STATUTO WILA
STATUTO WILA
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE
1. In attuazione degli accordi interconfederali regionali, l'ultimo dei quali sottoscritto in data 25 marzo 2015 e dei contratti collettivi regionali di lavoro, è costituito il "Fondo di WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO dell'ARTIGIANATO" riferito ai lavoratori delle imprese che applicano i contratti collettivi regionali di lavoro (di seguito CCRL) sottoscritti dalle parti istitutive di cui al successivo articolo 4 e di seguito chiamato "W.I.L.A." oppure "il Fondo".
2. W.I.L.A. ha natura paritetica tra le organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato e sindacali firmatarie dell'accordo interconfederale regionale e dei contratti collettivi regionali di lavoro di cui sopra. W.I.L.A., ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta.
ARTICOLO 2 – SCOPI E FINALITA’
1. W.I.L.A. non ha scopo di lucro e persegue la finalità di fornire ai propri iscritti ed agli aventi diritto assistenza integrativa sanitaria e socio sanitaria secondo quanto prescritto dal Regolamento. In particolare erogherà:
• prestazioni Sociali a rilevanza sanitaria;
• prestazioni Sanitarie a rilevanza sociale;
• prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabili;
• cure odontoiatriche;
• ogni altro intervento finalizzato a garantire il benessere psicofisico degli iscritti e degli aventi diritto.
Le prestazioni saranno fornite secondo quanto prescritto dai Regolamenti del Fondo e dal Nomenclatore delle prestazioni.
La contabilità delle diverse prestazioni sarà impostata in modo da garantire la piena leggibilità dei costi di ciascuna prestazione.
2. Il Fondo applica integralmente quanto prescritto dal D.M. 27 ottobre 2009 nella piena ottemperanza dei vincoli utili all'applicazione delle deducibilità fiscali riservate alle aziende ed ai lavoratori, con particolare riferimento all'assistenza integrativa sanitaria e socio sanitaria rivolta ai soggetti, stabilmente o temporaneamente "non autosufficienti" o inabili.
ARTICOLO 3 – SEDE E DURATA
1. W.I.L.A. ha sede in Milano.
2. La durata di W.I.L.A. è illimitata.
ARTICOLO 4 – SOCI
1. Sono Soci Fondatori di W.I.L.A. (di seguito “soci”) le organizzazioni regionali imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO Imprese Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia, CLAAI Lombardia, le organizzazioni sindacali confederali regionali dei lavoratori CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Milano e Lombardia e, attraverso le confederazioni di appartenenza, le federazioni di categoria imprenditoriali e sindacali espressione delle predette parti firmatarie dei CCRL.
ARTICOLO 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
1. La cessazione della qualità di socio si verifica mediante disdetta degli Accordi Interconfederali regionali di cui all’articolo 1.
2. È escluso di diritto il socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia. L'esclusione viene deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dall'Assemblea nelle persone dei rappresentanti degli altri soci ed è immediatamente esecutiva. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione dì tutti i componenti designati dal socio escluso.
3. Un socio può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, inviata, a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), a W.I.L.A. e al Consiglio di Amministrazione. Il recesso, a differenza della esclusione, diviene efficace al trentesimo giorno successivo alla ricezione e comporta le medesime conseguenze dell'esclusione.
4. Nei casi di esclusione o recesso, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare, senza indugio, ed in ogni caso entro trenta giorni dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso, l'Assemblea per prenderne atto ed adottare ogni deliberazione necessaria, anche in tema di sostituzione delle nomine venute meno per effetto dell'esclusione o del recesso. Le sostituzioni avvengono sempre nel rispetto del principio di pariteticità tra le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali.
5. All'esclusione o al recesso di un socio, non è correlato alcun diritto di conseguire, in qualsiasi modo, anche sotto forma di indennità o rimborso delle quote versate dagli iscritti, parte del fondo comune o del patrimonio di W.I.L.A., che è irrevocabilmente destinato allo scopo prefissato all’articolo 2.
ARTICOLO 6 - ISCRITTI E AVENTI DIRITTO
1. A W.I.L.A. aderiscono le imprese e i datori di lavoro di cui all'accordo interconfederale regionale del 25 marzo 2015 iscrivendo i propri lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la qualifica di “iscritti” a W.I.L.A. e beneficiari delle prestazioni.
2. L'Assemblea di W.I.L.A. può prevedere, in relazione alle condizioni generali di andamento e consolidamento dello stesso, la figura degli "aventi diritto" delle prestazioni fornite dal Fondo. L'eventuale definizione degli aventi diritto e le modalità di adesione, contribuzione e cessazione sono formulate nel Regolamento delle procedure operative.
3. L'iscrizione a W.I.L.A. si realizza secondo le modalità stabilite dai Regolamenti del Fondo.
4. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:
a) per risoluzione o cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro;
b) per morte dell’iscritto.
5. La cessazione della qualità di "iscritto" determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti, secondo quanto definito dai Regolamenti del Fondo.
ARTICOLO 7 - ORGANI STATUTARI
1. Sono organi di W.I.L.A.:
• l'Assemblea;
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente e il Vice Presidente;
• la Presidenza;
• il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA
1. L'assemblea è composta da 24 componenti indicati in numero di 12 dalle Organizzazioni Imprenditoriali dell'artigianato e in numero di 12 dalle Organizzazioni Sindacali.
2. La carica di componente dell’assemblea ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio da parte dell'Assemblea. Il componente dell’assemblea è rieleggibile.
3. I componenti dell’assemblea sono designati dai Soci, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza prevista dal comma 2 del presente Articolo. La designazione di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha designato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.
4. Tutti i componenti dell’assemblea devono possedere i requisiti di moralità ed onorabilità previsti dall’art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione a WI.L.A. in caso di perdita degli stessi. La perdita di detti requisiti comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. La carica di componente dell’Assemblea ha termine in caso di:
a) revoca;
b) dimissioni;
c) decadenza;
d) decesso;
e) esclusione o recesso del Socio che lo ha designato.
6. Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo, il socio formalizza la revoca del componente designato, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al diretto interessato. Dopo la revoca, entro 30 giorni, il socio è tenuto a designare un nuovo componente con le medesime modalità previste per la revoca.
7. Nel caso di dimissioni di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo, il componente dell’assemblea dimissionario formalizza le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a
W.I.L.A. e al socio che ne aveva espresso la designazione. Il socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al nuovo componente designato.
8. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 5 del presente articolo, si verifica laddove il componente dell’assemblea risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo. In tale ipotesi, il socio, entro 30 giorni dalla decadenza, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a X.X.XX. e al nuovo componente.
9. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 5 del presente articolo, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso, è tenuto a designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC a W.I.L.A. e al nuovo componente designato.
10. Nel caso di esclusione o di recesso del socio di cui alla lettera e) del comma 5 del presente articolo, si ha l’immediata caducazione di tutti i componenti dell’assemblea designati dal socio escluso o receduto ai sensi dell’articolo 5.
11. Nei casi previsti al comma 5 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, l’assemblea è validamente costituita in presenza di tutti i componenti rimasti in carica, in proprio o per delega, e delibera all’unanimità.
12. Nei casi a), b), c), d) del comma 5 del presente articolo, il sostituto rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.
13. Ogni componente ha diritto ad un voto. Egli può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da altro componente della medesima organizzazione di appartenenza.
14. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nell’ambito e nel rispetto del successivo articolo 14.
15. L'assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Chi presiede l'assemblea constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
16. Al termine dell’assemblea viene redatto verbale ad opera di un Segretario, nominato dall’assemblea. Il verbale è approvato dall’assemblea anche nella prima seduta successiva e inviato ai soci.
ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA
1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, su designazione dei Soci;
b) delibera la sostituzione di singoli componenti degli Organi a seguito della specifica decisione del Socio;
c) delibera l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, in conformità alle normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai manuali di amministrazione e contabilità vigenti per W.I.L.A.;
d) decide in ordine a eventuali ratifiche delle deliberazioni del C.D.A. che devono essere sottoposte all’assemblea ai sensi del presente statuto e regolamenti;
e) delibera le linee strategiche e programmatiche di W.I.L.A;
f) delibera l’approvazione del nomenclatore delle prestazioni, predisposto dal Consiglio di Amministrazione di W.I.L.A.;
g) nomina i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne determina il compenso per tutta la durata dell’incarico;
h) delibera la determinazione degli eventuali compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente e al Vice Presidente;
i) delibera in merito all’esclusione del socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia e in merito alle azioni necessarie da adottare a seguito dell’esclusione;
j) delibera in merito al recesso del socio e in merito alle azioni necessarie da adottare a seguito del recesso;
k) delibera in merito alla revoca, alle dimissioni, alla decadenza, al decesso e alla caducazione del componente dell’assemblea, del Presidente, del Vice Presidente, del componente del Consiglio di Amministrazione e del componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
l) nomina, su designazione dei Soci i sostituti del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, in caso di revoca, dimissioni, decadenza, decesso e caducazione degli stessi.
2. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno e in ogni caso, entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo e il piano di attività ed entro il 30 aprile, o nel maggior termine di cui all’art. 20 comma 3, per l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta.
3. La convocazione, a cura del Presidente e del Vice Presidente nell’ambito e nel rispetto del successivo articolo 14, con la contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, luogo e ora di svolgimento e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata, o fax, o PEC, o mezzi equipollenti, da inviare
ai componenti e ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione è effettuata, con le medesime modalità, almeno sette giorni prima della data della riunione.
4. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nell’ambito e nel rispetto del successivo articolo 14, inoltre, sono obbligati a convocare l'Assemblea ordinaria qualora lo richiedano la metà più uno dei componenti dell'assemblea o il Collegio dei Revisore dei Conti.
5. Alle riunioni dell'assemblea partecipano i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Alle riunioni dell’assemblea possono inoltre intervenire su invito del Presidente e Vice Presidente altre persone, la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.
7. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, tranne che per i punti a), d), i), j), k), l), che sono assunte all’unanimità, nel rispetto della rappresentanza bilaterale, salvo quanto disposto al comma 11 dell’articolo 8.
8. È consentita, ai componenti dell’assemblea, la possibilità di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta, dandone atto a verbale, l'identità dei componenti presenti anche mediante collegamento con le predette modalità.
ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto nonché in materia di procedure per la liquidazione di W.I.L.A., relative modalità e nomina dei liquidatori.
2. L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'assemblea ordinaria.
3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera all’unanimità, nel rispetto della rappresentatività bilaterale, salvo quanto disposto al comma 11 dell’articolo 8.
ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 12 componenti indicati in numero di sei dalle Organizzazioni Imprenditoriali dell'artigianato e in numero di sei dalle Organizzazioni Sindacali.
2. La carica di Consigliere di Amministrazione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio da parte dell’assemblea. Il Consigliere di Amministrazione è rieleggibile.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea su designazione dei soci, entro trenta giorni successivi alla scadenza prevista dal comma 2 del presente articolo. La designazione di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha designato può revocare l’incarico e sostituirlo in qualsiasi momento.
4. La carica di Consigliere di Amministrazione ha termine in caso di:
a) revoca;
b) dimissioni;
c) decadenza;
d) decesso;
e) esclusione o recesso del Socio che lo ha designato.
5. Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, il socio formalizza la revoca del componente designato, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a X.X.XX. e al diretto interessato. Contestualmente alla revoca, il socio è tenuto a designare un nuovo componente con le medesime modalità previste per la revoca.
6. Nel caso di dimissioni di cui alla lettera b) del comma 4 del presente articolo, il Consigliere di Amministrazione dimissionario formalizza le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, al socio che ne aveva espresso la designazione. Il socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al nuovo componente designato.
7. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 4 del presente articolo, si verifica laddove il Consigliere di Amministrazione risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 13 del presente articolo. In tale ipotesi, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro 30 giorni dalla decadenza, è tenuto a designare un nuovo componente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al nuovo componente designato.
8. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 4 del presente articolo, il socio che aveva provveduto a designare il componente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso, deve designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al nuovo componente designato.
9. Nel caso di esclusione o di recesso del Socio, di cui alla lettera e) del comma 4 del presente articolo, si ha la caducazione di tutti i componenti designati dal Socio escluso o receduto ai sensi dell’articolo 5. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione di tutti i componenti designati dal socio escluso.
10. In tutti i casi previsti al comma 4 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in presenza di tutti i componenti rimasti in carica e delibera all’unanimità.
11. Nei casi a), b), c), d), del comma 4 del presente articolo, il sostituto rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.
12. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono assumere la qualifica di componenti dell’Assemblea.
13. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di moralità ed onorabilità previsti dall’art. 5, comma 1, lett. d), del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
14. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
15. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono inoltre intervenire, altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.
16. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea.
17. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:
a) sovrintende alla gestione di W.I.L.A. assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna di W.I.L.A.. e assicurando il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;
b) delibera e compie gli atti amministrativi, nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) delibera gli atti necessari, per l'attuazione dello scopo sociale;
d) predispone il progetto di bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, in conformità alle normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai manuali di amministrazione e contabilità vigenti per W.I.L.A., al fine di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
e) svolge attività di monitoraggio sull'andamento di W.I.L.A.;
f) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
g) vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
h) delibera, su proposta della Presidenza, l'organico di W.I.L.A. in base alle esigenze operative;
i) approva e modifica il Regolamento amministrativo di W.I.L.A;
j) redige, approva e modifica i Regolamenti del Fondo;
k) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Nomenclatore delle prestazioni, nel pieno rispetto e applicazione delle norme dei fondi sanitari integrativi, di cui al D.M. del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni
l) verifica il rispetto dei parametri previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e l’inoltro dei documenti per l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari;
m) valuta le proposte di copertura assicurativa, delibera la stipula di contratti con le Società Assicurative prescelte o con altri Enti o Società di servizi, definisce le modalità di pagamento dei relativi premi e/o contributi;
n) determina in sede di bilancio preventivo, la quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative;
o) assume le eventuali determinazioni rispetto ai ricorsi istruiti dalla struttura;
p) nomina il Presidente, su designazione dei soci CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Milano e Lombardia; e il Vice presidente, su designazione dei soci CONFARTIGIANATO IMPRESE Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia, CLAAI Lombardia;
q) propone all’Assemblea l’esclusione del Socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia;
r) convoca l’Assemblea senza indugio ed in ogni caso entro trenta giorni dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso del Socio, affinché l’Assemblea ne prenda atto ed adotti ogni deliberazione necessaria;
s) sovraintende alla gestione dei Fondi ed alle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate.
ARTICOLO 12 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente e il Vice Presidente ritengano necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni, a cura del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione nell’ambito e nel rispetto del successivo articolo 14, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno, luogo e ora di svolgimento e della eventuale documentazione, sono fatte mediante avviso da recapitarsi, a mezzo lettera raccomandata, e/o fax e posta elettronica o PEC, ai suoi componenti e ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo fax, e posta elettronica o PEC (o con altri mezzi equipollenti), contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno 48 ore prima della riunione. All'ordine del giorno dovrà essere allegata la necessaria documentazione sulla base dei criteri decisi dal Consiglio di Amministrazione.
3. È consentita, ai componenti del Consiglio di Amministrazione la possibilità di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta, dandone atto a verbale, l'identità dei presenti anche mediante collegamento con le predette modalità.
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le riunioni sono presiedute dal consigliere presente più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno nove componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri presenti, nel rispetto della rappresentatività bilaterale, salvo quanto disposto dal comma 10 dell’articolo 11.
In deroga a quanto sopra indicato, le decisioni relative ai punti f), h), j), m), p), di cui all’art.11, comma 17, dello statuto sono assunte all’unanimità dei presenti, nel rispetto della rappresentatività bilaterale, salvo quanto disposto dal comma 10 dell’articolo 11.
6. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere redatto verbale che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione anche nella seduta successiva e inviato ai soci.
ARTICOLO 13 – PRESIDENZA
1. La Presidenza:
- è composta dal Presidente e dal Vice Presidente;
- sovrintende al funzionamento di W.I.L.A. esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende, tramite la struttura organizzativa, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e svolge, inoltre, ogni altro compito che venga demandato dal Consiglio di Amministrazione;
- convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;
- agisce con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
ARTICOLO 14 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente su designazione dei soci CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Milano e Lombardia e il Vice Presidente su designazione dei soci CONFARTIGIANATO IMPRESE Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia, CLAAI Lombardia.
La carica di Presidente e di Vice Presidente ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. Il Presidente e il Vice Presidente sono rieleggibili.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale di W.I.L.A. e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente e il Vice Presidente danno esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e vigilano sul corretto funzionamento dell'Ente. Svolgono inoltre ogni altro compito che venga loro delegato dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta.
6. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega, in tutti gli atti e le ipotesi in cui a norma del presente statuto, gli stessi non devono agire congiuntamente.
7. In tutti gli atti e le ipotesi in cui, a norma del presente statuto, il Presidente deve agire congiuntamente con il Vice Presidente, al fine di garantire la
rappresentatività e bilateralità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni sindacali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.
8. In tutti gli atti e le ipotesi in cui, a norma del presente statuto, il Vice Presidente deve agire congiuntamente con il Presidente, al fine di garantire la rappresentatività e bilateralità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, il Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni imprenditoriali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.
9. La carica di Presidente e di Vice Presidente ha termine in caso di:
a) revoca;
b) dimissioni;
c) decadenza;
d) decesso;
e) esclusione o recesso del socio che lo ha designato.
10. Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 9 del presente articolo, l’Assemblea delibera la revoca del Presidente e/o del Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al diretto interessato. Contestualmente alla revoca, i componenti dell’Assemblea:
• delle organizzazioni sindacali sono tenuti a designare il nuovo Presidente;
• delle organizzazioni imprenditoriali sono tenuti a designare il nuovo Vice Presidente; con le modalità previste per la revoca.
La revoca dalla carica di Presidente e di Vice Presidente comporta la contestuale revoca da componente del Consiglio di Amministrazione.
11. Nel caso di dimissioni, di cui alla lettera b), del comma 9, del presente articolo, il Presidente dimissionario e/o il Vice Presidente dimissionario formalizzano le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al socio che ne aveva espresso la designazione. Il socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare il nuovo Presidente e/o il nuovo Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. e al nuovo Presidente designato e/o al nuovo Vice Presidente designato.
Le dimissioni dalla carica di Presidente e/o di Vice Presidente non comportano le contestuali dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione.
12. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 9 del presente articolo, si verifica laddove il Presidente o il Vice Presidente risultino assenti ingiustificati per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità e onorabilità di cui all’Articolo 11, comma 13 del presente statuto. In tale ipotesi,
il socio che ha designato il Presidente o il Vice Presidente, entro 30 giorni dalla decadenza, è tenuto a designare un nuovo Presidente o un nuovo Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A., al nuovo Presidente designato o al nuovo Vice Presidente designato.
La decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione comporta la contestuale decadenza dalla carica di Presidente e di Vice Presidente.
13. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 9 del presente articolo, Il socio che aveva provveduto a designare il Presidente o il Vice Presidente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso, deve designare il nuovo Presidente o il nuovo Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a W.I.L.A. al nuovo Presidente designato o al nuovo Vice Presidente designato.
14. Nel caso di esclusione o recesso del socio che lo ha designato di cui alla lettera
e) del comma 9 del presente articolo si ha la caducazione del Presidente designato o del Vice Presidente designato dal socio escluso o receduto ai sensi dell’Articolo 5. L’esclusione comporta l’automatica caducazione del Presidente designato e del Vice Presidente designato dal socio escluso. In caso di recesso la caducazione ha effetto trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso ai sensi dell’articolo 5.
15. Nei casi previsti al comma 9 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità, assume la carica di Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni sindacali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.
16. Nei casi previsti al comma 9 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità, assume la carica di Vicepresidente il componente del Consiglio di Amministrazione designato dalle organizzazioni datoriali più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età.
ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti designati di comune accordo dai Soci e nominati dall'Assemblea.
2. I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali:
- uno con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente di W.I.L.A.;
- un componente effettivo e un supplente, designati dalle organizzazioni
imprenditoriali;
- un componente effettivo e un supplente designati dalle organizzazioni sindacali.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da W.I.L.A. e sul suo concreto funzionamento e svolge altresì la revisione legale dei conti.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni novanta giorni, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.
5. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti si tengano per audio e/o videoconferenza.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.
7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
8. L’incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
9. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti ha termine in caso di:
a) revoca;
b) dimissioni;
c) decadenza;
d) decesso.
10. Nei casi previsti al comma 9 del presente articolo, subentrano i supplenti in ordine di età designati dalla medesima parte del componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti revocato, dimesso, decaduto, deceduto o caducato. Essi restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto della pariteticità. I nuovi componenti avranno, ai fini della durata della carica, la medesima anzianità di quelli sostituiti.
11. In caso di sostituzione del Presidente, temporaneamente la presidenza è
assunta fino alla prima successiva Assemblea dal componente del Collegio dei Revisori più anziano, designato dalla medesima parte che aveva designato il Presidente sostituito.
12. Se con i componenti supplenti non si completa il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione del collegio medesimo.
ARTICOLO 16 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI
1. Gli organi di W.I.L.A. non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo statuto e con gli accordi stipulati dalle organizzazioni di cui all'articolo 4.
ARTICOLO 17 – ENTRATE
1. Le entrate del Fondo sono costituite dai seguenti contributi:
a) la contribuzione a carico dell'Impresa nella misura stabilita dall'accordo interconfederale regionale dei 25 marzo 2015 e dalla contrattazione collettiva regionale interconfederale e di categoria;
b) l'eventuale contribuzione aggiuntiva a carico dei lavoratori di cui all'articolo 6, se prevista nell'ambito dei CCRL;
c) eventuali contributi volontari degli "aventi diritto alle prestazioni".
2. Costituiscono entrate ordinarie del Fondo anche gli interessi di mora, dovuti per ritardati versamenti, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, gli interessi e rendimenti provenienti dalla gestione delle disponibilità del Fondo.
3. Costituiscono, altresì, entrate del Fondo ogni e qualsivoglia disponibilità che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
ARTICOLO 18 – PATRIMONIO SOCIALE
1. Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, siano pervenuti nella disponibilità del Fondo, come indicato all'articolo 17.
2. Il patrimonio del Fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il
quale è stato costituito.
3. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso.
ARTICOLO 19 – REGOLAMENTI DEL FONDO E NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI
1. Per l'attuazione del presente Statuto il Fondo deve dotarsi di un Regolamento delle procedure operative di iscrizione, contribuzione e delle prestazioni, deliberato dal Consiglio di Amministrazione cosi come indicato all’articolo 12 e di uno specifico Nomenclatore delle prestazioni sanitarie e sociali che dovrà essere portato all'approvazione dell'Assemblea come indicato nell'articolo 9.
2. In essi sono contenute le norme di funzionamento delle procedure d'incasso delle contribuzioni e delle procedure per l'erogazione delle prestazioni.
3. l Regolamenti del Fondo ed il Nomenclatore delle prestazioni debbono essere portati a conoscenza dei soggetti erogatori delle contribuzioni, degli iscritti e degli aventi diritto alle prestazioni.
4. Le prestazioni potranno essere erogate anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, compagnie di assicurazione, mutue sanitarie, società di servizi e studi medici convenzionati e potranno consistere in rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo del Fondo.
5. Le prestazioni vengono sospese e non erogate in tutti i casi previsti dall'Articolo 6 ed in caso di morosità, secondo quanto prescritto dai Regolamenti del Fondo.
ARTICOLO 20 - ESERCIZIO SOCIALE
1. Il bilancio del Fondo è unico.
2. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione ed entro il 31 dicembre di ogni anno l’Assemblea approvano il bilancio preventivo dell’esercizio successivo e il piano di attività, tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dagli accordi fra soci.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze l'assemblea può essere convocata entro il maggior termine di trenta giorni.
ARTICOLO 21 – SCIOGLIMENTO
1. Ove ne ricorrano le condizioni, lo scioglimento del Fondo e la nomina di uno o più liquidatori, sono decisi dall'Assemblea all' unanimità.
2. In caso di scioglimento del Fondo o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo del Fondo.
ARTICOLO 22 - MODIFICHE DELLO STATUTO
1. Lo Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, secondo quanto previsto all’art.10.
ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione di quanto previsto dallo Statuto la competenza esclusiva è del Tribunale di Milano.