COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore LUCCHINI XXXXXXXXX XXXXXXXX
Nella seduta del 25/02/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente lamenta di non essere stato informato dei reali costi relativi ad un finanziamento c.d. “revolving” offerto dall’intermediario tramite una “telefonata commerciale” , chiedendo il “ripristino delle condizioni vigenti prima del prestito contestato”.
Più precisamente, il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto una telefonata da parte di un operatore commerciale, il quale, con riferimento alla carta di credito posseduta dal cliente e rilasciata dall’odierna convenuta, proponeva una “cessione di liquidità” di € 2.600 “al costo di 26 [€]”; secondo quanto appreso nel corso della chiamata, il cliente “avrebbe dovuto pagare 500 [€] mensili per il rientro del capitale e nessun tipo di interesse”.
Nel corso dei mesi successivi, riceveva gli estratti conto relativi alla carta di credito, dal quale rilevava l’addebito di alcuni importi a titolo di interesse.
La parte attrice presentava reclamo alla convenuta, in data 8/4/2013, contestando gli addebiti effettuati a titolo di interessi sugli utilizzi della carta e lamentando di non aver mai ricevuto il contratto “in forma cartacea” (e richiedendone copia). In tale missiva, comunicava di essere “disponibile a restituire fin da subito la somma di 600 € risultante dalla differenza tra i 2.600 € ricevuti sul proprio conto corrente e le 4 rate da 500€ già
restituite”, nonché “la somma di € 573,07 […] dovuta al[l’] utilizzo della carta”, ma chiedendo, di converso, la “restituzione di tutte le somme pagate a titolo di interesse dal mese di dicembre in poi”.
L’intermediario rispondeva con nota del 18/04/2013, affermando che “l’opzione di pagamento scelta […] risulta essere rateale e non a saldo […] pertanto la stessa prevede il pagamento degli interessi maturati, così come previsto dalle condizioni sottoscritte”; inoltre, rappresentava “di aver inteso accogliere, seppur parzialmente, la [...] richiesta , procedendo con il riaccredito degli interessi addebitati nei mesi di dicembre 2012 e gennaio [...] per un importo complessivo di € 160.10”, rifiutando le ulteriori richieste formulate dalla parte attrice.
Insoddisfatto dal riscontro ricevuto, il ricorrente adiva l’ABF, chiedendo testualmente quanto segue;
Nelle proprie controdeduzioni, presentate tramite Conciliatore Bancario il 09/09/2013, la resistente ha rappresentato che:
- “in data 20 novembre 2006, [il ricorrente] sottoscriveva il modulo di richiesta di carta di credito […], per l'emissione di uno strumento di pagamento con una linea di credito ad uso rotativo pari ad Euro 5.000,00. Il giorno 19 novembre 2012, il Sig. [omissis] contattava il servizio clienti [..] e si avvaleva del servizio sopracitato, autorizzando l'operatore telefonico sia a trasferire sul proprio conto corrente bancario parte della disponibilità presente sulla sua carta di credito, per un importo pari ad Euro 2.600,00, sia ad attivare la c.d. «opzione revolving», impostando una rata fissa mensile di Euro 500,00 quale modalità di restituzione del debito maturato per l'utilizzo della carta stessa”;
- “l'art. 2.4, rubricato «Utilizzo del fido», [riporta che] «Gli importi compresi nell'estratto conto non sono soggetti ad applicazione di interesse nel caso in cui l'intero importo dell'estratto conto sia pagato entro la relativa scadenza, restando altrimenti soggetti all'applicazione dell'interesse contrattualmente stabilito»”;
- “se il [il ricorrente] non avesse modificato la modalità di pagamento, impostando una rata di Euro 500,00 per la remunerazione del credito utilizzato, nel mese di dicembre 2012, avrebbe dovuto corrispondere l'intero saldo debitore, pari ad Euro 4.366,42, maturato nel mese precedente”;
- “Come recita l'art. 2.1 delle condizioni generali di contratto sottoscritte dal ricorrente «Il fido concesso al Cliente nel quadro del presente contratto può essere utilizzato mediante l'impiego della carta rilasciata dalla Banca. L'utilizzo del fido comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nel prospetto»”.
- “La disposizione sopra richiamata trova la propria collocazione civilistica nell'istituto dell'apertura di credito bancario, regolato dagli artt. 1842 e ss. c.c., il quale, in particolare al comma 2 dell'art. 1843, prevede che i versamenti effettuati dal cliente
abbiano natura di atti ripristinatori della disponibilità originariamente garantita. É pacifico dunque che la disponibilità mensile di Euro 5.000,00, garantita dall'intermediario mensilmente nel caso di specie, debba essere ripristinata ogniqualvolta essa venga utilizzata dal titolare dello strumento di pagamento”.
- “evidente risulta anche la summenzionata circostanza tale per cui, da un lato, nel caso di utilizzo del fido si applicano le condizioni economiche indicate nell'apposito prospetto ovvero nel documento di sintesi, dall'altro, in caso di rimborso rateale del fido, sul saldo debitore maturano gli interessi contrattualmente stabiliti”.
- “il trasferimento di contanti sul conto corrente di controparte altro non è stato [altro] se non una modalità di utilizzo del fido rotativamente concesso dalla banca, in forza del contratto di apertura di credito bancario da egli sottoscritto. Pertanto, al pari di ogni altra possibile utilizzazione della linea di credito, anche il trasferimento in parola implica l'applicazione delle condizioni economiche contrattualmente pattuite e, concorrendo esso, come ogni altra operazione effettuata con la carta di credito, alla composizione del saldo debitore, l'applicazione del tasso di interesse ove il titolare della carta, come nel caso di specie, rimborsi ratelmente il credito utilizzato”.
- “Alla luce di quanto precede, a poco rileva l'assenza di un'apposita comunicazione recapitata a controparte a seguito dell'esecuzione dell'operazione il 19 novembre 2012 sottolineata da controparte, in primo luogo, perché essa é pervenuta nella forma dell'estratto conto del mese di novembre 2012, nel quale era peraltro indicato il tasso di interesse applicato al saldo debitore, in secondo luogo, perché il trasferimento contestato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel secondo reclamo, non é assoggettabile alla disciplina all'uopo prevista dal Codice del Consumo poiché, trattandosi di una normale modalità di utilizzo della linea di credito, non configura la fattispecie della c.d. vendita a distanza”;
- “[dal]la trascrizione della telefonata intercorsa fra il [il ricorrente] ed il […] servizio clienti, [si] apprezza[…] sia l'ordine, impartito dal ricorrente all'operatore di turno, di trasferire parte della disponibilità della linea di fido presso il proprio conto corrente bancario, salvo contestuale pagamento di una commissione pari all'1% dell'importo stabilito, sia la variazione della modalità di rimborso del credito erogato tramite la carta, da saldo totale del debito, che, se fosse stata mantenuta, avrebbe comportato la necessaria corresponsione, il mese successivo, dell'intero utilizzo della linea di credito, comprensivo dei 2.600 Euro trasferiti e senza alcuna applicazione di interessi, a rateale, mediante pagamento di una importo mensile fisso di Euro 500,00”.
L’intermediario resistente chiede “di voler dichiarare il rigetto del presente ricorso perché infondato”.
Il ricorrente ha fatto avere delle repliche in data 15/10/2013 nelle quali ha sottolineato che:
- “il contratto telefonico va prodotto mediante supporto audio, al fine di consentire una corretta valutazione all’organo giudicante; la trascrizione non è sufficiente, in quanto non è titolo di prova atto a dimostrare la realtà dei fatti”.
- “Il contratto stipulato telefonicamente [deve] intendersi come nuovo contratto od almeno modifica contrattuale di sostanziale importanza, in quanto trattasi di richiesta di nuovo affidamento sulla carta di credito e non può che essere un contratto a distanza disciplinato dal D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), anche perché non può trovare altra collocazione giuridica”
- “Il […] D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), prevede all’art. 52, l’obbligo per la società proponente, di inviare al domicilio dell’utente copia cartacea del contratto sottoscritto a distanza”.
DIRITTO
Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.
Non è controverso che il cliente avesse sottoscritto, in data 20/11/2006, una richiesta di carta di credito con la convenuta.
In tale sede, la modalità di rimborso mensile prevista era “100% del saldo”.
Origine del presente ricorso è l’“offerta” proposta dall’intermediario nel corso di una telefonata commerciale avvenuta in data 19/11/12 e le modifiche delle condizioni contrattuali che ne sarebbero risultate “convenute” dalle parti. Sul punto si rileva che:
• Non è chiaro se sia stato il cliente a contattare la Banca o viceversa: dalla narrativa proposta dalla parte istante, la chiamata parrebbe essere nata su iniziativa dell’intermediario. Di converso, la convenuta afferma la circostanza per cui sarebbe stato il ricorrente a chiamare la Banca, riportando trascrizione della chiamata effettuata. Si rileva che, dal tenore di quanto trascritto (che parrebbe provenire dal ricorrente), sembrerebbe, tuttavia, farsi riferimento ad un precedente contatto tra le parti.
• Il cliente lamenta di non essere stato messo al corrente delle reali condizioni del finanziamento proposto. Dalla trascrizione della chiamata, si rileva come si faccia riferimento esclusivamente ad una “commissione dell’1%”.
• La Banca sottolinea che gli interessi del cui addebito si duole il ricorrente, siano dovuti alla “modalità di rimborso” prescelta per il nuovo finanziamento che, a differenza di quanto concordato in fase di sottoscrizione del contratto, sarebbe stata “rateale”. Dalla trascrizione della chiamata si fa riferimento al fatto che la rata sarebbe stata fissata ad
€ 500, ma non pare chiarirsi se tale rata faccia riferimento al mero rimborso della liquidità concessa (come inteso dal ricorrente) oppure anche all’ulteriore ed eventuale utilizzo della carta (come applicato dall’intermediario).
• La Banca, in occasione di evasione del primo reclamo (allegato dalla parte resistente) riferisce delle “condizioni economiche” applicate al finanziamento parzialmente differenti rispetto a quanto riportato nel foglio di sintesi).
Ciò premesso e venendo all’esame del merito della controversia, giova rammentare che – in un quadro normativo ove la mancanza della forma scritta nei contratti di credito è sanzionata con il rimedio della nullità (seppure relativa) – le disposizioni della Banca d’Italia, emanate sulla base della delibera CICR del 4.3.2003 e del rinvio ad essa dell’art. 117, co. 2, TUB, prevedono espressamente, nella normativa in materia di “Trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari” (sez. III, par. 2), che “la forma scritta non è obbligatoria: a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”.
Ora, ad avviso di questo Collegio, il mutamento della forma della restituzione del finanziamento erogato per mezzo della carta di credito da “restituzione integrale” a “restituzione revolving” non può essere considerato operazione e/o servizio svolto in esecuzione delle previsioni contenute in contratti precedentemente redatti nella forma scritta – posto che il contratto stipulato tra le parti non pare prevedere alcun espresso riferimento alla possibilità di tale modifica – sicché la mancanza della forma scritta determina necessariamente la nullità delle relative pattuizioni.
Le conseguenze di tale nullità impongono che l’intermediario proceda a riconteggiare le restituzioni reciproche, tenendo in considerazione le previgenti condizioni contrattuali. Ne deriva che, essendo stato utilizzato l’affidamento, i debiti in linea capitale dovranno essere restituiti all’intermediario secondo le condizioni originariamente stipulate.
La domanda risarcitoria di € 500,00 formulata dal ricorrente, non può, invece, essere accolta risultando non solo assolutamente generica, ma anche priva di qualsiasi riscontro probatorio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, accertata la nullità del contratto “revolving”, dispone che l’intermediario provveda ai conteggi e alle restituzioni necessarie.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1