RELAZIONE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLE PRATICHE SLEALI2022
RELAZIONE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLE PRATICHE SLEALI 2022 |
Sommario
2. La struttura organizzativa di contrasto alle pratiche sleali 5
Monitoraggio economico filiere 15
Analisi della sanzionabilità di cui all’art. 10 comma 1 26
5. Attività di indagine relative al contrasto delle pratiche commerciali sleali 29
Settore dei prodotti ortofrutticoli 43
Attività nazionale di rapporti con la Commissione Europea e con le altre autorità competenti 50
1. INTRODUZIONE
Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198, adottato in attuazione della Direttiva UE 2019/633, contiene norme dirette al contrasto di pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare. La disciplina si è resa necessaria per contrastare le pratiche che si discostano dalla buona condotta commerciale, subite dagli agricoltori e dalle piccole e medie imprese, in violazione dei principi di buona fede e correttezza.
L’ICQRF, in veste di autorità nazionale di contrasto, è responsabile dell’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo e dell’irrogazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo individuano le attività proprie dell’ICQRF:
- indagini (di iniziativa o su denuncia di qualunque soggetto interessato) con possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri;
- richieste di informazioni a fornitori e acquirenti;
- ispezioni (in loco e senza preavviso);
- accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni nel rispetto della legge 689/1981;
- cooperazione con le Autorità di contrasto degli altri Stati Membri;
- pubblicazione delle sanzioni e del report annuale;
- trasmissione di relazioni alla Commissione Europea.
Per quel che riguarda il report annuale, in particolare, l’articolo 8 comma 2 lettera g) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 prevede che l’ICQRF pubblichi una relazione annuale sulle attività svolte in attuazione del presente decreto, indicando anche il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell’anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione contiene un’illustrazione sommaria del caso, l’esito dell’indagine e la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 9, comma 3.
Ai fini della relazione annuale di cui sopra si riportano di seguito le attività esperite nel corso del 2022 dall’ICQRF, in qualità di Autorità nazionale di contrasto in materia di pratiche commerciali sleali nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, competente per l’accertamento delle relative violazioni e per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative.
2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI CONTRASTO ALLE PRATICHE SLEALI
In attuazione a quanto previsto dalla Direttiva n. 633 del 2019 in materia di pratiche commerciali sleali, con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è stato designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all’attività di accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle relative sanzioni per le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.
Giova ricordare che l’ICQRF è un dipartimento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è articolato, a livello centrale, in due Direzioni generali e a livello territoriale in 30 uffici e 6 laboratori accreditati, con oltre 800 unità di personale tra ispettori, chimici e amministrativi.
Le principali competenze attribuite all’ICQRF riguardano i controlli ufficiali (ispezioni, analisi chimiche) ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 e del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e sono svolte dall’Ispettorato in qualità di organo di polizia giudiziaria e per l’irrogazione delle eventuali sanzioni ai sensi della legge n. 689 del 1981.
L’ICQRF è il principale organo di controllo del patrimonio agroalimentare a livello nazionale, tra i più importanti a livello europeo e tra i primi al mondo per qualità e numero dei controlli. Può infatti contare sulla profonda conoscenza tecnica del comparto agroalimentare e su una quotidiana azione dei suoi ispettori, capillarmente distribuiti sul territorio nazionale, che contribuisce a
mantenere alta la sicurezza e la reputazione dei prodotti italiani fornendo un importante contributo alla credibilità e alla competitività del settore.
A livello dell’Amministrazione centrale ICQRF l’organizzazione delle attività in materia di pratiche sleali è stata gestita e coordinata da un’apposita struttura organizzativa, istituita con decreto dipartimentale 18 novembre 2021, n. 606505, denominata “Unità pratiche sleali” (UPS), composta dai Direttori generali XXXX e PREF e dirigenti e funzionari dell’Amministrazione Centrale e degli Uffici Territoriali, dedicata alla gestione e coordinamento delle attività, in tema di gestione delle denunce, analisi e studio della materia, analisi economica e indagini e supporto tecnico-giuridico.
Alla luce dell’esperienza maturata e delle problematiche emerse in sede di prima applicazione, alla fine del 2022 è stato ritenuto opportuno procedere ad innovare tale unità UPS per istituire una nuova unità di lavoro (l’Unità Servizi Giuridici – USG) con compiti prevalentemente di supporto tecnico-giuridico agli uffici del Dipartimento dell’ICQRF, nelle materie oggetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 di attuazione della direttiva (UE) n. 2019/633.
In particolare, nell’ottica di una maggiore efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa si è ritenuto innovare l’unità in materia di contrasto alle pratiche commerciali sleali tra operatori della filiera agricola e alimentare – UPS e abrogare il predetto decreto. Tale nuova unità UPS, istituita presso la Direzione Generale PREF, è coordinata dal Direttore Generale PREF e ha compiti quali: la programmazione delle attività di indagine di iniziativa effettuata sulla base dell’analisi del rischio; coordina le attività di indagine per iniziativa o per denuncia svolta dagli Uffici territoriali; gestione dell’archivio informatizzato dell’attività svolta e delle denunce ricevute; monitoraggio periodico delle attività
di indagine in corso. Nell’espletamento dei predetti compiti e attività, l’UPS si avvale, ove necessario, della USG (Unità Servizi Giuridici), istituita presso il Dipartimento ICQRF con compiti quali: supporto tecnico-giuridico agli Uffici del Dipartimento nonché dall’Unità di contrasto alle pratiche sleali (UPS) per le materie oggetto del decreto legislativo n. 198/2021, anche in collaborazione con l’Ufficio Legislativo del Ministero; predisposizione delle riposte alle richieste di parere e di chiarimento nelle materie oggetto del decreto legislativo n. 198/2021; rapporti con le altre Autorità e Organismi nazionali competenti in materia; rapporti con i Servizi della Commissione Europea e con le Autorità di Contrasto degli altri Stati Membri; aggiornamento pagina web delle pratiche commerciali sleali e la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori sul sito del Ministero.
Una clausola di invarianza finanziaria prevede che il Dipartimento dell’ICQRF provvede agli adempimenti ed alle attività previsti per il funzionamento delle unità USG e UPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. LA PAGINA WEB
Le informazioni necessarie agli operatori delle varie filiere nonché facilitare il processo di denuncia, sono state pubblicate sul sito del Ministero nella apposita pagina web, denominata “Pratiche Sleali” che contiene le principali informazioni nonché l’aggiornamento della normativa in materia, la modulistica necessaria in caso di presentazione delle denunce, le note interpretative e le comunicazioni dell’Autorità competente.
Sul sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/) è stata pubblicata una sezione dedicata alle Pratiche commerciali sleali, raggiungibile dalla homepage.
La sezione contiene, una serie di informazioni base per un primo orientamento in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, inclusa una repository di tutta la normativa di settore a livello nazionale ed europeo (comprensiva di note di chiarimento su una serie di quesiti posti dalle Filiere), nonché tutte le istruzioni e la modulistica dedicata per segnalare una pratica sleale all’ICQRF (autorità nazionale incaricata
di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali). Il denunciante è informato a mezzo posta elettronica entro trenta giorni dalla denuncia in merito a come si intenda dare seguito alla stessa.
Dal sito è possibile scaricare modulo di denuncia e modulo di sintesi che l’interessato può compilare e inviare, con tutti gli allegati richiesti, e sottoscrivere quale legale rappresentante di impresa all’apposito indirizzo email dell’ICQRF xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni indicate nei moduli
costituiscono elementi essenziali dell'istanza di intervento. Anche nei casi in cui i moduli risultino integralmente compilati, l'ICQRF potrà richiedere di fornire notizie ed elementi integrativi e di esibire documenti utili alla valutazione delle richieste. È richiesta la perfetta leggibilità dei documenti allegati. Qualora si intendano denunciare più pratiche sleali, anche se poste in essere da uno stesso operatore, si chiede di effettuare, per chiarezza della descrizione delle fattispecie, più denunce separate.
Monitoraggio economico filiere
La pagina web viene costantemente aggiornata e contiene, altresì, una analisi, in collaborazione con ISMEA, sul monitoraggio economico con dati che illustrano l’evoluzione dei prezzi degli input, dei costi diretti e dei prezzi al consumo in una selezione di filiere di rilevanza strategica nello scenario nazionale.
Si tratta di una attività che viene svolta sulle principali filiere agroalimentari: latte, carne e cereali e finalizzata ad addivenire ad una maggiore trasparenza dei prezzi e dei costi di produzione in essere tra gli attori della filiera alimentare.
Nel quadro della costante collaborazione con ISMEA, è comunque garantita la possibilità di monitorare, in tempi brevi, anche filiere agricole di interesse che non sono non comprese in quelle repertoriate normalmente.
Sul sito, nel 2022, in accordo con la Commissione Europea è stato pubblicato nella pagina “Pratiche Sleali” del sito MASAF il sondaggio lanciato dal Centro comune di ricerca (JRC) e la Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea (DG Agri), in tutti gli Stati membri, relativo alle pratiche sleali nella filiera agroalimentare. Il questionario è rivolto ai fornitori destinatari della direttiva (UE) 2019/633 nelle diverse fasi della filiera agricola e alimentare. I risultati anonimizzati saranno pubblicati, una volta elaborati, sul sito della Commissione Europea.
4. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE A FORNITORI E ACQUIRENTI, APPROFONDIMENTI DELLA NORMATIVA
Nel corso dell’anno 2022, in sede di prima applicazione della nuova disciplina di cui al decreto legislativo n.198/21, stante la complessa articolazione del dettato normativo è subito emersa la necessità di effettuare approfondimenti di tipo giuridico in ordine all’interpretazione di talune disposizioni che hanno evidenziato profili di criticità dal punto di vista applicativo.
In relazione a tali profili, l’attività del Dipartimento è stata incentrata su numerosi incontri, con tutte le categorie delle filiere agroalimentari che ne hanno fatto richiesta: dai produttori, alle industrie di trasformazione, al commercio, alla grande distribuzione organizzata, al fine di discutere delle varie problematiche emerse.
Funzionari del Dipartimento hanno inoltre partecipato come relatori a diversi momenti di incontro e formazione in seminari e convegni dedicati all’approfondimento del nuovo decreto legislativo e rivolti ad associazioni di categoria.
In tale contesto è stata intrapresa, in coordinamento con il competente Ufficio legislativo, una attenta e puntuale analisi interpretativa della norma al fine di contemperare le molteplici peculiarità rappresentate dai diversi operatori con le previsioni normative. In particolare, le tematiche oggetto di maggior dibattito sono state relative: agli accordi quadro, ai contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica, alle relative tempistiche di pagamento, alle
flessibilità nella durata dei contratti e nella determinazione dei prezzi e al regime sanzionatorio.
Tra i temi che hanno richiesto chiarimenti è stato oggetto di numerosi approfondimenti quello degli accordi quadro e dei presupposti necessari affinché gli stessi possano qualificarsi come contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica, con tutte le evidenti implicazioni in termini di conseguenti pagamenti. A tale riguardo, l’Ispettorato, sentito l’Ufficio legislativo, ha pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alle pratiche commerciali sleali, due note di chiarimento.
Sebbene la forma scritta fosse un obbligo per regolare le cessioni tra fornitori e acquirenti di prodotti agroalimentari già ai sensi l’articolo 62, il decreto legislativo ha ulteriormente sviluppato (in modo più stringente anche rispetto alla Direttiva) le modalità in cui deve essere condotta la parte negoziale, cioè quella parte che riguarda i contratti e gli accordi quadro, sempre nel rispetto della tutela della parte più debole.
Nell’ambito dell’obbligo della forma scritta sono state analizzate alcune soluzioni all’interno di un accordo quadro e, a discesa, nei contratti di cessione per tenere in considerazione le diversificate esigenze degli operatori delle filiere agroalimentari.
A seguito di numerose richieste di chiarimento relativamente alla corretta interpretazione di quanto statuito nell’ambito del decreto legislativo riguardo alla definizione di accordo quadro e più precisamente sulla definizione di cui alla lettera f) dell’articolo 2 che nel definire le fattispecie del «contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica» indica tra le due possibilità previste anche «l’accordo quadro come definito alla lettera a)». A tale riguardo, acquisito il parere conforme dell’Ufficio Legislativo, è stato espresso l’avviso che gli accordi quadro, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) non debbano intendersi sempre e comunque, cioè automaticamente, come contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica.
La natura periodica del contratto, infatti, non dipende dalla forma che il contratto assume ma dalle modalità con cui la prestazione contrattuale è eseguita: la prestazione è periodica se tra le singole consegne del bene intercorre un lasso di tempo. Nei contratti periodici, peraltro, la periodicità si pone come elemento essenziale del contratto, sì che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre; il che distingue il contratto periodico dal contratto di vendita a consegne ripartite, quest’ultimo caratterizzato dall’unicità della prestazione rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto (vd. Cass. Sez. III Civ. 11 novembre 2021, n. 33559). Pertanto, affinché l’accordo quadro possa qualificarsi quale contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica, è necessario che l’accordo quadro stipulato tra le parti faccia espresso riferimento alla modalità di consegna dei prodotti stabilendo, quale elemento essenziale, il periodo di consegna esplicitamente convenuto, anche ai fini delle modalità di pagamento, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.
Inoltre, è opportuno richiamare qui che l'accordo quadro è una forma di accordo normativo con il quale le parti stabiliscono l'intero contenuto, o singole clausole, degli eventuali futuri contratti che saranno tra loro conclusi. Si tratta di una modalità di regolazione dei rapporti comune tra parti, di regola fornitori abituali e acquirenti, che prevedono di concludere una pluralità di contratti tendenzialmente identici per un periodo di tempo più o meno lungo. Attraverso l'accordo quadro, esse si vincolano al rispetto di precise condizioni nella futura contrattazione, la quale, pertanto, potrà avvenire anche in forma semplificata — ad es. mediante singoli ordini di consegna — e senza necessità di riproduzione e sottoscrizione per ognuno dei successivi atti dell'intero regolamento negoziale. La causa dell'accordo quadro, pertanto, coincide con la causa dei singoli contratti che le parti andranno a stipulare in futuro quale si ricava dalle clausole dell'accordo che disciplinano gli impegni assunti. I successivi contratti di cessione possono essere conclusi anche mediante inizio dell'esecuzione (art. 1327 c.c.); a condizione, però, che l'accordo quadro contenga specifiche clausole relative alla «durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base dei criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento» come si ricava chiaramente dall'art. 3, comma 3, a mente del quale:
«L'obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti». Gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 sono proprio quelli precedentemente richiamati.
Tra le condizioni contrattuali contenute nell'accordo quadro può esservi o meno la previsione della consegna dei prodotti su base periodica nel qual caso deve essere definito il periodo di consegna che caratterizza tale periodicità. Al
riguardo, si evidenzia che il periodo di consegna, ai fini dei termini di pagamento di cui all’articolo 4 comma 1 lettera a) in ogni caso non può essere superiore a un mese e le parti possono liberamente concordare un periodo inferiore nel rispetto dell’autonomia negoziale per la quale è opportuno richiamare, in ogni caso, i principi enunciati dall’articolo 3, comma 1, relativi all’obbligo di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni cui attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale.
Ulteriori tematiche oggetto di confronto hanno riguardato la flessibilità nella durata dei contratti e nella fissazione dei prezzi.
Una terza nota interpretativa si è resa necessaria nell’ambito del settore del florovivaismo. Tale settore ha infatti avanzato richieste di chiarimento relativamente ai requisiti principali che un accordo quadro dovrebbe soddisfare per ottemperare alla normativa di cui all’oggetto, con particolare riferimento alla determinazione del prezzo. Fermo restando le considerazioni su esposte relative all’accordo quadro, in considerazione delle problematiche che sono state rappresentate nell’ambito della redazione degli accordi quadro per il settore del vivaismo e di talune peculiarità di tale settore sono stati precisati alcuni elementi, in particolare relativi alla determinazione del prezzo dei prodotti.
Nel contesto delle cessioni di materiale floro-vivaistico, per quanto concerne le quantità di prodotto oggetto di tali accordi, si è ritenuto che, qualora non sia possibile per le parti definire in modo puntuale le quantità di prodotto al momento della stipula dell’accordo, è possibile, tuttavia, indicare dei quantitativi di massima.
Per quanto, invece, concerne il profilo della determinazione del prezzo, è necessario considerare che in tale settore, con riferimento particolare alle piante arboree e arbustive, l’effettivo valore dei prodotti e la conseguente determinazione reale del prezzo si realizzano, in genere, non al momento della cessione ma in una fase successiva, ovvero nel momento in cui le piante hanno manifestato le attese caratteristiche di salubrità e vitalità vegetativa. In considerazione di quanto sopra, risulta necessario che negli accordi quadro siano riportati tutti gli elementi utili alla «determinabilità del prezzo» (secondo l’articolo 3, comma 2, infatti «il prezzo può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto») in un momento successivo che sia anche esso concordato. Pertanto risulta necessario che siano previsti e definiti i listini prezzi riportanti le caratteristiche dei singoli prodotti con apposite schede tecniche in cui vanno indicate, altresì, i requisiti di qualità da rispettare, al fine di poter definire successivamente, in modo più oggettivo, il valore finale, nel momento in cui le piante hanno manifestato le attese caratteristiche. In merito alla fissazione dei relativi prezzi, è necessario, pertanto, fare riferimento a condizioni oggettive e frutto di valutazioni specifiche e tecniche, rilevate da organizzazioni professionali maggiormente rappresentative o riferite a valori espressi da enti competenti terzi (attraverso listini settimanali, media dei prezzi storici di mercato, borse merci, mercuriali camere di commercio, ecc..) con un puntuale riferimento alla tipologia delle singole piante oggetto di scambio commerciale. In tale ambito, va inquadrata, una successiva determinazione del prezzo che dovrà avvenire, in ogni caso, tenuto conto dei criteri fissati e predeterminati nell’accordo e verificabili sotto il profilo oggettivo e tecnico, in modo corretto e trasparente, nel momento in cui è possibile stabilire la salubrità e la vitalità della pianta ceduta, in considerazione della tipologia considerata (tempi di
attecchimento, durata, …), con conseguente individuazione del termine finale di pagamento. Inoltre, è opportuno, altresì, evidenziare l’importanza, in tale contesto, del rispetto delle previsioni statuite nell’articolo 5 del decreto, in particolare di quelle di cui al comma 1, lettera b) che definisce pratica sleale vietata: l’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.
In tale contesto, va rilevato che un tema di approfondimento importante riguarda proprio l’aspetto dell’imposizione, che appare elemento fondamentale della violazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b).
Analisi della sanzionabilità di cui all’art. 10 comma 1
Una ulteriore problematica di rilievo è emersa riguardo alla applicabilità del regime sanzionatorio anche ai fornitori (intesi come parte con minore potere contrattuale) in caso di mancanza della forma scritta dell’accordo commerciale, in aperto contrasto con la ratio della direttiva.
Il decreto legislativo n. 198 dell’8 novembre 2021, nel richiamare i principi generali di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività cui devono essere informate le prestazioni commerciali, statuisce, all’articolo 3, i principi generali e gli elementi essenziali dei contratti di cessione. Più specificatamente, il comma 2 del predetto articolo 3 stabilisce che i contratti «sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti… (omissis)».
In tale contesto, in caso di inadempienza al citato disposto, per operare correttamente e in maniera armonizzata in sede di accertamento e contestazione, si è ritenuto valutare la norma con l’Ufficio legislativo, con particolare riguardo al soggetto del rapporto giuridico al quale applicare la relativa sanzione prevista dall’articolo 10, comma 1 del medesimo decreto.
L’art.10, comma 1 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, stabilisce che: «Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 o all'articolo 4, comma 1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro».
La fattispecie di cui all’art. 3, comma 2, sopra richiamata, si riferisce all’obbligatorietà dell’atto scritto per i contratti di cessione da stipularsi prima della consegna dei prodotti ceduti, con necessaria indicazione della durata, delle quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, delle modalità di consegna e di pagamento. In ultima analisi, si riferisce quindi ai casi di mancanza della forma scritta dell’accordo (contratto o accordo quadro seguito da contratti o documenti equipollenti).
Il quesito origina dal fatto che, la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo de quo, diversamente da quanto avviene nei successivi commi, non individua espressamente il soggetto sanzionabile, lasciando dubbi interpretativi in ordine all’applicabilità della sanzione anche nei confronti del soggetto più debole del rapporto. Tale questione è stata affrontata
in coordinamento con il competente Ufficio legislativo, che, sulla base dell’interpretazione sistematica della norma, ha voluto cogliere la reale intenzione del legislatore, con un pronunciamento volto alla non sanzionabilità del fornitore (inteso come la parte debole ove ne ricorrano le condizioni).
5. ATTIVITÀ DI INDAGINE RELATIVE AL CONTRASTO DELLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
5.1 ATTIVITÀ SU DENUNCIA
Conformemente alle previsioni dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, le denunce possono essere presentate all’ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo dove è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all’autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. Al comma 2 si riconosce il diritto di presentare denuncia anche alle organizzazioni di produttori, alle altre organizzazioni di fornitori e alle associazioni di tali organizzazioni.
Con riferimento ai termini procedurali che l’ICQRF deve osservare, i commi 4 e 5 del predetto articolo 9 prevedono che il denunciante venga informato entro trenta giorni dalla denuncia in merito a come si intenda dare seguito alla stessa, e che l’eventuale procedura di indagine venga conclusa entro centottanta giorni.
Per quanto riguarda l’attività svolta su specifica denuncia ai sensi dell’art. 8 del decreto n.198/21, è pervenuto, nel 2022, un numero molto limitato di denunce (n. 3), tutte rivolte ad acquirenti del settore ortofrutta, che sono state prese in carico dall’ICQRF e in due casi sono in corso di istruttoria e accertamento, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa.
In un caso l’ICQRF ha archiviato la denuncia perché la fattispecie esula dall’ambito di applicazione del decreto legislativo sulle pratiche sleali. Nello specifico gli ispettori hanno appurato che l’impresa acquirente segnalata risulta sconosciuta o comunque irrintracciabile presso la sede amministrativa indicata nei documenti. Presso la sede operativa, invece, risiede un’altra società che dichiara di non conoscere la ditta denunciata. Ulteriori accertamenti in merito sono stati eseguiti confermando l’impossibilità di rintracciare tale ditta. Il fatto segnalato è stato considerato non attinente alle fattispecie illecite annoverate nel decreto bensì ad una condotta suscettibile di valutazione penale per truffa, delitto procedibile a querela di parte. Il denunciante è stato tempestivamente informato dall’Unità pratiche sleali ICQRF su tali aspetti.
Le altre denunce sono state istruite dall’ICQRF con conseguente informativa al denunciante. Come anticipato, si tratta in entrambi i casi di denunce relative a produzione agricola primaria.
In un caso la segnalazione di pratiche sleali è relativa ai termini di pagamento. Un fornitore lamenta il mancato pagamento a fronte di alcune forniture di frutta. Da un primo approfondimento gli ispettori hanno verificato che in effetti la maggiorparte delle fatture non risultano essere state pagate secondo quanto concordato nel contratto e comunque nel rispetto dei termini previsti. Oltretutto, successivamente al termine di pagamento scaturito dall’invio delle rispettive fatture elettroniche, la ditta acquirente ha interrotto qualunque forma di dialogo con la ditta fornitrice.
In un altro caso una azienda agricola fornitrice ha segnalata la fattispecie di pratiche sleali di cui all’articolo 4 ed ulteriori condotte vietate a norma dell’articolo 5, come l’adozione di ulteriori condotte commerciali sleali che
risultino tali anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento, da parte di una azienda di trasformazione. La controversia riguarda il venire meno della parte acquirente ad alcuni impegni presi in un momento successivo alla raccolta e all’immagazzinamento dei prodotti agricoli. A motivo di tale inadempienza sono state apportate dichiarazioni di carenze qualitative che in fase di controperizia non sono risultate confermate. La ditta fornitrice ha denunciato tra l’altro la richiesta da parte della ditta acquirente di somme risarcitorie per le spese di immagazzinamento, trasporto e mancata commercializzazione di quota delle partite già ricevute e stoccate da diverso tempo nei propri magazzini. Gli ispettori sono al lavoro per verificare la documentazione inerente all’accordo commerciale in essere tra le parti e dei documenti allegati alla segnalazione allo scopo di verificare ed eventualmente procedere alla contestazione delle fattispecie denunciate.
5.2 ATTIVITÀ DI INIZIATIVA
Una parte rilevante dell’attività di contrasto alle pratiche sleali condotta dall’ICQRF nel 2022 è stata l’attività di iniziativa condotta per mezzo degli Uffici territoriali. Le attività di indagine relative al contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, per le quali l’ICQRF è designato quale autorità nazionale di contrasto, sono state inserite nella programmazione annuale dei controlli del Dipartimento (con l’ovvia eccezione delle attività che sono svolte a seguito di specifiche denunce).
Le attività programmabili di contrasto alle pratiche sleali (indagini d’iniziativa, reperimento presso gli acquirenti e i fornitori di tutte le informazioni necessarie al fine di condurre le indagini, ispezioni in loco, accertamento delle violazioni delle disposizioni previste) sono state dunque individuate come avviene per le altre attività di controllo ovvero sulla base di analisi di scenario economico e di analisi congiunturali che determinano l’individuazione di specifici parametri di rischio.
Dopo un’analisi delle filiere monitorate mediante i dati elaborati in collaborazione con ISMEA, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo, che monitora sia i costi di produzione che i prezzi all’origine, sia i prezzi al consumo dei prodotti agroalimentari, nonché attraverso l’analisi dell’andamento del mercato, sono stati attivati già nel 2022 un insieme di controlli sistematici.
Per quanto concerne il piano più strettamente operativo afferente ai controlli in materia da parte del Dipartimento, è necessario evidenziare che il predetto decreto legislativo n. 198/21 ha previsto un periodo transitorio di sei mesi dalla relativa entrata in vigore per rendere conformi alle nuove disposizioni i contratti in corso di esecuzione; pertanto, tenuto conto del predetto termine del 15 giugno 2022, le attività di indagine su iniziativa da parte del Dipartimento hanno avuto inizio dal mese di giugno u.s. e si sono concentrate nell’ambito di alcune filiere ritenute al momento maggiormente sensibili e meritevoli di particolare attenzione al riguardo.
Pertanto, l’ICQRF ha potuto effettivamente dare inizio alla propria attività a conclusione di questa fase di transizione. Nonostante questo, l’ICQRF ha avviato, nel secondo semestre del 2022 numerose azioni d’iniziativa per il contrasto alle pratiche commerciali sleali in tutto il territorio nazionale,
indirizzate principalmente alla verifica dell’esistenza e della conformità dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari alle diposizioni del D. Lgs. n. 198/2021 In tal senso, sono state attivate indagini nell’ambito delle relazioni commerciali nei settori lattiero caseario, dell’ortofrutta, delle carni e dell’olio di oliva. Nell’ambito di tali attività sono stati esperiti 139 controlli avendo cura di verificare, nell’ambito di ogni settore, diversi segmenti delle filiere interessate e operatori quali produttori primari, industrie di trasformazione, intermediari e commercio sino agli operatori della Grande Distribuzione Organizzata.
Le maggiori violazioni accertate hanno riguardato la carenza di contratti scritti, pagamenti oltre i termini, restituzione di merce invenduta senza la corresponsione del pagamento in favore del fornitore.
Nel dettaglio, nel corso del 2022, l’ICQRF ha condotto un totale n. 139 controlli, mediante i quali sono stati verificati n. 76 di operatori, a conclusione di tali attività sono state elevate n. 15 contestazioni amministrative.
Nel prospetto seguente si riepiloga l’attività svolta nell’anno 2022 per
settore merceologico.
Settore | Ispezioni (n.) | Controlli interni (n.) | Controlli totali (n.) | Operatori controllati (n.) | Contestazioni amministrative (n.) |
Vitivinicolo | 3 | - | 3 | 3 | - |
Oli e grassi | 8 | 6 | 14 | 9 | 6 |
Lattiero-caseario | 8 | 41 | 49 | 23 | 4 |
Ortofrutta | 29 | 4 | 33 | 27 | 2 |
Carne | 4 | 33 | 37 | 11 | 3 |
Conserve | 3 | - | 3 | 3 | - |
totale | 55 | 84 | 13 | 76 | 15 |
Con particolare riferimento al settore ortofrutticolo, sono state svolte attività di indagine presso Organizzazioni di produttori (O.P.), Piattaforme all’ingrosso e Centri di Intermediazione.
Le contestazioni finora elevate hanno riguardato alcuni operatori della GDO, in qualità di acquirenti di prodotti ortofrutticoli forniti dalla O.P. per assenza di contratto scritto e pagamenti tardivi.
Nel settore lattiero-caseario sono state svolte indagini presso alcuni caseifici sia in qualità di acquirente di latte crudo fornito da Allevamenti (conferitori diretti) e Cooperative di allevatori, sia in qualità di fornitore di prodotti trasformati (formaggi) verso alcuni operatori della GDO. Le investigazioni hanno riguardato sia i contratti di fornitura (latte e formaggi), sia la documentazione relativa ai pagamenti.
Inoltre, i controlli effettuati dall’ ICQRF hanno riguardato le forniture di latte per alimentazione umana da un operatore di trasformazione del latte a operatori della GDO, dai quali sono scaturite alcune contestazioni nei confronti di altrettanti operatori della GDO, per restituzione di merce invenduta senza corresponsione del prezzo al fornitore e senza che ciò fosse stato concordato tra le parti.
Con riferimento al settore delle carni, le indagini sono state rivolte presso imprese di macellazione/sezionamento. Sono state accertate a carico delle imprese acquirenti di carni suine e ovine fresche, l’assenza di forma scritta di contratto o accordo quadro con alcuni fornitori.
Per il settore oleicolo, le attività hanno riguardato alcuni oleifici ed esercizi commerciali con la finalità di acquisire i contratti e la documentazione
commerciale relativa a compravendite di oli sia all’ingrosso che al dettaglio. Dai controlli sono scaturite alcune contestazioni amministrative a carico degli esercizi commerciali, per il pagamento di forniture di oli extra vergine di oliva oltre i termini prescritti e per l’acquisto di una partita di olio extra vergine di xxxxx in assenza di contratto scritto.
Per quanto concerne il prosieguo dell’attività, è stato finalizzato e sottoscritto un protocollo di intesa con la Guardia di Finanza e che è in fase di definitiva finalizzazione il protocollo di intesa con il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, al fine di rafforzare, con i medesimi organi di controllo, quelle sinergie necessarie per portare a termine in modo ancora più efficace le attività di contrasto alle pratiche sleali. Ciò consentirà di svolgere una attività più sinergica, capillare e incisiva per il futuro.
Per quanto concerne l’attività relativa alla prossima programmazione annuale, il Dipartimento, tenuto conto dell’esperienza maturata nel corso del primo anno di applicazione della normativa, sta predisponendo un accurato programma di attività di iniziativa, anche sulla base dell’analisi economica e dell’andamento di mercato delle principali filiere agroalimentari. Tale programma, che prevede l’effettuazione di 20 attività suddivise per settore merceologico e tipologia di operatore, prevede un aumento cospicuo del numero delle verifiche.
Di seguito si riportano le descrizioni delle attività condotte raggruppate per settore.
Da un’analisi dei principali settori produttivi, il settore delle carni è stato individuato come suscettibile di possibili pratiche commerciali sleali. In particolare, è stata rilevata la prassi per gli operatori afferenti al settore delle carni di stipulare accordi su base verbale unita all’anomalo andamento dei prezzi riguardante alcune produzioni di qualità e conseguente mancato rispetto del prezzo pattuito per la fornitura del prodotto stesso da parte di taluni commercianti. Si è rilevata inoltre una forte concentrazione dei trasformatori rispetto ai produttori delle carni. Tutto ciò ha suggerito tale settore quale obiettivo di una delle attività di contrasto alle pratiche sleali di iniziativa.
Gli uffici incaricati di effettuare le verifiche ispettive e documentali hanno eseguito un totale di 36 controlli presso diversi operatori distribuiti lungo le filiere delle carni ovine e suine, alcuni dei quali inseriti nei circuiti per le produzioni di qualità.
Durante le ispezioni, è stata richiesta ai produttori l'esibizione dei contratti di vendita, nonché la relativa documentazione commerciale e fiscale, stipulati con intermediari, distributori, commercianti, catene distributive, piattaforme e GDO o qualsiasi altro acquirente. Allo stesso modo sono stati richiesti, presso gli acquirenti, tutti i contratti di acquisto, comprese informazioni su “aste di offerta” e loro eventuale aggiudicazione, documentazione correlata e relativa documentazione commerciale e fiscale. In sede di sopralluogo è stato verificato anche il corretto assoggettamento al sistema di controllo per le produzioni di qualità.
In particolare, i controlli nel settore delle carni ovine hanno interessato in un primo momento 3 macelli (operatori che effettuano macellazione e commercio) e, a seguito delle prime risultanze, è stato ritenuto necessario allargare il campo di ispezione a numerosi allevatori, i quali riforniscono direttamente i macelli. Dal successivo esame incrociato tra la documentazione (fatture, bonifici, contratti, accordi quadro, documenti di trasporto, ordini) presentata dalle imprese allevatrici ed acquirenti, è risultata che per due dei tre macelli ispezionati, la cessione di prodotti afferenti a fatture per l’importo pari a diverse decine di migliaia di euro non perfezionate con dei contratti di cessione o con atti scritti, né mediante forme di contratto equipollente o accordi quadro. Per tale ragione è stata elevata contestazione nei confronti di due macelli.
Per il settore dei suini, è emerso che i rapporti commerciali tra le imprese di macellazione e sezionamento sono spesso mantenuti non direttamente con gli allevatori ma attraverso figure intermediarie. Le verifiche si sono quindi concentrate su 3 ditte che si occupano di macellazione e sezionamento e sui relativi rapporti commerciali da esse intrapresi con ditte fornitrici e acquirenti. Tra gli acquirenti è stato oggetto di verifica anche un punto vendita afferente alla grande distribuzione organizzata.
Nel caso di una delle imprese di macellazione e sezionamento controllate è stata elevata una contestazione in quanto - a fronte dei documenti commerciali che attestano la presenza del rapporto commerciale tra la ditta ed i relativi fornitori - è stata riscontrata la totale assenza sia di contratti scritti che di accordi quadro. Nel caso delle altre due imprese controllate sono stati reperiti invece regolari accordi quadro che delineano in forma scritta gli elementi contrattuali per poter assolvere all’obbligo della forma scritta con forme equipollenti.
Il settore di intervento è stato selezionato sulla base di un'analisi dei costi di produzione e dei prezzi all'origine registrati nella banca dati ISMEA per il settore lattiero caseario. Questa scelta è stata motivata dalla constatazione, in fase di analisi, della limitata generazione di valore aggiunto, che potrebbe indicare un possibile scenario fertile per l'instaurarsi di pratiche sleali come l’imposizione di prezzi di vendita al di sotto del costo di produzione o altre pratiche sleali.
In un areale di produzione specifico, opportunamente individuato per svolgere l'attività ispettiva, l'ufficio competente è stato incaricato di effettuare verifiche ispettive e documentali presso 16 operatori distribuiti a diversi livelli lungo la filiera del settore lattiero-caseario. Durante le ispezioni, è stata richiesta l'esibizione di accordi quadro e contratti di cessione, documenti contabili e ricevute bancarie attenenti all'accredito degli importi fatturati, nonché la verifica della corretta etichettatura e tracciabilità per alcuni prodotti campione e del corretto assoggettamento al sistema di controllo per le produzioni di qualità.
Una parte delle attività è stata concentrata nel settore della produzione e distribuzione del latte. In questo caso gli uffici sono stati incaricati di verificare i rapporti commerciali che intercorrono tra un’importante centrale del latte e 7 allevatori e 6 cooperative di allevatori/raccoglitori, i quali si qualificavano unicamente come fornitori per il rapporto commerciale ispezionato. In seguito all'analisi dei rapporti commerciali intrapresi da questi ultimi, sono stati individuati gli acquirenti maggiormente rappresentativi appartenenti alla grande distribuzione organizzata.
Durante il controllo sono stati acquisiti i documenti relativi agli accordi commerciali per l’anno 2021. Dalla verifica di tali accordi e dall’analisi dei documenti di trasporto e bancari sono emerse diverse problematiche relative in particolare al prezzo di vendita e al reso del prodotto rimasto invenduto.
Per quel che riguarda il prezzo di vendita del latte pagato dagli acquirenti è stato rilevato dall’analisi della documentazione che con numerosi accordi e intese le parti hanno concordato il prezzo pagato alla stalla su livelli molto bassi a seguito di una serie di circostanze non ultimo attribuite al periodo pandemico. Ad aggravare la situazione, dall’analisi dei contratti è emerso che una scontistica, applicata periodicamente dagli acquirenti sul fatturato, va ad erodere pesantemente la già limitata marginalità dei fornitori. Al riguardo è stato rilevato che tale scontistica risulta applicata da diverse catene distributive in maniera alquanto omogenea e si ritiene in futuro che un approfondimento debba riguardare il prezzo di vendita al netto di tale scontistica e valutare quali siano le condizioni di mercato o eventuali sbocchi alternativi per i fornitori.
Per quanto riguarda la questione del reso, se in un caso dalla lettura dell’accordo quadro è risultato che il ritiro dei prodotti invenduti è stato precedentemente concordato da fornitore e acquirente, negli altri casi si è proceduto ad ulteriore verifica della documentazione e dall’incrocio di fatture e documenti di consegna e reso si è riscontrata la pratica sleale di cui all’articolo 4 comma 4 lettera a). In un caso particolare, ad esempio, è stato riscontrato che un acquirente, nell’arco di 3 mesi, ha reso al fornitore una quantità di circa 20000 confezioni di latte fresco scaduto invenduto per un valore di oltre 20000 €.
In particolare, è emerso che il fornitore ritirava a proprie spese il latte consegnato rimasto invenduto e scaduto in assenza di clausole al riguardo negli
accordi commerciali. Al riguardo è stata elevata una contestazione per la restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corresponsione di alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento.
I controlli hanno riguardato inoltre un caseificio che intratteneva rapporti di acquisto e di fornitura. In entrambi i casi, gli allevatori, le cooperative e il caseificio presentavano rapporti commerciali sani con la presenza di documentazione in regola con il decreto legislativo.
Per quanto concerne la catena distributiva, sono stati ispezionati due punti vendita appartenenti alla grande distribuzione organizzata, uno dei quali appartenente alla categoria dei discount. Inizialmente, l'attività di verifica presso tali acquirenti è stata indirizzata alla verifica dei rapporti commerciali, riscontrando la presenza di accordi quadro per l'anno 2021 con clausola di tacito rinnovo per l'anno successivo e la contestuale presenza di accordi per l'anno 2022 siglati dalle parti a settembre 2022 con valenza retroattiva. Successivamente, sono stati effettuati controlli approfonditi in ufficio che hanno evidenziato la non conformità dei due accordi e la relativa mancanza di copertura contrattuale per un periodo di 4 mesi per entrambi gli acquirenti. Di conseguenza, sono state elevate due contestazioni poiché, secondo il decreto legislativo n.198 del 2021, i contratti devono essere obbligatoriamente stipulati prima della consegna dei prodotti ceduti.
A conclusione, la verifica della documentazione fiscale ha evidenziato che, ad uno dei fornitori, su un totale di 46 fatture per la cessione pattuita su base periodica di prodotti sia deperibili che non deperibili, 21 sono state pagate in
ritardo. Per tale fattispecie è stata elevata una contestazione per il mancato
rispetto dei termini di pagamento di cui all’articolo 4 comma 1 lettera a.
La filiera olivicolo-olearia, soprattutto nella fase agricola, è caratterizzata da un’estrema frammentazione data dalle ridotte dimensioni medie aziendali. Differente è invece la fase industriale che, contando un numero minore di imprese trasformatrici e imbottigliatrici, determina una convergenza della produzione verso un numero limitato di industrie. Tali caratteristiche, unite all’elevato valore generato dal settore oleario nazionale ha giustificato la scelta di svolgere controlli presso tale settore.
In un areale di produzione specifico, opportunamente individuato per svolgere l'attività ispettiva, l'ufficio competente è stato incaricato di effettuare verifiche ispettive e documentali presso 7 operatori che svolgono la propria attività a diversi livelli lungo la filiera. Durante le ispezioni, è stata richiesta l'esibizione di accordi quadro e contratti di cessione, documenti contabili e ricevute bancarie attenenti all'accredito degli importi fatturati.
In una prima fase, sono stati oggetto di verifica quattro oleifici, i quali si qualificano come fornitori. In seguito all'analisi dei rapporti commerciali intrapresi da questi ultimi, sono stati individuati gli acquirenti maggiormente rappresentativi.
I controlli sono quindi proseguiti presso due rivendite che intrattengono rapporti di acquisto con gli oleifici ispezionati.
Nel primo caso, l’acquirente si occupa esclusivamente di vendita al dettaglio. A seguito dell’acquisizione dei documenti le relazioni commerciali sono risultate regolarmente pattuite mediante accordi quadro e contratti sottoscritti dalle parti. L’analisi della documentazione fiscale sono emersi documenti che attestavano la presenza di pagamenti per prodotti non deperibili effettuati oltre il termine di 60 giorni. In seguito a queste risultanze sono state elevate 4 contestazione per il medesimo articolo del decreto legislativo.
Nel secondo caso, i controlli sono stati rivolti ad un punto vendita, parte di una cooperativa, che commercializza olio Extra Vergine di Oliva sia al dettaglio che all’ingrosso. In sede di ispezione sono state esaminate le referenze presenti nel punto vendita delle quali è stata successivamente richiesta la documentazione concernente gli scambi commerciali con i relativi fornitori ed acquirenti nel caso di commercio all’ingrosso. Durante la fase di esame di detta documentazione sono stati rilevati pagamenti per prodotti non deperibili effettuati oltre rispetto al termine massimo di 60 giorni previsto ai sensi dell’articolo 4 comma 1 per i prodotti non deperibili. In molti casi i ritardi superavano di 2 mesi tali termini di pagamento. Inoltre in un caso, alle cessioni avvenute tra tale punto vendita ed un fornitore specifico non è risultata corrispondere alcun contratto o accordo quadro sottoscritto dalle parti.
Per le irregolarità riscontrate è stata elevata una contestazione a carico di tale punto vendita.
Settore dei prodotti ortofrutticoli
Tra le attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali di iniziativa, il settore ortofrutticolo rientra tra quelli selezionati sulla base di un'analisi dei costi di produzione e dei prezzi all'origine registrati nella banca dati ISMEA. La scelta è stata motivata dalla rilevanza delle produzioni di tale comparto rispetto allo scenario nazionale unitamente alla forte volatilità dei prezzi al consumo.
Gli uffici incaricati di svolgere l'attività ispettiva e le verifiche documentali hanno controllato 27 operatori distribuiti lungo la filiera del settore ortofrutticolo, totalizzando 29 sopralluoghi ed acquisendo 103 contratti di cui 14 accordi quadro.
Inizialmente, l’attività di verifica si è concentrata nell’identificazione dei produttori ortofrutticoli maggiormente rappresentativi, selezionando molteplici organizzazioni di produttori, le quali conferiscono a piattaforme distributive all’ingrosso e centri di intermediazione. Per i rapporti commerciali presi in esame, tali ditte si qualificavano sia come acquirenti che come fornitori.
Durante le ispezioni, è stata richiesta l'esibizione di accordi quadro, contratti di cessione e documenti contabili relativi all'accredito degli importi fatturati. In questa fase non sono emersi comportamenti commerciali sleali nei confronti dei fornitori.
In seguito, sono state analizzate le relazioni commerciali con alcuni acquirenti delle ditte sopra menzionate. Gli accertamenti sono quindi proseguiti presso il settore distributivo, ispezionando due operatori della grande distribuzione organizzata appartenenti alla categoria dei discount.
La verifica della documentazione fiscale ha evidenziato, per uno dei due acquirenti, problematiche di ritardi nei pagamenti, sia per prodotti deperibili che non deperibili. Di conseguenza, è stata elevata una contestazione per il mancato rispetto dei termini massimi di pagamento stabiliti dal decreto.
Nell’approfondire l’analisi dei rapporti commerciali in essere, è stata inoltre riscontrata la pratica esercitata da parte di un acquirente di restituire al fornitore, in assenza di accordi in tal senso, quantità di prodotti rimasti invenduti senza corresponsione di alcun pagamento o con l’indebita pretesa di recupero delle somme già liquidate al fornitore attraverso lo storno di pagamenti da corrispondere su altre forniture. Nel caso di specie è stata elevata una contestazione a carico dell’acquirente per il quale sono stati accertati tali comportamenti.
Ulteriori controlli sono stati eseguiti nei confronti di alcune filiere ortofrutticole di qualità. In un caso, l’attività ha avuto inizio con la segnalazione da parte di alcuni portatori di interesse in merito ad un anomalo andamento dei prezzi registrato sul mercato.
A seguito di tale segnalazione, gli uffici competenti hanno proceduto all’accertamento dei prezzi praticati al consumo presso diversi punti vendita appartenenti alla grande distribuzione organizzata, per poi risalire ai principali fornitori e quindi al prezzo pagato al produttore primario. Esso è stato confrontato con il costo di produzione appositamente elaborato da ISMEA per il periodo di riferimento, non riscontrando eventuali casi di vendita al di sotto del costo di produzione.
L’attività è quindi proseguita analizzando la regolare tracciabilità del prodotto e il regolare assoggettamento al sistema dei controlli per le produzioni di qualità. Dalla verifica della documentazione commerciale acquisita sono tuttavia emerse diverse violazioni in essere tra l’organizzazione di produttori e la GDO. Nello specifico le violazioni comprendevano la mancanza di elementi che obbligatoriamente devono essere indicati nel contratto ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 198 del 2021, il mancato rispetto dei termini di pagamento oltre che le indebite richieste al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicità.
Sempre in ambito ortofrutticolo, è stato dato incarico ad alcuni uffici competenti di effettuare verifiche relative ad un altro prodotto con indicazione geografica in relazione al basso prezzo praticato al consumatore, in occasione di una promozione, in alcuni punti vendita di una insegna della grande distribuzione. In prima battuta, i funzionari hanno verificato che i calibri e le categorie corrispondessero a quanto riportato in etichetta dal confezionatore. In tale sede, oltre a verificare la tracciabilità dei lotti del prodotto in questione, hanno eseguito gli accertamenti di rito, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 198 del 2021. Ai fini della tracciabilità, ad esito dell’analisi della documentazione prodotta dagli operatori e inerente i conferimenti dei lotti e l’assoggettamento al sistema di certificazione, non è stata rilevata alcuna irregolarità. Successivamente l’ufficio procedente ha proseguito gli accertamenti al fine di verificare che le spese sostenute per la realizzazione dell’offerta citata non fossero poste a carico dei fornitori del prodotto. I funzionari si sono quindi recati presso la piattaforma/logistica da cui si riforniscono i punti vendita.
In seguito, i funzionari hanno controllato direttamente i produttori/confezionatori per ricercare il prezzo pagato al produttore durante il periodo promozionale ed i relativi accordi esistenti. Dagli accertamenti è stato appurato che il periodo e le quantità di prodotto oggetto di promozione non erano definite in alcuna forma di accordo scritto tra le parti. I confezionatori erano portati a conoscenza del periodo della promozione unicamente prima della consegna e per lo più tramite le vie brevi o gli ordini, senza che (in violazione di quanto previsto dalla normativa sulle pratiche sleali) queste fossero state concordate e codificate in maniera chiara e trasparente all’interno di un contratto o accordo quadro in forma scritta.
Risultati analoghi sono stati rilevati anche nel caso dei controlli effettuati allo scopo di verificare eventuali pratiche sleali nella commercializzazione di prodotti del settore ortofrutta non afferenti ad alcun regime di qualità. Le indagini condotte sono state concentrate sulla verifica della documentazione commerciale, oltre che nella ricerca di eventuali irregolarità dal punto di vista della qualità e della tracciabilità dei prodotti esposti in vendita.
I controlli hanno avuto inizio presso alcuni punti vendita della GDO selezionati in base alla rilevanza nella quantità di prodotto venduta. Acquisite le informazioni di etichettatura e pubblicità degli stessi è stata richiesta, tramite la centrale distributiva di riferimento, la documentazione inerente agli accordi commerciali con i fornitori. Come di prassi, gli ispettori si sono recati quindi presso le ditte fornitrici per il controllo incrociato della documentazione commerciale in loro possesso rispetto a quella detenuta dagli acquirenti.
Presso le ditte fornitrici, oltre alla verifica dei lotti originariamente accertati nei punti vendita, sono stati acquisiti gli ordini di acquisto e la documentazione commerciale e fiscale correlata.
Situazioni di irregolarità sono invece emerse nell’ambito della commercializzazione del prodotto in promozione. I periodi promozionali, infatti, non venivano precedentemente individuati in modo chiaro in un accordo scritto bensì venivano concordati per le vie brevi in violazione al Decreto legislativo n. 198 del 2021. Ove pertinente sono state elevate le contestazioni corrispondenti.
Nel complesso, così come rilevato nel settore del latte, anche nel settore dell’ortofrutta dall'analisi degli accordi quadro in essere tra fornitori e acquirenti è emerso, in molteplici casi, che una scontistica è applicata periodicamente dagli acquirenti sul fatturato e va ad erodere la marginalità dei fornitori. Anche in questo caso si ritiene necessario in futuro un approfondimento riguardo il prezzo di vendita al netto di tale scontistica e la valutazione di quali siano le condizioni di mercato o eventuali sbocchi alternativi per i fornitori.
6. COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI CONTRASTO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E TRASMISSIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA.
La Commissione europea, in accordo con quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/633, ha istituito una rete di contatti ed un tavolo di scambi di punti di vista sulle pratiche sleali nel quale tutte le Autorità di contrasto degli Stati Membri hanno l’opportunità di poter scambiare le proprie esperienze in questo settore di competenza.
A metà giugno 2022 è stata convocata una prima riunione a livello tecnico della UTP Enforcement network e poi successive riunioni si sono tenute a settembre e ad ottobre.
In apertura di ognuna di queste occasioni, i vertici della DG AGRI hanno ribadito il ruolo essenziale dell’applicazione della Direttiva, tenuto conto del completamento da parte di tutti gli Stai membri dell’adozione di normative nazionali di recepimento, dell’importanza dell’applicazione della direttiva nonché alla luce degli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia e dell’inflazione nei confronti degli agricoltori.
La Commissione ha previsto modalità di collaborazione tra le autorità competenti nazionali mediante moduli elettronici per richiesta scambio informazioni e condivisione di contatti.
La Commissione ha presentato i risultati della prima relazione annuale da parte degli Stati membri ed i risultati di due sondaggi lanciati rispettivamente nel 2020 e 2021 dalla Unione europea tra operatori e parti interessate sul verificarsi di pratiche commerciali sleali. Dalle relazioni annuali ricevute dagli Stati membri risulta che nel maggiorparte di casi gli Stati membri avevano una legislazione precedente in materia di contrasto alle pratiche sleali in base alla quale avevano già gestito casi e che sono state modificate ed integrate alla luce della Direttiva (UE) 2019/633.
Gli incontri sono stati l’occasione per alcune delegazioni nazionali di presentare le esperienze delle proprie autorità nazionali. È stata messa in evidenza l’utilità di riferire nelle relazioni annuali, non solo i casi dei controlli effettivamente trattati, ma anche l’attività di divulgazione e comunicazione al settore agroalimentare. Tutte le AC hanno condotto infatti attività informative e di divulgazione sulla nuova normativa.
Molte delegazioni hanno posto in evidenza la scarsa propensione delle vittime di pratiche sleali a sottoporre denuncia alla autorità competente e la Commissione ha elogiato i paesi (tra cui spicca l’Italia) che hanno condotto attività di indagine di propria iniziativa.
La collaborazione tra le autorità competenti è stata spesso richiamata quale fattore chiave per il contrasto alle pratiche commerciali sleali.
Dalle riunioni è emersa inoltre l’esigenza di scambiare informazioni e condividere metodologie di lavoro sull’esperienza nei controlli di pratiche sleali che avvengono in una dimensione transfrontaliera. Un tema che è stato evocato
da più parti riguarda, in particolare, il ruolo delle alleanze di acquisto internazionali nei rapporti tra fornitori e grande distribuzione europea.
Attività nazionale di rapporti con la Commissione Europea e con le altre autorità competenti
Per quanto riguarda l’autorità competente italiana, l’ICQRF ha puntualmente inviato la propria relazione alla Commissione Europea indicando le attività svolte nel 2022.
L’Italia ha intrapreso uno scambio di vedute con l’Autorità competente della Spagna (AICA, Agencia de informatión y control alimentarios) sull’assetto normativo nazionale e la gestione del cambio normativo. L’ICQRF ha inoltre, con l’intermediazione dell’Ambasciata francese a Roma, preso contatti con l’autorità francese.
L’ICQRF ha partecipato inoltre ad una tavola rotonda a Bruxelles organizzata da alcuni portatori di interesse dell’industria agroalimentare e in quella occasione sono stati presi contatti con le autorità competenti di Francia, Portogallo, Svezia, Danimarca e sono state imbastite attività di scambio di esperienze relative alla gestione delle attività di implementazione della nuova normativa.
L’Italia ha realizzato infine alcuni incontri bilaterali con l’unità delle pratiche sleali della DG AGRI della Commissione europea per poter avere uno scambio di informazioni e di pareri su alcune interpretazioni della direttiva che si riverberano nella applicazione del decreto legislativo, soprattutto in tema di periodicità delle consegne e peculiarità interpretative relative all’annullamento degli ordini.