REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
Adottato con Deliberazione n. 204 del 12.02.2021
Art. 1 Riferimenti normativi
− X.Xxx. 22/6/2007, n. 109 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
− D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato con D.Lgs. 25/5/2017, n. 90 e, da ultimo, con D.Lgs. 4/10/2019, n. 125;
− Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione”;
− Legge 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
− Delibera ANAC 3/8/2016, n. 831 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
− Provvedimento del 23/04/2018 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ad oggetto “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni”;
− D.Lgs. 4/10/2019, n. 125 “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017,
n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.”
Art. 2 Oggetto e scopo
Le disposizioni normative di contrasto all’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, hanno lo scopo di impedire, o comunque1
rendere difficile, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici.
La ASST Fatebenefratelli Sacco adotta la presente regolamentazione interna allo scopo:
− di favorire l’individuazione, da parte dei propri Uffici, di eventuali transazioni ed operazioni economico finanziarie, che, per la presenza di caratteristiche/elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
− di definire il percorso interno al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione.
Art. 3 Ambito di applicazione
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, la ASST Fatebenefratelli Sacco, quale Amministrazione Pubblica, è soggetta agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
La presente regolamentazione è rivolta alle strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, nonché a quelle strutture che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni, identificati quali soggetti cui è riferita l’operazione – siano essi persone fisiche o giuridiche.
In particolare, la presente regolamentazione è rivolta alle strutture competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
L’identificazione di ulteriori procedimenti o procedure avviene a cura del Comitato di sicurezza finanziaria nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 10, c. 2 del D.Lgs. n. 231/2007.
Art. 4 Definizioni e abbreviazioni
Operazione sospetta: in base al dettato dell’art. 35 D.Lgs. n. 231/2007, una operazione è sospetta quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminose. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista dall’art. 49 D.Lgs. n. 231/2007 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.
Riciclaggio: ai sensi dell’art. 2, c. 4, X.Xxx. n. 231/2007 si intendono “riciclaggio” le seguenti attività illecite:
a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) L’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
Finanziamento al terrorismo: ai sensi dell’art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007, si intende per finanziamento al terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
UIF: Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (organismo nazionale costituito in seno alla Banca d’Italia);
Gestore: Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, delegato dal Direttore Generale a trasmettere le segnalazioni alla UIF ed a garantire i compiti di cui alla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo.
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Art. 5 Responsabilità
Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo, vengono individuati diversi livelli di azione e di responsabilità interni alla ASST:
A. la Direzione Strategica;
B. il Responsabile della Struttura, come meglio di seguito specificati;
C. il Gestore della segnalazione, individuato con provvedimento del Direttore Generale.
A) La Direzione Strategica, coadiuvata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della ASST, verifica che le strutture aziendali si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino procedure e comportamenti che, ai sensi del presente regolamento:
− consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti transazioni sensibili o sospette;
− forniscano valutazioni idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti;
− contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale al rischio di riciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo, garantendo un’adeguata informazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro e su eventuali novità normative o regolamentari.
− fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa all’interno dell’Azienda;
Altresì la Direzione Strategica:
− valuta, con l’ausilio delle competenti funzioni aziendali (Ufficio Legale, RPCT) le segnalazioni inviate dal Gestore all’UIF per l’assunzione delle conseguenti decisioni aziendali.
B) Il Responsabile della struttura è il Direttore / Responsabile della struttura aziendale interessata all’applicazione del presente regolamento.
Per la ASST i settori interessati sono:
• UOC Tecnico-Patrimoniale;
• UOC Ingegneria Clinica;
• UOC Provveditorato-Economato;
• UOC Sistemi Informativi Organizzativi (SIOO)
• UOC Sistemi Informativi Territoriali, Amministrativi e Direzionali (SITAD)
• UOC Economico Finanziaria
• UOC Farmacia 4
• UOS Convenzioni, Marketing e Libera Professione
• UOC Affari Generali e Legali.
I settori ed i soggetti, come sopra individuati e in quanto tali, rispondono:
− dell’applicazione della presente regolamentazione nelle attività di afferenza;
− della segnalazione al Gestore delle operazioni / transazioni sospette o sui cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di cui siano venuti direttamente o indirettamente a conoscenza;
− della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni agli stessi attribuite.
C) Il Gestore, quale soggetto aziendale interlocutore con l’UIF per tutte le comunicazioni ed approfondimenti connessi con le operazioni sospette oggetto di verifica, è stato nominato dal Direttore Generale, con Deliberazione n. 584 del 22.05.2019, nella figura del Direttore della UOC Economico Finanziaria.
Il Gestore ha il compito di:
− acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili aziendali secondo le modalità di cui al presente regolamento;
− valutare la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette individuate o pervenute, verificandone la corrispondenza agli indicatori di anomalia come di seguito richiamati;
− inviare alla UIF una apposita segnalazione concernente le operazioni sospette di cui sia entrato a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale, ad esito della valutazione condotta e laddove ne sussistano i necessari presupposti, in conformità all’iter procedurale previsto nel presente Regolamento;
− informare la Direzione Strategica circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili.
In particolare, il Gestore ha il compito di svolgere una generale funzione complessiva di monitoraggio e controllo rispetto a tutte le attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso inerenti le varie funzioni e strutture aziendali.
Art. 6 Indicatori di anomalia
Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli Uffici della ASST, la normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell’Interno il compito di emanare ed aggiornare periodicamente gli appositi indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione.
Gli indicatori di anomalia definiti sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo
scopo di contribuire alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime. 5
L’elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.
La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell’operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell’operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.
Attualmente gli indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione sono contenuti nel Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia del 23 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018. In allegato al presente regolamento sono richiamati a titolo esemplificativo alcuni principali indicatori di anomalia potenzialmente pertinenti le attività della ASST (ALL. 1). E’ compito degli Uffici della ASST e dei loro Responsabili, del Gestore e degli altri soggetti eventualmente individuati, valutare le operazioni ed i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed indipendentemente dalla presenza od assenza degli indicatori di cui ai precedenti commi, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di fatti contrari alla legge. A tal fine il Gestore può concordare con tali soggetti di inserire, tra i fatti rappresentativi di potenziali situazioni contrarie alle previsioni normative di cui all’allegato 1, ulteriori indicatori aziendali di anomalia.
In esito alle attività di mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui la ASST è esposta, possono essere altresì dettagliati altri indicatori aziendali di anomalia.
Art. 7 Procedura di segnalazione interna
Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere / sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Responsabile che le abbia verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori / uffici, inoltra segnalazione al Gestore secondo le modalità successivamente descritte.
La segnalazione al Gestore deve scaturire da una valutazione generale degli elementi a disposizione del Responsabile ed è collegata all’esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell’origine illecita dei beni oggetto dell’operazione anomala.
La segnalazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e garantire l’omogeneità dei comportamenti; basarsi su una valutazione a carattere onnicomprensivo, scaturente sia dall’uso degli strumenti di cui all’articolo precedente sia dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all’importo, al settore di interesse ed al soggetto coinvolto.
Il Responsabile ha l’obbligo di segnalare al Gestore:
− le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo;
− le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate; 6
− le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.
In ogni caso dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Responsabile i seguenti aspetti:
− esito dell’adeguata verifica dell’identità della controparte;
− esito dei controlli su banche dati, antecedente all’instaurazione del rapporto, al fine di verificare l’eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;
− coerenza dell’operazione con l’attività esercitata dalla controparte;
− esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es.: monitoraggio pagamenti, ecc.)
Il Responsabile valuterà anche l’importanza di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es.: internet, articoli di giornali).
Ciascun Ufficio, per le competenze e funzioni assegnate al personale ad esso afferente, ha il compito di eseguire un’analisi dell’eventuale grado di anomalia relativo all’operazione eseguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso per il successivo inoltro al Responsabile.
Ogni incongruenza rilevata/presunta deve essere comunicata per iscritto al proprio Responsabile ai fini della valutazione di cui ai punti precedenti e la successiva, eventuale, segnalazione al Gestore.
Il Responsabile ha facoltà di richiedere agli Uffici della ASST che ne siano a conoscenza tutte le informazioni ritenute utili alla verifica in modo tale da poter effettuare un’analisi completa dell’operazione finanziaria ed, eventualmente, se ancora non conclusa, chiedere la sospensione della stessa.
Il Responsabile, effettuate le attività sopra descritte e valutata la rilevanza dei fatti e delle informazioni raccolte in relazione all’analisi generale dell’operazione ed alla eventuale presenza di indicatori di anomalia, provvede ad informare il Gestore dei fatti oggetto di verifica ed a descrivere, eventualmente attraverso idoneo “modulo di segnalazione di operazione sospetta” predisposto a livello aziendale (ALL. 2), il processo logico attivato in relazione alle conclusioni raggiunte, anche al fine di garantire la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte.
La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto nonché elementi informativi, in forma strutturata, delle operazioni oggetto di verifica e delle attività di valutazione svolte; la segnalazione dovrà altresì essere accompagnata da una sintetica relazione e dalla documentazione, idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri anche contabili a supporto.
In occasione delle verifiche può, pertanto, essere sempre richiesto il supporto tecnico del Gestore nella veste di Direttore della UOC Economico Finanziaria.
La segnalazione, redatta e sottoscritta dal Responsabile, e gli eventuali allegati sono inviati al Gestore anche tramite l’indirizzo di posta elettronica all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx-xxx-xxxxx.xx.
Il Responsabile deve trasmettere la relazione di segnalazione ed inviarla al Gestore anche nel caso in cui la valutazione effettuata abbia dato, a suo parere, esito negativo.
Qualora la verifica venga fatta direttamente dal Gestore, si applicano le regole di cui al presente atto relativamente alle modalità di valutazione ed alle metodiche usate.
Nei casi in cui le segnalazioni di operazioni di antiriciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino il Responsabile della struttura, o nel caso in cui quest’ultimo non processi le segnalazioni evidenziate da parte dei propri collaboratori/uffici, gli stessi possono inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore secondo le modalità descritte.
La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’Autorità giudiziaria.
Al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, la ASST si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l’operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Responsabile della relativa funzione interna deve informare tempestivamente il Gestore che valuterà l’opportunità di preavvisare la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.
In ogni caso, le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.
Art. 8 Adeguata verifica della controparte
Il Responsabile, quando si trovi a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per la ASST, ha l’obbligo di effettuare un’adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.
Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:
1. vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
2. vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell’identificazione della controparte.
A tal fine il Responsabile può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche per ottenere informazioni o conferme sulla controparte, sia essa persona fisica o giuridica.
Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dalla ASST, il Responsabile si astiene dall’instaurare il rapporto o dal compiere l’operazione, e può valutare l’opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.
Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Responsabile, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi
dall’eseguire l’operazione e/o avviare il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.
Il Responsabile della funzione deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.
Il Responsabile della funzione non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche.
Art. 9 La segnalazione sospetta all’UIF
Il Gestore verifica le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili:
− in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
− in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione ed all’invio della segnalazione di operazione sospetta, a mezzo della postazione Infostat all’UIF senza indicazione dei nominativi dei segnalanti.
Successivamente il Gestore:
- avvisa tempestivamente la Direzione Strategica al fine di consentire l’attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrano i presupposti, la comunicazione all’Autorità giudiziaria;
- mantiene un apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico;
- conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute, anche nel caso in cui emerga che l’operazione non presenti anomalie.
Qualora, a seguito dell’analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile, l’operazione non presenti caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso alla stessa o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura per la segnalazione di operazioni sospette.
Ai sensi dell’art. 6, c.4, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2007, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta nel Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione Investigativa Antimafia e dell’Autorità giudiziaria, ovvero su richiesta di un’altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini.
La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all’autorità che ne ha fatto richiesta.
Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell’operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della ASST di informare la controparte soggetta alle relative indagini.
Il contenuto della comunicazione si articola in:
- dati identificativi della comunicazione. La comunicazione deve indicare se nell’operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La comunicazione deve contenere il riferimento ad eventuali comunicazioni ritenute collegate ed il motivo del collegamento;
- elementi informativi in forma strutturata. La comunicazione deve riportare il riferimento ad almeno un’operazione ed al soggetto cui questa è riferita oppure il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. E’ possibile riportare anche operazioni ritenute non sospette se necessarie alla comprensione dell’operatività descritta o del sospetto manifestato;
- elementi descrittivi in forma libera. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto a sospettare l’operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e ad effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare
chiaramente il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate nell’operatività oggetto della comunicazione. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall’origine all’impiego degli stessi.
- documenti allegati. I documenti ritenuti necessari ai fini della descrizione dell’operatività sospetta devono essere allegati alla comunicazione in formato elettronico. I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa devono comunque essere conservati per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.
Gli standard e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in comunicati pubblicati nel sito internet della UIF.
Comunicazione sostitutiva
Qualora si riscontrino errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata, ovvero si rilevi l’omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all’inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente. La comunicazione sostitutiva deve riportare:
- il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;
- il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;
- il motivo della sostituzione.
Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.
Collegamento tra comunicazioni
Deve essere indicato il collegamento a più operazioni qualora:
- siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
- si ritenga che l’operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate;
- debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine ad un’operazione già comunicata.
Art. 10 Formazione
L'Azienda deve adottare misure di adeguata formazione annuale del Gestore e del personale afferente ai settori maggiormente a rischio, ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.
Tale formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia. A tal fine, annualmente, il Responsabile della UOS Formazione, in collaborazione con RPTC, dovrà curare l’inserimento di adeguate iniziative sulle tematiche oggetto del presente regolamento.
Art. 11 Riservatezza e divieto di comunicazione
L’intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza.
Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all’interno sia all’esterno della ASST.
L’identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l’Autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
I soggetti obbligati adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la comunicazione.
Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.
Art. 12 Validità
Il presente Regolamento etra in vigore dalla data di pubblicazione della Deliberazione del Direttore Generale di approvazione dello stesso e sarà oggetto di pubblicazione nella Intranet Aziendale e nel sito web aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Regolamenti Aziendali”.
Allegati
all. 1 – Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia.
all. 2 – Modulo segnalazione operazione sospetta.
ALLEGATO 1
ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA
Estratto dal provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia del 23 aprile 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018)
A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione
1. Il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l’identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l’altro dell’elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.
2. Il soggetto cui è riferita l’operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l’esecuzione dell’operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione, all’atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all’operazione, rinuncia a eseguirla.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all’individuazione dell’effettivo beneficiario dell’operazione.
3. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
13
• Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell’indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
4. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il “direttore tecnico”) o di controllo dell’impresa.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l’attività e viene posto in liquidazione.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
• Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un’azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
• Il soggetto cui è riferita l’operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell’oggetto, dell’ammontare o dello scopo dell’operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all’operazione, generando il sospetto di agire non per conto
proprio ma di terzi. 14
B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.
5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l’attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l’operazione o dell’eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.
• Acquisto di beni o servizi non coerente con l’attività del soggetto cui è riferita l’operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
• Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economicopatrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con “basso profilo fiscale” o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
• Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell’ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
• Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all’attività dichiarata dagli stessi.
• Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
• Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.
6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell’attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.
• Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
• Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
• Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell’obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l’operazione.
• Richiesta di estinzione di un’obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l’operazione.
• Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell’esposizione del soggetto cui è riferita l’operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un’unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
• Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell’attività di prestazione di garanzie.
7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.
• Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all’area di interesse dell’attività del soggetto cui è riferita l’operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
• Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell’operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l’operazione.
• Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
• Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
• Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l’attività del soggetto che richiede o esegue l’operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori “di comodo”).
• Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
• Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell’operazione.
• Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.
C. Indicatori specifici per settore di attività
Settore appalti e contratti pubblici
• Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, Regolamento per la rilevazione e la comunicazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 20 organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico- patrimoniale dell’impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all’esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell’avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l’aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l’effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all’impresa avvalsa, necessari all’esecuzione
16
dell’appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l’eccessiva onerosità ovvero l’irragionevolezza.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell’espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
• Presentazione di offerta con un ribasso sull’importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
• Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell’ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all’importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
• Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
• Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
• Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
• Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell’importo contrattuale.
• Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
• Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
• Cessioni di crediti derivanti dall’esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell’oggetto sociale l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
• Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
• Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico- realizzativa e finanziaria.
• Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti,17
raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e
l’esecuzione.
• Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall’amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
Settore finanziamenti pubblici
• Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l’operazione.
• Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
• Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
• Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l’ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d’azienda.
• Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
• Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
• Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
• Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l’attività beneficiaria dell’agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
• Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell’impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
• Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.
ALLEGATO 2
MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di Responsabile della funzione: ……………………………………………………………………………………………..
Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 55 comma 2 e 3 del D.Lgs. 231/2007
DICHIARA
1. Di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii. dal Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria del 23 aprile 2018 relativi alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
2. Di essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
posto per quanto sopra, fornisce al Gestore le seguenti informazioni ai fini della segnalazione alla UIF:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si allega la seguente documentazione:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Data …………………………………
Nominativo del dichiarante ……………………………………………………………………………………………………………………
Firma del dichiarante
………………………………………………………………………………………………….……