DISTRETTO SETTE LAGHI AMBITO DISTRETTUALE DI CITTIGLIO
DISTRETTO SETTE LAGHI AMBITO DISTRETTUALE DI CITTIGLIO
Provincia di VARESE
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 0000 X. 000 “LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI” E DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2008 N. 3 “GOVERNO DELLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE E SOCIOSANITARIO”
2018 - 2020
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 0000 X. 000 “LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI” E DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2008 N. 3 “ GOVERNO DELLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE E SOCIOSANITARIO” TRA LA COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO, I COMUNI DI:
1. AZZIO
2. BARDELLO
3. BESOZZO
4. BIANDRONNO
5. BREBBIA
6. BREGANO
7. BRENTA
8. CARAVATE
9. CASALZUIGNO
10. XXXXXXX XXXXXXXX
00. CASTELLO CABIAGLIO
12. CITTIGLIO
13. XXXXXXX XXXXXXXXX
14. CUVEGLIO
15. CUVIO
16. DUNO
17. GAVIRATE
18. GEMONIO
19. XXXXXX XXXXXXXX
00. LEGGIUNO
21. MALGESSO
22. MASCIAGO PRIMO
23. MONVALLE
24. ORINO
25. RANCIO VALCUVIA
26. SANGIANO
• A.T.S. INSUBRIA
Premesso:
• Che l’art. 6 della L. 8.11.2000 n. 328 stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che i medesimi enti locali concorrono alla programmazione regionale adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini secondo le modalità stabilite dal Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
• Che l’art. 18 della stessa legge specifica che il Governo predispone ogni tre anni il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali e che le Regioni adottano il Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, provvedendo in particolare alla loro integrazione socio sanitaria, in coerenza con gli obiettivi del Piano Sanitario Regionale, nonché al coordinamento delle politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
• Che lo stesso art. 18 definisce il Piano di Zona come strumento per la programmazione sociale in ambito locale e per l’attuazione dell’integrazione tra politiche in favore della persona e delle famiglie, con particolare attenzione all’area dell’integrazione socio-sanitaria;
• Che l’art. 19 statuisce che i Comuni a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le A.S.L., provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili a definire il Piano di Zona;
• Che con D.P.R. 3 Maggio 2001 è stato approvato il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2001/2003 il quale, richiamando il principio di sussidiarietà, afferma che i Comuni sono tenuti a dare priorità allo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
• Che l’art. 13 della legge 12 marzo 2008, n. 3 stabilisce che i comuni singoli o associati e le comunità montana, ove delegate, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che gli stessi soggetti programmano, progettano, realizzano la rete locale delle unità d’offerta sociali
• Che l’art. 11, comma 2, della medesima legge afferma che la Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei comuni;
• Che l’art. 14 della medesima legge stabilisce che le ASL collaborano con i comuni nella programmazione della rete locale delle unità d’offerta sociali;
• Che l’art. 13, comma 1, lettera a), stabilisce che i comuni singoli o associati e le comunità montana ove delegate programmino, progettino e realizzino la rete locale delle unità d’offerta sociali anche promuovendo la partecipazione dei seguenti soggetti: enti territoriali, ASL, ASP e altri soggetti di diritto pubblico; persone fisiche, famiglie e gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; i soggetti del terzo settore e le organizzazioni sindacali e i soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sanitario; gli enti delle confessioni religiose che operano in ambito socio-sanitario e con cui lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese;
• Che l’art. 13 della medesima legge stabilisce che i comuni singoli o associati e le comunità montane ove delegate definiscono i requisiti di accreditamento delle unità d’offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d’offerta e stipulano i relativi contratti;
• Che il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni stessi, con il consenso degli altri soggetti attivi nella progettazione, possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, alle risorse da attivare ed all’organizzazione del servizio;
• Che l’accordo di programma è lo strumento con il quale le diverse amministrazioni interessate all’attuazione del Piano coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni;
• Che l’accordo di programma, quale strumento tecnico-giuridico disciplinato da X.Xxx. 267/200 art. 34 e da L.R. 03/2008 art. 18, dà attuazione a quanto definito nel Piano di Zona e definisce le modalità di collaborazione ed integrazione tra i soggetti sottoscrittori;
• Che l’ambito territoriale di riferimento per il Piano di Zona costituisce, di norma, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento, in forma associata da parte dei comuni, della funzione in materia sociale;
• Che, attraverso l’accordo di programma, i comuni dell’ambito distrettuale si dotano della configurazione necessaria e sufficiente per la gestione delle funzioni di loro competenza nell’attuazione del piano stesso;
• Che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Cittiglio, nella riunione del 17.03.03, ha individuato la Comunità Montana della Valcuvia, oggi Comunità Montana Valli del Verbano, quale Ente Capofila dell’accordo di programma, nonché Ente deputato alla costituzione di un Ufficio di Piano;
• Che l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il documento di Bilancio per il triennio 2018-2020; RICHIAMATI:
• il D.P.C.M. 12.01.2017 che definisce e aggiorna i livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30/12/1992 n. 502;
• la L.R. 23/2015 che modifica il titolo I e il titolo II della L.R. 30/12/2009 n. 33 (Testo Unico della legge regionale in materia di sanità), definendo di fatto l'evoluzione del sistema sociosanitario lombardo;
• la D.G.R 4821 del 15 febbraio 2016 “Approvazione delle linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori e delle loro famiglie”;
• la D.G.R. 5507 del 02/08/2016 “Attuazione L.R. 23/2015: regolamento di funzionamento della conferenza dei sindaci, del consigli di rappresentanza dei sindaci, dell'assemblea dei sindaci di distretto e dell'assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale”;
• il D.LGS. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” attua la riforma del terzo settore;
• il D.LGS. 147 del 15 settembre 2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, il cui articolo 24 istituisce il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS);
• la DGR n° X/7631 del 28/12/2017 che fornisce le linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona per il triennio 2018-2020 e individua l’accordo di programma ed il Piano di Zona quali strumenti per
la definizione delle modalità di co-progettazione e di collaborazione con i soggetti di Xxxxx Xxxxxxx nell’ambito della programmazione locale;
Tutto ciò premesso
Il giorno del mese di dell’anno 2018, presso la sede della Comunità Montana Valli del Verbano, Via Asmara n. 56 – LUINO, tra i rappresentanti legali degli Enti sopracitati viene sottoscritto il seguente ACCORDO DI PROGRAMMA:
Art. 1 - Finalità e contenuti
Gli enti sottoscrittori del presente Accordo, afferenti all'Ambito Distrettuale di Cittiglio, attraverso l’integrazione delle rispettive competenze ed in particolare per quanto attiene alle prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie, in collaborazione con il servizio sanitario, si propongono i seguenti obiettivi prioritari:
• perseguire l’attuazione di quanto stabilito nel Piano di Zona che è parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma;
• garantire la destinazione delle risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, attribuite all’ambito distrettuale suddetto, secondo le priorità e le aree di intervento indicate nel Piano di Zona;
• perseguire l’integrazione sociale e socio-sanitaria a livello istituzionale, organizzativo-gestionale ed operativo secondo quanto indicato dall’art. 18 della L.R. 3/2008 e ribadito nella DGR n° X/7631 del 28/12/2017;
• gestire in forma associata i seguenti servizi ed interventi per i comuni sottoscrittori della relativa convenzione: Servizio Tutela Minori, Servizio Inserimento Lavorativo, Fondo di Solidarietà degli oneri derivanti dall’ospitalità di minori in strutture residenziali, Servizio di Inclusione Sociale.
Gli enti sottoscrittori del presente accordo definiscono i seguenti obiettivi strategici da attuare attraverso il Piano di zona:
• la collaborazione tra i Xxxxxx e gli altri enti sottoscrittori;
• la conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti sociali peculiari;
• il miglioramento delle capacità di utilizzo delle risorse economiche;
• l’incentivazione di forme di gestione associata dei servizi;
• la partecipazione e la condivisione programmatoria e gestionale tra soggetti diversi con particolare attenzione ai soggetti del terzo settore.
Gli enti sottoscrittori individuano i seguenti obiettivi generali di Piano:
• stimolare e mantenere la diffusione sull’intero territorio distrettuale del Servizio Sociale Professionale con uno standard adeguato alle esigenze territoriali, verificando la presenza delle funzioni di segretariato sociale e valutando il possibile miglioramento delle modalità di accesso alla rete dei servizi;
• definire Regolamenti per l’accesso ai servizi e per le modalità di partecipazione alla copertura della spesa da parte dell’utenza, in linea con la vigente normativa;
• individuare e mantenere livelli ottimali (comunale, sovra-comunale, distrettuale) di gestione dei servizi e degli interventi;
• favorire l’unitarietà dei sistemi di rilevazione e di monitoraggio dei servizi sociali per una sempre maggiore conoscenza del territorio e dei bisogni sociali;
• stabilire, in accordo con le indicazioni regionali, standard minimi distrettuali per l’accreditamento di soggetti pubblici e del privato sociale in grado di fornire prestazioni socio-assistenziali erogabili mediante voucher;
• attivare interventi di co-progettazione, quale forma di collaborazione tra l’Ufficio di Piano ed il Xxxxx Xxxxxxx volta alla realizzazione di attività ed interventi mirati e tempestivi per rispondere ai bisogni locali della persona, della famiglia e della comunità.
Art. 2 - Enti sottoscrittori dell’accordo di programma
In attuazione della D.G.R. n. X/7621 del 28/12/2017 “Approvazione del documento: “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020”, gli enti firmatari dell’accordo di programma sono:
la Comunità Montana Valli del Verbano, i Comuni di:
1. AZZIO
2. BARDELLO
3. BESOZZO
4. BIANDRONNO
5. BREBBIA
6. BREGANO
7. BRENTA
8. CARAVATE
9. CASALZUIGNO
10. XXXXXXX XXXXXXXX
00. CASTELLO CABIAGLIO
12. CITTIGLIO
13. XXXXXXX XXXXXXXXX
14. CUVEGLIO
15. CUVIO
16. DUNO
17. GAVIRATE
18. GEMONIO
19. XXXXXX XXXXXXXX
00. LEGGIUNO
21. MALGESSO
22. MASCIAGO PRIMO
23. MONVALLE
24. ORINO
25. RANCIO VALCUVIA
26. SANGIANO L’A.T.S. INSUBRIA.
Art. 3 - Impegni dei Comuni e della Comunità Montana Valli del Verbano
Gli enti sottoscrittori si impegnano e concorrono alla realizzazione delle azioni previste nel Piano di Zona secondo i criteri di priorità definiti dall’Assemblea dei Sindaci, mediante livelli di programmazione triennale e momenti di progettazione operativa annuale.
Gli Enti suddetti si impegnano, inoltre, a dare avvio ad ogni intervento sottoscritto nei termini previsti dai Piani operativi annuali.
Gli Enti firmatari si impegnano, espressamente, a gestire in forma associata l’attuazione del presente accordo di programma.
I Comuni si impegnano a fornire all’Ente capofila l’autorizzazione ad accedere alla banca dati anagrafica dei soggetti residenti nel Comune, al fine di agevolare l’organizzazione dei servizi.
I Comuni, in riferimento a quanto definito dall’art. 13 della L.R. 3/2008 e dalla successiva Circ. n° 1 del 16 gennaio 2009, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, delegano all’Ente capofila la definizione di requisiti distrettuali di accreditamento delle unità d’offerta sociali, di norma coincidenti con i criteri previsti dalla normativa regionale.
I Comuni partecipano al finanziamento del Centro adozioni dell’ASST Sette Laghi, sede di Laveno Mombello attraverso la disponibilità di personale sociale con costi a carico dei Comuni.
Art. 4 - Ente Capofila
Gli enti sottoscrittori individuano la Comunità Montana Valli del Verbano quale ente capofila, responsabile dell’esecuzione del presente accordo di programma, coordinatore dell’attività connessa alla redazione ed alla gestione del Piano di Zona e dei servizi gestiti in forma associata.
Sono compiti della Comunità Montana:
• individuare il coordinatore e referente dell’Ufficio di Piano, il quale assumerà la figura di responsabile del procedimento ed al quale competono le funzioni indicate dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
• inserire nei propri strumenti finanziari i fondi previsti dal Piano di Zona;
• adottare tutti gli atti conseguenti alla gestione dell’Ufficio di Piano, compreso il reperimento delle risorse umane e strumentali, l’assunzione del personale, il conferimento degli incarichi, la gestione delle attività che prevedano modalità operative con rilevanza distrettuale;
• gestire un centro sistema informatico, con accesso riservato e sicuro, per la gestione dei servizi.
Art. 5 - Adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale approva il Piano di Zona, strumento di programmazione disciplinato dall’art. 18 della L.R. 3/2008.
Successivamente all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci, gli organi degli Enti sottoscrittori procederanno all’approvazione ed alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma e del Piano di Zona.
I Comuni sottoscrittori si impegnano a recepire gli atti Regolamentari necessari all’attuazione di ogni intervento previsto dal Piano di Zona entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci.
Art. 6 - Programmazione triennale e piani operativi annuali
Per la realizzazione delle azioni previste dalla programmazione triennale indicata dal Piano di Zona, appare necessario giungere alla definizione di Piani Operativi annuali che, nell’ambito degli obiettivi definiti, garantiscano la gestione flessibile e dinamica delle priorità e dei relativi finanziamenti.
Il piano triennale ed il piano operativo annuale, con relativo schema di bilancio di piano elaborato dall’Ufficio di Piano, vengono approvati dall’Assemblea dei Sindaci.
Art. 7 - Modalità di gestione del Piano.
Nel triennio di riferimento si intende dare continuità e consolidare le seguenti modalità di gestione di interventi e servizi alla persona:
A) GESTIONE DISTRETTUALE:
• Ufficio di Piano
• Accreditamento
• Gestione titoli Sociali
• Sportello Immigrati
• Compartecipazione finanziaria al Centro Adozioni gestito dall’Asst Sette Laghi .
B) GESTIONE ASSOCIATA (per i Comuni che approvano e sottoscrivono la relativa convenzione allegata al presente Accordo di Programma):
• Servizio Tutela Minori
• Servizio Inserimento Lavorativo Disabili
• Fondo di solidarietà per l’ospitalità di minori in strutture residenziali
• Servizio di Inclusione Sociale.
Art. 8 - Risorse
Le risorse economiche del presente accordo risultano costituite da:
• stanziamenti del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali;
• stanziamenti del Fondo Sociale Regionale;
• eventuali ulteriori finanziamenti derivanti da specifiche leggi di settore e da altri fondi regionali, statali ed europei;
• eventuali risorse economiche, umane e strumentali delle organizzazioni di cui all’art. 1 della L. 08.11.2000 n. 328 e delle diverse realtà che compongono la comunità locale e che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Zona;
• risorse finanziarie degli Enti sottoscrittori;
• eventuali risorse economiche derivanti dalla partecipazione a bandi.
Le risorse economiche relative al Fondo Nazionale Politiche Sociali rivestono carattere aggiuntivo e non sostitutivo delle risorse autonome comunali.
Art. 9 - Durata dell’accordo
Il presente Accordo di Programma, essendo finalizzato alla realizzazione del Piano di Zona, ha valenza triennale con scadenza 31/12/2020 e, comunque, fino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma.
Art. 10 - Modello organizzativo di gestione
Nella tabella “A”, allegata al presente Accordo di Programma, viene definito il modello organizzativo di gestione a cui l’Ente capofila dovrà attenersi. Il modello organizzativo costituisce, in modo sintetico, il metodo operativo di interconnessione dei vari attori operanti per la definizione e l’attuazione del Piano di Zona.
Il raccordo operativo tra l’Ufficio di Piano ed il territorio sarà garantito dai servizi sociali territoriali ai quali saranno affiancate equipe dei servizi specialistici che operano su base distrettuale.
Le verifiche della struttura e del relativo operato saranno svolte dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci e/o da suo delegato.
Art. 11 - Assemblea dei Sindaci
L’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale è l’organo di rappresentanza politica ed assume tutte le decisioni necessarie per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali, ai sensi dell’art. 18 della Legge regionale 3/08 e della DGR n° 5507 del 02/08/2016.
Sono compiti dell’Assemblea dei Sindaci:
• stabilire le linee guida ed assegnare le risorse finanziarie per l’attuazione dei servizi previsti nel Piano di Zona;
• stabilire i servizi e le azioni prioritarie;
• approvare il piano triennale ed il piano operativo annuale, nonché il relativo riparto del finanziamento aggiuntivo dell’ambito distrettuale;
• fissare gli standard qualitativi dei servizi e le modalità del loro espletamento;
• definire criteri per una regolamentazione omogenea sull’ambito distrettuale per l’accesso e la compartecipazione alla spesa per i servizi e le prestazioni sociali;
• autorizzare l’Ente capofila a stipulare protocolli d’intesa con terzi non partecipanti all’accordo di programma;
• provvedere a tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e che non rientrano nella competenza dei singoli comuni, dell’Ente capofila o di altri soggetti istituzionali;
• nominare i membri dell’Esecutivo.
L’Assemblea dei Sindaci del Distretto si riunisce almeno tre volte l’anno per la programmazione annuale, la verifica sull’andamento della gestione e per la rendicontazione.
Art. 12 – Esecutivo
L’Esecutivo è l’organismo di supporto al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci ed è formato dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, dal Vice Presidente e da tre altri membri scelti dall’Assemblea tra i rappresentanti dei Comuni dell’Ambito Distrettuale.
Sono compiti dell’Esecutivo:
• richiedere a soggetti esterni pareri, analisi di contesto, valutazioni dei bisogni del territorio per una corretta ed efficace impostazione della programmazione distrettuale;
• elaborare proposte di indirizzo politico-programmatico ed operative, per la definizione di quanto definito dal presente Accordo di Programma.
Art 13 - Ufficio di Piano
Il coordinamento operativo tra i diversi Enti ed i diversi progetti di attuazione del Piano di Zona è svolto da un organismo tecnico operativo di programmazione denominato Ufficio di Piano che ha sede presso l’Ente capofila.
L’Ufficio di Piano si doterà delle strutture necessarie al suo funzionamento utilizzando le risorse messe a disposizione dall’Assemblea dei Sindaci nell’ambito delle azioni di sistema individuate dal Piano di Zona.
L’Ufficio di Piano è composto da:
• uno staff tecnico
• uno staff amministrativo .
L’Ufficio di Piano, nell’esercizio delle sue funzioni, si potrà avvalere anche della collaborazione di operatori dell’Amministrazione Provinciale di Varese, dell’A.T.S. INSUBRIA, dell’Azienda Ospedaliera, nonché di collaboratori esterni esperti nel settore.
L’Ufficio di Piano deve:
• supportare dal punto di vista tecnico l’operato dell’Assemblea dei Sindaci in relazione all’oggetto dell’Accordo di Programma;
• attivare strumenti e modalità operative per rilevare/monitorare il sistema d’offerta dei servizi presenti sul territorio;
• proporre, modalità di riparto e di utilizzo dei fondi;
• presiedere alla piena realizzazione delle azioni e delle iniziative prioritarie del Piano di Zona, attuando il coordinamento dei diversi Enti/soggetti coinvolti;
• garantire la gestione dei servizi svolti in forma distrettuale, nonché quelli svolti in forma associata;
• definire e verificare le modalità operative per l’attuazione dell’accordo di programma;
• redigere relazioni e valutazioni;
• informare gli enti aderenti sull’andamento dell’accordo stesso;
• pubblicizzare e rendere note le nuove opportunità nei confronti della comunità locale nelle sue diverse componenti, formali ed informali;
• predisporre la documentazione amministrativa e finanziaria relativa alla gestione del Piano;
• sperimentare un nuovo paradigma programmatorio, che punti a favorire l’assunzione di ruoli imprenditivi da parte dei soggetti titolari della programmazione sociale.
L’Ufficio di Piano ed il personale individuato quale responsabile per l’attuazione del Piano di Zona, si atterrà agli indirizzi impartiti dall’Assemblea dei Sindaci e dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci.
Art 14 - Organismi consultivi.
Gli Organismi consultivi per l’attuazione del Piano di Zona sono: il Tavolo Tecnico Ristretto ed il Tavolo del Terzo Settore.
Il Tavolo Tecnico Ristretto è composto da:
Presidente dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci, membri dell’Esecutivo, operatori sociali (assistenti sociali, educatori) dei Comuni, i coordinatori dei servizi specialistici distrettuali. Al Tavolo possono partecipare esperti dell’A.T.S., dell’Azienda Ospedaliera e della Provincia di Varese.
Al Tavolo Tecnico Ristretto sono attribuite le seguenti funzioni:
• definire criteri e chiavi di lettura per formulare analisi e valutazioni sui bisogni sociali caratterizzanti l’ambito distrettuale;
• proporre aree di priorità di intervento in funzione delle quali poter avviare percorsi di progettazione partecipata con l’A.T.S. e con soggetti del Terzo Settore;
• proporre, sulla base delle priorità definite, azioni possibili di consolidamento, sviluppo e innovazione dei servizi;
• esprimere pareri su strumenti attuativi, regolamenti.
Per favorire la partecipazione di tutti i soggetti rappresentanti formali ed informali della comunità locale, si prevede l'attivazione del Tavolo del Terzo Settore, quale organismo consultivo di ampia rappresentatività e che, nella sua composizione integrale, è convocato e presieduto dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci.
La partecipazione al Tavolo del Terzo Settore delle diverse rappresentanze della comunità locale può avvenire anche attraverso Commissioni Tematiche, individuate dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci.
Alle riunioni delle Commissioni Tematiche possono partecipare oltre ai soggetti del terzo settore, i Sindaci dei Comuni del Distretto e i rappresentanti definiti dal Tavolo Tecnico stesso.
Le Commissioni Tematiche svolgono le seguenti funzioni:
❖ Individuazione di aree d’azione in raccordo con gli interventi in atto sul territorio;
❖ Promozione della diffusione di informazioni;
❖ Incentivazione della partecipazione di tutti i soggetti interessati alla pianificazione.
Art. 15 - Modalità di coordinamento e di verifica dell’Accordo di Programma.
Le funzioni di coordinamento relative all’accordo di programma sono svolte dal Presidente dell’Assembla dei Sindaci e/o suo delegato.
Nelle progettazioni e negli interventi previsti dal Piano di Zona verranno definite adeguate modalità di controllo dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati attraverso l’individuazione di idonei indicatori di risultato.
Art. 16 – Rapporti con l’A.T.S. INSUBRIA
L’A.T.S. INSUBRIA, secondo quanto stabilito dalla l.r. 23/2015, esercita la propria funzione di governance nell'ambito dell'integrazione tra le prestazioni sociosanitarie, sanitarie e sociali, attraverso gli strumenti propri del Dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali e la Cabina di Regia che ha funzioni consultive rispetto alle attività di Dipartimento. L'ATS, come da DGR 7631/2017, garantisce in particolare:
• le attività di valutazione multidimensionale rispetto agli interventi complessi, a tutela dei minori, non autosufficienza (es. FNA), area famiglia, in raccordo con le ASST e in integrazione con équipe sociali territoriali;
• l’individuazione di percorsi condivisi tra ATS, ASST e Comuni per una presa in carico integrata, con particolare attenzione alla cronicità, della persona assicurando la continuità assistenziale, senza interruzione delle prestazioni, garantendo l’accesso a tutti i servizi /interventi della rete, utili a rispondere ai bisogni della persona;
• razionalizzazione dei processi operativi per la presa in carico del bisogno;
• confronto e scambio informativo tra ATS e Ambiti in relazione al monitoraggio, alla verifica, al controllo degli interventi e dei servizi integrati sociali e sociosanitari e le attività di monitoraggio-controllo relativo all’erogazione e utilizzo delle risorse dei fondi sociali (Fondo Sociale Regionale, FNPS, FNA).
Art. 17 - Rapporti con altri soggetti del territorio.
In relazione alle competenze attribuite ad altri soggetti del territorio dalla L. 08/11/2000 n. 328 (Amministrazione Provinciale, Organismi Sindacali, Ufficio scolastico, Ministero di Grazia e Giustizia) e dalla
L.R. 3/2008, saranno incentivate idonee collaborazioni nell’ambito dei servizi e delle iniziative promosse dagli stessi, quali organismi deputati a concorrere alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, previa apposita determinazione dell’Assemblea dei Sindaci.
Nel rispetto delle reciproche competenze e di quanto definito nella normativa nazionale e regionale, sarà promossa la sottoscrizione di idonei protocolli d’intesa con l’ASST Sette Laghi per il raccordo gestionale ed operativo, al fine di garantire a livello territoriale l’individuazione di percorsi di intervento e di presa in carico unitaria della persona.
Art. 18 - Rapporti con il Terzo Settore
Gli enti sottoscrittori del presente accordo ritengono necessaria, come auspicato dall’art. 1, l. n. 328 del 8.11.2000 e dagli artt. 3, 18, 20 della l.r. 3/2008 e dal D.LGS. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, la collaborazione dei soggetti del Xxxxx Xxxxxxx, per la realizzazione dei diversi interventi previsti dal Piano di Zona. È compito dell’Ufficio di Piano e del Tavolo Tecnico Ristretto individuare e proporre tematiche di interesse per la collaborazione con i soggetti di Xxxxx Xxxxxxx.
Pertanto, nel rispetto della DGR n. 1353 del 25/02/2011, gli enti firmatari del presente accordo, regolamenteranno, a partire dalle proposte del Tavolo Tecnico Ristretto e dell’Ufficio di Piano, i rapporti con i soggetti del Terzo Settore, con particolare riferimento a:
• co-progettazione;
• sperimentazione di nuovi servizi, prevedendo anche la partecipazione economica di tali soggetti;
• sperimentazione di nuove modalità gestionali.
Art. 19 - Procedure di arbitrato
Le vertenze che dovessero sorgere fra le Parti che sottoscrivono l’Accordo di Programma e che non possano essere risolte in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Tribunale di Varese, con funzione di Presidente ed uno ciascuno in rappresentanza delle Parti. Il Collegio in questione deciderà secondo legge.
Art. 20 - Pubblicazione
La Comunità Montana Valli del Verbano si impegna a pubblicare sul BURL il presente accordo di programma anche per estratto ed a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori nonché gli altri soggetti aventi diritto alla visione della medesima secondo la normativa vigente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Comunità Montana Valli del Verbano : Il Presidente
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Per i Comuni di: | Il Sindaco |
1. AZZIO |
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2. BARDELLO |
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3. BESOZZO |
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4. BIANDRONNO |
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5. BREBBIA |
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6. BREGANO |
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7. BRENTA |
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8. CARAVATE |
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9. CASALZUIGNO |
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10. XXXXXXX XXXXXXXX |
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00. CASTELLO CABIAGLIO |
|
12. CITTIGLIO |
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13. XXXXXXX XXXXXXXXX |
|
14. CUVEGLIO |
|
15. CUVIO
16. DUNO
17. GAVIRATE
18. GEMONIO
19. XXXXXX XXXXXXXX
00. LEGGIUNO
21. MALGESSO
22. MASCIAGO PRIMO
23. MONVALLE
24. ORINO
25. RANCIO VALCUVIA
26. SANGIANO
A.T.S. INSUBRIA
Comune di Cittiglio Prot. n. 0004957 del 29-05-2018 arrivo Cat. 7 Cl. 15 c_c751
ordo di Programma 2018/2020 pagina 16
Acc di 16