CAPITOLATO TECNICO
Comune di Bologna Dipartimento Benessere di Comunità
Settore Salute, Sport e Città sana
CAPITOLATO TECNICO
Art.1 – Oggetto
Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria relativo ad attività veterinarie non istituzionali (ex art. 20 L.R. Xxxxxx Xxxxxxx n. 27/2000) da svolgere presso il Canile/Gattile del Comune di Bologna - Xxx Xxxxxxxx x. 00 - Xxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx (XX). La capienza massima della struttura è di n. 200 cani e n. 100 gatti.
L’Aggiudicataria si impegna a svolgere i servizi e le attività affidategli secondo la programmazione e con le modalità ed i tempi indicati dal Comune di Bologna, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la gestione del Canile/Gattile municipale, dei servizi correlati e dei rapporti con il volontariato, dalla legge e dal presente capitolato, che costituisce la base per il contratto.
Art. 2 – Durata
L’affidamento decorre dalla data della sottoscrizione del relativo contratto e ha la durata di mesi 21.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni fino ad un massimo di tre mesi oltre la sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare per iscritto entro 30 gg. dalla scadenza del contratto. L’Aggiudicataria è impegnata ad accettare la richiesta di proroga formulata dall’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa adeguata istruttoria, di procedere alla proposta di ripetizione del contratto alle medesime condizioni per un altro anno. La proposta viene comunicata formalmente 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto; l'accoglimento è comunicato formalmente entro 30 giorni dal ricevimento.
Alla scadenza del contratto lo stesso si ritiene cessato senza disdetta alcuna da parte dell’Amministrazione Comunale.
Art. 3 – Descrizione e obblighi delle parti relativi all’esecuzione del servizio
3.1 - Prestazioni sanitarie
L’Aggiudicataria assume la responsabilità dell’attività clinica sui singoli animali ed assicura tutti i necessari interventi veterinari (profilattici, diagnostici e terapeutici) riguardanti patologie che coinvolgono i singoli soggetti ricoverati o in introduzione, anche urgenti. Hanno carattere di urgenza anche i comportamenti di aggressività intra e/o interspecifica e pertanto anche nell’ambito della medicina comportamentale devono essere assicurati gli interventi profilattici, diagnostici e terapeutici concordati col medico Veterinario comportamentalista.
Si descrivono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, le tipologie di prestazioni clinico- chirurgiche e diagnostiche oggetto del servizio richiesto:
a) predisposizione ed attuazione di un protocollo di entrata, concordato con il Comune, sia per i cani che per i gatti;
b) predisposizione ed attuazione di un protocollo per gli animali stanziali, con specificazione delle cadenze relative alle vaccinazioni, concordato con il Comune;
c) presa in carico sanitaria e relativa cura di tutti gli animali che entrano a qualsiasi titolo in struttura;
d) visita veterinaria tempestiva degli animali all'ingresso in struttura con compilazione della scheda sanitaria, copia della quale dovrà essere presente in struttura o in forma cartacea o in forma digitale; controllo clinico degli animali custoditi, almeno due volte all’anno per animali che non hanno particolari patologie e per cani e gatti anziani, e relativo aggiornamento della scheda sanitaria, anche con modalità informatica;
e) valutazione diretta da parte del Direttore sanitario di tutti i soggetti presenti in Canile/Gattile, almeno una volta al mese;
f) presa in carico degli animali dati in affido temporaneo, entro 15 gg dall’affido stesso, nel caso emergano patologie latenti preesistenti all’affido, e disposizione di conseguente rientro in struttura per il periodo di cura;
g) indagini diagnostiche di laboratorio (prelievi; esami batteriologici; esami parassitologici; esami urine/sangue; esami per la ricerca filaria; esami per la ricerca FIV e FELV; esami del pelo per dermatomicosi, acariasi, etc..);
h) indagini diagnostiche strumentali con la strumentazione a disposizione della struttura veterinaria (es. radiologia tradizionale, ecografie, risonanza magnetica, etc.);
i) interventi chirurgici, inclusa la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
j) individuazione della dieta alimentare per gli animali con patologie particolari o in terapia;
k) interventi di eutanasia: i sanitari incaricati concordano gli interventi di eutanasia con il Comune e ne danno comunicazione anche a Servizio Veterinario, Comune e Gestore. Durante l’eutanasia è necessaria la vicinanza emotiva, di partecipazione ed affetto verso l’animale, attraverso la presenza di un referente della Gestione e/o dell’Ufficio Diritti Animali. Quest'ultimo individuerà eventualmente la persona che abbia creato un rapporto affettivo con l’animale e che possa essere presente al momento dell'eutanasia;
l) richieste di autopsia all’AUSL, in tutti i casi di decessi di animali in carico al Canile, anche per quelli dati in affido temporaneo;
m) profilassi vaccinali (vaccinazione esavalente per il cane; vaccinazione trivalente per il gatto);
n) sverminazioni e trattamenti antiparassitari;
o) trattamenti e profilassi per filaria;
p) profilassi FIV e FELV;
q) ricoveri e conseguenti degenze eventualmente necessarie alla cura degli animali, su indicazione del Direttore Sanitario, o, in caso di sua assenza, del referente Veterinario incaricato, a seguito di preavviso telefonico da parte del personale del Gestore e/o dell’Ufficio Diritti Animali;
r) disponibilità ad esporre, verbalmente o per iscritto, agli adottandi dei cani e dei gatti, la situazione sanitaria dell’animale;
s) interventi di pronto soccorso su animali incidentati o feriti, di cui non sia accertata la proprietà al momento del ritrovamento;
t) qualsiasi altro intervento ritenuto necessario per l’effettuazione dell’incarico.
3.2 - Spese per acquisto dei farmaci
L'acquisto dei vaccini, dei farmaci e dei presidi utilizzati a qualsiasi titolo è a carico dell'Aggiudicataria.
3.3 - Modalità di esecuzione del servizio
Le attività veterinarie sono svolte con le seguenti modalità:
a) presenza in Canile/Gattile del Direttore Sanitario o del referente Veterinario incaricato dal medesimo due volte a settimana per almeno 4 ore per garantire l’assistenza veterinaria, e messa a
disposizione di un numero di cellulare a cui reperire un Veterinario referente, individuato dal Direttore sanitario, per le giornate in cui il Veterinario non è presente in Canile/Gattile; in tali casi, la richiesta di intervento può essere evasa, a giudizio del Veterinario, anche tramite consultazione telefonica. In caso di assenza del Direttore sanitario o del referente Veterinario incaricato dal medesimo, deve essere comunque garantita la presenza di un altro sostituto presso il Canile/Gattile nei due giorni e per gli orari sopra scritti;
b) reperibilità 24/24h sette giorni su sette del Direttore Sanitario o referente Veterinario incaricato dal Direttore Sanitario, in caso di assenza di quest’ultimo, per richieste di intervento urgenti in struttura o per disporre l'eventuale ricovero presso l’Ospedale/Clinica veterinaria; l'eventuale ricovero presso la clinica è effettuato a cura del personale del Canile/Gattile.
c) presenza e supporto alle attività veterinarie da parte di un referente dell’Associazione animalista incaricata della gestione del Canile/Gattile;
d) compilazione delle schede cliniche degli animali ospitati per le parti di competenza, schede la cui copia cartacea o informatica deve essere sempre presente in struttura e della certificazione e documentazione connessa alle prestazioni richieste.
e) accesso da parte dei veterinari alla documentazione tenuta dal Gestore e dal Servizio Veterinario AUSL al fine di conoscere i movimenti in ingresso/uscita degli animali e per poter ricavare le informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di competenza.
f) custodia dell’armadio contenente i farmaci presenti in Canile/Gattile, con consegna della relativa chiave al Direttore Sanitario, che garantisce l'aggiornamento del registro di carico/scarico dei farmaci secondo la normativa vigente in materia.
3.4 - Rete di collegamento informativo tra Comune e Veterinari
Il Direttore Sanitario o Veterinario referente incaricato provvedono a controllare ed aggiornare le schede cliniche, contenenti tutte le informazioni necessarie sulle caratteristiche degli animali, visite effettuate, trattamenti, interventi e terapie, in formato elettronico utilizzando, se possibile, un unico database con il Gestore. Con analoghe modalità vengono registrate tutte le richieste di intervento, e annotati i provvedimenti attuati.
3.5 – Rendicontazione sanitaria, monitoraggio e relativi costi
Mensilmente il Direttore Sanitario o il Veterinario referente incaricato inviano al Comune di Bologna la rendicontazione sanitaria delle attività veterinarie svolte e la fatturazione con allegata specifica dei singoli interventi effettuati.
3.6 – Sede delle attività
Tutte le prestazioni del presente capitolato sono svolte presso l'ambulatorio collocato nel Canile/Gattile Municipale ubicato in xxx Xxxxxxxx, 00 - Xxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxx) e/o presso l’ospedale/clinica dell’Aggiudicataria. Il Comune di Bologna mette a disposizione la sede ambulatoriale con la dotazione di arredi/attrezzature attualmente esistente, secondo fasce orarie da concordare con il Servizio Veterinario Ausl, sentito il Comune di Bologna.
L'implementazione e la cura delle attrezzature ambulatoriali puo' costituire oggetto di successivi accordi tra le parti e con il Servizio Veterinario dell'Ausl
Art. 4 – Organico
L'aggiudicataria si impegna ad avvalersi per le attività di cui al presente capitolato di personale Veterinario in possesso dei requisiti di legge, esperienza e formazione professionale adeguata alle particolari problematiche del servizio ed alla natura delle prestazioni richieste, ed a mantenerlo costantemente adeguato, per numero e qualità, alle necessità, per tutto il periodo di vigenza contrattuale
L'affidataria cura l'aggiornamento professionale del proprio personale e garantisce la necessaria supervisione del servizio.
L’Aggiudicataria è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti; deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre al Comune, entro 15 giorni dalla firma del contratto, gli estremi della iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.
L’Aggiudicataria è obbligata a far osservare dal personale di cui si avvale tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni che venissero di volta in volta comunicate dal Comune di Bologna, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare. L’Aggiudicataria si impegna a fornire adeguata copertura assicurativa a tutto il personale..
L'Aggiudicataria rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell’operato del personale di cui si avvale, anche non dipendente, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti del personale, per quanto avvenuto in costanza di contratto, ivi compresi eventuali effetti che si manifestino dopo la scadenza o l'anticipata soluzione del contratto.
Art. 5 - Controlli
Il Comune di Bologna - Settore Salute, Sport e Città Sana, tramite propri operatori, vigila sullo svolgimento del servizio richiesto, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i termini dell’appalto.
Il Comune di Bologna, al fine di mantenere la qualità del servizio, si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di operatori che vengano ritenuti non idonei, sulla base di valutazione motivata, per lo svolgimento delle attività loro affidate. L’Aggiudicataria provvede alla sostituzione entro dieci giorni dalla comunicazione motivata.
Art. 6 – Responsabilità e Garanzie di esecuzione del contratto.
Il Direttore Sanitario dell’Aggiudicataria risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale, dei danni alle persone, alle cose ed agli animali provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalse o compromessi da parte del Comune.
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’Aggiudicataria del contratto è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria definita secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione deve essere scelta tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:
- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 CC.
La garanzia fidejussoria garantisce per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione si riserva il diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse.
Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 113 del DLgs163/2006 , determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria. da parte dell’Amministrazione Comunale, La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
6 .1 - Polizza assicurativa
L’Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Aggiudicatario stesso, quanto dell’Amministrazione comunale che di terzi, in relazione ai servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A tal fine, l’aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per qualsiasi danno possa arrecare all’Amministrazione comunale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamenti dei dati personali, ecc.
L’Aggiudicataria dovrà essere in possesso di una Polizza assicurativa RCT/RCO stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, a favore dell’Amministrazione comunale, con esclusivo riferimento alla presente gara con un massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni).
La polizza a copertura del rischio da responsabilità civile dell’Aggiudicataria nell’esecuzione di tutte le prestazioni previste dalla presente gara, tiene indenni l’Amministrazione comunale, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Aggiudicataria possa arrecare all’Amministrazione comunale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato.
I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto della presente gara e deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti dell’Amministrazione comunale a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c. di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
Qualora l’Aggiudicataria fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al presente articolo, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
Entrambe le polizze dovranno avere validità non inferiore alla durata contrattuale.
Qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per l’Amministrazione comunale, il contratto sarà risolto di diritto e l’importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l’obbligo del maggior danno subito.
L’Aggiudicataria ha la facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente RCT (responsabilità civile terzi) RCO (responsabilità civile operatori).
Art. 7 - Modalità di pagamento
Ai fini del pagamento l’Aggiudicataria trasmette mensilmente al Comune di Bologna - Settore Salute, Sport e Città Sana, Piazza Liber Paradisus n. 6, cap. 00000 Xxxxxxx, fatture, regolari agli effetti contabili e fiscali.
Il pagamento è disposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica delle effettive e regolari prestazioni dei servizi, per qualità, quantità, tempestività, nonché rispondenza alle forme pattuite. Il tasso previsto per gli interessi moratori in caso di tardato o mancato pagamento è determinato ai sensi dell’Art. 1284 C.C. se inferiore a quello ancorato al tasso BCE, in caso contrario si applica il saggio di riferimento della BCE tempo per tempo vigente.
Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si impegna altresì a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni. Le fatture, pertanto, dovranno riportare il numero di conto corrente postale o bancario dedicato sul quale dovranno essere accreditate le somme. Qualsiasi variazione apportata a tale conto corrente dovrà essere comunicata entro 7 giorni Settore Salute, Sport e Città Sana del Comune di Bologna specificando i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
Art. 9 – Inadempienze contrattuali – risoluzione del contratto
1)Nel caso di inadempienza lieve da parte dell’Aggiudicataria agli obblighi previsti dal contratto l’Amministrazione Comunale procede, previa contestazione e contraddittorio per ogni singola inadempienza:
- al primo riscontro di inadempienza: richiamo scritto;
- al secondo riscontro per la medesima inadempienza: applicazione di penale pari a € 500;
- ad ogni ulteriore riscontro, per qualunque motivo e ogni volta: applicazione di penale pari a € 1.000.
Oltre all'applicazione delle suddette penali, l’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di provvedere a far eseguire da terzi, con le modalità che riterrà opportune, singole prestazioni non eseguite dall'Aggiudicataria, addebitandone i costi, diretti e indiretti, all'Aggiudicataria, restando impregiudicato il risarcimento del danno..
2)Nel caso di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Aggiudicataria, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi, ponendo i maggiori oneri a carico dell’Aggiudicataria inadempiente.
In particolare il Comune si riserva il diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- negligenza o imperizia riscontrate nell’effettuazione del servizio;
- mancato reperimento del Medico Veterinario di turno;
- grave danno provocato all’immagine del Comune.
3)Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune di Bologna si rivale sulla cauzione definitiva appositamente attivata senza bisogno di specifica diffida o ulteriore formalità.
L’Aggiudicataria deve reintegrare detta cauzione nei 15 gg. immediatamente successivi, a pena di risoluzione anticipata del contratto.
Il contratto si intende revocato nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Aggiudicatario .
In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a lla stipula di analogo contratto con il concorrente collocato utilmente e successivamente nella graduatoria di gara.
Art. 10 – Spese di contratto
Tutte le eventuali spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, compresa l’imposta di bollo, sono a carico dell’aggiudicataria, ad eccezione dell’I.V.A. che è a carico del committente.
Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che provvederà alla registrazione.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Nel rispetto del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali l’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l’esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun
modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Art. 12 - Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il Foro di Bologna.
Art. 13 – Osservanza delle disposizioni di legge
Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e negli atti complementari della procedura di gara, si fa riferimento alla normativa vigente, alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 163/2006, al Regolamento Comunale dei Contratti nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.