SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
L’anno 2022, il giorno …………. del mese di ……………, in Napoli, presso la sede dell’ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale, tra: l’Azienda ABC Napoli (P.I. e C.F. 07679350632), in prosieguo denominata Azienda o ABC Napoli, in persona del ,
nato a ………, il giorno , domiciliato per la carica presso la sede
legale dell’Azienda, in Napoli, alla Xxx Xxxxxx x. 000,
da una parte
E
……………………………….. (P.I. ……………. e C.F ),
in prosieguo denominata Società o appaltatore, in persona del
…………………………. nato a …………………….il ,
domiciliato, per la carica, presso la sede della Società, in ,
alla ……………………….
dall’altra parte
PREMESSO CHE
⮚ l’Azienda ha indetto una procedura telematica finalizzata all’affidamento della “Fornitura, installazione e manutenzione di allestimenti per autoveicoli aziendali e rimozione degli allestimenti presenti nei veicoli da riconsegnare”, come descritto dal Capitolato Speciale di Appalto costituito dal Foglio delle Condizioni e della Specifiche Tecniche, Elaborato di Stima (All. B);
⮚ L’ammontare complessivo dell’appalto, come dettagliato nell’elaborato Elenco Prezzi Unitari allegato al CSA (All. A), è di € 120.000,00 (centoventimila/00), oltre IVA, con oneri per la sicurezza da
interferenza valutati nulli così suddiviso:
a) € 105.555,00 per la fornitura e installazione di allestimenti dei veicoli dell’autoparco aziendale;
b) € 3.990,00 per le attività di smontaggio degli allestimenti dei veicoli attualmente a dismettere;
c) € 10.455,00 somme a disposizione non soggette a ribasso per manutenzioni ordinarie e straordinaria sugli allestimenti installati. Tali somme potranno essere utilizzate dall’Azienda previa acquisizione di appositi preventivi che saranno sottoposti ad approvazione da parte del RdC/RUP aziendale, anche previo confronto con le quotazioni correnti di mercato.
⮚ La durata delle attività di allestimento saranno determinate secondo le modalità e secondo le tempistiche riportate nel Piano di cui all’art.3 delle Specifiche Tecniche del CSA. Le attività di manutenzione avranno una durata di 5 anni a partire dal completamento del primo allestimento previsto nel Piano citato;
⮚ alla procedura di gara è stato attribuito il seguente codice PS2021/276 CIG 91628639BE;
⮚ la gara, esperita nei giorni ……………………….…………., come si evince dai relativi verbali, ha dato esito all’aggiudicazione a favore della Società, che ha formulato l’offerta più bassa nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale di Appalto completo degli elaborati allegati;
⮚ la Società, risultata aggiudicataria, ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara;
⮚ la Società risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione completa e sicura del servizio appaltato, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., art. 26 e ss. X.Xxx. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e da quanto evincesi dalla documentazione da essa prodotta ai fini dell’affidamento del servizio;
⮚ la Società dispone dei requisiti generali e specifici di cui al CSA, così come evincibile dalla documentazione all’uopo prodotta in sede procedurale e precontrattuale;
⮚ conseguentemente, l’Azienda ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto a favore della Società.
Tanto premesso, si addiviene, tra le suindicate parti, alla stipula del presente contratto, regolato dai patti che seguono:
ART. 1) PREMESSA
La narrativa che precede - come pure gli atti e i documenti ivi richiamati - costituisce patto ed è parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Azienda affida in appalto alla Società, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta l’affidamento della fornitura, installazione e manutenzione di allestimenti per i veicoli dell’autoparco di ABC e lo smontaggio degli allestimenti sui veicoli attualmente a dismettere (PS 2021/276).
ART. 3) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta,
incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità stabiliti nei seguenti documenti: Capitolato Speciale di Appalto (comprensivo del Foglio delle Condizioni, delle Specifiche Tecniche, Elaborato di stima (All. B); Disciplinare di gara ed annessi allegati; dichiarazioni rese dall’appaltatore, tra cui il Modello Gamma; l’Offerta Economica, presentate in sede procedurale; Verbali di gara. I documenti sopra elencati si intendono quivi per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con rinunzia a qualsiasi contraria eccezione. Completano l’orientamento per l’esecuzione dell’appalto il Codice di comportamento ABC Napoli e la Politica integrata ABC Napoli per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro disponibili sul sito web aziendale.
Il Sig. …………………………, quale legale rappresentante della Società, dichiara pertanto di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati e di aver preso visione e di avere piena conoscenza delle caratteristiche del servizio che andrà ad eseguire e di tutte le condizioni e modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, di espletamento dell’appalto, nonché di ogni altra informazione desumibile dalla documentazione innanzi riportata e dagli elaborati alla stessa allegati. Egli dichiara, altresì, di essere pienamente consapevole dell’indispensabilità del rispetto, per l’intero corso del rapporto contrattuale, dei contenuti delle clausole sottoscritte negli atti di gara e dell’offerta presentata, nonché dell’indispensabilità della sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, e che la violazione anche di una sola delle suddette clausole o la perdita anche di uno solo dei
suddetti requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
A tal fine, resta espressamente convenuto che l’Azienda ha facoltà di esercitare, per l’intero corso del rapporto contrattuale, i controlli e le verifiche che ritenga più opportuni, sia nei confronti dell’appaltatore, sia presso Enti Pubblici o privati, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto e dichiarati in sede di gara.
Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente contratto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti in quanto applicabili.
Il Sig. ……….., quale legale rappresentante della Società, dichiara di aver piena conoscenza degli atti e di tutte le circostanze e condizioni che possono aver influito sulla determinazione del ribasso e dei prezzi offerti; di aver tenuto conto, in particolare, degli oneri a carico della Società derivanti dal rispetto delle norme in materia di tutela ambientale, di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché di tutte le disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicati ai propri dipendenti; di aver esaminato ogni altro onere posto a carico della Società, comunque connesso all’appalto; di possedere i mezzi, le attrezzature ed il personale idonei alla regolare esecuzione del servizio in appalto, nonché della sua corretta ed esaustiva rendicontazione; di essere a completa conoscenza delle modalità e delle condizioni di cui agli atti di gara, nessuna esclusa od eccettuata; di aver quindi effettuato uno studio approfondito dell’appalto, ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta economica presentata, giudicata, pertanto, remunerativa, anche in caso di eventuali maggiorazioni determinate dalla
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, per le quali rinuncia fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, oltreché per far fronte a tutti gli oneri connessi, a proprio carico, necessari alla regolare esecuzione dell’appalto ed alla corretta presentazione della documentazione prevista.
ART. 4) IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo dell’appalto, resta fissato in € …………… (………/…..), per la fornitura di …………- di cui € ………… (euro /00) oltre IVA, per
oneri interni societari - come offerto dall’Impresa in sede di gara. Ai singoli prezzi unitari sarà applicato il seguente sconto percentuale offerto in sede di gara %.
Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti dalla gestione dei rischi da interferenza.
L’Azienda ha facoltà di variare in più o in meno l’ammontare dell’appalto in funzione di proprie insindacabili esigenze, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del DLgs n.50/2016 senza che la Società possa trarre motivo per chiedere compensi ulteriori. A seguito di tale variazione, ove ricorrano le circostanze, l’Azienda farà ricorso con l’utilizzo delle somme a disposizioni come riportate nella Determina a Contrarre.
ART. 5) INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO
Il Sig. ………………….., nella qualità, dichiara che l’offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell’appalto contrattualmente convenuto è remunerativo ed è accettato, a seguito di uno studio approfondito dell’appalto in base a calcoli di propria convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a
soddisfare di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti all’appaltatore dal presente contratto, nonchè dalle norme e dagli atti cui esso rinvia.
Il prezzo desunto come sopra in applicazione al ribasso unico del …% di cui al Modulo Offerta, formulato sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara (Cfr. All. B “Elaborato di Stima”), è inteso fermo e immutabile per tutta la durata contrattuale fatti salvi eventuali adeguamenti a norma di legge. Non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del codice civile.
ART. 6) AVVIO DEL SERVIZIO – DURATA DEL CONTRATTO
L’avvio del servizio sarà effettuata dal Responsabile del Contratto/ RUP dell’Azienda con apposito verbale di consegna.
Nel giorno fissato dall’Azienda e comunicato all'appaltatore, questo dovrà inviare il proprio rappresentante qualificato per la firma del verbale di consegna; qualora egli non si presenti, l’Azienda assegnerà un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, potrà decidere di procedere alla consegna d'ufficio, ovvero di risolvere il presente contratto in danno dell’appaltatore, incamerando il deposito cauzionale e riservandosi ogni azione a risarcimento del maggior danno.
Per questo specifico appalto, si prevede che la durata delle attività di allestimento saranno determinate secondo le modalità e secondo le tempistiche riportate nel Piano di cui all’art.3 delle Specifiche Tecniche del CSA, mentre le attività di manutenzione avranno una durata di 5 anni a partire dal completamento del primo allestimento previsto nel Piano citato
ART. 7) DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la
migliore diligenza professionale ed a perfetta regola, nel rispetto delle prescrizioni normative e di quelle previste dalla documentazione contrattuale elencata all’art.3 che precede, nonché delle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate dal Responsabile di Contratto/RUP aziendali, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi ed alla qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini perseguiti dall’Azienda, nonché alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.
L’appaltatore è tenuto a rispettare le tempistiche presenti nel Capitolato Speciale di Appalto, nelle Specifiche Tecniche e negli altri atti di gara, modificate dall’applicazione delle riduzioni offerte dall’appaltatore in sede di gara.
L’appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale e a perfetta regola, nel rispetto delle norme di settore e delle prescrizioni previste dalla documentazione contrattuale elencata all’articolo 3 che precede, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini perseguiti dall’Azienda, nonché della salute e della sicurezza dei lavoratori, della tutela ambientale e dell’assicurazione del sistema di qualità.
L’appaltatore consentirà al personale aziendale all’uopo incaricato, l’esecuzione di tutte verifiche atte a stabilire la conformità agli standard esecutivi richiesti, nonché alla corretta e puntuale applicazione dei processi stabiliti dai sistemi di assicurazione della Qualità, di tutela dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza del lavoro, di cui alle rispettive certificazioni in proprio possesso, garantendo, ove richiesto dall’Azienda, visite dirette presso la/e propria/e sede/i.
Nel caso in cui l’appaltatore decada anche in parte dal possesso dei requisiti e delle capacità di partecipazione alla procedura di gara e di esecuzione delle attività richieste nell’ambito dell’appalto di che trattasi, o nel caso in cui a seguito delle verifiche non venga confermato il possesso dei suddetti requisiti e capacità, o nel caso la rinuncia all’appalto da parte dell’appaltatore risulti lesiva dell’Azienda e dell’interesse pubblico perseguito, resta facoltà della stessa adottare adeguate misure di autotutela con progressiva efficacia, provvedendo, ove ne ricorrano i presupposti, l’incameramento della cauzione prestata, la segnalazione del fatto all’ANAC, nonché alle autorità competenti per l’applicazione delle sanzioni, in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, rese dall’appaltatore e/o dai soggetti societari con poteri di firma.
ART. 8) PENALI
Nel caso di mancato rispetto degli obblighi prescritti per l’esecuzione dell’Appalto di che trattasi ovvero a seguito di non conformità accertate e notificate, saranno applicate le penali stabilite dal Foglio delle Condizioni, di cui al CSA, salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento del maggior danno.
Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese si procederà mediante trattenuta sulle fatture in attesa di pagamento e con deduzione del conto finale ovvero, in caso di crediti insufficienti allo scopo, mediante escussione della fideiussione di cui al successivo art. 11, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
La misura complessiva delle penali comminate non può superare il 10% dell’importo contrattuale; nell’ipotesi di un ammontare delle penali
superiore a detta percentuale, l’Azienda risolverà il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
ART. 9) RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE PER CONTO DELLA SOCIETÀ - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL CONTRATTO PER CONTO DELL’AZIENDA
L’appaltatore indica che, per conto della Società, assumerà la responsabilità
del servizio oggetto del presente contratto, il Sig. ………………….. e che sarà referente per l’Azienda il sig. …………………, che resta il soggetto esclusivo cui l’Azienda stessa si rivolgerà per ogni problematica connessa alla gestione e alla esecuzione delle attività previste nel presente contratto.
Seguirà lo svolgimento dell’appalto per l’Azienda il sig ,
nella qualità di Responsabile del Procedimento, e ,
quale Responsabile del Contratto.
ART. 10) MODALITÀ DI PAGAMENTO
Non è dovuta alcuna anticipazione al di fuori di quanto previsto all’art. 35 e
s.m.i. c. 18 del Codice. La contabilizzazione ed i pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel CSA. Le relative fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Responsabile del Contratto/RUP dell’Azienda e il pagamento avverrà a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di
sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadampiente” ex procedura prevista per l’applicazione dell’art. 48 bis del DPR 602/73.
Codice univoco per Fatturazione Elettronica: 9D20XIQ, indirizzo pec per il recapito delle fatture elettroniche: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
ABC Napoli rientra tra le società verso le quali si applica la scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17_Ter del DPR 633/72.
Il Sig. …………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni di cui al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ………………………………
acceso presso …………………………………………………………………
………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e smi, ai sensi della quale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, dichiarando di conoscerla ed accettarla, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 11) CAUZIONE DEFINITIVA
La Società ha costituito cauzione definitiva a copertura del mancato od
inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo di ,
emessa da ……….………..., in data …………..., fino alla concorrenza dell’importo di € ……………………….. (euro …in lettere.../….).
Detta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite e secondo le modalità indicate nel citato art. 103. L’ammontare residuo sarà svincolato a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o suo equivalente, sempre che non sussistano cause ostative al suo svincolo.
Qualora la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, l’Azienda potrà richiedere all’appaltatore la reintegrazione della medesima. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di canone da corrispondere all’appaltatore.
ART. 12) RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
La Società assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l’Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa.
È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi, sia negli spazi esterni e nelle vie di transito, che nell’interno di sedi e/o siti aziendali. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i
danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione del servizio di che trattasi, garantendo e manlevando espressamente l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.
Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, la Società dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l’Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.
ART.13) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
L’appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente contratto
con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l’organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall’appaltatore e/o comunque impiegato nell’esecuzione dell’appalto spetta in via esclusiva a quest’ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell’Azienda.
È fatto divieto assoluto al personale dell’appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all’Azienda.
L’appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’appaltatore è obbligato, inoltre, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà, previste per i lavoratori, dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 11).
L’appaltatore si impegna a fornire all’Azienda, giusto quanto previsto dagli artt. 29 e 86 D.Lgs. n. 276/2003, un elenco del personale impiegato nell’appalto e l’indicazione del CCNL applicato.
L’appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto e a consentire in ogni momento l’accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell’Azienda all’uopo incaricato. L’inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell’Azienda, l’automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
ART. 14) SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
L'Azienda assicura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed int., la
propria cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente contratto. Inoltre, ai fini di attuare il necessario coordinamento circa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, l'Azienda e l'appaltatore porranno in essere periodiche reciproche informative in materia, anche al fine di eliminare, qualora ricorra l'ipotesi, rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nelle aree di esecuzione delle attività.
L’appaltatore si impegna a consegnare a tutti i suoi lavoratori, impiegati nelle lavorazioni oggetto del presente contratto, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del nome o della ragione sociale dell’appaltatore stesso.
L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito, l'appaltatore assume sin d'ora l'intera ed esclusiva responsabilità in merito e si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente.
Il legale rappresentante dell'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che tutte le attrezzature, macchine, utensili, materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto rispondono pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro. L'appaltatore solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità
l'Azienda per quanto riguarda la materia oggetto del presente articolo.
In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e/o di violazione di quanto previsto nelle Specifiche di Salute e Sicurezza da parte dell'appaltatore, accertate con qualunque mezzo da parte dell’Azienda, quest’ultima ha facoltà di ordinare la immediata sospensione delle prestazioni e di intimare all’appaltatore di provvedere, entro un termine perentorio, alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora l’appaltatore non ottemperi entro il termine previsto, l’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
ART. 15) CESSIONE E SUBAPPALTO
E' vietata la cessione totale e parziale delle attività, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda. Il subappalto regolato ai sensi dell’art. 105 del Dlgs 50/2016. Le prestazioni di fornitura e di installazione sono quelle prevalenti.
In assenza di indicazioni fornite in sede di gara è altresì vietato, ai sensi dell’art. 105 s s.m.i. del Codice, il subappalto
ART. 16) REGOLARE ESECUZIONE
Non oltre novanta giorni dalla ultimazione delle prestazioni si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione, emessa dal responsabile del contratto e confermata dal responsabile del procedimento, che contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’appaltatore, il nominativo del direttore dell’esecuzione
(responsabile di contratto), il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’appaltatore.
ART. 17) RISOLUZIONE - RECESSO
Le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile (artt. 1453 e ss.). Le parti convengono inoltre, quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., che il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda, oltre che nelle ipotesi già previste dal CSA ed in altri articoli del presente contratto, nei seguenti ulteriori casi:
a. inadempimento alle disposizioni del RdC/RUP riguardo ai tempi di esecuzione o in caso di mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide comminate dallo stesso, nei termini previsti dagli stessi provvedimenti;
b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dell’Appalto;
c. inadempienza agli obblighi contributivi e previdenziali relativi ai propri dipendenti;
x. xxxxxxx ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori da parte della Società e di tutela ambientale, accertate con qualunque mezzo da parte dell’Azienda;
e. in caso di gravi o ripetute violazioni di quanto previsto negli atti di gara, contrattuali e nei Documenti di Sicurezza e di tutela ambientale della Società, accertate con qualunque mezzo da parte dell’Azienda;
f. qualora dovessero pervenire comunicazioni da parte delle Prefetture
U.T.G. inerenti la sussistenza sul conto della Società di informazioni interdittive di cui al D.P.R. n. 159/2011;
g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’attività;
h. perdita da parte della Società anche di uno soltanto dei requisiti generali o speciali prescritti per l’esecuzione dell’Appalto e dichiarati in sede di gara;
i. nei casi di cui ai successivi articoli 23 e 24.
Inoltre, il contratto sarà risolto nei seguenti ulteriori casi, anche con richiamo a quanto previsto all’art. 9, c.1 della L.R. 11/2013:
a) nei casi in cui l’appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento, così come individuate dal regolamento di cui alle disposizioni in materia di sicurezza e con le procedure ivi stabilite;
b) se l’Azienda aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal RUP, ai sensi del Codice contratti pubblici;
c) se nei confronti di uno o più soggetti societari dell’appaltatore sussistano o sopraggiungano provvedimenti giudiziari, ovvero sia pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, o che prevedano l’impossibilità di contrarre con la
P.A. ovvero che incidano sulla propria “moralità professionale”.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’Azienda ha la facoltà di addebitare alla Società il maggior onere gravante sull’Azienda medesima per la stipula di un nuovo contratto di appalto salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 18) SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE
L’appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la
predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico all’Azienda; l'I.V.A. è a carico di quest’ultima.
Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e degli avvisi di gara, sono anticipate dall’Azienda e rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione, ai sensi del Decreto MIT del 02/12/2016, attuativo dell’art.73 c.4 del Codice. Le spese relative alla stipula del contratto sono poste a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 c.14 del Codice.
ART. 19) RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici appalti.
ART. 20) DOMICILIO
L’appaltatore dichiara che per tutti gli atti relativi al presente appalto il proprio domicilio è ……………………………
ART. 21) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Salvo gli eventuali casi di deroga contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l’Azienda e l'appaltatore che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno esaminate in via amministrativa e l’Azienda medesima si pronuncerà nel merito.
Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all’arbitrato.
ART. 22) PRIVACY - TRATTAMENTO DATI
L’appaltatore, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali verso
l’Azienda e nell’esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto, osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare, l’appaltatore si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all’esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbliga a: a) eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare; b) custodire e controllare i dati, garantendone l’integrità e l’esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; c) assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d) conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all’esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; e) utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla citata Legge; f) utilizzare i dati esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
L’appaltatore si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l’eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno
i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi.
L’appaltatore si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.
L’appaltatore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy ed a fornire loro idonea formazione al riguardo. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In caso di istanza degli interessati che coinvolga l’operato dell’appaltatore, questi si obbliga a fornire all’Azienda le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all’Autorità Garante o all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt.145, 146 e 154 del Codice Privacy. Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l’Azienda e l’appaltatore, si evidenzia che ciascuna delle parti nei confronti dell’altra riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento.
Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte presso l’Interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non
saranno diffuse, né trasferite all’estero.
La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto.
Ognuna delle parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti richiamate nel presente contratto.
ART. 23) CODICE ETICO E POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA DI ABC NAPOLI
Il Sig……………………, nella qualità, dichiara di conoscere, in quanto disponibili sul sito istituzionale xxx.xxx.xxxxxx.xx, sia il Codice di comportamento che la Politica per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza, in adozione all’Azienda, nei confronti della quale s’impegna ad osservare le prescrizioni ed i valori in essi stabiliti. Eventuali violazioni delle disposizioni ivi contenute costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile.
ART. 24) CLAUSOLA FINALE
Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l’appaltatore assume l’impegno di comunicare all’Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari, a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, ovvero ogni variazione del personale comunque impiegato
nell’appalto.
Napoli, ……………...
ABC Napoli L’APPALTATORE
Espressa approvazione di clausole ex art. 1341 c.c.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente e specificamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.
L’APPALTATORE