ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E
SOCIALE DEGLI ALLIEVI CON DISABILITA’
Premessa
TITOLO PRIMO - Scopi
Art. 1 Finalità ed obiettivi
TITOLO SECONDO - Impegni
Art. 2 Impegni per l’ integrazione
2.1 Scuola statale e paritaria
2.1.1 Istituzioni scolastiche
2.1.2 Ufficio scolastico
2.1.3 Università degli Studi
2.2 Aziende Ulss
2.3 Comuni
2.4 Provincia
Art. 3 Percorso per l’integrazione
3.1 Individuazione/certificazione
3.2 Diagnosi Funzionale
3.3 Profilo Dinamico Funzionale
3.4 Piano Educativo Individualizzato
TITOLO TERZO – Soggetti e strutture
Art. 4 Organizzazione Scolastica
4.1 Gruppi di lavoro
4.2 Reti per l’integrazione
Art. 5 Continuità
Art. 6 Orientamento
Art. 7 Risorse umane
7.1 Dirigente Scolastico
7.2 Personale docente
7.3 Personale ausiliario
7.4 Operatore socio sanitario
7.5 Operatore lettore/ripetitore
7.6 Tutor – Università degli Studi
7.7 Volontariato e associazionismo
Art. 8 Formazione e aggiornamento
Art 9 Strutture e strumenti
9.1 Edifici
9.2 Tecnologie
9.3 Libri di testo
TITOLO QUARTO – Monitoraggio e valutazione
Art. 10 Verifica e valutazione periodica Art. 11 Collegio di vigilanza
Art. 12 Diffusione dell’Accordo Art. 13 Codice comune
Art. 14 Durata e modificabilità dell’Accordo Art. 15 Norma finale
Art. 16 Allegati - elenco modulistica
Premessa
L’Accordo provinciale si riferisce agli allievi con disabilità, individuati secondo l’art. 3 e certificati secondo l’art. 12 della legge 104/92 frequentanti:
- le Scuole statali di ogni ordine e grado,
- le Scuole paritarie ai sensi della Legge 62/2000,
- l’Università degli studi.
Ha la funzione di indicare principi, regolamentare, integrare e coordinare strumenti, progetti e politiche di intervento fra i soggetti coinvolti nelle azioni educative e formative rivolte agli allievi con disabilità.
L’intero documento trova applicazione a livello provinciale e coinvolge gli Enti sottoscrittori nei rispettivi ambiti di competenza territoriale.
Si configura come Accordo Quadro, sulla base del quale si potranno articolare, anche in forma migliorativa, le esperienze, i protocolli di lavoro e le convenzioni che potranno realizzarsi in ogni singola realtà territoriale.
L’Accordo nasce sulla base delle molteplici innovazioni legislative che hanno attraversato il mondo dell’educazione, centrale fra tutte l’Autonomia scolastica.
Le diverse istituzioni preposte alla formazione, all’assistenza, alla cura sono compartecipi nella progettazione e nella realizzazione del progetto di vita della persona con disabilità, nel rispetto dell’individuo e per la realizzazione delle sue potenzialità.
Le scuole paritarie sottoscrivono come soggetti firmatari, richiamando in maniera esplicita la qualità del loro impegno in materia di integrazione degli allievi con disabilità.
L’Accordo recepisce le istanze di partecipazione che Enti e Associazioni delle famiglie hanno espresso in questi anni. Queste ultime, in forma singola o associata, possono firmare l’Accordo in qualità di aderenti.
Enti e Istituzioni sottoscrittori si coordineranno anche con le Associazioni locali che operano per il raggiungimento degli scopi di questo Accordo.
TITOLO PRIMO - Scopi
Art 1 – FINALITA’ E OBIETTIVI
L’ Accordo di Programma intende definire modalità e procedure di collaborazione finalizzate a:
- garantire il successo formativo degli allievi con disabilità, attraverso l’ integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società (art.14, Legge 328/00), assicurando il pieno godimento dei diritti di libertà e di autonomia;
- eliminare gli ostacoli ambientali e le condizioni che impediscono lo sviluppo della persona umana, privilegiando la massima partecipazione alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti costituzionali;
- promuovere l’integrazione scolastica e l’inclusione sociale degli allievi con disabilità attraverso il coordinamento sistematico e funzionale, la corresponsabilità nelle scelte e nelle azioni, per un reale sviluppo dell’ autonomia personale, dell’ apprendimento, delle relazioni e della socializzazione degli allievi con disabilità (art. 12 comma 3, Legge 104/92);
- riaffermare i diritti umani, le libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di essere garantite nel loro pieno godimento senza discriminazioni (Convenzione ONU 2006).
L’ allievo con disabilità è soggetto e oggetto di diritto a fruire di tutti i servizi integrativi necessari per la sua crescita. La famiglia è interlocutore unico costituzionalmente deputato a tutela dei diritti dell’allievo, salvo provvedimenti diversi da parte delle autorità giudiziarie.
Il coinvolgimento della famiglia e la sua partecipazione al processo educativo, cognitivo, ri- abilitativo e sociale è requisito indispensabile.
Il rapporto di collaborazione tra scuola, famiglia, servizio socio sanitario e/o altri servizi ha come fine un intervento coordinato e globale che presuppone la distinzione di competenze oltre ad una congrua ed effettiva collaborazione.
Ciò premesso si individuano i seguenti obiettivi:
a. promuovere l’ attuazione del diritto allo studio;
b. sostenere l’allievo con disabilità nell’autonomia, nella relazione, nella comunicazione, nell’ apprendimento e nella socializzazione;
c. favorire l’acquisizione della consapevolezza e fiducia in se stessi allo scopo di condurre la propria vita da protagonista, con indipendenza individuale e libertà di compiere le proprie scelte;
d. realizzare processi educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell’ambito della scuola, della formazione professionale, del lavoro e delle relazioni sociali;
e. garantire e promuovere all’interno dell’Istituzione scolastica e dell’Università il coinvolgimento della famiglia, la sua partecipazione nei processi di apprendimento, di assistenza, di educazione e di cura alla persona;
f. avviare interventi di orientamento scolastico, post-scolastico, di formazione professionale, di alternanza scuola-lavoro e di avviamento al lavoro.
TITOLO SECONDO - Impegni
Art 2 – IMPEGNI PER L’INTEGRAZIONE
Alla sottoscrizione dell’ Accordo di Programma a livello provinciale prendono parte, in quanto Enti firmatari, tramite i loro legali rappresentanti:
▪ l’ Ufficio Scolastico XII di Verona
▪ la Provincia di Verona
▪ le Aziende ULSS della provincia di Verona
▪ il Centro Medico Don Calabria
▪ i Comuni della provincia di Verona
▪ le Istituzioni Scolastiche Autonome statali e paritarie della provincia di Verona
▪ l’Università degli Studi di Verona
▪ i soggetti pubblici e privati titolari e/o gestori di scuole dell’ infanzia della provincia di Verona.
Aderiscono al presente Accordo di Programma, tramite i loro legali rappresentanti:
▪ le Associazioni di famiglie di persone con disabilità
▪ gli Enti di categoria.
L’ ambito di applicazione si riferisce agli allievi con disabilità, individuati secondo l’art. 3 e l’art. 12 della Legge 104/92, frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole dei cicli primario, secondario statali e paritarie, l’università degli studi.
2.1 SCUOLA STATALE E PARITARIA
In generale all’ Istituzione scolastica nelle sue diverse articolazioni compete:
▪ garantire il diritto all’educazione e all’istruzione, l’integrazione degli allievi con disabilità nelle sezioni della scuola dell’infanzia, nelle classi comuni delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresa l’Università degli studi, indipendentemente dalla gravità della disabilità e con il concorso delle altre Istituzioni a ciò deputate.
2.1.1 Istituzioni scolastiche
Alle Istituzioni statali e paritarie nello specifico compete:
• inserire la descrizione delle attività previste per l’integrazione degli allievi con disabilità all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (POF) delle singole scuole;
• assegnare personale di sostegno alle classi/sezioni e/o altre risorse idonee per le attività educative e didattiche mirate all’integrazione degli allievi con disabilità, valorizzando le figure disponibili, dei diversi profili professionali;
• garantire efficaci modalità di relazione all’interno della scuola e tra scuole di grado diverso, per offrire una positiva accoglienza nelle diverse fasi del percorso scolastico, con particolare attenzione al passaggio da un grado scolastico all’altro ed anche nei percorsi di formazione professionale e universitari;
• facilitare il passaggio degli allievi da una scuola all’altra o da un grado scolastico ad un altro, ivi compresi i CFP, attraverso un completo trasferimento di informazioni e all’attivazione di procedure condivise per l’accoglienza;
• costituire all’interno dell’Istituto i gruppi di lavoro secondo quanto previsto dagli art. 12 e 15 della L.104/92 con il compito di elaborare proposte dirette a monitorare, valutare e migliorare l’offerta formativa per l’integrazione (GLHI - di Istituto) e definire il Piano Educativo Individualizzato per l’allievo (GLHO – operativo per l’alunno);
• favorire la comunicazione tra scuola, famiglia, servizi Ulss, soggetto affidatario del servizio provinciale di assistenza agli allievi con disabilità sensoriali, garantendo la partecipazione all’ elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, la continuità nella collaborazione come garanzia del successo formativo dell’allievo nella prospettiva di un progetto di vita coerente con le potenzialità individuali;
• organizzare attività di sostegno e recupero come previsto dagli artt. 2 e 7 della L.517/77, valorizzando al massimo tutte le risorse disponibili e attivabili;
• definire e realizzare il Piano Educativo Individualizzato, documento nel quale vengono descritti i percorsi integrati, negli aspetti didattici, relazionali e sociali, in coerenza con gli interventi extrascolastici di carattere educativo, riabilitativo e sociale avviati per favorire l’inclusione; organizzare durante l’anno incontri collegiali per la verifica e per la valutazione del Piano;
• coordinare gli interventi per garantire la cura educativa agli allievi con disabilità all’interno della struttura scolastica, cura finalizzata al sostegno delle autonomie personali e del successo formativo, con l’ampio coinvolgimento di tutte le figure professionali che vi operano, compresi i collaboratori scolastici (così come previsto dal vigente CCNL);
• realizzare attività di formazione/aggiornamento in servizio, anche in collaborazione con altri Enti interessati, per gli insegnanti curricolari e di sostegno, per i collaboratori scolastici su tematiche di carattere pedagogico e didattico, su specifiche metodologie, strumenti e tecnologie mirati al superamento della disabilità;
• promuovere forme di sperimentazione anche attraverso le opportunità offerte dall’adesione ad una delle reti dei Centri Territoriali per l’Integrazione (CTI) esistenti sul territorio provinciale;
• individuare un docente referente per l’integrazione con compiti di coordinamento, documentazione e organizzazione inerenti ai diversi progetti di integrazione degli allievi con disabilità nella scuola;
• promuovere attività di orientamento nei percorsi scolastici e post-scolastici anche attraverso intese con i servizi socio-sanitari, la famiglia e altri soggetti del territorio;
• attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione del livello di integrazione scolastica e sociale degli allievi con disabilità, anche attraverso indicatori di efficacia sulla qualità dei servizi resi e con la consultazione dell’utenza.
2.1.2 Ufficio scolastico
All’Ufficio scolastico XII di Verona, articolazione dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR), compete:
▪ raccogliere le richieste di ogni Istituzione scolastica al fine di quantificare le risorse umane necessarie - insegnanti di sostegno - a livello provinciale, da proporre al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale;
▪ assegnare alle Istituzioni scolastiche i posti relativi all’organico di sostegno secondo le reali esigenze e con particolare attenzione alle situazioni di gravità;
▪ attribuire alle Istituzioni scolastiche i finanziamenti previsti per legge;
▪ riunire e coordinare il Gruppo di Lavoro Interistituzionale per l'integrazione degli allievi con disabilità, per la verifica e la valutazione periodica del presente accordo;
▪ analizzare le situazioni rappresentate dalle scuole paritarie di ogni ordine e grado della provincia per la determinazione dei finanziamenti annuali previsti dalla legge sulla parità scolastica (L. 62/2000);
▪ fornire consulenza alle famiglie, alle Istituzioni scolastiche, ai singoli operatori al fine di facilitare e migliorare i rapporti fra Scuola, Famiglia e Territorio, per garantire il successo formativo degli allievi;
▪ attivare progetti su specifiche tematiche con le Istituzioni scolastiche anche con il contributo di Associazioni, Enti Locali, Università, Ulss;
▪ sostenere le Istituzioni scolastiche, singole o in rete, nell’attivazione di programmi, progetti, percorsi ed attività orientate all’organizzazione di modelli di intervento riferiti anche a particolari disabilità;
▪ promuovere e sostenere le reti di scuole, in particolare i Centri Territoriali per l’Integrazione (CTI);
▪ coordinare a livello provinciale le attività promosse dall’Ufficio Scolastico Regionale;
▪ mantenere l’attenzione e favorire la crescita della cultura dell’integrazione con attività formative a carattere provinciale;
▪ promuovere relazioni e scambi interistituzionali tra i Servizi che intervengono nei processi di integrazione.
2.1.3 Università degli Studi
L’università degli Studi si impegna a:
▪ promuovere il Diritto allo Studio, come diritto che appartiene a tutti. Lo studente con disabilità rivendica le stesse opportunità di successo formativo riservate a tutti. E’ necessario quindi che egli abbia a disposizione gli strumenti che, potenzialmente, consentano di raggiungere la laurea;
▪ collaborare con l’Ufficio scolastico n° 12 di Verona e con i Dirigenti delle Scuole secondarie di secondo grado per dare continuità al percorso di studi degli studenti con disabilità.
▪ favorire l’iscrizione degli studenti con disabilità provenienti dalle Scuole superiori attraverso l’attivazione di momenti di sensibilizzazione, percorsi di orientamento, anche in collaborazione con le altre Istituzioni firmatarie dell’Accordo, al fine di stimolare una più profonda conoscenza di sé e del percorso di studi universitario;
2.2 Aziende ULSS
Le Aziende Xxxx si impegnano a:
• realizzare gli interventi sanitari, riabilitativi e sociali, come previsto dalla L.104/92 e successive modifiche, dal DPR 24/2/94, dalla L. 328/2000, dalla L.R. 55/82 e
successive modifiche, dalla L.R. 22/89, dalla L.R. 5/96 Piano Socio Sanitario Regionale e dalla Circolare Regionale 33/93 (secondo i LEA);
• avviare strategie ed interventi finalizzati al recupero e all’integrazione, in sinergia con gli altri soggetti (scuola, EE.LL.), a fronte di particolari situazioni di svantaggio;
• avviare e gestire, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e la famiglia, progetti di orientamento scolastico e formativo professionale, finalizzati alla valutazione di possibili percorsi di integrazione lavorativa;
• formare/aggiornare gli operatori sociali e sanitari, altro personale e le famiglie, sulle tematiche dell’integrazione anche in raccordo con le scuole ed in forma congiunta.
In particolare:
1) effettuare, da parte degli specialisti dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile, dei Servizi dell’Età Evolutiva (pubblici e privati accreditati), del Centro Regionale per i Disturbi dell’Apprendimento, la valutazione clinico-specialistica, la definizione diagnostica dell’ allievo e il rilascio di una “Relazione diagnostica Clinico- Specialistica” finalizzata all’ attivazione dell’UVDM;
2) provvedere, attraverso i Distretti Socio Sanitari, con le Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD) all’individuazione dell’allievo come “Soggetto in situazione di handicap” , producendo a tal fine il “Verbale di Accertamento per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap”, redatto sulla base dell’ICD10, ai sensi del DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 e della DGR
n. 2248 del 17 luglio 2007, per l’integrazione scolastica (certificazione);
3) provvedere, con le Equipe Multidisciplinari Specialistiche nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile, i Servizi dell’Età Evolutiva (pubblici e privati accreditati), il Centro Regionale per i Disturbi dell’Apprendimento, i Servizi di Riabilitazione, i Servizi Integrazione Sociale e Scolastica:
a) alla compilazione della Diagnosi Funzionale;
b) alla collaborazione con la scuola, la famiglia, gli Enti Locali e le altre agenzie territoriali, per la stesura del PEI in ambito scolastico ed extrascolastico.
Alle ULSS compete inoltre:
• collaborare con la scuola, la famiglia, gli Enti Locali e le altre Agenzie territoriali, alla realizzazione del PEI in ambito scolastico ed extrascolastico;
• designare gli operatori dei servizi, delegati a far parte dei gruppi di lavoro a livello delle singole Istituzioni scolastiche o in rete nei CTI;
• provvedere, nell’ambito delle politiche e delle deleghe stabilite dalla Conferenza dei Sindaci, nonché del progetto socio-assistenziale definito in UVMD, all’ assegnazione e alla gestione del personale addetto all’assistenza (operatore socio-sanitario) in ambito scolastico;
• impiegare gli operatori socio sanitari (OSS), presso le istituzioni in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, per garantire l’assistenza, l’autonomia e la comunicazione agli allievi con disabilità. Gli OSS sono assegnati dai Servizi di Integrazione Scolastica e Sociale sulla base dei regolamenti delle singole ULSS, per i casi la cui valutazione sanitaria e sociale evidenzi la non-autosufficienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
• fornire protesi e ausili nel rispetto della normativa in materia;
• promuovere ed attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione dell’ efficacia dei servizi erogati, anche attraverso la consultazione degli utenti.
2.3 COMUNI
I Comuni si impegnano, negli ambiti di propria competenza determinati dalla legislazione nazionale e regionale vigente, a garantire i servizi che favoriscono, la continuità dell’integrazione scolastica ed extrascolastica degli allievi con disabilità, l’assistenza necessaria, nonché tutte le opportunità che facilitano l’integrazione e la realizzazione della persona.
Il Servizio di integrazione scolastica (operatori socio-sanitari) viene assicurato dalle Amministrazioni Comunali in forma diretta o per delega, come previsto dai rispettivi piani di zona.
In particolare, compete ai Comuni:
• garantire progressivamente l’eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici scolastici di propria gestione, sulla base della normativa vigente;
• realizzare l’accesso alle attività educativo-ricreative estive che assicurino il processo d’integrazione e siano fruibili dagli allievi con disabilità;
• curare l’informazione sull’esistenza di iniziative territoriali rivolte all’integrazione degli allievi con disabilità presso le famiglie e le Istituzioni scolastiche;
• assumere un ruolo attivo presso gli Enti e le Associazioni che si occupano della disabilità, in collaborazione con i servizi sociali delle Ulss;
• sviluppare forme di collaborazione istituzionale e progettuale con l’Ufficio Scolastico n° 12 di Verona, le singole Scuole e i Servizi Socio Sanitari;
• favorire progetti di volontariato rivolti agli allievi con disabilità (art. 9 L.104/92) in collaborazione con i servizi sociali delle ULSS;
• garantire il trasporto scolastico per gli allievi con disabilità come previsto dalla L. 118/71, art. 28;
• partecipare agli incontri per la verifica e la valutazione dell’attuazione del presente Accordo di Programma.
I Comuni che hanno attive sezioni di scuole dell’infanzia comunali si attengono al seguente testo di Accordo oltre a fornire personale per supportare il processo di integrazione dei bambini con disabilità.
2.4 PROVINCIA
Premesso che le Leggi Regionali n. 1/2001, art. 131 comma 1 e n. 2/2002, art. 34 mantengono in capo alle Province la competenza per gli interventi sociali relativi agli allievi non vedenti, ipovedenti e audiolesi (di seguito indicati come allievi con disabilità sensoriale), la Provincia di Verona, negli ambiti di propria competenza, assicura gli interventi di “integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale”.
Le finalità del servizio sono così individuate:
a) supportare il ruolo di sostegno sociale e didattico proprio della scuola e delle famiglie degli allievi con disabilità sensoriale, tramite l'assegnazione di operatori lettori/ripetitori;
b) favorire i processi di integrazione sociale e scolastica degli allievi con disabilità sensoriale in collaborazione con tutti i soggetti/servizi coinvolti del territorio;
c) garantire l'intervento agli allievi con disabilità sensoriale che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale.
La Provincia di Verona si impegna a:
• dare attuazione al Servizio di integrazione socio-didattica a favore degli allievi con disabilità sensoriale nelle scuole di ogni ordine e grado, comunque fino al conseguimento di una qualifica professionale, attraverso l'affidamento a terzi del servizio stesso;
• prevedere l'assegnazione agli allievi di operatori lettori/ripetitori, a seguito della elaborazione di “Progetti individuali di intervento” da realizzarsi con attività in prevalenza extrascolastiche e domiciliari. Tali attività sono definite in base alle necessità dell’allievo con disabilità sensoriale, sulla base del Piano Educativo Individualizzato e in raccordo con gli insegnanti, a sostegno dell’integrazione scolastica e dell’inclusione sociale;
• sostenere e promuovere attività formative/aggiornamento per la qualificazione delle predette attività;
• promuovere ed attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione del livello di efficacia degli interventi e dei servizi erogati;
• favorire la collaborazione tra la Provincia, il soggetto affidatario del servizio e le Istituzioni scolastiche per la sottoscrizione di un “disciplinare” che stabilisca reciproci impegni al fine di garantire un'efficace integrazione socio-didattica degli allievi con disabilità sensoriale, nonché a dare attuazione, per la parte di propria competenza, agli impegni previsti dal “disciplinare” stesso;
• contribuire a fornire materiali didattici, attrezzature, tecnologie ed ausili specifici, nell'ambito delle proprie competenze e tramite il soggetto affidatario del servizio, per favorire l'autonomia degli allievi con disabilità sensoriale;
• adeguare le strutture edilizie, in particolare quelle scolastiche di propria competenza, in attuazione delle leggi vigenti sulle barriere architettoniche;
Art. 3 - PERCORSO PER L’INTEGRAZIONE
3.1 INDIVIDUAZIONE / CERTIFICAZIONE
Le Aziende ULSS della Provincia, in applicazione della DGR n. 2248 del 17 luglio 2007, integrata dalle disposizioni della successiva DGR 4588 del 28 dicembre 2007, provvedono all’identificazione dell’allievo con disabilità, ai fini dell’integrazione scolastica, attraverso l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD) con il rilascio del “Verbale di
Accertamento per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap”, secondo i regolamenti che ciascuna Azienda ULSS ha approntato.
Ai fini del processo di integrazione scolastica il verbale di accertamento per l’individuazione dell’ “alunno in situazione di handicap” redatto secondo l’ ICD10, unitamente alla diagnosi funzionale, è da presentare alla scuola all’atto dell’ iscrizione e, comunque, in tempo utile per la definizione degli organici, da parte dei genitori o degli esercenti la patria potestà.
Il verbale di accertamento e la diagnosi funzionale potranno essere integrati dalle relazioni clinico specialistiche di operatori sanitari di strutture pubbliche, convenzionate, accreditate accluse alla domanda di UVMD.
Non sono richieste documentazioni specifiche per l’esercizio di attività laboratoriali previste dai percorsi dell’istruzione secondaria di secondo grado. (C.M. 400/1991, C.M. 181/1993 e
C.M. 363/1994).
La gravità clinica non può essere motivo di esclusione scolastica ma, come previsto dall’art. 10 della legge 104/92, è indispensabile attivare particolari iniziative concordate tra scuola, Università degli Studi, Azienda Ulss ed Enti locali, con l’eventuale apporto di enti ed associazioni, co-progettate e condivise nel PEI.
La procedura per la certificazione
L’ ULSS competente per territorio o i centri accreditati attivano il percorso di accertamento diagnostico su richiesta dei genitori con eventuale relazione della scuola (vedi allegato 1) che, per quanto di sua competenza, sensibilizza i genitori sulla problematica presentata dal figlio/a.
La scuola, qualora individui situazioni di rilevanti difficoltà in ordine al processo evolutivo, interviene nella sensibilizzazione della famiglia e, con i docenti di sezione/classe, redige una relazione descrittiva sui problemi evidenziati.
Il Dirigente scolastico provvede a consegnare ai genitori la relazione, o a spedirla direttamente ai servizi su delega dei genitori, per l’avvio del percorso di valutazione da parte delle Ulss o delle strutture accreditate.
Qualora la famiglia non accetti di attivare la prassi prevista o rifiuti di essere coinvolta, la Scuola, l’Azienda ULSS e/o l’Amministrazione Comunale concorderanno ogni iniziativa atta a sostenere l’integrazione scolastica dell’allievo ed accompagnare la famiglia verso la maggior consapevolezza finalizzata alla tutela dello stesso.
Su indicazione degli specialisti che hanno valutato il soggetto e ne redigono una relazione clinico specialistica (vedi allegato 2) ai fini dell’accertamento collegiale, la famiglia decide se inoltrare la richiesta scritta (vedi allegato 3), all’Unità Valutativa Multidimensionale del Distretto che provvede all’ accertamento dell’allievo con disabilità ai fini dell’integrazione scolastica, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 2248 del 17 luglio 2007).
Il verbale di accertamento contenente la diagnosi clinica, effettuata secondo l’ICD 10 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in riferimento al DPCM n.185/06 (vedi allegato 4), dovrà riportare lo stato di particolare gravità del soggetto, funzionale all’integrazione scolastica e l’eventuale data di rivedibilità. In sede di UVMD viene definita anche la necessità dell’operatore socio-sanitario.
Il quadro valutativo dovrà essere completato dalla Diagnosi Funzionale (vedi allegato 5), predisposta ai sensi della L.104/92, in quanto documento fondamentale per l’avvio di un’ efficace azione formativa e riabilitativa con accluse le eventuali relazioni cliniche specialistiche.
Per i tempi e le modalità del primo accertamento e del rinnovo si assume il protocollo stipulato tra l’Ufficio scolastico XII di Verona e le Aziende Ulss, allegato al presente Accordo (vedi allegato n 6).
3.2 DIAGNOSI FUNZIONALE
La Diagnosi Funzionale (D.F.), predisposta ai sensi della L.104/92, è l’atto di valutazione dinamica di ingresso e presa in carico dell’ allievo con disabilità da parte dei servizi socio sanitari, per la piena integrazione scolastica e sociale.
La Diagnosi Funzionale è redatta secondo i principi del modello bio-psico-sociale dell’ICF e descrive, oltre ad un approfondimento anamnestico e clinico, il quadro di funzionalità dell’allievo nei vari contesti, definisce gli obiettivi in relazione ai possibili interventi (Intesa PCM 20/3/2008 – Intesa tra Stato e Regioni).
La Diagnosi Funzionale può, in quest’ottica, progressivamente comprendere il Profilo dinamico funzionale così come previsto dall’Intesa Stato Regioni del 2008. Ci si riserva per un periodo transitorio, una graduale sperimentazione per la progressiva adozione di questa possibilità.
Oltre ad un approfondimento anamnestico e clinico, la Diagnosi Funzionale “deve comportare la descrizione delle seguenti aree: cognitiva, linguistica, relazionale, sensoriale, motorio-prassica e dell’autonomia”, può essere integrata dalla documentazione di specialisti ed operatori sociali che hanno concorso all’accertamento.
3.3 PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) definisce la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite e/o da conseguire in relazione agli apprendimenti, alla socializzazione e alle autonomie, sia rispetto alle difficoltà che alle potenzialità. E’ steso sulla base del contributo fornito da ogni componente del GLHO, composto dagli operatori Ulss, dagli operatori lettori/ripetitori, dai genitori e dal gruppo docente/consiglio di classe al completo. Con riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2 e, come previsto nell’Intesa PCM 20/3/2008 – Intesa tra Stato e Regioni, il PDF può progressivamente rientrare nella Diagnosi Funzionale se quest’ultima viene redatta secondo i principi del modello bio-psico- sociale dell’ICF.
3.4 PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)
Per ogni allievo con disabilità inserito nella scuola viene elaborato uno specifico P.E.I., di cui all’art. 12, comma 5, legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (MIUR 4 agosto 2009).
Il PEI costituisce un documento di sintesi dei dati conoscitivi e di previsione degli interventi prospettati. In esso si definiscono:
• i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona (tra i quali anche l’accesso, l’accoglienza e la somministrazione dei farmaci);
• gli obiettivi educativo-riabilitativi e di socializzazione perseguibili in uno o più anni;
• gli obiettivi di apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione alla programmazione di classe;
• l’eventuale progettazione delle attività integrate con la formazione professionale;
• le forme di integrazione fra scuola ed extra – scuola in coerenza con il progetto di vita;
• i metodi, i materiali e i sussidi per la sua attuazione;
• i tempi e l’articolazione degli interventi;
• le forme, i modi e i tempi di verifica/valutazione del PEI;
• il raccordo con la famiglia in caso di assenza prolungata.
Il PEI va redatto dalla scuola entro i primi due mesi dell’anno scolastico, con il contributo degli specialisti, degli operatori Ulss e/o di Enti accreditati o convenzionati, degli operatori lettori/ripetitori, congiuntamente con la famiglia.
La scuola delibera il PEI e lo rende disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro “la conoscenza e la condivisione del percorso educativo concreto e formativo pianificato” (Linee guida per l’integrazione, MIUR 4 agosto 2009].
TITOLO TERZO – Soggetti e strutture
Art. 4 – ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
4.1 GRUPPI DI LAVORO
4.1.1 Gruppo di lavoro di Istituto (GLHI)
Presso ogni Istituzione scolastica viene costituito il gruppo di studio e di lavoro previsto dall’art. 15, comma 2 della Legge 104/92, con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano dell’Offerta Formativa (POF).
Esso è composto da:
- il dirigente scolastico (o suo delegato), che lo presiede;
- un operatore dell’Azienda Ulss;
- almeno due docenti, di cui uno di sostegno;
- un rappresentante dei genitori degli alunni disabili;
- un rappresentante dei genitori eletti nel Consiglio di Circolo/Istituto;
- un rappresentante degli studenti per le scuole secondarie di secondo grado.
Secondo i principi della L. 328/2000 e in riferimento agli argomenti affrontati, il Gruppo di lavoro può essere integrato da un rappresentante dell’Ente Locale.
Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni ricevute dagli Enti coinvolti, formalizza la costituzione del Gruppo e ne informa le famiglie ad inizio anno scolastico. Tale gruppo, che ha durata triennale, si riunisce almeno due volte l’anno, per:
- proporre e inserire nella programmazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) iniziative di promozione dell’integrazione scolastica per gli allievi con disabilità;
- concorrere a promuovere la corretta applicazione dei protocolli relativi al passaggio e alla formazione delle classi (D.M. n. 141/1999, D.M. n. 81/2009);
- monitorare la realizzazione delle iniziative e la qualità complessiva dell’integrazione.
4.1.2 Gruppo di lavoro operativo (GLHO)
Per ogni allievo con disabilità opera un Gruppo di lavoro interprofessionale operativo composto da:
- il dirigente scolastico (o suo delegato);
- il docente di sostegno assegnato alla classe;
- tutti i docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative riferite all’allievo;
- gli specialisti e gli operatori sanitari e sociali dei servizi territoriali dell’ULSS o dei Centri accreditati;
- l'operatore lettore/ripetitore;
- la famiglia dell’allievo;
- eventuali altri soggetti, anche privati, coinvolti nel processo di integrazione.
Il Gruppo ha il compito di predisporre il Piano Educativo Individualizzato, di verificarne l’attuazione e l’efficacia. Opera con l’attenzione alla continuità educativa, sociale e lavorativa dell’allievo, individuando le prospettive di sviluppo del singolo progetto di vita. Il gruppo è convocato dal dirigente scolastico. La famiglia viene sempre informata degli incontri programmati.
Di ogni riunione viene redatto, a cura della scuola, un verbale che diventa parte integrante del PEI.
4.1.3 Gruppo di Lavoro Interistituzionale
Ai sensi dell’art.15 della L.104/92 e dell’art.317 del T.U. 297/94, è istituito il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale. Con la composizione prevista e convocato da un Dirigente Tecnico ha compiti di consulenza e proposta al dirigente dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli Enti Locali e le Aziende Xxxx.
Per il monitoraggio, la verifica, la valutazione periodica e per le eventuali integrazioni e/o revisioni del presente Accordo di programma sarà attivato un Gruppo di Lavoro Interistituzionale composto da referenti delle Ulss, delle Istituzioni scolastiche, dell’Ufficio scolastico, degli Enti Locali, delle Associazioni
Il Gruppo di Lavoro dura in carica tre anni (art.16 L.104/92).
4.2 RETI PER L’INTEGRAZIONE
I Centri Territoriali per l’Integrazione attivati dall’anno 2002 rispondono, a livello regionale e provinciale, all’idea della C.M. 139/01 riferita alla L.104/92 in tema di integrazione scolastica finalizzata al miglioramento dei servizi, della razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie. Sono costituiti con accordo di rete fra scuole, secondo i principi del
D.P.R. 275/99 e attivano in forma collaborativa diversi soggetti istituzionali quali: le Ulss, le Amministrazioni Pubbliche, le Associazioni. I CTI si presentano come centri di riferimento qualitativo dei processi di integrazione per una migliore efficienza dei servizi a favore degli allievi con disabilità. A tal fine promuovono attività di formazione/aggiornamento, il confronto interno e con gli altri soggetti istituzionali anche attraverso protocolli di intesa, la consulenza per le famiglie, la raccolta di documentazioni e buone prassi, la costituzione di gruppi di ricerca–azione.
Art. 5 - CONTINUITA’
Le Istituzioni scolastiche garantiscono la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola e per l’accesso all’Università degli Studi prevedendo forme di consultazione e incontri fra insegnanti del ciclo precedente con quelli del ciclo successivo, con l’eventuale partecipazione dei genitori e degli operatori dei Servizi, al fine di realizzare il migliore sviluppo dell’esperienza scolastica dell’allievo con disabilità. Tali incontri dovranno essere programmati prima della fine dell’anno scolastico.
Le Istituzioni scolastiche garantiscono inoltre il passaggio delle informazioni necessarie sull’allievo con disabilità con l’invio del fascicolo personale completo dei documenti maggiormente significativi al Dirigente scolastico del grado successivo, entro l’inizio dell’anno scolastico di futura frequenza, informando per tempo la famiglia, in coerenza con le disposizioni afferenti al trattamento dei dati.
Art. 6 – ORIENTAMENTO
L’attività di orientamento si caratterizza come azione formativa all’interno del PEI. Si sviluppa nel corso di tutto il percorso scolastico e in particolare nel segmento della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso i Consigli di Classe in collaborazione con i Servizi, gli Enti Locali, con il coinvolgimento della famiglia, con il contributo di figure esperte e di tutte le opportunità disponibili sul territorio.
I Consigli di Classe, nell’ambito del Piano Educativo Individualizzato predispongono e realizzano percorsi di orientamento in vista delle scelte da effettuare al termine dei rispettivi gradi di scuola.
Verranno favoriti percorsi di orientamento, collegati al progetto di vita, anche attraverso la realizzazione di progetti personalizzati di alternanza scuola-lavoro e percorsi formativi integrati tra scuola e formazione professionale, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale.
L’Università degli Studi, per gli allievi con disabilità orientati al proseguimento formativo, progetta e realizza interventi utili per promuovere il regolare percorso tenendo a riferimento lo sviluppo armonico della personalità del soggetto nella sua completezza e complessità. Si utilizzeranno, in modo coordinato, risorse umane, servizi territoriali e si attiveranno raccordi con le diverse Amministrazioni locali e scolastiche oltre alle Agenzie deputate alla formazione dello studente con disabilità.
Art. 7 - RISORSE UMANE
7.1 DIRIGENTE SCOLASTICO
È il garante dell’offerta formativa per tutti i soggetti e quindi anche per gli allievi con disabilità. Istituisce e attiva il GLHI, convoca il GLHO, promuove e cura una serie di iniziative di coordinamento, consultazione, consulenza e scambio informativo, in sinergia con le diverse componenti scolastiche, i servizi Ulss, Enti accreditati e/o convenzionati, Enti locali, Enti gestori di servizi di assistenza, Associazioni, per realizzare gli obiettivi finalizzati all’inclusione scolastica degli allievi con disabilità. Si avvale di eventuali figure di supporto, utilizzando il personale docente disponibile. Può promuovere la partecipazione a reti di scuole e coordinarle (es. CTI).
7.2 PERSONALE DOCENTE
Il gruppo docente, composto dagli insegnanti curricolari e di sostegno, è chiamato a collaborare in forma attiva per realizzare una scuola inclusiva. In quest’ ottica, la funzione docente si concretizza nella progettazione e realizzazione del PEI secondo la logica della corresponsabilità educativa.
L’insegnante di sostegno è assegnato alla classe/sezione, di cui è contitolare e rappresenta una risorsa di contesto per garantire all’allievo con disabilità idonee strategie educative, didattiche e relazionali.
Xxxxx evitate relazioni totalmente individualizzate o deleghe alla sola figura professionale specifica per attività di sostegno.
7.3 PERSONALE AUSILIARIO
Il personale dipendente dello Stato, ai sensi delle disposizioni contrattuali, delle norme vigenti sull’organizzazione del lavoro e sulle specifiche competenze opera in favore degli allievi con disabilità, in funzione complementare e sussidiaria all’attività educativa ed assistenziale. Svolge compiti di collaborazione per quanto riguarda la funzione di accompagnamento “nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, all’uso dei servizi igienici e alla cura dell’igiene personale” CCNL 2007.
Nell’ottica di favorire comunque interventi volti all'integrazione degli allievi con disabilità anche il personale dipendente da altra amministrazione opera in forma complementare e sussidiaria, fermo restando quanto previsto dalle rispettive disposizioni contrattuali.
7.4 OPERATORE SOCIO SANITARIO
L’operatore socio sanitario è una figura professionale in possesso di qualifica come previsto dalla L.R. 20/2001. L’intervento di questa figura professionale è finalizzato all’assistenza degli allievi con disabilità, secondo quanto stabilito dall’art. 13 comma 3 della Legge n. 104/92 e dalla Circ. Reg. n. 33/93. In particolare si concretizza nell’ambito delle autonomie di base, della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita in ambito scolastico e della socializzazione, mediante azioni e strategie concordate con la scuola per il raggiungimento degli obiettivi definiti all’interno del Progetto Educativo Individualizzato. La sua funzione è volta alla valorizzazione e al potenziamento delle capacità individuali dell’allievo con disabilità, secondo i bisogni specifici, mediante l’acquisizione ed il consolidamento delle autonomie personali e relazionali, in un percorso di crescita e maturazione globale. Opera per favorire la partecipazione e l’inclusione, in ogni sua forma, all’interno del progetto di vita.
Condivide obiettivi, metodi con i docenti e il personale della scuola, realizza l’effettiva partecipazione dell’allievo con disabilità a tutte le esperienze scolastiche formative, ricreative e ai progetti previsti dal POF.
Partecipa alle attività di programmazione e di verifica, agli incontri con i referenti sanitari e sociali dei servizi territoriali Ulss e/o accreditati.
7.5 OPERATORE LETTORE / RIPETITORE
Per gli allievi con disabilità sensoriale la Provincia di Verona provvede, avvalendosi del soggetto affidatario del servizio provinciale di assistenza agli allievi con disabilità sensoriale, su richiesta delle famiglie, a garantire l’assegnazione di personale qualificato con funzione di operatore lettore/ripetitore che presta servizio, di norma, in orario extrascolastico.
L’operatore collabora con la scuola, la famiglia e i Servizi socio sanitari per migliorare l’autonomia e la comunicazione di questi allievi, per superare le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità sensoriale. A tal fine partecipa alla stesura del PEI, agli incontri del GLHO e programma la sua attività raccordandosi con il personale scolastico e verificando i contenuti dell’attività svolta.
7.6 TUTOR – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
Gli studenti con disabilità che frequentano l’Università degli Studi di Verona possono avvalersi del supporto di un servizio di tutorato mirato a:
- individualizzare le prove d’ingresso e l’espletamento delle procedure di immatricolazione (tessera mensa, richiesta di esoneri, borse di studio);
- definire percorsi di orientamento didattico e fisico iniziale;
- accompagnare nello studio coloro che incontrano particolari difficoltà nel superamento di un esame a causa del proprio deficit;
- reperire appunti, libri, fotocopie e organizzare momenti di incontro;
- valutare e definire modalità individualizzate per sostenere le prove d’esame (es. richiesta di tempo aggiuntivo).
Per gli studenti con disabilità sensoriale sono previsti:
- a) interpretariato LIS – b) trascrizione e correzione dei contenuti di registrazioni audio (non udenti);
- c) trascrizioni braille e trasferimento in formato elettronico – d) registrazione su file audio – e) scansione testi in formato elettronico (non vedenti).
7.7 VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO
I firmatari del presente accordo favoriscono e sviluppano rapporti di collaborazione con il mondo del volontariato, gli Enti di categoria e le Associazioni delle famiglie, al fine di coordinare le risorse che possono essere offerte agli allievi con disabilità e favorire l’informazione reciproca. Tali rapporti saranno finalizzati al conseguimento dell’integrazione scolastica e sociale, con particolare attenzione agli ambiti socio – assistenziali, ricreativi, culturali, sportivi e del tempo libero.
Art. 8 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
I firmatari di questo Accordo promuovono iniziative e modalità di aggiornamento rivolte alle varie figure professionali che, con diversi compiti e a vari livelli, collaborano per favorire l’integrazione scolastica e sociale degli allievi con disabilità.
L’Ufficio scolastico, le reti CTI (Centri territoriali per l’integrazione), il CTS (Centro territoriale di supporto per l’utilizzo delle nuove tecnologie), le Ulss, gli Enti locali,
l’Università degli Studi, in collaborazione con gli Enti e le Associazioni, si impegnano ad elaborare progetti di formazione/aggiornamento e sperimentazione, predisporre servizi di consulenza e di supporto per migliorare i processi di integrazione. Le diverse iniziative potranno assumere carattere autonomo e riferito alla singola istituzione, si tenderà sempre più a favorire modalità operative di carattere interprofessionale e interistituzionale.
Art. 9 STRUTTURE E STRUMENTI
9.1 EDIFICI
Ad integrazione di quanto indicato negli articoli 2.3 e 2.4 del presente accordo, si riporta quanto segue:
• gli Enti Locali proprietari degli immobili o gli Enti gestori, in caso di scuole paritarie, hanno il compito di predisporre spazi interni ed esterni alla scuola, accessibili a tutti, nel rispetto delle norme attive sull’eliminazione delle barriere architettoniche;
• il dirigente scolastico segnalerà all’Ente competente la presenza di ostacoli che costituiscono un impedimento alla frequenza o una limitazione della partecipazione alle attività scolastiche degli allievi, al fine di individuare gli interventi più idonei per risolvere o ridurre l’impedimento.
9.2 TECNOLOGIE
Per quanto riguarda le tecnologie, è attivo presso l’Ufficio scolastico n° 12 di Verona il Centro Territoriale di Supporto (CTS), che offre un servizio di consulenza su appuntamento, per i docenti, gli operatori e le famiglie. E’ istituito su disposizioni ministeriali con nota Prot. n. 3051/A0 del 27/04/2006, si avvale di figure esperte, si occupa di programmi informatici, dell’uso di tecnologie utilizzabili nel progetto di integrazione degli allievi con disabilità.
9.3 LIBRI DI TESTO
Sono previsti libri di testo e strumenti rispondenti alle specifiche esigenze degli allievi con disabilità. Ci si riferisce a testi trascritti in Braille per non vedenti o con caratteri ingranditi per ipovedenti, in forma digitale con prodotti che rispettino i requisiti previsti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento alle regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli allievi con disabilità.
Nelle classi in cui sono presenti allievi con disabilità visiva il termine di scadenza per l'adozione dei libri di testo è anticipato, secondo quanto previsto dalle circolari ministeriali che regolano la materia, ciò per permettere la realizzazione, gli adattamenti, nonché la distribuzione degli stessi in tempo utile rispetto all’inizio delle lezioni.
TITOLO QUARTO - Monitoraggio e valutazione
Art. 10 VERIFICA E VALUTAZIONE PERIODICA
I firmatari del presente Accordo di Programma incaricano il Gruppo di Lavoro Interistituzionale di provvedere, con almeno un incontro annuale, alla verifica e alla valutazione del funzionamento del presente articolato al fine di procedere alla ricognizione dei problemi, alla messa a punto di idonee strategie correttive e all’individuazione delle modalità più opportune per riferire in merito ai firmatari stessi.
Art. 11 COLLEGIO DI VIGILANZA
La vigilanza sull'esecuzione dell’ Accordo di Programma e gli interventi che dovessero rendersi necessari per garantirne il rispetto sono svolti dal Collegio di Vigilanza (art. 34 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267). Il Collegio di Xxxxxxxxx si impegna a promuovere periodiche consultazioni con i rappresentanti degli Enti e delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Il Collegio di Vigilanza è composto da:
- Presidente della Provincia, o suo delegato;
- Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle tre Ulss;
- Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Centri accreditati o loro delegati;
- Dirigente dell’Ufficio scolastico o suo delegato;
- Tre rappresentanti dei Dirigenti Scolastici delle scuole statali [uno per Ulss];
- Un rappresentante delle scuole paritarie;
- Un rappresentante dell’Università degli Studi.
Il Dirigente dell’Ufficio scolastico provvederà alla prima convocazione del Collegio e in tale seduta verrà individuato il presidente, a maggioranza dei componenti.
Art. 12 DIFFUSIONE DELL’ACCORDO
Ogni Ente firmatario inserirà nei propri documenti programmatici interni gli impegni desumibili da questo Accordo, definendone le modalità organizzative specifiche (Es. POF o Carta dei Servizi).
Le parti contraenti si impegnano a diffondere i contenuti del presente Accordo di Programma all’interno delle sedi di propria competenza e ad applicare i principi della L. 104/92, nel rispetto dei diritti di informazione e partecipazione.
Art. 13 CODICE COMUNE
A tutti gli operatori viene richiesto di cooperare con il massimo rispetto reciproco, di impegnarsi a condividere le strategie più opportune per ogni intervento di integrazione. A tutti gli operatori viene inoltre richiesta correttezza nelle informazioni, rispetto degli elementi di riservatezza e dovere della reciprocità, in coerenza con le norme che regolano il trattamento dei dati sensibili.
I genitori degli allievi con disabilità hanno il diritto-dovere di partecipare in tutte le sedi ai momenti in cui è prevista la loro collaborazione per garantire la realizzazione del processo di integrazione scolastica.
Hanno il diritto di conoscere le motivazioni ed i contenuti delle scelte di intervento che gli operatori intendono intraprendere.
La persona con disabilità ha diritto di conoscere e di partecipare alla propria autorealizzazione in tutti i modi compatibili con la propria situazione.
Art. 14 DURATA E MODIFICABILITÀ DELL’ACCORDO
Il presente Accordo di norma ha validità quinquennale, si pone in coerenza con le scadenze dei Piani di Zona, pertanto nella fase di prima applicazione ha validità fino a settembre 2015. Potrà essere prorogato, integrato e modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative o a procedure organizzative dei diversi Enti erogatori dei servizi, con accordo di tutti i firmatari.
Art. 15 NORMA FINALE
I firmatari dell’ Accordo rivedranno i rispettivi impegni qualora intervengano nuove normative, accordi tra Enti interessati all’ applicazione di norme esistenti. In tal caso, qualsiasi soggetto è tenuto a fornire tempestiva informazione al Collegio di Vigilanza.
Art. 16 ALLEGATI - ELENCO MODULISTICA
Gli allegati e la modulistica sono parte integrante dell’ Accordo. Potranno essere integrati e modificati a seguito di innovazioni normative, delle verifiche intermedie previste dall’art. 10 del presente articolato.
SOGGETTI FIRMATARI dell’ACCORDO di PROGRAMMA
Provincia di Verona |
Ufficio scolastico XII – Ufficio di Verona |
ULSS 20 di Verona (Verona) |
ULSS 21 di Legnago (Verona) |
ULSS 22 di Bussolengo (Verona) |
Centro Medico Don Calabria |
Comune di Verona |
Conferenza dei Sindaci – Ulss 20 |
Conferenza dei Sindaci – Ulss 21 |
Conferenza dei Sindaci – Ulss 22 |
Università agli studi di Verona |
Scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Verona |
Scuole paritarie di ogni ordine e grado della provincia di Verona |
Rappresentante FISM |
Rappresentante FIDAE |
Carta intestata SCUOLA
RELAZIONE PER LA SEGNALAZIONE REDATTA DALLA SCUOLA (allegato 1)
Prot. n.
🗆 Nuova segnalazione
🗆 Richiesta di rinnovo
Relazione descrittiva riferita all’alunno
All’Azienda U.L.S.S. n° …… Unità Operativa …………...
Centro Accreditato ……..
………………………………………………………………………………………………………..
Ai sensi dell’art.3 e art 12 della L.104/92 e del DPCM 185/06, valida per l’integrazione scolastica. Si segnala l’alunno/a sotto indicato per gli approfondimenti di competenza.
Cognome | Nome | ||
Luogo di nascita | Data di nascita | ||
Indirizzo | Tel. |
INDIRIZZO DEI GENITORI (se diverso da quello del bambino) :
PADRE MADRE
L’alunno/a frequenta:
🗆 Scuola infanzia (denominazione e indirizzo) sezione relativa agli anni: 3 🗆 4 🗆 5 🗆
ore settimanali
con presenza a mensa: no 🗆 sì per n. volte
🗆 Scuola primaria 🗆 Scuola secondaria I° grado 🗆 Scuola secondaria II° grado (denominazione e indirizzo)
classe sez
ore settimanali
con presenza a mensa : no 🗆 sì per n. volte
Curriculum scolastico svolto 🗆 nido
🗆 infanzia
Figure di supporto già assegnate all’alunno
AUTONOMIA PERSONALE
(deambulazione, uso dei servizi igienici, cura della persona,alimentazione;iniziative personali rispetto a spazi,strumenti,tempi,attività libere…)
APPRENDIMENTO
( Rendimento scolastico, competenze senso-percettive e motorie,espressive, di orientamento spazio/temporali, linguistiche, logico-matematiche…)
SOCIALIZZAZIONE E ASPETTI RELAZIONALI
(atteggiamenti e comportamenti con coetanei e adulti .Motivazione, interesse rispetto alle attività )
ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI RILEVATI
Data
I docenti dell’alunno
I genitori dell’alunno
(firma obbligatoria di entrambi i genitori) il Dirigente Scolastico
Carta intestata ULSS / CENTRO ACCREDITATO
RELAZIONE CLINICA – DIAGNOSTICA-SPECIALISTICA (allegato 2)
Prot.: del
Cognome e Nome: Data di Nascita : Comune di Residenza: Diagnosi (ICD 10):
Relazione clinica
In riferimento a: EZIOLOGIA
□ Stabilizzata □ Progressiva
Proposta di Validità:
Timbro e firma del Certificante
Carta intestata ULSS / CENTRO ACCREDITATO
Al Direttore del Distretto Socio Sanitario
OGGETTO: Domanda di attivazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) per individuazione dell’alunno in situazione di handicap ai sensi del DPCM n. 185 del 23/02/2006.
Allegato B dgr 2248/2007. (allegato 3)
❑ Nuova richiesta
❑ Rinnovo
Il sottoscritto/a
Nato /a
prov.
il
Residente a ( CAP) via n
tel cell
in qualità di: □ genitore □ tutore
che il minore:
Cognome Nato/a a Residente a
CHIEDE
Nome prov. il CAP via n.
Codice Fiscale Venga valutato ai fini dell’integrazione scolastica.
DICHIARA
che per l’a.s. il suddetto minore è iscritto a:
❑ Scuola dell’Infanzia
❑ Scuola Primaria – classe
❑ Scuola Secondaria di I grado – classe
❑ Scuola Secondaria di II grado – classe
ALLEGA
❑ Certificato medico che riporta:
⮚ diagnosi clinica
⮚ indicazione se si tratta di patologia stabilizzata o progressiva
❑ Altra documentazione
⮚ copia verbale invalidità civile e/o handicap ai sensi della L. 104/92
⮚ altro (specificare)
Data Firma del/dei genitore/i o del tutore
Delega per la trasmissione diretta dall’U.V.M.D. alla Scuola
Il sottoscritto genitore o tutore nato il a prov delega
l’Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale competente per la valutazione del figlio
nato il CF alla trasmissione del verbale di individuazione dell’alunno disabile alla scuola
con sede a via ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.
Firma genitore
Per accettazione il presidente dell’UVMD
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento relativo all’individuazione
dell’alunno in situazione di handicap in conformità alle disposizioni vigenti in materia di privacy del predetto Decreto ed esprime il suo consenso al trattamento degli stessi.
Data Il/la dichiarante
Carta intestata ULSS / CENTRO ACCREDITATO
VERBALE DI ACCERTAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO IN SITUAZIONE DI HANDICAP AI SENSI DEL DPCM N. 185 DEL 23 FEBBRAIO 2006 (allegato 4)
Cognome Nome Nato/a a il Residente in C.a.p. Codice Fiscale Data di presentazione della domanda N° prot. da parte di in qualità di □ genitore □ tutore
Iscrizione per l’anno scolastico
□ Scuola dell’Infanzia □ primo anno □ secondo anno □ terzo anno
□ Primaria, alla classe
□ Secondaria di I grado, alla classe
□ Secondaria di II grado, alla classe
□ Università
L’Unità di Valutazione Multidimensionale, riunita in data , esaminata e valutata la documentazione prodotta,
attesta
Diagnosi e codice ICD 10
_
La patologia è:
□ Fisica □ Psichica □ Sensoriale □ Plurima e risulta : □ Stabilizzata □ Progressiva
□ La patologia si connota, in presenza dei presupposti previsti dal DPCM N. 185 DEL 23 FEBBRAIO 2006, con carattere di particolare gravità □ si □ no
□ La patologia non rientra nelle categorie di handicap ai sensi del DPCM n. 185 del 23.02.2006.
Il presente accertamento è valido ai sensi della L. 104/92 ai fini dell’attuazione della L. 517/77 (assegnazione insegnante di sostegno) per l’integrazione scolastica fino al termine ciclo:
□ scuola infanzia □ scuola primaria □ scuola secondaria I° grado
□ scuola secondaria II° grado □ fino alla fine dell’anno scolastico
necessita inoltre di:
□ operatore socio-sanitario ( viene indicato secondo le diverse modalità organizzative delle singole ulss )
Firme componenti della Unità di Valutazione Multidimensionale Responsabile UVMD Componenti
Carta intestata ULSS / CENTRO ACCREDITATO
DIAGNOSI FUNZIONALE (allegato 5)
Cognome e Nome:
Data di Nascita : Comune di Residenza:
Diagnosi (ICD 10):
COGNITIVA
1. livello di sviluppo raggiunto
2. capacità di integrazione delle competenze
AFFETTIVO-RELAZIONALE
1. livello di autostima
2. rapporto con gli altri
LINGUISTICA
1. comprensione
2. produzione
3. altri linguaggi alternativi e/o integrativi
SENSORIALE
1. vista: tipo e grado di deficit
2. udito: tipo e grado di deficit
3. tatto: tipo e grado di deficit
MOTORIO-PRASSICA
1. motricità globale
2. motricità fine
NEUROPSICOLOGICA
1. memoria
2. attenzione
3. organizzazione spaziale
4. altro
DELL’AUTONOMIA
1. personale
2. sociale
data Timbro e firma
del Certificante
PROTOCOLLO SU MODALITÀ E TEMPI PER LA CERTIFICAZIONE
si collega all’art.3 “Titolo secondo – Impegni” dell’Accordo (allegato 6)
Si riassumono di seguito le modalità e i tempi riferiti alle indicazioni del DPCM n.185 del 23 febbraio 2006 sul “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
Modalità
a. la certificazione dovrà essere prodotta attraverso “appositi accertamenti collegiali”, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b. il verbale UVMD, sottoscritto dai componenti il collegio, dovrà contenere l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell’OMS nonchè la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima;
c. il verbale UVMD dovrà indicare anche l’eventuale data di rivedibilità;
Tempi
1. Rinnovo della certificazione
Ha luogo tramite richiesta della famiglia ai servizi territoriali dell’ Ulss di competenza.
Riguarda quegli allievi la cui certificazione è in scadenza e deve essere rinnovata per il successivo anno scolastico. Non è più obbligatorio il rinnovo al passaggio di grado di scuola, poiché l’eventuale data di rivedibilità (scadenza della certificazione) deve essere indicata nel Verbale di accertamento.
Il rinnovo nel passaggio di grado scolastico rimane valido per le certificazioni rilasciate prima dell’adozione del Verbale UVMD.
La scuola attiva la famiglia affinché inoltri ai servizi dell’ Ulss competente (o all’Ente accreditato) la richiesta, entro la scadenza concordata del 31/10 di ogni anno | I servizi dell’Ulss o l’Ente accreditato si impegnano a rilasciare la certificazione e a consegnarla alla scuola, tramite la famiglia, entro il 31/01 dell’anno successivo |
2. Nuova certificazione
Si avvia tramite richiesta della famiglia (all.3), accompagnata da eventuale relazione della scuola (art. 3.1 Accordo di programma e all.1) ai servizi territoriali dell’ Ulss di competenza o all’Ente accreditato.
La scuola attiva la famiglia affinché inoltri la richiesta (accompagnata da eventuale relazione) entro la scadenza concordata del 31/01 di ogni anno. L’attivazione avviene con i seguenti passaggi: - relazione sintetica della scuola sulle difficoltà rilevate (all. 1) - sottoscrizione della relazione da parte dei genitori - consegna della relazione ai genitori per inoltro all’Ulss di competenza territoriale o all’Ente accreditato | I servizi ULSS si impegnano a rilasciare il verbale di accertamento UVMD entro il 31/05 di ogni anno, tramite la famiglia o, con delega della famiglia direttamente alla scuola. |
Si ricorda che ogni Ulss-Ente accreditato fornisce informazioni specifiche su dove andare a consegnare la richiesta (all.3) unitamente alla relazione della scuola (all.1).
n.b. la relazione della scuola facilita la presa in carico mirata da parte dei servizi e il coinvolgimento multidimensionale degli operatori socio sanitari e permette alla famiglia di accedere all’esonero dal pagamento del ticket sanitario per la valutazione diagnostica.