CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE numero polizza 100112266
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE numero polizza 100112266
Enel X Italia S.r.l. intende omaggiare i propri clienti con una copertura assicurativa di assistenza per la casa (di seguito, “Copertura Assicurativa”) per 12 mesi a partire dalle ore 24.00 del 1° giorno successivo alla data di attivazione, così come confermata dalla società Enel X Italia Srl. La Copertura Assicurativa consente di usufruire di una rete di tecnici di Inter Partner Assistance S.A. per la risoluzione di guasti all’abitazione, ubicata all’indirizzo indicato nel Contratto relativo all’erogazione del servizio di Manutenzione & Riparazione Caldaie comunicato da Enel X Italia
S.r.l. alla Società.
Glossario
Abitazione: l’insieme dei locali costituenti l’intero fabbricato unifamiliare oppure una unità immobiliare, destinati a civile abitazione, il cui indirizzo sia stato indicato nel contratto di Manutenzione & Riparazione Caldaie con Enel X Italia S.r.l. e dalla stessa comunicato alla Società. Allagamento: eccesso o accumulo d’acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.
Assicurato: il soggetto che ha stipulato con il Contraente un contratto per il servizio di Manutenzione & riparazione caldaia ed è beneficiario della Polizza senza ulteriori costi a proprio carico.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Contraente: Enel X Italia S.r.l. Società con unico socio – Xxxx Xxxxxx 00000 Xxxx, Via Flaminia 970 – Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 13111961002 R.E.A. 1424928 – Capitale Sociale 200.000 Euro i.v. – Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.
Domicilio: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Furto: il reato previsto agli artt. 624 e 624-bis C.P., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Parti: il Contraente e la Società congiuntamente considerate.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione. Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx.
Urgenza: situazione che obbliga ad un intervento immediato di riparazione da parte della Società, diverso da interventi di manutenzione programmata, ordinaria o straordinaria.
ART. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del codice civile, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 2 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell’Assicurato o del domicilio eletto dall’Assicurato stesso nel territorio italiano.
ART. 3 - DIRITTO DI RIVALSA
La Società è surrogata in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti di terzi responsabili degli eventi garantiti che hanno causato la necessità dell’intervento.
ART.4 - MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI / LIMITI DI RESPONSABILITÀ’
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.
La Società non risponde di danni da interruzione dell’attività, ovvero ai beni utilizzati o comunque sofferti nell’ambito dell’attività di natura professionale o commerciale a seguito di incidenti che avrebbero necessitato di manutenzione ordinaria o straordinaria.
La Società non può sostituirsi agli organismi locali o nazionali di soccorso di emergenza e pertanto, salvo pattuizione contrattuale contraria, la Società non risponde di eventuali spese sopravvenute in seguito al loro Intervento.
L’Assicurato può decadere dai diritti di cui al presente contratto se non prende contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro, conformemente alle norme del codice civile. Pari decadenza è prevista qualora l’Assicurato non si renda disponibile per fare eseguire le riparazioni. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’Abitazione interessate dall’intervento di assistenza, che ad esempio includono ripristino di cemento / mura / mattonelle / vernice / pittura, riposizionamento di divani / mobili / porte nella posizione originaria e pulizia dell’area di intervento
ART. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Inter Partner Assistance S.A.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
ART. 6 - RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di Xxxxxxx, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
ART. 7 - VALUTA DI PAGAMENTO
Gli indennizzi vengono corrisposti in Italia in euro.
ART. 8 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
con costi a carico della Società entro il limite di 2 (due) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura per l’opzione LIGHT ed entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura per l’opzione PREMIUM;
con una carenza di 30 giorni dalla data di attivazione della copertura;
senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
La Centrale Operativa, accertate le condizioni di validità della assicurazione, organizzerà l'appuntamento entro 2 ore solari dalla ricezione della richiesta e invierà:
- in emergenza un tecnico INDICATIVAMENTE entro 3 ore solari, e compatibilmente con la distanza dal luogo dell'evento, l'orario e il giorno di calendario della richiesta di intervento;
- non in emergenza un tecnico INDICATIVAMENTE entro 24 ore solari, e compatibilmente con la distanza dal luogo dell'evento, l'orario e il giorno di calendario della richiesta di intervento”.
PRESTAZIONI GARANTITE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni:
ART. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del codice civile, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 2 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell’Assicurato o del domicilio eletto dall’Assicurato stesso nel territorio italiano.
ART. 3 - DIRITTO DI RIVALSA
La Società è surrogata in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti di terzi responsabili degli eventi garantiti che hanno causato la necessità dell’intervento.
ART. 4 - MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI / LIMITI DI RESPONSABILITÀ’
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. La Società non risponde di danni da interruzione dell’attività, ovvero ai beni utilizzati o comunque sofferti nell’ambito dell’attività di natura professionale o commerciale a seguito di incidenti che avrebbero necessitato di manutenzione ordinaria o straordinaria.
La Società non può sostituirsi agli organismi locali o nazionali di soccorso di emergenza e pertanto, salvo pattuizione contrattuale contraria, la Società non risponde di eventuali spese sopravvenute in seguito al loro Intervento.
L’Assicurato può decadere dai diritti di cui al presente contratto se non prende contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro, conformemente alle norme del codice civile. Pari decadenza è prevista qualora l’Assicurato non si renda disponibile per fare eseguire le riparazioni. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’Abitazione interessate dall’intervento di assistenza, che ad esempio includono ripristino di cemento / mura / mattonelle / vernice / pittura, riposizionamento di divani / mobili / porte nella posizione originaria e pulizia dell’area di intervento
ART. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
ART. 6 RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di Xxxxxxx, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
ART. 7 VALUTA DI PAGAMENTO
Gli indennizzi vengono corrisposti in Italia in euro.
ART. 8 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
con costi a carico della Società entro il limite di 2 (due) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura per l’opzione LIGHT ed entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura per l’opzione PREMIUM;
Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx - Tel.06/42118.1
Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxx 000 - Xxxxxxxx sociale Є 61.702.613 interamente versato - 100% AXA Partners Holding S.A.
N. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni I.00014 - Autorizzazione Ministeriale n. 19662 del 19.10.1993 Registro delle Imprese di Roma RM – Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151
con una carenza di 30 giorni dalla data di attivazione della copertura;
senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
La Centrale Operativa, accertate le condizioni di validità della assicurazione, organizzerà l'appuntamento entro 2 ore solari dalla ricezione della richiesta e invierà:
- in emergenza un tecnico INDICATIVAMENTE entro 3 ore solari, e compatibilmente con la distanza dal luogo dell'evento, l'orario e il giorno di calendario della richiesta di intervento;
- non in emergenza un tecnico INDICATIVAMENTE entro 24 ore solari, e compatibilmente con la distanza dal luogo dell'evento, l'orario e il giorno di calendario della richiesta di intervento”.
PRESTAZIONI GARANTITE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni:
Assistenza abitazione – pacchetto LIGHT 1. Invio di un Elettricista in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in caso di:
- mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione a causa di danni provocati da fulmini;
- interventi per la riparazione di guasti a interruttori, spine e prese elettriche difettose;
- interventi per la riparazione di guasti a impianti satellitari / antenna parabolica;
non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita, della manodopera e dei costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione, entro il limite di € 500,00 per sinistro e con il limite di € 150,00 per il materiale e/o pezzi di ricambio.
Da tale prestazione sono esclusi:
impianti di domotica e relativi componenti
interventi su cancello o comando di apertura del cancello
interventi su impianti elettrici o sezioni di impianti con voltaggio inferiore a 220v
messa a norma dell'impianto elettrico o delle sue componenti
interventi su cablaggi elettrici di pozzi, piscine, vasche, fontane, bacini o acquari presenti all'interno o esterno dell'abitazione
interventi su impianti elettrici non permanenti
interventi su elettrodomestici destinati a uso professionale.
2. Invio di un Idraulico in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:
- allagamento o infiltrazione nell’abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico ad essa pertinente, o guasti a rubinetti di lavandini, vasche da bagno, docce, sifoni a vista e radiatori;
- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell’otturazione delle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico o della rottura del meccanismo dello sciacquone/cassetta di scarico a vista;
non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita, della manodopera e dei costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione, entro il limite di € 500,00 per sinistro e con il limite di € 150,00 per il materiale e/o pezzi di ricambio.
Da tale prestazione sono esclusi:
intasamento tubazioni acque pluviali;
perdite non provate da tracce di umidità (esempio, qualora dovesse girare il contatore nonostante i xxxxxxxxx siano chiusi);
interventi su elementi riconducibili a piscina e/o impianto di innaffiamento e/o fontane e/o acquari;
interventi su elettrodomestici che usano acqua come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pompe, cisterne d'acqua, riduttori e/o regolatori di pressione, depuratori e addolcitori d'acqua, trituratori sanitari, impianti di irrigazione;
interventi su meccanismo dello sciacquone e della cassetta di scarico incassata;
interventi su fosse biologiche o asettiche di raccolta delle acque reflue;
interventi su grondaie e canali esterni di raccolta delle acque pluviali;
interventi su tubazione d'alimentazione all'esterno dell'abitazione;
interventi su pannelli radianti / tubazioni posizionati sotto il pavimento;
interventi su vasche idromassaggio.
3. Termoidraulico per caldaia / scaldacqua a gas / impianto a gas in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un termoidraulico, in caso di:
- interventi per guasti e/o blocco della caldaia / scaldacqua a gas che comprometta l’erogazione di acqua calda;
- interventi per guasto della caldaia / scaldacqua a gas con perdita visibile di acqua;
- intervento per un guasto dovuto a rumore/vibrazioni odore di gas;
- interventi su guasti e/o danni fortuiti che provochino fughe di gas a partire dal contatore sulle tubazioni di alimentazione e scarico, all’interno dei confini dell’abitazione;
non causati da imperizia o negligenza dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato. Gli interventi sono garantiti su caldaie / scaldacqua a gas con potenza inferiore o uguale a 35 kW.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita, della manodopera e dei costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione, entro il limite di € 500,00 per sinistro e con il limite di € 150,00 per il materiale e/o pezzi di ricambio.
Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:
interventi su impianti più vecchi di 10 anni come (come provato da libretto) o impianti privi di libretto;
interventi su impianti in garanzia (tranne le emergenze legate alle fughe di gas)
messa norma dell'impianto di riscaldamento o idraulico;
intervento di manutenzione obbligatoria periodica della caldaia e/o pagamento del relativo bollino blu;
danni causati dalla mancanza di manutenzione (calcare, fango, fughe sul circuito di riscaldamento);
danni causati da erroneo uso di strumenti di manutenzione o altre sostanze;
controllo delle canne fumarie, del telaio e della testata;
interventi su impianti costituiti da bombole a gas;
interventi di ripristino della caldaia in caso di mancanza di gas / acqua / luce;
rilascio del libretto d'impianto
interventi di esclusiva competenza dei tecnici autorizzati dalla casa costruttrice
4. Termoidraulico per scaldabagno elettrico in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un termoidraulico, in caso di:
- interventi per guasti su scaldabagno elettrico con capacità inferiore o uguale a 100 litri, non causati da sua imperizia o negligenza;
la Centrale Operativa invierà un termoidraulico per scaldabagno elettrico convenzionato.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita, della manodopera e dei costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione, entro il limite di € 500,00 per sinistro e con il limite di €150,00 per il materiale e/o pezzi di ricambio.
Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:
danni causati dalla mancanza di manutenzione (esempio presenza calcare su serpentina di riscaldamento che provoca rottura / funzionamento intermittente dell'impianto)
interventi su impianti più vecchi di 10 anni come (come provato da scontrino fiscale) o impianti privi di scontrino fiscale.
5. Termoidraulico per climatizzatore in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un termoidraulico, in caso di:
- interventi su guasti del climatizzatore fisso per quanto concerne: schede elettronica, unità ventilanti, impianto frigorifero / motore / compressore, perdite del circuito gas, scambiatore di calore; non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un termoidraulico per climatizzatore convenzionato.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita, della manodopera e dei costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione, entro il limite di € 500,00 per sinistro e con il limite di € 150,00 per il materiale e/o pezzi di ricambio.
Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:
interventi su sistemi di climatizzazione canalizzato o su climatizzatori mobili;
interventi tipici di manutenzione ordinaria (esempio, reintegrazione gas, cambio e/o pulizia filtri, sanificazione impianto);
rilascio del libretto di impianto.
6. Invio di un Vetraio/Serrandista in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti, a seguito di furto o tentato furto, atti di vandalismo, eventi naturali, di un vetraio/serrandista per:
- interventi per danneggiamento, rottura o malfunzionamento di finestre interne alla abitazione;
- interventi per riparazione / sostituzione di vetrate perimetrali rotte;
- interventi di riparazione di tapparelle o serrande, anche elettriche;
- interventi per riparazione da danni dovuti ad apertura forzata di serrande e xxxxxxxxxx;
- interventi su tapparelle / persiane con meccanismo di regolazione elettrico / automatizzato;
- interventi per riparazione / sostituzione di tapparelle / persiane rotte e con meccanismo di regolazione manuale (non elettrico / automatizzato);
non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un vetraio/serrandista convenzionato.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita, della manodopera e dei costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione, entro il limite di € 500,00 per sinistro e con il limite di € 150,00 per il materiale e/o pezzi di ricambio.
La Centrale Operativa in caso di furto/tentato furto, si riserva la facoltà di richiedere copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
Da tale prestazione sono esclusi:
interventi su porte / vetri / persiane a valore artistico, storico o ornamentale;
interventi su serrature / porte / cassetti / specchi di mobili;
interventi su portone o su cancello;
interventi su tapparelle / persiane a valore artistico, storico o ornamentale.
7. Invio di un Fabbro/Falegname in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:
furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell’abitazione;
interventi per apertura casseforti in caso di rottura chiavi o guasto;
non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita, della manodopera e dei costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione, entro il limite di € 500,00 per sinistro e con il limite di € 150,00 per il materiale e/o pezzi di ricambio.
In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
Da tale prestazione sono esclusi:
interventi su porte / vetri / persiane a valore artistico, storico o ornamentale
interventi su serrature / porte / cassetti / specchi di mobili
interventi su portone o su cancello.
ART. 9. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare il Numero verde Servizio Clienti Enel X Italia S.r.l., al numero:
800 900 129
selezionando l’opzione che consente di comunicare con la Centrale Operativa della Società. La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
Inoltre, dovrà qualificarsi come “Assicurato Enel X Italia S.p.A” e comunicare:
• cognome e nome;
• codice fiscale;
• prestazione richiesta;
• suo indirizzo o recapito temporaneo;
• numero di telefono al quale essere contattato;
• denominazione della tipologia di contratto di Manutenzione & Riparazione caldaia acquistato (Light/Premium).
La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al sinistro. L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.
A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 del codice civile). Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.
ART. 10. ESCLUSIONI
Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
• eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti,
fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
• sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
• dolo o colpa grave dell’Assicurato;
• eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
Inoltre salvo diversamente indicato alle singole prestazioni, i servizi di riparazione escludono:
• interventi su abitazioni che non siano adibite esclusivamente a uso domestico
• interventi su impianti / elettrodomestici / attrezzature destinati ad uso professionale
• interventi su impianti a uso collettivo / installazioni collettive / impianti condominiali
• interventi su impianti non a norma e/o su impianti che potrebbero compromettere la sicurezza dei tecnici
• interventi causati da mancata manutenzione o da alterazione / modifica degli impianti rispetto a quanto precedentemente installato e certificato
• interventi su ambienti esterni all'abitazione dell'assicurato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giardino, terrazzo, balcone, chiostro, cantina, garage, parcheggio e zone condominiali
• interventi su impianti destinati a uso condominiale / collettivo
• interventi su danni intenzionalmente causati
• interventi che richiedono opere edili e/o opere di ingegneria civile (esempio, rompere mura
/ mattonelle / pavimento) o interventi in compresenza di altre opere edili e/o opere di ingegneria civile presso l'Abitazione o interventi su decorazioni danneggiate a seguito dell'intervento del tecnico (esempio, tinteggiare il muro)
• interventi per ripristino rivestimento del muro / pavimento e/o ripristino delle decorazioni, non necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, anche se il loro danneggiamento è stato reso necessario per l'intervento richiesto
• interventi su impianti / apparati in garanzia
• interventi su danni causati da guerre (civili o con altre nazioni), rischi atomici, scioperi, rivolte, tumulti, azioni terroristiche, incendi, esplosioni, terremoti, tempeste, uragani, inondazioni, frane, smottamenti, trombe d'aria e/o eventi causati da stato di emergenza con intervento della protezione civile
• interventi su malfunzionamenti danni causati dal fornitore e/o distributore di acqua / gas / elettricità (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata erogazione dei servizi)
• interventi di sostituzione pile e/o telecomandi (TV, cancello, condizionatore, etc.)
• rilascio di certificazioni.
La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
ART. 11. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto a uno dei seguenti canali alternativi: posta, fax o e-mail
Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Clienti - Xxxxxxx Xxxxxxx 00000
Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx - 00000 Xxxxxxxxx – Xxxx) numero fax 0000.00.00.00.000
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx
La Società gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Centro Tutela Consumatori Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:
- reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Società non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico,
- mediazione;
- negoziazione assistita.
Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente nel sito: xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm
Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
* In caso di non esatta corrispondenza tra il presente documento e la polizza materialmente sottoscritta da Enel X Italia S.r.l. farà fede quest’ultima a tutti gli effetti
NFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (cliente/contraente/aderente alla polizza collettiva/ assicurato/co-assicurato/beneficiario/loro aventi causa) di quanto segue.
AVVERTENZA PRELIMINARE
La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. « catena assicurativa », ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Roma Via Xxxxx Xxxxxxx n. 121, Part. IVA 04673941003 – Cod. Fisc. 00000000000, Tel: 06/42118.1.
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della Compagnia assicurativa, Titolare del Trattamento dei dati, scrivendo ai seguenti contatti:
per posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Via Xxxxx Xxxxxxx n. 121 – 00000 Xxxx;
per e-mail: xxxxxxx@xxx-xxxxxxxxxx.xxx
3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sotto indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato:
a. Dati identificativi dell’Interessato, quali ad esempio a titolo esemplificativo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale;
b. Dati di categorie particolari dell’Interessato, ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 2016/679, strettamente necessari a dare esecuzione al contratto stipulato.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), attinenti l’esercizio sia dell’attività assicurativa e riassicurativa sia delle relative attività connesse e strumentali, cui Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (es: pagamento premi, gestione e liquidazione dei sinistri); finalità di ridistribuzione del rischio mediante coassicurazione o riassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi anche di natura assicurativa e relative azioni legali; finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
Per le finalità di cui alla lettera a) il trattamento dei dati è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte (in proprio o in qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adempimenti precontrattuali relativi a tale contratto. Il trattamento è altresì da considerarsi lecito in quanto l’Interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le suddette finalità. Si precisa sia che senza i dati dell’Interessato non si è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti citati sia che il consenso, seppur revocabile, è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale.
6. DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, facenti parte dell’organizzazione interna, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento e sotto la sua autorità.
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento.
Per le finalità di cui al punto 5 a) tali soggetti sono:
a. altri soggetti del settore assicurativo (c.d. “catena assicurativa”), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione);
b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto stipulato e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back office di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (es: ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti; e. società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine. I dati personali non sono soggetti a diffusione. |
7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI |
Nei casi in cui potrebbe risultare necessario trasferire i dati, anche sensibili, in un luogo al di fuori dell’Unione Europea, Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia garantisce ai dati un livello di protezione simile a quello richiesto dalla legge italiana ed europea sulla protezione dei dati, in linea con la normativa sul trasferimento e con le Binding Corporate Rules del gruppo di appartenenza. |
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI |
dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le finalità indicate in precedenza e nel rispetto della normativa vigente. Alcuni dati personali saranno conservati anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale, in particolare al fine di risolvere eventuali controversie e per procedimenti legali in corso o futuri, mantenere registrazioni dei nostri servizi, e in ogni caso tutelare diritti innanzi all’Autorità Giudiziaria ed in ogni altra sede giurisdizionale o extra giudiziale. I dati personali saranno trattati in sicurezza, confidenzialità, e saranno mantenuti accurati ed aggiornati per il periodo di durata di utilizzo qui autorizzato. Alla fine del periodo di conservazione, i dati personali saranno resi anonimi o distrutti. |
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO |
L’Interessato in merito ai dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento: a. l’accesso; b. la rettifica; c. la cancellazione; d. la limitazione del trattamento. L’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare del Trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti; g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamo potrà pervenire al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: 1. raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; 2. all'indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx , oppure posta certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; 3. fax al numero: 06/000000000. |
10. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI |
Il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l’Interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all’attività di intermediazione assicurativa od outsourcer che entrano in contatto con l’Interessato (i quali agiscono in qualità di autonomi titolari o di responsabili esterni del trattamento dati). |
11. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI |
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. La nostra policy sui cookie, presente sui nostri siti internet, fornisce informazioni circa i termini di utilizzo dei cookie. Durante il primo accesso al sito del Titolare del Trattamento sarà richiesto di prestare il consenso all’utilizzo dei cookie secondo quando previsto nella relativa policy raggiungibile tramite link presente sulla homepage. |
12. DATI DEI MINORI |
Alcune informazioni sui minori possono essere raccolte e utilizzate dal Titolare del Trattamento in relazione alla sottoscrizione del contratto o all’erogazione del servizio. |