CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IN UNIONE D’ACQUISTO TRA L’ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), L'ATS DELL’INSUBRIA, L'ATS DELLA BRIANZA, L’ATS DELLA MONTAGNA E L’ATS DI BERGAMO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER UN PERIODO DI 12 MESI.
UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE
CIG: 8699967FDF
PREMESSA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano - in unione d’acquisto con: ATS dell’Insubria; ATS della Brianza; ATS della Montagna e ATS di Bergamo - bandisce, quale Agenzia capofila, procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata all’affidamento annuale del servizio – in unico lotto
– di notifica degli atti giudiziari.
L’ATS della Città Metropolitana di Milano procede all’effettuazione di tutte le operazioni di gara necessarie all’individuazione dell’operatore economico cui affidare la fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto per il soddisfacimento delle esigenze delle Agenzie aggregate.
L’aggiudicazione del servizio da parte dell’ATS Capofila darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra gli operatori economici aggiudicatari e ciascuna delle Amministrazioni partecipanti all’unione di acquisto. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno in esecuzione della Deliberazione di aggiudicazione della gara per l’ATS della Città Metropolitana di Milano e con i provvedimenti di presa d’atto dell’esito della gara per le XX.XX.XX. mandanti.
Tutti i punti del presente Capitolato saranno recepiti integralmente nei contratti che verranno stipulati tra l’operatore economico aggiudicatario e le singole ATS aggregate dopo l’aggiudicazione della gara.
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto.
Le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), in qualità di Enti Pubblici con personalità di diritto pubblico, nel notificare i propri atti e provvedimenti come previsto dalle norme di settore, possono procedere anche avvalendosi della c.d. “notifica atti giudiziari a mezzo posta”, ai sensi e per gli effetti della L. 890/1982.
Con il presente Capitolato si intende disciplinare tale servizio. Il servizio si esplica sia nella attività di base come descritta nel successivo art. 4 (ritiro e notifica dei plichi da parte del fornitore), sia nella variante integrata, come descritta nel successivo art. 5 (ritiro degli atti o provvedimenti, creazione dei plichi e notifica degli stessi, da parte del fornitore).
Il servizio di notifica degli atti giudiziari verrà erogato nell’assoluto rispetto delle modalità e nelle forme previste dalla legge 890/1982 e ss.mm.ii. dall’aggiudicatario, che assume il ruolo previsto per l’operatore postale dalla suddetta normativa. A tal fine tutta la modulistica utilizzata dovrà essere perfettamente conforme a quella formalmente approvata dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) con Delibera n. 285/18/CONS ed eventuali successive modifiche o integrazioni intervenienti.
Il fornitore deve, altresì, garantire il recapito diretto su tutto il territorio nazionale italiano.
Per quanto concerne il requisito di ammissione alla presente procedura di gara si veda il Disciplinare di Gara.
L’aggiudicatario è l’unico responsabile nei confronti delle ATS per tutta la corrispondenza presa in carico e dovrà, pertanto, prendere ogni precauzione necessaria per evitare che i documenti subiscano smarrimenti, deterioramenti, manomissioni o furti, nonché ritardi nella consegna.
I corrispettivi dovuti al Fornitore saranno calcolati applicando i prezzi unitari offerti, come
risultanti dall’Offerta economica, ai quantitativi di servizi effettivamente prestati.
I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del Servizio, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto della procedura prevista dalla summenzionata L. 890/1982 e ss.mm.ii.
I corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati nei precedenti commi. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
Sono in ogni caso a carico dell'aggiudicatario tutti i maggiori costi (incluse le tasse) rispetto ai prezzi offerti in sede di gara derivanti dalla eventuale spedizione tramite il fornitore del servizio universale e/o altri fornitori del servizio di spedizione postale.
Articolo 2. – Durata e importo dell’appalto
I contratti d’appalto avranno la durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data di stipula di ciascun contratto, ovvero fino all’esaurimento dell’importo di aggiudicazione, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, da esercitarsi almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.
L’importo complessivo posto a base d’asta per 12 mesi è pari a € 577.011,97 ripartito tra le singole Agenzie come di seguito riportato:
ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO | ATS INSUBRIA | ATS BERGAMO | ATS BRIANZA | ATS MONTAGNA | TOTALE PER 12 MESI |
164.145,60 | 123.652,20 | 228.251,75 | 57.007,80 | 3.954,62 | 577.011,97 |
Per l’eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi è previsto un valore massimo stimato pari a € 577.011,97 (IVA esclusa), ripartito tra le singole Agenzie come sopra riportato.
Per le tariffe unitarie (IVA esclusa) a base d’asta e per la stima dei volumi di ciascuna ATS aggregata si fa riferimento all’ Allegato 1, parte integrante del presente Capitolato.
A mero titolo informativo si riportano, nell’Allegato 2, parte integrante del presente Capitolato, le informazioni, per quanto disponibili, riguardanti i volumi - suddivisi per c.a.p. di destinazione
- degli atti oggetto della presente gara, ripartiti per gli Enti aggregati.
Tali informazioni sono desunte da dati storici e non possono essere in alcun modo considerate vincolanti per il presente appalto.
Le quantità indicate nell’Allegato 1 non sono impegnative per gli Enti aggregati, in quanto il consumo complessivo è subordinato al fabbisogno effettivo e ad altre cause e circostanze variabili, pertanto il fornitore non potrà pretendere compensi e/o indennizzi di sorta nel caso in cui si verificassero differenze negative rispetto al preventivato.
Gli enti aggregati si riservano la facoltà, nel corso di validità dei rispettivi contratti, di sospendere l’acquisizione di quei servizi che non risultassero più idonei a seguito di mutamento delle esigenze operative dei servizi utilizzatori.
Le Amministrazioni delle XX.XX.XX. aggregate si riservano la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la durata dei rispettivi Contratti alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa comunicazione scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione di nuova procedura di affidamento. Tale opzione viene quantificata - rispetto alla base d’asta complessiva di € 577.011,97 - in € 288.505,99 IVA esclusa, fatte salve le diverse condizioni economiche determinate in sede di offerta.
Le Amministrazioni si riservano, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni ai contratti a termini di legge ed in particolare secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’aggiudicatario/i in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni a termini di legge, l’aggiudicatario/i non potrà/potranno vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta.
Tale opzione viene quantificata - rispetto alla base d’asta complessiva di € 577.011,97 - in € 115.402,39 IVA esclusa, fatte salve le diverse condizioni economiche determinate in sede di offerta.
Importo totale, comprese le opzioni e la facoltà di rinnovo: € 1.557.932,32 IVA esclusa.
Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dalle Stazioni Appaltanti sulla corretta esecuzione dei contratti per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di gara. Le Stazioni Appaltanti si riservano la facoltà di affidare all’aggiudicatario/i o altre imprese, a propria discrezione, l’esecuzione di attività non comprese nel presente CSA e di cui dovesse successivamente emergere l’esigenza, alle medesime condizioni contrattuali, previa richiesta di apposito preventivo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti.
È facoltà delle Stazioni Appaltanti provvedere, in caso di provata impossibilità a effettuare la fornitura richiesta, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del contratto, in proporzione del 20% del valore totale del servizio aggiudicato, senza che da/dail fornitore/i possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.
Articolo 3 - Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto
Le Agenzie aggregate si riservano, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere, anche separatamente, l’avvio delle prestazioni contrattuali con l’emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e fatta salva diversa indicazione che verrà comunicata dall’Amministrazione richiedente.
Articolo 4 – Servizio base di ritiro e notifica dei plichi atti giudiziari
I vari uffici e strutture ATS, imbustano ed indirizzano i propri atti che intendono notificare.
Ad ogni plico così formato, verrà annessa fisicamente l’esitazione notifica-Avviso di Ricevimento. Anche l’esitazione notifica-Avviso di Ricevimento, così come il plico, recheranno la indicazione dell’ufficio o struttura mittenti e i dati di individuazione univoca dell’atto ivi contenuto (numero di protocollo o codifica dell’atto).
Inoltre, l’esitazione notifica-Avviso di Ricevimento, così come il plico, prevederanno la possibilità di indicare le codifiche atte ad individuare ogni singola persona responsabile della pratica che invia il plico.
Ciò in modo da poter restituire l’esitazione notifica-Avviso di Ricevimento od il plico reso, oltre che individuando l’ufficio o struttura mittente, anche direttamente alla persona fisica responsabile della pratica (facente parte dell’ufficio o struttura mittente).
Inoltre i vari uffici o strutture compileranno una propria distinta -su modello condiviso col fornitore-, recante i dati completi del destinatario, il riferimento all’atto contenuto nel plico, la codifica della persona fisica responsabile della pratica ed ogni altro dato necessario. La distinta verrà annessa in triplice copia al gruppo dei loro plichi.
Quindi ogni distinta del singolo ufficio o struttura - redatta per ogni singolo giorno di invio- potrà riguardare più plichi.
In accordo col fornitore, la distinta potrà eventualmente rendersi in formato elettronico. L’ATS non dovrà provvedere alla suddivisione per ubicazione o luogo di destinazione, né all’apposizione di codice a barre e non potranno essere aggiunte nuove o ulteriori incombenze a carico del committente.
All’atto del ritiro da parte del fornitore, questi procederà ad effettuare il controllo sulla esatta corrispondenza di tutti i plichi indicati in ogni singola distinta e, se confermata, ne rilascerà ricevuta apponendovi timbratura (o altra attestazione valida a comprova del ritiro) su due copie delle distinte (da lasciarsi alla ATS), trattenendone la terza.
Il fornitore procederà alla gestione e inoltro della posta, compilando l’esitazione notifica- Avviso di Ricevimento e seguendo la procedura in piena ottemperanza alla L. 890/1982 e s.m.i. e delle altre norme in materia di notifica dei c.d. atti giudiziari. Si occuperà anche della predisposizione e del recapito della Comunicazione Xxxxxxxx Xxxxxxxx (C.A.D.) o della Comunicazione Avvenuta Notifica (C.A.N.) nelle fattispecie previste dalla normativa su menzionata.
Nei casi di CAD, il destinatario riceve comunicazione che a causa della sua assenza temporanea, il plico è depositato presso il fornitore a disposizione per il ritiro. Analogamente, sia in caso di CAD che di CAN, se anche al momento di consegna delle relative raccomandate il destinatario è temporaneamente assente, il fornitore lascia avviso di recapito con l’avvertenza che la raccomandata è disponibile al ritiro.
Per tutti i ritiri di cui sopra, il fornitore dovrà mettere a disposizione del destinatario un luogo di ritiro, sito ad una distanza non superiore ai 10 km dal luogo della destinazione del plico, ovvero dai confini amministrativi di ciascun comune, e non superiore ai 20 km per i Comuni appartenenti a Comunità Montane, aperto la mattina dal lunedì al venerdì almeno nella fascia oraria 8.30 - 13.00 (ore 8.30 – 12.00 il sabato).
Per Comuni appartenenti a Comunità Montane, si intendono quei Comuni ufficialmente associati negli enti locali denominati "Comunità Montane" di cui all'art. 27 del D.Lgs. 267/2000, costituite con provvedimento del presidente della giunta regionale di ciascuna Regione.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà garantire quanto previsto dall’art. 8, comma 7 della L. 890/1982
e cioè la possibilità di ritiro digitale.
4.1 - Approvvigionamento del materiale
Tutto il materiale: buste, relate, accessori a completamento delle buste, avvisi di ricevimento, etc. dovrà essere fornito dal fornitore ed a carico dello stesso senza costi aggiuntivi.
Una fornitura di almeno 2000 buste, 2000 esitazioni notifica-Avvisi di Ricevimento e 2000 accessori a completamento -per ognuno dei luoghi di ritiro come sotto indicati-, dovrà essere consegnata al più tardi 7 giorni prima dell’avvio del servizio.
Identiche forniture dovranno essere corrisposte, in seguito, entro 7 giorni dalla richiesta di ATS: detta richiesta potrà pervenire anche con semplice mail al soggetto indicato dal fornitore quale destinatario delle comunicazioni.
4.2 - Modalità di ritiro dei plichi – atti giudiziari semplici e Servizio Integrato di Ritiro
Le sedi per il ritiro degli atti giudiziari semplici e Servizio Integrato di Ritiro con Posta Pick UP mail sono quelle di seguito indicate per ciascun Ente:
Con eventuali, successivi accordi le singole ATS potranno disporre l’attivazione del servizio presso altre sedi, oppure la disattivazione delle sedi indicate.
ATS della Città Metropolitana di Milano
UFFICIO | SEDE UFFICI PROTOCOLLO | TEMPISTICA RITIRO INCARICATO SOCIETA DA UFFICIO PROTOCOLLO A UFFICIO APPALTATORE |
Ufficio Protocollo | Xxxxx Xxxxxx 00 - Xxxxxx | Due volte ogni settimana in giorni non consecutivi |
Ufficio Protocollo | Xxx 0 Xxxxxx 00 - Xxxxxxxxx | Una volta ogni settimana |
Ufficio Protocollo | Via al Donatore di sangue 50 - Magenta | Due volte ogni settimana in giorni non consecutivi |
Ufficio Protocollo | Piazza Ospitale, 10 -Lodi | Due volte ogni settimana in giorni non consecutivi |
ATS di Bergamo
UFFICIO | SEDE UFFICI PROTOCOLLO | TEMPISTICA RITIRO INCARICATO SOCIETA DA UFFICIO PROTOCOLLO A UFFICIO APPALTATORE |
Ufficio Posta - Protocollo | Xxx Xxxxxxxxxxxx, 0 – 00000 XXXXXXX XX | Tutti i giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) |
ATS della Montagna
UFFICIO | SEDE UFFICI PROTOCOLLO | TEMPISTICA RITIRO INCARICATO SOCIETA DA UFFICIO PROTOCOLLO A UFFICIO APPALTATORE |
Protocollo | Via Xxxxxxx Xxxxx 38 – Sondrio | Tre volte a settimana in giorni non consecutivi (lunedì- mercoledì-venerdì) |
Protocollo | Xxx Xxxxxxxxx, 0 – Xxxxx (XX) | Due volte ogni settimana in giorni non consecutivi |
ATS dell’Insubria
UFFICIO | SEDE UFFICI PROTOCOLLO | TEMPISTICA RITIRO INCARICATO SOCIETA DA UFFICIO PROTOCOLLO A UFFICIO APPALTATORE |
Ufficio Protocollo | Xxx Xxxxx 0 00000 Xxxxxx | Due volte a settimana in giorni non consecutivi |
Ufficio Protocollo | Xxx Xxxxxxx 0 00000 Xxxx | Due volte a settimana in giorni non consecutivi |
ATS della Brianza
UFFICIO | SEDE UFFICI PROTOCOLLO | TEMPISTICA RITIRO INCARICATO SOCIETA DA UFFICIO PROTOCOLLO A UFFICIO APPALTATORE |
Ufficio protocollo | X.xx Xxxxxxx 0, Xxxxx | Lunedì e mercoledì |
Ufficio protocollo | X.xx X. Xxxxxxx 000, Xxxxx | Lunedì e mercoledì |
I ritiri avverranno all’interno del periodo lunedì-venerdì, nei giorni lavorativi e nell’arco
temporale intercorrente tra le ore 9.00 e le ore 12.00
Il personale della società appaltatrice dovrà essere riconoscibile per il possesso di un tesserino di riconoscimento aziendale, recante una fotografia, nome e cognome.
Gli addetti della ATS alla spedizione della posta potranno richiedere un documento di identificazione alla persona che procede al ritiro ed al successivo riscontro con i competenti uffici dell’aggiudicatario.
In caso di constatazione di incongruenze, false dichiarazioni sulla identità e/o altra circostanza idonea ad ingenerare dubbi sulla trasparenza nella gestione della corrispondenza da parte dell’aggiudicatario, il personale ATS non procederà alla consegna della posta, riservandosi di far valere nei confronti dell’aggiudicatario tutti i diritti derivanti da eventuali danni subiti per il ritardo conseguente, nonché le penali previste dal presente contratto per inadempienza.
4.3 - Tempi per le spedizioni e per i resi
La spedizione dei plichi dovrà essere garantita dal fornitore entro 4 giorni lavorativi comprensivi del giorno di ritiro dei plichi stessi.
La notifica (o tentativo di notifica) dovrà essere garantita entro 14 giorni di calendario
comprensivi del giorno di ritiro dei plichi.
Le notifiche non giunte a buon fine dovranno essere rese alla stessa sede distrettuale o territoriale mittente, accompagnati dall’esitazione notifica-Avviso di Ricevimento regolarmente compilata e sottoscritta dall’incaricato notificatore ai sensi della L. 890/1982. I termini per la riconsegna dei resi corrispondono a quelli indicati in prosieguo, relativi ai plichi giunti a buon fine.
I resi ingiustificati saranno considerati inadempimento contrattuale ed oggetto di applicazione di penale.
4.4- Rendicontazione degli esiti
L’attività prevede che il fornitore renda disponibili i flussi di dati relativi agli esiti di notifica e la consegna all’ATS di appositi file importabili sui propri sistemi informatici secondo le modalità concordate con ATS.
In particolare, si rende necessario, tra gli altri, disporre dell’informazione riferita alla “data di notifica” mediante restituzione mensile di un file excel.
Il fornitore deve inoltre mettere a disposizione di ATS un sistema informativo che permetta la visibilità immediata dei dati disponibili sugli esiti tramite il quale gli utenti interni autorizzati possano monitorare l'esito delle notifiche inviate. Dovranno altresì pervenire anche le esitazioni notifica-Avvisi di Ricevimento e tutti i documenti come meglio indicati nel paragrafo successivo, in forma fisica.
La rendicontazione elettronica e fisica degli esiti estrapolati dalle esitazioni notifica-Avviso di Ricevimento o dai plichi resi (non recapitati) devono contenere tutte le informazioni necessarie alla tracciatura degli invii, e in particolare: data di spedizione; numero raccomandata, codice atto; codifica della persona fisica responsabile della pratica; data di acquisizione delle comunicazioni non recapitate e causa del mancato recapito.
Nel solo caso di deposito del plico presso l’Ufficio postale, non ritirato nei 10 giorni successivi al deposito stesso, si procederà all’inoltro - in prima battuta - delle mere ricevute di:
- esitazione notifica-Avviso di Ricevimento;
- ricevuta di consegna della CAD,
ed in seconda battuta, decorsi i 6 mesi di legge, del plico non consegnato.
4.5- Archiviazione elettronica e gestione fisica della documentazione relativa alla notifica
L’attività prevede l’archiviazione elettronica e la gestione fisica dei documenti collegati alla notificazione. Più precisamente, il fornitore dovrà procedere alla:
1) scansione elettronica ed archiviazione elettronica delle esitazioni notifica-Avviso di Ricevimento, degli Avvisi di Ricevimento delle raccomandate inviate e contenenti le Comunicazioni di Xxxxxxxx Xxxxxxxx (CAD) e le Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN);
2) messa a disposizione, tramite visualizzazione web, con possibilità di salvataggio e stampa, dei suddetti documenti acquisiti di cui al punto precedente (visualizzazione fronte/retro), attraverso il sistema gestionale del fornitore che deve permettere un accesso al sistema di ricerca.
La visualizzazione dovrà essere disponibile entro 7 giorni di calendario dal completamento delle attività di notifica. Nel caso di CAD e CAN, il termine è di 15 giorni di calendario dalla spedizione della raccomandata CAN o CAD. La messa a disposizione tramite visualizzazione web deve essere disponibile per un periodo di almeno 5 anni dalla notifica o dal tentativo di notifica. Non devono esservi limiti quantitativi né operativi di accesso delle utenze al sistema WEB.
3) messa a disposizione della tracciatura degli invii. Il sistema deve essere interrogabile almeno tramite: il codice atto; gli estremi del destinatario; la struttura od ufficio mittente; il codice del funzionario responsabile della pratica.
Il sistema dovrà restituire almeno nome e cognome/nome giuridico del destinatario, data e luogo di ritiro, luogo di destinazione, identificativo del documento/codice atto, nonché tutte le successive informazioni sullo stato di evasione dell’inoltro del plico, ivi comprese le motivazioni della mancata consegna.
Il fornitore dovrà rendere disponibile – attraverso il portale dedicato – dei report, almeno con frequenza mensile, riepilogativi e rielaborabili con i dati e le informazioni disponibili sul portale.
Tutti i report visualizzati dovranno essere esportabili dagli operatori ATS in formati di larga diffusione: .csv, .txt, .xls(x). Pertanto, si intende che tali report debbano essere anche scaricabili.
4) gestione fisica del materiale cartaceo di ritorno dal circuito postale e da consegnarsi alla ATS, previa apposizione fisica sui plichi: a) delle esitazioni notifica-Avviso di Ricevimento;
b) degli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate e contenenti le Comunicazioni di Avvenuto deposito (CAD), nonché degli estremi a comprova della spedizione delle raccomandate CAN.
La restituzione fisica dovrà avvenire entro 12 giorni di calendario dal completamento delle attività di notifica.
Nel caso di CAD e CAN, il termine è di 20 giorni di calendario dalla spedizione della Raccomandata CAN o CAD.
Per completamento delle attività di notifica, si intende la data nella quale si sono perfezionate le incombenze per poter definire effettuata la notifica ai sensi di legge.
Articolo 5 - Servizio integrato di ritiro, creazione dei plichi e notifica degli atti giudiziari
Il servizio si compone delle attività del servizio base più sopra descritto, per quanto compatibili, cui si rimanda totalmente.
A variazione del servizio base, vengono svolte soltanto le diverse e specifiche seguenti attività:
A) Ritiro degli atti e dei provvedimenti da notificare
Gli atti sono predisposti da ATS, stampati, sottoscritti e messi a disposizione del fornitore in originale o copia autentica o formato equivalente (per “formato equivalente” si intendono altre modalità previste dal CAD in luogo dell’originale o copia autentica, che potranno concretizzarsi con la postalizzazione di una copia analogica di un originale informatico)
previsto dalla legge. Viene anche redatta e poi consegnata al fornitore -al momento di ritiro degli atti presso ATS- la distinta contenente i dati degli atti da notificare.
In ogni caso il fornitore, tramite i propri operatori, effettua il ritiro degli atti direttamente presso le sedi concordate con ATS.
B) Compilazione dei documenti ed imbustamento
Il fornitore effettua la compilazione e stampa della busta e della esitazione notifica-Avviso di Ricevimento, con l’indicazione dei dati del mittente – comprensivo della codifica della persona fisica responsabile della pratica cui restituire i documenti dopo la notifica - e del destinatario. La codifica deve essere stampata sulla esitazione notifica-Avviso di Ricevimento.
Per "codifica della persona fisica responsabile della pratica" si rimanda all’art. 4, commi 1, 2 e
3 del presente Capitolato.
Dopo le lavorazioni descritte sopra, il fornitore imbusta l’atto, vi xxxxxxx l’esitazione notifica- Avviso di Ricevimento e chiude il plico.
C) Spedizione e notifica ai sensi della normativa vigente
Il fornitore procederà alla spedizione e recapito del plico, comportandosi come previsto - e compilando l’avviso di ricevimento - in piena ottemperanza alla L. 890/1982 e ss.mm.ii. ed alle altre norme in materia di notifica dei c.d. atti giudiziari. Si occuperà anche della predisposizione e del recapito della Comunicazione Xxxxxxxx Xxxxxxxx (C.A.D.) o della Comunicazione Avvenuta Notifica (C.A.N.) nelle fattispecie previste dalla normativa su menzionata.
Riguardo alle sedi di competenza, si rimanda al punto 4.2 - Modalità di ritiro dei plichi – atti giudiziari semplici e Servizio di Variante Integrata del Capitolato Speciale.
Articolo 6 – Servizio telematico
All’attività ordinaria specificata nei precedenti articoli, si affianca un’attività gestita secondo modalità telematiche che preveda il seguente processo lavorativo realizzato con le tecnologie indicate o tecnologie equivalenti che portino al medesimo risultato:
ATS trasferisce mediante il server FTP/FTPS messo a disposizione del Fornitore i singoli PDF relativi alle sanzioni. Essi potranno essere firmati digitalmente con firma Pades.
• Il deposito avviene a ciclo continuo;
• I PDF saranno associati ai metadati in formato xml necessari allo svolgimento del servizio in carico al fornitore e con esso concordati
Il Fornitore prende in carico i verbali trasferiti attraverso il server FTP che comprende le seguenti attività:
• alla fornitura di idonee buste che conterranno gli atti
• alla stampa del documento
• all’imbustamento del documento
e conformemente a quanto indicato all’art.5 lettera b) provvederà a:
• alla compilazione della busta
• alla compilazione dell’esitazione notifica-Avviso di Ricevimento
Il fornitore procederà alla gestione e inoltro della posta, compilando l’esitazione notifica- Avviso di Ricevimento e seguendo la procedura in piena ottemperanza alla L. 890/1982 ss.mm.ii. e delle altre norme in materia di notifica dei c.d. atti giudiziari. Si occuperà anche della predisposizione e del recapito della Comunicazione Xxxxxxxx Xxxxxxxx (C.A.D.) o della Comunicazione Avvenuta Notifica (C.A.N.) nelle fattispecie previste dalla normativa su menzionata.
Nei casi di CAD, il destinatario riceve comunicazione che a causa della sua assenza temporanea, il plico è depositato presso il fornitore a disposizione per il ritiro. Analogamente, sia in caso di CAD che di CAN, se anche al momento di consegna delle relative raccomandate il destinatario è temporaneamente assente, il fornitore lascia avviso di recapito con l’avvertenza che la raccomandata è disponibile al ritiro.
Per tutti i ritiri di cui sopra, il fornitore dovrà mettere a disposizione del destinatario un luogo di ritiro, sito ad una distanza non superiore ai 10 km dal luogo della destinazione del plico, ovvero dai confini amministrativi di ciascun comune, e non superiore ai 20 km per i Comuni appartenenti a Comunità Montane, aperto la mattina dal lunedì al venerdì almeno nella fascia oraria 8.30 - 13.00 (ore 8.30 – 12.00 il sabato).
Per Comuni appartenenti a Comunità Montane, si intendono quei Comuni ufficialmente associati negli enti locali denominati "Comunità Montane" di cui all'art. 27 del D.Lgs. 267/2000, costituite con provvedimento del presidente della giunta regionale di ciascuna Regione.
Gli SLA per le attività indicate nel presente articolo sono i seguenti:
• Presa in carico degli atti entro 5 giorni lavorativi a partire dalla data di consegna mediante Server FTP/FTPS
• La notifica (o tentativo di notifica) dovrà essere garantita entro 14 giorni solari a partire dalla data di consegna mediante Server FTP/FTPS
Articolo 7 – rendicontazione telematica degli esiti
L’attività prevede che il fornitore renda disponibili i flussi di dati relativi agli esiti di notifica ciò allo scopo di alimentare automaticamente i sistemi informativi con i dati delle notifiche.
Mediante il medesimo Server FTP/FTPS il fornitore deve:
• rendere disponibili in formato txt o csv o xml le informazioni relative alle notifiche, da concordarsi in fase di implementazione del servizio:
o esitazione notifica-avviso di ricevimento e tutte le eventuali informazioni accessorie (data CAD e CAD)
o ricevuta consegna della CAD e CAN
o l’immagine digitalizzata dell’esitazione di notifica-avviso di ricevimento (completa degli eventuali dati accessori), della notifica invio CAD e CAN.
Lo SLA per le attività indicate nel presente articolo è il seguente:
• la ricezione delle informazioni relative alle varie notifiche e le immagini delle cartoline dovranno pervenire entro 40 giorni solari dalla data di consegna degli atti attraverso il Server FTP/FTPS.
Per quanto riguarda la gestione della documentazione cartacea (originali non notificati, cartoline di notifica ecc.) si rinvia a quanto previsto all’art. 4 e ss.
Articolo 8 – Obblighi dell’Appaltatore
Il concorrente deve essere in possesso delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività.
L’Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente documento, a:
- effettuare il servizio a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l’arco di vigenza del Contratto; a tal fine l’affidatario si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenni le Agenzie da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell’affidatario;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle prestazioni contrattuali richieste;
- comunicare, successivamente all’aggiudicazione del presente appalto, alle Stazioni Appaltanti, il nominativo di un referente/responsabile delle attività di cui al presente Capitolato.
L’affidatario si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’affidatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
L’aggiudicatario si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l’attività oggetto del presente documento, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio alle Agenzie; a tal fine l’aggiudicatario è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.
L’aggiudicatario, in relazione all’obbligo assunto con l’accettazione del presente documento, solleva espressamente le Agenzie da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell’attività o in dipendenza da questa o in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.
L’aggiudicatario dovrà avere in corso una polizza assicurativa per Responsabilità Civile (RC) con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per sinistro.
Tale polizza dovrà rendere le Amministrazioni indenni dagli eventuali danni cagionati a terzi in relazione alle attività oggetto del presente appalto. Sono da considerarsi soggetti terzi sia le Amministrazioni, i dipendenti ed i collaboratori delle stesse, sia gli assistiti delle stesse.
Una copia di tale polizza dovrà essere inviata alle Amministrazioni, prima della sottoscrizione dei rispettivi contratti.
Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario anche per danni non coperti dalla predetta
copertura assicurativa e per danni eccedenti i massimali assicurati.
Qualora l’affidatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Agenzia interessata resterà autorizzata a provvedere con rivalsa nei confronti dell’affidatario stesso.
L’affidatario è responsabile inoltre della piena osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità governativa, municipale o regionale, nonché di danni comunque arrecati alle persone ed alle cose sia delle Agenzie sia di terzi nell’espletamento del servizio di cui trattasi.
È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere a terzi il servizio oggetto del presente Capitolato, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in tema di subappalto. La violazione di tale obbligo comporterà l’immediata risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 9– Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente DUP, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione e alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo della Provincia dell’ATS della Città Metropolitana di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Articolo 10 – Fatturazione e pagamenti
Fatturazione
Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente CSA, saranno oggetto di fatturazione da parte del soggetto aggiudicatario.
Con cadenza mensile l’aggiudicatario invierà esclusivamente fattura elettronica, debitamente corredata dai giustificativi degli interventi effettuati.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
ATS della Città Metropolitana di Milano
Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
ATS di Bergamo
Sede legale: Xxx X. Xxxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 04114400163 Codice Univoco Ufficio: 7ZRYRC
Codice IPA: atsb
Partita IVA: 04114400163
ATS della Montagna
Denominazione Ente: ATS della Montagna
Sede legale: Xxx Xxxxxxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx
Codice Fiscale: 00988200143
Partita IVA: 00988200143
Codice IPA: atsm
Codice Univoco ufficio: UFFUWR
Nome Ufficio: Servizio Economico Finanziario
ATS dell’Insubria
Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Codice IPA: ATSIN
Codice Univoco Ufficio: 9ZTIFF
Nome dell'ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como codice fiscale: 03510140126
Partita IVA: 03510140126
ATS della Brianza
Denominazione Ente: ATS della Brianza
Sede legale: Xxxxx Xxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxx
Codice Fiscale: 09314190969
Partita IVA: 09314190969
Codice IPA: atsmb Codice Univoco ufficio: 1HV00X
Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, le ATS non procederanno al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, d.l. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codici Identificativi Gara (C.I.G.) comunicati dalle Amministrazioni;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dalle Amministrazioni.
Pagamenti
Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto a 60 (sessanta) giorni dalla data di attestazione di regolarità del servizio, mediante ordinativi di pagamento,
Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora:
- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il n. CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio reso e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di tutta la documentazione richiesta.
Ai sensi della Legge 136/2010 s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione.
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione.
Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali
l’aggiudicatario è invitato a far fronte tempestivamente.
I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D.Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e
gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.
Si informa che per provvedere al pagamento l’Amministrazione procederà all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore.
Qualora il DURC dell’affidatario evidenzi irregolarità, l’Agenzia sarà tenuta all’applicazione di
quanto disposto dal D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.
Art. 11 Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)
Le ATS aggregate, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nomineranno ciascuna il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara e dell’offerta tecnica prodotta dall’affidatario in sede di gara.
In particolare il DEC potrà eseguire le funzioni di verifica/monitoraggio che vengono di seguito descritte a titolo meramente esemplificativo e che verranno puntualmente fissate nella specifica Nota di Conferimento Incarico:
- organizzare il sistema di controlli sull’effettuazione del servizio;
- firmare, congiuntamente al Referente del Servizio, gli attestati di regolare esecuzione del servizio reso;
- verificare l’esito del collaudo al termine del quale il DEC dovrà redigere un verbale corredato da un opportuno documento (report di collaudo) attestante le verifiche effettuate, l’esito ed il numero di giornate di lavoro impiegate, da liquidare (in caso di affidamento di servizi di manutenzione evolutiva su software),
- verificare il rispetto della normativa sulla salute dei lavoratori e sulla sicurezza (in caso
di DUVRI) da parte dell’Appaltatore;
- controllare che la spesa legata all’esecuzione del servizio non superi l’importo
contrattualmente fissato;
- segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni e/o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
- rilasciare, su richiesta del RUP alla scadenza del rapporto contrattuale, il benestare per eventuale svincolo della cauzione definitiva costituita a garanzia del contratto dall’affidatario.
Nell’esecuzione del servizio il personale dell’affidatario dovrà attenersi alle indicazioni fornite
dal DEC e dai collaboratori da esso individuati in ausilio allo svolgimento delle proprie funzioni.
Con la sottoscrizione del piano degli interventi da parte del DEC e del Referente del servizio individuato dall’affidatario, le Agenzie autorizzano l’aggiudicatario ad effettuare le operazioni nella data ivi riportata.
Articolo 12 Entrata in vigore Nodo Smistamento Ordini (NSO)
Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della Pubblica Amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO).
L’architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l’infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 07.12.2018 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN, pubblicate sul sito della Ragioneria Generale dello Stato MEF.
Con Decreto del MEF del 27 dicembre 2019, è stata fissata nella data del 01.02.2020 la decorrenza dell’obbligatorietà, per le aziende pubbliche del SSN, dell’ordinativo elettronico per la fornitura di beni sanitari e non sanitari ed è stato stabilito il termine del 01.01.2021 per gli ordini elettronici relativi agli acquisti di servizi sanitari e non sanitari.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito aziendale al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx/xxxxxxx/Xxx/Xxxxx-xx-xxxx/Xxxx-xx-Xxxxxxxxxxx-xxxxx-Xxxxxx-XXX.
Articolo 13 Rapporti con le Agenzie aggregate
L’aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l’unico interlocutore della competente ATS per la gestione dei singoli contratti. Le Amministrazioni conseguentemente indirizzeranno ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa al solo aggiudicatario.
Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l’Azienda capofila sono gli unici responsabili e interlocutori nei confronti delle ATS, anche nel caso di eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili dei singoli servizi.
Anche i pagamenti saranno effettuati nei confronti della mandataria.
Articolo 14 – Depositi cauzionali definitivi
L’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, per ciascun Ente aggregato, garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva è posta a garanzia della buona esecuzione di ciascun contratto stipulato con gli Enti aggregati e del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime.
La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:
• quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018;
• ricevuta di versamento in contanti a favore delle Amministrazioni aggregate alle coordinate bancarie che verranno successivamente comunicate al soggetto aggiudicatario, fatti salvi i casi di utilizzo del contante previsto per legge
Le cauzioni devono, per ciascuna ATS, riportare la seguente causale: “Cauzione definitiva per
l’affidamento del servizio di notifica degli atti giudiziari – ATS ”
La cauzione definitiva, per essere ritenuta valida, dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per l’aggiudicatario a cui venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà segnalare, in sede di stipulazione del contratto, il possesso del requisito producendo la documentazione necessaria alla comprova del requisito.
Articolo 15 Responsabilità
L’Appaltatore è responsabile nei confronti delle ATS dell’esatto adempimento delle prestazioni
oggetto del presente CSA.
Sono, altresì, responsabili nei confronti delle ATS e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di mantenere le ATS sollevate ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
Articolo 16 – Sicurezza sul lavoro
Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l’espletamento delle attività oggetto del presente CSA.
L’operatore economico aggiudicatario, nell’esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l’aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
Articolo 17 - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all’art.
105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell’appaltatore, salvo il risarcimento di ogni danno.
La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 18– Penalità
Per la caratteristica delle prestazioni, le attività oggetto del presente Capitolato non potranno essere sospese. Pertanto, l’aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione dell’appalto anche in caso di scioperi e/o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.
Nei casi in cui l’aggiudicatario non esegua, anche parzialmente, le prestazioni così come previste dal contratto ovvero vi dia corso con ritardo o comunque oltre il termine stabilito, le ATS procederanno, anche separatamente e anche senza darne preventiva comunicazione, all’acquisto diretto del servizio, presso altro operatore economico, così da assicurare la continuità di prestazioni essenziali.
Le eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o le inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, comporteranno le seguenti penalità:
− applicazione di una penale fino a € 300,00/die per ritardato avvio (totale o parziale) del servizio per cause imputabili direttamente al fornitore. Sono equiparati al ritardo nell’avvio del servizio anche le mancate forniture di buste, avvisi di ricevimento ed accessori a completamento -per ognuno dei luoghi di ritiro - prima dell’avvio del servizio ed anche successivamente su richiesta, come normato dal presente contratto. Verrà applicata la citata penalità per ogni giorno lavorativo di permanenza del ritardo, sino alla data in cui il servizio sarà assicurato a norma di capitolato;
− applicazione di una penale pari a cinque volte il prezzo complessivamente corrisposto per la spedizione del piego e dell’avviso di ricevimento in caso di smarrimento, o furto, o danneggiamento del piego prima della notificazione al destinatario (Regolamento di cui alla Delibera AGCOM n. 600/2018);
− applicazione di una penale da € 150,00/die per mancato o ritardato adempimento delle prestazioni richieste per le attività di base e variante integrata, di cui agli artt. 4 e 5 dal presente CSA. Verrà applicata la citata penalità per ogni giorno lavorativo di permanenza dell’inadempimento, sino alla data in cui il servizio tornerà ad essere regolare;
− applicazione di una penale di € 100,00/prestazione nel caso in cui l’aggiudicatario esegua una prestazione in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato. La penale verrà applicata per ogni prestazione difforme. Questa penale si applica anche per ogni notifica eseguita in violazione delle norme contemplate nella L. 890/1982 e ss.mm.ii. e comunque per ogni violazione delle procedure previste per la notifica a mezzo atti giudiziari;
− applicazione di una penale di € 50,00/die nel caso in cui venga riscontrata la mancata ovvero inesatta trasmissione dei flussi informativi e/o report previsti, da calcolarsi a decorrere dal giorno in cui l’attività avrebbe dovuto essere eseguita, fino al suo corretto adempimento;
− applicazione di una penale di € 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del danno, in caso di concessioni, autorizzazioni e analoghi provvedimenti relativi alla sfera giuridica dell’aggiudicatario che rendessero illegittima la prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
Per le casistiche non espressamente previste nel presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall’Allegato A alla Delibera n. 600/2018 di AGCOM “Regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del Servizio Postale”.
Fatta salva la procedura prevista, la richiesta e/o il pagamento delle penali sopra citate non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale.
Per le penalità applicate sarà richiesta all’aggiudicatario l’emissione di idonea nota di credito
con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione, dei pagamenti.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto via pec dall’Amministrazione interessata all’affidatario, il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.
Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accogliibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione interessata, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra stabilite.
Qualora la mancata e/o ritardata esecuzione totale o parziale del contratto e/o la non corrispondenza dello stesso alle esigenze aziendali si sia verificata più di tre volte per anno, anche non consecutive, le ATS hanno la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.
Articolo 19 – Risoluzione del contratto
Le Agenzie consorziate potranno chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente CSA in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le Amministrazioni possono risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato X.Xxx. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle Amministrazioni;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.
L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello
stesso, qualora:
- mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle attività espletate alle caratteristiche del presente Contratto e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in
grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio). In tale caso la/le ATS si riserva/riservano la facoltà di addebitare all’aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli
obblighi e condizioni contrattuali;
- l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- si siano verificate violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell’Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, Integrità adottato dall’Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17.06.2019;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto);
- sia sospeso o interrotto il servizio da parte dell’aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dalla/dalle Amministrazione/i);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previste dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto;
- l’aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando la/le Amministrazione/i provvederà/provvederanno a comunicare all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato da ciascuna Agenzia, formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.
Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro operatore.
Articolo 20 - Ipotesi di recesso
In materia di recesso si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, le Amministrazioni hanno diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’aggiudicatario:
1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’Amministrazione;
3. nell’eventualità in cui CONSIP o l’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) della Regione Lombardia stipulino convenzioni o attivino Sistemi Dinamici di Acquisizione per il servizio di cui trattasi, sarà facoltà delle XX.XX.XX. consorziate, per l’intera durata di esecuzione del servizio, recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari dalla relativa formale comunicazione. A tale recesso il Fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta, né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria. In tal caso, l'importo contrattuale verrà liquidato in base al servizio effettivamente prestato;
4. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente CSA;
5. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati
dall’ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente CSA.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’affidatario del lotto dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione interessata, che tale cessazione non pregiudichi la continuità delle attività dell’Agenzia e non comporti danno alcuno alla medesima.
In caso di recesso dell’Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l’affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
L’affidatario dovrà comunque, se richiesto dall’Agenzia interessata, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’affidatario siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Non è consentito il recesso da parte dell’affidatario.
Articolo 21 – Cause sopravvenute - Sospensione
Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alle ATS, le stesse potranno sospendere, anche separatamente, l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà dell’Appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
Le ATS, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riservano la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 gg. senza che il prestatore dell’attività possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto dall’Amministrazione almeno 24
ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
Articolo 22 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione e Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali
Le Agenzie uniformano la loro attività contrattuale ai contenuti di cui ai Codici di Comportamento, intesi come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell’Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
I suddetti Codici sono stati adottati:
- dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 43 del 22 gennaio 2021 ed è reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxx-xxxxxx.xx
- dall’ATS di Bergamo con Deliberazione n. 52/2016 ed è reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxx-xx.xx
- dall’ATS dell’Insubria con Deliberazione n. 129 del 15/03/2018 ed è reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxx-xxxxxxxx.xx
- dall’ATS della Montagna con Deliberazione n. 329/2017 ed è reperibile sul sito internet
- dall’ATS della Brianza con Deliberazione n. 725 del 29.12.2016 e successiva revisione con Deliberazione n. 6 del 08.01.2018 - Codice di Comportamento; Deliberazione n. 38 del 30.01.2017 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed i piani triennali per la prevenzione della corruzione ed è reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxx-xxxxxxx.xx
L’aggiudicatario si impegna, altresì, a non porre in essere comportamenti contrari ai principi del Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed i vigenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, Integrità adottati dalle varie ATS consorziate e pubblicati nei rispettivi siti nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Le Amministrazioni stabiliscono, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. 1751 del 17.06.2019 e reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Articolo 23 – Conflitto di interesse
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le Amministrazioni prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Si ha conflitto d’interesse quando il personale di un’Amministrazione o di un prestatore di servizi che interviene, anche per conto della Stazione Appaltante, nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o influenza, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Obiettivo delle Amministrazioni è di tutelare la regolarità dell’azione amministrativa e quindi salvaguardare gli interessi delle Agenzie medesime, sensibilizzando i dipendenti e proteggendoli dall’accusa, in fase successiva, di mancata comunicazione del conflitto di interessi.
Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto, infatti, a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
Articolo 24 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le
prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla singola Amministrazione e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l’aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dalle Amministrazioni che emaneranno gli opportuni provvedimenti.
Articolo 25 – Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con X.Xxx. n. 101/2018) “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi ed in relazione alle attività previste dal presente Capitolato, l’operatore economico aggiudicatario verrà designato “Responsabile del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ciascuna ATS consorziata.
In particolare, l’operatore economico aggiudicatario, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali, è tenuto a:
1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovraintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all’oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all’art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l’esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell’Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell’art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l’adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l’adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi,
che avranno l’efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.
Al Responsabile è vietato:
⮚ diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
⮚ effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.
La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l’attività di trattamento è necessariamente intrinseca all’adempimento dell’attività contrattuale.
La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del contratto che
verrà stipulato con l’aggiudicatario della presente procedura.
La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale.
Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.
In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 26– Diritti di privativa industriale
L’aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne la/le Amministrazione/i da qualsiasi molestia.
Articolo 27 – Clausola Sociale di prioritario assorbimento di personale dei precedenti appaltatori.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Le Amministrazioni Appaltanti saranno estranee alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederanno al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’Appaltatore subentrante.
Articolo 28 – Stipulazione del contratto
Ciascuna ATS stipulerà il proprio contratto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.
I singoli contratti saranno sottoscritti con le ATS digitalmente entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione e non prima di 35 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l’ATS potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione salvo il risarcimento del danno a carico dell’aggiudicatario. In tal caso l’ATS procederà, alternativamente, all’esperimento di una nuova procedura concorsuale o all’aggiudicazione a favore dell’impresa classificatasi successivamente nella graduatoria, riservandosi il diritto di rivalsa delle spese e dei danni verso il primo contraente.
In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
È a carico dell’aggiudicatario l’eventuale spesa inerente la registrazione del contratto,
compresa l’imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.
L’imposta di bollo verrà assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972). Saranno, inoltre, a carico dell’affidatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Sono, inoltre, a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che
verranno indicate dall’ATS. L’IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell’Amministrazione.
Articolo 29 – Avvertenze generali e disposizioni finali
Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti
stipulati con l’ATS della Città Metropolitana di Milano.
I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall’art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alle norme contenute nei RR.DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/84, laddove non espressamente abrogate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alle norme del codice civile.
L’aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi
stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.
Articolo 30 – Foro competente
in caso di controversie sulla gara è competente il TAR di Milano; in caso di controversie
sull’esecuzione del contratto, è competente il Foro dove ha sede ciascuna ATS.