CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
1) MODIFICHE. La ditta CORRIERE BLITZ non si riterrà obbligata da eventuali accordi a variare le presenti condizioni sotto elencate se gli accordi non saranno redatti per iscritto e sottoscritti da un rappresentante della ditta stessa. Le presenti condizioni generali di contratto sostituiscono ed annullano ogni precedente accordo. Per quanto qui non disposto si intendono valide le Condizioni Generali – Confetra praticate dai Corrieri e dagli Spedizionieri Italiani depositate presso le CCIAA nazionali il 7.01.97.
2) ESECUZIONE DELL’INCARICO. La ditta CORRIERE BLITZ si riserva il diritto di effettuare la prestazione oggetto del contratto di trasporto a sua completa discrezione e secondo le condizioni di seguito riportate, anche utilizzando vettori terzi.
3) ITINERARIO DEL TRASPORTO. Il mittente dichiara espressamente il proprio accordo sulle tratte del trasporto ed eventuali variazioni delle stesse, ivi inclusa la possibilità che la spedizione venga effettuata con soste intermedie.
4) MERCI ESCLUSE DAL TRASPORTO. Non vengono accettate per il trasporto le seguenti tipologie di merce.
-Salme o resti umani – Animali o insetti (vivi o morti) – Oro o preziosi od altro articoli di valore – Lavori artistici (con valore dichiarato superiore a euro 130) . Medaglie d’oro o d’argento – Cartamoneta – Carte di valore esigibili al portatore – Gioielli in genere – Valori negoziabili – Spedizioni da consegnare all’attenzione di persone determinate (se non preventivamente concordate) – Spedizioni che necessitano di attenzioni particolari (quali ad esempio piante e fiori) – Spedizioni di materiale infiammabile, pericoloso, che comunque puo’ danneggiare altre spedizioni o per il quale sono richieste specifiche autorizzazioni amministrative ( ADR, HACCP, Autorizzazioni Sanitarie, ecc) per il trasporto – Frangibili contenenti liquidi di ogni genere – Spedizioni non imballate regolarmente o male imballate – Spedizioni di armi, minizioni, o parti d’armi – Spedizioni non accompagnate dalla necessaria documentazione – Generi di monopolio – Prodotti farmaceutici – Pelli e Pelliccie – Prodotti alimentari e/o medicinali: si accettano esclusivamente alimentari e/o medicinali non deperibili debitamente confezionati ed imballati a norma di legge, con l’esclusione di quelli trasportabili e/o immagazzinabili a temperatura controllata.
Limiti di peso e misure: • colli di peso superiore ai 1.000 kg. • colli di altezza superiore ai 180 cm • colli di lunghezza superiore ai 400 cm. • colli di lunghezza superiore ai 140 cm. se di peso superiore ai 50 kg. • colli la cui lunghezza del lato maggiore, sommata alla circonferenza o al perimetro dei lati minori, sia superiore ai 700 cm. • per Estero con i servizi standard (no time definitive): limite peso per collo kg. 70 e di 500 kg per pedana – dimensioni: cm. 2,4x1,2x1,5 – . A mezzo Road Express (Trasporto via strada): bancali di dimensioni superiori a: altezza 180 cm – lunghezza 240 cm – larghezza 120 cm.; peso massimo per collo 70 kg per pedana 1000 kg. Colli di dimensioni superiori a: altezza 120 cm – lunghezza cm. 300 – larghezza 150 cm – volume 2 m3; peso massimo 50 kg. e comunque per i quali il destinatario non abbia attrezzatura idonea allo scarico. La ditta si riserva in ogni caso il diritto di accettare i colli affidati per il trasporto in funzione alle dimensioni di massa e di volume, i cui requisiti stabili dalla legge per la movimentazione manuale devono essere rispettati. La mancata accettazione della merce non conforme ai parametri sopraindicati non comporta alcuna responsabilità da parte della ditta nei confronti della committente. Particolari condizioni di trasporto devono essere concordate con un responsabile della ditta CORRIERE BLITZ.
5) DOGANA, ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI. Al fine di eseguire i servizi di spedizione, CORRIERE BLITZ potrà svolgere per conto del mittente qualsiasi delle seguenti attività: (1) compilare documenti, modificare codici di prodotto o servizio e pagare eventuali oneri o tasse previste dalle norme e delle leggi applicabili, (2) agire in qualità di spedizioniere del mittente per scopi doganali e di controllo delle esportazioni e in qualità di Destinatario solo ed esclusivamente al fine di designare un broker doganale che espleti le procedure di sdoganamento e di ingresso delle spedizioni e (3) rinvio della spedizione all’importatore incaricato dal destinatario o ad altri indirizzi su richiesta di qualsiasi persona che CORRIERE BLITZ ritenga, a suo ragionevole parere, esserne stata autorizzata.
6) VERIFICA. CORRIERE BLITZ si riserva il diritto di aprire e di ispezionare le Spedizioni senza alcun obbligo di comunicazione.
7) DOCUMENTI DI TRASPORTO. I documenti di trasporto devono contenere ben chiari tutti i dati essenziali per l'esecuzione del trasporto:
- Indirizzo del destinatario, completo di CAP esatto e sigla della provincia di destinazione, Partita IVA o codice fiscale del destinatario, se il trasporto è in assegnato.
- Numero di telefono del destinatario
- Indirizzo del mittente completo di CAP e provincia, Partita IVA o Codice Fiscale
- Numero dei colli e natura delle merci
- Esatto volume delle merci espresso in metri cubi.
- Peso lordo espresso in Kg.
In caso di errate indicazioni, le spedizioni saranno fatturate in base ai pesi ed ai volumi rilevati dal vettore, anche successivamente all’accettazione della spedizione ed in assenza del cliente. L’esito del riscontro, effettuato con sistemi certificati da terzi, farà fede nei rapporti tra il vettore ed il cliente.
8) MODALITA’ DI RITIRO E CONSEGNA. La ditta potrà provare con qualsiasi mezzo la carenza di imballaggio delle cose affidatele per il trasporto, anche in assenza di riserve formulate dal vettore all’atto del ritiro. I ritiri e le consegne si intendono effettuate al piano terra, numero civico del mittente e del destinatario, accessibili ai normali mezzi di trasporto, salvo quanto previsto per i trasporti internazionali. I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra o comunque in punti diversi da quelli usuali, vanno considerati alla stregua di prestazioni accessorie e supplementari al normale contratto di trasporto e come tali verranno concordati e tassati secondo accordo tra le parti ed in considerazione all’entità della prestazione. Salvo diversa pattuizione i corrispettivi dovranno essere determinati al momento della partenza e posti al carico del mittente.
9) MERCI VOLUMINOSE. Indipendentemente dal peso reale della merce, le merci voluminose che non raggiungano il rapporto di 300 kg per metro cubo, verranno tassate secondo tale rapporto peso/volume, salvo accordi specifici.
10) DIRITTO DI PESATURA: è previsto addebito concordato per il rilevamento del peso reale, tramite macchine smistacolli automatiche.
11) MERCI FRAGILI. Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L’accettazione e il servizio di imballaggio eseguito dalla ditta non comporta accettazione di responsabilità in caso di danneggiamento e/o rottura.
12) MERCI PERICOLOSE. Si precisa che non essendo in possesso il vettore di regolare autorizzazione, né avendo la disponibilità di mezzi attrezzati per il trasporto di merci pericolose conformemente alle disposizioni dell’ADR e della normativa legislativa e regolamentare vigente, non verranno accettate per il trasporto merci comunque classificabili come pericolose. Nel caso in cui il vettore avesse a sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale di qualunque natura causa la inesattezza delle indicazioni fornite e delle dichiarazioni fatte dal mittente in ordine alla esatta natura delle merci ai sensi dell’art. 1683 c.c., questi sarà tenuto a tenere indenne e manlevare il vettore dell’eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da quest’ultimo subito.
13) TEMPI DI RESA. CORRIERE XXXXX si impegna a fare quanto possibile affinchè le spedizioni vengano consegnate nel rispetto dei tempi di resa comunicati da CORRIERE BLITZ, non fornendo alcuna garanzia al riguardo, in considerazione del fatto che detti tempi di resa non sono vincolanti e non rappresentano una obbligazione derivante dal presente contratto. Resta inteso che i rimborsi verranno effettuati solo per la spedizioni TIME DEFINITIVE ORE 10:00 e ORE 12:00 e/o eventuali servizi special che non verranno eseguiti secondo le tempistiche. Su tali servizi verrà calcolata la differenza tra il servizio Standard e la modalità di trasporto scelta, addibitandola la spedizione come da servizio Standard (per servizio standard si intendono tutte le spedizioni trasportate senza nessuna tipologia di servizio aggiuntivo,es. SPECIAL, consegna ad orario, consegne su appuntamento, consegne ai piani, facchinaggi ecc.).
14) GIACENZE. Verranno effettuati due tentativi di consegna (1° passaggio/ 2° passaggio), se dopo il secondo tentativo il destinatario risultasse assente e/o si presentano situazioni di impossibilità per effettuare la consegna la merce andrà in giacenza. Per la merce che non puo’ essere riconsegnata al destinatario per qualsiasi ragione non imputabile al vettore, nonché per la merce in attesa di istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia, dietro compenso da concordarsi in sede di condizioni tariffarie, ogni istruzioni per lo svincolo delle giacenza sara’ efficace solo se per iscritto. Le eventuali riconsegne delle merci saranno gravate di tutte le spese relative in quanto equiparate a nuova spedizione.
15) INVIO DI CORRISPONDENZA. Ogni invio di corrispondenza deve rispettare i requisiti previsti dalla legislazione a tutela della riserva postale a favore dell’Ente Poste, comprese le eventuali affrancature del peso del plico. Le sanzioni elevate alla ditta CORRIERE BLITZ e derivanti dalla mancata ottemperanza a quanto sopra, saranno addebitate al mittente, e/o al proprietario della merce e/o ai loro agenti che hanno commesso la violazione. La ditta CORRIERE BLITZ non accetta termini tassativi di consegna per la spedizione di documenti ai fini della partecipazione di aste, di gare di appalto e di quant’ altro richieda il recapito entro un dato termine a pena di decadenza. Il mittente esonera sin d’ora da qualsiasi responsabilità la ditta CORRIERE BLITZ per danni da ritardo di consegna di detti documenti.
16) DICHIARAZIONI DEL MITTENTE. Il mittente o chiunque stipuli un contratto di trasporto con la ditta CORRIERE BLITZ è tenuto a dichiarare il contenuto della spedizione ed esonera la ditta CORRIERE BLITZ da ogni responsabilità circa la non veridicità di tali indicazioni e/o l’errata e/o non veritiera compilazione dei documenti di trasporto accompagnatori della merce. Il mittente è tenuto inoltre a rimborsare le maggiori spese, sanzioni e/o danni derivati alla ditta CORRIERE BLITZ nell’esecuzione del trasporto per errata e/o incompleta e/o non veritiera indicazione delle condizioni del trasporto stesso. Il committente e tenuto inoltre a dichiarare il valore della merce ai fini dell’adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto nonché per i conseguenti adeguamenti tariffari . In ogni caso, la lettera di vettura non costituisce prova contro la ditta CORRIERE BLITZ circa lo stato, il volume, il peso, e la tipologia della merce. La società può richiedere a tal fine la verifica della merce alla presenza dell’avente diritto. E’ fatto salvo il diritto di ispezione della merce su richiesta dell’autorità competente . L’avente diritto prende atto che il vettore non ha possesso dei documenti di trasporto, i quali viaggiano all’interno dei colli trasportati. Le annotazioni effettuate sui segnacoli e/o borderò predisposti dal vettore si intendono come effettuati sui documenti di trasporto, anche ai fini della consegna della merce. La ditta CORRIERE BLITZ potrà in ogni caso verificare in ogni tempo le indicazioni fornite dal mittente in merito alla natura della merce, etichettatura, imballaggio, e dei documenti relativi, anche per merce già accettata o consegnata.
17) RIMBORSO SPESE. Il mittente, il proprietario, il destinatario e/o il loro agente sono responsabili in solido per il rimborso di qualsiasi multa, spese o danni sostenuti a causa delle spedizioni da loro affidate.
18) DICHIARAZIONI DI VALORE. Il mittente, relativamente alla sola merce per la quale intenda chiedere la stipulazione per suo conto di coperture assicurative, è tenuto a indicare il valore della stessa. L’importo del contrassegno non indica e non sostituisce la dichiarazione di valore della merce.
19)COPERTURE ASSICURATIVE. Ove il mittente intenda chiedere alla ditta CORRIERE BLITZ la stipulazione per conto dell’avente diritto di contratto assicurativo a copertura dell’intero valore della merce, deve farlo per iscritto al momento della consegna. In questo caso la ditta CORRIERE BLITZ vi provvederà con una compagnia di assicurazioni in base alla propria valutazione discrezionale, con facoltà di operare quale contraente di polizza. La ditta CORRIERE BLITZ ha diritto al rimborso del premio assicurativo e delle spese sostenute, nonché al pagamento delle competenze accessorie eventualmente pattuite. E’ esclusa qualsiasi forma di anticipazione, da parte della ditta CORRIERE BLITZ, di quanto dovuto dalla Compagnia in forza della polizza. L’indicazione del valore da assicurare da parte del mittente equivale a dichiarazione del valore della merce, salvo il diritto dell’assicuratore ad accertare l’effettivo valore della merce stessa. Il mittente, o chi per esso, prende atto che, in caso di sinistro, sul danno risarcibile verrà applicato uno scoperto con un minimo non indennizzabile a carico dello stesso senza diritto di rivalsa nei confronti del vettore, secondo quanto previsto dalle condizioni applicate dalle Compagnie Assicuratrici, che potranno essere applicate su richiesta. I massimali e i limiti di risarcimento devono essere concordati con il personale dell’azienda. Il mittente non potrà richiedere alcun indennizzo se non dopo aver fornito ogni documento richiesto dalla Compagnia Assicuratrice ed aver dimostrato il proprio diritto sulla merce.
20)TEMPISTICHE DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Tutte le richieste di risarcimento dovranno essere inoltrate per iscritto a CORRIERE BLITZ entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data in cui CORRIERE BLITZ ha preso in carico la Spedizione. Trascorso il predetto termine, CORRIERE BLITZ non sarà ritenuta responsabile in alcun modo.
21) RITARDATA CONSEGNA DELLA MERCE. Nessun termine tassativo per la riconsegna ha carattere vincolante per la ditta CORRIERE BLITZ, che non risponde in alcun caso per danni derivanti per ritardata consegna della merce. Non avrà alcun carattere vincolante per la ditta CORRIERE BLITZ l’apposizione sui documenti di trasporto di termini quale “tassativo” o “urgente” o similari. In caso di deroghe concordate con la ditta CORRIERE BLITZ per iscritto, la responsabilità della ditta CORRIERE BLITZ non potrà mai eccedere quanto previsto dalla Legge.
22) PAGAMENTO DEL NOLO. Tutte le spedizioni affidate alla ditta CORRIERE BLITZ si intendono in porto franco, salvo espressa dicitura “porto assegnato” apposta sul DDT o sulla LETTERA DI VETTURA. In quest’ ultimo caso la ditta CORRIERE BLITZ non provvederà alla riconsegna della merce se non previo il pagamento del porto da parte del destinatario. In caso di mancato pagamento da parte del destinatario, la ditta CORRIERE BLITZ potrà richiederlo, anche per le spese di rientro, al mittente. Quest’ultimo dovrà inoltre trasmettere tempestivamente e per iscritto le istruzioni necessarie all’inoltro della spedizione, fatto salvo il diritto di applicare i costi di giacenza e le spese ulteriori maturate.
23) MANDATO DI CONTRASSEGNO. Nessun incarico di contrassegno sarà validamente conferito se non a mezzo di apposita comunicazione scritta inviata alla ditta CORRIERE BLITZ. In ogni caso, l’importi del contrassegno dovrà essere indicato, unitamente alla dicitura “c/assegno”, in cifre e lettere in evidenza ed in caratteri di grandezza adeguata ai fini della riconoscibilità da parte del vettore ordinariamente diligente, In mancanza di tale requisito non potrà considerarsi validamente ed efficacemente conferito all’incarico di riscossione del contrassegno. L’obbligazione del contrassegno sarà adempiuta dalla ditta CORRIERE BLITZ sia con l’incasso di denaro contante sia con la ricezione di assegni circolari, non trasferibili e intestati alla mittente. Nel caso venga autorizzata la riscossione di assegni non circolari l’obbligazione si intende adempiuta con il ritiro di assegni bancari e/o postali. La ditta CORRIERE BLITZ si obbliga, in caso di mancata riscossione del contrassegno, a porre in essere tutte le attività utili e necessarie ai fini dell’incasso ed il mittente a cedere il diritto di credito nei confronti della destinataria alla ditta CORRIERE BLITZ.
24) RECLAMI AL VETTORE. Ogni diritto al risarcimento di danni eventuali patiti dalle merci si estingue se apposto per iscritto oltre i termini previsti dalle leggi applicabili allo specifico trasporto per danni non immediatamente riconoscibili. Per danni immediatamente rilevabili al momento della riconsegna, l’azione si estingue se non viene elevata immediatamente riserva scritta all’incaricato alla consegna.
25) RINUNZIA ALLA COMPENSAZIONE. Il cliente rinuncia sin d’ora, ai sensi dell’art. 1246 c.c., ad eccepire ed opporre in compensazione crediti che, a qualsiasi natura e titolo, possa vantare nei confronti della ditta CORRIERE BLITZ, con i crediti vantati da quest’ultima verso il cliente stesso.
26) RESPONSABILITA’ PER AVARIE E LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO. La responsabilità di CORRIERE BLITZ nei confronti di qualsivoglia Spedizione trasportata, senza alcun pregiudizio, è limitata al valore della merce, e comunque non potrà eccedere quanto qui di seguito riportato:
• 25 USD per Kg, fino ad un massimo di 100 USD, per il trasporto internazionale via aerea.
• 12 USD per Kg, fino ad un massimo di 100 USD, per il trasporto internazionale via terra;
• € 1 per Kg, fino ad un massimo di € 30, per il trasporto nazionale.
Per ogni Spedizione potrà essere avanzata un’unica richiesta di risarcimento, così come unico sarà il rimborso di tutte le perdite o danni connessi alla spedizione stessa. Qualora il mittente ritenga che tali limiti di risarcimento non siano sufficienti, dovrà provvedere a una specifica dichiarazione di valore e richiedere l’assicurazione secondo quanto indicato nell’articolo 19 (COPERTURE ASSICURATIVE), oppure provvedere personalmente ad un'assicurazione. In caso contrario il mittente si assume tutti i rischi di perdita o danno. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli altri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore.
Sia per l’applicazione degli obblighi di legge sia in presenza di mandato assicurativo, il vettore è tenuto a considerare solo le riserve certe esposte, al momento della consegna, nella lettera di vettura, ed quindi esonerato da responsabilità in presenza di riserve generiche
27) PRESUNZIONE DI FORTUITO. Ferme restando le regole di responsabilità del vettore di cui al precedente punto , le parti espressamente si dichiarano concordi nel riconoscere che l’evento rapina, che comporti la sottrazione totale o parziale delle merci, sia che avvenga nel corso del trasporto, sia che avvenga nella fase di deposito presso i magazzini del vettore o di terzi, comporterà l'esonero della responsabilità del vettore, dovendosi configurare quale ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.
28) RICERCHE D’ARCHIVIO E DOCUMENTAZIONE. E’ previsto l’addebito per la visualizzazione/invio di copie di documenti per i quali non è intervenuta prescrizione. Trascorso 1 anno dall’affidamento della spedizione, CORRIERE BLITZ potrà distruggere le prove di consegna della spedizione stessa
29) EVENTI AL DI FUORI DEL CONTROLLO DI CORRIERE BLITZ. CORRIERE BLITZ non è da ritenersi responsabile per eventuali perdite o danni causati da ritardi. CORRIERE BLITZ non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni dovuti a cause che vanno oltre il controllo di CORRIERE BLITZ stessa, includendo, senza limitazione alcuna: danni elettrici o magnetici a, o cancellazione di, immagini elettroniche o fotografiche, dati o registrazioni; qualunque caratteristica o difetto correlata alla natura della Spedizione, anche se nota a CORRIERE BLITZ; atti od omissioni da parte di un soggetto che non sia sotto la diretta responsabilità di CORRIERE BLITZ, es. mittente, destinatario, terzi, dogane o altri enti governativi; forza maggiore, es. terremoto, ciclone, tempesta, inondazione, nebbia, guerra, incidente aereo o embargo,disordine o sommossa civile, scioperi.
30) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ditta CORRIERE BLITZ ha il diritto di risolvere il contratto, salvo per le prestazioni in corso di esecuzione, in caso le indicazioni fornite dal cliente non siano conformi a quanto stabilito da leggi civili e/o penali e/o amministrative. A tal fine sarà sufficiente la semplice dichiarazione della società di intendere risolto il contratto. La società ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto in ogni tempo e con preavviso scritto di gg.15 in caso di inadempimento della cliente nel pagamento dei noli dovuti nei termini concordati.
31) PRIVILEGIO. La ditta CORRIERE BLITZ, ai sensi degli art. 2761 c.c. e 2756 c.c. per tutti i crediti derivanti dal contratto di trasporto ha privilegio sulle cose allo stesso affidate fino a che queste si trovino presso i propri locali.
32) COMPENSAZIONE. Ove al momento della riscossione del contrassegno, la ditta CORRIERE BLITZ vantasse crediti a qualsiasi titolo nei confronti del mittente, essa avrà facoltà di estinguere il proprio credito mediante compensazione con le somme incassate a titolo di contrassegno.
33) RESPONSABILITA’ DEL MITTENTE. Il mittente è responsabile dei danni ad altra merce, ad animali persone o cose provocati, direttamente o indirettamente, dalla merce affidata al vettore per il trasporto. Il mittente si impegna a manlevare e indennizzare CORRIERE BLITZ per ogni perdita o danno che possano derivare dal mancato rispetto da parte del mittente stesso di ogni e qualsiasi voglia legislazione o regolamento applicabile e vigente. Il mittente stesso, inoltre, si impegna a manlevare e indennizzare CORRIERE BLITZ per ogni perdita o danno che possano derivare dalla violazione da parte del mittente delle seguenti garanzie e dichiarazioni: • tutte le informazioni fornite dal mittente o da eventuali suoi rappresentanti sono complete e accurate; • la Spedizione è stata preparata in locali sicuri dai dipendenti del mittente; • il mittente dispone di personale qualificato addetto alla preparazione della Spedizione; • il mittente ha assunto le opportune misure di protezione relative alla Spedizione, al fine di evitare interventi non autorizzati durante la preparazione della spedizione nel suo magazzinaggio e l’eventuale suo trasporto a CORRIERE BLITZ; • la spedizione è stata munita delle opportune indicazioni, indirizzi e imballaggi, al fine di assicurare un trasporto sicuro tenuto conto di una normale diligenza nella manipolazione della spedizione stessa;• tutte le legislazioni e norme applicabili in materia di dogana, importazione ed esportazione sono state rispettate; e • il documento di trasporto è stato firmato dal rappresentante autorizzato del mittente e le presenti CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO costituiscono un obbligo vincolante e applicabile.
34) RITARDO PAGAMENTO. In caso di mancato pagamento, la ditta CORRIERE BLITZ ha diritto di applicare gli interessi legali per il periodo successivo alla scadenza. Verranno inoltre addebitate al cliente le somme ulteriori derivanti dall’inadempimento quali, ad esempio, spese bancarie di ritorno Xx.Xx. CORRIERE BLITZ potrà trattenere la merce del destinatario nei propri magazzini in presenza di crediti vantati da parte del destinatario e/o di fatture non pagate entro i termini stabiliti, di conseguenza la stessa potrà impossessarsi della merce e metterla in vendita per recuperare gli eventuali crediti.
35) CONVENZIONI INTERNAZIONALI. Qualora la Spedizione sia trasportata a mezzo aereo e implichi una destinazione ultima o una sosta in un paese diverso da quello di partenza, si considererà applicabile la Convenzione di Montreal o la Convenzione di Varsavia, a seconda del caso. Per il trasporto stradale internazionale, si considera applicabile la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR). Tali convenzioni limitano la responsabilità di CORRIERE BLITZ in termini di perdite o danni.
36) RINVIO AD ALTRE FORME. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali, valgono le “Condizioni Generali di Trasporto” della Federazione Nazionale Corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci depositate presso tutte le CCIAA il 12.6.1992, come successivamente modificate.
37) FORO COMPETENTE. Per ogni controversia inerente al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro della sede legale della ditta presso la quale e’ stato stipulato il contratto.
38) TRATTAMENTO DEI DATI PERONALI. In base alla legge 675 del 31/12/1997 e successiva 196 del 30/06/03 sulla “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali”il sottoscritto autorizza la ditta CORRIERE BLITZ alla conservazione dei propri dati personali per consentire l’uso per soli scopi di contatto, informativo e pubblicitario. Per le attività svolte dalla ditta CORRIERE BLITZ si potrà avere la necessità di comunicare i propri dati anche a soggetti terzi.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341-1342 c.c. si intendono approvate specificatamente le clausole di cui gli art.: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35- 36-37-38
FIRMA PER ACCETTAZIONE: DATA: