PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI DICEMBRE 2019
Nuovi contributi a fondo perduto per brevetti, marchi e disegni
PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI DICEMBRE 2019
SETTIMANALE
notizie
ANNO XXXIX N. 46 del 09.12.2019
CON XXXXXX XXXXXX A PALAZZO TE:
XXXXXX’ 16 DICEMBRE VISITE SERALI ESCLUSIVE PER GLI ASSOCIATI
NOTIZIARIO
2019 duemila diciannove
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
MANTOVA Via Xxxxxx Xxxx,4 ∙ Tel. 0000.000000 ∙ Fax 0000.000000 E-mail: xxxx@xxx.xx.xx CREMONA Xxx X. Xxxxxx, 00 ∙ Tel.0000.000000 ∙ Fax 0000.00000
CREMA delegazione ∙ Via A. Fino, 33 ∙ Tel. 0000.00000 E-mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx
Tariffa associazioni senza fini di lucro:‰Poste Italiane SpA ∙ Spedizione in abbonamento postale ∙ D.L. 353/2003 (Conv. in Legge 27.02.2004 n. 46) Art. 1, comma 2, DCB (Michielotto C.L.R.)‰
Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149 del Registro Stampa Direttore responsabile: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx da API SERVIZI S.C. a R.L.
Cremona ∙ Via X. Xxxxxx, 20
SOMMARIO N. 45/2019
SINDACALE
Principali scadenze contrattuali del mese di Dicembre 2019.......................................................... pag. 1
Xxxxxxxx Xxxxxxx su MyANPAL ................................................................................................. pag. 4
PREVIDENZIALE
INPS: domanda di ANF – presentazione a cura dei datori di lavoro ................................................ pag. 5
INPS: assegno ordinario di invalidità e indennità NASpI ............................................................... pag. 7
INPS: Fondo Esattoriale – nuovo servizio di invio della domanda telematica ................................... pag. 7
INPS - Guida per pensionati: aggiornamento con la Pensione di Cittadinanza .................................. pag. 7
FISCALE
La detrazione iva sulle fatture ricevute a fine anno ..................................................................... pag. 8
Esterometro - Operazioni non soggette a IVA, quali includere e quali escludere............................... pag. 11
ECOLOGIA
“AUA POINT”: il nuovo applicativo di ARPA Lombardia per
la raccolta dei dati di autocontrollo delle emissioni ...................................................................... pag. 13
AUTOTRASPORTO
Trasporti eccezionali. Conseguenze legate all’inosservanza
del preavviso di transito e dell’obbligo di annotazione della data ed ora di inizio/fine viaggio ............. pag. 14
FIERE-EXPORT
Esportazione – ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli .................................. pag. 15
AGEVOLAZIONI
Nuovi contributi a fondo perduto per brevetti, marchi e disegni .................................................... pag. 16 Programma per incentivare la realizzazione della diagnosi energetica o
l’adozione di un sistema di gestione dell’energia conforme alla ISO 50001 da parte delle PMI ............ pag. 18
FLASH ............................................................................................................................... pag. 19
VITA ASSOCIATIVA
Chiusura uffici Apindustria Confimi Mantova per le festività natalizie.............................................. pag. 20
Serata degli auguri a Palazzo Te: quando il proibito era consentito ................................................ pag. 20
Api Notizie | SINDACALE |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 1 |
PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI DICEMBRE 2019
Di seguito si riportano le principali scadenze contrattuali relative al mese di Dicembre 2019
ALIMENTARI - AZIENDE INDUSTRIALI
Bilateralità
Il CCNL 5 febbraio 2016 per l’industria alimentare ha previsto, in tema di bilateralità, che fino al 31 dicembre 2019 il versamento a carico azienda a favore del Fondo di assistenza sanitaria integrativa (FASA) è fissato a 1,00 euro mensile per ciascun lavoratore a tempo indeterminato.
Tale contributo è dovuto anche dalle aziende in cui sono attive polizze, casse e/o fondi per l’assistenza sanitaria e quindi non obbligate ad iscrivere i lavoratori al FASA.
Il versamento va effettuato contestualmente a quello di 10,00 euro mensili dovuto per l’assistenza sanitaria per ciascun dipendente.
ALIMENTARI - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (CONFAPI)
Nuovi minimi tabellari
Il CCNL 16 settembre 2016 (integrato dal Verbale 6 marzo 2017 di modifica di istituti contrattuali e dall’accordo 25 ottobre 2018 in materia di assistenza integrativa) per i dipendenti della piccola e media industria alimentare ha previsto, a far data dal 1° dicembre 2019, degli incrementi retributivi.
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA
Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2019 è prevista la scadenza del CCNL 3 dicembre 2017 per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica.
CALZATURE - AZIENDE INDUSTRIALI
Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2019 è prevista la scadenza del CCNL 27 aprile 2017 per i lavoratori addetti all’industria delle calzature.
CARTA - AZIENDE INDUSTRIALI
Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2019 è prevista la scadenza del CCNL 30 novembre 2016 per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone.
Trattamento di garanzia quadri
Il CCNL 4 novembre 2009 per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone ha previsto che, in relazione alla particolare funzione esercitata dai quadri, a decorrere dal 2010 la retribuzione annua degli stessi ai sensi dell’art. 37, Parte Prima, Nomenclatura (comprensiva quindi di superminimi, premi ed altri emolumenti comunque denominati) non può essere inferiore ad un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante aumentato del 7%.
Nel caso di retribuzione inferiore, la differenza sarà corrisposta nel mese di dicembre a titolo di “importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo”.
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n.46 del 09.12.2019 | pagina 2 |
CERAMICA - AZIENDE INDUSTRIALI
Nuovi minimi tabellari - Settore sanitari e stoviglieria
L’ipotesi di accordo 16 novembre 2016 (con scioglimento della riserva il 3 febbraio 2017 e stesura integrale del testo contrattuale) per il rinnovo del CCNL 18 marzo 2014 per gli addetti all’industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès ha previsto, a far data dal 1° dicembre 2019, degli incrementi retributivi, limitatamente al settore sanitari e stoviglieria
Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2019 è prevista la scadenza del CCNL 16 novembre 2016 per gli addetti all’industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.
GRAFICI-CARTA PMI (UNIGEC)
Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2019 è prevista la scadenza del CCNL 9 luglio 2018 (testo sottoscritto in via definitiva il 22 ottobre 2018) per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell’informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa.
DIRIGENTI - AZIENDE AUTOTRASPORTO
Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2019 (come stabilito con Accordo del 29 luglio 2019) è prevista la scadenza del CCNL 10 novembre 2016 per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato.
DIRIGENTI - XXXXXXX XXXXXXXXX
Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2019 (come stabilito con Accordo dell’11 luglio 2019) è prevista la scadenza del CCNL 21 luglio 2016 per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
DIRIGENTI - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2019 è prevista la scadenza del CCNL 16 novembre 2016 per i dirigenti e per i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi.
GIOCATTOLI - AZIENDE INDUSTRIALI
Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2019 è prevista la scadenza del CCNL 20 febbraio 2017 per i dipendenti dalle aziende che producono giocattoli.
LAVANDERIE - AZIENDE INDUSTRIALI
Elemento perequativo
L’ipotesi di accordo 13 luglio 2016 per il rinnovo del CCNL 19 giugno 2013 per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini ha confermato, nelle imprese prive di contrattazione collettiva aziendale o nell’ipotesi che la stessa si concludesse senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, la corresponsione ai lavoratori, con la retribuzione mensile di dicembre, di una somma lorda annua a titolo perequativo omnicomprensiva e non incidente sul TFR pari ad euro 200,00.
Tale importo va riproporzionato in caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento o in caso di part-time (è considerata come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni).
Qualora il rapporto di lavoro sia risolto prima del momento della corresponsione dell’elemento perequativo, fatti salvi i criteri di maturazione dello stesso, l’importo sarà erogato all’atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.
Api Notizie | |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 3 |
METALMECCANICA - AZIENDE INDUSTRIALI
Elemento di mensilizzazione
Il CCNL 20 gennaio 2008 per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti ha previsto che agli operai in forza al 31 dicembre 2008, a partire dall’anno 2009 con la retribuzione del mese di dicembre, viene riconosciuta un’erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile.
In caso di risoluzione del rapporto, l’elemento spetta in proporzione dei dodicesimi maturati (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero).
Protocollo per l’applicazione del CCNL alle PMI - Festività
Il Protocollo 13 novembre 2013, per l’armonizzazione di alcuni istituti contrattuali per facilitare l’applicazione del CCNL dell’industria metalmeccanica alle aziende che applicavano il CCNL metalmeccanica - piccola e media industria (sottoscritto da Confapi), ha previsto che, fermo restando l’emolumento annuo pari ad 11 ore e 10 minuti derivante dalla mensilizzazione, ai soli dipendenti operai in forza alla data del passaggio al CCNL dell’industria metalmeccanica, a compensazione del diverso trattamento previsto dai due CCNL delle festività infrasettimanali cadenti dal lunedì al venerdì, nonché dell’Epifania cadente il sabato o la domenica, viene corrisposto un elemento retributivo annuo ragguagliato a 12 ore e 10 minuti, valorizzate con l’importo retributivo in atto alla data di applicazione del CCNL metalmeccanica industria.
Tale importo viene corrisposto con la retribuzione del mese di dicembre, ovvero può essere suddiviso in quote mensili.
Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2019 è prevista la scadenza del CCNL 26 novembre 2016 (integrato dal Verbale di incontro 30 maggio 2019 sul trattamento economico) per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti.
TERZIARIO – CONFCOMMERCIO
Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2019 (come stabilito con Accordo del 13 maggio 2019) è prevista la scadenza del CCNL 30 marzo 2015 per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi.
VETRO, LAMPADE E DISPLAY - AZIENDE INDUSTRIALI
Indennità di posizione organizzativa (IPO) - Aziende particolari (Settori meccanizzati)
Il CCNL 27 luglio 2016 per i lavoratori delle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display ha previsto relativamente alle aziende dei Settori meccanizzati - produzione vetro piano e produzione lana e filato di vetro, a far data dal 1° dicembre 2019, degli incrementi retributivi relativi all’indennità di posizione organizzativa.
Nuovi minimi tabellari - Aziende particolari (Settori meccanizzati)
Il CCNL 27 luglio 2016 per i lavoratori delle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display ha previsto relativamente alle aziende dei Settori meccanizzati - produzione vetro piano e produzione lana e filato di vetro, a far data dal 1° dicembre 2019, degli incrementi retributivi.
Nuovi minimi tabellari - Aziende particolari (Settori della trasformazione)
Il CCNL 27 luglio 2016 per i lavoratori delle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display ha previsto relativamente alle aziende dei Settori della trasformazione – seconde lavorazioni del vetro piano, a far data dal 1° dicembre 2019, degli incrementi retributivi.
Nuovi minimi tabellari - Settori a soffio a mano e con macchine semiautomatiche (settori non meccanizzati)
Il CCNL 27 luglio 2016 per i lavoratori delle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display ha previsto relativamente ai settori a soffio, a far data dal 1° dicembre 2019, degli incrementi retributivi.
Scadenza del CCNL
In data 31 dicembre 2019 è prevista la scadenza del CCNL 27 luglio 2016 per i lavoratori delle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display.
Api Notizie | SINDACALE |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 4 |
GARANZIA GIOVANI SU MYANPAL
L’ANPAL comunica che è disponibile direttamente su MyANPAL il servizio “Garanzia Giovani” che gestisce le informazioni e le procedure del programma a disposizione di cittadini e operatori regionali e nazionali.
I giovani Neet possono accedere a MyANPAL per aderire al programma e usufruire delle opportunità lavorative, progetti nazionali di formazione e percorsi verso l’autoimprenditorialità previste dal programma Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Gli operatori e le operatrici regionali possono gestire le procedure e le informazioni anagrafiche di chi ha aderito al programma e visualizzare le adesioni effettuate nella propria Regione.
Per gli operatori nazionali, il servizio semplifica le procedure e consente di avviare e gestire online la presa in carico centralizzata e di visualizzare le informazioni dei giovani che hanno aderito a Xxxxxxxx Xxxxxxx (ad esempio la politica erogata e lo stato dell’adesione).
Fonte: ANPAL
Api Notizie | PREVIDENZIALE |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 5 |
INPS: DOMANDA DI ANF – PRESENTAZIONE A CURA DEI DATORI DI LAVORO
L’INPS ha emanato il messaggio n. 4583 del 6 dicembre 2019, con il quale illustra la nuova funzionalità per la presentazione delle domande di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo a cura dei datori di lavoro e dei soggetti da loro delegati.
Inoltre, spiega le nuove funzionalità dell’Utility per il prelievo dei dati.
Modalità di presentazione della domanda ANF/DIP a cura del datore di lavoro
La funzione per la presentazione telematica della domanda ANF/DIP “ANF Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive” è disponibile nel menu del “Cassetto Previdenziale Aziende” al link “Richieste ANF Dip. Az. Att.”.
All’accesso del servizio viene visualizzata una lista a tendina in cui il soggetto richiedente può selezionare il codice fiscale dell’azienda per la quale deve inserire la domanda di ANF/DIP. Premendo il tasto “AGGIORNA” l’operatore viene identificato dal sistema come l’azienda stessa e sono disponibili le seguenti funzioni:
– Nuova domanda;
– Consultazione;
– Domanda di variazione.
Per utilizzare ognuna delle suddette funzioni è necessario inserire e ricercare il codice fiscale del lavoratore dipendente dell’azienda scelta, si dovrà quindi dichiarare di essere in possesso della delega del lavoratore spuntando la casella apposita.
Nuova domanda
Per presentare una nuova domanda dovrà essere indicato il periodo di interesse ed i dati anagrafici del lavoratore, il campo “Azienda” in questo pannello è valorizzato con il codice fiscale prescelto inizialmente e non è modificabile.
Successivamente verrà presentato il pannello relativo alla composizione familiare, che richiederà l’inserimento dei dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare.
L’acquisizione della richiesta ANF/DIP prevede l’inserimento dei dati reddituali del richiedente e del nucleo familiare.
Al termine della compilazione dei dati richiesti viene proposto il riepilogo della domanda acquisita. Previa conferma, la fase di acquisizione avrà termine e verrà visualizzato il numero di protocollo con possibilità di stampare la ricevuta ed il modello della domanda.
Domanda di variazione
Selezionando questa funzione è possibile inserire una variazione di una domanda già presentata a seguito di intervenuta variazione della situazione familiare (ad esempio: nascita figlio, riconoscimento familiare inabile, separazione, eventuale variazione del reddito).
Verranno visualizzati i periodi per i quali è già presente una domanda per consentire l’inserimento dei dati di variazione per il periodo di interesse. Il periodo stesso potrà essere modificato dalla data in cui si è verificato l’evento per poter proseguire con l’acquisizione degli ulteriori dati richiesti.
Consultazione
In consultazione è possibile verificare lo stato di una domanda di un dato lavoratore.
Cliccando sul dettaglio vengono visualizzati i dati della domanda, quali la composizione del nucleo familiare, eventuali segnalazioni di errori di compilazione ovvero, per le domande definite, la tabella ANF di appartenenza e l’importo massimo spettante mensile e giornaliero.
Api Notizie | PREVIDENZIALE |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 6 |
Protezione dati personali
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 153/88, si osservano, per quanto non previsto dal citato articolo, le norme contenute nel Testo unico degli assegni familiari, approvato con il D.P.R. n. 797/1955 e ss.mm.ii., nonché le norme che, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, disciplinano i criteri delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
Conseguentemente, ove la presentazione della domanda di assegno al nucleo familiare avvenga tramite il proprio datore di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del
D.P.R. n. 797/55, in merito agli adempimenti relativi alla documentazione richiesta. La raccolta e la custodia dei dati e delle informazioni trasmesse dal lavoratore all’atto della presentazione della domanda al datore saranno a cura di quest’ultimo, il quale garantirà il rispetto delle norme sul Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, adottando garanzie “sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti” dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
Utility per il prelievo dei dati a cura del datore di lavoro e dei loro intermediari
Rispetto alla versione illustrata con il messaggio n. 2815 del 24/07/2019 l’Utility è stata arricchita di nuove funzionalità per rendere più agevole il prelievo dei dati.
In particolare:
1. è stata modificata la ricerca puntuale, in analogia a quella massiva: l’utente dovrà indicare il singolo mese e la procedura restituirà l’intero periodo ANF all’interno del quale il mese richiesto rientra;
2. è stata attivata la funzionalità di notifica per e-mail degli esiti delle elaborazioni massive per gli utenti che hanno sottoscritto il servizio, per cui, nei casi di ricerche che sono terminate con un file
.xml, l’esito sarà notificato per e-mail/PEC;
3. è stata aggiunta in home page la sezione “News” per fornire agli utenti gli aggiornamenti più urgenti prima della pubblicazione del messaggio;
4. è stata aggiunta una nota alla voce “Importo massimo mensile” in cui viene precisato che il valore mensile mostrato è al netto di eventuali trattamenti di famiglia dichiarati nella domanda ANF/DIP;
5. nella ricerca massiva è stata aggiunta la sezione “Utilità”, dalla quale è possibile scaricare i file
.zip delle richieste massive multiple terminate con file .xml ed è stata aggiunta una icona che identifica le richieste per le quali è stato scaricato il file .xml;
6. è stata modificata la data minima selezionabile: Giugno 2014;
7. sono stati dettagliati i messaggi utente in caso di domanda ANF non presente perché “In istruttoria” o “Respinta”.
Sono, inoltre, in fase di test ulteriori funzionalità il cui rilascio in produzione sarà comunicato nella sezione “News” della home page.
Fonte: INPS
Api Notizie | PREVIDENZIALE |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 7 |
INPS: ASSEGNO ORDINARIO
DI INVALIDITÀ E INDENNITÀ NASPI
L’INPS ha emanato il messaggio n. 4477 del 2 dicembre 2019, con la quale fornisce precisazioni in merito alla fattispecie dei titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI.
Fonte: INPS
INPS: FONDO ESATTORIALE – NUOVO SERVIZIO DI INVIO DELLA DOMANDA TELEMATICA
L’INPS ha emanato il messaggio n. 4470 del 29 novembre 2019, con la quale informa che è stato pubblicato il nuovo servizio per la domanda di prestazioni di capitale – TFR e relative anticipazioni – a carico del Fondo Esattoriali.
Il Fondo speciale esattoriale è un fondo obbligatorio integrativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che ha lo scopo di corrispondere agli iscritti prestazioni pensionistiche integrative e prestazioni di capitale consistenti nella liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), comprese eventuali integrazioni e anticipazioni del trattamento.
Il messaggio illustra il percorso da seguire e le novità riguardanti la gestione della documentazione, l’acquisizione e la consultazione dei documenti già inseriti; disciplina, inoltre, le unioni civili e gli effetti sulla liquidazione delle prestazioni di capitale a carico del Fondo e fornisce chiarimenti in materia di anticipazione del TFR per usufruire del congedo parentale.
Fonte: INPS
INPS - GUIDA PER PENSIONATI: AGGIORNAMENTO CON LA PENSIONE DI CITTADINANZA
L’INPS ha reso disponibile, dal 3 dicembre 2019, la versione aggiornata della Guida in 7 passi per i pensionati titolari di trattamenti assistenziali e previdenziali di importo basso, pubblicata originariamente nel 2017, per facilitare ai pensionati la fruizione di contenuti e servizi del portale INPS, utili ad acquisire conoscenza dei trattamenti integrativi della pensione e comprendere come possano essere richiesti.
La Guida interattiva suggerisce un percorso di navigazione che integra, in una sequenza logica, contenuti informativi e servizi del portale che aiutano a comprendere se si può avere diritto a trattamenti integrativi della pensione a domanda (maggiorazione sociale, integrazione al minimo, assegni per il nucleo familiare) oltre alla quattordicesima, già erogata annualmente in automatico sulla base delle dichiarazioni reddituali dell’anno precedente.
Il passo 5 della nuova versione della Guida in 7 passi racchiude informazioni, moduli e servizi online relativi alla Pensione di Cittadinanza (PdC).
Tramite i link attivi nella Guida si può accedere alla scheda prestazione Reddito e Pensione di Cittadinanza, utile per conoscere i requisiti e le modalità per presentare la domanda, e al servizio online RdC/PdC per verificare lo stato di una domanda già presentata.
Tra i servizi utili, la Guida segnala anche percorso di accesso (previo inserimento delle proprie codice fiscale e PIN o SPID o CNS) al Simulatore per la verifica online preliminare dei requisiti reddituali per RdC/PdC. Sono disponibili, inoltre, le informazioni e il servizio online per inoltrare all’INPS la Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU), da presentare insieme alla domanda di PdC per la verifica dell’ISEEda parte dell’Istituto.
Api Notizie | PREVIDENZIALE |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 8 |
La versione aggiornata contiene anche i riferimenti alla circolare e al messaggio INPS con i nuovi requisiti per gli Assegni per il Nucleo Familiare, indicati a fine 2018, e segnala alcune novità in materia fiscale.
La Guida contiene link attivi per navigare all’interno dei contenuti del portale e accedere ai servizi con codice fiscale e credenziali PIN, SPID o CNS.
Dopo aver effettuato l’accesso al servizio di proprio interesse, ad esempio al servizio Cedolino pensione, tornando a questa notizia è possibile salvarla nella propria area MyINPS.
SCARICA QUI la Guida in 7 passi per i pensionati
Fonte: INPS
Api Notizie | FISCALE |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 9 |
LA DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO
A fine anno occorre monitorare attentamente l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l’Iva a credito.
Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (articolo 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972).
Si pensi, ad esempio, al caso di un’insinuazione al passivo fallimentare: se nel 2019 è stato presentato il piano di riparto finale, c’è tempo fino al 31 dicembre 2019 per emettere la nota di credito di cui all’articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972, al fine di recuperare l’Iva della procedura concorsuale rimasta infruttuosa.
Il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva è determinato dall’esigibilità dell’imposta, individuata dall’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi). Il contribuente (al fine della detrazione) deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Dalla registrazione nel registro Iva acquisti, di cui all’articolo 25 D.P.R. 633/1972, devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.
La regola della detrazione Iva a fine anno richiede quindi l’analisi delle fatture distinguendo tra:
• fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
• fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020,
• fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020,
• fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.
Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”.
Per l’individuazione del termine di ricezione della fattura e la verifica dell’eventuale mancata ricezione della fattura di acquisto, riportiamo le indicazioni delle specifiche tecniche di cui al provvedimento Prot. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato (da ultimo) dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019: “dopo l’effettuazione dei controlli con esito positivo, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario”.
In alcuni casi la consegna della fattura elettronica da parte del SdI non è possibile per cause tecniche come, ad esempio, quando:
• il canale telematico (web service o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP) non è attivo e funzionante,
• la casella Pec indicata risulta piena o non attiva,
• il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.
Api Notizie | FISCALE |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 10 |
In questi casi il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.
In tale circostanza, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.
Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente.
Il SdI comunica, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
Di seguito si vuole schematizzare il comportamento da applicare per la detrazione dell’Iva delle fatture ricevute a cavallo d’anno.
Il diritto alla detrazione può essere esercitato a partire dal periodo in cui l’operazione si considera effettuata a condizione di ricevere e registrare la relativa fattura entro il giorno 15 del mese successivo (del secondo mese successivo per i trimestrali), escluse le operazioni effettuate nell’anno precedente, detraibili a partire dal periodo in cui si riceve la relativa fattura (art. 1c.1 DPR 600/98 Cir. AE gennaio 2018 n. 1/E). Il termine finale per l’esercizio della detrazione è quello della dichiarazione relativa all’anno in cui risultano verificati entrambi i requisiti (effettuazione dell’operazione e ricezione della fattura). In questo caso la detrazione avviene con il saldo della dichiarazione dopo aver registrato la fattura su un apposito sezionale contenente i documenti ricevuti dell’anno precedente.
ESIGIBILITÀ | RICEZIONE / REGISTRAZIONE | DETRAZIONE |
2019 | 2019 | La detrazione: – viene operata nel mese/trimestre di annotazione nel 2019 |
2019 | 2020 | La detrazione: – viene operata nel mese/trimestre di annotazione nel 2020 ovvero da ultimo – viene operata con la dichiarazione IVA relativa al 2020 (mod. iva 2021). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.04.2021 in apposita sezione relativo alle fatture ricevute nel 2020. Non c’è obbligo di adottare un registro sezionale iva, essendo sufficiente una “distinta annotazione” nell’unico registro acquisti iva in uso, tramite apposita codifica che consenta di individuare tali fatture. |
Api Notizie | FISCALE |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 11 |
ESTEROMETRO - OPERAZIONI NON SOGGETTE A IVA, QUALI INCLUDERE E QUALI ESCLUDERE
A distanza di oltre sei mesi dalla presentazione del primo “esterometro”, avvenuta entro il termine del 30 aprile 2019, permangono ancora incertezze in merito all’inclusione o esclusione di specifiche operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
La norma che ha introdotto il nuovo adempimento comunicativo (art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015), dal 1° gennaio 2019, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio (SdI), infatti, si limita a stabilire la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei “dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”.
Le uniche esclusioni previste dalla norma riguardano le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (tipicamente, importazioni ed esportazioni) e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche trasmesse via SdI.
A queste esclusioni si aggiunge l’esonero, sul piano soggettivo, per coloro che si avvalgono del regime “forfetario” o del regime “di vantaggio” (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019), nonché il divieto di inserimento dei dati riferiti a prestazioni sanitarie (risposta Agenzia delle Entrate n. 327/2019).
In merito alle altre operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, però, persistono ancora, come detto, diverse incertezze.
A una formulazione della norma non particolarmente circoscritta non è, infatti, venuta in soccorso la prassi dell’Agenzia delle Entrate.
La sola circolare che affronta la nuova comunicazione ex art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015, si limita ad asserire che l’obbligo “non riguarda (solo) le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato” (circolare n. 14/2019, § 4.2).
Tale indicazione, unita a quanto espresso nella risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 85/2019, porterebbe a concludere che nella comunicazione debbano essere indicate anche le operazioni che non sono rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato e, tra queste, in particolare le cessioni e prestazioni territorialmente non rilevanti con obbligo di emissione della fattura ex art. 21 comma 6- bis del DPR 633/72.
Inoltre, sembrerebbe irrilevante anche il fatto che l’operazione sia documentata da fattura ovvero che non lo sia. La risposta n. 85/2019, infatti, afferma che l’esterometro è dovuto per la generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti in Italia, “senza ulteriori limitazioni”.
La prassi non sembra tenere conto del fatto che il provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 (§ 9), nel determinare le modalità e i termini di trasmissione, fa riferimento al “documento emesso”, motivo per cui l’invio dei dati non dovrebbe essere preteso in assenza dell’obbligo di fatturazione (si pensi, ad esempio, alle operazioni non rilevanti in Italia eseguite nei confronti di “privati” stabiliti nella Ue).
Api Notizie | FISCALE |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 12 |
Sul fronte delle operazioni passive, la circolare n. 14/2019 ha ammesso, per gli acquisti da soggetti extra Ue, l’emissione di autofattura in formato elettronico via SdI in luogo dell’esterometro.
Per gli acquisti da soggetti Ue che impongono l’integrazione del documento ricevuto, dovrebbe invece essere indispensabile la trasmissione dei dati mediante l’esterometro (FAQ n. 122/2019).
Al di là dei casi di reverse charge ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72, per i quali la comunicazione avviene con le modalità appena descritte, resterebbe ancora da confermare l’obbligo di invio dei dati in presenza di operazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia come richiesto dalla prassi dell’Agenzia.
Secondo Assonime (circolare n. 10/2019), l’obbligo di trasmissione dei dati dovrebbe essere limitato alle sole fatture di acquisto soggette agli obblighi di registrazione ex art. 25 del DPR 633/72. Come per le operazioni attive, assumerebbe rilievo il contenuto del provv. n. 89757/2018, il quale si riferisce alla “data di registrazione dell’operazione”, escludendo implicitamente gli acquisti non soggetti a registrazione.
I criteri sin qui descritti devono essere applicati anche per acquisti in parte “fuori campo” e in parte non imponibili ai fini IVA, come nel caso dei biglietti aerei relativi a tratte internazionali. Assumendo che il documento ricevuto sia registrato scindendo la parte di corrispettivo fuori campo IVA ex art. 7-quater comma 1 lett. b) del DPR 633/72 (cioè 62% per la distanza percorsa fuori dal territorio dello Stato) rispetto alla parte non imponibile ex art. 9 comma 1 n. 1 del DPR 633/72 (cioè 38% per la distanza percorsa nel territorio nazionale), entrambi gli importi dovrebbero essere comunicati nell’ambito dell’esterometro.
Si rammenta che, in base a una diversa impostazione, fondata sulla lettura della circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2011 (§ 4.3), potrebbe escludersi l’emissione dell’autofattura per le prestazioni di trasporto aereo, per effetto dell’esonero dall’obbligo di fatturazione previsto dall’art. 22 comma 1 n. 3) del DPR 633/72.
Api Notizie | ECOLOGIA |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 13 |
“AUA POINT”: IL NUOVO APPLICATIVO DI ARPA LOMBARDIA PER LA RACCOLTA
DEI DATI DI AUTOCONTROLLO DELLE EMISSIONI
Si segnala che ARPA Lombardia ha implementato l'applicativo «AUA POINT», disponibile sul sito istituzionale (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/XXXXXXXX), finalizzato alla raccolta dei dati di autocontrollo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici degli impianti produttivi, che non rientrano fra le tipologie soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).
L’inserimento di dati nell’applicativo permetterà, come esplicitato nella Delibera della Giunta Regionale 18 novembre 2019, n. XI/2481, di:
a. rendere sistematica la raccolta dei dati per agevolare le successive elaborazioni ai fini delle comunicazioni degli stessi al Ministero dell’Ambiente;
b. pubblicizzare i dati ambientali delle aziende, esigenza prima riscontrata con l’invio dei dati e delle informazioni correlate a Comune, Provincia e Dipartimento ARPA territorialmente competente;
c. elaborare i dati sia su base regionale sia su ambiti territoriali più ristretti permettendo di ottenere informazioni utili per l’elaborazione dei piani di risanamento della qualità dell’aria e per la valutazione dell’impatto degli scarichi diretti nei corpi idrici;
d. monitorare le prestazioni ambientali per tipologia di azienda;
e. verificare l’andamento della qualità delle emissioni della singola azienda nel tempo (controllo documentale).
Resta inteso che sono tenuti all’inserimento i Gestori delle attività rientranti nel campo di applicazione definito nell’Allegato 1 della delibera regionale (consultabile cliccando QUI), le cui autorizzazioni (espresse o di carattere generale) prevedono esplicitamente l’effettuazione degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera o agli scarichi.
I suddetti Gestori potranno caricare sull’applicativo AUA POINT, a partire dal 1° gennaio 2020, i dati degli autocontrolli alle emissioni e agli scarichi, laddove previsti nelle rispettive autorizzazioni ambientali; tale caricamento sostituisce, laddove prevista, la trasmissione dei dati all’Autorità competente, Comune e ARPA; viene prevista l’attivazione di una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2020, finalizzata a garantire l’adeguata formazione ed informazione dei soggetti coinvolti; i Gestori dovranno comunque conservare presso l’azienda i rapporti di prova unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni contenute nell’autorizzazione.
I dati da inserire sono quelli richiesti nel piano di monitoraggio dell’autorizzazione/allegato tecnico e già codificati (menu a tendina) nell’applicativo.
L’applicativo presenta tre SEZIONI DI AUTOCONTROLLO, da compilare in base alla tipologia di autorizzazione; l’inserimento viene effettuato selezionando, tra le sezioni disponibili, quelle di interesse, attraverso finestre e/o maschere che guidano alla compilazione dei dati.
I dati degli autocontrolli dovranno essere inseriti secondo le scadenze previste nelle autorizzazioni e comunque entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello del periodo monitorato; a partire da tale data i dati inseriti verranno convalidati (ovvero “bloccati”, non più modificabili) automaticamente dall’applicativo.
Api Notizie | AUTOTRASPORTO |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 14 |
TRASPORTI ECCEZIONALI. CONSEGUENZE LEGATE ALL’INOSSERVANZA DEL PREAVVISO
DI TRANSITO E DELL’OBBLIGO DI ANNOTAZIONE DELLA DATA ED ORA DI INIZIO/FINE VIAGGIO
Segnaliamo che con circolare del 29 Novembre scorso (visibile cliccando QUI), la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha trasmesso ai suoi uffici territoriali l’ultimo chiarimento Anas del 17 Ottobre 2019, in ordine alla comunicazione del preavviso di transito e all’annotazione della data e dell’ora di inizio e fine viaggio.
Con l’occasione, sempre la Direzione Centrale ha evidenziato le conseguenze sotto il profilo sanzionatorio legate al mancato svolgimento delle predette formalità.
Api Notizie | FIERE - EXPORT |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 15 |
ESPORTAZIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Comunichiamo che con la nota prot. 181512/RU del 22/11/2019, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha pubblicato ulteriori chiarimenti in riferimento alla definizione di esportazione di cui all’art. 1 punto 19 del Regolamento delegato UE 2015/2446, modificato dall’art. 1 del Regolamento UE 2018/1063.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1 punto 19 del Regolamento delegato UE 2015/2446, l’esportatore viene definito come:
a) “la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione”;
b) “il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso”;
c) “negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione”;
Come noto, l’art. 1 punto 19 del RD è stato modificato dall’art. 1 del Regolamento delegato 2018/1063 con la finalità di semplificare l’applicazione della norma doganale nella scelta del soggetto esportatore.
Con il regolamento delegato (UE) 2018/1063 la definizione di esportatore viene così aggiornata[2]:
a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
b) negli altri casi, quando a) non si applica:
i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;
ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale» […].
A fronte delle modifiche e integrazioni effettuate sulla normativa, è richiesto al soggetto indicato come esportatore unicamente di essere stabilito nel territorio doganale della UE e di avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire da detto territorio.
È stato inoltre precisato che i soggetti quali il vettore, lo spedizioniere o altri possono assumere la qualifica di esportatore, a condizione che siano stabiliti nell’Unione e accettino di assumere tale ruolo.
Si ricorda che, in ogni caso, l’individuazione della persona che può assumere il ruolo di esportatore è comunque onere delle parti coinvolte a vario titolo nelle operazioni di esportazione.
Api Notizie | AGEVOLAZIONI |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 16 |
NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER BREVETTI, MARCHI E DISEGNI
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 3 dicembre 2019, 5 Bandi per la valorizzazione di brevetti, marchi, disegni e per il trasferimento tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo.
Le risorse finanziarie disponibili sono circa 50 milioni di euro.
Le micro, piccole e medie imprese potranno presentare la richiesta di accesso agli incentivi per l’acquisto di servizi, fino all’esaurimento delle risorse, a partire:
• dal 30 gennaio 2020 per le domande relative al bando Brevetti+, a cui sono destinati 21,8 milioni di euro, gestiti da Invitalia;
• dal 27 febbraio 2020 per le domande relative al bando Disegni+, a cui sono destinati 13 milioni di euro, gestiti da Unioncamere;
• dal 30 marzo 2020 per le domande relative al bando Marchi+, a cui sono destinati 3,5 milioni di euro, gestiti da Unioncamere.
Le Università e gli enti pubblici di ricerca potranno, invece, presentare richiesta di accesso agli incentivi per finanziare progetti a partire:
• dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020 per progetti di potenziamento degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT), a cui sono destinati 7 milioni di euro, gestiti direttamente dalla Direzione Generale dell’UIBM del MiSE;
• dal 13 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020 per progetti Proof of Concept (PoC) destinati alla valorizzazione dei brevetti, a cui sono destinati 5,3 milioni di euro, gestiti da Invitalia.
Il prospetto con i principali elementi delle 5 procedure di concessione dei relativi finanziamenti
> Brevetti+ con una dotazione di 21,8 milioni di euro, cui potranno aggiungersi le risorse del PON Imprese e Competitività a favore delle iniziative localizzate nelle regioni meno sviluppate.
L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
I beneficiari possono essere micro, piccole e medie imprese, comprese le start up innovative, cui è riservato il 15% delle risorse stanziate.
Le domande di concessione devono essere presentate a Invitalia dal 30 Gennaio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse.
> Disegni +4 con una dotazione di 13 milioni di euro.
L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione di disegni e modelli singoli o multipli registrati a decorrere dall’1 gennaio 2018.
I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione.
Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dal 27 febbraio 2020 e fino a esaurimento delle risorse.
> Marchi+3 con una dotazione di 3,5 milioni di euro.
L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali.
I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione.
Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dal 30 marzo 2020 e fino a esaurimento delle risorse.
Api Notizie | AGEVOLAZIONI |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 17 |
> Bando Poc con una dotazione di 5,3 milioni di euro.
Vengono finanziati programmi di valorizzazione di brevetti, attraverso progetti Proof of Concept (PoC), al fine di innalzarne il livello di maturità tecnologica.
I beneficiari possono essere università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
Le domande di concessione devono essere presentate ad Invitalia dal 13 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020.
> Bando Utt con una dotazione complessiva di 7,555 milioni di euro, di cui 555 mila di cofinanziamento da parte del Ministero della salute.
Vengono finanziati progetti per il potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico al fine di aumentare l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese.
I beneficiari possono essere università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
Le domande di concessione devono essere presentate alla DGTPI-UIBM dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020.
Fonte: MISE
Api Notizie | AGEVOLAZIONI |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 18 |
PROGRAMMA PER INCENTIVARE LA REALIZZAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA O L’ADOZIONE DI
UN SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA CONFORME ALLA ISO 50001 DA PARTE DELLE PMI
Segnaliamo che con la Delibera n. XI/2479 del 18 novembre la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato un programma per incentivare le piccole e medie imprese a realizzare le diagnosi energetiche o ad aderire alla norma ISO 50001 ed inoltre ha approvato la convenzione con il Ministero dello sviluppo economico per il cofinanziamento della relativa misura di sostegno.
L’emanazione del bando attuativo del presente finanziamento è stato previsto entro 60 giorni dalla stipula della convenzione fra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Lombardia
Le spese ammissibili saranno le seguenti:
• costo per redazione della diagnosi energetica in osservanza dei criteri di cui all'allegato 2 del D.lgs. 102/2014, comprensivo del costo per l'eventuale installazione di software o altri dispositivi per la misurazione analitica e dinamica dei consumi energetici;
• costo della certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
• costo per prestazioni di consulenza.
In particolare il contributo per la diagnosi energetica sarà pari al 50% dei costi ammissibili, al netto di IVA, fino al contributo massimo di € 8.000 di cui 5.600 finanziati dallo Stato e 2.400 € da Regione Lombardia.
Api Notizie | VITA ASSOCIATIVA |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 19 |
CHIUSURA UFFICI APINDUSTRIA CONFIMI MANTOVA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE
Si comunica che gli Uffici dell’Associazione rimarranno chiusi per le Festività Natalizie dal 23 Dicembre 2019 al 3 Gennaio 2020
La normale attività riprenderà Martedì 7 gennaio 2020
Api Notizie | FLASH |
n.46 del 09.12.2019 | pagina 20 |
FLASH N. 46/2019
–338–SINDACALE
CASSAZIONE: LICENZIAMENTO RITORSIVO DI UN DIRIGENTE
Con sentenza n. 31526 del 3 dicembre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che “in caso di licenziamento nullo perché ritorsivo il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale”.
L’onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore.
–339–SINDACALE
CASSAZIONE: LICENZIAMENTO CON ADDEBITI PLURIMI ED INSUSSISTENZA DEL FATTO CONTESTATO
Con sentenza n. 31529 del 3 dicembre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che “deve ritenersi che in caso di contestazione di pluralità di addebiti disciplinari, la insussistenza del fatto si configuri solamente qualora, sul piano fattuale, possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, oppure, specularmente, secondo quanto già ritenuto, qualora si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi dei caratteri di illiceità”.
Nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto sussistenti due dei tre addebiti, ma ha ritenuto sproporzionato il licenziamento.
EVENTO
CON XXXXXX XXXXXX A PALAZZO TE
Quando il proibito era consentito
Lunedì 16 dicembre dalle 19.00
VISITA SERALE IN ESCLUSIVA PER GLI ASSOCIATI
APINDUSTRIA vi invita ad una visita serale in esclusiva alla mostra “Arte e Xxxxxxxxx” a Palazzo Te. Sarà un’occasione per uscire dagli schemi alla scoperta di un Rinascimento dove l’arte diventa marketing e il proibito una vera e propria strategia di comunicazione.
Una serata “vietata ai minori” che racconta curiosità, storie e vicende di artisti, imprenditori e manager che lavoravano di giorno ma si divertivano di notte sulla base del principio che al “negotium” segue sempre l’”otium” e non sempre in quest’ordine.
XXXXXX 00 dicembre
ORE 19.00
PALAZZO TE MANTOVA
“E xxxxx arrivati, disse il marchese che avrebbe voluto, senza guastare la muraglia vecchia, accomodare un poco di luogo da potervi andare e ridurvisi tal
VOLTA A DESINARE, O A CENA PER ISPASSO”
Xxxxxxx Xxxxxx su Palazzo Te
PROGRAMMA
Ore 19:00 Apertura di Palazzo Te
Per iscriverti:
Puoi compilare il Coupon sottostante
Ore 19:10
Inizio delle visite guidate a gruppi che partiranno a distanza di
10 minuti l’uno dall’altro.
Ultima visita prevista alle 20.20
ed inviarlo via FAX allo 0000.000000
oppure via Mail a xxxx@xxx.xx.xx
EVENTO SU INVITO APERTO A IMPRENDITORI, COLLABORATORI, CLIENTI
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25€ comprensivo di xxxxxxxxx e di visita guidata.
Xxx Xxxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) Tel. 0000.000000 - xxx.xxx.xx.xx
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