La Consegna dei Lavori
La Consegna dei Lavori
Il contratto viene posto in esecuzione dall’Amministrazione con “La consegna dei lavori”.
Si tratta, complessivamente, di una serie di atti di carattere giuridico e di operazioni materiali , con cui l’appaltatore viene “immesso nel possesso dell’area” su cui deve sorgere l’opera e, eventualmente, dell’area destinata alla formazione del cantiere.
Ovviamente non si tratta di un possesso in senso proprio ma di una detenzione strumentale all’esecuzione dell’opera stabilita. Infatti da questo momento l’appaltatore è obbligato alla custodia ed alla manutenzione delle opere.
Il dovere di cooperazione
La consegna dei lavori è un atto dovuto dell’amministrazione appaltante inquadrabile come un apporto collaborativo affinché l’appaltatore possa effettivamente adempiere agli obblighi contrattualmente assunti.
La consegna, quindi, deve essere effettiva, in modo da garantire all’appaltatore la piena disponibilità dei luoghi, condizione questa che dovrà permanere durante tutta l’esecuzione dell’opera. Nei casi in cui questa disponibilità venga meno nel corso dei lavori per fatto comunque riferibile al committente quest’ultimo risponderà dei danni derivanti dalla eventuale sospensione dei lavori.
Qualunque omissione, totale o anche parziale, nel procedimento di consegna, dalla quale derivi impedimento all’esecuzione delle opere, si configura come violazione al dovere di cooperazione imposto dagli artt. 1175 e 1375, cod. civ.
Art. 1175 Comportamento secondo correttezza “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”
Art. 1375 Esecuzione di buona fede “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”
Ciò può dar luogo a grave inadempimento suscettibile di determinare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della stessa Amministrazione.
Procedura per la Consegna Lavori
art. 153, c. 1, del reg.“1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.”
A seguito dell’approvazione del contratto e, ove prevista, dopo la registrazione del decreto di approvazione del contratto, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi.
Il direttore dei lavori, allora, comunica all’appaltatore, presso il domicilio eletto, il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo e delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra,il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Il direttore dei lavori che consegni all’impresa aggiudicataria, senza autorizzazione alcuna e di sua esclusiva iniziativa, i lavori prima dell’approvazione del contratto di appalto, è responsabile dei danni derivati al comune per revisione dei prezzi in conseguenza dell’immediata sospensione dei lavori per consentire la redazione di una perizia di variante motivata da esigenze paesaggistiche (X. xxxxx, reg.Sicilia, 19/10/94, n.175 R).
Essenzialità del termine
Il termine fissato per la consegna dei lavori (45 gg.) non può considerarsi essenziale ma la sua inosservanza può dar luogo alle conseguenze di seguito riportate.
Amministrazioni Statali
art. 153, c. 2, del reg.“2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.”
Altre Stazioni Appaltanti
45 gg. dalla data di stipula del contratto.
45 gg. dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto
45 gg. dalla data di approvazione del contratto
Cottimo Fiduciario
45 gg. dalla data dell'accettazione dell'offerta
Mancata consegna per colpa dell’Appaltatore
Art. 153 c.7 del reg. “Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.”
E’ da notare che all’Amministrazione è riconosciuta la facoltà e non l’obbligo di risolvere il contratto, perciò nulla impedisce che si possano tentare altre convocazioni.
Mancata consegna per colpa della Stazione Appaltante
Se, invece, la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, è l’appaltatore che può chiedere di recedere dal contratto .
La stazione appaltante, quindi, è responsabile ogniqualvolta venga riscontrato in capo alla stessa un comportamento caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia che abbia determinato il ritardo di cui sopra.
- L’eventuale accoglimento dell’istanza di recesso dà diritto al rimborso, a favore dell’appaltatore, di tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto riconosciuto dall’Art. 157 c.1 del Regolamento inoltre in base al comma 4 “La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso”
- Nei casi in cui l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. (Art.157
c.2 del Regolamento) inoltre in base al comma 4 “la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190”.
- Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo e senza, tuttavia, che l’appaltatore abbia proceduto alla messa in mora dell’Amministrazione, secondo una parte della dottrina, la stessa p.a. non è tenuta al rimborso dei maggiori oneri per il ritardo, poiché, in base ai principi della mora credendi (mora del creditore), solo la previa messa in mora della Pubblica Amministrazione obbliga quest’ultima a risarcire l’appaltatore degli eventuali oneri dovuti al ritardo.
Allorché l’appaltatore si presenti alla consegna, si fa luogo al tracciamento e sono collocati i picchetti, i capisaldi, le sagome e i termini che si riconoscano necessari. L’appaltatore è responsabile della loro conservazione.
La consegna dei lavori deve risultare da processo verbale redatto in doppio esemplare in contraddittorio con l’appaltatore.
Mancata Consegna dei Lavori per colpa della Stazione Appaltante
in caso di Mancata Consegna Lavori per colpa della Stazione Appaltante l'Appaltaore deve
NO
Richiesta di Recesso
(Messa in mora)
SI
SI
Accoglimento dell'istanza di Recesso
NO
A pena di decadenza l'Appaltatore deve iscrivere riserva nel verbale di consegna ed esplicitarla nel registro di contabilità
Iscrizione Riserva
Entro 60 gg. dalla comunicazione, a pena di decadenza , l'Appaltatore inoltra la richiesta di
pagamento degli importi spettanti a norma del c.1 dell'art.157
Quantificazione Importo
Nessuna conseguenza
Contenuti del verbale di consegna
Nel processo verbale di consegna il direttore dei lavori indica:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
Differenza esistente fra recesso e risoluzione
E’ da notarsi come le inadempienze della stazione appaltante o dell’appaltatore diano luogo a differenti conseguenze.
- La stazione appaltante ha la possibilità di risolvere il contratto (Art. 153
c.7 del reg.) per inadempimento. In tale circostanza, in generale, la parte che ha adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni ha la possibilità di scegliere tra l’adempimento e la risoluzione del contratto; Ovvero l’Appaltatore ha l’obbligo di prendere la consegna dei lavori.
- L’Appaltatore ha invece la possibilità di recedere dal contratto (Art. 157
c.1 del reg.) ovvero ha la possibilità di chiedere lo scioglimento del vincolo contrattuale per anomalie verificatesi al momento della conclusione, poiché concluso in stato di pericolo, oppure per lesione. Ovvero l’Appaltatore ha il diritto di chiedere la consegna dei lavori.
La differenza è evidente poiché il recesso è un atto unilaterale con cui una delle parti chiede il proscioglimento dal vincolo contrattuale, che può avvenire a causa di un ripensamento o per varie sopraggiunte anomalie; la risoluzione invece permette di sciogliere il contratto con il consenso di entrambe le parti oppure interviene unilateralmente per ipotesi anteriormente previste tra le parti.
Stato apparente dei luoghi e media diligenza
La dichiarazione, di cui al punto c dell’art.154, deve, usando la media diligenza, riferirsi esclusivamente allo stato apparente dei luoghi e per nessun motivo può essere estesa a quei fatti rilevabili solo a seguito di indagini, sondaggi o analisi approfondite.
Per cui la mancata iscrizione della riserva non preclude le future richieste di maggiori compensi derivanti dalle difformità tra stato dei luoghi e progetto.
Il documento è firmato dall’imprenditore aggiudicatario e dal direttore dei lavori e dalla sua formazione decorre il termine contrattuale per l’esecuzione dei lavori.
Un esemplare del verbale di consegna è inviato dal direttore dei lavori al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all’appaltatore, ove questi la richieda.
Il verbale di consegna, pertanto, riveste una notevole importanza, in quanto in esso sono riportati i dati che potranno assumere rilevanza durante l’esecuzione dei lavori.
Tale atto ha valenza meramente ricognitiva delle situazioni di fatto descritte nel progetto ed ha la funzione di constatare la rispondenza delle condizioni dei luoghi a quelle definite nel progetto stesso.
Il verbale di consegna dei lavori è un atto meramente ricognitivo delle situazioni di fatto, ed ha, quindi, soltanto la funzione di constatare che le condizioni dei luoghi siano conformi a quelle del progetto, ma da esso non si può desumere la volontà di rinunciare a maggior compensi per l’esistenza di ostacoli e situazioni non contestati all’atto della consegna. (Lodo arbitrale, 11 maggio 1990, n. 38).
Differenze riscontrate all’atto della consegna
Il direttore dei lavori è responsabile dinnanzi all’Amministrazione committente della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori e l’effettivo stato dei luoghi (art. 155, comma 1, reg.). Per cui se si riscontrano differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo , non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate e propone i provvedimenti da adottare. (art.155 c.2 del reg.)
a) Differenze rilevanti
Nei casi in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare. (Art.155 c.2 reg.)
“Sussiste la responsabilità per danno erariale a carico del direttore dei lavori che, in violazione dell’art. 11, r.d. 25 maggio 1895, n. 350 regolamento dei lavori pubblici, non ha sospeso la consegna dei lavori riscontrando difformità fra il progetto e le condizioni necessarie per la sua esecuzione e determinando così le negative conseguenze della sospensione per fatto imputabile all’amministrazione “
(X. xxxxx, reg. Marche, 1°aprile 1998, n. 1710).
b) Differenze minime
Tuttavia, tenuto conto di quanto previsto dal nuovo art.155, c.3 del reg. si ritiene che se si tratta di variazioni funzionalmente irrilevanti e compatibili con l’importo contrattuale (quinto d’obbligo) il Responsabile del Procedimento può ugualmente disporre che la DL proceda alla “consegna parziale” dell’opera.
Rimane ferma comunque la possibilità per l’appaltatore, come previsto dalla norma, di formulare una specifica riserva nel verbale di consegna, se presume che le modifiche riscontrate possano avere effetti sui costi e sulle modalità dell’appalto.
Art.155 ultimo comma
“4. Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all’articolo 190.”
L’importanza delle verifiche preliminari Art. 106 del reg.
Condizione perché si dia avvio alle procedure di scelta del contraente è l’avvenuta validazione del progetto, previa acquisizione dell’attestazione del direttore dei lavori, se già nominato, del permanere delle condizioni per l’immediata esecuzione dei lavori. Tale documento rappresenta l’atto conclusivo dell’attività di validazione progettuale (art.54 del reg.)
Pertanto, laddove il direttore medesimo, in sede di consegna dei lavori, riscontri per la prima volta differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, avrà cura di specificare le ragioni per cui esse, se antecedenti, non sono emerse già nel corso del precedente sopralluogo.
In mancanza, sarà responsabile per non averle constatate tempestivamente e per aver, così, indotto l’amministrazione appaltante alla successiva celebrazione della gara o, comunque, alla stipulazione del contratto.
Art. 54. Estensione del controllo e momenti della verifica
7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all’articolo 106, comma 1
Art. 55. Validazione
1. La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all’articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
3. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
Art. 106. Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici
1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta validazione del progetto di cui all'articolo 55, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
VERIFICHE
SU TUTTI ILIVELLI DI PROGETTAZIONE
ATTESTAZIONE DELLA D.L. VALIDAZIONE (ART.106 DEL REG.)
Differenze riscontrate all’atto della consegna
Il Direttore dei Lavori
durante le operazioni di consegna Xxxxxx
Procede alla Consegna deri Lavori
NO
Differenze fra progetto e situzaioni locali
SI
Sospende la Consegna deri Lavori
IL RUP
in base alle risultanze e proposte evidenziate dalla DL
NO
Differenze Rilevanti
SI
Non si procede alla Consegna deri Lavori
dispone che la DL proceda alla
consegna parziale
se
sussistono entrambi le seguenti condizioni:
1- l'importo netto dei lavori non eseguibili <20%
2- non incide sulla funzionalità dell'opera o del lavoro
(acquisito il benestare del dirigente competente)
Consegna d’urgenza
Dal complesso delle norme si evince che la consegna in via d’urgenza è istituto eccezionale che comporta l’applicazione di norme altrettanto particolari (art.11 c.9 del codice e art.153 del reg.). Più in generale l’istituto della “consegna dei lavori in xxx xx xxxxxxx” xxxxxxx xx xxxx eccezionali e richiede l’esistenza di oggettive ragioni d’urgenza ovvero “nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.“ (Art.11 c.9).
Per cui divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e qualora ricorrano ragioni di urgenza qualificata “Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.” (Art. 153 del reg.). Tale tipo di consegna è comunemente denominato come “consegna sotto riserva di legge”.
In tal caso, il processo verbale deve indicare a quali materiali l’appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’impresa.
La norma è diretta, da una parte, ad assicurare che vengano eseguiti solo quei lavori che l’urgenza richiede, e dall’altra, ad impedire che l’appaltatore, vista l’incertezza contrattuale, possa prendere autonome iniziative.
Se le parti, successivamente, addivengono alla stipula del contratto, il Direttore dei Lavori revoca le eventuali limitazioni (art. 154, c. 3, reg.).
Quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore a sue spese, a seguito della consegna d’urgenza, viene registrato dal direttore dei lavori.
Infatti, nell’ipotesi in cui non segua la definitiva stipula del contratto, l’impresa ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, xxx comprese quelle per opere provvisionali.
Art. 153 c.4. ” In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo periodo, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.”
Trattandosi di rimborso delle spese la reintegrazione sarà effettuata in base ai costi di mercato e non in base ai prezzi stabiliti nel contratto poiché quest’ultimo deve essere considerato come mai intervenuto. I prezzi contrattuali possono essere assunti come base di calcolo previa decurtazione degli utili (10%).
Le conseguenze
L’Appaltatore avrà diritto ad un termine suppletivo corrispondente alla minor produzione realizzata tra la data di consegna in via d’urgenza e la data di tardiva stipula del contratto.
Ove si riscontri l’inesistenza delle ragioni che rendono la consegna in via d’urgenza legittima l’Appaltatore avrà diritto al risarcimento del danno subito anche quando è stata presentata istanza di recesso.
CONSEGNA D'URGENZA
termine suppletivo
SI
NO
LEGITTIMA
risarcimento del danno
Determinazione n. 2 del 02/03/2005
Le stazioni appaltanti possono fare ricorso all’istituto della “consegna dei lavori sotto riserva di legge” soltanto in presenza di entrambe le condizioni di seguito elencate:
1) a seguito di aggiudicazione definitiva e nelle more della successiva stipulazione od approvazione del contratto;
2) in presenza di oggettive ragioni di urgenza. E’ necessario ricordare, al riguardo, che deve trattarsi di “un’urgenza qualificata e non generica tale da potersi fondamentalmente ritenere che il rinvio dell’intervento per il tempo necessario all’approvazione del contratto comprometterebbe, con grave pregiudizio dell’interesse pubblico, la tempestività o l’efficacia dell’intervento stesso” (Corte Xxxxx, sez. contr., 23 gennaio 1986 n. 1625).
In sostanza l’urgenza, deve:
- scaturire da cause impreviste ed imprevedibili, “ancorate cioè a condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere, obiettivamente, la possibilità di prefigurarsi l’evento” (determinazione dell’Autorità n. 9 del 2003);
- avere carattere cogente, vale a dire essere tale da “obbligare” l’amministrazione a provvedere senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l’interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe da un posticipato inizio di esecuzione dei lavori;
- avere, altresì, carattere obiettivo, non deve cioè essere originata da comportamenti omissivi o negligenti da parte dell’amministrazione.
Consegna Frazionata
In casi particolari la consegna può non riguardare la globalità delle aree e può perciò non essere perfezionata in un’unica soluzione.
Ricorre questa ipotesi quando:
1 - la natura o l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda
2 - si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili.
Condizione generale perché si possa dar luogo a questo tipo particolare di consegna è che la possibilità sia espressamente stabilita nel CSA e pertanto prevista fin dalla programmazione dell’opera.
Essendo la consegna frazionata un particolare tipo di consegna, è da ritenere che l’ultimo verbale (quello che conclude la consegna e da cui decorrono i termini di ultimazione) debba perfezionarsi entro il termine generale dei 45 gg.
Pur se il regolamento definisce tale tipologia di consegna come “parziale” è più corretto identificarla come “frazionata” .
Consegna Parziale
Come precedentemente evidenziato si può disporre la “consegna parziale”
dell’opera nei casi di cui all’Art.155, c.2 e 3 del reg.
“2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui all’articolo 154, comma 7.”
Consegna Continuata
Questo ultimo tipo di consegna avviene in più giorni a causa dell’estensione delle aree ed a conclusione delle relative operazioni viene redatto un unico verbale con il quale si consegna l’intera area dei lavori. Ovvero si tratta di una consegna totale perfezionata in più giorni.
Sospensione delle operazioni di consegna lavori
Le operazioni inerenti la consegna dei lavori deve attuarsi “senza soluzione di continuità” e “Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. “
Trascorso inutilmente tale termine, l’appaltatore può iniziare la procedura, prima evidenziata, per recedere dal contratto.
CONSEGNA DEI LAVORI
CAUSA CONDIZIONI IMPREVISTE
CONTINUATIVA
in più giorni causa l'entità dell'opera
Nel caso in cui è possibile dare all'appaltatore la totale ed effettiva disponibilità di aree locali e mezzi d'opera per procedere allo svolgimento dei lavori
TOTALE
FRAZIONATA
contrattualemente definita
Il RUP "dopo che il contratto è divenuto efficace"
autorizza il DL alla consegna dei lavori (art.153 dpr 207/10)
LA CONSEGNA DEI LAVORI
D'URGENZA | |
nei casi in cui la non immediata esecuzione della prestazione determinerebbe un grave danno ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari |
PARZIALE | |
Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo. art. 155 c.3 |