DURATA: 31.12.2014-31.12.2016
Capitolato Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Operatori
RAMO SERVIZIO METROPOLITANO RAMO PARCHEGGI
DURATA: 31.12.2014-31.12.2016
Premio frazionato in due rate semestrali
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione : il contratto di assicurazione.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione. Contraente e/o Ente: AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.p.A.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: A.N.M. Spa, il Legale Rappresentante, gli Amministratori, ed i dipendenti tutti, nonché tutti i soggetti che partecipano a qualunque titolo alle attività svolte dall’assicurato.
Rischio: Probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Gli Assicuratori / Società: l’impresa o il gruppo di imprese
assicuratrici che prestano l’assicurazione
Premio: la somma dovuta agli Assicuratori.
Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Massimale:
Franchigia:
Scoperto:
la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell’Assicurato.
La parte percentuale di danno che resta a carico dell'Assicurato.
Cose: oggetti materiali e animali.
Xxxxx: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose.
Car Valet: Particolare servizio di parcheggio che prevede la presa in consegna e la riconsegna del veicolo, custodia dello stesso e servizi aggiuntivi a richiesta: lavaggio, rifornimento carburante, controllo gomme, rabbocco liquidi, etc.
Ente: AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.p.A.
Broker Aon S.p.A., intermediario di assicurazioni a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E RISCHI ASSICURATI
La Società, nei modi, limiti e termini di cui alle presenti condizioni, presta l’assicurazione fino a concorrenza dei massimali indicati, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato per l’esercizio delle attività di seguito descritte.
SEZIONE I – RAMO SERVIZIO METROPOLITANO
Attività di servizio trasporto passeggeri sulle Linee Metropolitane e Funicolari di Napoli sulle tratte:
- Linea 1 Metropolitana di Napoli
- Linea 6 Metropolitana di Napoli
- Funicolare Centrale (Augusteo – Piazza Fuga)
- Funicolare di Chiaia (Parco Margherita – Cimarosa)
- Funicolare di Montesanto (Montesanto – Morghen)
- Funicolare Mergellina (Mergellina – Manzoni)
L’attività assicurata comprende anche la conduzione dei locali adibiti ad Uffici, depositi e/o magazzini dell’Ente, nonché l’organizzazione e la promozione di visite guidate delle “stazioni dell’arte”.
Tutti i luoghi ove opera l’Ente o il suo personale saranno considerati luoghi di lavoro.
SEZIONE II – RAMO PARCHEGGI
Attività di gestione dei parcheggi custoditi e non, aree di sosta istituite e relative infrastrutture, aree di parcheggio custodite adibite a servizio di “Car Valet”, aree di parcheggio adibite a custodia temporanea ed al controllo di veicoli a motore, motoveicoli e ciclomotori oggetto di rimozione forzata e/o sequestri effettuati dalla Polizia Locale.
Inoltre l’Assicurato, predispone, controlla e provvede alla manutenzione delle aree di parcheggio coperte e/o scoperte, custodite e/o incustodite, e di tutte le attività inerenti e/o assimilate, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: collocazione e manutenzione di segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, cartellonistica inerente l’attività svolta, compresi i lavori di scavo; ecc.
L’attività comprende anche l’istallazione, gestione e manutenzione di apparecchiature (parcometri, sbarre automatiche, casse ecc.) dislocate sulle strade cittadine, compreso l’uso di apparecchiature ed attrezzature fisse e mobili.
L'Assicurato provvede, inoltre, alla gestione del servizio di blocco dei veicoli tramite l'uso di ceppi bloccaruote (ganasce bloccaruote) per i veicoli in sosta vietata, irregolare o d'intralcio alla mobilità, così come previsto dal nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di Attuazione (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. e D.P.R. n. 495/92).
L’attività comprende anche il rilievo e/o esecuzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare sul territorio comunale di Napoli, compresi i lavori di scavo.
L’attività assicurata comprende anche la conduzione dei locali adibiti ad Uffici, depositi e/o magazzini dell’Ente.
Tutti i luoghi ove opera l’Ente o il suo personale saranno considerati luoghi di lavoro.
Si precisa che le attuali aree di parcheggio custodite e/o incustodite sono site in Napoli e più dettagliatamente come riportate nell’elenco seguente.
Relativamente alla gestione del servizio di blocco e sblocco dei veicoli tramite l’uso di bloccaruote (ganasce) ed ai parcheggi non custoditi, al fine di garantire A.N.M. da eventuali pronunce giudiziarie sfavorevoli che la vedano condannata al risarcimento dei danni derivanti dall’obbligo di custodia, pur non rivestendo in concreto la qualifica di depositaria dei veicoli parcheggiati nelle aree indicate che - si ripete - non sono custodite, si conviene che le garanzie saranno operanti sia nell’ipotesi di accertata responsabilità del Contraente mediante provvedimento giudiziale sia nell’ipotesi di riconoscimento formale da parte di A.N.M. della propria responsabilità nella determinazione dell’evento dannoso.
La mancata chiamata in garanzia non comporterà l’inoperatività della polizza. L’Assicurazione è prestata per le ubicazioni e le somme assicurate di seguito indicate:
Area Parcheggio “A” DEFINITA P5
1. Nel Comune di Napoli e precisamente al Centro Direzionale – Parcheggio P5 – Comparto con ingresso su Viale Terracini;
Area Parcheggio “B” DEFINITA L1
2. Nel Comune di Napoli – Esistono locali fuori terra su due piani, sottostanti ad aree e/o viali principali del complesso di fabbricati facenti parte del Centro Direzionale;
Area Parcheggio “C”DEFINITA L2
3. Nel Comune di Napoli – Esistono locali fuori terra su due piani, sottostanti ad aree e/o viali principali del complesso di fabbricati facenti parte del Centro Direzionale;
Area Parcheggio “D” DEFINITA L3
4. Nel Comune di Napoli – Esistono locali fuori terra su due piani, sottostanti ad aree e/o viali principali del complesso di fabbricati facenti parte del Centro Direzionale;
Area Parcheggio “E” DEFINITA T1
5. Nel Comune di Napoli – Esistono locali fuori terra su due piani, sottostanti ad aree e/o viali principali del complesso di fabbricati facenti parte del Centro Direzionale;
Area Parcheggio “F”DEFINITA T2
6. Nel Comune di Napoli – Esistono locali fuori terra su due piani, sottostanti ad aree e/o viali principali del complesso di fabbricati facenti parte del Centro Direzionale;
Area Parcheggio “G”DEFINITA G1
7. Nel Comune di Napoli Centro Direzionale – parcheggio non custodito denominato G/1;
Area Parcheggio “H”DEFINITA PONTICELLI
8. Nel Comune di Napoli, alla Via Argine altezza stazionamento bus A.N.M.;
Area Parcheggio “I”DEFINITA TERME
9. Nel Comune di Napoli alla Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 e precisamente all’interno del complesso delle Terme di Agnano;
Area Parcheggio “L” con custodia DEFINITA SPALTI XXXXXXX XXXXXXXX
00. Nel Comune di Napoli e precisamente in Piazza Municipio – Parcheggio Maschio Angioino con ingresso su Via A.F. Acton;
Area Parcheggio “M” con custodia DEFINITA MONALDI
11. Nel Comune di Napoli, presso l’Azienda Ospedaliera Monaldi esiste parcheggio ove viene svolto il particolare servizio di “Car Valet”;
Area Parcheggio “N”DEFINITA XXX XXXX’XXXX
00. Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx e precisamente in Via DELL’ERBA;
Area Parcheggio “0” DEFINITA Xxx Xxxxxxx/Xxxxxx Xxxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx Via Xxxxxxx / Piazza Garibaldi ;
Parcheggio in struttura “P” non custodita DEFINITA “Policlinico”
14. Nel Comune di Napoli Zona Ospedaliera;
Area parcheggio “Q” senza custodia DEFINITA COLLI AMINEI
15. Nel Comune di Napoli via X. Xxxxx;
Area parcheggio “R”senza custodia DEFINITA “Frullone”
16. Nel Comune di Napoli ZONA FRULLONE;
Area parcheggio “S” senza custodia DEFINITA “CHIAIANO”
17. Nel Comune di Napoli ZONA CHIAIANO area adiacente metropolitana ed area sotto il viadotto della metropolitana;
Area parcheggio “T”senza custodia DEFINITA “PIANURA”
18. Nel Comune di Napoli ZONA PIANURA VIA XXXXX XXXXXXX;
Area parcheggio “U”senza custodia DEFINITA “BRIN”
16. Nel Comune di Napoli VIA Xxxxxxxxxx Xxxxx;
17. Diverse aree di parcheggio sul territorio del comune di Napoli senza custodia per complessivi 23.000 posti auto.
Uffici di Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx
00. Nel Comune di Napoli, alla Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx x. 00/X;
Uffici e Xxxxxxxxx in CASAVATORE (NA)
19. Nel Comune di Casavatore;
SEZIONE III –SERVIZIO TRANVIARIO (non efficace alla data di decorrenza del presente contratto)
Attività connesse con l’esercizio delle linee della rete autofilotranviaria, esclusa la circolazione sia all'interno che all'esterno delle aree ad esso riservate, nulla escluso né eccettuato, compreso bar, distribuzione di cibo e bevande in genere anche in strutture provvisorie sia fisse che mobili.
Si precisa che la sezione 3 è subordinata all’ordine fermo della contraente da esercitarsi entro il 31.08.2016.
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO ART. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società assicuratrice risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 C.C. Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Impresa assicuratrice l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 C.C..
Art. 2 - Decorrenza dell'assicurazione - pagamento e regolazione del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2014 e termina alle ore 24.00 del 31/12/2016 senza tacito rinnovo; il Contraente è tenuto a pagare il premio di perfezionamento entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Le rate di premio, con scadenza semestrale, successiva alla prima, devono essere pagate entro le ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Il premio della presente polizza viene calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, al valore del fatturato dell’assicurato (esclusa l’IVA), riferito alle rispettive sezioni, come di seguito specificato:
1. Premio Xxxxx Xxxxx di Sezione I = Fatturato Preventivo x tasso lordo
2. Premio Xxxxx Xxxxx di Sezione II = Fatturato Preventivo x tasso lordo
3. Premio Xxxxx Xxxxx di Sezione III = numero tram in circolazione x premio unitario lordo
Si precisa che la sezione 3 è subordinata all’ordine fermo della contraente da esercitarsi entro il 31.08.2016.
Il premio, anticipato in via provvisoria in base al calcolo su indicato, è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo in base al rendiconto consuntivo, che il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare.
A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Impresa assicuratrice i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società assicuratrice.
Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società assicuratrice può fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per gli Assicuratori di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società assicuratrice, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società assicuratrice ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
a) L’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto;
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e xx.xx. e ii., anche quando dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 3 - Durata - Facoltà di recesso – opzione di proroga annuale
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
Se il contratto viene stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata A/R, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza.
E’ facoltà della Contraente richiedere alla Società, entro 60 giorni prima della naturale scadenza indicata nel frontespizio di polizza, la prosecuzione contrattuale della presente assicurazione alle medesime condizioni economico normative per un’ulteriore annualità.
Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che nell’ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 90 giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.
Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali, franchigie e quant’altro, gli stessi verranno ridotti in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale, salvo diversi accordi tra le Parti, intercorsi al momento della richiesta di proroga. Ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. 163/2006 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso.
E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga di 90 (novanta) giorni massimo finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova copertura.
La Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla scadenza.
Altresì, in qualsiasi caso di recesso della Società dalla presente polizza, il recesso dovrà intendersi esteso a tutti gli altri contratti aggiudicati con la medesima gara d’appalto.
Art. 4 – FACOLTA’ DI RECESSO DOPO OGNI SINISTRO
E’ data facoltà ad entrambe le parti di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo con un preavviso, dato mediante lettera raccomandata, di almeno 60 giorni.
In caso di recesso da parte della Società assicuratrice, questa sarà tenuta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, al rimborso della parte di premio imponibile relativo al periodo non goduto di copertura assicurativa.
Altresì, in qualsiasi caso di recesso della Società assicuratrice dalla presente polizza, il recesso dovrà intendersi esteso a tutti gli altri contratti aggiudicati con la medesima gara d’appalto.
Art. 5 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società.
Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 6 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli Assicuratori.
Art. 7 – Tracciabilità dei pagamenti
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art. 8 - Modifica dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 9 - Estensione territoriale
La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.
Art. 10 - Clausola Broker
Il Contraente/Assicurato dichiara di avere affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza ad AON S.p.A. in qualità di Broker ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.. Agli effetti dei termini e garanzie già previste nella presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato. Analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà fatta al Contraente/Assicurato.
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e gli assicurati sono tenuti, nonché quelle dagli stessi ritenute necessarie, dovranno essere fatte per iscritto con i mezzi più idonei, compresi perciò i sistemi telematici, indirizzati alla Società o al Broker.
Il pagamento dei premi potrà essere effettuato per il tramite del Broker. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico.
L’opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura dell’8% (ottopercento) del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal contraente con il sopra citato Xxxxxx, il contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio.
Art. 11 - Coassicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termine delle condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nella polizza o appendice (di fatto con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato), a firmare anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici, ed ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Assicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna delle Coassicuratrici, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 12 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Assicurazione, all'Agenzia o alla Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell'art.1913 X.X., xxxxx 00 (xxxxxx) giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società assicuratrice eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui al successivo art. 21 lett. B), solo ed esclusivamente:
⮚ in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
⮚ in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n° 1124.
Art. 13 - Evidenza sinistri
Al termine di ogni semestre la Società si impegna a fornire all’Assicurato un’evidenza dei sinistri aperti dalla data di decorrenza della polizza. L’elenco dovrà riportare tutti i sinistri in ordine di data di accadimento, con distinzione di tipologia (danni a persone o danni a cose) e degli importi riservati e liquidati. In tal caso dovrà essere indicata la data di liquidazione.
Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
L’Impresa assicuratrice assume, sino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratrice e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società assicuratrice non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale (sempre e solo nel caso di nomina, da parte dell’Assicurato, di tecnici o legali che non siano stati designati dalla Società assicuratrice). Resta impregiudicata la facoltà dell’Assicurato, di affiancare a proprie spese, i legali designati dalla Società, con altri di propria fiducia.
Art. 15 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:
⮚ degli Amministratori;
⮚ dei dipendenti del Contraente/Assicurato;
⮚ di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento delle proprie attività;
salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo e comunque rimangono esclusi gli appaltatori e subappaltatori.
NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITÀ DEL CONTRATTO ART. 16 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una o più circostanze eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante dell’Assicurato.
Art. 00 - Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
L'Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società assicuratrice possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto all’art.16.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art.1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 18 - Foro competente per l'esecuzione del presente contratto
Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente o dell'Assicurato.
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
Art. 20 - Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato, indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
ART. 21 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
L’Impresa assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, come specificato nel paragrafo “Descrizione attività e rischi assicurati” (cfr. pag. 3) e/o nella sua qualità di:
PROPRIETARIO, CONDUTTORE, GESTORE, ESERCENTE di tutto quanto necessita all'attività descritta, nulla escluso.
La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di Legge e del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto all’art. 22.
La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interesse, spese) quale civilmente responsabile
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del D.Lgs del 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o a questi equiparati o da lavoratori parasubordinati purchè assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge n° 222 del 12/06/84
Art. 22 - Novero dei terzi
Si prende atto fra le Parti che:
a) quando l'Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza, non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
b) quando l'Assicurato è l’Ente non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n°1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché il legale rappresentante dell'Ente, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio.
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
Altresì, si prende atto fra le parti che è considerato terzo il Comune di Napoli.
Art. 23 - Responsabilità civile personale dei dipendenti, Amministratori e rappresentanti dell'ente
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun Amministratore, dipendente e eventuale rappresentante dell'Ente assicurato, per danni che comportano morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, conseguenti a fatti verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni e/o incarichi arrecati:
⮚ a terzi, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
⮚ agli altri dipendenti, Amministratori, rappresentanti dell'Assicurato, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.
Si precisa che tale garanzia comprende anche la Responsabilità Civile personale derivante ai dipendenti con funzioni di Responsabile della sicurezza ai sensi della L. 626/94.
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
Art. 24 – Xxxxx derivanti da colpa grave dell’Assicurato e i danni derivanti da dolo e/o colpa grave delle persone di cui deve rispondere
L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante da colpa grave
dell’Assicurato stesso e/o da colpa grave e fatti dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.
Art. 25 – Committenza lavori e servizi
Premesso che l’Assicurato può cedere in appalto parte dei lavori e dei servizi descritti in polizza si conviene che l’assicurazione comprende la responsabilità civile in qualità di Committente, esclusa comunque la responsabilità delle singole imprese appaltatrici.
La garanzia è prestata quindi anche per la violazione delle disposizioni di cui ai D.L. 626/94 e D.L. 494/96 e loro successive modifiche ed integrazioni.
Art. 26 – Committenza auto ed altri veicoli
L’assicurazione si estende alla Responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli, purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
Art. 27 – Autorimesse – autosili - parcheggi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, officine meccaniche con non più di tre addetti
Art. 28 – Cose di terzi sollevate, trainate, trasportate, etc.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a cose di proprietà di terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trainate, ammainate, causati sia da fatto dell'Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici allo scopo impiegati.
La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree.
Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell’intervento.
Art. 29 – Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico e conseguenti ad operazioni di carico e scarico
L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi.
Sono esclusi i danni da furto.
Sono inoltre compresi in garanzia i danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori ecc., stabilmente installati su mezzi di proprietà, in locazione o uso della A.N.M. Spa;
Art. 30 – Parcheggi
La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni ai veicoli di terzi, quando siano stati affidati in consegna o custodia all'Assicurato e/o in caso di accertata responsabilità del Contraente mediante provvedimento giudiziale. In ogni caso detti danni devono verificarsi nei parcheggi gestiti dall'Assicurato stesso e non devono essere conseguenza diretta di riparazione meccanica.
Sono esclusi i danni da furto e/o da incendio.
Art. 31 – Insegne e cartelli
L'assicurazione comprende il rischio della responsabilità civile derivante dalla proprietà, installazione, gestione, manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, tabelle della segnaletica stradale, striscioni in genere e ovunque si trovino, dalle sbarre automatiche e non che delimitano l’ingresso e l’uscita dai parcheggi.
ART. 32 – CARRELLI E MACCHINE OPERATRICI
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.
ART. 33 – INSTALLAZIONE E/O MANUTENZIONE – LAVORI IN ECONOMIA
La garanzia comprende la responsabilità civile in capo all’Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.
Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.
Art. 34 – Mancata o insufficiente segnaletica
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nell’ambito delle competenze istituzionali dell’Ente, per danni conseguenti a mancata o erronea segnaletica e/o a mancato o insufficiente servizio di vigilanza o intervento sulla segnaletica in genere, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'assistenza, in luoghi aperti al pubblico, per opere o lavori, per macchine, per impianti o attrezzi e per depositi di materiale.
Art. 35 – Inquinamento accidentale
L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni diretti e/o conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, a seguito di un fatto improvviso e accidentale.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l’inquinamento.
L'estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ed il massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) comunque con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 250.000,00 (centocinquantamila/00).
Art. 36 – Lavoratori occasionali e gruppi di volontariato
Si conviene che per tutte le persone non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, tutte le garanzie della presente polizza valgono solo:
♦ per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i dipendenti e gli Amministratori;
♦ per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.
ART. 37 - INFORTUNI SUBITI DA SUBAPPALTATORI E LORO DIPENDENTI
Sono considerati terzi, nel limite dei massimale previsto per l'assicurazione R.C.O. ed anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, cosi come definite dall'Art. 583 dei Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.
Art. 38 – Qualifica di terzi
Sono considerati terzi gli Amministratori e loro familiari, quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.
ART. 39 – R.C. DERIVANTE
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante:
⮚ dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
⮚ dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
⮚ dalla gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture dell’Assicurato, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti.
Art. 40 – Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute
L'assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che l'Assicurato abbia in consegna,
custodia o disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive. Sono esclusi i danni causati da furto e incendio.
La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione di RCT fino alla concorrenza di € 25.000,00 (venticinquemila/00) per sinistro e per periodo annuo assicurativo.
Art. 41 – Danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei in genere. La garanzia è prestata con lo scoperto del 10 % con il minimo di € 500,00 (cinquecento/00) e con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Art. 42 – Danni a seguito di scavi e reinterri
La garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 90 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.
La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro e per anno assicurativo e con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ed il massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ART. 43 - DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.
La garanzia è prestata con lo scoperto del 10 % con il minimo di € 500,00 (cinquecento/00) e con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Art. 44 – Spettacoli – attività sportive ricreative, artistico culturali – mostre –feste cerimonie – convegni – attività promozionali - manifestazioni pubbliche – CORSI DI STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Per tutte queste ed altre simili attività vengono garantiti i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per l'organizzazione, sia diretta che in qualità di patrocinante, sia all'aperto che all'interno dei locali appositamente agibili, intendendosi peraltro che la validità della garanzia viene subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio di palchi e stands.
In nessun caso possono essere compresi in garanzia danni dovuti da fuochi di artificio o relativi ad altre consimili attività, nonché concerti.
Gli artisti, gli oratori e qualsiasi altro invitato o partecipante attivo alle manifestazioni, sono considerati terzi limitatamente a danni da cui conseguano lesioni gravi.
Sono inoltre compresi i danni provocati a cose di terzi, utilizzati per le manifestazioni di cui sopra esclusi gli arredi.
Quando il Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. che gli incombe per queste attività in quanto gestite da altri su suo incarico.
ART. 45 – R.C. FABBRICATI ED IMPIANTI
L'assicurazione si estende alle responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario, locatore o locatario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, impianti e reti di distribuzione, uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, recinzioni in genere, cancelli anche automatici, porte ad apertura elettronica, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
La garanzia non comprende i danni derivanti:
⮚ da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
⮚ da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 100,00 per ciascun sinistro.
Art. 46 – Danni da incendio
A parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 51 lett. e) delle norme che disciplinano l’operatività del contratto, e limitatamente alle cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute, poste presso terzi, la garanzia assicurativa comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimale di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 250,00.
ART. 47 – DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’
L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensioni, totali o parziali di attività commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata nel limite del massimale e comunque col massimo di € 1.000.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
ART. 48 – LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.
ART. 49 - RESPONSANBILITA’ DERIVANTE DAL D.LGS N. 81, DEL 9 APRILE 2008 E SS.MM.II.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti dell’Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 50 – PLURALITA’ DI ASSICURATI
I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Qualora i soggetti assicurati diversi dal contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest’ultimo – sempre nei limiti convenuti – sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.
Art. 51 - Esclusioni
L’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:
a) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’art. 26 “Committenza auto”;
b) i rischi soggetti alla assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. N. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
c) da furto, salvo quanto espressamente previsto in polizza;
d) alle cose e/o opere di terzi sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
f) derivanti dalla detenzione e dall’impiego di esplosivi, salvo tale impiego sia richiesto per l’esecuzione di lavori di cui il Contraente sia committente;
g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissioni e fusioni nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
h) patrimoniali derivanti da errori professionali di carattere contabile o amministrativo commessi da dipendenti dell’Assicurato nell’esercizio delle loro funzioni;
i) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e o corsi d’acqua, alterazioni o
impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto dall’articolo “inquinamento accidentale”;
j) connessi al mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software, in ordine alla gestione delle date;
k) da amianto, da silicosi o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
m) i danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica.
Per “atto di terrorismo” si intende l’uso di violenza esercitata da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d’intesa con organizzazioni o un Governo, con l’intenzione di esercitare influenza sul Governo locale o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa.
Per “contaminazione” s’intende l’inquinamento, l’avvelenamento e l’uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.
Tali esclusioni non avranno valore per tutto quanto diversamente previsto espressamente in polizza.
ART. 52 – VALIDITA’ TERRITORIALE
L’Assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada e Messico. L’Assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
Art. 53 - Massimali e franchigie
L’assicurazione viene prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti:
⮚ R.C.T. € 10.000.000,00 per sinistro e per anno
⮚ R.C.O. € 5.000.000,00 con il limite di € 1.000.000,00 per singola persona
Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia R.C.T..
Ferme le franchigie previste nei precedenti articoli, i sinistri indennizzabili ai sensi della presente polizza verranno liquidati con una franchigia minima e assoluta, che resterà a carico dell’Ente, di:
- € 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro per Sezioni I e II (metropolitana e parcheggi);
- € 1.000,00 (mille/00) per sinistro per Sezione III (tram).
Art. 54 – MODALITA’ DI RIMBORSO DELLA FRANCHIGIA
La Società avrà diritto a richiedere al Contraente il rimborso delle franchigie per i sinistri liquidati su ciascuna annualità assicurativa.
Con apposita comunicazione la Società trasmette l’elenco documentato delle franchigie maturate nel trimestre di riferimento. Il Contraente, eseguite le necessarie verifiche e controlli, provvederà a liquidare nei 30 giorni successivi.
Qualora dai predetti conteggi emerga l’obbligo per il Contraente di dover procedere al pagamento di un importo a titolo di franchigie, la Società dovrà procedere alla richiesta mediante formale comunicazione, successivamente alla comunicazione dell’andamento del rischio, secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
ART. 55 – RIEPILOGO LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE
Descrizione | Scoperto per sinistro | Franchigia per sinistro | Xxxxxxx risarcimento per sinistro ed anno |
Ogni e qualsiasi danno | € 5.000,00 per Sezioni I e II € 1.000,00 per Sezione III | Massimali | |
Inquinamento accidentale | 10% | Minima € 2.500,00 Massima € 5.000,00 | € 250.000,00 |
Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute | € 25.000,00 | ||
Danni a cavi, condutture e impianti sotterranei | 10% | Minima € 2.500,00 Massima € 5.000,00 | € 150.000,00 |
Danni a seguito di scavi e reinterri | 10% | Minima € 2.500,00 Massima € 5.000,00 | € 50.000,00 |
Danni da cedimento e franamento del terreno | 10% | Minima € 500,00 Massima € 5.000,00 | € 150.000,00 |
Danni da Incendio | € 250,00 | € 250.000,00 | |
Danni da interruzione e sospensione di attività | Nessuna | € 1.000.000,00 |
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
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