PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO PRODUTTIVO Atr03 SCHEMA DI CONVENZIONE
Comune di Suzzara Provincia di
Mantova
PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO PRODUTTIVO Atr03 SCHEMA DI CONVENZIONE
L’anno…. il giorno…. del mese di innanzi a me, notaio in Suzzara
iscritto nel collegio notarile di Mantova, compaiono i Signori: Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Marcaria (MN) il 26/12/1967 e residente in strada Canove
C.F. SVZSFN67T26E922D, Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Luzzara il 01/09/1947 e residente in xxx Xxxxx x. 0 x Xxxxxxx (XX) in qualità di aventi titolo alla stipula delle presente convenzione relativamente ai terreni facenti parte del presente Piano di Lottizzazione, tutti ubicati in Comune di Suzzara, da una parte;
e…………………………………….. in qualità di responsabile pro tempore del settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Suzzara, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e
dell’art. 107, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.
PREMESSO
che il Comune di Suzzara è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 12/02/2013;
che il Comune di Suzzara con delibera di Consiglio Comunale n. ………..
del ………………ha definitivamente approvato il Piano di Lottizzazione di cui sopra;
che le aree di cui alla presente convenzione per complessivi mq 65.950 sono così distinte nel Catasto del Comune di Suzzara:
proprietà ELES s.r.l. con sede in Suzzara, via Baracca 19: foglio 66 del Comune di Suzzara dai mappali 169, 369, 371, 373, 191, 299, 302, 303,
368, 375, 377, 379 parte, 382 per una superficie complessiva di mq.
61.160;
proprietà IBI-EMME s.r.l. con sede in Xxxxxxxxx (XX), xxxxx Xxxxxxx 0/X: foglio 66 del Comune di Suzzara dai mappali 343 parte, 300 per una superficie complessiva di mq. 4.790;
che le società ELES s.r.l. ed IBI- EMME s.r.l. si accollano tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione e si presentano come unico interlocutore nei confronti del Comune di Suzzara; con ciò da ora innanzi in questo atto le società Eles s.r.l. e IBI-EMME s.r.l. saranno nominate “soggetto attuatore” o “attuatore”;
che sulle aree non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storica architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del presente Piano
Tutto ciò premesso:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART.1 OBBLIGO GENERALE.
L’attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono precisando che il presente atto è da considerarsi per sè vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificati rilasciati dal Comune di Suzzara.
ART. 2 DISPOSIZIONI PRELIMINARI.
Tutte le premesse fanno parte integrante della Convenzione presente. Il soggetto attuatore è obbligato per sé e per i suoi aventi causa all’assunzione degli oneri della presente convenzione che saranno trasferiti agli acquirenti indipendentemente da eventuali diverse clausole contenute negli atti di trasferimento che non avranno efficacia nei confronti del Comune di Suzzara. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza delle future determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune di Suzzara finalizzati allo scopo di cui sopra. ART. 3 TERMINE PER GLI ADEMPIMENTI.
Tutti i termini di adempimento previsti dalla presente convenzione decorrono dalla data della sua formale stipula. Le opere di urbanizzazione previste dal programma devono essere realizzate con regolarità e continuità prima o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse e devono essere completate entro il termine di efficacia della presente convenzione.
ART. 4 CONSISTENZA DEGLI INTERVENTI EDILIZI DEL PIANO.
Il potenziale edificatorio del Piano di Lottizzazione Comparto A Primo Stralcio si evince dai seguenti dati:
area generale di intervento (St) = mq. 65.950 area fondiaria netta da cessioni (Sf) = mq. 59.979
superficie coperta da fabbricati (Sc) = mq. 31.897
Il progetto planivolumetrico contenuto nelle tavole di piano ha un valore indicativo: è vincolante solo per le distanze di rispetto da strade, depuratore e corsi d’acqua.
Le destinazioni dei lotti sono:
Lotto A Distributore di carburanti, bar tavola calda, autolavaggio, parcheggio per mezzi pesanti
Lotto B Attività produttiva/artigianale Lotto C Attività produttiva/artigianale Lotto D Attività produttiva/artigianale Lotto E Attività produttiva/artigianale Lotto F Attività produttiva/artigianale Lotto G Attività produttiva/artigianale Lotto H Attività produttiva/artigianale Lotto I Attività produttiva/artigianale
ART. 5 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
L’attuatore propone di assumere a proprio totale ed esclusivo carico gli oneri per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria. Le reti tecnologiche saranno interne al comparto stesso.
In ogni caso tutte le opere relative ai servizi di rete dovranno essere eseguite, con le modalità previste dalla “Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo” impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il
3 marzo 1999 (pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 58 dell’11/03/1999) Gli impianti di illuminazione dovranno essere conformi alla
normativa contro l’inquinamento luminoso di cui alla L.R. 17/2000 e s.m.i.. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dell’approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all’allegato 5 del decreto legislativo 11/05/1999, n. 152, nonché alle altre norme da questo richiamate.
Solo il lotto contraddistinto con la lettera A di superficie fondiaria pari a mq 19.804 e posto in fregio a via Veneto graviterà sui sottoservizi di quest’ultimo e potrà essere attuato indipendentemente dalle opere di urbanizzazione primaria ad eccezione della cabina Enel.
Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione primaria, ed in particolare alle strade, si precisa che è parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della viabilità e pertanto deve essere realizzato contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un muretto di delimitazione in calcestruzzo armato, interamente sulla proprietà privata ed esterno agli spazi conferiti al patrimonio pubblico con dimensioni adeguate e comunque non inferiore a cm 20 ed altezza non inferiore alla quota di pavimentazione finita del marciapiede esterno; tale muretto, che resta di proprietà dei lottizzanti, potrà essere sopralzato per la realizzazione delle recinzioni ed è previsto per tutti i lati confinanti con gli spazi pubblici o di uso pubblico (ovvero: destinati ad essere conferiti al patrimonio o all’uso pubblico).
L’importo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a cura del soggetto attuatore è stimato in € 462.565,57 come da computo metrico estimativo dettagliato predisposto tenendo conto dei prezzi indicati nel
prezzario della Camera del Commercio di Mantova, oltre allo spostamento delle linee elettriche aeree come da preventivo enel pari ad € 38.184,56 per un totale complessivo di € 500.750,13 (Euro cinquecentomilasettecentocinquanta/13)
Sarà compito del soggetto attuatore presentare, per il rilascio del relativo permesso di costruire, il progetto delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo, nonché di quelle previste al successivo art. 8, redatto ai sensi dell’art. 24 del DPR 207/2010.
L’esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà direttamente a carico del titolare del permesso di costruire non trovando applicazione il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 così come stabilito dall’art. 16 comma 2 bis del TU Edilizia introdotto dall’art. 45 comma 1 del DL 201/2011.
ART. 6 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Nel presente comparto non è prevista l’esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria.
ART. 7 STANDARD URBANISTICI-PARCHEGGI P1-MONETIZZAZIONI
In osservanza L.R. 12/2005 le aree a standard dovute, ammontano a mq. 3.927,00.
I soggetti attuatori si impegnano a monetizzare totalmente la quota di standard pari a mq. 3.927,00 a €. 120,00/mq, per un totale di € 471.240,00 (quattrocentosettantunomiladuecentoquaranta\00). In alternativa tali standard, su richiesta dell’amministrazione, potranno essere ceduti su aree nella disponibilità del lottizzante esterni al comparto.
Qualora si procedesse con la monetizzazione delle aree standard la
xxxxx complessiva pari ad € 471.240,00, dovrà essere corrisposta al Comune contestualmente alla stipula della presente convenzione ovvero entro il termine di 120 giorni previa presentazione all’atto della stipula di fidejussione di pari importo emessa da istituto bancario o da una primaria compagnia assicurativa;
La quota di parcheggi di tipo P1 reperita all’interno del Comparto A e che sarà ceduta al Comune, ammonta a mq. 2.044,00.
ART. 8 CESSIONE DI AREE PER URBANIZZAZIONI
L’attuatore si impegna a cedere le aree destinate alle opere di urbanizzazione come individuate dal progetto allegato al piano entro novanta giorni dal collaudo delle opere stesse o a semplice richiesta del Comune una volta trascorso tale termine. Fin da ora l’attuatore garantisce la libertà delle aree e in cessione da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti da usufrutti ed usi, da ogni onere e gravami, vincoli di ogni specie.
ART. 9 GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI.
A garanzia della realizzazione delle opere previste nel P.L., l’attuatore presterà apposita fidejussione emessa da istituto bancario o da una primaria compagnia assicurativa dell’importo di € 610.915,16. La suddetta fidejussione non potrà mai essere estinta senza la previa formalizzazione di tutti gli atti di collaudo e verifica della regolare esecuzione.
Le garanzie sopraelencate sono prestate con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l’art. 1944, secondo comma, del codice civile.
Le fidejussioni sono operative e soggette ad escussione a semplice richiesta del Comune di Suzzara, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’inadempimento. Ancorché le garanzie siano commisurate all’ importo delle opere di urbanizzazione fatte eseguire dai soggetti attuatori, esse sono prestate per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse con l’attuazione della convenzione, da queste richiamate o il cui mandato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come Ente territoriale, sia come soggetto iure privato rum , sia come autorità che cura il pubblico interesse. Queste ultime garanzie per opere coprono altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei soggetti attuatori, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio irrogate dal Comune di Suzzara a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. Il soggetto attuatore si impegna altresì a produrre, contestualmente alla presentazione del l’istanza di permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, copia della polizza assicurativa della ditta esecutrice delle stesse di cui all’art. 125 del DPR 207/2010.
ART. 10 PERMESSI DI COSTRUIRE.
Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione, i soggetti attuatori possono presentare domanda per ottenere i permessi di costruire o comunicare l’inizio di attività per l’edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al pagamento del contributo di cui all’art. 16 del D.P.R.06/06/2001, n. 380,
con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio. L’ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione primaria che dovrebbero essere corrisposti secondo gli interventi edificatori previsti per l'intero piano calcolati in base alla Delibera Comunale ora vigente è il
seguente: | |
- Oneri di urbanizzazione primaria | |
edilizia produttiva mq 20.463 x €/mc 6,91 = € | 141.399,33 |
edilizia commerciale mq 500 x €/mq 31,95 = € | 15.975,00 |
per un totale di € | 157.374,33 |
Essendo l’importo complessivo delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 5 superiore a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria, si dà atto che nulla è dovuto dal soggetto attuatore al Comune di Suzzara a tale
titolo. | |
- Oneri di urbanizzazione secondaria | |
edilizia produttiva mq 20.463 x €/mc 7,09 = € | 145.082,67 |
edilizia commerciale mq 500 x €/mq 16,01 = € | 8.005,00 |
per un totale di € | 153.087,67 |
L'importo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria verrà corrisposto nel tempo ad ogni rilascio di permesso di costruire sulla base della superficie e volumetria realizzata dal singolo intervento edilizio.
I succitati importi unitari potranno subire modifiche nel caso l'Amministrazione Comunale adottasse nuovi importi relativi agli oneri di Urbanizzazione.
ART. 11 VARIANTI
Le varianti al presente Piano devono essere autorizzate con la procedura
richiesta per l’approvazione di un nuovo Piano che tenga conto di quanto già realizzato. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga ai termini fissati dalla convenzione allegata all’approvazione del programma originario in capo all’esecuzione delle opere di urbanizzazione ivi previste.
ART. 12 COLLAUDO
Le opere indicate ai precedenti artt. 5 e 8 saranno eseguite dal soggetto attuatore, a propria cura e spese, in conformità ai progetti approvati.
Il Comune, d’intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti, si riserva la facoltà di indirizzare la progettazione delle opere di urbanizzazione con propri documenti progettuali e di capitolato, con l’obbligo per la società di uniformarsi alle indicazioni che, a tal fine, saranno date dal Comune stesso.
Il Comune si riserva ogni facoltà di controllo in corso d’opera sulla esecuzione degli interventi.
Il collaudo di ogni singola opera di urbanizzazione sarà eseguito da tecnici abilitati individuati dal Comune, a spese del soggetto attuatore, e dovrà essere completato e approvato entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori e della documentazione necessaria per le operazioni collaudo.
Per tutte le opere di urbanizzazione il collaudo positivo comporta la loro piena consegna ed utilizzabilità da parte del comune. In caso di esito negativo del collaudo il soggetto attuatore si obbliga ad eseguire immediatamente tutti i lavori occorrenti, qualsiasi opera essi riguardino, prescritti dal Comune ed idonei ad eliminare le cause che l’hanno prodotto.
Resta in ogni caso a carico della società ogni responsabilità in ordine alla corretta e funzionale esecuzione dell’opera stessa.
Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo i soggetti attuatori presentano al comune di Suzzara una dichiarazione di avvenuta ultimazione. Le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dell’attuatore che ne deve anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune entro i trenta giorni successivi alla richiesta. Qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso favorevole.
ART. 14 MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE
La manutenzione e conservazione delle aree e delle opere, ancorchè formalmente già cedute al Comune di Suzzara, resta a carico dell’attuatore sino alla approvazione del collaudo finale.
ART. 15 SPESE
Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del soggetto attuatore.
ART. 16 DURATA
La presente convenzione ha validità di anni 5 a decorrere dalla sua stipula,
che dovrà avvenire entro 20 giorni, dall’approvazione definitiva del P.L.
ART.17 PUBBLICITA’ DEGLI ATTI.
Il progetto di Piano di Lottizzazione è composto dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica opere di urbanizzazione
Convenzione Urbanistica Relazione Geologico Sismica Computo Metrico Estimativo
Relazione previsionale di Impatto Acustico
Relazione tecnica impianto elettrico illuminazione Pubblica Preventivo spostamento linee elettriche
Tav.01 – Inquadramento Territoriale; Tav.02 – Uso del Suolo;
Tav.03 – Estratti PTCP
Tav.04 – Indicazioni di Piano – Estratti PGT; Tav.05 – Planimetria generale area - Stato Attuale;
Tav.06 A– Planimetria generale area - Stato di Progetto; Tav.06 B – Planimetria individuazione Area edificabile; Tav.07 – Sezioni Stradali tipo;
Tav.08 – Rete distribuzione fognaria; Tav.09 – Rete di distribuzione Gas;
Tav.10 – Rete di approvvigionamento idrico;
Tav.11 – Rete illuminazione pubblica – rete distribuzione elettrica; Tav.12 – Rete di distribuzione telefonica;
Tav. 13 – Segnaletica orizzontale e verticale; Tav.14 – progetto cabina elettrica;
Tav. EL.1 – Progetto di massima impianto di illuminazione pubblica.
Il progetto è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune di Suzzara e il soggetto attuatore, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al predente comma, essendo atti pubblici allegati alle delibere di adozione ed approvazione del piano e per tale motivo depositati negli originali del Comune di Suzzara, individuabili univocamente ed inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione. ART. 18 TRASCRIZIONI E BENEFICI FISCALI
Il soggetto attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza dalla presente convenzione. L’attuatore autorizza il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliare alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. Alla fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del PGT vigente.
Letto, confermato e sottoscritto, lì Il soggetto attuatore
per il Comune di Suzzara