INDICE
Comune di Cavaria con Premezzo
Provincia di Varese
Regolamento per la gestione amministrativa dei Sinistri ascrivibili alla responsabilità civile nello svolgimento delle attività istituzionali.
Approvato con delibera della G.C. n.178 del 02/12/2014
INDICE
TITOLO I – OGGETTO E DEFINIZIONI 3
Articolo 1 – Oggetto 3 Articolo 2 – Copertura assicurativa 3 Articolo 3 – Definizioni 3 TITOLO II – SOGGETTI-AMBITO 4
Articolo 4 - Soggetti 4 Articolo 5 - Obblighi, rivalse 5 TITOLO III – PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI 6
Articolo 6 - La richiesta risarcimento danni 6 Articolo 7 – Termini per la presentazione della richiesta da parte dei terzi 6 Articolo 8 – Contenuto della richiesta di risarcimento danni 6 Articolo 9 – Registrazione al protocollo generale dell’Ente della richiesta di risarcimento danni. 7 Articolo 10 – Relazioni dei settori interni 7 Articolo 11 – Attività preliminare ed istruttoria del sinistro. 7 Articolo 12 - La definizione del sinistro 8 Articolo 13 – Esito istruttoria e termine di conclusione del procedimento 9 TITOLO IV - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO TRAMITE TRANSAZIONI 9
Articolo 14 – Oggetto delle transazioni 9 Articolo 15 – Condizioni e presupposti per la definizione transattiva dei sinistri. 9 Articolo 16 – Modalità di definizione delle transazioni. 10 Articolo 17 – Casi di non accettazione dell’offerta da parte del terzo. 10 TITOLO V - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO TRAMITE MEDIAZIONE 11
Articolo 18 - Mediazione 11 TITOLO VI - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO TRAMITE SOCIETA’ DI ASSICURAZIONE 11
Articolo 19 - Comunicazione alla società di assicurazione 11 Articolo 20 – Definizione e liquidazione del risarcimento 11 TITOLO VII – PROCEDURE DI CITAZIONI GIUDIZIARIE 12
Articolo 21 - Vertenze giudiziarie 12 Articolo 22 - Procedimenti giudiziari 12 TITOLO VIII – NORME FINALI 12
Articolo 23 - Cause di esclusione 12 Articolo 24 - Incarichi esterni in materia medico-legale 12 Articolo 25 - Obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti 13 TITOLO IX – ENTRATA IN VIGORE 13
Articolo 26 – Entrata in vigore e decorrenza della procedura 13
TITOLO I – OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento si applica ai sinistri ascrivibili alla responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente esercitate per effetto di leggi e regolamenti, svolte in qualsiasi forma consentita dalla legge.
2. Il Comune qualora sia civilmente responsabile ai sensi di legge, è tenuto ad indennizzare il danneggiato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività, all’esercizio e al funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono al Comune nell’ambito del proprio territorio.
3. A titolo esemplificativo, si elencano le tipologie di sinistri da cui può derivare la responsabilità civile del Comune a seguito di danni dovuti a:
❑ eventi infortunistici sofferti dai prestatori di lavoro/collaboratori e conseguenti alle attività svolte e connesse con gli ambienti di lavoro (D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.);
❑ malattie professionali riconosciute dall’INAIL e/o riconosciute tali dalla magistratura (D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e X.Xxx n. 38 del 23.02.2000);
❑ proprietà e conduzione di immobili, compresi fabbricati in cui si svolge l’attività istituzionale e dei rispettivi impianti (ascensori, montacarichi, cancelli anche elettrici recinzioni, parchi, strade comunali) ed utilizzate nello svolgimento delle attività;
❑ l’uso e la conduzione di beni mobili, impianti, attrezzature ed utilizzati nello svolgimento delle attività;
❑ fatti accidentali imputabili ai dipendenti/collaboratori ed in generale di tutti coloro che sono autorizzati ad effettuare prestazioni di lavoro nell’ambito dell’attività e delle strutture del Comune, per danni cagionati a terzi nello svolgimento delle relative mansioni, a qualsiasi titolo formalmente autorizzato.
4. Salvo stipulazione di specifica polizza assicurativa e come specificato nell’art. 2, il Comune risarcisce direttamente i danni cagionati a terzi (capitale, interessi e altre tipologie di spese ammissibili al risarcimento) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito dell’attività istituzionale svolta, salvo il conseguente diritto di rivalsa previsto dall’art. 2043 del Codice Civile, che obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno xxxxxxxx che possa derivare da fatto doloso o colpa grave, riconosciuto tale dalla autorità giudiziaria/magistratura contabile.
Articolo 2 – Copertura assicurativa
1. Il Comune ha facoltà di stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile.
2. Se il danno rientra tra i rischi all’interno della polizza assicurativa, la pratica viene gestita direttamente dalla compagnia Assicurativa secondo le condizioni di polizza.
3. Per i rischi non coperti da polizza assicurativa, gli eventuali sinistri vengono gestiti dall’Ente direttamente e/o con il supporto di società di servizi esterna.
Articolo 3 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, sono definiti:
Accertamento medico/legale/peritale: attività tecnico professionale per la valutazione del nesso causale, della colpa, dell’entità della lesione e dell’entità del danno, a supporto dell’attività di accertamento, gestione e liquidazione dei danni che compete all’U.O.R..
Attività istituzionale Per attività istituzionale deve intendersi la gestione di attività istituzionalmente di competenza del Comune di Cavaria con Premezzo o comunque delegata o trasferita, comprese tutte le attività preliminari e conseguenti, accessorie, connesse e collegate.
Atto di transazione Composizione del conflitto attraverso un atto di autonomia privata (contratto di transazione di cui all’art. 1965 del Codice Civile) che definisca le reciproche posizioni, sulla base di mutue concessioni. È una procedura stragiudiziale (attività istruttoria transattivi e di liquidazione) dei sinistri derivanti da responsabilità civile, per i quali non sia ancora stata avviata un’azione in sede giudiziale.
Banca dati di gestione sinistri: banca dati gestionale di riferimento per l’imputazione dei dati riferiti ai singoli sinistri, alimentato dall’U.O.R. e tenuta anche in modalità informatica.
Compagnia di assicurazione: società di assicurazione che stipula con l’Ente la polizza di RCT/RCO (RCT polizza responsabilità civile verso terzi; RCO polizza responsabilità civile verso il prestatore d’opera), infortunio-malattia professionale.
Dipendenti/operatori: tutti i soggetti di cui l’Ente si avvale nelle svolgimento della propria attività, quindi oltre ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, gli stagisti, i volontari, i lavori socialmente utili, i soggetti incaricati di servizi di pubblica utilità, e qualsiasi altro soggetto regolarmente autorizzato dall’Ente.
Mediazione: attività comunque denominata e regolata dalla legge (alla data di prima approvazione del presente regolamento Lg.n. 28/2010), svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia.
Richiesta di risarcimento: qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni correlata allo svolgimento dell’attività istituzionale del Comune (ricevimento di richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o aventi diritto, notifica dell’istanza di mediazione, ricevimento di avviso di apertura di un procedimento penale connesso all’esercizio delle funzioni istituzionali, notifica di un atto di citazione per risarcimento danni).
Self Insured Retention Definizione di una rilevante quota di rischio ritenuta in proprio e non più trasferita al mercato assicurativo (autoassicurazione).
Short list: lista ristretta di soggetti esterni aventi competenze specifiche medico-legali-peritali. Sinistro: evento che ha causato un danno a terzi di cui debba rispondere il Comune, secondo le regole dell’ordinamento giuridico. Se risulta stipulato un contratto assicurativo, l’evento fa scattare l’operatività delle garanzie di polizza RCT e/o RCO e/o Infortuni-malattia professionale previste dal contratto. Si tratta di evento conosciuto dall’Ente a seguito di formale richiesta di risarcimento danni da chiunque avanza o in esito all’apertura di una inchiesta giudiziaria o avvio di un giudizio in sede civile, nonché ogni azione di rivalsa esperita da qualunque ente in particolare INAIL ed INPS.
Terzi: (sostituibili con i termini parte/richiedente/danneggiato); sono considerati terzi il titolare della pretesa risarcitoria, i suoi eredi, in caso di minori i soggetti che ne assumono la tutela e la rappresentanza legale, gli esercenti la potestà genitoriale, quindi la persona danneggiata e/o loro legali rappresentanti, che direttamente o indirettamente ovvero assistiti con specifico mandato da un legale, da associazioni, da patronati, ecc. che, ritenendo di essere stati danneggiati dall’Ente avanzano una formale richiesta di risarcimento danni e/o azione di rivalsa nei confronti dell’Ente.
U.O.R. : l’unità organizzativa responsabile individuata secondo l’ordinamento degli uffici e dei servizi alla quale è attribuita la gestione dei sinistri.
TITOLO II – SOGGETTI-AMBITO
Articolo 4 - Soggetti
1. L’U.O.R. è incaricata dell’istruttoria, gestione ed eventuale liquidazione dei sinistri. Per la trattazione della richiesta risarcitoria si avvale di società di servizi esterna, di specialisti in ambito di medicina legale, tecnici o di altre professionalità in ragione della natura dell’evento dannoso, tramite incarico secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. e regolamenti, anche comunali, di attuazione privilegiando le short list.
2. Per la definizione dei sinistri con danni a cose o persone l’U.O.R. si avvale della collaborazione delle strutture organizzative interne dell’Ente, cui farà carico l’istruttoria delle relazioni per la parte di specifica competenza.
3. Gli operatori dell’U.O.R. incaricata e delle altre strutture interne di cui al comma precedente, non devono trovarsi rispetto alla controparte in relazione di parentela, coniugio, affinità, dipendenza collaborazione professionale o cointeressenza economica, ovvero in qualsiasi altra situazione idonea a diminuirne o pregiudicarne l’imparzialità. In tal caso, essi vengono sostituiti secondo quanto stabilito nel Piano Anticorruzione dell’Ente.
4. All’U.O.R. che gestisce l’istruttoria del procedimento sono attribuiti i seguenti compiti:
a) fornisce informazioni ai soggetti coinvolti in ordine alla procedura in essere;
b) valuta le richieste di accesso agli atti, fornendo, ricorrendone i presupposti di diritto, copia degli atti e dei documenti che possano essere divulgati e che siano parte della pratica di valutazione del danno;
c) gestisce il flusso documentale cartaceo e/o informatico e la banca dati di gestione sinistri;
d) forma il fascicolo del procedimento inserendovi la domanda/segnalazione, nonché ogni altro atto e documento inerente alla procedura in corso, utile a ricostruire l’iter logico giuridico sotteso all’assunzione della determinazione finale;
e) provvede ad ogni comunicazione relativa al procedimento;
f) se necessario, elabora report e rilevazioni sui sinistri, con particolare attenzione alla tipologia del danno, all’ammontare economico del danno presumibile o quantificato, alla frequenza, all’area di attività interessata, anche al fine di costruire una mappa del rischio ed individuare le strategie di intervento, al numero di sinistri aperti/chiusi per anno e la tempistica della loro definizione. Nel caso di stipula di contratto assicurativo l’elaborazione dei report spetta alla Compagnia di Assicurazione per i sinistri dalla stessa gestiti.
Articolo 5 - Obblighi, rivalse
5.1 Obbligo di collaborazione
1. I dipendenti delle strutture organizzative interne, nella fase istruttoria, sono tenuti a comunicare tutte le informazioni e le notizie utili per una completa istruttoria che consenta una corretta valutazione dell’evento e la quantificazione del danno effettivamente subito.
2. L’inadempimento a tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti .
3. Si richiamano altresì il Codice di Comportamento adottato dal Comune ed il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16.04.2013, n. 62.
5.2 Obblighi in caso di richiesta di risarcimento indirizzata direttamente al dipendente
1. In caso di richiesta di risarcimento inoltrata direttamente al dipendente/operatore, lo stesso dovrà darne, attraverso il protocollo generale dell’Ente, avviso scritto che ha valore di denuncia di sinistro, all’U.O.R. e per conoscenza alla struttura di appartenenza, nel termine massimo di 2 giorni (escluso festivi) dalla data di ricezione.
2. Coloro che ritardano od omettono di adempiere all’obbligo di avviso incorrono anche nelle conseguenze che derivano dall'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dello stesso.
5.3 Diritto di Rivalsa
1. Il Comune eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente/operatore (oltre che nell’ipotesi di cui al punto 5.2) nelle ipotesi in cui si sia accertato, con sentenza passata in giudicato, che il danno sia stato commesso con dolo o colpa grave; qualora nel corso dell’istruttoria se ne ravvisino gli estremi, l’U.O.R. comunicherà al dipendente la messa in mora, anche al fine di consentire allo stesso la denuncia alla propria compagnia assicurativa in base alla propria polizza personale eventualmente sottoscritta per la copertura dei sinistri per responsabilità civile e colpa grave.
TITOLO III – PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI
Articolo 6 - La richiesta risarcimento danni
1. I terzi che ritengono di aver subito un danno ingiusto a seguito di un fatto riconducibile alla responsabilità civile dell’Amministrazione Comunale, possono presentare una richiesta di risarcimento danni all’U.O.R. del Comune.
2. La richiesta di risarcimento, regolarmente sottoscritta, deve essere inoltrata al protocollo generale dell’Ente mediante consegna manuale oppure mediante corriere postale oppure tramite posta elettronica certificata. In quest’ultimo caso l’istanza deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente con propria firma digitale dallo stesso richiedente. Il modello di domanda è predisposto dall’U.O.R. ed è messo a disposizione dell’utenza nel sito internet istituzionale dell’Ente e liberamente scaricabile.
3. La richiesta di risarcimento può assumere le seguenti forme:
- istanza di risarcimento in carta libera direttamente o per mezzo di rappresentanti legali, pervenuta al protocollo generale dell’Ente;
- atto di citazione in giudizio per risarcimento danni;
- avviso di garanzia o altro provvedimento della Procura della Repubblica a carico di un dipendente/operatore, di un accadimento dal quale potrebbe derivare una richiesta di risarcimento;
- istanza di mediazione pervenuta al protocollo generale dell’Ente;
Articolo 7 – Termini per la presentazione della richiesta da parte dei terzi
1. Il danneggiato, possibilmente entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data del sinistro e comunque entro i termini di prescrizione del diritto, inoltra la richiesta di risarcimento.
2. Il termine di 7 (sette) giorni risulta indispensabile per consentire al Comune di effettuare verifiche e controlli tempestivi, in particolare per effettuare sopralluoghi per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.
3. Sperato il termine di 7 (sette) giorni, non potranno essere addebitate responsabilità all’Ente conseguenti ad oggettive e probabili alterazioni dei luoghi in particolare legati agli eventi naturali.
Articolo 8 – Contenuto della richiesta di risarcimento danni
1. La richiesta di risarcimento danni deve essere presentata e sottoscritta dal proprietario del bene danneggiato in caso di danni materiali e direttamente dall’interessato in caso di lesioni fisiche (se minore dai genitori o tutore; per incapaci il tutore secondo le disposizioni del Codice Civile).
2. Ogni richiesta di risarcimento danni che arriva al protocollo generale dell’Ente deve contenere:
- le generalità del danneggiato e se diversa dal proprietario del bene e dei documenti di identità in corso di validità;
- l’indicazione precisa del luogo, data ed ora dell’evento dannoso;
- la dettagliata descrizione della dinamica del sinistro;
- l’indicazione di eventuali dichiarazioni testimoniali rese con le modalità di cui al successivo comma 4, allegando almeno la dichiarazione sostitutiva atto notorio;
- il rapporto di eventuali Autorità intervenute;
- documentazione fotografica del luogo del sinistro (panoramica e particolare) e del danno riportato eseguite lo stesso giorno dell’evento;
- il preventivo per i lavori di ripristino ovvero la fattura/ricevuta fiscale;
- in caso di danni materiali a veicoli:
■ la copia della carta di circolazione (fronte/retro) e del certificato di proprietà del veicolo danneggiato;
■ le foto del veicolo eventualmente danneggiato targa compresa;
- in caso di lesioni fisiche:
■ la certificazione medica resa dal Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato;
■ eventuali spese mediche documentate;
- ogni altro documento ritenuto opportuno a corredo della richiesta;
- liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali per la normativa sulla Privacy .
3. La presunta responsabilità del sinistro deve essere accertata in loco dal personale del Servizio di Polizia Locale o altro ufficiale delle Forze dell’Ordine, oppure da almeno due testimoni che sottoscrivono una dichiarazione testimoniale.
4. Ogni dichiarazione testimoniale deve essere resa dinanzi ad un ufficiale della Forza dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Guardia di Finanza...).
Articolo 9 – Registrazione al protocollo generale dell’Ente della richiesta di risarcimento danni.
1. La richiesta di risarcimento, dopo essere stata registrata al protocollo generale dell’Ente, viene indirizzata tempestivamente dagli operatori addetti al protocollo lo stesso giorno all’U.O.R..
2. Ricevuta la richiesta di risarcimento, l’U.O.R. provvede ad integrare le assegnazioni di protocollo agli altri servizi ed entro i cinque giorni lavorativi successivi (termine ordinatorio) chiede formalmente l’acquisizione delle relazioni.
Articolo 10 – Relazioni dei settori interni
1. Ogni settore coinvolto verifica, tempestivamente e possibilmente entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della nota di cui all’art. 9 comma 2, con sopralluogo sul posto indicato nell’istanza, la dinamica del fatto, le condizioni ambientali circostanti, lo stato di conservazione e manutenzione dei luoghi, della proprietà e del verde ecc.. Al termine del sopralluogo redige dettagliata relazione corredata di tutte le informazioni utili per la definizione della pratica. In particolare:
- il personale della Polizia Locale redige relazione valutativa sulla probabile dinamica del sinistro in relazione alle norme del Codice della Strada, verificando preventivamente se la competenza del sinistro è dell’Amministrazione Comunale oppure di soggetti o Enti terzi.
- il personale del settore LL.PP. – Manutenzioni elabora una relazione tecnica sulle condizioni ambientali circostanti, lo stato di conservazione e manutenzione dei luoghi, della proprietà, del verde, individuando eventuali responsabilità di soggetti terzi, verificando preventivamente se la competenza del sinistro è dell’Amministrazione Comunale oppure di soggetti o Enti terzi.
2. Il dipendente/operatore redige la propria relazione sui fatti qualora sia causa del presunto danno entro i termini di cui al comma precedente.
3. La relazione deve essere trasmessa all’U.O.R. comunque entro 30 giorni dal ricevimento della nota di cui all’art. 9 comma 2.
4. Nel caso in cui la competenza del sinistro sia di soggetto o Enti terzi identificati nelle relazioni di cui ai commi precedenti, la richiesta di risarcimento verrà respinta e la chiusura del procedimento verrà comunicata dall’U.O.R. al terzo come indicato nell’articolo 13.
5. Le relazioni vengono acquisite nel fascicolo del sinistro detenuto dalla U.O.R.
6. Solo in caso di relazione favorevole (per il danneggiato) si procederà nell’iter valutativo anche con il supporto di società esterna.
Articolo 11 – Attività preliminare ed istruttoria del sinistro.
1. Ogni richiesta di risarcimento danni che arriva all’U.O.R. viene da questa numerata progressivamente nella banca dati per anno di competenza (che corrisponde all’anno di accadimento del sinistro) e per data di ricevimento della denuncia così come acquisita al protocollo generale dell’Ente e provvede alla formazione del fascicolo del procedimento.
2. L’attività di istruttoria dei sinistri vengono disciplinate come segue: l’U.O.R. comunica l’avvio del procedimento;
l’U.O.R. valuta l’ammissibilità della richiesta in relazione ai termini di prescrizione (termini stabiliti per legge);
di seguito procede ai seguenti adempimenti:
• verifica la completezza della richiesta, accertando che la stessa sia sottoscritta dalla parte o dal suo legale rappresentante, ne contenga i dati anagrafici, nonché l’esposizione dei fatti, delle motivazioni, delle richieste e l’identificazione della struttura e del personale coinvolto nella controversia. Devono essere inoltre verificati la presenza degli allegati alla pratica gli eventuali atti o documenti sui quali l’istanza è fondata;
• se la richiesta di risarcimento è incompleta o irregolare l’U.O.R. richiede al danneggiato (o suo rappresentante), entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, le integrazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari per la regolarizzazione della richiesta, assegnando un termine per il riscontro non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta) e senza peraltro che ciò costituisca, al momento, alcun riconoscimento di responsabilità da parte dell’Amministrazione Comunale;
• in particolare, se già non offerte a corredo della domanda e qualora dovute, richiede al reclamante o al di lui patrocinatore copia della documentazione medico legale di parte atta a dimostrare: il nesso causale e la colpa; l’importo del danno, suddiviso per singole voci; i soggetti asseritamente coinvolti; valutazioni medico-legali- peritali e/o documentazione sanitaria.
3. L’U.O.R. può provvedere all'acquisizione di ogni informazione e documentazione utile nella fase istruttoria, incluse risultanze testimoniali del personale della struttura ove l’evento oggetto di possibile o attuale contenzioso si è verificato. L’U.O.R. è chiamato altresì:
- a valutare se integrare l’istruttoria con richieste di ulteriori pareri di specialisti medico-legali- peritali, attivando le procedure relative;
- a comunicare al dipendente/lavoratore l’esito dell’istruttoria al fine di consentire allo stesso la denuncia sulla propria polizza personale eventualmente sottoscritta, qualora si ravvisino gli estremi di responsabilità per dolo o colpa grave.
4. Il termine per l’esame della domanda resta sospeso fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti e, qualora non pervengano, la domanda è respinta.
5. Analizzata la documentazione trasmessa dall’U.O.R., il Medico-Legale-Xxxxxx eventualmente incaricato provvede, nei termini indicati nell’incarico affidatogli, a fornire una relazione per la valutazione dei nessi causali e dell’entità del danno. La relazione medico-legale-peritale sarà la base della presentazione di un quadro generale sul rischio di soccombenza, nonché sugli elementi utili per minimizzare l’impatto economico.
6. L’U.O.R. effettua una prima stima del quantum con il supporto/consultazione del Medico- Legale-Perito. In conseguenza delle risultanze, per le richieste per le quali il risarcimento richiesto o presunto rientri, certamente o ragionevolmente nell’importo stabilito in self-insured retention con o senza attivazione di polizza assicurativa, l’U.O.R. provvederà alla gestione, all’eventuale liquidazione del sinistro con i mezzi organizzativi e finanziari propri.
7. Per le richieste per le quali il risarcimento richiesto è coperto da una polizza assicurativa o che in assenza di preventive indicazioni sia ragionevole presumere che possa rientrarvi, dovrà essere dato tempestivo avviso, entro i termini di polizza, alla eventuale società assicuratrice. In tal caso, si applicherà il comma 1 del presente articolo e le disposizioni di cui al Titolo VI.
Articolo 12 - La definizione del sinistro
1. La definizione del sinistro avviene in esito all’istruttoria e può concludersi con:
A) reiezione della domanda di risarcimento nel caso in cui non siano state riscontrate responsabilità ascrivibili al Comune oppure nel caso di non integrazione di documentazione essenziale per la definizione del sinistro medesimo; in tal caso l’U.O.R., provvederà a formalizzare alla controparte il rigetto della domanda risarcitoria;
B) accoglimento, totale o parziale della richiesta di risarcimento; l’atto verrà adottato dalla Giunta Comunale, con modalità rispettose della tutela della riservatezza; si procederà a liquidare l’importo
dovuto a titolo di risarcimento ed ad offrire contezza dell’iter logico giuridico seguito per giungere alla determinazione del quantum da proporre all’accettazione della controparte.
La relazione medico-legale-peritale, posta a fondamento dell’accoglimento della richiesta, rimane agli atti del fascicolo di riferimento e può essere prodotta agli aventi diritto, per estratto, solo previa specifica richiesta, al fine di non ledere la difesa dell’Ente in un eventuale contenzioso.
Articolo 13 – Esito istruttoria e termine di conclusione del procedimento
1. Al completamento dell’istruttoria e sulla base delle direttive deliberate dalla Giunta Comunale, entro il termine di seguito indicato, l’U.O.R. invia al danneggiato comunicazione scritta di accoglimento della richiesta, qualora venga accertato il diritto al risarcimento, o di diniego, con le motivazioni che l’hanno determinato.
2. In caso di soli danni materiali, l’U.O.R. definisce l’esito della pratica di norma entro 180 giorni. I termini sono da computarsi dalla data di presentazione della richiesta o delle integrazioni complete e regolari al netto dei termini di sospensione.
3. In caso di danni con lesioni fisiche, l’U.O.R. definisce l’esito della pratica di norma entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’infortunio certificata dal presunto danneggiato.
4. In caso di copertura assicurativa i termini sono quelli contrattualmente previsti e comunque non superiori a quelli previsti dal D.Lgs.n. 209/2005.
TITOLO IV - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO TRAMITE TRANSAZIONI
Articolo 14 – Oggetto delle transazioni
1. La sottoscrizione delle parti della proposta di accordo ha natura di transazione stragiudiziale ai sensi dell’articolo 1965 c.c. ed è atta a definire integralmente i rapporti tra le parti in relazione ai fatti oggetto di richiesta. Ogni atto di transazione proposto deve essere approvato dall’Organo Esecutivo.
2. Ai sensi del presente regolamento, possono essere definite transattivamente:
- le richieste aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da cose mobili/immobili, autovetture, autocarri, motocarri o altra tipologia di veicoli, a motore e non, di entità contenuta nel limite massimo di cui al comma 2;
- le richieste aventi ad oggetto danni arrecati a persone, qualificabili come lesioni personali, di entità contenuta o comunque non comportanti invalidità di alcun tipo, in particolare se grave e/o permanente di entità contenuta nel limite massimo di cui al comma 2.
3. La somma liquidabile per ciascun sinistro non può comunque superare l’importo massimo di € 1.000,00 esclusi gli oneri accessori (IVA) con esclusione delle eventuali prestazioni professionali se vi sia l’intervento di un legale o altro professionista (medico/perito nominato dalla parte), che rimangono a carico della parte.
Articolo 15 – Condizioni e presupposti per la definizione transattiva dei sinistri.
1. Possono essere definiti transattivamente, con le parti o con i legali che eventualmente le rappresentino, esclusivamente i sinistri per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
- la responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata all’Ente e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificato;
- la responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata all’Ente e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo abbia la disponibilità dei beni mobili, dell’immobile o parte di esso a titolo di concessione poiché i concessionari, in quanto tali, sono obbligati a risponderne civilmente;
- la responsabilità del sinistro deve essere accertata, in loco, dal personale del locale servizio Polizia Locale, o dai Carabinieri o dalla Polizia ecc., oppure da almeno due testimoni che abbiano sottoscritto innanzi ad un pubblico ufficiale le dichiarazioni testimoniali;
- l’ammontare delle spese oggetto del risarcimento, sostenute effettivamente dalla parte lesa, deve essere provata esclusivamente a mezzo di idoneo documento fiscale, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., con la quale la parte lesa dichiara che la spesa documentata è stata effettivamente sostenuta per detto sinistro;
- La cui entità/somma liquidabile per ciascun sinistro non può comunque superare l’importo massimo di € 1.000,00 esclusi gli oneri accessori (IVA) con esclusione delle eventuali prestazioni professionali se vi sia l’intervento di un legale/medico/perito, che rimangono a carico della parte.
2. La decisione di optare per una transazione deve tener conto di alcuni criteri:
- la scelta non deve risultare irragionevole, irrazionale o illogica;
- la scelta non deve essere estranea alle finalità e metodologie istituzionali dirette o indirette dell’ente;
- la scelta deve essere supportata da adeguate ed oggettive valutazioni tecniche, giuridiche o da pareri.
Articolo 16 – Modalità di definizione delle transazioni.
1. L’U.O.R. predispone l’atto di transazione e l’atto di approvazione per la successiva adozione da parte dell’Organo Esecutivo anche ai fini dell’autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Sindaco a norma dello Statuto Comunale, previa verifica della sussistenza dei presupposti per una definizione transattiva ed indicando le spese ammissibili al risarcimento e l’importo complessivo riconoscibile.
2. Dopo l’esecutività dell’atto di G.C. di approvazione dell’atto di transazione, l’U.O.R. contatta la parte lesa per la sottoscrizione dell’atto di transazione. L’atto di transazione è sottoscritto dal Sindaco a norma dello Statuto Comunale.
3. L’organo esecutivo prende atto dell’atto di transazione sottoscritto e autorizza l’U.O.R. a liquidare secondo gli accordi.
4. Con successiva determinazione l’U.O.R. provvede ad impegnare la spesa ed a liquidare secondo gli accordi contenuti nell’atto di transazione sottoscritto tra le parti.
5. Con la sottoscrizione dell’atto di transazione e la riscossione dell’indennizzo da parte del danneggiato la pratica viene archiviata, con la specifica che la parte non ha più nulla a che pretendere verso l’Ente.
Articolo 17 – Casi di non accettazione dell’offerta da parte del terzo.
1. Nel caso in cui, in esito alla trattativa, la controparte non ritenga di aderire alla proposta, l’U.O.R. provvederà a formalizzare comunque, a mezzo raccomandata a.r./pec, l’offerta economica all’utente rappresentando succintamente le motivazioni sottese alla costruzione dell’offerta risarcitoria unitamente alla fissazione di un termine di scadenza per accettare.
2. Qualora la proposta come formulata al comma 1, non venga accolta dal terzo, la pratica di transazione viene chiusa ed archiviata, e le parti potranno assumere le ulteriori azioni previste dall’ordinamento per la risoluzione del conflitto, in particolare la mediazione e l’apertura di una vertenza.
3 . Se la proposta dell’Ente, di cui al comma 1, viene accettata, si applica quanto previsto dall’art. 16.
TITOLO V - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO TRAMITE MEDIAZIONE
Articolo 18 - Mediazione
1. Qualora la controparte si rivolga ad un organismo per un tentativo di conciliazione, le valutazioni medico-legali di cui agli articoli precedenti eseguite in fase di istruttoria del procedimento, risulteranno la base per qualsiasi decisione relativa alla richiesta di risarcimento danni.
2. Se la convocazione avanti ad un organismo di mediazione rappresenta la prima richiesta di risarcimento e nel caso in cui sia ritenuto utile aderire alla proposta, l’U.O.R. procede d’urgenza alla predisposizione degli atti per la Giunta Comunale chiedendo, eventualmente, il differimento del primo incontro fissato avanti l’organismo di mediazione.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune (come previsto nello Statuto Comunale) nell’ambito del procedimento di mediazione.
4. Nel caso in cui nella procedura di mediazione o nell’atto di citazione risultasse direttamente interessato un dipendente della struttura, troverà applicazione quanto disposto dai vigenti C.C.N.L. in ordine al patrocinio legale e quanto disposto dal regolamento di organizzazione e gestione del personale.
5. Nel caso la Giunta Comunale ritenesse di formulare una proposta transattiva, l’U.O.R. prenderà contatto con la parte istante per instaurare la trattativa avanti all’organismo di mediazione. Il danneggiato può accettare o modificare l’entità del risarcimento proposto. Eventuali modifiche o nuovi elementi che possano modificare le valutazioni sono presentate e ridiscusse in sede di seduta dell’organo esecutivo per una rivalutazione del caso.
6. A seguito dell’accettazione dell’importo proposto da parte del danneggiato, verranno predisposti gli atti per la successiva liquidazione del danno, come indicato nell’articolo 16.
TITOLO VI - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO TRAMITE SOCIETA’ DI ASSICURAZIONE
Articolo 19 - Comunicazione alla società di assicurazione
1. Nel caso di sottoscrizione di contratto di copertura assicurativa, l’U.O.R. provvede entro i termini contrattuali di polizza a trasmettere l’istanza di risarcimento alla Compagnia titolare della copertura assicurativa, unitamente alla documentazione e le relazioni tecniche utili alla per la definizione della pratica.
2. Tale comunicazione viene trasmessa per conoscenza al richiedente il danno, precisando a quest’ultimo gli estremi della Compagnia di Assicurazione a cui viene invitato a rivolgersi per quanto riguarda i diritti asseriti. A tale nota scritta viene allegata l’informativa ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003.
3. Poiché al fine di una migliore gestione del sinistro, la tempestività della trasmissione delle informazioni è importante, nei casi complessi in cui, da un punto di vista organizzativo, risulterebbe difficoltoso acquisire in tempi brevi tutta la documentazione utile, l’U.O.R. ha facoltà di inviare alla Compagnia di Assicurazione la documentazione disponibile, ancorché incompleta, segnalando in modo chiaro la parte mancante e procrastinando l’invio di questa non appena possibile.
Articolo 20 – Definizione e liquidazione del risarcimento
1. Nel caso di sottoscrizione di contratto di copertura assicurativa, la Compagnia di Assicurazione provvede a concludere dando comunicazione dell’esito all’U.O.R..
2. In caso di accoglimento della richiesta, la società di assicurazione procederà a liquidare direttamente il risarcimento al danneggiato.
3. In caso di diniego della richiesta, la società di assicurazione si assumerà tutti gli oneri derivanti e conseguenti in relazione all’apertura di eventuali vertenze.
TITOLO VII – PROCEDURE DI CITAZIONI GIUDIZIARIE
Articolo 21 - Vertenze giudiziarie
1. Qualora il danneggiato tramite un proprio Legale presenti un atto di citazione:
- se il sinistro è in gestione diretta, la costituzione in giudizio spetta alla Comune secondo quanto stabilito dallo Statuto comunale.
- se il sinistro rientra nell’ambito di copertura della polizza con la Compagnia di Assicurazione è quest’ultima, fino a quando ne ha interesse, a costituirsi in giudizio, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, designando propri legali o tecnici.
2. L’U.O.R. procederà alla gestione della procedura ed eventuale liquidazione in conseguenza degli esiti delle sentenze.
Articolo 22 - Procedimenti giudiziari
1. La notifica di un atto giudiziario connesso ad un evento dannoso viene registrata al protocollo generale dell’Ente e immediatamente trasmessa all’U.O.R., la quale procederà ad apposita istruttoria e curerà gli adempimenti per la costituzione in giudizio tramite la devoluzione ad avvocati esterni.
TITOLO VIII – NORME FINALI
Articolo 23 - Cause di esclusione
1. La richiesta di risarcimento viene respinta in considerazione delle seguenti tipologie di eventi dannosi non imputabili al Comune:
- i sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altra condotta irrispettosa delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale;
- i sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile;
- i sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle autorità competenti, in cui si costituisca un assembramento di persone;
- i sinistri verificatisi rispetto a dissesti stradali indicati con segnali stradali e comunque non costituenti insidia o trabocchetto;
- i sinistri verificatisi in cantieri di lavoro affidati a ditte esterne che abbiano l’obbligo di sottoscrizione di polizza RC;
- i sinistri verificatisi in locali/immobili dati in concessione a terzi;
- in caso di causa di forza maggiore, cioè quando il danno è causato da eventi atmosferici, come per esempio, alluvioni, esondazioni, frane e cadute di alberi dovuti ad eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale;
Articolo 24 - Incarichi esterni in materia medico-legale
1. L’U.O.R. preso atto della documentazione e valutata l’istruttoria della pratica, conferisce incarico, ai fini della valutazione medico-legale-peritale.
2. L’individuazione dei medici/legali avviene tramite la gestione di short list curata dall’U.O.R. secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. e norme regolamentari di attuazione.
3. La redazione del parere medico legale relativo alla vicenda in esame inerisce nello specifico: la valutazione della sussistenza di un nesso di causalità tra l’evento dannoso occorso al terzo e il fatto (anche la condotta degli operatori comunali) ritenuto causa dell’evento; l’indicazione dell’opportunità o meno di una soluzione in ambito extragiudiziale della vertenza, laddove l’impegno dell’Ente nell’ambito di un contenzioso giudiziale avrebbe come probabile esito la
soccombenza della stessa, con conseguente svantaggio in termini di risorse umane, economiche e di costi assicurativi; il parere propone una quantificazione del danno da risarcire.
Articolo 25 - Obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti
1. Nel caso in cui il danno derivi da fatto doloso o colposo commesso da dipendente, in attuazione degli obblighi di legge ed al fine di consentire i controlli di competenza, l’U.O.R. trasmette i provvedimenti di liquidazione dei sinistri, alla conclusione, alla Corte dei Conti con i seguenti dati:
- individuazione del procedimento di riferimento e del provvedimento di liquidazione;
- descrizione sintetica dell’evento dannoso.
- entità dell’importo complessivo liquidato a titolo di risarcimento.
2. Nel caso la Corte dei Conti ritenga sussistano gli estremi per l’attribuzione di responsabilità per dolo/colpa grave a carico del soggetto coinvolto, l’U.O.R. provvederà alle comunicazioni al personale identificato per l’esercizio dell’azione di rivalsa.
TITOLO IX – ENTRATA IN VIGORE
Articolo 26 – Entrata in vigore e decorrenza della procedura
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica a tutte le richieste avanzate per la prima volta e registrate al protocollo generale dell’Ente dal suddetto giorno di decorrenza, fatta salva l’operatività e l’efficacia, per il singolo sinistro ed in relazione alla sua data di accadimento, di precedenti contratti assicurativi in corso di validità.