Che tipo di assicurazione è?
Assicurazione per le mostre d’arte fino al milione di euro
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: AXA Art Versicherung AG – Prodotto : “Exhibition EXPRESS”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Contratto di assicurazione temporanea che assicura su base “All risks” opere ed oggetti d’arte esposti nell’ambito di mostre e rassegne temporanee presso la sede espositiva specificata nel contratto.
Che cosa è assicurato?
✓ Sono assicurati oggetti d’arte (dipinti, disegni, incisioni, statue ed in generale tutto ciò che viene trattato sul mercato dell’arte e/o antiquariato) esposti nell’ambito di mostre temporanee, contro i danni materiali e diretti causati da eventi accidentali o dolosi non espressamente esclusi, (incluso l’eventuale deprezzamento) che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento dei beni assicurati.
La copertura opera con varie estensioni:
✓ La garanzia di “sola giacenza” si estende al periodo espositivo e termina nel momento in cui hanno inizio le operazioni di disallestimento. È possibile richiedere la copertura anche durante le operazioni di allestimento e, a conclusione dell’esposizione, le operazioni di disallestimento.
✓ La garanzia “da chiodo a chiodo”, oltre alla giacenza in mostra, si estende al trasporto dei Beni Assicurati dalla sede ove si trovano alla sede di esposizione e viceversa a termine mostra. Sono incluse le operazioni di allestimento/disallestimento, nonché di imballo e/o di disimballo.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate. La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati “Esclusioni”.
Di seguito alcune delle principali Esclusioni:
🗶 I danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.
🗶 Xxxx e colpa grave dell’Assicurato o Contraente nonché dei loro dipendenti.
🗶 Le mostre la cui sede espositiva non sia in Italia.
Ci sono limiti di copertura?
La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli. Di seguito alcuni dei principali limiti:
! Danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo, autorità di fatto o di diritto.
! Truffa, estorsione, appropriazione indebita.
! Danni causati da attacchi cibernetici, da contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.
! Danni verificatisi in occasione di terremoti, bradisismo, frane, smottamenti, valanghe, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni d’acqua alta.
! Danni causati dall’esposizione al gelo, calore, variazioni di temperatura, condensazione, umidità e radiazioni luminose.
! Danni causati da stato di conservazione, progressivo deterioramento del bene assicurato, vetustà, muffa, usura, ruggine, ossidazione, uso improprio.
! Danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodi non idonei alla natura e al valore del bene assicurato.
! Danni ad opere esposte all’aperto.
! Xxxxxxxx o smarrimenti constatati anche in occasione di inventario.
Dove vale la copertura?
✓ Relativamente al periodo di giacenza, nella sede identificata in polizza e, se previsto, relativamente ai trasporti, per le movimentazioni da/per suddetta sede, con esclusione delle tratte effettuate in paesi soggetti a sanzioni internazionali.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore (è prevista l’eventuale esenzione d’imposte nei termini previsti dalla legge).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento.
L’assicurazione essendo stipulata nella forma “temporanea” termina nella data concordata tra le Parti, riportata nelle Condizioni Particolari di Polizza.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto è stipulato nella forma “temporanea” pertanto non è prevista la disdetta del contratto.
Assicurazione per le mostre d’arte fino al milione di euro
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: AXA Art Versicherung AG Prodotto: “Exhibition EXPRESS”
Data ultima edizione: Gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l‘Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032. Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, x. xxxxxx 00 – XXX 00000; città Milano; tel. x00 00 0000000; sito internet: xxx.xxx-xxx.xx; e-mail: xxxx@xxx-xxx.xx ; PEC: xxx-xxx@xxxxxxxxx.xx
La sede legale di AXA Art Versicherung AG è situata a Colonia (Germania) in Xxxxxxx Xxxxx 00-00, 00000, Registro delle Imprese di Colonia HR B nr. 32170, fa parte del Gruppo AXA ed è sottoposta al controllo della BaFin, quale autorità tedesca di vigilanza preposta.
AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l‘Italia, mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito all’Impresa sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico x00 00 0000000 – Fax x00 00 0000000; indirizzo internet: xxx.xxx-xxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxx-xxx.xx .
In Italia l’Impresa opera in regime di stabilimento ed esercita l’assicurazione nei rami: merci trasportate, incendio ed altri elementi naturali escluso il rischio energia atomica, altri danni ai beni (con l’esclusione dei rischi bestiame e grandine), responsabilità civile generale e perdite pecuniarie. È iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032.
Il patrimonio netto di AXA Art Versicherung AG, riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a Euro 69.594.000,00 di cui Euro 14.637.000,00 di capitale sociale interamente versato.
Il solvency ratio al 31 dicembre 2017, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CS del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 191%.
Per informazioni patrimoniali sulla Società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa) è possibile consultare il sito: xxx.xxx-xxx.xxx/xx/xx/xxxxxxxx.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Si precisa che l’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Con la “garanzia da chiodo a chiodo” con formula “All risks” (Tutti i Xxxxxx) sono assicurati oggetti d’arte (dipinti, disegni, incisioni, statue ed in generale tutto ciò che viene trattato sul mercato dell’arte e/o antiquariato) esposti nell’ambito di mostre temporanee contro i danni materiali e diretti causati da eventi accidentali o dolosi non espressamente esclusi, (incluso l’eventuale deprezzamento) che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento dei beni assicurati. | |
La garanzia, salvo diversa espressa previsione di polizza, inizia dal momento in cui i beni vengono rimossi dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballati ed intraprendere il primo trasporto. | |
L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico nella sede di esposizione specificata in polizza e cessa quando i beni assicurati, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolti dall'imballaggio e collocati nel luogo loro destinato. Sono compresi i danni subiti durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio. | |
Sono inoltre inclusi, salvo diversa espressa previsione di polizza, i danni conseguenti a scioperi, sommosse, atti vandalici e terrorismo. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO | |
Rischio sola Giacenza | È possibile limitare la copertura alla giacenza dei Beni presso la sede di esposizione specificata in polizza. È possibile richiedere la copertura anche durante le operazioni di allestimento e, a conclusione dell’esposizione, le operazioni di disallestimento. |
Che cosa non è assicurato? | |
Si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze o nullità delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto. | |
Rischi esclusi | Danni causati da o dovuti a: a) gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria; b) esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l’illuminazione delle cose assicurate; c) stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento delle cose assicurate; d) fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori; e) operazione di restauro - anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo - effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati. f) funzionamento, usura e/o guasto di meccanismi, apparati elettrici od elettronici; g) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili; h) dolo o colpa grave di dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, nonché di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o che abbiano concorso ad agevolare il sinistro, ed egli stesso non agisca in rivalsa contro di essi. k) ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere anche se rilevati in occasione di inventario; l) truffa, estorsione, appropriazione indebita; m) errata programmazione di un sistema informatico e/o apparato elettronico in genere e/o o da errate istruzioni date al sistema e/od all’apparato elettronico stesso; n) difetti, errori ed omissioni attribuibili all’Assicurato/Contraente o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica nel corso di un progetto, allestimento o manutenzione conservativa delle cose assicurate; o) mancata erogazione di energia in genere (solare, eolica, elettrica, idrica, termica e/o di altro tipo); p) atto di confisca; q) uso improprio delle cose assicurate; r) danno consequenziale e indiretto, cioè che non riguardi la materialità delle cose assicurate, anche se conseguente a danno materiale e diretto indennizzabile; s) rotture di climabox, teche e vetri/lastre protettive. verificatesi in occasione di: 1. furto, tentato o consumato, allorché l’autore si sia introdotto nei locali o aree contenenti le cose assicurate o parte di essi: 1.1 senza violare le difese esterne descritte, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili o di chiavi false; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento di chiavi autentiche. 1.2 In modo clandestino e con asportazione della refurtiva a locali o aree chiuse, senza violare le difese |
esterne come indicato al punto 1.1. 2. trasporto e/o movimentazione e/o trasferimento non effettuato per via diretta dalla sede del prestatore alla sede espositiva e viceversa, operazioni di carico e scarico delle cose assicurate al di fuori dei locali o aree specificate e descritte in polizza; 3. atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto; 4. esplosioni o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche; 5. eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno; 6. xxxxx, xxxxxxxx e slavine; 7. maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta; 8. inondazioni e alluvioni; 9. bagnamenti, da qualsiasi causa, ad opere d’arte la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento 10. terremoti. |
Ci sono limiti di copertura? |
Si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze o nullità delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto. |
L’assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate. La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati “Esclusioni”. Di seguito alcune delle principali Esclusioni: 🗶 I danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza. 🗶 Xxxx e colpa grave dell’Assicurato o Contraente nonché dei loro dipendenti. 🗶 Le mostre la cui sede espositiva non sia in Italia. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Si precisa che, di norma, le clausole che indicano oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto. | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l'Assicurato deve: a) come previsto dall'art. 1914 cod. civ., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i Beni Assicurati; b) quando previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo; c) ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o fax, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno; d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettere a disposizione della Società o dei periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento previsto dalle norme di legge vigenti o utile ai fini delle loro indagini e verifiche e alla determinazione dell’indennizzo; e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce anche fotografiche del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi. Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi. Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Assistenza diretta/in convenzione: non sono fornite prestazioni direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. |
Prescrizione: in assenza di comunicazione fra le Parti, dopo due anni il sinistro cade in prescrizione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 cod. civ. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l’oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza. |
Obblighi della Società | Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all’art. 19. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza avente efficacia di giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 14 g) e h). |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio al rilascio della polizza deve essere pagato all’Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore (è prevista l’eventuale esenzione d’imposte nei termini previsti dalla legge). |
Rimborso | Se la richiesta di aumento della somma assicurata portasse ad eccedere l’esposizione massima della Società di € 1.000.000,00, l’aggravamento di rischio determinerà l’automatica cessazione della garanzia assicurativa ai sensi del citato art. 1898 C.C. e, la Società procederà al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto a decorrere dal momento in cui l’aggravamento di rischio si è determinato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento. L’assicurazione essendo stipulata nella forma “temporanea” termina nella data concordata tra le Parti, riportata in Polizza. |
Sospensione | Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza (art.2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, delle Condizioni Generali d’Assicurazione) e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione dello stesso per eventuale ripensamento. |
Exhibition EXPRESS è un contratto di assicurazione temporanea che assicura su base “All risks” opere ed oggetti d’arte esposti nell’ambito di mostre e rassegne temporanee presso la sede espositiva specificata nel contratto.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto possono differire in base all’intermediario alla quale è assegnata la polizza. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa il 18,73% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).
Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell’eventuale compenso concordato con l’intermediario per l’attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall’art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L’importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né ad esso assimilabile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a: AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Reclami Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Tel. 02/888.965.1 - Fax. 02/000.000.00 E-mail: XxxxxxxXxxxxxx@xxx-xxx.xx avendo cura di indicare almeno i seguenti dati: • nome e cognome, xxxxxxxxx completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza AXA Art e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Si segnala che a fronte dell’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 46 del 26 novembre 2016, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dall’Impresa che dall’Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00000 XXXX (Fax 00.00000000 – PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia e nel caso il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx alla sezione “per i Consumatori – Reclami”. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa assicuratrice. |
Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato | Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx e xxx.xxxx.xx . |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (arbitrato) | Il presente Contratto non prevede clausole arbitrali. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Exhibition EXPRESS
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO
Contratto di assicurazione all risks per le mostre d’arte fino al milione di euro
Edizione gennaio 2019
AXA Art Versicherung AG – Xxxxxxx Xxxxx 00-00 – 00000 Xxxx - Xxxxxxxx
Capitale Interamente versato Euro 14.637.000 – Sede Köln – Registro Imprese Xxxx XX X Xx. 00000 Rappresentanza Generale per L’Italia - Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx – Italia
Tel. (+39) 02.888.965.1 - Fax (x00) 00.000.000.00 – Internet: xxx.xxx-xxx.xx – E-mail: xxxx@xxx-xxx.xx
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 13199040158 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano 1623881
Glossario / Definizioni
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
a) Assicurazione: il contratto di assicurazione costituente prova scritta ai sensi dell’art. 1888 Codice Civile.
b) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
c) Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione e paga il premio.
d) Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dalle cose assicurate colpite da sinistro, dopo il restauro e/o la ricostruzione effettuato/i con l'accordo della Società, rispetto a quello che avevano immediatamente prima del sinistro.
e) Facility Report: documento attestante le caratteristiche del fabbricato, dei locali contenenti gli oggetti assicurati, dei mezzi di chiusura fisici (porte, finestre) ed elettronici (sistemi di allarme antifurto e antincendio) oltre alle modalità di sorveglianza sia durante le ore di accesso al pubblico che nelle ore di chiusura delle stesse.
f) Franchigia: l’importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene detratto dall’importo indennizzabile e rimane, quindi, a carico dell’Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di inden- nizzo.
g) Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato a seguito di sinistro liquidabile a termini di polizza.
h) Oggetti d’arte e fragili: quadri, dipinti, affreschi staccati, mosaici, arazzi, sculture (non fragili), mo- bili, arredi e qualsiasi altro oggetto, - esclusi orologi da polso, gioielli, oggetti di metallo prezioso (oro e platino), pietre dure o preziose, pellicce, tappeti, argenteria prodotta dopo il 1940 - che sono prodotti dall’attività umana regolata da accorgimenti tecnici fondati sullo studio e sull’esperienza e che con riguardo all’estetica, al modo ed ai risultati della realizzazione sono espressi secondo i canoni dell’arte e il cui mer- cato di riferimento è quello dell’arte, dell’antiquariato e/o del modernariato.
Oggetti fragili: oggetti d’arte di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di oggetti di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione e forma presentino analoghe caratteristiche di fragilità. Non sono considerati fragili i mobili quand’anche presentino una parte degli elementi costituiti da vetri e specchi.
i) Polizza: il documento che prova l’assicurazione e il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l’assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici e/o allegati, durante il periodo di validità dello stesso.
j) Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
k) Restauro: l'atto del restaurare a seguito di danni parziali, relativamente a oggetti d'arte, dei quali si intende curare la conservazione nella forma e nella struttura con la quale ci sono pervenuti, senza interventi di rifacimento che ne alterino l’autenticità.
l) Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
m) Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
n) Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro.
o) Società: AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l’Italia.
p) Stima accettata: il valore commerciale attribuito all’oggetto di comune accordo fra le Parti Contraenti la polizza (cod. civ. art. 1908, II° co.).
q) Valore commerciale: il valore che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito sul mercato compreso quello dell’arte/antiquariato.
r) Valore dichiarato: il valore delle cose assicurate indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale delle cose colpite da sinistro.
C. G. A. – Norme che regolano l’assicurazione
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Con- traente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. L'as- sicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 3 - Modificazioni dell'assicurazione
Le modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. Si precisa tuttavia che, qualora l’aggravamento del rischio fosse limitato unica- mente ad un incremento della somma assicurata, oltre il limite massimo indicato nel frontespizio di polizza, lo stesso sarà soggetto ad incremento di premio e purché tale incremento non porti la somma complessivamente assicurata ad eccedere € 1.000.000,00. Se la richiesta di aumento della somma assicurata portasse ad eccedere l’esposizione massima della Società di € 1.000.000,00, l’aggravamento di rischio determinerà l’automatica cessazione della garanzia assicurativa ai sensi del citato art. 1898 C.C. e, la Società procederà al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto a decorrere dal momento in cui l’aggravamento di rischio si è determinato.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Trattandosi di rischio temporaneo, il premio di garanzia resterà acquisito dalla Società.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di 30 giorni. In tale caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 – Proroga del contratto
La presente polizza è emessa per durata inferiore all’anno e pertanto il periodo di assicurazione coincide con la durata riportata sul frontespizio della medesima. L’operatività della garanzia assicurativa cessa quindi con la data del termine del citato periodo assicurativo, senza così obbligo di inoltro di alcuna comunicazione di disdetta.
Eventuali proroghe del periodo di assicurazione, potranno essere convenute tra le Parti contraenti, a termini e condizioni da concordarsi secondo le modalità previste dall’art. 11 – Comunicazioni tra le Parti.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 – Legge applicabile. Rinvio
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, val- gono, quindi, le norme di legge.
Art. 10 - Buona fede
al
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere d momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l’oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.
Art. 11 - Comunicazioni tra le Parti
Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. Le comunicazioni
C.G.A. – Norme che regolano l’assicurazione
dell’Assicurato e/o del Contraente vanno indirizzate alla Società nella sede indicata in polizza. Le comunicazioni della Società vanno indirizzate alla sede del Contraente indicato in polizza.
Art. 12 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione del sinistro. L’accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuato sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell’Assicurato.
Art. 13 – Oggetto dell’assicurazione
Nei limiti e nelle condizioni che seguono la Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad in- dennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a seguito di eventi non espressamente esclusi al successivo articolo 14 - Esclusioni, che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate e descritte nella polizza, anche se di proprietà di terzi e valutati secondo i criteri dell’art. 22 – Determinazione dell’Indennizzo.
Art.14 – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per danni causati da o dovuti a:
a) gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria;
b) esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impie- gata per l’illuminazione delle cose assicurate;
c) stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo de- terioramento delle cose assicurate;
d) fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori;
e) operazione di restauro - anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo - effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
f) funzionamento, usura e/o guasto di meccanismi, apparati elettrici od elettronici;
g) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
h) dolo o colpa grave di dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, nonché di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o che abbiano concorso ad agevolare il sinistro, ed egli stesso non agisca in rivalsa contro di essi;
k) ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere anche se rilevati in occasione di inventario;
l) truffa, estorsione, appropriazione indebita;
m) errata programmazione di un sistema informatico e/o apparato elettronico in genere e/o da errate istruzioni date al sistema e/o all’apparato elettronico stesso;
n) difetti, errori ed omissioni attribuibili all’Assicurato/Contraente o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica nel corso di un progetto, allestimento o manutenzione conservativa delle cose assicurate;
o) mancata erogazione di energia in genere (solare, eolica, elettrica, idrica, termica e/o di altro tipo);
p) atto di confisca;
q) uso improprio delle cose assicurate;
r) danno consequenziale e indiretto, cioè che non riguardi la materialità delle cose assicurate, anche se conseguente a danno materiale e diretto indennizzabile;
s) rotture di climabox, teche e vetri/lastre protettive.
Verificatisi in occasione di:
1. furto, tentato o consumato, allorché l’autore si sia introdotto nei locali o aree contenenti le cose assicurate o parte di essi:
1.1 senza violare le difese esterne descritte, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli
C.G.A. – Norme che regolano l’assicurazione
o arnesi simili o di chiavi false; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento di chiavi autentiche.
1.2 In modo clandestino e con asportazione della refurtiva a locali o aree chiuse, senza violare le difese esterne come indicato al punto 1.1.
2. trasporto e/o movimentazione e/o trasferimento non effettuato per via diretta dalla sede del prestatore alla sede espositiva e viceversa, operazioni di carico e scarico delle cose assicu- rate al di fuori dei locali o aree specificate e descritte in polizza;
3. atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiara- zione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, di- struzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
4. esplosioni o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'a- tomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
5. eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
6. frane, valanghe e slavine;
7. maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta;
8. inondazioni e alluvioni;
9. bagnamenti, da qualsiasi causa, ad opere d’arte la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento;
10. terremoti;
11. esposizione delle cose assicurate in luogo aperto.
Art. 15 – Conservazione delle cose assicurate. Particolari difese
Il Contraente e l’Assicurato devono conservare, usare e manipolare le cose assicurate secondo i criteri del buon padre di famiglia unitamente all’adozione degli accorgimenti che la tecnica e la conoscenza odierna consentono. Se per tutti o parti di essi sono previsti in polizza particolari cau- tele, difese o prescrizioni la Società è obbligata solo se tali previsioni sono rispettate.
Art. 16 – Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) come previsto dall'art. 1914 Codice Civile, adottare immediatamente tutti i provvedimenti ne- cessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
b) quando previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o fax, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettere a disposizione della Società o dei periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento previsto dalle norme di legge vigenti o utile ai fini delle loro indagini e verifiche e alla determinazione dell’indennizzo;
e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce anche fotografiche del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.
Art. 17 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente e/o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, ado- pera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, viene effettuata mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito anno unico.
I due Periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo, rendendo noto il fatto mediante apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. In caso di disaccordo il terzo Xxxxxx interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del Terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
C.G.A. – Norme che regolano l’assicurazione
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito è a carico per la metà all’Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di pagare detta spesa detraendo l’importo da Lui dovuta dall’indennizzo spettantegli.
Art. 19 - Mandato dei Periti liquidatori
Il Perito deve:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dal Perito, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia affidata collegialmente a più Periti, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale defi- nitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
Art. 20 – Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, ecce- devano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assi- curato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.
Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l’assicurazione sia prestata con stima accettata.
Art. 21 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quelle assicurate. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte le cose residuate o salvate dal sinistro.
Si intendono esclusi dalla copertura gli oggetti il cui valore unitario supererà Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila).
Art. 22 – Determinazione dell’Indennizzo
Fatto salvo quanto previsto all’articolo che precede, in caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:
♦ o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
♦ o il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.
Se l’assicurazione è a stima accettata, il valore commerciale dell’oggetto nel luogo e al momento del sinistro, è quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.
Art. 23 – Pagamento dell’indennizzo e sospensione in caso di procedura giudiziaria
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria
documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugna- zione del verbale peritale di cui all’art. 19 – Mandato dei Periti liquidatori.
A seguito del pagamento dell’indennizzo per danno o perdita totale, l’accettazione dell’importo
C.G.A. – Norme che regolano l’assicurazione
liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore della Società, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà della Società stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all’indennizzo.
Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l’indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell’assicurato e l’assenza di cause di esclu- sione o di inoperatività della garanzia assicurativa.
Art. 24 – Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’inden- nizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia inden- nizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
Art. 25 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre diritto ad ispezionare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di comunicare tutte le necessarie indicazioni ed informazioni.
Art. 26 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessi- vamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
C.G.A. Condizioni Particolari: Sezione Trasporti
Le seguenti “Condizioni Particolari” sono sempre operanti:
Garanzia: Chiodo a Xxxxxx (operante solo se richiesta garanzia “chiodo a chiodo”)
L'assicurazione “da chiodo a chiodo” per le opere d’arte inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, in appresso indicate. L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imbal- laggio e collocate nel luogo loro destinato. Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio. Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.
Garanzia: Limitatamente al rischio Giacenza nella sede espositiva (operante solo se richiesta ga- ranzia di sola Giacenza)
L'assicurazione inizia dal momento in cui le opere sono collocate nei locali espositivi al termine delle operazioni di allestimento, prosegue durante l’esposizione al pubblico e cessa quando al termine mostra hanno inizio le operazioni di disallestimento. Sono esclusi dalla garanzia i danni durante le operazioni di disimbal- laggio/imballaggio e di allestimento/disallestimento. Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.
Garanzia: Limitatamente al rischio Giacenza nella sede espositiva, estesa alle fasi di allestimento e di disallestimento (operante solo se richiesta garanzia di sola Giacenza estesa ai danni durante le fasi si allestimento/disallestimento)
L'assicurazione inizia con le operazioni d’allestimento presso la sala espositiva, prosegue durante l’esposizione al pubblico. La copertura termina a conclusione della mostra nel momento in cui saranno concluse le opera- zioni di disallestimento. Sono inclusi i danni durante le operazioni di allestimento/disallestimento, a condi- zione che suddette operazioni siano effettuate da personale specializzato nella gestione/movi- mentazione delle opere d’arte individuato dalla Contraente. Sono esclusi dalla garanzia i danni durante le operazioni di disimballaggio/imballaggio. Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.
Le opere d’arte, su base “valore dichiarato” o “stima accetta”, sono assicurate per la mostra, per la somma assicurata complessiva e per il periodo di durata del contratto, tutti riportati nel frontespizio di xxxxxxx.
La somma assicurata complessiva, riportata nel frontespizio di polizza, è riferita alle opere d’arte singolar- mente descritte e valorizzate nell’elenco allegato, che forma parte integrante della presente polizza e se richiesti, anche nei certificati di assicurazione rilasciati e richiamanti la presente copertura assicurativa, a mani delle Parti contrattuali.
I. SEZIONE TRASPORTI
Il trasporto è effettuato dalla società di trasporti riportata nel frontespizio di polizza, dalla sede dei Prestatori alla sede espositiva e ritorno. Il trasporto inizia non prima delle ore 24.00 della data di inizio contratto/copertura riportata nel frontespizio di polizza, termina dopo la conclusione della mostra indi- cata nel frontespizio medesimo, entro le ore 24.00 della data di fine contratto/copertura sempre ripor- tata nel frontespizio di polizza.
Condizioni per la garanzia TRASPORTI, che le Parti di comune accordo, considerano quali condizioni minime e necessarie per l'efficacia e l’operatività della garanzia stessa.
A) La garanzia è prestata a condizione che:
1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallesti- mento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
2) l'imballaggio sia di tipo professionale e idoneo alla tipologia delle opere d’arte trasportate e atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica anche in relazione al tipo di trasporto effettuato. Limitatamente agli “oggetti fragili” l’imballaggio dovrà essere in cassa lignea di tipo professionale;
3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura;
4) presenza a bordo veicolo di almeno due persone, munite di telefono cellulare a condizione che rimanga sempre una persona a bordo del veicolo durante le tratte di trasporto. I veicoli NON devono rimanere incustoditi ossia, devono essere costantemente e ininterrottamente
C.G.A. Condizioni Particolari: Sezioni Trasporti e Giacenza
sorvegliati anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la rea- lizzazione del trasporto.
5) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
6) sono esclusi i viaggi a mezzo nave; sola eccezione è il trasporto di oggetti collocati su barche
/ motoscafi - limitatamente alla città di Venezia - ed il trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti, da effettuarsi secondo le modalità sotto precisate:
- Trasporto a mezzo barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia -
gli oggetti, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto 2) che precede, dovranno essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d’acqua (anche piovana). Resta inteso che i suddetti natanti / imbarcazioni dovranno essere con- dotti da personale dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d’arte e beneviso dalla Società) incaricato per il trasporto delle opere alla mostra o comunque sotto la sua supervisione.
- Trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti -
dovranno essere osservate le prescrizioni previste sub 3) con esclusione dell’obbligo di sorveglianza continua. Ai fini dell’operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigil- lati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.
7) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.
8) durante la giacenza in corso di transito, nelle quali le opere rimangono in consegna al vettore/spe- dizioniere o altri depositari in genere, le stesse siano custodite in locali chiusi protetti da sistema di allarme, collegato con ponte radio bidirezionale o sistema equivalente, ad Istituto di Vigilanza e/o alle forze dell’Ordine.
B) Esclusioni
Sono sempre esclusi i danni subiti dagli oggetti assicurati dovuti a difetto, vizio o insuffi- cienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma comunque la facoltà di surroga (rivalsa) da parte della Società verso il fornitore di detti materiali.
II. SEZIONE GIACENZA
Sede Espositiva: all’interno dei locali siti presso l’ubicazione del rischio riportata nel frontespizio di polizza. Ubicata in fabbricati costruiti e coperti di materiali incombustibili anche con impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell’armatura del tetto.
Sono presenti le seguenti misure di prevenzione e protezione:
- robusti serramenti di legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza a più mandate o bloccati da idonei congegni interni manovrabili esclusivamente dall’interno, a presidio degli ac- cessi;
- robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni azionabili esclusivamente dall’in- terno, od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall’esterno;
- servizio di sorveglianza all’interno delle sale espositive durante le ore di apertura al pubblico.
Inoltre, per valori assicurati eccedenti Euro 150.000,00 (centocinquantamila) la garanzia è altresì prestata a condizione che i locali espositivi siano dotati di:
- impianto automatico di allarme antifurto / anti-intrusione collegato a Istituto di Vigilanza Privato e/o alle Forze dell’Ordine.
Condizioni per la garanzia GIACENZA, che le Parti di comune accordo, considerano quali con- dizioni minime e necessarie per l'efficacia e l’operatività della garanzia stessa.
C.G.A. Condizioni Particolari: Sezione Giacenza e per entrambe le Sezioni
A) La garanzia è prestata a condizione che:
1) La sede espositiva sia dotata dei mezzi di prevenzione e protezione sopra descritti, che devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza. Sono pertanto esclusi, ferme le previsioni di cui all’art. 13 – Oggetto dell’assicurazione, delle Condizioni Generali di Assicu- razione, i danni di furto avvenuto quando non siano operanti le prevenzioni e le pro- tezioni sopra indicate.
2) Qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rile- vazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione per qualunque causa di funzionamento degli stessi, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l’obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui l’interessato ne è venuto a conoscenza. I sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnica- mente qualificata a verificarne la funzionalità e l’affidabilità.
Tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compati- bile con il normale svolgimento dell'attività, fermo comunque l’obbligo di sorve- glianza e/o telesorveglianza se previsti.
3) Durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i mezzi di prevenzione e protezione descritti in premessa, contestualmente all’obbligo dell'inserimento dell'impianto d'allarme anti-intrusione e del relativo sistema di segnalazione.
4) Non sia permesso ai visitatori di usare, toccare, spostare o maneggiare le opere assicurate;
5) Gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.
6) La rottura accidentale di “oggetti fragili” sia dovuta a cadute o ad urto di persone, animali o cose e a condizione che gli oggetti medesimi siano normalmente custoditi entro mobili o teche o siano collocati in modo tale da impedire il contatto accidentale (cono in ogni caso comprese nella garanzia le rotture conseguenti ad altri eventi dannosi assicurati dalla polizza).
B) Esclusioni
Sono pertanto sempre esclusi i danni avvenuti quando non siano operanti i mezzi di protezione e di sicurezza sopra indicati.
C) Ad integrazione e maggior precisazione di quanto previsto dall'art. 14 – Esclusioni, delle Condizioni Generali di Assicurazione, di comune accordo fra le Parti si conviene quanto segue:
Variazioni climatiche
A parziale deroga dell’art. 14 – Esclusioni, lettera a), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende le perdite e i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché con- seguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.
Radiazioni ottiche e termiche della luce
A maggior chiarimento dell'art. 14 – Esclusioni, lettera b), delle Condizioni Generali di Assicura- zione, sono esclusi dalla garanzia anche i danni subiti dalle opere per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse.
III. A VALERE PER ENTRAMBE LE SEZIONI “TRASPORTI” e “GIACENZA”
1) Rinuncia alla rivalsa (o surroga o regresso)
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti che potessero competere all’Assicurato nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legal- mente responsabile oppure competere al Contraente stesso, verso: vettori e/o degli imballatori (pur- ché di comprovata specializzazione), installatori, depositari e addetti alla sorveglianza, fatti salvi i casi sotto elencati ed a condizione che l’Assicurato od il Contraente, a sua volta, non eser- citi l’azione verso il responsabile. La Società ha tuttavia diritto di rivalsa (o surroga o
C.G.A. Condizioni Particolari: Valevoli per entrambe le Sezioni
regresso) per l’intero importo indennizzato a termini di polizza:
- in caso di dolo o colpa grave;
- verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.
2) Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
3) Scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo
A maggior chiarimento dell’art. 14 – Esclusioni, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che non sono escluse dalla garanzia le perdite ed i danni occorsi alle opere assicurate per atti di terzi:
- a seguito di usurpazione di pubblici poteri;
- a seguito di scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- a seguito di tumulti o sommosse civili;
- compiuti per motivi politici o terroristici;
- compiuti per vandalismo o sabotaggio.
4) Oggetti fragili
Sono compresi nell’assicurazione gli oggetti fragili fino al 10% del valore totale assicurato in polizza e con un limite massimo di €. 10.000,00 per ogni singolo oggetto. Eventuali valori eccedenti suddetto limite massimo, non saranno considerati in copertura.
5) Beni esclusi
A parziale deroga di quanto riportato nella definizione “Oggetti d’Arte”, dalla presente polizza sono sempre esclusi e quindi non assicurati i seguenti beni:
- reperti archeologici;
- strumenti musicali;
- cornici, contenitori, supporti e sostegni (es. vetrine, teche, basi, basamenti, piedistalli, appoggi, imballaggi, ecc.) e quant’altro non facente parte dell’opera d’arte stessa:
- veicoli d’epoca e veicoli in genere;
- vini;
- oggetti d’arte esposti in giacenza in luogo aperto.
6) Opere costituite da oggetti di produzione industriale
Ferme le esclusioni tutte previste dall'articolo 14 – Esclusioni, delle Condizioni Generali di Assicura- zione, in caso di danno ad elementi delle opere costituiti da oggetti di produzione industriale, l'in- dennizzo è limitato ai costi di sostituzione con altri elementi identici o, se non più in pro- duzione, con altri similari, restando comunque escluso il deprezzamento dell'opera me- desima. Sono comunque esclusi i danni subiti da dispositivi, circuiti e componenti di na- tura meccanica, elettrica ed elettronica.
7) Oggetti costituiti da coppie, sets e parures
Di comune accordo tra le Parti si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti d’arte facenti parte di una collezione e/o servizio e/o parure, il danno indennizzabile a termini della presente polizza sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore complessivo della collezione e/o servizio e/o parure, ma in nessun caso si potrà conside- rare tale danno come una perdita totale dell’intera collezione e/o servizio e/o parure.
8) Limite di indennizzo per singolo oggetto
Qualora gli oggetti d’arte o parte di essi, assicurati con la presente polizza comprendono opere (gruppi e/o composizioni e/o installazioni) valorizzate nel loro complesso e composte da due o più oggetti, si conviene di comune accordo tra le Parti che in caso di danni e/o perdite di singoli oggetti e/o parti di essi, in nessun caso, qualunque sia il valore risultante dalla
C.G.A. Condizioni Particolari: Valevoli per entrambe le Sezioni
perizia eseguita a termini di polizza, la Società pagherà per singolo oggetto assicurato somma superiore all’importo risultante dividendo l’importo complessivamente indicato per il numero degli oggetti/opere componenti il gruppo e/o la composizione e/o l’instal- lazione.
9) Oggetti costituiti da fotografie
Ad integrazione di quanto previsto all’art. 14 – Esclusioni, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di comune accordo tra le Parti che relativamente alle fotografie, si intendono esclusi i danni causati alle opere durante il trasporto in conseguenza della rottura delle lastre di vetro, materiali sintetici diafani e simili, posti a protezione delle stesse.
10) Oggetti costituiti da materiali cartacei
Ad integrazione di quanto previsto all’art. 14 – Esclusioni, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di comune accordo tra le Parti che, relativamente ai documenti cartacei, si intendono esclusi i danni conseguenti a strappi, piegature e simili.
11) Oggetti costituiti da tessuti
Ad integrazione di quanto previsto all’art. 14 – Esclusioni, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di comune accordo tra le Parti che, relativamente alle opere costituite in tutto o in parte da tessuto, si intendono esclusi i danni conseguenti a strappi, sfilacciature e simili.
12) Oggetti costituiti da metalli
Ad integrazione di quanto previsto all’art. 14 – Esclusioni, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che relativamente alle opere costituite in tutto o in parte da metalli, si intendono esclusi i danni conseguenti a graffiature, scalfitture, sfregamenti, ammacca- ture, screpolature e scollamenti di ogni genere.
13) Ambito territoriale
La presente assicurazione s’intende territorialmente valida nelle aree geografiche sotto indicate per ciascuna delle Sezioni di copertura:
Sezione Giacenza: entro i confini della Repubblica Italiana e dello Stato Città del Vaticano.
Sezione Trasporti: trasporti effettuati entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e, entro il limite massimo del 20% del valore delle opere complessiva- mente assicurato in polizza, in Svizzera e nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea. Even- tuali valori eccedenti suddetto limite massimo non saranno considerati in copertura.
14) Condition Report – Garanzia limitatamente al rischio Giacenza nella sede espositiva
Il Contraente si obbliga a fornire agli Assicuratori il “condition report” delle opere atte- stante lo stato delle stesse e l’assenza di sinistri sia all’arrivo in sede espositiva, al ter- mine delle operazioni di allestimento che, a termine mostra, prima che abbiano inizio le operazioni di disallestimento
15) Condition Report – Garanzia Giacenza nella sede espositiva includendo le fasi di allestimento e disallestimento delle opere
Il Contraente si obbliga a fornire agli Assicuratori il “condition report” attestante le buone condizioni delle opere e l’assenza di sinistri, nei termini che seguono:
• prima che inizino le operazioni di allestimento delle opere nei locali espositivi;
• a termine mostra, concluse le operazioni di disallestimento, prima che le opere vengano rimballate per il viaggio di ritorno.
16) Esenzione imposte
Qualora gli oggetti d’arte o parte di essi, assicurati con la presente polizza sono di proprietà, di persone e/o enti, residenti in Italia e quindi soggetti alla disciplina del D. Leg. n° 52 del 22/01/2004, i premi di garanzia sono esenti, in tutto od in parte, da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28/2/1983. A tal fine l’Assicurato deve fornire idonea dichiarazione alla Società, conte- stualmente alle informazioni atte alla valutazione del rischio.
Articoli di legge
1341 C.C. Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro con- traente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o dero- ghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formu- lario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
1469 bis C.C. Clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore
(…) il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (…)
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: (…)
7) riconoscere a solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal con- tratto (…).
1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di con- servazione.
1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse cono- sciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma prece- dente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal con- tratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposi- zioni degli artt. 1892 e 1893.
1897 C.C. Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Articoli di legge
1898 C.C. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’as- sicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’as- sicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggrava- mento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1901 C.C. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscos- sione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
1907 C.C. Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicu- ratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’in- dennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’ar- ticolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicura- tore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
1913 C.C. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta cono- scenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del con- tratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)
1914 C.C. Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro am- montare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è rag- giunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (…)
1915 C.C. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha di- ritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
1916 C.C. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Articoli di legge
2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
624 C.P. Furto
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (…).
624 bis C.P. Furto in abitazione e furto con strappo
(…).Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (…).
628 C.P. Rapina
Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o mi- naccia s’impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (…).
629 C.P. Estorsione
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (…).
635 C.P. Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o im- mobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno (…).
La pena è della reclusione da sei mesi a 3 anni e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso: (…)
3) su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all’esercizio del culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (…).
639 C.P. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103,29.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (…) si applica la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a € 1.032,91 e si procede d’ufficio.
640 C.P. Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (…).
646 C.P. Appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 3 anni (…).
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Per le finalità di analisi del mercato e di indagini statistiche, quando le attività di trattamento non sono effettuate utilizzando dati anonimi, Le chiederemo - anche in questo caso - di esprimere uno specifico consenso.
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I Suoi dati personali sono trattati da AXA ART - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, di marketing e di profilazione; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA ART, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione;
- collaboratori esterni e periti (quali storici dell'arte, esperti di sicurezza, consulenti legali, ecc.) per le valutazioni relative alle finalità sopra-citate. Tali collaboratori, di provata fiducia, opereranno dietro specifico incarico e verranno loro forniti i soli dati necessari all'espletamento della consulenza
- Istituti Bancari per la liquidazione del danno;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- IVASS, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Alcuni di questi destinatari - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale li abbiamo specificatamente nominato responsabili esterni del trattamento con apposito contratto. Ad altri, i dati sono comunicati quali autonomi titolari. Nell'ambito del Gruppo AXA, è legittimo interesse comunicare i dati tra le varie società che lo costituiscono per finalità amministrative interne, compreso il trattamento dei dati dei clienti o dei dipendenti.
L'elenco dei destinatari nominati responsabili del trattamento è disponibile presso l'Ufficio del personale del titolare.
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel caso di trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea, questo avverrà conformemente alla vigente normativa, ovvero sulla base di norme vincolanti d'impresa (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA (disponibili al link xxx.xxx-xxx.xxx/xx/xx/xxxxxxx), sull’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero sulla base di un giudizio di adeguatezza del livello di protezione assicurato ai dati personali dal Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi saranno nominati responsabili esterni con uno specifico contratto ed agiranno attenendosi alle istruzioni e alle misure di sicurezza che AXA ART avrà definito per tutelare la riservatezza dei Suoi dati personali.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Tempo di conservazione dei dati
Tutti i dati personali che La riguardano sono conservati a cura della nostra società per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità del trattamento sopra indicate, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per finalità amministrativo-contabili e per ragioni fiscali. In ogni caso, i Suoi dati personali saranno cancellati o resi anonimi in modo irreversibile, decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto.
I dati trattati per finalità di marketing verranno cancellati decorsi 24 mesi dalla data della loro raccolta, mentre quelli relativi a finalità di profilazione verranno cancellati decorsi 12 mesi.
I Suoi diritti
Gli articoli da 15 a 22, GDPR Le conferiscono l’esercizio di specifici diritti.
L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Con la domanda d'accesso, Lei ha diritto di ottenere la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui Suoi dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattati, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extracomunitario con garanzie adeguate. Lei ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali, rispetto alle finalità sopraindicate.
Rispetto ai Suoi dati personali, Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, GDPR, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e ha il diritto di opporsi ad attività di profilazione e marketing.
Nel caso in cui il consenso costituisca la base giuridica del trattamento, Lei può anche revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Suoi dati personali.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA ART Versicherung AG - Rappresentanza generale per l’Italia - Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – c.a. Data Protection Officer - email a xxxxxxx@xxx-xxx.xx
Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito web xxx.xxx-xxx.xxx/xx/xx/xxxxxxx
Il Data Protection Officer potrebbe avere bisogno di identificarLa, mediante richiesta di fornire copia del Suo documento d'identità.
Reclamo
Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.