INDICE
NORME RELATIVE ALL'ACCESSO ED ALL'USO DELLA RETE INFORMATICA E TELEMATICA D'ATENEO
Emanato con DR. n. 729 di data 4.8.1997 e modificato con DR. 1635 di data 29.12.2000
INDICE
Art. | 1 - Oggetto e ambito di applicazione. | 2 |
Art. | 2 - Principi generali. | 2 |
Art. | 3 - Definizioni. | 2 |
Art. | 4 - Soggetti che possono avere accesso alla rete d’Ateneo. | 2 |
Art. | 5 - Modalità di accesso alla rete. | 3 |
Art. | 6 - Attività vietate. | 3 |
Art. | 7 - Di alcuni servizi particolari. | 3 |
Art. | 8 - Sanzioni . | 3 |
Art. | 9 - Procedure | 4 |
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete informatica e telematica d’Ateneo e dei servizi che, tramite la stessa rete, è possibile ricevere o offrire all’interno o all’esterno dell’Università di Trento.
2. La rete di Xxxxxx collega permanentemente le diverse sedi in cui si articola l’Ateneo. Essa è interconnessa alla rete Garr e, tramite quest’ultima, alla rete Internet. L’uso delle risorse e dei servizi di Internet tramite la rete d’Ateneo è pertanto subordinato al rispetto da parte degli utenti oltre che del presente regolamento, anche delle norme dettate dagli organi di governo del Garr in ordine all’accesso e all’utilizzo della stessa rete Garr.
3. Le norme relative all’uso della rete Garr emanate ed emanande dai responsabili della rete Garr fanno parte integrante del presente regolamento.
Art. 2 - Principi generali.
1. L’Università di Trento promuove l’utilizzo della rete d’Ateneo (e delle altre reti cui la stessa è interconnessa) quale strumento utile a perseguire le proprie finalità.
2. Gli utenti manifestano liberamente il loro pensiero nel rispetto dei diritti degli altri utenti e dei terzi.
3. Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano a non commettere abusi aderendo ad un principio di autodisciplina.
Art. 3 - Definizioni.
1. Nel presente regolamento i termini di seguito elencati hanno il significato ai medesimi associato:
- Ateneo: l’Università di Trento in tutte le sue articolazioni istituzionali e territoriali.
- Utenti: Tutti coloro che hanno accesso alla rete d’Ateneo alla luce del presente regolamento.
- Rete d’Ateneo: L’insieme delle attrezzature che consentono il collegamento informatico e telematico tra le diverse sedi e stazioni di lavoro e l’accesso alle reti telematiche esterne.
- Presìdio ITM: Una delle strutture istituite con delibera della Giunta Esecutiva dell'Università degli Studi di Trento n 235 del 5/9/96 (recante: Istituzione dell'Area dei Servizi Informatici Telematici e Multimediali).
- Commissione SITM: La Commissione d’Ateneo per i servizi informatici, telematici e multimediali istituita con delibera della Giunta Esecutiva dell'Università degli Studi di Trento n 235 del 5/9/96 (recante: Istituzione dell'Area dei Servizi Informatici Telematici e Multimediali).
- Comitato Tecnico SIT: Il Comitato Tecnico per i servizi informatici e telematici istituito con delibera della Giunta Esecutiva dell'Università degli Studi di Trento n 235 del 5/9/96 (recante: Istituzione dell'Area dei Servizi Informatici Telematici e Multimediali).
- Garr: Gruppo Armonizzazione Reti per la Ricerca creato nel 1988 che opera sotto la direzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Murst)
- Rete Garr: la rete italiana della ricerca che viene attualmente gestita dalle organizzazioni che l'hanno originariamente costituita: il Cnr, l'Enea, Infn e tre Consorzi che offrono servizi informatici agli Atenei italiani: Cineca (Bologna), Cilea (Milano) e Tecnopolis-Csata (Bari).
- Rete Internet: La rete di reti basata sul protocollo di comunicazione TCP/IP.
- Abuso: qualsivoglia violazione del presente regolamento o di altre discipline civili, penali e amministrative che disciplinano le attività e i servizi svolti sulla rete.
Art. 4 - Soggetti che possono avere accesso alla rete d’Ateneo.
1. Hanno diritto di accedere alla Rete d’Ateneo: i professori e i ricercatori dell’Ateneo, il personale non docente, gli studenti, i dottorandi di ricerca, i titolari di borse post-dottorato, i componenti degli organi dell’Ateneo ancorché non dipendenti.
2. Possono accedere alla rete per il periodo di tempo necessario all’espletamento dei loro compiti all’interno dell’Ateneo: i Professori a contratto, i visiting professors, i collaboratori esterni impegnati nelle attività istituzionali svolte dall’Ateneo.
3. L’accesso alla rete è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature.
4. La Commissione SITM può regolamentare l’accesso di determinate categorie di utenti quando questo è richiesto da ragioni tecniche.
5. Per conseguire l’obiettivo di assicurare il miglior funzionamento delle risorse disponibili la Commissione SITM può emanare appositi regolamenti di carattere operativo che gli utenti si impegnano ad osservare.
Art. 5 - Modalità di accesso alla rete.
1. Chi vuole ottenere accesso alla rete di Xxxxxx deve inoltrare domanda al Presidio ITM cui afferisce.
2. L’utente ottiene l’accesso dopo essersi impegnato ad osservare il presente regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete ed essersi impegnato a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi.
3. L’utente che ottiene l’accesso alla rete si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite la rete.
4. Per accedere alla rete è possibile:
a) utilizzare un codice utente attivo su di un server del presidio
b) connettere alla rete di presidio un sistema per utilizzo personale (PC, WorkStation, Network Computer ecc.)
c) connettere alla rete di presidio un sistema server, sul quale possono essere attivati servizi multiutente
d) collegarsi alla rete d’Ateneo dalla rete telefonica pubblica attraverso il Sistema per l'accesso remoto d'Ateneo
5. Qualsiasi accesso alla rete viene associato ad un persona fisica cui imputare le attività svolte utilizzando il codice utente, il sistema personale, il sistema server, l'accesso remoto.
Art. 6 - Attività vietate.
1. È vietato usare la rete:
a) In modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento;
b) In modo difforme dalle regolamentazioni dettate dai responsabili della rete Garr;
c) In modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative in materia di disciplina delle attività e dei servizi svolti sulla rete.
d) Per scopi incompatibili con le finalità e con l’attività istituzionale dell’Ateneo così come stabilito nello Statuto dell’Università;
e) Per conseguire l’accesso non autorizzato a risorse di rete interne od esterne all’Ateneo;
f) Per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi;
g) Per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne restringano l’utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti;
h) Per attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
i) Per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, etc.);
l) Per attività che violino le leggi a tutela delle opere dell’ingegno.
È inoltre vietato usare l’anonimato o servirsi di risorse che consentono di restare anonimi.
Art. 7 - Di alcuni servizi particolari.
1. Gli utenti che vogliono attivare servizi assimilabili a bollettini, fogli redazionali o testate giornalistiche quali: bacheche elettroniche, giornali elettronici, e simili devono inoltrare richiesta al Presidente del Comitato di Xxxxxxxx, dichiarando che tali attività rientrano tra i fini istituzionali dell’Ateneo. L’utente deve dichiarare per iscritto che intende assumersi la responsabilità degli abusi che possono essere commessi, anche da terzi non utenti, attraverso detti servizi.
2. Il Presidente del Comitato di presidio autorizza l’attivazione dei servizi di cui al comma precedente una volta accertata la loro inerenza ai fini istituzionali dell’Università.
3. Ciascun utente può in ogni momento ricorrere alla Commissione SITM per far acclarare la legittimità della propria attività sulla rete e la conformità della stessa al presente regolamento.
Art. 8 - Sanzioni .
1. In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) Il richiamo verbale;
b) Il richiamo scritto;
c) La sospensione dall’accesso alla rete da un minimo di una settimana a un massimo di sei mesi;
d) L’esclusione definitiva dall’uso della rete.
2. Le sanzioni sono comminate dalla Commissione SITM.
3. In caso abbia notizia di abuso e vi sia pericolo nel ritardo il Rettore può ordinare l’immediata cessazione dell’attività all’origine dell’abuso adottando le necessarie misure per impedire che l’abuso venga portato ad ulteriori conseguenze.
Art. 9 - Procedure
1. Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare alla Commissione SITM violazioni di quanto previsto nel presente regolamento. Le segnalazioni anonime non vengono prese in considerazione.
2. Se la Commissione SITM ritiene infondata la segnalazione ne dà comunicazione motivata all’autore.
3. Se la Commissione SITM ritiene che la segnalazione sia fondata invita l’utente a fornire tutti i chiarimenti e i documenti che ritiene utili alla propria difesa assegnando un termine non inferiore a 10 giorni. L’utente può chiedere di essere ascoltato.
4. Se i chiarimenti sono ritenuti sufficienti, la Commissione archivia il procedimento e ne dà comunicazione motivata all’autore della segnalazione.
5. Se la Commissione SITM accerta l’esistenza dell’abuso commina le sanzioni previste all’articolo precedente motivando la decisione.
6. La decisione viene comunicata senza ritardo alle parti.
7. Con proprio regolamento, la Commissione SITM può stabilire norme attuative di quanto previsto nel presente articolo.