CIRA-CF-16-0050
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CIRA-CF-16-0050
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2
DISTRIBUTION STATEMENT NATURA DOCUMENTO RISTRETTO | PROJECT PROGETTO | JOB COMMESSA | TASK |
ARCHIVIO /CIRA/IMPR | PROGRESSIVO DI ARCHIVIO 0019 | NO. OF PAGES 3+67 | DELIVERABLE |
TITLE
Impianto Integrato per la Propulsione Spaziale a liquido (I2PS)-Capitolato Speciale d'Appalto
PREPARED PREPARATO | REVISED VERIFICATO | APPROVED APPROVATO | AUTHORIZED AUTORIZZATO |
Xxxxxxxx Xxxxxx (HPRB) | Xxxxxxxxx Xxxx (IMPR) | Xxxxxxxxx Xxxx (IMPR) | Xxxxxxxx Xxxxxxxx (GRIM) |
DATE/DATA 12/04/2016 | DATE/DATA 12/04/2016 | DATE/DATA 12/04/2016 | DATE/DATA 12/04/2016 |
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A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' CIRA E NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE
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CIRA-CF-16-0050
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2
TITLE: Impianto Integrato per la Propulsione Spaziale a liquido (I2PS)-Capitolato Speciale d'Appalto |
ABSTRACT: Il presente documento riporta il Capitolato Speciale d'appalto dell'Impianto Integrato per la Propulsione Spaziale a liquido (I2PS) |
AUTHORS: Xxxxxxxx Xxxxxx;Xxxx Xxxxxxxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxx;Xxxxxxxxx Xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
APPROVAL REVIEWERS: Xxxxxxxxx Xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx;Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxx |
APPROVER Xxxxxxxxx Xxxx |
AUTHORIZATION REVIEWERS: Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
AUTHORIZER Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
DOCUMENT NUMBER:
CIRA-CF-16-0050
REV.:
2
DISTRIBUTION RECORD: | |||||
DEPT | NAME | * | DEPT | NAME | * |
Gruppo Acqu | |||||
GRIM | Pedata Immacolata | ||||
PRPU | Xxxxxxxxxx Xxxx | ||||
XXXX | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | ||||
MINF | Goduto Xxxxxxxx | ||||
* PT = PARTIAL
A = ALL
III
Impianto Integrato per la Propulsione Spaziale I2PS
Capitolato Speciale d’Appalto
Appalto integrato di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto
preliminare per la realizzazione dell’impianto Integrato di Propulsione Spaziale (I2PS)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articolo 53, comma 2, lettera c, comma 3 e comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.) (articoli 43, commi 3 e seguenti, 138, commi 1 e 2, e 168, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)
Contratto a corpo
REVISION HISTORY | |||
N. | DATE | EDITOR | CHANGES |
INDICE
Sommario
1 Premessa 7
1.1 Introduzione 8
1.2 Scopo 8
1.3 Applicabilità 8
1.4 Documenti applicabili 8
1.5 Documenti di riferimento 9
1.6 Terminologia ed Acronimi 9
1.7 Ordine di precedenza 10
2 Terminologia ed identificazione delle responsabilità 11
2.1 Committente/ Ente Appaltante/ Stazione Appaltante 11
2.2 Progettista/Società di Progettazione 11
2.3 Progetto alla base del servizio e documentazione 11
2.4 Ordine 11
2.5 Leggi e norme di riferimento 11
3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’IMPIANTO 13
4 DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO 17
4.1 CAPO I. INDICAZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO 17
Art. 1. Oggetto dell'appalto 17
Art. 2. Ammontare dell’appalto 20
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 21
Art. 4. Categorie dei lavori 21
Art. 5. Modalità di aggiudicazione del contratto 22
4.2 CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE 23
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 23
Art. 7. Documenti facenti parte del contratto 23
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 23
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore 24
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 24
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 24
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 25
4.3 CAPO III. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE 26
Art. 13. Prescrizioni Preliminari alla Progettazione 26
Art. 14 Progettazione definitiva 26
Art. 15. Progettazione esecutiva: modalità e termini 28
Art. 16. Xxxxxxx nella progettazione esecutiva 29
Art. 17. Approvazione della progettazione esecutiva 29
Art. 18. Consegna e inizio dei lavori 31
Art. 19. Termini per l'ultimazione dei lavori 31
Art. 20. Proroghe 32
Art. 21. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 33
Art. 22. Sospensioni ordinate dal RdP 34
Art. 23. Penali in caso di ritardo 34
Art. 24. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 35
Art. 25. Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione 36
Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 37
4.4 CAPO IV. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 39
Art. 27. Lavori a corpo 39
Art. 28. Eventuali lavori a misura 39
Art. 29. Eventuali lavori in economia 40
Art. 30. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 40
4.5 CAPO V. DISCIPLINA ECONOMICA 41
Art. 31. Divieto di anticipazione 41
Art. 32. Pagamento del corrispettivo per la progettazione 41
Art. 33. Pagamenti in avanzamento lavori 42
Art. 34. Pagamenti a saldo 43
Art. 35. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 44
Art. 36. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 45
Art. 37. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 45
Art. 38. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 45
Art. 39. Cessione del contratto e cessione dei crediti 45
4.6 CAPO VI. CAUZIONI E GARANZIE 46
Art. 40. Cauzione provvisoria 46
Art. 41. Cauzione definitiva 46
Art. 42. Riduzione delle garanzie 47
Art. 43. Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 47
Art. 44. Assicurazione della progettazione definitiva ed esecutiva 48
4.7 CAPO VII. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 50
Art. 45. Variazione dei lavori 50
Art. 46. Varianti per errori od omissioni progettuali 50
Art. 47. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 51
4.8 CAPO VIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 52
Art. 48. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 52
Art. 49. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 52
Art. 50. Piano di sicurezza e di coordinamento 53
Art. 51. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 53
Art. 52. Piano operativo di sicurezza 53
Art. 53. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 54
4.9 CAPO IX. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 55
Art. 54. Subappalto 55
Art. 55. Responsabilità in materia di subappalto 55
Art. 56. Pagamento dei subappaltatori 56
4.10 CAPO X. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 58
Art. 57. Accordo bonario 58
Art. 58. Definizione delle controversie 59
Art. 59. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 59
Art. 60. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 60
Art. 61. Foro di competenza 62
4.11 CAPO XI. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE 63
Art. 62. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 63
Art. 63. Collaudo e Termini per il collaudo 63
Art. 64. Presa in consegna dei lavori ultimati 63
4.12 CAPO XII. NORME FINALI 65
Art. 65. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 65
Art. 66. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 65
Art. 67. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 66
Art. 68. Tracciabilità dei pagamenti 66
Indice delle Tabelle
Tabella 1: Quadro economico preliminare 21
Tabella 2 - Tempistica dei lavori 32
1 Premessa
Il CIRA, come da sua missione, è deputato alla creazione di know-how per supportare l’industria nazionale e per cooperare coi partner europei su progetti di rilevanza internazionale. Il Centro punta quindi ad accreditarsi come centro di eccellenza per lo sviluppo della propulsione spaziale in generale, e liquida, in particolare. Per poter assolvere a tale missione il CIRA ha deciso di dotarsi di un “Impianto Integrato di Propulsione Spaziale” abbreviato in “I2PS” in grado di consentire test su camere di spinta di motori spaziali di diversa classe di spinta [DA 5].
In particolare, in accoro al programma per la realizzazione di Nuovi Impianti ed Infrastrutture di Ricerca per la Propulsione Spaziali, ha avviato il progetto IMP-LP che ha come obiettivo principale la progettazione e realizzazione dell’impianto di prova denominato HYPROB-PLUS, al fine di sviluppare e consolidare le proprie capacità sistemistiche e tecnologiche nell’ambito della propulsione a razzo, con specifico riferimento alla tecnologia a ossigeno e metano liquidi (LOX/LCH4) e ossigeno e metano gassosi (GOX/GCH4), considerando una spinta massima di 100 kN. Al tempo stesso, per rispondere agli obiettivi del programma HYPROB, avviato nel 2010 sulla base di un finanziamento del MIUR, è prevista la realizzazione presso il CIRA di un laboratorio dedicato alle attività di ricerca sperimentale sulle camere di combustione dei propulsori Ox/HC, in cui saranno integrati un area di test dotata di strumenti di diagnostica ottica avanzata e un area di assemblaggio, integrazione e analisi dati. Nello specifico, il test bench dovrà essere idoneo all’esecuzione di prove su test articles rappresentativi di piccole camere di combustione, alimentate con OX/CH4, sia in fase liquida che gassosa, o, opzionalmente, con altre coppie di propellenti, dotate di un numero limitato di iniettori e capaci di sostenere pressioni fino a 7 MPa. Le spinte massime prodotte dai dimostratori di questo impianto saranno di 6 kN. L’impianto, così come per HYRPOB-PLUS, sarà capace di alimentare dimostratori ibridi alimentati ad O2 ed N2O. L’impianto integrato, I2PS, si avvarrà di tutte le infrastrutture civili e tecnologiche necessarie al corretto svolgimento delle proprie funzioni, tra le quali un’area di assemblaggio, integrazione ed analisi dati comune alle due facility, ed una sala controllo per la gestione complessiva dell’impianto.
L’area individuata per la realizzazione dell’impianto integrato è la n. 19 del comprensorio CIRA. Nel seguito del documento, con I2PS, si intenderà quindi la realizzazione dei due impianti di prova HYROPB-PLUS e HYPROB-IMP e di tutte le opere civili e tecnologiche a servizio delle attività che in quell’area andranno a svolgersi.
In particolare, in accordo al programma per la realizzazione di Nuovi Impianti ed Infrastrutture di Ricerca per la Propulsione Spaziali, il CIRA ha avviato il progetto IMP-LP che ha come obiettivo principale la progettazione e realizzazione dell’impianto di prova denominato HYPROB-PLUS. Tale impianto ha come fine quello di permettere al Centro di sviluppare e consolidare le proprie capacità sistemistiche e tecnologiche nell’ambito della propulsione a razzo, con specifico riferimento alla tecnologia a ossigeno e metano liquidi (LOx/LCH4) e ossigeno e metano gassosi (GOx/GCH4).
La spinta massima dei dimostratori testati in tale impianto sarà di 100 kN. Tale struttura sarà anche in grado di permettere il test di motori ibridi alimentati con O2 o, alternativamente, con N2O. Al tempo stesso, per rispondere agli obiettivi del programma HYPROB, avviato nel 2010 sulla base di un finanziamento del MIUR, è prevista la realizzazione presso il CIRA di un impianto chiamato HYPROB-IMP costituito da un laboratorio dedicato alle attività di ricerca sperimentale sulle camere di combustione dei propulsori Ox/HC, la cui area di test sarà dotata di una sala per la diagnostica ottica avanzata. Nello specifico, il test bench dovrà essere idoneo all’esecuzione di prove su test articles rappresentativi di piccole camere di combustione, alimentate con Ox/CH4, sia in fase liquida che gassosa, dotate di un numero limitato di iniettori e capaci di sostenere pressioni in camera sino a 7 MPa. Le spinte massime prodotte dai dimostratori di questo impianto saranno di 6 kN. L’impianto, così come per HYRPOB-PLUS, sarà capace di alimentare dimostratori ibridi alimentati ad O2 ed N2O.
L’impianto integrato, I2PS, si avvarrà di tutte le infrastrutture civili e tecnologiche necessarie al corretto svolgimento delle proprie funzioni, tra le quali un’area di assemblaggio, integrazione ed analisi dati comune alle due facility, ed una sala controllo per la gestione complessiva dell’impianto.
1.1 Introduzione
1.2 Scopo
Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., contiene lo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto per l’assegnazione dell’appalto per la Progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante. Il Progetto si riferisce alla Progettazione esecutiva ed Esecuzione di un Impianto Integrato per la Propulsione Spaziale, nell’ambito della propulsione a razzo, con specifico riferimento alla tecnologia a ossigeno e metano liquidi e ossigeno e metano gassosi presso l’Area 19 del C.I.R.A. S.C.p.A., sita in Xxx Xxxxxxxx xxx x Xxxxx (XX).
1.3 Applicabilità
Il presente documento, redatto nell’ambito del Progetto IMP-LP (Impianti Propulsione Liquida), costituisce parte integrante della documentazione inclusa nella Progettazione Preliminare dell’Impianto Integrato per la Propulsione Spaziale a Liquido, denominato I2PS.
1.4 Documenti applicabili
I seguenti documenti costituiscono parte integrante del Capitolato Tecnico secondo la priorità definita nel paragrafo § 1.7 “Ordine di Precedenza”; essi debbono essere applicati dal contraente nello sviluppo dell’offerta.
DA 1- Procedura per l’accettazione di personale esterno e norme di comportamento, CIRA-CF-09-1064 DA 2- Piano di Emergenza Generale del CIRA, CIRA-CF-05-0923
DA 3- Planimetria generale del XXXX, XX 0X XXXX 0 XX 0000 X DA 4- Condizioni generali di fornitura CIRA, CIRA-CF-07-0782 DA 5- Descrizione sommaria dell’Impianto CIRA-CF-16-0134
DA 6- Requisiti preliminari dell'Impianto Integrato di PropulsioneI2PS, CIRA-CF-16-0134
1.5 Documenti di riferimento
I documenti di riferimento di seguito elencati devono essere utilizzati dal Contraente al fine di trarre: linee guida, dati di confronto, informazioni suppletive per la migliore comprensione dei requisiti, esempi gestionali, etc.
In assenza di specifici requisiti, i documenti di riferimento devono costituire l’elemento di confronto tecnico, operativo e gestionale rispetto al quale il Contraente, sentita la stazione appaltante, deve realizzare le attività contrattuali.
DR 1- Documenti GST
DR 2- Methane Thermal Properties Breadboard Design Report
1.6 Terminologia ed Acronimi
AIT Assemblaggio Integrazione e Test
TVCC Sistema di videosorveglianza a circuito chiuso CH4 Metano
CIG Codice Identificativo Gara
CIRA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali CUP Codice Unico di Progetto
DA Documento Applicabile
DL Direzione Lavori
DR Documento di Riferimento GOx/LOx Ossigeno Gassoso/Liquido GCH4/LCH4 Metano Gassoso/Liquido MTP Methane Thermal Properties
N2 Azoto
N2O Ossido di diazoto
XX.XX. Opere Civili
RdO Richiesta di offerta
RdP Responsabile del Procedimento
RUP Responsabile Unico del Procedimento
s.m.i. Seguenti modifiche e/o integrazioni TBD To Be Defined (da definire)
VVF Vigili del Fuoco
1.7 Ordine di precedenza
L'ordine di precedenza tra i documenti applicabili all’offerta sarà il seguente:
⮚ Lettera di RdO;
⮚ Il presente Capitolato Tecnico;
⮚ I Documenti Applicabili identificati nella sezione 1.4;
⮚ Tutti i documenti forniti dal CIRA ed accettati dal Contraente.
In caso di conflitto tra i requisiti ha prevalenza il più stringente. Il Contraente è tenuto ad evidenziare ogni eventuale conflitto tra i requisiti e sottoporlo ad CIRA per la sua risoluzione.
2 Terminologia ed identificazione delle responsabilità
2.1 Committente/ Ente Appaltante/ Stazione Appaltante
CIRA S.c.p.A. – CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI – con sede in Capua alla via Maiorise – partita IVA 01908170614 e codice fiscale 04532710631 (per brevità nel prosieguo denominato semplicemente CIRA). L’interfaccia della Committente con tutte le parti terze indicate nel prosieguo è rappresentata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2.2 Progettista/Società di Progettazione
Studio tecnico o Società di progettazione (di seguito Progettista), in forma singola o associata, che si aggiudicherà la progettazione e che sottoscriverà il contratto per la realizzazione del progetto definitivo, oggetto del presente capitolato. Poiché lo svolgimento, delle prestazioni oggetto del presente incarico richiede l’apporto di una pluralità di competenze, nel gruppo di lavoro devono essere presenti tutte le professionalità abilitate e/o qualificate allo svolgimento delle attività previste dal contratto.
2.3 Appaltatore
L’appaltatore (o imprenditore) è un soggetto che interviene, in proprio o su mandato (mandatario c. 1 lett. d) art. 34 codice Appalti-) alla stipula del contratto d’appalto.
2.4 Progetto alla base del servizio e documentazione
Il progetto preliminare attualmente disponibile, composto dagli elaborati grafici e documentali, così come emessi dalla Committente, oltre all’implementazione di nuove funzionalità, requisiti e migliorie come specificato di seguito.
2.5 Ordine
Si intende l’ordine d'acquisto, il contratto di appalto, nonché i documenti in esso richiamati, che fanno parte integrante dell'Ordine.
2.6 Leggi e norme di riferimento
Formano parte integrante ed essenziale del presente capitolato tutti gli elaborati, grafici e analitici che compongono il progetto alla base dei lavori oggetto dell'appalto e riportati nel paragrafo 1.4.
Tutte le attività di progettazione dei lavori dovranno essere conformi alle prescrizioni del vigente capitolato Generale d'Appalto del Ministero LL.PP. approvato con D.M.19/04/00 n° 145, nonché del Regolamento n° 207/10 e delle vigenti Leggi per l’esecuzione dei lavori per conto dello Stato.
Un elenco delle disposizioni legislative e normative attualmente vigenti, che è da intendersi come non esaustivo, è di seguito riportato:
o D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”;
o D.P.R. 207/10 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06”;
o D.M. 14/01/08 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”;
o D.P.R. 06/06/01 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
o D.P.R. 151/11 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”;
o X.Xxx. 09/04/08 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della L. 123/07 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
o D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”;
o Normative e raccomandazioni INAIL/ISPESL, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASL;
o Prescrizioni delle Autorità Comunali e/o Regionali.
Inoltre, si intendono applicabili tutte le norme tecniche specialistiche, emanate dagli opportuni organismi per il caso di specie. Ove non esista una normativa italiana, dovranno essere applicate, limitatamente ai paesi della CEE, le norme del paese di origine dell'apparecchiatura o materiale in oggetto.
Per l'impiego di apparecchiature/materiali che non ricadano in nessun dei casi precedenti dovrà essere fatta specifica e preventiva richiesta scritta alla committente che si riserva la facoltà di accettare o meno.
Xxxxx non citate, vigenti o di buona pratica andranno comunque rispettate. Dovranno inoltre essere rispettate, ove applicabili, le specifiche CIRA di cui al par 1.4.
3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’IMPIANTO
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, il CIRA ha deciso di dotarsi di un “Impianto Integrato di Propulsione Spaziale” abbreviato in “I2PS” in grado di consentire test su camere di spinta di motori spaziali di diversa classe di spinta.
Il progetto, in sintesi, prevede la realizzazione, da parte dell’appaltatore, di diverse aree che vengono di seguito riportate. Gli elementi contenuti in tali descrizioni, a meno di esplicito riferimento, sono da intendersi come parte della fornitura. L’appaltatore ne terrà in debito conto per la stesura del quadro sommario di spesa.
- Un fabbricato principale ad un piano posto a distanza di sicurezza dalla zona di sparo. Tale fabbricato ospiterà i servizi a supporto dei test e potrà essere abitato durante la loro esecuzione. Tale struttura sarà composta almeno da uffici, sala di assemblaggio ed integrazione, locali tecnici, control room e idonei servizi per gli addetti, quali servizi sanitari e spogliatoio. Queste aree sono intese a servizio di entrambi gli impianti che costituiscono I2PS. In particolare, gli uffici dovranno prevedere la presenza di almeno sette persone ed una sala riunioni adeguata. Gli allestimenti degli uffici e della sala riunioni sono esclusi dalla fornitura e vanno intesi a carico CIRA.
La sala di assemblaggio ed integrazione, dove avverrà l’integrazione meccanica dei motori ed i leak proof test dei loro sotto-assiemi, consisterà in una sala di almeno 80 m2 e sarà quindi servita da una linea di N2 ad alta pressione per lo svolgimento di tali test (necessari 225 bar) e di tutta la strumentazione necessaria per l’assemblaggio e l’integrazione di motori. Vi saranno altresì punti di lavoro con aria strumenti, aria servizi, prese di energia elettrica e disponibilità di acqua demineralizzata. A causa delle operazioni da eseguire in tale ambiente, la pavimentazione sarà di tipo industriale con opportuno trattamento protettivo superficiale e rivestimento in linoleum. Le bombole di azoto necessarie per i test di tenuta in pressione saranno allocate in un’area adiacente la sala posta in ambiente aperto. L’accesso a questa sala, dall’esterno, sarà garantito da una rampa e da un portellone di dimensioni adeguate e tale da consentire il passaggio di un carrello per la movimentazione del motore. Le pareti di tale stanza saranno attrezzate con armadi utensili per la strumentazione, un banco di lavoro principale, una vasca lava minuteria ed una vasca per il lavaggio completo del motore, questi sono da intendersi a cura CIRA ed esterni alla fornitura.
La control room di I2PS avrà una dimensione non inferiore ai 90 m2 ed ospiterà i computer, gli schermi di controllo, il sistema di videosorveglianza a circuito chiuso (TVCC) e tutti i dispositivi necessari al controllo e monitoraggio della facility che sono quindi oggetto della fornitura. Questa stanza, controllata in termini di temperatura e umidità, ospiterà il DCS/PLC dell’impianto I2PS, le infrastrutture relative alla rete fonia e dati e tutti i componenti necessari al controllo del test bench. Questa area sarà occupata da personale qualificato durante l’esecuzione dei test a fuoco e sarà progettata per garantire la massima sicurezza del personale.
E’ inoltre previsto, all’interno del fabbricato, un locale tecnico di circa 6 m2.
- Un fabbricato sarà realizzato e destinato a laboratorio di diagnostica ottica. Esso sarà asservito al solo impianto di ricerca HYPROB-IMP e sarà dunque attiguo alla test fire area di tale impianto. Questa area sarà composta da una laser room di circa 80 m2, un locale per ospitare il DAS del dimostratore (il DAS dei dimostratori di IMP è da intendersi a carico CIRA), servizi sanitari ed uno spogliatoio. Per la peculiarità della strumentazione ospitata in sala laser, il calpestio sarà costituito da un pavimento industriale trattato superficialmente in modo da garantire un elevato livello di pulizia e manutenibilità.
La superficie sarà livellata e garantirà la corretta movimentazione degli apparati ottici da essa ospitati. La sala laser ospiterà infatti, oltra alla strumentazione laser, tutte le apparecchiature, ottiche e non, atte alla corretta caratterizzazione delle prove sperimentali. Tali apparecchiature di diagnostica ottica sono da intendersi a cura CIRA ed esterni alla fornitura. In questa stanza saranno preparati e posizionati i setup sperimentali per la diagnostica ottica ed intrusiva. La sala laser sarà posizionata immediatamente alle spalle della test fire area in modo da ridurre l’attenuazione del fascio laser dalla sorgente al test article. Il muro di separazione tra detta sala e la test fire area, in calcestruzzo armato, sarà adeguatamente dimensionato tenendo conto del pericolo di scoppio. Il muro di separazione ospiterà un vetro flangiato trasparente al fascio laser, di dimensioni atte al suo passaggio e sarà facilmente sostituibile. Tale finestra fa parte della progettazione ed è dunque da intendersi come oggetto di fornitura da parte dell’appaltatore. La sala laser ospiterà un burner per la calibrazione del laser e per esperimenti di diagnostica ottica. I requisiti di tale burner sono dettagliati nel documento dei requisiti ed è da intendersi a cura CIRA. La zona interessata dal burner sarà coperta da una opportuna cappa di aspirazione da intendersi come oggetto di fornitura. L’accesso al fabbricato sarà garantito per mezzo di una rampa;
- Una zona operativa, per lo stoccaggio dei liquidi e dei gas nonché per gli impianti tecnologici sarà prevista tra le celle di prova ed il fabbricato principale. Una lista di elementi, da non intendersi come esaustiva, è costituita da: serbatoi di stoccaggio (LN2, LOx, N2 ed acqua demi); catch tank LCH4; storage tank LCH4; run tank LOx-LN2O e CH4; K.O. Drum del metano; evaporatori e riscaldatore ad aria; la torcia CH4 ed il camino (Ox ed N2O); la pompa LN2, il liquefattore GCH4 ed i pacchi bombole GOx e GCH4.
Le due aree di prova “test fire” per HYPROB-PLUS ed HYPROB-IMP ospiteranno i test stand sui quali saranno montati i dimostratori a liquido/ibrido. I test stand sono oggetto di fornitura. Queste aree saranno posizionate, rispettando le distanze di sicurezza, in prossimità delle aree di storage in modo da mantenere basse perdite di carico e ridurre i costi ed i pericoli derivanti da lunghe linee fluidiche. La test cell di HYPROB-PLUS sarà alimentata da LO2, LN2O e CH4 in fase liquida e gassosa. Le portate garantiranno il test di motori a liquido di classe di spinta sino a 100 kN. Saranno, inoltre, previste le linee di acqua in pressione per il raffreddamento del test article e le linee di N2 (raffreddamento, purging etc…). Vi saranno quindi: un run tank ad alta pressione di ossigeno liquido che potrà essere riempito con protossido d’azoto liquido (LN2O) per i test su motori ibridi; un run tank ad alta pressione per il metano (liquido e gassoso) ed un run tank di acqua pressurizzata per il raffreddamento del motore, oltre al sistema di azoto gassoso proveniente da sfere ad alta pressione. Vi sarà inoltre un sistema di stoccaggio e distribuzione di azoto liquido per la liquefazione del metano gassoso ed il chill-down delle linee. Per le prove con metano gassoso, sarà previsto un approvvigionamento da pacco bombole. Un deflettore mobile, o altro sistema atto a deviare la plume ed attenuare gli effetti dell’Impatto acustico, sarà opportunamente dimensionato per l’impianto HYPROB-PLUS. Il deflettore, o altro sistema, è da intendersi oggetto della fornitura. Per quanto riguarda l’impatto acustico, nelle fasi successive della progettazione, l’impresa appaltatrice dovrà tenere in debito conto l’impatto acustico di entrambi gli impianti, con particolare attenzione all’impianto PLUS, e proporre le soluzioni tecnologiche più adeguate, inclusa anche l’ottimizzazione della posizione delle Test Cell, per la rispondenza dell’Impianto alle normative vigenti.
Il DAS, da non intendersi oggetto della fornitura, per l’acquisizione dei segnali provenienti dai test article provati in HYPROB-PLUS sarà opportunamente posizionato in prossimità della zona di test. Si evidenzia la necessità di “portare” i segnali sensibili dell’impianto fino a dove sarà poi posizionato il DAS La test cell di HYPROB-IMP ospiterà il banco di prova sul quale saranno posizionati i dimostratori di motori a propellenti liquidi/ibridi sino a 6 kN di spinta ed i dimostratori MTP-like. I run tank saranno in comune con l’impianto HYPROB-PLUS. Da questi si dipartiranno gli stacchi, opportunamente dimensionati sui
flussi di massa dei propellenti richiesti dai dimostratori previsti e descritti nel documento dei requisiti. La soluzione adottata per lo stoccaggio dell’ossigeno gassoso, così come per il metano gassoso, sarà volta ad ottimizzare il processo e garantirà le quantità e le portate necessarie a soddisfare i requisiti degli impianti circa il test dei dimostratori. Entrambe le test cell saranno servite di linee di metano ed ossigeno gassosi opportunamente dimensionate per l’alimentazione dei rispettivi igniter. Per il raffreddamento del motore e la polmonazione delle linee, si farà ricorso ai sistemi in comune con HYPROB-PLUS. Sarà presente uno stacco dal run tank dell’ossigeno per l’N2O liquido. Per tutte le linee di adduzione di tale impianto sarà possibile effettuare il purging con azoto gassoso. Azoto liquido ad alta pressione sarà portato fino alle interfacce dei test-article per effettuare le ultime prove di leak-prof sul motore assemblato su entrambi gli impianti, da intendersi come parte integrante delle linee di impianto e quindi oggetto della fornitura.
Ad uso esclusivo di HPRB-IMP sarà invece asservita un linea di raffreddamento GN2 per i ventri dei futuri test-article finestrati.
Entrambe le test cell ospiteranno, ciascuna, almeno, due telecamere a circuito chiuso classificate ATEX, capaci di zoom e movimentazione. Esse saranno direzionate e posizionate in maniera opportuna per il corretto monitoraggio dell’articolo di prova ed il segnale sarà portato in sala controllo per esser proiettato e registrato. Le aree di sparo, chiuse su tre lati e con opportuno tetto, disporranno sul lato in opposizione al dimostratore, di un ingresso costituito da un portone industriale a libretto che assicurerà la corretta ventilazione durante i test a fuoco e la protezione dagli agenti atmosferici. Entrambe le celle di prova saranno provviste di un opportuno sistema di smaltimento delle acque del sistema di raffreddamento. Entrambe le celle di prova ospiteranno un banco di prova progettato ed adeguato all’alloggiamento dei motori previsti ed ai loro tiri a fuoco. I banchi di prova saranno muniti di adeguate celle di carico per la corretta misura dinamica della spinta prodotta. Ad entrambi gli Igniter degli impianti arriverà un cablaggio per l’alimentazione delle candele dell’accenditore, collegate ad un opportuna centralina di accensione facente parte della strumentazione di impianto. Le telecamere, i portoni, i banchi, le centraline e le celle di carico sono da intendersi oggetto della fornitura;
- A partire dal pipe rack CIRA, sarà costruito un pipe rack per il passaggio dei fluidi di alimentazione e per i cavi di alimentazione elettrica. Il pipe rack si estenderà dal termine del pipe rack CIRA sino ad arrivare in prossimità delle due test fire area;
- La zona prove sarà opportunamente recintata in modo da garantire l’assenza di personale durante l’esecuzione dei test a fuoco. I serbatoi, ove necessario, saranno recintati. Nelle fasi successive del progetto sarà valutata la necessità di utilizzare opportuni sistemi di riduzione del rumore e dell’impatto ambientale.
- Si effettueranno opere di urbanizzazione primaria del lotto di intervento. L’area di intervento sarà opportunamente pavimentata ed asfaltata. In parte sarà sistemata a verde. Si predisporrà un’area da adibire a parcheggio. Si prevede la realizzazione di un accesso carrabile con apertura automatica ed uno ad apertura manuale. Sarà prevista una ampia zona sgombra a ridosso dell’apertura delle celle di prova per garantire lo smaltimento della plume e degli scarichi. Per il sistema elettrico si realizzerà, in prossimità del fabbricato principale una cabina elettrica per l’arrivo della corrente in bassa tensione, da questa cabina partiranno tre diramazioni che alimenteranno, ciascuna, il fabbricato principale, la test cell di HYPROB-PLUS e l’unione della test cell di HYPROB-IMP e del fabbricato per la diagnostica.
Di seguito vengono esplicitati gli elementi che non fanno parte della fornitura e che dunque l’appaltatore non dovrà considerare nel calcolo del quadro sommario di spesa:
✓ Allestimento sala assemblaggio ed integrazione: strumenti per il montaggio del motore, armadi, banco di lavoro vasca lava minuteria, vasca per il lavaggio completo del motore;
✓ Allestimento in sala laser ed apparecchiature di diagnostiche (bruciatore compreso)ospitate in tale area. Fatta eccezione per gli elementi descritti nel precedente paragrafo quali ad esempio la cappa di aspirazione ed il vetro flangiato; Allestimento uffici e sala riunioni del fabbricato principale;
✓ Il DAS dei dimostratori posti nella test cell di HYPROB-IMP;
✓ Il DAS dei dimostratori posti nella test cell di HYPROB-PLUS;
✓ Xxxxxxxx alla rete fonia e dati del CIRA.
Maggiori dettagli dell’Impianto Integrato da realizzare sono riportati nel documento AD[6] e nella documentazione del progetto preliminare.
4 DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO
Nel presente capitolo sono riportate le indicazioni relative a:
✓ Indicazioni generali riguardanti l’appalto
✓ Disciplina contrattuale
✓ Termini per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
✓ Contabilità dei lavori
✓ Disciplina economica
✓ Cauzioni e garanzie
✓ Disposizioni per l’esecuzione
✓ Disposizioni in materia di sicurezza
✓ Disciplina del subappalto
✓ Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio
✓ Disposizione per l’ultimazione, collaudo ed accettazione
✓ Norme finali
4.1 CAPO I INDICAZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell'appalto
Comma 1. Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (di seguito anche Codice dei contratti), l’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sulla base del progetti preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante, necessari per la realizzazione dell’intervento di cui ai successivi comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.
Comma 2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
“Appalto del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’Impianto Integrato per la Propulsione Spaziale”
b) descrizione sommaria:
Oggetto dell’appalto è la progettazione di livello definitivo ed esecutivo e la realizzazione dell’Impianto Integrato per la Propulsione Spaziale a liquido AD[6] secondo i requisiti contenuti nel documento di riferimento RD [3].
Lo Scopo del lavoro della Gara di Appalto è la Progettazione esecutiva e la Realizzazione dell’Impianto integrato I2PS, a partire dal progetto preliminare, come riportato al comma 1
Le attività attese per l’appalto integrato in oggetto sono:
⮚ Redazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva;
⮚ Realizzazione delle Opere Civili;
✓ Fabbricati
✓ Opere Esterne
✓ Strutture Metalliche
⮚ Realizzazione delle Opere Impiantistiche;
✓ Apparecchiature
✓ Impianto Meccanico
✓ Impianto Strumentazione e Automazione
✓ Impianto Elettrico
✓ Impianti Speciali
⮚ Accettazione e Collaudo dell’Impianto
Il progetto dovrà essere redatto acquisendo gli elementi di input contenuti negli elaborati posti a base di gara, redatti secondo gli art. 17 ÷ 23 del D.P.R. n.207/2010, , integrati dalle eventuali migliorie richieste nel bando e nel disciplinare di gara.
Le attività di progettazione saranno tali da produrre i documenti costituenti il progetto definitivo ed esecutivo secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, rispettivamente, nella Parte II – Titolo II – Capo I – Sezione III - art. 24 ÷ 32 e Parte II – Titolo II – Capo I – Sezione IV – art. 33-43.
Il concorrente ai sensi dell’art. 53 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, dovrà produrre in sede d’offerta il progetto definitivo. In caso di aggiudicazione il concorrente dovrà procedere alla redazione del progetto esecutivo secondo le tempistiche che saranno indicate nel bando di gara.
Nell’ambito della progettazione esecutiva i requisiti dovranno essere integrati con le prescrizioni di legge, le norme e le direttive applicabili o che saranno emanate durante l’esecuzione della prestazione richiesta, e le raccomandazioni dei fornitori dei componenti. Il progettista dovrà, inoltre, valutare soluzioni integrative e migliorative di quelle esposte e ulteriori esigenze da considerare nel corso della progettazione, giustificando le sue scelte con calcoli o analisi.
La progettazione dovrà contenere:
• Il rilievo dello stato dei luoghi;
• Il dimensionamento della facility, sia nelle parti strutturali che la compongono sia negli impianti fluidici ed elettromeccanici;
• La documentazione occorrente per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni ed omologazioni da parte degli enti preposti.
Relativamente alla selezione dei componenti hardware e software, e, in particolare, nella selezione dei componenti per la gestione dei sottosistemi (strumentazione di misura e di campo, dispositivi di controllo, protocolli di comunicazione tra la strumentazione e il Sistema di Gestione Automatizzata, software d’interfaccia utente locali, software per il Sistema di Gestione Automatizzata), il Progettista dovrà in ogni momento ispirarsi a criteri di standardizzazione e omogeneizzazione dei componenti, oltre a criteri di flessibilità, espandibilità e produttività.
Il progetto dovrà raggiungere un livello di dettaglio tale da poter permettere al CIRA le seguenti
attività di individuazione dei limiti di batteria:
• Definizione Impianto Antincendio;
• Definizione impegno di potenza elettrica;
• Definizione necessità dei fluidi di Alimentazione Utilities Impianto (acqua, aria, ecc.);
• Definizione dei documenti necessari per soddisfare i vincoli e le prescrizioni delle varie Autorità Competenti.
Inoltre, l’attività di progettazione e realizzazione della facility richiede la stesura di un insieme di documenti e manuali che siano d’ausilio al CIRA per le ulteriori seguenti attività:
✓ Definizione delle interfacce meccaniche, elettriche e fluidiche per testare i propulsori di riferimento inclusi nel documento della relazione tecnico-illustrativa;
✓ Definizione delle procedure operative e training del personale per l’esecuzione dei test.
Ferme restando le norme a tutela della proprietà intellettuale, si precisa fin da subito che il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta del CIRA il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno ritenute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta.
c) formato della documentazione di progetto:
La documentazione per il Progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO dovrà essere conforme a quanto prescritto dal D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, rispettivamente, nella Parte II – Titolo II – Capo I – Sezione III - art. 24 ÷ 32 e Parte II – Titolo II – Capo I – Sezione IV – art. 33-43.
I disegni ed i documenti dovranno essere redatti in lingua Italiana ed inviati in formato cartaceo (duplice copia) e su supporto elettronico nei seguenti formati:
• Elaborati Grafici: sia in formato AutoCAD che in PDF;
• Documenti tecnici: sia in formato Microsoft Word, Excel che in PDF.
La documentazione progettuale da sottoporre ad approvazione, dovrà essere prodotta in formato cartaceo nel numero sufficiente ad ottenere i xxxxx xxxx x/x xxxxxx e/o autorizzazioni, necessari sulla base della normativa vigente e da una apposita copia su supporto informatico (CD).
Comma 3. Sono compresi nell’appalto:
a) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, materiali, forniture e provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative minime previste dal progetto preliminare dell’opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla seguente lettera b);
b) la redazione, prima dell’esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, della progettazione esecutiva da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 93, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e degli articoli da 33 a 42 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., in quanto applicabili, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione Appaltante e da approvare da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’Art. 16, comma 1 del presente Capitolato; nel seguito del presente elaborato ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui al presente comma.
c) il Progetto e dimensionamento delle strutture e degli elementi accessori in c.a., in metallo ed in qualsiasi altro materiale indicato nel presente Capitolato e negli allegati progettuali; il tutto secondo quanto previsto sia dalla Legge 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per la disciplina nelle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, sia dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 ”Nuove Xxxxx Xxxxxxxx per le costruzioni”;
d) la Progettazione esecutiva delle opere, delle apparecchiature e degli impianti elettrostrumentali-automazione meccanici di cui al D.Lgs. 37/08 (ex L.46/90), nonché qualsiasi adempimento, prova, collaudo, spesa e/o denuncia di cui alla Legge 9.01.1991 n. 10 ed al D.Lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e s.m.i di cui alla qualificazione energetica degli edifici e relativi regolamenti di attuazione, nonché eventuale ri-progettazione delle stesse, con aggiornamento di tutti gli elaborati relativi già depositati presso tutti gli enti competenti, per varianti in corso d'opera ritenute necessarie anche se non richieste dalla Stazione Appaltante, comprese tutte le spese, le denunce, le prove e l'esecuzione dei collaudi ad esse conseguenti.
Comma 4. La progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile.
Art. 2. Ammontare dell’appalto
L'importo complessivo dei lavori e dei servizi compresi nell'appalto ammonta alla somma di euro 11.228.967,00 come risulta nel prospetto riportato di seguito ( Tabella 1).
L’importo complessivo posto a base di gara, ammonta a euro 8.090.000,00 (dicasi euro ottomilioninovantamila/00).
L’importo per i lavori a corpo ammonta a euro 7.560.000,00 (dicasi euro settemilionicinquecentosessantamila/00) soggetto a ribasso.
L’importo per la progettazione definitiva ed esecutiva ammonta a euro 370.000,00 (dicasi euro trecentosettantamila/00) soggetto a ribasso.
L’importo degli oneri per la sicurezza è di euro 160.000,00 (dicasi euro centosessantamila/00) non soggetto a ribasso.
Impianto Integrato di Propulsione Spaziale Liquida (IIPS) | ||||
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO | ||||
A | IMPORTO A BASE DI GARA | NOTE | ||
A.1 | LAVORI A CORPO | € 7.560.000,00 | ||
A.2 | Importo Progettazionedefinitiva ed esecutiva | € 370.000,00 | ||
A.3 | TOTALE APPALTO INTEGRATO (soggetto a ribasso d'asta) | € 7.930.000,00 | ||
A.4 | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 160.000,00 | ||
A.5 | IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (A.3+A.4) | € 8.090.000,00 |
Tabella 1: Quadro economico preliminare
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei Contratti, nonché degli articoli 43, comma 6 e 184, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara con le modalità specificate dal bando e dal disciplinare, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2 Il prezzo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Anche ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i., il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il quadro sommario di spesa, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.
3 I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’art. 132 del Codice dei Contratti, estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’Art. 28 del presente Capitolato.
Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/ 2010 e s.m.i. e in conformità all’allegato «A» al predetto DPR, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere generali:
OG1 - Edifici civili e industriali - classificazione IV
OG11- Impianti tecnologici - classificazione VI
2. Le lavorazioni di natura impiantistica devono essere certificate in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti.
Art. 5. Modalità di aggiudicazione del contratto
Il contratto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06, Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le modalità di assegnazione dei punteggi in sede d’offerta saranno stabilite dal Bando di Gara, e riportate nel disciplinare di gara.
4.2 CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Il Contraente, informerà comunque e sempre la stazione appaltante, prima di prendere decisioni finali.
2 In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. Il Contraente, informerà comunque e sempre la stazione appaltante, prima di prendere decisioni finali
3 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Art. 7. Documenti facenti parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) Il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., per quanto vigente e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) Il presente Capitolato speciale;
c) Tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi;
d) Il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
e) Le polizze di garanzia di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) Il Codice dei contratti, approvato con X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
b) Il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per quanto applicabile;
c) Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati.
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del Procedimento (RdP), consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1 In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2 Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1 L’appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2 Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, xxxxxx comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3 L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2 Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.
3 L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1 In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2 In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
4.3 CAPO III. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
Art. 13. Prescrizioni Preliminari alla Progettazione
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs 163/06 s.m.i. il presente “Appalto integrato complesso”, ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di “Impianto Integrato di Propulsione Spaziale”, previa acquisizione del progetto definitivo, fornito in sede d’offerta e redatto secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Capitolato Prestazionale e negli elaborati di progetto preliminare predisposto dall’Amministrazione.
Al fine di rispettare le indicazioni e le metodologie di intervento previste nel progetto preliminare fornito dall’Amministrazione, il progetto definitivo e quello esecutivo, eseguiti rispettivamente dagli offerenti e dal soggetto aggiudicatario, dovranno tenere conto della necessità di adottare tecnologie costruttive e materiali consoni alle finalità dell’opera.
A tale scopo, nella fase della progettazione definitiva da consegnare in sede di offerta, i concorrenti, oltre a prendere visione dei documenti del Progetto Preliminare, dovranno effettuare in sito, pena esclusione dalla gara, un sopralluogo finalizzato alla conoscenza dello stato di fatto dei luoghi, nonché uniformarsi alle indicazioni e/o prescrizioni degli enti preposti.
I concorrenti potranno eseguire, previa autorizzazione dell’Amministrazione e enti competenti, ulteriori indagini specialistiche ritenute necessarie (rilievi cartografici plano-altimetrici di dettaglio, indagini geologiche e geotecniche, ecc.) purché queste siano di tipo non invasivo.
Art. 14 Progettazione definitiva
Gli elaborati e la documentazione richiesta in fase di offerta del progetto definitivo sono quelli previsti dagli art. da 24 a 32 del D.P.R. 207/10 per il livello di progettazione definitiva.
In particolare dovrà essere sviluppato ad un livello tale da fornire gli approfondimenti tecnici atti ad individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, degli obiettivi, delle prestazioni, delle condizioni, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare ed in particolare nella Relazione Tecnico Illustrativa.
1. La progettazione definitiva presentata dall’appaltatore in sede di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, completa in ogni sua parte, deve conseguire l’acquisizione dei nulla–osta, autorizzazioni, pareri o atti di assenso, comunque denominati.
2. I Progettisti si fanno carico di ogni adempimento coordinandosi con gli Organi preposti all’espressione obbligatoria di pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati nonché ai soggetti incaricati della verifica indicati dalla Stazione appaltante, fermo restando il prioritario coordinamento con il RdP. La Stazione appaltante assicura la leale collaborazione ai fini dell’ottenimento dei predetti atti di assenso, anche mediante convocazione e gestione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e s.m.i..
3. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti di cui al comma 1, devono essere obbligatoriamente ottemperate dall’appaltatore, a sua cura e spese, senza oneri per la Stazione appaltante, se riconducibili a responsabilità progettuale, a discordanze rispetto agli atti posti a base di gara o comunque prevedibili in base alla «best practice» in materia di progettazione. Alle prescrizioni e condizioni imposte ai sensi del presente comma si applica la disciplina del successivo comma 4. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall’invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per
inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva.
4. Nell’ambito dei procedimenti di verifica di cui agli articoli da 45 a 54 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’Organismo di verifica, con proprio verbale, determina quali condizioni, prescrizioni di cui al comma 3, e inadempimenti progettuali rilevati:
a) Sono irrimediabili o il cui rimedio comporti sostanziali modifiche progettuali o costi aggiuntivi a carico della Stazione appaltante; in tal caso l’aggiudicazione è revocata e, se è stato stipulato il contratto, questo è risolto per inadempimento dell’appaltatore;
b) Sono rimediabili senza sostanziali modifiche progettuali ma che necessitano di verifica dopo il loro rimedio; in tal caso la progettazione definitiva deve essere adeguata prima della sua approvazione ai sensi del comma 1;
c) Sono rimediabili con modifiche progettuali marginali che non necessitano di verifica dopo il loro rimedio; in tal caso la progettazione definitiva può essere approvata ai sensi del comma 1, con rinvio alla progettazione definitiva degli adeguamenti.
5. La progettazione definitiva è verificata entro 15 (quindici) giorni dalla sua presentazione da parte dell’appaltatore e, ottenuta la verifica favorevole, è approvata dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare posto a base di gara, entro i successivi 10 (dieci) giorni. L’avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all’appaltatore a cura del RdP.
6. La verifica e l’approvazione di cui al comma 5 si estendono anche al merito del computo metrico estimativo presentato, in relazione alla completezza delle voci delle singole lavorazioni e alla congruità delle quantità delle voci stesse, adeguandole, se del caso, a quanto rilevabile dagli elaborati progettuali. In caso di:
a) Sostituzione di una o più voci di lavorazioni, ritenute non coerenti con gli elaborati grafici, queste sono valutate utilizzando i medesimi prezzi unitari previsti dal progetto definitivo presentato;
b) Maggiorazione o riduzione delle quantità di una o più voci di lavorazioni, ritenute non coerenti con gli elaborati grafici, queste sono adeguate alle risultanze degli elaborati grafici del progetto definitivo presentato adeguando in tal modo il computo metrico estimativo;
c) Aggiunta di una o più voci di lavorazioni, ritenute mancanti, queste sono valutate utilizzando nuovi prezzi unitari determinati in analogia alle modalità di cui all’articolo 163, commi 1 e 4, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., integrando in tal modo lo stesso computo metrico estimativo.
7. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo di cui al comma 6 e l’importo dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. Tali prezzi unitari, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche al Piano di sicurezza e coordinamento presentato dall’appaltatore a corredo del progetto definitivo.
9. La progettazione definitiva presentata dall’Appaltatore in sede di gara deve obbligatoriamente ottemperare alle prescrizioni impartite dai Regolamenti edilizi vigenti e dagli altri enti Territoriali.
10. Per la redazione della progettazione definitiva non è previsto alcun compenso ai concorrenti non vincitori.
Art. 15. Progettazione esecutiva: modalità e termini
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 168 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dopo la stipulazione del contratto e l’approvazione della progettazione definitiva di cui all’articolo 13, comma 6, il RdP ordina all’appaltatore aggiudicatario, con apposito provvedimento, di dare inizio alla progettazione esecutiva.
2. Se il provvedimento di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo approvato; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo di cui all’articolo 13. Ai sensi dell’articolo 168, comma 4, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010, sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 4, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti di cui all’articolo 13, comma 3 e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo 46. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.
5. Nel corso della progettazione esecutiva l’appaltatore provvede ad apportare gli adeguamenti e le specificazioni prescritti in sede di progettazione definitiva ai sensi dell’articolo 13, comma 4, lettera c). Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica e con il RUP, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progetto esecutivo deve essere corredato dal piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto n. 81/2006 e s.m.i. e del fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso decreto. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.
6. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle eventuali opere strutturali in cemento armato,
cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell’articolo 65 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. all’ottenimento dell’autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
7. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all’uso razionale dell’energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell’articolo 125 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
8. Il progetto esecutivo dovrà inoltre contenere tra gli elaborati una perizia giurata sullo stato degli immobili e sullo stato dei luoghi a firma di un tecnico abilitato.
9. Qualora il RdP richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui ai commi precedenti, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 3; tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 il RdP può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, strettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.
Art. 16. Xxxxxxx nella progettazione esecutiva
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 15, comma 3, primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. La penale è determinata nella misura pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all’approvazione da parte di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore.
Art. 17. Approvazione della progettazione esecutiva
1. Il progetto esecutivo, ottenuta la verifica favorevole dalla Stazione appaltante ai sensi
dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53, 54 e 55 del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i., è tempestivamente approvato dalla medesima Stazione Appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, comunque entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del progetto esecutivo.
2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono
imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata e posta a base di gara, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria o altre norme speciali;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 14;
g) che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottenga l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, oppure non consegua la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Art. 18. Consegna e inizio dei lavori
1. L’area interessata, è di proprietà del CIRA S.c.p.A..
2. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell’esecutore.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RdP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
5. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 3, il RdP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 4, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 5, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 4 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 19. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Con riferimento alla Tabella 2, il tempo utile per ultimare la fase realizzativa compresa nell’appalto, esclusi, quindi, collaudo e accettazione, non potrà superare i 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (T2).
Milestone | Tempistica | Documentazione | Note |
Pubblicazione del Bando di gara | T0 | Progetto Preliminare | Trasferimento da parte di CIRA di tutta la Documentazione Contrattuale applicabile al Progetto, conferma dei requisiti tecnici dei Dimostratori e avvio attività |
Progetto DEFINITIVO ed offerta economica | T0+3 mesi | Progettazione definitiva | Avvio acquisizione pareri dagli enti preposti |
Aggiudicazione | T0+5 mesi | Tempistica stimata | |
Validazione del progetto definitivo | T0+6 mesi | Contraddittorio Progettista RUP | |
Kick off fase di progettazione esecutiva (VIL) | T1 | ||
Progetto esecutivo | T1+2 mesi | Progettazione esecutiva | Integrazione di tutte le prescrizioni ottenute in fase di acquisizione dei pareri |
Approvazione del progetto esecutivo. | T1+4 mesi | ||
Kick off fase di esecuzione lavori | T2 | ||
Esecuzione dei lavori | T2+12 | ||
Collaudo e accettazione | T2+14 mesi |
Tabella 2 - Tempistica dei lavori
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 20. Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 19, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 19.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 19, comunque prima di tale
scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RdP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RdP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RdP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RdP può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del RdP
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 19, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del RdP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Art. 21. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) L’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) L’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) L’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RdP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RdP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RdP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RdP.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RdP, se il predetto verbale gli è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RdP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato.
Art. 22. Sospensioni ordinate dal RdP
1. Il RdP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RdP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RdP si applicano le disposizioni dell’articolo 21, commi 2, 4, 7, 8 e 9, del presente Capitolato in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dagli articoli 15 e 19, oppure superano i 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 23. Penali in caso di ritardo
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale;
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) Nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 18, comma 4 oppure comma 5 del presente Capitolato;
b) Nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 18, comma 6 del presente Capitolato;
c) Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) Nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 24.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RdP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 26, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 24. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui all’articolo 13, comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) Per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) Per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) Per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) Se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 25. Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione esecutiva:
a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RdP per i quali è concessa la proroga ai sensi dell’articolo 19;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RdP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81/2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 20, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 21, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 23, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 26.
Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 15, comma 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 100 (cento) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 23, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
4.4 CAPO IV. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 27. Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 4, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del D.P.R. n. 207/ 2010 e s.m.i..
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
5. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base alla percentuale dell’importo dei lavori indicati negli atti progettuali. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
Art. 28. Eventuali lavori a misura
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo art. 163 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art. 29. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., come segue:
a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al successivo comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelle misure previste dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Art. 30. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. In deroga all’articolo 180, commi 4 e 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. Per la liquidazione, le opere dovranno essere compiute a giudizio insindacabile della D.L.
4.5 CAPO V. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 31. Divieto di anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140, comma 1, del D.P.R. n. 207/ 2010 e s.m.i., non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 32. Pagamento del corrispettivo per la progettazione
1. Ai sensi dell’articolo 168, comma 9, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva, per un importo pari al 60% del costo complessivo delle progettazioni (importo soggetto a ribasso d’asta) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipulazione del contratto che costituisce condizione inderogabile per l’emissione della relativa fattura; successivamente provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, approvata ai sensi dell’art.17, con le seguenti modalità:
a) un acconto, pari al 60 % (sessanta per cento) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna dei lavori (di cui all’articolo 18) che costituisce condizione inderogabile per l’emissione della relativa fattura;
b) il saldo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
Quelle riportate sono solo indicazioni di massima, ma le milestones di pagamento dovranno essere concordate con l’ufficio acquisti e riportate sull’ordine.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
3. Se la progettazione è eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 33, comma 7.
4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
5. Se la progettazione è eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all’articolo 41.
6. Il pagamento di cui al comma 5 è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 33, comma 7, ed è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 68 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Art. 33. Pagamenti in avanzamento lavori
1. Le eventuali rate di acconto per SAL sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale o importo minimo di euro 800.000 (ottocentomila), al netto dell’importo di cui all’art. 32, comma 1.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/ 2010 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0.50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;
b) il RdP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura fiscale mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 34. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della
Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 48, comma 1, lettera d);
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 68 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m.i.. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 58, comma 2.
c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della Legge n. 335/1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RdP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 57, comma 3.
Art. 34. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RdP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RdP, entro il termine perentorio di 15 (giorni) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RdP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 33, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture da presentarsi solo in seguito all’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio e previa verifica da parte della Sogesid S.p.A. stessa dell’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché previa acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., emessa nei termini e con le condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 33, commi 7, 8 e 9.
Art. 35. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 32 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Art. 36. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 33, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 37. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Art. 38. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 39. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i., a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RdP.
4.6 CAPO VI. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 40. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
Art. 41. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale, il tutto da concordare con l’ufficio acquisti.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 40 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 42. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 38 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 39 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica richiesta
6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
7. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti.
Art. 43. Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto;
b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, con un minimo di 500 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, si applicano le seguenti condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Art. 44. Assicurazione della progettazione definitiva ed esecutiva
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione della progettazione esecutiva di cui all’articolo 17, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.
2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al
D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a euro 1.000.000,00.
3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:
b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.
4.7 CAPO VII. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 45. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si ritenesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 4, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal RdP, l’adeguamento del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i..
Art. 46. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione Appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.
4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
5. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione Appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
Art. 47. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
4.8 CAPO VIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 48. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante.
Art. 49. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81/2008 e s.m.i., l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81/2008 e s.m.i. e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81/2008 e s.m.i.;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene e dei Documenti Interni del CIRA applicabili che saranno tempestivamente trasmessi, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 48, oppure agli articoli 50, 51, 52 e 53.
Art. 50. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81/2008 e s.m.i..
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Art. 51. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora l’appaltatore, durante la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, rilevi carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante deve darne tempestiva comunicazione al RdP esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie. L’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al RdP una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il RdP, sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l’appaltatore e, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il RdP non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Art. 52. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81/2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81/2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 54, del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 49, comma 4.
3. l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 50.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81/2008 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81/2008 e s.m.i..
Art. 53. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
4.9 CAPO IX. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 54. Subappalto
1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferma restando l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con i limiti, i divieti e le prescrizioni di legge.
2. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, a condizione che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo come meglio specificato nel bando di gara. L’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante dovrà trasmettere:
• La documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
• Una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
• Le informazioni di cui all’articolo 48, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
Art. 55. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il RdP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.Lgs. 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RdP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 54 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 59, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
7. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione esecutiva se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il precedente comma 3.
Art. 56. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti; al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante trova applicazione l’articolo 48, comma 1, lettera d);
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui all’articolo 59, commi 2 e 3.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
4.10 CAPO X. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 57. Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RdP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il RdP può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RdP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.
Art. 58. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 57 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Tribunale di Napoli Nord, ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 59. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 207/ 2010 e s.m.i., in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 33, comma 8 e 34, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 33, comma 9 e 34, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RdP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della Legge 9 agosto 2008 e s.m.i., n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81/2008 e s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136/ 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136/2010.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 60. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 49, 50 e 51 del presente Capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RdP o dal coordinatore per la sicurezza;
j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81/ 2008 e s.m.i.;
k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 68, comma 5, del presente Capitolato speciale;
l) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81/2008 e s.m.i. ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81/2008 e s.m.i.;
m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; in tal caso il RdP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della Legge n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Art. 61. Foro di competenza
Per le controversie non risolvibili attraverso l’accordo bonario è competente il Tribunale di NAPOLI NORD.
4.11 CAPO XI. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE
Art. 62. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 23, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori e degli installatori; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all’articolo 63, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 34.
Art. 63. Collaudo e Termini per il collaudo
1. per il collaudo delle opere in appalto, la stazione appaltante nominerà a proprie spese un collaudatore tecnico amministrativo o gruppo di collaudatori di comprovate capacità professionali ed elevato profilo tecnico. Il collaudo sarà eseguito in corso d’opera ai sensi della vigente norma sugli appalti pubblici.
2. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 2 (due) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Art. 64. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna le opere appaltate, anche per singole tratte funzionali anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RdP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
4.12 CAPO XII. NORME FINALI
Art. 65. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- garantire il minimo impatto con le attività del CIRA;
- avere cura e responsabilità dei luoghi in consegna e delle aree di cantiere;
- assicurare comunicazione tempestiva circa le criticità che dovessero emergere durante l’esecuzione dei lavori;
- pulire le aree da residui di lavorazioni e/o imballi prodotti in loco quali scarti delle lavorazioni;
- fornire alla Stazione appaltante la dovuta collaborazione per un proficuo andamento delle attività.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, compresa l’esecuzione di tutti adempimenti e la predisposizione di tutta la documentazione necessaria al rilascio dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto redatto dall’appaltatore o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo contrattuale dei lavori, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
Art. 66. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 67. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245- bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.
Art. 68. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 35 e 36.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della Legge n 136/2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136/2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.