Assicurazioni Costruzione
Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali
Edizione 2021
Informazioni sul prodotto
Condizioni contrattuali dalla pagina 6
Le informazioni sul prodotto vuole contribuire a far com- prendere meglio la documentazione contrattuale.
Per il contenuto e l’entità dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d’assicurazione e le Con- dizioni contrattuali (CC).
Il contratto assicurativo sottostà al diritto svizzero, in par- ticolare alla Legge sul contratto d’assicurazione (LCA). Per i contratti con riferimento al Principato del Liechten- xxxxx xxxx applicata la legislazione locale, solo nel caso la legge lo prescriva. In questi casi sono valide, in comple- mento a queste condizioni, le «Disposizioni supplemen- tari per i contratti d’assicurazione soggetti alla legisla- zione del Liechtenstein».
1. Partner contrattuale
Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, XX-0000 Xxxxx.
In internet ci troverà su: xxx.xxxxxxx.xx
2. Diritto di Revoca
La proposta di stipula del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso possono essere revocate per iscritto o in un’al- tra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene presso la Basilese Assicurazione SA entro 14 giorni dalla consegna del contratto. La data di ricevimento del contratto è determinante per l’inizio del termine di revoca.
La revoca rende inefficace sin dall’inizio il contratto di assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne sopraggiunte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rimborsato.
3. Estensione della copertura assicurativa
Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni disponibili per la co- pertura assicurativa. Si tratta di una sintesi per consentire di orientarsi più facilmente. Una descrizione generale ed esaustiva della copertura assicu- rativa e delle sue limitazioni (esclusioni di copertura) è riportata nelle con- dizioni contrattuali.
Tutte le coperture sono strutturate come assicurazione contro i danni. Nel caso dell’assicurazione contro i danni la perdita patrimoniale costituisce condizione e criterio per la misurazione dell’obbligo di prestazione. Le prestazioni dell’assicurazione contro i danni devono essere computate ad altre prestazioni (coordinamento).
3.1. Costruzioni assicurabili
È possibile assicurare costruzioni nuove, ampliamenti, trasformazioni e rinnovi nei campi
→ dell’edilizia (p. es. immobili residenziali, commerciali e amministrativi)
→ del genio civile (p. es. strade, ponti e impianti di depurazione).
È possibile coassicurare anche le prestazioni di montaggio che devono es- sere fornite nell’ambito di un progetto di costruzione assicurato.
Viene assicurato il progetto di costruzione citato nel contratto di assicura- zione, a partire dall’inizio del contratto fino al suo completamento o fino alla decorrenza concordata del contratto (assicurazione di progetto).
Soluzioni contrattuali specifiche con durata contrattuale pluriennale (p. es. contratti quadro per appaltatori generali) sono possibili previo accordo specifico.
3.2. Assicurazione Lavori di costruzione
L’assicurazione Lavori di costruzione aiuta tutti i partecipanti alla costru- zione a limitare le conseguenze finanziarie dovute a danneggiamenti o di- struzioni improvvisi e imprevisti nel progetto di costruzione.
Sono inoltre assicurati senza supplementi di premio:
→ una somma adattata ai costi di costruzione per le spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione
→ i danni alle prestazioni di montaggio dovuti a un incendio e agli eventi naturali come pure le prove di funzionamento d’installazioni meccani- che.
Per le prestazioni di costruzione è possibile coassicurare incendio ed eventi naturali nell’ambito delle disposizioni di legge. Per gli edifici ciò è
possibile solo nei cantoni di Obvaldo, Svitto, Uri, Appenzello Interno, Val- lese, Ticino e Ginevra nonché nel Principato del Liechtenstein.
Qualche esempio di danni assicurati dall’assicurazione Lavori di costruzione:
→ danneggiamento delle prestazioni di costruzione da parte di scono- sciuti (vandalismo)
→ inavvertenza, negligenza o azioni dannose intenzionali da parte di per- sone partecipanti alla costruzione
→ crollo, smottamento dello scavo
→ crollo di una soletta
→ furto di parti o elementi già installati o montati
→ incendio e eventi naturali per le prestazioni di costruzione, quali
> i lavori di sterro
> protezioni dello scavo
> i muri di sostegno, i lavori di consolidamento del terreno e i lavori di canalizzazione
→ danneggiamento in seguito a errori nei piani e calcoli
→ danneggiamento della costruzione in seguito alla caduta di impalca- ture, gru e altri mezzi ausiliari.
3.3. Assicurazione Responsabilità civile del committente
Il committente, in qualità di proprietario fondiario, è tenuto, secondo di- verse disposizioni legali, a rispondere dei danni causati a terzi durante la realizzazione di un progetto. In primo piano vi è la responsabilità del com- mittente come proprietario di terreno secondo art. 679 del codice civile in seguito a danni a terreni e immobili.
L’assicurazione Responsabilità civile del committente copre le pretese fi- nanziarie di terzi, sollevate sulla base delle disposizioni legali in mate- ria di responsabilità civile, nei confronti del committente dell’opera per i danni materiali e le lesioni corporali in rapporto al suo progetto di costru- zione e lo difende contro le pretese infondate.
Sono inoltre assicurati senza supplementi di premio:
→ le spese adeguate sostenute per la prevenzione di un danno immi- nente
→ la responsabilità civile risultante da lavori effettuati dallo stipulante ad eccezione dei lavori di xxxxxx e dei lavori alle costruzioni portanti.
Qualche esempio di danni assicurati dall’assicurazione Responsabilità civile del committente:
→ Durante una visita di cantiere, rovesciate una pila di assi posate sul tetto piatto. Queste, cadendo sul marciapiede, feriscono un passante.
→ Il progetto di costruzione si trova in fase grezza. In seguito a un colpo di vento, una parte del tetto del vostro stabile si distacca e cade. Un vei- colo di terzi posteggiato davanti allo stabile si danneggia.
→ Durante i lavori di sterro, necessari per la costruzione di un garage sot- terraneo, il terreno diventa instabile, si mette in movimento e provoca delle crepe agli stabili vicini.
Richieste di assicurazione individuali, adattate al singolo progetto di co- struzione, possono essere concordate prevedendo condizioni particolari. Queste condizioni particolari possono prevedere estensioni di copertura o coperture supplementari nonché precisazioni alle condizioni contrattuali.
La copertura assicurativa stabilita dal contraente e le informazioni indivi- duali, come p. es. la somma d’assicurazione convenuta, sono definite nel contratto d’assicurazione.
4. Validità temporale e territoriale
La copertura assicurativa inizia a decorrere dalla data indicata nel con- tratto assicurativo, comunque non prima dell’inizio dei lavori di costru- zione.
Nell’assicurazione Lavori di costruzione sono assicurati i danni fino al completamento delle costruzioni assicurate o di relativi elementi par- ziali, fino all’occupazione, alla messa in funzione o al collaudo secondo le norme SIA.
Se le prestazioni di montaggio sono coassicurate, la copertura assicura- tiva è garantita fino al completo montaggio dei singoli gruppi o fino al ter- mine di un eventuale ciclo di prova.
In entrambi i casi la copertura assicurativa termina al più tardi alla data convenuta nel contratto.
Nell’assicurazione Responsabilità civile del committente la copertura as- sicurativa si estende anche ai danni subentrati entro 24 mesi dalla sca- denza del contratto d’assicurazione e segnalati alla Basilese entro e non oltre 60 mesi dalla fine del contratto.
L’assicurazione Lavori di costruzione e Responsabilità civile del commit- tente riguarda i danni subentrati durante la validità contrattuale sul luogo assicurato (cantiere) designato nel contratto d’assicurazione.
5. Premio e franchigie
Il premio viene fissato per la durata dei lavori di costruzione (premio unico) e dev’essere versato anticipatamente. L’ammontare del premio di- pende dai rischi assicurati e dalla copertura concordata.
Se il contratto d’assicurazione cessa prima che sia trascorsa la durata con- trattuale concordata o prima del completamento del progetto di costru- zione assicurato, la Basilese rimborserà al contraente il premio versato, conformemente alle prestazioni fino ad allora realizzate. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell’annullamento del contratto, se
→ il contraente disdice il contratto d’assicurazione entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro
→ il contratto d’assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese.
In caso di sinistro, come concordato, una parte del sinistro sarà a carico del contraente (franchigia).
6. Xxxxxxx nel pagamento e conseguenze del sollecito
Se in seguito a una diffida il premio non viene pagato, la Basilese proroga il termine di pagamento di 14 giorni. Se quest’ultimo trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione della copertura).
Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto assicurativo può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattiva- zione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al con- traente non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell’interruzione neppure dopo la riattivazione.
Il contratto di assicurazione si estingue 2 mesi dopo la scadenza del ter- mine di 14 giorni indicato all’interno della diffida, a meno che la Basilese non adisca le vie legali per ottenere il premio dovuto (procedura di ese- cuzione).
7. Altri obblighi del contraente
Le risposte del contraente alle domande in merito al rischio devono es- sere complete e veritiere (obbligo di dichiarazione precontrattuale). Le
modifiche dei fattori di rischio che si verificano a partire da tale momento e nel corso della durata del contratto di assicurazione e che potrebbero
Chi effettua la disdetta
Motivi di disdetta Termine
di disdetta
Momento dell’estinzione
comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio devono es- sere notificate alla Basilese.
Se si verifica un caso di sinistro, questo dovrà essere notificato imme- diatamente al Servizio clientela della Basilese, raggiungibile in tutto il mondo, 24 ore su 24, al numero 00800 24 800 800 e x00 00 000 00 00 in caso di difficoltà di collegamento dall’estero.
Entrambe le parti contraenti
Sinistro assicurato per il quale è stata richie- sta una prestazione
Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento
Contraente: al più tardi 14 giorni dalla consta- tazione dell’avvenuto pagamento
30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte del contraente
14 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte
Il contraente è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare dell’assicuratore
sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso mi- sure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di ri- duzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assi-
Contraente Aumento del premio in seguito a un aggrava- mento essenziale del rischio
30 giorni a partire dal ricevimento della noti- fica di aumento del premio
30 giorni dopo il ricevimento della disdetta
curate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Alla Basi- lese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati ne-
Diminuzione essen- ziale del rischio
Nessuno 4 settimane dal ricevimento della disdetta
cessari per la giustificazione del diritto all’indennizzo (obbligo di Informa- zioni). Per l’ammontare del danno spetta al contraente l’onere della prova (ricevute, giustificativi).
In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizia; il contraente dovrà informare la Basilese in caso di ritrovamento e/o resti- tuzione della refurtiva o di parte di essa o se riceverà notizie al riguardo.
In caso di violazione colposa degli obblighi summenzionati, la Basilese può disdire il contratto di assicurazione. Se la violazione intenzionale di un obbligo influisce sul verificarsi di un sinistro o sulla sua entità, la Basi- lese ha la facoltà di ridurre o addirittura negare la prestazione.
Violazione dell’obbligo
d’informazione pre- contrattuale secondo l’art. 3 LCA
Cumulo di assicu- razioni
Assicuratore Violazione dell’obbligo
di dichiarazione pre- contrattuale
Aggravamento essen- ziale del rischio
4 settimane a partire
dalla constatazione e/o al massimo 2 anni dalla stipula del con- tratto
4 settimane a partire dalla constatazione
4 settimane a partire dalla constatazione della violazione
30 giorni a partire dal ricevimento della noti- fica di aggravamento del rischio
Ricevimento della
disdetta
Ricevimento della disdetta
Ricevimento della disdetta
30 giorni dopo il ricevimento della disdetta
Questo pregiudizio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro e sull’entità delle prestazioni dovute dall’assicuratore.
8. Danno causato per propria colpa
In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimbor- sate totalmente. Se il danno viene causato da negligenza grave (contrav- venendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ri- durre la sua prestazione.
Frode assicurativa Nessuno Ricevimento della disdetta
Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l’intero con- tratto assicurativo. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.
Particolari motivi di estinzione Momento dell’estinzione
Durata contrattuale inferiore a 12 mesi Scadenza del contratto
9. Fine della copertura assicurativa
Il contratto d’assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.
Completamento del progetto di costruzione o di montaggio assicurato (assicurazione Lavori di costruzione)
Il contratto di assicurazione si estingue in caso di trasferimento del domicilio o della sede dello stipulante all’estero (eccetto il Principato del Liechtenstein)
Prestazioni di costruzione: Dopo il completa-
mento, l’acquisto, la messa in funzione,
il colaudo degli immobili/elementi parziali assicurati, seconde le norme SIA
Prestazioni di montaggio: Dopo il montaggio, la messa in funzione e il completamento di un eventuale ciclo di prova
Data del trasferimento del domicilio o della sede
La protezione assicurativa per persone coas- Data del trasferimento del domicilio o della sicurate o le società coassicurate si estingue sede
in caso di trasferimento del domicilio o della sede all’estero (eccetto il Principato del Xxx- xxxxxxxxxx)
Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basi- lese deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.
Informazioni generali sul trattamento dei dati
La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del contraente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto as- sicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti). Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la no- tifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori precedenti).
Scopi del trattamento dei dati
I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al tratta- mento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Ba- silese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquida- zione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli ob- blighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigilanza).
Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all’ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opi- nione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.
Consenso
Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di si- nistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il con- traente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle di- sposizioni di legge.
Scambio dei dati
Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Basilese si consulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i co- assicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell’avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti in merito all’andamento dei sinistri fino a quel momento), con le società del gruppo o con altri terzi (ad es. uffici o liquidatori di sinistro).
La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di persegui- mento penale).
Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Ba- silese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all’obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.
Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa completa e con- veniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuri- dicamente autonome con sede in Svizzera e all’estero. Questi fornitori di
servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Basilese e il diritto applicabile in materia di prote- zione dei dati.
Abusi assicurativi
Sistema di segnalazione e informazione (HIS)
Per la prevenzione e lo smascheramento di abusi assicurativi nel set- tore Non-vita, la Basilese è collegata al sistema di segnalazione e infor- mazione (HIS) della SVV Solution AG. Se sono soddisfatti i requisiti per un motivo di notifica concretamente definito (ad es. frode assicurativa) le compagnie di assicurazione partecipanti all’HIS registrano le persone nel sistema stesso. Nel quadro della liquidazione del sinistro, la Basilese può avvalersi della ricerca nell’HIS e verificare in base ai dati trasmessi se, sulla base di notifiche precedenti, sono state registrate informazioni in merito al contraente. In tal caso, la Basilese può verificare più approfondi- tamente il suo obbligo di prestazione. Il rispetto del diritto vigente in ma- teria di protezione dei dati è garantito in qualunque momento.
Diritti in merito ai dati
A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il di- ritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno ela- borando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.
Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La re- voca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.
Durata della conservazione
In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del contra- ente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Basilese è te- nuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più neces- sari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.
11. Reclami
L’accettazione dei reclami è effettuata presso i seguenti recapiti: Basilese Assicurazione SA
Gestione delle reclamazioni Aeschengraben 21, casella postale XX-0000 Xxxxx
Telefono: 00000 00 000 000 xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
In qualità di ufficio di conciliazione neutrale è a disposizione anche: Ombudsman dell’assicurazione privata e della Suva
Xxxxx Xxxxxxx 0, casella postale 5371
0000 Xxxxxx
Nel contratto d’assicurazione valgono esclusivamente le spiegazioni dei termini stampati in corsivo citate nelle definizioni delle condizioni contrattuali.
Unicamente in base a convenzione speciale sono inoltre assicurati:
LC7
le impalcature, puntellazioni, palancole, casserature, strutture portanti
di tetti provvisori, centine d’armatura e le installazioni di cantiere.
Assicurazione Lavori di costruzione
LC8
le spese per la ricostruzione delle scarpate o del terreno se non fanno parte delle prestazioni assicurate.
LC9
le costruzioni esistenti e anche le loro installazioni tecniche esistenti.
Sono assicurati:
LC1
→ come indicate nel contratto d’assicurazione
> le prestazioni in materia di costruzione
> le prestazioni di montaggio, incluso le prove di funzionamento compresi i relativi materiali ed elementi costruttivi
→ gli interessi alla copertura delle conseguenze finanziarie nutriti da tutti i partecipanti alla costruzione
in seguito a danneggiamento o distruzione che subentra in modo im- previsto e improvviso, che si verifica durante la durata dell’assicurazio- ne.
LC2
→ quelle prestazioni di costruzione che non possono essere assicurate presso un istituto cantonale o privato (a seconda del Cantone, p. es. lavori di consolidamento di scavi di fondazione e lavori di sistema- zione dell’area circostante e condutture)
→ installazioni tecniche durante il montaggio e le prove di funziona- mento
contro i danni dovuti al fuoco e agli eventi naturali.
LC3
LC10
i beni mobili che si trovano nelle costruzioni esistenti designate nel contratto d’assicurazione.
LC11
gli attrezzi, utensili e le macchine edili.
LC12
Periodo di maintenance di un anno
LC13
Periodo di maintenance di due anni
Nel quadro della legislazione locale possono ugualmente essere assicurate per le prestazioni di costruzione:
LC20
il fuoco.
LC21
gli eventi naturali.
il furto di oggetti assicurati che sono fissi all’immobile in costruzione.
Base per determinare le somme d’assicurazione
LC4
l’anticipo delle prestazioni dovute dall’assicuratore responsabilità civile di un partecipante alla costruzione dell’opera, nei limiti dell’assicura- zione Lavori di costruzione.
LC5
le spese sostenute per ristabilire la situazione esistente immediatamen- te prima del sinistro.
LC6
le spese
→ necessarie per la localizzazione del danno
→ di demolizione e di ricostruzione di parti assicurate, ma non dan- neggiate, dell’opera
→ necessarie allo sgombero dei detriti di cose assicurate e alla loro eli- minazione.
LC30
Per le prestazioni di costruzione e di montaggio, la totalità delle spese previste per le prestazioni assicurate (Codice di costi di costruzione CCC 1–4) compresi
→ gli onorari per il progetto e la direzione lavori
→ le proprie prestazioni del committente sulla base del materiale di costruzione e dei salari usuali dell’artigianato.
→ i costi doganali e di trasporto
LC31
Le somme d’assicurazione convenute per le assicurazioni supplemen- tari secondo TC7 fino a TC11 e per ulteriori assicurazioni supplemen- tari verranno fissate, secondo il vostro fabbisogno, a primo rischio.
Le somme d’assicurazione convenute per le coperture supplementari a
primo rischio s’intendono per la durata del contratto (garanzia unica).
LC40
un’eventuale diminuzione di valore risultante dalla riparazione.
LC41
Le spese supplementari che risultano da un cambiamento nel modo di costruire (p. es. per un successivo consolidamento di scavi di fon- dazione) o derivanti dal fatto che al momento del ripristino vengono eseguite migliorie rispetto allo stato immediatamente precedente al sinistro.
LC42
le influenze atmosferiche, i livelli delle acque
che sono prevedibili secondo la stagione e le condizioni locali.
LC43
le spese sostenute per l’eliminazione
→ dei difetti di costruzione o di esecuzione secondo la norma SIA 118; Se un difetto provoca però un incidente di costruzione imprevisto e improvviso, la Basilese indennizza il danno deducendo dal risar- cimento le spese che senza l’incidente di costruzione si sarebbero comunque dovute sostenere per eliminare il difetto.
→ di difetti estetici
→ dei danni sui vetri, vasche da bagno e da doccia, lavabi, rivestimenti di cucine, elementi di copertura, ecc. (p. es. graffi, raschiature)
→ di macchie di pitture o d’intonaci.
LC44
i danni economici
quali la perdita del reddito, d’interessi, le multe convenzionali.
LC45
i danni di responsabilità civile
che devono essere sopportati dall’assicuratore responsabilità civile di un partecipante alla costruzione.
LC46
Eventi catastrofici
→ eventi bellici
→ violazione della neutralità
→ rivoluzioni, ribellioni, rivolte
→ disordini interni (atti di violenza diretti contro persone o cose in oc- casione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono
→ terremoti (scoscendimenti causati da fenomeni tettonici della crosta terrestre)
→ eruzioni vulcaniche
→ acqua di laghi artificiali o di altri impianti idrici, indipendentemen- te dalla loro causa
→ cambiamenti della struttura nucleare dell’atomo, indipendentemen- te dalla loro causa.
Assicurazione Responsabilità civile del committente
Per i danni provocati dalla costruzione o da persone partecipanti alla costruzione
Sono assicurati:
RCC1
È assicurata la responsabilità civile legale in caso di lesioni corporali e di danni materiali derivanti dalla costruzione designata nel contratto d’assicurazione, purchè il danno abbia un nesso causale con la demo- lizione, la costruzione o la trasformazione dell’opera progettata, con lo stato del terreno che ne fa parte, con l’esercizio dei diritti di proprietà ad essa inerenti o con l’adempimento degli obblighi di manutenzione.
RCC2
È pure assicurata la responsabilità in caso di lesioni corporali e danni materiali derivanti dall’inquinamento dell’ambiente se questo è la con- seguenza di un evento unico, improvviso e imprevisto e che necessita, inoltre, di misure immediate come:
→ l’annuncio alle autorità competenti
→ l’allarme alla popolazione
→ l’adozione di misure preventive o di misure atte a limitare il danno
È considerato come inquinamento dell’ambiente la perturbazione pro- lungata dello stato naturale dell’aria, delle acque (compreso le acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, quando in seguito a questa perturbazione ne risultano degli effetti dannosi o altro alla salu- te dell’uomo o ai beni materiali.
RCC3
L’assicurazione si estende
→ all’indennità di pretese giustificate
→ alla difesa contro le pretese ingiustificate.
RCC4
Le prestazioni contrattuali comprendono nei limiti della somma assi- curativa convenuta gli interessi del danno, le spese giuridiche, giudi- ziarie, di perizia e altre spese.
RCC5
Le spese sostenute per delle misure adeguate al fine di evitare un dan- no imminente in seguito ad un evento imprevisto (costi di prevenzione del danno).
Unicamente in base a convenzione speciale è assicurata la responsabilità civile riguardante i:
RCC7
danni dovuti a delle prestazioni dello stipulante d’assicurazione risul- tanti da lavori di sterro e di lavori alla costruzione portante. L’allesti- mento dei piani, la direzione lavori (p. es. calcoli statici, direzione loca- le dei lavori, ecc.) come pure le sistemazioni interne e i materiali forniti sono compresi nella copertura di base.
RCC8
danni dovuti a una responsabilità legale d’imprese ferroviarie assunte contrattualmente.
RCC9
danni economici puri.
Persone assicurate
RCC20
È assicurata la responsabilità civile
→ del contraente in qualità di committente del progetto
→ del proprietario del terreno facente parte del progetto di costruzione
→ del beneficiario di un diritto di superficie
→ del locatario in qualità di committente (p. es. ampliamenti da parte del locatario)
→ dei lavoratori e degli altri ausiliari del contraente.
Somma assicurativa
RCC21
L’entità della prestazione della Basilese è limitata dalla somma assicura- tiva prestabilita nel contratto di assicurazione. Tale importo vale come garanzia unica per tutta la durata contrattuale, ossia viene corrisposto al massimo una sola volta per tutti i sinistri che si verificheranno e le spese di prevenzione di danni.
Nessuna copertura assicurativa per
RCC30
le pretese avanzate dal contraente come pure pretese per danni concer- nenti la persona del contraente.
RCC31
la responsabilità degli impresari indipendenti ai quali lo stipulante d’assicurazione ha fatto ricorso, come impresari di costruzione, archi- tetti, ingegneri, geologi, ecc.
RCC32
le pretese di ricorso di terzi per danni provocati dai lavoratori e ausilia- ri dello stipulante d’assicurazione.
RCC33
le pretese per danni economici puri che non risultano né da una lesio- ne corporale, né da un danno materiale assicurato causato a un dan- neggiato.
RCC34
pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali.
RCC35
i danni e i costi di prevenzione del danno in relazione con dei rischi per i quali una legislazione prescrive la conclusione di un’assicurazione Responsabilità civile o il deposito di una sicurezza.
RCC36
pretese per danni riguardanti il progetto di costruzione, gli stabili che ne fanno parte e che sono designati nella polizza, inclusi i beni mobili ivi sistemati e il relativo terreno.
RCC37
i danni che sopraggiungono gradualmente.
RCC38
dei danni la cui sopravvenienza avrebbe dovuto essere attesa con gran- de probabilità dagli assicurati (costi inevitabili).
Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro allo scopo di ridurre i costi o accelerare i lavori (p. es. in caso di rinuncia alla ne- cessaria protezione dello scavo di fondazione).
RCC39
i danni a cose
→ prese, affittate o in locazione da un assicurato
→ con o sulle quali un assicurato esercita od omette di esercitare un’at- tività.
RCC40
i danni all’ambiente (danni ecologici).
RCC41
le pretese derivanti
→ da luoghi contaminati (p. es. materiali di scavo contaminati)
→ di installazioni di deposito per il trattamento o l’eliminazione di re- sidui o altri rifiuti.
RCC42
i costi di prevenzione di danni dovuti
→ all’eliminazione di una situazione di pericolo (p. es. rinuncia alla pro- tezione dello scavo di fondazione)
→ alla localizzazione di falle, di perturbazioni di funzionamento delle cause del danno
→ allo svuotamento e riempimento di impianti contenenti sostanze dannose come pure le spese sostenute per la riparazione o trasfor- mazione (p. es. spese di risanamento).
RCC43
le pretese per danni dovuti alla diminuzione della produttività o al pro- sciugamento di sorgenti.
le spese necessarie per garantire l’approvvigionamento compromesso d’acqua potabile sono tuttavia coperte nell’ambito del contratto; le pre- stazioni della Basilese sono limitate, nel quadro della somma d’assicu- razione convenuta, a una somma massima di CHF 500’000 per evento.
RCC44
le pretese o spese supplementari derivanti da danni in relazione a contaminazioni preesistenti (danni pregressi), inclusi quelli che diret- tamente o indirettamente derivano dall’amianto o da materiali conte- nenti amianto, idrocarburi clorurati (ICC), clorofluorocarburi (CFC), o urea formaldeide, o che sono in relazione con queste sostanze.
RCC45
la responsabilità per danni di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese.
Per l’Assicurazione Lavori di costruzione e Assicurazione Responsabilità civile del committente
La copertura assicurativa si estingue, in seguito a
→ disdetta da parte del contraente, 14 giorni dopo essere pervenuta presso la Basilese
→ disdetta da parte della Basilese, 30 giorni dopo essere stata ricevuta dal contraente.
G3
Premi
Il premio per l’intera durata contrattuale deve essere corrisposto in an-
ticipo.
G1
Validità temporale
Decorrenza della copertura assicurativa
La copertura assicurativa inizia a decorrere con l’inizio dei lavori assi- curati, al più presto alla data convenuta nel contratto.
È coassicurato anche lo scarico sul cantiere delle cose assicurate, a con- dizione che non esista alcun’altra assicurazione (copertura sussidiaria).
Fine della copertura assicurativa
→ Per le prestazioni di costruzione:
Quando le costruzioni assicurate o le relative parti degli oggetti in- teressati sono state terminate, occupate, messe in servizio o collau- date secondo le norme SIA.
In caso di realizzazione in modo scaglionato di unità abitative (case unifamiliari/plurifamiliari ecc.) o di lotti di costruzione la copertura assicurativa si estingue nel momento in cui tutte le prestazioni re- lative alla costruzione dell’unità interessata sono state collaudate o sono da intendersi come tali.
→ Per le prestazioni di montaggio:
Nel momento in cui termina il funzionamento di prova dopo la conclusione dei lavori di montaggio o non appena avviene il col- laudo ad opera del committente o quando il fornitore ha dichiarato l’idoneità al funzionamento, a seconda di ciò che si verifica prima,
ma in ogni caso al più tardi nella data definita nel contratto.
Il contratto di assicurazione si estingue, se il contraente sposta il pro- prio domicilio o la propria sede dalla Svizzera all’estero (eccezione fat- ta per il Principato del Liechtenstein) alla data del trasferimento (con- ferma del trasferimento dall’autorità competente o la cancellazione dell’azienda dal registro del commercio svizzero).
La protezione assicurativa per una persona coassicurata o una società coassicurata si estingue, se questa sposta il proprio domicilio o la pro- pria sede dalla Svizzera all’estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein) alla data del trasferimento (conferma del trasferimento dall’autorità competente o la cancellazione della società dal registro del commercio svizzero).
→ Solo per l’assicurazione responsabilità civile del committente: L’assicurazione si estende ai danni che si verificano durante la dura- ta del contratto o entro 24 mesi dalla scadenza dello stesso e comu- nicati non oltre 60 mesi dal termine del contratto alla Basilese
G2
Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro per il quale è stata richiesta una prestazione presso la Basilese, il contratto può essere disdetto.
→ da parte del contraente al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell’avvenuto pagamento
→ da parte della Basilese al più tardi al momento del pagamento.
Calcolo definitivo dei premi
Per i progetti di costruzione con costi inferiori ai CHF 5’000’000 si rinuncia, alla fine del progetto, ad un calcolo definitivo dei premi.
G4
Validità territoriale
La copertura assicurativa si estende ai luoghi di costruzione e di mon- taggio definiti nel contratto. Il trasporto all’interno dei luoghi di co- struzione e montaggio è coassicurato.
G5
Obbligo di notifica
Se il contraente contravviene al suo obbligo di dichiarazione precon- trattuale, la Basilese può disdire il contratto tramite dichiarazione scritta o tramite prova per testo. Il diritto di disdetta si estingue 4 set- timane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della violazione. La disdetta ha effetto nel momento in cui viene ricevuta dal contraente.
In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro insorgere o la loro estensione
→ è stata influenzata dalla mancata o dall’inesatta notifica del fatto ri- levante alla valutazione del rischio
→ è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era informata in misura sufficiente a causa della reticenza nell’osservanza dell’ob- bligo di notifica.
G6
Aggravamento e diminuzione del rischio
Se cambiano le circostanze stabilite nella dichiarazione di proposta o nel contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a notificare imme- diatamente tali modifiche alla Basilese.
Nel caso di un aggravamento essenziale del rischio, la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto entro 30 gior- ni a partire dal ricevimento della notifica, oppure disdire il contratto osservando un preavviso di 30 giorni. Se il contraente non è d’accordo con l’aumento del premio, ha la facoltà di avvalersi dello stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato conformemente alla tariffa a partire dal momento dell’aggravamento del rischio fino all’estinzione del contratto.
Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto, per iscritto o tramite prova per testo, con un preavviso di 4 settimane o di esigere una riduzione del premio.
In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto dell’importo che nel premio precedente supera il premio corrispondente per il rischio modificato secondo la tariffa.
Una riduzione del premio su richiesta del contrente ha effetto, con ri- serva di accettazione da parte della Basilese, a decorrere dal momento in cui la Basilese ne riceve comunicazione.
Se la Basilese rifiuta di ridurre il premio oppure il contraente non è d’accordo con la riduzione offerta, quest’ultimo ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di 4 settimane, per iscritto o tramite prova per testo entro un termine di 4 settimane dal ricevimento della comu- nicazione della Basilese.
G7
Obblighi di diligenza e doveri
→ Indicazioni generali:
Il contraente è tenuto all’obbligo di diligenza e in particolare ad adottare, in base alle circostanze, le idonee misure per la protezione dei beni assicurati contro i rischi assicurati.
Nell’esecuzione della costruzione gli assicurati e le altre parti coin- volte sono tenuti a rispettare le prescrizioni previste dalla legge e dalle autorità, le regole riconosciute della tecnica e dell’arte edilizia nonché gli obblighi definiti contrattualmente. In particolare deve essere rispettata la norma SIA 118.
Per pianificazione, calcolo, direzione dei lavori relativi a misure di geotecnica, incl. modifiche del terreno e abbassamenti dell’acqua di falda, disposizioni delle sottofondazioni e collocazione dei sottopas- saggi, palancolate o lavori di perforazione e interventi nelle struttu- re portanti ecc. deve essere stipulato un contratto con uno studio in-
G10
Sanzioni Economiche, commerciali o finaziarie
La copertura assicurativa è soppressa nella misura e fintanto che san- zioni economiche, commerciali o finanziarie sono applicabili in virtù di legge e si oppongono a ogni prestazione derivante dal contratto.
G11
Forma scritta e prova per testo
Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiara- zioni, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta (“per iscritto”) o alla forma di testo (“prova per testo”). Semplici di- chiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l’avvenuta ricezione per iscritto o in formato elettronico.
Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta (“per iscritto”), con essa si intende una dichiarazione con firma autografa.
Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma “tramite prova per testo”, questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un’altra forma che consente la prova tramite testo. Le dichiarazioni possono essere rilasciate in modo giuridicamente valido senza firma autografa, ad esempio anche tramite canali elettronici (ad es. e-mail, lettera senza firma originale o fax).
gegneristico dall’idonea competenza specialistica e le cui istruzioni
devono essere rispettate.
→ Per l’assicurazione Responsabilità civile del committente
In caso di sinistro
La Basilese, in qualità di rappresentante del contraente, conduce le
trattative con il danneggiato. La liquidazione delle pretese del dan- neggiato è per l’assicurato impegnativa.
Se non si viene a un accordo con il danneggiato e se vengono adite le vie legali, gli assicurati devono lasciare alla Basilese la guida per lo svolgimento di un processo civile.
Gli assicurati non sono autorizzati a trattare con il danneggiato o il suo rappresentante per pretese d’indennità, a riconoscere qualsiasi credito, a concludere transazioni ed effettuare indennità.
G8
Prescrizioni di sicurezza
Errori e omissioni a conoscenza o che potrebbero essere note al con- traente o qualsivoglia altro avente contrattualmente diritto e che pos- sono essere causa di danni, devono essere rimosse o fatte rimuovere al più presto a proprie spese.
G9
Spese
Misure d’urgenza
S1
Informazioni
La Basilese deve essere immediatamente informata in caso di sinistro al numero 00800 24 800 800 o al numero x00 00 000 00 00 in caso di difficoltà di collegamento dall’estero.
In caso di furto, danneggiamenti dolosi e disordini interni è inoltre necessario:
→ avvisare immediatamente la polizia, richiedere un’inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia
→ avvisare immediatamente la Basilese se vengono recuperate cose ru- bate oppure se il contraente riceve notizie al loro riguardo.
S2
Diminuzione del danno
Durante e dopo il sinistro fare quanto è possibile per conservare e sal- vare le cose assicurate e per limitare il danno. Eventuali istruzioni im- poste dalla Basilese sono da seguire.
S3
Divieto di modifiche
Evitare modifiche alle cose danneggiate che possono rendere difficile o impossibile l’accertamento della causa del sinistro o la stima del danno. Escluse sono le misure che vengono prese allo scopo di limitare il dan- no o che sono nell’interesse pubblico.
Determinazione e trattazione del sinistro
S4
Obbligo della prova
→ L’entità del danno deve essere provata (p. es. con ricevute e pezze giustificative).
→ La somma d’assicurazione non costituisce una prova né dell’esisten- za né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro.
→ Le parti colpite dal danno devono essere messe a disposizione della Basilese, su sua richiesta.
S5
Procedura peritale
Ogni contraente può richiedere lo svolgimento di una procedura pe- ritale extragiudiziale. Ogni parte sostiene i costi del proprio perito; le spese dell’arbitro sono a carico di entrambe le parti al 50%.
Definizioni
Nel quadro delle presenti condizioni contrattuali i seguenti termini si intendono esclusivamente nella maniera qui descritta.
CCC
CCC è l’abbreviazione di codice dei costi di costruzione. Il codice dei costi di costruzione contiene tutte le prestazioni necessarie durante la fase di costruzione. A ogni singola prestazione viene attribuito un determinato numero in base agli standard internazionali. In linea di massima per l’assicurazione costruzioni sono determinanti CCC 1–4, compresi gli onorari:
1 = lavori di preparazione 2 = stabile
3 = installazioni aziendali
4= ambiente esterno.
Indicazioni generali
S8
Spese per la limitazione del danno
Nel limite della somma d’assicurazione vengono indennizzati anche le spese per la limitazione del danno secondo la condizione S2. Se queste spese e l’indennità superano insieme la somma d’assicurazione, esse sono risarcite soltanto se si tratta di spese fatte per ordine della Basilese. Spese per le prestazioni di pompieri pubblici, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso, non vengono indennizzate.
S9
Violazione degli obblighi
Se un assicurato viola in modo colposo le prescrizioni legali o contrat- tuali o gli obblighi, il risarcimento può essere ridotto nella misura in cui il suo comportamento ha influenzato il verificarsi del danno, l’am- montare o la prova dello stesso.
In caso di violazione colposa da parte di una persona assicurata degli obblighi elencati nell’ambito della liquidazione del sinistro, l’obbligo di prestazione della Basilese nei suoi confronti si estingue nella misura in cui la prestazione da versare aumenterebbe di conseguenza.
Questo svantaggio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha alcuna influenza sul verificarsi dell’evento temuto e sull’entità delle prestazioni dovute dalla Basilese.
S10
Sottoassicurazione
Se in caso di sinistro si constata che la somma assicurativa convenuta al momento della stipulazione dell’assicurazione è inferiore a quanto stabilito in LC30, la Basilese risarcirà i danni solo in proporzione alla somma richiesta.
In presenza di assicurazioni complementari con somme assicurative al
primo rischio non si applicherà alcuna sottoassicurazione.
S11
Diritti di risarcimento nei confronti di terzi
I diritti di risarcimento spettanti al contraente o agli aventi diritto nei confronti di terzi passano alla Basilese qualora quest’ultima abbia ero- gato prestazioni.
Costi di prevenzione del danno
Spese a carico del contraente in seguito al verificarsi di un evento im- previsto per idonee misure per la prevenzione di un danno imminente assicurato.
Difetti estetici
Con la definizione difetti estetici si intende uno stato di natura esteti- ca non gradevole alla vista che però non pregiudica la funzionalità di un’opera o di una parte di essa
Fuoco/eventi naturali
→ Fuoco
Danni dovuti a incendio, azione repentina ed effetto accidentale di fumo, fulmine, esplosione, implosione, caduta e atterraggio di for- tuna di aeroplani, veicoli spaziali o loro parti.
Non sono equiparabili a danni dovuti a fuoco i danni generati da cause diverse da quelle citate, in particolare abbruciacchiature, in- cendio utile o effetto del calore.
→ Eventi naturali
Danni causati da piene, inondazioni, tempesta (= vento di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di sassi, scoscendimenti.
Non sono equiparabili a danni causati da elementi naturali i danni generati da cause diverse da quelle citate, e in particolare cedimen- to del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, movimenti artificiali del terreno, neve che scivola dai tetti, acque dal sottosuolo o rigurgito d’acqua dalla canalizzazione
→ Xxxxx xxxxxxxxx (Fuoco/eventi naturali)
I danni da furto e acqua conseguenti a danni di fuoco ed eventi na- turali
Imprevisto
Per imprevisto si intendono danni e distruzioni che né il contraente, il suo rappresentante o il responsabile della direzione tecnica hanno pre- visto tempestivamente né potevano essere previsti con le competenze richieste per l’esecuzione dell’attività esercitata.
Improvviso
Per improvviso si intende un danno o una distruzione non previsti, indipendentemente dal periodo in cui si sono sviluppati, e che non è più possibile scongiurare.
Maintenance
Copertura di danni che si verificano dopo la scadenza dell’assicura- zione di costruzione, nell’esecuzione di lavori di garanzia e causati du- rante il periodo della durata dei lavori assicurati, ma che si verificano esclusivamente entro la durata del periodo di Maintenance.
Primo rischio (PR)
La somma d’assicurazione viene fissata secondo le esigenze dello stipu- lante. Essa costituisce il limite dell’indennità per ogni sinistro.
156.1009 i 11.21 100
Basilese Assicurazione SA Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxx
Servizio clientela 00800 24 800 800 xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Assicurazione contro terremoti ed eruzioni vulcaniche
Condizioni complementari
Edizione 2021
Copertura assicurativa
Per quanto le presenti condizioni complementari non dispongono altri- menti, valgono le disposizioni delle condizioni contrattuali.
Cose, spese e redditi assicurati
ATEV1
Cose, spese e redditi designati nel contratto d’assicurazione.
Rischi ed eventi assicurati
ATEV2
La distruzione, il deterioramento o la scomparsa in seguito a
→ Terremoto
Scosse della terra ferma (crosta terrestre), le quali hanno la loro causa naturale in un epicentro sotterraneo. In caso di dubbio, il Ser- vizio Sismologico Svizzero decide se si tratta d’un evento d’ordine tettonico.
→ Eruzione vulcaniche
L’eruzione e l’emissione di magma accompagnate da nubi di cenere, pioggia di cenere, nubi incandescenti o colo di lava.
Luogo d’assicurazione
ATEV4
Se è stata convenuta un’assicurazione esterna, essa rimane valida in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
Franchigie
TTEV5
Se nel contratto d’assicurazione non è convenuto altro, sarà dedotta il 10% dell’indennità, al minimo CHF 20’000.
La franchigia viene dedotta per evento separatamente per l’assicura- zione beni mobili, stabili ed interruzione d’esercizio.
Stabili nel cantone di Zurigo
ATEV6
Per gli stabili assicurati nel cantone di Zurigo la copertura assicurativa accordata attraverso questo contratto è sussidiaria solo se questa va oltre quella obbligatoria accordata dall’Assicurazione cantonale stabili del Cantone di Zurigo (GVZ).
ATEV3
Definizione dell’evento
Costituiscono un sinistro tutti i terremoti e le eruzioni vulcaniche che si manifestano entro le 168 ore dopo la prima scossa o eruzione che ha causato dei danni. Sono coperti tutti i sinistri che avvengono nel periodo d’assicurazione.
Xxxxxx e danni non assicurati
ATEV10
Senza tener conto della loro causa, i danni causati da
→ acqua proveniente da laghi artificiali o da altri impianti idrici,
→ cambiamenti della struttura nucleare dell’atomo.
ATEV11
140.1211 i 10.21 50
Le scosse causate dal crollo di cavità artificiali non sono considerati come terremoti.
Basilese Assicurazione SA Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxx
Servizio clientela 00800 24 800 800 xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
LC = Lavori di costruzione, RCC = Responsabilità civile del committente
Assicurazione Lavori di costruzione
Copertura supplementare (Assicurazione complementare combinata)
• LC 6a Spese supplementari di sgombero e di eliminazione dei detriti
• LC 7 Impalcature, sbadacchiature e altro materiale
• LC 8 Scarpate e terreno
• LC 9 Costruzioni, opere e installazioni tecniche esistenti
• LC 10 Mobilio nelle costruzioni esistenti
• LC 11 Attrezzi, utensili, macchine da costruzione e attrezzatura di montaggio
• LC 19 Spese di perizia per un sinistro Lavori di costruzione assicurato
• LC 21d Danni acque per stabili (in via sussidiaria)
• LC 24 Condotte interrate proprie o di terzi e installazioni di terzi esistenti sulla parcella
solo per SMART e TOP:
• LC 15 Assicurazione contro i danni consecutivi a ritardi nella costruzione e all'interruzione dell'attività
• LC 17 Spese supplementari per lavoro straordinario e trasporto aereo
• LC 22 Inclusione dei graffi sui vetri
solo per TOP:
• LC 16 Furto con scasso di oggetti non fissati alle opere o agli stabili
LC6 - Spese di sgombero e altre spese
Sono assicurati, se sono la conseguenza di un danno assicurato:
le spese di sgombero, di salvataggio, di movimento, di ricerca di sinistro, di decontaminazione, eccetto i rifiuti tossici e materiali/materie che contengono delle sostanze nocive), le spese di demolizione e di ricostruzione così come le spese di eliminazione degli scarti e le tasse delle scariche.
LC6a - Spese supplementari di sgombero e di eliminazione dei detriti
Le spese di sgombero, di salvataggio, di movimento, di ricerca di sinistro, di decontaminazione, eccetto i rifiuti tossici e materiali/materie che contengono delle sostanze nocive), le spese di demolizione e di ricostruzione così come le spese di eliminazione degli scarti e le tasse delle scariche che superano la somma d'assicurazione a primo rischio accordata gratuitamente sono ugualmente assicurate fino alla somma convenuta nel contratto.
LC7 - Impalcature, sbadacchiature e altro materiale
Sono assicurati i danneggiamenti o distruzioni improvvisi e imprevisti delle installazioni ausiliarie, impalcature, sbadacchiature, perlinature e armature, struttura portante di tetti provvisori, centine di betonaggio e container (baracche di cantiere) per la costruzione, fintanto che i danni risultano direttamente dai lavori di costruzione/montaggio assicurati.
Non sono assicurati i danni alle impalcature in seguito a vento o a tempesta se le impalcature non sono posate e montate conformemente alle regole dell'arte.
Un'impalcatura posata e montata secondo le norme deve sopportare dei venti di una velocità (raffiche
con punte) di circa 114 km/h senza subire dei danni importanti.
In caso di sinistro, saranno indennizzate le spese per il materiale utilizzato per il ripristino, al massimo tuttavia il valore attuale immediatamente prima del sinistro. Le spese necessarie per il lavoro effettuato in occasione del montaggio e dello smontaggio come pure la messa a disposizione del materiale, sono assicurati nel quadro della copertura di base sempre che queste spese siano comprese nelle prestazioni assicurate.
Copertura complementare per il fuoco e gli eventi naturali
Se il fuoco e gli eventi naturali sono coassicurati, questa copertura di assicurazione agisce in modo complementare a un'assicurazione fuoco/eventi naturali esistente. L'obbligo di prestazioni della Basilese interviene unicamente quando le prestazioni dell'altro contratto di assicurazione esistente sono esaurite.
Questa copertura complementare non è valida se non esiste nessun'altra assicurazione fuoco/eventi naturali.
LC8 - Scarpate e terreno
Sono assicurate le spese per la ricostruzione delle scarpate o del terreno previste inizialmente se non fanno parte delle prestazioni assicurate.
Non sono assicurate le costruzioni esistenti come stabili, muri di sostegno, strade, canalizzazione.
Sono compresi nell’assicurazione i danni della natura secondo LC 21 delle condizioni contrattuali, anche nel caso in cui questi sono esclusi dell'assicurazione complementare combinata.
LC9 - Costruzioni, opere e installazioni tecniche esistenti
Sono assicurati i danneggiamenti o distruzioni improvvisi e imprevisti di costruzioni esistenti risultanti dalle prestazioni di costruzione e di montaggio assicurate e che sono imputabili agli assicurati.
Sono considerati come costruzioni esistenti:
gli stabili come pure le relative installazioni tecniche (sempre che queste servano al funzionamento dello stabile e non sono considerate come mobilio), le opere o parti di opere
− che sono di proprietà del committente/titolare del diritto di superficie o
− alle quali egli partecipa in qualità di proprietario per piani o
− che il committente utilizza in qualità di locatario o
− che vengono lavorate, rispettivamente prese in conto dagli assicurati nel quadro delle prestazioni di costruzione assicurate (non si applica per le opere/gli stabili di terzi facenti l'oggetto di una sottomurazione o di un sottopassaggio).
Non sono assicurati:
− le semplici formazioni di crepe, anche in casi di pregiudicata impermeabilità. Sono tuttavia assicurate le crepe che, per ragioni statiche, rendono inevitabile il risanamento di parte dell’opera;
− i danni causati al mobilio (oggetti mobili che non fanno parte di stabili o di installazioni di questi);
− i materiali ausiliari e d’esercizio che non sono degli elementi di costruzione (combustibile, lubrificanti, merci ecc.);
− i danni causati a poco a poco dall’azione d’intemperie o temperatura, fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori o scosse;
− i danni conseguenti al furto.
In caso di sinistro, saranno indennizzate le spese necessarie al ripristino, al massimo però il valore attuale immediatamente prima del sinistro.
Copertura complementare per il fuoco e gli eventi naturali (non si applica per il genio civile)
Se il fuoco e gli eventi naturali sono coassicurati, questa copertura di assicurazione agisce in modo complementare a un'assicurazione fuoco/eventi naturali esistente. L'obbligo di prestazioni della Basilese interviene unicamente quando le prestazioni dell'altro contratto di assicurazione esistente sono esaurite.
Il contraente è tenuto a segnalare i lavori di costruzione e montaggio al suo assicuratore Xxxxxxx.
Questa copertura complementare non è valida se non esiste nessun'altra assicurazione fuoco/eventi naturali.
LC10 – Mobilio nelle costruzioni esistenti
I danneggiamenti o distruzioni improvvisi e imprevisti ai beni mobili che si trovano nelle costruzioni esistenti sono assicurati, sempre che questi siano la conseguenza diretta di lavori di costruzione e di montaggio assicurati.
Sono considerate come costruzioni esistenti, le costruzioni e opere che sono di proprietà del committente/titolare del diritto di superficie, alle quali esso partecipa in qualità di proprietario per piani, che il committente utilizza in qualità di locatario o che vengono lavorati, rispettivamente presi in conto dagli assicurati nel quadro delle prestazioni di costruzione assicurate.
Non sono assicurati:
− i beni mobili degli imprenditori che partecipano all'opera di costruzione e dei loro subappaltatori;
− i valori pecuniari, ossia denaro, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti e merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle;
− oggetti di valore e d’arte, gioielleria, pellicce, francobolli;
− i veicoli a motore e i velivoli, i rimorchi, le motociclette, i ciclomotori, i caravan, i mobile-homes e i battelli, compresi i loro accessori
− i danni causati a poco a poco dall’azione d’intemperie o temperatura, fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori o scosse al mobilio dichiarato
− i danni conseguenti al furto.
In caso di sinistro, sono indennizzate le spese necessarie per il ristabilimento nello stato immediatamente prima del sinistro, al massimo il valore attuale, per le merci il prezzo di mercato. Il valore dei resti è dedotto dall'indennizzo.
Copertura complementare per il fuoco e gli eventi naturali
Se il fuoco e gli eventi naturali sono coassicurati, questa copertura di assicurazione agisce in modo complementare a un'assicurazione fuoco/eventi naturali esistente. L'obbligo di prestazioni della Basilese interviene unicamente quando le prestazioni dell'altro contratto di assicurazione esistente sono esaurite.
Questa copertura complementare non è valida se non esiste nessun'altra assicurazione fuoco/eventi naturali.
LC11 - Attrezzi, utensili e macchine da costruzione e attrezzatura di montaggio
Sono assicurati i danneggiamenti o distruzioni improvvisi e imprevisti agli attrezzi, utensili e macchine da costruzione e attrezzatura di montaggio ad eccezione di parti degli oggetti semoventi e flottanti, delle gru, degli autoveicoli e aeromobili, delle frese TBM inclusi i dispositivi d'avanzamento e il treno posteriore come pure le macchine e gli accessori per il Microtunelling, sempre che questi danni siano la conseguenza diretta di lavori di costruzione e di montaggio assicurati.
Non sono assicurati:
− i danni avvenuti durante l’esercizio per cause interne, in particolare i danni dovuti a fessure, crepe, deformazione e usura, a prescindere dalle cause che li hanno determinati (ad esempio effetti inevitabili dell’uso conforme o del trasporto, eccessiva sollecitazione, gelo, mancanza d’acqua, d’olio o di lubrificante). Se a seguito dei danni sopra indicati si verificano collisioni, cadute o crolli, tali danni indiretti conseguenti sono coperti;
− i danni riconducibili all’azionamento e all'utilizzo dei mezzi da parte di personale non qualificato o sprovvisto dell’addestramento ufficialmente prescritto;
− i danni a seguito di vizi o difetti che erano o dovevano essere noti all’assicurato o ai relativi organi;
− i danni che si verificano mantenendo in uso la cosa assicurata dopo il verificarsi di un sinistro, prima della riparazione definitiva e del ripristino del normale funzionamento, a meno che l'inseguimento della sua utilizzazione non si giustifica del punto di vista tecnico dell'assicurazione;
− i danni a trivelle benne a grinfia, a cucchiaio, tazze, pale, benne, rulli e pneumatici. Tali danni sono assicurati se si verificano in relazione a un danno assicurato ai mezzi.
− il furto
In caso di sinistro, sono indennizzate le spese necessarie per il ristabilimento nello stato immediatamente prima del sinistro, al massimo il valore attuale, per le merci il prezzo di mercato. Il valore dei resti è dedotto dall'indennizzo.
Copertura complementare per il fuoco e gli eventi naturali
Se il fuoco e gli eventi naturali sono coassicurati, questa copertura di assicurazione agisce in modo complementare a un'assicurazione fuoco/eventi naturali esistente. L'obbligo di prestazioni della Basilese interviene unicamente quando le prestazioni dell'altro contratto di assicurazione esistente sono esaurite.
Questa copertura complementare non è valida se non esiste nessun'altra assicurazione fuoco/eventi naturali.
LC13 - Periodo di « maintenance » di 2 anni
Sono assicurati, per la durata di 2 anni oltre la scadenza della copertura di base, i danni alle prestazioni di costruzione e di montaggio oggetto dell’assicurazione che sono stati causati:
− durante l’esecuzione di lavori di garanzia a cui è tenuto l’imprenditore assicurato oppure
− nel corso della durata dei lavori assicurati, ma si siano manifestati durante il periodo di
«maintenance».
Questa copertura si estende, se incluse nel contratto, anche alle spese di sgombero e alle ulteriori spese in conformità alle disposizioni LC 6 delle condizioni contrattuali.
In caso di danni (come pure i relativi danni indiretti risultanti) ai manti impermeabili/isolanti, alle canalizzazioni e alle condotte di drenaggio / di trasporti di liquidi, sono unicamente assicurate le prestazioni di costruzione e di montaggio che non possono essere assicurate dall'assicurazione "Stabili".
Questa copertura non comprende:
− la semplice formazione di crepe, anche nei casi in cui venga pregiudicata l’impermeabilità dell’opera interessata. La copertura assicurativa è tuttavia valida per le crepe che, per motivi statici, rendono indispensabile il risanamento di una parte dell’opera;
− le cose eventualmente assicurate a primo rischio (eccetto le Spese di perizia secondo CP LC19).
LC14 - Danni causati durante tumulti interni
A parziale deroga delle condizioni contrattuali, la copertura assicurativa si estende anche ai danni causati durante tumulti interni, nonché di tumulti di qualsiasi tipo e delle misure adottate per contrastarli.
Sono considerati tumulti interni o tumulti di qualsiasi tipo gli atti di violenza contro persone o cose perpetrati in occasione di assembramenti, disordini o agitazioni.
In caso di rivoluzione, ribellione e rivolta e delle misure adottate per farvi fronte, la Basilese risponde solo se l’assicurato dimostra che il danno non è in alcun modo in relazione con i suddetti eventi.
LC15 – Assicurazione contro i danni consecutivi a ritardi nella costruzione e all'interruzione dell'attività
1 Copertura assicurativa
Sono assicurati i danni economici (danni patrimoniali) causati da un ritardo nella costruzione o da un'interruzione dell'attività dovuti a un danno Lavori di costruzione o Montaggio assicurato.
La copertura assicurativa è anche valida se degli stabil, parti di stabili, e relative installazioni tecniche installate e/o macchine non sono più utilizzabili in seguito ad un danno di costruzione assicurato.
Se il fuoco e gli eventi naturali sono coassicurati, questa copertura assicurativa si applica per quanto le prestazioni di un altro contratto di assicurazione non siano dovute (copertura sussidiaria).
2 Redditi e spese assicurate
Sono assicurate le seguenti spese a carico del committente (elenco esaustivo) :
• Perdite di affitti o di reddito, spese supplementari per traslochi, spese d'immagazzinamento/stoccaggio (per es. di mobili o apparecchiature tecniche), spese d'albergo, spese per la limitazione del danno, spese supplementari per il finanziamento della costruzione, spese supplementari per misure provvisorie, danni subiti dai locatari per i ritardi nella costruzione
• In caso di un'interruzione d'esercizio sulla parcella edificabile :
- Le spese sostenute che sono necessarie al mantenimento dell'attività al suo livello atteso/presumibile (senza un evento di sinistro) durante l'interruzione, per esempio per :
- l'utilizzo di installazioni o di attrezzature di terzi
- le spese di trasporto per lo spostamento delle attività
- se una perdita del reddito è dimostrabile, la perdita del reddito d'esercizio con deduzione delle spese risparmiate.
3 Non sono assicurati
I danni economici (danni patrimoniali) risultanti
• da circostanze che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno Lavori di costruzione/Montaggio assicurato
• da guasti, deteriorazioni o distruzioni di attrezzi, di apparecchi e di macchinari e d’installazioni di cantiere che sono utilizzati per l’opera in questione
• da immissioni quali emissioni sonore, vibrazioni, polvere, ecc., inerente all'attività di costruzione
• da disposizioni di diritto pubblico
• dall'ampliamento degli impianti o ad innovazioni eseguite dopo il sinistro
• da una mancanza di capitale, anche se questo risulta dal danno di costruzione/montaggio
• dall'interruzione di attività temporanea, di perdita o di risoluzione di contratti di leasing o di danni che sopraggiungono dopo l'inizio della produzione e dell'esercizio
• da un furto semplice
• dai danni secondo l'assicurazione complementare "Maintenance" (CP LC12/13)
• dalle pene convenzionali, penalità, ecc.
4 Durata della garanzia, franchigia
4.1 La Basilese risponde del danno economico (danno patrimoniale) al massimo durante 12 mesi a partire dal verificarsi del sinistro Lavori di costruzione/Montaggio assicurato, per un ritardo nella costruzione a partire dalla data della consegna o della fine dei Lavori di costruzione/Montaggio prevista senza il sinistro.
5 Somma d'assicurazione
Indennità massima (sottolimite) secondo l'estensione dell'assicurazione.
6 In caso di sinistro
6.1 Obblighi
Lo stipulante oppure l'avente diritto deve
• informare immediatamente la Basilese al verificarsi di un sinistro Lavori di costruzione/Montaggio
• durante la durata della garanzia provvedere alla riduzione del danno da interruzione. In questo arco di tempo la Basilese ha il diritto di richiedere tutti i provvedimenti che ritiene opportuni e di verificare i provvedimenti adottati
• segnalare alla Basilese la ripresa dei lavori del cantiere per la parte coinvolta dal danno, rispettivamente di indicare l'impresa di costruzione coinvolta dal sinistro
• consentire alla Basilese e ai periti qualsiasi ispezione sulla causa; lo stipulante è inoltre tenuto, a tal fine e alla domanda della Basilese, di mettere a disposizione a sue spese tutti i documenti importanti per la determinazione del sinistro (come i piani di rete, programmi di costruzione, controlli dell'avanzamento della costruzione)
6.2 Determinazione del sinistro
L'avente diritto deve dimostrare l'importo delle pretese del danno.
In linea di principio la perdita di reddito viene accertata al termine della durata della garanzia. Di reciproco accordo può essere determinata anche prima.
7 Indennizzo
7.1 La Basilese risarcisce il danno tenendo conto della durata di garanzia, della franchigia e del periodo di carenza per i danni economici (danni patrimoniali).
7.2 In caso d'interruzione d'esercizio
• le spese supplementari effettive necessarie e giustificate dal punto di vista economico per il mantenimento dell'esercizio nella misura presumibile, meno i costi risparmiati
• alla fine della durata di garanzia : il reddito d’esercizio atteso senza l'evento di sinistro sotto deduzione del reddito d’esercizio realizzato durante la durata della garanzia e delle spese risparmiate (per esempio la diminuzione dell'acquisto delle materie prime o di merci)
Il reddito d’esercizio corrisponde al ricavo risultante
• dalla vendita delle merci commerciali o dei beni fabbricati
• dai servizi forniti
senza l'imposta sul valore aggiunto deducibile dal cliente.
Le circostanze che, se l'interruzione non si fosse verificata, avrebbero influenzato il reddito d'esercizio durante la durata della garanzia, sono prese in considerazione.
7.3 Le spese per la limitazione del danno corrispondono alle spese che gli assicurati hanno dovuto consentire dopo gli eventi di sinistro Lavori di costruzione/Montaggio per limitare la perdita di reddito. Le spese non autorizzate dalla Basilese sono indennizzate unicamente se gli assicurati possono provare la loro incidenza sulla riduzione delle spese del danno.
7.4 L'indennità totale è limitata alla somma d'assicurazione.
LC16 - Furto con scasso di oggetti non fissati alle opere o agli stabili
A parziale deroga dell'articolo LC3 delle condizioni contrattuali (CC) sono coperti, a primo rischio, il furto con scasso di oggetti assicurati che sono compresi nella somma d'assicurazione secondo le CC LC30.
E' assimilato al furto con scasso il furto commesso da persone con atti di violenza introducendosi in uno stabile, in uno dei suoi locali o scassinando un contenitore all'interno di uno stabile. Gli stabili in corso di costruzione, baracche di cantiere e containers sono considerati come degli stabili. Il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se l’autore se ne é appropriato mediante furto con scasso o rapina (furto commesso sotto minaccia o usando violenza), é anche assimilato a un furto con scasso.
In caso di sinistro, una denuncia dovrà essere depositata presso l’autorità di polizia competente.
Indennità massima e franchigia
Indennità massima (sottolimite) secondo l'estensione dell'assicurazione.
La franchigia sarà dedotta separatamente indipendentemente delle franchigie per le altre cose e spese.
Non sono assicurati :
− la parte del danno per la quale delle prestazioni di un altro contratto di assicurazione sono dovute
− i danni causati da persone che vivono in comunione domestica con lo stipulante o dai suoi dipendenti, se le funzioni di servizio hanno loro permesso l'accesso ai locali d'assicurazione
− le perdite che sono state constatate durante un inventario
− il furto semplice, l’appropriazione indebita o fraudolenta
− i danni o perdite risultanti dall’applicazione di decisioni adottate dagli organi statali, consecutivi a sequestro o confisca
− danni causati da incendio o eventi naturali
− le cose eventualmente assicurate al primo rischio secondo LC11 (attrezzi, utensili e macchine edili)
Indennizzo
Prezzo di mercato:
Prezzo al momento del sinistro per delle merci della stessa qualità, sotto deduzione del valore dei resti delle merci danneggiate.
Per le merci acquistate, il prezzo di mercato equivale al prezzo d'acquisto inclusi i costi per il trasporto, dogana, camionaggio, scarico, magazzinaggio, controlli di qualità e quantità come iscrizioni e registrazioni. Xxxxxx e ribassi vengono dedotti.
LC17 - Spese supplementari per lavoro straordinario e trasporto aereo
Sono assicurate le spese supplementari per
− il lavoro straordinario di sabato, domenica, durante le festività e il lavoro notturno a seguito di un danno di costruzione e di montaggio assicurato;
− le spese di trasporto aereo a cui si debba ricorrere per porre rimedio a un danno soggetto a obbligo di risarcimento.
Indennità massima (sottolimite) secondo l'estensione dell'assicurazione.
LC18 - Mobilio
Sono assicurati i danni a beni mobili che non rientrano nell’ambito delle prestazioni di costruzione e di montaggio e che vengono mossi all’interno del cantiere ad esempio mediante gru, carrelli elevatori, ascensori di cantiere, automezzi. Le prestazioni del presente contratto sono subsidiarie ad un eventuale prestazione dell'assicurazione cose o trasporti esistente.
Indennità massima (sottolimite) secondo l'estensione dell'assicurazione. Non sono assicurati:
− gli attrezzi, gli utensili e le macchine da costruzione
− i danni conseguenti a furto
− fuoco/eventi naturali secondo la definizione delle condizioni contrattuali.
LC19 - Spese di perizia per un sinistro Lavori di costruzione assicurato
Sono assicurate le spese di perizia e accertamento del danno al fine di chiarire e localizzare danni materiali di origine ignota alle prestazioni di costruzione o di montaggio, che sono intervenuti nella durata del contratto in seguito a un sinistro Lavori di costruzione assicurato e sono stati riscontrati durante l’esecuzione dei lavori o solo nel periodo di garanzia successivo al collaudo dell’opera.
La copertura è valida durante 12 mesi a partire dalla ricezione dell'opera rispettivamente, se questo è convenuto, durante il periodo di "maintenance". Il perito viene designato dalla Basilese in accordo con l’assicurato rispettivamente con le imprese interessate.
Indennità massima (sottolimite) secondo l'estensione dell'assicurazione.
Nessuna indennità è versata qualora si rivelasse di un danno che ha per origine una causa non assicurata, per esempio un difetto di costruzione o di esecuzione.
LC21d - Danni acque per stabili (in via sussidiaria) Validità temporale
In derogazione parziale di G1 delle Condizioni Contrattuali, la coperta di assicurazione esordisce al ricevimento, rispettivamente il collocamento in sfruttamento delle prestazioni di costruzione assicurata e prende fine 6 mesi dopo i loro ricevimenti o i loro collocamento in sfruttamento, tuttavia al più tardi 6 mesi dopo la scadenza del contratto.
Copertura assicurativa
Sono assicurati i danni causati da:
− Fuoriuscita d’acqua e di liquidi da
• condutture di liquidi che servono soltanto allo stabile assicurato, come pure le installazioni e apparecchi che vi sono collegati
• fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, impianti per il riscaldamento e per la pro- duzione di calore, serbatoi per olio combustibile o installazioni frigorifere
− Infiltrazione d’acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio all’interno dello stabile da canali di scarico esterni, dalle grondaie, attraverso il tetto, attraverso delle finestre, porte o lucernari chiusi
− Rigurgito dell’acqua di scarico della canalizzazione e dell’acqua del sottosuolo all’interno dello stabile Sono inoltre coperti dall’assicurazione:
− Danni provocati dal gelo
Spese per scongelare e riparare le condutture d’acqua e gli apparecchi collegati ad esse dan- neggiati dal gelo, anche all’esterno dello stabile nella misura in cui fanno parte dello stabile assi- curato e nel limite della parte per la quale il contraente è responsabile della loro manutenzione
− Spese di ricerca di fuoriuscita e di scopritura
Spese di ricerca (ricerca di fuoriuscita) e per scoprire le condutture d’acqua avariate e per rimurare o ricoprire quelle riparate, anche all’esterno dello stabile, nella misura in cui appartengono allo sta-bile assicurato e nell’ambito della parte per la quale il contraente è responsabile della loro manu- tenzione. L’indennità per le spese di ricerca di fuoriuscita e di scopritura è limitata a 10'000.00.
Base di calcolo dell’indennità = spese effettive
Nessuna copertura assicurativa per:
− danni ai liquidi fuoriusciti e alla loro perdita
− danni causati dall’acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio alle facciate (muri esterni compresa l’isolazione, finestre, porte, ecc.) nonché al tetto (alla costruzione portante, alla co-pertura del tetto e all’isolazione)
− danni durante il riempimento di contenitori di liquidi e condutture e durante i lavori di revisione o riparazione a condutture e contenitori di liquidi e alle installazioni e apparecchi collegati
− spese per scongelare e riparare le grondaie e i canali di scarico esterni
− danni causati da rigurgito per i quali il proprietario della canalizzazione è responsabile
− danni agli impianti frigoriferi, causati da gelo prodotto artificialmente
− danni causati da cedimento del terreno, da cattivo terreno da costruzione, da costruzione difetto-sa, in particolare modo in seguito a mancato rispetto delle norme di costruzione (norme SIA)
− danni dovuti a deficiente manutenzione dello stabile o omissione di misure protettive
− spese per la rimozione della causa del sinistro (esclusi i danni causati dal gelo)
− spese di ricerca di fuoriuscita e di scopritura per condutture di liquidi che non appartengono allo stabile assicurato
− le spese per scoprire le installazioni avariate e per rimurare o ricoprire i registri, le sonde e gli accumulatori interrati e simili che hanno chiesto una riparazione
− danni causati da incendio o eventi naturali
Indennità massima
Indennità massima (sottolimite) secondo l'estensione dell'assicurazione.
Copertura sussidiaria
La Basilese non indennizza la parte del danno per la quale gli assicurati hanno diritto a prestazioni previste da un altro contratto di assicurazione (p. es.: assicurazione di cose per stabili).
LC22 - Inclusione dei graffi sui vetri
In modificazione parziale delle condizioni contrattuali (LC43) sono assicurati, nel quadro della direttiva 006 “valutazione visiva del vetro dell'edificio”, graffi così come danni causati da dei lavori di raschiatura e di saldatura a:
− vetrate, rivestimenti di facciata e pareti vetrate
− installazioni sanitarie quali le vasche da bagno e da doccia, i lavabi, i piani di lavoro delle cucine, i rivestimenti e les piastrelle/pannelli in ceramica, vetro, sintetico o pietra
Non sono assicurati i danni e i graffi
− che sono tollerati conformemente alla direttiva 006 dell'istituto svizzero del vetro nelle costruzioni.
− che non si producono in seguito a danneggiamenti imprevisti e improvvisi secondo LC1 delle Condizioni contrattuali (i danni che si ripetono, sistematici e che si cumulano sono di conseguenza esclusi)
− se si avvera che il committente o delle persone partecipanti alla costruzione per lui operanti (quali x.xx. l'architetto, l'impresa generale di costruzioni, ecc.) non hanno preso tutte le misure appropriate di protezione (copertura, fogli di protezione, ecc.) per impedire che questi danni si producano
− che risultano da lavori di pulizia dei vetri da parte di un partecipante alla costruzione
− a delle costruzioni/opere esistenti
− che si sono prodotti al seguito di un danno "fuoco" o "eventi naturali"
Indennità massima e franchigia
L'indennità massima è limitata alla somma d'assicurazione o, se convenuta, al sottolimite secondo l'assicurazione combinata.
La franchigia sarà dedotta separatamente indipendentemente delle franchigie per le altre cose e spese e ammonta al 20% dell'indennizzo, ma al minimo alla franchigia convenuta nel contratto.
LC24 - Condotte interrate proprie o di terzi e installazioni di terzi esistenti sulla parcella
Sono assicurati i danni imprevisti alle proprie condotte o a queste di terzi e alle installazioni sotterranee esistenti di terzi esistenti sulla parcella, a condizione che questi siano la conseguenza diretta dei lavori di costruzione assicurata e che siano al carico dell'assicurato. Questa copertura agisce sussidiariamente. I danni che rialzano di un'assicurazione responsabilità civile così come i danni consecutivi non sono assicurati.
LC25 - Deposito sul cantiere
I danni e le perdite che sopraggiungono durante il deposito sono anche assicurati, per quanto le cose siano condizionate, depositate e protette secondo la loro natura e tenuto conto delle condizioni locali e climatiche.
LC26 - Terrorismo
Sono assicurati i danni alle prestazioni di costruzione in seguito a terrorismo. È considerato come terrorismo, ogni atto di violenza o minaccia di violenza perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è tale da diffondere paura o terrore nella popolazione o in parte di essa o ad esercitare influenze su un governo o istituzioni statali.
Non sono considerati terrorismo i disordini interni. Sono considerati tali le violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i saccheggi in relazione a disordini interni.
LC100 - Opere e/o lavori di costruzione in corso d’esecuzione
Le prestazioni lavori di costruzione per i danni avvenuti prima dell’inizio del contratto sono escluse dall’assicurazione.
Lo stipulante d’assicurazione deve provare che il danno è stato causato durante la durata del contratto.
LC102 - Franchigie
In caso di danno, la franchigia convenuta sarà dedotta una sola volta, fintanto che niente di contrario sia stato convenuto, questo anche se diverse cose dipendono da differenti assicurazioni complementari convenute sono danneggiate in occasione di uno stesso evento. Quando differenti franchigie sono convenute, sarà dedotta quella più elevata.
LC110 - Difetti delle impermeabilizzazioni elastiche, isolazioni, guarnizioni
La sola mancanza di ermeticità o la permeabilità del cemento o di un’eventuale guarnizione (comprese quelle delle sicurezze dello scavo di fondazione) sono considerate come difetti ai sensi dell’art. LC43 delle condizioni contrattuali (CC), a meno che non siano subentrate in seguito a danneggiamento o distruzione imprevista di lavori assicurati.
LC114 - Trivellazione, spingi-tubi
Non sono assicurati
− in caso di abbandono dei lavori di trivellazione o di spingi-tubi, le spese relative alle prestazioni di costruzione sostenute fino al momento dell’interruzione dei lavori, come pure quelli necessari alla ripresa dei lavori;
− Le spese, o le spese supplementari, dovuti alla differenza dell’asse teorico, alla presenza di ostacoli o a causa di un' esecuzione imprecisa;
− La perdita di tubi o di teste di foraggio
LC116 - Esame geologico, terreno sfavorevole
I danni consecutivi a movimenti di terreno imputabili al fatto che un esame geologico adeguato non è stato disposto o che sono state omesse le misure di protezione dettate da tale esame, non sono assicurati. Un esame geologico non è richiesto, se e nella misura in cui ad avviso di esperto si può rinunciare a tale esame grazie alle condizioni del momento o sulla scorta di risultati già disponibili, derivanti da esami geologici d’altri progetti di costruzione, che sono utilizzabili anche per il piano di costruzione progettato.
LC117 – Sistema di pompaggio delle acque (quando la falda freatica viene abbassato)
Non sono assicurati i danni che sopraggiungono in seguito a un difetto del sistema di evacuazione delle acque (per esempio perché delle pompe di riserva con una prestazione sufficiente non sono pronte ad essere messe in servizio o le misure per metterle in funzione non sono appropriate o un sistema di allarme è difettoso). Inoltre nessun indennizzo sarà versato per i sinistri che sono dovuti al fatto che l'installazione sostitutiva (sufficiente per l'evacuazione delle acque) non è pronta per la messa in esercizio. Un'installazione di sostituzione è considerata come tale a condizione che questa possa riempire le stesse funzioni che l'installazione originale e disponga di una sorgente di alimentazione in energia distinta.
LC118 - Misure di sicurezza contro spinte verso l’alto
Fintanto che esiste il rischio di sollevamento, sono da adottarsi misure di sicurezza contro le spinte verso l’alto (ad es. possibilità di galleggiamento, ancoraggio, ballast).
Se queste condizioni non sono rispettate, i sinistri Lavori di costruzione che ne risultano non sono assicurati.
LC119 - Sicurezza/protezione dello scavo
Quando le differenze dell’asse teorico del rivestimento dello scavo non sono duvute che ad una installa- zione imprecisa, sono considerate come difetti ai sensi dell’art. LC43 delle condizioni contrattuali (CC).
LC121 - Lavori sulla copertura/tetto e sulle facciate della costruzione (per la transformatzione/ampliamento)
Durante l’apertura del tetto e delle facciate, lo stabile deve essere protetto con una copertura provvisoria resistente alle intemperie e adattata alla stagione. I lavori devono essere realizzati in maniera tale che alla fine di ogni giornata di lavoro una copertura stagna del tetto/della facciata sia messa in opera.
In caso di violazione di questa prescrizione, i danni consecutivi non sono assicurati.
LC124 - Foraggi geotermici fino a una profondità di 400 m
I costi e i danni che risultano da un foraggio di una falda sotterranea zampillante (pozzo artesiano) o di perdita di gas sono assicurati unicamente se l'impresa che esegue i lavori é in possesso del "Certificato di qualità per imprese di foraggio di sonde geotermiche verticali (SGV)" e che la fattibilità, le autorizzazioni, la pianificazione, l'esecuzione, le verifiche e i protocolli rispettano la norma SIA 384.
Sono assicurati i costi che devono venire assunti per ristabilire il foro/luogo di foraggio nella situazione immediatamente prima del sinistro.
I costi e le spese seguenti sono assicurati:
• chiusura della parte non impermeabile (definizione della maniera, materiale e lavoro)
• riempimento del foro
• trasporto fino al luogo di foraggio e spostamento di rientro delle macchine necessarie per la chiusura ermetica
• prestazioni di foraggio realizzate invano per il foro danneggiato
• in deroga dell'articolo S8 delle Condizioni Contrattuali, i costi supplementari consecutivi a un danno assicurato per l'intervento dei pompieri e della polizia
Non sono assicurati tutti gli altri costi quali:
• l'abbandono del foro per altre ragioni
• i costi supplementari consecutivi a delle condizioni geologiche inattese
• i danni economici consecutivi a un cambiamento del sistema di riscaldamento, alla diminuzione della potenza di riscaldamento, ecc.
LC125 - Sicurezza dello scavo ed eliminazione delle acque
Delle misure di sicurezza appropriate devono essere prese per evitare tutti i cedimenti dello scavo o la destabilizzazione della scarpata. Le acque sono da captare e da evacuare.
Prima dello scavo, il geologo o l’ingegnere civile sarà mandatato per i problemi di sicurezza dello scavo. Gli assicurati e i rispettivi rappresentanti sono tenuti ad adottare tutte le constatazioni, raccomandazioni o richieste di geologi, ingegneri e specialisti in geotecnica.
In caso di violazione di queste prescrizioni, i danni che ne conseguono non sono assicurati. Questa esclusione di copertura non si applica se il committente dell'opera o il contraente prova, appoggiandosi sul rapporto redatto a posteriori da un ingegnere o un geotecnico qualificato, che il danno sarebbe avvenuto anche in caso di pianificazione, di controllo e di esecuzione dei lavori conformi alle regole dell’arte della costruzione.
Le modifiche della maniera di costruire dopo un danno (spese supplementari per la messa in sicurezza dello scavo non originariamente previsto nel progetto) non sono coperte.
LC131 - Lavori di palancole
Secondo LC1 delle Condizioni contrattuali, il danneggiamento o la distruzione che subentra in modo imprevisto e improvviso è assicurato. Di conseguenza, i sinistri prevedibili e che ci si può aspettare in relazione con i lavori di palancole, non sono assicurati.
Tali sinistri sono considerati come delle spese che devono essere assolutamente prese in considerazione per la realizzazione del progetto di costruzione (costi inevitabili).
LC132 - Edifici di valore storico
Per gli edifici antichi esistenti aventi valore storico o archeologico che sono coperti dalle disposizioni LC9 delle condizioni di assicurazione, la Basilese indennizza, in caso di sinistro, le spese necessarie per il ripristino dello stato immediatamente precedente al verificarsi del sinistro, tuttavia fino ad un massimo equivalente alla somma di primo rischio pattuita.
Queste sono:
− la manodopera normalmente necessaria per questo tipo di lavoro
− materiali usuali comparabili a quelli distrutti o danneggiati, se questi non sono riutilizzabili
− gli onorari di architetti e/x xxxxxxxxx Non sono assicurate le spese per:
− onorari di archeologi e istorici d'arte
− costi eccezionali per l'acquisto di materiale specifico antico, il quale è difficile da procurare
− dei metodi di lavoro molto costosi richiesti da parte ufficiale
− misure o provvedimenti che non sono stati convenuti particolarmente
LC133 - Pali di fondazione
Non sono considerati come danneggiamenti improvvisi e imprevisti ai sensi delle disposizioni LC1 delle condizioni contrattuali (CC):
La portata insufficiente o inferiore a quella attesa dai pali, l'abbassamento/innalzamento in seguito a vibrazioni o altri fenomeni, come pure l’abbandono dei lavori intrapresi nell’ubicazione di un palo a causa di un blocco isolato o di terreno localmente inadatto.
LC134 - Lavori di sottofondazione / consolidamento delle fondamenta
I lavori di sottofondazione/di consolidamento delle fondazioni dell’opera esistente devono essere effettuati a tappe e osservando rigorosamente le direttive dell’ingegnere civile incaricato.
Secondo LC1 delle Condizioni contrattuali, il danneggiamento o la distruzione che subentra in modo imprevisto e improvviso è assicurato. Di conseguenza, i sinistri prevedibili e che ci si può aspettare in relazione con i lavori di sottofondazione/consolidamento delle fondamenta, non sono assicurati.
Tali sinistri sono considerati come delle spese che devono essere assolutamente prese in considerazione per la realizzazione del progetto di costruzione (costi inevitabili).
LC 135 - Danni la cui sopravvenienza era altamente prevedibile
I danni la cui sopravvenienza era altamente prevedibile o che erano implicitamente accettati o risultanti dalla scelta di determinati metodi di lavoro allo scopo di ridurre i costi o di accelerare i lavori, non sono assicurati.
I danni causati x.xx. dall'umidità o dall'acqua penetrata nell'opera in costruzione dal tetto, dalle facciate, dalle aperture nei muri o della platea sono solo assicurati se viene provato che i lavori sono stati eseguiti secondo le regole riconosciute della tecnica, e che tutte le precauzioni sono state prese per evitare questi danni.
LC142 - Agenti atmosferici, negligenze nelle misure di prevenzione dei danni dovuti alle intemperie
A precisazione delle disposizioni secondo LC1 delle CC, sono assicurati i danni consecutivi agli agenti atmosferici straordinari. Sono considerati come agenti atmosferici straordinari per esempio:
- le inondazioni e sinistri al seguito di un rigurgito nei dintorni diretti
- l'impiego dei servizi dei pompieri nel vicinato (per esempio per i pompaggi nelle cantine);
- gli straripamenti di fiumi e di ruscelli;
- degli avvenimenti tempestosi che sono riportati/comunicati dalla stampa.
In complemento delle disposizioni secondo LC42 delle CC, sono esclusi dall'assicurazione:
• i danni dovuti agli agenti atmosferici normali. Sono considerati come tali gli agenti atmosferici che possono sopraggiungere tenuto conto della stagione, della topografia del terreno, dell'esposizione del luogo o della regione, quali per esempio:
- le precipitazioni che provocano l'apparizione di acque di superficie o di ruscellamento o l’innalzamento del livello dei corsi d'acqua,
- i venti e raffiche di vento
locali e regionali abituali prevedibili e ciò senza tener conto delle cause concomitanti quali le misure di protezione insufficienti, gli errori di esecuzione o i difetti di costruzione o una mancanza di coordinazione.
Tuttavia la copertura d'assicurazione persiste se il danno causato da condizioni meteorologiche normali si produce in seguito a un incidente di costruzione assicurato e se gli assicurati possono provare che questo risulta da azioni di terzi che non partecipano alla costruzione.
• i danni dovuti agli agenti atmosferici straordinari qualora risulti che, in caso di sinistro, i partecipanti alla costruzione hanno rinunciato a prendere le misure appropriate per prevenire le conseguenze di sinistri.
LC144 - Assestamenti e smottamenti/movimenti di terreno prevedibili
In conformità alle disposizioni LC1 delle condizioni contrattuali, le distruzioni e i danneggiamenti imprevedibili e improvvisi sono compresi nell'assicurazione. Conseguentemente gli assestamenti
(differenziali) e gli smottamenti/movimenti di terreno conosciuti o prevedibili, così come i danni che c'era da aspettarsi a causa della scelta di determinati metodi di costruzione (x.xx. esecuzione di palancole, trivellazione per vibrazione, battitura, pareti chiodate, lavori di sottomurazione, abbassamento della falda freatica, sbancamento di roccia) o in ragione dello stato dell'opera, non sono assicurati.
LC155 - Condotte esistenti
L'ubicazione delle condotte esistenti indicate nei piani di costruzione deve essere localizzata e contrassegnata sul cantiere prima dell'inizio dei lavori di scavo, rispettivamente prima di intraprendere i lavori di perforazione di plafoni o pareti.
In caso di omissione della localizzazione (per es. tramite rilevamento termografico, localizzazione delle condotte), i danni alle condotte sotterranee esistenti (per es. condotte di trasporto di energia), alle condotte esistenti nelle costruzioni (per es. linee telefoniche ed elettriche) e le spese conseguenti che ne risultano non sono assicurati.
LC156 - Contaminazioni preesistenti (danni pregressi)
Non sono assicurati i danni e spese supplementari in relazione a contaminazioni preesistenti (danni pregressi), inclusi quelli che direttamente o indirettamente derivano dallʼamianto o da materiali contenenti amianto, idrocarburi clorurati (ICC), clorofluorocarburi (CFC), o urea formaldeide, o che sono in relazione con queste sostanze.
LC157 - Misurazione delle vibrazioni
Durante i seguenti lavori sono da eseguirsi misurazioni delle vibrazioni nei punti critici:
− lavori di demolizione e di scavo in roccia mediante brillamento d’esplosivo/martello pneumatico/scalpello/demolitore
− battitura / vibrotrivellazione o trivellazione
− durante l'utilizzo di macchine pesanti di compattamento del suolo.
In caso di superamento dei valori limite ai sensi della norma svizzera (SN 640 312a), sono da adottarsi immediatamente delle misure per la riduzione delle vibrazioni (ad es. modifica delle fasi di accensione, riduzione delle cariche, riduzione dell’energia di battitura, ecc.). Inoltre, la Basilese deve essere
informata.
I danni conseguenti a un'eventuale violazione di queste prescrizioni non sono assicurati.
Assicurazione Responsabilità civile del committente RCC7 - Prestazioni del committente
La copertura d’assicurazione si estende ugualmente alla responsabilità civile del committente risultante dalle sue prestazioni per lavori di sterro e di lavori alle costruzioni portanti. L’allestimento dei piani, la direzione lavori (per es. calcoli statici, direzione locale dei lavori, ecc.), come pure le sistemazioni interne e i materiali forniti sono compresi nella copertura di base.
RCC8 - Responsabilità civile legale d’imprese ferroviarie
L’assicurazione si estende anche alla responsabilità civile legale di FFS per i danni che sono causati dai lavori assicurati.
La Basilese rinuncia alle eccezioni derivanti dal contratto d’assicurazione che potrebbe far vale verso le FFS.
Per quanto concerne la responsabilità civile legale dello stipulante, del suo personale e dei suoi ausiliari, la Basilese rinuncia, nel quadro delle condizioni contrattuali, al diritto di regresso verso i FFS per motivi legali che escludono o limitano la responsabilità, sempre che i danni non risultino in seguito ad una colpa grave o intenzionale da parte di FFS o del suo personale.
RCC9 - Copertura dei danni economici puri
L’assicurazione si estende anche alla copertura dei danni economici puri.
1. Sono considerati come danni economici puri, i danni valutati in denaro che non sono consecutivi né a lesioni corporali assicurati, né da danni materiali assicurati, causati al danneggiato. Nel quadro di altre disposizioni contrattuali, la copertura è limitata ai danni economici risultanti da un evento imprevisto risultante dal decorrere normale dei lavori progettati.
2. Sono esclusi dall’assicurazione le pretese
− consecutive al non rispetto dei termini della scadenza dei lavori
− per dei risarcimenti a carattere penale
− per cause d’immissioni (rumori, scosse, polveri, acqua sporca, odori, ecc.) nella misura in cui non si tratti di difesa contro pretese ingiustificate
− dal committente, di altri partecipanti alla costruzione, come pure dei fornitori
RCC10 - Perdita di chiavi
È assicurato la responsabilità legale dovuta alla perdita delle chiavi affidati, rispettivamente dei badge degli edifici, dei locali e installazioni nei quali i lavori assicurati sono eseguiti. Sono coperte le prestazioni per la sostituzione necessaria delle serrature e delle relative chiavi. La stessa regola si applica anche per i sistemi di chiusura elettronico.
RCC11 - Corrosione delle installazioni o delle condotte
In precisione delle condizioni contrattuali, la perforazione dalla ruggine o la fuga delle installazioni è da considerarsi un evento unico, repentino e imprevisto.
RCC100 - Opere e/o lavori di costruzione in corso d’esecuzione
Le prestazioni in responsabilità civile per i danni le cui cause si situano prima dell’inizio del contratto sono escluse dall’assicurazione.
Lo stipulante d’assicurazione deve provare che questi danni si sono verificati durante la durata del contratto.
RCC101 - Somma d’assicurazione
La somma d’assicurazione secondo il contratto è valevole per tutti i danni corporali, materiali cosi come economici puri (se assicurati) e per la protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico (se assicurata), come pure per le spese di prevenzione del danno presi contemporaneamente e verificatisi durante la durata del contratto.
Nel quadro della somma d’assicurazione totale, le prestazioni della Basilese sono limitate come segue:
− per i danni economici puri: indennità massima (sottolimite) secondo l'estensione dell'assicurazione
− in relazione ai foraggi geotermici a CHF 2'000'000
− per la protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico: indennità massima (sottolimite) secondo l'estensione dell'assicurazione
RCC102 - Franchigia per la durata del contratto
In caso di danni materiali e per le spese di prevenzione dei danni, la franchigia secondo il contratto è valida per l’insieme dei danni che si verificano durante la durata del contratto. Nessuna franchigia è applicata in caso di danni di persone.
Indennità massima (sottolimite) secondo l'estensione dell'assicurazione.
RCC104 - Franchigia per la durata del contratto in caso di lavori speciali
Sono valevoli le seguenti franchigie:
• in caso di danni materiali a beni immobili e per le spese di prevenzione dei danni a stabili o altre opere di terzi provocati in seguito a
− demolizione di stabili/opere attigui/e
− scavi mediante vibrazione o battitura di pareti berlinesi, di pali, profilati metallici, etc.
− demolizione per brillamento d'esplosivo, martello pneumatico o con scalpello
− lavori di spingitubi
− lavori di sottomurazioni o di sottopassaggio di opere/stabili di terzi
− di un abbassamento della falda freatica
− di lavori di sterro su una pendenza superiore al 25%
l’assicurato prende a suo carico una franchigia di CHF 5’000.-- per tutti i danni materiali sopraggiunti durante la durata del contratto, purché non sia stato pattuito un importo più elevato.
• per tutti gli altri danni materiali e spese di prevenzione dei danni che si verificano durante la durata del contratto, è valida la franchigia secondo il contratto.
Nessuna franchigia è applicata in caso di danni di persone.
RCC106 - Prova futura memoria sullo stato delle opere esistenti
In caso di
− demolizione di stabili/opere attigui/e
− scavi mediante vibrazione o battitura di pareti berlinese, di pali, profilati metallici, etc.
− demolizione per brillamento d'esplosivo, martello pneumatico o con scalpello
− lavori di spingitubi
− lavori di sottomurazioni o di sottopassaggio di opere/stabili di terzi
− di un abbassamento della falda freatica all'infuori del profilo dello scavo
la copertura d’assicurazione per i danni alle opere/agli stabili situati in un raggio di 30 m dall’opera in costruzione è accordata solo se una prova futura memoria dell'opera/dello stabile in questione è stata redatta prima dell’inizio della costruzione.
RCC107 – Sicurezza dello scavo ed eliminazione delle acque
Delle misure di sicurezza appropriate devono essere prese per evitare tutti i cedimenti dello scavo o la destabilizzazione della scarpata. Le acque sono da captare e da evacuare.
Prima dello scavo, il geologo o l’ingegnere civile sarà mandatato per i problemi di sicurezza dello scavo. Gli assicurati e i rispettivi rappresentanti sono tenuti ad adottare tutte le constatazioni, raccomandazioni o richieste di geologi, ingegneri e specialisti in geotecnica.
In caso di violazione di queste prescrizioni, i danni che ne conseguono non sono assicurati. Questa esclusione di copertura non si applica se il committente dell'opera o il contraente prova, appoggiandosi sul rapporto redatto a posteriori da un ingegnere o un geotecnico qualificato, che il danno sarebbe avvenuto anche in caso di pianificazione, di controllo e di esecuzione dei lavori conformi alle regole dell’arte della costruzione.
Le modifiche della maniera di costruire dopo un danno (spese supplementari per la messa in sicurezza dello scavo non originariamente previsto nel progetto) non sono coperte.
RCC108 - Misurazione delle vibrazioni
Durante i seguenti lavori sono da eseguirsi misurazioni delle vibrazioni nei punti critici:
− lavori di demolizione o di scavo in roccia mediante brillamento d’esplosivo/martello pneumatico/scalpello
− battitura/vibrotrivellazione o trivellazione
− duranto l'utilizzo di macchine pesanti di compattamento del suolo.
In caso di superamento dei valori limite ai sensi della norma svizzera (SN 640 312a), sono da adottarsi immediatamente delle misure per la riduzione delle vibrazioni (ad es. modifica delle fasi di accensione, riduzione delle cariche, riduzione dell’energia di battitura, ecc.), e la Basilese deve essere informata.
I danni conseguenti a un'eventuale violazione di queste prescrizioni non sono assicurati.
RCC109 - Lavori di sottofondazione / consolidamento delle fondamenta
Il danneggiamento o la distruzione che subentra in modo imprevisto e improvviso a causa di lavori di sottofondazione/ consolidamento delle fondamenta è assicurato. Di conseguenza, i sinistri prevedibili e i quali ci si può attendere in relazione con i lavori di sottofondazione/consolidamento delle fondamenta, non sono assicurati.
Tali sinistri sono considerati come delle spese che devono essere assolutamente prese in considerazione per la realizzazione del progetto di costruzione (costi inevitabili).
RCC110 - Lavori con palancole
Il danneggiamento o la distruzione che subentra in modo imprevisto e improvviso a causa di lavori con palancole è assicurato. Di conseguenza, i sinistri prevedibili e i quali ci si può attendere in relazione con i lavori con palancole, non sono assicurati.
RCC112 - Installazioni esistenti
L'ubicazione delle condotte esistenti indicate nei piani di costruzione deve essere localizzata e contrassegnata sul cantiere prima dell'inizio dei lavori di scavo, rispettivamente prima di intraprendere i lavori di perforazione di plafoni o pareti.
In caso di omissione della localizzazione (per es. tramite rilevamento termografico, localizzazione delle condotte), i danni alle condotte sotterranee esistenti (per es. condotte di trasporto di energia), alle condotte esistenti nelle costruzioni (per es. linee telefoniche ed elettriche) e le spese conseguenti che ne risultano non sono assicurati.
RCC113 - Assestamenti e smottamenti/movimenti di terreno prevedibili
Il daneggiamento o la distruzione che subentra in modo imprevisto e improvviso a causa di assestamenti e smottamenti/movimenti di terreno è assicurato. Di conseguenzagli assestamenti (differenziali) e gli smottamenti/movimenti di terreno conosciuti o prevedibili, le formazioni di crepe o aggravamenti di crepe esistenti che ne risultano, così come i danni che c'era da aspettarsi a causa della scelta di determinati metodi di costruzione (x.xx. esecuzione di palancole, trivellazione per vibrazione, battitura, pareti chiodate, lavori di sottomurazione, abbassamento della falda freatica, sbancamento di roccia) o in ragione dello stato dell'opera, non sono assicurati.
RCC115 - Foraggi geotermici fino a una profondità di 400 m
Se in seguito a un evento imprevisto la sopravvenienza di un danno assicurato a causa di un pozzo artesiano o di una perdita di gas é imminente, la copertura d'assicurazione si estende anche ai costi a carico dell'assicurato che si rendono necessari per l'esecuzione di misure appropriate (chiusura di un foro) allo scopo di prevenire questo pericolo.
I costi sono assicurati unicamente se l'impresa che esegue i lavori é in possesso del "Certificato di qualità per imprese di foraggio di sonde geotermiche verticali (SGV)" e che la fattibilità, le autorizzazioni, la pianificazione, l'esecuzione, le verifiche e i protocolli rispettano la norma SIA 384.
RCC116 - Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico
a) Se, in relazione con un evento di responsabilità civile assicurato dal presente contratto, viene aperta una procedura penale o una procedura disciplinare di diritto pubblico, la Basilese assume
− le spese per la necessaria rappresentanza legale dell’assicurato nella procedura penale o nella procedura disciplinare di diritto pubblico
− le spese per perizie richieste dal tribunale o dall’avvocato incaricato con l’accordo della Basilese
− le tasse giudiziarie o altre spese procedurali a carico dell’assicurato
− le indennità processuali accordate dal tribunale alla controparte.
b) Non sono assicurati, a complemento delle disposizioni d’esclusione delle CC, gli obblighi che rivestano carattere penale o simile (per esempio: le multe).
c) Se risulta necessario l’incarico ad un difensore penale, la Basilese, di comune accordo con l’assicurato stesso, dà mandato ad un avvocato. Se questi non accetta gli avvocati proposti dalla Basilese, dovrà egli stesso proporne tre alla Basilese, tra i quali essa sceglierà l’avvocato che sarà incaricato della difesa. L’assicurato non è autorizzato a dare mandato ad un avvocato senza l’autorizzazione della Basilese.
d) La Basilese può rifiutare di iniziare un ricorso contro una multa o l'appello ad un'istanza superiore contro una sentenza, se sulla base di quanto risulta dagli atti d'inchiesta, un successo sarebbe improbabile.
e) Le spese di processo e altre indennità aggiudicate all'assicurato, spettano alla Basilese sino a concorrenza delle sue prestazioni e purché esse non rappresentino un indennizzo per le spese personali sostenute dall'assicurato stesso o un compenso per i servizi da lui prestati.
f) L'assicurato è tenuto a portare immediatamente a conoscenza della Basilese tutte le comunicazioni e ordinanze concernenti la procedura penale o disciplinare di diritto pubblico e di attenersi alle disposizioni della Basilese. Se egli, di sua iniziativa o contrariamente alle disposizioni della Basilese, intraprende una qualsiasi azione, in particolare se fa appello senza il consenso esplicito della Basilese lo fa per proprio conto ed a suo rischio e pericolo. Se tale condotta ha dato risultato nettamente più favorevole, la Basilese rimborsa successivamente le spese nell'ambito delle citate disposizioni.
RCC118 - Danni all’oggetto lavorato o affidato
RCC39 delle CC è rimpiazzata dalle disposizioni seguenti:
Nessuna copertura assicurativa è accordata per danni a cose
− prese in locazione o in affitto, o prese o ricevute in un altro modo da un assicurato
− sulle quali un assicurato ha esercitato o avrebbe dovuto esercitare un’attività.
Se un’attività ai sensi del capoverso precedente è esercitata solo su parti di cose immobili, l’esclusione riguarda soltanto le pretese avanzate per danni a queste parti ed alle parti vicine nella misura in cui queste erano praticamente comprese nell’attività. Tuttavia, nel caso di ampliamento, trasformazione, riattamento, riparazione o miglioramento di opere esistenti, queste devono considerarsi nel loro insieme oggetto dell’attività quando si eseguono dei lavori sul disotto dell’opera o sugli elementi di sostegno o di stabilità. Sotto riserva della prima frase del presente capoverso, sono tuttavia coperte le pretese per danni ad opere vicine, sulle cui fondamenta si eseguono dei lavori.
RCC300 – Assicurazione infortuni per visitatori (solo per SMART et TOP)
1 Validità territoriale e temporale
La validità territoriale é limitata al luogo del rischio assicurato da questo contratto e la validità temporale é limitata alle ore di visita del cantiere di costruzione / montaggio.
2 Persone assicurate e persone non assicurate
Sono assicurati i clienti, i visitatori e le persone accompagnanti che avendo diritto si trovano sulle parcelle o nei locali del contraente, cosi come i partecipanti ad una visita autorizzata del cantiere.
Non sono tuttavia assicurate tutte le persone che si trovano sulle parcelle o nei locali del contraente nell'ambito dell'esercizio di un'attività professionale (personale del contraente, artigiani, fornitori, ecc.), a meno che non si tratti di persone estranee all'esecuzione dell'opera che sono autorizzate a partecipare a una visita per delle ragioni professionali (giornalisti, reporters, ecc.).
L’assicurazione non é valida per gli incidenti che i locatari e i proprietari subiscono quando questi eseguono dei lavori negli stabili visitati e prende fine:
− in caso di locazione: con l'inizio della ricezione dell’oggetto affittato dal locatario
− in caso di acquisto: con l’iscrizione ufficiale al registro fondiario della mutazione di proprietà
3 Capitale d'invalidità con progressione
Il capitale d'invalidità sarà versato come segue:
− per la parte d’invalidità consecutiva all’incidente non eccedente il 25%, in base alla somma assicurata semplice
− per la parte d’invalidità consecutiva all’incidente superiore al 25% ma non eccedente il 50%, in base al doppio della somma assicurata
− per la parte d’invalidità consecutiva all’incidente eccedente il 50%, in base al triplo della somma assicurata.
4 Copertura di previdenza
Se nessuna copertura esiste al momento dell'incidente al senso della Legge federale sull'assicurazione- malattia (LAMal), la Basilese Assicurazione SA prende in carico l'insieme delle prestazioni di cura e costi ingaggiati. In caso di soggiorno ospedaliero, i costi in 1.classe.
5 Imputazione sulle pretenzioni in responsabilità civile all'impresa assicurata
Le prestazioni dell'assicurazione infortuni per visitatori servono in primo luogo a coprire le eventuali pretese di responsabilità civile formulate contro il contraente o il suo personale, rispettivamente gli imprenditori assicurati; esse sono tuttavia pagate indipendentemente delle citate pretese.
6 Danni materiali
Sono assicurati i danni alle cose che la persona assicurata porta su se stessa o con essa (vestiti, merce, ecc.) fino a un montante massimo di CHF 10'000, fintanto che il danno sia in relazione con l'incidente assicurato.
Sono rimborsati:
− I costi per la riparazione in caso di deteriorazione di una cosa assicurata, al massimo tuttavia i costi per il riacquisto (valore a nuovo)
− I costi per il riacquisto (valore a nuovo) di una cosa assicurata in caso di distruzione della stessa.
Le pretese che il lesionato può far valere contro dei terzi passano alla Basilese nella misura in cui questa ha versato delle indennità.
7 Estensione dell’assicurazione
Salvo convenzione contraria, le disposizioni e la relativa prassi d’applicazione della Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), rispettivamente della LPGA, sono applicabili per analogia a tutte le pretese.
8 Prestazioni dell’assicurazione
Prestazioni in caso d’incapacità al lavoro temporanea:
− Indennità giornaliera (assicurazione danni): L’indennità giornaliera convenuta proporzionalmente al grado d’incapacità al lavoro.
Prestazioni in caso d’incapacità al lavoro permanente:
− Capitale d’invalidità (assicurazione di somme): il capitale d’invalidità convenuto in proporzione al grado d’invalidità presumibile definitivo, entro 10 anni dal giorno dell’evento. Il grado d’invalidità è determinato in base alle disposizioni relative all’indennità per menomazione dell’integrità secondo la LAINF.
Prestazioni in caso di morte:
− Capitale in caso di morte (assicurazione di somme): il capitale convenuto. Sono beneficiarie esclusivamente le seguenti persone e nell’ordine indicato:
− il coniuge o il partner registrato
− i figli minorenni, i figli che sono permanentemente incapaci al guadagno e quelli che seguono una formazione professionale
− le altre persone il cui mantenimento era totalmente o principalmente a carico della persona assicurata al momento della morte
− i genitori
In mancanza di beneficiari sopraccitati, saranno indennizzate le spese funerarie fino al 10% della somma per il caso di morte purché esse non siano state pagate da un assicuratore o da un terzo responsabile.
Un capitale d’invalidità già versato per lo stesso sinistro sarà dedotto dal capitale in caso di morte. Il contraente non può cambiare l’ordine dei beneficiari di questo regolamento.
Altre prestazioni
− Diaria ospedaliera (assicurazione di somme): la diaria ospedaliera convenuta durante una degenza ospedaliera o un soggiorno di cura.
− Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese in complemento alle assicurazioni sociali obbligatorie (assicurazione di danni)
− cura medica ambulatoria *
− ricovero ospedaliero nella classe convenuta *
− medicinali *
− contributi per cure mediche a domicilio *
− cure complementari o balneari prescritte dal medico *
− mezzi ausiliari come sedia a rotelle, protesi, ecc.
− danni materiali agli occhiali, apparecchi acustici, protesi dentarie, ecc.
− spese di salvataggio, di recupero, di viaggio e di trasporto necessari dal punto di vista medico; al massimo CHF 20 000.–
− vestiti danneggiati dell’assicurato come pure le spese per la pulizia di veicoli di terzi e oggetti appartenenti a persone che hanno aiutato al salvataggio, fino a concorrenza di CHF 2000.– per infortunio
* All’estero, al massimo il doppio dell’importo delle spese che sarebbero risultate se lo stesso trattamento fosse stato eseguito in Svizzera.
Le franchigie, le partecipazioni ai costi e le spese delle assicurazioni sociali non vengono presi a carico.
Estensione delle prestazioni
− Servizio militare, servizio civile e di protezione civile: assicurati sono anche gli infortuni che si verificano durante iI servizio militare, iI servizio civile e di protezione civile svizzero
− Indennità giornaliera: I’indennità giornaliera convenuta é versata anche quando subentra iI diritto all’indennità giornaliera dell’AI. Non viene effettuata nessuna trattenuta sull’indennità giornaliera, secondo la LAINF, in caso di ricovero ospedaliero
− Negligenza grave: la Basilese rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni in caso di negligenza grave.
9 Restrizioni delle prestazioni Riduzioni e rifiuti delle prestazioni
Le disposizioni della LAINF sono valide per analogia. Eccezione: nessuna riduzione in caso di negligenza grave.
Non sono assicurate le conseguenze di:
− terremoti e di eventi bellici in Svizzera
− irradiazioni nucleari
Indennità giornaliera
La durata delle prestazioni è limitata a 730 giorni, ridotta del termine d’attesa. Gli assicurati che al momento dell’infortunio hanno meno di 16 anni d’età, non hanno nessun diritto all’indennità giornaliera.
Capitale in caso di morte
− Un capitale d’invalidità già versato per lo stesso sinistro sarà dedotto dal capitale in caso di morte.
− Il capitale in caso di morte, ammonta in caso di morte dei figli che al momento del decesso avevano meno di
− due anni e mezzo: al massimo CHF 2500.–.
− dodici anni: fino a concorrenza di CHF 20 000.– per tutti i contratti d’assicurazione infortuni esistenti presso la Basilese.
Se il contratto prevede un capitale in caso di morte inferiore, quest’ultimo è determinante.
10 Prestazioni massime
Le prestazioni della Basilese sono limitate a CHF 5’000’000.-- per evento per gli infortuni e i danni materiali insieme, indipendentemente dal numero di persone toccate da questo evento.