Delibera del Direttore Generale n. 587 del 28-10-2021
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 587 del 28-10-2021
Proposta n. 1106 del 2021
Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO PER LA COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DELL’ASSISTENZA MEDICA AI PAZIENTI ONCOLOGICI PEDIATRICI.
Dirigente: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Struttura Dirigente: AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Delibera del Direttore Generale n. 587 firmata digitalmente il 28-10-2021
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Convenzione con soggetti pubblici |
Contenuto | RINNOVO CONVENZIONE CON L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO PER LA COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DELL’ASSISTENZA MEDICA AI PAZIENTI ONCOLOGICI PEDIATRICI. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Direttore della Struttura | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | NO |
Conti Economici | |||
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
A | 14 | Schema di convenzione ed accluso accordo di contitolarità per il trattamento dei dati |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n.92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’AOU Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
Su proposta del Responsabile della S.O.C Affari Generali e Sviluppo, Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso che:
- l’art. 15 della Legge n. 241 del 1990 prevede che “…anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14 (Conferenze dei Servizi), le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l’A.O.U. Xxxxx opera costantemente per la promozione e lo svolgimento di attività utili a diffondere, trasferire e valorizzare le conoscenze e le esperienze proprie attraverso collaborazioni con altri enti di ricerca, università, strutture sanitarie nazionali ed internazionali;
- l’AOU Xxxxx di Firenze è centro di riferimento non solo cittadino e regionale, ma anche nazionale per la Pediatria per numerose patologie pediatriche, tra cui le patologie oncologiche;
- l’AOU Meyer collabora, tramite rapporto convenzionale, con la SOD Radioterapia del Dipartimento Oncologico e di Chirurgia ad indirizzo robotico dell’AOU Careggi per partecipazione ai Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) e la esecuzione dei trattamenti radioterapici pediatrici;
- la Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito delle sue competenze, ha istituito presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) una Unità Operativa di Protonterapia (CPT) incardinata presso l’Ospedale di Trento la quale utilizza soluzioni tra le più avanzate in tema di trattamento specifico dei tumori infantili;
- che l’AOU Xxxxx e l’APSS di Trento, tenuto conto delle proprie specifiche competenze e delle soluzioni utilizzate sempre più avanzate in tema di radioterapia nel campo specifico dei tumori
infantili, intendono condividere il proprio know-how allo scopo di costruire una serie di modelli organizzativi in grado di garantire una complessiva presa in carico del paziente pediatrico;
- la protonterapia risulta contemplata nelle disposizioni sull’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del D.P.C.M. 12.01.2017 (nuovi LEA), la cui entrata in vigore risulta peraltro subordinata all’adozione di ulteriori atti ministeriali ex art. 64 c.2; per tale ragione le prestazioni di protonterapia non sono, al momento, erogabili in regime di mobilità sanitaria interregionale;
- la Giunta della Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 1524 del 4 settembre 2014 ha definito le tariffe da applicare per i trattamenti di protonterapia – sulla scorta delle quali, attraverso il piano terapeutico, si può definire il costo delle prestazioni - e, in relazione ai pazienti non residenti in Provincia di Trento da almeno 3 anni, ha previsto che debba essere richiesto un preventivo nulla osta per l’accollo della spesa da parte della regione/asl di appartenenza;
- tra le due Aziende intercorrono, da tempo, rapporti di collaborazione reciproca, in particolare in ambito oncologico pediatrico, disciplinati da una convenzione giunta a scadenza;
Considerato che a seguito di accordi intercorsi tra le due Aziende, si è concordato sulla opportunità di proseguire la collaborazione sottoscrivendo un nuovo accordo convenzionale al fine di assicurare un’adeguata assistenza medica ai pazienti oncologici pediatrici con particolare riguardo al trattamento con Protonterapia (PT);
Dato atto che il Referente aziendale della convenzione in oggetto risulta essere il Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Responsabile XXXX Neuro Oncologia;
Visto lo schema di convenzione da sottoscrivere con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento allegato A al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;
Dato atto che dalla stipula dell’accordo di cui sopra non derivano oneri economici a carico dell’AOU Meyer;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
Vista la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1) Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, di durata triennale, rinnovabile per la medesima durata, per la collaborazione nell’ambito dell’assistenza medica ai pazienti oncologici pediatrici con particolare riguardo al trattamento con Protonterapia e lo sviluppo di programmi di ricerca congiunti in ambito oncologico pediatrico, secondo lo schema allegato A al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che dalla stipula dell’accordo di cui sopra non derivano oneri economici a carico dell’AOU Xxxxx.
3) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
CONVENZIONE CON L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX PER LA COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DELL’ASSISTENZA MEDICA AI PAZIENTI ONCOLOGICI PEDIATRICI
TRA
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx, di seguito più brevemente “Ospedale Meyer”, con sede a Firenze, c.a.p. 50139, Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00, C.F./P.I. 02175680483, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda
E
l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di seguito più brevemente “APSS”, con sede in Trento,
c.a.p. 38123, Xxx Xxxxxxxxx 00, C.F./P.I. 01429410226, legalmente rappresentata dal Direttore Generale f.f. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’APSS
PREMESSO CHE:
• l’art. 15 della Legge n. 241 del 1990 prevede che “…anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14 (Conferenze dei Servizi), le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
• l’Ospedale Meyer di Firenze è centro di riferimento nazionale per numerose patologie pediatriche, tra cui le patologie oncologiche; l’AOU Xxxxx collabora, tramite rapporto convenzionale, con la SOD Radioterapia del Dipartimento Oncologico e di Chirurgia ad indirizzo robotico dell’AOU Careggi per la condivisione dei protocolli clinici, la partecipazione ai Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) e la esecuzione dei trattamenti radioterapici pediatrici;
• la Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito delle sue competenze, ha istituito presso l’APSS una Unità Operativa di Protonterapia (CPT) incardinata presso l’Ospedale di Trento;
• l’U.O. di Protonterapia utilizza soluzioni tra le più avanzate in tema di trattamento specifico dei tumori infantili;
• le Istituzioni sunnominate utilizzano soluzioni sempre più avanzate in tema di radioterapia nel campo specifico dei tumori infantili;
• le Parti, viste le specifiche competenze in capo a ciascuna di esse, intendono condividere il proprio know-how allo scopo di costruire una serie di modelli organizzativi in grado di garantire una complessiva presa in carico del paziente pediatrico;
• la protonterapia risulta contemplata nelle disposizioni sull’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del D.P.C.M. 12.01.2017 (nuovi LEA), la cui entrata in vigore risulta peraltro subordinata all’adozione di ulteriori atti ministeriali ex art. 64 comma 2; per tale ragione le prestazioni di protonterapia non sono, alla data della stipula della presente convenzione, erogabili in regime di mobilità sanitaria interregionale;
• la Giunta della Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 1524 del 4 settembre 2014 ha definito le tariffe da applicare per i trattamenti di protonterapia e, in relazione ai pazienti non residenti in Provincia di Trento da almeno 3 anni, ha previsto che debba essere richiesto un preventivo nulla osta per l’accollo della spesa da parte della Regione/Asl di appartenenza;
• tra le due Aziende intercorrono, da tempo, rapporti di collaborazione reciproca, in particolare in ambito oncologico pediatrico, disciplinati da una convenzione giunta a scadenza;
• a seguito di accordi intercorsi tra le due Aziende, si è concordato sulla opportunità di proseguire la collaborazione sottoscrivendo un nuovo accordo convenzionale al fine di assicurare un’adeguata assistenza medica ai pazienti oncologici pediatrici con particolare riguardo al trattamento con Protonterapia (PT);
• che gli obblighi di cui alla presente convenzione intercorrono soltanto tra APSS ed Ospedale Meyer;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto
La presente convenzione stabilisce le condizioni generali e i termini per la collaborazione tra le parti interessate per tutti gli aspetti connessi al conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.
Nello specifico le Parti concordano di collaborare nell’ambito dell’assistenza medica ai pazienti oncologici pediatrici con particolare riguardo al trattamento con Protonterapia (PT) e di sviluppare anche programmi di ricerca congiunti in ambito oncologico pediatrico.
Art. 2 – Contenuti ed obiettivi
Con la presente convenzione le Parti concordano di strutturare una collaborazione in ambito oncologico pediatrico secondo un percorso dedicato ai pazienti pediatrici inviati dall’Ospedale Meyer per il trattamento.
A tal proposito è stato costituito, tra le due Aziende, un Gruppo di Lavoro Multidisciplinare finalizzato alla definizione ed all’aggiornamento continuo dei criteri e dei protocolli condivisi di accesso alle prestazioni ed alla discussione dei casi clinici più complessi.
Il gruppo, costituito da diversi Professionisti dotati di competenze diverse, è formato sia da specialisti dell’APSS in possesso di competenze nel campo della pediatria, radioterapia con fotoni e protoni e della neurochirurgia pediatrica, sia da specialisti dell’Ospedale Meyer con esperienza in ambito pediatrico, oncologico, neuro oncologico pediatrico, neurochirurgico pediatrico ed in radioterapia, tramite la collaborazione con l’AOU Careggi.
Il Gruppo ha il compito di raccogliere e analizzare, in maniera integrata, i dati di follow up al fine di aggiornare e ridefinire i protocolli e di misurare gli esiti dei trattamenti di protonterapia.
Sulla base dei criteri condivisi di accesso definiti dal Gruppo di lavoro, il paziente individuato dall’Ospedale Meyer per il trattamento con protoni viene gestito con la seguente modalità:
• il paziente rimane in carico all’Ospedale Meyer durante la fase di inquadramento diagnostico e di follow up;
• l’Ospedale Meyer può inviare il paziente direttamente per il trattamento in quanto rispondente ai criteri individuati dal Gruppo multidisciplinare congiunto;
• l’Ospedale Meyer può ritenere necessaria una valutazione congiunta di protonterapia e in tal caso attiva il Gruppo multidisciplinare congiunto (indicativamente tramite videoconferenza) secondo le modalità che verranno definite dal gruppo stesso;
• nei casi di valutazione positiva, il paziente verrà presentato al gruppo multidisciplinare pediatrico di Trento e congiuntamente si definiranno le fasi successive del trattamento.
I pazienti inviati a Trento verranno preparati secondo criteri clinici definiti attraverso un protocollo condiviso e verrà preso in carico dall’Unità Operativa di Pediatria di Trento attraverso l’apertura di un Day Hospital pediatrico, che rimarrà attivo per tutta la durata del trattamento con protoni.
Il costo del Day Hospital pediatrico verrà tariffato come da accordo Stato - Regioni sulla mobilità sanitaria e sarà ulteriore rispetto al costo del trattamento di protonterapia, calcolato per giornate di accesso in U.O. di Pediatria.
A trattamento ultimato il paziente ritornerà in carico al Meyer, che imposterà il follow up clinico strumentale secondo un protocollo di trattamento concordato. I risultati di tale follow up saranno condivisi con il gruppo multidisciplinare pediatrico di Trento.
Art. 3 – Oneri economici dei contraenti
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni sull’assistenza specialistica ambulatoriale cui al DPCM 12.01.2017 (allegato 4) ed in assenza di diverse convenzioni di carattere interregionale già stipulate con la Provincia Autonoma di Trento o l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, i rapporti economici relativi ai trattamenti ed alle prestazioni effettuate sui pazienti aventi titolo al SSN ed inviati ad APSS dall’Ospedale Meyer saranno regolati come segue:
a) prestazioni di protonterapia cui alla delibera della G.P. n. 1524/2014: l’Ospedale Meyer dovrà garantire che il paziente individuato per il trattamento sia munito di preventiva autorizzazione – accollo spesa da parte della Asl di residenza del paziente secondo modulistica che sarà resa disponibile da APSS. APSS provvederà quindi ad emettere apposito documento fiscale ed a inviarlo alla ASL di residenza dell’assistito;
b) Day Hospital pediatrico per le giornate di accesso o, in casi selezionati, ricovero ordinario presso l’U.O. di Pediatria, alle tariffe come da accordo Stato - Regioni sulla mobilità sanitaria;
c) altre prestazioni specialistiche/farmaceutiche: nel caso in cui sussista l’esigenza clinica di prescrivere ed erogare ulteriori prestazioni non già ricomprese nelle tariffe dei trattamenti protonterapici o degli eventuali episodi di ricovero/degenza (es. sedute di radioterapia) oltre agli importi cui alle precedenti lettere (a) e (b) APSS addebiterà alle ASL di residenza del paziente le relative tariffe secondo le ordinarie modalità di mobilità sanitaria interregionale.
Art. 4 – Durata
Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per la medesima durata anche mediante scambio di corrispondenza per mezzo PEC.
Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, per il periodo precedente la data di stipula, vengano applicate, senza soluzione di continuità, modalità e termini secondo quanto previsto nel presente atto.
E’ comunque fatta salva la possibilità, riconosciuta ad entrambe le Parti, di recesso anticipato da comunicare con preavviso di almeno 60 giorni a mezzo PEC ai propri indirizzi di posta elettronica certificata istituzionali.
Ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata da entrambe le parti e formalizzata per iscritto.
Art. 5 - Normativa Anticorruzione
Le Parti si impegnano a rispettare, nell’esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l’inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
Le parti, nell’ambito delle rispettive competenze e attività, si impegnano a conformarsi agli obblighi imposti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) e al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice Privacy” come novellato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.
Per le prestazioni oggetto della presente convenzione, ravvisata una situazione di contitolarità tra le Parti, le stesse si impegnano a definire con separato accordo ai sensi dell’art. 26 del GPDR le rispettive attività, responsabilità ed obblighi in materia di trattamento dei dati personali degli interessati.
Le parti dichiarano che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità di stipula ed esecuzione della stessa e dei connessi adempimenti di legge.
Art. 7 - Responsabili delle attività e comunicazioni
Sono individuati responsabili delle attività della presente convenzione per il livello di programmazione delle attività, per gli aspetti tecnico-professionali, azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni:
per l’APSS Trento: la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Radioterapista Oncologo del Centro di Protonterapia di Trento;
per l’Ospedale Meyer: il Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Responsabile XXXX Neuro Oncologia.
Ogni comunicazione ufficiale inerente il presente accordo avrà efficacia unicamente se effettuata via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi PEC:
per l’APSS Trento: xxxx@xxx.xxxx.xx.xx
per l’Ospedale Meyer: xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Art.8 – Controversie
Ogni controversia relativa all’interpretazione, validità o esecuzione della presente convenzione o comunque con quest’ultimo connessa è attribuita in via esclusiva alla competenza del Foro della parte convenuta in giudizio.
Art. 9 – Rinvio
Per quanto non disciplinato dalle presente convenzione, le Parti rinviano di comune accordo alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 10 – Norme fiscali
Il presente accordo è redatto in carta libera ai sensi della tabella allegato B del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni e verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del citato D.P.R. n. 131/1986.
Le spese di bollo pari ad euro 32,00 sono a carico delle parti in ugual misura.
L’Ospedale Meyer le assolverà per la metà del valore in modo virtuale ai sensi dell’Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 67617 del 03.07.2020 (ad estensione Prot. n. 57270 del 10.06.2014)".
L’APSS le assolverà per la metà del valore in modo virtuale ai sensi dell’Autorizzazione n. 24900/96 del 03.06.1996.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Il Direttore Generale f.f.
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs. 82/2005
ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELL’ASSISTENA MEDICA AI PAZIENTI ONCOLOGICI PEDIATRICI CON PROTONTERAPIA (PT)
(art. 26 del Regolamento UE 2016/679) TRA
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, P.IVA e C.F. 01429410226, con xxxx xxxxxx xx 00000 Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 00, nella persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (di seguito “APSS”);
di seguito denominate individualmente “Parte”, congiuntamente “Parti” o anche “Contitolari”
E
Azienda Ospedaliero–Universitaria Xxxxx, P.IVA e C.F. 02175680483, con sede in 00000 Xxxxxxx, X.xx X. Xxxxxxxxxx x. 00, nella persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, (di seguito “AOU Meyer”); di seguito denominate individualmente “Parte”, congiuntamente “Parti” o anche “Contitolari”
PREMESSO CHE:
− l’art. 26, punto 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) prevede che “allorché due o più titolari del trattamento stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14”;
− l’art. 26, punto 2, del GDPR prevede che, “L’accordo di contitolarità riflette adeguatamente i ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a disposizione degli interessati”;
− tra AOU Meyer e l’APSS è stato stipulato un accordo contrattuale (di seguito “Convenzione”) per l’erogazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche da effettuare in favore di assistiti oncologici pediatrici;
− la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione comporta il trattamento di dati personali e particolari degli utenti che usufruiscono delle suddette prestazioni;
− per il suddetto trattamento dei dati, le Parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi di trattamento;
− le Parti si impegnano sin d’ora a trattare i dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità, riservatezza ed esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente Accordo, in conformità al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di
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protezione dei dati personali”) e ad ogni altra norma cogente ivi inclusi i provvedimenti del WP29, del Comitato europeo per la protezione dei dati, del Garante per la protezione dei dati personali di volta in volta applicabili (di seguito “Normativa Applicabile”);
Tutto sopra quanto premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto
1. Con il presente accordo di contitolarità (di seguito “Accordo”) le Parti determinano congiuntamente le finalità e mezzi del trattamento, nonché le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla Normativa Applicabile in materia di protezione dei dati, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14.
2. La Contitolarità delle Parti di cui al presente Accordo è riferita esclusivamente al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni di Protonterapia a favore degli utenti dell’ AOU XXXXX, sia con modalità cartecea che informatizzata, con espressa esclusione di ciò che viene gestito nell’ambito del fascicolo sanitario elettronico in base al consenso rilasciato dall’interessato e di ciò che viene trattato dale Parti per finalità amministrative, contabili e fiscali in esecuzione dei rispettivi compiti di interesse pubblico e in adempimento di obblighi legali.
3. Con il presente Accordo sono inoltre stabiliti gli obblighi delle Parti in merito all’esercizio dei diritti degli interessati.
Art. 2 – Categorie di dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento
1. Le Parti raccolgono e trattano i dati personali e particolari degli utenti desclusivamente per la finalità di erogazione delle prestazioni sanitarie mentre è fatto esplicito divieto di utilizzarli per scopi commerciali e/o comunque per altri scopi diversi da quelli sopraindicati.
2. La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’art. 9, paragrafi 2, lett. h e 3 del GDPR (finalità di cura e assistenza sanitaria). Trovano inoltre applicazione le specifiche misure di garanzia per il trattamento dei dati relativi alla salute previste dagli artt. 2 septies e 75 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e dalle specifiche disposizioni di settore.
3. Il rapporto di contitolarità ha ad oggetto, in particolare, le seguenti tipologie di dati:
TIPOLOGIA DEI DATI | INTERESSATI |
dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) | utenti e rappresentanti legali /tutori |
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dati di contatto (indirizzo residenza/domicilio, numero telefono, indirizzo di posta elettronica) nominativo del medico di base e della struttura di afferenza | rappresentanti legali /tutori ed eventuali utenti |
dati relativi alla salute (informazioni cliniche legate alla storia oncologica, alle terapie eseguite e al programma terapeutico futuro; referti degli esami strumentali, referti istologici, dati relativi all’esenzione per patologia - codici di esenzione) | utenti eventuali rappresentanti legali /tutori |
dati relativi all’origine razziale o etnica (cittadinanza) | utenti eventuali rappresentanti legali /tutori |
dati relativi all’esenzione per reddito o altre esenzioni (codici di esenzione) | utenti eventuali rappresentanti legali /tutori |
Art. 3 – Ripartizione dei ruoli e dei compiti tra le Parti
1. Ciascuna Parte si impegna, per le operazioni di trattamento di rispettiva competenza, a trattare i dati personali e particolari degli utenti in conformità alla Normativa applicabile e, in particolare, attraverso la messa in atto di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio anche ai sensi dell’art. 32 del GDPR.
2. Ciascuna Parte individua, istruisce e forma il rispettivo personale autorizzato al trattamento dei dati personali per un corretto adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa applicabile, con particolare riguardo all’osservanza delle misure tecniche e organizzative e delle procedure operative sulla gestione della documentazione cartacea, degli strumenti informatici e della funzionalità dei sistemi informativi nonché sugli aspetti connessi alla sicurezza del trattamento dei dati; ciascuna Parte si impegna altresì a garantire che il proprio personale autorizzato si impegni alla riservatezza o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.
3. Le Parti si impegnano inoltre a:
a) adottare un’informativa congiunta da fornire agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;
b) censire nei rispettivi registri ai sensi dell’art. 30 del GDPR, i trattamenti di dati personali effettuati dai Contitolari nell’ambito del presente Accordo;
c) effettuare ciascuno, laddove necessario, in relazione alle rispettive fasi del trattamento/sistemi informativi utilizzati nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del GDPR;
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d) informarsi reciprocamente e senza ritardo, anche attraverso i rispettivi Responsabili della protezione dei dati personali (di seguito “RPD”), di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni effettuate dal Garante per la protezione dei dati con riferimento ai trattamenti oggetto del presente Accordo, nonché nel caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 e segg. del GDPR e/o reclamo da parte degli interessati;
e) informarsi reciprocamente e senza ingiustificato ritardo, per il tramite dei rispettivi indirizzi email istituzionali (XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxx.xx.xx e xxxxxxx.xxx@xxxxx.xx ) su ogni violazione di dati personali trattati nell’ambito del presente Accordo (inclusi gli eventuali incidenti di sicurezza rilevati; in caso di data breach la notifica al Garante per la protezione dei dati e la comunicazione agli interessati, qualora necessaria, dovrà essere effettuata dal Contitolare a cui appartiene il sistema informativo o l’applicativo oggetto di violazione; qualora la stessa non abbia interessato i sudetti sistemi informative o applicativi, gli adempimenti previsti dagli art. 33 e 34 del GDPR saranno a carico della Parte che ha subito materialmente la violazione;
f) mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale del presente Accordo su richiesta espresso degli stessi attraverso le modalità previste dal successivo art. 8, comma 3.
Art. 4 – Operazioni di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo prevede, in particolare, la realizzazione delle seguenti attività.
A) Metodo di arruolamento del paziente
In sede di multidisciplinare pediatrico organizzato dalla Neurooncologia pediatrica del Meyer di Firenze vengono discussi i casi eleggibili a trattamento radiante (fotoni o protoni). Se il paziente viene definito eleggibile a protonterapia, i dati personali vengono quindi trasmessi dal Meyer alla Protonterapia di Trento.
I dati dei pazienti vengono registrati nella cartella informatizzata sistema MOSAIQ e resi disponibili, mediante accesso selettivo al sistema, al personale autorizzato della protonterapia. In sede di riunione di reparto viene condivisa indicazione alla protonterapia o eventuale declino del paziente.
In sede di riunione del gruppo multidisciplinare pediatrico (GruMP) dell’APSS i dati dei pazienti vengono condivisi con i colleghi della Pediatria e dell’Anestesia pediatrica dell’APSS e resi disponibili, mediante accesso selettivo ad una cartella informatizzata condivisa, al personale autorizzato del GruMP. Il GruMP, se confermate indicazione, avvia il percorso di presa in carico del paziente.
Il materiale radiologico viene inviato dal Meyer in protonterapia tramite corriere o altri mezzi informatici dedicati.
Le seguenti operazioni di trattamento secondo la seguente matrice di assegnazione responsabilità:
Operazioni di trattamento | Dati personali | APSS | MEYER |
Raccolta dei dati e comunicazione/trasmissione a | Dati anagrafici paziente (nome e cognome, data e luogo di nascita, | X |
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APSS | codice fiscale). Dati di contatto (indirizzo residenza/domicilio, numero telefono) cittadinanza) Nominativo del medico di base e della struttura di afferenza Dati relativi alla salute (informazioni cliniche legate alla storia oncologica, alle terapie eseguite e al programma terapeutico predisposto dal Meyer; referti degli esami strumentali, referti istologici, codici di esenzione) Eventuali dati personali e realtivi alla salute di genirori o tutori | ||
Consultazione dei dati | Dati personali, comuni e dati relativi alla salute del paziente e se necessario di genitori e tutori | X | X |
Modifica del dato solo per eventuali correzioni di errori | Dati personali comuni del paziente | X | X |
Conservazione/Cancellazione | Dati personali, comuni e dati relativi alla salute del paziente e se necessario di genitori e tutori | X | X |
Comunicazione a terzi legittimati | Dati personali, comuni e dati relativi alla salute del paziente | X | X |
B) Prime visite: protonterapica, pediatrica e eventuale visita anestesiologica
Il medico Radioterapista della U.O. di Protonterapia, il Pediatra e l’Anestesista (quando indicato) dell’APSS visitano il paziente, accompagnato dal suo familiare, ove viene preso in carico e impostato il percorso protonterapico e o chemioterapico combinato, secondo indicazioni del Meyer.
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C) Trattamento radiante con protoni e fine cura
Tale attività è in carico esclusivamente ad APSS e viene svolta dal medico Radioterapista e avviene tramite strumenti gestiti da APSS sulla propria infrastruttura informatica (cartella informatizzata Mosaiq, sistema di pianificazione Ray station RS).
Ai colleghi del Meyer viene inviata la lettera di fine cura protonterapica e pediatrica per la successiva presa in carico, con le modalità tecniche descritte nel punto A.
D) Follow up clinico strumentale
Tale attività viene eseguita esclusivamente dal Meyer. Il Meyer esegue il Follow up clinico-strumentale e condivide con APSS, attraverso le modalità tecniche descritte nel punto A, eventuali tossicità acute e croniche legate ai trattamenti oncologici eseguiti, e lo stato di malattia.
Art. 5 – Obblighi relativi all’adozione delle misure di sicurezza
1. Ciascuna Parte si impegna, in relazione alle rispettive attività, operazioni di trattamento e sistemi informativi come descritti nel precedente art. 4, ad adottare le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 del GDPR per proteggere i dati personali dai rischi che possono derivare dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Per quanto riguarda i dati genetici, inoltre, oltre all’adozione delle misure di sicurezza adeguate ai sensi dell’art.32 del GDPR, il loro trattamento viene effetttuato anche in conformità alle Prescrizioni del Garante relative al trattamento dei dati genetici (aut. gen. n. 8/2016 e s.m.i.).
2. Ciascuna Parte si impegna a predisporre misure tecniche e organizzative nonché procedure operative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati personali (art. 5 del GDPR), quali la minimizzazione dei dati e che i dati personali siano trattati fin dalla progettazione per impostazione predefinita (art. 25 del GDPR).
3. La modalità di comunicazione dei dati personali tra le Parti nonché le caratteristiche di dettaglio vengono individuate congiuntamente dalle stesse in relazione all’opportunità tecnologica, alle caratteristiche delle prestazioni richieste e all’onerosità della connessione.
4. In particolare, le Parti si impegnano ai seguenti obblighi:
a) rispettare il principio di minimizzazione dei dati ossia trattare soli i dati personali necessari al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
b) rispettare i principi di “privacy by design” e “privacy by default” nell’adozione e funzionamento dei rispettivi sistemi informativi;
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c) non comunicare a soggetti non autorizzati, né diffondere e/o divulgare, dati personali, ivi compresi i dati relative alla salute e genetici, nonché informazioni relative alla dotazione tecnologica e/o alle modalità organizzative e procedurali di cui venissero a conoscenza nei rapporti con l’altra Parte;
d) collaborare reciprocamente per dare attuazione alle misure tecnico-organizzative indicate nel presente Accordo.
Art. 6 – Responsabilità dei Contitolari
1. Ciascun Contitolare è responsabile per l’applicazione e il rispetto delle misure tecniche-organizzative di rispettiva competenza, con particolare riguardo ai propri sistemi informativi e applicativi, come indicate ai precedenti artt. 3, 4 e 5 del presente Accordo, con conseguente assunzione della responsabilità in via esclusiva per violazioni di dati personali (data breach) e/o inadempimenti degli obblighi normativi e/o contrattuali e sempre che il danno provocato o la violazione commessa sia esclusiva conseguenza del comportamento, anche omissivo, del Contitolare stesso.
2. Ferma restando la responsabilità solidale dei Contitolari verso gli interessati di cui all’art. 82, par. 4 del GDPR, è sin d’ora convenuto che ciascun Contitolare avrà azione di regresso nei confronti dell’altro Contitolare per le eventuali sanzioni, multe, ammende o danni derivanti dalla violazione degli obblighi normativi o dall’erronea esecuzione del presente Accordo imputabile esclusivamente alla Condotta, anche omissive, dell’altro Contitolare.
Art. 7 – Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR
1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell’ambito del presente Accordo, i Contitolari possono nominare disgiuntamente uno o più Responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR, scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo opportune verifiche e indagini.
2. Il Contitolare che provvede alla nomina di un Responsabile del trattamento ha la responsabilità di verificare l’adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del Responsabile stesso.
3. I Contitolari si impegnano a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell’Unione Europea e, in caso di necessità di trasferimento degli stessi in Paesi extra UE di osservare le condizioni previste dagli art. 44 e ss. del GDPR.
Art. 8 - Diritti degli interessati
1. Ciascuna Parte si impegna a consentire e agevolare l’esercizio dei diritti degli interessati in relazione alle rispettive attività di trattamento. A tal fine le Parti si impegnano ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie affinché possa essere garantito l’esercizio dei diritti degli interessati.
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2. Fermo restando il diritto degli interessati di poter esercitare i loro diritti nei confronti di entrambe le Parti, a fronte dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente, trasmettendosi senza indugio la richiesta. Ciascuna Parte è tenuta a fornire tempestivamente alla Parte richiedente le informazioni necessarie per evadere la richiesta di esercizio dei diritti qualora non siano in possesso della stessa. A fronte di una richiesta di cancellazione dei dati, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente con congruo anticipo. L’altra Parte potrà opporsi alla cancellazione solo per un giustificato motivo, ad esempio nel caso di un obbligo legale alla conservazione dei dati stessi.
3. Per l’esercizio dei diritti e per prendere visione del contenuto essenziale del presente Accordo, gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti punti di contatto:
● per APSS: ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi, n. 77 – 00000 Xxxxxx – tel. 0461/904172 - fax 0461/904170 – indirizzo di posta elettronica xxx@xxxx.xx.xx;
● per AOU MEYER: ufficio URP sito in X.xx X. Xxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx – tel. 000 0000000 – indirizzo di posta elettronica xxx@xxxxx.xx
4. I contatti dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (RPD), sono i seguenti:
● per APSS: XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxx.xx.xx;
● per AOU MEYER: xxxxxxx.xxx@xxxxx.xx ;
Art. 9 - Xxxxxxxxxx e confidenzialità
1. I Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico di cui possono venire a conoscenza in ragione del rapporto di contitolarità e si impegnano a comunicare e utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
Art. 10 – Foro Competente
1. Per qualsiasi controversia derivante o comunque collegata al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, con esclusione degli eventuali fori facoltativi previsti dalla legge.
Art. 11 – Durata
1. Il presente Accordo avrà efficacia per tutta la durata della Convenzione di cui in premessa, di cui costituisce un Addendum, ed avrà pertanto termine con la cessazione della stessa per qualsiasi causa intervenuta.
Art. 12 - Disposizioni finali
1. Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato oggetto di specifica negoziazione tra le stesse e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c..
2. Per ogni altro aspetto non trattato esplicitamente nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
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3. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto previa intesa scritta tra le Parti.
4. L’invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo, non pregiudica la validità delle restanti clausole.
5. Il presente Accordo interno è sottoscritto digitalmente ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con oneri a carico della Parte richiedente.
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento | ……………………………………….. |
Il Direttore Generale | Il …………………. |
Dott. ------------------- | Dott………………………………………… |
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