COMUNE DI TRENTO
rep.
COMUNE DI TRENTO
n.
CONVENZIONE
Oggetto: affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in via Ponte Alto a Cognola per la durata di 6 (sei) anni dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2026. - -
CIG 8340517C5A
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, addì x del mese di x ----
x x 2021
in Trento, ad ore xx , presso la sede degli uffici comunali situata in xxx Xxxxxxxxx, 00, avanti a me dott.ssa dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a Mezzolombardo (TN) il 26 novembre 1965, in qualità di Segretario Generale del Comune di Trento, Ufficiale Rogante ai sensi dell’articolo
137 del “Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e xx.xx., ai sensi dell'articolo 37 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, sono
personalmente comparsi i signori: --------------
- avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx, nata a Cles (Tn) l’8 marzo 1978, domiciliata nella sua qualità di Dirigente del Progetto Sport, presso la sede municipale di Trento, via Belenzani, 19, che in tale sua veste agisce in nome e per conto del COMUNE DI TRENTO, numero di codice fiscale 00355870221 in virtù del decreto sindacale prot.
n. 306201 di data 30 dicembre 2020 e ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di data 8 maggio 2018 n. 62 e della determinazione dirigenziale di data 11 maggio
2018 n. 18/28; --
- xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, domiciliato in ragione della carica ove infra, il quale interviene nel presente atto, giusta verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci dell'associazione sportiva dilettantistica di data , in qualità di legale rappresentante del ----------------------
GRUPPO SPORTIVO ARGENTARIO A.S.D. con sede
legale in Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx Xxxxx Xxxx x. 00, codice fiscale n. 80018310229 e partita iva n. 00504350224. --------------------
Comparenti tutti della cui identità, qualifica, poteri e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo, i quali, avendo i requisiti richiesti dall'articolo 48 della vigente legge notarile e con il mio consenso, non richiedono per il presente atto la presenza
di testimoni;
-
premesso
- che a seguito di procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa esperita i giorni
3 luglio 2020, 24 settembre 2020 e 27 ottobre 2020 e 15 dicembre 2020, come documentato dai verbali relativi alle sedute di pari data, ai quali tutte le parti fanno per ogni e qualsiasi effetto espresso richiamo e rinvio, la concessione del servizio in argomento è stata aggiudicata al Gruppo Sportivo Argentario A.S.D.;
- che in ottemperanza al X.Xxx. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. tramite accesso informatico alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. 0109339_20201229 è stato chiesto il rilascio dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159
e s.m. ed i. per il G.S. Argentario ASD;--------
- che nel testo del presente atto, ove brevità lo richieda, il Comune di Trento sarà chiamato anche “Comune” e il Gruppo Sportivo Argentario A.S.D., sarà chiamato anche “Associazione affidataria” o “Concessionario”;----------------
tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti signori.
stipulano articolo 1 - oggetto
Il Comune di Trento, come sopra rappresentato, affida in concessione al Gruppo Sportivo Argentario A.S.D., che accetta a mezzo del predetto rappresentante, la gestione dell'impianto sportivo sito in xxx Xxxxx Xxxx x.
00 x Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx, identificato catastalmente dalle particelle edificiali 1655 sub. 6 (parte) e sub. 7 (parte) in Comune Catastale di Cognola ed appartenenti al Patrimonio Indispondibile del Comune di Trento, così come rappresentate nelle planimetrie incluse nella “Relazione Tecnica Ilustrativa” allegato 1 al Capitolato per l'affidamento in concessione di cui meglio si dirà al successivo
articolo 3.
La gestione dell’impianto sportivo comprende le attività di erogazione di servizi sportivi e lo svolgimento di attività connesse, compatibili con l’agibilità dell’impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture, impianti, attrezzature e degli spazi esterni per tutta la durata della convenzione, con decorrenza di cui all’articolo 7 “Durata della Concessione” del Capitolato, a fronte della riscossione delle entrate dagli utenti e dello sfruttamento economico e funzionale dell’intero impianto.
L'esecuzione del presente contratto sarà diretta dall’avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx - Dirigente del Progetto Sport o suo delegato, qui indicato come responsabile dell’esecuzione del presente atto ai sensi dell’articolo 49 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti. --- Articolo 2 – consistenza impianto sportivo L'impianto sportivo oggetto della presente concessione risulta così composto:--------------
• n. 2 campi da tennis all’interno di un palazzetto (campi 1 e 2 - edificio A piano interrato), con fondo in pavimentazione
sportiva di tipo PLAY IT (finitura in resina) dotati di impianto di illuminazione e di riscaldamento. Lo spazio a disposizione è di dimensioni pari a m. 37,00 x m. 33,80, con adiacente magazzino di superficie di circa mq. 18,00 e locale centrale termica;--------------
• n. 1 campo da minitennis esterno (edificio A piano interrato);
• n. 2 campi per il gioco dello squash (campo 5
e 6 - edificio A piano interrato), ciascuno di dimensioni pari a m. 6,40 x m. 9,75;----------
• n. 1 locale denominato “palestra” (edificio A piano interrato) di superficie di circa mq. 70,00;
• n. 2 spogliatoi (M/F) (edificio A piano interrato) attrezzati con docce, servizi igienici e n. 1 ripostiglio;------------------
• n. 1 locale deposito, n. 1 locale tecnico e n.
1 centrale termica (edificio A piano interrato);
• locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande con ingresso autonomo, (edificio A piano terra) costituiti da n. 2 sale bar/ristorante rispettivamente di superficie circa mq. 65,00 e mq. 115,00, n. 1
locale cucina di superficie circa mq. 28,00,
n. 2 depositi, servizi igienici per complessivi mq. 275, una terrazza esterna con superficie pari a 170 mq; --------------------
• locale denominato “segreteria”, (edificio A piano terra) di superficie di circa mq. 19,40;
• n. 1 campo da tennis (campo 3 – Aree B - C) non coperto, con fondo in erba sintetica e dotato di impianto di illuminazione, di dimensioni complessive pari a m. 18,48 x m. 39,00 tali da permettere l’installazione di un pallone pressostatico;
• n. 1 campo polivalente (campo 4 - Aree B - C) con copertura fissa metallica, con fondo in erba sintetica, dotato di impianto di illuminazione e di riscaldamento, destinato al gioco del calcetto e del tennis. Lo spazio a disposizione risulta di dimensioni pari a m. 19,70 x m. 39,70, con adiacente deposito di superficie di circa mq. 87,00;----------------
• un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 100,80 kW posto sulla copertura della struttura principale (planimetria generale), in funzione dal 2012;--------------
• vialetto di ingresso con riserva di diritto di
passo a favore di terzi per l’accesso alla struttura sportiva in gestione ad A.S.I.S. (planimetria generale).
articolo 3 - obblighi L'Associazione affidataria si impegna e obbliga a gestire il servizio di cui all’articolo 1 del presente contratto a regola d’arte e alle condizioni e ai patti di cui: ------------------
a) al “Capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in xxx Xxxxx Xxxx 00 x Xxxxxxx - Xxxxxx”, di seguito denominato “Capitolato”, che, unitamente ai suoi allegati, viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera alfabetica “A”, omessane la lettura per dispensa delle parti;
b) all’offerta economica dell’Associazione affidataria aperta in seduta pubblica di data 27 ottobre 2020 citato in premessa; ---------------
c) all’offerta tecnica dell'Associazione affidataria presentata in sede di gara dall’Associazione medesima, aperta in seduta pubblica di data 24 settembre 2020 e costituita da un elaborato composto di n. 4 (quattro)
fogli;
d) al disciplinare di gara integrale di data 18 giugno 2020 e a tutti i verbali di gara citati in premessa che l’Associazione affidataria dichiara espressamente di conoscere e di accettare;
Le parti dichiarano ad ogni effetto, dandosene reciprocamente atto, che l'elaborato sopra individuato alla lettera c) costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato allo stesso, specificando di conoscerne perfettamente il contenuto e significato con riguardo al servizio in oggetto.
Articolo 4 – aspetti economici
Il Comune non versa alcun corrispettivo all'Associazione affidataria, attribuendo alla stessa quale corrispettivo, il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo alla stessa del rischio operativo legato alla gestione dell'impianto sportivo, come evidenziati nella matrice dei rischi allegato 4 al Capitolato. All'Associazione affidataria spettano tutte le entrate derivanti dalla gestione, fra cui quelle
tariffarie per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di terzi per attività sportiva e utilizzi diversi, quelle da corrispettivo per prestazione di servizi o versate da terzi
subappaltatori. --
I corrispettivi e le tariffe, unitamente ad ogni altra entrata, sono impiegati dal Concessionario a copertura degli oneri conseguenti agli obblighi di cui all'articolo 13 del Capitolato.- Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo sono determinate annualmente dal Concessionario nei limiti delle tariffe massime stabilite dal Comune per le diverse tipologie di impianto sportivo e secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del Capitolato.----------------
Il canone annuo, derivante dall'offerta presentata dall'Associazione affidataria in sede di gara, da maggiorarsi dell’IVA viene convenuto ed accettato in euro 13.200,00 (tredicimiladuecento e zero centesimi), oneri
fiscali esclusi. --
Il canone contrattuale è assoggettato all'applicazione dell'IVA, trattandosi di concessione che non trasferisce al Concessionario poteri di natura pubblica. ------
Il canone annuo deve essere corrisposto in una rata unica da versare entro il 15 (quindici) dicembre di ogni anno di concessione fatta eccezione per l’ultimo anno per il quale il relativo canone deve essere versato 15 (quindici) giorni prima della scadenza della concessione.
A partire dal secondo anno solare di concessione, il canone dovuto deve essere incrementato della percentuale di adeguamento al tasso di inflazione offerta in sede di gara. Il tasso di inflazione è calcolato sulla base della variazione percentuale dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) registrata nell’anno solare precedente..-------------------
Per i successivi anni di durata del presente contratto si terrà conto delle variazioni intervenute nell'anno precedente.---------------
Articolo 5 - durata
La concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente atto ha la durata di anni 6 (sei) e decorre dall'1 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2026.----------
Il Concessionario assicura la continuità del
servizio anche dopo la scadenza del presente contratto, nel rispetto dei livelli di servizio pattuiti e alle medesime condizioni, su richiesta del Comune, nelle more del nuovo affidamento del servizio. Tale obbligo, fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, non può protrarsi oltre dodici mesi dalla scadenza del presente contratto. In tal caso il Comune dà un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.--------
Articolo 6 – obblighi assicurativi
Le parti si danno reciprocamente atto che l’Associazione affidataria ha provveduto al deposito presso il Comune di Trento - Progetto Sport di copia della polizza assicurativa in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente convenzione per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'impianto sportivo, ai dipendenti e ai collaboratori del Comune e del Concessionario nonché ai terzi con riferimento ai prodotti e servizi erogati, come previsto dall'articolo 25 del Capitolato.-------
Articolo 7 - tracciabilità
Ai sensi dell'articolo 22 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti si
indica nella persona del soprageneralizzato xxxx. Xxxxxx, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione affidataria - o altra persona a ciò legittimata da patti sociali riscontrabili agli atti camerali con nominativo previamente comunicato all’Amministrazione concedente - il soggetto legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare.---------------------
Il Concessionario, come sopra rappresentato, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m. ed i.. ----
A mente dell’articolo 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. ------------
Ai sensi del medesimo articolo 3 della L. n. 136/2010 l'Associazione affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà
immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante o l’Amministrazione concedente. -----
In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge in parola.
Articolo 8 – cauzione definitiva
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A garanzia della completa ottemperanza agli obblighi di gestione il Concessionario ha prestato, ai sensi dell’articolo 29 del Capitolato, la cauzione definitiva che ammonta a euro 85.535,35
(ottantacinquemilacinquecentotrentacinque e trentacinque centesimi) e viene assolta mediante
.
articolo 9 – invariabilità dell'assetto dell'impianto sportivo e manutenzioni
La manutenzione straordinaria è a carico del Concessionario.------------
Il Concessionario, nel corso della durata della concessione, è tenuto ad eseguire:
- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla “Relazione Tecnica Illustrativa” - Allegato 1 al presente Capitolato;
- tutti gli ulteriori interventi di manutenzione migliorativa che ha proposto in sede di gara.
Gli interventi devono essere tutti eseguiti previa comunicazione scritta al Comune e nel rispetto della tempistica indicata nel PEF. ----
E' fatto espresso divieto al Concessionario di modificare l'impianto sportivo in concessione, o parti dello stesso, nonché realizzare nuove strutture ove manchi la preventiva autorizzazione scritta del Comune. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla
situazione originaria. Il Comune in ragione della gravità dell'atto o del ripetersi di realizzazioni abusive applicherà quanto previsto all'articolo 16 del presente atto fino alla risoluzione di diritto della concessione fatta salva in ogni caso la richiesta di risarcimento danni.
Per gli interventi di manutenzione si richiama l’articolo 22 del Capitolato e l'allegato 1 “Relazione tecnico-illustrativa” al Capitolato medesimo (allegato 1 al disciplinare di gara).- - Articolo 10 - subappalto
Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, è vietato subappaltare a terzi le attività oggetto di concessione o di modificare la destinazione d'uso dell'impianto o di parte di esso, pena la risoluzione del contratto.--------
E’ stata data facoltà al Concessionario di affidare in appalto a terzi, ai sensi dell’articolo 174 del D.Lgs. 50/2016 e succ mod. e int. e come disposto nell’articolo 24 del Capitolato, i servizi sottoelencati a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal Codice:----------------------------
• servizio di pulizia dell’impianto;------------
• servizio di custodia.-------------------------
Il Concessionario non si è avvalso della suddetta prerogativa indicandolo nella Dichiarazione di partecipazione come previsto al punto 10 del Disciplinare.----------------------
Articolo 11 – elezione del domicilio L'Associazione affidataria dichiara a tutti gli effetti del presente atto: ---------------------
a) di eleggere ai fini del presente contratto il proprio domicilio in Trento, via Ponte Alto 78
Cognola, presso la sede legale
dell'Associazione; -----------------------------
c) che il proprio domicilio fiscale è il seguente: Trento, via Ponte Alto 78 Cognola.- - - -
L’Associazione affidataria prende atto che tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell'Associazione affidataria o di colui che la rappresenta
nell’esecuzione | del contratto, | al domicilio |
eletto ai sensi | della lettera a) | del precedente |
comma oppure | a mezzo PEC | all'indirizzo |
00000000@xxx.xxxxxxxxxxx.xx. -------------------
articolo 12 – codice di comportamento
L'Associazione affidataria prende atto che il Comune di Trento ha approvato con deliberazione della Giunta comunale 28 dicembre 2016 n. 250, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento; detto Codice è rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx) e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegato. A norma dell'articolo 2, i contenuti del Codice si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Associazione. ----------------------
L'Associazione affidataria prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Associazione stessa accertati dall'Amministrazione comunale, l'Amministrazione stessa, previa instaurazione del contraddittorio con l'Associazione affidataria, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Associazione affidataria con tutte le conseguenze a carico dell'Associazione affidataria previste dalla normativa vigente per
il caso di risoluzione del contratto in danno dell'Associazione affidataria.------------------
articolo 13 – patto di integrità
Le parti si danno reciprocamente atto che costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato allo stesso il “Patto di integrità tra il Comune di Trento e gli operatori economici partecipanti alle gare” che, debitamente sottoscritto dalle parti stesse, si trova depositato agli atti di gara. Le parti con la sottoscrizione del presente contratto confermano espressamente di avere ben compreso il contenuto del documento in questione e di avere consapevolezza delle conseguenze ivi previste in caso di inosservanza degli obblighi, che potranno tradursi anche nella risoluzione del presente contratto per grave inadempimento.----------------------------
Articolo 14 – incarico esterno trattamento dati Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Capitolato, il Concessionario è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito delle attività svolte per la gestione dell'impianto sportivo. Il rapporto è disciplinato da atto di nomina predisposto dal
Titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato al presente contratto sotto la lettera alfabetica “B”.---------------------------------
articolo 15 - controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione o all'attuazione del presente contratto sono devolute all'Autorità giudiziaria competente avanti il Foro di Trento.-----------------------
articolo 16 – regime delle inadempienze e penalità
Qualora fossero rilevate significative inadempienze dell'Associazione affidataria nell'esecuzione di quanto stabilito nel presente atto o nella corrispondenza con il progetto di gestione presentato in sede di gara e/o nell'uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune, senza peraltro incorrere in una delle cause di risoluzione del contratto, il Comune, ai sensi dell’articolo 30 del Capitolato, procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati entro
10 (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza. Il Concessionario può presentare osservazioni e
controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione. Il Comune a suo insindacabile giudizio, entro 20 (venti) giorni dalla contestazione comunica al Concessionario l'esito finale della sua valutazione:
- positiva, se gli elementi giustificativi presentati siano stati ritenuti congrui e sufficienti;
- negativa, in assenza di controdeduzioni, oppure qualora gli elementi giustificativi presentati siano stati ritenuti insufficienti a giustificare la mancanza contestata. In questo caso il Comune comunica l'ammontare della penale, in attuazione di quanto sancito dall’articolo 30 del Capitolato, secondo la gravità dell'inadempimento.---------------------
Il Concessionario è comunque sempre tenuto ad attuare gli interventi necessari per risolvere le inadempienze contestate.---------------------
La penalità viene comminata mediante nota di addebito che l'Associazione affidataria deve versare nel termine di 30 (trenta) giorni, fatta salva la possibilità per il Comune di rivalersi sulla cauzione di cui all'articolo 8 del
presente contratto. Anche a seguito dell'applicazione di penalità il Comune mantiene inalterato il diritto all'azione risarcitoria quando ne ricorrono le condizioni.--------------
articolo 17 - risoluzione
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere automaticamente e unilateralmente il presente atto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nel rispetto di quanto revisto dall’articolo 31 del Capitolato.----------------
In tutti gli altri casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere il servizio, o qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione procede alla motivata contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnandoli un termine per presentare le proprie controdeduzioni o eseguire gli adempimenti contestati. Il responsabile dell'esecuzione, se ritiene di non accogliere le controdeduzioni, o in mancanza di esse, o perdurando il grave inadempimento, procede alla risoluzione ai sensi degli articoli 1453 e 1454
del codice civile. ----
Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Associazione affidataria nulla sarà dovuta alla stessa. Resta fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni, nonché di rivalersi su eventuali crediti del Concessionario o sulla cauzione
sopra richiamata. ---
Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente atto con le modalità ed entro i termini previsti ed il Comune non addivenga alla risoluzione del contratto, il Comune stesso procede d'ufficio a sanare le inadempienze contestate ordinando ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune, anche mediante escussione totale o parziale della cauzione presentata.-------------
Qualora la concessione sia revocata per ragioni di pubblico interesse si applica l'articolo 176, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti”. La concessione cessa altresì nelle ipotesi previste dall'articolo 176, comma 1, del citato Xxxxxx dei contratti.- -
articolo 18 – capacità a contrattare
Il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, a norma dell’articolo
46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e reso edotto da me Ufficiale rogante sulla responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che l'Associazione dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione medesima. -------------
articolo 19 – clausola risolutiva espressa EVENTUALE
articolo 20 – dichiarazioni finali
Le parti dichiarano di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le disposizioni contenute nel “Capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in xxx Xxxxx Xxxx x. 00 x Xxxxxxx
- Xxxxxx” allegato, unitamente ai suoi allegati,
al presente contratto sotto la lettera alfabetica “A”, nonché gli articoli del presente contratto di cui ai numeri 4 (aspetti economici), 5 (durata del contratto), 9 (invariabilità dell'assetto dell'impianto sportivo e manutenzioni), 10 (subappalto), 12 (codice di comportamento) 15 (controversie ed indicazione Foro competente) e 16 (regime delle inadempienze e delle penalità), 17 (risoluzione) e 19 (clausola risolutiva espressa). -----------
articolo 21 – regime fiscale
Tutte le spese per e in causa del presente atto, registrazione, diritti di segreteria, bolli e tasse e ogni altra, nessuna esclusa, stanno a carico dell’Associazione affidataria. ----------
Al presente contratto si applica l’imposta di registro in misura fissa a norma dell’articolo
40 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m., riguardando una prestazione di servizio soggetta all’imposta
sul valore aggiunto. ------
Il presente atto è stato pubblicato mediante lettura da me datane ai signori comparenti, i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, approvato e sottoscritto avanti a me, con firma autografa, anche nel margine dei
fogli. Trattandosi di atto pubblico formalizzato con modalità elettronica a norma dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. si procede, con scansione ottica di questo atto in formato pdf/A, all'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa delle parti come consentito dall'articolo 52-bis L.N. e quindi, su supporto informatico non modificabile, alla apposizione della firma digitale di me Ufficiale rogante dopo le parti e
in loro presenza. ---
Dattiloscritto da persona di mia fiducia su x mezzi fogli, dei quali sono coperte da scrittura pagine x per intero e sin qui della x. ---------