COMUNE DI
XXXXXX XX
XXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXX
XXXXXXXXX XX XXXXXXX
DELIBERAZIONE
C O P I A
N. 51
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione
- Seduta Pubblica -
Oggetto: CONVENZIONE TRA IL CO.SE.A. ED IL COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO PER IL RICOVERO CANI PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI. PERIODO 01/10/2013-31/03/2014.
Addì TRENTA SETTEMBRE DUEMILATREDICI, alle ore 20:30 Solita sala delle Adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente disposizione di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Risultano presenti:
1) XXXXXXXXX XXXXXXXX
2) XXXXX XXXXXXX
3) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
4) XXXXX XXXXXX
5) XXXXXXX XXXXXXXX
6) XXXXXXXXX XXXXXXX
7) XXXXX XXXXXXXX
8) XXXXXXX XXXXXXX
9) XXXXXXXXX XXXXXXXX
10) XXXX XXXXXX
11) XXXXX XXXXX
12) XXXXXXX XXXXXX
13) XXXXXX XXXX
14) XXXXXXXXX XXXXXXXX
15) XXXXXX XXXXXXX
16) XXXXXXXX XXXXXXX
17) XXXXX XXXXXXX
Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Assente
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, XXXXXX XXXXXXXXXX, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, XXXXXXXXX XXXXXXXX - SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Nomina scrutatori i Consiglieri: XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXX
OGGETTO: Convenzione tra il Co.Se.A. ed il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro per il ricovero di cani presso il canile intercomunale di Castiglione dei Pepoli. Periodo 01/10/2013-31/03/2014.
Il Sindaco espone la proposta precisando che si procede al rinnovo della convenzione per un periodo di sei mesi. Precisa che attualmente il Comune ha la proprietà di un solo cane e che quindi le spese sono esigue, ricorda in passato le ingenti somme sostenute dal Comune per il mantenimento di numerosi cani che grazie al lavoro costante dei volontari sono stati dati in adozione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- La Legge n. 281 del 14/08/1991 e xx.xx. “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” disciplina le competenze delle regione e dei Comuni in materia di animali da affezione e lotta al randagismo;
- L’art. 4 della L. 281/91 definisce le competenze dei comuni ed in particolare il comma
1) prevede: “- omissis – I comuni singoli od associati e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste o zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animalistiche e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti”;
- La X.X. xx. 00 xxx 00/00/0000 xxxx’Xxxxxx Xxxxxxx e xx.xx. “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, definisce in modo puntuale le competenze della Regione, delle Province, delle Aziende Unità sanitarie locali e dei Comuni;
- L’art. 2 – Competenze dei Comuni – della legge regionale sopra richiamata, recita:
1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono l’anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a:
a) Istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi vaganti;
b) Realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all’art. 29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi dell comma 3, art. 16;
c) Esercitare le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
d) Promuovere l’informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell’accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto;
e) Assicurare, d’intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2, dell’art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
CONSIDERATO CHE questo Ente è socio del Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali con sede in Castel di Casio (BO), come da atto ministero notaio Xxxx Xxxxxxxxx suo Rep. 59412 del 28.11.1996;
CHE fra gli scopi previsti all’art. 2 dello Statuto Co.Se.A. è prevista la gestione associata dell’anagrafe canina e servizi connessi;
CHE, sulla base delle necessità di cui sopra, il Co.Se.A. ha in essere dall’anno 1999 un contratto con la ditta Xxxxxxxx Xxxxxxxx per la costruzione e gestione di un canile intercomunale pubblico situato in Xxx Xxxxxx, 0 – Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx;
CHE sulla base del contratto di cui sopra i Comuni appartenenti al Consorzio hanno diritto di ricoverare presso la struttura i cani randagi al costo giornaliero di € 3,20 oltre IVA di legge;
RITENUTO opportuno regolare i rapporti tra il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro ed il Co.Se.A. in conformità all’allegata bozza di convenzione facente parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come risulta dall’allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESENTI N° 16 ASTENUTI Nessuno,
VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 16, FAVOREVOLI N° 16, CONTRARI Nessuno,
espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Per le suesposte motivazioni, DI APPROVARE l’allegata convenzione con il Co.Se.A. per il ricovero di cani randagi al costo giornaliero di € 3,20 oltre IVA di legge, con decorrenza dal 1.10.2013 fino al 31.03.2014, composta da nr. 15 art. che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro ad apportare alla Convenzione in questione le modifiche e le integrazioni che rendessero necessarie per la sua corretta stipulazione, fatta salva la sostanza dell’atto;
3. DI DARE ATTO che la spesa prevista per il periodo ottobre/dicembre 2013 trova copertura finanziaria sul cap. 1302 c.b. “Spese per ricovero cani randagi”;
4. CHE sarà previsto il necessario stanziamento sul medesimo capitolo per l’ esercizio 2014.
5. DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con separata, successiva ed UNANIME votazione resa nei modi di legge a mente dell’art. 34 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.
CO.SE.A.
CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI
Xxx Xxxxxxxxxx 00/00 - 00000 Xxxxxx xx Xxxxx (XX) CONVENZIONE PER IL RICOVERO DEI CANI RANDAGI FRA IL CO.SE.A.
ED IL COMUNE DI
L'anno addì del mese di in Castel di Casio e nella Sede del CO.SE.A.
FRA
- il CO.SE.A. (Consorzio Servizi Ambientali) con sede in Xxxxxx xx Xxxxx (XX) - Xxx Xxxxxxxxxx 00/00 (x.x. 02460390376 - P.IVA 00579851205) rappresentato dal ------------
nato a
il giorno
nella sua qualità di
---------------del CO.SE.A., ed in esecuzione della deliberazione di ------------------ n° ----
del esecutiva;
E
- Il Comune di , con sede in , n° .
(BO) (Partita IVA - c.f. ), rappresentato da
nato a il giorno , nella sua qualità di
, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale in
il quale agisce in esecuzione della deliberazione di n°
del ;
PREMESSO
• che la L. n° 281 del 14/08/1991 e ss. mm. “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” disciplina le competenze delle Regioni e dei Comuni in materia di animali da affezione e lotta al randagismo;
• che l’art. 4 della L. 281/91 definisce le competenze dei comuni ed in particolare il comma 1) prevede:
“- OMISSIS – I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le
associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.”
• che la legge regionale n° 27 del 01/04/2000 dell’Xxxxxx Xxxxxxx e successive
modificazioni “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, definisce in modo puntuale le competenze della Regione, delle Province, delle Aziende Unità sanitarie locali e dei Comuni;
• che l’art, 2 – Competenze dei Comuni - della legge regionale sopra richiamata,
recita:
1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono l’anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a:
a. istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonchè per la cattura dei cani randagi vaganti;
b. realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all’art. 29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 art. 16;
c. esercitare le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
d. promuovere l’informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonchè, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell’accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto;
e. assicurare, d’intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.
• che alcuni Comuni consorziati hanno richiesto al CO.SE.A. di assolvere in modo
associato ad alcune competenze demandate dalla Legge Regionale;
• che fra gli scopi previsti all’art. 2 dello Statuto del CO.SE.A. è prevista la gestione
associata dell’anagrafe canina e servizi connessi;
• che sulla base delle necessità di cui sopra il CO.SE.A. ha in essere dall’anno 1999 un contratto con la ditta “De Xxxxxxxx Xxxxxxxx” per la costruzione e gestione di un canile intercomunale pubblico situato in Xxx Xxxxxx 0 - xx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx (XX);
• che sulla base del contratto di cui sopra i comuni appartenenti al Consorzio hanno diritto di ricoverare complessivamente presso il canile fino a centodieci cani randagi;
• che a tutt’oggi la struttura ospita i cani randagi provenienti dai comuni convenzionati con CO.SE.A.;
• che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra il Comune di
e CO.SE.A.;
CIO' PREMESSO
di comune accordo fra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
La premessa costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto;
ART. 2
Il CO.SE.A. si impegna ad accogliere presso il Canile di cui alle premesse, i cani randagi rinvenuti sul territorio dei comuni consorziati di ogni ente convenzionato.
Il CO.SE.A. si impegna ad accogliere gli animali fino alla complessiva capienza della struttura;
ART. 3
I comuni convenzionati dovranno segnalare al gestore del canile ed al CO.SE.A. la presenza del cane randagio. Dovranno altresì provvedere a loro cura e spese a prelevare e a trattenere provvisoriamente l’animale comunicando, qualora non sia possibile l’immediata riconsegna al proprietario, la necessità di un intervento indicando il punto preciso di raccolta che deve essere accessibile con auto anche in caso di maltempo e neve.
Il CO.SE.A., attraverso la ditta appaltatrice sopra nominata, provvederà, a propria cura e spese, al ritiro e trasporto del cane nella struttura di Castiglione dei Pepoli entro dodici ore dalla comunicazione di cui sopra.
Nel caso in cui il cane rinvenuto abbia subito un incidente o presenti patologie conclamate, lo stesso potrà essere ricoverato, su indicazione del servizio veterinario territoriale, direttamente presso la struttura sanitaria convenzionata con il canile.
ART. 4
I cani appena ricoverati nel canile saranno sottoposti, nel più breve tempo possibile, ad identificazione ed a visita veterinaria. Nel caso trattasi di cani già tatuati o microchippati il gestore del canile darà immediata comunicazione al Comune referente che provvederà a rintracciare il proprietario e a porre a suo carico le spese sostenute fino al ritiro del cane. Per i cani di proprietà restituiti al proprietario, oltre le normali spese di ricovero, verrà addebitato un costo di Euro 50,00 (cinquanta/00) più IVA una tantum per spese di ritiro e trasporto presso il canile.
I cani sprovvisti di tatuaggio o microchip saranno microchippati e registrati all’anagrafe canina del Comune che ha provveduto alla segnalazione e che ne assume la “proprietà”. La collocazione dei nuovi arrivi avverrà transitoriamente nel reparto contumaciale. Trascorso il periodo di osservazione e compiuti gli eventuali interventi igienico-sanitari e l’inserimento del microchip, l’animale verrà ricollocato nei reparti box tenendo conto della destinazione, dell’indole, della taglia e del sesso.
Entro sette giorni dall’arrivo e dall’uscita di ogni animale il gestore del canile provvederà ad inviare al CO.SE.A: ed al Comune che ha segnalato il recupero una scheda identificativa contenente il giorno di inizio del ricovero, le operazioni compiute, il giorno di fine del ricovero e le eventuali destinazioni.
ART. 5
Il gestore del canile fisserà l’apertura al pubblico secondo orari concordati o su appuntamento preventivo allo scopo di incentivare la possibilità di adozioni a privati che diano garanzie di affidabilità.
La concessione in adozione potrà avvenire, a titolo gratuito, senza necessità di assenso
da parte del Comune proprietario. Il gestore del canile comunicherà la cessione del cane a privato sia al comune proprietario che al CO.SE.A. ai fini del computo della retta e delle registrazioni all’anagrafe canina.
Anche allo scopo di favorite le adozioni, viene garantito l’accesso, presso il canile, di volontari delle associazioni animaliste e zoofile che abbiano stipulato apposita convenzione con il gestore del canile ed il CO.SE.A.. Sarà cura del CO.SE.A. inoltrare al Comune, per opportuna conoscenza, copia degli accordi sottoscritti con le Associazioni animaliste o zoofile.
ART. 6
La custodia dei cani ed il relativo mantenimento saranno sottoposti all’attività di vigilanza del servizio Veterinario dell’Azienda USL Bologna che adotterà ogni provvedimento ritenuto necessario per assicurare la corretta gestione igienico-sanitaria della struttura e degli animali in essa ospitati.
Il gestore del canile si impegnerà a svolgere i compiti assegnati in armonia con le disposizioni regolamentari e normative del settore in accordo con le autorità sanitarie preposte alla vigilanza del canile. Più in particolare rientrano tra detti compiti:
• coadiuvare gli interventi e fornire supporto operativo ed esecutivo all’attività
veterinaria durante le visite periodiche e nel corso dell’attività dell’Azienda USL (visite, sterilizzazioni, profilassi, inserimento micrichip, ecc.) e, allo stesso modo, nel corso dell’attività di veterinari esterni per interventi clinici in caso di urgenza o particolari necessità;
• provvedere alla somministrazione di farmaci secondo prescrizione veterinaria,
nonchè all’annotazione dei trattamenti stessi. L’acquisto dei farmaci sarà a carico del gestore del canile;
• effettuare un monitoraggio sanitario continuo con immediata segnalazione
all’Autorità Sanitaria di ogni sospetta malattia di carattere infettivo e diffusivo;
• garantire, meglio se attraverso un convenzionamento, un’assistenza veterinaria privata per le eventuali necessità cliniche di emergenza o non ricomprese nel servizio veterinario pubblico, assumendone i relativi oneri;
• provvedere alla destinazione delle spoglie degli animali deceduti secondo la legislazione vigente, dando anche immediata segnalazione del decesso al Servizio Veterinario Azienda USL, al CO.SE.A. ed al Comune referente;
• provvedere, in ottemperanza alla normativa regionale in materia, al più scrupoloso controllo delle nascite attraverso la programmazione di interventi di sterilizzazione di concerto e con il supporto del Servizio Veterinario Azienda USL.
ART. 7
Il Comune di dovrà segnalare al CO.SE.A. eventuali inadempienze del gestore del canile in ordine a ritardi, omissioni o rifiuto per quanto concerne il ritiro dei cani o per altre violazioni degli obblighi citati nell’articolo 6 o di gestione non conforme alla diligenza del buon padre di famiglia, ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni previste nel contratto stipulato con il gestore.
Il Comune di resta l’unico ente titolato alle eventuali rivalse sui proprietari dei cani ricoverati a seguito di smarrimento od abbandono, così come pure resterà l’unico interlocutore delle autorità giudiziarie che ordinino ricoveri coattivi presso la struttura, corrispondendo al CO.SE.A. per i cani ospitati in canile a seguito di sequestro, i canoni previsti nella presente convenzione.
ART. 8
La presente convenzione ha durata dal 01/10/2013 al 31/03/2014 e potrà essere rinnovata, previo accordo fra le parti, a seguito di apposito atto deliberativo.
ART. 9
Il Comune di avrà la facoltà di recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il CO.SE.A. avrà la facoltà di recedere dalla presente convenzione per morosità del Comune, come previsto al successivo all’art. 11 o per la sopravvenuta impossibilità di erogare il servizio, fermo restando, in tal caso l’obbligo di preavviso di almeno 30 giorni.
ART. 10
Il comune di si impegna a riconoscere al CO.SE.A. i seguenti canoni:
- Canone giornaliero/cane Euro 3,20 (tre/20) più IVA
Detto importo è comprensivo di qualsiasi onere e spesa da sostenersi dal momento della consegna salvo che nei seguenti casi particolari:
* di animali incidentati o con patologie conclamate al momento del ritrovamento che richiedano il ricovero immediato presso la struttura sanitaria convenzionata, nel qual caso le spese per il primo ricovero e relativi interventi sanitari verranno liquidati alla struttura sanitaria dal CO.SE.A. e rifatturati, previa immediata informazione, al Comune contestualmente alle fatturazioni trimestrali dei canoni;
* di cuccioli in allattamento ricoverati con la madre, nel qual caso gli stessi verranno posti a carico del comune solo al compimento del quarantesimo giorno (inizio presunto dello svezzamento);
* di cuccioli in allattamento ricoverati senza la madre, nel qual caso i canoni verranno aumentati del 50% fino allo svezzamento (circa 60 gg dalla nascita) per il maggiore onere dovuto alla frequenza della somministrazione delle poppate;
* di cani di proprietà identificati dopo il ritiro e trasporto degli stessi presso il canile e restituiti al proprietario, per i quali verrà addebitata la somma una tantum di Euro 50,00 (cinquanta/00) più IVA a titolo di rimborso spese per ritiro e trasporto, che il Comune potrà a sua volta addebitare al proprietario al momento della rivalsa sullo stesso delle spese sostenute;
ART. 11
I pagamenti dei corrispettivi previsti dalla presente convenzione dovranno essere liquidati con cadenza trimestrale posticipata entro 30 gg. ricevimento fattura. Trascorso tale termine, rimane impregiudicata la possibilità, da parte del CO.SE.A., di applicare gli interessi di mora sul ritardato pagamento. Ove il ritardo superi i cinque mesi, il CO.SE.A. si riserva il diritto di sospendere il servizio e di recedere dalla presente convenzione con preavviso di 30 giorni, fermo e impregiudicato ogni altro diritto.
ART. 12
Per ogni effetto di legge il CO.SE.A. elegge il proprio domicilio legale in Xxxxxx xx
Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxxx x. 00/00 obbligandosi a denunciare ogni successiva variazione.
ART. 13
Per eventuali controversie che dovessero sorgere fra il CO.SE.A. e l'Amministrazione Comunale il foro competente sarà quello di Bologna.
ART. 14
CO.SE.A. e Comune di dichiarano di essere a conoscenza di quanto previsto dal Titolo II artt. 7 e successivi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs n° 196 del 30/06/2003 e, secondo quanto disposto dello stesso, esprimono il proprio consenso al trattamento dei propri dati indicati nel presente accordo.
ART 15
Il presente atto, riguardante materia soggetta ad IVA, verrà registrato a tassa fissa, solo in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
In fede e a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono per accettazione. Letto approvato e sottoscritto.
Per il CO.SE.A. Per il Comune di Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
Provincia di Bologna
Allegato alla delibera n. 51 del 30/09/2013
Avente ad oggetto: Convenzione tra il Co.Se.A. ed il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro per il ricovero cani presso il canile intercomunale di Castiglione dei Pepoli. Periodo 01/10/2013-31/03/2014.
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e sue modifiche e integrazioni e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:
Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica
Addì, 27/09/2013
IL RESPONSABILE DI AREA
(X.xx Dr. Xxxxx Xxxxx)
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Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile
Addì, 27/09/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(X.xx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
=============================================================================
(*) Motivazione:
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx X.xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
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Il sottoscritto RESPONSABILE DI AREA, visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata dal 04/10/2013 al 19/10/2013 per 15 gg. consecutivi nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 69).
IL RESPONSABILE DI AREA
X.xx Dr. Xxxxx Xxxxx
**************************************************************************************
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X perché dichiarata immediatamente eseguibile essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Lì 30/09/2013
IL RESPONSABILE DI AREA
X.xx Dr. Xxxxx Xxxxx
**************************************************************************************
Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.
San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, 04/10/2013 L'INCARICATO
Delibera n. 51 del 30 SETTEMBRE 2013