PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI
PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO
in attuazione dell’articolo 14 bis, comma 1, della legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2001 e s.m.i. (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni)
Il Comitato regionale per le Comunicazioni della Regione Piemonte (Corecom), con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, rappresentato da Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxx, in qualità di Presidente pro tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Comitato n. 29 del 2/07/2019 nonché presa d’atto dell’UdP del Consiglio regionale del Piemonte nella seduta n. 38 del 31/10/2019, deliberazione n. 174;
la Giunta della Regione Piemonte – C.F. 80087670016 – rappresentata dall’Assessore all’Istruzione, Formazione professionale, Lavoro e Diritto allo studio universitario Xxxxx Xxxxxxxx e dall’Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, domiciliati presso la sede della Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, 000 – Torino e autorizzati alla stipula del presente atto con DGR 6-304 del 27/9/2019 ;
l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00 - 00000 Xxxxxx, rappresentato dal Direttore generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, in qualità di legale rappresentante
l’Università degli Studi di Torino, C.F. n. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Xxxxxxxx Xxxxx n. 8, rappresentata dal Rettore pro tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2019;
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Xxxxxx Xxxxxxxx”, con sede in Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx, rappresentata dal Rettore Prof. Xxxx Xxxxx Xxxxxx, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019/13.1 del 21/06/2019;
la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Xxxx Xxxxxx, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx che sottoscrive il presente atto in seguito a presa d’atto dell’UdP del Consiglio regionale del Piemonte nella seduta n. 38 del 31/10/2019, deliberazione n. 174;
la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, con sede in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx, rappresentata dal Procuratore per i Minorenni, Dott.ssa Xxxx Xxxxxx;
di seguito denominati “Parti”;
Premesso che:
la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, riconosce, per la prima volta espressamente, che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici;
la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, firmata a Strasburgo il 25 Gennaio 1996, ratificata con legge n. 77 del 20 marzo 2003 ed entrata in vigore in Italia il 1 Novembre 2003, ha lo scopo di promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria;
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata dai presidenti del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio dei ministri il 7 dicembre 2000, all’articolo 21 (Non discriminazione) afferma il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
con la decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 è stato emanato un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione, che prevede la definizione di una serie di azioni strategiche per favorire un uso consapevole, sicuro e responsabile di internet tra i più giovani;
l’Europa, attraverso il programma comunitario denominato “Safer Internet” e il successivo programma “Connecting Europe Facility”, che prosegue il lavoro avviato dalla Commissione europea con il precedente “Safer internet”, si propone di incentivare l'utilizzo sicuro di internet nonché delle nuove tecnologie on-line, con particolare attenzione ai bambini, e invita tutti i Paesi membri ad attuare una serie di progetti mirati all’educazione per l’utilizzo corretto della rete;
la Costituzione della Repubblica italiana, all’articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e, all’articolo 3, afferma il principio di uguaglianza formale e sostanziale;
la legge n. 71 del 29 maggio 2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche;
lo Statuto della Regione Piemonte, riaffermando i valori dell’uguaglianza e della solidarietà, coerentemente al rispetto della dignità della persona umana, afferma che la Regione tutela, in particolare, l’infanzia e i minori e opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio (articolo 11);
la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2018 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo. La legge, in particolare, prevede l’adozione del piano regionale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, l’attivazione di centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dai predetti fenomeni e l’istituzione di un tavolo tecnico regionale per la sua
attuazione; attribuisce, inoltre, nuove competenze al Corecom in materia di cyberbullismo, introducendo l’articolo 14 bis nella legge istitutiva del Comitato;
la medesima legge ha introdotto l’articolo 14 bis nella legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2001 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), che dispone, al comma 1, che “Il Corecom esercita funzioni di osservatorio sul fenomeno del cyberbullismo e concorre, anche attraverso la sottoscrizione di eventuali protocolli di intesa con soggetti terzi, alle azioni di prevenzione e di contrasto promosse dalla Regione” e, al comma 2, che “Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Corecom acquisisce informazioni, raccoglie e aggiorna tempestivamente dati statistici, elabora studi, analisi e ricerche sul fenomeno del cyberbullismo presente sul territorio regionale. I risultati dell'attività di documentazione, studio e analisi sono messi a disposizione per le iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui temi connessi al cyberbullismo”;
il Corecom, in attuazione della disposizione regionale sopra citata, ha sottoscritto in data 20 marzo 2019 un protocollo d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali che ha per oggetto l’attivazione di una collaborazione strategica, nell’ambito delle rispettive competenze, per la realizzazione dei compiti demandati al Garante dalla legge n. 71/2017, nel quadro degli obiettivi di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
il comma 3 dell’articolo 14 bis sopracitato prevede che “Il Corecom segnala alle autorità competenti i fatti di cyberbullismo di cui viene a conoscenza, trasmettendo le eventuali denunce ricevute”;
dalla rilevazione compiuta nel 2014 dal Sistema di Sorveglianza HBSC Italia, promossa dal Ministero della Salute, è emerso che i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sono aumentati considerevolmente negli ultimi anni e hanno interessato soprattutto i giovani;
il cyberbullismo può costituire una violazione del codice civile, del codice penale, della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
occorre, dunque, rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo con il coinvolgimento di una rete di soggetti istituzionali e sviluppare un piano integrato di azioni, per attuare interventi sul territorio che promuovano la conoscenza, la prevenzione e il contrasto del fenomeno;
Visto:
l’articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e l’articolo 22 della legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014, che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Considerato che:
la complessità della materia richiede un approccio multidisciplinare, dovendo essere affrontata da una pluralità di soggetti aventi competenze differenti al fine di coordinare gli interventi in un'ottica di gestione condivisa attraverso una rete di istituzioni e soggetti;
l’Osservatorio regionale permanente di prevenzione di tutti i bullismi, coordinato dall’USR, in data 26 giugno 2018 ha sottolineato l’esigenza di un’analisi di bisogni e quindi di una rilevazione dell’esistente per procedere ad una progettazione e verifica di attività più mirate ed efficaci, ritenendo quindi necessario fornirsi di dati documentati con metodo scientifico per poter conoscere lo stato attuale e monitorare l’evoluzione del fenomeno della persecuzione in rete nel mondo dei giovani e giovanissimi, mediante l’attivazione di una ricerca partecipata;
il Corecom, ai sensi del già citato articolo 14 bis della l.r. 1/2001 e s.m.i, ha competenza in materia di contrasto ai fenomeni di cyberbullismo e, in particolare, esercita funzioni di Osservatorio sul fenomeno del cyberbullismo e concorre, anche attraverso la sottoscrizione di eventuali protocolli di intesa con soggetti terzi, alle azioni di prevenzione e di contrasto promosse dalla Regione;
l’Assessorato all’Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale, Diritto allo Studio Universitario, in base alla L.R. n. 28/2007, “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”, promuove e sostiene la realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa da realizzarsi nelle scuole del proprio territorio. L’Assessorato partecipa a gruppi di lavoro interistituzionali, con il fine di promuovere attività rivolte agli studenti e percorsi formativi per i docenti, su ambiti tematici, quali: l’educazione alla salute, alla cittadinanza, al rispetto reciproco, all’inclusione, alla promozione della cultura della legalità, della parità e al superamento delle discriminazioni;
l’Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria, in base ai contenuti di cui agli artt. 2 e 4 della L.R. n. 2/2018 istituisce, anche in collaborazione con altri soggetti, dei centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo, sostenendo:
• l’attivazione di programmi di sostegno, anche con progetti personalizzati, rivolti ai minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti stessi (art. 2, comma 4, lettera “d”);
• l’attivazione di programmi di sostegno rivolti alle famiglie delle vittime e degli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche con il supporto dei soggetti di cui alla lettera d) (art. 2, comma 4, lettera “e”);
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte è competente in particolar modo per l’azione di coordinamento territoriale in ambito scolastico in merito agli interventi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto, nonché nella formazione dei referenti per il cyberbullismo e di tutto il personale scolastico, azione esercitata per il tramite degli Osservatori Regionali a tale scopo istituiti e al supporto della rete locale dei Centri Territoriali, come specificano le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo dell’ottobre 2017;
l’Università di Torino è “un’istituzione pubblica di alta cultura che persegue, in attuazione dell’art. 33 della Costituzione, finalità di istruzione superiore e di ricerca” (art. 1, comma 1 dello Statuto) e “nell’ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e della
ricerca. Realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale” (art. 6, comma 2, dello Statuto”);
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Xxxxxx Xxxxxxxx” “è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; opera combinando in modo organico ricerca e didattica, nell’interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona” (art 1 comma 2 dello Statuto) e “per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l’Università può stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, dell’Unione Europea e internazionali” (art. 5 comma 1 dello Statuto);
l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale “Xxxxxx Xxxxxxxx” sono competenti per le attività scientifiche e di formazione per la rilevazione e il monitoraggio del fenomeno;
la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituita dalla l.r n. 31/2009, ha il compito di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze su tutto il territorio regionale. Rappresenta presso tutte le istituzioni regionali tali diritti e interessi, vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti. Infine, collabora con il Corecom al fine di vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino è soggetto istituzionalmente preposto alla cura e alla tutela degli interessi dei soggetti minori e svolge la propria attività in ambito giudiziario, sia in ambito penale, nel quale risultano rilevanti sia l’attività investigativa, sia l’attività repressiva e di prevenzione secondaria; sia in ambito civile, rispetto al quale al compito di tutela si accompagna sempre un obiettivo di prevenzione, che comprende anche l’aspetto educativo-formativo;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Protocollo,
le Parti, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
CAPO I
(Finalità e oggetto del Protocollo)
Articolo 1
(Finalità e oggetto del Protocollo)
1. Con il presente atto, le Parti ritengono necessario sottoscrivere un apposito Protocollo d’intesa al fine di:
a) garantire la sinergia e la collaborazione fra i diversi soggetti, a vario titolo coinvolti, nell'affrontare la problematica relativa al cyberbullismo;
b) adottare uno strumento operativo capace di raccogliere e veicolare celermente le informazioni per poter disporre di un quadro completo relativo alla diffusione del fenomeno del cyberbullismo sul territorio piemontese;
c) individuare, attivare e monitorare, sulla base delle informazioni acquisite, interventi mirati e specifici, nonché i percorsi e le azioni comuni di tutti i soggetti coinvolti da realizzare, con particolare attenzione agli ambiti sociali, scolastici e familiari, nonché alle agenzie socioeducative e aggregative del territorio;
d) mettere in atto procedure di coordinamento per la gestione delle segnalazioni;
e) individuare, nelle more della redazione del piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo previsto dall’art. 3, comma 2, della Legge 71/17 e del codice di co - regolamentazione previsto dal medesimo articolo al comma 3, linee guida per la gestione delle segnalazioni di cui all’art. 2, comma 1, della Legge 71/17.
2. Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, si impegnano ad attivare la più ampia e proficua collaborazione, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo, e promuovono congiuntamente azioni e interventi comuni diretti a:
a) diffondere e sviluppare la cultura della navigazione consapevole in rete, anche mediante il coinvolgimento dei giovani in attività di ricerca-azione che permettano di monitorare l’evoluzione dei comportamenti prevaricatori e l’uso distorto del web;
b) approfondire le conoscenze circa le conseguenze di natura civile e penale derivanti dall’utilizzo non corretto dei nuovi mezzi di comunicazione anche in ambito extrascolastico;
c) realizzare percorsi mirati di prevenzione del disagio, realizzando specifiche iniziative culturali ed educative rivolte ai giovani anche in ambito extrascolastico;
d) aumentare il livello di conoscenza sul tema del cyberbullismo, al fine di migliorare le capacità professionali e le competenze di base per l’individuazione del fenomeno da parte degli operatori che lavorano a contatto diretto con adolescenti e dei genitori, in modo tale da renderli consapevoli di come funzionano i mezzi di comunicazione digitale e ampliare la loro capacità di captare segnali e linguaggi sintomatici anche al fine di segnalare in modo corretto comportamenti distorti e lesivi della dignità del minore;
e) sostenere iniziative volte a stimolare la resilienza, cioè la capacità di favorire la ripresa del minore dopo un evento traumatico, e, così, potenziare la possibilità di rigenerare una dimensione identitaria diversa da quella precedente;
f) dirigere le attività formative di cui all’art 3 e quelle di approfondimento e ricerca di cui all’art 4, anche su progettualità già in atto e approvate dal MIUR (quali, a titolo esemplificativo, progetto SicurSè e progetto Gruppo Noi).
Articolo 2 (Iniziative pubbliche)
1. Le parti collaborano e organizzano iniziative pubbliche che coinvolgono insegnanti, studenti, cittadini, operatori e genitori attraverso corsi, convegni, incontri e momenti di confronto, con il supporto di esperti, e anche mediante attività quali ad esempio la mediazione e la peer education, nonché attraverso l’elaborazione, la produzione e la diffusione di materiale divulgativo, attinente alle tematiche del presente protocollo e ai risultati della ricerca, che diano un contributo al consolidamento della cultura della non violenza e del rispetto dell’altro mediante la conoscenza di documentati dati relativi al cyberbullismo.
Articolo 3
(Attività formative)
1. Le parti si impegnano a programmare e realizzare azioni formative e di sostegno rivolte a ragazzi, insegnati e genitori, con particolare riferimento ad attività quali ad esempio la mediazione dei conflitti e la peer education, nonché campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, al fine di sviluppare nella scuola, nella famiglia e nella società una politica di contrasto ai bullismi e diffondere la conoscenza del fenomeno delle violenze di rete con particolare riferimento alla documentazione relativa al territorio piemontese.
Articolo 4
(Attività di approfondimento e ricerca)
1. Le parti cooperano al fine di redigere linee guida, best practices o vademecum, articoli o pubblicazioni scientifiche, materiale multimediale e altra documentazione a fini divulgativi, con l’intento di diffondere i risultati della ricerca di cui all’articolo precedente, la cultura della legalità, dell’uso consapevole delle nuove tecnologie, della navigazione sicura e del contrasto al fenomeno del cyberbullismo.
2. Le parti predispongono attività di ricerca esplorativa, finalizzata a individuare e a intervenire tempestivamente sulle problematiche trattate dal presente protocollo.
3. I dati acquisiti nel corso delle attività di ricerca svolte in attuazione del presente protocollo nonché i risultati delle medesime attività sono resi disponibili, senza oneri o necessità di preventiva autorizzazione, ai soggetti partecipanti al Tavolo per le iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui temi connessi al cyberbullismo, fermo restando per i soggetti estranei al tavolo la possibilità di giovarsi dei risultati della ricerca senza fini di lucro salvo in ogni caso quanto disposto dalla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.
I partecipanti al tavolo si impegnano a non sfruttare economicamente i risultati della ricerca, nel rispetto dei diritti di proprietà delle parti nonché a rispettare tutti i diritti di proprietà intellettuale.
CAPO II
(Impegni delle Parti)
Articolo 5 (Impegni del Corecom)
1. Il Corecom si impegna a:
a) esercitare funzioni di coordinamento sul fenomeno del cyberbullismo e a concorrere alle azioni di prevenzione e di contrasto promosse dalla Regione anche proponendo iniziative e ricerche all’Osservatorio di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2018;
b) acquisire informazioni, raccogliere e aggiornare tempestivamente dati statistici, elaborare studi, analisi e ricerche sul fenomeno del cyberbullismo presente sul territorio regionale, anche al fine di fornire tali dati agli organi competenti alla programmazione degli interventi in materia;
c) segnalare alle autorità competenti i fatti di cyberbullismo di cui viene a conoscenza, trasmettendo le eventuali denunce ricevute, fatti salvi gli obblighi di legge;
d) collaborare alle attività formative e promuovere la "Media Education" e la “Dieta Digitale” diffondendo e sviluppando la cultura della navigazione consapevole in rete e in generale il corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica.
2. Il Corecom, sulla base di appositi accordi, veicola verso il sito del Garante per la protezione dei dati personali le eventuali segnalazioni o i reclami pervenuti, trattabili ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 71/2017. In particolare, il Corecom, svolge il ruolo di referente per la raccolta delle segnalazioni e trasmette le eventuali denunce provenienti dagli istituti scolastici presenti nella regione nonché da altri soggetti o istituzioni pubbliche e private, secondo le linee-guida e le procedure di coordinamento per la gestione delle segnalazioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. e) del presente Protocollo, predisposte dall’USR in quanto coordinatore dell’Osservatorio regionale permanente per la prevenzione dei bullismi e sottoposte al Tavolo per l’approvazione, fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge.
3. Il Corecom, al fine di realizzare i compiti di cui al comma 1, lett. b), nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Protocollo, nonché sulla base e nell’ambito di quanto definito e approvato dal Tavolo, può sottoscrivere accordi di collaborazione con le Università firmatarie del presente Protocollo, secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241 per lo svolgimento di attività di interesse comune, che potranno prevedere un eventuale ristoro delle spese sostenute.
Articolo 6
(Impegni della Giunta regionale)
1. L’Assessorato all’Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale, Diritto allo Studio Universitario si impegna a:
• collaborare nella predisposizione di azioni comuni volte a promuovere e sostenere interventi di ricerca e di formazione sulla prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
• raccordare le iniziative promosse dal presente Protocollo d’intesa con le azioni che verranno attivate, in applicazione della L.R. 2/2018 ex art. 2 nell’ambito del Tavolo tecnico regionale di cui all’art. 6.
2. L’Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria si impegna a:
• collaborare nella predisposizione di azioni comuni volte a promuovere e sostenere interventi di informazione e formazione su prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo;
• raccordare le iniziative promosse dal presente protocollo d’intesa con le azioni che verranno attivate, in applicazione della L.R. 2/2018 ex art. 2, comma 4 (lettere “d” ed “e”) ed ex art. 4.
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Protocollo, nonché sulla base e nell’ambito di quanto definito e approvato dal Tavolo, può sottoscrivere accordi di collaborazione con le Università firmatarie del presente Protocollo, secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 per lo svolgimento di attività di interesse comune, che potranno prevedere un eventuale ristoro delle spese sostenute.
Articolo 7
(Impegni dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte)
1. L’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a:
a) coinvolgere l’Osservatorio regionale permanente di prevenzione di tutti i bullismi e i Gruppi di lavoro provinciali per la programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto al cyberbullismo e per contribuire al monitoraggio dell’efficacia degli stessi;
b) formare e rendere partecipi i dirigenti scolastici e i referenti per il cyberbullismo, attiva le scuole polo con le sottoreti di scuole, al fine di coinvolgere il mondo scolastico nella ricerca partecipata anche con la collaborazione delle reti di servizi territoriali;
c) contribuire alla raccolta delle informazioni necessarie alla ricerca, nonché alla diffusione dei risultati della medesima.
d) elaborare, secondo le modalità di cui all’art. 5 comma 2), e diffondere presso le autonomie scolastiche le linee-guida previste dall’art. 1, comma 1, lett. e) del presente Protocollo.
Articolo 8
(Impegni dell’Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale “Xxxxxx Xxxxxxxx”)
1. L’Università degli Studi di Torino, per il tramite del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, e Università degli Studi del Piemonte Orientale “Xxxxxx Xxxxxxxx”, per il tramite del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali provvedono alla progettazione e alla realizzazione di:
a) una ricerca-intervento per il monitoraggio del fenomeno, da realizzarsi in un campione di scuole e di istituzioni formative del territorio piemontese;
b) attività di formazione del personale docente e non docente delle suddette istituzioni scolastiche e formative.
2. Le attività di ricerca-intervento e formative hanno i seguenti obiettivi:
a) conoscere ed esplorare il fenomeno dal punto di vista dei ragazzi e delle ragazze, degli insegnanti e del personale ATA (parte riferita al monitoraggio);
b) sollecitare la partecipazione dei preadolescenti e degli adolescenti nelle attività di ricerca- intervento, finalizzando tale partecipazione all’acquisizione di strumenti individuali e collettivi per contrastare il fenomeno in oggetto (parte riferita agli interventi educativi);
c) stimolare l’espressione del punto di vista dei ragazzi e degli adulti coinvolti nelle attività di ricerca-intervento e nella co-progettazione di un repertorio di strumenti da mettere a disposizione dei decisori politici, degli amministratori e di tutti coloro che intendono promuovere attività di contrasto degli atti di prevaricazione tra pari e del cyberbullismo;
d) costruire e testare un sistema di monitoraggio del fenomeno nelle scuole e nelle istituzioni formative per mantenere monitorato il fenomeno nel tempo;
e) disseminare i risultati ottenuti sia nelle istituzioni scolastiche e formative coinvolte nella ricerca-intervento, sia nelle istituzioni scolastiche e formative interessate nonché ai firmatari del presente Protocollo);
f) disseminare i risultati ottenuti attraverso l’organizzazione di convegni scientifici e pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo.
3. Per ogni iniziativa e/o attività del presente Protocollo, le Strutture Universitarie di volta in volta interessate e le altre Parti stipuleranno degli appositi accordi di collaborazione fra Amministrazioni che disciplineranno nel dettaglio, sulla base e nell’ambito di quanto definito e approvato dal Tavolo, il progetto e/o l’attività di riferimento, le modalità di erogazione di eventuale ristoro delle spese sostenute, nel rispetto delle disposizioni del presente Protocollo.
Articolo 9
(Impegni della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)
1. La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza si impegna a:
a) mettere a disposizione del progetto ogni utile informazione pervenuta all’ufficio;
b) collaborare in modo attivo alle attività di informazione, formazione e aggiornamento con particolare riferimento alla divulgazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall’ONU il 20/11/1989 e resa esecutiva con Xxxxx n. 176 del 27 maggio 1991;
c) promuovere con ogni mezzo a disposizione una cultura del rispetto delle differenze e della solidarietà tra pari;
d) contrastare ogni fenomeno di prevaricazione e discriminazione;
e) favorire la conoscenza e l’integrazione tra i numerosi mondi vitali associativi che promuovono iniziative a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento all’applicazione di peer education e mediazione dei conflitti.
Articolo 10
(Impegni della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino)
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino si impegna a:
a) favorire la circolarità della comunicazione;
b) collaborare in modo attivo alle attività di formazione e informazione;
c) collaborare all’individuazione degli obiettivi del tavolo.
CAPO III
(Tavolo sul cyberbullismo)
Articolo 11
(Tavolo sul cyberbullismo)
1. Le Parti firmatarie del presente Protocollo d’intesa, ivi comprese quelle che potranno aderire allo stesso anche successivamente ai sensi dell’art. 14, costituiscono il Tavolo sul cyberbullismo (di seguito il Tavolo) presieduto dal Presidente del Corecom o da un suo delegato, con funzioni di coordinamento.
2. Il Tavolo si riunisce con periodicità semestrale e ogni qualvolta si renda necessario, per la verifica e l’aggiornamento degli obiettivi strategici e degli indirizzi generali della collaborazione.
3. Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi nell’ambito del presente Protocollo e nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 2/2018, il Tavolo svolge i seguenti compiti:
a) definisce le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale.
b) monitora l’andamento dei singoli progetti avviati in collaborazione, la loro attuazione e i risultati conseguiti.
c) propone nuove possibili attività da intraprendere nell’ambito del presente Protocollo;
4. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito.
CAPO IV
(Accordi fra pubbliche amministrazioni)
Articolo 12
(Accordi fra pubbliche amministrazioni)
1. Per l’attuazione degli interventi e lo svolgimento coordinato delle attività e dei progetti previsti, le Pubbliche amministrazioni, Parti del presente protocollo, possono stipulare appositi accordi di collaborazione nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli accordi di collaborazione fra le pubbliche amministrazioni interessate disciplinano, sulla base e nell’ambito di quanto definito e approvato dal Tavolo, in relazione alla specifica attività, l’ammontare e le modalità di erogazione di eventuale ristoro delle spese sostenute e tutte le prestazioni relative all’esecuzione di tali accordi.
CAPO V
(Durata, sottoscrizione successiva e controversie)
Articolo 13
(Durata)
1. Il presente Protocollo ha la validità di tre anni a far tempo dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.
2. Gli accordi di collaborazione attuativi conseguenti al presente Protocollo hanno una durata compatibile con la durata complessiva del Protocollo, salvo l’ipotesi di recesso di cui al successivo comma 5.
3. In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli atti e/o accordi attuativi perfezionati e non ancora conclusi al momento della scadenza del Protocollo.
4. Alla scadenza del Protocollo il Tavolo, avvalendosi della collaborazione del Corecom nella sua funzione di coordinamento, redige una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.
5. Le Parti possono recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione di posta elettronica certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi; lo scioglimento del presente Protocollo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Articolo 14
(Sottoscrizione successiva)
1. Il Protocollo è aperto all’adesione dei soggetti pubblici e privati che prevedono, tra le proprie finalità statutarie, i contenuti oggetto del presente documento.
2. La sottoscrizione successiva del presente Protocollo d'Intesa da parte di ulteriori soggetti interessati dall'attuazione dello stesso ha durata per il periodo residuale della vigenza, previa approvazione del Tavolo.
Articolo 15
(Legge applicabile e controversie)
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. a), n. 2) del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010).
CAPO VI
(Disposizioni finali)
Articolo 16
(Movimenti finanziari)
1. La sottoscrizione del presente Protocollo non comporta oneri economici a carico delle Parti.
2. Gli accordi di collaborazione, ex articolo 15 della Legge 241/1990, discendenti dal presente Protocollo, sono destinati a prevedere l’eventuale ristoro delle spese sostenute da una o più Parti per l’attuazione di attività di interesse condiviso.
Articolo 17
(Trattamento dei dati personali)
1. I dati personali forniti e raccolti in conseguenza della sottoscrizione del presente Protocollo sono considerati strettamente riservati e sono trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Articolo 18
(Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo)
1. Il presente Protocollo, redatto in unico originale, sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e dell’art. 15 comma 2-bis della L. n. 241 del 7.8.1990, sarà registrato in caso d’uso con spese a carico della Parte richiedente.
2. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine e le spese saranno ripartite in egual misura tra gli Enti che non sono esenti dal suo pagamento.
3. L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta, nella misura intera, in modo virtuale, dall’Università degli Studi di Torino tramite l'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).
4. L’Università di Torino, con nota scritta, chiederà agli Enti non esenti dal pagamento il rimborso della quota di spettanza.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Torino, 13 novembre 2019
Le parti
Firmato da: Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxx Motivo:
Sottoscrizione Protocollo
Per il Corecom Piemonte Il Presidente, Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxx Data: 14/11/2019 16:23:40 |
Per la Giunta regionale del Piemonte L’Assessore all’Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro e Diritto allo Studio Universitario, Xxxxx Xxxxxxxx |
Per la Giunta regionale del Piemonte L’Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria – Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx |
Per l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte Il Direttore Generale, Xxxxxxxx Xxxxx |
Firmato digitalmente da MANCA XXXXXXXX
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
Per l’Università degli Studi di Torino Il Rettore, Xxxxxxx Xxxxx |
Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Il Rettore, Xxxx Xxxxx Xxxxxx |
La Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Xxxx Xxxxxx |
Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino Il Procuratore per i minorenni, Xxxx Xxxxxx |
Firmato da:
Xxxx Xxxxxx Xxxxxx:
Sottoscrizione Protocollo
Data: 18/11/2019 10:34:56