CONTRATTO PER LA REGOLAZIONE DELL’INCENTIVO SULL’IMMISSIONE IN CONSUMO DI BIOMETANO NELLA RETE DEL GAS NATURALE, CON DESTINAZIONE SPECIFICA NEI TRASPORTIdi cui all’art. 5 del D.M.2 marzo 2018 Codice Contratto[inserire cod. Contratto]
CONTRATTO PER LA REGOLAZIONE DELL’INCENTIVO SULL’IMMISSIONE IN CONSUMO DI BIOMETANO NELLA RETE DEL GAS NATURALE, CON DESTINAZIONE SPECIFICA NEI TRASPORTI di cui all’art. 5 del D.M.2 marzo 2018 | Codice Contratto [inserire cod. Contratto] |
Con il presente Contratto |
il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio Rappresentante Legale Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore della Divisione Incentivi del GSE, |
e |
[Se persona fisica] il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia],il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], in qualità di “Operatore” [Se persona fisica nata all’estero] il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato in [inserire nazione di nascita], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], [inserire Stato di residenza], codice fiscale [inserire codice fiscale], (da inserire solo se titolare di partita IVA numerica) partita IVA [inserire partita IVA numerica], in qualità di “Operatore”, [Se persona fisica titolare di ditta individuale] il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita ], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], con sede in [inserire l’indirizzo della sede della ditta], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della ditta], [provincia], in qualità di “Operatore”, [Se persona fisica con partita iva ma senza indicazione di ditta individuale] il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza ], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], in qualità di “Operatore”, [Se persona giuridica] [inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l’indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita ], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’“Operatore”, [Se persona giuridica estera] [inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita], [provincia, il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’ “Operatore”, [Studio professionale nazionale/Rapp. Legale nazionale] [inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire l’indirizzo della sede dello studio], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva] rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’ “Operatore”, [Studio professionale nazionale/Rapp. Legale estero] [inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire l’indirizzo della sede dello studio], Comune di |
[inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’ “Operatore”, [Studio professionale estero/Rapp. Legale nazionale] [inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede dello studio], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’ “Operatore”, [Studio professionale estero/Rapp. Legale estero] [inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede dello studio], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’ “Operatore”, nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la “Parte” o le “Parti”, |
premesso che |
• il decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, di recepimento della Direttiva 2009/28/CE, all’art. 21 lettera b) stabilisce che il biometano immesso nella rete del gas naturale possa essere incentivato mediante il rilascio di Certificati di Immissione in Consumo (di seguito “CIC”) ai fini dell’adempimento dell’obbligo; • lo stesso decreto legislativo all’articolo 33 comma 5 sexies istituisce il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti (di seguito “Comitato”); • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “MiSE”) del 5 dicembre 2013 introduce le modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale; • il decreto del MiSE del 2 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2018 (di seguito “Decreto”), aggiorna le modalità di incentivazione del biometano prevedendo come unica destinazione l’immissione in consumo per i trasporti; • il Decreto comprende nel settore dei trasporti gli usi di biometano nelle macchine agricole di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, nelle unità da pesca e nei mezzi della navigazione interna; • il Decreto definisce rete del gas naturale tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse in particolare le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l’obbligo di connessione di terzi, altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato, compresi quelli non connessi alle reti con l’obbligo di connessione di terzi; • il decreto del MiSE del 10 ottobre 2014 e s.m.i. aggiorna le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati; • il “Soggetto Obbligato” (di seguito “SO”) è colui che immette in consumo per i trasporti benzina e/o gasolio e che è tenuto a rispettare l’obbligo di immettere in consumo una determinata quantità di biocarburanti, ai sensi del decreto del MiSE del 10 ottobre 2014 e s.m.i.; • il decreto MAATTM del 23 gennaio 2012 e s.m.i. definisce le condizioni per la sostenibilità e la tracciabilità dei biocarburanti, incluso il biometano; • l’allegato A alla Deliberazione 46/2015/R/GAS e s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) stabilisce le direttive per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale e fornisce disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi; • la Deliberazione dell’ARERA 210/2015/R/gas e s.m.i. definisce le direttive in tema di processi di mercato relativi all’immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale; • ai fini del presente Contratto per “Produttore di biometano” si intende la persona fisica o giuridica che ha ottenuto |
la qualifica dal GSE per il proprio impianto di produzione e che ha la titolarità delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto (nel seguito Operatore); • l’Operatore ha ottenuto l’ammissione agli incentivi in data con lettera prot. , per l’impianto di produzione di biometano - idoneo al riconoscimento del meccanismo di incentivazione previsto all’articolo 5 del Decreto - denominato , ubicato nel Comune di con codice di qualifica e codice impianto ; • il Decreto prevede che siano effettuati controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione in consumo per i trasporti ai sensi degli artt. 5 e 6, da parte del GSE e del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti eseguiti in via autonoma o congiunta, per le rispettive competenze; • il comma 1 dell'art. 25, del Decreto Legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, dispone che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW; • il comma 2 dell'art. 25 del Decreto Legge n. 91 del 2014, prevede che con cadenza triennale, il GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio; • il comma 3 dell'art. 25 del Decreto Legge n. 91 del 2014 dispone che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è approvata la proposta di tariffe; • il GSE ha presentato la proposta il 21 agosto 2014, accettata con il D.M. 24 dicembre 2014; • i corrispettivi da riconoscere al GSE, a partire dal 1° gennaio 2015, a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, sono definiti nell’Allegato 1 del D.M. del 24 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; • il GSE ha predisposto un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni con l’Operatore al fine di determinare una gestione operativa del Contratto; • anche al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all’attuazione del meccanismo previsto dall’art. 5 del Decreto, il GSE ha pubblicato, curandone l’aggiornamento, sul proprio sito internet (xxx.xxx.xx) le ”Procedure applicative - D.M. 02 marzo 2018” (di seguito, “Procedure”); • per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto di riferimento, alle Deliberazioni ARERA in materia di biometano e loro s.m.i. e, ove applicabili, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete, di qualità, di misura della quantità, di odorizzazione, di sostenibilità e tracciabilità del gas naturale e del biometano, oltre all’ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile; • trovano applicazione altresì eventuali disposizioni imposte dal quadro-normativo regolamentare di riferimento che integrano, modificano o derogano le clausole contenute nel presente Contratto; • le premesse, e la comunicazione di ammissione ai benefici costituiscono parte integrante del presente Contratto; • le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00. |
stipulano quanto segue |
Articolo 1 Oggetto del Contratto | ||
1.1 | Il presente Contratto ha ad oggetto la regolazione delle condizioni per il rilascio dei CIC, di cui al Decreto, a fronte della produzione e dell’immissione nella rete del gas naturale di biometano con destinazione specifica nei trasporti. |
Articolo 2 Decorrenza del Contratto | ||
2.1 | Il presente contratto decorre dal [inserire data inizio Contratto]. Il Contratto si rinnova tacitamente di anno in anno salvo quanto previsto all’Articolo 16. |
Articolo 3 Misura | ||
3.1 | Le disposizioni per la regolazione dell’attività di misura sono adottate dall’ARERA. Ai fini del della determinazione dei CIC, il GSE utilizza le misure trasmesse dal/i responsabile/i della misura e, laddove necessario, quelle rilevate in telelettura (all’acquisizione per via telematica) dal GSE stesso, in conformità a quanto previsto all’art.3 del Decreto. | |
3.2 | Nel caso in cui il GSE, ai fini del riconoscimento dei CIC, ritenga necessaria l’acquisizione di misure in telelettura, l’operatore è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni richieste relative alle specifiche ADM (apparecchiature di misura) e a mettere in atto tutte le azioni necessarie a rendere attuabile la telelettura delle misure. |
Articolo 4 Rilascio dei CIC | ||
4.1 | Il GSE riconosce i CIC all’Operatore in funzione della produzione realizzata e immessa nella rete del gas naturale per i trasporti, della natura delle materie prime utilizzate, anche in codigestione, e, infine, della tipologia (nuova costruzione o riconversione) dell’impianto di produzione, come rappresentato nelle Procedure. Il GSE riconosce i CIC sulla base delle misure di quantità e di qualità del biometano, con le modalità e le tempistiche definite dallo stesso GSE nelle sue Procedure, accreditandoli sul conto titoli dell’Operatore. Ai fini dell’incentivazione, l’Operatore deve essere in regola con il pagamento dei corrispettivi di cui all’allegato 1 del D.M. 24 dicembre 2014 e ss.mm.ii., a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo del GSE. |
Articolo 5 Pagamenti e Fatturazione | ||
5.1 | Il GSE fatturerà all’Operatore i corrispettivi a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo del GSE, con le tempistiche e le modalità definite nelle Procedure. La regolazione dei corrispettivi, nonché degli eventuali conguagli, è effettuata in un'unica soluzione su base mensile entro l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza. L’Operatore provvederà alla regolazione di eventuali conguagli che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza del presente Contratto, anche nel caso di rettifiche delle misure del biometano o di conguagli previsti sulla base della normativa successiva alla stipula del presente Contratto. |
Articolo 6 Responsabilita' e Obblighi del Gse | ||
6.1 | Il GSE gestisce e promuove il sistema d’incentivazione oggetto del presente Contratto tramite il rilascio di CIC, con cadenza mensile, normalmente non oltre novanta giorni dal termine del mese a cui la produzione si riferisce, secondo le modalità stabilite nelle proprie Procedure. Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l’Operatore ed eventuali altri soggetti (es. shipper/trader, titolari di impianti di distribuzione stradale/autostradale, Gestori di Rete) e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti. Il GSE rende disponibile, sul proprio sito internet, le informazioni minime che devono essere contenute nei contratti di fornitura di gas naturale e biometano stipulati tra l’Operatore e soggetti terzi e tra gli stessi soggetti terzi. Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo: - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall’Operatore; - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte dell’Operatore o da terzo delegato, delle coordinate bancarie; - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni della titolarità dell’impianto; - dall’inadempimento, o inesatto adempimento, degli obblighi contrattuali da parte dei titolari degli impianti di distribuzione stradale o di eventuali intermediari; - dall’utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e del codice identificativo; - ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all’energia del biometano prodotto e immesso in rete da parte del responsabile delle misure al GSE e in generale a qualsiasi dato utilizzato dal GSE al fine del calcolo dei CIC dovuti ai sensi del presente Contratto; - per la ritardata quantificazione e rilascio dei CIC. | |
6.2 | Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di propri comportamenti determinati da dolo o colpa grave. |
Articolo 7 Obblighi dell'Operatore | ||
7.1 | L’Operatore è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto. Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e il codice identificativo univoco sono personali. L’Operatore e gli utenti dell’applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. L’Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore. L’Operatore è tenuto a: - trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all’impianto, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate; - fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all’impianto oggetto del presente Contratto e/o a quanto dichiarato in sede di qualifica; - comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale; - comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all’impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto stesso; - provvedere a pagare mensilmente i corrispettivi spettanti al GSE, nei tempi e con le modalità stabiliti dallo stesso GSE nelle Procedure; - provvedere a pagare, ove previsto, gli importi derivanti da eventuali conguagli sul numero dei CIC, anche a seguito della determinazione a consuntivo della quota d’obbligo versata dai Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo rendere disponibili al GSE i contratti di fornitura di gas naturale e biometano stipulati con titolari di impianti di distribuzione stradale, e/o con soggetti intermediari, e le relative fatturazioni; - trasmettere mensilmente al GSE i dati relativi al biometano immesso in consumo nei trasporti con le modalità e le tempistiche previste dalle Procedure; - fornire al GSE, se del caso, i dati a consuntivo mensili del biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni, ovvero da ogni altra documentazione atta a riscontrare l’avvenuto pagamento; - rispettare la normativa tecnica sulla qualità e sulla sostenibilità, sulla tracciabilità e sul bilancio di massa del biometano; - rispettare le disposizioni in materia di misura della quantità e di odorizzazione del biometano; - rispettare le disposizioni fiscali in materia di accise e imposte sul gas naturale; - installare a sue spese idonee apparecchiature di misura tele-leggibili con le caratteristiche previste dalla delibera dell’Autorità n. 46/2015/R/gas e ss.mm.ii. e specificate dal GSE |
nelle Procedure; - accettare l’eventuale telelettura del GSE dei dati rilevanti ai fini di una corretta determinazione dei CIC; - dotare l’eventuale condotta realizzata dallo stesso delle apparecchiature necessarie alla captazione fisica del biometano fuori specifica, se previsto intercettare immediatamente l’immissione in rete in caso di biometano fuori specifica e, in generale, realizzare tutto quanto previsto a norma del Decreto e delle disposizioni dell’ARERA; L’Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, ha l’obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel portale informatico. | ||
7.2 | L’Operatore che ha un impianto ubicato sul territorio di altri Stati membri dell’Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l’Italia con i quali l’UE ha stipulato un accordo di libero scambio - redatto ai sensi degli artt. da 5 a 10 o dell’art. 11 della direttiva 2009/28/CE – che stabilisca un sistema di reciprocità e che richiede l’incentivazione prevista dal presente Contratto è tenuto a: - esportare fisicamente la produzione di biometano in Italia; - possedere, per il proprio impianto, tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal Decreto per gli impianti ubicati sul territorio nazionale. |
Articolo 8 Verifiche, Controlli e Sopralluoghi | ||
8.1 | Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del Decreto, il GSE, in via autonoma o congiunta con il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti, per le rispettive competenze, può effettuare attività di verifica sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione in consumo ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto, mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è ubicato l’impianto oggetto del presente Contratto. Il GSE può altresì predisporre, ai soli fini dell’erogazione dei CIC, controlli ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto. I controlli possono essere svolti anche senza preavviso e possono avere ad oggetto la documentazione relativa all’impianto, la sua configurazione impiantistica, la qualità del biometano e i sistemi di misurazione. Possono essere inoltre oggetto di controlli, nel caso in cui rilevi, le modalità di connessione alla rete elettrica. | |
8.2 | Il GSE e/o il Comitato, qualora riscontrino la non veridicità o la non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei CIC, possono motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative e disporre nei confronti del soggetto a cui vengono rilasciati i CIC specifiche prescrizioni in merito alla veridicità e attendibilità dei dati da fornire. | |
8.3 | E’ fatto salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi, con riserva di ripetizione di quanto già erogato, qualora ciò sia necessario a seguito dell’accertamento delle condizioni ostative di cui alla normativa di riferimento o per cause diverse, anche nell’ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga l’Operatore, titolare dell’impianto oggetto del presente Contratto. |
Articolo 9 Divieto di Pegno sui Certificati di Immissione in Consumo | ||
9.1 | E’ fatto divieto all’Operatore di costituire pegno sui CIC depositati sul proprio Conto o sui CIC |
attesi. |
Articolo 10 Cessione e Retrocessione dei CIC | ||
10.1 | E’ fatto assoluto divieto all’Operatore di cedere il diritto al riconoscimento dei CIC rilasciati dal GSE. |
Articolo 11 Cessione dell'Impianto | ||
11.1 | Ai fini del perfezionamento della cessione dell’impianto, l’Operatore è tenuto a comunicare al GSE, nelle modalità previste dall’art. 18 del presente Contratto (“Comunicazioni”), la cessione dell’impianto. La mancata comunicazione infatti non permette di trasferire la titolarità del presente Contratto e il rilascio dei CIC al soggetto cessionario. Il GSE, a seguito della cessione dell’impianto, verifica la sussistenza, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l’impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante oggetto del presente Contratto, riservandosi di modificare e/o di risolvere il Contratto stesso. |
Articolo 12 Recupero degli Importi Indebitamente Percepiti | ||
12.1 | Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare il valore degli eventuali CIC indebitamente rilasciati all’Operatore in relazione al presente Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti. | |
12.2 | Il GSE, qualora riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti rilevanti ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi, ivi compresa la sostenibilità, il bilancio di massa e la tracciabilità del biometano, provvede: a) alla rideterminazione del numero di CIC rilasciati, ove previsto; b) al recupero dell’equivalente valore monetario dei CIC riconosciuti in eccesso o al recupero degli stessi CIC; | |
12.3 | Nel caso in cui penda nei confronti dell’Operatore un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno , il GSE nella determinazione dell’incentivo da erogare in base al Decreto tiene conto degli importi da recuperare. |
Articolo 13 Ritardato Pagamento | ||
13.1 | Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale da parte dell’Operatore, sugli importi spettanti al GSE sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 3 (tre) punti percentuali dalla data di pagamento sino alla data di effettivo pagamento |
inclusa. Nel caso in cui la quotazione del tasso Euribor risultasse inferiore a 0 (zero) il tasso Euribor utilizzato sarà convenzionalmente considerato pari a 0 (zero). La quotazione dell’Euribor con divisore 365, per valuta la data di pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta data di pagamento. In caso di mancata disponibilità della quotazione dell’Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (ad esempio: “Il Sole 24 Ore”). In caso di mancata disponibilità dell’Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex articolo 1284 c.c., maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Qualora l’interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, l’interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo. |
Articolo 14 Risoluzione del Contratto | ||
14.1 | Ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Decreto, nel caso di accertamento, nell’ambito dei controlli, di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone la decadenza del diritto al rilascio dei CIC, nonché il recupero dei titoli già rilasciati, revocando, ove necessario, la qualifica di impianto di produzione di biometano. Il presente Contratto è risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c .: - qualora l’Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia; - nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto/sito e/o sull’idoneità degli interventi realizzati, nonché sull’efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati; - qualora il GSE, nell’ambito di un procedimento amministrativo, accerti il venir meno di una o più condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento; - qualora l’attività di verifica documentale o mediante sopralluogo si sia conclusa con l’annullamento o la revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi. Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.: - qualora si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo di incentivazione; - qualora il GSE, nell’ambito di un procedimento amministrativo, accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l’impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante. Per variazioni di lieve entità e al di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, il GSE si riserva di modificare i CIC rilasciati nonché, ove le condizioni per il rilascio degli stessi siano |
ripristinate, di trattenere un numero di CIC pari a quelli rilasciati nel periodo in cui è perdurata la variazione di lieve entità. |
Articolo 15 Sospensione del Contratto | ||
15.1 | Il GSE, previa comunicazione all’Operatore, si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente Contratto ai sensi del 1460 c.c.: - nel caso d’inadempienza agli obblighi previsti nell’art. 7 “Obblighi dell’Operatore”; - nel caso se ne ravveda l’esigenza nell’ambito di controlli d’ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE; - nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l’idoneità, la correttezza e l’efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi; - nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti sostanziali delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto/sito e/o sull’idoneità degli interventi realizzati; - nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell’Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell’art. 85 del D. lgs. n. 159/11. |
Articolo 16 Recesso dal Contratto | ||
16.1 | L’Operatore ha la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo Art. 18 “Comunicazioni”, con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta. |
Articolo 17 Accordi Modificativi | ||
17.1 | Eventuali modifiche del presente contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per l’Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente Art. 16 “Recesso del Contratto”. |
Articolo 18 Comunicazioni | ||
18.1 | Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nelle |
Procedure. |
Articolo 19 Perfezionamento e Efficacia della Contratto | ||
19.1 | Ai fini del perfezionamento del Contratto, l’Operatore è tenuto a seguire le modalità indicate nelle Procedure. | |
19.2 | Nel caso di indisponibilità del Portale informatico, il Contratto si intenderà perfezionato alla ricezione da parte del GSE dello stesso, debitamente sottoscritto, secondo le modalità stabilite nelle Procedure ovvero seguendo le indicazioni opportunamente comunicate. |
Articolo 20 Foro competente | ||
20.1 | Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all’esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma. |
Roma, lì | Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxx |
L’Operatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole sopra esposte e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:
Articolo 2 Decorrenza del Contratto; Articolo 4 Rilascio dei CIC;; Articolo 5 Pagamenti e Fatturazione; Articolo 6 Responsabilità e Obblighi del GSE; Articolo 7 Obblighi dell'Operatore; Articolo 8 Verifiche, Controlli e Sopralluoghi; Articolo 9 Divieto di Pegno sui Certificati di Immissione in Consumo; Articolo 10 Cessione e Retrocessione dei CIC; Articolo 11 Cessione dell'Impianto; Articolo 12 Recupero degli Importi Indebitamente Percepiti; Articolo 13 Ritardato Pagamento; Articolo 14 Risoluzione del Contratto; Articolo 15 Sospensione del Contratto; Articolo 16 Recesso dal Contratto; Articolo 17 Accordi Modificativi; Articolo 18 Comunicazioni; Articolo 19 Perfezionamento e Efficacia della Contratto; Articolo 20 Foro Competente.
L’Operatore
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.
Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale X.xxx Xxxxxxxxx, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: xxx@xxx.xx.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o l’accesso ai servizi disponibili.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
• chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
• esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta xxx@xxx.xx con idonea comunicazione;
• proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
Si ricorda che l’esercizio del diritto di revoca può tuttavia comportare l’impossibilità per il GSE di effettuare le prestazioni previste dal presente contratto.
L’Operatore
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