SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO 7
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DI “SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E LEGALE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE” - CIG 6708219570
Tra
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e [•]
TRA
L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale 94165250484, in persona del Direttore, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, giusta nomina operata con D.P.R. 09/04/2014 ed i poteri conferiti dal X.Xxx. 10 agosto 2007, n. 162 e dallo Statuto dell’Agenzia medesima approvato con
D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 (nel seguito per brevità anche solo “Agenzia” o “ANSF”);
E
, con sede legale in Via , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , codice fiscale , partita IVA , nella persona di _ , nato a _ il , in qualità di _ , giusta i poteri conferitigli con atto del , elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale della società (nel seguito per brevità anche solo “Fornitore”) (eventuale in caso di RTI) nella sua qualità di impresa mandataria capo- gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante
, con sede legale in Via , iscritta al Registro delle Imprese di
al n. , codice fiscale , partita IVA , nella persona di , nato a il , in qualità di , giusta i poteri conferitigli con atto del , elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale della società - giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in , Dott. , repertorio n. ;
PREMESSO CHE
a) ai termini con iniziale maiuscola ed in corsivo, di cui in seguito, viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- ANSF o Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, come in epigrafe;
- Fornitore: XXXXXXXXXXX, come in epigrafe;
- Capitolato tecnico: il documento che contiene l’insieme delle
specifiche tecniche alle quali dovranno essere conformi i “Servizi”;
- Contratto: il presente accordo, stipulato tra “ANSF” ed il “Fornitore”;
- Offerta Tecnica: l’offerta tecnica presentata dal Fornitore per l’esecuzione dei “Servizi”;
- Offerta Economica: l’offerta economica presentata in sede di gara dal Fornitore per l’esecuzione dei “Servizi”;
- Parti: congiuntamente ANSF ed il Fornitore;
- Servizi: servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie – come specificati nel Capitolato tecnico;
- Procedura: la Procedura ristretta ai sensi dell’art 61 del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento di servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
b) ANSF intende procedere all’acquisizione di servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le esigenze della medesima ANSF, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi a partire dalla data della prima “Richiesta di intervento”; come più specificamente indicato nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, quale necessario supporto per la propria attività istituzionale e per la propria organizzazione funzionale;
c) ANSF, pertanto, con Determina n. 005923/2016 del 27 maggio 2016, ha deliberato l’esperimento di una gara comunitaria a procedura ristretta, ai sensi dell’articolo 61 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 per l’acquisizione di servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell’Agenzia medesima, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla prima “Richiesta di intervento” secondo le modalità e con specifiche indicate nel Capitolato tecnico;
d) il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 104-185575 del 01/06/2016, sulla GURI - 5 Serie speciale n. 64 del 06/06/2016, nonché sul sito xxx.xxxx.xx, con le altre formalità di cui di cui all’art. 66, comma 7, del
X.Xxx. n. 163/2006, per richiamo espresso ex art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
e) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia xxx.xxxx.xx;
f) alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione fissato al 5 luglio 2016 sono pervenute le domande di partecipazione da parte degli operatori interessati;
g) ANSF, successivamente alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici concorrenti con riferimento ai requisiti di soggettivi, economico-finanziari, con Determina Prot.
n. 003508/2017 del 29 marzo 2017 ha deliberato, tra l’altro, l’ammissione alla successiva fase di invito a presentare offerta a tutti i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di gara;
h) ANSF con lettere di invito del 30/03/2017 ha invitato gli operatori ammessi a presentare offerta, ai sensi dell’art 61, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
i) in data XX/XX/XXXX, il Fornitore ha presentato la propria offerta, che è risultata essere l’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’esecuzione del servizio, per un corrispettivo complessivo di Euro ( /00) comprensivo di ogni onere e spese ivi incluse quelle di trasferta, esclusa IVA e contributi alla Cassa forense a carico dell’Agenzia committente;
j) il Fornitore, a tal proposito, dichiara che quanto risulta dalla lex specialis della Procedura, nonché dal Contratto e dal Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo le specifiche attività richieste e le modalità di esecuzione delle stesse, consentendo un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
k) ANSF, prima di procedere al pagamento dei corrispettivi, acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
l) ai fini della sottoscrizione del Contratto, il Fornitore ha presentato, come richiesto dalla lex specialis della Procedura, la cauzione definitiva per un importo di Euro ( /00), prodotta ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
m) l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e, quindi, del Contratto, sono subordinate all’accertamento del possesso dei requisiti di legge per contrarre;
n) ANSF ha concluso con esito positivo l’accertamento del possesso da parte del Fornitore dei requisiti di ordine generale previsti dalla disciplina vigente (ex D.Lgs. n. 50/2016), nonché dei requisiti di legge per contrarre;
o) a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, Il Fornitore ha costituito apposita garanzia assicurativa;
p) il Fornitore dichiara di essere in possesso dell’organizzazione, dei mezzi e delle risorse necessarie per eseguire efficacemente ed efficientemente i Servizi nel rispetto degli standard richiesti, alle condizioni tutte del Contratto e dei suoi allegati;
q) il Fornitore, in sede di gara, ha presentato la Relazione Tecnica relativa alle attività oggetto contrattuale che, tuttavia, riveste valore indicativo, non rappresentando in modo esaustivo e completo tutte le modalità di organizzazione, gestione ed esecuzione delle attività, che potranno essere richieste dall’Agenzia;
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentante e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse del presente contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati: il Capitolato Tecnico, l’Offerta Tecnica - Relazione tecnica e curricula vitae e l’Offerta Economica.
3. L’esecuzione del presente contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti, e dalle norme in esse richiamate;
b) dai documenti richiamati in premessa pur se non materialmente allegati al presente Contratto;
c) dal D.Lgs. n. 50/2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”);
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e, in ogni caso, dalle disposizione aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del Contratto;
e) dalle altre disposizioni normative in vigore ed applicabili in materia.
4. Per patto espresso tra le Parti, in caso di discordanza fra quanto disposto nella documentazione del Fornitore, ovvero la documentazione allegata al presente Contratto, ivi incluso il Capitolato tecnico, da un lato, e quanto disposto dal presente Contratto, dall’altro lato, prevarranno in ogni caso le previsioni contenute nel presente Contratto. Pertanto, in caso di discordanza sulla validità e/o interpretazione di una clausola contrattuale, quanto contenuto nel Contratto, prevarrà su qualsiasi documento del Fornitore.
Articolo 2 Oggetto
1. L’Agenzia affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei Servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie da prestarsi, in particolare, nelle seguenti linee operative:
Re-ingegnerizzazione del modello di funzionamento dell’Agenzia;
Supporto per l’implementazione del modello operativo dei servizi comuni riferibili alle attività del settore amministrazione, affari legali e finanza;
Supporto per l’implementazione del modello operativo dei servizi core;
Assistenza legale;
Supporto in materia di certificazione di qualità;
Assistenza per i rapporti con gli organi di comunicazione.
2. Il Fornitore in particolare si impegna a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, secondo gli obiettivi e le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica (Relazione tecnica e curricula) ai prezzi indicati nell’Offerta economica presentati in fase di gara.
3. Il Fornitore prende atto, accetta e riconosce all’Agenzia la facoltà di chiedere le prestazioni delle attività descritte nell’offerta tecnica e nel Capitolato Tecnico in relazione alle proprie esigenze, con le modalità di esecuzione descritte nel successivo articolo 7.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che ANSF garantisce soltanto l’emissione di “Richieste di Intervento” per un valore complessivo pari all’80% dell’intero importo contrattuale di cui al successivo articolo 15. Pertanto, l’importo massimo contrattuale non è garantito al Fornitore in quanto non è da considerarsi vincolante per l’Agenzia che, quindi, non risponderà nei confronti del medesimo aggiudicatario nel caso in cui le “Richieste di Intervento” risultino complessivamente inferiori al predetto importo massimo contrattuale. Più in generale, il presente contratto non è fonte di alcuna obbligazione per l’Agenzia salvo quelle relative alla citata emissione delle “Richieste di Intervento” ed a quelle eventualmente assunte con l’autorizzazione dei relativi Piani di Lavoro.
5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in “Richieste di intervento”, “Piani di lavoro” secondo quanto meglio stabilito nel Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore prende atto ed accetta che ANSF garantisce la richiesta dei predetti servizi in misura inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
7. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo articolo 15, comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta dell’Agenzia e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. Al Fornitore verrà, comunque, garantito l’acquisto dei predetti servizi per un importo pari all’ 80% dell’importo contrattuale.
8. Il Fornitore prende atto e accetta che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
Articolo 3
Xxxxxx, affiancamento iniziale e trasferimento del know-how
1. Il presente contratto avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla prima “Richiesta di intervento”, comunicata dall’Agenzia al Fornitore.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ANSF si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L’Agenzia, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata al Fornitore, prorogandola per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente
4. Il Fornitore, come previsto nel Capitolato Tecnico, nel periodo successivo alla stipula del presente Contratto, ha facoltà di richiedere un periodo, con decorrenza a partire dalla data di stipula del Contratto medesimo,
finalizzato alla presa in carico delle attività di progetto mediante l’affiancamento del personale di ANSF, per la conoscenza dettagliata delle attività. La data effettiva di inizio di tale periodo, della durata massima di 20 (venti) giorni naturali, sarà comunque indicata da ANSF e il trasferimento della conoscenza potrà essere eseguito dal personale di ANSF o dal fornitore uscente.
Il Fornitore prende atto ed accetta che durante tale attività di addestramento non verrà riconosciuto alcun corrispettivo.
Resta inteso che il Fornitore, nel caso in cui non eserciti la facoltà di cui sopra, sarà comunque ritenuto totalmente responsabile della piena adeguatezza delle attività che verranno svolte, sia in termini di competenza, qualità che di raggiungimento degli obiettivi di prestazione.
5 Il Fornitore si impegna, altresì, ora per allora, ad assicurare la disponibilità, nell’ultimo mese di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how al personale della Committente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
Articolo 4
Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
1. L’Agenzia si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016.
2. L’Agenzia si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettere
b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, ANSF potrà chiedere al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. ANSF si riserva la facoltà di cui all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, da esercitarsi nel corso della durata del contratto ed alle medesime condizioni contrattuali.
Articolo 5 Obblighi del Fornitore
1. Il Fornitore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica.
2. Il Fornitore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato; sono ricompresi nei corrispettivi di cui al successivo articolo 15, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto contrattuale.
3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i
connessi oneri assicurativi ivi incluse quelle di trasferta, esclusa IVA e contributi alla Cassa Forense a carico dell’Agenzia committente.
4. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore medesimo, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ANSF.
5. Il Fornitore si obbliga a svolgere le attività connesse all’espletamento del presente contratto prevalentemente presso le sedi ANSF di Firenze e di Roma e, occasionalmente, presso altre sedi da stabilire di volta in volta d’intesa con ANSF, nonché presso Il Fornitore medesimo, secondo quanto indicato al paragrafo 5.8 del Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire ad ANSF di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Agenzia ogni modificazione negli assetti societari e nella struttura di impresa, comunque intervenute, entro 10 (dieci) giorni solari dall’avvenuta modifica.
10. Restano fermi in capo al Fornitore gli oneri e le responsabilità comunque previsti dall’art 105 del D.Lgs n. 50/2016.
11. Il Fornitore si obbliga inoltre:
- a garantire la continuità operativa del servizio;
- a garantire l’esecuzione del servizio in stretto contatto con i competenti Uffici dell’Agenzia, nonché di terzi da essa designati, secondo i tempi e le esigenze da questa manifestati;
- a produrre e consegnare, senza oneri aggiuntivi per l’Agenzia, tutti i documenti connessi allo svolgimento del servizio, secondo quanto stabilito nei Piani di Lavoro e nel Capitolato Tecnico;
- a garantire il trasferimento del know-how volto ad assicurare l’autonomia dell’Agenzia per il prosieguo delle attività secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
12. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’ANSF”, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché dalla normativa nazionale vigente in materia.
13. Il Fornitore obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza.
Articolo 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia
potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di ANSF la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore, infine, garantisce l’idoneità, l’onestà e la correttezza di tutti i propri dipendenti destinati all’esecuzione del presente Contratto, nonché la riservatezza degli stessi in ordine a notizie di cui venissero a conoscenza nella prestazione dei servizi.
7. Restano fermi in capo al Fornitore gli oneri e le responsabilità comunque previsti all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualunque conseguenza, costo e spesa, incluse quelle legali, che derivassero dal fatto dei propri dipendenti e/o da violazione degli obblighi previsti nel presente articolo
Articolo 7
Modalità generali di esecuzione dei servizi
1. Il Fornitore si obbliga affinché, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, le unità impiegate operino con la richiesta professionalità e la massima correttezza con l’osservanza del divieto assoluto, all’interno delle sedi dell’Agenzia, di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto.
2. Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Sono ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Il Fornitore si impegna, per le prestazioni da eseguirsi presso le sedi di ANSF, a garantire che il proprio personale accederà alle strutture della medesima Agenzia nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della Agenzia stessa. Sarà onere del Fornitore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
5. Il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, in possesso dei requisiti minimi di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico nonché di quelli migliorativi eventualmente offerti, i cui curricula saranno consegnati all’avvio delle attività; nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
6. Il Fornitore riconosce ad ANSF la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte di ANSF di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. Nel caso in cui il Fornitore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione all’Agenzia medesima.
Nell’ipotesi di cui al precedente periodo, l’Agenzia si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. Il Fornitore comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
8. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione di ANSF, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate all’Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale di cui oltre.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, ANSF, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 8
Utilizzo apparecchiature e prodotti software
1. Il Fornitore dovrà richiedere all’Agenzia l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici eventualmente messi a disposizione dall’Agenzia, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati da ANSF costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. Il Fornitore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi e d dada virus.
3. Il Fornitore è obbligata a sottoporre i supporti informatici da impiegare negli ambienti della Agenzia alle verifiche che l’Agenzia medesima riterrà opportune prima dell’utilizzo.
4. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui ai precedenti commi, ferma restando la facoltà dell’ANSF di risolvere il presente contratto, il Fornitore è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente
5. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa. Il fornitore assume inoltre l’obbligo di tenere indenne l’Agenzia da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese.
Articolo 9
Proprietà dei prodotti e della documentazione Titolarità delle opere d’ingegno, utilizzo e sfruttamento
1. L’Agenzia acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto eventualmente realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
2. L’Agenzia potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da ANSF in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà di ANSF che ne potrà disporre liberamente.
5. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all’Agenzia tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, ivi compresi i “moduli sorgente”, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Agenzia in eventuali registri od elenchi pubblici.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ANSF avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 10
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da ANSF, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale dell’Agenzia.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni mobili e immobili, anche condotti in locazione da ANSF e ad eventuali terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme ai requisiti indicati nella Lettera di Xxxxxx.
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 3.
Articolo 11
Modalità di esecuzione specifica delle prestazioni contrattuali
1. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere prestati dal Fornitore secondo quanto riportato al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, a seguito delle “Richieste di Intervento” che verranno comunicate dall’Agenzia al Fornitore.
2. Ricevuta la “Richiesta di Intervento”, il Fornitore dovrà presentare all’Agenzia, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, la proposta di “Piano di Lavoro” contenente le informazioni necessarie alla definizione delle attività comprese nell’intervento stesso come indicato al paragrafo 5.9.2 del Capitolato tecnico.
3. Ciascuna proposta, qualora accettata, verrà approvata dall’Agenzia che darà quindi l’autorizzazione a procedere al Fornitore con apposita comunicazione. In difetto di approvazione, l’Agenzia potrà richiedere di modificare le modalità o i termini proposti. Il Fornitore dovrà apportare le modifiche richieste e riformulare la proposta di pianificazione per l’accettazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. Per gli interventi più complessi o su indicazione dell’Agenzia, il Piano di Lavoro (e la relativa proposta) potrà essere articolato in più Linee di Intervento che prevedono la realizzazione di prodotti/obiettivi che sono parte integrante della realizzazione degli obiettivi dell’intero Piano di Lavoro. In questo caso, le informazioni necessarie, riportate al paragrafo 5.9.2 del Capitolato tecnico, dovranno essere riportate per ciascuna Linea di Intervento. L’autorizzazione a procedere potrà essere concessa con riferimento all’intero Piano di Lavoro oppure a singole Linee di intervento da avviare nell’ambito del Piano.
4. La comunicazione al Fornitore dell’approvazione da parte di ANSF del Piano di lavoro oppure delle singole Linee di intervento indicherà la data di “Avvio delle attività” da parte del Fornitore.
5. Le attività relative a ciascun singolo Piano di Lavoro sottoposto all’approvazione dall’Agenzia potranno essere svolte in “modalità
continuativa” o “modalità progettuale” secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico.
6. L’esecuzione del Servizio avverrà con attività continua di pianificazione, consuntivazione e verifica di cui il Piano di Lavoro è lo strumento di riferimento. Il Piano di Xxxxxx potrà essere aggiornato in relazione alle esigenze dell’Agenzia.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi ANSF, fermo restando di risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 12
Gruppo di lavoro e Rappresentanti delle Parti per l’esecuzione del Contratto
1. Il Fornitore dovrà indicare, tra le proprie risorse, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di ANSF il nominativo del Capo progetto, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore si impegna a consegnare i curricula, le certificazioni dichiarate in sede di offerta e l’ulteriore documentazione richiesta relativa alle figure professionali impegnate nell’esecuzione del contratto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di ANSF, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi delle figure professionali, riportate nell’offerta tecnica, nonché di adeguati beni, mezzi, e servizi necessari per l’esatto ed autonomo adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto.
3. Il Fornitore si obbliga ad impegnare, per l’esecuzione delle attività contrattuali, gruppi di lavoro formati da un mix di figure professionali e giorni/persona e per singole attività in relazione alle prestazioni previste nel Piano di lavoro di cui oltre, in possesso dei requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico (paragrafo 9) nonché di quelli migliorativi eventualmente offerti.
4. Le figure professionali stimate sono le seguenti:
a) per i servizi di consulenza organizzativa, direzionale e gestionale:
Figura professionale | Totale gg/persona |
Capo progetto | 192 |
Consulente Senior | 1.160 |
Consulente | 3.060 |
b) per il supporto legale:
Figura professionale | Totale gg/persona |
Consulente Senior | 720 |
Consulente | 520 |
Dette quantità costituiscono una stima e comunque non sono vincolanti per ANSF.
Nell’ambito dello svolgimento delle attività e nel limite del corrispettivo si potranno verificare necessità che potrebbero portare a variazioni del mix richiesto.
Il Fornitore si impegna a svolgere le attività richieste da ANSF nell’ambito dell’oggetto contrattuale alle tariffe unitarie espresse e sino all’importo massimo contrattuale stabilito nel successivo articolo 15.
5. Il puntuale dimensionamento del fabbisogno sarà determinato nel “Piano di lavoro”; l’impegno delle risorse effettivamente impiegate e il mix di profili professionali saranno peraltro suscettibili di variazioni, in ragione delle necessità di ANSF. Inoltre, il Fornitore accetta che durante la vigenza contrattuale potranno verificarsi emergenze, picchi di lavoro e periodi di discontinuità, che potranno comportare periodicamente un fabbisogno di richieste aggiuntive ovvero una loro riduzione rispetto a quanto preventivato.
6. ANSF si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione dei servizi oggetto della presente gara. L’esercizio da parte di ANSF di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. Le figure professionali verranno individuate dal Fornitore alla presentazione della proposta di “Piano di lavoro”.
8. Resta fermo che i relativi profili professionali saranno considerati invariati, anche in caso di aumento di qualifica, nel caso la loro fruizione si riferisca alla medesima attività o ad attività di pari livello.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che, con riferimento alla linea operativa “assistenza per i rapporti con gli organi di comunicazione” di cui al Capitolato tecnico (paragrafo 3.6) ANSF si riserva la facoltà di rilasciare, a suo insindacabile giudizio, il proprio preventivo nulla osta che costituisce condizione minima necessaria inderogabile ai fini dell’incarico della/e risorsa/e da dedicare nella presente linea operativa.
10. Per la gestione dell’esecuzione del Contratto, anche ai fini della definizione delle eventuali questioni operative che dovessero emergere nell’esecuzione dei Servizi, nonché ai fini di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le Parti, queste ultime hanno nominato un proprio rappresentante.
Il rappresentante di ANSF è il dott. , individuato quale Direttore dell’esecuzione; il rappresentante del Fornitore è il legale rappresentante che sottoscrive il presente atto o la persona da questi nominato per la stipula del presente atto.
11. Il Fornitore dà atto che, in considerazione del ruolo e delle funzioni attribuite al proprio rappresentante, ai sensi del presente articolo, lo stesso è munito dei necessari poteri con premessa di avere fin d’ora per rato e valido il suo operato.
12. L’eventuale sostituzione del rappresentante dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all’altra Parte; in detta comunicazione dovrà essere indicato il nominativo del sostituto.
13. Resta inteso che tutte le comunicazioni tra i rappresentanti delle Parti, ancorché non espressamente previste dal Contratto, dovranno essere scambiate a mano o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in caso di momentanea indisponibilità, mediante l’utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la trasmissione, la ricezione e la presa d’atto della comunicazione stessa.
Articolo 13
Consegna e Approvazione dei documenti e validazione delle prestazioni
1. Il Fornitore dovrà sottoporre tutta la documentazione contrattuale entro i termini e con le modalità stabiliti per ciascun documento nel Capitolato Tecnico (paragrafo 7), pena l’applicazione delle penali di cui oltre. La consegna dei predetti documenti non implicherà di per sé accettazione da parte dell’Agenzia.
2. XXXX renderà note al Fornitore le proprie determinazioni, comunicando l’approvazione dei predetti documenti o formulando richieste di modificazioni entro i termini e con le modalità definite dal Capitolato Tecnico (paragrafo 7).
3. In caso di mancata validazione, l’Agenzia comunicherà al Fornitore le azioni correttive da porre in essere ed i tempi per l’attuazione del servizio richiesto; dette azioni correttive saranno svolte senza alcun onere aggiuntivo di qualsiasi natura a carico dell’Agenzia.
4. In caso di mancata approvazione da parte di ANSF, il Fornitore dovrà modificare la documentazione contrattuale in ragione delle osservazioni formulate da ANSF medesima e dovrà consegnare nuovamente detti documenti per l’approvazione entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico (paragrafo 7), pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 14 Rendicontazione delle attività
1. La modalità "continuativa" presuppone che l'erogazione del servizio sia senza soluzione di continuità per un periodo convenuto, a decorrere dall’attivazione dello stesso. Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già all’inizio dell'affidamento sia tutte le altre che lo saranno solo in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta.
2. La regolamentazione (pianificazione, rendicontazione e stato avanzamento lavori delle risorse impegnate) è in giorni/persona con modalità a tempo e spesa.
3. La modalità "progettuale" prevede invece che gli interventi siano eseguiti secondo il Piano di lavoro che sarà definito in funzione della tipologia dell’intervento medesimo. Ogni ciclo di vita comprenderà comunque una fase di definizione necessaria alla pianificazione dell’intervento, che comprenderà le informazioni necessarie alla definizione delle attività comprese nell’intervento stesso.
4. La regolamentazione (pianificazione, rendicontazione) è in giorni/persona con modalità esecutiva a corpo, vale a dire che il calcolo del corrispettivo per ogni intervento avverrà sulla base delle stime, in giorni persona, dello sforzo progettuale (dimensionamento).
5. Il Fornitore produrrà mensilmente la “Rendicontazione risorse”, documento contenente il riepilogo dei giorni/persona per figura professionale rendicontati per ogni singola Linea di intervento in ragione del Piano di Lavoro approvato secondo quanto previsto al Capitolato tecnico (paragrafo 7).
6. Le elaborazioni delle proposte dei Piani di Lavoro, così come le rendicontazioni, e gli Sati avanzamento lavori trimestrali, sono effettuate a cura e spese del Fornitore. Così come la documentazione di cui al paragrafo 6 del Capitolato tecnico.
7. I Rapporti di rendicontazione e gli Stati avanzamento lavori sono trasmessi all’Agenzia per essere sottoposti all’approvazione di quest’ultima sulla base della corrispondenza delle varie prestazioni, in termini di quantità e qualità, rispetto a quanto previsto nei Piani di Lavoro approvati.
Articolo 15
Importo dell’appalto e Corrispettivi
1. Fermo restando quanto riportato al precedente articolo 2, comma 4, l’importo massimo dell’appalto è pari ad Euro ( /00) e , in ragione dell’offerta economica presentata in sede di gara, comprensivo di ogni onere e spese ivi incluse quelle di trasferta (esclusa IVA e contributi alla Cassa forense a carico dell’Agenzia committente) riferito all’intera durata del contratto prevista in 48
(quarantotto) mesi, a decorrere dalla data della prima Richiesta di Intervento comunicata secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
2. I prezzi per figura professionale sono pattuiti secondo il seguente dettaglio:
Figura professionale Profilo organizzativo | Corrispettivo giornaliero unitario, XXX xxxxxxx |
Capo progetto | Euro , ( |
Consulente Senior | Euro , ( |
Consulente | Euro , ( |
Figura professionale Profilo legale | Corrispettivo giornaliero unitario, esclusa IVA e Xxxxx forense a carico di ANSF |
Consulente Senior | Euro , ( |
Consulente | Euro , ( |
3. I prezzi unitari per figura professionale, determinati dal Fornitore e riportate nell’offerta economica, sono comprensivi di ogni onere e spesa ivi incluse quelle di trasferta, escluse IVA e contributi alla Cassa forense a carico dell’Agenzia committente.
4. Per le prestazioni eseguite in “modalità progettuale” la determinazione del corrispettivo è “a corpo”, basato sulle stime approvate in giorni persona dello sforzo progettuale. Detto corrispettivo sarà pertanto calcolato moltiplicando i giorni/persona di impiego stimato delle varie figure professionali per le relative tariffe unitarie offerte.
5. Per le prestazioni eseguite in “modalità continuativa” la determinazione del corrispettivo per ogni intervento è “a tempo e spesa” sulla base dei giorni/persona effettivamente impiegati dalle varie figure professionali, calcolato moltiplicando tale valore per le relative tariffe unitarie offerte.
6. Resta espressamente inteso che le tariffe di cui al comma 2 sono state liberamente determinate dal Fornitore che assume direttamente ogni rischio, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, anche in
merito ad eventuali variazioni del costo orario delle tariffe professionali relative alle figure professionali coinvolte nelle relative attività.
7. In caso di aumento delle prestazioni contrattuali richiesto dall’Agenzia ai sensi del precedente articolo 4, queste verranno remunerate alle predette tariffe unitarie.
8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti Il Fornitore dall’esecuzione del presente contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle tariffe unitarie indicate in sede di offerta.
9. Tutte le spese generali sostenute per lo svolgimento dell’appalto si intendono ricomprese nei corrispettivi sopra indicati e, quindi, sono a carico Il Fornitore.
10. La predisposizione delle proposte dei Piani di Lavoro, così come le rendicontazioni mensili e gli stati avanzamento lavori trimestrali sono effettuate a cura e spese del Fornitore.
11. Il Fornitore non potrà vantare diritto a compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumento dei corrispettivi come sopra indicati che rimarranno fissi ed invariabili per i primi 2 (due) anni di efficacia del contratto; successivamente la revisione periodica dei prezzi, sarà effettuata sulla base dei costi standardizzati di beni e servizi pubblicati. In alternativa, nelle more della pubblicazione, la revisione verrà effettuata sulla base dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT.
Articolo 16 Fatturazione e pagamenti
1. Le parti convengono che i pagamenti saranno effettuati per “Piano di lavoro”, “Stato di avanzamento” trimestrali e “Rendicontazione risorse” approvati dall’Agenzia, ai prezzi unitari di cui al precedente articolo.
2. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte di ANSF della verifica di conformità.
3. (nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI): Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità e le tempistiche vincolanti per il puntuale pagamento delle fatture che verranno congiuntamente concordate. Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Agenzia, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate.
(nel caso di RTI con fatturazione proquota): Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. Ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati di cui al primo periodo del presente comma. (nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria) In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati di cui al primo periodo del presente comma unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti.
4. (nel caso di subappalto) La fattura dovrà riportare i dati di cui al primo periodo del precedente comma 3 anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ANSF procederà ad acquisire, (nel caso di subappalto anche per il subappaltatore), il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta da ANSF, non produrrà alcun interesse.
6. La liquidazione di ogni importo avverrà dopo l’emissione, da parte
dell’Agenzia, del certificato di pagamento relativo ad ogni stato di avanzamento, a presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni fine mese dal suo ricevimento. Le fatture, emesse dal Fornitore, dovranno essere inoltrate all’Agenzia dopo che quest’ultima ha emesso il certificato di pagamento relativo ad ogni stato di avanzamento e non prima che sia stato inoltrato il prospetto di cui di cui al primo periodo del precedente comma 3.
7. Il Fornitore si impegna a presentare all’Agenzia ogni giustificativo, documento o atto che si rendesse utile all’emissione del certificato di pagamento relativo ad ogni stato di avanzamento. La mancata presentazione di quanto richiesto non consentirà il pagamento delle somme spettanti e per tale mancanza l’Agenzia è esonerata da qualunque forma di responsabilità.
8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere in formato elettronico ai sensi della l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 cc. 209-213 s.m.i., intestate esclusivamente ad ANSF, codice unico di fatturazione UFL7LQ, e dovranno riportare in evidenza, il Codice Identificativo Gare (CIG) 6708219570 nonché i dati che verranno successivamente indicati.
9. Il bonifico, previo accertamento dell’Agenzia della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato, secondo la modalità di fatturazione congiunta/disgiunta, sul/(i) conto(i) corrente seguente(i) dedicato(i):
n. , intestato al Fornitore presso
, Ag. ;
.............................................................................................................
n. , intestato al Fornitore presso
, Ag. ;
Il Fornitore dichiara che il predetto conto(i) opera(no) nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del(i) conto(i) corrente(i). Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto(i) corrente(i) precedentemente espresso(i) avranno effetto liberatorio. Il
Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ANSF le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati ed eseguiti.
10. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’ANSF.
11. In caso di subappalto si procederà ai sensi di quanto previsto all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 17 Inadempienze e Penali
1. Fatta salva la responsabilità del Fornitore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ANSF le seguenti penali:
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad ANSF ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella indicazione, tra le proprie risorse, del nominativo del Capo progetto, ANSF applicherà al Fornitore una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso in cui i curricula presentati non siano rispondenti a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e/o ai requisiti migliorativi offerti, ANSF assegnerà un termine per la produzione di nuovi curricula. Nel caso in cui, scaduto tale termine, i nuovi curricula consegnati non risultino rispondenti a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e/o ai requisiti migliorativi offerti ANSF fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad ANSF ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dei curricula, delle certificazioni dichiarate in sede di offerta e l’ulteriore documentazione richiesta relativa alle figure professionali impegnate nell’esecuzione del contratto, ANSF applicherà al Fornitore una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad ANSF ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna del “Piano di lavoro” rispetto ai termini tutti stabiliti al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, ANSF, applicherà al Fornitore una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad ANSF ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna del “Piano di lavoro” aggiornato a seguito delle indicazioni di ANSF, rispetto ai termini tutti stabiliti al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, ANSF applicherà al Fornitore una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00), salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad ANSF ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna di ogni altro documento (ad eccezione del Piano di lavoro, le cui penali sono disciplinate ai precedenti commi 5 e 6) rispetto ai termini tutti stabiliti al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, ANSF applicherà al Fornitore una penale pari a euro 100,00 (cento/00), salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad ANSF ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’inizio dell’erogazione dei Servizi (“Avvio delle Attività”) anche nel caso in cui vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto ai predetti documenti, rispetto ai termini tutti stabiliti al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, ANSF applicherà al Fornitore una penale pari a 500,00
(cinquecento,00) euro, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni risorsa sostituita dal Fornitore senza la preventiva autorizzazione di ANSF quest’ultima applicherà una penale giornaliera pari a euro 500,00 (cinquecento/00) euro per ogni giorno lavorativo decorrente dalla contestazione, fino alla autorizzazione da parte di Ansf.
10. Ai fini dell’applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e da quanto indicato dal Fornitore in Offerta tecnica; in tali casi ANSF applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
11. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati al Fornitore da ANSF; il Fornitore dovrà comunicare le proprie eventuali giustificazioni o controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, ad ANSF, nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette giustificazioni non siano accogliibili a giudizio di XXXX, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento contestato.
12. XXXX potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
13. XXXX potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo massimo
contrattuale, oltre tale limite, l’Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, salvo il risarcimento e l’esecuzione in danno; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ANSF a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
14. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 18 Garanzia definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, Il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari ad Euro
( /00), mediante la stipula di
rilasciata da .
2. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. XXXX ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto.
4. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
5. XXXX può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, ANSF medesima conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
6. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti di ANSF verso il Fornitore. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell’appalto.
7. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art 19 Responsabilità
1. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a persone e cose, beni mobili e immobili, anche condotti in locazione di ANSF e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.
2. Il Fornitore è inoltre responsabile e pertanto tenuto a risarcire ANSF per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest’ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell’esecuzione del Servizio, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al Fornitore stesso.
3. Il Fornitore è altresì responsabile affinché i proprio dipendenti e/o
collaboratori a qualsiasi titolo osservino i precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF pubblicati sul sito dell’Agenzia xxx.xxxx.xx alla sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali
– Atti generali – Codici di comportamento del personale” i quali, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Sono consegnati contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
4. Il Fornitore dichiara di aver stipulato una o più adeguate coperture assicurative le cui copie delle polizze verranno consegnate ad ANSF su semplice richiesta di quest’ultima.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle predette coperture assicurative, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta in ogni caso ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle predette polizze.
Art. 20 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto quadro stesso;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate
ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero Il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto quadro, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art 21 Risoluzione e Recesso
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC da ANSF per porre fine all’inadempimento, la medesima ANSF ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 cod.civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. ANSF potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del cod. civ.,
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui
alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. in caso di accertata violazione, da parte del fornitore e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, dei precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF;
d. nei casi espressamente previsti nel corpo del presente Contratto quali a titolo esemplificativo: articolo 5 (Obblighi del Fornitore), articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), articolo 8 (Utilizzo apparecchiature e prodotti software), articolo 23 (Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 24 (Obbligo di riservatezza), articolo 25 (Trattamento dei dati), articolo 26 (Divieto di cessione del Contratto), articolo 27 (Cessione del Credito), articolo 28 (Subappalto), articolo 29 (Foro competente).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, ANSF ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito, nonché di procedere all’esecuzione in danno del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo sostenuto da ANSF (c.d. “esecuzione in danno”).
4. Inoltre, ANSF ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei casi di:
a. giusta causa,
b. mutamenti di carattere organizzativo di ANSF, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, il Fornitore ha diritto al pagamento del corrispettivo relativo ai Servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando espressamente fin da ora nei confronti di ANSF a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ANSF; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore di ANSF.
7. In aggiunta ai commi precedenti, ANSF, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all’art.1comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento
delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Art. 22
Procedure di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o risoluzione
del Contratto
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del fornitore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4- ter, del D.Lgs. n . 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l’Agenzia provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 23
Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore prende atto che al presente Contratto si applica la normativa in tema di tracciabilità dei fluissi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, di quanto disposto in ordine ai rapporti con i propri dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi riferibili, anche se non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto del Contratto stesso (“filiera rilevante delle imprese”).
2. In caso di violazione dei suddetti obblighi, ANSF, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta legge 136/2010, ne darà comunicazione alle Autorità competenti ed avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. Il Fornitore prende altresì atto che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa antimafia, nel corso di durata del Contratto, non dovranno
essere emessi, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell’organo di amministrazione del Fornitore stesso, provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni ovvero, nei confronti del Fornitore medesimo, non dovranno sussistere tentativi di infiltrazione mafiosa o essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. Il Fornitore s’impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 o, in quanto applicabili, ai sensi delle leggi n. 1423/1956, n. 575/1965, n. 203/1991 e successive disposizioni in materia, a comunicare per iscritto ad ANSF, tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 10 (dieci) giorni solari, i seguenti fatti che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del Contratto:
a) l’istruzione di procedimenti ovvero l’emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei confronti della società, del suo legale rappresentante, nonché dei componenti l’organo di amministrazione;
b) ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nell’organo di amministrazione;
c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione pro tempore vigente.
5. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del Fornitore.
Articolo 24 Obbligo di riservatezza
1. Sono da considerati riservati tutti i dati e le informazioni messi a disposizione del Fornitore nonché quelli di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del Contratto, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, la documentazione realizzata in esecuzione dei Servizi ed ogni altra informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche
tecnico, relativo ai Servizi stessi.
2. Xxxxx restando gli obblighi assunti dal Fornitore in ordine al trattamento dei dati di cui oltre, il Fornitore stesso assume l’obbligo di mantenere riservati i dati e/o le informazioni di cui al precedente comma. L’obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi, compresi i collaboratori, dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il Fornitore dovrà imporre e far rispettare l’obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati riservati.
4. L’obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del Contratto o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al Contratto, salvo espressa autorizzazione per iscritto di ANSF.
6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, ANSF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che, a qualsiasi titolo, dovessero derivare all’Agenzia stessa, per effetto dell’inosservanza stessa.
Articolo 25 Trattamento dei dati
1. Il Fornitore prende atto che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice Privacy”, ANSF è “Responsabile” dei dati personali che la stessa consegnerà, di volta in volta, al Fornitore per l’esecuzione dei Servizi.
2. Il Fornitore è legittimato, in forza del Contratto, ad eseguire i soli
trattamenti necessari per l’esatta esecuzione dei Servizi.
3. Prima dell’avvio dei Servizi il Fornitore è obbligato a fornire ad ANSF l’elenco nominativo del proprio personale che verrà impiegato al trattamento di detti dati. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Codice Privacy, il personale indicato nel suddetto elenco rivestirà la qualifica di “Incaricato” del trattamento dei dati.
4. Il Fornitore s’impegna a tenere aggiornato l’elenco degli “Incaricati” ed a comunicare tempestivamente ad ANSF, le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso di efficacia del Contratto.
5. In ogni caso il Fornitore e gli “Incaricati” saranno tenuti al rispetto delle eventuali ulteriori istruzioni che ANSF e/o il “Titolare” del trattamento dei dati, potrà impartite nel corso di efficacia del Contratto.
6. Il Fornitore dichiara espressamente di aver adottato le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui al Codice Privacy e s’impegna ad adottare ed osservare le misure di sicurezza che dovessero essere in futuro previste ai sensi dell’articolo 36 del Codice Privacy stesso.
7. ANSF si riserva la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di verificare il rispetto delle istruzioni impartite, nonché di verificare il rispetto e/o l’adozione delle misure minime di sicurezza.
8. Nel caso in cui ANSF dovesse accertare difformità rispetto alle prescrizioni previste dal presente articolo, il Fornitore sarà tenuto ad adeguarsi nei termini indicati da ANSF stessa, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
9. In ogni caso il Fornitore sarà ritenuto l’unico responsabile e pertanto sarà tenuto a manlevare e tenere indenne ANSF da ogni pretesa, anche risarcitoria, avanzata dal Titolare e/o da terzi in conseguenza del trattamento dei dati in violazione a quanto previsto dal presente articolo e dalle disposizioni normative e regolamentari dettate in materia.
Articolo 26
Divieto di cessione del Contratto
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Resta inteso che nell’ipotesi di cessione di azienda o del ramo d’azienda preposto all’esecuzione del Servizio da parte del Fornitore, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto al precedente comma 1, ANSF
potrà risolvere di diritto il Contratto.
Articolo 27 Cessione del credito
1. Il Fornitore prende atto che i crediti derivanti dall’esecuzione del Contratto potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il Fornitore, altresì, prende atto che sarà in facoltà di ANSF rifiutare la cessione del credito; inoltre, anche in caso di autorizzazione alla cessione, ANSF potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al Fornitore in base al Contratto.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto ai precedenti commi, ANSF
potrà risolvere di diritto il Contratto.
Articolo 28 Subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
[in alternativa]
il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
2. Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. È fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da questa corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. Il Fornitore si impegna a depositare presso ANSF, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, ANSF procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti ANSF revocherà l’autorizzazione.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. ANSF, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente
7. ll subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia, della perfetta esecuzione del contratto, anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti di ANSF dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, all’Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne ANSF da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.Lgs. n. 196/2003.
9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all’Agenzia prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
10. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. ANSF corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, Il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Agenzia entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte di ANSF, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
14. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ANSF può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Agenzia e il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 29 Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Articolo 30
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e oneri accessori e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad ANSF per legge.
2. Resta inteso tra le Parti che il Contratto sarà registrato solo “in caso d’uso” e le relative spese (compresi sanzioni e interessi) saranno a carico della parte che, con il proprio inadempimento, vi avrà dato causa.
Articolo 31 Clausola finale
1. I termini previsti dal Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 c.c..
2. Qualsiasi modifica alle clausole del Contratto sarà valida e vincolante solo se fatta per atto sottoscritto tra le Parti.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di ANSF non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che dovranno comunque essere fatti valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
4. Nessuna rinuncia concernente una clausola del Contratto od un diritto derivante dallo stesso, costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell’atto formale di rinuncia.
5. Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare
contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del Contratto rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da ANSF.
6. In tal caso il Fornitore s’impegna a definire con ANSF nuove previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al Contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che ANSF aveva oggettivamente voluto perseguire con l’indizione della affidamento e con l’esecuzione del Contratto stesso. Le suddette nuove previsioni saranno oggetto di apposito atto, integrativo e modificativo del Contratto, sottoscritto tra le Parti.
,
ANSF Il Fornitore
Il Direttore Il Legale Rappresentante
Xxx. Xxxxxx XXXXXXXX
(X.XX Firma Digitale) (X.XX Firma Digitale)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto: Articolo 1 Valore delle premesse , degli allegati e norme regolatrici; Articolo 2 Oggetto; Articolo 3 Durata, affiancamento iniziale e trasferimento del know- how; Articolo 4 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia; Articolo 5 Obblighi del Fornitore; Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 7 Modalità generali di esecuzione dei servizi; Articolo 8 Utilizzo apparecchiature e prodotti software; Articolo 9 Proprietà dei prodotti e della documentazione -Titolarità delle opere d’ingegno, utilizzo e sfruttamento; Articolo 10 Sicurezza, danni e responsabilità civile; Articolo 11 Modalità di esecuzione specifica delle prestazioni contrattuali; Articolo 12 Gruppo di lavoro e Rappresentanti delle Parti per l’esecuzione del Contratto; Articolo 13
Consegna e Approvazione dei documenti e validazione delle prestazioni; Articolo 14 Rendicontazione delle attività; Articolo 15 Importo dell’appalto e corrispettivi; Articolo 16 Fatturazione e pagamenti; Articolo 17 Inadempienza e penali; Articolo 18 Garanzia definitiva; Articolo 19 Responsabilità; Articolo 20 certificato ultimazione delle prestazioni; Articolo 21 Risoluzione e recesso; articolo 22 Procedure di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o risoluzione del Contratto; Articolo 23 Disposizioni antimafia-tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 24 Obbligo di riservatezza; Articolo 25 Trattamento dei dati; Articolo 26 Divieto di cessione del Contratto; Articolo 27 Cessione del credito; Articolo 28 Subappalto; Articolo 29 Foro competente; Articolo 30 Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 31 Clausola finale.
Il Fornitore
Il Legale Rappresentante
(X.XX Firma Digitale)