CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
1. Condizioni generali regolanti i trasporti.
Le presenti condizioni generali si applicano a tutti gli incarichi affidati alla Nord Ovest S.p.A. con unico socio (di seguito “Nord Ovest”), in qualità di Vettore, iscritto all’Albo degli Autotrasportatori al n. CN T0506496W.
Il Cliente è tenuto a prendere preventiva conoscenza delle presenti Condizioni Generali; esse hanno pieno ed incondizionato valore tra le parti contraenti ove non siano da queste esplicitamente derogate da altro contratto scritto in contrasto con le stesse.
La stipulazione dei contratti di trasporto con Nord Ovest in qualità di Vettore avverrà, salvo contratti scritti individuali, sulla base delle seguenti condizioni generali e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 286/05 e s.m.i. e compatibilmente alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale di cui agli artt. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico), 167 (trasporto di cose su veicoli e rimorchi) e 174 (durata di guida) del Codice della Strada (d.lgs. 285/92).
Il Cliente si impegna ad impartire alla Nord Ovest istruzioni compatibili con il rispetto di tali normative, sia per quanto attiene i quantitativi di merce caricati su ogni singolo mezzo, sia per quanto attiene alla tempistica della consegna.
La Nord Ovest, in caso di forza maggiore (controllo del carico, verifiche ispettive, amministrative, doganali e fiscali) o di interruzione del trasporto per caso fortuito o forza maggiore, è autorizzato a fare custodire la merce a spese del Cliente. La Nord Ovest ha in ogni caso diritto al rimborso delle spese sostenute.
2. Identificazione delle merci trasportate
La quantità e qualità delle merci da trasportare verrà individuata nei singoli ordini di trasporto.
Il trasporto delle merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.
La Nord Ovest si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Cliente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto.
3. Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto.
Gli elementi identificativi dei veicoli con cui sarà eseguito il trasporto trovano la loro individuazione nelle schede trasmesse dalla Nord Ovest per ogni incarico affidato.
Laddove si intenda procedere alla sostituzione con altri veicoli, la Nord Ovest si impegna a comunicare per iscritto al Cliente detti elementi identificativi prima dell’inizio dell’operazione di trasporto.
Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.
4. Luogo di consegna e di riconsegna delle merci.
Il Cliente si impegna a comunicare per iscritto a Nord Ovest la conferma di richiesta di trasporto relativa ad ogni singolo incarico, nonché, a indicare con precisione, ai sensi dell’art. 1683 c.c.: luogo di presa in carico della merce, luogo di destinazione della merce, dati del destinatario, natura, peso, quantità e numero delle cose da trasportare, tipologia, eventuali prescrizioni particolari relative al trasporto.
La Nord Ovest comunicherà per iscritto di volta in volta al Cliente i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce.
Laddove si intenda procedere ad una variazione dei luoghi di presa in consegna da parte del Cliente delle merci oggetto del contratto o dei luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i, il Cliente si impegna a comunicare per iscritto a Nord Ovest detti elementi in tempo utile prima del completamento della prestazione di trasporto.
5. Corrispettivo.
A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Cliente è tenuto a corrispondere a Nord Ovest il corrispettivo che verrà concordato di volta in volta attraverso la trasmissione da parte della Nord Ovest di un’offerta e l’accettazione anche tacita del Cliente, che si esplicita nel conferimento dell’incarico, oltre ad accessori di legge. Il pagamento dovrà avvenire nel termine di 30 giorni dall’emissione della fattura.
Dal termine di 31 giorni dalla data di emissione della fattura, il Committente sarà tenuto a corrispondere, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, gli interessi di mora nella misura di legge, oltre al risarcimento dei danni e alle spese di recupero.
La Nord Ovest ha diritto di ritenzione sulle cose trasportate per i propri crediti.
6. Tempi di carico e di scarico della merce trasportata.
Ai sensi dell’art. 6 bis D.Lgs. 286/2005 e del Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti n. 69 del 24/03/2011, i tempi di attesa degli automezzi ai fini delle operazioni di carico e scarico sono stabiliti in due ore per ogni singola operazione di carico e scarico. Il periodo di franchigia non comprende il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni materiali di carico o scarico né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, qualora detti periodi di inattività siano stati segnalati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza.
Nell’ipotesi in cui la Nord Ovest trasporti contenitori, in forza della circostanza che la franchigia concessa al Caricatore è di tre ore (ivi inclusi i tempi di attesa per l’inizio delle operazioni di carico, le operazioni di carico medesime e i tempi di attesa per la consegna della documentazione necessaria alla liberazione del container), il periodo di franchigia sarà di tre ore.
In caso di superamento del periodo di franchigia di cui sopra, la Nord Ovest avrà diritto ad un indennizzo di €. 40,00 (euroquaranta) per ogni ora eccedente il periodo di franchigia.
7. Utilizzo di sub-vettori.
Nel caso in cui, per l’espletamento del proprio incarico, la Nord Ovest debba ricorrere a sub-vettori, la medesima assumerà gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub – vettore, rispondendo direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell’art. 83- bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 113, e successe modificazioni.
Il sub vettore non potrà a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazioni di trasporto.
Nel caso in cui dovessero essere comminate alla Nord Ovest sanzioni relative alla mancata compilazione dei documenti di trasporto in relazione a trasporti affidati al sub – vettore, la Nord Ovest manleverà e manterrà indenne il committente stesso.
La Nord Ovest si impegna altresì a manlevare e tenere indenne il Cliente da qualunque danno e/o richiesta risarcitoria che a qualunque titolo possa derivare dall’operato del sub-vettore. La manleva deve ritenersi estesa anche ad eventuali azioni dirette ex art. 7 ter del D. Lgs. 286/2005 e s.m.i. per richieste di maggiori compensi, o altro, proposte dal sub-vettore.
8. Responsabilità.
La Nord Ovest non potrà opporre alcuna limitazione di responsabilità nel caso in cui la perdita o l’avaria della merce siano stati determinati da dolo o colpa grave dello stesso o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, ivi compresi eventuali sub-vettori.
E’ esclusa la responsabilità di Nord Ovest per caso fortuito o forza maggiore o allorché il pregiudizio derivi da informazioni inesatte o reticenti del mittente o dalle caratteristiche proprie del bene affidato a Nord Ovest per il trasporto.
Trasporto nazionale: ove il trasporto debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità della società, a qualsivoglia titolo sia esso contrattuale od extracontrattuale, per perdite od avarie alle merci trasportate sarà limitata ai sensi dell’art. 1696 c.c. alla somma di Euro 1,00 (uno) per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata.
Trasporto internazionale: nell’ipotesi di trasporto di merci su strada in cui il luogo di ricevimento della merce e quello contrattualmente previsto per la riconsegna siano situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, e successive modificazioni, la responsabilità del Nord Ovest sarà disciplinata dall’art. 23 comma 3 della suddetta convenzione. La responsabilità della stessa società per perdita od avaria alle merci trasportate - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - non potrà in ogni caso eccedere la somma di DSP 8,33 per ogni Kg. di merce perduta od avariata.
Il Cliente non potrà introdurre all’interno degli imballi consegnati denaro o beni preziosi, armi, sostanze tossiche o comunque beni che siano soggetti a restrizioni o divieti normativi. Eventuali sanzioni derivanti da violazioni di tali normative saranno a carico esclusivo del Cliente.
9. Adempimento da parte del Nord Ovest degli obblighi connessi all’operato dei conducenti.
Nord Ovest dichiara, con riferimento all’operato dei propri conducenti, l’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Nord Ovest si impegna ad eseguire i servizi di trasporto che le verranno affidati utilizzando esclusivamente personale qualificato in regola con le vigenti leggi del settore.
10. Disciplina applicabile e Foro competente.
Per tutto quanto non espressamente previsto, il rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e s.m.i.
Per le controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Cuneo.
11. Clausola di conformità al D. Lgs. 231/2001
La Nord Ovest ha adottato e attuato un " Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ex D.Lgs. n.231/2001, pubblicato sul sito xxx.xxxx-xxxxx.xx.
E’ chiesto agli stakeholder di conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello, per quanto ad esso applicabili e di informare tempestivamente l’ Organismi di Vigilanza della Nord Ovest all’indirizzo di posta elettronica “xxx000@xxxx-xxxxx.xxx” di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Igs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa della società.
La violazione del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento e giusta causa di recesso dagli accordi.
12. Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Il conferimento dell’incarico equivale ad autorizzare la Nord Ovest al trattamento dei propri dati ai fini dell’esecuzione del presente contratto, nonché a fini fiscali, come da informativa pubblicata.
NORD OVEST SPA