CONTRATTI DI LOCAZIONE INTERESSATI
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• BASE IMPONIBILE E TASSAZIONE
• VERSAMENTO DELLA CEDOLARE SECCA
• REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
SOGGETTI INTERESSATI
⇨
⇨
CONTRATTI DI LOCAZIONE INTERESSATI
⇨
⇨
NUOVA
TASSAZIONE ALTERNATIVA DEL CANONE
DI LOCAZIONE
⇨
⇨
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
Art. 3 D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 - L. 5.05.2009, n. 42 - Artt. 76, 87, c. 5, 117, 119 Costituzione
- Art. 3 D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 - Provv. Ag. Entrate 7.04.2011, prot. 55394 - Com. stampa Ag. Entrate 7.04.2011
A decorrere dall’anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo (e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione) può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, a un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota del 21%, ridotta al 19% per i contratti a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa.
Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat verificatasi nell’anno precedente. L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
SCHEMA DI SINTESI
Persone fisiche (privati)
Proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità abitative (accatastamento A1-A11, escluso A10), locate ad uso abitativo. | ⇨ | Soggetti Irpef |
La cedolare secca non si applica alle locazioni di unità immobiliari ad uso | ||
abitativo effettuate nell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni. |
⇨
Esclusioni
⇨
Sono esclusi i fabbricati strumentali per natura (uffici, negozi, box, ecc.) ed i terreni.
Contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione.
Immobili ad uso non abitativo
Immobili ad uso abitativo
⇨
⇨
Decorrenza |
Opzione del locatore |
Preventiva comunicazione al conduttore |
Divieto di aggiornamento del canone |
Rilevanza del reddito |
Dall’anno 2011. | |
In alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la determinazione del | |
reddito fondiario, il locatore può optare per il regime della cedolare secca. | |
L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comu- nicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone. | |
Se il locatore opta per l’applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggior- namento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat. | |
• Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. • Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione econo- mica equivalente (Isee). |
⇨
⇨
⇨ ⇨
⇨ ⇨
⇨ ⇨
IMPOSTA
SOSTITUTIVA
Cedolare secca
Aliquote |
Imposte sostituite |
Base imponibile |
• 19% per i contratti concordati, nei Comuni ad alta tensione abitativa (3+2). • 21% per i contratti liberi (4+4) e per altri contratti. |
• Irpef e relative addizionali. • Imposta di bollo (sul contratto di locazione/risoluzione/proroghe). • Imposta di registro. |
La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione. |
⇨ ⇨
⇨ ⇨
La cedolare secca è calcolata sul 100% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti (comunque non inferiore alla rendita catastale).
⇨ ⇨
BASE IMPONIBILE E TASSAZIONE
Tavola n. 1
Alternative per tassazione canoni di locazione
Regime ordinario di tassazione del canone | Base imponibile | Per i contratti liberi. | Canone di locazione, ridotto dell’abbattimento forfettario del 15%. |
Per i contratti concordati. | Ulteriore deduzione del 30% | ||
Aliquote | • Sulla base imponibile è applicata: .. l’aliquota marginale Irpef (in base al reddito complessivo del titolare). | • Ragguagliata alla durata e alla quota di possesso. • Cumulo con altri redditi. | |
Imposta di registro | Si applica l’imposta di registro nella misura del 2%. | ||
Cedolare secca | Base imponibile | 100% del canone di locazione. | Ragguagliato alla durata e alla quota di possesso. |
Aliquote | 19% | Per i contratti concordati, nei Comuni ad alta tensione abitativa (3+2 anni). | |
21% | Per i contratti liberi (4+4 anni) e per altri contratti. Nella cedolare secca sono incorporate le addizionali regionale e comunale Irpef (la cui misura è stabilita dalle competenti amministrazioni), le imposte di registro e di bollo. | ||
Imposte sostituite in caso di opzione | Irpef e addizionali | Relative al reddito fondiario prodotto dalle unità immobiliari alle quali si riferisce l’opzione, nei periodi d’imposta ricadenti nel periodo di durata dell’opzione. | |
Imposta di registro | Dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per i quali si applica l’opzione. | ||
Imposta di bollo | Dovuta sul contratto di locazione. | ||
Risoluzioni e proroghe | • Imposta di registro e di bollo sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione qualora: .. alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per la quale è esercitata l’opzione; .. sia esercitata l’opzione per la cedolare secca per il periodo di durata della proroga. |
Tavola n. 2
Calcoli di convenienza (su canone di locazione pari a 100)
Scaglione di reddito | Aliquota Irpef | Imposta dovuta a titolo di Irpef(2) | Cedolare secca del 21% (sul 100% del canone) | Differenza(3) | |
Su 85% del canone | |||||
Fino a € 15.000 | 23% | 19,55 | -1,45 | ||
Contratti liberi | Tra € 15.000 e € 28.000 | 27% | 22,95 | 21,00 | 1,95 |
Tra € 28.000 e € 55.000 | 38% | 32,30 | 11,30 | ||
Tra € 55.000 e € 75.000 | 41% | 34,85 | 13,85 | ||
Oltre € 75.000 | 43% | 36,55 | 15,55 |
Scaglione di reddito | Aliquota Irpef | Imposta dovuta a titolo di Irpef(2) | Cedolare secca del 19% (sul 100% del canone) | Differenza(3) | |
Su 59,50%(1) del canone | |||||
Contratti | Fino a € 15.000 | 23% | 13,68 | -5,32 | |
Tra € 15.000 e € 28.000 | 27% | 16,06 | -2,94 | ||
agevolati (c.d. | 19,00 | ||||
Tra € 28.000 e € 55.000 | 38% | 22,61 | 3,61 | ||
Tra € 55.000 e € 75.000 | 41% | 24,39 | 5,39 | ||
“concordati”) | |||||
Oltre € 75.000 | 43% | 25,58 | 6,58 | ||
Note | (1) 85% del canone, ulteriormente ridotto del 30%. (2) La tassazione ordinaria varia in relazione delle diverse deduzioni e detrazioni eventualmente spettanti. All’Irpef si devono aggiungere le addizionali comunale e regionale, variabili in base alla residenza. (3) Per il calcolo della convenienza, si deve tenere conto, nel sistema ordinario di tassazione, anche delle addizionali all’Irpef e dell’imposta di registro; nel sistema della cedolare secca, invece, si deve considerare il divieto di adeguamento annuale Istat del canone. In tal modo, per i canoni liberi la cedolare secca è conveniente, rispetto alla tassazione ordinaria in tutti i casi, salvo poi controllare la specifica situazione. Per i contratti concordati, la convenienza per la cedolare secca risulta evidente dal 3° scaglione di reddito, ossia oltre € 28.000 di reddito dichiarato. |
VERSAMENTO DELLA CEDOLARE SECCA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
• La cedolare secca si liquida nella dichiarazione dei redditi (modello Unico e modello 730).
Art. 37,
c. 1 Tuir
Il reddito derivante dai contratti di locazione oggetto della nuova tassazione non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato mediante l’appli- cazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe.
VERSAMENTO
• Termini
• Rateazione dell’acconto
• Versamento a saldo
• I soggetti che hanno effettuato l’opzione devono versare la cedolare secca calcolata sul canone di locazione stabilito dalle parti entro i termini previsti per il versamento dell’Irpef.
• La prima rata dell’acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente, con calcolo degli interessi secondo le disposizioni previ- ste per la rateazione dell’Irpef.
• Si applicano le disposizioni in materia di versamento a saldo dell’Irpef.
• Mod. F24 • Il versamento della cedolare secca, in acconto e a saldo, è eseguito con le modalità stabilite dall’art. 19 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241.
Detta modalità è utilizzata per i versamenti d’acconto eseguiti nel corso del 2011 anche dai soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale e presentano la dichiarazione dei redditi al sostituto d’imposta, a un CAF o a un professionista abilitato.
Tavola n. 3
Acconti
Acconti per il 2011 (nella misura dell’85%) | ||||
Decorrenza | Acconto(1) | Rate | Scadenza | |
85%(2) | Se inferiore a € 257,52 | Unica rata | 30.11.2011 | |
1ª rata (40%) | ||||
Contratti in corso nell’anno 2011 | imposta dovuta per 2011 | Se pari o superiore a € 257,52 | 16.06.2011 (o 18.07.2011 con maggiorazione dello 0,40%). | |
2ª rata (60%) | 30.11.2011. | |||
Contratti in xxxxx xx 00.00.0000 Compresi i contratti scaduti/ risolti volontariamente prima del 31.05.2011 | 85% | 1ª rata (40%) | 16.06.2011 (o 18.07.2011 con maggiorazione dello 0,40%). | |
2ª rata (60%) | 30.11.2011 | |||
Contratti con decorrenza successiva al 31.05.2011 | 85% | Unica rata | 30.11.2011 | |
Contratti con decorrenza dal 1.11.2011 | Non dovuto |
Acconti dal 2012 (nella misura del 95%) | ||||
Decorrenza | Acconto(1) | Rate | Scadenza | |
95%(3) | Se inferiore a € 257,52 | Unica rata | 30.11 di ciascun anno | |
Tutti | imposta dovuta per anno precedente | Se pari o superiore a € 257,52 | 1ª rata (40%) | 16.06 (o 16.07 con maggiorazione dello 0,40%). |
2ª rata (60%) | 30.11. |
(1) Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera € 51,65.
(2) Il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2011 non si considera carente se di importo almeno pari all’85% dell’ammontare della cedolare secca.
(3) Il versamento dell’acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95% della cedolare secca calcolata per l’anno in cui si è prodotto il reddito.
Note
R A T I O N . 5 / 2 0 1 1 - 8 1 9 9 3
SANZIONI PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE
Art. 1, cc. 1 e 2 D. Lgs. 471/1997
• Omessa indicazione del canone nella dichiarazio- ne dei redditi.
• Indicazione in misura ridotta a quella effettiva del canone in dichiarazione.
• Dal 240% al 480% delle imposte do- vute (minimo di € 516,00).
• Dal 200% al 400% della maggiore imposta.
Nel caso di definizione dell’accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all’impugnazione dell’accertamento, si applicano, senza riduzione, le san- zioni ordinarie previste dall’art. 1, cc. 1 e 2 e dell’art. 13, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (sanzione del 30% sui ritardati o omessi versamenti).
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
TERMINE
• Tutti i contratti di locazione e affitto di immobili devono essere registrati entro 30 giorni
dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).
Se la durata del contratto non supera i 30 giorni nell’anno, non si è obbligati alla registrazione.
Contratti inferiori a 30 giorni
EFFETTI
• La registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione.
Incluso l’obbligo di comunicazione di cessione della proprietà o del godimento o dell’uso esclusivo dell’immobile, entro 48 ore, all’autorità di Pubblica Sicurezza (art. 12 D.L. 59/ 1978). | |
• La mancata registrazione o la registrazione per un canone inferiore comporta che dalla data di registrazione (nuove sanzioni): .. la durata del contratto è di 4 anni; .. il canone annuo è pari al triplo della rendita catastale (con aggiornamento Istat dal 2° anno), se minore del canone. • I contratti non registrati sono nulli(1); è possibile procedere alla registrazione, entro il 6.06.2011, dei contratti in corso non tempestivamente registrati, con inapplicabilità delle nuove sanzioni. | |
Nota(1) | Si applica inoltre la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta (art. 69 D.P.R. 131/1986). |
IMPOSTE DA VERSARE IN CASO DI OPZIONE PARZIALE
• Contitolarità
• Qualora vi siano 2 o più locatori, persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile a uso abitativo e delle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazio- ne, l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun lo- catore, compilando l’apposito modello.
• I locatori che non esercitano l’opzione per la cedolare secca sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso.
• L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo sta- bilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.
• Deve essere comunque assolta l’imposta di bollo sul contratto di locazione.
• Più unità
immobiliari
• Nel caso in cui il contratto di locazione abbia ad oggetto unità immo- biliari abitative, per le quali è esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, e altri immobili per i quali non è esercitata l’op- zione, l’imposta di registro è calcolata solo sui canoni riferiti a questi ultimi immobili.
Se il canone è pattuito unitariamente, l’imposta di registro è calcolata sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita.
• Deve essere comunque assolta l’imposta di bollo sul contratto di
locazione.
4 R A T I O
N . 5 / 2 0 1 1 - 8 1 9 9
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• ASPETTI OPERATIVI
ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA
L. 5.05.2009, n. 42 - Artt. 76, 87, c. 5, 117, 119 Costituzione - Art. 3 D. Lgs. 14.03.2011, n. 23
- Art. 3 D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 - Provv. Ag. Entrate 7.04.2011, prot. 55394 - Com. stampa Ag. Entrate 7.04.2011
Con il Servizio Internet per la registrazione dei contratti relativi a immobili adibiti ad abita- zione (Siria) il contribuente può, dal 7.04.2011, contestualmente alla registrazione dei contratti di locazione, esercitare l’opzione per la cedolare secca, a condizione che: sia i locatori sia i conduttori non siano più di 3 e tutti i locatori aderiscano alla cedolare; si tratti di una sola unità abitativa con non più di 3 pertinenze; tutti gli immobili presenti nel contratto siano censiti con attribuzione di rendita; il contratto disciplini esclusivamente il rapporto di loca- zione. Negli altri casi occorre presentare agli uffici dell’Agenzia Entrate 2 copie cartacee del modello 69 per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi.
SCHEMA DI SINTESI
MODELLO SIRIA
Registrazione telema- tica della locazione di immobili abitativi
+
esercizio opzione per cedolare secca.
Oggetto |
Condizioni per l’utilizzo del modello |
Presentazione telematica Obbligo |
Termini di presentazione |
Il modello SIRIA di denuncia può essere utilizzato per la registrazione del contratto di locazione e per l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca, per tutti i contratti stipulati [o con decorrenza (se anteriore)] dall’8.03.2011. | |
• Numero di locatori non superiore a 3. • Tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedolare secca. • Un numero di conduttori non superiore a 3. • Una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a 3. • Tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita. • Il contratto deve disciplinare esclusivamente il rapporto di locazione, senza ulteriori pattuizioni. | |
Per la registrazione dei contratti di locazione per i quali non è possibile utiliz- zare il modello Siria, nonché per la comunicazione di tutti gli eventi successivi inerenti i contratti già registrati (esempio: proroga o risoluzione anticipata), è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o utilizzare, qualora previsto, le apposite procedure telematiche. | |
Esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici, ovvero tramite i soggetti incaricati. | |
Mediante il software semplificato disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente è guidato nella procedura di registrazione. | |
A seguito della presentazione, il servizio telematico rilascia una ricevuta con- tenente l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della denuncia. | |
Contratto | Non deve essere allegato al modello ai fini della registrazione, ma conservato dalle parti, unitamente alla ricevuta di avvenuta presen- tazione rilasciata dal servizio telematico, ed esibito in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria. |
• Entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto di locazione. • Se è prevista una data di decorrenza anteriore alla data della stipula, la denuncia deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di decorrenza. | |
Per la registrazione tardiva del contratto di locazione non è possibile utiliz- zare tale modello. |
⇨ ⇨
⇨ ⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨ ⇨
MODELLO 69
Per la richiesta di re- gistrazione e adempi- menti successivi.
Il modello 69, che può sostituire il modello Comunicazione Dati Catastali (CDC), è da utilizzare per la richiesta di registrazione degli atti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali, e per la comunicazione degli adempimenti successivi dei contratti di locazione (cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).
Oggetto
⇨ ⇨
Il modello è presentato in modalità cartacea, in duplice copia, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Cartaceo
⇨ ⇨
ASPETTI OPERATIVI
IMMOBILI OGGETTO DELL’OPZIONE
• L’opzione può essere esercitata per ciascun immobile ad uso abitativo locato per fina- lità abitative e relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Con lettera raccomandata.
• Il locatore è tenuto, a pena dell’inefficacia dell’opzione, a comunicare al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat verificatasi nell’anno precedente.
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
• Registrazione contratto
• L’opzione è esercitata in sede di registrazione del contratto mediante il modello Siria o il modello 69.
• Se non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può:
.. applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito
ovvero
.. esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registra- zione volontaria del contratto.
• Annualità successive
• Proroga
del contratto
• Il mancato esercizio dell’opzione nella 1ª annualità del contratto non preclude la possibilità di opzione per le annualità successive, nel termine per il versamento dell’imposta di registro, mediante il modello 69.
• In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l’opzione è esercitata nel termine per il versamento dell’imposta di registro, mediante il modello 69.
DURATA DELL’OPZIONE
• Intera durata del contratto
• L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga, ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima.
• Revoca • Il locatore ha la facoltà di revo-
care l’opzione in ciascuna annualità contrattuale succes- siva a quella in cui questa è stata esercitata.
• La revoca è effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’impo- sta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento dell’imposta di registro dovuta.
Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive.
CONTITOLARITÀ
O COMPROPRIETÀ
• Qualora vi siano 2 o più locatori, persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile ad uso abitativo e delle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
• L’opzione esplica effetti solo in capo ai locatori che l’hanno esercitata.
Registrazione del contratto
• Contratti la cui registrazione scade tra il 7.04.2011 e il 6.06.2011.
• Contratti il cui termine di pagamento per la proroga scade nel medesimo periodo. Entro il 6.06.2011
Tavola
Opzione per la cedolare secca per il 2011
Xxxxxxxxx | Quando optare | Particolarità |
• Contratti già registrati al 7.04.2011. • Contratti scaduti o risolti al 7.04.2011. • Contratti prorogati e con imposta di registro già pagata. | Con la dichiarazione dei redditi da presen- tare nel 2012 (relativa ai redditi del 2011). | • Nessun rimborso per le imposte di registro e di bollo già versate. • Il locatore deve versare l’acconto della cedolare secca, se dovuto. |
• Contratti registrati a partire dal 7.04.2011. • Contratti prorogati e con versamento del- l’imposta di registro non scaduta. | Con la registrazione del contratto (modello Si- ria). | Il modello 69 deve essere utilizzato quando non ricorrono i requisiti per utilizzare quello semplificato (Siria) e per le proroghe, risoluzioni anticipate, ecc. |
Contratti risolti a partire dal 7.04.2011 o per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento dell’imposta di registro dovuta per la risoluzione. | Entro il termine di ver- samento dell’imposta di registro relativa alla ri- soluzione (modello 69). | • L’opzione espressa in sede di risoluzione del contratto: .. ha effetto per l’applicazione della cedolare secca per il periodo d’imposta 2011; .. consente la non applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, ove dovuta, sulla risoluzione stessa; .. vincola il locatore al versamento d’acconto, ove dovuto, della cedolare secca relativa al periodo d’imposta 2011. |
Esempio n. 1
Modello Siria (registrazione telematica per locazione di immobile ad uso abitativo con opzione per cedolare secca)
Xxxxxxx Xxxxxxx
X X X X X X 0 0 A 0 1 E 8 9 7 O
Xxxxx Xxxxxx
☞ X 0 1 0 1 1 9 6 0 M Mantova Mn
B N C M R A 6 8 B 5 8 C 1 1 8 R
Xxxxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxx
1 8 0 2 1 9 6 0 X Xxxxxx Xxxxxxxx Xx
Xxxxx Xxxxxxx
V R D N R C 8 5 H 6 0 E 8 9 7 Y
Xxxxx Xxxxxx
2 0 0 6 1 9 8 5 F Mantova Mn
Centro Studi Castelli S.r.l.
Aggiornato al 19.04.2011
R A T I O N . 5 / 2 0 1 1 - 8 2 1 9 - 1 7
Esempio n. 1 (segue)
Percentuali di pos- sesso
☞
50 00
50 00
Mantova Mn
Dati catastali
Codice catastale del Comune
☞
☞
☜
☞
☞
E 8 9 7 I 1 0 4 1 2 2
Categoria catastale
☞
☞
A 0 3 1.200 00 Xxx Xxxxxx 00
50 00 50 00 Mantova Mn
Rendita catastale
E 8 | 9 7 | I | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 8 | |
C 0 6 | 300 00 | Xxx | Xxxxxx | 00 |
Xxxxxx annuo
Canone concordato
Canone mensile
☞
☞
☞
6.000 00 1
Durata del contratto
☞
☞
0 1 0 5 2 0 1 1 0 1 0 5 2 0 1 1 3 0 0 4 2 0 1 5
Si dichiara la finalità abitativa della locazione e l’opzione per la cedolare secca
☞
Xxxxxx Xxxxx
NRENTN44P07C118R
2
0 1 0 5 2 0 1 1 Xxxxxxx Xxxx
BNCMRA68B58C118R Xxxxx Xxxxxxx
RSSNDR60A01E897O
Esempio n. 2
Modello 69 - Quadri A-D (registrazione in modalità cartacea)
Direzione provinciale di Mantova 1 3
R S S N D R 6 0 A 0 1 E 8 9 7 O 0 1 0 5 2 0 1 1 3 0 0 4 2 0 1 5
☜
☜
Locazione X X
1 | R S S N D R | 6 | 0 | A | 0 | 1 | E | 8 | 9 7 X | Xxxxx | Registrazione del xxxxxxxxx | ||||||||
Xxxxxx | Xxxxxxx | M N 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | M | |||||||||
00000 Xxxxxxx 0 X X X X R A | 6 | 8 | B | 5 | 8 | C | 1 | M N Via 1 8 R Bianchi | Volta | 10 | |||||||||
Xxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxx | M N | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | F | ||||||||
00000 Xxxxxxx | M N Xxx | Xxxxx | 00 | ||||||||||||||||
3 V R D N R C | 8 | 5 | H | 6 | 0 | E | 8 | 9 7 Y Xxxxx | |||||||||||
Xxxxxx | Mantova | M N 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 8 | 5 | F |
00000 Xxxxxxx M N Xxx Xxxx 00
...omissis...
Corrispettivo annuale
Locazione non finanziaria di fabbricato
(1)
☞
☜
1 7202 6.000,00 1 2 3
...omissis...
Codice catastale del Comune
6.000,00
☞
1 E 8 9 7 U I
☜
☞
2 E 8 9 7 U I
Immobile censito al
Catasto edilizio “urbano”
Immobile “intero”
...omissis...
X X
Xxxxxx Xxxxx
Nota(1)
Il quadro è compilato a cura dei notai e degli altri ufficiali roganti per gli atti pubblici e scritture private autenticate, o dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per le scritture private non autenticate.
Centro Studi Castelli S.r.l.
Aggiornato al 19.04.2011
R A T I O N . 5 / 2 0 1 1 - 8 2 1 9 - 1 9
Esempio n. 3
Modello 69 - Quadro F (se il modello è relativo a locazione non finanziaria di fabbricato abitativo i cui canoni possono essere assoggettati a cedolare secca)
Locazione
R S S N D R 6 0 A 0 1 E 8 9 7 O 0 1 0 5 2 0 1 1
3 3
Firma
per delega
☜
B N C M R A 6 8 B 5 8 C 1 1 8 R Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx X X X X X X 6 0 A 0 1 E 8 9 7 O
1 1 2
1 1 A03 SI 1.200,00 1 50 SI ☜
1 1 A03 SI 1.200,00 2 50 SI ☜
1 2 C06 SI 300,00 1 50 SI ☜
1 2 C06 SI 300,00 2 50 SI ☜
Opzione per cedolare secca
Xxxxxx Xxxxx
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• SOGGETTI IRPEF SENZA OPZIONE
• SOGGETTI IRPEF CON OPZIONE E SOGGETTI IRES
video
FISCO
del 18.05.2011
🕿 n. 0376-775130
Metodo
MODELLO IRAP 2011
D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2011 - L. 24.12.2007, n. 244 - Xxxx. Xx. Xxxxxxx 00.00.0000, x. 00/
X - Xxxx. Xx. Entrate 26.05.2009, n. 27/E - Xxxx. Xx. Xxxxxxx 00.00.0000, x. 00/X - Xxxx. Xx. Entrate 22.07.2009, n. 39/ E - Ris. Ag. Entrate 28.05.2010, n. 28/E - Ris. Ag. Entrate 30.01.2009, n. 25/E - Circ. Assonime 12.06.2009, n. 25, 31.07.2009, n. 34 e 25.09.2009, n. 41 - Informativa CNDCEC 13.04.2010, n. 26
Dai periodi d’imposta successivi a quello in xxxxx xx 00.00.0000 la determinazione della base imponibile Irap, per i soggetti Ires, segue il principio di derivazione delle voci rilevanti dal conto economico. Il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini Irap è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili. Pertanto, i costi soggetti a limiti di deducibilità ai fini Ires possono essere dedotti integralmente ai fini Irap, poiché le forfetizzazioni del Tuir, nel sistema Irap, non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per contestare l’inerenza dei costi dedotti. Alla stregua di tali principi, un costo che non attenga all’attività d’impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci non può essere dedotto, anche se imputato al conto economico.
SCHEMA DI SINTESI
• La base imponibile Irap è determinata dalla differenza tra(1):
SOCIETÀ DI CAPITALI
ED ENTI COMMERCIALI
SOCIETÀ
DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI
“da bilancio”
⇨ I valori sono as- sunti nel loro va-
lore contabile.
Art. 5
D. Lgs. 446/1997
⇨
Costi sempre indeducibili
Metodo “fiscale”
⇨
I costi ed i ricavi sono assunti nel loro valore fisca- le .
Art. 5-bis
D. Lgs. 446/1997
⇨
Costi sempre indeducibili
⇨ Opzione
(+) valore della produzione di cui alla lett. A) dell’art. 2425 del C.C.; (-) costi della produzione di cui alla lett. B) dell’art. 2425 del C.C., con
⇨
esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13).
Così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.
• Spese per il personale dipendente e assimilato anche classificate in voci diverse dalla voce di cui alla lett. B), n. 9) dell’art. 2425 C.C.
⇨
• Quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto.
• Perdite su crediti.
• Ici.
• Accantonamenti per rischi ed oneri(2).
• La base imponibile Irap è determinata dalla differenza tra(3):
(+) ricavi ex art. 85 del Tuir c. 1, lett. a), b), f) e g), ossia:
.. prestazioni di servizi;
.. cessioni di beni, merci, materie prime e beni di consumo;
.. indennità risarcitorie per perdita/danni a beni-merce.
(+/-) variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 Tuir.
⇨ (-) meno
(+) ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consu- mo, delle merci;
(+) costi dei servizi;
(+) ammortamento di beni materiali e immateriali;
(+) canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
• Spese per il personale dipendente e assimilato:
.. compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
.. compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere;
⇨
.. costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
.. compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
.. utili spettanti agli associati in partecipazione.
• Quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto.
• Perdite su crediti.
• Ici.
⇨
I soggetti in contabilità ordinaria possono optare per l’applicazione del regime di cui all’art. 5 D. Lgs. 446/1997.
(1)Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa. I componenti positivi e negativi, classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate, concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico.
(2)Relativamente agli accantonamenti per rischi e oneri, qualora privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi tali poste siano imputate ad altre
Note voci dello schema di conto economico, le stesse non potranno comunque essere portate in deduzione.
(3)I componenti negativi, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di
locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali ed immateriali, sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio. La normativa sul reddito d’impresa non disciplina, infatti, espressamente tali componenti di costo e, pertanto, il richiamo operato dal legislatore a tali voci deve essere interpretato nel senso che gli stessi, seppur deducibili secondo l’ammontare risultante dall’applicazione delle disposizioni generali del reddito d’impresa, si assumono nell’imponibile Irap applicando i corretti principi contabili. I costi per servizi, invece, possono essere individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal D.M. 17.01.1992 (circ. Ag. Entrate 28.10.2008, n. 60/E).
SOGGETTI IRPEF SENZA OPZIONE
Tavola n. 1
Base imponibile Irap per soggetti Irpef senza opzione (persone fisiche, società di persone)
(+) | Componenti positivi | Descrizione | Rigo | |
PF | SP | |||
A.1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all’art. 85, c. 1, lett. a), b), f) e g) Tuir. | • Inclusi anche i maggiori ricavi conseguenti all’adeguamento agli studi di settore. • I proventi di natura finanziaria di cui all’art. 85, c. 1, lett. c), d) ed e) Tuir non rientrano tra i ricavi rilevanti. | IQ1 | IP1 |
A.2 | Variazione rimanenze finali (+/-). | Il valore delle rimanenze da assumere è quello che risulta dall’applicazione delle regole fiscali contenute negli artt. 92, 92-bis e 93 del Tuir. | IQ2 | IP2 |
A.5 | Contributi erogati in base a norma di legge. | Esclusi i contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. | IQ3 | IP3 |
No plusvalenze | Le plusvalenze non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap (plusvalenze relative a beni strumentali e derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali e non costituenti beni-merce). | |||
Quote residue dei compo- nenti positivi conseguiti fino al periodo d’imposta in cor- so al 31.12.2007. | Sono compresi esclusivamente quei componenti positivi che non concorrono più alla determinazione del valore della produzione in base alla normativa vigente (es.: plusvalenze conseguite in precedenti periodi d’imposta oggetto di rateizzazione). | IQ4, col. 1 | IP4, col. 1 | |
(-) | Componenti negativi | Descrizione | IQ5 | IP5 |
B.6 | Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo, merci. | • Gli importi sono imputati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti sono solo quelli di natura commerciale e non quelli aventi natura finanziaria (proventi finanziari), peraltro non rilevanti ai fini della base imponibile Irap. I costi sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicura- zioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e delle merci. • Sono incorporate nel costo dei beni e classificate allo stesso modo le imposte non recuperabili come, ad esempio, le imposte di fabbricazione. Sono compresi i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale. | ||
B.7 | Costi per servizi | • Non sono deducibili: .. i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all’art. 67, c. 1, lett. l) Xxxx; .. i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all’art. 50 Tuir, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continua- tive, a meno che la prestazione sia resa nell’ambito della propria attività artistica o professionale; .. gli utili spettanti agli associati in partecipazione [art. 53, c. 2, lett. c) Tuir]; .. i costi sostenuti per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l’impresa; .. i compensi per attività commerciali occasionali [art. 67, c. 1, lett. i) Tuir]. Le quote di costi per servizi (es.: spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione) sostenuti in precedenti periodi d’impo- sta, la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della disciplina vigente, devono essere indicate nel rigo. • Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci sono ammesse in dedu- zione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente. • Sono indeducibili le perdite su crediti, l’Ici e le minusvalenze. | IQ6 | IP6 |
Esempio | ||||
Trasporti, assicurazioni, energia elettrica, gas, ac- qua, telefono (80%). | ||||
Costi per contratti di ap- palto, d’opera, mandato, me- diazione, cessione di dirit- ti d’autore, invenzioni e brevetti, deposito, locazioni, noleggi. | ||||
Riparazioni e manutenzioni (entro i limiti del 5%), la- vorazioni esterne, pubbli- cità e promozione, vigilanza, pulizia, provvigioni, com- missioni bancarie non ac- cessorie a finanziamenti. | ||||
B.10 a) e b) | Ammortamenti dei beni stru- mentali materiali, immateriali, compreso l’avviamento. | I valori sono assunti secondo i medesimi importi ammessi in deduzione sulla base delle disposizioni del Tuir. | IQ7 e IQ8 | IP7 e IP8 |
B.8 | Canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumen- tali materiali e immateriali. | Il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. | IQ9 | IP9 |
Quote residue dei compo- nenti negativi sostenuti fino al periodo in xxxxx xx 00.00.0000, la cui deduzio- ne sia stata rinviata. | Sono compresi esclusivamente quei componenti negativi che non concorrono più alla determinazione del valore della produzione in base alla normativa vigente (es.: spese di rappresentanza - beni omaggio di valore unitario supe- riore a € 50,00 - qualora rientranti tra gli oneri diversi di gestione sostenute in precedenti periodi d’imposta). | IQ10, col. 1 | IP10, col. 1 | |
(=) | Valore della produzione | IQ12 | IP12 |
SOGGETTI IRPEF CON OPZIONE E SOGGETTI IRES
Tavola n. 2
Base imponibile Irap per soggetti Ires (e soggetti Irpef con opzione)
(+) | Componenti positivi di conto economico | Rigo | |||
PF | SP | SC | |||
A.1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni. | IQ13 | IP13 | IC1 | |
A.2 | Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti (+/-). | IQ14 | IP14 | IC2 | |
A.3 | Variazione lavori in corso su ordinazione (+/-). | IQ15 | IP15 | IC3 | |
A.4 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. | IQ16 | IP16 | IC4 | |
A.5 | Altri ricavi e proventi ordinari (comprese plusvalenze su beni strumentali ordinarie), inclusi i contributi in conto esercizio. Sono esclusi i contributi correlati a costi indeducibili o per i quali la norma prevede espressamente la non tassabilità (variazione in diminuzione). | IQ17 | IP17 | IC5 | |
(-) | Componenti negativi di conto economico | IQ19 | IP20 | IC7 | |
B.6 | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. | ||||
B.7 | Costi per servizi. | IQ20 | IP21 | IC8 | |
B.8 | Costi per il godimento di beni di terzi. | IQ21 | IP22 | IC9 | |
B.10 a) e b) | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali. | XX00, XX00 | XX00, XX00 | XX00, IC11 | |
B.11 | Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. | IQ24 | IP25 | IC12 | |
B.14 | Oneri diversi di gestione (comprese minusvalenze ordinarie). | IQ25 | IP26 | IC13 | |
(+) | Variazioni in aumento | IQ27 | IP29 | IC41 | |
B.9 | Costi, compensi, utili di cui all’art. 11, c. 1, lett. b) D. Lgs. 446/1997. Rimangono deducibili il costo dell’Inail, i compensi agli apprendisti, per contratti di inserimento e per personale disabile (quadro IS), i rimborsi analitici di spese viaggio, vitto e alloggio (trasferte). • Il costo sostenuto per l’impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l’importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi. • Gli importi per recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla for- mazione della base imponibile. Per il soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non am- messi in deduzione. | • Componenti negativi indeducibili di cui all’art. 11, c. 1, lett. b) X.Xxx. 446/1997, qualora contabilizzati in una delle voci di C.E. rilevanti ai fini Irap. In particolare si indicano: .. i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell’assun- zione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all’art. 67, c. 1, lett. l) Tuir; .. i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all’art. 50 Tuir, ivi comprese le xx.xx.xx., a meno che la presta- zione sia resa da un soggetto nell’ambito della propria attività artistica o professionale; .. gli utili spettanti agli associati in partecipa- zione di cui all’art. 53, c. 2, lett. c) Tuir; .. i costi per attività commerciali occasionali di cui all’art. 67, c. 1, lett. i) Tuir. | |||
B.8 | Quota interessi dei canoni di locazione finanziaria. | IQ28 | IP30 | IC42 | |
B.14 | Perdite su crediti. | Sono comprese le svalutazioni su crediti per le società di capitali. | IQ29 | IP31 | IC43 |
B.14 | Ici. | IQ30 | IP32 | IC44 | |
B.20 | Plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili non strumentali (patrimonio) nè beni merce. Il valore è rappresentato dal costo fiscale del bene. | Sono irrilevanti ai fini Irap solamente le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento d’azien- da. | IQ31 | IP33 | IC45 |
B.10 | Ammortamento del costo per l’acquisizione di marchi di impresa e a titolo di avviamento (eccedente la quota deducibile). | Tali quote sono ammesse in deduzione in misu- ra non superiore a 1/18 del costo indipendente- mente dall’imputazione al conto economico. | IQ32 | IP34 | IC46 |
Quote residue delle plusvalenze o delle altre com- ponenti positive rateizzate, conseguite fino al periodo d’imposta in xxxxx xx 00.00.0000. | Le nuove plusvalenze sono interamente tassate nell’esercizio, anche se rateizzate ai fini delle imposte dirette. | IQ33, col. 1 | IP37, col. 1 | IC49, col. 1 |
Tavola n. 2 (Segue)
(+) | Variazioni in aumento (Segue) | Rigo | ||||
PF | SP | S C | ||||
Altre variazioni in aumento non espres- samente elencate. Nel caso di rivalutazione di immobi- li (D.L. 185/2008), sia nell’ipotesi di mancata opzione per il riconosci- mento fiscale sia nell’ipotesi di eser- cizio della stessa (fino all’esercizio di riconoscimento fiscale dei beni ri- valutati), è necessario neutralizzare le componenti rilevate nel conto eco- nomico non riconosciute fiscalmen- te. ☞ | • Spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l’impresa, qualora classificate in voci diverse da quella di cui alla lett. B.9 del C.E. • Plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali, ove non imputate nella voce A5 del C.E. • Maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conse- guenti all’adeguamento agli studi di settore. • Contributi erogati in base a norma di legge qualora non contabilizzati in una delle voci del conto economico rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile. • Quote di ammortamento del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali. • Quote ammortamento immobili rivalutati. | IQ33, col. 2 | IP37, col. 2 | IC49, col. 2 | ||
(-) | Variazioni in diminuzione | - | IP39 | IC53 | ||
B.10 | Quote deducibili dell’ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi di impresa e a titolo di avviamento qualora non imputate a conto economico (deduzione massima 1/18 del costo). | |||||
Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili. Purché i costi rientrino tra quelli rilevanti nella determinazione della base imponibile Irap. | Costi effettivamente sostenuti al verificarsi di eventi per i quali, in precedenti esercizi, sono stati contabilizzati nel pas- sivo dello stato patrimoniale fondi per rischi e oneri. | IQ35 | IP40 | IC51 | ||
B.14 | Minusvalenze da cessioni di immo- bili non strumentali (patrimonio) nè beni-merce. | Sono indeducibili solo le minusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento d’azienda. | IQ36 | IP41 | IC52 | |
Quote residue dei componenti negativi sostenuti fino al periodo d’imposta in xxxxx xx 00.00.0000, la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina. | IQ37, col. 1 | IP43, col. 1 | IC55, col. 1 | |||
B.14 | Altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate nella sezio- ne. Compreso il premio di cui all’art. 1, c. 2 D.L. 31 154/1999, riconosciuto per l’arresto temporaneo dell’atti- vità di pesca, qualora contabilizzato tra i componenti positivi. | • Minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumenta- li, ove non imputate nella voce B.14 del C.E. • Importi spettanti a fronte del distacco del personale dipen- dente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi), nonché la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispon- dente al rimborso dei costi retributivi e contributivi. • Insussistenze e sopravvenienze attive relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile Irap (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non dedotti rivelatisi esuberanti). • Indennità di trasferta, previste contrattualmente, erogate da imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente, ai sensi dell’art. 51, c. 5 Tuir, se contabilizzate nella voce B.9 del C.E. • Le maggiori quote di ammortamento derivanti dal mancato ri- conoscimento fiscale delle svalutazioni imputate in bilancio e le quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina, poiché eccedenti i limiti fiscalmente ammessi (deducibili dall’esercizio successivo a quello in cui si conclude l’ammortamento contabile). | IQ37, col. 2 | IP43, col. 2 | IC55, col. 3 | |
(=) | Valore della produzione | IQ40 | IP46 | IC61 | ||
Valori irrilevanti | Voce C | Proventi e oneri finanziari | • Ad eccezione delle spese ed oneri bancari classificate nella voce B.7 non collegate a finanziamenti. • Non rilevano gli interessi attivi e passivi, dividendi, profitti/ perdite di realizzo di titoli o su cambi e relativi accantonamenti. | - | - | - |
Voce D | Rettifiche di valore attività finanziarie. | - | - | - | ||
Voce E | Proventi e oneri straordinari dell’esercizio. | - | - | - |
Tavola n. 3
Principali differenze di calcolo della base imponibile Irap tra società di capitali e ditte individuali, S.n.c. e S.a.s.
Componente positivo o negativo Società di capitali
Ditte individuali, S.n.c. e S.a.s (senza opzione)
Deducibili nella stessa misura prevista per le im- poste dirette.
• Deducibili (se riconducibili a “servizi”).
• Indeducibili (se non riconducibili a “servizi”).(1)
Rilevanti, se correttamente classificabili
nell’area ordinaria (voci A.5 o B.14) del Non rilevanti. conto economico.
(1) • Non sono deducibili i costi della voce B14 non riconducibili a servizi, quali:
.. contributi ad associazioni di categoria; .. imposta di registro, bollo, concessioni governative;
.. tassa rifiuti; .. pro-rata IVA indetraibile;
.. tassa proprietà veicoli; .. liberalità.
.. diritti CCIAA;
Note
Plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali, anche se posse- duti da almeno 3 anni.
Deducibili.
Oneri diversi di gestione
• Spese telefoniche.
• Costi auto.
• Spese rappresentanza.
• Spese manutenzione.
Esempi
Deducibili 100%, a condizione che siano correttamente classificabili tra le voci di Conto Economico che concorrono alla de- terminazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
Costi a deducibilità limitata
Tavola n. 4
Esemplificazione di calcolo valore della produzione Irap
Valori contabili | Importo tassato/dedotto | ||||
• Soggetti Ires • Soggetti Irpef (con opzione) | Soggetti Irpef (senza opzione) | ||||
Ricavi e proventi: | 50.000 | IQ13-IC1 | 50.000 | IQ1 | 50.000 |
Vendita di merci | |||||
Plusvalenza da cessione beni strumentali | 10.000 | IQ17 - IC5 | 10.000 | - | 0 |
Quota plusvalenze esercizi precedenti | 4.000 | IQ33, col. 1 IC49, col. 1 | 4.000 | IQ4, col. 1 | 4.000 |
Contributi (non correlati a costi indeducibili) | 2.000 | IQ17-IC5 | 2.000 | IQ3 | 2.000 |
Variazioni rimanenze di merci | + 2.000 | IQ24-IC12 | + 2.000 | IQ2 | + 2.000 |
A - Totale componenti positivi | 68.000 | 68.000 | 58.000 | ||
B - Adeguamento studi di settore | 5.000 | IQ33, col. 2 IC49, col. 2 | 5.000 | IQ1 | 5.000 |
C - Totale (A+B) | 73.000 | 73.000 | 63.000 | ||
Costi ed oneri: | 20.000 | IQ19-IC7 | 20.000 | IQ5 | 20.000 |
Merci c/acquisti [B6] | |||||
Costo del personale(1) [B9] | 10.000 | - | 0 | - | 0 |
Carburante autovetture (ded. 40%) [B6] | 3.000 | IQ19-IC7 | 3.000 | IQ5 | 1.200 |
Compensi amministratore(2) [B7] | 12.000 | IQ20 e IQ27 IC8 e IC41 | 0 | - | 0 |
Spese manutenzione (ded. € 1.000) [B7] | 2.000 | IQ20-IC8 | 2.000 | IQ6 | 1.000 |
Ammortamento autovetture (ded. € 904,00) [B10] | 3.500 | IQ22-IC10 | 3.500 | IQ7 | 904 |
Ici [B14] | 500 | IQ25 e IQ30 IC13 e IC44 | 0 | - | 0 |
Minusvalenze da cessione beni strumentali [B14] | 3.000 | IQ25-IC13 | 3.000 | - | 0 |
Spese di rappresentanza (quota 2006) | 300 | IQ37-IC55 | 300 | IQ10, col. 1 | 300 |
Imposte di registro (oneri diversi di gestione) [B14] | 1.000 | IQ25-IC13 | 1.000 | - | 0 |
Spese telefoniche (ded. 80%) [B7] | 1.000 | IQ20-IC8 | 1.000 | IQ6 | 800 |
D - Totale componenti negativi | 56.300 | 33.800 | 24.204 | ||
Valore della produzione Irap (C - D) | 39.200 | 38.796 |
Note
(1) Sono deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente [esempi: acquisto di tute e scarpe da lavoro; corsi di aggiornamento professionale; servizi di mensa e di trasporto collettivo dei dipendenti; somme erogate a terzi dal datore di lavoro per il viaggio, il vitto e l’alloggio dei dipendenti o dei collaboratori in occasione di trasferte; rimborsi analitici delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio anticipate dal dipendente o dal collaboratore in occasione delle trasferte (Circ. Ag. Entrate 26.05.2009, n. 27/E)].
(2) Sono deducibili se erogati nella sfera professionale di lavoro autonomo (Ris. Ag. Entrate 25.03.2009, n. 78/E).
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Aggiornato al 19.05.2011
R A T I O N . 6 / 2 0 1 1 - 6 7 5 7 - 1 15
Tavola n. 5
Compilazione del modello per soggetti Irpef che non hanno optato (sez. I) per la determinazione del valore della produzione come i soggetti Ires
5.000
☞
55.000
2.000
2.000
4.000 63.000
☞ 21.200
☞ 1.800
☞ 904
300
24.204
38.796
Ammort. autovetture deducibile
Spese manut. deducibili + spese telefono ded.
Acquisti merci + 40% carburante auto
Ricavi + adeguamento Studi Settore
(-) 2.000
☞ 4.500
44.000
☞ 12.000
Compensi amministratore
Manutenzioni + compensi amministratore + telefo- no
Ici + minusvalenze + imposte di registro
Plusvalenze + contributi
Tavola n. 6
☞
Compilazione del modello per soggetti Irpef che hanno optato (sez. II) per la deter- minazione del valore della produzione come i soggetti Ires
50.000 | |
☞ | 12.000 |
62.000 | |
23.000 | |
☞ | 15.000 |
3.500 |
500 | |
Adeguamento studi settore + plusvalenze esercizi | |
precedenti | |
4.000 | 9.000 |
21.500 | |
300 | 300 |
300 | |
39.200 |
IMPRESA
video
del 26.05.2011
🕿 n. 0376-775130
SOMMARIO
• TRASFERIMENTI E INVESTIMENTI SUPERIORI A € 10.000,00
• ASPETTI NORMATIVI
• OPERAZIONI SU CONTI CORRENTI
• QUOTE SOCIETARIE ALL’ESTERO
• POSSESSO DI BENI MOBILI AL- L’ESTERO
• POSSESSO DI IMMOBILI ALL’ESTE- RO
INVESTIMENTI ALL’ESTERO NEL MODULO RW
Art. 2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - L. 4.08.1990, n. 227 - Art. 22 L. 6.02.1996, n. 52 - D. Lgs.
21.11.1997, n. 461 - Circ. Ag. Entrate 3.05.1996, n. 108/E - Xxxx. Xx. Xxxxxxx 00.00.0000, x. 0/ X - Xxxx. Xx. Entrate 19.06.2002, n. 54/E - Circ. Ag. Entrate 15.01.2003, n. 0/X - Xxxx. Xx. Entrate 5.02.2003, n. 0/X - Xxxx. Xx. Entrate 10.10.2009, n. 43/E - Circ. Ag. Entrate 23.11.2009, n. 49/ E - D.M. 17.10.2002 - Circ. Ag. Entrate 13.09.2010, n. 45/E - Provv. Agenzia Entrate 31.01.2011
- D. Interm. 15.06.2007 - Provv. Ag. Entrate 11.04.2011 - D. Lgs. 19.11.2008, n. 195
Per effetto del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale è previsto l'obbligo di indicare, nel modulo RW da allegare alla dichiarazione dei redditi sia i trasferimenti, anche di natura non finanziaria, dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, semprechè l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta abbia superato l'importo di € 10.000,00, sia gli investimenti all’este- ro e le attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno. I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi devono presentare comunque, sussistendone i presupposti, il modulo RW. Gli obblighi di dichiarazione sussistono anche per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati membri dell’Unione Europea, nonché per i trasferimenti relativi a tali investimenti ed attività. Se le attività e gli investimenti sono detenuti all’estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota parte di propria competenza qualora l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richieda un analogo atto di disposizione da parte degli altri intestatari.
TRASFERIMENTI E INVESTIMENTI SUPERIORI A € 10.000,00
Fattispecie | ⇨ | Caratteristiche | ⇨ | Modalità | ⇨ | Modello RW |
• Trasferimenti di: .. denaro; .. certificati in serie o di massa; .. titoli. | ⇨ ⇨ ⇨ | Che hanno interessato gli investimenti all'estero e/o le attività estere di na- tura finanziaria (indicati nella sezione II) nel corso dell’anno. | ⇨ ⇨ ⇨ ⇨ ⇨ | Attraverso intermediari residenti o non residenti, ovvero in forma diretta(1) | ⇨ ⇨ ⇨ ⇨ ⇨ | SÌ - Sezione III - |
• Dall’estero verso l'Italia. • Dall’Italia verso l'estero. • Dall’estero sull’estero. | ||||||
Effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, indipen- dentemente dalla causale e dalle mo- dalità. | Attraverso intermediari residenti | NO | ||||
Le evidenze dei trasferimenti devono essere tenute a cura dell'intermedia- rio residente. | ||||||
In forma diretta | NO | |||||
Tali trasferimenti devono essere di- chiarati in Dogana, depositando una specifica dichiarazione. | ||||||
• Flussi dei trasferimenti: .. dall'estero verso l'Italia; .. dall'Italia verso l'estero. | ||||||
Attraverso non residenti | SÌ - Sezione I - | |||||
• Investimenti all'estero. • Attività estere di natura finanziaria. | • Posseduti al termine del periodo d'im- posta (31/12). • Attraverso cui possono essere con- seguiti redditi di fonte estera impo- nibili in Italia(2). | (1) | SÌ - Sezione II - | |||
Note | (1) Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o amministrazione agli intermediari residenti, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi. Una persona fisica che ha acquistato obbligazioni estere per importo superiore a € 10.000,00 attraverso Esempio un intermediario residente, il quale cura anche la riscossione degli interessi, non è tenuta alla compilazione del modulo RW. (2) La previsione normativa deve essere intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale. Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all’estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponbili in Italia. Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d’arte anche se non produttivi di redditi (circ. Ag. Entrate 10.10.2009, n. 43/E, p. 2). |
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ASPETTI NORMATIVI
SOGGETTI INTERESSATI
Fiscalmente residenti in Italia
• Persone fisiche
• Imprese individuali
• Enti non commerciali
• Società semplici ed equiparate
• Anche se:
.. in contabilità ordinaria;
.. soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazio- ne delle scritture contabili.
• Società di capitali.
• Società in nome collettivo e società in accomandita semplice.
• Enti commerciali.
• Persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale.
• Persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazio- nali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati.
• Contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa, in via continuativa, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Soggetti esclusi
- Investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria -
CONSISTENZA DEGLI
INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITÀ
• Nella dichiarazione dei redditi i contribuenti devono indicare nella sezione II le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti all’estero, detenuti al termine del periodo d’imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.
• L’obbligo sussiste se l’ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali, complessivamente considerate, supera l’importo di € 10.000 al 31.12 del periodo d’im- posta di riferimento.
• Con riferimento alla consistenza, si deve riportare:
.. il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti (“costo storico”);
.. maggiorato degli oneri accessori (ad esempio: spese notarili e oneri di intermediazione), ad esclusione degli interessi passivi.
• Qualora il “costo storico”non sia documentabile si deve riportare il valore del bene risultante da un’apposita perizia di stima.
Valorizzazione al costo
storico
INVESTIMENTI ALL’ESTERO
Xxxxxx RW, Sez. 2
• Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero, indipendentemente dalla effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo d’imposta. Queste attività devono essere sempre indicate nella Sezione II, poiché potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Immobili situati all’estero o diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esem- pio, comproprietà o multiproprietà), oggetti preziosi e opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza), imbarcazioni o navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
Esempi
• Immobili
• I contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW gli investimenti all’estero di natura non finanziaria, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia.
• Immobili tenuti a disposizione e immobili locati.
• Immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un sog- getto interposto residente all’estero.
Esempi
Qualora sul bene sussistano più diritti reali (esempio: nuda proprietà e usufrutto), sono tenuti alla compilazione del modulo RW sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà.
Diritti reali
COMUNIONE E
COINTESTAZIONE DI
ATTIVITÀ E INVESTIMENTI
• Ciascuno dei soggetti interessati deve indi- care la quota di propria competenza.
• Qualora l’esercizio dei diritti relativi all’in- tero bene richieda un analogo atto di dispo- sizione da parte degli altri cointestatari.
In caso di disponibilità piena delle attività finanziarie o patrimoniali cointestate.
Il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valo- re delle attività.
Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Definizione
ATTIVITÀ ESTERE
DI NATURA FINANZIARIA
Modello RW, Sez. 2
• Devono essere sempre indicate nella sezione II del modulo RW le attività estere di natura finanziaria, poiché po- tenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
• Alla presunzione di fruttuosità può essere oppo- sta prova contraria dal contribuente.
• Se l’attività non produce redditi nel periodo d’im- posta o è infruttifera, si deve barrare la casella 4 della sezione II.
• Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. • Devono essere indicate nel modulo RW anche le attività finanziarie italiane detenute all’estero. | |
Esempi | • Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui le parteci- pazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, i titoli pubblici italiani emessi all’estero, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di costituzione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi). • Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, ad esempio, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli. • Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato. • Metalli preziosi detenuti all’estero. • Diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari. • Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge. • Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, a condizione che il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. • Attività finanziarie italiane detenute all’estero anche se in cassette di sicurezza quali, ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia o le quote di una S.r.l. italiana. |
TRASFERIMENTI
NEL PERIODO D'IMPOSTA DI INVESTIMENTI E ATTIVITÀ
• Oggetto di
monitoraggio
• Flussi dei trasferimenti, compresi i disinve- stimenti, da, verso e sull’estero che nel corso dell'anno hanno interessato:
.. gli investimenti esteri;
Anche se al termine del periodo d'impo- sta non siano più detenuti tali investi- menti o attività.
.. le attività estere di natura finanziaria.
• A condizione che l’am- montare complessivo dei movimenti effet- tuati nel corso dell'an- no, tenendo conto an- che dei disinvestimenti, sia stato superiore a
€ 10.000,00.
Devono essere segnalati anche i trasferimenti a proprio beneficio effet- tuati da altri soggetti.
Xxxxxx RW, Sez. 3
• Trasferimenti esclusi
• Pluralità
di operazioni
• Pluralità di
intermediari
• Pagamenti effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero, mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso l’estero.
• Acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d’imposta.
• Incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti (interessi, dividendi, canoni di locazione di un immobile sito all’estero).
• In presenza di una pluralità di operazioni dello stesso tipo mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo dell’indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l’ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall’estero (codice 1), dall’Italia (codice 2) e sull’estero (codice 3), indicandone l’importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3.
• Nel caso in cui, per una stessa operazione di trasferimento, intervengano più intermediari, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all’intermediario che è intervenuto:
.. per primo, nell’operazione di trasferimento verso l’estero;
.. per ultimo, nell’operazione di trasferimento verso l’Italia.
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- Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli, certificati superiori a € 10.000,00, diversi dagli investimenti e attività finanziaria estere -
ATTRAVERSO INTERMEDIARI RESIDENTI
• Le evidenze dei trasferimenti devono essere tenute a cura dell’intermediario residente.
IN FORMA DIRETTA
Art. 3 D. Lgs. 195/2008
• Chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca, trasportando denaro contante di importo
pari o superiore a € 10.000, deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane.
ATTRAVERSO
NON RESIDENTI
Xxxxxx RW, Sez. 1
• I trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli in- vestimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria (ad esempio per spese correnti, per motivi di studio o di salute), devono essere indicati nella Sezione I del modulo RW solo nel caso di trasferimenti:
.. dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero;
.. di denaro o titoli effettuati senza il tramite di banche o di interme- diari italiani.
• Purché l’ammonta- re complessivo di tali trasferimenti sia su- periore, nel perio- do d’imposta, a € 10.000.
• Trattasi, solitamente, di pagamenti a mezzo assegni, girate di titoli o spostamenti di denaro, di titoli o certificati in serie o di massa effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti.
• È necessaria l'indicazione, nell’apposito allegato alla dichiarazione dei redditi, delle generalità dell’intermediario, del mezzo di pagamento, dell’importo, data e tipologia dell’operazione.
Sono esclusi dal monitoraggio i trasferimenti estero su estero quale, per esempio, l’uso del conto corrente estero per pagare spese condominiali estere.
OPERAZIONI SU CONTI CORRENTI
Esempio n. 1
Apertura di conto corrente all’estero (fruttifero o infruttifero)
Dati
esempio
• Una persona fisica residente in Italia accende un conto corrente, presso una banca svizzera, depositando € 30.000,00 mediante bonifico effettuato il 20.01.2010, attraverso una banca italiana.
• Al termine dell’esercizio 2010 il saldo del conto è di € 30.200,00, poiché sono stati accreditati gli interessi al netto delle spese.
Svizzera
Conti correnti e depositi esteri
☜
☜
071 1 30.200
Trasferimento da Italia verso estero
☜
☜
071 2 1 0
6 7 8 9 0 1 1 2 3
B A R X X 0 0 0
x
123456789
20 01 2010
30.000
Dati banca italiana
Note
• Con riferimento ai conti correnti all’estero, l’obbligo di compilazione del modulo RW non sussiste qualora il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero. Tale disposizione può essere resa dal contribuente anche nell’ipotesi di un conto corrente infruttifero, nel presupposto che l’incarico può avere ad oggetto i proventi che dovessero maturare in futuro per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente intervenute.
• Gli interessi attivi maturati sono indicati nel quadro RM, con possibilità di optare per la tassazione ordinaria.
• Nel caso di invio di denaro a familiari all'estero, il soggetto che invia denaro non deve compilare il modulo RW, salvo il caso in cui abbia la disponibilità del conto all'estero del familiare. Quest'ultimo deve compilare il modulo RW solo se è residente in Italia.
• Se il conto corrente estero è infruttifero di interessi, si deve barrare la colonna 4 nella Sezione II.
• Coniugi che detengono un conto corrente cointestato in Francia il cui saldo al 31.12.2010 è pari a € 101.000,00, con apporto iniziale di € 100.000,00 effettuato in data 20.01.2010.
• Il modello deve essere compilato da entrambi i soggetti per l’importo complessivo.
029
1
101.000
029
2
1
0 6 7 8 9 0 1 1 2 3 B A R C R 0 3 0
123456789
20 01 2010
100.000
Dati
esempio
Dati banca italiana
Trasferimento da Italia verso estero
Conti correnti e depositi esteri
Francia
Esempio n. 2
☜
☜
Conto corrente cointestato (fra persone fisiche)
Una persona fisica trasferisce € 20.000,00 da un conto corrente svizzero (con disponibilità pari a € 80.000,00, che si riduce a € 60.000,00) su un conto corrente italiano in data 10.04.2010.
Svizzera
Conti correnti e depositi esteri
071
1
60.000
071
1
1
0 6 7 8 9 0 1 1 2 3
123456789
10 04 2010
20.000
Se il conto corrente estero è infruttifero di interessi, si deve barrare la colonna 4 nella Sezione II.
Nota
Dati
esempio
Dati banca italiana
Trasferimento da estero verso Italia
Esempio n. 3
☜
☜
☜
☜
☜
Trasferimento da un conto corrente estero
071
1
1
0 6 7 8 9 0 1 1 2 3
123456789 15
1 1 0 6 7 8 9 0
12389779 30
04
1 1
04
2010
7 7
30.000
071
2010
30.000
R A T I O N . 6 / 2 0 1 1 - 1 0 2 1 - 1
21
Aggiornato al 19.05.2011
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx X.x.x.
Xxxxxxx x. 0
x
☜
☞
☜
☜
☜
Chiusura del conto corrente estero
Dati esempio | Una persona fisica, il 30.04.2010, chiude il proprio conto corrente in Svizzera pari a € 60.000, con 2 bonifici di pari importo su due conti correnti italiani diversi. | |||||
Svizzera | Trasferimento da estero verso Italia | Conti correnti e depositi esteri |
Nota | Se il contribuente pone in essere più operazioni dello stesso tipo comportanti il trasferimento dell’estero verso l’Italia, dall’Italia all’estero e dall’estero sull’estero, in luogo dell’indicazione delle singole operazioni di trasferimento può indicare, con riferimento a ciascun conto, l’ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall’estero, dall’Italia e sull’estero. |
Circ. Ag. | |
Entrate | |
45/E/2010 |
QUOTE SOCIETARIE ALL’ESTERO
• Una persona fisica ha apportato capitale sociale corrispondente a € 40.000,00 in una società in Romania.
• L’apporto del capitale è avvenuto il 20.09.2010.
061
2
40.000
061
2
2
0 6 7 8 9 0 0 1 2 3 B A R C R 0 1 1
123456789
20 09 2010
40.000
Dati
esempio
Dati banca italiana
Trasferimento da Italia verso estero
Costo storico
Partecipazione al capitale di soggetti non residenti
Romania
Esempio n. 5
☜
☜
☜
Costituzione di società romena
Il 20.10.2010 la persona fisica eroga un finanziamento di € 30.000,00 alla società romena.
061
7
30.000
X
061
2
7
0 6 7 8 9 0 0 1 2 3 B A R C R 0 6 5
123456789
20 10 2010
30.000
Per le operazioni di costituzione e finanziamento di società deve essere compilata anche la sezione II (barrando la colonna 4, in quanto trattasi di investimenti che non generano reddito imponibile da indicare in uno dei quadri della dichiarazione dei redditi), inserendo entrambi i valori (costituzione e finanziamento) in un unico rigo, ovvero distin- guendoli in 2 righi separati.
Nota(1)
Dati
esempio
Dati banca italiana
Trasferimento da Italia verso estero
Contratti di natura finanziaria
Romania
Esempio n. 6
☜
☜
☜
☜
☜
☜
☜
☜
Finanziamento infruttifero della società romena(1)
POSSESSO DI BENI MOBILI ALL’ESTERO
Una persona fisica possiede uno yacht in Francia del costo di € 1.800.000,00.
029
16
1.800.000
Nelle ipotesi di acquisto dell’imbarcazione, il relativo trasferimento monetario deve essere monitorato solo se riguarda uno Stato estero: se si acquista da un contribuente italiano l’imbarcazione all’estero, in dichiarazione dovrà monitorarsi solo la consistenza in RW sezione II, ma non il flusso economico che, invece, è rimasto in Italia.
Nota
Dati
esempio
Costo storico
Beni mobili registrati
Francia
Esempio n. 7
☜
☜
☞
Possesso di uno yacht
POSSESSO DI IMMOBILI ALL’ESTERO
Una persona fisica residente in Italia possiede un fabbricato in Francia, tenuto a disposizione (casa per vacanze).
029
15
120.000
• L’importo da indicare è il costo storico dell’investimento come risultante dalla relativa documentazione probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione ad esclusione degli interessi passivi.
• Qualora l’acquisto estero non sia stato effettuato mediante pagamento di un corrispettivo in denaro (per esempio, in caso di conferimento, acquisto per donazione o successione, permuta), ai fini dell’individuazione del costo si deve fare riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel TUIR che individuano il costo fiscalmente riconosciuto in tali occasioni. Ad esempio: per un immobile acquisito per donazione deve essere indicato come costo il prezzo di acquisto o di costruzione sostenuto dal donante; per i titoli azionari o obbligazionari ricevuti per successione deve essere indicato il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione e per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione.
• Qualora il costo di acquisto non sia documentabile, si deve riportare il valore normale del bene eventualmente risultante da un’apposita perizia di stima.
45/E/2010
Entrate
Circ. Ag.
Nota(1)
Dati
esempio
Costo storico(1)
Beni immobili
Francia
Esempio n. 8
☜
☜
☜
Immobile all’estero tenuto a disposizione (non locato)
Esempio n. 9
☞
☜
☜
☞
Immobile all’estero cointestato tenuto a disposizione
Coniugi che possiedono un immobile in Francia cointestato, del costo di € 250.000. Entrambi devono compilare il modulo RW in riferimento alla propria quota di proprietà (50%), poiché la disponibilità dell’immobile è vincolata al consenso dell’altro intestatario.
029
15
125.000
• Se nello Stato estero l’immobile tenuto a disposizione non è assoggettabile ad imposizione, lo stesso non è assog- gettato a tassazione neanche in Italia ai sensi dell’art. 70 del Tuir. Pertanto, è indicato esclusivamente nel modulo RW e non anche nel quadro RL.
• Se nello Stato estero l’immobile tenuto a disposizione è invece tassabile mediante applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri similari, bisogna indicare nel quadro RL, rigo RL12, l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute (spese strettamente inerenti l’immo- bile). Non è invece ammessa, in questo caso, la deduzione forfetaria del 15%.
45/E/2010
Entrate
Circ. Ag.
Nota(1)
Dati
esempio
Costo storico al 50%
Redditi non percepiti nell’anno(1)
Beni immobili
Francia
R A T I O N . 6 / 2 0 1 1 - 1 0 2 1 - 1 23
Una persona fisica residente in Italia possiede un fabbricato in Spagna del costo di € 200.000, affittato ad un canone annuo di locazione di € 12.000; il canone è corrisposto dall’affittuario tramite bonifico bancario verso il conto corrente italiano del locatore ed è ricevuto il 30.11.2010 (nel rigo RL12 devono essere tassati gli affitti).
067
15
200.000
067
1
15
1 2 3 4 5 0 6 7 8 9
123456789
30 11 2010
12.000
Nessun adempimento è dovuto, per la compilazione della sezione III, nell'ipotesi di incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti, come l'incasso del canone di locazione di un immobile sito all'estero. Tali importi saranno compresi nel saldo di fine anno del conto corrente estero, da riportare nella Sezione II del modulo RW.
Nota
Dati banca italiana
Trasferimento da estero a Italia
Dati
esempio
Costo storico
Beni immobili
Spagna
Esempio n. 10
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Immobile all’estero locato
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SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• ELEMENTI FISCALI
• SCRITTURE CONTABILI
PERDITE SU CREDITI
Artt. 101, 106 e 109 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 3, c. 103, lett. d) e cc. 107 e 108 L.
28.12.1995, n. 549 - Cass. Civ. 4.09.2002, n. 12831 - D. Lgs. 18.11.2005, n. 247 - C.M.
31.05.2005, n. 27/E - Circ. Assonime 23.12.2005, n. 69 - Provv. Ag. Entrate 22.02.2006, in G.U. 22.03.2006, n. 68 - Cass. Civ. 3.08.2005, n. 16330 - Cass. Civ. 27.06.2005, n. 13803 - Norma
comportamento ADC n. 172/2008 - Circ. Ag. Entrate 13.03.2009, n. 8/E - Ris. Ag. Entrate 23.01.2009, n. 16/E
Le perdite su crediti realizzate nell’esercizio, per esempio mediante cessione del credito stesso, sono deducibili, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi; le perdite su crediti derivanti da valutazione sono, invece, deducibili, purché risultanti da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. La deduzione della perdita è consentita anche quando presenta i caratteri dell’inevitabilità e risponde ad una scelta di convenienza oggettiva dell’im- prenditore della rinuncia al credito, quando le spese legali per ottenere l’esecuzione forzata del debitore sono rilevanti e vi è il fondato sospetto dell’esito negativo dell’azione di recupero. L’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere, comunque, con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, poiché in quel momento si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità.
PERDITE DA REALIZZO
Es.: cessione ⇨
del credito.
Deducibilità
SCHEMA DI SINTESI
•Le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate mediante:
Art. 101,
c. 1 Tuir
⇨
.. cessione a titolo oneroso;
.. risarcimento, anche in forma assicurativa.
PERDITE
• Le perdite su crediti sono deducibili:
⇨
⇨
.. se risultano da ele- menti certi e precisi;
.. in ogni caso, se il de- bitore è assoggetta- to a procedure con- corsuali.
Una situazione di (temporanea) mancanza di li- quidità - ancorché seguita da un pignoramento infruttuoso - non può essere ritenuta sufficiente a legittimare la deduzione del credito non incas- sato (in tutto o in parte), richiedendosi, a tal fine, una più complessa e articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore cui quest’ultima è riferita (R.M. 23.01.2009, n. 16/E).
DA
Es.: fallimento, insolvenza.
VALUTAZIONE ⇨
SVALUTAZIONI ⇨
PRECEDENTI
Deducibilità
Art. 101,
c. 5 Tuir
Deducibilità
• L’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, poiché in quel momento si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità, senza rimettere all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta in cui sia più vantaggiosa la deduzione.
⇨
⇨
• Non necessariamente, pertanto, commette una violazio- ne l’impresa che deduce la perdita in un esercizio suc- cessivo a quello di apertura della procedura concorsuale, se si è avuta certezza dell’inesigibilità del credito solo in tale periodo successivo.
• Le perdite sui crediti:
.. risultanti in bilancio e che derivano dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi;
.. verificatesi nell'esercizio;
⇨ .. determinate con riferimento al valore nominale o di ⇨
Art. 106,
c. 2 Tuir
acquisizione dei crediti stessi;
sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'am- montare complessivo delle svalutazioni e degli accanto- namenti dedotti (fiscalmente) nei precedenti esercizi.
Cass., sent.
16330/2005
Pertanto, si dovrà neces- sariamente uti- lizzare il fondo svalutazione crediti esisten- te, ammesso fi- scalmente.
Le altre perdite su crediti derivanti da operazioni che non danno luogo a
⇨ ricavi (es.: cessione di beni strumentali) e direttamente imputate al conto economico, ai fini fiscali sono immediatamente deducibili.
ELEMENTI FISCALI
Tavola
Certezza delle perdite su crediti
Perdite certe | Le perdite su crediti sono deducibili in tutti i casi in cui, da parte dell'impresa, siano addotti elementi tali, certi e precisi, da far ritenere che il credito non sia più in tutto o in parte recuperabile, per l'insolvenza totale o parziale del debitore; si ritiene che ciò potrà risultare, indipendentemente dall'esaurimento delle procedure coattive individuali o di quelle concorsuali, quando si sia in presenza dei casi sotto riportati. | ||
Atto di rinuncia unilaterale del creditore | • Atto con il quale il creditore procede alla remissione totale o parziale del debito, in conformità a quanto previsto dall'art. 1236 C.C., purchè ciò risponda, ovviamente, ad una scelta di convenienza economica operata dall'azienda. | R.M. 6.09.1980, n. 9/517 | |
• Deve essere deliberata dagli organi societari e, nel caso di inconsistenza patrimoniale del debitore, non è condizionata al modesto importo del credito. | Cass. 29.08.2001, n. 11329 | ||
Crediti di modesto importo | Per quanto concerne, invece, i crediti commerciali di modesto importo, e che siano tali anche in relazione all'entità del portafoglio, l’Amministrazione Finanziaria ritiene di poter confermare i criteri orientativi ammessi con la R.M. 17.09.1970, n. 189, nel senso che, per l'imputazione delle relative perdite agli accantonamenti o per la loro deduzione nel periodo in cui si verificano, possa prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazio- ne che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri. | R.M. 6.08.1976, n. 9/124 e R.M. 17.09.1970, n. 189 | |
Prescrizione | Del diritto di credito. | ||
Accordo transattivo | • Con il quale si addivenga ad una riduzione del debito originario. • Si è in presenza di una rettifica di un ricavo oppure di una sopravvenienza passiva (se relativa ad esercizi precedenti), anzichè di una vera e propria perdita su crediti relativa alla fase di recupero del credito. | ||
Cessione del credito | • Con la clausola pro-soluto. • Sarebbe richiesta, in ogni caso, la dimostrazione dell’impossibilità di recupero (Cass., sent. 13181/ 2000, 15563/2000, 14568/2001, 7555/2002, 5337/2006 e Ris. Ag. Entrate 29.02.2008, n. 70/E). • Per i crediti non ancora scaduti, la perdita è configurabile solo se il prezzo di cessione è inferiore al valore attualizzato dei crediti ceduti, al netto degli interessi impliciti non ancora maturati (Cass., sent. 13916/2000). | ||
Norme antielusione | L'art. 37-bis D.P.R. 600/1973 prevede l'applicazione della norma antielusiva anche al caso di cessioni di crediti senza valide ragioni economiche, al fine di ottenere riduzioni o rimborsi d'imposta, altrimenti indebiti. | ||
Crediti verso soggetti esteri | Con garanzia assicurativa Sace | • È stata riconosciuta, quale documentazione idonea ai fini della deducibilità della perdita, la dichiarazione di sinistro emessa dalla sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione Sace. La dichiarazione deve contenere l'indicazione dell'indenniz- Condizione zo liquidato a titolo di risarcimento per la mancata riscos- sione del credito. | C.M. 19.07.1978, n. 131/11/1730 Circ. Ag. Entrate 10.05.2002, n. 39/E |
Senza garanzia assicurativa R.M. 1.04.1981, n. 9/016 | • Nel caso di crediti esteri non assistiti da garanzia assicurativa della Sace, è possibile utilizzare, ai fini probatori, una documentazione di parte quale potrebbe essere un’apposita dichiarazione fornita dagli organi di controllo contabile della società. Nella dichiarazione gli organi di controllo devono attestare che l'elimina- Condizione zione di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, in corrisponden- za dei crediti verso soggetti esteri e conseguenti ad un’accertata definitività, è certezza della perdita subita. | ||
Procedura concorsuale | • Apertasi nei confronti del debitore; costituisce condizione sufficiente per il riconoscimento della perdita, senza che da parte dell’Amministrazione Finanziaria sia possibile un qualsiasi giudizio di congruità sui criteri di valutazione adottati in bilancio. • Indipendentemente dall'insinuazione del creditore al passivo fallimentare. • Imputazione nel periodo in cui si acquista la certezza della irrecuperabilità. | ||
Elenco | • Fallimento. • Concordato preventivo. • Amministrazione straordinaria. • Liquidazione coatta amministrativa. |
DATA INIZIO PROCEDURE
• Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale al verificarsi delle seguenti condizioni:
.. fallimento
.. liquidazione coatta
amministrativa
.. concordato preventivo
.. amministrazione straordinaria
• Dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento.
• Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione.
• Dalla data del decreto, da parte del Tribunale competente, di ammis- sione alla procedura di concordato preventivo.
• Dalla data del decreto, da parte del Tribunale competente (del luogo ove l'impresa ha la sede principale), che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (L. 3.04.1975, n. 95).
Il concordato stragiudiziale non rientra tra le procedure concorsuali.
Concordato
stragiudiziale
Accordi di ristrutturazione dei debiti | Sussistono i requisiti di certezza e precisione richiesti dall'art. 101, c. 5, 1° p. T.U.I.R. dalla data in cui il decreto di omologa dell'accordo sia divenuto definitivo perché non impugnato o perché il giudizio di impugnazione del decreto si sia concluso con provvedimento giurisdizionale non più impugnabile (Circ. Ag. Entrate 3.08.2010, n. 42/E, p. 5.1). |
ex art. 182 ter L.F. | |
IMPORTO DEDUCIBILE
• La perdita deve essere imputata al fondo rischi su crediti fino alla sua completa utilizzazione e, solo per la parte eccedente, costituisce un componente negativo di reddito.
PERIODO
DI IMPUTAZIONE
• L’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, poichè in quel momento stesso si materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità (Cass. 16330/2005).
• Nel caso di procedure concorsuali è consentita la deduzione dell’importo del credito che si ritiene ragionevolmente di non poter incassare.
• La presunzione di sussistenza di elementi certi e precisi vale per tutta la durata della procedura concorsuale; pertanto, la deducibilità della perdita deve ritenersi ammissibile - per tutta la durata della procedura - nei limiti dell’imputazione a bilancio.
La valutazione dell’imprenditore non può essere totalmente discrezionale: non può scegliere, a suo piacimento, l’esercizio a cui imputare la perdita ma, nella valutazione dei crediti e nella rilevazione delle perdite, dovrà attenersi ai principi di verità e correttezza (art. 2423, c. 2) e di prudenza (art. 2423 bis, c. 1, n. 4), tenendo conto dell’effettivo grado di recuperabilità del credito, anche in funzione di eventuali garanzie come, ad esempio, i privilegi, le ipoteche e le garanzie personali di terzi.
Principi
Il credito di 100 verso un fallito può originare in bilancio una perdita correttamen- te stimata di 70 nell’esercizio di apertura del fallimento - costituendo componente negativo di reddito per l’importo di 70 nello stesso periodo di imposta - con la possibilità di dedurre il residuo di 30 negli esercizi successivi se e quando - civilisticamente - si manifesterà la residua perdita.
Esempio
Norma ADC n. 172
L’art. 101, c. 5 T.U.I.R., nel momento in cui riconosce la perdita del credito all’apertura della procedura concorsuale, non deve essere considerato come un’imposizione al contribuente dell’obbligo di dedurre in quell’esercizio l’intero ammontare del credito stesso (pena il disconoscimento da parte dell’Ammini- strazione Finanziaria in caso di deduzione della perdita in un esercizio succes- sivo), ma riconosce, anche sul piano fiscale, la validità della stima del valore di presumibile realizzo effettuata dall’imprenditore caso per caso.
SCRITTURE CONTABILI
E B 10d P C II 1
600,00
E B 14
P C II 1
1.000,00
P C II 1 E B 14
600,00
Esempio
Scritture relative al realizzo delle perdite su crediti
Accantonamento al fondo svalutazione | ||
31.12.n | ||
ACCANTONAMENTO a FONDO SVALUTAZIONE AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CREDITI Accantonamento svalutazione crediti per la quota ammessa secondo le disposizioni fiscali. | ||
Imputazione perdite su crediti (coincidenza tra valori fiscali e civilistici del fondo svalutazione crediti, pari a € 600) | ||
31.12.n+1 | ||
PERDITE SU CREDITI Per insolvenza cliente. | a CLIENTI 31.12.n+1 | |
FONDO SVALUTAZIONE a UTILIZZO FONDO CREDITI SVALUTAZIONE CREDITI Utilizzo fondo per insolvenza cliente. |
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SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• SVALUTAZIONI O ACCANTONAMEN- TI FISCALI DEI CREDITI
• SCRITTURE CONTABILI
ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI
Artt. 101, 106 e 109 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 3, c. 103, lett. d) e cc. 107 e 108 L.
28.12.1995, n. 549 - D. Lgs. 18.11.2005, n. 247 - Provv. Ag. Entrate 22.02.2006, in G.U.
22.03.2006, n. 68 - C.M. 31.05.2005, n. 27/E - Circ. Assonime 23.12.2005, n. 69 - Cass., sent.
4.09.2002, n. 12831 - Cass., sent. 3.08.2005, n. 16330 - Cass., sent. 27.06.2005, n. 13803 -
Xxxx., sent. 29.10.2010, n. 22135
I principi di redazione del bilancio prevedono che i crediti siano iscritti al valore di presumibile realizzo. Pertanto, l’imprenditore può svalutare i crediti ogni volta che il valore nominale degli stessi risulta superiore a quello di effettiva esigibilità.
Quando una perdita diventa probabile, deve essere accantonato un fondo svalutazio- ne, il cui ammontare deve essere calcolato tenendo conto delle circostanze, dei motivi e del principio di prudenza.
SCHEMA DI SINTESI
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
Aspetti fiscali
Riduzioni di valore civilistiche
Criteri di
valutazione
CREDITI
⇨ | Art. 2426, n. 8 Codice Civile |
Iscrizione al valore nominale. | |
Svalutazione specifica. | |
Accantonamento ad un generico fondo rischi. |
La norma fiscale considera deducibili tali accantonamenti, entro limiti qualitativi, ossia considerando solo i crediti commerciali non assicurati iscritti in bilancio, da cui derivano ricavi d’esercizio, nel rispetto di limiti quantitativi, ossia entro lo 0,50% del valore nominale dei crediti stessi.
I crediti devono essere iscritti secondo il presumi- bile valore di realizzazione. | |
Crediti di sicura esigibilità. | |
Crediti di dubbia esigibilità. | |
Tutti i crediti. |
Il valore dei crediti può essere ridotto, per l’effettuazione di svalutazioni imputate al conto economico, in base ai principi di competenza (esercizio in cui la perdita si può prevedere) e di prudenza. Si utilizzano le seguenti voci: | ||
• svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circo- lante e delle disponibilità liquide; | ⇨ | C.E. Voce B-10-d |
• svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni. | ⇨ | C.E. Voce D-19-b |
I principi contabili (OIC n. 15) dispongono l’appostazione alla voce B.14 - oneri diversi di gestione - delle perdite realizzate non coperte dal fondo svalutazione crediti. | ||
Il fondo sarà utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili quando tale inesigibilità diventa definitiva. |
Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto |
da garanzia assicurativa, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite |
dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. |
La deduzione non è più ammessa fiscalmente quando l’ammontare com- plessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. |
SVALUTAZIONI O ACCANTONAMENTI FISCALI DEI CREDITI
MISURA CONSENTITA
• Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nomi- nale o di acquisizione dei crediti stessi.
Nel computo del limite si tiene conto anche degli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti, effettuati in conformità a disposizioni di legge.
Altri
accantonamenti
• Svalutazione fiscale
• Pari a quella civilistica
• Inferiore a
quella civilistica
• Superiore a quella
civilistica
• L’intero ammontare è iscritto nella voce B.10.d. ovvero nella voce D.19.b., a seconda che i crediti siano collocati nell’attivo circolante o nelle immobilizzazioni finanziarie.
• L’intero ammontare della svalutazione è iscritto a conto economico, operando poi una variazione in aumento in sede di dichiarazione, corrispon- dente alla differenza tra i 2 valori.
• Si imputa solamente l’ammontare civilistico, mentre non è più possibile rilevare extracontabilmente la parte fiscale eccedente.
CONDIZIONI
• Copertura assicurativa
• Ai fini della svalutazione, l’importo dei crediti non deve essere coperto da garanzia assicurativa.
• Ricavi • I crediti devono derivare dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi che produ- cono ricavi (che rientrano nell’attività tipica dell’impresa).
Art. 106, c. 1
D.P.R. 917/1986
• L’accantonamento dello 0,50% è calcolato in relazione al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
• Il conteggio dello 0,50% deve essere effettuato sul valore lordo di iscrizione dei crediti, senza tenere conto dell’ammontare del corri- spondente fondo svalutazione crediti che accoglie gli “accantona- menti” annuali.
Nel rigo RF26, colonna 2 di Unico 2011 SC si indica l’importo contabilizzato eccedente rispetto a quello deducibile.
I crediti mantengono il loro valore nominale di iscrizione in bilancio e il fondo svalutazione crediti rappresenta una posta rettificativa dei medesimi che, invece di essere iscritta nel passivo dello Stato Patrimoniale, è esposta, per motivi contabili, in riduzione della corrispondente voce dell’attivo.
CALCOLO
• Base di
commisurazione
• Fondo
svalutazione crediti
LIMITE MASSIMO
P C II 1 E E 21
FONDO SVALUTAZIONE SU CREDITI
31.12.
a
INSUSSISTENZA PASSIVA
..............
Insussistenza passiva per riduzione del fondo sva- lutazione crediti eccedente.
• La deduzione non è più ammessa fiscalmente quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio al termine dell’esercizio.
• Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accan- tonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso (come sopravvenienza attiva tassabile).
• In questo caso è opportuno procedere alla riduzione del fondo preesistente se eccedente.
Eccedenza
SCRITTURE CONTABILI
Esempio
Scritture relative alle svalutazioni e perdite su crediti
• Totale crediti commerciali = € 120.000,00
Dati
• Tra i crediti è iscritto un credito di 10.000,00 di difficile incasso; pertanto, gli amministratori decidono di svalutarlo del 50%.
• Calcolo accantonamento:
.. € 110.000 x 0,50% = € 550,00
.. € 10.000 x 50% = € 5.000,00
Totale € 5.550,00
A • Svalutazione crediti o accantonamenti civilistici superiori a quelli fiscalmente ammessi
a) accantonamento al fondo svalutazione crediti (primo esercizio)
E B 10 d
P C II 1
ACCANTONAMENTO AL FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI
31.12.n
a
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
600,00
Accantonamento per la quota ammessa secondo le disposizioni in materia fiscale (0,50%) [120.000 x 0,50% = 600,00].
31.12.n
E B 10 d
P C II 1
ACCANTONAMENTO a AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO
4.950,00
Accantonamento per la quota eccedente la percentuale ammessa se- condo le disposizioni in materia fiscale.
• Con l’accantonamento non si determina la riduzione del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio, anche agli effetti fiscali.
• È opportuno distinguere il fondo svalutazione crediti a seconda che si tratti di accantonamenti dedotti o non dedotti fiscalmente. Nel modello Unico occorre effettuare, infatti, una variazione in aumento per il valore dell’accantonamento tassato (€ 4.950,00).
Nota bene
b) utilizzo fondo svalutazione per perdite su crediti (2° esercizio): come previsto dagli amministratori, il credito di € 10.000 è incas- sato solo per il 50%.
31.12.n+1
E B 14
P C II 1
PERDITE SU CREDITI
a CLIENTI
5.000,00
Per insolvenza cliente per incasso parziale del credito valutato “a rischio” nell’esercizio precedente.
• La voce B10 d) di conto economico comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante.
• Devono essere, invece, iscritte alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e, quindi, non derivanti da valutazioni come, ad esempio: le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto; le perdite conseguenti a cessione di crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le prescrizioni di crediti (le prescrizioni di debiti sono classificabili alla voce A5).
• Le svalutazioni dei crediti finanziari, invece, devono essere iscritte alla voce D19.
Bilancio
• Tali perdite determinano una riduzione del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio (anche agli effetti fiscali).
• Le perdite sono fiscalmente deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. L’importo indeducibile genera una variazione in aumento nel modello Unico.
Aspetti fiscali
R A T I O N . 5 / 2 0 1 1 - 4 7 2 2 - 1
Aggiornato al 19.04.2011
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx X.x.x.
00
Segue esempio
B • Svalutazioni crediti o accantonamenti civilistici inferiori a quelli fiscal- mente ammessi a) accantonamento al fondo svalutazione crediti | |||
31.12.n | |||
ACCANTONAMENTO a FONDO SVALUTAZIONE AL FONDO CREDITI SVALUTAZIONE CREDITI Accantonamento esercizio "n" per la quota civilisticamente corretta. | |||
b) perdite su crediti verificatesi | |||
1.02.n+1 | |||
PERDITE SU CREDITI | a | CLIENTI | |
Per insolvenza cliente. | |||
1.02.n+1 | |||
FONDO SVALUTAZIONE a CREDITI Utilizzo fondo per insolvenza cliente. | UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |
Tavola
P C II 1 E B 14
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
31.12.n+1
a
UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
600,00
Utilizzo fondo per insolvenza cliente.
31.12.n+1
P C II 1 E B 14
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO
a
UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO(1)
4.400,00
Utilizzo fondo per insolvenza cliente.
E B 10 d P C II 1
300,00
E B 14
P C II 1
5.000,00
P C II 1 E B 14
300,00
Nota(1) Nel modello Unico si effettua una variazione in diminuzione per il valore della perdita coperta dal fondo svalutazione crediti tassato.
Check list per controlli sul singolo credito
CREDITO cliente ...R..o..s..s..i.. | CONTROLLI Importo del credito € ..1..0....0..0..0...,.0..0....... | SITUAZIONE Rilevante x deducib. | |
Composizione del credito | Credito assicurato | ❑ Sì | ❑X No |
Cessione del crediti pro solvendo e pro soluto | ❑ Sì | ❑X No | |
Pratiche di recupero da iniziare o in essere | ❑X Sì | ❑ No | |
Eventuale perdita latente sul credito | ❑X Sì | ❑ No | |
Svalutazione | Presupposti per la svalutazione del credito | ❑X Sì | ❑ No |
Imputazione della svalutazione in base al principio di competenza, al momento in cui la perdita si può ragionevolmente prevedere | ❑X Sì | ❑ No | |
Perdita | Elementi certi e precisi che rendono la perdita definitiva | ❑X Sì | ❑ No |
Esistenza di procedura concorsuali a cui è assoggettato il debitore | ❑ Sì | ❑X No | |
Verifica di una delle seguenti situazioni: | |||
.. infruttuosità dell’esecuzione individuale | ❑ Sì | ❑X No | |
.. mancato reperimento da parte dell’ufficiale giudiziario di beni pignorabili nel patrimonio del debitore | ❑ Sì | ❑X No | |
.. infruttuosa notifica degli atti di precetto | ❑ Sì | ❑X No | |
.. fuga e latitanza del debitore | ❑ Sì | ❑X No | |
.. antieconomicità delle procedure di recupero documentate dal legale incaricato del recupero | ❑ Sì | ❑X No | |
.. rinuncia unilaterale alla riscossione del credito | ❑ Sì | ❑X No | |
.. esistenza di un accordo transattivo tra creditore e debitore | ❑X Sì | ❑ No | |
.. dichiarazione di insolvenza emessa da Sace (crediti esteri) | ❑ Sì | ❑X No | |
Perdita eccedente la svalutazione | ❑X Sì | ❑ No | |
Imputazione della perdita in base al principio di competenza | ❑X Sì | ❑ No |
video
FISCO
del 20.04.2011
🕿 n. 0376-775130
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI PER SOGGETTI IRES
• CASO PRATICO
PROSPETTO PER DEDUZIONE INTERESSI PASSIVI AI FINI IRES
Art. 96 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 1, cc. 33-34 L. 24.12.2007, n. 244 - Circ. Ag. Entrate 18.06.2008, n. 47/E - Ris.
Ag. Entrate 14.02.2008, n. 3/DPF - Ris. Xx. Xxxxxxx 0.00.0000, x. 000/X - Xxxxx. Xx. Entrate 31.01.2009 - Xxxx. Xx. Xxxxxxx 00.00.0000, x. 0/X - Xxxx. Xx. Entrate 21.04.2009, n. 19/E - Circ. Ag. Entrate 22.07.2009, n. 37/E - Circ. Assonime 18.11.2009, n. 46 - Circ. Ag. Entrate 23.06.2010, n. 38/E - Circ. Assonime 5.08.2010, n. 27
Sono abrogate, dal 2008, le disposizioni degli artt. 62 e 63 del Tuir che regolano la deducibilità degli interessi passivi sulla base dell’applicazione del pro-rata patrimoniale e della thin capitalization. Per i soggetti Irpef, gli interessi passivi inerenti l’esercizio d’impresa sono deducibili sempre per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti Ires, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, al netto di ammorta- menti e canoni di leasing. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal 3° periodo d’imposta successivo a quello in xxxxx xx 00.00.0000 (dal bilancio relativo al 2010), non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta. Non è però più prevista la franchigia che si aggiungeva all’ammontare del 30% del Rol del periodo (per il 2008 e il 2009).
SCHEMA DI SINTESI PER SOGGETTI IRES
Valore della produzione | A | 100.000 | |
+
Costi della produzione | B | 80.000 | |
-
Differenza | 20.000 | |
Ammortamenti e canoni di leasing | C | 10.000 | |
+
Reddito operativo lordo (R.O.L.) | D | 30.000 | |
=
x
30% =
⮛
30% del R.O.L. | E | 9.000 | |
Franchigia(1) | F | - | ||
+ 10.000 per 2008 + 5.000 per 2009 | ||||
+
+
9.000
G
⮛
=
+
Oneri finanziari | |||
• Compresi interessi implici- ti in contratti leasing. • Esclusi interessi passivi capitalizzati. • Esclusi interessi passivi in- deducibili prioritariamente(2). | |||
H | 25.000 | ||
Proventi finanziari | I | 2.000 | |
-
23.000
L
Oneri finanziari eccedenti i proventi finanziari
(segno positivo)
⮛
Confronto =
Come nell’esempio proposto
Se L maggiore di G
• Gli interessi passivi deducibili nell’esercizio sono pari a G + I (11.000).
• L’eccedenza non è deducibile nell’esercizio (25.000 - 11.000 = 14.000).
• É possibile recuperare quanto non dedotto in un dato esercizio se, nell’esercizio successivo, dopo aver effettuato il conteggio, si ottiene un importo del 30% del R.O.L. (casella G) superiore all’importo degli interessi passivi di competenza di detto eser- cizio (la possibilità di riporto non presenta limitazione temporale).
⮛
⮛
Se L minore o uguale a G | • Tutti gli interessi passivi (H) sono deducibili nell’esercizio. • L’eventuale eccedenza di “E” rispetto a “L”, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi in un dato esercizio, aumenta il R.O.L. degli esercizi successivi; questa possibilità è utilizzabile dal R.O.L. che si forma nell’esercizio 2010 (nessun effetto per gli esercizi 2008 e 2009). | |
Note
(1) Per il 1° e il 2° periodo d’imposta di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a € 10.000 (per il 2008) e a € 5.000 (per il 2009). Dal bilancio relativo al 2010 non è prevista alcuna franchigia.
(2) Esempio: interessi passivi su prestiti obbligazionari “elusivi”.
Centro Studi Castelli S.r.l.
Aggiornato al 19.04.2011
R A T I O N . 5 / 2 0 1 1 - 5 8 8 2 - 1 33
CASO PRATICO
DATI ESEMPIO
.. capitalizzati: | € 10.000 | Deducibili. |
.. da versamenti trimestrali IVA: | € 1.000 | Indeducibili. |
.. da finanziamenti autovetture: | € 4.000 | • Indeducibili per il 60% (€ 2.400). • Deducibili per il 40% (€ 1.600). |
.. bancari: | € 30.000 | Soggetti ad art. 96 Tuir. |
.. non dedotti nel 2009: | € 8.000 | Riporto da anno precedente. |
• Interessi attivi: | € 1.600 |
• Alfa S.r.l. presenta, nel bilancio 2010, interessi passivi ed oneri assimilati per comples- sivi € 45.000,00, di cui:
€ 45.000
Calcoli | • Interessi passivi indeducibili senza necessità di verifica delle disposizioni di cui all’art. 96 Tuir: € 1.000 (interessi IVA) + € 4.000 x 60% (interessi auto) = € 3.400. • Interessi passivi deducibili senza necessità di verifica delle disposizioni di cui all’art. 96 Tuir: € 10.000 (capitalizzati) + € 4.000 x 40% (interessi auto) = € 11.600. • Quota di interessi passivi da trattare secondo le disposizioni di cui all’art. 96 Tuir € 30.000 (45.000 - 10.000 - 1.000 - 4.000). |
Totale valore della produzione
(+)
Totale costi della produzione
(-)
Rettifiche
(+)
=
x 30% =
+
=
(Riportare a pagina successiva)
50.000
C
510.000
B
Costi della
produzione
B)
500.000
A
Valore della
produzione
A)
Rettifiche per
determinazione R.O.L.
Esempio n. 1
Schema di calcolo degli interessi passivi non deducibili per soggetti Ires Calcolo del R.O.L. (anno 2010)
1) | (+) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 490.000 |
2) | (+/-) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | |
3) | (+/-) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | |
4) | (+) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 10.000 |
5) | (+) Altri ricavi e proventi |
6) | (+) | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 300.000 |
7) | (+) | Per servizi | 100.000 |
8) | (+) | Per godimento di beni di terzi | |
9) | (+) | Costi per il personale | 50.000 |
10) | (+) | Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni | 50.000 |
• Ammortamento immobilizzazioni immateriali • Ammortamento immobilizzazioni materiali • Altre svalutazioni delle immobilizzazioni • Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo cir- colante e delle disponibilità liquide | |||
11) | (+/-) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussi- diarie, di consumo e di merci | ||
12) | (+) | Accantonamenti per rischi | |
13) | (+) | Altri accantonamenti | |
14) | (+) | Oneri diversi di gestione | 10.000 |
B 10 a) | (+) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | |
B 10 b) | (+) Ammortamento immobilizzazioni materiali | 50.000 |
Quota di B8) | (+) Canoni di locazione finanziaria (quota capitale + quota interessi) |
R.O.L. | D | 40.000 | |
30% del R.O.L. | E | 12.000 | |
Limite interessi passivi deducibili ai fini Ires | G | 12.000 | |
Esempio n. 2
Calcolo degli interessi passivi non deducibili
Limite interessi passivi deducibili ai fini Ires (riporto da pagina precedente) | Totale | G | 12.000 | ||
Interessi contabilizzati |
+
Interessi passivi e altri oneri
finanziari del conto economico
(voce C17)(1)
• Interessi su contratti di mutuo e conto corrente. • Commissioni bancarie su finanziamenti e garanzie di terzi. • Commissioni per fideiussioni o altre garanzie. • Interessi passivi dei titoli di debito emessi. | |||||
Occorre, comunque, considerare, quale onere o provento assimi- lato all’interesse passivo, qualunque onere o componente nega- tivo che presenta un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo (compresi gli interessi passivi per autovetture a deducibilità limitata, anche in leasing). | |||||
Esclusioni | • Interessi passivi derivanti da operazioni di natura commerciale (impliciti o espliciti) • Noleggio cassette sicurezza. • Pagamento utenze. • Assicurazioni. • Interessi su depositi cauzionali relativi a rap- porti commerciali. | ||||
H | 45.000 | ||||
Interessi passivi impliciti in canoni leasing |
Interessi passivi prioritariamente indeducibili |
Interessi passivi capitalizzati |
Derivanti da contratti di locazione finanziaria. | ||||
Criterio forfetario - D.M. 24.04.1998 | I | |||
• Interessi passivi relativi agli immobili-patrimonio (diversi da quelli per l’acquisto), compresi gli interessi di funzionamento. • Interessi passivi per autovetture a deducibilità limitata (an- che in leasing), per la quota indeducibile (60% o 10%).(2) • Interessi 1% per liquidazioni IVA trimestrali. • Interessi passivi da transfer pricing e da paradisi fiscali. • Interessi passivi su titoli obbligazionari “elusivi”. • Interessi passivi su prestiti di soci delle cooperative. | ||||
L | 3.400 | |||
• Interessi oggetto di capitalizzazione su: .. beni materiali e immateriali strumentali; .. immobili-merce (per la loro costruzione o ristrutturazione); .. rimanenze beni e servizi e per realizzazione commesse. | ||||
M | 10.000 | |||
+
+
-
Interessi passivi interamente
deducibili
• Interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (immobiliari di gestione). • Interessi passivi per autovetture a deducibilità limitata (an- che in leasing) per la quota deducibile (40% o 90%)(2). | |||
N | 1.600 | ||
-
Interessi attivi e proventi
assimilati
• Interessi attivi da contratti di mutuo e conto corrente (com- presi quelli relativi a prestiti ai dipendenti). • Interessi attivi da crediti di natura commerciale (impliciti ed espliciti). • Interessi attivi virtuali verso pubbliche amministrazioni. | |||
O | 1.600 | ||
-
Interessi passivi indeducibili.
Riporto anni precedenti
-
8.000
P
+
36.400
Q
Totale
Interessi passivi contabilizzati da confrontare con il limi- te interessi passivi deducibili ai fini Ires (G)
= -
- 24.400
R
Se Q minore di G [segno positivo]: gli interessi passivi sono integralmente deducibili
Se Q maggiore di G [segno negativo]: “R” rappresenta gli interessi passivi indeducibili
=
Note
(1) Sono compresi nella disciplina dell’art. 96 Tuir: gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie; le commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi; gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso; gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, semprechè la causa di detti ultimi contratti rivesta una natura finanziaria; il c.d. notional cash pooling (sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo); i contratti derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse; gli interessi passivi portati ad incremento del valore degli immobili patrimonio, in relazione a finanziamenti contratti per la relativa acquisizione (ossia per l’acquisto e la costruzione).
(2) Secondo quanto precisato nella Circ. Ag. Entrate 18.06.2008, n. 47/E, gli interessi passivi relativi a finanziamenti per l’acquisto di veicoli di cui all’art. 164 del Tuir, sono deducibili applicando esclusivamente la disciplina di tale articolo (l’art. 164 prevale sulla disposizione di cui all’art. 96, in quanto trattasi di norma “speciale”, con la conseguenza che gli interessi sui finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli restano esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 96 del Tuir, trattandosi di spese e componenti negativi afferenti l’impiego del veicolo).
Centro Studi Castelli S.r.l.
Aggiornato al 19.04.2011
R A T I O N . 5 / 2 0 1 1 - 5 8 8 2 - 1 35
Prospetto interessi passivi
non deducibili
30.000
8.000
1.600
1.600
40.000
36.400
12.000
24.400
...omissis...
Variazioni
in aumento
16.400
19.800
• Nel rigo RF 16, colonna 1, si indica l’importo di € 16.400 [€ 24.400 meno l’importo degli interessi non dedotti per il periodo di imposta precedente (2009), pari ad € 8.000].
• Nella colonna 2 si indica la quota di interessi complessivamente indeducibile pari a € 19.800, che comprende anche
€ 3.400 oggettivamente indeducibili (interessi su IVA trimestrale + 60% interessi autovetture, rispettivamente €
1.000 + € 4.000 x 60%). Parte della dottrina ritiene di inserire la quota indeducibile degli interessi passivi relativi ai mezzi di trasporto nel rigo RF19, dedicato alle spese indeducibili, ai sensi dell’art. 164 Tuir, anziché nel rigo RF16 relativo agli interessi passivi.
Nota
Esempio n. 3
Prospetto interessi passivi non deducibili del modello Unico SC 2011, in presenza di interessi passivi indeducibili riportabili
Dati esempio | R.O.L. pari a € 40.000 | ||||
Rigo RF118 Interessi passivi | • Colonna • Colonna • Colonna • Colonna • Colonna | 1: 2: 3: 4: 5: | interessi passivi iscritti in bilancio (+ interessi passivi leasing) interessi passivi indeducibili dei precedenti periodi d’imposta interessi attivi annotati in bilancio interessi passivi direttamente deducibili eccedenza degli interessi passivi deducibili € 30.000 + € 8.000 - € 1.600 | € € € € € | 30.000 8.000 1.600 1.600 36.400 |
Rigo RF119 ROL | • Colonna • Colonna | 1: 2: | R.O.L. minore tra (30% x R.O.L.) e RF118 (col. 5) | € € | 40.000 12.000 |
Rigo RF121 | • Colonna | 3: | RF118 (Col. 5) - RF119 (Col. 2) = € 36.400 - € 12.000 = | € | 24.400 |
Interessi indeducibili |
Prospetto interessi passivi
non deducibili
30.000
8.000
1.600
1.600
140.000
5.600
36.400
36.400
...omissis...
Variazioni
in aumento
Variazioni
in diminuzione
Nel rigo RF16 nella colonna 2 si indica la quota di interessi complessivamente indeducibile, pari a € 3.400 (interessi su IVA trimestrale + interessi autovetture, rispettivamente € 1.000 + € 4.000 x 60%).
3.400
...omissis...
RF54
Altre variazioni
in diminuzione
13
8.000
...omissis...
8.000
La società recupera nel 2010 tutti gli interessi passivi non dedotti nel 2009.
Nota
Nota
Esempio n. 4
Prospetto interessi passivi del modello Unico SC 2011, in caso di recupero degli interessi indeducibili dell’anno precedente
Dati esempio | Si ipotizzano gli stessi dati dell’esempio precedente salvo il R.O.L. che si assume pari a € 140.000. | |||
Rigo RF118 Interessi passivi | • Colonna • Colonna • Colonna • Colonna • Colonna | 1: interessi passivi bancari 2: interessi passivi indeducibili nei precedenti periodi d’imposta 3: interessi attivi annotati in bilancio 4: interessi passivi direttamente deducibili 5: eccedenza degli interessi passivi deducibili € 8.000 + € 30.000 - € 1.600 | € € € € € | 30.000 8.000 1.600 1.600 36.400 |
Rigo RF119 ROL | • Colonna • Xxxxxxx e RF118 | 1: R.O.L. Qualora sia stata compilata la col. 5 del rigo RF118, si riporta il minore 2: minore tra (30% x R.O.L.) tra l’importo indicato nella predetta col. 5 ed il 30% dell’importo di cui (col. 5) a col. 1 del rigo RF119 che, per il presente periodo d’imposta costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. | € € | 140.000 36.400 |
Rigo RF120 | • Colonna | 2: (30% x R.O.L.) - RF118 (col. 5) = € 42.000 - € 36.400 Eccedenza di ROL | € | 5.600 |
Rigo RF121 | • Colonna | 3: RF118 (Col. 5) - RF119 (Col. 2) = € 36.400 - € 36.400 = Interessi indeducibili | € | 0 |