STATUTO DELL’ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI ASTER
STATUTO DELL’ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI ASTER
Articolo 1 - Costituzione
In attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L) per i dipendenti delle aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi del 6 luglio 2004, con stesura firmata in data 26 luglio 2005, nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Turismo del 22 luglio 2003, e seguente stesura, è costituito l’ "ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI
SERVIZI" e, in forma abbreviata, “ASTER”, in seguito chiamato “Ente”. L'Ente ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui sopra.
L'Ente, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Articolo 2 - Sede e durata
L'Ente ha sede in Roma.
La durata dell’Ente è illimitata.
Articolo 3 - Soci
Sono Soci dell'Ente Confesercenti e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL.
Articolo 4 - Aderenti e iscritti
All’Ente aderiscono le Imprese che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del Turismo ovvero i Contratti collettivi nazionali di lavoro di settori affini che lo prevedano esplicitamente iscrivendo i propri lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro (ad esclusione dei Quadri e Dirigenti), che assumono così la qualifica di iscritti all'Ente e beneficiari delle prestazioni.
Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali l'Ente autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione.
L’iscrizione all’Ente del lavoratore avviene, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all’art. 17 del presente Statuto.
L'iscrizione all'Ente cessa a seguito di:
a- scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, dell'Ente;
b- cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi.
Articolo 5 - Scopi e finalità
L'Ente ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all’art. 17 del presente Statuto.
Articolo 6 - Articolazione dell'ente
L'Ente può essere articolato al suo interno in due distinti Comitati di Settore:
- il Comitato del Settore Terziario distribuzione e servizi
- il Comitato del Settore Turismo
Articolo 7 - Organi Statutari
Sono organi dell'Ente:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Settore del Terziario, distribuzione e servizi ove costituito;
- il Comitato di Settore del Turismo ove costituito;
- La Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili.
I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.
Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all’insediamento dei nuovi Organi.
La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa, in caso di decadenza e/o di dimissioni ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui all’ultimo comma del presente articolo.
Tutti i componenti degli organi, esclusi i soci dell’Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.
La decadenza si verifica anche laddove il componente dell'Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.
Nei predetti casi, il Socio che ne ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i sessanta giorni successivi.
I sostituti rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso.
La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Ente o da quella di Presidente o Vice Presidente dei Comitati di Settore ove costituiti.
Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall’art. 5, comma 1, lett. d) D.lgs. 276/03.
Il Direttore assiste alle riunioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, se presente, assumere funzioni di segretario.
Articolo 8 - Assemblea
L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle organizzazioni socie o loro delegati.
La nomina è effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive Organizzazioni Nazionali.
L'Assemblea ha le seguenti competenze:
a) nomina su designazione dei Soci, il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i Presidenti e i Vice Presidenti ed i componenti dei Comitati di Settore, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione da parte dei soci;
c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale nonché le relative relazioni annuali, provvedendo all’invio degli stessi alle Organizzazioni socie ed alla Commissione paritetica per la bilateralità del Terziario, predisposti con le modalità che saranno previste nel Regolamento di funzionamento dell’Ente;
d) delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei Conti;
e) approva all’unanimità le eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento di funzionamento proposte dal Consiglio Direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti i CCNL di cui all’art. 1 del presente Statuto;
f) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, gli altri Regolamenti e le eventuali modifiche agli stessi;
g) fissa le linee guida strategiche e programmatiche dell'Ente;
h) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il piano triennale dell'attività dell'Ente;
i) delibera all’unanimità lo scioglimento dell’Ente e la nomina dei liquidatori.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il Bilancio consuntivo ed il budget previsionale.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 10 giorni prima della
riunione, ovvero, in caso d'urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell’urgenza.
Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda uno dei Soci od il Collegio dei Revisori dei Conti.
Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i Revisori dei Conti.
Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di tutti i Soci e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea e purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle parti sociali.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Non è consentita più di una delega.
In ottemperanza al principio della pariteticità, a Confesercenti è assegnata la titolarità di tre voti rispetto al voto attribuito singolarmente a ciascuno degli altri tre Soci.
Articolo 9 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, è costituito da 6 (sei) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui 3 (tre) in rappresentanza di Confesercenti e (tre) in rappresentanza della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, in ragione di 1 per ogni organizzazione sindacale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente ed il Vice Presidente o almeno cinque dei suoi componenti; è convocato dal Presidente e dal Vice Presidente con firma congiunta a mezzo fax o e-mail almeno cinque giorni prima della riunione.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) indirizzare e coordinare la gestione dell’Ente, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all’organizzazione interna dell’Ente ed assicurando il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;
b) deliberare e compiere gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
c) predispone, per l’approvazione da parte all’Assemblea dei soci, il budget previsionale ed il bilancio consuntivo con allegate le relazioni annuali sull’andamento della gestione, dell’attività in corso e sull’attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;
d) proporre all’Assemblea dei Soci il piano triennale dell'attività, anche sulla scorta degli elementi forniti dai Comitati di gestione ove costituiti;
e) svolgere attività di monitoraggio sull'andamento delle gestioni;
f) proporre all’Assemblea dei Soci i Regolamenti;
g) proporre all’Assemblea dei Soci le modifiche dello Statuto;
h) vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
i) approvare, su proposta della Presidenza, la pianta organica e l’organigramma dell’Ente in base alle esigenze operative;
j) nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore, provvedendo a stabilirne le relative competenze;
k) accertare il possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti all’art. 7 del presente Statuto.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
articolo 10 - Comitati di Settore
Ciascun Comitato di Settore di cui all'art. 6 è costituito da 6 (sei) componenti designati dai Soci, di cui 3 (tre) in rappresentanza delle parti datoriali socie firmatarie dei relativi CCNL e 3 (tre) in rappresentanza rispettivamente della FILCAMS-CGIL, FISASCAT -CISL e UILTuCS-UIL.
I Comitati sono presieduti da un Presidente e da un Vice Presidente scelti alternativamente tra i rappresentanti delle parti datoriali e delle parti sindacali e si riuniscono ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o il Vice Presidente. Il Comitato di settore viene convocato con firma congiunta dal Presidente e dal Vice Presidente, anche a mezzo fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione.
Il Direttore partecipa senza diritto di voto. Spetta al Comitato:
a) formulare proposte per il Consiglio Direttivo su tematiche di interesse generale per l’Ente;
b) proporre al Consiglio Direttivo iniziative su argomenti di specifico interesse in attuazione di quanto previsto dal CCNL di riferimento;
c) predisporre sulla base dell’andamento dei settori relazioni periodiche per il Consiglio Direttivo;
d) deliberare su eventuali ricorsi, presentati dagli iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento delle prestazioni;
e) proporre le iniziative utili per la promozione ed il monitoraggio delle attività;
f) fornire al Consiglio Direttivo elementi per la predisposizione del piano triennale.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza, pur sempre nel rispetto del principio di pariteticità, di almeno la metà più uno dei suoi membri e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
articolo 11 - Presidenza
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, stipula i contratti deliberati dagli Organi statutari e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega.
La Presidenza:
- è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono nominati dall’Assemblea dei soci alternativamente, nell’ambito del Consiglio Direttivo su designazione dei Soci;
- sovrintende al funzionamento dell’Ente, esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva;
- può proporre all’Assemblea la nomina ad “invitato” nel Consiglio Direttivo a persone idonee al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente;
- agisce con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
articolo 12 - Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) componenti designati di comune accordo dai Soci e nominati dall’Assemblea.
I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili:
- uno con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo;
- uno designato, congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams Fisascat Uiltucs;
- uno designato dalle parti datoriali.
Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del suddetto bilancio.
I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
articolo 13 - Entrate
In via ordinaria costituiscono entrate dell'Ente:
a) i contributi, ordinari o volontari;
b) i contributi versati a titolo di quota d’ingresso una tantum;
c) i contributi versati per i trattamenti sanitari integrativi previsti da accordi collettivi territoriali o aziendali che fossero anche frutto di specifici accordi di armonizzazione;
d) i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.
Dette entrate sono gestite secondo le modalità determinate in sede di budget previsionale.
articolo 14 - patrimonio sociale
Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità dell'Ente, come indicato all’art. 13.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello applicato ai Fondi comuni regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Si dispone l’intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.
articolo 15 - esercizio economico
Il bilancio dell'Ente è unico.
L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il budget previsionale deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio in oggetto.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze, l’Assemblea può essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni.
Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di risorse dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o su delega congiunta.
articolo 16 - scioglimento - cessazione
Per lo scioglimento dell'Ente come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà il consesso assembleare con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.
In caso di scioglimento dell'Ente o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente.
articolo 17 - regolamento delle prestazioni
Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente deve dotarsi di un Regolamento delle prestazioni, che dovrà essere portato all'approvazione dell’Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo.
articolo 18 - rinvio alle leggi - controversie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.
Lo Statuto ed il regolamento dell'Ente saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa.
Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.