DISEGNO DI LEGGE
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
--------------------------------- VI L E G I S L A T U R A ----------------------------------
(N. 2531)
DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1976
(V. Stampato n. 4428)
presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)
di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(RUMOR)
e col Ministro dell’Interno
(COSSIGA)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 aprile 1976
Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1976, n. 76, contenente disposizioni per l’applicazione dell’Accordo stipu lato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America
DISEGNO DI LEGGE
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1976, n. 76, concernente disposizio ni per l'esecuzione dell'Accordo stipulato il
29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipar timento della giustizia degli Stati Uniti d'America.
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Decreto-legge 1° aprile 1976, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 90 del 6 aprile 1976.
IL PRESID ENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l ’articolo 77, secondo com m a, della Costituzione;
R itenuta la necessità e l ’urgenza 'di em anare disposizioni per l ’ap- plieazione d e ll’Accordo, annesso al presente decreto, stipulato il 29
m arzo 1976 dal M inistero di grazia e giustizia della R epubblica ita liana col D ipartim ento della giustizia degli Stati U niti d ’Am erica re lativo alla reciproca assistenza alle autorità g iudiziaria o di polizia dei due Stali m ordine alle presunte attività com m erciali illecite svolte in Italia dalla società Lockheed e d a società sussidiarie o ad essa affiliate,
Sentito il Consiglio dei M inistri;
Sulla proposta del M inistro per la grazia e la giustizia, di con certo con ì M inistri per gli affari esteri e p er l ’in terno:
D ecreTa :
A r TIcolo 1.
Nel presente decreto l ’espressione Accordo designa l ’Accordo, di
cui m prem essa, stipulato il 29 m arzo 1976 tra il M inistero di grazia e giustizia della R epubblica italiana e il D ipartim ento della giustizia
degli Stati U niti d ’Am erica per la reciproca assistenza nelle indagini
giudiziarie e di polizia relative ad accertam enti di asseriti illeciti nelle attività com m erciali m Italia della società Lockheed e di altre ad essa sussidiarie o affiliate
Ai fini del presente decreto si considerano autorità giudiziaria ad ogni effetto anche gli organi costituiti per ì procedim enti di accusa previsti d a ll’articolo 96 della Costituzione.
A r TIcolo 2.
Ai fini e nei lim iti previsti d all’Accordo, il M inistro per la grazia e la giustizia, su dom anda delle com petenti autorità giudiziarie e di polizia, richiede al D ipartim ento della giustizia degli Stati U niti le inform azioni e docum entazioni, ritenute utili ai fini delle indagini svolte dalle autorità suddette m procedim enti penali, civili o am m inistra tivi concernenti presunti illeciti relativi alleattività com m erciali svolte m Italia dalla società Lockheed e da società sussidiarie o ad essa affiliate.
Gli atti così acquisiti, sono consegnati dal M inistro per la grazia e giustizia alle autorità richiedenti previa apposizione a fronte di stam pigliatura che ne richiam i il carattere riservato e la soggezione alla disciplina d ’uso prevista dal presente decreto.
Le autorità che ne ottengano la consegna devono salvaguardare il carattere riservato degli atti, non possono com unicarli a terzi né usarli se non ai fini di procedim enti su indicati e nel rispetto di quanto prescritto nel successivo articolo.
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A r TIcolo 3
L ’autorità giudiziaria e quella di polizia non possono fare uso a nessun effetto nei procedim ene penali, civili o am m inistrativi degli atti acquisiti ai sensi del precedente articolo, se non dopo che il Mi nistro per la grazia e giustizia, al quale debbono darne notizia, abbia loro comunicato di avere proceduto alla consultazione del D ipartim ento della giustizia degli Stati Uniti come prescritto per le due p arti dal paragrafo 6 dell’Accordo.
A r TIcolo 4
Gli interrogatori assunti negli Stati Uniti d ’America di persone ivi residenti dalle autorità giudiziaria e di polizia italiane sono validi a tu tti gli effetti nei procedim enti penali, civili e am m inistrativi p re visti nel presente decreto a condizione che siano osservate per l ’assu n zione le m odalità e le garanzie prescritte d a ll’Accordo.
Sono valide agli stessi effetti suindicati le deposizioni testim oniali, le dichiarazioni e ì docum enti acquisiti negli Stati Uniti d ’A m erica col rispetto delle norm e di procedura prescritte dalla legislazione ita liana.
A r TIcolo 5 .
Ai soli fini previsti d a ll’Accordo e nei lim iti da esso stabiliti, le autorità giudiziaria e di polizia italiane sono tenute, su richiesta del M inistro per la grazia e giustizia, m accoglimento delle dom ande pervenute dal D ipartim ento della giustizia degli Stati Uniti d ’Am e rica, a consegnare tu tti gli atti indicati nel precedente articolo 2.
È consentito altresì alle autorità giudiziaria e di polizia degli Stati Uniti di espletare, nel territorio della Repubblica, quanto indicato nel l ’articolo precedente nel rispetto delle m odalità e delle condizioni p re viste dall’Accordo e con l ’osservanza delle procedure previste dalla legislazione dell’autorità procedente
A r TIcolo 6 .
Le autorità giudiziaria o di polizia, richieste, ai sensi del prece dente articolo 5, di fornire inform azioni o docum enti, possono chie dere ai M inistro per la grazia e giustizia di ritard are o rifiutare, come previsto dall’Accordo, l ’esecuzione della richiesta qualora questa possa interferire con u n ’inchiesta o un procedim ento civile, penale o am m inistrativo in corso
A r TIcolo 7
Oltre ciò che è espressam ente previsto dalle disposizioni prece denti, è altresì consentito alle autorità giudiziaria e di polizia ita liane il com pim ento di q u an t’altro necessario per l ’esecuzione d e ll’Ac cordo.
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A r TIcolo 8 .
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della R epubblica ita liana e sarà presentato alle Camere per la conversione m legge.
Il presente decreto, m unito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della R epubblica ita liana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os servare
Dato a Roma addì 1° aprile 1976
LEONE
M oro - B o n Ifa c Io - R u M o r - C o ss IG a
Visto il Guardasigilli■ B o n Ifa c Io
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PROCEDURES FOR MUTUAL ASSISTANCE IN THE ADM INISTRA TION OF JUSTICE IN CONNECTION W IT H THE LOCKEED AIRCRAFT CORPORATION MATTER
The U nited States D epartm ent of Justice and the Italian M ini stero di grazia e giustizia, hereinafter referred to as « the parties », confirm the following procedures m regard to m utual assistance to be rendered to agencies w ith law enforcem ent responsibilities m their respective countries w ith respect to alleged illicit acts p ertain in g to the sales activities m Italy of the Lockheed A ircraft Corporation and iS subsidiaries or affiliates
1 All requests for assistance shall be com m unicated betw een ihe parties through the diplom atic channel.
2 Upon request, the parties shall use their best efforts to m ake civaiJable to each other relevant and m aterial inform ation, such as statem ents, depositions, docum ents, business records, correspondence or other m aterials, available to them concerning alleged illicit acts per- lainm g to the sales activities m Italy of the Lockheed A ircraft Cor poration and its subsidiaries or affiliates.
3 Such inform xxxxx shall be used exclusively for purposes of investigation conducted by agencies w ith law enforcem ent responsibilities and m ensuing crim inal, civil and adm inistrative proceedings, h erein after referred to as « legal proceedings ».
4 Except as provided m paragraph 5, all such inform ation m ade available by the parties pursuant to these procedures, and all correspon dence betw een the parties relating to such inform ation and to the im plem entation of these procedures, shall be kept confidential and shall not be disclosed to th ird parties or to governm ent agencies h a ving no law enforcem ent responsibilities. Disclosure to other agencies having law enforcem ent responsibilities shall be conditioned on the recipient agency’s acceptance of the term s set forth herein. Should a subsequent change m the domestic law im pair the ability of the re questing state, or an agency thereof, to carry out the term s set forth herein, the requiestm g state shall prom ptly return all m aterials m ade available hereunder to the requested state.
In the event of breach of confidentiality, the other party may discontinue cooperation under these procedures.
5 Inform ation m ade available p u rsuant to these procedures may be used freely m ensuing legal proceedings m the requesting state in w hich an agency of the requesting state having law enforcem ent responsibilities is a party, and the parties shall use their best efforts to furnish the inform ation for purposes of such legal proceedings m such form as to render it adm issible pursuant to the rules of evi dence m existence m the requesting state, including, but not lim ited
.0 , certifications, authentications, and such other assistance as may be necessary to provide the foundation for the adm issibility of xxxx xxxxx
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6. The parties shall give advance notice and afford an opportu nity for consultation prior to the use, w ith in the m eaning of p ara
graph 5, of any inform xxxxx m ade available pursuant to these pro cedures.
7 Upon request, the parties agree to perm it the interview ing of persons m their respective countries by law enforcem ent officials of the other party, provided advance notice is given of the identity of the persons to be interview ed and of the place of the interview Representatives of the other party m ay be present at such interview s. The parties w ill assist each other in arranging for such interview s and w ill perm it the taking of testim ony or statem ents or the pro duction of docum ents and other m aterials m accordance w ith the prac tice or procedure of the requesting state. The requesting party shall not pursue its request for an interview or for the production of docum ents and other m aterials if the requested party considers that it w ould interfere w ith an ongoing investigation or proceeding being conducted by the authorities of the requested party
8 The parties shall use their best efforts to assist m the expe ditious execution of letters rogatory issued by the judicial authorities of their respective countries m connection w ith any legal proceedings w hich m ay ensue m their respective countries.
9 The assistance to be rendered to a requesting state shall not be required to extend to such acts by the authorities of the reque sted state as m ight result m the im m unization of any person from prosecution m the requested state
10 All actions to be taken by a requested state w ill be perfor m ed subject to all lim itations im posed by its domestic law . Execu tion of a request for assistance m ay be postponed or denied if exe cution w ould interfere w ith an ongoing investigation or legal procee ding m the requested state
11. N othing contained herein shall lim it the rights of the p a r ties to utilize for any purpose inform ation w hich is obtained by the parties independent of these procedures
12. The m u tual assistance to be rendered by the parties pursuant to these procedures is designed solely for the benefit of their respec tive agencies having law enforcem ent responsibilities and is not inten ded or designed to benefit th ird parties or to affect the adm issibility of evidence under the law s of either the U nited States orItaly.
13. These procedures shall enter into force upon notification by the M inistero di Grazia e Giustizia that all requirem ents under Italian law to im plem ent its provisions have been accom plished.
Done at W ashington, D. C., 29th day of M arch 1976
For the M inistero di grazia For the U nited States
e giustizia
X xxxxXx Gaja
D epartm ent of Justice
R Ic H ard T H o r n b u r G H
Am bassador of Italy
Visto, il M inistro di grazia e giustizia. B o n Ifa c Io
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TRADUZIONE INFORM ALE
PROCEDURE PER L’ASSISTENZA RECIPROCA NELL’AM M I NISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN RELAZIONE AL CASO DELLA SOCIETÀ AERONAUTICA LOCKHEED
Il D ipartim ento della giustizia degli Stati U niti ed il M inistero di grazia e giustizia italiano, d ’ora in poi citati come « le parti » stabili scono le seguenti procedure concernenti l ’assistenza reciproca che do
vrà essere fornita alle autorità responsabili per l ’applicazione delle leggi giudiziarie e di polizia (« w ith law enforcem ent responsibilities ») nei rispettivi paesi per quanto riguarda gli asseriti atti illeciti relativi alle attività com m erciali in Italia dalla Società aeronautica Lockheed e di società sussidiarie o ad essa affiliate:
1. Tutte le richieste di assistenza verranno trasm esse tra le parti per i canali diplom atici.
2. Qualora ne vengano richieste, le parti faranno ogni possibile sforzo per m ettersi reciprocam ente a disposizione le inform azioni utili e pertinenti, quali dichiarazioni, deposizioni, docum enti, libri conta bili, corrispondenza o altro m ateriale di cui esse dispongano e che concernono asseriti atti illeciti relativi alle attività com m erciali in Italia della Società Lockheed e di società sussidiarie o ad essa affiliate.
3. Xxxx inform azioni dovranno essere usate esclusivam ente ai fini delle indagini svolte dalle autorità giudiziarie e di polizia ed in ogni procedim ento civile, penale o am m inistrativo che ne possa derivare, d ’ora in poi citato come « procedim ento legale ».
4. Eccetto quanto disposto nel paragrafo 5, tutte le inform azioni fornite dalle parti ai sensi della presente procedura, ed ogni corri spondenza tra le parti relativa a tali inform azioni ed alla esecuzione delle suddette procedure, dovranno m antenere carattere di riservatezza e non dovranno essere portate a conoscenza di terzi o di autorità go vernative, che non siano giudiziarie o di polizia. La loro com unica zione ad altre autorità giudiziarie o di polizia dovrà essere condizio nata a ll’accettazione, da parte delle autorità riceventi, delle disposi zioni contenute nel presente documento.
Qualora un successivo cam biam ento della legge nazionale dovesse m enom are la possibilità dello Stato richiedente o di una sua agenzia di xxxx xxxxx le condizioni qui stabilite, lo Stato richiedente restituirà senza indugio allo Stato richiesto tutti i m ateriali forniti in base al predetto accordo.
Nel caso che venga violato i.1 carattere riservato di tali inform a zioni, l ’altra parte potrà interrom pere la cooperazione prevista dalle presenti procedure.
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5. Le inform azioni fornite ai sensi delie presenti procedure po tranno essere liberam ente usate in ogni procedim ento legale che venga iniziato nello Stato richiedente e di cui sia parte u n ente dello Stato richiedente, e le parti faranno ogni possibile sforzo per fornire le inform azioni richieste ai fini di tali procedim enti legali, in form a tale da renderle am m issibili, ai sensi delle norm e procedurali relative alle prove in vigore nel Paese richiedente, con particolare riguardo alle certificazioni, alle autentificazioni e a quelle altre form e di assistenza che possano essere necessarie per porre le basi per l ’am m issibilità della prova.
6. Le parti dovranno dare preventiva notizia e dare la possibilità di una consultazione prim a d e ll’uso, ai sensi del paragrafo 5, di ogni inform azione resa disponibile in base alla presente procedura.
7. Le parti concordano di consentire, a richiesta, che persone nel loro paese rispettivo siano interrogate da funzionari di autorità giudi ziaria o di polizia d e ll’altra parte (« law enforcem ent officials of the other party ») a condizione che sia data preventiva com unicazione del l ’identità delle persone da sentire e della località in cui la interroga zione deve aver luogo. R appresentanti d e ll’a ltra parte potranno essere presenti a tali interrogatori. Le parti si presteranno reciprocam ente assistenza nel predisporre tali incontri e perm etteranno che vengano raccolte testim onianze o dichiarazioni o che vengano prodotti docu m enti ed altri m ateriali in conform ità con le consuetudini o le norm e di procedura del Paese richiedente. La parte richiedente non insisterà nella sua richiesta di interrogare talune persone o di ricevere docu m enti ed altri m ateriali, qualora la p arte richiesta ritenga che ciò po trebbe interferire con una indagine in corso o con un procedim ento condotto dalle autorità della parte cui è rivolta la richiesta.
8. Le parti faranno ogni possibile sforzo per favorire una rapida esecuzione delle lettere rogatorie emesse dalle autorità giudiziarie del loro Paese rispettivo in relazione con procedim enti legali che possano essere iniziati nei loro Paesi rispettivi.
9. Non potrà richiedersi che l ’assistenza da fornire allo Stato ri chiedente si estenda anche ad atti com piuti da parte di autorità dello Stato richiesto che possano avere come risultato l ’im m unità di una persona nei confronti dell’azione penale dello Stato richiesto.
10. Tutti gli atti che dovranno essere com piuti da parte di uno Stato richiesto, saranno eseguiti in conform ità con le lim itazioni im poste dalla sua legge interna. L’esecuzione di una richiesta di assi stenza potrà essere posticipata o .rifiutata, qualora essa possa interfe rire con una inchiesta o con un procedim ento legale in corso nello Stato richiesto.
11. N ulla di quanto è previsto nel presente docum ento potrà lim i tare i diritti delle parti ad utilizzare per qualsiasi fine le inform azioni ottenute dalle parti al di fuori della presente procedura.
12. L ’assistenza reciproca che dovrà essere fornita dalle parti ai sensi della presente procedura è prevista unicam ente nell’interesse delle
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xxxx rispettive autorità giudiziarie e di polizia (« respective agencies having law enforcem ent responsabilities ») e non è prevista o intesa nell’interesse di terze parti e non deve influenzare l ’am m issibilità delle prove secondo le leggi sia degli Stati U niti che dell’Italia.
13. Tali procedure entreranno in vigore al momento della notifica da parte del M inistero di grazia e giustizia che tutti i requisiti della legge italiana per l ’attuazione delle sue disposizioni sono stati sod disfatti.
Patto a W ashington, D.C., il 29 m arzo 1976.
Per il M inistero di grazia P er il D ipartim ento della giustizia e giustizia degli Stati Uniti
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Am basciatore d ’Italia