti necessari all’assunzione della nuova Valutazione e, se necessario, della nuova Delibera e (ii) trasmettere al Mandante, la nuova Valutazione, qualora abbia esito positivo, e, se adottata, la nuova Delibera, ovvero informare prontamente il Mandante dell'eventuale esito negativo di tale nuova Valutazione; successivamente all’erogazione a saldo del relativo Finanziamento, effettuare tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenuti eventi tali da comportare una variazione negativa dell’ultima Valutazione effettuata e, nel caso, darne pronta informazione al Mandante;
n) fornire al Mandante, dietro formale richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta la documentazione sulla base della quale il Mandatario ha svolto ciascuna Valutazione e di cui sia in possesso in virtù delle attività svolte ai sensi del Mandato;
o) esercitare la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento nei casi previsti dal medesimo Contratto di Finanziamento, ivi incluso il caso di revoca da parte del Ministero delle agevolazioni, tenendo conto anche dell'interesse della CDP e usando la diligenza richiesta ai sensi del Mandato;
p) svolgere le attività previste nel Contratto di Finanziamento nel caso di revoca delle agevolazioni, a norma dell’articolo 15 (Revoca delle agevolazioni) della Convenzione;
q) compiere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività di recupero del credito di cui all’articolo 8 (Esercizio delle azioni di recupero) del Mandato; nei casi di controversie relative al Contratto di Finanziamento, definire, in conformità di quanto previsto dall’articolo 17 (Azioni di recupero del Finanziamento) della Convenzione, accordi transattivi, giudiziali o stragiudiziali, solo previa autorizzazione scritta del Mandante;
r) sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della modifica, cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione e/o rinuncia di ipoteche, privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa a favore del Mandante per la parte relativa al Finanziamento Agevolato concesso e/o erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia laddove detti atti derivino da previsioni di legge sia laddove essi siano esecutivi di relative delibere del Mandante, nonché sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della surrogazione di terzi;
s) sottoscrivere ogni ulteriore comunicazione, documento e/o atto aggiuntivo, integrativo e/o di rettifica conseguente e/o comunque connesso al Finanziamento Agevolato e/o alle relative garanzie ed ipoteche;
t) tenere a disposizione del Mandante, consentendo al medesimo di accedervi, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta l’ulteriore documentazione relativa al Finanziamento;
u) dare prontamente notizia al Mandante, dell’avvenuta dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del, di risoluzione del e/o recesso dal, Contratto di Finanziamento ovvero della richiesta di rimborso anticipato del Finanziamento manifestata dal Soggetto Beneficiario, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato, nonché, con le modalità di cui alla successiva lettera v), del mancato integrale e puntuale rimborso del Finanziamento, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto;
a) gli incassi:
- la data di valuta del versamento effettuato dal Soggetto Beneficiario;
- l’importo del versamento;
- la causale e il dettaglio del versamento;
- l’imputazione contabile delle somme incassate;
b) i saldi contabili:
- il debito per interessi di preammortamento;
- il debito per capitale;
- il debito per interessi di ammortamento;
- il debito per interessi di xxxx;
- il debito per spese e commissioni;
- il debito per agevolazioni revocate, in termini di differenziale di interessi ai sensi del Decreto e del Contratto di Finanziamento;
- il debito per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), ovvero al corrispondente parametro sostitutivo, eventualmente maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, sulle agevolazioni revocate, ai sensi del Decreto e del Contratto di Finanziamento;
w) informare prontamente il Mandante di eventuali particolari situazioni relative al progetto da agevolare ai sensi del Decreto, al Contratto di Finanziamento e al Soggetto Beneficiario che il Mandatario, secondo il proprio ragionevole giudizio, ritenga opportuno comunicare al Mandante, fermo restando che il Mandatario darà esecuzione ad eventuali ulteriori istruzioni del Mandante solo nell’ipotesi in cui siano state concordate per iscritto da entrambi e che sarà tenuto indenne da eventuali responsabilità derivanti dall’esecuzione delle istruzioni impartite salvo il caso di dolo o colpa del Mandatario;
x) in tutti i casi in cui venga adottato un provvedimento di revoca delle agevolazioni di cui al Decreto, compiere prontamente nei confronti del Soggetto Beneficiario tutte le azioni necessarie e/o opportune al fine di recuperare l’agevolazione ed ogni altro importo dovuto dal Soggetto Beneficiario in relazione al Finanziamento Agevolato, ivi inclusi a titolo esemplificativo eventuali indennizzi, determinandone l’entità secondo quanto stabilito dal relativo Contratto di Finanziamento e accreditando il relativo importo al Mandante con le modalità previste alla precedente lettera k);
y) richiedere prontamente e/o acquisire le determinazioni del Ministero in merito all’interruzione, revoca o vigenza dell’intervento ai sensi della Normativa Applicabile e del Contratto di Finanziamento.
Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo 3.2 e di tutte quelle comunque necessarie per il corretto svolgimento del Mandato, il Mandante rilascerà, tempestivamente, una volta sottoscritto il presente Mandato, specifica procura redatta conformemente allo schema allegato sub “A” al Mandato.
4 EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO
4.1 Quota del Finanziamento Agevolato
Il Mandante ed il Mandatario convengono che, in relazione al Finanziamento che verrà concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, la quota del Finanziamento Agevolato del Mandante dovrà essere conforme alle disposizioni della Normativa Applicabile, e dovrà aggiungersi alla quota del Finanziamento Bancario concesso direttamente dal Mandatario in qualità di Banca Finanziatrice, anche in pool con altre banche, purché il
pool non abbia rilevanza esterna.
4.2 Richiesta dei fondi e versamento
Il Mandatario una volta ricevute le indicazioni dal Ministero, richiederà al Mandante, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti indicati dal Mandante e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax, la richiesta di erogazione dei fondi relativa alla quota di Finanziamento Agevolato da erogarsi di volta in volta, specificando il conto corrente intestato al Mandatario sul quale tale importo dovrà essere accreditato dal Mandante. Rimane inteso che il Mandante erogherà al Mandatario i fondi a valere sul Finanziamento Agevolato esclusivamente nei giorni 10 e 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre.
In ciascuno di tali giorni verranno messi a disposizione del Mandatario i fondi per i quali il Mandatario abbia trasmesso la relativa richiesta al Mandante con un preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. I fondi per i quali la richiesta sia stata trasmessa con un preavviso inferiore a 7 (sette) Giorni Lavorativi verranno messi a disposizione alla data di erogazione immediatamente successiva. Il Mandante provvederà ad accreditare al Mandatario le somme richieste con data di regolamento pari alla data di erogazione.
Il Mandante darà conferma, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti prescelti dal Mandante stesso e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax, entro il terzo Giorno Lavorativo antecedente la relativa data di erogazione, dell’esistenza nel Fondo delle risorse necessarie ad effettuare la prevista erogazione e, alla data prevista per l’erogazione, provvederà a versare sul conto corrente di cui al precedente capoverso l’importo di competenza, con data di regolamento pari alla data di erogazione.
Il Mandatario provvederà ad erogare al Soggetto Beneficiario il corrispondente importo, con data di valuta pari alla data di erogazione da parte del Mandante, in conformità alle previsioni della Convenzione, del presente Mandato, del Contratto di Finanziamento e della Normativa Applicabile, ivi incluse in particolare quelle relative alla sospensione delle erogazioni in caso di mancata messa a disposizione della quota di Finanziamento Bancario da parte del Mandatario e/o le previsioni relative all’interruzione e alla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.
4.3 Assenza di solidarietà
Le Parti riconoscono ed accettano che non sussiste alcun obbligo di solidarietà, attiva e/o passiva, tra il Mandatario e il Mandante nello svolgimento delle rispettive attività ai sensi della Convenzione, del Mandato e di ciascun Contratto di Finanziamento; pertanto, da un lato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, il Mandatario sarà tenuto all’erogazione in favore del Soggetto Beneficiario delle somme a valere su detto Finanziamento Agevolato solo se e nella misura in cui tali somme siano state messe a disposizione dal Mandante e, dall’altro, con riferimento al Finanziamento Bancario, il Mandante non avrà alcun obbligo nei confronti del Soggetto Beneficiario di corrispondere somme a valere sul Finanziamento Bancario.
4.4 Manleva
Il Mandante si impegna a manlevare e tenere indenne il Mandatario da qualsivoglia azione o richiesta di risarcimento danni che il Soggetto Beneficiario dovesse avanzare nei confronti del Mandatario per effetto della mancata o ritardata messa a disposizione dei fondi del Finanziamento Agevolato da parte del Mandante, ad esclusione delle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, nonché nelle ipotesi di dolo o colpa del Mandatario, anche qualora in concorso con il Mandante.
5 ONEROSITÀ DEL MANDATO
Fermo restando quanto previsto al seguente articolo 8.7 circa le spese relative alla gestione dell’eventuale contenzioso, le Parti concordano espressamente che l’assunzione da parte del Mandatario dell’incarico previsto dal Mandato e lo svolgimento delle relative prestazioni debbano ritenersi effettuati dal Mandatario a titolo oneroso in quanto adempimenti necessari a consentire la partecipazione del Mandatario alle attività relative ai Finanziamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 10 (Xxxxx, spese e commissioni del Finanziamento) della Convenzione e per le quali il Mandatario determinerà liberamente con il Soggetto Beneficiario il corrispettivo da quest’ultimo dovuto in relazione a ciascun Contratto di Finanziamento.
6 TRATTAMENTO FISCALE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Il Mandatario prende atto che il Finanziamento Agevolato è esente dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi
dell’articolo 5, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n. 326 e successivamente modificato con la legge 24 dicembre 2003, n. 350.
7 VARIAZIONI SUCCESSIVE ALLA DELIBERA
7.1 Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario, modifiche di garanzia del Finanziamento, modifiche del progetto oggetto del Finanziamento
Qualora, prima della stipula di un Contratto di Finanziamento:
il Mandatario sospenderà la stipulazione del relativo Contratto di Finanziamento e ne darà pronta informazione al Mandante.
A seguito di una nuova Valutazione con esito positivo e di una nuova Delibera, il Mandatario provvederà a farla pervenire al Mandante che, se necessario, provvederà ad emettere una nuova delibera o a confermare la precedente.
Qualora, successivamente alla stipula di un Contratto di Finanziamento:
8 ESERCIZIO DELLE AZIONI DI RECUPERO
8.1 Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 8.5, in caso di mancato pagamento delle somme a qualunque titolo dovute dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento, anche a seguito di
decadenza dal beneficio del termine o risoluzione o recesso, il Mandatario eserciterà, in via autonoma e secondo i criteri di cui al presente articolo 8, ogni azione giudiziale e stragiudiziale necessaria e/o opportuna per il recupero del credito, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’escussione delle garanzie personali e/o reali costituite a tutela del credito oggetto del recupero. In ogni caso, il Mandatario comunicherà preventivamente al Mandante le attività di recupero che si intendono intraprendere:
(i) allorché almeno 2 (due) rate di un Finanziamento risultino, anche solo parzialmente, insolute e ogni attività di sollecito e pre-contenzioso attivata sia risultata infruttuosa, ovvero
(ii) in ogni caso, laddove l'avvio dei Procedimenti (o l'intervento negli stessi) risulti comunque necessario per il recupero dei crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento.
8.2 Il Mandatario svolgerà le attività di propria competenza in linea con le direttive e le prassi operative utilizzate per le attività svolte per conto proprio, oltre che secondo criteri di diligenza professionale di cui all’articolo 14 (Accettazione del Mandato) del Mandato.
8.3 Il Mandatario, con riferimento allo svolgimento delle azioni di recupero, dichiara che agirà secondo i medesimi criteri di diligenza professionale di cui sopra e comunque secondo buona fede e correttezza e che qualora il Mandatario venisse a conoscenza - usando la diligenza richiesta ai sensi del presente Mandato - di situazioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico assunto ai sensi del presente Xxxxxxx (i) si asterrà dal compiere atti che possano essere pregiudizievoli per gli interessi del Mandante in relazione al Finanziamento, (ii) informerà prontamente il Mandante di dette situazioni, (iii) si atterrà alle istruzioni eventualmente impartite dal Mandante purché previamente concordate con il Mandatario.
8.4 Il Mandatario potrà avvalersi, per le attività di recupero in sede giudiziale, di professionisti scelti dal Mandatario stesso tra quelli di sua fiducia cui normalmente si affida o si affiderebbe per lo svolgimento delle medesime attività su crediti propri. Esclusivamente nei predetti casi di cui al presente capoverso, in deroga a quanto previsto all’articolo 3.1 del Mandato, il Mandatario risponderà dell’operato dei professionisti incaricati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1717, commi 2 e 3, del Codice Civile. Le Parti concordano che in tutti gli altri casi, ivi inclusi quelli in cui il Mandatario si sia avvalso di terzi per lo svolgimento di attività di recupero in sede stragiudiziale, il Mandatario risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717, secondo comma, del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi, in conformità a quanto previsto dall’articolo
3.1 del Mandato.
8.5 In conformità con quanto previsto alla lettera q) dell’articolo 3.2 (Attività del Mandatario) che precede, eventuali transazioni, giudiziali o stragiudiziali, dovranno preventivamente essere autorizzate per iscritto dal Mandante. Parimenti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Mandante eventuali cessioni del credito riveniente dal Finanziamento. Nessuna autorizzazione del Mandante sarà necessaria (i) per l’adesione/acquiescenza a concordati preventivi/fallimentari con effetti meramente dilatori per il credito e riconoscimento, per la dilazione degli interessi ai sensi di legge; (ii) per l’accettazione di proposte di rientro dilazionato dell’insoluto, con pagamento in relazione all’insoluto stesso degli interessi contrattualmente dovuti, purché di durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi.
8.6 La facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento verrà esercitata dal Mandatario, anche in nome e per conto del Mandante, con riferimento al Finanziamento Agevolato, nei casi previsti dal Contratto di Finanziamento e delle disposizioni di legge applicabili e, fatti salvi i casi in cui tali eventi costituiscano automatica conseguenza di norme di legge, nell'interesse proprio e del Mandante secondo la propria valutazione svolta usando la diligenza richiesta ai sensi del Mandato.
8.7 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 17 (Azioni di recupero del Finanziamento) della Convenzione in materia di spese relative all’attività di recupero in sede giudiziale, si precisa che nei limiti in cui il Mandatario conferisca incarichi, secondo quanto previsto al precedente articolo 8.4, a professionisti che acconsentano ad applicare compensi determinati sulla base dei valori medi di liquidazione ridotti nella misura massima prevista, secondo quanto indicato nel Decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 o sulla base di onorari in linea con i minimi tariffari, altrimenti applicabili, le relative spese si intendono sin d’ora preventivamente concordate senza necessità di un’ulteriore conferma; in tutti gli altri casi, resta ferma la necessità di un preventivo accordo sulle spese. Il Mandante e il Mandatario concorreranno pro quota, in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento, alle spese dell’azione esperita per il recupero. Il Mandante rimborserà semestralmente al Mandatario, alle date del 30 aprile e del 31 ottobre di ogni anno (oppure, qualora tali giorni non fossero Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), le spese di propria competenza relative all’attività di recupero in sede giudiziale a fronte di presentazione di idonea documentazione.
8.8 Nessuna azione di recupero, avviata dal Mandatario a tutela del credito del Mandante derivante dal Contratto di Finanziamento, dovrà essere abbandonata senza la preventiva autorizzazione del Mandante. Nel caso in cui l’esperimento di azioni di recupero appaia di evidente inutilità/impossibilità, il Mandatario potrà proporre lo stralcio
del credito al Mandante, fermo restando che il Mandatario potrà procedere al predetto stralcio solo previo consenso scritto del Mandante.
8.9 Tutte le somme comunque recuperate, verranno ripartite e accreditate dal Mandatario al Mandante in misura direttamente proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale di quest’ultimo al Finanziamento.
8.10 Fermo restando l’integrale rimborso delle spese documentate sostenute dal Mandatario per il recupero dei crediti effettuato in nome e per conto del Mandante con riferimento al Finanziamento Agevolato, in linea con quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, punto 4 della Convenzione, il Mandatario, a parziale deroga di quanto detto al precedente articolo 8.9, è autorizzato a trattenere in sede di recupero, in prededuzione, l’importo previsto nel relativo Contratto di Finanziamento quale commissione per l’attività di recupero, da corrispondersi nei soli casi di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
8.11 Ai fini dell’espletamento di quanto previsto al presente articolo 8, il Mandatario agirà in nome e per conto del Mandante in forza della procura rilasciata in conformità allo schema allegato sub “A” al Mandato. Inoltre, il Mandante si impegna a rilasciare al Mandatario, tempestivamente, a seguito di richiesta dello stesso, ogni altra procura che si renda di volta in volta necessario rilasciare al fine di consentire al Mandatario di porre in essere puntualmente e correttamente tutte le attività necessarie per il puntuale e corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo 8. Il Mandatario non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o della non corretta esecuzione dei suoi obblighi in caso di mancata ottemperanza o tempestività da parte del Mandante nel rilasciare dette procure.
8.12 Successivamente alla comunicazione delle attività di recupero di cui all’articolo 8.1, il Mandatario fornirà aggiornamenti al Mandante sull’andamento di tali attività in via continuativa, per lo meno con cadenza semestrale, e comunque tempestivamente quando necessario o a seguito di richiesta specifica del Mandante, indicando per ogni Soggetto Beneficiario il tipo di azioni intraprese e il relativo stato.
9 DICHIARAZIONI DEL MANDATARIO
9.1 Il Mandatario dichiara e garantisce al Mandante che, alla data del Mandato:
a) è una società regolarmente costituita e validamente operante ai sensi della legge italiana e dispone di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il Mandato e adempiere le obbligazioni ivi previste in virtù e in conformità del medesimo e della Normativa Applicabile;
b) la conclusione del Mandato, nonché l'adempimento delle obbligazioni in esso previste:
- rientrano nell'oggetto sociale del Mandatario;
- sono stati debitamente autorizzati e approvati dai competenti organi interni del Mandatario;
(i) il proprio atto costitutivo;
(iv) contratti, atti, accordi, documenti o altri patti per lui vincolanti; ovvero
c) la conclusione del Mandato dà luogo a obbligazioni legittime, valide e vincolanti per il Mandatario, non suscettibili di annullamento o rescissione e validamente azionabili in giudizio nei suoi confronti secondo i rispettivi termini e condizioni;
d) il Mandatario è solvente e per quanto a sua conoscenza, non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o incapace di adempiere puntualmente e diligentemente le proprie obbligazioni o esporlo a eventuali procedure concorsuali, né è stata adottata alcuna misura societaria per la liquidazione o lo scioglimento del Mandatario, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire
negativamente sulla sua possibilità e capacità di eseguire le obbligazioni assunte con il Mandato, né il Mandatario verserà in stato di insolvenza in conseguenza della sottoscrizione ed esecuzione del Mandato;
e) non sono state avviate, né sono pendenti, né, per quanto a conoscenza del Mandatario, sono incombenti azioni o procedure amministrative da parte o innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o altro ufficio che possano determinare un effetto negativo rilevante sulla attività d'impresa o sulla posizione economico- finanziaria del Mandatario.
9.2 Le dichiarazioni e garanzie contenute nel presente articolo 9 si intenderanno ripetute e confermate dal Mandatario a ciascuna data di stipula di un Contratto di Finanziamento e a ciascuna data di pagamento ai sensi di un Contratto di Finanziamento, rispetto ai fatti e alle circostanze esistenti a tali date.
9.3 Fermo restando ogni altro diritto insorgente a favore del Mandante ai sensi del Mandato o ai sensi della legislazione applicabile, il Mandatario si impegna ad indennizzare e manlevare il Mandante per ogni danno, perdita, costo e spesa, debitamente documentati (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, le spese e gli onorari legali, nonché l'IVA eventualmente applicata sui medesimi) che il Mandante abbia avuto a sopportare o subire in conseguenza della non veridicità, incompletezza o non correttezza di qualsiasi dichiarazione e garanzia rilasciata dal Mandatario ai sensi del presente articolo 9.
10 COMUNICAZIONI
10.1 Indirizzo e recapito
Fermo restando quanto previsto all’articolo 10.4, per qualsiasi comunicazione relativa al e/o prevista dal presente atto, il Mandante e il Mandatario indicano rispettivamente i seguenti indirizzi e numeri di fax:
Mandante:
Cassa depositi e prestiti S.p.A. Area Supporto all’Economia Xxx Xxxxx x. 0, 00000 - Xxxx
Fax 00 00000000 - Att. Servizio Credito Agevolato
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Mandatario:
Via Fax Att.
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata):
10.2 Variazioni di indirizzo e/o recapito
Ciascuna Parte potrà comunicare all’altra con lettera raccomandata A.R. ovvero tramite Posta Elettronica Certificata un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.
10.3 Elezione di domicilio
Gli indirizzi sopra riportati, come eventualmente modificati in conformità all’articolo 10.2 che precede, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Mandante e dal Mandatario in relazione al Mandato.
10.4 Forma delle comunicazioni
Fatto salvo quanto altrimenti specificato e, in particolare, quanto previsto all’articolo 4.2, l’invio di comunicazioni aventi ad oggetto dati contrattuali e contabili relativi ai Finanziamenti avverrà in via telematica utilizzando i medesimi strumenti indicati dal Mandante per le comunicazioni di cui all’articolo 4.2 e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax mentre le altre comunicazioni relative al presente Mandato dovranno avvenire a mezzo fax e si intenderanno efficacemente e validamente eseguite al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione con esito positivo, fermo restando che, laddove il Mandante ne faccia ragionevole e motivata richiesta al Mandatario, tutte le comunicazioni da effettuarsi in relazione al presente Mandato, incluse quelle aventi ad oggetto dati contrattuali e contabili, saranno effettuate con
11 DISPOSIZIONI GENERALI
11.1 Rubriche
Le rubriche sono state inserite a fini di convenienza e non avranno effetti sull’interpretazione del Mandato.
11.2 Invalidità
Ogni clausola o disposizione del Mandato che, successivamente alla data di relativa stipula, sia dichiarata invalida o inapplicabile interamente o parzialmente per una qualsivoglia ragione, non inciderà sulla validità o l'applicabilità del Mandato, nella sua interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione.
12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
12.1 Legge applicabile
Il Mandato è regolato dalla legge italiana.
12.2 Foro competente
Per ogni eventuale controversia riguardante il Mandato sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
13 NORMA FINALE
14 ACCETTAZIONE DEL MANDATO
Il Mandatario accetta il Mandato come sopra conferito e si impegna ad eseguirlo con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata come disposto dall'articolo 1176, secondo comma, del Codice Civile, garantendo l’applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per l’espletamento delle specifiche attività che si è obbligato a compiere.
15 REGIME FISCALE DEL MANDATO
Le disposizioni del Mandato sono esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successivamente
modificato con la legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il Mandante
Il Mandatario
Allegato A al Modello di Mandato Modello di Procura Speciale
L’anno , il giorno del mese di , in , nel mio studio.
Dinanzi a me Dottor , Notaio in , con studio in , iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di ,
è presente
, nato a , il , domiciliato in , per la carica, ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di della Cassa depositi e prestiti società per azioni, in breve anche “il Mandante”, con sede in Xxxx (XX), Xxx Xxxxx x. 0, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 (tremiliardicinquecentomilioni virgola zero zero), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 80199230584, p. IVA 07756511007, al presente atto autorizzato con
Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella predetta qualifica con il presente atto
CONFERISCE
ai sensi dell'articolo 3.2 del contratto di mandato (il "Contratto di Mandato") concluso in data con
, con sede in , codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di , (il "Mandatario")
PROCURA SPECIALE
al Mandatario affinché lo stesso (anche ai sensi dell'articolo 1395, primo xxxxx, c.c.) in nome e per conto del Mandante, possa, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Mandato
a) sottoscrivere i contratti di finanziamento (i “Contratti di Finanziamento”), per la parte relativa al finanziamento agevolato, da stipularsi ai sensi (i) della legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1 commi da 354 a 361 e xx.xx; (ii) dell’articolo 66, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289; (iii) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico in data 22 novembre 2007 e xx.xx. e delle relative circolari attuative; nonché (iv), della Convenzione stipulata tra il Mandante e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data , alla quale in data ha aderito anche il Mandatario, divenendone parte, con i soggetti beneficiari partecipanti ai contratti di filiera e di distretto, efficaci ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del citato decreto 22 novembre 2007 e, ove previsto, procedere ad eventuali modifiche dei Contratti di Finanziamento, una volta conclusi, nei casi e nei limiti previsti dal Contratto di Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento, nonché acquisire la documentazione ed effettuare le verifiche necessarie e/o opportune al fine di procedere alle suddette sottoscrizioni e/o modifiche;
b) sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari per acquisire e perfezionare le garanzie eventualmente previste a tutela del finanziamento agevolato in base ai Contratti di Finanziamento, nonché effettuare tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento delle garanzie acquisite;
c) erogare e gestire ciascun finanziamento agevolato concesso ai sensi dei Contratti di Finanziamento, compiendo ogni attività, atto e/o documento necessario, opportuno o utile in relazione alla erogazione e gestione di detti finanziamenti agevolati, fermo restando che il Mandatario potrà procedere alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dai Contratti di Finanziamento solo con il preventivo consenso del Mandante stesso;
d) procedere alla riscossione degli importi a qualsiasi titolo dovuti da ciascun soggetto beneficiario in base ai Contratti di Finanziamento, ivi incluse tutte le somme accessorie e gli interessi anche di mora, accreditando le somme spettanti al Mandante in dipendenza dei Contratti di Finanziamento sui conti correnti indicati dal Mandante;
e) compiere tutte le attività di recupero, anche coattivo, dei crediti del Mandante derivanti dai Contratti di Finanziamento ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziaria e stragiudiziaria in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le garanzie personali e/o reali acquisite a tutela dei diritti del Mandante;
f) sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della modifica, cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione e/o rinuncia di ipoteche, privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa a favore del Mandante per la parte relativa al finanziamento agevolato concesso e/o erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia laddove detti atti derivino da previsioni di legge sia laddove essi siano esecutivi di relative delibere del Mandante, nonché sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della surrogazione di terzi;
g) sottoscrivere ogni ulteriore comunicazione, documento e/o atto aggiuntivo, integrativo e/o di rettifica conseguente e/o comunque connesso ai finanziamenti agevolati concessi e/o erogati ai sensi di un Contratto di Finanziamento e/o alle relative garanzie ed ipoteche.
A tale scopo il Mandante conferisce al Mandatario tutti i poteri necessari al regolare assolvimento dell’incarico conferito con il Contratto di Mandato, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i poteri di predisporre e aggiornare i piani di ammortamento per ciascun finanziamento agevolato, calcolare gli importi dovuti in base ai Contratti di Finanziamento e comunicarli al Mandante e ai rispettivi soggetti beneficiari; esigere e ricevere pagamenti, dandone quietanza; dichiarare la decadenza dal beneficio del termine dei soggetti beneficiari e/o la risoluzione dei Contratti di Finanziamento; avviare o partecipare a, e perseguire, azioni e cause legali in nome e per conto del Mandante e comparire in giudizio nelle cause intentate avverso il Mandante in relazione ai Contratti di Finanziamento, il tutto in ogni grado di giudizio, per cause civili o penali, in forza dei poteri conferiti con la presente procura, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, c.p.c.; instaurare e/o intervenire in procedure esecutive e/o concorsuali, fare quanto necessario per il buon fine dell'esecuzione forzata con facoltà, per tutti i fini di cui sopra, di nominare avvocati, procuratori, di eleggere domicilio presso questi ultimi e di revocarne l'incarico, fermo restando che il Mandatario potrà rinunziare, rendere inefficace o abbandonare qualsiasi azione, causa legale e/o atto giudiziario nonché addivenire ad eventuali transazioni, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, solo previo consenso del Mandante.
Il Mandatario ha facoltà di avvalersi dell'opera dei suoi legali rappresentanti come per legge, come pure dei suoi dirigenti, quadri e procuratori secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico con il Mandatario stesso in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuite nelle forme di legge.
Il Mandatario - e, per esso, il suo legale rappresentante pro-tempore, i suoi dirigenti, funzionari e procuratori secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico con il Mandatario stesso in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuite nelle forme di legge - ha facoltà all'occorrenza di conferire procure o deleghe a terzi per l'espletamento delle attività ad esso delegate ai sensi del Contratto di Mandato, conferendo altresì agli stessi la facoltà di avvalersi dell'opera dei propri legali rappresentanti come per legge come pure dei propri dirigenti e funzionari secondo i poteri ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuiti nelle forme di legge.
Il tutto con i più ampi poteri consentiti dalle leggi vigenti in materia e con promessa di rato e valido
Roma, lì Xxxxx depositi e prestiti S.p.A.
Allegato 4
Modello di Richiesta di Adesione
[su carta intestata della banca che richiede l’adesione alla Convenzione]
Spettabile
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito, “Ministero”) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca Xxx XX Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx
fax: 00 00000000
Alla cortese attenzione di Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare
(via fax e raccomandata a/r)
Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”) Area Supporto all’Economia
Xxx Xxxxx 0
00000 – Xxxx
fax: 00 00000000
Alla cortese attenzione di Area Supporto all’Economia – Servizio Credito Agevolato (via fax e raccomandata a/r)
Oggetto: Lettera di adesione alla Convenzione (come infra definita)
Premesso che:
A. in data 20 giugno 2013 è stata stipulata, tra il Ministero e CDP, una convenzione per la regolamentazione, tra l’altro, dei rapporti inerenti la gestione di finanziamenti agevolati a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, concessi in relazione alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 66, comma 0, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xx “Xxxxxxxxxxx”);
B. la Convenzione è aperta all’adesione di soggetti, aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto interministeriale del 22 novembre 2007 e successive modificazioni, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni, che ne facciano richiesta in conformità a quanto previsto all’articolo 19 (Adesione alla Convenzione) della Convenzione medesima, al fine di assumere il ruolo di “Banche Finanziatrici” (come definito in Convenzione);
C. [nome della banca aderente] intende aderire alla Convenzione per divenirne parte e assumere il ruolo di Banca Finanziatrice,
tutto ciò premesso, con il presente atto la [banca aderente]:
1) dichiara di:
a. essere un istituto di credito abilitato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;
b. aver ricevuto copia della Convenzione (ivi inclusi i relativi allegati), di averne esaminato attentamente il contenuto e di conoscerla e condividerla pienamente ed integralmente;
c. conoscere la normativa richiamata nella Convenzione;
d. disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il presente atto di adesione alla Convenzione e per legittimamente adempiere le obbligazioni previste nella Convenzione in virtù e in conformità della medesima e della normativa a questa applicabile;
2) aderisce, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 20 (Adesione alla Convenzione) della Convenzione, alla Convenzione medesima e si impegna a rispettare quanto in essa contenuto;
3) ai sensi dell’articolo 23 (Comunicazioni ed elezione di domicilio) della Convenzione, indica per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione, il seguente indirizzo e numero di fax e di posta elettronica certificata:
[nome banca] [indirizzo] Fax [•] Att. [•]
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata (PEC): [•];
4) elegge, a tutti gli effetti, il proprio domicilio in relazione alla Convenzione presso l’indirizzo indicato al precedente punto 3); e
5) accetta espressamente la clausola compromissoria conenuta all’articolo 21 (Clausola Compromissoria) della Convenzione;
6) prende atto che il venir meno dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o la mancata sottoscrizione del Mandato (come definiti nella Convenzione) nei termini previsti dalla Convenzione comporterà il venir meno dell’adesione di [nome della banca] dalla Convenzione;
7) si impegna a trasmettere tempestivamente copia originale del presente atto al Ministero e a CDP.
[Banca Aderente]