Convenzione Assicurativa
Convenzione Assicurativa
Responsabilità Civile Professionale Ingegneri
tra
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia
e
DUAL Italia S.p.A.
per il tramite di
Sesti S.n.c. – Agenzia di Assicurazione
* * * * *
DUAL Italia S.p.A., con sede a Milano in xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00, è parte del Gruppo DUAL International Ltd., ed è una società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel Registro Unico Intermediari Sezione A n. A000167405 in nome e per conto di:
▪ Arch Insurance Company (Europe) Ltd., Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Londra, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, XX0X0XX, è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento (aut. n. 1905-600964 del 16 febbraio 2005, Cod. ISVAP D851R) ed è soggetta al controllo della F.S.A. del Regno Unito. La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Arch Insurance Company (Europe) Ltd. si trova in Xxx Xxxxxx Xxxxxx
x. 0, Xxxxxx;
In forza di mandato/binding authority a DUAL Italia S.p.A. sono stati conferiti in via esclusiva (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati, i broker, i professionisti incaricati ed i periti, il tutto per conto di Arch Insurance Company (Europe) Ltd.
Sesti S.n.c. – Agenzia di Assicurazione con sede in Xxxxx X.Xxxxxxx 0000/X – 55100 Lucca, intermediario assicurativo iscritto nel Registro Unico degli Intermediari di cui al Regolamento ISVAP n. 5/2006 alla sezione A) n. A000072007
CONVENZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Contraente/Sede: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia Xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx
Soggetti assicurabili: gli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia
Assicuratori: I contratti assicurativi saranno emessi come Arch Insurance Company (Europe) Ltd.
Intermediario/Sede: Sesti S.n.c. – Agenzia di Assicurazioni
Xxxxx X. Xxxxxxx X. 0000/X – 00000 Xxxxx
Condizioni di Polizza: ❑ Polizza Claims made (come da Allegato A)
❑ Con Tacito Rinnovo
❑ Testo di Polizza – (come da Allegato A)
Durata della Convenzione: (con Xxxxxx Xxxxxxx)
Dalle ore 24.00 del 01/12/2011 alle ore 24.00 del 01/12/2012
(soggetta alle Securities di DUAL Italia S.p.A.)
Persone Assicurabili Possono aderire alla presente Convenzione tutte le persone
fisiche/giuridiche iscritte all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia che svolgano autonomamente l’attività professionale definita in Polizza.
Modalità per ottenere la copertura assicurativa:
Altre Condizioni e Limitazioni della copertura assicurativa:
Per ottenere la copertura assicurativa prevista dalla presente Convenzione, il Proponente che sia in possesso dei requisiti indicati al precedente punto, dovrà compilare in ogni sua parte la Proposta predisposta e trasmetterla all’Intermediario, che provvederà ad inviarla a DUAL Italia S.p.A.
La sottoscrizione della Proposta costituisce ordine fermo di copertura in assenza di Circostanze/Richieste di Risarcimento e nel rispetto di tutti i termini e condizioni previsti dalla presente Convenzione.
Tale documento dovrà essere inoltrato a cura dell’Intermediario a DUAL Italia S.p.A., che provvederà a fornire conferma definitiva di accettazione del rischio.
Se il fatturato dichiarato nella Proposta è superiore a €
300.000 e se vengono segnalate Circostanze/Richieste di Risarcimento, sulla base delle informazioni fornite DUAL Italia
S.p.A. valuterà il rischio fornendo l’eventuale quotazione.
Condizioni:
❑ Retroattività: ILLIMITATA
❑ Franchigie: come da tariffa (allegato B)
Limitazioni:
❑ Esclusione delle attività considerate ad “alto rischio” (opere quali Ferrovie, Ponti, Gallerie, Dighe, Opere marittime, opere subacquee, Invasi e bacini, Porti, centrali produzione di energia, Impianti chimici, petrolchimici, offshore) se il fatturato dichiarato per tali opere è superiore al 20% di quello complessivo (in tali casi la quotazione è riservata a DUAL Italia S.p.A.)
❑ Esclusione delle Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi attività svolta dal Proponente all’interno di strutture sanitarie Pubbliche e/o Private (in tali casi la quotazione è riservata a DUAL Italia S.p.A.), fatta eccezione per le sole opere civili e strutturali.
Premi di Polizza: ❑ Come da tariffa (Allegato B)
Precisazione
La sottoscrizione da parte di Arch Insurance Company (Europe) della presente Convenzione, non costituisce obbligo da parte della stessa, all’assunzione automatica dei rischi proposti.
Recesso del Contratto – Anticipata risoluzione
Dopo ogni denuncia di danno e fino al sessantesimo giorno del pagamento e rifiuto dell’indennizzo, gli Assicuratori hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione.
Variazioni e Modifiche
Ogni variazione o modifica al presente accordo deve essere convenuto per iscritto tra le Parti.
Il Presidente dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Pistoia Arch Insurance Company (Europe) Limited
………….…………………………………..……………
Emessa in data 29/11/2011
ALLEGATO A
DUAL Professioni
Polizza di Responsabilità Civile Professionale Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia Sezione A
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Obbligazione temporale dell’Assicuratore (Claims Made) ARTICOLO I
Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nella PROPOSTA ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di Assicurazione
gli Assicuratori
convengono di tenere indenne l’ASSICURATO contro le PERDITE – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso), purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO o da un membro del suo Staff e/o COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) nell’espletamento delle attività indicate nella PROPOSTA. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.
DEFINIZIONI ARTICOLO II
I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA o nel CERTIFICATO allegato, hanno il significato a loro attribuito di seguito:
Per:
a) PROPOSTA:
si intende il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l’obbligo dell’ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile. La PROPOSTA forma parte integrante del contratto.
b) CERTIFICATO:
si intende il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati dell’ASSICURATO e la sua attività, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli dell’Assicurazione.
Il CERTIFICATO forma parte integrante del contratto.
c) CONTRAENTE:
si intende la persona fisica, l’Associazione Professionale, lo Studio Associato o la Società indicati nel CERTIFICATO, che stipula l’Assicurazione per conto dell’ASSICURATO.
d) ASSICURATO:
▪ in caso di persona fisica si intende:la Ditta individuale indicata nel CERTIFICATO.
▪ in caso di Associazione Professionale o di Studio Associato o di Società si intende:
l’Associazione Professionale o lo Studio Associato o la Società indicata nel CERTIFICATO, i partners, i professionisti associati e tutti i soci e i COLLABORATORI, esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società;
Per ASSICURATO si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della POLIZZA.
e) COLLABORATORI:
si intende qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’ASSICURATO in qualità di:
▪ dipendente, praticante, apprendista, studente, consulente, corrispondente italiano od estero;
anche a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l’ASSICURATO nello svolgimento delle attività previste nell’art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione e di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere.
f) ASSICURATORI:
si intendono i soggetti indicati nella POLIZZA.
g) TERZO:
si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Il termine TERZO esclude:
I. il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’ASSICURATO;
II. le imprese o Società di cui l’ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente
azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
III. i COLLABORATORI dell’ASSICURATO nonchè le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al precedente punto I.
h) PERIODO DI ASSICURAZIONE:
si intende il periodo indicato nel CERTIFICATO
i) RETROATTIVITÀ:
si intende il periodo di tempo compreso tra la data indicata nel CERTIFICATO e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicata nel CERTIFICATO. Gli ASSICURATORI riterranno valide le RICHIESTE DI RISARCIMENTO concernenti fatti o CIRCOSTANZE denunciati per la prima volta dall’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI
RISARCIMENTO (se concesso) in conseguenza di ATTI ILLECITI perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente entro detto periodo di RETROATTIVITÀ. I LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati nel CERTIFICATO non s’intenderanno in alcun modo aumentati per effetto di questa estensione.
Resta inteso che nessuna copertura assicurativa è concessa agli ASSICURATI per la propria attività svolta anche precedentemente alla stipula della POLIZZA presso un'Associazione Professionale o uno Studio Associato o una Società diversa dal CONTRAENTE.
j) MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO:
si intende il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE specificato nel CERTIFICATO, entro il quale l’ASSICURATO può notificare agli ASSICURATORI, RICHIESTE DI RISARCIMENTO manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad un ATTO ILLECITO commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO e nel periodo di RETROATTIVITÀ (se concesso) indicato nel CERTIFICATO
k) ATTO ILLECITO:
si intende qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’ASSICURATO o da un membro del suo staff o dai suoi COLLABORATORI.
ATTI ILLECITI connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ATTO ILLECITO.
l) PERDITA:
si intende:
I. l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’ASSICURATO sia tenuto per legge;
II. i COSTI e SPESE sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
III. i COSTI e SPESE (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’ASSICURATO con il consenso scritto degli ASSICURATORI nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’ASSICURATO per Responsabilità Civile.
m) COSTI E SPESE:
si intendono tutti i COSTI e le SPESE necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’ASSICURATO derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI. COSTI e SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell’ASSICURATO e/o di un membro del suo staff e/o dei suoi COLLABORATORI. L’INDENNIZZO per i compensi di Avvocati ai sensi della presente POLIZZA non eccederà le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI. I COSTI e le SPESE, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei LIMITI DI INDENNIZZO indicati nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti COSTI e SPESE non sono soggetti all’applicazione di alcuna FRANCHIGIA o SCOPERTO. Non saranno considerate COSTI e SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI.
n) POLIZZA:
si intende il documento che prova l’assicurazione.
o) PREMIO:
si intende la somma dovuta dall’ASSICURATO agli ASSICURATORI.
p) RICHIESTA DI RISARCIMENTO:
si intende:
a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali neiconfronti dell’ASSICURATO, oppure
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata all’ASSICURATO;
Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite o riconducibili al medesimo ATTO ILLECITO anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta, in questo caso, a:
▪ un unico LIMITE DI INDENNIZZO
▪ un unico SCOPERTO o FRANCHIGIA
q) CIRCOSTANZE:
si intende:
a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti dell’ASSICURATO;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell’ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
c) qualsiasi atto o fatto di cui l’ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti.
r) INDENNIZZO:
si intende la somma dovuta dagli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA.
s) LIMITE DI INDENNIZZO:
si intende l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso l’eventuale MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO. Tali ammontari sono specificatamente indicati nel CERTIFICATO.
A tali ammontari vanno aggiunti i COSTI e le SPESE come indicato al punto (m) delle definizioni sopra riportate. Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un “sottolimite di INDENNIZZO” questo non è in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio.
t) SCOPERTO O FRANCHIGIA:
si intende l’ammontare percentuale o fisso indicato nel CERTIFICATO che rimane a carico dell’ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tali ammontari.
u) ATTI TERRORISTICI:
si intende ogni atto o atti di forza e/o violenza:
▪ per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni; e/o
▪ diretti a rovesciare o influenzare un governo; e/o
▪ a scopo di incutere paura al pubblico o a parte del pubblico tramite qualsiasi persona o persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento a qualsiasi organizzazione.
v) DANNI CORPORALI:
si intende il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità di persone.
w) DANNI MATERIALI:
si intende il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
Z) INTERMEDIARIO:
si intende l’intermediario indicato nel CERTIFICATO, autorizzato ad esercitare tale attività in base alle Leggi ed ai regolamenti in vigore.
ESCLUSIONI ARTICOLO III
L’Assicurazione non opera:
1) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l’ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui;
2) a favore di un ASSICURATO che non sia iscritto all’Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nella PROPOSTA o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ATTI ILLECITI commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’ASSICURATO.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio professionale.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l’attività dell’ASSICURATO, l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite ad ATTI ILLECITI commessi prima della data della predetta delibera. L’ASSICURATO dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli Assicuratori fornendo copia di detta documentazione;
Gli ASSICURATORI conseguentemente avranno facoltà di:
I. recedere dalla polizza dando 90 giorni di preavviso;
II. mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
3) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente
quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;
4) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto;
5) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici (EMF);
6) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all’Articolo V Penalità Fiscali - che segue;
7) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
II. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso od omissione
8)
disonesta posti in essere dall’ASSICURATO;
9) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’ASSICURATO tramite espresso impegno, accordo o garanzia, a meno che tale responsabilità sarebbe comunque imputabile all’ASSICURATO per Xxxxx e/o in base a Regolamenti concernenti la professione, anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia;
10) per le PERDITE, danni, COSTI o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
I. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o
II. qualsiasi atto terroristico
Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa PERDITE, danni, COSTI o esborsi di qualsiasi natura direttamente o
indicato ai punti I. e II. che precedono o comunque a ciò relative.
indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto
Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi PERDITA, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l’onere di fornire prova contraria incombe all’ASSICURATO. L’eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.
11) nei casi in cui l’ASSICURATO sia persona giuridica allorchè la RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da TERZI;
12) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell’ASSICURATO.
13) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati,
prodotti, installati o assistiti da parte dell’ASSICURATO o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell’ASSICURATO;
14) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell’ASSICURATO;
15) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI CORPORALI sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l’ASSICURATO con qualsiasi contratto o incarico;
16) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da contratti nei quali l’ASSICURATO agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
16) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente od indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall’utilizzo da parte di o per conto dell’ASSICURATO di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica.
17) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO dichiarate dall’ASSICURATO nella PROPOSTA e verificatesi antecedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE della presente POLIZZA
18) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dall’ASSICURATO agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze stipulate per il tramite di o comunque per effetto dell’attività di intermediazione di Dual Italia S.p.A.
19) per le Richieste di Risarcimento derivanti da, connesse con e/o attribuibili all’attività di perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, prestiti e mutui e/o finanziamenti presso le Banche o Istituti Finanziari, la cui responsabilità sia riconducibile ad un Atto Illecito commesso dall’Assicurato.
20) per le PERDITE patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
Resta inoltre inteso che gli ASSICURATORI saranno esonerati dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di INDENNIZZO od esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR TERMINE PER
LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO ARTICOLO IV
Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:
X. XXXXXXX emessa in nome e per conto di un singolo ASSICURATO
1) In caso di morte dell’ASSICURATO e nel caso in cui il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO non venga acquistato dagli eredi dell’ASSICURATO presso un diverso Assicuratore, gli stessi avranno diritto ad un periodo di 24 mesi seguente la data del mancato rinnovo per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO, semprechè sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI entro 30 giorni dal termine del
PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO.
2) Fermo quanto previsto sub1), è inoltre facoltà dell’ASSICURATO, solo in caso di cessazione definitiva dell’attività, salvo i casi di cessazione del rapporto per radiazione o sospensione dall’Albo professionale, di richiedere l’acquisto di un MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, la cui durata ed il relativo sovrappremio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno.
Il LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO
indicato nel CERTIFICATO.
X. XXXXXXX emessa in nome e per conto di un’Associazione Professionale, di uno Studio Associato o di una Società
In caso di scioglimento, volontaria cessazione dell’attività, assorbimento o fusione dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società, volontaria o forzosa messa in liquidazione della Società, cessione di un ramo d’azienda ad un TERZO, nel caso in cui il contratto non venga rinnovato da entrambe le Parti e/o un MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO non venga acquistato dall’ASSICURATO o dai suoi eredi presso un diverso ASSICURATORE, l’ASSICURATO ha la facoltà di acquistare un MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO la cui durata ed il relativo sovrappremio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno, semprechè sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI entro 30 giorni dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO. Il LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO.
PENALITA’ FISCALI ARTICOLO V
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali e a maggior chiarimento delle condizioni di POLIZZA si precisa che - salvo il caso dell’applicazione diretta della sanzione all'ASSICURATO - il presente contratto terrà indenne quest'ultimo dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate dai propri clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad ATTI ILLECITI commessi dall’ASSICURATO nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO ARTICOLO VI
a) L’ASSICURATO - a pena di decadenza del diritto all’INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite l’INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:
I. qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata;
II. qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerlo responsabile di un ATTO ILLECITO;
III. qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Se tale comunicazione viene effettuata dall’ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE relativamente ai precedenti punti (II) e (III) o nei successivi 30 giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO (purché l’evento denunciato sia riconducibile ad un ATTO ILLECITO commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE) indipendentemente o meno dall’applicabilità del MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE.
b) L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni e deve cooperare così come gli ASSICURATORI potranno ragionevolmente richiedere, divulgando l’esistenza del presente contratto solo con il consenso degli ASSICURATORI, salvo non sia diversamente disposto dalla Xxxxx.
c) I legali e periti scelti dall’ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.
d) L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne
l’entità oppure sostenerne i COSTI, gli oneri o le SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.
e) Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO.
Qualora l’ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l’ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI, gli oneri e le SPESE maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel CERTIFICATO.
f) Nel caso che una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente XXXXXXX. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI anticiperanno COSTI e SPESE per la parte della PERDITA assicurata.
g) Gli ASSICURATORI si impegnano ad anticipare i COSTI e SPESE sostenuti prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Tale anticipo di COSTI e SPESE come sopra definito, sarà restituito agli ASSICURATORI da parte dell’ASSICURATO in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’INDENNIZZO a termini del presente contratto.
ARBITRATOSPECIALE ARTICOLO VII
Qualora le Parti concordino sulla risarcibilità della RICHIESTA DI RISARCIMENTO in base al presente contratto, gli ASSICURATORI danno facoltà per iscritto all’ASSICURATO di proporre al TERZO danneggiato e/o alle società e/o soci e/o creditori sociali il ricorso ad un arbitrato rituale ai sensi dell’ art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in luogo della giustizia ordinaria. (Detta facoltà non verrà negata dagli ASSICURATORI senza una valida ragione). Tale Xxxxxxxx sarà chiamato a decidere sulla natura dell’ATTO ILLECITO, sulle sue conseguenze e sulla quantificazione della PERDITA.
Il Collegio sarà formato da tre arbitri, uno nominato dall’ASSICURATO e dagli ASSICURATORI, uno dal TERZO danneggiato ed il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l’ASSICURATO.
Gli ASSICURATORI (in nome e per conto dell’ASSICURATO) e il TERZO danneggiato risponderanno delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
SURROGAZIONE ARTICOLO VIII
dell’ASSICURATO per tali ammontari. In tal caso l’ASSICURATO dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto
Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa
quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell’ASSICURATO.
Gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell’ASSICURATO nei confronti di un COLLABORATORE, nei casi in cui quest’ultimo abbia commesso atti dolosi, fraudolenti e/o omissioni dolose.
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ARTICOLO IX
a) Salvo l’applicabilità del MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, questa POLIZZA cesserà con effetto immediato nel caso di:
I. scioglimento della Società o dell’Associazione professionale;
II. cessazione dell’attività;
III. ritiro dall’attività o morte dell’ASSICURATO;
IV. fusione od incorporazione della Società o dell’Associazione professionale;
V. messa in liquidazione anche volontaria della Società;
VI. cessione del ramo di azienda a soggetti Terzi.
In tutti i casi predetti l’Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO e le CIRCOSTANZE che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di cessazione, ma esclusivamente in relazione ad ATTI ILLECITI commessi anteriormente alla data di cessazione e fino alla scadenza della POLIZZA indicata nel CERTIFICATO.
b) Gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO potranno recedere dalla presente POLIZZA con lettera raccomandata inviata contenente un preavviso di 90 giorni. In questo caso se il recesso è esercitato dagli ASSICURATORI, l’ASSICURATO avrà il diritto al rimborso del PREMIO netto indicato nel CERTIFICATO in proporzione al PERIODO DI ASSICURAZIONE non più coperto dal contratto. La stessa disposizione si applica se il recesso è esercitato dall’ ASSICURATO. L'eventuale rimborso sarà corrisposto all’ASSICURATO entro 30 giorni dalla cessazione dell’assicurazione.
c) RICHIESTE DI RISARCIMENTO fraudolente - Clausola risolutiva espressa
Qualora l’ASSICURATO sia complice o provochi dolosamente una richiesta di INDENNIZZO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, esageri dolosamente l’ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di TERZI, egli perderà il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l’ASSICURATO per indennizzi già effettuati.
d) Procedure di rinnovo
In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre 60 giorni prima del termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.
Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui:
il fatturato consuntivo dichiarato dall’ASSICURATO nella PROPOSTA all’atto della sottoscrizione della presente
1) durante la vigenza della POLIZZA venissero notificate dall’ASSICURATO, CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO agli ASSICURATORI;
2)
POLIZZA risulti aumentato oltre il 50% salvo che, nonostante tale aumento, il fatturato consuntivo rimanga all’interno della fascia di fatturato indicata nel CERTIFICATO.
Per i casi sopraindicati, l’ASSICURATO dovrà darne immediata comunicazione agli ASSICURATORI tramite l’INTERMEDIARIO inviando una nuova PROPOSTA, sulla base della quale gli ASSICURATORI valuteranno i termini del rinnovo.
Dual Italia S.p.a. si riserva il diritto di modificare i suoi corrispondenti ASSICURATORI al termine di ciascuna annualità assicurativa.
CONDIZIONI PARTICOLARI – Sezione B – (sempre operanti)
PERDITA DOCUMENTI
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente POLIZZA si intende operante nel caso in cui l’ASSICURATO scopra durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso), che i documenti, la cui custodia era stata affidata all’ASSICURATO od ai suoi predecessori o a TERZI dagli stessi incaricati o anche solamente ritenuti affidati all’ASSICURATO o ai suoi predecessori, quali:
▪ atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali)
sono stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti.
In questi casi gli ASSICURATORI terranno indenne l’ASSICURATO per:
a) ogni responsabilità legale nella quale l’ASSICURATO stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
b) i COSTI e le SPESE di qualsivoglia natura sostenuti dall’ASSICURATO nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.
D. LGS. N. 81/2008
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente POLIZZA s intende operante anche per le responsabilità derivanti all’ASSICURATO per gli incarichi assunti in materia di salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante per la Sicurezza) e in materia di Sicurezza nei Cantieri (Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori).
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente POLIZZA si intende operante anche per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO di TERZI per i DANNI CORPORALI e MATERIALI, dei quali l’ASSICURATO si sia reso
involontariamente responsabile a termini di legge e che siano accaduti nell’ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a Studio Professionale.
Tale articolo si applica anche alla Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per fatto doloso, sempre avvenuto nell’ambito dello Studio, di persone delle quali debba rispondere.
La garanzia è prestata con un sottolimite di INDENNIZZO di € 500.000,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e per anno assicurativo e con una FRANCHIGIA fissa di € 500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo LIMITE DI INDENNIZZO previsto dalla POLIZZA.
Ferme restando le Esclusioni indicate all’Articolo III, la copertura non è operante per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO riconducibili a o derivanti da:
a) danni a cose che l’ASSICURATO detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell’ASSICURATO o che questi detenga;
b) danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguoni i lavori;
c) danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
d) danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne;
e) danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da quasiasi causa determinati;
f) detenzione o impiego di esplosivi;
g) proprietà di fabbricati e loro strutture fisse;
h) circolazione di qualunque veicolo;
CODICE PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente POLIZZA si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’ASSICURATO per PERDITE patrimoniali causate a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy. La garanzia è prestata nell’ambito del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato.
STUDI ASSOCIATI
Xxxxx restanto tutti i termini e le condizione generali, qualora il CONTRAENTE sia uno Studio Associato, la copertura della presente POLIZZA si intende operante anche per la Responsabilità Civile personale dei singoli professionisti associati, sia per l’attività svolta come Studio Associato sia per l’attività esercitata come singoli professionisti, facenti parte dello Studio Associato all’atto della stipula della presente POLIZZA.
È facoltà degli ASSICURATORI verificare, in caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, il rispetto del criterio sopra indicato.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende operante nei confronti dei subentranti dal momento della comunicazione agli ASSICURATORI.
INQUINAMENTO ACCIDENTALE
Xxxxx restanto tutti i termini e le condizione generali e fatto salvo quanto indicato al punto 3) delle “Esclusioni” previste nel testo di POLIZZA ma a parziale deroga dello stesso, la copertura della presente POLIZZA si intende operante anche per i danni da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall’ASSICURATO.
CONSULENZA AMBIENTALE
Xxxxx restanto tutti i termini e le condizione generali, la copertura della presente POLIZZA s intende operante anche per le attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), fatta eccezione per qualsiasi danno derivante dall'amianto.
AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
Xxxxx restando tutti I termini e le condizioni generali, la copertura della presente POLIZZA si intende operante anche per la responsabilità imputabile all’ASSICURATO nell’espletamento dell’attività svolta in qualità di amministratore condominiale.
le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o correlate ad omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di
installati da parte dell’ASSICURATO o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell’ASSICURATO;
le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti,
Ferme restando le Esclusioni previste all’Art. III della POLIZZA, la presente estensione non sarà operante per: 1)
2)
assicurazioni private;
3) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o correlate a furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
4) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o correlate alla proprietà dal fabbricato.
CERTIFICATORE ENERGETICO
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente POLIZZA si intende operante anche per la responsabilità imputabile all’ASSICURATO nell’espletamento dell’attività svolta in qualità di Certificatore Energetico, in applicazione del D.Lgs. n. 192/2005 del 19 agosto 2005, successivo D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006 e s.m.i.
MEDIATORE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE (D.LGS. 28/2010)
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente POLIZZA si intende operante per:
Articolo 1 - Estensione di garanzia – Obbligazione temporale degli ASSICURATORI “Claims Made”
Xxxxx restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla POLIZZA, essa s’intenderà estesa alle PERDITE che traggono origine da ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, in conseguenza di un ATTO ILLECITO commesso nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o entro il Periodo di RETROATTIVITA’ (se concesso), nell’espletamento dell’incarico / attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sendi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.
La garanzia di cui al presente Articolo 1 è prestata con un sottolimite di INDENNIZZO pari a € 500.000,00 e una FRANCHIGIA fissa di € 1.500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia sarà prestata con il medesimo LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO previsto dalla POLIZZA.
RESTA IN OGNI CASO INTESO CHE LA PRESENTE ESTENSIONE OPERERA’ A SECONDO RISCHIO E QUINDI AD INTEGRAZIONE E DOPO ESAURIMENTO DEI MASSIMALI DI EVENTUALI ALTRE COPERTURE, (SE ESISTENTI), AVENTI AD OGGETTO GARANZIE IN TUTTO O IN PARTE PREVISTE DALLA PRESENTE POLIZZA, IVI COMPRESE LE COPERTURE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER L’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI AI SENSI DEL D.LGS. 4 MARZO 2010 N. 28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONI.
Articolo 2: Condizioni dell’estensione di garanzia
L’efficacia dell’estensione di garanzia di cui all’Articolo 1 che precede è subordinata alle seguenti condizioni:
- che l’ASSICURATO, nella PROPOSTA, abbia indicato i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;
- che l’incarico o l’attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.
Articolo 3: Esclusioni
L'estensione non opera:
i) a favore di un ASSICURATO che non sia autorizzato ad esercitare la/e attività prevista/e nella PROPOSTA o la cuiattività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Competenti Autorità.
In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ATTI ILLECITI commessi successivamente alla data in cui il relativo provvedimento sia stato assunto dagli organi competenti, indipendentemente della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’ASSICURATO.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca del provvedimento da parte degli organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio della professione.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca assunto dagli organi competenti abbia interessato l’attività dell’ASSICURATO, l’assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite ad ATTI ILLECITI commessi prima della data del provvedimento medesimo.
L’ASSICURATO dovrà tuttavia, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, dare avviso del provvedimento in questione entro 7 giorni agli ASSICURATORI fornendo copia di detta documentazione.
Gli ASSICURATORI conseguentemente avranno facoltà di:
mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi in data antecedente il periodo in cui il
I. recedere dalla POLIZZA dando 90 giorni di preavviso; II.
provvedimento è stato assunto dagli organi competenti;
ii) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'ASSICURATO in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28
Condizioni Generali di Assicurazione Sezione C
1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell’ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli
ASSICURATORI. | ||
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell’ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e | ||
1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all’INDENNIZZO. |
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.
2. Altre assicurazioni
L’ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l’eccedenza dei LIMITI DI INDENNIZZO rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.
3. Pagamento del Premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l’ASSICURATO non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art.1901 C.C.).
4. Modifiche / Cessione dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall’ASSICURATO e accettate dagli ASSICURATORI con relativa emissione di una appendice alla POLIZZA.
5. Aggravamento del rischio
L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO nonché il recesso dell’Assicuratore dal contratto. (art. 1898 del Codice Civile).
6. Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO o parte di esso a ricezione di tale comunicazione dall’ASSICURATO (art. 1897 Codice Civile) rinunciando sin da ora al relativo diritto di recesso.
7. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’ASSICURATO.
8. Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge italiana in materia.
9. Estensione Territoriale
L’Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO originate da ATTI ILLECITI posti in essere e per le RICHIESTE DI
RISARCIMENTO avanzate esclusivamente nei Territori indicati nel CERTIFICATO.
10. Arbitrato
In caso di controversia tra ASSICURATO ed ASSICURATORI sulla natura della RICHIESTA DI RISARCIMENTO e sull’operatività della presente POLIZZA si dovrà ricorrere ad un arbitrato rituale, ai sensi dell’ art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da tre arbitri uno nominato dall’ASSICURATO, uno dagli ASSICURATORI e il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l’ASSICURATO. Almeno uno dei tre arbitri sarà scelto tra i professionisti iscritti all’Albo dell’Ordine degli Avvocati nella circoscrizione dove risiede l’ASSICURATO. L’arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
11. Elezione di domicilio
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:
DLA Piper, Studio Legale Tributario Associato Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Tel. 02/806181 – Fax 02/00000000
12. Comunicazioni
Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito “Il Broker”), con la sottoscrizione della presente POLIZZA, il CONTRAENTE/ASSICURATO prende atto e accetta quanto segue:
a) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker si considererà effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
b) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker si considererà effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO;
c) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker e/o al CONTRAENTE/ASSICURATO si considererà effettuata dagli ASSICURATORI;
D) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker e/o dal CONTRAENTE/ASSICURATO si considererà effettuata agli ASSICURATORI.
IL CONTRAENTE Arch Insurance Company (Europe) Limited
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Sezione A
I Oggetto dell’Assicurazione - Obbligazione temporale dell’ASSICURATORE (Claims Made)
II Definizioni
III Esclusioni
IV Condizioni relative al MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
VI Obblighi delle parti in caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO
VII Arbitrato speciale
IX Casi di cessazione dell’Assicurazione
Sezione B - Condizioni Particolari
- Perdita documenti
- Responsabilità Civile Terzi nella conduzione dello studio
- Amministratore Condominiale
- Mediatore per la conciliazione delle controversie (D. Lgs. 28/2010)
Sezione C - Condizioni Generali di Assicurazione
1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
9. Estensione territoriale
10. Arbitrato
11. Elezione di domicilio
12. Comunicazioni
IL CONTRAENTE
Avvertenza
Mezzi di pagamento
Il Contratto prevede il pagamento annuale del PREMIO in unica soluzione.
Qualora espressamente concordato con gli ASSICURATORI ed indicato nel CERTIFICATO, il pagamento del PREMIO potrà essere frazionato in una o più rate.
Il pagamento del PREMIO dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato agli ASSICURATORI o all’INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in tale qualità.
Dichiarazione del CONTRAENTE
Il CONTRAENTE dichiara che, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha ricevuto e preso visione del fascicolo informativo redatto ai sensi del regolamento ISVAP 35 del 2010, composto da: nota informativa, glossario, condizioni generali di assicurazione, PROPOSTA.
IL CONTRAENTE
ALLEGATO B
TARIFFA 12/2011
GIOVANI INGEGNERI ( Fino a 33 anni di età) CON FATTURATO FINO A € 50.000
Franchigia Fissa € 1.000 per ogni Richiesta di Risarcimento
RETROATTIVITA’ ILLIMITATA TARIFFA PREMI ANNUI LORDI
LIMITI DI INDENNIZZO | FASCE DI FATTURATO | ||||
FINO A € 25.000 | DA € A € | 25.001 50.000 | |||
€ | 250.000 | € | 290 | € | 340 |
€ | 500.000 | € | 375 | € | 480 |
€ | 1.000.000 | € | 570 | € | 760 |
INGEGNERI ( Oltre 33 anni di età )
CON FATTURATO FINO A € 300.000
Franchigia Fissa € 2.500 per ogni Richiesta di Risarcimento RETROATTIVITA’ ILLIMITATA
TARIFFA PREMI ANNUI LORDI
FASCE DI FATTURATO - PREMI ANNUI LORDI | |||||||||||||||||
LIMITI DI | Fino a | Da € 25.001 | Da | € 50.001 | Da | € | 100.001 | Da € 150.001 | Da | € | 200.001 | Da | € | 250.001 | |||
INDENNIZZO | € 25.000 | a € 50.000 | a | € 100.000 | a | € | 150.000 | a | € | 200.000 | a | € | 250.000 | a | € | 300.000 | |
€ | 250.000 | € 365 | € 425 | € | 655 | ||||||||||||
€ | 500.000 | € 470 | € 600 | € | 850 | € | 1.000 | € | 1.400 | € | 1.800 | € | 2.200 | ||||
€ | 1.000.000 | € 715 | € 950 | € | 1.155 | € | 1.400 | € | 1.800 | € | 2.200 | € | 2.600 | ||||
€ | 1.500.000 | € 1.045 | € | 1.270 | € | 1.600 | € | 2.000 | € | 2.500 | € | 3.000 | |||||
€ | 2.000.000 | € | 1.800 | € | 2.300 | € | 2.800 | € | 3.300 | ||||||||
€ | 2.500.000 | € | 3.100 | € | 3.600 |