Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
giunta regionale
Allegato B al Decreto n. 08 del 30 giugno 2011 pag. 1/11
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Regolamento (CE) 1698/2005
Asse IV – Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”
Schema generale di
Accordo di Cooperazione
Progetto di cooperazione Interterritoriale/Transnazionale 1
Il presente testo di accordo rappresenta uno schema generale che dovrà essere adattato alle esigenze specifiche di ciascuna azione (interterritoriale/transnazionale) e delle conseguenti attività previste, anche in funzione delle diverse normative di riferimento, in ambito nazionale e comunitario, e delle effettive responsabilità derivanti ai soggetti contraenti, ai fini della sua attuazione.
“denominazione progetto”
L’anno il giorno del mese di tra:
il GAL , codice fiscale con sede in , nella persona del proprio
rappresentante legale , nato a , il e domiciliato per la carica presso la sede del GAL in , delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l’atto di delega]
di seguito denominato Capofila
E
GAL , codice fiscale con sede in , nella persona del proprio rappresentante legale , nato a , il e domiciliato per la carica presso la sede del GAL , delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l’atto di delega];
GAL , codice fiscale con sede in , nella persona del proprio rappresentante legale , nato a , il e domiciliato per la carica presso la sede del GAL , delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l’atto di delega];
di seguito denominati Partner o GAL o, collettivamente, le Parti
1 Inserire solo la tipologia di Azione interessata.
Premesso che
- I Programmi di sviluppo rurale previsti dagli articoli 63-65 del regolamento 1698/2005/CE hanno tra i loro obiettivi il sostegno di azioni di cooperazione tra Gruppi di Azione Locale (“GAL”) appartenenti a uno stesso Stato membro o a Stati diversi (Asse 4 Leader);
- le azioni di cooperazione consistono nella realizzazione di un’azione congiunta, anche attraverso la condivisione di know-how, di risorse umane e finanziarie disseminate in ciascuno dei territori interessati;
- in accordo con le indicazioni della Commissione europea agli Stati Membri contenute nella Guida per l’attuazione della misura Cooperazione nell’ambito dell’Asse Leader (Guida del 19.11.2008) e in conformità alle ulteriori disposizioni attuative vigenti, è necessaria la formalizzazione dei rapporti fra i partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;
- le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato “ ” (di seguito Progetto);
- i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario ed organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza [oppure: senza rappresentanza], designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto;
- il Progetto deve corrispondere ad azioni congiunte e concrete, in grado di produrre benefici chiaramente identificabili per i territori, tenendo conto degli orientamenti tematici definiti dai singoli partner nell’ambito del relativo PSL.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART. 2 – Oggetto
Oggetto dell’accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione ed attuazione del progetto di cooperazione denominato “ ” , avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito e specificati in dettaglio nel Progetto allegato.
ART. 3 – Finalità e Obiettivi
Il Progetto persegue i seguenti obiettivi:
1) ;
2) ;
La realizzazione del Progetto coinvolgerà i seguenti territori e soggetti:
- (i) ; (ii) , (iii)
Il Progetto prevede l’attivazione di un sistema, o comunque di apposite modalità definite e condivise, per il monitoraggio delle attività e la verifica sullo stato di avanzamento e di raggiungimento degli obiettivi.
ART. 4 – Azioni di progetto
Secondo quanto previsto in dettaglio dal Progetto, le attività previste dall’azione di cooperazione sono le seguenti:
- (i) ; (ii) , (iii) ;
Le attività previste dal Progetto dovranno assicurare azioni congiunte e concrete, in grado di produrre benefici chiaramente identificabili per i territori, tenendo conto degli orientamenti tematici definiti dai singoli Partner nell’ambito dei rispettivi PSL, ed essere realizzate attraverso un’azione comune di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il GAL Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato. A tal fine i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno ogni volta che ne facciano richiesta almeno n Partner e comunque con cadenza
almeno trimestrale/semestrale in un Comitato di Pilotaggio.
ART. 5 – Risorse finanziarie
Le parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nel Progetto. Tutte le spese di interesse comune, come ad esempio quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, saranno imputate e ripartite tra i Partner come indicato nel Progetto.
Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste in Progetto per l'esecuzione delle attività, fatta salva la sua eleggibilità ed il conseguente finanziamento.
In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del finanziamento per il Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute a inadempimenti o responsabilità di alcuni dei Partner, i Partner provvederanno alla ripartizione delle spese tra di loro in parti
uguali.
ART. 6 – Obblighi delle Parti
Le parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna parte, secondo quanto riportato nel Progetto.
Ciascun Partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine all’esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. Xxxxxxx Partner sarà inoltre responsabile delle comunicazioni con le proprie Autorità di gestione.
In caso di inadempimento da parte di uno dei Partner agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri Partner, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.
ART. 7 – Ruolo e doveri del Capofila
Relativamente alle funzioni dei Capofila si stabilisce quanto segue:
Il Capofila si impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto 2:
- la progettazione e l’organizzazione delle attività connesse al progetto nonché l’adattamento del progetto di cooperazione a eventuali nuove esigenze e finalità legate all’ingresso di nuovi partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;
- la direzione e il coordinamento dell’attuazione del progetto;
- le attività di coordinamento necessarie ai fini della rendicontazione delle attività finanziate svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto;
- la predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto, nonché la verifica e l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma delle attività e delle relative spese;
- gli aspetti amministrativi e legali correnti;
2 L’elenco delle attività deve essere valutato e adeguato in relazione alle specifiche esigenze del singolo progetto, anche ai fini di possibili integrazioni.
- le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione con le diverse Autorità di Gestione;
- la redazione di rapporti sullo stato di avanzamento materiale e finanziario del Progetto;
- se e quando venga istituita una struttura giuridica per la migliore attuazione del Progetto, tenere i rapporti con gli amministratori di tale struttura, affidare incarichi e verificare i costi sostenuti da tale struttura giuridica per il Progetto e nell’esclusivo interesse dei partecipanti al Progetto;
- il raccordo con la Rete rurale nazionale e con la Rete Europea.
- …………
Il GAL Capofila, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito dal Comitato di Pilotaggio, con funzioni consultive e di controllo dell’attuazione del Progetto.
[Xx XXX Xxxxxxxx sarà riconosciuto da ogni Partner che sottoscriva questo Accordo un rimborso forfetario per lo svolgimento delle attività suddette pari a € per ogni anno di durata del Progetto, da pagare annualmente.] 3
[Il mandato al XXX Xxxxxxxx potrà essere revocato con decisione unanime degli altri partner e fatto salvo il rimborso delle spese sostenute fino alla revoca dal GAL Capofila per il Progetto.] 4
[Viene costituita una segreteria amministrativa del progetto, con funzioni di coordinamento ed ausiliarie per lo svolgimento dei compiti dei partner, con i compiti e le funzioni di seguito descritte.
Segreteria del Progetto
I servizi di segreteria consistono principalmente nella:
a. tenuta del protocollo del progetto;
b. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria;
c. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al progetto;
d. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti aventi causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi previste dal progetto;
e. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di pagamento.
I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno dei Partner sottoscrittori o da personale esterno la cui responsabilità è affidata al XXX Xxxxxxxx.] 5
3 Elementi opzionali del contratto. 4 Elementi opzionali del contratto. 5 Elementi opzionali del contratto.
ART. 8 – Doveri dei Partner
Le modalità di realizzazione del progetto sono affidate ai Partner secondo quanto indicato nel Progetto ed eventualmente specificato nelle riunioni del Comitato di Pilotaggio.
I Partner sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalle rispettive AdG, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del/i progetto/i, compresa la relazione finale.
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.
Sono compiti ed impegni specifici di ciascun Partner: 6
- il rispetto di tutti gli impegni presi con questo Accordo per la corretta ed integrale attuazione del Progetto;
- le comunicazioni obbligatorie alle proprie Autorità di Gestione e quelle necessarie e opportune agli altri Partner in merito al Progetto;
- l’organizzazione di incontri e scambi all’interno dei propri territori;
- lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza;
- la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento dei progetti nei loro territori;
- la realizzazione di tutte le attività previste dal Progetto, anche ai fini dell’azione comune;
- ………
ART. 9 – Comitato di Pilotaggio
Il Comitato di Pilotaggio (di seguito il “Comitato”) assiste il Capofila nella necessaria attività di specificazione della attività di Progetto e nella relativa attuazione.
Il Comitato si riunisce, anche in teleconferenza o audio conferenza, ogniqualvolta lo richiedano almeno n.…….. Partner con fax sottoscritto e inviato al Capofila e comunque con cadenza almeno
6 L’elenco deve essere valutato e adeguato in relazione alle specifiche esigenze del singolo progetto, anche ai fini di possibili integrazioni.
trimestrale/semestrale. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno 7 giorni prima del giorno previsto per la riunione.
Il Comitato è composto da un rappresentante per ogni Partner. È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila antecedentemente la riunione per la quale è rilasciata.
Le decisioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:
a) per le modifiche al presente Accordo, per le deliberazioni relative ad ammissione di nuovi Partner, esclusione, responsabilità dei Partner e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro alcuno/i dei Partner: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3 dei presenti per l’approvazione della decisione.
b) Per le decisioni relative a azioni di Xxxxxxxx, relative spese e piano finanziario: (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l’approvazione della decisione.
Delle riunioni verrà redatto apposito verbale da consegnare ai partecipanti e approvare a fine riunione.
ART. 10 – Inadempimento ed esclusione
In caso di grave inadempimento ai propri obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività di Progetto con decisione presa nel Comitato di Pilotaggio. A titolo esemplificativo, il ritardo di oltre 60 giorni nel pagamento delle somme dovute da un Partner in base al presente Accordo e al Piano finanziario allegato costituisce grave inadempimento ai sensi del presente articolo. Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l’esclusione comporta l’obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative a spese sostenute e obblighi già assunti per il Progetto. Xxx sia escluso il GAL Xxxxxxxx nominato nel presente Accordo, gli altri partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla alle rispettive AdG.
ART. 11 – Adesione di nuovi partner
L’adesione di nuovi partner al progetto di cooperazione potrà avvenire al massimo entro la data del , sulla base di apposita richiesta scritta al GAL Capofila 7. La richiesta di adesione dovrà contenere una
7 La definizione del termine ultimo per eventuali ulteriori adesioni deve essere obbligatoriamente presente nell’Accordo.
dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del Progetto già sviluppate ed in essere e dei relativi impegni di cui all’articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.
Nel caso in cui altri soggetti chiedano di aderire al Progetto, il Capofila sottoporrà la richiesta all’approvazione dei Partner riuniti nel Comitato di Pilotaggio, i quali, al fine di renderla operativa, dovranno accettarla con le maggioranze previste nell’articolo 9, dandone comunicazione scritta allo stesso e prevedendo espressamente i relativi impegni di spesa a seconda del momento di adesione al Progetto. L’adesione sarà approvata, entro il termine precedentemente indicato, sulla base dei seguenti criteri: (i) organizzazione del GAL richiedente; (ii) valore aggiunto dell’adesione; (iii) motivazione e impegni prospettati; (iv) . A seguito dell’accettazione come approvata dal Comitato, il nuovo Partner fornirà la documentazione necessaria per l’integrazione del Progetto operata dal GAL Capofila, il quale provvederà all’aggiornamento delle seguenti parti:
- schede anagrafiche dei partner;
- attività previste;
- piano finanziario.
L’eventuale modifica del piano finanziario può avvenire, solo ed esclusivamente, entro i limiti e le condizioni stabilite per l’accesso agli aiuti previsti dalla Misura 421 del PSR.
ART. 12 – Rinuncia di uno o più Partner
I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal Progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al GAL Capofila. Il recesso unilaterale o la risoluzione consensuale accettata dal Comitato non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita; il partner rinunciante dovrà rimborsare le spese sostenute e quelle relative ad impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante dalla sua rinuncia, anche per quanto riguarda le eventuali sanzioni o riduzioni derivanti agli altri Partner dalla rinuncia medesima.
ART. 13 - Durata
Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il , fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per le Autorità di Gestione. I risultati della cooperazione non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno cinque anni. A tal fine, le Parti concordano fin d’ora che il Capofila potrà, al termine del periodo di validità dell’Accordo, affidare in licenza, concessione d’uso o altra forma commercialmente
ammissibile tali risultati e prodotti della cooperazione, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Eventuali utili di attività risultanti da tali affidamenti, al netto delle spese sostenute, saranno distribuiti tra tutti i Partner in parti uguali. Prima della conclusione del periodo di validità dell’Accordo, il Comitato deciderà le modalità concrete di tale affidamento dando delega al Capofila di attuarle.
ART. 14 – Modifiche ed integrazioni
Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo per evidenti e giustificati motivi, documentabili nei confronti delle Autorità di Gestione interessate, con decisione assunta dal Comitato con le maggioranze previste. A seguito di tale decisione le modifiche approvate saranno recepite attraverso apposite integrazioni e perfezionamenti del presente Accordo di cooperazione, con atto scritto e firmato da tutte le Parti.
ART. 15 - Norme applicabili e Foro competente
Le parti convengono che il presente accordo ed i rapporti da esso derivanti siano regolati dalla legislazione italiana.
Il Foro di sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo.
ART. 15 - Norme applicabili e clausola arbitrale 8
Le parti convengono che il presente accordo ed i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.
Le parti convengono che in caso di controversia sorta in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, ed in ogni caso, relativamente ad ogni rapporto connesso, la risoluzione sarà compromessa ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna parte in conflitto ed il terzo designato dal Presidente della Camera di Commercio di .
ART. 16 – Disposizioni finali
Il presente Accordo, redatto in n. copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
L’eventuale successiva registrazione, le modalità di sfruttamento di marchi e/o brevetti risultanti dall’attività oggetto del presente atto, saranno oggetto di separato accordo tra le parti.
8 Elemento opzionale ed alternativo al precedente.
Il presente atto è composto da pagine singole di carta uso bollo. Dovrà essere redatto, solo per uso interno, anche in lingua Inglese e 9 , e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.
Gli Allegati sono formati da: 10
1 – Fascicolo di progetto, pag…. 2 - ……, pag….
Il presente Accordo di cooperazione è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto “ ”.
Il Rappresentante legale del Capofila
I Rappresentanti legali dei Partner
Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, del codice civile, l’art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.
Il Rappresentante legale del Capofila
I Rappresentanti legali dei Partner
9 Indicare la/le lingua/e prescelta/e, anche in funzione della tipologia di Azione interessata (Interterritoriale/Transnazionale); nel caso di Progetto di Cooperazione Transnazionale, è comunque obbligatoria la traduzione in lingua inglese.
10 Indicare il tipo di allegati ed il relativo numero di pagine.