CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 2222 E SEGUENTI CODICE CIVILE
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 2222 E SEGUENTI CODICE CIVILE
OGGETTO: Incarico individuale di prestazione d’opera di natura professionale autonoma al fine di gestire l’informazione istituzionale tramite i mezzi di comunicazione (radio e televisioni)
L’anno 2019, il giorno 23 (ventitre) del mese di maggio nella sede di Livenza Servizi Mobilità SRL in Via Mazzini, 11 a Sacile, premesso che:
- il Comune di Sacile con contratto di servizio del 22 Maggio 2019 ha affidato. Livenza Servizi Mobilità SRL l’attività di promozione turistica e culturale in tutte le forme ritenute idonee (audio, video, tv, radio, stampa, ecc.);
- il prestatore d’opera svolge la propria attività come libero prestatore d’opera e pertanto come titolare di polizza infortuni personale sollevando LSM da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile al presente contratto;
TRA
LIVENZA SERVIZI MOBILITÀ SRL (di seguito denominata LSM) con sede in Via Mazzini, 11 - Codice Fiscale e Partita IVA 01316780309 qui rappresentata dall’Amministratore Unico e legale rappresentante xxxx. Xxxx Xxxxxxxx,
E
Xxxxxxx XXXXXXXXX, nato a Pordenone il 01/04/1959 e residente in Pordenone – Piazzetta OTTOBONI n. 9 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X (di seguito denominato “incaricato”), titolare dell’omonima ditta individuale con P.I. 01843670934,
si stipula quanto segue,
Articolo 1 – Condizioni Generali
1. LSM intende avvalersi delle prestazioni professionali dell’incaricato nell’espletamento delle funzioni di cura della comunicazione esterna della LSM;
2. l’incaricato è titolare di Partita IVA;
3. l’incaricato si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto.
Articolo 3 – Oggetto del contratto
Con la stipula del presente contratto, l’incaricato si impegna a svolgere le seguenti funzioni:
a. gestire l’informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b. curare la comunicazione estera rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti;
c. curare l’informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi, derivante gli atti della Giunta e del Sindaco di Sacile impattanti su LSM;
d. informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di progetti della partecipazione comunale;
e. tenere i rapporti con i giornalisti per l’informazione relativa a incontri, riunioni e decisioni di esponenti di LSM con realizzazione di comunicati per le principali testate giornalistiche che operano nel territorio;
f. realizzazione di contenuti per eventuali campagne web e promozionali di LSM;
g. organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più importanti avviati da LSM.
Articolo 4 – Natura del contratto
1. L’incarico viene conferito ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile. Esso riveste natura strettamente professionale di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, di orario e di modalità, fatte salve le condizioni direttamente correlate alle funzioni da svolgere ed escludere, di conseguenza, ogni connotazione di lavoro subordinato, salvo il controllo diretto di LSM;
2. le prestazioni di cui all’art. 3) sono svolte in piena autonomia organizzativa ed operativa dall’incaricato che decide tempi e modalità per il compimento dell’opera;
3. rappresenta clausola essenziale dell’incarico lo svolgimento del servizio con la massima cura, rispettando gli obblighi imposti dalla legge n. 150/2000.
Articolo 5 – Modalità di esecuzione dell’incarico
1. Le prestazioni richieste nel presente contrato, in quanto contratto di opera intellettuale sono infungibili e rigorosamente personali. Al professionista incaricato, pertanto è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte l’esecuzione delle prestazioni oggetto del disciplinare. Il professionista, nell’espletamento dell’incarico è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, e di ogni altra norma vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico;
2. il professionista incaricato deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse;
3. l’incarico sarà svolto sotto la direzione del direttore generale e dell’Amministratore Unico di LSM, che si riservano in qualsiasi momento l’insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che il professionista, con la sottoscrizione del presente disciplinare, si impegna a rispettare. Il professionista incaricato è tenuto a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite;
4. l’inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto.
Articolo 6 – Riservatezza e diritti sui materiali
Nello svolgimento delle attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, l’incaricato venisse a conoscenza.
L’incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà di LSM che ne può disporre liberamente.
Con la sottoscrizione del presente contratto, LSM, per quanto occorra, rilascia liberamente il proprio consenso a trattare i propri dati personali per tutte le finalità necessarie e/o utili per l’esecuzione del presente contratto nonché per tutte le attività comunque al medesimo contratto correlate.
Articolo 7 – Durata
1. La durata dell’incarico è fissata a decorrere dal 23 Maggio 2019 al 31 dicembre 2019, eventualmente rinnovabile. È escluso il rinnovo tacito.
Articolo 8 – Compenso
1. Il corrispettivo spettante all’incaricato per l’esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto è stabilito ed accettato in complessivi € 3.500 (euro tremilacinquecento/00), al lordo delle ritenute e degli oneri previsti dalla legge a carico del soggetto che effettua la prestazione;
2. il suddetto compenso è comprensivo di tutti gli oneri e di tutte le spese sostenute dall’incaricato per l’espletamento della prestazione;
3. le spettanze del professionista saranno corrisposte:
- quanto a € 1.500 (euro millecinquecento/00) entro il 31 Luglio 2019 previa presentazione di regolare fattura;
- quanto a € 1.500 entro il 31 Ottobre 2019;
-saldo entro il 31 Dicembre 2019;
4. il contenuto delle prestazioni richieste potrà essere eventualmente oggetto di integrazione nel corso del mandato;
5. il compenso è onnicomprensivo di ogni spesa effettuata dall’incaricato. È escluso qualsiasi rimborso spese;
6. l’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
Articolo 9 – Violazione delle norme contrattuali, risoluzione del contratto e penalità
1. La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso LSM si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso l’incaricato inadempiente, comunicando l’intervenuta risoluzione del contratto – impregiudicato l’avvio di azione di risarcimento danni – senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa;
2. il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato di LSM, anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all’incaricato nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, o in ogni caso di grave inadempimento alle obbligazioni previste nello stesso atto, fatto salvo il diritto di LSM per il risarcimento di eventuali danni;
3. in caso di inadempimento contrattuale LSM si riserva comunque la facoltà di non procedere alla liquidazione dei compensi maturati sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento;
4. l’incaricato risponde in proprio e risarcirà eventuali danni arrecati a terzi per sua colpa e/o negligenza a termini dell’art. 2043 c.c...
Articolo 10 – Recesso
1. LSM può recedere dal contratto in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso l’incaricato ha diritto di ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento.
Articolo 11 – Incompatibilità
1. L’incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possono configurare ipotesi di incompatibilità prevista al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
2. l’incaricato dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni che possono configurare ipotesi di conflitti d’interesse con il committente e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.
Articolo 12 – Registrazione
Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l’eventuale registrazione solo in caso d’uso a norma dell’art. 10 parte II˚ della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Articolo 13 – Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico dell’incaricato.
Articolo 14 – Foro competente
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intente riconosciuta la competenza del Foro di Pordenone.
Sacile, il 23/05/2019
LIVENZA SERVIZI MOBILITÀ SRL L’incaricato
FIRMATO AU XXXX XXXXXXXX FIRMATO XXXXXXX XXXXXXXXX
Per accettazione, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, delle clausole vessatorie stabilite agli artt.:
- art. 9 violazione delle norme contrattuali, risoluzione del contratto e penalità
- art. 13 spese contrattuali
- art. 14 foro competente L’INCARICATO
FIRMATO XXXXXXX XXXXXXXXX