LOTTO 5
LOTTO 5
POLIZZA ASSICURATIVA PER COPERTURA SPESE LEGALI E PERITALI
CONTRAENTE: S.p.A Autovie Venete Xxx Xxxxxx, 00
00000 XXXXXXX
P IVA: 00098290323
Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente, a parte documentazione di mera forma o prestampati ad uso della compagnia, che si intendono senza nessuna efficacia normativa.
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI
Art. 1 Definizioni
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona fede Art. 2 Pagamento del premio
Art. 3 Durata dell’assicurazione Art. 4 Modifiche all’assicurazione Art. 5 Aggravamento del rischio
Art. 6 Diminuzione del rischio
Art. 7 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro Art. 8 Disdetta in caso di sinistro
Art. 9 Coassicurazione e delega
Art. 10 Oneri fiscali
Art. 11 Clausola broker
Art. 12 Foro Competente
Art. 13 Interpretazione del contratto Art. 14 Regolazione del premio
Art. 15 Estensione territoriale Art. 16 Rinvio alle norme di legge
Art. 17 Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
Art.18 Penali per ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali Art. 19 Informativa in corso di contratto
LOTTO 5 - SPESE LEGALI E PERITALI Pagina 1 di 13
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
Art 1 bis: Xxxxxxxx speciali valide solo per il contraente in qualità di assicurato Art. 2 Esclusioni
SEZIONE 4 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Insorgenza del caso assicurativo
Art. 2 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale o società di infortunistica stradale limitatamente alla fase stragiudiziale per danni a cose e persone
Art. 3 Fornitura dei mezzi di prova – gestione del caso assicurativo Art. 4 Pagamento dell'indennizzo
Art. 5 Fondo spese ed onorari indennizzi Art. 6 Recupero di somme
SEZIONE 5)FIGURE ASSICURATE, SOMME ASSICURATE
Art. 1 Ripartizione della spesa/elenco figure/ n. persone assicurate Art. 2 Massimale di copertura
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art.1 - Definizioni
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Società | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art 1)Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo se effettuate nei termini previsti per la comunicazione dell’aggravamento del rischio/ pagamento premi, sempre ché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato
Art 2)Pagamento del premio
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:
entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreche’ nel frattempo la Societa’ abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice:
il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
gli importi di franchigia e/o scoperto non opposti al terzo danneggiato nell’ambito della liquidazione del danno al lordo della franchigia / scoperto di xxxxxxx, laddove presente.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Art 3) Durata dell’assicurazione
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30 giugno 2012 fino alle ore 24,00 del 30 giungo 2015 con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.
E’ facolta’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte
– e anticipata a mezzo telefax - almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ facolta’ della Amministrazione notificare alla Societa’, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art 4) Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art 5) Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.), solo in caso di dolo accertato del Contraente.
Per i termini di notifica dell’aggravamento del rischio e relativo pagamento del premio si fa riferimento, laddove non specificato, ai termini di comporto indicati all’art.2.
Art 6) Diminuzione del rischio
A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.
Art 7) Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la polizza oppure al broker che gestisce la presente assicurazione 30 giorni da quando gli uffici competenti del Contraente ne hanno avuto formale conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.): se la comunicazione avviene nei termini previsti nel termini previsti all’art 2 e all’art 5. vi è comunque presunzione assoluta a favore del contraente.
Art 8)Disdetta in caso di sinistro
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 120’ giorno antecedente la scadenza della annualita’ assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata
A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Societa’ rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Art 9)Coassicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura é accettata dalla Società Delegataria e dalle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.
Art 10)Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art 11)Xxxxxxxx broker
La gestione e esecuzione del contratto e’ affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Societa’ si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverrano per il tramite del broker; la Societa’ da’ atto che il pagamento dei premi al broker e’ liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art 12)Foro competente: il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale del Contraente.
Art 13) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art 14) Regolazione del premio
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:
entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreche’ nel frattempo la Societa’ abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice:
il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
gli importi di franchigia e/o scoperto non opposti al terzo danneggiato nell’ambito della liquidazione del danno al lordo della franchigia / scoperto di xxxxxxx, laddove presente.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione rimane in essere, nei limiti previsti dalla giurisprudenza e dalle leggi in vigore, dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Societa’, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art 15) Estensione territoriale
L’Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel mondo intero.
Art 16) Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
Art 17) Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, la Societa’ fornira’ alla Amministrazione, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva; c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo);
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art 18) Penali per ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali
In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni previste agli artt. 4 sezione 4, 17 sez. 2 e 19 sez. 2, l’Amministrazione contraente provvederà a notificare, per il tramite del
Broker, una contestazione scritta con diffida ad adempiere (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax), assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, decorso il quale, in assenza di controdeduzioni scritte della Società o qualora le stesse siano ritenute dall’Amministrazione inidonee a giustificare il ritardato adempimento, l’Amministrazione potrà applicare una penale nella misura dello 0,3 ‰ del premio annuo imponibile per ogni giorno di ritardo.
L’importo corrispondente alla penale, indicato nella comunicazione di cui sopra, dovrà essere corrisposto entro 15 (quindici) giorni dalla data di invio della contestazione sul conto corrente bancario
In caso di mancato pagamento nel termine di cui sopra, per ogni giorno di ritardo nella corresponsione della penale, la Società sarà obbligata ad una maggiorazione di €. 50,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
In difetto di pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di invio della citata notifica, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 C.C., mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l’ Amministrazione ne faccia richiesta, l’aggiudicatario dovrà garantire la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni e non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all’eventuale nuova Compagnia di assicurazione. E’ facoltà altresì dell’amministrazione affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
Art 19) Informativa in corso di contratto
La Società si obbliga a fornire alla Contraente, a seguito di espressa richiesta da parte della medesima, tutte le informazioni relative al presente contratto, in base a quanto stabilito dall’art. 35 del Regolamento Isvap n° 35 del 26/05/2011 e cioè:
1. Le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all’interessato l’accertamento della conformità della liquidazione alle disposizioni normative ed alle condizioni di assicurazione.
SEZIONE 3) RISCHI COPERTI
Art. 1) Oggetto dell’assicurazione:
La Società assume a proprio carico, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, in sede giudiziale – in ogni stato e grado e avanti qualsiasi autorità
– nonché extragiudiziale, peritale ed investigativa, l’onere relativo alle spese per assistenza legale, sostenute dagli assicurati e necessarie ai medesimi per la difesa dei propri interessi, in conseguenza di fatti, atti od omissioni commessi nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio da parte di:
⮚ Presidente e Amministratori, per quanto il Contraente è tenuto, in base al CCNL e alla normativa vigente ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, a procedere al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori stessi, in esito a procedimenti per fatti/atti connessi al mandato, con esclusione delle ipotesi di dolo e colpa grave;
⮚ Direttore generale, per quanto il Contraente è tenuto, in base al CCNL e alla normativa vigente ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, a procedere al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori stessi, in esito a procedimenti per fatti/atti connessi al mandato, con esclusione delle ipotesi di dolo e colpa grave;
⮚ Dirigenti,dipendenti, collaboratori, parasubordinati e collaborazioni ai sensi legge Biagi, per quanto il Contraente è tenuto, in base al CCNL e alla normativa vigente ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, a procedere al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti stessi, in esito a procedimenti per fatti/atti connessi al servizio, con esclusione delle ipotesi di dolo e colpa grave;
Le spese che la Società assume a proprio carico sono, a titolo indicativo e non limitativo a favore degli assicurati persone fisiche:
• onorari e competenze per l’intervento di un legale, liberamente scelto dall’assicurato, le spese giudiziarie e/o processuali comprese quelle di xxxxxxx e testimoniali e di domiciliazione;
• gli oneri non ripetibili dalla controparte;
• le spese giudiziali;
• il contributo unificato, per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• le spese per arbitrati rituali od irrituali;
• le spese per la formulazione di istanze e ricorsi da presentarsi alle competenti autorità;
• le spese peritali in genere e quelle riferite alle società di infortunistica stradale, limitatamente alla fase stragiudiziale del caso, per danni a cose e persone;
• le spese di giustizia nei processi penali;
• le eventuali spese liquidate a favore della controparte in caso di xxxxxxxxxxx, nonché quelle dovute in caso di transazione autorizzata dalla Società; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e Transattivamente in favore dell’assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute, anche in via di surroga di cui all’art. 1916 c.c.;
• le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria.
• Le spese di esecuzione forzata.
Le spese rimborsate dalla polizza riguardano sinistri relativi allo svolgimento delle mansioni e competenze svolte dagli assicurati, quando per fatto dell’attività svolta, a titolo indicativo e non limitativo:
a) siano perseguiti in sede penale compreso a titolo esemplificativo e non limitativo: la responsabilità penale degli incaricati o del personale in forza all’azienda, durante lo svolgimento di prestazioni contemplate dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (d.c. decreto sicurezza) loro successive modifiche ed integrazioni, per le funzioni loro demandate; le Responsabilità penali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e s.m.i.; le Responsabilità penali derivanti dalla violazione del D. lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di personalita’ giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e s.m.i.; Contravvenzioni derivanti dalla circolazione stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Per imputazioni in sede penale per delitti colposi o dolosi la garanzia opera indipendentemente dalla nomina di altro legale da parte dell’assicuratore di responsabilità civile. Sono comprese le spese per il patteggiamento.
b) siano convenuti in giudizio per rispondere civilmente di danni extracontrattuali causati a terzi.
Laddove la vertenza sia gestita dalla Compagnia che assicura la responsabilità civile, fin dal momento della costituzione in giudizio, la garanzia di polizza opererà
soltanto qualora la Compagnia che assicura la responsabilità civile non abbia più interesse alla prosecuzione della vertenza e, inoltre, nel caso in cui la Compagnia medesima abbia esaurito il massimale previsto in polizza per la gestione della vertenza.
Si conviene altresì che la copertura esperirà la propria efficacia anche nel caso in cui l’Assicuratore R.C. per qualsiasi motivazione non intenda riconoscere le spese legali comunque sostenute dall’Assicurato, anche per il caso di inoperatività della garanzia R.C.T o di sinistro R.C.T, sotto franchigia.
La garanzia si intende operante anche nel caso di insussistenza della polizza di X.X.Xxxxx.
c) subiscano danni extracontrattuali a persona o a cose ed animali dovuti a fatti illeciti di terzi;
d) siano perseguiti penalmente per delitti dolosi, siano essi prosciolti o assolti definitivamente con decisione passata in giudicato o per legge, oppure il procedimento risulti oggetto di archiviazione/ estinzione del reato, per qualsiasi causa, oppure il reato risulti derubricato da doloso a colposo con sentenza passata in giudicato;
e) in caso di costituzione di parte civile, in procedimento penale, vengono riconosciute le spese legali e di giustizia in eccesso a quanto posto a carico del condannato.
f) siano convenuti in procedimenti penali conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale o tributaria;
g) siano oggetto di procedimenti per vertenze civili ed amministrative;
h) debbano recuperare da terzi responsabili danni alla persona ed alle cose in sinistri sofferti in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale, utilizzando mezzi in uso o proprietà dell’Azienda contraente o di proprietà od in uso agli amministratori e dipendenti, purché in relazione all’espletamento di servizi/missioni autorizzati dal Contraente;
i) debbano recuperare da terzi responsabili danni ai veicoli propri e di terzi;
j) siano chiamati a resistere avanti qualsiasi autorità ad azioni o pretese di terzi in relazione a vertenze conseguenti a contaminazione o inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo da qualsiasi causa originate e da vertenze per danno ambientale da chiunque promosse.
L’assicurazione si intende automaticamente operante per tutte le figure che andranno ad inserirsi in corso d’anno, in sostituzione od in aggiunta o diminuzione appartenenti alle categorie assicurate. Alla fine di ciascun periodo assicurativo si procederà al conguaglio del premio in base alla somma algebrica delle variazioni nel numero degli assicurati (entrate-uscite).
Art 1) bis: GARANZIE SPECIALI VALIDE SOLO PER IL CONTRAENTE IN QUALITA’ DI ASSICURATO:
Si aggiungono alle garanzie assicurate le seguenti ulteriori pattuizioni, in quanto la garanzia si intende prestata per la difesa legale del Contraente per vertenze che lo riguardino direttamente, compresi i casi di condivisione di responsabilità con gli altri assicurati, per le indicate tipologie di casi:
k) Controversie individuali di lavoro: la presente garanzia vale nei confronti di assicurati iscritti al libro paga o parasubordinati o prestatori di lavoro, ai sensi della normativa vigente e successive modifiche ed integrazioni;
l) Controversie con i fornitori: per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente alla fornitura di beni e di opere, o alla prestazione di servizi, commissionate e/o ricevute dal contraente
m) Controversie con dipendenti,amministratori, fra assicurati: nel caso di controversie fra assicurati persone fisiche ed Azienda, le garanzie vengono prestate a favore dell’Azienda.
n) Nei casi di che coinvolgono la responsabilità civile da fatto illecito per morte, lesioni, danni a cose a partire da:
a. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente la propria mancanza di interesse alla prosecuzione della vertenza;
b. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente l’avvenuto esaurimento del massimale di Responsabilità civile per la gestione della vertenza;
c. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente che per qualsiasi motivazione, non
d. intende riconoscere le spese legali comunque sostenute dall’Assicurato, per qualsiasi causa di inoperatività della garanzia R.C.
o) Tutte le vertenze civili e parapenali per le quali l’azienda assume, o congiuntamente con gli assicurati per le fattispecie già previste per le persone fisiche, o disgiuntamente, la qualifica di responsabile e/o di parte del procedimento o processo, e quindi, a titolo esemplificativo ma non limitativo:
D.Lgs 81/2008 e s. m .i D. lgs. 231/2001 e s.m.i D. lgs 196/03
D. lgs 152/06
p) Le vertenze amministrative qualora la contraente risulti contro interessata nel ricorso proposto da xxxxx
q) Le vertenze amministrative, ad esclusione di quelle di mero annullamento, per le quali all’Azienda si contesti un danno di tipo patrimoniale: in questo caso la copertura opera nei limiti e con gli stessi termini previsti per i danni da responsabilità civile generale sopra riportati e pertanto a partire da:
a. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente la propria mancanza di interesse alla prosecuzione della vertenza;
b. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente l’avvenuto esaurimento del massimale di Responsabilità civile per la gestione della vertenza;
c. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente che per qualsiasi motivazione, non intende riconoscere le spese legali comunque sostenute dall’Assicurato, per qualsiasi causa di inoperatività della garanzia R.C.
Art. 2) Esclusioni:
Non formano oggetto di garanzia assicurativa:
a) se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è derivato o connesso al servizio ed alle mansioni cui è adibito l’assicurato;
b) il dolo e la colpa grave delle persone fisiche assicurate, passato in giudicato con sentenza definitiva.
c) Il pagamento di multe, ammende e sanzioni, salve le spese legali per opposizione alle stesse.
SEZIONE 4) GESTIONE DEI SINISTRI
Art 1) INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo/sinistro si intende:
2) Per tutte le ipotesi– la prima richiesta di risarcimento inviata dalla controparte all’assicurato/ contraente, ovvero, in mancanza, notifica del primo atto ufficiale da parte dell’autorità competente al medesimo assicurato/contraente (notifica ricorso al TAR, notifica del primo atto relativo ad un procedimento penale, primo atto dell’autorità tributaria, fiscale. Etc)
3) Relativamente ai soli ricorsi avverso le contravvenzioni previste dal codice della strada si intenderanno valide a tutti gli effetti di legge e di contratto le denuncie pervenute entro giorni 30 da quello in cui l’assicurato è venuto a conoscenza dell’esito del giudizio di opposizione (pubblicazione del dispositivo della sentenza contenente la condanna dell’assicurato delle spese di soccombenza a favore della controparte)
4) Relativamente alle ipotesi di difesa avverso richieste risarcitorie di terzi, il termine di denunzia sinistro viene fissato, concordemente con l’insorgere del sinistro così come descritto alla Sezione 3), art 1; punto b) e alla Sezione 3) art 1) bis; punto q) a partire dal momento in cui:
a. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente la propria mancanza di interesse alla prosecuzione della vertenza;
b. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente l’avvenuto esaurimento del massimale di Responsabilità civile per la gestione della vertenza;
c. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente che per qualsiasi motivazione, non intende riconoscere le spese legali comunque sostenute dall’Assicurato, per qualsiasi causa di inoperatività della garanzia R.C.
La presente garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza, con le deroghe di cui ai commi 1) e 2) seguenti:
1) La garanzia assicurativa viene prestata anche per i casi assicurativi che siano insorti nei cinque anni antecedenti la stipulazione del contratto, purché non noti all’Assicurato.
2) La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati alla Società successivamente alla cessazione della validità della garanzia prestata a favore dei soggetti garantiti, oppure dalla cessazione della presente Assicurazione, ma non oltre cinque anni.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo/ sinistro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti per vertenze amministrative a carico di una o piu’ persone assicurate e dovute al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 2) DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE o SOCIETA’ DI INFORTUNISTICA STRADALE –LIMITATAMENTE ALLA FASE STRAGIUDIZIALE PER DANNI A COSE E PERSONE-
• L’Assicurato deve denunciare alla Società il caso assicurativo entro un termini ragionevole da quello in cui si è verificato o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
• Relativamente ai soli ricorsi avverso le contravvenzioni previste dal codice della strada si intenderanno valide a tutti gli effetti di legge e di contratto le denuncie pervenute entro giorni 30 da quello in cui l’assicurato è venuto a conoscenza dell’esito del giudizio di opposizione (pubblicazione del dispositivo della sentenza contenente la condanna dell’assicurato delle spese di xxxxxxxxxxx a favore della controparte.
• Contemporaneamente con la denuncia, l’Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia. L’assicurato dovrà rilasciare procura legale all’Avvocato prescelto. Verranno altresi’ riconosciute le spese per il ricorso ad un collegio difensivo, da parte dell’Assicurato .
• L’assicurato dovrà segnalare il nominativo del legale e/o del collegio difensivo alla compagnia anche nel caso di ricorso alla domiciliazione presso altro distretto.
• Se l’assicurato non fornisce l’indicazione del legale, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
• L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
• La normativa sopra riportata si applica anche alla scelta del perito.
Art 3) FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA – GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
• Con la denuncia del sinistro, l’assicurato deve fornire alla Società ogni notizia utile in suo possesso, precisando le iniziative che intende assumere per la tutela dei propri interessi; successivamente, deve fornirle un’informativa adeguata, regolare e tempestiva circa lo svolgimento della vertenza, trasmettendo, o dando istruzioni al proprio difensore di trasmettere alla Società tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili ai fini di tale informativa.
• Se in qualsiasi momento la Società, in base all’informativa ricevuta, giudica manifestamente infondate le ragioni dell’Assicurato o ritiene obiettivamente soddisfacente il risultato ottenuto, gliene dà comunicazione scritta e motivata, e provvede al rimborso, sempre se dovute a termini di polizza, delle spese maturate fino a quel momento a carico dell’Assicurato, garantendo comunque tutti gli oneri fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso.
• Se ciononostante questi intende iniziare l’azione o resistere alla pretesa avversaria, lo fa a proprio rischio. Se però ottiene un risultato favorevole, la Società è tenuta a rifondergli le spese tenute a suo carico comprese quelle dell’arbitraggio se a lui fu contrario.
• Parimenti, se l’assicurato intende proseguire l’azione, lo fa a proprio rischio: ma se ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza conseguito, la Società è tenuta a rifondergli le spese rimaste a suo carico, fino a concorrenza della differenza tra i due risultati.
• In caso di divergenza di opinioni fra l’Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole di un ricorso al Giudice superiore, deciderà, con esclusione delle vie giudiziarie, un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove ha domicilio l’Assicurata. Le spese di tale arbitraggio saranno a carico della parte soccombente.
• In tutti i casi l’assicurato deve comunicare alla Società la sua decisione, e restano fermi i massimali pattuiti.
Art 4) PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Nel caso in cui l’assicurato – beneficiario della prestazione assicurativa- abbia affidato l’incarico ad un legale di propria fiducia oppure ad una società di Infortunistica stradale, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione inerente alle spese sostenute, oppure comunica all’Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data dell’accordo sull’indennizzo.
Pertanto la Società si impegna a liquidare direttamente al Legale fiduciario le spese sostenute, previa produzione di:
⮚ fattura quietanzata da parte del legale fiduciario, nel caso in cui l’assicurato è una persona fisica;
⮚ preavviso di fattura , nel caso in cui l’assicurato è l’Azienda.
Art 5)FONDO SPESE ED ONORARI INDENNIZZI
• La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal legale oppure società di infortunistica incaricato dalla gestione del caso assicurativo, anche per il caso di imputazione per delitto doloso, fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
• € 25.000,00 per persona;
• € 100.000,00 per evento.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’Entità del “Fondo spese” riconosciuto.
La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora sulla base dell’esito del giudizio risulti non dovuta l’assunzione della spesa ai sensi di polizza.
Pertanto la Società si impegna a liquidare direttamente al Legale fiduciario le spese sostenute, previa produzione di:
⮚ fattura quietanzata da parte del legale fiduciario, nel caso in cui l’assicurato è una persona fisica;
⮚ preavviso di fattura , nel caso in cui l’assicurato è l’Azienda.
Art 6) RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti ed anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
SEZIONE 5) FIGURE ASSICURATE, SOMME ASSICURATE
Art 1) RIPARTIZIONE DELLA SPESA/ELENCO FIGURE/ N. PERSONE ASSICURATE:
ASSICURATI | PREMIO LORDO ANNUO PRO CAPITE A CARICO DELL’AZIENDA | |
N 12 | AMMINISTRATORI | |
N 01 | DIRETTORE GENERALE | |
N 06 | DIRIGENTI | |
N 05 | SINDACI | |
N. 01 | AZIENDA | |
Dipendenti tecnici (a richiesta azienda) | ||
Dipendenti non tecnici (a richiesta azienda) |