ALLEGATO
ALLEGATO
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (EUPOL
«Proxima»)
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE», da una parte, e
L'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA, in seguito denominata «parte ospitante», dall'altra,
in seguito insieme denominate le «parti», TENUTO CONTO:
a) della lettera del primo ministro Xxxxxxxxxxx della parte ospitante, del 16 settembre 2003, in cui si invita l'UE ad avviare una missione di polizia consultiva e si prevede un accordo tra il governo della parte ospitante e l'UE;
b) della risposta del segretario generale/alto rappresentante, del 24 ottobre 2003, in cui si accetta l'invito;
c) dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, in data 29 settembre 2003, dell'azione comune 2003/681/ PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nella parte ospitante;
d) del fatto che la durata dell'EUPOL «Proxima» è convenuta dalle parti;
e) del fatto che nel quadro della missione di polizia, esperti di polizia dell'UE svolgeranno compiti di controllo, di guida e di consulenza nei riguardi della polizia della parte ospitante;
f) dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra la parte ospitante e le Comunità europee e i loro Stati membri, firmata il 9 aprile 2001, che contiene disposizioni sulla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni;
g) dell'evoluzione positiva della situazione della sicurezza nella parte ospitante e del contributo che vi ha dato la proficua attuazione dell'operazione militare dell'UE nella parte ospitante («Concordia»);
h) delle attività svolte attualmente dalla parte ospitante, con il sostegno dell'UE e della comunità internazionale, per rafforzare lo stato di diritto, in particolare per promuovere la riforma del sistema di giustizia penale, nonché per svol- xxxx ulteriori azioni volte a prevenire e controllare la criminalità organizzata e sviluppare norme dell'attività di polizia conformi alle norme riconosciute a livello internazionale;
i) dell'ambizione comune che la parte ospitante percorra un cammino positivo verso la definitiva appartenenza all'UE;
j) del fatto che la finalità dei privilegi e delle immunità previsti nel presente accordo non è recare beneficio ai singoli, bensì assicurare l'efficienza della missione dell'UE;
k) del fatto che le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti previsti da accordi internazionali e da altri strumenti internazionali che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo statuto di Roma della Corte penale internazionale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente accordo e tutti gli obblighi assunti dalla parte ospitante o qualsiasi privilegio, immunità, agevolazione o concessione accordata all'EUPOL «Proxima» o al personale dell'EUPOL «Proxima», si applicano soltanto nel terri- torio della parte ospitante.
2. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti defini- zioni:
a) «EUPOL “Proxima”»: la missione di polizia dell'Unione europea nella parte ospitante, istituita dall'azione comune 2003/681/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 29 settembre 2003, compreso componenti, forze, unità, comandi e personale della stessa dispiegati nel territorio della parte ospitante e assegnati all'EUPOL «Proxima»;
b) «capomissione»: il responsabile della polizia/capo della missione EUPOL «Proxima» nominato dal Consiglio dell'U- nione europea;
c) «personale dell'EUPOL “Proxima”»: il capomissione, il perso- nale distaccato dagli Stati membri dell'UE e dagli Stati non appartenenti all'UE invitati dall'UE a partecipare all'EUPOL
«Proxima», nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dell'EUPOL «Proxima» incaricato di prepa- rare, sostenere ed attuare la missione, esclusi i fornitori commerciali e il personale locale;
d) «comando»: il comando principale dell'EUPOL «Proxima» a Skopje e i comandi locali o le sedi di servizio sul campo;
e) «Stato d'origine»: lo Stato membro dell'UE o lo Stato non appartenente all'UE che ha distaccato personale presso l'EUPOL «Proxima»;
f) «locali»: tutti gli edifici, le installazioni e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività dell'EUPOL «Proxima», nonché per l'alloggiamento del personale dell'EUPOL
«Proxima».
Articolo 2
Disposizioni generali
1. L'EUPOL «Proxima» e il personale dell'EUPOL «Proxima» rispettano le leggi e le normative della parte ospitante, compresi quelli riguardanti la protezione dell'ambiente, della natura e del patrimonio culturale, e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con lo spirito impar- ziale e internazionale delle loro funzioni o in contrasto con le disposizioni del presente accordo.
2. L'EUPOL «Proxima» è autonoma per quanto riguarda l'ese- cuzione delle sue funzioni nel quadro del presente accordo. La parte ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell'EUPOL «Proxima».
3. Il capomissione comunica al governo della parte ospitante l'ubicazione dei comandi.
4. Il capomissione informa periodicamente, e con tempesti- vità, il governo della parte ospitante del numero, nome, grado (se del caso) e nazionalità dei membri del personale dell'EUPOL
«Proxima» presente nel territorio della parte ospitante, trasmet- tendo un apposito elenco al ministero degli Affari esteri della parte ospitante.
Articolo 3
Identificazione
1. Il personale dell'EUPOL «Proxima» è munito di e identifi- cato da una tessera di riconoscimento dell'EUPOL «Proxima» che ha l'obbligo di portare in permanenza. Alle autorità compe- tenti della parte ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento dell'EUPOL «Proxima».
2. Il Ministero degli affari esteri della parte ospitante fornisce ai membri del personale dell'EUPOL «Proxima» una carta d'iden- tità conforme al loro status quale definito all'articolo 6 del presente accordo.
3. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto dell'EUPOL
«Proxima» recano contrassegni d'identificazione distintivi EUPOL «Proxima», di cui è fornito un facsimile alle autorità competenti della parte ospitante.
4. L'EUPOL «Proxima» è autorizzata ad esporre la bandiera dell'UE presso il comando principale e altrove, da sola o assieme alla bandiera della parte ospitante, a seconda della deci- sione del capomissione. Le bandiere o insegne nazionali degli elementi nazionali che costituiscono l'EUPOL «Proxima» possono essere esposte sui locali, sui veicoli e sulle uniformi dell'EUPOL «Proxima», a seconda della decisione del capomis- sione.
5. La targa ufficiale apposta sui locali destinati all'EUPOL
«Proxima» è scritta nella lingua ufficiale della parte ospitante in caratteri di dimensioni identiche a quelli in cui è scritta nella lingua o lingue appropriate dell'EUPOL «Proxima».
Articolo 4
Attraversamento delle frontiere, spostamenti e presenza nel territorio della parte ospitante
1. Il personale dell'EUPOL «Proxima», i mezzi e i mezzi di trasporto dell'EUPOL «Proxima» attraversano le frontiere della parte ospitante ai valichi di frontiera ufficiali e attraverso i corridoi aerei internazionali.
2. La parte ospitante facilita l'ingresso nel suo territorio e l'uscita dallo stesso da parte dell'EUPOL «Proxima» e del perso- nale dell'EUPOL «Proxima». Fatto salvo il controllo dei passa- porti all'atto dell'ingresso nel territorio della parte ospitante e dell'uscita dallo stesso, il personale dell'EUPOL «Proxima», fornendo la prova dell'appartenenza alla missione, non è soggetto alle normative applicabili in materia di passaporti, visti e immigrazione e né a qualsiasi forma di ispezione dei servizi per l'immigrazione.
3. Il personale dell'EUPOL «Proxima» non è soggetto alle normative della parte ospitante che disciplinano la registrazione e il controllo degli stranieri, ma non è considerato detentore del diritto a risiedere o ad eleggere domicilio in modo perma- nente nel territorio della parte ospitante.
4. L'EUPOL «Proxima» fornisce un certificato di esonero, corredato di un inventario, per i mezzi e i mezzi di trasporto dell'EUPOL «Proxima» che entrano nel territorio della parte ospitante, vi transitano o ne escono a sostegno della missione. Detti mezzi e mezzi di trasporto sono esonerati da ogni altro documento doganale. All'atto dell'ingresso nel territorio della parte ospitante o dell'uscita dallo stesso viene trasmessa copia del certificato alle autorità competenti. Il formato del certificato è convenuto tra l'EUPOL «Proxima» e le autorità competenti della parte ospitante.
5. I veicoli e gli aeromobili utilizzati a sostegno della missione non sono soggetti agli obblighi locali di immatricola- zione e autorizzazione. Restano applicabili le norme e i regola- menti internazionali pertinenti.
6. Il personale dell'EUPOL «Proxima» è autorizzato alla guida di veicoli a motore nel territorio della parte ospitante purché sia in possesso di una patente di guida nazionale valida. La parte ospitante accetta come valide, senza sottoporle a tasse o diritti, le patenti di guida rilasciate all'EUPOL «Proxima».
7. L'EUPOL «Proxima» e il personale dell'EUPOL «Proxima», nonché i veicoli, gli aeromobili o altri mezzi di trasporto, le attrezzature e le forniture dei medesimi possono spostarsi libe- ramente e senza restrizioni attraverso il territorio della parte ospitante, compreso il suo spazio aereo. Se necessario, accordi di natura tecnica possono essere conclusi in conformità dell'ar- ticolo 17 del presente accordo.
8. Ai fini della missione, il personale EUPOL «Proxima» e il personale locale assunto dalla EUPOL «Proxima» quando viaggia in adempimento delle sue mansioni ufficiali possono utilizzare strade, ponti e aeroporti pubblici senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi.
Articolo 5
Privilegi e immunità dell'EUPOL «Proxima»
1. All'EUPOL «Proxima» è concesso uno status equivalente a quello di una missione diplomatica ai sensi della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
2. La missione UE, i suoi beni, fondi e averi beneficiano dell'immunità nei confronti della competenza giurisdizionale penale, civile e amministrativa della parte ospitante, in confor- mità della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
3. I locali dell'EUPOL «Proxima» sono inviolabili. Gli agenti della parte ospitante non sono mai autorizzati a penetrarvi, se non con il consenso del capo della missione.
4. I locali dell'EUPOL «Proxima», il relativo mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.
5. Gli archivi e i documenti dell'EUPOL «Proxima» sono inviolabili in qualsiasi momento.
6. Alla corrispondenza dell'EUPOL «Proxima» è concesso uno status equivalente a quello di cui gode la corrispondenza ufficiale in base alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
7. L'EUPOL «Proxima» è esonerata dal pagamento di qual- siasi tassa o diritto di natura analoga, nazionale e comunale, relativi alle merci e ai servizi importati o ai suoi locali, purché questi siano destinati ai fini della missione.
8. Per le merci acquistate e i servizi acquisiti con contratto sul mercato interno, purché siano destinati ai fini della missione, l'EUPOL «Proxima» è esonerata o rimborsata dalla parte ospitante da qualsiasi tassa o diritto nazionale e comu- nale, IVA compresa, o diritto di natura analoga ai sensi del diritto della parte ospitante.
9. La parte ospitante consente l'ingresso e concede l'esen- zione dal pagamento di dazi doganali, tasse e diritti connessi diversi dai diritti per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli articoli destinati alla missione.
Articolo 6
Privilegi e immunità della personale dell'EUPOL «Proxima»
1. Il personale dell'EUPOL «Proxima», ad eccezione del personale amministrativo e tecnico, gode di tutti i privilegi e le immunità equivalenti a quelli concessi agli agenti diplomatici conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, in virtù della quale gli Stati membri dell'UE e le altre parti mandanti hanno competenza prioritaria. Tali privilegi e immunità sono concessi al personale dell'EUPOL «Proxima» durante la sua missione e, in seguito, per gli atti ufficiali precedentemente compiuti nell'esercizio della sua missione.
2. Il personale amministrativo e tecnico dell'EUPOL
«Proxima» gode di uno status equivalente a quello del personale amministrativo e tecnico proveniente dagli Stati d'origine impiegato nelle missioni diplomatiche, in conformità della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Tali privi- legi e immunità sono concessi al personale amministrativo e tecnico dell'EUPOL «Proxima» durante la sua missione e, in seguito, per gli atti ufficiali precedentemente compiuti nell'eser- cizio della sua missione.
3. Il segretario generale/alto rappresentante, con l'esplicito consenso della competente autorità dello Stato d'origine, sospende l'immunità goduta dal personale dell'EUPOL
«Proxima» qualora tale immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere levata senza pregiudicare gli interessi dell'UE.
4. Il personale dell'EUPOL «Proxima» ha facoltà di importare, in esenzione da dazi o altre restrizioni, i beni necessari per uso personale e a esportare detti beni. Il personale della EUPOL
«Proxima», ad esclusione del personale amministrativo e tecnico, non ha facoltà di acquistare in esenzione da dazi o altre restrizioni beni necessari ad uso personale, né di esportare detti beni; per i beni e i servizi acquistati sul mercato interno, la parte ospitante rimborsa l'IVA e le imposte in conformità del suo diritto interno.
5. Il personale dell'EUPOL «Proxima» è esente da diritti e imposte nello Stato ospitante sugli emolumenti e salari che riceve a titolo del suo impiego.
Qualora l'incidenza di un eventuale forma di imposizione dipenda dal soggiorno, i periodi durante i quali il personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» e il personale internazio- nale reclutato su base contrattuale dalla missione UE sono presenti nella parte ospitante ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni, non sono considerati periodi di soggiorno.
Articolo 7
Personale locale assunto dall'EUPOL «Proxima»
I membri del personale locale assunti dall'EUPOL «Proxima» che sono cittadini della parte ospitante o vi risiedono in perma- nenza godono di uno status equivalente a quello goduto, ai sensi della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, dal personale assunto localmente dalle missioni diplomatiche presso la parte ospitante.
Articolo 8
Sicurezza
1. La parte ospitante, per mezzo delle proprie capacità, assume la piena responsabilità della sicurezza del personale dell'EUPOL «Proxima».
2. A tal fine la parte ospitante adotta tutte le misure neces- sarie per la protezione, l'incolumità e la sicurezza dell'EUPOL
«Proxima» e del personale dell'EUPOL «Proxima». Eventuali disposizioni specifiche, proposte dalla parte ospitante, sono convenute con il capo della missione prima di essere attuate. La parte ospitante consente e sostiene gratuitamente le attività connesse all'evacuazione medica del personale dell'EUPOL
«Proxima». Se necessario, sono concluse intese supplementari ai sensi dell'articolo 17.
3. EUPOL «Proxima» avrà il diritto di istituire all'interno della missione un elemento di protezione armata costituito da circa 30 agenti di polizia il cui compito sarà quello di fornire una capacità di gestione di incidenti in casi eccezionali per assicu- rare la protezione e l'eventuale salvataggio del personale di EUPOL «Proxima» e del personale impiegato localmente dalla missione nonché il personale EUMM o OSCE.
4. Il succitato elemento di protezione armata avrà il diritto di utilizzare tutti gli strumenti necessari per svolgere i suoi compiti, comprese le armi, in conformità con le norme speci- fiche che dovranno essere determinate dall'UE. Esso non avrà alcun ruolo esecutivo di polizia.
5. La parte ospitante permette al succitato elemento di protezione armata di operare nel suo territorio in conformità con le disposizioni del presente articolo.
6. Verranno elaborati accordi tecnici, al titolo dell'articolo 17, fra il capo missione e le pertinenti autorità amministrative del paese ospitante allo scopo di concordare modalità pratiche per le attività del succitato elemento di protezione armata.
Articolo 9
Uniformi e armi
1. Il personale EUPOL «Proxima» indossa uniformi nazionali o abiti civili con segni distintivi di identificazione EUPOL
«Proxima».
2. L'uso dell'uniforme è soggetto a norme emanate dal capo missione.
3. Quando autorizzati dagli ordini ricevuti, i membri dell'e- lemento di protezione armata di EUPOL «Proxima» possono portare armi e munizioni.
Articolo 10
Cooperazione e accesso all'informazione
1. La parte ospitante offre piena cooperazione e sostegno a UE «Proxima» e al personale UE «Proxima».
2. Se richiesto e se necessario per il compimento della missione di EUPOL «Proxima», la parte ospitante fornisce:
— effettivo accesso al personale EUPOL «Proxima» a edifici, strutture, luoghi e veicoli ufficiali sotto il controllo del paese ospitante,
— effettivo accesso al personale EUPOL «Proxima» a docu- menti, materiali e informazioni sotto il controllo conforme al mandato della missione EUPOL «Proxima».
3. Il capo missione e la parte ospitante si consultano regolar- mente e prendono appropriate misure per assicurare contatti stretti e reciproci ad ogni livello appropriato. La parte ospitante può nominare un ufficiale di collegamento a EUPOL «Proxima».
Articolo 11
Supporto della parte ospitante e contratti
1. La parte ospitante accetta, su richiesta di XXXXX
«Proxima», di fornire assistenza nella ricerca di installazioni adeguate.
2. Se necessarie e disponibili, le installazioni di proprietà della parte ospitante vengono messe a disposizione a titolo gratuito.
3. La parte ospitante, nell'ambito dei mezzi e delle capacità di cui dispone, assiste e asseconda la preparazione, la costitu- zione, l'esecuzione e il supporto della missione. La parte ospi- tante presta assistenza e supporto alla missione alle stesse condizioni previste per le proprie forze di polizia.
4. EUPOL «Proxima» si xxxxxx, ogniqualvolta possibile, di ricorrere a contratti locali per la fornitura di servizi e beni, fatte salve le esigenze dell'operazione.
Articolo 12
Decesso di membri del personale EUPOL «Proxima»
1. Il capo missione ha il diritto di farsi carico, concludendo le disposizioni necessarie, del rimpatrio della salma di un membro del personale EUPOL «Proxima», nonché dei suoi effetti personali.
2. Sui membri di EUPOL «Proxima» non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato che li ha inviati o, nel caso di personale internazionale, dello Stato della loro nazionalità di appartenenza, né senza la presenza di un rappre- sentante di EUPOL «Proxima» e/o dello Stato interessato.
Articolo 13
Comunicazioni
1. EUPOL «Proxima» ha il diritto di installare e operare stazioni radio trasmittenti e riceventi, e sistemi satellitari utiliz- zando frequenze idonee, in conformità di accordi conclusi a titolo dell'articolo 17 del presente accordo.
2. EUPOL «Proxima» ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, tele- grafo, fax e altri mezzi, nonché il diritto a installare, per i fini della missione, i mezzi necessari al mantenimento di tali comu- nicazioni all'interno delle installazioni di EUPOL «Proxima» e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra, in conformità delle normative della parte ospitante.
Articolo 14
Richieste di indennizzo in seguito a decesso, ferite, danni o perdite
1. Le richieste di indennizzo derivanti da attività connesse con disordini civili o con la protezione di missioni UE o del loro personale, oppure accessorie alle esigenze operative non sono soggette ad alcun rimborso da parte degli Stati membri o di altri Stati che partecipano all'operazione EUPOL «Proxima».
2. Qualsiasi altra richiesta rientrante nel diritto civile, comprese quelle che emanano dal personale locale dell'EUPOL
«Proxima», che riguardi la missione o un suo membro e che esuli dalla competenza degli organi giurisdizionali del paese ospitante in virtù di eventuali disposizioni del presente accordo, è sottoposta al capo della missione tramite le autorità della parte ospitante e forma oggetto di accordi distinti, di cui all'ar- ticolo 17, intesi a definire procedure per l'esame e la defini- zione delle richieste. Gli indennizzi sono liquidati previo consenso dello Stato interessato.
Articolo 15
Controversie
1. Tutte le eventuali questioni relative all'applicazione del presente accordo sono discusse da un gruppo congiunto di coordinamento, composto di rappresentanti dell'EUPOL
«Proxima» e delle competenti autorità della parte ospitante.
2. Qualora non si giunga ad una composizione, le contro- versie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dalla parte ospitante e dai rappresentanti dell'UE per via diplomatica.
Articolo 16
Disposizioni varie
1. Allorché il presente accordo fa riferimento alle immunità, ai privilegi e ai diritti dell'EUPOL «Proxima» e del relativo perso- nale, il governo della parte ospitante è responsabile dell'attua- zione e del rispetto di dette immunità, privilegi e diritti tramite le sue autorità locali competenti.
2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come costituente una deroga a qualunque diritto di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o un altro Stato che contribuisce all'EUPOL
«Proxima» o il relativo personale.
Articolo 17
Accordi supplementari
Il capo della missione e le autorità amministrative della parte ospitante concludono gli accordi supplementari che dovessero rendersi necessari per l'attuazione del presente accordo.
Articolo 18
Entrata in vigore e cessazione
1. Il presente accordo entra in vigore all'atto della notifica scritta ad opera delle parti dell'avvenuto adempimento delle condizioni interne necessarie per l'entrata in vigore.
2. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.
3. Il presente accordo resta in vigore fino alla partenza defi- nitiva dell'EUPOL «Proxima» o di tutto il suo personale.
4. Il presente accordo può essere denunciato mediante noti- fica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto 60 giorni dopo la data in cui l'altra parte ha ricevuto la notifica della denuncia.
5. La cessazione o la denuncia del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso prima della data della cessazione o della denuncia.
A. Letter from the European Union
Skopje, 11 December 2003
The Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia
Dear Xxx,
I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the status and activities of the European Union Police Mission in the former Yugoslav Republic of Macedonia (EUPOL Proxima).
The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved by decision of the Council of the European Union on 11 December 2003.
This letter also constitutes the notification, on behalf of the European Union, in accordance with Article
18.1 of the Agreement.
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
For the European Xxxxx
Xxxxxx XXXXXXX
EU Special Representative
B. Letter from the Former Yugoslav Republic of Macedonia
(courtesy translation)
Skopje, December 11, 2003
Dear Xxx,
On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honor to acknowledge receipt of your letter of today's date regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Union on the status and activities of the European Union Police Mission in the Republic of Macedonia (EUPOL Proxima), together with the attached text of the Agreement.
I consider this Exchange of Letters as equivalent of signature.
However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the abovementioned Agreement, having in mind that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.
Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
Xxxx XXXXXXX
C. Letter from the European Union
Skopje, 11 December 2003
Dear Xxx,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.
The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the Euro- pean Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the status and activities of the European Union Police Mission in the former Yugoslav Republic of Macedonia (EUPOL Proxima), has been accom- plished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
For the European Xxxxx
Xxxxxx XXXXXXX
EU Special Representative