Condizioni generali di contratto
Condizioni generali di contratto
1. Responsabilità
Il vettore risponde dei danni diretti che, secondo quanto comprovato, sono stati causati da lui stesso o dal suo personale ausiliario dal momento dell'accettazione della merce fino alla sua consegna.
a. Accettazione delle merci da parte del destinatario / Obbligo di ispezione e di notifica dei difetti / Reclami
L'accettazione incondizionata delle merci da parte del destinatario o del suo rappresentante, ovvero di organismi ufficiali, estingue tutte le pretese nei confronti del vettore.
Le riserve devono essere avanzate in forma scritta e indicando con precisione la natura e l'entità del danno; in caso di danno riconoscibile esternamente, devono pervenire contestualmente all'accettazione della merce; in caso di danno non riconoscibile esternamente, immediatamente dopo che è stato riscontrato, ma comunque entro e non oltre otto giorni dalla consegna, compreso il giorno della stessa. Non sono ammesse riserve generiche e tardive. In caso di avanzamento di riserve solo dopo che sono trascorsi i termini suddetti, il destinatario dovrà anche dimostrare che il difetto si è manifestato nel periodo tra l'accettazione delle merci per il trasporto e la consegna. Il rifiuto di pagare le spese di trasporto non è considerato una riserva e non ha alcun effetto sull'estinzione delle pretese di risarcimento.
2. Condizioni di responsabilità
a. Obblighi del mittente risp. del committente
Il mittente risp. il committente deve provvedere a un imballaggio appropriato. Questi deve comunicare con esattezza al vettore l'indirizzo del destinatario e il luogo di consegna, il numero, l'imballaggio, il contenuto, il peso e la dimensione dei colli, il termine di consegna e l'itinerario. Il mittente risp. il committente deve dichiarare spontaneamente il valore della merce, se il suo valore supera i CHF 15.- per ogni kg di peso effettivo della merce.
In particolare, il mittente risp. il committente è tenuto a segnalare al vettore la natura particolare della merce, la rispettiva ripartizione del peso e la fragilità. Egli è responsabile della sufficiente marcatura ed eventualmente anche della numerazione dei colli.
I pregiudizi, i danni o le perdite risultanti dall'omissione o dall'imprecisione di tali dati sono a carico del mittente. Essi non sono imputabili al vettore.
b. Riserva di danni
I reclami relativi a danni o ad ammanchi di merce devono essere immediatamente annotati con riserva sulla bolla di consegna, risp. sulla conferma di ricezione, in presenza dell'autista. I danni non visibili esternamente devono essere notificati per iscritto entro otto giorni dalla consegna, il giorno della consegna incluso. (Si veda l’articolo 1a)
3. Esclusione della responsabilità
a. In generale
Il vettore declina ogni responsabilità in casi come
- danni risultanti dal caricamento inadeguato sul ponte dell'autocarro da parte del personale ausiliario del mittente
- rotture a seguito di vibrazioni normali
- rotture dei prodotti al loro interno
- danni o ammanchi di merce trasportata in casse, cartoni o contenitori chiusi o esternamente intatti, di cui non è stato possibile controllare il buono stato e la completezza durante la presa in consegna della merce
- danni a causa di imballaggio insufficiente o inadeguato
- danni a seguito di influssi atmosferici
- danni a causa di spazio o corridoio d'accesso inadeguati, qualora il mittente o il destinatario abbia preteso tale accesso
- danni a seguito di graffi, scalfitture, ammaccature e sfregamenti, schegge di smalto e vernice, screpolature e distacco di elementi incollati ed impiallacciature
- forza maggiore (valanghe, catastrofi naturali, ecc.)
- danneggiamento doloso da parte di terzi
- ruggine, deterioramento interno, disseccazione, colatura
- normale calo di trasporto, esposizione a parassiti e roditori
Il vettore non si assume alcuna responsabilità per il trasporto delle seguenti merci
- valori mobiliari
- metalli preziosi
- monete e banconote
- articoli di bigiotteria, articoli di gioielleria, perle autentiche, pietre preziose e altri gioielli
- opere d'arte e oggetti con un valore affettivo
- animali vivi
- merci in imballaggi inadeguati o identificazione / numerazione inaccessibile dei colli
b. Danni durante il carico e lo scarico
Le operazioni di carico e scarico spettano al mittente risp. al destinatario. Se il mittente risp. il destinatario dà l’ordine all’autista, dopo che questi si è annunciato presso di lui, di scaricare la merce, quest’ultimo agisce su ordine del mittente risp. del destinatario. Il vettore non è tenuto a risarcire i danni in relazione a tali operazioni. L’autista effettua tali operazioni in qualità di ausiliario del mittente risp. del destinatario Se le operazioni di carico e di scarico avvengono da
parte dell’autista, senza che quest’ultimo si sia annunciato presso il mittente risp. il destinatario, il calcolo del risarcimento è determinato dalla cifra 5.4.
c. Danno indiretto
Si declina la responsabilità per danni indiretti come per es. il mancato guadagno, l’interruzione dell’attività e altre spese conseguenti.
4. Limitazioni della responsabilità / Calcolo del risarcimento
x. Xxxxxxxxxxxxxx o perdita della merce
L'obbligo di risarcimento danni è limitato, nella misura in cui legalmente ammissibile, al valore della merce presso il luogo e al momento della sua presa in consegna per il trasporto, al massimo CHF 15.-/kg di peso effettivo della merce danneggiata o mancante. La responsabilità ammonta al massimo a complessivi CHF 40'000.- per evento.
b. Danni da ritardo
I danni risultanti da un ritardo di consegna devono essere risarciti dal vettore soltanto nel caso in cui la relativa responsabilità sia stata definita per iscritto. In questo caso il vettore risponde al massimo fino a concorrenza del prezzo di trasporto convenuto.
c. Danni derivanti da mere operazioni di trasbordo
Qualora il vettore esegua mere operazioni di trasbordo in funzione di magazziniere, egli dovrà rispondere solo di ritardi, di errori nello scarico o nel caricamento di merci, di carico vuoto, di controstallie di ogni genere, di perdita di un ordine, di reimballaggio, ecc., allorché la sua responsabilità in merito sia stata pattuita per iscritto. Se la responsabilità per danni derivanti da mere operazioni di trasbordo è stata pattuita per iscritto, il vettore risponde in ragione dell’entità del danno verificatosi fino a un ammontare massimo di CHF 2'500.00 per evento (= causa del danno unitaria, anche nel caso di più spedizioni per ogni ordine). In caso di perdita o danneggiamento delle merci trasportate, l’obbligo di indennizzo è disciplinato dalle restanti clausole delle DRV.
5. Responsabilità in caso di commissione a terzi
In assenza di espressi accordi di diverso tenore, il vettore è autorizzato a
commissionare l'intero ordine di trasporto o parte di esso a un vettore intermedio. In tal caso, egli risponde nei confronti del committente come se avesse evaso l'ordine personalmente.
6. Responsabilità nei trasporti oltre confine
Per i trasporti oltre confine sono applicabili le disposizioni della CMR in materia di responsabilità (Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada).
7. Xxxxxxxxxx e prescrizione
La perenzione di tutte le rivendicazioni di responsabilità e la prescrizione delle azioni di risarcimento del danno sono disciplinate dagli articoli 452 e 454 del Codice svizzero delle Obbligazioni.
8. Assicurazione dei trasporti
Il committente può incaricare il vettore di stipulare un'assicurazione dei trasporti per la merce. Il premio dell’assicurazione dei trasporti è a carico del committente. L’assicurazione dei trasporti copre i danni e le perdite al prezzo di costo (somma assicurata) della merce danneggiata o mancante.
I rischi come per es. il mancato guadagno, l’interruzione dell’attività, ecc. (danno indiretto) non sono coperti dall’assicurazione dei trasporti. Al riguardo il committente deve stipulare una propria relativa assicurazione.
9. Mezzi e attrezzature di carico
Nell’impiego di mezzi e attrezzature di carico per i mittenti e i destinatari possono essere impiegati soltanto mezzi e attrezzature di carico integri e idonei al trasporto, che permettono un trasporto e un trasbordo razionali. I mezzi e le attrezzature di carico corrispondono alle direttive EPAL/UIC e ai criteri di scambio EPAL/UIC.
Se il destinatario alla fornitura della merce rifiuta di prendere in consegna i mezzi e le attrezzature di carico e il vettore deve riprenderli nuovamente nel magazzino, egli può fatturare al committente la superficie del magazzino utilizzata oltre alle spese amministrative per l’intera durata della custodia.
Il vettore respinge la responsabilità per le spese, che risultano al mittente o al destinatario per un’eventuale ripalettizzazione della merce. Spetta al committente obbligare i suoi clienti risp. destinatari a utilizzare solo mezzi e attrezzature di carico conformi a EPAL/UIC. Un pregiudizio di qualsiasi tipo risultante da ciò è a carico del committente risp. del destinatario.
Il committente indennizza il vettore per tutti i crediti o altre pretese, che terzi, in particolare i destinatari fanno valere nei confronti del vettore in relazione con i mezzi e le attrezzature di carico. Se presso il destinatario non è possibile uno scambio “uno a uno” di attrezzi scambiabili, il vettore è autorizzato a richiedere al committente il corrispettivo in denaro per tali attrezzi.
Spetta al committente obbligare contrattualmente in modo conforme i suoi clienti risp. destinatari.
10. Esclusione della compensazione
È esclusa una compensazione delle pretese di risarcimento con il prezzo del trasporto.
11. Foro competente
Il foro competente per le controversie derivanti dal contratto di trasporto è la sede legale di Schöni Transport AG, Rothrist. Si applica il diritto svizzero.
12. Clausola di invalidità parziale
Qualora una disposizione delle presenti condizioni di contratto o una disposizione nell'ambito di altri accordi sia o diventi invalida o inapplicabile, ciò non pregiudica in alcun modo l’efficacia di tutte le altre disposizioni o accordi. In tal caso, le parti contraenti sostituiranno la clausola inefficace o inapplicabile con una clausola efficace che si avvicini il più possibile al significato e alla finalità della clausola originaria.
13. Altre disposizioni vigenti
Se non diversamente previsto dalle disposizioni di cui sopra,
ai trasporti nazionali si applicano le disposizioni sulla responsabilità del vettore (DRV) dell’ASTAG
ai trasporti internazionali si applicano le condizioni generali (CG) di SPEDLOGSWISS
a magazzinaggio/logistica si applicano le condizioni generali (CG) di SPEDLOGSWISS deposito/magazzinaggio
Cognome / Nome ………………………………………………………………………………
Società ………………………………………………………………………………
Luogo / Data ………………………………………………………………………………
Firma / Timbro ………………………………………………………………………………
Con riserva espressa di modifiche.
Le presenti CGC sostituiscono tutte le versioni precedenti. Luglio 2019