REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA ALL’INTERNO DEL MERCATO AGRICOLO IN CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO APPROVATO CON D.C.C. N. 8 DEL 30.3.2009
REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA ALL’INTERNO DEL MERCATO AGRICOLO IN CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO APPROVATO CON D.C.C. N. 8 DEL 30.3.2009
Approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 29.11.2016
1. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
• mercato dei produttori agricoli l’area attrezzata sita in Valmadrera, avente i requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, messa a disposizione degli imprenditori agricoli e degli altri soggetti previsti dal presente regolamento, per la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli;
• soggetto gestore del mercato Comune di Valmadrera
• imprenditore agricolo quello previsto dall’art. 2135 c.c.; è equiparato all’imprenditore agricolo l’imprenditore ittico di cui al D. Lgs. 226/2001;
• impresa agricola lecchese l’impresa conduttrice un’azienda agricola avente centro aziendale in provincia di Lecco; è equiparata all’impresa agricola lecchese l’impresa ittica esercente l’attività di allevamento e/o di cattura in provincia di Lecco;
• prodotti agricoli i prodotti del suolo, dell'allevamento e i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.
• prodotti della pesca i prodotti delle catture nelle acque interne e i prodotti dell’acquacoltura;
• prodotti agricoli di provenienza aziendale, quelli ottenuti dall’attività di coltivazione, allevamento e attività connesse esercitati dall’impresa direttamente o in conformità alle vigenti norme contrattuali (es. soccida);
• prodotti agricoli ammessi alla vendita, quelli provenienti direttamente dall’azienda e quelli di provenienza extra aziendale nei limiti di cui al D. Lgs 228/2001;
• stand, lo spazio posto all’interno dell’area di vendita, dotato di impianto elettrico ed eventuale impianto idrico, non esclusivo, destinato all’esposizione di prodotti agricoli ammessi alla vendita, gestito da un’impresa agricola permanentemente o temporaneamente;
• assegnazione permanente dello stand, quella avente durata non inferiore a 5 anni;
• assegnazione stagionale dello stand, quella avente durata inferiore a 6 mesi;
• assegnazione giornaliera dello stand, quella per l'esposizione occasionale di prodotti agricoli o anche di altro genere;
• assegnatario, l’impresa agricola a cui è assegnato in gestione uno o più stand, in via permanente o temporanea;
• canone, l’importo che l’assegnatario deve corrispondere al soggetto gestore per l’uso dello stand.
2. Finalità
1. Il Mercato è un servizio di interesse pubblico che, attraverso la concentrazione dell’offerta, mira a tutelare i consumatori finali, a remunerare nella giusta misura i produttori agricoli eliminando l’intermediazione, a sostenere l’agricoltura e i prodotti agricoli locali.
A tal fine gli assegnatari si impegnano a rispettare la regolarità dell’erogazione del servizio, a osservare orari di apertura al pubblico che ne permettano un’agevole frequenza, a fornire ai consumatori un’adeguata informazione in merito all’origine dei prodotti e ai prezzi di vendita, secondo le norme previste dal presente regolamento.
3. Accesso al mercato
1. Possono accedere al mercato, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento approvato con
D.C.C. n.8 del 30/03/2009 e dal presente regolamento di vendita, gli imprenditori agricoli che:
- conducano un’azienda agricola nel territorio della Regione Lombardia;
- pongano direttamente in vendita prodotti agricoli provenienti in prevalenza dalla propria azienda agricola;
- siano in possesso dei requisiti previsti dall’art.4., comma 6 del D.Lgs. 18 Maggio 2001 n.228;
- pongano in vendita prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice.
Previa autorizzazione del Comune di Valmadrera, possono accedere al mercato anche operatori non agricoli la cui attività di vendita persegua finalità solidaristiche e di aiuto di produttori agricoli di Paesi in via di sviluppo (commercio equo-solidale).
2. Le imprese agricole interessate a porre in vendita i propri prodotti nel mercato devono presentare domanda scritta su apposito modello predisposto dal Comune, rendendo note le generalità, la sede aziendale, la consistenza aziendale, i prodotti disponibili e quelli che intendono porre in vendita al mercato, compresi quelli di provenienza extra aziendale, nonché ogni altra notizia ritenuta utile dal soggetto gestore finalizzata alla migliore gestione del mercato.
3. L’azienda assegnataria dello spazio vendita provvede a trasmettere al Comune di Valmadrera, la documentazione prevista per l’avvio della vendita diretta.
4. L’assegnazione degli stand alle imprese agricole richiedenti è effettuata dal Comune, seguendo la graduatoria stilata da una commissione tecnica composta da soggetti appartenenti ad Enti pubblici e/o sistemi associativi di settore, esaminatrice delle domande presentate, previo avviso pubblico, redatto in conformità ai criteri previsti dal Regolamento approvato con D.C.C.
n.8 del 30/03/2009 nonché del presente Regolamento.
4. Canone
1. L’accesso al mercato da parte delle imprese agricole assegnatarie dello stand è subordinato al pagamento al Comune di Valmadrera del canone di concessione dello spazio espositivo. stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.
2. L’assegnatario è tenuto al pagamento del canone in rate semestrali anticipate nel caso di assegnazione permanente e secondo le modalità concordate con il Comune di Valmadrera in caso di assegnazione stagionale e giornaliera dello stand.
3. La restituzione del canone non è dovuta in caso di rinuncia anticipata allo stand da parte dell’assegnatario e qualora il soggetto gestore adotti il provvedimento di revoca dell’assegnazione per uno dei seguenti motivi:
a. uso dello stand non conforme al presente regolamento e alle eventuali ulteriori disposizioni impartite;
b. cessione a terzi dello stand;
c. inattività dello stand non ritenuta giustificata dal soggetto gestore per tre settimane consecutive o per dieci settimane complessive in un anno;
d. gravi infrazioni alle leggi, al regolamento ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
e. vendita di prodotti di provenienza non aziendale, anche nei limiti previsti dalle vigenti norme, senza un’adeguata informazione al consumatore in merito alla provenienza dei prodotti;
f. accertata morosità di oltre quattro settimane nel pagamento del canone stabilito.
5. Gestione del Mercato
1. Il mercato è gestito dal Comune di Valmadrera che stabilisce i giorni e gli orari di apertura
2. Il Comune di Valmadrera al fine di diversificare la gamma dei prodotti posti in vendita, favorire la libera concorrenza fra i produttori e perseguire la remuneratività dell’attività di vendita che favorisca la permanenza degli operatori, può limitare le tipologie di prodotti che ogni assegnatario può porre in vendita.
3. Qualora per una o più tipologie di prodotto non pervenissero domande di partecipazione al mercato da parte di produttori locali, al fine di assicurare un’ampia gamma di prodotti alimentari e potenziare il mercato stesso, il Comune di Valmadrera può assegnare gli stand a imprenditori agricoli non lombardi.
4. può essere assegnato uno spazio ad operatori non agricoli la cui attività persegua finalità solidaristiche o di aiuto di produttori agricoli di Paesi in via di sviluppo (commercio equo- solidale).
5. Il Comune di Valmadrera può organizzare all’interno dell’area di vendita, anche attraverso soggetti terzi, iniziative culturali, informative e di promozione dei prodotti e dell’agricoltura, coerenti con le finalità del mercato, che prevedano anche la partecipazione di operatori non agricoli. Gli operatori agricoli assegnatari possono esporre e vendere i propri prodotti in occasioni di dette aperture straordinarie. Qualora non esercitassero questa opzione sono tenuti a rendere inaccessibile il proprio spazio espositivo. La comunicazione delle aperture straordinarie deve essere data all'assegnatario da parte del Comune di Valmadrera con almeno 15 giorni di preavviso.
6. I soggetti terzi che intendono organizzare le iniziative di cui al precedente punto 5., dovranno presentare almeno 30 giorni prima un’istanza su apposito modello predisposto dall’Ufficio Commercio unitamente al versamento di una cauzione minima pari a €.200,00 che verrà restituita al termine dell’evento nonché il pagamento del canone dovuto determinato con Deliberazione della Giunta comunale.
6. Gestione dei servizi di mercato
A seguito dell'assegnazione degli spazi espositivi il Comune di Valmadrera convocherà un'assemblea degli assegnatari i quali dovranno nominare il responsabile dell’apertura e chiusura dell’edificio ospitante il mercato, nonché alla pulizia dell’edificio e dell’area
pertinenziale. L'assemblea dovrà inoltre decidere a maggioranza le modalità di ripartizione dei costi per la fornitura di energia elettrica e del servizio idrico integrato da rimborsare al Comune di Valmadrera. In assenza di detta decisione il Comune di Valmadrera ripartirà in parti uguale le spese energetiche.
7. Servizio igienico-sanitario
1. I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice.
2. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e attrezzature nonchè l’accertamento della commestibilità dei prodotti agricoli immessi nel mercato è espletato dai competenti organi pubblici.
8. Assegnazione e gestione degli stand
1. L’assegnazione dello stand a persone fisiche è strettamente personale e può essere ceduta ai figli, o al coniuge o ai partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230/bis del
Codice Civile, previa comunicazione al soggetto gestore e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. In caso di morte dell’assegnatario gli eredi legittimi, in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alle vendite nel mercato, hanno diritto a continuare nell’assegnazione fino alla scadenza, formulando apposita richiesta al soggetto gestore.
3. Qualora l’assegnazione dello stand sia disposta a favore di una persona giuridica è intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura a favore del nuovo legale rappresentante. Tra la cessazione dell’incarico del legale rappresentante al quale lo stand è assegnato e la voltura al nuovo rappresentante non può esserci soluzione di continuità nella gestione dello stand.
4. L’assegnazione dello stand disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori è intestata alle medesime, le quali sono tenute a comunicare al soggetto gestore i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell’assegnazione.
5. E’ vietata, al di fuori dei casi espressamente previsti al presente articolo, la cessione dello stand da parte dell’assegnatario a terzi.
6. L’assegnazione degli stand, anche per quanto attiene ubicazione e dimensioni, spetta al soggetto gestore, tenuto conto delle esigenze dei singoli produttori e di quelle organizzative e di gestione generali.
7. Lo stand deve essere gestito dall’assegnatario o dalla persona da questi indicata per iscritto al soggetto gestore.
8. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione, gli operatori devono attrezzare lo spazio di vendita nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie e di tutela dei luoghi di lavoro
9. Gli assegnatari degli spazi vendita potranno occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato e dovranno assicurare l’apertura al pubblico per la vendita, nei giorni ed orari stabiliti dal Comune.
10. Dopo lo scarico delle merci gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dell’area di vendita negli appositi parcheggi.
11. Al termine degli orari di vendita, ogni operatore deve provvedere a smaltire in modo autonomo tutti i rifiuti prodotti nella giornata. E' vietato lasciare immondizia dentro il mercato agricolo e nel piazzale del mercato. Le aziende agricole di Valmadrera dovranno esporre i propri sacchi dell'immondizia secondo il calendario comunale di raccolta e con le modalità previste dal regolamento di igiene pubblica. Le aziende non valmadreresi dovranno smaltire i rifiuti prodotti nel mercato agricolo nei propri comuni di provenienza
9. Uso degli stand
1. Ogni assegnatario deve indicare in modo chiaro e ben leggibile nel proprio stand:
a. le generalità e l’indirizzo della propria impresa
b. il prezzo di vendita dei prodotti esposti per unità di misura, mediante l‘uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Ogni produttore è direttamente responsabile, a tutti gli effetti di legge, dei propri prodotti posti in vendita.
3. Gli stand devono essere usati solo per il deposito dei prodotti da porre in vendita e delle attrezzature necessarie per la stessa; essi devono essere usati con la massima cura e diligenza, evitando imbrattamenti e danneggiamenti delle strutture, degli impianti e delle dotazioni.
4. E’ vietato adibire gli stand e tutte le altre aree di pertinenza del mercato a deposito di imballaggi vuoti o di altri materiali.
5. Non è consentito installare negli stand impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione del Comune di Valmadrera .
6. I produttori devono impegnarsi ad osservare le norme di sicurezza emanate in relazione e ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti in materia di prevenzione rischi sui luoghi di lavoro in particolare il Decreto Legislativo n.81/2008;
7. Gli imprenditori agricoli, nell’utilizzo dello spazio di vendita, sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
8. Gli imprenditori agricoli, nell’utilizzo dello spazio di vendita, assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio della propria attività di vendita
9. Il Comune di Valmadrera può diffidare l’assegnatario a provvedere ad un opportuno allestimento dello stand nel caso in cui l’inadeguata presentazione dei prodotti possa recare danno di immagine al mercato. Qualora l’assegnatario non vi provveda entro il termine stabilito, non inferiore a due settimane, può incorrere nei provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 14 del presente regolamento.
10. Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere negli stand, salvo specifico permesso scritto, rilasciato dal Comune di Valmadrera che impartirà le disposizioni del caso.
10. Termine e revoca delle assegnazioni
1. Le assegnazioni degli stand cessa:
a. alla scadenza;
b. per rinuncia dell’assegnatario;
c. per fallimento dichiarato a carico dell’assegnatario;
d. per scioglimento della società assegnataria.
Nei casi di cui al comma b) e d) l’assegnatario dovrà darne comunicazione con almeno sei mesi di preavviso. Il periodo di preavviso potrà essere ridotto all’orchè un nuovo operatore, già inserito nella graduatoria, subentri a quello rinunciante.
2. L’assegnazione degli stand può essere revocata, previa diffida, nei seguenti casi:
a. perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione alle vendite nel mercato;
b. uso dello stand non conforme al presente regolamento e alle eventuali ulteriori disposizioni impartite dal soggetto gestore;
c. cessione a terzi dello stand;
d. inattività dello stand non giustificata per tre turni consecutivi o per dieci turni complessivi in un anno;
e. gravi infrazioni alle leggi, al regolamento ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
f. vendita di prodotti di provenienza non aziendale, anche nei limiti previsti dalle vigenti norme, senza un’adeguata informazione al consumatore;
g. accertata morosità nel pagamento del canone stabilito.
3. La revoca è deliberata dal Comune previa diffida all’interessato, salva ogni altra azione civile o penale.
4. Cessata o revocata l’assegnazione, gli stand devono essere riconsegnati liberi da cose non comprese nella dotazione, entro i 5 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza il Comune procede allo sgombero a spese dell’assegnatario che è tenuto a rimborsare le spese e gli eventuali danni arrecati.
11. Calendario e orario di vendita
1. La vendita dei prodotti ha luogo di norma nelle giornate di giovedì dalle ore 8.00 alle 13.00, venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19,30 e di sabato dalle ore 08.00 alle ore 13,00
2. su richiesta di almeno il 50% degli espositori il Comune di Valmadrera può prevedere con anticipo non inferiore a due mesi una diversa programmazione del mercato anche in giorni diversi dal giovedì, venerdì e sabato e/o in aggiunta a questi.
0.Xx occasione di particolari festività e di manifestazioni culturali o turistiche promosse dal Comune l’attività di vendita sarà regolata da appositi accordi.
12. Ordine interno
E’ vietato agli assegnatari, sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
a. effettuare vendite in luoghi diversi da quelli assegnati;
b. abbandonare, alla fine delle vendite, prodotti invenduti, imballaggi e ogni altro genere di materiale;
c. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
d. gettare sui luoghi di passaggio prodotti avariati o altro materiale;
e. attirare i consumatori con grida e schiamazzi;
f. sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni senza il preventivo consenso del soggetto gestore;
g. tutto ciò che possa menomare o compromettere l’ordine e la disciplina del mercato e delle vendite;
h. ogni atto contrario alla sicurezza.
13. Circolazione dei veicoli
I veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita devono essere parcheggiati negli appositi spazi.
14. Provvedimenti disciplinari
1. Indipendentemente dall’eventuale azione penale o civile e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, tenuto conto della gravità dell’infrazione e della recidività del responsabile, sono punite da parte del Comune di Valmadrera con i seguenti provvedimenti disciplinari:
• diffida scritta;
• sospensione dell’assegnazione dello stand per un periodo massimo di quattro settimane;
• sanzione pecuniaria fino al massimo di quattro dodicesimi del canone annuale;
• revoca dell’assegnazione dello stand.
15. Controversie
In caso di ricorso all’autorità giudiziaria la competenza è del Foro di Lecco.
16. Modifiche del regolamento
Entro dodici mesi dall’avvio dell’attività di vendita e qualora circostanze non previste in detta fase lo rendessero necessario, il Comune si riserva di apportare modifiche al presente regolamento senza che gli assegnatari abbiano diritto a recedere dagli impegni assunti o a pretendere alcun risarcimento.