CAPITOLATO TECNICO/PRESTAZIONALE
CAPITOLATO TECNICO/PRESTAZIONALE
Oggetto: Procedura per la definizione di una RDO per l’acquisizione di servizi di
Revisione linguistica/traduzione a favore dell’Università degli Studi degli Studi di Brescia – CIG Z6F35C3DA1
Il presente capitolato tecnico disciplina il rapporto contrattuale tra l’Università degli Studi di Brescia e l’Operatore economico che risulterà affidatario del contratto per l’acquisizione di servizi di revisione linguistica/traduzione in lingua inglese a favore dell’Università degli Studi di Brescia richiamato in oggetto per il periodo di due anni dalla data di affidamento del contratto.
Art. 1 - Oggetto
1. Il servizio consiste nella revisione linguistica/traduzione, sotto forma di cartelle, in lingua straniera inglese.
2. La quotazione si riferisce alla singola cartella, della dimensione standard di 25 righe per 60 caratteri a riga, per un totale di 1500 caratteri.
3. La lingua straniera richiesta è: inglese.
4. I testi da tradurre potranno attenere essenzialmente sia al settore della ricerca (pubblicazioni scientifiche, presentazioni di progetti, etc.) sia all’ambito amministrativo (bandi, contratti, etc)
Art. 2 – Modalità di erogazione del servizio
1. L’Università invierà, anche via mail, all’Operatore Economico affidatario il testo da revisionare/tradurre con l’indicazione delle modalità di consegna.
2. Il termine per la consegna della revisione/traduzione richiesta è stabilito in:
- 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo ordine, per la revisione/traduzione fino a 50 cartelle;
- 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo ordine, per la revisione/traduzione oltre 50 cartelle.
3. In caso di revisione/traduzioni di testi particolarmente voluminosi ovvero di particolare complessità per la loro specificità tecnico-scientifica, potranno essere comunque previsti dei termini di consegna diversi da quelli sopra riportati, purché espressamente e formalmente concordati con l’Università.
Art. 3 – Proprietà delle risultanze
1. I prodotti di qualsiasi natura che costituiscono risultato, principale o meno, del servizio oggetto dell’Accordo, saranno di proprietà dell’Università di Brescia. L’operatore economico affidatario si impegna a garantire la massima riservatezza e a non divulgare il materiale fornito dall’Università per eseguire i servizi oggetto dell’affidamento. L’Operatore non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, salva previa espressa autorizzazione dell’Università.
Art. 4 – Durata e importo
1. L’affidamento avrà una durata di due anni decorrente dall’affidamento del contratto.
2. Si precisa che non saranno presi in considerazione i prezzi unitari che risulteranno superiori a quelli sotto indicati.
LINGUA | Prezzi unitari per cartella a base d’asta |
INGLESE | EURO 10,00 revisione semplice |
INGLESE | EURO 15,00 revisione complessa |
INGLESE | EURO 25,00 traduzione |
E quindi nello specifico applicando una media ponderata data dalla proporzione dell’utilizzo storico del servizio:
LINGUA | Prezzi unitari per cartella a base d’asta | Numero cartelle | totale |
INGLESE | EURO 10,00 revisione semplice | 1000 | 10.000 |
INGLESE | EURO 15,00 revisione complessa | 800 | 12.000 |
INGLESE | EURO 25,00 traduzione | 120 | 3.000 |
totale | 25.000 |
3. L’ammontare presunto annuale degli ordinativi discendenti dall’affidamento è al massimo
stimato in € 25.000,00, al netto degli oneri fiscali. L’Università si riserva, in caso di necessità, di procedere ad affidamenti aggiuntivi fino alla concorrenza del quinto d’obbligo.
4. Nel caso in cui, alla scadenza contrattuale, l’Università dovesse avere ancora un interesse attuale al servizio di traduzioni, il contratto potrà essere rinnovato per un anno (l’eventuale importo complessivo compreso periodo di proroga è di € 40.000,00).
L’importo è da considerare indicativo e non impegnativo per l’Amministrazione. L’operatore economico aggiudicatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, non dovesse essere raggiunto tale importo. L’Università non si obbliga a garantire all’Operatore Economico la corresponsione di un importo minimo, poiché il corrispettivo del servizio è determinato dalla quantità effettiva di cartelle tradotte e/o revisionate. I prezzi indicati in offerta si intendono comprensivi di tutte le voci di costi inerenti e necessarie all’esecuzione del servizio articolato nelle sue varie prestazioni. E’ esclusa solo l’IVA. Valutate le caratteristiche e le modalità del servizio oggetto del presente capitolato, i rischi legati ad interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e pertanto gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero. Poiché l’importo del servizio è determinato sulla scorta di dati storici e sulla base di un fabbisogno stimato per la durata contrattuale, l’importo del servizio deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l’aggiudicatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. L’importo del presente appalto sarà quello risultante dall’offerta dell’aggiudicatario. Il prezzo indicato in offerta si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie all’esecuzione del servizio articolate nelle sue varie prestazioni. L’aggiudicatario è vincolato all’esecuzione del servizio qualunque risulti essere l’importo complessivo finale del contratto.
Art. 5 – Fatturazione e pagamenti
1. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse successivamente alla consegna di ciascuna revisione/traduzione ordinata dai Dipartimenti di Scienze Cliniche e Sperimentali (DSCS), Dipartimento di medicina Molecolare e Transazionale (DMMT) e Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sanità Pubblica (DSMC) e saranno liquidate solo in seguito all’attestazione della regolare esecuzione da parte del referente universitario che ha proceduto all’ordinativo. Il codice IPA di riferimento sarà indicato nei singoli ordinativi.
2. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i., con accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dall’Operatore affidatario. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis della Legge 136/10 e s.m.i., causa di risoluzione dell’affidamento.
Art. 6 - Personale
In considerazione della rilevanza del contenuto e della specificità delle materie trattate nei testi da tradurre, l’impresa affidataria dovrà avvalersi di personale altamente qualificato e tecnicamente idoneo e preparato ad eseguire le revisioni/traduzioni di natura medico scientifica. Tale disponibilità dovrà essere adeguatamente comprovata, con possesso di certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 17100/2017 o 2015 se in corso di validità.
L’Operatore Economico è obbligato a garantire la continuità dei servizi oggetto dell’appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenza a qualsiasi titolo sia essa imputabile ad un evento di forza maggiore che di natura prevedibile.
Art. 7 – Riservatezza
L’Operatore Economico si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dall’Università.
L’Operatore Economico si impegna altresì a non divulgare ed a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti e informazioni o quant’altro relativo all’Università e al suo Know-how.
L’Operatore Economico si impegna inoltre a restituire all’Università, entro 10 giorni dall’ultima azione delle attività commissionate, tutti gli atti e i documenti allo stesso forniti dall’Università medesima e da distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Art. 8 – Utilizzo del nome e del logo dell’Università degli studi di Brescia
L’università degli Studi di Brescia non potrà essere citata a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale non potrà mai essere utilizzato il logo dell’Università degli Studi di Brescia se non previa autorizzazione dell’Università stessa.
Art. 9 – Penali
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
mancata effettuazione, ritardo o irregolarità delle prestazioni di cui ai punti precedenti | l'Università applicherà una penale giornaliera pari al 1% dell’importo di aggiudicazione |
danni arrecati dal personale impiegato dall’Appaltatore | l'Università applicherà l’addebito delle spese sostenute per le riparazioni del danno e una penale pari al 10% del suo ammontare |
esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto o attribuibile alla struttura organizzativa dell’Appaltatore | costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c. |
inadempimento giudicato di grave entità | l'Università risolverà il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Appaltatore inadempiente, salvo il risarcimento dei maggiori danni |
mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato | l'Università applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) |
Ove l’importo dell’applicazione delle penali superi il 10% dell’ammontare netto del contratto, si procederà alla risoluzione del contratto.
L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente.
Le penali saranno applicate previa comunicazione all’Appaltatore mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento.
Tutte le contestazioni effettuate dalle quali discendono termini perentori, saranno eseguite mediante posta elettronica certificata.
Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano se il danno è dovuto a cause non imputabili all’Appaltatore, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione del servizio.
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'Università si riserva di applicarle nei casi e con le modalità di seguito descritte.
Art.10 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata all’Appaltatore dall’Università, a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, in cui fanno fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione dell’Università. Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l’Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, a sua discrezione applicherà le penali di cui ai precedenti punti, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
L'Università ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata/PEC, senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei seguenti
casi:
a) nelle ipotesi previste dal codice dei contratti;
b) frode nell’ esecuzione del servizio;
c) inadempimento alle disposizioni riguardo i tempi di esecuzione del servizio e alle variazioni dell’importo del servizio;
d) stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
e) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
g) cessione, anche parziale, del contratto salvo quanto stabilito dall’art 106 del D.lgs 50/2016
h) sospensione del servizio da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
i) avvenuta applicazione di n.3 (tre) penalità;
j) mancata esecuzione del servizio senza giustificato motivo.
In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio resa ed accettata dall'Università.
L’Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Università qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall’inadempienza dell’Appaltatore stesso.
Rimane ferma la facoltà da parte dell'Università di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati.
Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del suddetto provvedimento adottato dall'Università e non potrà essere invocata dall’Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento delle prestazioni contrattuali.
Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università applicherà le penali previste, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell’Appaltatore, l’Università si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.
In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti del secondo classificato ovvero di altri fatti che impediscano comunque la stipulazione del contratto, l’Università si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato, stipulando un nuovo contratto alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.
Art.11 - Recesso
I tre Dipartimenti universitari di Area medica si riservano dopo i primi 3 (tre) mesi decorrenti dall’inizio dell’esecuzione del servizio, la facoltà di recedere dal contratto a propria discrezione ed in ogni momento, ai sensi dell’art. 1373, comma 2°, X.X., xxx xxxxxxxxx xx 00 (xxxxxx) giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Appaltatore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi il Dipartimento che ha usufruito del Servizio resta obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l’Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d’ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.
Art. 12 – Controversie
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgerne in esecuzione dell’Accordo quadro sarà competente in via esclusiva il foro di Brescia.
Art. 13 - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i.
Si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.196/03 e s.m.i “codice in materia dei dati personali” che l’Università di Brescia procederà al trattamento dei dati comunicati e relativi all’Operatore economico affidatario per l’esecuzione dell’affidamento per il servizio di traduzioni.
I dati forniti non saranno comunicati a terzi, se non per le finalità e nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla Legge. Si informa, inoltre, che l’Operatore affidatario avrà la facoltà di esercitare i diritti ed in particolare di ottenere la cancellazione, la rettifica e l’aggiornamento dei dati contenuti negli archivi dell’Università di Brescia.
Firma per accettazione da parte della ditta Partecipante alla procedura negoziata