CAPITOLATO TECNICO
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivi – Servizi Ambientali Xxxxxx xxx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx tel. 000 0000000 fax 000 0000000 C.F. 00586340374 P. I. 00517231205 |
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTO PER L’EROGAZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA REFRIGERATA NATURALE O GASSATA
CAPITOLATO TECNICO
1. Committente
Comune di Pianoro – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) PEC: xxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
Sito internet: xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Responsabile del procedimento: Dirigente Area Assetto del Territorio e del Patrimonio – Dr. Xxxx Xxxxx
2. Oggetto
La procedura ha per oggetto la gestione di un impianto amovibile con doppio erogatore per la vendita diretta al consumatore finale di acqua microfiltrata refrigerata naturale o gassata prelevata dall’acquedotto comunale.
L’impianto sarà collocato presso il parcheggio della Stazione XX.XX di Pianoro, in Piazzale Salvo D’Acquisto, in area comunale identificata catastalmente al foglio 17, mappale 972 (parte) come indicato nell’ allegata planimetria (ALLEGATO 1 ), concessa per l’occupazione suolo a titolo gratuito.
In particolare l’oggetto si articola in:
▪ espletamento pratiche amministrative per l’esercizio dell’attività di distributore automatico di alimenti e bevande e di autorizzazione all’occupazione suolo pubblico a titolo gratuito per la durata della concessione;
▪ manutenzione ordinaria e straordinaria con garanzia di chiamata in pronto intervento;
▪ monitoraggio periodico delle caratteristiche dell’acqua erogata;
▪ organizzazione e gestione dei sistemi di pagamento (chiavetta ricaricabile, monete, card prepagata…);
▪ al termine della concessione, riconsegna delle aree pubbliche e dell’impianto nelle condizioni iniziali.
La gestione manutentiva, impiantistica, igienico-sanitaria e commerciale del distributore, ivi compresa la garanzia di perfetta e costante efficienza e sicurezza nel tempo, è a totale cura e carico del soggetto contraente.
La struttura dovrà essere mantenuta in esercizio per almeno 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, con proroga fino al 31 dicembre dell’ultimo anno di contratto E’ prevista la possibilità di proroga per un ulteriore triennio.
3. Durata e valore del contratto
Il contratto avrà durata pari a 5 anni dalla data di sottoscrizione, con possibilità di proroga per un ulteriore triennio.
Il Concessionario renderà operativo l’impianto entro 30 giorni dalla firma del contratto, avendo realizzato gli interventi previsti dal presente capitolato e quanto proposto in sede di gara.
Luogo impianto | Popolazione residente | Valore annuo | Valore per anni 5 |
Pianoro Nuovo | 17.557 | € 12.027,18 | € 60.135,90 |
4. Proprietà degli impianti
Il Comune di Pianoro è proprietario dell’ impianto, ceduto al concessionario in comodato gratuito.
Il Concessionario si impegna a gestire gli impianti secondo le vigenti normative in materia igienico sanitaria e commerciale.
La gestione degli impianti non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui è disposta, salvo casi formalmente autorizzati dal Committente.
Il Committente non sarà mai, né verso il Concessionario né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale della presente concessione. Il Concessionario solleva il Committente per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione.
Il Concessionario terrà inoltre sollevato il Committente da qualsiasi responsabilità relativa alla perdita delle caratteristiche organolettiche dell’acqua durante o a seguito del processo di trattamento dell’acqua ovvero dall’eventuale relativa non potabilità dell’acqua erogata.
Il Committente terrà sollevato il Concessionario da qualunque responsabilità relativa alla non potabilità dell’acqua erogata dall’acquedotto pubblico salvo che il Committente stesso non lo comunichi tempestivamente al Concessionario. Il Committente si impegna ad informare tempestivamente il Concessionario relativamente ad eventuali problematiche di cui venisse a conoscenza e per le quali fosse costretto ad emettere ordinanza relativa al divieto di utilizzo di acqua proveniente dall’acquedotto e destinata al consumo umano.
L’autorizzazione alla gestione degli impianti non è trasferibile o cedibile in alcun modo. E’ data facoltà al Concessionario di avvalersi per il servizio di assistenza tecnica di centri assistenza concessionari autorizzati di cui il Committente verrà preventivamente informato in forma scritta.
Al termine del contratto, in caso di mancato rinnovo, il Concessionario si impegna a comunicare l’interruzione dell’attività dando opportuno preavviso agli utenti con anticipo di almeno un mese.
5. Caratteristiche degli impianti
I manufatti dovranno essere conformi a quanto previsto dal presente capitolato, oltre a quanto disciplinato dagli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune.
Tutti i materiali e gli apparecchi utilizzati dovranno essere rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive Europee e dalle Leggi Italiane, ed in particolare:
▪ 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”;
▪ 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione”;
▪ DM 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
▪ DM 21 marzo 1973 e ss.mm.ii. “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” in riferimento ai materiali utilizzati in contatto con anidride carbonica alimentare;
▪ DM 7 febbraio 2012 “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”;
Per l’esercizio dell’attività di somministrazione e bevande tramite distributore automatico devono essere altresì rispettati i requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”ed i requisiti professionali previsti dal comma 6 del medesimo articolo nel caso del commercio alimentare.
Il Concessionario dovrà produrre, prima della messa in funzione dell’impianto, apposita dichiarazione sulla rispondenza dei distributori alle normative succitate.
Gli eventuali lavori di adeguamento dell’impianto ceduto in comodato gratuito sono totalmente a carico del concessionario.
5.1. Caratteristiche della struttura
La casina dell’acqua ha struttura prefabbricata antivandalo, con pensilina a protezione degli utenti, dotata di illuminazione esterna a basso consumo e possiede le seguenti caratteristiche :
▪ due erogatori, distinti, per erogare acqua alla spina naturale e gassata refrigerata
▪ sistema di allarme che avverte la ditta dell’esaurimento di anidride carbonica da addizionare per l’acqua frizzante;
▪ possibilità di poter prelevare contemporaneamente i diversi tipi di acqua erogati;
▪ possibilità di interrompere l’erogazione e di riavviarla nel caso che la quantità scelta sia litro o suoi multipli (nel caso di scelta di singolo bicchiere l’interruzione non prevede il riavvio);
▪ dispone di sistema di pagamento dell’acqua prelevata sia tramite gettoniera elettronica (contanti) che tramite tessera o chiave gratuita ricaricabile fornita direttamente dal Concessionario;
▪ dispone di uno spazio sulla struttura installata dove rendere disponibili i risultati delle analisi effettuate sull’acqua erogata .
5.2. Caratteristiche distribuzione dell’acqua
La distribuzione dell’acqua dovrà prevedere alcuni trattamenti /controlli/apparecchiature secondo quanto di seguito descritto:
5.2.1. Sistema di trattamento acqua con microfiltrazione
a carboni attivi vegetali che garantiscano una filtrazione ed un assorbimento di eventuali elementi indesiderabili presenti nell’acqua: cisti di Giardia e Cryptosporidium, fibre dell’amianto, cloro, odori, colori, sapori, torbidità, rendendo l’acqua sicura, cristallina, buona da bere per tutti gli usi alimentari, senza eliminare i sali minerali.
5.2.2. Sistema di debatterizzazione a raggi U.V.C.
a raggi U.V.C per decontaminare l’acqua da batteri e germi senza l’uso di sostanze chimiche, pertanto senza residui tossici di altro genere. La luce ultravioletta deve garantire irraggiamento sufficiente ad uccidere rapidamente ed affidabilmente batteri, virus ed altri microorganismi presenti nell’acqua. La debatterizzazione è da effettuare dopo la microfiltrazione per un tempo necessario alla debatterizzazione effettiva ed efficace. La potenza minima della lampada UCV sarà di 16 Watt per ogni erogatore.
5.2.3. Sistema di sicurezza
con chiusura elettronica automatica degli ugelli per evitare contaminazione esterna, batteriologica ed atmosferica.
5.2.4. Separatore molecolare
trattamento e purificazione dell’acqua con osmosi inversa. Il separatore molecolare effettua la riduzione di calcio, magnesio, sodio e l’eliminazione percentuale di arsenico, mercurio, selenio, ammoniaca, cromo, cianuro, nitrati, nichel, trialometani, tensioattivi, piombo, idrocarburi, presenti nell’acquedotto nei limiti di legge.
5.2.5 Gruppo refrigerante e saturazione CO2
L’impianto refrigerante e di saturazione dovranno essere conformi alle norma CE ed adeguati ad operare in tutte le stagioni, dotati di dispositivi di controllo dei livelli e di sistema antiallagamento.
5.2.6 Dispositivi di igiene e sicurezza
Il sistema deve prevedere un ciclo di sanitizzazione dell’interno circuito idrico dell’impianto d’erogazione che si attiva automaticamente ogni tot. litri erogati, dopo 20 secondi dall’ultima erogazione e senza credito attivo, e durante le ore notturne. Deve prevedere inoltre un sistema di blocco dell’impianto ogni qualvolta il ciclo di sanitizzazione previsto non vada a buon fine.
5.2.7 Autodiagnosi
Il sistema deve essere in grado di diagnosticare eventuali anomalie dell’impianto, mancanza di acqua, atti vandalici, l’igienizzazione dell’impianto non effettuata correttamente. I guasti impediranno l’uso dell’impianto e dovranno essere trasmessi tramite il combinatore telefonico GSM al gestore per il pronto intervento.
L’eventuale adeguamento delle apparecchiature presenti è totalmente a carico del Concessionario. 5.3 Analisi dell’acqua erogata
Il Concessionario dovrà effettuare per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese, presso un istituto autorizzato e con frequenza almeno trimestrale, le analisi chimico fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque ad uso potabile.
I risultati di tali analisi dovranno essere trasmessi in copia al Comune, per la successiva pubblicazione sul sito internet istituzionale e per la loro divulgazione attraverso i canali che l’Amministrazione riterrà più opportuni.
5.4 Manutenzione
Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti della casetta, nonché degli eventuali moduli aggiuntivi offerti in sede di gara, per tutta la durata della concessione, al fine di garantirne il corretto funzionamento, compresa la fornitura di anidride carbonica alimentare da addizionare all’acqua per renderla frizzante e di quant’altro necessario.
Il Concessionario si impegna altresì a comunicare all’Amministrazione il piano di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) che intende adottare con l’indicazione della tipologia e della tempistica con la quale effettuerà le manutenzioni stesse.
Dell’applicazione del piano manutentivo dovrà altresì informare l’Amministrazione con report semestrali riportanti eventuali scostamenti e/o riprogrammazioni.
5.5 Pulizia
Il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia della struttura, degli eventuali moduli aggiuntivi offerti in sede di gara e dell’area ad essa circostante, lo svuotamento dei cestini per tutta la durata della concessione e trasmettere all’Amministrazione il piano di pulizie annuali che intende adottare, cui seguirà inoltro di report semestrali riportanti eventuali scostamenti e/o riprogrammazioni.
6. Attività ed obblighi del Concessionario
Il Concessionario si farà carico di:
▪ attrezzare le apparecchiature di anidride carbonica alimentare, fornire filtri per la microfiltrazione, fornire lampade UV, gestire e manutenere i distributori a propria cura e spese per l’intera durata contrattuale. Le strutture non dovranno avere parti potenzialmente pericolose verso l’utenza, dovranno essere illuminate esternamente, essere verniciate o trattate in maniera tale da evitare la presenza di ruggine, muffe e/o deperimento strutturale;
▪ munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell’attività commerciale, nonché osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia;
▪ impegnarsi a presentare al S.U.A.P., al momento dell’inizio dell’attività, la notifica ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) 852/2004 e della determinazione della Regione Xxxxxx Xxxxxxx per la registrazione dell’impresa del settore alimentare;
▪ presentare un piano di autocontrollo secondo i principi HACCP allo scopo di garantire la sicurezza igienica dell’alimento acqua;
▪ stipulare e presentare al Committente apposita e idonea assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi con copertura per tutto il periodo della presente concessione;
▪ garantire la pulizia ed igienicità degli impianti nel loro complesso e rispetto alle aree di pertinenza;
▪ occuparsi della vendita e distribuzione al pubblico delle eventuali tessere o chiavette necessarie per l’acquisto di acqua microfiltrata anche attraverso uno o più esercizi convenzionati;
▪ farsi carico degli eventuali oneri relativi alla videosorveglianza ed ai sistemi di allarme;
▪ farsi carico degli oneri relativi alla manutenzione ed al corretto funzionamento degli impianti affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose;
▪ prevedere visite periodiche programmate per la manutenzione ordinaria (verifica dei filtri e loro sostituzione, verifica funzionamento parti elettriche e meccaniche, ecc…);
▪ garantire un servizio di pronto intervento ed intervenire comunque entro 24 ore dalla segnalazione trasmessa alla ditta. A tal fine sugli impianti deve essere indicato in evidenza un numero verde ovvero altro sistema al quale inviare la segnalazione di guasto rilevato.
Il Concessionario si impegna, altresì, a mettere in esercizio il distributore entro 30 gg dalla data di stipula del contratto. Il mancato rispetto del suddetto termine di 30 giorni, prorogabile unicamente per gravi e documentati motivi, comporterà la decadenza automatica dall’assegnazione.
7. Attività e Obblighi del Committente
Il Committente concorrerà con i seguenti oneri a proprio carico, secondo quanto indicato nell’elaborato progettuale parte integrante dell’offerta tecnica:
▪ allaccio dei distributori alla rete elettrica, mantenendo l’intestazione degli allacci stessi e sostenendo il costo dell’energia elettrica assorbita dagli impianti per l’intera durata della concessione;
▪ allacci dei distributori alla rete idrica e fognaria, mantenendo l’intestazione degli allacci stessi , e sostenendone i costi per l’intera durata della concessione;
Fermo restando l’obbligo del Concessionario ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzo del distributore, il Committente non richiederà al Concessionario alcun onere di occupazione del suolo pubblico per l’intera durata della concessione.
Il Committente rilascerà al Concessionario apposita autorizzazione ad installare, sulla struttura del distributore stesso, segni identificativi e distintivi della propria ditta e/o materiale informativo relativo al distributore installato. Il Comune potrà inoltre pubblicizzare l’iniziativa tramite i propri strumenti di comunicazione (bacheche, sito internet, cartellonistica, ecc...) nei confronti:
▪ del pubblico, al fine di sostenere lo spirito ambientale dell’iniziativa e promuovere l’utilizzo del distributore;
▪ delle attività commerciali del territorio, affinché aderiscano all’iniziativa divenendo punti vendita delle eventuali schede e/o chiavette pre-pagate per usufruire del distributore.
8. Documentazione e titoli abilitativi
Tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per la gestione e l’esercizio dell’impianto devono essere intestate al Concessionario il quale è tenuto ad espletare in proprio gli adempimenti preliminari. I suddetti titoli dovranno essere visionati dal Committente in occasione del collaudo dell’impianto. Sempre il Concessionario deve provvedere nei tempi prescritti al loro eventuale rinnovo. Devono inoltre essere disponibili in qualsiasi momento per la consultazione da parte del Committente la documentazione relativa alla norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed il registro annuale degli interventi di manutenzione e controllo dell’impianto.
9. Tariffe del servizio in concessione
Il Concessionario, a fronte delle attività di installazione, è autorizzato alla riscossione del corrispettivo ricavato dalla vendita dell’acqua al prezzo al litro per acqua naturale di 2 centesimi e per acqua gassata di 5 centesimi (IVA inclusa). Non sono ammesse variazioni del prezzo di vendita per tutta la durata del contratto.
10. Valore della concessione
Il valore globale presunto dell’appalto, basato sul fatturato medio dell’impianto presente, è stimato in
€ 60.135,90.
A fini esclusivamente illustrativi della dimensione del Comune si comunica che al 31.03.2018 la popolazione residente era pari a 17.557 abitanti.
11. Pubblicità commerciale
Il Concessionario non è autorizzato ad effettuare in forma visiva pubblicità commerciale all’interno degli impianti oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. In tali casi il Concessionario è tenuto
Il Concessionario dovrà altresì esporre sulla struttura, in appositi spazi/pannelli, i risultati dell’analisi sull’acqua erogata. Nei medesimi spazi/pannelli il Concessionario dovrà prevedere uno spazio in cui il Comune potrà gratuitamente inserire informazioni rivolte alla cittadinanza.
12. Oneri a carico del Concessionario
Tutti gli oneri relativi alla gestione dell’impianto di cui all’articolo 2 del presente capitolato sono a carico del Concessionario ad esclusione di quanto previsto all’ art. 7 –attività ed obblighi del concedente.
Sono altresì a carico del Concessionario le riparazioni e gli interventi di qualsiasi genere per danni
dovuti ad atti vandalici ed azioni dolose di piccola entità.
La responsabilità dei danni derivanti alle persone fisiche da eventi che si dovessero verificare in relazione all’utilizzo degli impianti da parte degli utenti è a carico del Concessionario che a tal fine dovrà dimostrare di aver posto in essere apposita assicurazione. In ogni caso il Concessionario esonera espressamente il Committente da ogni responsabilità ed onere derivante dall'uso degli impianti o dall’utilizzo/accesso all’area avuta in concessione.
Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare al Referente dell’Area Assetto del Territorio e del Patrimonio il nome del Responsabile dell’impianto, nonché l'indirizzo di reperibilità ed un recapito telefonico.
Prima dell’avvio dell’attività del Responsabile dell’impianto, in presenza del legale rappresentante del Concessionario o di suo delegato, procederà ad un sopralluogo al termine del quale sarà redatto apposito verbale di accertamento della regolare esecuzione delle clausole contrattuali riportate nel presente capitolato speciale d’oneri e di quelle contenute nell’offerta di gara.
Alla scadenza del presente contratto verrà effettuata una verifica da parte del Concessionario relativamente alla riconsegna del suolo pubblico e dell’impianto.
13. Doveri di comunicazione
Il Concessionario è tenuto a comunicare al Committente gli eventuali reclami presentati dall’utenza in ordine al funzionamento del servizio.
Il Concessionario è tenuto a dare al Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.
Il Concessionario è tenuto altresì a dare immediata comunicazione al Committente di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.
14. Relazione tecnico-gestionale sull’attività svolta
Il Concessionario dovrà fornire al Committente con cadenza semestrale una relazione sull’andamento delle attività, comprendente in particolare:
▪ dati di consumo mensile per tipologia di acqua;
▪ risultati delle analisi dell’acqua;
▪ interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati sull’impianto.
A chiusura di ogni trimestre dovranno essere comunicati al Committente i litri erogati per ogni mese suddivisi per acqua naturale e gassata.
15. Adempimenti D.Lgs. 81/2008 – Norme operative di sicurezza
È fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.
Il Concessionario deve assicurare l’applicazione delle norme relative all’igiene ed alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall’Azienda USL, dotando il personale di tutti i
dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
Il Concessionario dovrà inoltre:
▪ formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell’attività secondo quanto disposto dal X.Xxx. 81/2008 per lavoratori e preposti;
▪ presentare l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto della concessione non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi.
16. Divieto di cessione del contratto e disciplina della sub concessione
E’ vietata la cessione del contratto, pena immediata risoluzione dell'affidamento, ed incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Committente per effetto della risoluzione stessa.
17. Controlli, penalità, sanzioni
Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Committente vengano rilevate inadempienze da parte del Concessionario, riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Referente comunale procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il Concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni ed in casi d'urgenza entro 24 ore.
Qualora il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione di € 150,00.
La contestazione di inadempimento e l’irrogazione della penale sono comunicate a mezzo PEC.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente.
18. Clausola risolutiva espressa
Possono costituire causa di risoluzione del contratto, oltre quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile, le seguenti fattispecie, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività del Concessionario;
c) perdita dei requisiti minimi per l’accesso alla procedura di gara;
d) mancato rispetto del capitolato speciale d’appalto o delle offerte presentate in sede di gara, tali da aver comportato l’applicazione di almeno 3 penali;
e) violazione grave per qualsiasi motivo o inottemperanza alla diffida ad adempiere;
f) grave negligenza nella prestazione del servizio (interruzione, effettuazione parziale o non conforme dei servizi previsti, ecc.);
g) grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
h) inosservanza delle leggi relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
i) non aver provveduto alle assicurazioni obbligatorie;
l) violazione grave delle norme di sicurezza e prevenzione.
Sono considerate gravi le violazioni sanzionate due volte nell’arco di un anno con penali di Euro 500,00. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di contestazione tramite lettera raccomandata.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione, salvo il risarcimento dei danni subiti ed il recupero delle eventuali maggiori spese sostenute.
19. Copertura assicurativa
Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo del Concessionario. Il Concessionario si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possa derivare da inconvenienti e danni causati all’utente o a terzi, esonerando il Committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte degli stessi.
Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
Il Committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.
Il Concessionario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato il Committente da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.
Il Concessionario dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia al Committente prima dell’avvio del servizio oggetto della concessione - una specifica assicurazione, per tutta la durata dell’appalto, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dalla gestione del servizio formante oggetto della concessione.
A copertura dei rischi il Concessionario dovrà:
▪ stipulare polizza assicurativa R.C.T/O con massimale per persona, per sinistro e per anno non inferiore ad € 3.000.000,00 per persona, per sinistro e per anno, con l’espressa indicazione che il Committente è considerato “soggetto terzo” a tutti gli effetti;
▪ prevedere espressamente espressamente le seguenti estensioni e prescrizioni:
- riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) erogazione e somministrazione di acqua ad uso alimentare;
- estensione del novero dei terzi all’ente ed ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati del Concessionario per i quali sussista l’obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge;
- limitatamente agli infortuni da questi subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio, estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati del Concessionario nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi che formano oggetto della concessione;
- estensione alla responsabilità civile per danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione del servizio;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;
- riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
- estensione al danno biologico;
- operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge
n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).
Restano ad esclusivo carico del Concessionario gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla prescritta polizza.
20. Garanzia Definitiva
A norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il Concessionario è obbligato a costituire a favore del Committente una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo Decreto pari al 10% dell’importo contrattuale stimato.
La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
La garanzia fideiussoria è svincolata al termine del contratto e comunque previo nulla osta del Committente.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
21. Sottoscrizione del contratto
Il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Il Concessionario deve produrre, preliminarmente, le prescritte polizza assicurativa e cauzione definitiva.
Laddove il Concessionario si sottragga alla stipula in mancanza di giusta causa, il Committente procederà a revocare l’affidamento iniziale della concessione, ad incamerare la cauzione provvisoria e procedere ad un nuovo affidamento. Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto sono a carico del Concessionario.
22. Recesso
Il Committente ha diritto, ai sensi dell’art. 1373 e seguenti del Codice Civile di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento mediante apposita comunicazione da inviare tramite posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 60 giorni.
Il Concessionario può recedere anticipatamente dal contratto dandone comunicazione al Committente almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. Dovrà comunque garantire il servizio fino al 31 dicembre dell’anno di comunicazione del recesso.
23. Tracciabilità dei flussi finanziari per il rimborso dei guadagni
Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. Qualora il
Concessionario non assolva tali obblighi il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
24. Controversie
Ove dovessero insorgere controversie tra il Committente ed il Concessionario in ordine all’interpretazione ed esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione della presente concessione, il Concessionario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Committente, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della concessione. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, la risoluzione delle controversie è demandata al Foro competente di Bologna.
Fino alla soluzione della controversia, il Concessionario non potrà comunque rifiutare l’esecuzione del servizio affidato. Le clausole contrattuali e di capitolato dovranno comunque essere interpretate nel modo più favorevole agli utenti del servizio, sempre che ciò non aggravi in modo sensibile gli oneri economici a carico dei soggetti contraenti e non determini uno squilibrio del rapporto contrattuale.
25. Protezione dati
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali con la sottoscrizione della Convenzione di cui al presente capitolato, l’impresa concessionaria dovrà operare, per quanto le compete in base ai compiti stabiliti dallo stesso, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie a proteggere i dati stessi contro eventuali rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, comprese le misure minime di sicurezza fisica, organizzativa e logica prescritte dal D.Lgs. n. 196 del 2003, dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal provvedimento del Garante dei dati personali del 27 novembre 2008 - "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" e a tutte le eventuali altre disposizioni in materia.
26. Domicilio delle parti
Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggeranno domicilio presso le rispettive sedi legali.