CAPITOLATO SPECIALE
Allegato C
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI FARMACI URGENTI DA GROSSISTA
OCCORRENTI ALL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- PARTE AMMINISTRATIVA -
Sommario
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività 3
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore 3
Art. 4 – Obblighi a carico della APSS 3
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 3
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 5
Art. 7 – Durata del contratto 5
Art. 8 – Importo del contratto 5
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto 6
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto 6
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 6
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 6
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 6
Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto 8
Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore 8
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 9
Art. 18 – Tutela dei lavoratori 10
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto 10
Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati 10
Art. 22 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 11
Art. 23 – Trattamento dei dati personali 11
Art. 24 – Garanzia definitiva 11
Art. 26 – Risoluzione del contratto 12
Art. 28 – Definizione delle controversie 13
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 13
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità 13
Art. 31 – Spese contrattuali 14
Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip o altri soggetti aggregatori 14
Art. 33 – Disposizioni anticorruzione 14
Art. 34 – Norma di chiusura 15
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto
1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di farmaci urgenti da grossista occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (di seguito APSS).
2. La fornitura riguarda farmaci di fascia A (compresi stupefacenti) e farmaci in fascia C dei quali l’APSS ha la necessità di approvvigionarsi prevalentemente per ragioni d’urgenza non prevedibili o per soddisfare richieste non esaudibili mediante ricorso a contratti di fornitura già in essere.
3. L’esecuzione dell’appalto è riservata esclusivamente a soggetti grossisti in possesso dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali prescritta dall’art. 100 del D.Lgs. n. 219 del 24/04/2006 e ss.mm.ii., il cui ambito territoriale di operatività comprenda la Provincia Autonoma di Trento.
4. L’appalto è costituito in un unico lotto.
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività
1. La fornitura di cui all’art. 1 ha esecuzione presso:
− la U.O. di Farmacia Nord dell’Ospedale Santa Chiara – Largo Medaglie d’Oro 9 – Trento;
− la U.O. di Farmacia Sud dell’Ospedale Santa Xxxxx del Xxxxxxx – Xxxxx Xxxxxx 0 – Rovereto.
2. La fornitura si intende comprensiva del trasporto e consegna dei prodotti farmaceutici presso le strutture aziendali della APSS, con la periodicità e secondo le modalità previste all’art. 5 del Capitolato Tecnico. L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del capitolato speciale – parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore, nell’adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione della fornitura.
4. In particolare, l’appaltatore è tenuto a eseguire la fornitura conformemente a quanto disposto nel capitolato tecnico.
Art. 4 – Obblighi a carico della APSS
1. La APSS provvede a:
a) effettuare in qualsiasi momento e anche senza preavviso delle verifiche sulla piena e corretta esecuzione della fornitura e un controllo di qualità dei prodotti forniti;
b) garantire l’accesso ai locali di consegna;
c) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell’articolo 13 del presente capitolato.
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
c) il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
d) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e) la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
f) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
g) il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
h) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
i) il Regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
j) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) il capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
b) l’offerta economica dell’appaltatore;
c) l’eventuale atto costitutivo di R.T.I.;
d) l’eventuale dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 – Durata del contratto
1. Il contratto ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto stesso o da data successiva individuata dalla APSS entro il termine massimo di un mese.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la APSS ha facoltà di ordinare all’aggiudicataria l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. OPZIONE DI RINNOVO: La APSS si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a 4 (quattro) anni per una durata massima complessiva di 9 (nove) anni. La APSS esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alla APSS e avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.
4. OPZIONE DI PROROGA TECNICA: La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 180 (centottanta) giorni. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La proroga è adottata mediante provvedimento scritto e comunicata all’appaltatore a mezzo pec.
Art. 8 – Importo del contratto
1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Le condizioni economiche sono quelle derivanti dalla percentuale corrispondente alla somma dello sconto percentuale offerto dall’Appaltatore e dello sconto minimo indicato nell’art. 1 del presente Capitolato speciale – parte tecnica – per i farmaci in classe A – e dalla percentuale di sconto offerta per i farmaci di classe C – e applicate al prezzo al pubblico, al netto dell’IVA e delle riduzioni di legge, di ogni medicinale in vigore al momento dell’ordinativo. Tale sconto s’intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto compreso l’eventuale rinnovo e/o proroga di cui all’art. 7 del presente Capitolato speciale.
3. Eventuali variazioni del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti normativi, operano a decorrere dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti e determinano una corrispondente, proporzionale, variazione del prezzo del farmaco, rimanendo invariato lo sconto offerto in sede di gara.
4. Lo sconto offerto s’intende comprensivo del costo dovuto all’imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra e ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA, che deve essere addebitata sulla fattura a norma di legge.
5. OPZIONE AGGIUNTIVA: E’ riservata in via esclusiva alla APSS l’opzione aggiuntiva per acquisti di farmaci equivalenti e/o alternativi in caso di carenze dei farmaci in utilizzo in APSS o esigenze imprevedibili e improcrastinabili. L’acquisto di tali farmaci è soggetto alle condizioni contenute nel presente Capitolato e avviene applicando il medesimo sconto e sino al raggiungimento di un importo massimo annuale pari a quello annuo del contratto.
6. La APSS ha la facoltà di aumentare o diminuire le quantità dei singoli prodotti oggetto della fornitura entro i limiti del 20% dei quantitativi inizialmente fissati mantenendo ferme le condizioni originarie di contratto e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. Si precisa che l’opzione dell’aumento entro il quinto d’obbligo si applica anche agli acquisti in opzione di cui al precedente comma.
7. Gli oneri per la sicurezza da interferenza, data la natura dell’appalto, sono stimati pari a zero.
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il responsabile del procedimento provvede a nominare il direttore dell’esecuzione del contratto, i quali controllano l'esecuzione del contratto congiuntamente.
2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto è comunicato all’appaltatore prima dell’avvio della fornitura.
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. Il direttore dell’esecuzione dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla APSS per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
3. Qualora l’appaltatore non adempia la APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’appaltatore.
4. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.
5. Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. Il pagamento del corrispettivo è disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura, fatto salvo quanto previsto dall’art. 17 in relazione al pagamento diretto dell’eventuale subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere all’emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.
4. La APSS provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l’appaltatore può sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste per la stessa: qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto dalla APSS secondo quanto disposto dall’art. 25 del presente capitolato speciale.
5. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m., devono essere intestate all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell’ordine della APSS. Le fatture devono essere inviate all’indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che l’APSS rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art. 2 del D.M. 23/01/2015 e s.m.. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l’appaltatore, si obbliga a inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell’allegato A al D.M. n. 55/2013 e s.m. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato “Codice Destinatario/IPA”, Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d’ordine/autorizzazione alla spesa (che la APSS comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, sono comunicati all’appaltatore prima dell’emissione della fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.
6. Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il Tesoriere della APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore. Per data di pagamento s’intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.
7. Si precisa che l’appaltatore, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con la APSS. L’appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto alla APSS congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L’appaltatore è tenuto a comunicare alla APSS entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018, come da D.M. 20 dicembre 2017, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo. Si precisa che per tali fatture è fatto divieto agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni: le fatture prive di tali indicazioni sono respinte senza che da ciò l'appaltatore possa trarre titolo per chiedere il versamento di interessi o risarcimenti o indennizzi di sorta.
9. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
10. In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della APSS del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
11. In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 9, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici giorni). Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la APSS paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
12. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla APSS mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la APSS procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo l’impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
13. La APSS procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l’appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La APSS evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore è chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 25.
3. La APSS, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla APSS, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla APSS qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la APSS, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la APSS cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
Art. 17 – Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e xx.xx. e dalla normativa vigente, il subappalto è ammesso.
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e xx.xx., pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e xx.xx., a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016 e xx.xx., la APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della fornitura;
b) entro 10 (dieci) giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
c) il subappaltatore trasmette alla APSS la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
d) la APSS verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni a esso riferite e registrate nei documenti attestanti l’avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la APSS accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipulazione del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipulazione del contratto, è utilizzato dalla APSS per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016 e xx.xx., l’appaltatore deve comunicare alla APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipulazione del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La APSS controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’appaltatore deve comunicare alla APSS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011.
7. L’utilizzo di corrieri specializzati incaricati della consegna non è considerato subappalto: tale utilizzo deve comunque essere comunicato alla APSS che ha la facoltà di effettuare i controlli in merito all’idoneità dei mezzi utilizzati e delle cautele adottate per il trasporto dei farmaci.
Art. 18 – Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto
1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati
1. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l’esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l’esecuzione del contratto.
2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 19 del presente capitolato.
Art. 21 – Sicurezza
1. L’appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, s’impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. L’obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non si applica alla fornitura oggetto del presente capitolato ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del medesimo D. Lgs. 81/2008.
Art. 22 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 23 – Trattamento dei dati personali
1. In relazione all’appalto affidato Titolare del trattamento è l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e l’appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del Regolamento medesimo, l’appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.
Art. 24 – Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della APSS.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al
D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento.”
6. La APSS non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dalla APSS. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla APSS.
Art. 25 – Penali
1. L’Appaltatore è soggetto all’applicazione di penali in caso di:
a) ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel presente Capitolato speciale;
b) ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.
2. Per ogni giorno solare di ritardo successivo al primo la APSS si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale.
3. Nel caso di consegna di prodotto/i non conforme/i alle modalità indicate nel contratto la APSS si riserva la facoltà di applicare, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari allo 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale.
4. Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, la APSS si riserva la facoltà di applicare, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari allo 0,3‰ del valore dei prodotti risultati non conformi.
5. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio
6. In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
7. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della APSS, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 24 del presente capitolato.
8. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, la APSS può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 26, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 26 – Risoluzione del contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
a) xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione della fornitura;
c) subappalto non autorizzato;
d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato;
e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla APSS presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla APSS stessa, in conformità all’art. 14, comma 3, del presente capitolato;
g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 25, comma 8, del presente capitolato;
h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.
Art. 27 – Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 28 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la APSS e l’appaltatore, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la APSS, identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla APSS della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla APSS.”.
3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla APSS ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La APSS verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla APSS gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla APSS deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità
1. Xxxxx restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura
criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 31 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip o altri soggetti aggregatori
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 33 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della APSS, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolare, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L’appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: la APSS, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l’appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali,
responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la APSS medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall’art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. L'appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabili dal sito Internet della APSS alla sezione “xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx e xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxx
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
Art. 34 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
Trento, 16 dicembre 2019
Firmato: il dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti/RUP xxxx. Xxxxxx Xxxxxx