Condizioni generali di gestione
Condizioni generali di gestione
per i produttori (mandanti)
di supporti audiovisivi (cessione internazionale)
Versione del 3 dicembre 2018
Nostro riferimento: 15i
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Indice
1. Scopo del contratto 4
2. Prestazioni che rientrano nella gestione 4
3. Diritti di utilizzo e diritti al compenso ceduti ai fini di gestione 5
4. Validità territoriale del contratto 6
5. Responsabilità di SWISSPERFORM 8
6. Pretese verso SWISSPERFORM 9
7. Comunicazione elettronica 9
8. Informazioni sul titolare dei diritti, prestazioni e protezione dei dati 9
9. Ripartizione e conteggi 12
10. Tributi pubblici (imposte, assicurazioni sociali e simili) 13
11. Contestazioni 16
12. Disposizioni integrative 16
13. Entrata in vigore e fine del contratto 16
Le presenti condizioni generali di gestione regolano il rapporto giuridico tra SWISSPERFORM e i rispettivi mandanti ai fini della gestione dei diritti (nel seguito definiti il «mandante»). Le presenti Condizioni generali costi- tuiscono, nella versione in vigore al momento della sottoscrizione, parte integrante del Contratto di gestione stipulato tra il mandante e SWISSPER- FORM (nel seguito definito il «contratto»).
1. Scopo del contratto
Nel contratto, il mandante incarica SWISSPERFORM della gestione fiducia- ria dei diritti, rispettivamente dei diritti al compenso attuali e futuri (nel seguito definiti i «diritti») che gli spettano in virtù della legge sul diritto d'autore (LDA), nella sua qualità di produttore/produttrice e che vengono gestiti da una società di gestione o in altro modo a livello collettivo.
Laddove fosse necessario per lo scopo, il mandante cede a SWISSPER- FORM i diritti elencati alla cifra 1 del contratto e incarica SWISSPERFORM di incassare i relativi compensi presso gli utenti. SWISSPERFORM gestisce e tutela questi diritti direttamente o tramite organizzazioni di gestione, im- prese o associazioni svizzere o estere (nel seguito definite la «società sorel- la»). Per questo scopo SWISSPERFORM può stipulare contratti di reciproci- tà, unilateralità e altri contratti di collaborazione (nel seguito definiti il
«contratto di reciprocità») e cedere ulteriormente i diritti che le vengono affidati nell'ambito di questi contratti. SWISSPERFORM non sfrutta a livello commerciale i diritti che le sono stati ceduti.
SWISSPERFORM non consegue alcun utile.
2. Prestazioni che rientrano nella gestione
Il contratto si riferisce a tutte le registrazioni fissate su supporti audio e/o audiovisivi e a cui il mandante partecipa (singolarmente o insieme ad altri) nella sua qualità di produttore/produttrice in costanza di contratto (nel seguito genericamente denominate la «prestazione»).
Rientrano nel campo di applicazione del contratto anche le prestazioni eseguite dal mandante prima della sottoscrizione del contratto (singolar- mente o insieme ad altri), a meno che il mandante non abbia già ceduto a
terzi i diritti correlati a queste prestazioni che ai sensi del diritto applicabi- le non devono essere imperativamente gestiti tramite una società di ge- stione. Laddove il mandante dovesse tornare a essere titolare di diritti precedentemente ceduti, questi saranno nuovamente compresi nel campo di applicazione del contratto, vale a dire ceduti a SWISSPERFORM ai fini di una gestione.
In costanza di contratto, nessuna prestazione può essere esclusa, a meno che si tratti di diritti correlati a prestazioni che per il diritto applicabile non devono essere imperativamente gestiti da una società di gestione. Resta riservata in ogni caso la possibilità di una limitazione territoriale ai sensi della cifra 4.2 delle presenti Condizioni generali di gestione.
3. Diritti di utilizzo e diritti al compenso ceduti ai fini di gestione
3.1 Ambito della gestione
Il mandante cede i diritti di cui alla cifra 1 del contratto a SWISSPERFORM e incarica quest'ultima di gestirli in tutto il mondo secondo le disposizioni degli statuti, dei regolamenti e del contratto. SWISSPERFORM dichiara di accettare la presente cessione.
3.2 Estensione della cessione
SWISSPERFORM, riceve con la cessione dei diritti, la facoltà di effettuare qualsiasi azione che si rendesse necessaria per la gestione dei diritti. È in particolare autorizzata a far valere in via giudiziale ed extragiudiziale i diritti e le richieste di risarcimento danni a proprio nome e ai fini di un accordo transattivo. Ha la facoltà di cedere a una società sorella svizzera o estera questi diritti o dei singoli poteri che le spettano nell'ambito della gestione.
3.3 Natura dell'obbligo di gestione
La cessione dei diritti di cui alla cifra 1 del contratto e l'obbligo di gestione di SWISSPERFORM si limitano alla gestione collettiva dei diritti. Non com- porta alcun obbligo da parte di SWISSPERFORM per la gestione dei diritti di ogni singolo caso.
SWISSPERFORM è tenuta a eseguire le proprie attività nel rispetto dei prin- cipi tipici di un’amministrazione sana ed economica. S'impegna a salva- guardare nel modo più esteso possibile i diritti ceduti.
La concessione in licenza e l'incasso delle indennità si basano tuttavia in linea di principio sulle informazioni e i dati degli utenti stessi. SWISSPER- FORM, per ragioni correlate ai costi, non può garantire una copertura del mercato e/o un'applicazione del diritto privi di lacune.
4. Validità territoriale del contratto
4.1 Aspetti generali
La cessione dei diritti di cui alla cifra 1 del contratto si riferisce alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein (a patto che ciò sia previsto dal contratto e sia valida la rispettiva decisione del comitato direttivo di SWISSPER- FORM), oltre che a tutti quei paesi del mondo, nei quali SWISSPERFORM ha sottoscritto con delle società sorelle degli accordi di reciprocità.
In questo senso, il mandante incarica SWISSPERFORM anche della gestio- ne dei diritti che gli spettano in Svizzera e all'estero e che vengono ammi- nistrati da una società sorella, e le cede i rispettivi diritti in Svizzera e all'e- stero di cui alla cifra 1 del contratto.
Il mandante riconosce gli accordi fra SWISSPERFORM e le società sorelle che escludono la possibilità di doppia affiliazione a organizzazioni addette alla gestione degli stessi diritti nello stesso territorio e s'impegna in caso di conflitto, a porre fine all’affiliazione alla società sorella dietro semplice richiesta di SWISSPERFORM. Altrimenti, nel caso in cui ciò fosse possibile, egli si impegna a porvi rimedio tramite limitazioni specifiche per i singoli paesi nell'ambito del contratto con SWISSPERFORM, come pure nei con- tratti di gestione con le società sorelle coinvolte.
4.2 Possibile limitazione territoriale
Il mandante può limitare territorialmente l’estensione della cessione dei diritti di cui alla cifra 1 del contratto e il mandato di gestione scegliendo fra tre varianti. Come prima variante («globale minus») il mandante può escludere alcuni paesi dalla cessione dei suoi diritti. Come seconda varian-
te («regionale plus») il mandante può limitare la cessione dei propri diritti alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein e ad altri paesi che indica. Come terza variante («regionale») il mandante può limitare la cessione dei propri diritti alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.
Una limitazione di questo tipo secondo una delle tre varianti significa che SWISSPERFORM non è tenuta, né è autorizzata a gestire i diritti del man- dante tramite le società sorelle nei paesi esclusi. Quindi il mandante, in riferimento a tali paesi esclusi, non ha nemmeno diritto a indennità mag- giorate, che potrebbero realizzarsi sul modello dei cosiddetti contratti di non scambio con società sorelle straniere per la remunerazione delle uti- lizzazioni all'estero.
Nel caso in cui il mandante volesse limitare per territorio la cessione dei propri diritti e il mandato di gestione ai sensi di una delle tre varianti, deve indicarlo alla cifra 2 del contratto. Questa dichiarazione può essere modifi- cata per iscritto dopo la firma del contratto, con un termine di preavviso di sei mesi con effetto a decorrere dall'inizio dell'anno civile.
Nel caso in cui il mandante non rilasciasse alcuna informazione alla cifra 2 del contratto o qualora le informazioni del mandante non fossero chiare o fossero incoerenti, si presume che la cessione vale per tutto il mondo (ai sensi della cifra 4.1 delle presenti Condizioni generali di gestione).
Il mandante è consapevole del fatto che nelle banche dati di SWISS- PERFORM, la registrazione delle limitazioni per territorio (vale a dire la prima e la seconda variante) è in fase di allestimento. Egli è pure consape- vole del fatto che tale registrazione richiederà, prima di essere completa, ancora un certo tempo. SWISSPERFORM non si assume pertanto alcuna responsabilità per danni derivanti al mandante da un'applicazione ancora incompleta delle limitazioni per territorio.
4.3 Gestione all'estero
SWISSPERFORM gestisce anche all'estero i diritti del mandante elencati alla cifra 1 del contratto, sempre che i relativi diritti vengano per legge analogamente riconosciuti e gestiti a livello collettivo e sempre che esista un contratto di reciprocità con la società sorella competente.
All’estero SWISSPERFORM s'impegna a gestire nella maniera più estesa possibile i diritti che le sono stati ceduti ai sensi della cifra 1 del contratto in collaborazione con le rispettive società sorelle. SWISSPERFORM comu- nica alla società sorella competente le utilizzazioni di cui è a conoscenza.
Per la gestione all'estero da parte delle società sorelle si applicano le dis- posizioni, le tariffe, le regole di ripartizione e i contratti validi nel rispettivo paese. Ogni società sorella definisce la propria modalità di lavoro in modo autonomo. Pertanto SWISSPERFORM non può garantire una gestione dei diritti del mandante priva di lacune. All’estero SWISSPERFORM non è tenu- ta a portare avanti la propria attività direttamente.
Qualora in un paese operassero diverse società sorelle, SWISSPERFORM stipula uno o più contratti di reciprocità con la società sorella o le società sorelle di sua scelta.
Le rivendicazioni dei titolari di diritti di gestione correlati alle prestazioni vengono gestite all'estero solo nella misura in cui il mandante è titolare, a livello territoriale e temporale, dei relativi diritti e lo comunica a SWISSPERFORM.
5. Responsabilità di SWISSPERFORM
SWISSPERFORM risponde della fedele e diligente esecuzione degli obblighi che le spettano a dipendenza del contratto. La responsabilità è limitata ai danni causati intenzionalmente o per negligenza grave. SWISSPERFORM non risponde dei pagamenti effettuati indebitamente o in maniera parziale ai mandanti, che sono stati versati a seguito di informazioni fornite dal mandante non palesemente sbagliate.
Per le azioni/omissioni delle società sorelle con cui SWISSPERFORM ha sottoscritto dei contratti di reciprocità al fine di gestire i diritti del man- dante, SWISSPERFORM risponde sulla base dei criteri del diritto di sostitu- zione di cui all'art. 399 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni. In particolare SWISSPERFORM non risponde per l'insolvenza di società sorelle svizzere o estere che rappresentano SWISSPERFORM nella gestione dei diritti del mandante.
6. Pretese verso SWISSPERFORM
Le pretese del mandante verso SWISSPERFORM possono essere cedute e costituite in pegno solo dopo esplicita autorizzazione scritta di quest’ultima.
7. Comunicazione elettronica
7.1 Generalità
SWISSPERFORM si avvale sempre più spesso dei mezzi elettronici (e-mail, servizi online ecc.) per la comunicazione con il mandante e per eseguire le proprie prestazioni. Essa è autorizzata a sostituire le forme di comunica- zione e di scambio di informazioni via posta utilizzate finora con i mezzi elettronici.
7.2 Comunicazione via mail
Con la comunicazione dell'indirizzo e-mail da parte del mandante a SWISSPERFORM, SWISSPERFORM e il mandante sono legittimati a comu- nicare tra di loro via posta elettronica. SWISSPERFORM ha il diritto di invia- re via mail al mandante tutte le comunicazioni e i documenti in preceden- za spediti per posta.
8. Informazioni sul titolare dei diritti, prestazioni e protezione dei dati
8.1 Generalità
Il mandante s'impegna a fornire a SWISSPERFORM le informazioni e le indicazioni necessarie per la definizione e la gestione dei suoi diritti e a mettere a disposizione della stessa la documentazione necessaria a que- sto scopo (ad esempio contratti, ecc.). Lo stesso vale per le informazioni e i documenti necessari ai fini della ripartizione.
Il mandante s'impegna a comunicare immediatamente le eventuali modi- fiche di indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo per i pa- gamenti, numero IVA ecc. Notifiche di conteggi e di corrispondenze di altro tipo all'ultimo indirizzo (postale o elettronico) comunicato dal mandante sono considerate come validamente avvenute.
In caso di mancata comunicazione di un indirizzo valido per le notifiche e i pagamenti, l'obbligo di SWISSPERFORM di recapitare conteggi e corri- spondenze di altro tipo, oltre che di pagare il ricavo della gestione, sarà sospeso. SWISSPERFORM non è tenuta a effettuare indagini volte a reperi- re l'indirizzo per notifiche e pagamenti.
Il mandante può nominare una persona avente diritto alla riscossione per richiedere e riscuotere il prodotto di gestione di SWISSPERFORM. In questo caso, il mandante si impegna a fornire a SWISSPERFORM tutte le informa- zioni necessarie per la ripartizione alla persona avente diritto alla riscos- sione. SWISSPERFORM accetta come beneficiario del pagamento una per- sona avente diritto alla riscossione solo se tale persona agisce come rap- presentante diretto del mandante.
SWISSPERFORM parte dal presupposto che il mandante è il beneficiario economico del prodotto della gestione versato derivante dalla riscossione e che egli paga le relative imposte. Se il mandante non è il beneficiario economico o lo è solo in parte, o l'autorità fiscale richiedesse delle infor- mazioni in merito alla persona del beneficiario economico, rispettivamen- te del prodotto della gestione che gli è stato versato, il mandante s'impe- gna, dietro semplice richiesta di SWISSPERFORM, a comunicarle tutte le informazioni necessarie a questo proposito.
In caso di decesso del mandante, i suoi successori devono indicare a SWISSPERFORM un rappresentante comune. Fino a che gli eredi sono sco- nosciuti o che non è stato nominato un rappresentante comune, rispetti- vamente non è stata eseguita in via definitiva la divisione dell'eredità, l'obbligo di SWISSPERFORM di notificare conteggi e corrispondenza di altro tipo, oltre che di versare il prodotto della gestione, è sospeso.
8.2 Comunicazione delle prestazioni
Il mandante s’impegna a notificare tutti i supporti sonori e audiovisivi di cui detiene i diritti del produttore elencati nella cifra 1 del contratto.
Il mandante riconosce eventuali disposizioni nel regolamento di riparti- zione, secondo cui i titolari di diritti che non sono stati documentati o fatti valere fino al momento stabilito all'interno del regolamento di ripartizio- ne, non potranno più essere considerati nell'ambito della ripartizione, o
verranno considerati solo in misura ridotta. Con tali disposizioni possono venire anche limitati i diritti del mandante che si riferiscono a una parteci- pazione retroattiva alle utilizzazioni che si sono realizzate prima dell'en- trata in vigore del contratto.
La dichiarazione dei produttori di supporti audio è trasmessa a SWISSPER- FORM. Per la notifica delle prestazioni su supporti audio valgono i seguenti termini:
- per tutte le prestazioni che sono state create prima della conclusione del contratto: entro tre mesi dalla conclusione del contratto;
- per tutte le prestazioni che vengono incise nel corso della durata del contratto su supporti audio: entro un mese dalla conclusione dell'inci- sione.
La dichiarazione dei produttori di supporti audiovisivi è trasmessa a SUIS- SIMAGE, la Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive, secondo i relativi regolamenti.
8.3 Impiego delle informazioni (protezione dei dati)
SWISSPERFORM ha la facoltà di elaborare tutte le informazioni concernen- ti il mandante e le sue rispettive prestazioni (nel seguito denominate «da- ti») per la gestione e l’amministrazione dei suoi diritti, per la lotta contro la pirateria e per finalità scientifiche.
Il mandante è d’accordo che SWISSPERFORM, nell'ambito di questa elabo- razione dei dati, in particolare
- gestisca un dossier sul mandante (cartaceo e/o elettronico);
- inserisca i dati nelle banche dati;
- diffonda i dati ai propri collaboratori, alle società sorelle svizzere ed estere, oltre che ad altre organizzazioni fidate in Svizzera e all'estero che si occupano della documentazione di diritti, nell'ambito di contrat- ti per il raggiungimento degli scopi menzionati;
- renda noti i dati a terzi nell'ambito di contratti per il raggiungimento degli scopi menzionati, anche in quei paesi in cui non viene garantita un'adeguata protezione dei dati corrispondente a quella prevista dal diritto svizzero. Tuttavia, ove possibile, SWISSPERFORM garantisce,
nell'ambito della trasmissione dei dati in altri paesi, il rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti, ad esempio, sottoscrivendo degli ac- cordi con i quali viene assicurato che i destinatari dei dati mantengano un livello di protezione dei dati adeguato.
SWISSPERFORM è autorizzata a rendere noti i dati ad autorità o uffici go- vernativi, ad autorità di sorveglianza o ad altre persone nel rispetto delle norme applicabili, delle disposizioni, delle ingiunzioni delle autorità, delle citazioni in giudizio, o di altri procedimenti simili, laddove ciò fosse pre- scritto o consentito dalla legge in vigore.
Anche qualora non fosse necessario per perseguire gli scopi di cui al capo- verso 1, le informazioni relative alle prestazioni registrate nelle banche dati di SWISSPERFORM e ai rispettivi aventi diritto (ma non relative ai pro- venti delle prestazioni) possono essere rese accessibili al pubblico in Sviz- zera e all'estero.
SWISSPERFORM si avvale di provvedimenti a livello tecnico e organizzativo al fine di proteggere i dati contro un'elaborazione non autorizzata.
Il mandante può richiedere in qualsiasi momento informazioni sui dati contenuti nella banca dati di SWISSPERFORM che lo riguardano e chiedere la rettifica dei dati errati.
9. Ripartizione e conteggi
9.1 Ripartizione delle entrate
Il mandante prende atto che SWISSPERFORM è obbligata ad allestire un regolamento di ripartizione dei compensi riscossi che viene sottoposto per approvazione all'autorità di sorveglianza, l’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI). La ripartizione dei compensi è eseguita secondo quanto previsto dal regolamento così approvato. SWISSPERFORM è pure obbliga- ta a coprire i costi amministrativi derivanti dal prodotto della gestione e a destinare una parte delle entrate a finalità culturali, sociali e per la lotta contro la pirateria, così come previsto negli statuti e nel regolamento di ripartizione. Vale il regolamento di ripartizione in vigore al momento dell’allestimento del conteggio.
Il mandante prende pure atto che SWISSPERFORM può trasferire singoli compiti nel settore della ripartizione a un'organizzazione adatta (nel se- guito denominata «organizzazione incaricata») secondo quanto previsto dal
regolamento di ripartizione.
Il mandante prende poi atto che il regolamento di ripartizione potrà essere modificato in qualsiasi momento. Ogni modifica del regolamento di ripar- tizione e – in caso di modifiche che richiedono un'autorizzazione – le deci- sioni dell'autorità di vigilanza, l'IPI, vengono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). In caso di decisione in materia di autorizza- zione dell'IPI, essa può essere contestata in giudizio entro 30 giorni dalla pubblicazione sul FUSC. Le modifiche del regolamento di ripartizione ven- gono quindi pubblicate sul sito Web di SWISSPERFORM.
9.2 Conteggi
SWISSPERFORM, rispettivamente l'organizzazione incaricata, è tenuta a presentare almeno una volta all'anno al mandante un conteggio che ripor- ta il reddito delle sue prestazioni secondo quanto previsto dal rispettivo regolamento di ripartizione o da quello delle società sorelle.
I conteggi vengono trasmessi all'ultimo indirizzo (postale o elettronico) comunicato dal mandante. Laddove SWISSPERFORM non disponesse di un indirizzo del mandante valido per le notifiche, valgono le disposizioni di cui alla cifra 8.1, capoversi 2 e 3 delle presenti Condizioni generali di ge- stione.
10. Tributi pubblici (imposte, assicurazioni sociali e simili) SWISSPERFORM è autorizzata a dedurre dal conteggio del prodotto della gestione eventuali imposte o altre tasse dovute in virtù della legislazione svizzera o estera o dipendente da accordi internazionali.
Al momento della conclusione del contratto, il mandante informa SWISSPERFORM se è soggetto o meno all’imposta sul valore aggiunto.
Il mandante comunica a SWISSERFORM qualsiasi variazione della sua posi- zione relativa all’imposta sul valore aggiunto.
SWISSPERFORM versa ai mandanti soggetti all’imposta sul valore aggiunto il prodotto di gestione, comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto do- vuta dal mandante, in modo che il prodotto netto di gestione rimanga al mandante.
Il mandante emette una fattura a SWISSPERFORM per il versamento del prodotto di gestione, con l'indicazione dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta. SWISSPERFORM si assume la fatturazione a nome del mandante, per cui non è necessario inviare la fattura a SWISSPER- FORM.
Se il mandante non è già registrato presso SWISSPERFORM come debitore dell’imposta sul valore aggiunto, l'assoggettamento del mandante all'im- posta sul valore aggiunto deve essere comunicato al più tardi 7 giorni pri- ma del pagamento del prodotto di gestione (in entrata presso SWISSPER- FORM). Se la comunicazione non è effettuata in tempo utile, il mandante perde il diritto all'aggiunta dell'imposta sul valore aggiunto sul pagamento in questione. SWISSPERFORM annuncia il pagamento del prodotto di ge- stione almeno 14 giorni prima del pagamento (in uscita presso SWISSPER- FORM).
Se il mandante è registrato presso SWISSPERFORM come debitore dell'im- posta sul valore aggiunto, la venuta meno dell’assoggettamento del man- dante all’imposta sul valore aggiunto deve essere comunicata al più tardi 7 giorni prima del pagamento del prodotto di gestione (in entrata presso SWISSPERFORM). Se la comunicazione non viene inoltrata entro i termini previsti, il prodotto di gestione viene versato con l'imposta sul valore ag- giunto e nella fattura del mandante figurerà l'imposta sul valore aggiunto. Non sussiste alcun diritto alla correzione della fattura. SWISSPERFORM annuncia il pagamento del prodotto di gestione almeno 14 giorni prima del pagamento (in uscita presso SWISSPERFORM). Il mandante che ha effettuato tardivamente la comunicazione, riconosce che l’indicazione dell’imposta sul valore aggiunto nella sua fattura allestita da SWISSPER- FORM per suo conto, dà luogo ad un debito dell’imposta sul valore aggiun- to del mandante.
Se la dichiarazione di un mandante di essere soggetto all'imposta sul valo- re aggiunto non corrisponde ai fatti, il mandante che presenta una dichia-
razione errata riconosce che l'obbligo di pagamento dell’imposta sul valo- re aggiunto del mandante deriva dall'indicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella sua fattura allestita da SWISSPERFORM per suo conto. SWISSPERFOM non è obbligata ad accettare una correzione della fattura del mandante.
Se la dichiarazione del mandante di non essere (o non essere più) soggetto all'imposta sul valore aggiunto non corrisponde ai fatti, il mandante perde il diritto all'aggiunta dell'imposta sul valore aggiunto, se è già stato effet- tuato un pagamento basato sulla dichiarazione errata.
Nel caso in cui SWISSPERFORM acconsenta alla correzione di una fattura, il mandante deve rimborsare l'importo ricevuto a titolo di aggiunta dell'im- posta sul valore aggiunto (inclusi gli interessi del 10% annuo dal ricevi- mento del pagamento più l’imposta sul valore aggiunto sugli interessi).
SWISSPERFORM si riserva il diritto di rimborsare al mandante l'imposta sul valore aggiunto trattenuta, solo dopo che l'Amministrazione federale delle contribuzioni avrà stabilito prima di ogni pagamento l'assoggettamento o meno del mandante all'imposta sul valore aggiunto.
Il mandante è tenuto ad allestire direttamente i conteggi dell'imposta sul valore aggiunto con l'Amministrazione delle contribuzioni.
Il mandante è tenuto a risarcire a SWISSPERFORM gli eventuali ulteriori danni derivanti da una comunicazione errata o tardiva del suo assogget- tamento all'imposta sul valore aggiunto.
Il mandante è personalmente responsabile della dichiarazione dei conteg- gi del prodotto della gestione alle autorità fiscali e alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, ecc.).
Le disposizioni della presente cifra si applicano anche se il mandante no- mina una persona avente diritto alla riscossione (ai sensi della cifra 8.1 capoverso 4 delle presenti Condizioni generali di gestione) per richiedere e riscuotere il prodotto di gestione di SWISSPERFORM. Il mandante è re- sponsabile di garantire che la persona avente diritto alla riscossione effet- tui correttamente tutte le comunicazioni e rispetti le scadenze. Le comuni- cazioni errate e il mancato rispetto delle scadenze da parte della persona avente diritto alla riscossione sono imputabili al mandante.
Il mandante che si fa rappresentare da una persona avente diritto alla ri- scossione, annota sulla fattura che il pagamento viene effettuato a favore di una persona avente diritto alla riscossione. La fattura contiene sia in- formazioni dettagliate sulla persona avente diritto alla riscossione che sull’avente diritto stesso.
Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni di cui alla presente cifra devono essere effettuate utilizzando i formulari SWISSPERFORM. Le comunicazioni e le dichiarazioni fatte con altri mezzi si considerano non ricevute.
SWISSPERFORM può affidare a terzi l'adempimento degli obblighi derivan- ti dalla presente disposizione.
11. Contestazioni
Le contestazioni, come ad esempio quelle contro un conteggio dei com- pensi allestito da SWISSPERFORM o dall'organizzazione incaricata, devono essere trasmesse per iscritto a SWISSPERFORM, rispettivamente all'orga- nizzazione incaricata, entro 60 giorni dall'invio, fatti salvi termini più lun- ghi in conformità alle disposizioni del regolamento di ripartizione. In caso di mancata contestazione, si riterrà che il contenuto della comunicazione è stato approvato.
12. Disposizioni integrative
Il mandante riconosce gli statuti di SWISSPERFORM e i rispettivi regola- menti nella versione in vigore. Le versioni più recenti degli statuti e dei regolamenti sono disponibili sul sito Web di SWISSPERFORM e sono vinco- lanti per il mandante.
13. Entrata in vigore e fine del contratto
13.1 Entrata in vigore
Il contratto entra in vigore al momento della sottoscrizione delle due parti e avrà una durata indeterminata.
Il contratto sostituisce tutti quelli precedenti tra le parti.
13.2 Fine
Il contratto può essere disdetto con un preavviso di sei mesi per la fine ogni anno civile.
In mancanza di un indirizzo valido per le notifiche durante cinque anni, il contratto si estinguerà automaticamente alla fine dell’anno successivo.
Una volta trascorsi dieci anni dal decesso di un mandante senza che i suc- cessori abbiano comunicato a SWISSPERFORM un rappresentante comu- ne, il contratto si estinguerà automaticamente alla fine dell'anno successi- vo.
Laddove il contratto si estinguesse per mancanza di un indirizzo valido ai sensi del capoverso 2 o per mancata comunicazione di un rappresentante ai sensi del capoverso 3, il prodotto della gestione che non può essere versato verrà conservato per altri cinque anni, trascorso tale periodo di- verrà di proprietà di SWISSPERFORM.
Fintanto che il saldo di conto del mandante è negativo, sono sospesi il diritto di disdetta del mandante e la cessazione automatica del contratto per mancanza di un indirizzo valido ai sensi del capoverso 2 combinato con il capoverso 4.
Con la cessazione del contratto, il mandante tornerà a essere titolare dei diritti ceduti.
Non risentiranno della cessazione del contratto le utilizzazioni già conces- se in licenza da SWISSPERFORM e che hanno luogo solo dopo la scadenza del contratto.
13.3 Conseguenze finanziarie in caso di cessazione del contratto
Il mandante ha diritto di ricevere da SWISSPERFORM, rispettivamente dall'organizzazione incaricata, anche dopo la cessazione del contratto, il conteggio delle utilizzazioni concesse nel corso della durata del contratto nonché il pagamento delle indennità che gli spettano. Qualora SWISS- PERFORM venga a conoscenza dal mandante che per il periodo dopo la cessazione del contratto egli è membro di un'altra organizzazione estera addetta alla riscossione con cui SWISSPERFORM ha sottoscritto un con- tratto di reciprocità per la gestione dei diritti di protezione affini e che il
xxxxxxxx ha ceduto a quest'organizzazione i propri diritti di gestione anche in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, SWISSPERFORM potrà versare le indennità successive dipendenti da utilizzazioni avvenute nel corso del contratto a questa organizzazione addetta alla riscossione, con l’invito a farle proseguire al mandante. Tuttavia SWISSPERFORM non è tenuta a effettuare indagini sulle eventuali affiliazioni del mandante a organizzazioni estere addette alla riscossione avvenute dopo la cessazione del contratto.
Non vi sono altri diritti di natura finanziaria verso SWISSPERFORM.
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